ASGI


Newsletter n. 11 del    21 ottobre  2009

 

 

 

 

SEGNALAZIONI NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI

 

 

 

SEGNALAZIONI NORMATIVE

 

1. Regolarizzazione - Aggiornamenti

Scaduto il 30 settembre il termine per la presentazione delle domande. Il Ministero dell'Interno comunica i risultati della prima parte della procedura.

I dati del Ministero dell'Interno al 1 ottobre 2009

 

La ricevuta attestante l'avvenuto invio della richiesta di emersione non permette, nell'attesa della convocazione, ai cittadini stranieri di fare rientro dal paese di origine in Italia .

La circolare del Ministero dell'Interno n. 6241 del 2 ottobre 2009 

 

Regolarizzazione 2009: il mancato versamento del contributo fa decadere dai benefici
Il datore di lavoro domestico che ha presentato l'istanza di emersione di colf e badanti senza versare il contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore decade dai benefici della sanatoria, ma il rapporto di lavoro deve essere registrato regolarmente.

 

2. On line sul sito del Ministero dell'Interno il nuovo massimario per l'Ufficiale dello stato civile

 Una guida per la corretta applicazione del regolamento realizzata dalla Direzione centrale per i Servizi demografici con il contributo dell'Anusca. La questione della traduzione dei documenti esteri

 

È disponibile on line il testo del nuovo Massimario per l'ufficiale dello stato civile "Il Regolamento dello Stato Civile: Guida all'applicazione".Il documento, realizzato dalla Direzione centrale per i servizi demografici con il contributo di esperti dell'Anusca (Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe), prende spunto dagli studi e dai più attuali orientamenti interpretativi intervenuti a seguito delle innovazioni normative, per fornire uno utile strumento di supporto alla delicata attività degli ufficiali dello stato civile.

La scelta del mezzo telematico per la diffusione del documento, oltre a consentire un agevole approccio a tutti gli operatori del settore e a chiunque fosse interessato alla materia, permetterà alla Direzione centrale di proseguire nella sua attività di studio e garantire un costante e rapido aggiornamento.
In tale ottica, sono stati inseriti i primi orientamenti in ordine alla recente entrata in vigore della legge 15 luglio 2009 n. 94, con riserva di ulteriori approfondimenti.

Fonte: Ministero dell'Interno

Nota ASGI : Con riferimento alla delicata questione della traduzione  dei documenti scritti in lingua straniera, ai fini della loro presentazione agli ufficiali di stato civile italiani, il nuovo Massimario edito dal Ministero dell'Interno smentisce un'interpretazione che era stata adottata dal Comune di Pordenone e da altre amministrazioni locali, secondo la quale dette traduzioni se presentate da cittadini extracomunitari devono necessariamente essere effettuate dall'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero e non invece eventualmente in alternativa anche  da un traduttore giurato in Italia ovvero dall'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia. Nel nuovo massimario edito dal Ministero dell'Interno si precisa invece che  traduzioni o certificazioni di conformità al testo straniero  possono essere alternativamente effettuate dall'autorità consolare diplomatica o italiana nel paese di origine del documento, ovvero dall'autorità consolare  o diplomatica straniera in Italia ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete giurato in Italia (pag. 24), senza che si faccia menzione di una disparità di trattamento a seconda della cittadinanza, comunitaria o extracomunitaria, del soggetto presentante; disparità dunque che dovrebbe ritenersi esclusa e non operante .Viene così smentito quanto il sottosegretario agli Interni Davico aveva affermato in Parlamento il 25 settembre  2008, in risposta ad un'interrogazione parlamentare, per cui  il Ministero dell'Interno avrebbe  assunto un nuovo orientamento rispetto alla traduzione dei documenti  e certificazioni estere prodotte dai cittadini extracomunitari ai fini di stato civile, in base alla quale d'ora in avanti gli enti locali dovevano accettare soltanto la documentazione munita di traduzione dichiarata conforme dalle competenti rappresentanze consolari o diplomatiche italiane all'estero, tranne naturalmente nei casi in cui la certificazione veniva rilasciata su modello internazionale ovvero la traduzione non poteva essere richiesta in virtù di accordi internazionali.  

Il massimario del Ministero dell'Interno .

La circolare n. 22 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici dd. 23 settembre 2009

 

 

PERMESSI DI SOGGIORNO

3. Conversione dei permessi di soggiorno per famiglia ex art. 19 d.lgs. n. 286/98 agli stranieri parenti di terzo o quarto grado di cittadini italiani

 

Essendo venuta meno la condizione di inespellibilità, i permessi di soggiorno non possono essere più rinnovati, ma possono essere convertiti. Lo chiarisce una circolare del Ministero dell'Interno.

 

Nell'osservare che la Legge 15 luglio 2009, n.94 non riporta il precetto della retroattività, il Viminale, con la circolare del 31 agosto 2009, n. 5377, aveva chiarito che i procedimenti amministrativi instaurati prima dell'entrata in vigore della nuova legge "debbano essere definiti secondo la norma vigente alla data del loro avvio". Pertanto, le richieste di permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'articolo 19, c.2,lettera c) del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  (divieto di espulsione), presentate prima dell'8 agosto 2009 dai parenti di terzo e quarto grado del cittadino italiano, continueranno ad essere accolte. Tuttavia, una volta venuti in scadenza in data successiva all'8 agosto 2009,  tali permessi di soggiorno non potranno più essere rinnovati per motivi di famiglia, essendo venuta a cessare la condizione di inespellibilità per effetto della sopravvenuta modifica dalla norma introdotta dalla legge n. 94/2009. Tali permessi di soggiorno possono, tuttavia, essere convertiti, sussistendone i requisiti, in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, per attesa occupazione, per residenza elettiva. Lo precisa la circolare del Ministero dell'Interno n. 5715 dd. 15 settembre 2009.

La legge 94/2009 ha modificato l'art. 19 del Dlgs 286/98 restringendo il divieto di espulsione ai soli parenti entro il secondo grado - e non piu' entro il quarto  - se conviventi con cittadini italiani .

Leggi il testo integrale della circolare del 31 agosto 2009, n.   5377

Leggi il testo integrale della circolare del 15 settembre 2009 n. 5715

4. Circolare Ministero dell'Interno: Possibile la conversione del pds da studio a lavoro anche con il diploma di perfezionamento post-laurea

 

Lo stabilisce la circolare del Ministero dell'Interno dd. 12 ottobre 2009 emanata a seguito della comunicazione del MIUR del 16 settembre scorso

 Lo straniero che consegue in Italia l'attestato o il diploma di perfezionamento (durata annuale - 60 crediti), cui si accede con il diploma di laurea o con la laurea specialistica, ha diritto a chiedere la conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro, a prescindere dal sistema delle quote di ingresso, o meglio  mediante la conseguente decurtazione delle quote di ingresso degli stranieri per l'anno successivo, secondo quanto previsto dall'art. 14 c. 5 del d.P.R. n. 394/99.
Lo stabilisce la nuova circolare del Ministero dell'Interno del 12 ottobre 2009 che integra così l'elenco dei titoli accademici necessari per la conversione del permesso da studio a lavoro, contenuto  nella precedente circolare n. 1280 dd. 11 marzo 2009.


Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione dd. 12/10/2009 n. 5920

5. Conversione del permesso di soggiorno per assistenza minore

 

Con una circolare del 24 settembre 2009 il Ministero dell'Interno ha chiarito che il titolare del permesso di soggiorno per assistenza minore può beneficiare, sempreché ricorrano i presupposti in materia di ricongiungimento, della conversione per motivi familiari.

Di seguito il testo della circolare

In merito alla possibilità di procedere alla conversione del permesso di soggiorno per assistenza minore, rilasciato ai sensi dell'art. 29, comma 6, del d.lvo 286/98 e successive modificazioni, in un permesso di soggiorno per motivi familiari, si formulano le seguenti considerazioni.

Come noto, l'articolo 30 del d.lvo 286/98 e successive modificazioni, nel disciplinare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, regolamenta, al comma 1, lettera c), le modalità di conversione dell'autorizzazione al soggiorno precedentemente detenuta in un permesso di soggiorno per motivi familiari, sottoponendone la concessione alle condizioni, esclusive, del regolare soggiorno in Italia del richiedente e del possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare con lo straniero titolare di un autonomo diritto al soggiorno.

Alla luce di tali premesse, si ritiene che il titolare del permesso di soggiorno per assistenza minore possa beneficiare, sempreché ricorrano i presupposti in materia di ricongiungimento, della conversione per motivi familiari, in quanto autorizzato, seppure in via temporanea al regolare soggiorno in Italia.

Occorre, tuttavia, precisare che la fattispecie prevista dal richiamato articolo 30, comma 1, lettera c) trova applicazione solo qualora il vincolo familiare sia preesistente. Nel caso di matrimonio contratto sul territorio nazionale, infatti, la conversione del permesso di soggiorno può aver luogo in presenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera b) del medesimo disposto normativo.

Per quanto attiene, infine, alla conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in motivi familiari, si richiamano le indicazioni già fornite con nota nr. 664 del 5 febbraio 2009.

Il Direttore Centrale Rodolfo Ronconi

 

6. Circolare del Ministero Affari Esteri sulle novità in materia di ricongiungimento familiare introdotte dalla legge n. 94/2009 e relativi adempimenti da parte delle rappresentanze consolari e diplomatiche italiane all’estero .

 

Messaggio del Ministero Affari Esteri – DGIT- Ufficio VI – Centro Visti del 21 agosto 2009  

7. Entrato in vigore l'Accordo bilaterale tra Italia ed Albania sulla conversione delle patenti di guida

 

Una circolare del Dipartimento per i trasporti terrestri conferma che dal 15 agosto 2009 le patenti di guida albanesi sono convertibili in Italia.

 

La conversione delle patenti albanesi redatte su modello cartaceo deve essere richiesta entro il 15 agosto 2010.

Per la conversione delle patenti di guida albanesi redatte su modello cartaceo necessaria anche la presentazione di un certificato di autenticità e validità, redatto dalla competente autorità albanese e legalizzato dalle autorità consolari e diplomatiche italiane in Albania.La conversione senza esami è prevista solo per i titolari di patente albanese residenti in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione dell'istanza. Negli altri casi, il rilascio della patente italiana è subordinato all'esito degli esami di revisione.

 

Il testo integrale della Circolare del Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 5 dd. 29 luglio 2009 . Prot. n. 75579/23.1801

 

8. Circolare del Ministero dell’Interno: “Le richieste di rilascio dei titoli  di soggiorno per famigliari di cittadini comunitari sono soggette all’imposta di bollo”

 

 

Circolare del Ministero dell’Interno  n. 5879 dd. 18 settembre 2009

 

 

 

DISCRIMINAZIONI

La normativa italiana in materia di contrasto alle discriminazioni etnico-razziali è conforme alla direttiva europea n. 2000/43

 

La Commissione europea chiude l'azione legale avviata contro l'Italia in relazione al recepimento della direttiva n. 2000/43. Dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 59/2008, la normativa italiana è conforme al diritto comunitario

 

La Commissione chiude delle azioni legali dopo che l'Italia e l'Austria hanno adottato nuove leggi in materia di parità indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

La Commissione chiude delle azioni legali dopo che l'Italia e l'Austria hanno adottato nuove leggi in materia di parità indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

La Commissione europea ha deciso oggi di chiudere le procedure di infrazione contro l'Italia e l'Austria dopo che entrambi i paesi hanno proceduto a dare efficace attuazione alla normativa UE volta ad ovviare alla discriminazione razziale. Le procedure di infrazione erano state aperte poiché in entrambi i paesi la legislazione nazionale era incompatibile con la direttiva UE sulla parità di trattamento delle persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (direttiva 2000/43/CE), adottata nel giugno 2000 (si veda anche MEMO/07/257 ). La direttiva vieta qualsiasi discriminazione diretta e indiretta basata sulla razza o sull'origine etnica sia sul luogo di lavoro che al di fuori di esso. Vladimír Špidla , Commissario responsabile per le pari opportunità, ha affermato: "Sono lieto nel constatare che il dialogo costruttivo tra gli Stati membri e la Commissione abbia prodotto ancora una volta un miglior grado di protezione dei cittadini contro la discriminazione. Ci auguriamo di poter adottare nei prossimi mesi decisioni analoghe in relazione ad altri paesi che abbiano realizzato progressi in tale campo. L'UE dispone di un quadro giuridico senza pari per la lotta contro la discriminazione, ma per essere efficace esso deve venire opportunamente recepito e applicato a livello nazionale."

Nella procedura di infrazione aperta contro l' Austria la Commissione argomentava che la normativa nazionale non era conforme al disposto della direttiva in relazione a tre punti: la definizione di molestie, l'assenza di sanzioni adeguate in caso di licenziamenti discriminatori e il mancato recepimento delle regole sulla protezione delle vittime. A livello federale l'Austria ha modificato la sua legislazione nel 2008 per adattarla sulla base delle argomentazioni presentate dalla Commissione. La Commissione è giunta ora alla conclusione che l'Austria ha recepito in modo corretto la direttiva 2000/43/CE.

Nel caso dell' Italia la Commissione aveva constatato che la legislazione italiana era incompatibile con la direttiva 2000/43/CE in relazione a tre punti: definizione di molestie, onere della prova e protezione delle vittime. L'Italia ha notificato una nuova legge, adottata il 6 giugno 2008, che affronta le questioni denunciate dalla Commissione. In seguito a un'analisi dei fatti e a discussioni bilaterali con l'Italia la Commissione ritiene ora che l'Italia abbia correttamente recepito la direttiva.

Contesto

La politica antidiscriminazione (in ambiti che esulano dalla discriminazione per genere e nazionalità) è un ambito politico relativamente nuovo per l'UE. La Comunità europea ha acquisito nuovi poteri nel 1999 con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, che le permettono di lottare contro le discriminazioni basate sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali (nuovo articolo 13 del trattato CE). Ciò ha portato nel 2000 all'adozione unanime da parte degli Stati membri di due direttive:

§                   Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica ("direttiva sulla parità tra le razze"). Questa direttiva copre la discriminazione diretta e indiretta nonché le molestie negli ambiti dell'occupazione, della formazione professionale, dell'istruzione, della protezione sociale (comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria), delle prestazioni sociali, e dell'accesso a beni e servizi (incluso l'alloggio).

§                   Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ("direttiva sulla parità sul lavoro"). Questa direttiva copre la discriminazione diretta e indiretta nonché le molestie, negli ambiti dell'occupazione e della formazione, motivata da religione o credenze personali, età, handicap e tendenze sessuali. La direttiva comprende disposizioni specifiche in materia di soluzioni ragionevoli per i disabili.

Le scadenze per il recepimento di queste due direttive nella normativa nazionale da parte degli Stati membri erano fissate rispettivamente al 19 luglio e al 2 dicembre 2003 . Per i 10 paesi che hanno aderito all'UE nel 2004 la scadenza era il 1° maggio 2004. Per la Bulgaria e la Romania essa era stata fissata al 1° gennaio 2007.


Per ulteriori informazioni:

Legislazione UE contro la discriminazione

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=612&langId=it

 

 

Discriminazioni - La Commissione europea contro l'Italia per il bando discriminatorio della Provincia di Sondrio

 

La Commissione europea avvia un'azione legale contro l'Italia a causa del carattere discriminatorio del bando per l'assegnazione di alloggi ad affitto agevolato per gli studenti della Provincia di Sondrio

 

La Commissione avvia un'azione legale contro l'Italia accusandola di finanziamento discriminatorio degli studi


La Commissione europea ha deciso di intraprendere un'azione legale contro l'Italia poiché questa ha indetto un concorso per l'assegnazione di appartamenti ad affitto agevolato a studenti universitari basato su due condizioni discriminatorie: essere cittadino italiano e aver risieduto nel territorio nel quinquennio precedente. La Commissione invierà oggi una lettera di costituzione in mora alle autorità italiane che hanno due mesi per rispondere - questo è il primo passo della procedura d'infrazione."La libera circolazione delle persone è un principio fondamentale dell'UE ed assicura che i cittadini non siano discriminati sulla base della nazionalità. Un finanziamento degli studi concesso agli studenti sotto forma di agevolazione abitativa è un vantaggio sociale che deve essere garantito senza discriminazione nei confronti dei lavoratori migranti e dei loro figli," ha dichiarato Vladimír Špidla, commissario UE responsabile per l'occupazione e gli affari sociali, e ha aggiunto "l'Italia deve modificare la sua normativa e rispettare il diritto alla parità di trattamento".

Il bando di concorso pubblicato dalla Provincia di Sondrio("Bando di concorso per il conferimento di alloggi a Milano per studenti universitari della provincia di Sondrio", 2008/2009”) riguarda l'accesso per gli studenti ad appartamenti ad affitto agevolato di proprietà della Provincia di Sondrio e siti a Milano, la città più vicina che offre corsi universitari. Per partecipare al concorso uno studente deve soddisfare, tra altri requisiti, due condizioni cumulative: essere cittadino italiano ed aver risieduto nella provincia nel quinquennio precedente. Conformemente alla normativa comunitaria sulla libera circolazione delle persone, i lavoratori migranti devono godere degli stessi vantaggi sociali di cui fruiscono i lavoratori nazionali. Si noti inoltre che i figli dei lavoratori migranti hanno diritto ad essere iscritti ai corsi d'istruzione generale alle stesse condizioni che si applicano ai cittadini del paese.La condizione di nazionalità fissata in Italia potrebbe quindi rappresentare una discriminazione diretta contro altri lavoratori dell'UE e i loro familiari mentre il requisito di residenza configurerebbe una discriminazione indiretta, anch'essa vietata dalla normativa comunitaria. Questa condizione andrebbe probabilmente a detrimento di cittadini di altri Stati membri poiché i non residenti sono, per la maggior parte, stranieri.

Il comunicato ufficiale della Commissione europea

 

GIURISPRUDENZA

 

 

REATO DI INGRESSO E SOGGIORNO IRREGOLARE’

 

Anche il Giudice di Pace di Pordenone dispone ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale sull'art.10-bis .

 

La legge 15 luglio 2009, n. 94 recante 'Disposizioni in materia di sicurezza pubblica' è stata pubblicata sul supplemento della Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2009 ed e' entrata in vigore l'8 agosto 2009.


Ordinanze pronunciate da giudici ed inviate alla Corte Costituzionale recanti questioni di legittimità costituzionale


Giudice di Pace di Pordenone , Tribunale di Pesaro, Tribunale di Trento



Eccezioni di legittimità costituzionale sollevate


Questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis D. L.vo n. 286/98, come introdotto dall'art. 1 co. 16 Legge 15 luglio 2009, n. 94 in relazione agli artt. 2, 3 co. 1 e 25 co. 2 Cost., sollevate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, Agrigento e Bologna.

 

 

REGOLARIZZAZIONE

Il giudice del lavoro di Brescia: "Nullo il licenziamento della badante straniera da parte del datore di lavoro che non intenda regolarizzarla"

 

Il giudice del lavoro di Brescia: "E' discriminatorio e, dunque, illegittimo il licenziamento operato nei confronti della badante straniera dal datore di lavoro non intenzionato a regolarizzarla in base all'art. 1 ter della legge n. 102/09. Il licenziamento va dunque annullato e la lavoratrice deve essere reintegrata nel posto di lavoro. Il datore di lavoro deve presentare la dichiarazione di emersione della lavoratrice allo Sportello Unico entro i termini previsti dall'art. 1 ter della legge n. 102/09.

 Significativa ordinanza del giudice del lavoro di Brescia che ha  ritenuto discriminatorio il licenziamento operato nei confronti di un badante salvadoregna da un datore di lavoro che non intendeva regolarizzarla nei termini previsti dall'art. 1 ter della legge n. 102/09. Decidendo nell'ambito della procedura cautelare, il giudice del lavoro di Brescia  ha annullato il licenziamento (ex art. 3 della legge n. 108/90) e, affermando di "non potersi ritenere legata al mero arbitrio del datore di lavoro la presentazione della dichiarazione di emersione di cui alla legge n. 102/09", ha ordinato la reintegrazione della lavatrice  nel posto di lavoro e la presentazione entro il 30 settembre della dichiarazione di emersione da parte del datore di lavoro, secondo quanto previsto dalla legge n. 102/09.

  Tribunale di Brescia, sez. lavoro, Ordinanza del 25 settembre 2009.

 

ASILO POLITICO

 

Il respingimento della richiesta di permesso di soggiorno per asilo politico da parte del questore  sul presupposto della decisione negativa emessa dalla competente Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato è un atto dovuto e consequenziale . In mancanza di un’istanza di parte volta a richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo, ad es. per motivi umanitari, il questore non può indagare d’ufficio ai fini di verificare l’eventuale  sussistenza di motivi umanitari ai fini della permanenza dello straniero in Italia.

Questo soprattutto dopo l’entrata in vigore dell’art. 17 del d.lgs. n. 251/07, in base al quale la verifica dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero della protezione sussidiaria ovvero la possibilità di segnalare i motivi umanitari, sono di competenza della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

 

Consiglio di Stato, Sez. VI, Decisione n. 5619 dd. 18 settembre 2009

 

 

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI COMUNITARI

 

L’aver compiuto  reati minori di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali e percosse, oramai risalenti nel tempo, unitamente a denunce più recenti per contrabbando di tabacchi e porto abusivo d’armi non possono fondare, di  per sé soltanto, un giudizio di pericolosità sociale del cittadino comunitario tale da giustificare l’adozione di un provvedimento espulsivo per motivi di pubblica sicurezza. Ugualmente,  la mancata disponibilità di fonti lecite di reddito non può essere motivo di allontanamento per ragioni di sicurezza pubblica, in quanto la normativa comunitaria esclude che provvedimenti di allontanamento possano essere motivati da ragioni di ordine economico o di prevenzione generale. Nel caso specifico, inoltre, non si sono tenuti in debita considerazione i legami sociali e familiari dell’interessato con il territorio nazionale, derivanti dalla presenza in Italia della convivente e della loro figlia di anni tre. Per tali ragioni, il provvedimento di espulsione emanato dal Prefetto è illegittimo e deve essere annullato.

 

Tribunale di Torino, decisione dd 06 luglio 2009 (R.G. n. 6353/2008 V.G.)



 

 

 

ESPULSIONI

 

1. La condanna definitiva per uno dei reati ostativi all’ingresso sul territorio nazionale  ed elencati nell’art. 4 comma 3, terzo periodo, del T.U., determina il diniego automatico al rinnovo del permesso di soggiorno. Tale diniego ha carattere rigidamente vincolato, senza margini di discrezionalità lasciati all’Amministrazione, tranne nei casi in cui l’interessato abbia beneficiato del diritto al ricongiungimento familiare.  Non fa eccezione la situazione in cui l’interessato abbia maturato le condizioni per ottenere la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p.  senza che questa sia stata pronunciata dal giudice, in quanto l’estinzione degli effetti penali della condanna richiede comunque una formale pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione.

TAR Lombardia, sez. III Milano, Sentenza n. 3152 dd. 6 aprile 2009.

TAR Lazio, Sez. II quarter, Sentenza n. 7160 del 20 luglio 2009

 

2. La revoca del permesso di soggiorno e la conseguente espulsione a seguito di condanna definitiva per  i reati collegati alla violazione del diritto d’autore ai sensi dell’art. 26 comma 7 bis del d.lgs. n. 286/98, sono legittime soltanto quando l’interessato era titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo al momento della commissione del reato.

Consiglio di Stato, sez. VI, decisione n. 5624 dd. 18.09.2009

NOTA: Si deve peraltro sottolineare che dopo l’entrata in vigore  della legge n. 94/2009, la condanna irrevocabile per uno dei reati collegati alla violazione delle norme sul diritto d’autore o il commercio di prodotti con marchio falso o contraffatto costituisce motivo ostativo all’ingresso dello straniero sul territorio dello Stato e, di conseguenza, al rinnovo del permesso di soggiorno (art. 1 comma 22 legge n. 94/2009).

3. Cassazione: "L'intervento chirurgico di per sè non giustifica il ritardo nella richiesta o rinnovo del permesso di soggiorno"

 

E' legittimo il provvedimento espulsivo per mancata richiesta del permesso di soggiorno entro i termini prescritti e la sottoposizione ad un intervento chirurgico non rende di per sè giustificato il ritardo

 

Secondo la Corte di Cassazione, occorre che lo straniero interessato  provi l'indispensabilità dell'intervento chirurgico,  il suo carattere impeditivo alla richiesta del permesso di soggiorno e parimenti vi deve essere una stretta connessione temporale tra la data di ingresso dello straniero e i conseguenti termini per la presentazione del permesso di soggiorno da un lato ed il periodo di ricovero ospedaliero dall'altro. Nel caso specifico, la Cassazione ha rilevato che l'ingresso nello Stato era avvenuto in periodo di  di gran lunga anteriore a quello dell'intervento  chirurgico.
Corte di Cassazione, 1 sez. civile, sentenza n. 21185/09 dd. 2 ottobre 2009

 

DIRITTO ANTI-DISCRIMINATORIO

 

 Il giudice di Bolzano: “Parità di trattamento in materia di istruzione e formazione professionale per i titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti”

 

E’ discriminatorio il bando della Provincia autonoma di Bolzano/Bozen che assegna ai soli cittadini dell’Unione europea finanziamenti finalizzati all’apprendimento di lingue straniere, escludendo i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti. Lo ha stabilito il giudice civile di Bolzano con l’ordinanza depositata in giudizio il 16 giugno 2009 (R.g. n. 379/09).

Per il giudice di Bolzano, l’art. 11 della direttiva comunitaria n. 109/2003, che stabilisce il principio di parità di trattamento dei titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti con i cittadini nazionali in materia di prestazioni sociali e per quanto riguarda l’istruzione e la formazione professionale, ha un carattere immediatamente precettivo e costituisce, dunque,  una norma di immediata operatività nell’ordinamento.

Di conseguenza, è discriminatorio il bando indetto dalla Provincia autonoma di Bolzano/Bozen che ha previsto l’erogazione di  contributi per l’apprendimento di lingue straniere ai soli cittadini dell’Unione europea, escludendo i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti.

A seguito di un’azione civile contro la discriminazione, il giudice di Bolzano ha ordinato alla Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen di uniformarsi per il futuro al principio di parità di trattamento sancito dalla norma comunitaria e ha condannato la Provincia autonoma al risarcimento del danno nonché al pagamento delle spese processuali.

 

L’ordinanza del giudice civile di Bolzano n. 379/09 dd. 16 giugno 2009

 

 

DIRITTO DI FAMIGLIA

 

L’allontanamento dall’abitazione coniugale per recarsi all’estero al fine di accudire alla madre malata costituisce giusta causa e non può essere motivo di addebitamento della separazione coniugale  per abbandono del tetto coniugale.

Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza n. 18235 dd. 12 agosto 2009

 

 

LIBERTA’ RELIGIOSA

 

L’adibire parte della propria abitazione a luogo di culto e di ritrovo di fedeli non cambia la destinazione d’uso dell’immobile e dunque non determina un illecito edilizio.

TAR Lombardia, sez. II, sentenza n. 4665 dd. 17.09.2009

 

 

 

 

 

 

 

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

1. Corte di giustizia europea: "I lavoratori frontalieri devono essere assimilati a quelli residenti nella fruizione dei vantaggi sociali collegati alla loro qualifica di lavoratori"

 E' discriminatorio nei confronti dei lavoratori comunitari frontalieri subordinare l'erogazione di prestazioni sociali collegate alla qualifica di lavoratori al requisito della residenza sul territorio dello Stato.

 Costituisce una forma di discriminazione indiretta vietata dal diritto comunitario la mancata assimilazione dei lavoratori comunitari frontalieri ai lavoratori residenti nella fruizione di prestazioni sociali collegate alla loro qualifica di lavoratori per la sola ragione della mancanza di  residenza dei primi sul territorio nazionale.

L'art. 7 n. 2 del regolamento comunitario  n. 1612 prevede che il lavoratore cittadino di uno Stato membro gode, sul territorio degli altri Stati membri, degli stessi vantaggi sociali dei lavoratori nazionali. Tale principio di parità di trattamento discende anche dagli art. 39 e 12 del TCE. Secondo costante giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, i lavoratori frontalieri devono essere assimilati ai lavoratori residenti nel territorio dello Stato membro ove esercitano la loro attività lavorativa (Sent. Schumacker causa C. 279/93) e, dunque possono avvalersi delle disposizioni citate in materia di parità di trattamento allo stesso titolo dei lavoratori nazionali o comunitari residenti (sentenza Geven, causa C 213/05). Lo svolgimento di attività lavorativa nel paese membro da parte del lavoratore frontaliero comunitario con la conseguente affiliazione obbligatoria al sistema previdenziale mediante il versamento dei contributi,  costituisce un criterio di collegamento stretto con la società del paese membro. La previsione di un requisito di residenza nel paese membro al fine dell'erogazione di prestazioni sociali collegate alla qualifica di lavoratori, costituisce una forma di discriminazione indiretta o dissimulata, in quanto, per la sua stessa natura, nelle zone di frontiera  tende ad incidere maggiormente  sui lavoratori frontalieri del paese membro confinante rispetto a  quelli nazionali.

Nel caso specifico che ha portato alla recente sentenza della Corte di Giustizia europea dd. 10 settembre 2009 (causa C- 269/07),  la Repubblica federale di Germania ha violato il diritto alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità introducendo nel proprio ordinamento disposizioni in materia di pensioni integrative di vecchiaia, che  non riconoscono ai lavoratori frontalieri il diritto ad un premio, qualora essi non siano interamente assoggettati ad imposta in Germania, non consentono che il capitale sovvenzionato sia utilizzato per l'acquisto di un alloggio a fini abitativi del proprietario, se il detto alloggio non è ivi situato, e prevedono la restituzione della sovvenzione quando cessa la situazione di assoggettamento integrale ad imposta nel detto Stato membro. Poiché, infatti, i lavoratori frontalieri non sono assoggettati integralmente ad imposta sul reddito in Germania, bensì nel loro  paese confinante di residenza, tale requisito dell'assoggettamento integrale ad imposta equivale a quello della residenza e quest'ultimo costituisce una forma di discriminazione indiretta o dissimulata vietata dal diritto comunitario.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea è di notevole rilievo anche per il nostro Paese nel momento in cui appare consolidata la prassi dell'INPS di escludere dall'indennità di mobilità  i lavoratori frontalieri comunitari (ad. quelli sloveni che lavorano nel FVG ) qualora non abbiano una residenza anagrafica in Italia. Prassi che appare chiaramente illegittima alla luce della  giurisprudenza comunitaria.

Corte di Giustizia europea, sentenza del 10 settembre 2009, causa C-269/07 (Commissione c. Germania)

 

2. L’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale prevista in Austria a favore di coloro che siano portatori di handicap e abbiano il domicilio o la residenza in Austria non costituisce una forma di discriminazione indiretta o dissimulata a danno dei cittadini comunitari di altri paesi dell’UE in quanto la misura  corrisponde a finalità oggettive quali la promozione della mobilità e l’integrazione sociale delle persone portatrici di handicap che debbono percorrere la rete stradale con una certa frequenza e, in virtù della loro menomazione, sono obbligati ad utilizzare il veicolo privato. In tale senso, è ragionevole e corrisponde ad un principio di proporzionalità che la misura di esenzione si rivolga soltanto ai residenti o domiciliati in Austria, richiedendosi cioè un certo grado di collegamento del beneficiario della prestazione con la società dello Stato membro interessato. A tali conclusioni la Corte è giunta anche tenendo conto dell’impegno assunto dal governo austriaco di interpretare i requisiti di residenza e domicilio in Austria in maniera estensiva, per cui possono beneficiare dell’esenzione anche le persone portatrici di handicap che, pur non avendo fissato il proprio domicilio o la propria residenza in Austria, vi si rechino abitualmente per motivi  di natura professionale o personale (ad es. i frontalieri).

La sentenza della Corte di Giustizia europea ribadisce il principio generale per cui il principio di parità di trattamento di cui all’art. 12 del TCE vieta non soltanto le discriminazioni palesi in base alla nazionalità, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, attraverso altri criteri di distinzione, pervenga al medesimo risultato. Ciò avviene, in particolare, nel caso di una misura che preveda una distinzione basata sul criterio del domicilio o della residenza, in quanto tale criterio rischia di operare principalmente a danno dei cittadini di altri Stati membri, considerato che il più delle volte le persone che hanno il domicilio nel territorio dello Stato sono, al pari di quelle ivi non residenti, cittadini stranieri. In tali casi, una disparità di trattamento può essere giustificata, sotto il profilo del diritto comunitario, solo se basata su considerazioni oggettive, indipendenti dalla nazionalità delle persone interessate e adeguatamente commensurata allo scopo legittimamente perseguito dall’ordinamento nazionale.

 

Corte di Giustizia europea, sez. I, Sentenza dd. 1 ottobre 2009, C-103/08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIZIE

 

 

1. Cap Anamur : chi effettua salvataggio in mare non commette nessun reato

 

Assoluzione degli imputati con formula piena "perché il fatto non costituisce reato. Comunicato stampa dell'ASGI.

 

L'ASGI esprime la propria piena soddisfazione in relazione alla sentenza di assoluzione con formula piena "perché il fatto non costituisce reato" assunta dal Tribunale di Agrigento nell'udienza del 7 ottobre 2009 nei confronti del presidente dell'associazione umanitaria Cap Anamur, Elias Bierdel, del comandante della nave omonima Stefan Schimdt e del primo ufficiale Vladimir Dachkevitce, imputati di agevolazione dell'ingresso di clandestini, dopo avere soccorso, con la nave Cap Anamur nel giugno 2004, 37 naufraghi alla deriva cento miglia a sud di Lampedusa.

In attesa di conoscere le motivazioni della sentenza, va comunque subito rilevato che,  dopo anni di indagini e dopo l' audizione di numerosi testimoni, le accuse formulate dalla Procura di Agrigento sono risultate destituite di ogni fondamento. E' caduta l' iniziale ipotesi accusatoria della forzatura del blocco navale che era stato imposto alla nave Cap Anamur, tenuta per due settimane al largo delle coste siciliane per decisione del Governo italiano, ed è, invece, emersa la situazione di stato di urgenza e necessità, determinata a bordo della nave da una così lunga permanenza dei naufraghi, ai quali venivano impediti lo sbarco e la possibilità di far valere la loro richiesta di asilo o di protezione umanitaria.

Il periodo di tempo trascorso tra l' azione di salvataggio e la richiesta di attracco della nave Cap Anamur a Porto Empedocle non era certo imputabile ad una scelta nell'interesse personale dei responsabili della nave, o alla ricerca di un profitto ( il cd. dolo di profitto), ma ai ritardi derivanti dalla querelle diplomatica tra i Governi dell'Italia, della Germania e di Malta sull'individuazione del porto sicuro in cui far sbarcare i naufraghi ed accogliere le richieste di asilo che erano state formulate al comandante della nave.

L'ASGI auspica che la sentenza del Tribunale di Agrigento possa costituire un importante precedente che permetta di fare chiarezza sulla radicale differenza che c'è, sul piano giuridico ed etico, tra il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare da parte di organizzazioni che lucrano sulla terribile condizione di bisogno dei migranti, e, sul versante del tutto opposto, le doverose azioni di salvataggio dei naufraghi sancite da tutte le Convenzioni sulla sicurezza della vita in mare.

Chi effettua salvataggio in mare non commette nessun reato e il comandante è l'unica persona che può individuare il porto sicuro, anche da un punto di vista giuridico, per lo sbarco. Il messaggio chiaro che emerge dalla sentenza agrigentina è che gli Stati devono rispettare il Diritto Internazionale del Mare, che vieta anche il respingimento collettivo, nonché il divieto di refoulement sancito dalla Convenzione di Ginevra. 

L'ASGI auspica che i prossimi interventi di salvataggio non siano più soggetti a minaccia di sanzione penale e che ciò incoraggi anche i mezzi civili ad interventi di salvataggio più tempestivi, senza lasciare naufraghi a mare, a morire di inedia per settimane, come è successo tragicamente troppe volte nel Canale di Sicilia .


Vedere anche :

Documento dell'ASGI sulla vicenda Cap Anamur  - 13 luglio 2004
Nota dell'ASGI sulla vicenda Cap Anamur  - 20 luglio 2004

2. Trieste: "Con il reato di clandestinità a rischio i processi contro i passeur"

 

Un'ordinanza del gip di Trieste respinge l'istanza di detenzione cautelare a carico di alcuni passeur perché l’introduzione del reato di clandestinità impedisce l’acquisizione in giudizio delle testimonianze delle persone trafficate.

 

Il gip di Trieste respinge l'istanza di  detenzione cautelare a carico di alcuni presunti passeur perché non può essere acquisita la testimonianza delle persone trafficate senza che questo  determini la loro responsabilità penale ai sensi dell'art. 10 bis del d.lgs. n. 287/98, introdotto dalla legge n. 94/2009,  e ciò è proibito dal codice di procedura penale.

Nell'ordinanza il giudice penale di Trieste afferma che se lo straniero entrato clandestinamente in Italia sotto la guida del passeur  fosse stato esaminato avrebbe dovuto riferire anche fatti concernenti la propria responsabilità penale e ciò è vietato dal codice di procedura penale. In ragione dell'impossibilità a  raccogliere la testimonianza delle persone trafficate, l'accusato per il reato di favoreggiamento all'ingresso clandestino è stato dunque rilasciato per mancanza di prove a suo carico che giustifichino una sua detenzione cautelare.

Fonte: "Il Piccolo", quotidiano di Trieste 8 ottobre 2009

 

3. Dirigente Fastweb: "Niente contratti ai rumeni". ASGI: "Discriminazione inaccettabile".

 

La responsabile vendite Fastweb dell'Emilia emana una circolare affinchè non si stipulino più contratti con cittadini rumeni. Dopo che il sito web PeaceReporters diffonde il fatto, Fastweb prende le distanze: "iniziativa personale riprovevole di una dirigente". L'ASGI invia una lettera a Fastweb, UNAR e AGCOM.

 

Secondo quanto riportato dal sito web di PeaceReporter, il 19 settembre scorso  la responsabile vendite di Fastweb a Bologna ha recapitato a tutti i rivenditori autorizzati dell'Emilia Romagna una circolare direttiva interna disponendo di non stipulare più contratti "Fastweb mobile" con cittadini rumeni.

Dopo che il fatto è divenuto pubblico, il responsabile delle relazioni esterne di Fastweb, Sergio Scalpelli, contattato da PeaceReporter, ha dichiarato che "si è trattato solo di un eccesso di zelo di una pur bravissima manager della zona, dovuta al fatto che tra il 2008 e il 2009 proprio in quella zona si sono verificate numerose truffe ai danni della azienda".


Successivamente, Fastweb prende le distanze dalla sua dirigente. "Non c'è nessuna direttiva aziendale per escludere dagli abbonamenti i cittadini romeni. Gli unici controlli che facciamo riguardano la solvibilità dei nostri clienti, italiani o stranieri che siano"  spiega a stranieriinitalia.it   l'ufficio stampa dell'azienda.  "La sua è stata un'iniziativa personale che non ha nulla a che fare con le nostre politiche, un errore riprovevole. Siamo convinti che le truffe non hanno nazionalità".


 L'ASGI aveva inviato una lettera a Fastweb indicando i profili discriminatori vietati dal diritto costituzionale, interno e comunitario dell'iniziativa assunta dal manager dell'azienda  e chiedendo il pieno rispetto del principio di parità di trattamento. Una segnalazione inviata dall'ASGI anche all'UNAR e all'Autorità Garante nelle telecomunicazioni.


Il testo della lettera dell'ASGI

 

 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE ASGI

 

1. Nuove Schede Pratiche sul Diritto dell'immigrazione disponibili on-line sul sito web dell’ASGI www.asgi.it

 

Nuove Schede pratiche curate dai soci ASGI: riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento tra paesi UE , le misure di protezione sociale in Italia e il respingimento i temi approfonditi.

 

Riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento disposte da altri stati membri dell'Unione europea.


Scheda pratica a cura di Sergio Romanotto e Paolo Bonetti (Aggiornata al 19.09.2009)



Misure di protezione sociale

Scheda pratica a cura di Francesca Nicodemi e Paolo Bonetti (Aggiornata al 03.09.2009)



Respingimenti
Scheda pratica a cura di Sergio Romanotto e Paolo Bonetti (aggiornata al 14 settembre 2009)


L'elenco completo delle Schede pratiche

 

 

 

 

 

2. I minori stranieri extracomunitari e il diritto all’istruzione dopo l'entrata in vigore della legge n. 94/2009

 

L'ASGI analizza l’ambito di applicazione del nuovo testo dell'art. 6 comma 2 del TU immigrazione d.lgs. 286/98 per quanto riguarda l’accesso dei minori stranieri all’istruzione a seguito delle innovazioni introdotte dalla Legge 94/2009.

 

L'ASGI ribadisce che  l'iscrizione scolastica dei minori stranieri, e le prestazioni complementari al diritto all'istruzione, devono avvenire a parità di condizioni con i minori italiani dalla scuola dell'infanzia e sino al completamento del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al D.lgs. 76/2005, nei termini descritti nel documento.


Inoltre, nell'ambito di tale percorso del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione, non deve essere richiesto  ai minori stranieri ed ai loro genitori il permesso di soggiorno, e non deve essere fatta, neppure indirettamente, alcuna segnalazione all'Autorità giudiziaria e/o all'Autorità di P.S. della presenza degli stessi e/o dei loro genitori.

L'analisi dell'ASGI

3. La disciplina dell'espulsione e del trattenimento nei C.I.E. dopo l'entrata in vigore della legge n. 94/2009

 

Relazione dell'avv. Guido Savio, del Foro di Torino al seminario formativo ASGI-Magistratura Democratica tenutosi a Firenze il 18/19 settembre 2009

 

Il testo integrale della relazione

 

 

LEGISLAZIONE REGIONALE

 

Il Governo rinvia alla Corte Costituzionale per la verifica di legittimità costituzionale alcuni articoli delle leggi regionali della Toscana e delle Marche in materia di accoglienza ed integrazione degli immigrati.

 

Il Governo ritiene che le norme della legge toscana che prevedono la possibilità per il sistema integrato regionale di servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale di prevedere interventi anche a favore degli stranieri dimoranti sul territorio regionale, ovvero di erogare interventi socio-assistenziali urgenti ed indifferibili agli stranieri dimoranti anche se irregolarmente soggiornanti , siano illegittime perché eccedenti la competenza legislativa regionale ed incidenti invece sulla condizione giuridica dello straniero di stretta competenza statuale.  Ugualmente il governo ritiene illegittima la norma che equipara i cittadini comunitari con gli stranieri temporaneamente presenti ai fini dell’accesso al servizio sanitario regionale, fatte salve le norme più favorevoli. Secondo il governo, tale disposizione incide illegittimamente sulle esclusive  competenze statuali  in materia di rapporti con l’Unione Europea. Rispetto alla legge regionale delle Marche, il governo ha impugnato la norma che impegna la Regione ad esercitare ogni potere e facoltà al fine di evitare la realizzazione nel suo territorio dei centri di identificazione ed espulsione. Secondo il governo, tale norma eccede la competenza regionale perché incide sull’esclusiva competenza statuale in materia di controllo dei flussi migratori.

 

Presidente del Consiglio dei Ministri, Ricorso per legittimità costituzionale, n. 51 dd. 28 luglio 2009

 

Presidente del Consiglio dei Ministri, Ricorso per legittimità costituzionale n. 52 dd. 29 luglio 2009

 

PUBBLICAZIONI

 

1. Io cittadino: pubblicazione sulla cittadinanza italiana

 

Il quadro normativo vigente e pregresso e le circolari fondamentali nel nuovo volume a cura della direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze

 

Normativa in vigore e selezione delle circolari più importanti, storia della legislazione in materia: è una panoramica completa quella offerta da 'Io cittadino. Regole per la cittadinanza italiana', la nuova pubblicazione realizzata dal dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione - direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze.


Il volume è stato concepito allo scopo di fornire uno strumento utile, completo e aggiornato in primo luogo agli operatori del settore, cioè a chi ogni giorno eroga servizi connessi alle pratiche relative alla cittadinanza, ma serve anche per far conoscere tutti gli aspetti della disciplina della materia.
Questa, infatti, si è evoluta per regolare le diverse problematiche nate dagli eventi storici che si sono succeduti nel tempo, di cui il libro rende tutta la ricchezza e complessità.

Il testo (edizioni Franco Angeli) è in corso di distribuzione a tutte le prefetture.

Fonte : Ministero dell'Interno

 

2. Immigrazione come, dove, quando
Manuale d'uso per l'integrazione
Edizione 2009

Promosso dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, realizzato in collaborazione con l'Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali, è uno strumento sintetico e pratico.

Questa guida è stata pensata sia per chi deve ancora arrivare in Italia ed ha bisogno di capire come si possa entrare, sia per chi già vi si trova. Anche i datori di lavoro, italiani e stranieri, possono trovare qui indicazioni utili ad accompagnare il lavoratore nel suo percorso d'integrazione.

E' una guida che può aiutare a risolvere anche i problemi quotidiani: dal contratto di lavoro all'iscrizione dei figli a scuola, dal rilascio della patente all'apertura di un conto corrente in banca.

Prossimamente saranno pubblicate le versioni nelle seguenti lingue:

Albanese, Cinese, Inglese, Russo e Spagnolo.

 

Indice

1.   Costituzione della Repubblica italiana
2.   Ingressso
3.   Soggiorno
4.   Lavoro
5.   Sistema previdenziale e assicurativo
6.   Anagrafe
7.   Alloggio
8.   Sanità
9.   Istruzione
10.   Tutela dei diritti e discriminazione 
11. Dichiarazione dei redditi
12. Banca
13. Altri servizi
14. Associazionismo


Guida
________ 

Arabo            (documento in formato .pdf - 3533 Kb)
Francese      (documento in formato .pdf - 2059 Kb)
Italiano        (documento in formato .pdf - 1915 Kb)

 

 

 

 

DOCUMENTI E RAPPORTI INTERNAZIONALI

 

 

1. Rapporto ONU 2009 - Vincere le barriere : mobilita' umana e sviluppo

 

Presentato il Rapporto 2009 del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp) sul tema della mobilità internazionale.

 

Il rapporto completo 


L'Italia , inserita nella categoria degli Stati ad altissimo sviluppo umano, è al diciottesimo posto.

 I dati statistici.


Nel rapporto si sottolinea la necessità di rimuovere le restrizioni alla libera circolazione di migranti, in particolar modo i lavoratori non qualificati, per consentire loro di cambiare lavoro non appena se ne presenti l'occasione. Si afferma che “I trend demografici fanno capire come sia necessario garantire i diritti degli immigrati e rimuovere le norme che limitano la libera circolazione dei lavoratori. I migranti, solitamente, aiutano la produzione economica e danno molto più di quanto prendono. L’immigrazione non esclude minimamente i cittadini locali dal mondo del lavoro, ma incentiva gli investimenti in nuove aziende e nuove iniziative."

L'Undp, inoltre, raccomanda di abbandonare eventuali misure protezionistiche, di liberalizzare le leggi sul lavoro e di combattere la xenofobia e l'emarginazione degli immigrati, le cui famiglie hanno beneficiato notevolmente delle "rimesse sociali", inviate nel paese d'origine dai lavoratori migranti.
Jeni Klugman, autore principale del rapporto, afferma :"La recessione dovrebbe essere utilizzata come un'opportunità per creare un new deal per i migranti, che dovrebbe beneficiare i lavoratori in patria e all'estero, tenendo a freno una reazione protezionista", scrive nel rapporto. L'Undp, pur non schierandosi a favore di una liberalizzazione su larga scala, sostiene che vi siano "valide ragioni per incrementare l'accesso di migranti in settori con un'elevata richiesta di forza lavoro". Un incremento che potrebbe interessare soprattutto le nazioni più sviluppate, in quanto le loro popolazioni stanno invecchiando. Il rapporto, infine, aggiorna come di consueto la classifica di 182 Paesi del mondo secondo l'Indice di sviluppo umano (che comprende aspettativa di vita, alfabetizzazione, iscrizioni scolastiche, Pil pro capite). L'Italia, inserita nella categoria degli Stati ad altissimo sviluppo umano, è al diciottesimo posto. La sua posizione, a partire al 1980, è piuttosto stabile, a dispetto di Spagna e Irlanda, tra i Paesi europei avanzati più rapidamente. Piuttosto bassi gli indicatori dell'istruzione - l'Italia è al 30/o posto per risultati scolastici con il solo 10,1% della popolazione (oltre i 25 anni) in possesso di titolo universitario - mentre, tra i Paesi industrializzati, l'Italia è al 12/O posto per tasso di crescita dell'immigrazione.

Maggiori informazioni sul Rapporto

 

 

 

2. Human Rights Watch denuncia: "In Grecia condizioni inaccettabili per i richiedenti asilo"

 

Nuovo rapporto di HRW sulle deficienze del sistema di asilo in Grecia: mancata assistenza, dinieghi sistematici, deportazioni illegali, condizioni inumane di detenzione.

 

L'organizzazione non governativa americana Human Rights Watch ha pubblicato il 12 ottobre scorso un nuovo report sulle gravi deficienze e disfunzionalità del sistema di protezione internazionale offerto dalle autorità greche  ai richiedenti asilo.

Il report si base su un'indagine condotta sul campo e riferita alla  vicenda di  16 migranti, per lo più afgani, arrestati in diverse località greche, successivamente detenuti presso stazioni di polizia o centri di detenzione ed espulsi  dalla polizia greca mediante un trasporto illegale in Turchia. I 16 migranti, una volta arrestati dalla polizia turca e detenuti in condizioni inumane e degradanti, sono stati respinti nel paese di origine.

Il rapporto di HRW denuncia ancora una volta le gravi disfunzionalità e deficienze del sistema di asilo e di protezione internazionale offerto ai richiedenti asilo dalla Grecia, con il sistematico diniego al riconoscimento della protezione internazionale, la mancanza di una effettiva procedura di appello, il verificarsi di numerosi casi di refoulement dei richiedenti asilo verso la Turchia, con conseguente rischio di rimpatrio nei luoghi di origine, le condizioni inumane e degradanti di detenzione dei richiedenti asilo durante la procedura.

Conseguentemente, HRW raccomanda ancora una volta ai governi europei di non rimandare in Grecia i richiedenti asilo, inclusi i minori non accompagnati, in base al regime di Dublino II.

A tale proposito vanno segnalate alcune decisioni dell'autorità giudiziaria italiana che hanno sospeso le decisioni di rinvio di richiedenti asilo verso la Grecia in base al regolamento Dublino (si veda ad es. TAR Lazio, sezione II quarter, ordinanza 03428/2009reg.ord.sosp. dd. 15.07.2009 ).

  Il testo integrale del Rapporto di Human Rights Watch "Greece: Unsafe and Unwelcoming Shores"

3. Pubblicato il terzo rapporto nazionale sull'attuazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali

 

Il rapporto pubblicato dal Ministero dell'Interno fa il punto sugli interventi attuati nei confronti delle minoranze linguistiche storiche e delle popolazioni Rom e Sinti

 La Convezione quadro, fatta a Strasburgo il 1 febbraio 1995, è stata ratificata dall'Italia con legge n. 302 del 28 agosto 1997 ed è entrata in vigore il 1 marzo 1998. L'applicazione della Convenzione viene sottoposta alla verifica periodica da parte del Consiglio d'Europa mediante il Comitato consultivo degli esperti appositamente istituito.

Su richiesta di tale organismo, il Ministero dell'Interno ha curato la redazione del Terzo Rapporto Nazionale sull'attuazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali.

III rapporto protezione minoranze linguistiche (632.9 KB)   .

Fonte: Ministero dell'Interno

Newsletter a cura di Walter Citti e Silvia Canciani – Segreteria ASGI

Per contatti : Sedi organizzative :Udine,  via S. Francesco, 39 33100 - Tel. Fax: 0432 /50715 info@asgi.it

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