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SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

22 ottobre 2009 (*)

ÇVisti, asilo, immigrazione – Misure relative allĠattraversamento delle frontiere esterne – Art. 62, punti 1 e 2, lett. a), CE – Convenzione di applicazione dellĠAccordo di Schengen – Artt. 6 ter e 23 – Regolamento (CE) n. 562/2006 – Artt. 5, 11 e 13 – Presunzione riguardante la durata del soggiorno – Cittadini di paesi terzi in situazione irregolare nel territorio di uno Stato membro – Normativa nazionale che consente di imporre, a seconda delle circostanze, o una sanzione pecuniaria o lĠespulsioneÈ

Nei procedimenti riuniti C261/08 e C348/08,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dal Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Spagna) con decisioni 12 giugno e 22 luglio 2008, pervenute in cancelleria rispettivamente il 19 giugno e il 30 luglio 2008, nei procedimenti

Mar’a Julia Zurita Garc’a (C261/08),

Aurelio Choque Cabrera (C348/08)

contro

Delegado del Gobierno en la Regi—n de Murcia,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dalla sig.ra P. Lindh, presidente della Sesta Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, dai sigg. A. Rosas, U. L›hmus (relatore), A. î Caoimh, e  A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

vista la domanda del giudice del rinvio 13 giugno 2008, pervenuta alla Corte il 19 giugno 2008, di assoggettare il rinvio pregiudiziale nella causa C261/08 a procedimento di urgenza ai sensi dellĠart. 104 ter del regolamento di procedura,

vista la decisione della Terza Sezione, in data 25 giugno 2008, di non assoggettare il rinvio pregiudiziale a procedimento di urgenza,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il sig. Choque Cabrera, dalla sig.ra E. Bermejo GarrŽs, procuradora, e dal sig. A. Corbalan Maiquez, abogado;

–        per il governo spagnolo, dalla sig.ra N. D’az Abad, in qualitˆ di agente;

–        per il governo italiano, dalla sig.ra I. Bruni, in qualitˆ di agente, assistita dal sig. G. Fiengo e dalla sig.ra W. Ferrante, avvocati dello Stato;

–        per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualitˆ di agente;

–        per la Commissione delle Comunitˆ europee, dal sig. M. Wilderspin e dalla sig.ra E. Adsera Ribera, in qualitˆ di agenti,

sentite le conclusioni dellĠavvocato generale, presentate allĠudienza del 19 maggio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sullĠinterpretazione dellĠart. 62, punti 1 e 2, lett. a), CE nonchŽ degli artt. 5, 11 e 13 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 562, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105, pag. 1).

2        Tali domande sono state presentate nellĠambito di due controversie che vedono opposti cittadini boliviani, ossia la sig.ra Zurita Garc’a (causa C261/08) e il sig. Choque Cabrera (causa C348/08), al Delegado del Gobierno nella Regi—n de Murcia (rappresentante governativo nella regione della Murcia; in prosieguo: il ÇDelegado del GobiernoÈ) in merito ai provvedimenti dĠespulsione dal territorio spagnolo, corredati del divieto dĠingresso nello spazio Schengen per cinque anni, adottati nei loro confronti.

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

 Il protocollo di Schengen

3        Ai sensi dellĠart. 1 del protocollo sullĠintegrazione dellĠacquis di Schengen nellĠambito dellĠUnione europea, allegato al Trattato sullĠUnione europea e al Trattato che istituisce la Comunitˆ europea dal Trattato di Amsterdam (in prosieguo: il ÇprotocolloÈ), tredici Stati membri dellĠUnione europea sono autorizzati ad instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel campo di applicazione dellĠacquis di Schengen, come definito nellĠallegato di detto protocollo. Tale cooperazione  realizzata nellĠambito istituzionale e giuridico dellĠUnione europea e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Trattato sullĠUnione europea e del Trattato che istituisce la Comunitˆ europea.

4        In forza dellĠart. 2, n. 1, primo comma, del protocollo, a decorrere dallĠentrata in vigore del Trattato di Amsterdam, vale a dire dal 1Ħ maggio 1999, lĠacquis di Schengen si applica immediatamente ai tredici Stati membri elencati nellĠart. 1 del protocollo medesimo.

5        In particolare, rientrano in detto acquis lĠAccordo fra i governi degli Stati dellĠUnione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo allĠeliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985 (GU 2000, L 239, pag. 13), nonchŽ la Convenzione di applicazione dellĠAccordo di Schengen, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 (GU 2000, L 239, pag. 19), come modificata dal regolamento (CE) del Consiglio 13 dicembre 2004, n. 2133, che stabilisce lĠobbligo, per le autoritˆ competenti degli Stati membri, di procedere allĠapposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dellĠattraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e che modifica a tal fine le disposizioni della Convenzione di applicazione dellĠAccordo di Schengen e del manuale comune (GU L 369, pag. 5; in prosieguo: la ÇCAASÈ).

6        In applicazione dellĠart. 2, n. 1, secondo comma, seconda frase, del protocollo, il Consiglio dellĠUnione europea ha adottato la decisione 20 maggio 1999, 1999/436/CE, che determina, in conformitˆ delle pertinenti disposizioni del Trattato che istituisce la Comunitˆ europea e del Trattato sullĠUnione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono lĠacquis di Schengen (GU L 176, pag. 17). DallĠart. 2 di tale decisione, in combinato disposto con lĠallegato A della medesima, risulta che il Consiglio ha indicato gli artt. 62 CE e 63 CE, che fanno parte del titolo IV del Trattato CE, rubricato ÇVisti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle personeÈ, quali fondamenti normativi dellĠart. 23 della CAAS.

 La CAAS

7        LĠart. 6 ter della CAAS dispone quanto segue:

Ç1.      Se il documento di viaggio di un cittadino di un paese terzo non reca il timbro dĠingresso, le autoritˆ nazionali competenti possono presumere che il titolare non soddisfa o non soddisfa pi le condizioni relative alla durata del soggiorno applicabili nello Stato membro in questione.

2.      Questa presunzione pu˜ essere confutata qualora il cittadino del paese terzo fornisca, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibile, come biglietti di viaggio o giustificativi della sua presenza fuori del territorio degli Stati membri, che dimostrino che lĠinteressato ha rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno breve.

(...)

3.      Se la presunzione di cui al paragrafo 1 non  confutata, le autoritˆ competenti possono espellere il cittadino [del] paese terzo dal territorio de[llo] Stat[o] membr[o] in questioneÈ.

8        Ai termini dellĠart. 23 della CAAS:

Ç1.      Lo straniero che non soddisfa o che non soddisf[a] pi le condizioni di soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di una delle Parti contraenti deve, in linea di principio, lasciare senza indugio i territori delle Parti contraenti.

(...)

3.      Qualora lo straniero di cui sopra non lasci volontariamente il territorio o se pu˜ presumersi che non lo farˆ, ovvero se motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico impongono lĠimmediata partenza dello straniero, questĠultimo deve essere allontanato dal territorio della Parte contraente nel quale  stato fermato, alle condizioni previste dal diritto nazionale di tale Parte contraente. Se in applicazione di tale legislazione lĠallontanamento non  consentito, la Parte contraente interessata pu˜ ammettere lĠinteressato a soggiornare nel suo territorio.

(...)

5.      Le disposizioni del paragrafo 4 non ostano alle disposizioni nazionali relative al diritto di asilo nŽ allĠapplicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, nŽ alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e dellĠarticolo 33, paragrafo 1 della presente ConvenzioneÈ.

 Il regolamento n. 562/2006

9        Il regolamento n. 562/2006 codifica i testi esistenti in materia di controllo alle frontiere e mira a consolidare e sviluppare il corpus legislativo della politica di gestione integrata delle frontiere precisando le norme relative allĠattraversamento delle frontiere esterne.

10      Ai sensi dellĠart. 5 di detto regolamento, relativo alle condizioni dĠingresso per i cittadini di paesi terzi:

Ç1.      Per un soggiorno non superiore a tre mesi nellĠarco di sei mesi, le condizioni dĠingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti:

a)      essere in possesso di uno o pi documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera;

b)      essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta lĠelenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto allĠatto dellĠattraversamento delle frontiere esterne e lĠelenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo [GU L 81, pag. 1], salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno valido;

c)      giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale lĠammissione  garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

d)      non essere segnalato nel [sistema dĠinformazione Schengen] ai fini della non ammissione;

e)      non essere considerato una minaccia per lĠordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi.

(...)È.

11      La formulazione dellĠart. 11, nn. 1 e 3, del regolamento n. 562/2006, relativo alla presunzione in ordine alle condizioni relative alla durata del soggiorno, ha ripreso quella dellĠart. 6 ter, nn. 1 e 3, della CAAS, salvo nella versione in lingua spagnola, che al n. 3 del citato art. 11 cos“ dispone:

ÇSe la presunzione di cui al paragrafo 1 non  confutata, le autoritˆ competenti espellono il cittadino [del] paese terzo dal territorio de[llo] Stat[o] membr[o] in questioneÈ.

12      A norma dellĠart. 13 di detto regolamento, che riguarda il respingimento:

Ç1.      Sono respinti dal territorio degli Stati membri i cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le condizioni dĠingresso previste dallĠarticolo 5, paragrafo 1, e non rientrino nelle categorie di persone di cui allĠarticolo 5, paragrafo 4. Ci˜ non pregiudica lĠapplicazione di disposizioni particolari relative al diritto dĠasilo e alla protezione internazionale o al rilascio di visti per soggiorno di lunga durata.

(...)È.

13      Ai sensi dellĠart. 39, n. 1, di questo stesso regolamento, gli artt. 28 della CAAS sono abrogati con effetto dal 13 ottobre 2006.

14      In forza del suo art. 40, il regolamento n. 562/2006  entrato in vigore il 13 ottobre 2006.

 La normativa nazionale

15      La legge organica 11 gennaio 2000, n. 4/2000, sui diritti e le libertˆ degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale (Ley Org‡nica sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa–a y su integraci—n social) (BOE n. 10 del 12 gennaio 2000, pag. 1139),  stata modificata dalla legge organica 22 dicembre 2000, n. 8/2000 (BOE n. 307 del 23 dicembre 2000, pag. 45508), nonchŽ dalla legge organica 20 novembre 2003, n. 14/2003 (BOE n. 279 del 21 novembre 2003, pag. 41193; in prosieguo: la Çlegge sugli stranieriÈ).

16      LĠart. 28, n. 3, della legge sugli stranieri, che disciplina lĠuscita degli stranieri dalla Spagna, prevede quanto segue:

ÇLĠuscita [dal territorio spagnolo]  obbligatoria nelle seguenti situazioni:

(...)

c)      in caso di rigetto amministrativo delle domande formulate dallo straniero per restare nel territorio spagnolo o in mancanza dĠautorizzazione a soggiornare in SpagnaÈ.

17      In forza dellĠart. 51 della legge sugli stranieri, le violazioni delle disposizioni relative allĠingresso e al soggiorno degli stranieri sono classificate in base alla loro gravitˆ in ÇlieviÈ, ÇgraviÈ e ÇgravissimeÈ.

18      LĠart. 53, lett. a), di detta legge definisce violazione grave:

Çil fatto di soggiornare illegalmente nel territorio nazionale spagnolo per non aver ottenuto una proroga del soggiorno o un permesso di soggiorno o perchŽ tali documenti sono scaduti da pi di tre mesi, senza che lĠinteressato ne abbia chiesto il rinnovo entro il termine prescrittoÈ.

19      Ai termini dellĠart. 55 della legge sugli stranieri, la sanzione in cui si incorre in caso di violazione grave  unĠammenda di EUR 6 000 al massimo. Al momento di irrogare la sanzione, lĠautoritˆ competente deve applicare criteri di proporzionalitˆ, tenendo conto del grado di colpevolezza, del danno causato, del rischio derivante dalla violazione nonchŽ delle relative ripercussioni.

20      LĠart. 57 della legge sugli stranieri, relativo allĠespulsione dal territorio, dispone quanto segue:

Ç1.      Se i trasgressori sono stranieri la cui condotta viene qualificata dalla legge come violazione gravissima o grave ai sensi dellĠart. 53, lett. a), b), c), d), o f), della presente legge organica, in esito al corrispondente procedimento amministrativo pu˜ essere disposta, invece dellĠammenda, lĠespulsione dal territorio nazionale spagnolo.

2.      Costituisce altres“ causa di espulsione, previo esperimento del corrispondente procedimento amministrativo, la condanna dello straniero, in Spagna o al di fuori, per un comportamento doloso che nel nostro paese  costitutivo di un reato punito con una pena privativa della libertˆ personale superiore a un anno, salvo che i precedenti penali siano stati cancellati dal casellario giudiziale.

3.      Le sanzioni dellĠespulsione e dellĠammenda non possono in alcun caso essere applicate cumulativamente.

(...)È.

21      LĠart. 158 del regio decreto 30 dicembre 2004, n. 2393/2004, che ha adottato il regolamento dĠapplicazione della legge sugli stranieri (Reglamento de la Ley de Extranjer’a) (BOE n. 6 del 7 gennaio 2005, pag. 485), cos“ dispone:

Ç1.      In mancanza di autorizzazione a soggiornare in Spagna, in particolare perchŽ non sono soddisfatte o non sono pi soddisfatte le condizioni di ingresso o di soggiorno, oppure in caso di rigetto amministrativo di domande di proroga di soggiorno, di permessi di residenza o di qualsiasi altro documento necessario affinchŽ lo straniero possa restare in territorio spagnolo, (...) la decisione amministrativa deve informare lĠinteressato del suo obbligo di lasciare il paese, fermo restando che sia fatta menzione di tale intimazione nel passaporto o in un documento analogo oppure in un documento a parte qualora lĠinteressato si trovi in Spagna munito di un documento di identitˆ che non consente di apporre la menzione ad hoc.

(...)

2.      LĠuscita obbligatoria dovrˆ avvenire nel termine previsto dalla decisione di rigetto della domanda o, eventualmente, entro il termine massimo di quindici giorni dalla notifica della decisione di rigetto, salvo che si verifichino circostanze eccezionali e lĠinteressato possa provare di averi mezzi di sussistenza sufficienti; in tal caso, il termine pu˜ essere prorogato fino a un massimo di novanta giorni. Trascorso il termine senza che lĠinteressato abbia lasciato il territorio nazionale, si applicheranno le disposizioni previste dal presente regolamento per i casi cui si riferisce lĠart. 53, lett. a), della legge [sugli stranieri].

3.      Se gli stranieri cui si riferisce il presente articolo lasciano effettivamente il territorio spagnolo conformemente a quanto disposto ai precedenti paragrafi, non sarˆ loro negato lĠingresso nel paese e essi potranno tornare in Spagna, nel rispetto delle norme che disciplinano lĠaccesso al territorio spagnolo.

(...)È.

22      Emerge dalle decisioni di rinvio che le succitate disposizioni nazionali sono interpretate dal Tribunal Supremo nel senso che, essendo lĠespulsione una sanzione, la decisione che la dispone deve essere motivata in maniera specifica e deve rispettare il principio di proporzionalitˆ.

23      Risulta dagli atti sottoposti alla Corte che, nella pratica, quando un cittadino di un paese terzo non ha titolo per entrare o soggiornare in Spagna e la sua condotta non ha dato luogo a circostanze aggravanti, la sanzione irrogata deve limitarsi a unĠammenda, in mancanza di ulteriori elementi che giustifichino la sostituzione dellĠammenda con lĠespulsione.

 Controversie principali e questione pregiudiziale

24      Nella causa C261/08, il 26 settembre 2006 le autoritˆ competenti avviavano un procedimento amministrativo per violazione dellĠart. 53, lett. a), della legge sugli stranieri nei confronti della sig.ra Zurita Garc’a, cittadina boliviana che si trovava in situazione irregolare in Spagna perchŽ o non aveva ottenuto la proroga del soggiorno o il permesso di residenza, oppure perchŽ tali documenti erano scaduti da oltre tre mesi senza che lĠinteressata ne avesse chiesto il rinnovo.

25      Detto procedimento si concludeva il 15 novembre 2006 con lĠadozione di una decisione del Delegado del Gobierno, che disponeva lĠespulsione dellĠinteressata dal territorio spagnolo. Tale sanzione era accompagnata dal divieto di entrare nel territorio dello spazio Schengen per cinque anni.

26      La sig.ra Zurita Garc’a contestava detta decisione dinanzi al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 6 de Murcia, il quale respingeva il ricorso in primo grado. In appello, lĠinteressata sosteneva che questa stessa decisione avrebbe dovuto essere annullata poichŽ lĠamministrazione non aveva correttamente applicato il principio di proporzionalitˆ nel valutare le circostanze della fattispecie, le quali non giustificavano assolutamente la sostituzione dellĠammenda con lĠespulsione.

27      Nella causa C348/08, con decisione 30 luglio 2007, il Delegado del Gobierno disponeva lĠespulsione dal territorio spagnolo del sig. Choque Cabrera, cittadino boliviano che si trovava in situazione irregolare in Spagna, ai sensi dellĠart. 53, lett. a), della legge sugli stranieri, perchŽ o non aveva ottenuto la proroga del soggiorno o il permesso di residenza, oppure perchŽ tali documenti erano scaduti da oltre tre mesi senza che lĠinteressato ne avesse chiesto il rinnovo. Tale sanzione era accompagnata dal divieto di entrare nel territorio dello spazio Schengen per cinque anni.

28      Il sig. Choque Cabrera contestava detta decisione dinanzi al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 4 de Murcia, il quale respingeva il ricorso in primo grado. In appello, lĠinteressato sosteneva che questa stessa decisione avrebbe dovuto essere annullata poichŽ le autoritˆ non avevano correttamente applicato il principio di proporzionalitˆ nel valutare le circostanze della fattispecie e non avrebbero motivato la sostituzione dellĠammenda con lĠespulsione.

29      Alla luce di tali premesse, il Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha deciso di sospendere i due procedimenti di cui era investito e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale, che  formulata in termini identici in ognuna di dette cause:

ÇSe le norme del Trattato (É), in particolare il suo art. 62, punti 1 e 2, lett. a), CE nonchŽ il regolamento [n. 562/2006], segnatamente i suoi artt. 5, 11 e 13, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, quale quella spagnola e la giurisprudenza che la interpreta, la quale ammette la possibilitˆ di sostituire con lĠirrogazione di unĠammenda lĠespulsione di un Òcittadino di un paese terzoÓ sprovvisto di un titolo che autorizzi lĠingresso o il soggiorno nel territorio dellĠUnione europeaÈ.

30      Con ordinanza del presidente della Terza Sezione 27 marzo 2007, i procedimenti C261/08 e C348/08 sono stati riuniti ai fini della fase orale del procedimento nonchŽ della sentenza.

 Sulla questione pregiudiziale

 Sulla ricevibilitˆ della questione sollevata nella causa C261/08

31      Il governo spagnolo eccepisce lĠirricevibilitˆ della questione sollevata nella causa C261/08 perchŽ sarebbe puramente ipotetica.

32      Esso sostiene che il principio di irretroattivitˆ della legge penale osterebbe allĠapplicazione ratione temporis dellĠobbligo, eventualmente previsto allĠart. 11, n. 3, del regolamento n. 562/2006, di sanzionare con lĠespulsione i fatti di cui alla causa principale, in quanto tale regolamento  entrato in vigore solo il 13 ottobre 2006, mentre la situazione irregolare nel territorio spagnolo della ricorrente nella causa principale era giˆ stata denunciata il 26 settembre 2006.

33      A parere del governo spagnolo, dal momento che nella causa principale si tratta di una pratica amministrativa sanzionatoria, cui si applicano gli stessi principi sanciti nel processo penale, in particolare il principio di legalitˆ e quello di tipicitˆ, la normativa applicabile dovrebbe essere quella che era in vigore alla data dei fatti denunciati e non quella applicabile alla data dellĠadozione da parte delle autoritˆ nazionali della decisione dĠespulsione, vale a dire il 15 novembre 2006, posizione che il giudice del rinvio pare sostenere.

34      A tale riguardo occorre ricordare che, nellĠambito di un procedimento ex art. 234 CE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, ogni valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale. Parimenti, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui  stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilitˆ dellĠemananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessitˆ di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano lĠinterpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio,  tenuta a pronunciarsi (v., segnatamente, sentenze 25 febbraio 2003, causa C 326/00, IKA, Racc. pag. I1703, punto 27, 12 aprile 2005, causa C145/03, Keller, Racc. pag. I2529, punto 33, 22 giugno 2006, causa C419/04, Conseil gŽnŽral de la Vienne, Racc. pag. I5645, punto 19, e 16 luglio 2009, causa C537/07, G—mezLim—n, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 24).

35      Il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale  possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha alcuna relazione con la realtˆ o con lĠoggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenze 13 marzo 2001, causa C379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I2099, punto 39; 22 gennaio 2002, causa C390/99, Canal SatŽlite Digital, Racc. pag. I607, punto 19, e G—mez-Lim—n, cit., punto 25).

36      Tuttavia, la Corte ha parimenti affermato che, in ipotesi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni in cui  adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza (v., in tal senso, sentenza 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia, Racc. pag. 3045, punto 21). Infatti, lo spirito di collaborazione che deve presiedere allo svolgimento del procedimento pregiudiziale implica che il giudice nazionale, dal canto suo, tenga presente la funzione di cui la Corte  investita, che  quella di contribuire allĠamministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche (sentenze Foglia, cit., punti 18 e 20; 3 febbraio 1983, causa 149/82, Robards, Racc. pag. 171, punto 19, nonchŽ 16 luglio 1992, causa C83/91, Meilicke, Racc. pag. I4871, punto 25).

37      Nel caso di specie occorre rilevare che, alla data in cui  stata denunciata la situazione irregolare nel territorio spagnolo della ricorrente nella causa principale del procedimento C261/08, vale a dire il 26 settembre 2006, il regolamento n. 562/2006 non era ancora entrato in vigore, cosicchŽ ci si pu˜ chiedere se occorra interpretare detto regolamento rispetto ai fatti che hanno dato origine a tale causa.

38      é lĠart. 6 ter della CAAS e non lĠart. 11, n. 3, del regolamento n. 562/2006 che dovrebbe applicarsi, qualora la data dei fatti fosse il criterio che determina la legge applicabile ratione temporis nella causa C261/08. Infatti, lĠart. 6 ter della CAAS  fra quelli abrogati, in forza dellĠart. 39 del regolamento n. 562/2006, a far data dal 13 ottobre 2006.

39      Tuttavia, come sottolineato dallĠavvocato generale al paragrafo 27 delle sue conclusioni, lĠart. 11, n. 3, del regolamento n. 562/2006 non fa altro che riprendere il dettato dellĠart. 6 ter, n. 3, della CAAS, che era in vigore al momento in cui  stata denunciata la situazione irregolare nel territorio spagnolo della ricorrente nella causa principale.

40      Inoltre, occorre constatare che il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale, dello stesso tenore, nellĠambito della controversia che ha originato la causa riunita C348/08, i cui fatti si sono prodotti quando detto regolamento era giˆ in vigore.

41      Pertanto, occorre dichiarare ricevibile la questione sollevata in tali due cause riunite.

 Nel merito

42      In via preliminare, occorre rilevare che la domanda dĠinterpretazione verte sullĠart. 62, punti 1 e 2, lett. a), CE nonchŽ sugli artt. 5, 11 e 13 del regolamento n. 562/2006.

43      Orbene, occorre precisare anzitutto che lĠart. 62, punti 1 e 2, lett. a), CE costituisce il fondamento normativo dellĠazione del Consiglio diretta a adottare misure volte a garantire che non vi siano controlli sulle persone allĠatto dellĠattraversamento delle frontiere interne nonchŽ misure relative allĠattraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e, come tale, non ha lĠoggetto o lĠeffetto di attribuire diritti ai cittadini dei paesi terzi nŽ dĠimporre obblighi agli Stati membri.

44      Inoltre, lĠart. 5 del regolamento n. 562/2006 stabilisce le condizioni dĠingresso per i cittadini di paesi terzi allĠatto dellĠattraversamento di una frontiera esterna per un soggiorno non superiore a tre mesi nellĠarco di sei mesi, mentre lĠart. 13 di detto regolamento riguarda il respingimento dal territorio degli Stati membri dei cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le dette condizioni.

45      Di conseguenza, gli artt. 5 e 13 del regolamento n. 562/2006 non disciplinano la situazione dei cittadini di paesi terzi, come la sig.ra Zurita Garc’a e il sig. Choque Cabrera, i quali si trovavano giˆ nel territorio spagnolo, da data indeterminata, quando  stato emesso nei loro confronti lĠordine dĠespulsione per soggiorno illegale.

46      Infine, alla luce del fatto che non si pu˜ escludere che gli artt. 6 ter e 23 della CAAS possano trovare applicazione, ratione temporis, nella causa C261/08 (v. punti 37 e 38 della presente sentenza), come suggeriscono il governo austriaco e la Commissione delle Comunitˆ europee, per fornire al giudice del rinvio una risposta utile, occorre prendere in considerazione detti articoli della CAAS nellĠambito dellĠesame della questione pregiudiziale (v., per analogia, sentenze 29 gennaio 2008, causa C275/06, Promusicae, Racc. pag. I271, punto 46, e 3 aprile 2008, causa C346/06, RŸffert, Racc. pag. I1989, punto 18).

47      Infatti, come risulta dalla sua formulazione, lĠart. 23 della CAAS si applica a tutti coloro i quali, non essendo cittadini di uno Stato membro, non soddisfano o non soddisfano pi le condizioni di soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di uno degli Stati membri, il che, stando alla descrizione dei fatti esposta nelle decisioni di rinvio, sembra corrispondere alla situazione sia della sig.ra Zurita Garc’a sia del sig. Choque Cabrera.

48      Ne consegue che, sottoponendo la questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 6 ter e 23 della CAAS nonchŽ lĠart. 11 del regolamento n. 562/2006 debbano essere interpretati nel senso che, quando un cittadino di un paese terzo si trova in situazione irregolare nel territorio di uno Stato membro perchŽ non soddisfa o non soddisfa pi le condizioni di soggiorno di breve durata ivi applicabili, tale Stato membro  obbligato ad adottare una decisione di espulsione nei suoi confronti.

49      Sia lĠart. 6 ter, n. 1, della CAAS sia lĠart. 11, n. 1, del regolamento n. 562/2006 stabiliscono una presunzione relativa secondo cui, se il documento di viaggio di un cittadino di un paese terzo non reca il timbro dĠingresso, le autoritˆ nazionali competenti possono presumere che il titolare non soddisfi o non soddisfi pi le condizioni relative alla durata del soggiorno applicabili nello Stato membro in questione.

50      LĠart. 6 ter, n. 2, della CAAS, cos“ come lĠart. 11, n. 2, del regolamento n. 562/2006, permette di confutare tale presunzione mediante la presentazione, da parte del cittadino del paese terzo, in qualsiasi modo, di elementi di prova attendibili, come biglietti di viaggio o giustificativi della sua presenza fuori del territorio degli Stati membri, che dimostrino che lĠinteressato ha rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno breve.

51      In forza dellĠart. 6 ter, n. 3, della CAAS, nonchŽ dellĠart. 11, n. 3, del regolamento n. 562/2006, se la presunzione di cui al n. 1 di ciascuno di tali due articoli non  confutata, le autoritˆ competenti possono espellere il cittadino del paese terzo dal territorio dello Stato membro in questione.

52      La Commissione sottolinea, giustamente, che esiste una discordanza tra il testo in lingua spagnola dellĠart. 11, n. 3, del regolamento n. 562/2006 e quello delle altre versioni linguistiche.

53      Infatti, nella versione in lingua spagnola, tale disposizione impone un obbligo, in quanto prevede che le autoritˆ competenti dello Stato membro interessato ÇespellonoÈ dal suo territorio il cittadino di un paese terzo qualora la presunzione non sia confutata. In tutte le altre versioni linguistiche, invece, lĠespulsione risulta essere una facoltˆ per le dette autoritˆ.

54      Si deve a tal proposito ricordare che, conformemente ad una costante giurisprudenza, lĠesigenza che un atto comunitario sia applicato e quindi interpretato in modo uniforme esclude la possibilitˆ di considerare isolatamente una delle versioni, e rende al contrario necessaria lĠinterpretazione basata sulla reale volontˆ del legislatore e sullo scopo da questo perseguito, alla luce, segnatamente, di tutte le versioni linguistiche (v., in particolare, sentenze 12 novembre 1969, causa 29/69, Stauder, Racc. pag. 419, punto 3; 7 luglio 1988, causa 55/87, Moksel Import und Export, Racc. pag. 3845, punto 15; 20 novembre 2001, causa C268/99, Jany e a., Racc. pag. I8615, punto 47, nonchŽ 27 gennaio 2005, causa C188/03, Junk, Racc. pag. I885, punto 33).

55      Secondo una giurisprudenza parimenti consolidata, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione comunitaria non pu˜ essere lĠunico elemento a sostegno dellĠinterpretazione di questa disposizione nŽ si pu˜ attribuire ad essa, a tal riguardo, un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Infatti, tale modo di procedere sarebbe in contrasto con la necessitˆ di applicare in modo uniforme il diritto comunitario (v. sentenze 12 novembre 1998, causa C149/97, Institute of the Motor Industry, Racc. pag. I7053, punto 16; 3 aprile 2008, causa C187/07, Endendijk, Racc. pag. I2115, punto 23, nonchŽ 9 ottobre 2008, causa C239/07, Sabatauskas e a., Racc. pag. I7523, punto 38).

56      Nel caso di specie, essendo la versione in lingua spagnola dellĠart. 11, n. 3, del regolamento n. 562/2006 lĠunica a discostarsi dalla formulazione delle altre versioni linguistiche, occorre giungere alla conclusione che la volontˆ reale del legislatore non  stata quella dĠimporre agli Stati membri interessati lĠobbligo di espellere dal loro territorio il cittadino di un paese terzo se questi non riesce a confutare la presunzione di cui al n. 1 del medesimo articolo, ma quella di lasciar loro la facoltˆ di farlo.

57      Questa interpretazione  confermata, come rilevato dallĠavvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, dal fatto che la versione in lingua spagnola dellĠart. 6 ter della CAAS, la cui formulazione  stata ripresa allĠart. 11 del regolamento n. 562/2006,  in linea con le altre versioni linguistiche quanto al carattere facoltativo, per gli Stati membri interessati, dellĠespulsione del cittadino di un paese terzo che non riesce a confutare la detta presunzione.

58      Resta da esaminare se, come sostiene il governo austriaco, si evinca dallĠart. 23 della CAAS che gli Stati membri devono espellere dal loro territorio qualunque cittadino di un paese terzo che vi soggiorni irregolarmente, a meno che non vi sia un motivo per accordare il diritto di asilo o una protezione internazionale. In tal senso, detta disposizione osterebbe a che uno Stato membro possa sostituire un provvedimento dĠespulsione con lĠirrogazione di unĠammenda.

59      Tale interpretazione dellĠart. 23 della CAAS non pu˜ essere accolta.

60      Occorre sottolineare, a questo proposito, che la formulazione dellĠart. 23 della CAAS non si riferisce ad un obbligo dĠespulsione espresso in termini cos“ rigidi, considerate le deroghe che contiene.

61      Da un lato, il n. 1 di detto art. 23, che fa parte del capitolo 4, dedicato alle condizioni di circolazione degli stranieri, del titolo II, relativo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone, privilegia la partenza volontaria del cittadino di un paese terzo che non soddisfa o non soddisfa pi le condizioni di soggiorno di breve durata applicabili nel territorio dello Stato membro interessato.

62      Lo stesso dicasi del n. 2 dello stesso art. 23, secondo il quale il cittadino di un paese terzo che  in possesso di un titolo di soggiorno temporaneo in corso di validitˆ rilasciato da un altro Stato membro deve recarsi senza indugio nel territorio di questĠultimo.

63      DallĠaltro lato, lˆ dove lĠart. 23, n. 3, della CAAS prevede che, in determinate circostanze, un cittadino di un paese terzo debba essere espulso dallo Stato membro nel territorio del quale  stato fermato, questa conseguenza  subordinata alle condizioni previste dal diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se in applicazione di tale diritto lĠespulsione non  consentita, detto Stato membro pu˜ ammettere lĠinteressato a soggiornare nel suo territorio.

64      Spetta quindi al diritto nazionale di ciascuno Stato membro stabilire, in particolare per quanto riguarda le condizioni per procedere allĠespulsione, le modalitˆ dĠapplicazione delle norme di base stabilite allĠart. 23 della CAAS, relative ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano pi le condizioni di soggiorno di breve durata applicabili nel suo territorio.

65      Nelle cause principali, risulta dalle informazioni fornite alla Corte nellĠambito della fase scritta del procedimento che, ai sensi del diritto nazionale, la decisione che irroga lĠammenda non  un titolo valido per un cittadino di un paese terzo in situazione irregolare per restare legalmente nel territorio spagnolo, che, a prescindere dal fatto che tale ammenda sia pagata o meno, tale decisione  notificata allĠinteressato con lĠavvertimento di lasciare il territorio entro quindici giorni e che, se non ottempera allĠobbligo, pu˜ essere perseguito ai sensi dellĠart. 53, lett. a), della legge sugli stranieri e rischia di essere espulso con effetto immediato.

66      Di conseguenza, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che gli artt. 6 ter e 23 della CAAS nonchŽ lĠart. 11 del regolamento n. 562/2006 devono essere interpretati nel senso che, quando un cittadino di un paese terzo si trova in situazione irregolare nel territorio di uno Stato membro perchŽ non soddisfa o non soddisfa pi le condizioni di soggiorno di breve durata ivi applicabili, tale Stato membro non  obbligato ad adottare una decisione di espulsione nei suoi confronti.

 Sulle spese

67      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Gli artt. 6 ter e 23 della Convenzione di applicazione dellĠAccordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dellĠUnione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo allĠeliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, come modificata dal regolamento (CE) del Consiglio 13 dicembre 2004, n. 2133, che stabilisce lĠobbligo, per le autoritˆ competenti degli Stati membri, di procedere allĠapposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dellĠattraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e che modifica a tal fine le disposizioni della Convenzione di applicazione dellĠAccordo di Schengen e del manuale comune, nonchŽ lĠart. 11 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 562, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), devono essere interpretati nel senso che, quando un cittadino di un paese terzo si trova in situazione irregolare nel territorio di uno Stato membro perchŽ non soddisfa o non soddisfa pi le condizioni di soggiorno di breve durata ivi applicabili, tale Stato membro non  obbligato ad adottare una decisione di espulsione nei suoi confronti.

Firme

 

* Lingua processuale: lo spagnolo.