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SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
22 ottobre 2009 (*)
ÇVisti, asilo, immigrazione – Misure relative
allĠattraversamento delle frontiere esterne – Art. 62, punti 1
e 2, lett. a), CE – Convenzione di applicazione dellĠAccordo di
Schengen – Artt. 6 ter e 23 – Regolamento (CE)
n. 562/2006 – Artt. 5, 11 e 13 – Presunzione riguardante
la durata del soggiorno – Cittadini di paesi terzi in situazione
irregolare nel territorio di uno Stato membro – Normativa nazionale che
consente di imporre, a seconda delle circostanze, o una sanzione pecuniaria o
lĠespulsioneÈ
Nei procedimenti
riuniti C‑261/08 e C‑348/08,
aventi
ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi
degli artt. 68 CE e 234 CE, dal Tribunal Superior de Justicia de
Murcia (Spagna) con decisioni 12 giugno e 22 luglio 2008, pervenute in
cancelleria rispettivamente il 19 giugno e il 30 luglio 2008, nei procedimenti
Mara
Julia Zurita Garca (C‑261/08),
Aurelio
Choque Cabrera (C‑348/08)
contro
Delegado
del Gobierno en la Regin de Murcia,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta
dalla sig.ra P. Lindh, presidente della Sesta Sezione, facente funzione di
presidente della Terza Sezione, dai sigg. A. Rosas, U. Lhmus (relatore),
A. î Caoimh, e A. Arabadjiev, giudici,
avvocato
generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere:
sig. R. Grass
vista
la fase scritta del procedimento,
vista
la domanda del giudice del rinvio 13 giugno 2008, pervenuta alla Corte il 19
giugno 2008, di assoggettare il rinvio pregiudiziale nella causa C‑261/08 a procedimento di urgenza ai
sensi dellĠart. 104 ter del regolamento di procedura,
vista
la decisione della Terza Sezione, in data 25 giugno 2008, di non assoggettare
il rinvio pregiudiziale a procedimento di urgenza,
considerate
le osservazioni presentate:
– per il
sig. Choque Cabrera, dalla sig.ra E. Bermejo Garrs, procuradora, e
dal sig. A. Corbalan Maiquez, abogado;
– per il
governo spagnolo, dalla sig.ra N. Daz Abad, in qualit di agente;
– per il
governo italiano, dalla sig.ra I. Bruni, in qualit di agente, assistita
dal sig. G. Fiengo e dalla sig.ra W. Ferrante, avvocati dello Stato;
– per il
governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualit di agente;
– per la
Commissione delle Comunit europee, dal sig. M. Wilderspin e dalla
sig.ra E. Adsera Ribera, in qualit di agenti,
sentite
le conclusioni dellĠavvocato generale, presentate allĠudienza del 19 maggio
2009,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di
pronuncia pregiudiziale vertono sullĠinterpretazione dellĠart. 62,
punti 1 e 2, lett. a), CE nonch degli artt. 5, 11 e 13 del
regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006,
n. 562, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di
attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen) (GU L 105, pag. 1).
2 Tali domande
sono state presentate nellĠambito di due controversie che vedono opposti
cittadini boliviani, ossia la sig.ra Zurita Garca (causa C‑261/08) e il sig. Choque Cabrera
(causa C‑348/08), al Delegado del Gobierno
nella Regin de Murcia (rappresentante governativo nella regione della Murcia;
in prosieguo: il ÇDelegado del GobiernoÈ) in merito ai provvedimenti
dĠespulsione dal territorio spagnolo, corredati del divieto dĠingresso nello
spazio Schengen per cinque anni, adottati nei loro confronti.
Contesto
normativo
La
normativa comunitaria
Il
protocollo di Schengen
3 Ai sensi
dellĠart. 1 del protocollo sullĠintegrazione dellĠacquis di Schengen
nellĠambito dellĠUnione europea, allegato al Trattato sullĠUnione europea e al
Trattato che istituisce la Comunit europea dal Trattato di Amsterdam (in
prosieguo: il ÇprotocolloÈ), tredici Stati membri dellĠUnione europea sono
autorizzati ad instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel campo di
applicazione dellĠacquis di Schengen, come definito nellĠallegato di detto
protocollo. Tale cooperazione realizzata nellĠambito istituzionale e
giuridico dellĠUnione europea e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del
Trattato sullĠUnione europea e del Trattato che istituisce la Comunit europea.
4 In forza
dellĠart. 2, n. 1, primo comma, del protocollo, a decorrere
dallĠentrata in vigore del Trattato di Amsterdam, vale a dire dal
1Ħ maggio 1999, lĠacquis di Schengen si applica immediatamente ai tredici
Stati membri elencati nellĠart. 1 del protocollo medesimo.
5 In particolare,
rientrano in detto acquis lĠAccordo fra i governi degli Stati dellĠUnione
economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica
francese, relativo allĠeliminazione graduale dei controlli alle frontiere
comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985 (GU 2000, L 239, pag. 13),
nonch la Convenzione di applicazione dellĠAccordo di Schengen, firmata a
Schengen il 19 giugno 1990 (GU 2000, L 239, pag. 19), come modificata
dal regolamento (CE) del Consiglio 13 dicembre 2004, n. 2133, che
stabilisce lĠobbligo, per le autorit competenti degli Stati membri, di
procedere allĠapposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei
cittadini di paesi terzi al momento dellĠattraversamento delle frontiere
esterne degli Stati membri e che modifica a tal fine le disposizioni della
Convenzione di applicazione dellĠAccordo di Schengen e del manuale comune
(GU L 369, pag. 5; in prosieguo: la ÇCAASÈ).
6 In applicazione
dellĠart. 2, n. 1, secondo comma, seconda frase, del protocollo, il
Consiglio dellĠUnione europea ha adottato la decisione 20 maggio 1999,
1999/436/CE, che determina, in conformit delle pertinenti disposizioni del
Trattato che istituisce la Comunit europea e del Trattato sullĠUnione europea,
la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono
lĠacquis di Schengen (GU L 176, pag. 17). DallĠart. 2 di
tale decisione, in combinato disposto con lĠallegato A della medesima,
risulta che il Consiglio ha indicato gli artt. 62 CE e 63 CE,
che fanno parte del titolo IV del Trattato CE, rubricato ÇVisti, asilo,
immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle
personeÈ, quali fondamenti normativi dellĠart. 23 della CAAS.
La
CAAS
7 LĠart. 6
ter della CAAS dispone quanto segue:
Ç1. Se
il documento di viaggio di un cittadino di un paese terzo non reca il timbro
dĠingresso, le autorit nazionali competenti possono presumere che il titolare
non soddisfa o non soddisfa pi le condizioni relative alla durata del
soggiorno applicabili nello Stato membro in questione.
2. Questa
presunzione pu essere confutata qualora il cittadino del paese terzo fornisca,
in qualsiasi modo, elementi di prova attendibile, come biglietti di viaggio o
giustificativi della sua presenza fuori del territorio degli Stati membri, che
dimostrino che lĠinteressato ha rispettato le condizioni relative alla durata
di un soggiorno breve.
(...)
3. Se
la presunzione di cui al paragrafo 1 non confutata, le autorit competenti
possono espellere il cittadino [del] paese terzo dal territorio de[llo] Stat[o]
membr[o] in questioneÈ.
8 Ai termini
dellĠart. 23 della CAAS:
Ç1. Lo
straniero che non soddisfa o che non soddisf[a] pi le condizioni di soggiorno
di breve durata applicabili nel territorio di una delle Parti contraenti deve,
in linea di principio, lasciare senza indugio i territori delle Parti
contraenti.
(...)
3. Qualora
lo straniero di cui sopra non lasci volontariamente il territorio o se pu
presumersi che non lo far, ovvero se motivi di sicurezza nazionale o di ordine
pubblico impongono lĠimmediata partenza dello straniero, questĠultimo deve
essere allontanato dal territorio della Parte contraente nel quale stato
fermato, alle condizioni previste dal diritto nazionale di tale Parte
contraente. Se in applicazione di tale legislazione lĠallontanamento non
consentito, la Parte contraente interessata pu ammettere lĠinteressato a
soggiornare nel suo territorio.
(...)
5. Le
disposizioni del paragrafo 4 non ostano alle disposizioni nazionali relative al
diritto di asilo n allĠapplicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio
1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New
York del 31 gennaio 1967, n alle disposizioni del paragrafo 2 del presente
articolo e dellĠarticolo 33, paragrafo 1 della presente ConvenzioneÈ.
Il
regolamento n. 562/2006
9 Il regolamento
n. 562/2006 codifica i testi esistenti in materia di controllo alle
frontiere e mira a consolidare e sviluppare il corpus legislativo della
politica di gestione integrata delle frontiere precisando le norme relative
allĠattraversamento delle frontiere esterne.
10 Ai sensi dellĠart. 5
di detto regolamento, relativo alle condizioni dĠingresso per i cittadini di
paesi terzi:
Ç1. Per
un soggiorno non superiore a tre mesi nellĠarco di sei mesi, le condizioni
dĠingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti:
a) essere in possesso di uno
o pi documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera;
b) essere in possesso di un
visto valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del
Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta lĠelenco dei paesi terzi i cui
cittadini devono essere in possesso del visto allĠatto dellĠattraversamento
delle frontiere esterne e lĠelenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti
da tale obbligo [GU L 81, pag. 1], salvo che si sia in possesso
di un permesso di soggiorno valido;
c) giustificare lo scopo e le
condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza
sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel
paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale lĠammissione
garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
d) non essere segnalato nel
[sistema dĠinformazione Schengen] ai fini della non ammissione;
e) non essere considerato una
minaccia per lĠordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le
relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere
oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati
nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi.
(...)È.
11 La formulazione
dellĠart. 11, nn. 1 e 3, del regolamento n. 562/2006, relativo alla
presunzione in ordine alle condizioni relative alla durata del soggiorno, ha
ripreso quella dellĠart. 6 ter, nn. 1 e 3, della CAAS, salvo nella
versione in lingua spagnola, che al n. 3 del citato art. 11 cos
dispone:
ÇSe
la presunzione di cui al paragrafo 1 non confutata, le autorit
competenti espellono il cittadino [del] paese terzo dal territorio de[llo]
Stat[o] membr[o] in questioneÈ.
12 A norma dellĠart. 13
di detto regolamento, che riguarda il respingimento:
Ç1. Sono
respinti dal territorio degli Stati membri i cittadini di paesi terzi che non
soddisfino tutte le condizioni dĠingresso previste dallĠarticolo 5, paragrafo
1, e non rientrino nelle categorie di persone di cui allĠarticolo 5, paragrafo
4. Ci non pregiudica lĠapplicazione di disposizioni particolari relative al
diritto dĠasilo e alla protezione internazionale o al rilascio di visti per
soggiorno di lunga durata.
(...)È.
13 Ai sensi
dellĠart. 39, n. 1, di questo stesso regolamento, gli artt. 2‑8 della CAAS sono abrogati con
effetto dal 13 ottobre 2006.
14 In forza del suo
art. 40, il regolamento n. 562/2006 entrato in vigore il 13 ottobre
2006.
La
normativa nazionale
15 La legge organica 11
gennaio 2000, n. 4/2000, sui diritti e le libert degli stranieri in
Spagna e sulla loro integrazione sociale (Ley Orgnica sobre derechos y
libertades de los extranjeros en Espaa y su integracin social) (BOE
n. 10 del 12 gennaio 2000, pag. 1139), stata modificata dalla legge
organica 22 dicembre 2000, n. 8/2000 (BOE n. 307 del 23 dicembre
2000, pag. 45508), nonch dalla legge organica 20 novembre 2003,
n. 14/2003 (BOE n. 279 del 21 novembre 2003, pag. 41193; in
prosieguo: la Çlegge sugli stranieriÈ).
16 LĠart. 28, n. 3,
della legge sugli stranieri, che disciplina lĠuscita degli stranieri dalla
Spagna, prevede quanto segue:
ÇLĠuscita
[dal territorio spagnolo] obbligatoria nelle seguenti situazioni:
(...)
c) in
caso di rigetto amministrativo delle domande formulate dallo straniero per
restare nel territorio spagnolo o in mancanza dĠautorizzazione a soggiornare in
SpagnaÈ.
17 In forza dellĠart. 51
della legge sugli stranieri, le violazioni delle disposizioni relative
allĠingresso e al soggiorno degli stranieri sono classificate in base alla loro
gravit in ÇlieviÈ, ÇgraviÈ e ÇgravissimeÈ.
18 LĠart. 53,
lett. a), di detta legge definisce violazione grave:
Çil
fatto di soggiornare illegalmente nel territorio nazionale spagnolo per non
aver ottenuto una proroga del soggiorno o un permesso di soggiorno o perch
tali documenti sono scaduti da pi di tre mesi, senza che lĠinteressato ne
abbia chiesto il rinnovo entro il termine prescrittoÈ.
19 Ai termini dellĠart. 55
della legge sugli stranieri, la sanzione in cui si incorre in caso di
violazione grave unĠammenda di EUR 6 000 al massimo. Al momento di
irrogare la sanzione, lĠautorit competente deve applicare criteri di
proporzionalit, tenendo conto del grado di colpevolezza, del danno causato,
del rischio derivante dalla violazione nonch delle relative ripercussioni.
20 LĠart. 57 della legge
sugli stranieri, relativo allĠespulsione dal territorio, dispone quanto segue:
Ç1. Se
i trasgressori sono stranieri la cui condotta viene qualificata dalla legge
come violazione gravissima o grave ai sensi dellĠart. 53, lett. a),
b), c), d), o f), della presente legge organica, in esito al corrispondente
procedimento amministrativo pu essere disposta, invece dellĠammenda,
lĠespulsione dal territorio nazionale spagnolo.
2. Costituisce
altres causa di espulsione, previo esperimento del corrispondente procedimento
amministrativo, la condanna dello straniero, in Spagna o al di fuori, per un
comportamento doloso che nel nostro paese costitutivo di un reato punito con
una pena privativa della libert personale superiore a un anno, salvo che i
precedenti penali siano stati cancellati dal casellario giudiziale.
3. Le
sanzioni dellĠespulsione e dellĠammenda non possono in alcun caso essere
applicate cumulativamente.
(...)È.
21 LĠart. 158 del regio
decreto 30 dicembre 2004, n. 2393/2004, che ha adottato il regolamento
dĠapplicazione della legge sugli stranieri (Reglamento de la Ley de
Extranjera) (BOE n. 6 del 7 gennaio 2005, pag. 485), cos dispone:
Ç1. In
mancanza di autorizzazione a soggiornare in Spagna, in particolare perch non
sono soddisfatte o non sono pi soddisfatte le condizioni di ingresso o di
soggiorno, oppure in caso di rigetto amministrativo di domande di proroga di
soggiorno, di permessi di residenza o di qualsiasi altro documento necessario
affinch lo straniero possa restare in territorio spagnolo, (...) la decisione
amministrativa deve informare lĠinteressato del suo obbligo di lasciare il
paese, fermo restando che sia fatta menzione di tale intimazione nel passaporto
o in un documento analogo oppure in un documento a parte qualora lĠinteressato
si trovi in Spagna munito di un documento di identit che non consente di
apporre la menzione ad hoc.
(...)
2. LĠuscita
obbligatoria dovr avvenire nel termine previsto dalla decisione di rigetto
della domanda o, eventualmente, entro il termine massimo di quindici giorni
dalla notifica della decisione di rigetto, salvo che si verifichino circostanze
eccezionali e lĠinteressato possa provare di averi mezzi di sussistenza
sufficienti; in tal caso, il termine pu essere prorogato fino a un massimo di
novanta giorni. Trascorso il termine senza che lĠinteressato abbia lasciato il
territorio nazionale, si applicheranno le disposizioni previste dal presente
regolamento per i casi cui si riferisce lĠart. 53, lett. a), della
legge [sugli stranieri].
3. Se
gli stranieri cui si riferisce il presente articolo lasciano effettivamente il
territorio spagnolo conformemente a quanto disposto ai precedenti paragrafi,
non sar loro negato lĠingresso nel paese e essi potranno tornare in Spagna,
nel rispetto delle norme che disciplinano lĠaccesso al territorio spagnolo.
(...)È.
22 Emerge dalle decisioni di
rinvio che le succitate disposizioni nazionali sono interpretate dal Tribunal
Supremo nel senso che, essendo lĠespulsione una sanzione, la decisione che la
dispone deve essere motivata in maniera specifica e deve rispettare il
principio di proporzionalit.
23 Risulta dagli atti sottoposti
alla Corte che, nella pratica, quando un cittadino di un paese terzo non ha
titolo per entrare o soggiornare in Spagna e la sua condotta non ha dato luogo
a circostanze aggravanti, la sanzione irrogata deve limitarsi a unĠammenda, in
mancanza di ulteriori elementi che giustifichino la sostituzione dellĠammenda
con lĠespulsione.
Controversie
principali e questione pregiudiziale
24 Nella causa C‑261/08, il 26 settembre 2006 le
autorit competenti avviavano un procedimento amministrativo per violazione
dellĠart. 53, lett. a), della legge sugli stranieri nei confronti
della sig.ra Zurita Garca, cittadina boliviana che si trovava in
situazione irregolare in Spagna perch o non aveva ottenuto la proroga del
soggiorno o il permesso di residenza, oppure perch tali documenti erano
scaduti da oltre tre mesi senza che lĠinteressata ne avesse chiesto il rinnovo.
25 Detto procedimento si
concludeva il 15 novembre 2006 con lĠadozione di una decisione del Delegado del
Gobierno, che disponeva lĠespulsione dellĠinteressata dal territorio spagnolo.
Tale sanzione era accompagnata dal divieto di entrare nel territorio dello
spazio Schengen per cinque anni.
26 La sig.ra Zurita
Garca contestava detta decisione dinanzi al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n. 6 de Murcia, il quale respingeva il ricorso
in primo grado. In appello, lĠinteressata sosteneva che questa stessa decisione
avrebbe dovuto essere annullata poich lĠamministrazione non aveva
correttamente applicato il principio di proporzionalit nel valutare le
circostanze della fattispecie, le quali non giustificavano assolutamente la
sostituzione dellĠammenda con lĠespulsione.
27 Nella causa C‑348/08, con decisione 30 luglio 2007,
il Delegado del Gobierno disponeva lĠespulsione dal territorio spagnolo del
sig. Choque Cabrera, cittadino boliviano che si trovava in situazione
irregolare in Spagna, ai sensi dellĠart. 53, lett. a), della legge
sugli stranieri, perch o non aveva ottenuto la proroga del soggiorno o il
permesso di residenza, oppure perch tali documenti erano scaduti da oltre tre
mesi senza che lĠinteressato ne avesse chiesto il rinnovo. Tale sanzione era
accompagnata dal divieto di entrare nel territorio dello spazio Schengen per
cinque anni.
28 Il sig. Choque
Cabrera contestava detta decisione dinanzi al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n. 4 de Murcia, il quale respingeva il ricorso
in primo grado. In appello, lĠinteressato sosteneva che questa stessa decisione
avrebbe dovuto essere annullata poich le autorit non avevano correttamente
applicato il principio di proporzionalit nel valutare le circostanze della
fattispecie e non avrebbero motivato la sostituzione dellĠammenda con
lĠespulsione.
29 Alla luce di tali
premesse, il Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha deciso di sospendere i
due procedimenti di cui era investito e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale, che formulata in termini identici in ognuna di dette
cause:
ÇSe
le norme del Trattato (É), in particolare il suo art. 62, punti 1 e
2, lett. a), CE nonch il regolamento [n. 562/2006], segnatamente i
suoi artt. 5, 11 e 13, debbano essere interpretati nel senso che essi
ostano ad una normativa nazionale, quale quella spagnola e la giurisprudenza
che la interpreta, la quale ammette la possibilit di sostituire con
lĠirrogazione di unĠammenda lĠespulsione di un Òcittadino di un paese terzoÓ
sprovvisto di un titolo che autorizzi lĠingresso o il soggiorno nel territorio
dellĠUnione europeaÈ.
30 Con ordinanza del
presidente della Terza Sezione 27 marzo 2007, i procedimenti C‑261/08 e C‑348/08 sono stati riuniti ai fini
della fase orale del procedimento nonch della sentenza.
Sulla
questione pregiudiziale
Sulla
ricevibilit della questione sollevata nella causa C‑261/08
31 Il governo spagnolo
eccepisce lĠirricevibilit della questione sollevata nella causa C‑261/08 perch sarebbe puramente
ipotetica.
32 Esso sostiene che il
principio di irretroattivit della legge penale osterebbe allĠapplicazione
ratione temporis dellĠobbligo, eventualmente previsto allĠart. 11,
n. 3, del regolamento n. 562/2006, di sanzionare con lĠespulsione i
fatti di cui alla causa principale, in quanto tale regolamento entrato in
vigore solo il 13 ottobre 2006, mentre la situazione irregolare nel territorio
spagnolo della ricorrente nella causa principale era gi stata denunciata il 26
settembre 2006.
33 A parere del governo
spagnolo, dal momento che nella causa principale si tratta di una pratica
amministrativa sanzionatoria, cui si applicano gli stessi principi sanciti nel
processo penale, in particolare il principio di legalit e quello di tipicit,
la normativa applicabile dovrebbe essere quella che era in vigore alla data dei
fatti denunciati e non quella applicabile alla data dellĠadozione da parte
delle autorit nazionali della decisione dĠespulsione, vale a dire il 15
novembre 2006, posizione che il giudice del rinvio pare sostenere.
34 A tale riguardo occorre
ricordare che, nellĠambito di un procedimento ex art. 234 CE, basato
sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, ogni
valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale.
Parimenti, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui stata sottoposta
la controversia e che deve assumersi la responsabilit dellĠemananda decisione
giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa,
sia la necessit di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere
la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte.
Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano lĠinterpretazione del
diritto comunitario, la Corte, in via di principio, tenuta a pronunciarsi
(v., segnatamente, sentenze 25 febbraio 2003, causa C 326/00, IKA, Racc. pag. I‑1703, punto 27, 12 aprile 2005, causa
C‑145/03, Keller,
Racc. pag. I‑2529,
punto 33, 22 giugno 2006, causa C‑419/04,
Conseil gnral de la Vienne, Racc. pag. I‑5645, punto 19, e 16 luglio 2009,
causa C‑537/07, Gmez‑Limn, non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 24).
35 Il rifiuto di statuire su
una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale possibile solo
qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto
comunitario non ha alcuna relazione con la realt o con lĠoggetto della causa
principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte
non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una
soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare,
sentenze 13 marzo 2001, causa C‑379/98,
PreussenElektra, Racc. pag. I‑2099,
punto 39; 22 gennaio 2002, causa C‑390/99,
Canal Satlite Digital, Racc. pag. I‑607, punto 19, e Gmez-Limn, cit., punto 25).
36 Tuttavia, la Corte ha
parimenti affermato che, in ipotesi eccezionali, le spetta esaminare le
condizioni in cui adita dal giudice nazionale al fine di verificare la
propria competenza (v., in tal senso, sentenza 16 dicembre 1981, causa 244/80,
Foglia, Racc. pag. 3045, punto 21). Infatti, lo spirito di
collaborazione che deve presiedere allo svolgimento del procedimento
pregiudiziale implica che il giudice nazionale, dal canto suo, tenga presente
la funzione di cui la Corte investita, che quella di contribuire
allĠamministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere
pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche (sentenze
Foglia, cit., punti 18 e 20; 3 febbraio 1983, causa 149/82, Robards,
Racc. pag. 171, punto 19, nonch 16 luglio 1992, causa C‑83/91, Meilicke,
Racc. pag. I‑4871,
punto 25).
37 Nel caso di specie occorre
rilevare che, alla data in cui stata denunciata la situazione irregolare nel
territorio spagnolo della ricorrente nella causa principale del procedimento C‑261/08, vale a dire il 26 settembre
2006, il regolamento n. 562/2006 non era ancora entrato in vigore,
cosicch ci si pu chiedere se occorra interpretare detto regolamento rispetto
ai fatti che hanno dato origine a tale causa.
38 é lĠart. 6 ter
della CAAS e non lĠart. 11, n. 3, del regolamento n. 562/2006
che dovrebbe applicarsi, qualora la data dei fatti fosse il criterio che
determina la legge applicabile ratione temporis nella causa C‑261/08. Infatti,
lĠart. 6 ter della CAAS fra quelli abrogati, in forza
dellĠart. 39 del regolamento n. 562/2006, a far data dal 13 ottobre
2006.
39 Tuttavia, come
sottolineato dallĠavvocato generale al paragrafo 27 delle sue conclusioni,
lĠart. 11, n. 3, del regolamento n. 562/2006 non fa altro che
riprendere il dettato dellĠart. 6 ter, n. 3, della CAAS, che era
in vigore al momento in cui stata denunciata la situazione irregolare nel
territorio spagnolo della ricorrente nella causa principale.
40 Inoltre, occorre
constatare che il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte una questione
pregiudiziale, dello stesso tenore, nellĠambito della controversia che ha
originato la causa riunita C‑348/08,
i cui fatti si sono prodotti quando detto regolamento era gi in vigore.
41 Pertanto, occorre
dichiarare ricevibile la questione sollevata in tali due cause riunite.
Nel
merito
42 In via preliminare,
occorre rilevare che la domanda dĠinterpretazione verte sullĠart. 62,
punti 1 e 2, lett. a), CE nonch sugli artt. 5, 11 e 13 del
regolamento n. 562/2006.
43 Orbene, occorre precisare
anzitutto che lĠart. 62, punti 1 e 2, lett. a), CE costituisce
il fondamento normativo dellĠazione del Consiglio diretta a adottare misure
volte a garantire che non vi siano controlli sulle persone allĠatto dellĠattraversamento
delle frontiere interne nonch misure relative allĠattraversamento delle
frontiere esterne degli Stati membri e, come tale, non ha lĠoggetto o lĠeffetto
di attribuire diritti ai cittadini dei paesi terzi n dĠimporre obblighi agli
Stati membri.
44 Inoltre, lĠart. 5 del
regolamento n. 562/2006 stabilisce le condizioni dĠingresso per i
cittadini di paesi terzi allĠatto dellĠattraversamento di una frontiera esterna
per un soggiorno non superiore a tre mesi nellĠarco di sei mesi, mentre lĠart. 13
di detto regolamento riguarda il respingimento dal territorio degli Stati
membri dei cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le dette
condizioni.
45 Di conseguenza, gli
artt. 5 e 13 del regolamento n. 562/2006 non disciplinano la
situazione dei cittadini di paesi terzi, come la sig.ra Zurita Garca e il
sig. Choque Cabrera, i quali si trovavano gi nel territorio spagnolo, da
data indeterminata, quando stato emesso nei loro confronti lĠordine
dĠespulsione per soggiorno illegale.
46 Infine, alla luce del
fatto che non si pu escludere che gli artt. 6 ter e 23 della CAAS
possano trovare applicazione, ratione temporis, nella causa C‑261/08 (v. punti 37 e 38 della
presente sentenza), come suggeriscono il governo austriaco e la Commissione
delle Comunit europee, per fornire al giudice del rinvio una risposta utile,
occorre prendere in considerazione detti articoli della CAAS nellĠambito
dellĠesame della questione pregiudiziale (v., per analogia, sentenze 29 gennaio
2008, causa C‑275/06, Promusicae, Racc. pag. I‑271, punto 46, e 3 aprile 2008,
causa C‑346/06, Rffert,
Racc. pag. I‑1989,
punto 18).
47 Infatti, come risulta
dalla sua formulazione, lĠart. 23 della CAAS si applica a tutti coloro i
quali, non essendo cittadini di uno Stato membro, non soddisfano o non
soddisfano pi le condizioni di soggiorno di breve durata applicabili nel
territorio di uno degli Stati membri, il che, stando alla descrizione dei fatti
esposta nelle decisioni di rinvio, sembra corrispondere alla situazione sia
della sig.ra Zurita Garca sia del sig. Choque Cabrera.
48 Ne consegue che,
sottoponendo la questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli
artt. 6 ter e 23 della CAAS nonch lĠart. 11 del regolamento
n. 562/2006 debbano essere interpretati nel senso che, quando un cittadino
di un paese terzo si trova in situazione irregolare nel territorio di uno Stato
membro perch non soddisfa o non soddisfa pi le condizioni di soggiorno di
breve durata ivi applicabili, tale Stato membro obbligato ad adottare una
decisione di espulsione nei suoi confronti.
49 Sia
lĠart. 6 ter, n. 1, della CAAS sia lĠart. 11, n. 1,
del regolamento n. 562/2006 stabiliscono una presunzione relativa secondo
cui, se il documento di viaggio di un cittadino di un paese terzo non reca il
timbro dĠingresso, le autorit nazionali competenti possono presumere che il
titolare non soddisfi o non soddisfi pi le condizioni relative alla durata del
soggiorno applicabili nello Stato membro in questione.
50 LĠart. 6 ter,
n. 2, della CAAS, cos come lĠart. 11, n. 2, del regolamento
n. 562/2006, permette di confutare tale presunzione mediante la
presentazione, da parte del cittadino del paese terzo, in qualsiasi modo, di
elementi di prova attendibili, come biglietti di viaggio o giustificativi della
sua presenza fuori del territorio degli Stati membri, che dimostrino che
lĠinteressato ha rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno
breve.
51 In forza dellĠart. 6
ter, n. 3, della CAAS, nonch dellĠart. 11, n. 3, del regolamento
n. 562/2006, se la presunzione di cui al n. 1 di ciascuno di tali due
articoli non confutata, le autorit competenti possono espellere il cittadino
del paese terzo dal territorio dello Stato membro in questione.
52 La Commissione sottolinea,
giustamente, che esiste una discordanza tra il testo in lingua spagnola
dellĠart. 11, n. 3, del regolamento n. 562/2006 e quello delle
altre versioni linguistiche.
53 Infatti, nella versione in
lingua spagnola, tale disposizione impone un obbligo, in quanto prevede che le
autorit competenti dello Stato membro interessato ÇespellonoÈ dal suo
territorio il cittadino di un paese terzo qualora la presunzione non sia
confutata. In tutte le altre versioni linguistiche, invece, lĠespulsione
risulta essere una facolt per le dette autorit.
54 Si deve a tal proposito
ricordare che, conformemente ad una costante giurisprudenza, lĠesigenza che un
atto comunitario sia applicato e quindi interpretato in modo uniforme esclude
la possibilit di considerare isolatamente una delle versioni, e rende al
contrario necessaria lĠinterpretazione basata sulla reale volont del
legislatore e sullo scopo da questo perseguito, alla luce, segnatamente, di
tutte le versioni linguistiche (v., in particolare, sentenze 12 novembre 1969,
causa 29/69, Stauder, Racc. pag. 419, punto 3; 7 luglio 1988,
causa 55/87, Moksel Import und Export, Racc. pag. 3845,
punto 15; 20 novembre 2001, causa C‑268/99,
Jany e a., Racc. pag. I‑8615,
punto 47, nonch 27 gennaio 2005, causa C‑188/03, Junk, Racc. pag. I‑885, punto 33).
55 Secondo una giurisprudenza
parimenti consolidata, la formulazione utilizzata in una delle versioni
linguistiche di una disposizione comunitaria non pu essere lĠunico elemento a
sostegno dellĠinterpretazione di questa disposizione n si pu attribuire ad
essa, a tal riguardo, un carattere prioritario rispetto alle altre versioni
linguistiche. Infatti, tale modo di procedere sarebbe in contrasto con la
necessit di applicare in modo uniforme il diritto comunitario (v. sentenze 12
novembre 1998, causa C‑149/97,
Institute of the Motor Industry, Racc. pag. I‑7053, punto 16; 3 aprile 2008,
causa C‑187/07, Endendijk,
Racc. pag. I‑2115,
punto 23, nonch 9 ottobre 2008, causa C‑239/07, Sabatauskas e a., Racc. pag. I‑7523, punto 38).
56 Nel caso di specie,
essendo la versione in lingua spagnola dellĠart. 11, n. 3, del
regolamento n. 562/2006 lĠunica a discostarsi dalla formulazione delle
altre versioni linguistiche, occorre giungere alla conclusione che la volont
reale del legislatore non stata quella dĠimporre agli Stati membri
interessati lĠobbligo di espellere dal loro territorio il cittadino di un paese
terzo se questi non riesce a confutare la presunzione di cui al n. 1 del
medesimo articolo, ma quella di lasciar loro la facolt di farlo.
57 Questa interpretazione
confermata, come rilevato dallĠavvocato generale al paragrafo 43 delle sue
conclusioni, dal fatto che la versione in lingua spagnola dellĠart. 6 ter
della CAAS, la cui formulazione stata ripresa allĠart. 11 del
regolamento n. 562/2006, in linea con le altre versioni linguistiche
quanto al carattere facoltativo, per gli Stati membri interessati,
dellĠespulsione del cittadino di un paese terzo che non riesce a confutare la
detta presunzione.
58 Resta da esaminare se,
come sostiene il governo austriaco, si evinca dallĠart. 23 della CAAS che
gli Stati membri devono espellere dal loro territorio qualunque cittadino di un
paese terzo che vi soggiorni irregolarmente, a meno che non vi sia un motivo per
accordare il diritto di asilo o una protezione internazionale. In tal senso,
detta disposizione osterebbe a che uno Stato membro possa sostituire un
provvedimento dĠespulsione con lĠirrogazione di unĠammenda.
59 Tale interpretazione
dellĠart. 23 della CAAS non pu essere accolta.
60 Occorre sottolineare, a
questo proposito, che la formulazione dellĠart. 23 della CAAS non si
riferisce ad un obbligo dĠespulsione espresso in termini cos rigidi,
considerate le deroghe che contiene.
61 Da un lato, il n. 1
di detto art. 23, che fa parte del capitolo 4, dedicato alle condizioni di
circolazione degli stranieri, del titolo II, relativo alla soppressione dei
controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone, privilegia
la partenza volontaria del cittadino di un paese terzo che non soddisfa o non
soddisfa pi le condizioni di soggiorno di breve durata applicabili nel
territorio dello Stato membro interessato.
62 Lo stesso dicasi del
n. 2 dello stesso art. 23, secondo il quale il cittadino di un paese
terzo che in possesso di un titolo di soggiorno temporaneo in corso di
validit rilasciato da un altro Stato membro deve recarsi senza indugio nel
territorio di questĠultimo.
63 DallĠaltro lato, l dove
lĠart. 23, n. 3, della CAAS prevede che, in determinate circostanze,
un cittadino di un paese terzo debba essere espulso dallo Stato membro nel
territorio del quale stato fermato, questa conseguenza subordinata alle
condizioni previste dal diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se in
applicazione di tale diritto lĠespulsione non consentita, detto Stato membro
pu ammettere lĠinteressato a soggiornare nel suo territorio.
64 Spetta quindi al diritto
nazionale di ciascuno Stato membro stabilire, in particolare per quanto
riguarda le condizioni per procedere allĠespulsione, le modalit dĠapplicazione
delle norme di base stabilite allĠart. 23 della CAAS, relative ai
cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano pi le condizioni
di soggiorno di breve durata applicabili nel suo territorio.
65 Nelle cause principali,
risulta dalle informazioni fornite alla Corte nellĠambito della fase scritta
del procedimento che, ai sensi del diritto nazionale, la decisione che irroga
lĠammenda non un titolo valido per un cittadino di un paese terzo in
situazione irregolare per restare legalmente nel territorio spagnolo, che, a
prescindere dal fatto che tale ammenda sia pagata o meno, tale decisione
notificata allĠinteressato con lĠavvertimento di lasciare il territorio entro
quindici giorni e che, se non ottempera allĠobbligo, pu essere perseguito ai
sensi dellĠart. 53, lett. a), della legge sugli stranieri e rischia
di essere espulso con effetto immediato.
66 Di conseguenza, occorre
risolvere la questione sollevata dichiarando che gli artt. 6 ter e 23
della CAAS nonch lĠart. 11 del regolamento n. 562/2006 devono essere
interpretati nel senso che, quando un cittadino di un paese terzo si trova in
situazione irregolare nel territorio di uno Stato membro perch non soddisfa o
non soddisfa pi le condizioni di soggiorno di breve durata ivi applicabili,
tale Stato membro non obbligato ad adottare una decisione di espulsione nei
suoi confronti.
Sulle
spese
67 Nei confronti delle parti
nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non
possono dar luogo a rifusione.
Per
questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Gli
artt. 6 ter e 23 della Convenzione di applicazione dellĠAccordo di
Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dellĠUnione economica
del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese,
relativo allĠeliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata
a Schengen il 19 giugno 1990, come modificata dal regolamento (CE) del
Consiglio 13 dicembre 2004, n. 2133, che stabilisce lĠobbligo, per le
autorit competenti degli Stati membri, di procedere allĠapposizione
sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al
momento dellĠattraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e che
modifica a tal fine le disposizioni della Convenzione di applicazione
dellĠAccordo di Schengen e del manuale comune, nonch lĠart. 11 del
regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006,
n. 562, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di
attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen), devono essere interpretati nel senso che, quando un cittadino di un
paese terzo si trova in situazione irregolare nel territorio di uno Stato
membro perch non soddisfa o non soddisfa pi le condizioni di soggiorno di
breve durata ivi applicabili, tale Stato membro non obbligato ad adottare una
decisione di espulsione nei suoi confronti.
Firme
* Lingua processuale:
lo spagnolo.