(Sergio Briguglio
27/9/2009)
LEGGE 94/2009:
PRINCIPALI ELEMENTI RELATIVI AGLI STRANIERI
(Roma 3/10/2009)
I. Reati
Revisione delle norme
introdotte dalla L. 125/2008: aggravante di soggiorno illegale ed
allontanamento quale misura di sicurezza
- L'aggravante associata alla
condizione di soggiorno illegale si riferisce solo ai cittadini stranieri e
agli apolidi, non a quelli dell'Unione europea (nota: restano inclusi i
familiari stranieri di cittadini dell'Unione europea).
- Soppresse le disposizioni del
codice penale che prevedono l'allontanamento con accompagnamento immediato del
cittadino dell'Unione europea quale misura di sicurezza conseguente alla
condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni (nota: restano in
vigore le disposizioni relative all'espulsione con accompagnamento immediato
del familiare straniero di cittadino dell'unione europea).
- Soppresse le disposizioni del
codice penale che prevedono l'allontanamento con accompagnamento immediato del
cittadino dell'Unione europea quale misura di sicurezza conseguente alla
condanna ad una pena restrittiva della liberta' personale per un delitto contro
la personalita' dello Stato (nota: restano in vigore le disposizioni relative
all'espulsione con accompagnamento immediato del familiare straniero di
cittadino dell'unione europea).
- L'espulsione dello straniero e
dell'apolide quale misura di sicurezza e' eseguita dal questore con
accompagnamento coattivo alla frontiera (nota: e' inclusa l'espulsione del
familiare straniero del cittadino dell'unione europea).
- L'allontanamento del cittadino
dell'Unione europea quale misura di sicurezza e' eseguito conformemente con le
disposizioni di cui al D. Lgs. 30/2007.
Ridefinizione delle sanzioni
per i reati di cui all'art. 12 T.U.
- Pena della reclusione da cinque
a quindici anni per chi promuove o costituisce o organizza l'associazione a
delinquere finalizzata alla commissione dei reati di cui all'art. 12, co. 3 bis
D. Lgs. 286/1998 (atti diretti a favorire l'ingresso illegale in Italia o in altro
Stato, al fine di trarre profitto, anche indiretto, di stranieri, aggravati da
una delle seguenti circostanze: il fatto riguarda
l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o pi
persone; per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona stata
esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumit; per procurare
l'ingresso o la permanenza illegale la persona stata sottoposta a trattamento
inumano o degradante; il fatto eĠ commesso da tre o piuĠ persone in concorso
tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti
contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti); pena della
reclusione da quattro a nove anni per chi partecipa all'associazione a
delinquere finalizzata alla commissione degli stessi reati.
- Chiunque, illegalmente,
promuova, diriga, organizzi, finanzi o effettui il trasporto di stranieri nel
territorio dello Stato e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con
la multa di 15.000 euro per ogni persona trasportata (nota: disposizione
pleonastica, dato che e' gia' punito con la stessa pena chiunque compia atti
diretti a procurare illegalmente l'ingresso di stranieri nel territorio dello
Stato).
- Chiunque, illegalmente,
promuova, diriga, organizzi, finanzi o effettui il trasporto di stranieri nel
territorio dello Stato o compia atti diretti a procurare illegalmente
l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato o di altro Stato del quale
la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito
con la reclusione da cinque[1]
a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona, se ricorre una
delle seguenti condizioni[2]:
il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello
Stato di piu' di quattro persone; la persona trasportata e' stata esposta a
pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne lĠingresso o
la permanenza illegale; la persona trasportata e' stata sottoposta a
trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza
illegale; il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o
utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o
alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno la
disponibilita' di armi o materie esplodenti. La pena e' aumentata se ricorrono
almeno due di queste condizioni[3].
Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine a questi reati, si
applica la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi
dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
- Aumento delle pene detentiva da
un terzo alla meta' e applicazione della multa di 25.000 euro per persona
quando gli atti diretti a favorire l'ingresso illegale nel rritorio dello Stato
o di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di
residenza permanente sono commessi al fine di trarne, anche indirettamente
profitto (oltre che, come gia' previsto, al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo
ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al
fine di favorirne lo sfruttamento).
- Soppressa la previsione di
giudizio direttissimo per i reati di favoreggiamento dell'ingresso illegale.
- Tra i delitti in relazione ai
quali la durata massima delle indagini preliminari si estende a due anni e'
incluso quello di favoreggiamento dell'ingresso illegale aggravato da una delle
seguenti condizioni: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel
territorio dello Stato di piu' di quattro persone; la persona trasportata e'
stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per
procurarne lĠingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata e' stata
sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la
permanenza illegale; il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra
loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti
contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto
hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti.
Condanne ostative al soggiorno
- Le condanne per reati previsti dallĠarticolo 380, commi 1 e 2, del codice
di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta'
sessuale, il favoreggiamento dellĠimmigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti
al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite sono
ostative all'ingresso dello straniero in Italia anche quando la sentenza sia
non definitiva.
- Sono
ostative all'ingresso anche le condanne con sentenza irrevocabile per uno dei
reati relativi alla tutela del diritto d'autore o alla contraffazione o
alterazione a fini commerciali di marchi industriali o di segni distintivi di
opere dell'ingegno (nota: essendo la condanna con sentenza irrevocabile per uno
di questi reati motivo di revoca del permesso di soggiorno e di espulsione
dello straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello
Stato, in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere
espulso, l'introduzione di questa disposizione e' pleonastica).
- Ai fini della revoca del
permesso di soggiorno per motivi familiari la pericolosita' del soggetto per
l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen e'
valutata tenendo conto anche di eventuali condanne per reati di cui all'art.
380 c.p.p. (reati per i quali e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza).
- L'essere indiziato del delitto
di cui all'art. 12-quinquies, co. 1, L. 356/1992 (trasferimento fraudolento e
possesso ingiustificato di valori) e' motivo di espulsione dello straniero
titolare di permesso di soggiorno ordinario, nonche', sempre che sia stata
applicata una misura di prevenzione, possibile motivo dell'espulsione del
titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo; e' anche rilevante
ai fini del diniego di quest'ultimo permesso, del diniego o della revoca del
permesso di soggiorno al titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo
periodo rilasciato da altro Stato membro, dell'allontanamento per motivi
imperativi di pubblica sicurezza del cittadino dell'Unione europea o del suo
familiare straniero.
Espulsione quale misura
sostitutiva della pena disposta dal giudice di pace
- Nel pronunciare sentenza di
condanna per un reato non colposo di sua competenza nei confronti dello
straniero che dovrebbe comunque essere espulso dal prefetto per soggiorno
illegale o per misura di prevenzione, il giudice di pace, quando ritiene di
dovere irrogare la pena della reclusione di durata non superiore a due anni e
non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena
ne' le cause ostative all'accompagnamento coattivo immediato alla
frontiera, puo' sostituire la
stessa pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque
anni.
Sfruttamento di minori
- Pena aumentata nel caso in cui
si partecipi alla commissione di un reato per cui e' previsto l'arresto in
flagranza con persona di eta' minore ovvero inferma o psichicamente deficiente;
la pena e' aumentata fino alla meta' se il copevole e', della persona stessa,
il genitore esercente la potesta'. Pena aumentata fino alla meta' nel caso in
cui si partecipi alla commissione di un reato con persona non imputabile o non
punibile, a causa di una condizione o qualita' personale; la pena e' aumentata
fino a due terzi se il copevole e', della persona stessa, il genitore esercente
la potesta'.
- Reclusione fino a tre anni[4]
per chi si avvale per mendicare di una persona di eta' inferiore a quattordici
anni o, comunque, non imputabile, e per chi, avendo una tale persona sottoposta
alla sua autorita' o affidata alla sua custodia o vigilanza, permetta che
mendichi o che un terzo se ne avvalga per mendicare. Quando si procede per uno
di questi reati, il Procuratore della Repubblica ne informa il Tribunale per i
minorenni; l'assistenza affettiva del minore e' assicurata in ogni stato e
grado del procedimento dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee
indicate dal minorenne e ammesse dall'autorita' giudiziaria che procede; al
minore e' assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione
della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali; degli stessi servizi
si avvale anche l'autorita' giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.
- Decadenza dall'esercizio della
potesta' genitoriale o interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente
allĠamministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura per il genitore o,
rispettivamente, il tutore condannati per riduzione o mantenimento in
schiavitu' o servitu', tratta di persone ovvero acquisto o alienazione di schiavi.
Sottrazione di minore
- Chi sottragga un minore al
genitore esercente la potesta' dei genitori o al tutore, conducendolo o
trattenendolo allĠestero contro la volont dello stesso genitore o tutore,
impedendogli in tutto o in parte lĠesercizio della potesta' genitoriale e'
punito con la reclusione da uno a quattro anni (da sei mesi a tre anni, se il
minore e' di eta' superiore a quattordici anni ed e' consensiente). Se la
sottrazione e' commessa da un genitore in danno del figlio, la condanna comporta
la sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori.
Misure premiali per la
collaborazione nelle indagini sulla tratta
- Per i delitti di riduzione o
mantenimento in schiavitu' o servitu', tratta di persone, acquisto o
alienazione di schiavi, e per quello di associazione a delinquere finalizzato
alla commissione di uno di questi delitti, le pene sono diminuite fino alla
meta' se l'imputato aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione
dei fatti, per l'individuazione e la cattura di autori dei reati o per la
sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
II. Immigrazione illegale
Ridefinizione del reato di
locazione a immigrato irregolare
- Chiunque
a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, d alloggio ovvero cede,
anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di
soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione,
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni[5]
(nota: la condizione di mancanza di titolo di soggiorno e' riferita ad un
momento che risulta indefinito in caso di semplice messa a disposizione di
alloggio, senza contratto di locazione).
Dimostrazione della regolarita'
del soggiorno ai fini della celebrazione di matrimonio in Italia
- Lo straniero che voglia
contrarre matrimonio in Italia deve presentare all'ufficiale dello stato civile
anche un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio
italiano.
Reato di ingresso o soggiorno
illegali
- Ammenda da 5.000 a 10.000 euro
per lo straniero che faccia ingresso illegale nel territorio dello Stato (salvo
che sia respinto per essersi presentato al valico di frontiera privo dei
requisiti per l'ingresso) o vi soggiorni illegalmente. Non e' ammessa
l'oblazione con conseguente estinzione del reato. La competenza e' del giudice
di pace. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni in materia di presentazione immediata a giudizio dell'imputato
(art. 20-bis D. Lgs. 274/2000), citazione contestuale dell'imputato in udienza (20-ter
D. Lgs. 274/2000) e svolgimento del giudizio a presentazione immediata (32-bis
D. Lgs. 274/2000). In particolare, l'imputato e' avvisato della facolta' di
chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni (a quarantotto ore,
se l'imputato e' sottoposto a misure limitative della liberta' personale);
quando l'imputato si avvale di tale facolta', il dibattimento e' sospeso fino
all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.
- Ai fini dell'espulsione dello
straniero denunciato per il reato di ingresso o soggiorno illegale non e'
richiesto il nulla-osta dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento
del reato. Il questore comunica l'avvenuta espulsione o respingimento alla
stessa autorita', che dichiara il non luogo a procedere. L'azione penale si
ripropone se lo straniero rientra prima della scadenza del termine di dieci
anni (nota: sembra applicarsi anche al caso di respingimento di straniero che
abbia fatto ingresso da valico non autorizzato) o del piu' breve termine
fissato dal decreto di espulsione. In caso di presentazione di domanda di
protezione internazionale da parte dell'interessato, il procedimento e' sospeso;
in caso di riconoscimento della protezione internazionale o di rilascio di un
permesso per motivi umanitari, il giudice pronunzia sentenza di non luogo a
procedere. Il giudice, quando non ricorrono circostanze ostative all'esecuzione
immediata dell'accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera
(necessita' di soccorrere lo straniero, incertezza sull'identita' o sulla
nazionalita', mancanza di documenti di viaggio o di vettore), puo' sostituire
la pena dell'ammenda con l'espulsione con divieto di reingresso di durata non
inferiore a cinque anni.
Obblighi dell'agente di money
transfer
- Trascorsi trenta giorni dall'entrata in vigore
della legge, l'agente in attivita' finanziaria che presta servizi di
trasferimento di danaro deve acquisire e conservare per dieci anni copia del
titolo di soggiorno dell'utente straniero. In mancanza del titolo di soggiorno,
il gestore deve effettuare segnalazione, entro dodici ore, all'autorita' locale
di pubblica sicurezza (nota: non e' chiaro se solo in caso di avvenuta
erogazione del servizio), trasmettendo i dati identificativi del richiedente.
Le copie di documenti identificativi e titoli di soggiorno devono essere rese
disponibili a ogni richiesta dell'autorita' di pubblica sicurezza.
L'inosservanza di tali disposizioni e' sanzionata con la cancellazione
dall'elenco degli agenti in attivit finanziaria.
Reato di uso di documento
contraffatto ai fini dell'ingresso o soggiorno in Italia
- Reclusione da uno a sei anni
per chi utilizzi, anche senza averlo prodotto, un documento contraffatto al
fine di determinare il rilascio (nota: la limitazione della sanzione al caso in
cui vi sia tale finalita' e' frutto di mia interpretazione) di un visto
dĠingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di
soggiorno o di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.
Onere di esibizione del titolo
di soggiorno
- L'esibizione del titolo di
soggiorno e' richiesta anche per i provvedimenti relativi ad atti di stato
civile e per l'accesso a pubblici servizi, fatta eccezione per quelli relativi
alle prestazioni sanitarie per stranieri non iscritti al SSN (nota: benche' la
mancanza di titolo di soggiorno non precluda l'accesso alle prestazioni
sanitarie, questo non significa che lo straniero non sia identificabile come
privo di titolo, dal momento che la mancanza del titolo di soggiorno e'
elemento essenziale per accedere alla prestazione non urgente senza previo
pagamento della tariffa) e per quelli attinenti alle
prestazioni scolastiche obbligatorie.
Reato di mancata esibizione
del passaporto e del titolo di soggiorno
- Arresto fino a un anno[6]
e ammenda fino a 2.000 euro[7]
per lo straniero che, senza giustificato motivo, non ottemperi all'ordine di
esibire il passaporto o altro documento identificativo e il permesso di
soggiorno o altro documento attestante la regolarita' del soggiorno in Italia[8]
(nota: ad esempio, la ricevuta di dichiarazione di soggiorno breve per turismo,
studio o affari).
Prolungamento del
trattenimento in CIE
- Trascorsi i primi sessanta
giorni di trattenimento dello straniero nel Centro di identificazione ed
espulsione, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del
Paese terzo interessato (nota: non e' chiaro se la mancata cooperazione sia del
cittadino o del Paese terzo) o di ritardi nell'ottenimento della necessaria
documentazione dai Paesi terzi, il questore puo' chiedere al giudice di pace la
proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora
non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante sia stato
compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni che hanno motivato
tale proroga, il questore puo' chiedere al giudice un'ulteriore proroga di
sessanta giorni, per complessivi centottanta giorni. In ogni caso,
l'allontanamento puo' essere effettuato anche prima della scadenza del termine
prorogato; in questo caso, il questore ne da' comunicazione immediata al
giudice di pace. Queste disposizioni si applicano anche se lo straniero risulta
gia' trattenuto alla data di entrata in vigore della legge.
Ordine del questore di
lasciare l'Italia entro 5 giorni
- LĠordine del questore di
lasciare l'Italia entro cinque giorni in caso di trattenimento in Centro di
identificazione ed espulsione impossibile o inefficace, reca anche
lĠindicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale
reiterata nel territorio dello Stato. L'ordine del questore puo' essere
accompagnato dalla documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della
rappresentanza diplomatica, anche onoraria, del Paese dello straniero in
Italia, e dalla documentazione necessaria per rientrare nello Stato di
appartenenza o, quando questo non sia possibile, nello Stato di provenienza
(nota: non e' chiaro se si riferisca anche al biglietto di viaggio). La pena
della reclusione da uno a quattro anni per trasgressione dell'ordine si applica
anche quando il provvedimento di allontanamento adottato nei confronti dello
straniero era di respingimento. Pena della reclusione[9]
da sei mesi ad un anno se l'espulsione e' stata disposta per mancata richiesta
nei termini del rinnovo del permesso; la stessa pena si applica anche quando il
provvedimento di allontanamento era l'espulsione disposta a seguito di
permanenza illegale successiva a rifiuto del permesso ovvero l'espulsione
disposta per mancata dichiarazione di presenza in caso di soggiorno breve per
turismo, studio o affari, o per prolungamento illegale di tale soggiorno breve
(in questi casi non e' obbligatorio l'arresto in flagranza ne' si procede con
rito direttissimo). Il nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento
coattivo alla frontiera e' adottato espressamente per violazione dell'ordine
del questore[10]; il
provvedimento non e' adottato se lo straniero si trova in stato di detenzione
in carcere. Al nuovo provvedimento di espulsione si applicano le disposizioni
ordinarie sull'espulsione, incluse quelle sul trattenimento in un centro di
identificazione e di espulsione e quelle relative all'ordine del questore
(nota: la reiterazione del procedimento era stata esclusa dalla giurisprudenza,
sulla base di una lettura palesemente errata delle disposizioni vigenti). Lo
straniero che, in violazione di un nuovo ordine del questore, continua a
permanere illegalmente in Italia[11]
e' punito con la reclusione da uno a cinque anni[12];
si procede iterando la successione di espulsione, trattenimento ed eventuale
ordine del questore.
Fondo per i rimpatri
- E' istituito un Fondo per i
rimpatri, finalizzato al trasferimento degli stranieri verso i paesi di origine
o di provenienza, alimentato da meta' del gettito dei contributi versati dagli
stranieri per rilascio e rinnovo dei permessi, nonche' da eventuali appositi
contributi dell'unione europea.
III. Immigrazione legale
Acquisto della cittadinanza
per matrimonio con italiano
- Il coniuge, straniero o
apolide, di cittadino italiano puo' acquistare[13]
la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da
almeno due anni (un anno, in presenza di figli nati dai coniugi)[14]
nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio
(un anno e mezzo, in presenza di figli nati o adottati dai coniugi)[15],
qualora risieda allĠestero. La condizione di assenza di scioglimento,
annullamento, cessazione degli effetti civili o separazione legale deve
sussistere al momento dellĠadozione del decreto di riconoscimento della
cittadinanza[16].
Istanze relative alla
cittadinanza
- Le istanze o dichiarazioni di
elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono
soggette al pagamento di un contributo di duecento euro. Il gettito e'
destinato per meta' alla realizzazione di progetti di cooperazione in materia
di immigrazione; per l'altra meta', alla copertura delle spese
dell'amministrazione dell'interno per le istruttorie relative ai procedimenti
in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.
- Ai fini dellĠelezione,
acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, allĠistanza o
dichiarazione dellĠinteressato deve essere allegata la certificazione comprovante
il possesso dei requisiti.
Verifica delle condizioni
dell'alloggio ai fini dell'iscrizione anagrafica
- L'iscrizione
e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da
parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie
dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai
sensi delle vigenti norme sanitarie.
Richiesta di rilascio e
rinnovo del permesso
- La
richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno (anche per motivi
familiari) e' sottoposta al versamento di un contributo di importo fissato, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da un minimo di ottanta
euro a un massimo di duecento euro. Il contributo non e' dovuto per rilascio e
rinnovo dei permessi per asilo, richiesta d'asilo, protezione sussidiaria,
motivi umanitari. Il gettito e'
destinato, per meta', al Fondo per i rimpatri; per meta', al finanziamento
delle attivita' istruttorie del Ministero dell'interno relative al rilascio e
al rinnovo dei permessi di soggiorno.
- La richiesta di rinnovo di
qualunque permesso di soggiorno deve essere presentata almento sessanta giorni
prima della scadenza[17].
- Il rilascio del permesso di
soggiorno e' condizionato alla sottoscrizione da parte dello straniero di un accordo
di integrazione, articolato per crediti,
consistente nell'impegno a raggiungere, nel periodo di validita' del permesso,
specifici obiettivi di integrazione. Per integrazione si intende, a questo
fine, il processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani
e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione
italiana, con impegno reciproco alla partecipazione alla vita economica,
sociale e culturale della societa'. I contenuti dell'accordo sono determinati
con regolamento adottato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e il
Ministro del lavoro, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della
legge. Ad eccezione del caso di titolare di permesso di soggiorno per asilo,
richiesta di asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, motivi familiari,
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno
per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea e di straniero
titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare, la perdita integrale dei crediti determina la
revoca del permesso di soggiorno e lĠespulsione con accompagnamento coattivo
alla frontiera (nota: quest'ultima disposizione e' pleonastica; in ogni caso,
se la perdita dei crediti fosse rilevata in sede di rinnovo del permesso, si
dovrebbe procedere solo al rifiuto del rinnovo, non alla revoca del permesso).
Test di italiano ai fini del
rilascio di permesso CE slp
- Il rilascio del permesso CE per
soggiornanti di lungo periodo e' subordinato anche al superamento, da parte del
richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, con modalita' di
svolgimento da determinarsi con decreto del Ministro dell'interno di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Diritto all'unita' familiare
- Ai fini del ricongiungimento
familiare dello straniero, e' necessario dimostrare la disponibilita' di un
alloggio dotato dei requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa,
accertati dai competenti uffici comunali[18]
(nota: mia interpretazione di un testo sgrammaticato).
- Non e' consentito l'ingresso
per ricongiungimento di coniuge o genitore a carico coniugati con straniero
regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale. In caso
di accertamento di violazione di tale divieto, il permesso di soggiorno di
detto coniuge o genitore a carico e' rifiutato o revocato.
- Il ricongiungimento del
genitore naturale con figlio minore e' consentito se il figlio minore soggiorna
regolarmente in Italia con l'altro genitore e se sono soddisfatti i requisiti
relativi alla disponibilita' di reddito e alloggio; si tiene conto, ai fini della
verifica di tali requisiti, del possesso degli stessi da parte dell'altro
genitore[19].
- Il nulla osta al
ricongiungimento familiare e' rilasciato entro centottanta giorni dalla
richiesta (nota: termine a carattere ordinatorio) [20].
- Sono inespellibili, se non per
motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, oltre al coniuge convivente,
i parenti conviventi di cittadino italiano entro il secondo grado[21].
Conversione del permesso dopo
il conseguimento di dottorato o master
- Lo straniero che ha conseguito
in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla
scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, puo' essere iscritto
nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione, per un periodo
non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti, chiedere la
conversione del permesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Facilitazioni per l'assunzione
di dirigenti, personale specializzato, professori universitari, lavoratori alle
dipendenze di imprese operanti in Italia
- A
condizione che il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero
dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo di intesa, con cui
lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica richiesta e
l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di
categoria, il nulla osta al lavoro per
dirigenti o personale altamente specializzato (art. 27, co. 1, lettera a, D.
Lgs. 286/1998), professori universitari (art. 27, co. 1, lettera c, D. Lgs.
286/1998) e lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel
territorio italiano (art. 27, co. 1, lettera g, D. Lgs. 286/1998) e' sostituito
da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto
di soggiorno per lavoro subordinato. La
comunicazione e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la
trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi
all'ingresso. In caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico
invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o
consolare italiana per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni
dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso
lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la
richiesta del permesso di soggiorno.
Conversione
del permesso al compimento dei 18 anni
- Il rilascio di un permesso di
soggiorno (per motivi di studio, lavoro o accesso al lavoro) al compimento
della maggiore eta' al minore non accompagnato e' condizionato al fatto che il
minore sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a
tutela, nonche' al soddisfacimento dei requisiti di soggiorno pregresso in
Italia di almeno tre anni, inserimento di almeno due anni in un progetto di
integrazione, disponibilita' di alloggio e iscrizione a un corso di studio o
svolgimento di attivita' lavorativa in corso o imminente[22]
(nota: la soppressione della parola "comunque" nell'art. 32, co. 1 D.
Lgs. 286/1998 non esclude i minori accompagnati sottoposti a tutela dalla
possibilita' di ottenere il rilascio del permesso al compimento della maggiore
eta'; nella Sent. Corte Cost. 198/2003, infatti, l'equiparazione, a questo
fine, dei minori sottoposti a tutela con i minori affidati prescinde
dall'occorrenza di tale parola).
Cancellazione anagrafica per
mancato rinnovo di dichiarazione di dimora
- La cancellazione dallĠanagrafe
della popolazione residente dello straniero per effetto del mancato rinnovo della
dichiarazione di dimora a seguito di scadenza del permesso di soggiorno o della
carta di soggiorno e' effettuata, previo avviso da parte dellĠufficio, con
invito a provvedere nei successivi 30 giorni, quando siano trascorsi sei mesi[23]
da tale scadenza.
IV. Altro
Procedure relative al ricorso
contro il diniego della protezione internazionale
- Il ricorso avverso il
provvedimento negativo in materia di riconoscimento della protezione
internazionale e' notificato anche al Ministero dell'interno, presso la
Commissione, nazionale o territoriale, competente[24].
Il Ministero dell'interno puo' stare in giudizio, nel
solo giudizio di primo grado, tramite un rappresentante designato dalla
Commissione, nazionale o territoriale, che ha adottato l'atto impugnato[25]. La sentenza viene notificata anche al Ministero
dell'Interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente
Commissione territoriale[26]. Anche il Ministero dell'interno puo' proporre reclamo
alla Corte d'Appello contro la sentenza (nota: non mi e' chiaro se il Ministero
dell'interno possa ricorrere in Cassazione contro la sentenza della Corte
d'Appello).
Rimpatrio
assistito di minori comunitari che esercitino la prostituzione
- Le disposizioni relative al
rimpatrio assistito dei minori stranieri non accompagnati si applicano, nei
limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per le politiche
migratorie, anche ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati
presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia
necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.
Persone senza fissa dimora
- Ai fini dell'iscrizione e della
variazione anagrafica della persona senza fissa dimora, questa, al momento
della richiesta e' tenuta a fornire all'ufficio anagrafe gli elementi necessari
allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza
del domicilio.
- Presso il Ministero
dell'interno e' istituito un apposito registro nazionale delle persone senza
fissa dimora.
Ronde
- I sindaci, previa intesa con il
prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini
non armati al fine di segnalare agli organi di polizia locale, ovvero alle
Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla
sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale. Le associazioni sono
iscritte dal prefetto in un apposito elenco, previa verifica, sentito il
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti
necessari previsti da un decreto del Ministro dell'interno. Il decreto fissa
anche gli ambiti in cui tali associazioni possono operare. Il prefetto provvede
al periodico monitoraggio delle associazioni, informando dei risultati il
Comitato. Tra le associazioni iscritte nell'elenco, i sindaci si avvalgono
prioritariamente di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze
armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste sono
iscritte negli elenchi solo se non sono destinatarie, a nessun titolo, di
risorse economiche a carico della finanza pubblica.
[1] In precedenza: quattro.
[2] In precedenza: se la finalita' e' quella di trarre, anche indirettamente, profitto.
[3] In precedenza: pene aumentate se ricorre una delle seguenti condizioni: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di piu' di quattro persone; la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne lĠingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.
[4] In precedenza: arresto da tre mesi a un anno e, nel caso in cui il colpevole sia il genitore o il tutore del minore, sospensione dall'esercizio della potesta' genitoriale o dall'ufficio di tutore.
[5] In precedenza, rilevava la mancanza di titolo di soggiorno in qualunque momento del periodo in cui l'alloggio era messo a disposizione dello straniero.
[6] In precedenza: fino a sei mesi.
[7] In precedenza: fino a 800.000 lire.
[8] In precedenza: o la carta di soggiorno.
[9] In precedenza: arresto.
[10] In precedenza, non era previsto espliciamente uno specifico motivo.
[11] In precedenza, piu' in generale, era sanzionato lo straniero trovato nuovamente in condizioni di soggiorno illegale: si prescindeva, cioe', dalla continuita' della permanenza illegale come pure dall'esistenza di un secondo ordine del questore; poteva cosi' essere punito anche lo straniero rientrato illegalmente in Italia dopo aver ottemperato al secondo ordine del questore o dopo essere stato accompagnato alla frontiera, prima che il questore emanasse un secondo ordine.
[12] In precedenza, per lo straniero originariamente espulso per non aver richiesto nei termini il rinnovo del permesso, la pena era della reclusione da uno a quattro anni.
[13] In precedenza: acquista.
[14] In precedenza: sei mesi, a prescindere dalla
presenza di figli.
[15] In precedenza: tre anni, a prescindere dalla
presenza di figli.
[16] In precedenza: al momento della presentazione
dell'istanza.
[17] In precedenza, i termini erano di almeno novanta giorni in caso di permesso per lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo indeterminato; almeno sessanta giorni in caso di permesso per lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo determinato; almeno trenta giorni negli altri casi.
[18] In precedenza: alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria accertati dallĠAzienda unit sanitaria locale competente per territorio.
[19] In precedenza, si prescindeva dalla presenza dell'altro genitore in Italia ed era richiesto il soddisfacimento individuale dei requisiti da parte del genitore naturale entro un anno dall'ingresso.
[20]
In precedenza, era previsto che, trascorsi, senza esito, cettottanta giorni
dalla richiesta di nulla-osta, il familiare potesse ottenere il visto di ingresso direttamente dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, previa esibizione della copia
degli atti contrassegnata dallo sportello unico, da cui risultasse la data di
presentazione della domanda e della relativa documentazione.
[21] In precedenza, entro il quarto grado.
[22]
In precedenza, l'orientamento giurisprudenziale nettamente prevalente e la
conseguente prassi amministrativa consideravano
alternativi (e non concorrenti) i requisiti di affidamento (o, in base a Sent.
Corte Cost. 198/2003, sottoposizione a tutela) e quello della durata di
soggiorno pregresso e partecipazione a un progetto di inserimento.
[23] In precedenza: trascorso un anno.
[24] In precedenza: ricorso comunicato alla Commissione nazionale o alla Commissione territoriale competente.
[25]
In precedenza: previsto solo l'intervento, in
giudizio, di un rappresentante designato dalla Commissione competente.
[26] In precedenza: sentenza comunicata alla Commissione nazionale o alla Commissione territoriale competente