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Provvedimenti anticrisi, proroghe e missioni internazionali

Pagina aggiornata il 31 agosto 2009

La regolarizzazione di colf e badanti

Dal primo settembre è possibile regolarizzare la posizione lavorativa di colf e badanti che prestano servizio a domicilio in assenza di permesso e con rapporto di lavoro non conforme alle norme del nostro paese.

La procedura per l’emersione del lavoro irregolare che interessa i lavoratori extracomunitari addetti all’attività di assistenza alla persona o al lavoro domestico, è esclusivamente on-line, gratuita e disponibile sul sito del ministero dell’Interno.

La scelta della procedura informatica, se da un lato assicura rapidità, trasparenza e rispetto delle regole e dei diritti, dall’altro necessita di essere accompagnata da un sostegno per i cittadini meno preparati all’utilizzo del computer.

E’ in questo quadro che s’inserisce l’intesa -  firmata oggi dal Ministro dell’Interno Maroni, dal sottosegretario al Welfare Roccella e dal Presidente dell’ANCI Chiamparino - sulle attività di collaborazione ed assistenza che i comuni forniranno ai cittadini interessati alle procedure telematiche per l’emersione dal lavoro irregolare.

La regolarizzazione: chi interessa e in cosa consiste
I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, o extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o lavoratori extracomunitari per:
a) attività di assistenza;
b) lavoro domestico
possono regolarizzarne la posizione lavorativa presentando una dichiarazione dal primo al 30 settembre 2009.

Questi datori di lavoro possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro:
a) all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, mediante apposito modulo;
b) allo sportello unico per l'immigrazione per il lavoratore extracomunitario, mediante apposita dichiarazione.

La dichiarazione è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. La somma di 500 euro può essere versata a partire dal 21 agosto 2009 secondo le modalità dettate dall'Agenzia delle Entrate. Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.

Cosa contiene la dichiarazione, a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;
e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per un periodo non inferiore ai tre mesi precedenti;
f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore a 20 ore settimanali;
g) la proposta di contratto di soggiorno
h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di 500 euro.

La dichiarazione per i lavoratori extracomunitari è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza.

Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura per il rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di 500 euro.

Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per l'attività di assistenza deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione, a pena di inammissibilità della dichiarazione una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza. Nel caso di dichiarazione di due unità per l'attività di assistenza la certificazione deve attestare la necessità di avvalersi di due unità.

La sussistenza di meri errori materiali non costituisce causa di inammissibilità della dichiarazione.

La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS.

Dal 5 agosto 2009 e fino alla conclusione del procedimento sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di assistenza e lavoro domestico.

In attesa della definizione del procedimento lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi in cui sia stato emesso un provvedimento di espulsione o segnalato ai fini della non ammissione nel territorio italiano oppure risulti condannato con sentenza anche non definitiva.

La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.

Il contratto di soggiorno stipulato contenente dati non rispondenti al vero è nullo e il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato.

Con decreto interministeriale saranno successivamente determinate le modalità di destinazione del contributo forfetario.

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi denunciati.

Chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni è punito ai sensi del codice penale.

Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari.

Per saperne di più:
- il testo dell'art. 1 ter introdotto in sede di conversione del decreto;
- la brochure "Come fare per";
- la circolare interministeriale del 7 agosto 2009;
- la circolare dell'Inps del 10 agosto 2009;
- la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate dell'11 agosto 2009
- l'informativa a cura dell'Agenzia delle Entrate;
- le istruzioni per il versamento della somma a cura dell'Agenzia delle Entrate;
- il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate dell'11 agosto 2009.

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