Regione Lazio – DGR n. 598 del 27 luglio 2009

 

 

 

OGGETTO: Indicazioni per lerogazione da parte delle Province delle prestazioni dirette di cui allarticolo 5, comma 13 del Regolamento regionale 9/2009 di attuazione e integrazione della Legge regionale 20 Marzo 2009, n. 4 Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati inoccupati o precariamente occupati.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

SU PROPOSTA      dellAssessore al Lavoro, Pari Opportunit e Politiche Giovanili

                                  

VISTO                       lo Statuto della regione Lazio;

VISTA                       la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche;

VISTO                       il Regolamento regionale n. 1 del 6 Settembre 2002, Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modifiche;

VISTA                       la Legge Regionale n. 4 del 20 Marzo 2009, Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati;

VISTO                       il Regolamento regionale n. 9 del 17 giugno 2009 Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 20 marzo 2009, n.4 (Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati).

VISTO                       in particolare lart. 5 del richiamato regolamento il quale, al comma 13, stabilisce che la Giunta regionale definisce con propria deliberazione, acquisito il parere del Comitato istituzionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro), indicazioni per l'erogazione da parte delle province delle prestazioni dirette, sulla base dei seguenti criteri:

a)         omogeneit delle soluzioni operative nei diversi ambiti territoriali di riferimento;

b)         tempestivit della liquidazione;

c)         ampia diffusione dei punti e dei servizi per l'accesso alle erogazioni;

d)         facilitazione dell'accesso;

e)         adeguatezza delle forme di erogazione rispetto alle specifiche caratteristiche dei beneficiari degli interventi di cui alla legge;

f)          gratuit per i beneficiari delle prestazioni.

 

VISTO                       che larticolo 11 del citato regolamento disciplina la gestione del Fondo regionale per il reddito minimo garantito, prevedendo,

-       al comma 1 che Il fondo regionale sostiene gli interventi previsti dalla legge e in particolare: a) le prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge; b) l'eventuale cofinanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge; c) l'attivit di promozione e assistenza tecnica alla Regione, alle province ed ai comuni interessati nel processo di ammissione ai benefici; d) il monitoraggio degli interventi previsti dalla legge;

-       al comma 2 che Una quota non inferiore al 90% di quella stanziata nel fondo regionale destinata agli interventi di cui al comma 1, lettera a). Una quota non superiore al 10% di quella stanziata nel fondo regionale pu essere destinata agli interventi di cui al comma 1, lettere c) e d)

-       al comma 3 che per gli interventi di cofinanziamento previsti al comma 1, lettera b), si attinge alla quota di cui al comma 2

-       al comma 4 che Gli interventi realizzati mediante l'utilizzo della quota di cui al comma 3 sono in particolare finalizzati ad assicurare l'efficacia e tempestiva attuazione della legge e le necessarie misure di monitoraggio, analisi e verifica.;

VISTE                       Le indicazioni per lerogazione da parte delle Province delle prestazioni dirette di cui allarticolo 5, comma 13 del Regolamento regionale 9/2009 di attuazione e integrazione della Legge regionale 20 Marzo 2009, n. 4 Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati inoccupati o precariamente occupaticontenute nell'allegato 1 al presente provvedimento.

ACQUISITO             il parere positivo espresso secondo quanto previsto dallart. 5, co. 13 del regolamento regionale 9/2009 dal Comitato istituzionale regionale di cui allart. 8 della LR n. 38 del 1998, nella seduta del 10 luglio 2009, in ordine alle indicazioni per l'erogazione da parte delle Province delle prestazioni dirette di cui allarticolo 5, comma 13 del Regolamento regionale 9/2009;

RITENUTO              di approvare le indicazioni per lerogazione da parte delle Province delle prestazioni di cui allarticolo 5, comma 13 del Regolamento regionale 9/2009, secondo quanto previsto dallAllegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATA     la necessit di dare immediata attuazione ai provvedimenti normativi pi volte richiamati e afferenti il reddito minimo garantito;

CONSIDERATO     necessario avvalersi, in fase di prima applicazione della Legge regionale n. 4 del 2009, e fino allespletamento delle procedure di evidenza pubblica per lindividuazione del soggetto che supporter la Regione Lazio per la concessione e per lerogazione dei benefici previsti dalla Legge regionale n. 4 del 2009 e secondo le modalit di cui allart. 11 del regolamento regionale 9/2009, di un soggetto qualificato che affianchi la Regione nelle attivit gestionali relativamente alle richieste dellanno 2009;

ATTESO                   che Poste Italiane S.p.A ha una specifica esperienza nella gestione di soluzioni di elevata complessit nellambito della semplificazione e dellottimizzazione dei processi organizzativi e funzionali delle PP.AA., anche grazie alla diffusione dei propri uffici che coprono l'intero territorio regionale, garantendo la copertura anche delle aree periferiche pi disagiate;

CONSIDERATO     che Poste Italiane S.p.A ha espresso la propria disponibilit a svolgere attivit di promozione e assistenza tecnica alla Regione, alle Province e ai Comuni interessati nel processo di ammissione ai benefici;

RITENUTO              necessario per le motivazioni su esposte avvalersi, in fase di prima applicazione della Legge regionale n. 4 del 2009, e fino allespletamento delle procedure di evidenza pubblica per lindividuazione del soggetto che supporter la Regione Lazio per la concessione e per lerogazione dei benefici previsti dalla Legge regionale n. 4 del 2009 e secondo le modalit di cui allart. 11 del regolamento regionale 9/2009, di Poste Italiane S.p.A per la gestione delle attivit summenzionate relativamente alle richieste dellanno 2009 come riportato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO              che ai costi derivanti dal presente provvedimento si provveder con il Fondo regionale di cui allarticolo 11, del Regolamento regionale 9/2009, nei limiti di cui al comma 2 ed in relazione alle prestazioni effettivamente svolte;

 

DATO ATTO           che il presente provvedimento non soggetto a procedure di concertazione;

 

allunanimit,

 

D E L I B E R A

 

Per i motivi espressi in premessa, facenti parte integrante del dispositivo,

  1. di approvare le indicazioni per lerogazione da parte delle Province delle prestazioni di cui allarticolo 5, comma 13 del Regolamento regionale 9/2009, secondo quanto previsto dallAllegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  2. di avvalersi, in fase di prima applicazione della Legge regionale n. 4 del 2009, e fino allespletamento delle procedure di evidenza pubblica per lindividuazione del soggetto che supporter la Regione Lazio per la concessione e per lerogazione dei benefici previsti dalla Legge regionale n. 4 del 2009 e secondo le modalit di cui allart. 11 del regolamento regionale 9/2009, di Poste Italiane S.p.A per le attivit gestionali relativamente alle richieste dellanno 2009 come riportato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  3. di stabilire che ai costi derivanti dal presente provvedimento si provveder con il Fondo regionale di cui allarticolo 11, del Regolamento regionale 9/2009, nei limiti di cui al comma 2 ed in relazione alle prestazioni effettivamente svolte;

La presente deliberazione attuata mediante provvedimenti dei Dirigenti regionali competenti per materia.

La presente deliberazione verr pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito www.regione.lazio.it e sul sito internet www.portalavoro.regione.lazio.it al fine di darne adeguata diffusione.