(Sergio Briguglio
1/9/2009)
PRINCIPALI
ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA
(Aggiornamento
al 31 Agosto 2009)
Nota: i testi delle leggi, dei decreti legislativi e dei
regolamenti vigenti in materia di diritto dello straniero sono riportati in sinottico-normativa-21.html.
La versione del presente manuale
aggiornata alla conclusione della XV Legislatura e' riportata in manuale-normativa.html;
la versione del quadro della normativa aggiornata alla stessa data, in sinottico-normativa-16.html.
1. Ambito
di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con
la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica (*)
2. Categorie
di ingresso (*)
3.
Programmazione dei flussi (*)
4. Ingresso,
reingresso e uscita dallĠItalia (*)
5. Permesso
di soggiorno (*)
6. Iscrizione
anagrafica (*)
7. Permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (*)
8. Ingresso
e soggiorno per lavoro subordinato (*)
9. Ingresso
e soggiorno per lavoro stagionale (*)
10. Ingresso e
soggiorno per lavoro autonomo (*)
11.
Formazione di lavoratori all'estero (*)
12. Ingresso e
soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche (*)
13. Ingresso e
soggiorno per studio, formazione o tirocinio professionale e attivita'
scientifica (*)
14. Ingresso e
soggiorno per volontariato (*)
15. Professioni
(*)
16. Ricongiungimento
familiare e soggiorno per motivi familiari (*)
17. Minori
stranieri (*)
18. Protezione
sociale e sicurezza pubblica (*)
19. Reato di
ingresso o soggiorno illegale (*)
20. Respingimento
alla frontiera (*)
21. Espulsione
(*)
22. Trattenimento
nei CIE[1]
(*)
23. Sanzioni a
carico di terzi (*)
24. Stranieri
condannati o detenuti (*)
25. Assistenza
sanitaria (*)
26. Previdenza
sociale (*)
27. Assistenza
sociale e misure fiscali (*)
28. Enti di
patronato (*)
29. Politiche
di accoglienza e accesso all'alloggio (*)
30. Discriminazione
(*)
31. Qualifica
di titolare dello status di protezione internazionale (*)
32. Procedure
per riconoscimento e revoca della protezione internazionale (*)
33. Accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale (*)
34. Contenuto
della protezione internazionale (*)
35. Disposizioni
particolari per i minori non accompagnati (*)
36. Norme
transitorie (*)
37. Protezione
temporanea (*)
38. Asilo
costituzionale e ulteriori forme di protezione (*)
39. Cittadinanza
(*)
40. Apolidia (*)
41. Norme a
regime (*)
42. Neocomunitari
(*)
1. Condizione
giuridica dello straniero, ambito di applicazione, diritti fondamentali,
diritti in materia civile, rapporti con la pubblica amministrazione, tutela
giurisdizionale, protezione diplomatica (*)
Condizione giuridica dello
straniero
Ambito di applicazione
o
il principio in base al quale le disposizioni del T.U.
si applicano, se piu' favorevoli, al cittadino comunitario (formulazione
originale di art. 1, co. 2 T.U.) e' stato invocato con riferimento a
¤
iscrizione anagrafica del genitore comunitario di
minore italiano (Risposta
Mininterno a quesito 16/11/2007)
¤
iscrizione al SSN dei minori rumeni e bulgari (Circ.
Regione Friuli Venezia Giulia)
¤
erogazione temporanea delle prestazioni sanitarie per i
cittadini neocomunitari a parita' con lo straniero illegalmente presente, a
prescindere dal possesso del codice STP anteriore alla data di ingresso del
paese nell'UE (Delibera
Regione Toscana)
¤
erogazione delle prestazioni sanitarie urgenti o
essenziali a cittadini comunitari non iscritti al SSN e privi di assicurazione
sanitaria (circ.
Regione Marche 4/1/2008, circ. Regione Piemonte 9/1/2008, citata in circ. Minsalute 19/2/2008,
circ.
Regione Puglia 7/5/2008 e circ.
Regione Friuli Venezia Giulia 13/3/2008)
o
non e' chiaro se tale principio possa legittimamente
considerarsi superato o se valga implicitamente in base al diritto comunitario;
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
o
se continua a valere, dovrebbe essere previsto il
divieto di allontanamento nei casi in cui e' previsto il divieto di espulsione
per lo straniero, e dovrebbe essere rilasciato un titolo di soggiorno in tutti
i casi in cui il cittadino comunitario o il suo familiare privi di diritto di
soggiorno si trovino nelle condizioni che consentono il rilascio di permesso a
cittadino straniero (es.: permesso per minore eta', permesso per motivi
umanitari, anche ex art. 18, permesso per assistenza del minore, permesso per
motivi di cura per la donna incinta o per la puerpera o per il marito
convivente)
Carta dei valori
Diritti del cittadino
straniero
o
permesso di soggiorno
o
permesso CE slp
o
carta di soggiorno di familiare di cittadino
dell'Unione (nota: la titolarita' del diritto di soggiorno dovrebbe essere
comprovabile in qualunque modo)
o
per soggiorni brevi: attestato di adempimento
dell'obbligo di dichiarazione di presenza di cui alla L. 68/2007 (la circolare
menziona esplicitamente l'impronta del timbro Schengen apposto sul documento di
viaggio dall'autorita' di frontiera o dalla copia della dichiarazione di
presenza resa al questore entro 8 gg. dall'ingresso, ovvero, dalla copia della
dichiarazione resa ai sensi dell'art. 109 del R.D. n. 773/1931 ai gestori di
esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive; nota: negli ultimi due
casi occorrerebbe, in base a circ.
Mininterno 7/8/2007, anche il documento di viaggio con timbro Schengen,
eventualmente apposto da altro Paese Schengen); nota: non viene considerato il
soggiorno breve di familiare di cittadino dell'Unione
o
per straniero in attesa di rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato: contratto di soggiorno, domanda di rilascio
del permesso per lavoro subordinato (verosimilmente: copia), ricevuta
dell'avvenuta spedizione postale della domanda
o
per straniero in attesa di rilascio del permesso di
soggiorno per ricongiungimento familiare: visto di ingresso, copia non
autenticata del nulla-osta al ricongiungimento; ricevuta dell'avvenuta
spedizione postale della domanda
o
per straniero in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno:
ricevuta della richiesta di rinnovo (verosimilmente: ricevuta dell'avvenuta
spedizione postale della richiesta), permesso da rinnovare da cui si evinca che
la richiesta sia stata presentata nei termini di legge
o
risulta evidentemente violato il diritto del cittadino italiano di sposarsi nel proprio paese, quando la persona prescelta sia straniera
illegalmente soggiornante e, quindi l'art. 29 Cost.
o
risultano violate,
in modo indiretto ma grave, le norme relative al diritto di soggiorno del familiare straniero del cittadino comunitario che eserciti il diritto alla
libera circolazione, interpretate alla luce di Ord.
Corte Giust. C-155-07 e Sent.
Corte Giust. C-127-08 (ai fini del diritto di
ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde dalle modalita' di ingresso,
dal fatto che egli abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato
membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, che sia giunto
in tale Stato indipendentemente dal cittadino comunitario,
che abbia acquisito la qualita' di familiare o abbia intrapreso con tale
cittadino una comunione di vita soltanto dopo il suo ingresso in detto Stato);
le disposizioni in esame, impedendo in radice la costituzione del legame
coniugale tra il cittadino comunitario e lo
straniero illegalmente soggiornante, negano al nubendo straniero il godimento
del diritto di soggiorno e lo espongono al rischio di espulsione, con cio'
comprimendo in modo evidente il diritto di libera circolazione del cittadino comunitario, che, per celebrare il matrimonio e
tutelare in modo effettivo l'unita' del proprio nucleo di affetti, si vedrebbe
costretto a lasciare l'Italia
o
risulta potenzialmente vanificata la tutela del diritto all'unita'
familiare del titolare di protezione
internazionale; mentre, infatti, art. 23,
co. 1 Direttiva
2004/83/CE obbliga gli Stati membri a considerare prevalente tale diritto nei casi in cui il coniuge straniero
del titolare di protezione sia illegalmente soggiornante nel loro territorio
(obbligo recepito dall'ordinamento italiano), il divieto di celebrazione di matrimonio
in Italia con straniero illegalmente soggiornante impedisce la costituzione del
legame protetto e, quindi, rende inapplicabili le disposizioni a tutela del
diritto; si noti, in particolare, come il titolare di
protezione internazionale che intendesse sposare una persona connazionale
illegalmente soggiornante in Italia, non potrebbe neanche optare per la
celebrazione del matrimonio in patria, dal momento che incorrerebbe nella
persecuzione da cui lo Stato italiano stesso lo sta proteggendo
o
e' possibile confutare l'argomento secondo il quale, essendo impossibile la
celebrazione del matrimonio e, quindi, la costituzione del legame familiare,
non sussiste in radice la possibilita' di violare diritti relativi a familiari
del cittadino comunitario o del destinatario di protezione internazionale: una
disposizione che condizionasse il diritto di soggiorno del coniuge di cittadino
comunitario e la tutela dell'unita' familiare dello straniero destinatario di
protezione internazionale al fatto che il matrimonio tra tali soggetti e il
rispettivo coniuge straniero sia stato celebrato prima dell'ingresso in Italia o, se in Italia, in una
situazione di soggiorno regolare dello
stesso coniuge sarebbe incompatibile col diritto comunitario; la stessa
disposizione sarebbe tuttavia senz'altro meno vessatoria, nei confronti del
nubendo cittadino comunitario o destinatario di protezione, di quella in esame:
permetterebbe, infatti, la celebrazione del matrimonio, lasciando invece
inalterata, una volta celebrato il matrimonio, la condizione di espellibilita'
della stessa persona; a maggior ragione, quindi, deve considerarsi
incompatibile con il diritto comunitario la disposizione vigente
Diritti del lavoratore
straniero; attivita' riservate al cittadino italiano
o
le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici
poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse
nazionale (art. 37, co. 1 D.
Lgs. 29/1993, ora art. 38 D.
Lgs. 165/2001)
o
i posti (art.
1, DPCM
174/1994)
-
dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello
Stato individuati dallĠart. 6 D.
Lgs. 29/1993
e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo delle strutture
periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici
non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia
-
dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello
Stato
-
dei ruoli civili e militari della Presidenza del
Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia,
della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli
cui si accede, senza concorso, in base allĠart. 16 L.
56/1987
o
le funzioni
(art. 2, DPCM
174/1994)
che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti
autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di
merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello
Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR
Toscana, Sent.
Cass. 24170/2006:
-
il lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente
previsti:
¤
l'art. 38, D.
Lgs. 165/2001,
che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle
dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM
174/1994)
la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere
dal possesso della cittadinanza italiana
¤
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli
infermieri professionali
-
prevalgono infatti
¤
la disposizione di cui all'art. 2, DPR
487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che impone l'aplicazione del DPR
487/1994
in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che
prevede il requisito della cittadinanza italiana
¤
il fatto che l'art. 2 DPR
3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
o
a favore: TAR
Liguria, Sent.
Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, Ord.
Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord.
Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord.
Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008:
-
l'art. 2 DPR
3/1957
va considerato abrogato da art. 2 T.U.
-
l'art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001
riproduce l'art. 2 DPR
487/1994,
preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo
(nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70,
co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che "legifica" l'art. 2 DPR
487/1994)
-
l'art. 51 Cost.
non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai
soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con
l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi
trasportato in art. 38 D.
Lgs. 165/2001)
-
in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art.
38, co. 2 D.
Lgs. 165/2001,
le sole preclusioni vengono da DPCM
174/1994;
l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le
quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana
-
si registra un progressivo afflievolimento della
connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:
¤
art. 38 D.
Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
¤
art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri
anche a tempo indeterminato)
¤
artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri
professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in struttura
pubblica)
¤
art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al
pubblico impiego)
¤
DPR
220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani,
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui
all'art. 2, co. 3 T.U.)
¤
D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso,
per settore pubblico e privato)
¤
Direttiva
2003/109/CE (accesso al pubblico impiego, salvo esercizio di pubblici
poteri)
¤
D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa,
salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art.
11, co. 3 Direttiva
2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
¤
sent.
Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
¤
sent.
Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di
iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica
Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola
compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere)
-
per le attivita' non precluse, lo straniero deve
soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione
del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una
adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
(nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione
impropria dei diritti)
o
tali imprese si configurano come soggetti di diritto
privato per tutto cio' che attiene alla loro organizzazione e al loro
funzionamento, compreso il reclutamento del personale (Par.
UNAR 26/10/2007)
o
il Regolamento sullo stato giuridico del personale
delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione
(all. A RD
148/1931) prescrive il requisito della cittadinanza italiana (disposizione
applicabile anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed
extraurbano, ex L. 628/1952)
o
le disposizioni di cui all'all. A RD
148/1931
sono derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co.
2, L.
270/1988), ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il
requisito di cittadinanza
o
secondo Par.
UNAR 26/10/2007,
le disposizioni di cui all'all. A RD
148/1931
-
sono state implicitamente abrogate da art. 2, co. 3
T.U.
-
violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza
secondo i criteri stabiliti da sent.
Corte Cost. 432/2005, non essendovi motivazione logica, ragionevole e
proporzionata, nel consentire l'accesso ai soli cittadini italiani alle
opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto pubblico, ormai
privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque
non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla
pubblica amministrazione
-
violano la normativa nazionale antidiscriminazione
nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione anche il settore
dell'accesso al lavoro
o
sollevata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 10, co. 1, n. 1, all. A RD
148/1931, dovendosi escludere, sulla base di art. 27, co. 1 T.U.,
che la disposizione sia stata abrogata da art. 2, co. 3 T.U., ma non
ravvisandosi l'interesse dello Stato a limitare nel settore del trasporto
pubblico l'accesso al lavoro al solo cittadino (Ord.
Trib. La Spezia); nota: la questione e' stata dichiarata dalla Corte
manifestamente inammissibile perche non rilevante nl giudizio principale (Ord.
Corte Cost. 71/2009)
o
Trib.
Milano:
-
l'all. A RD
148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in
cui prevede il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica
infatti anche alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia'
lavoratori" (coerentemente con Sent. Corte Cost. 454/1998)
-
la previsione del requisito di cittadinanza italiana o
comunitaria nel bando per l'assunzione di dipendenti ATM di Milano costituisce
comportamento discriminatorio, dato che preclude la partecipazione degli
stranieri; e' irrilevante che la domanda di partecipazione non sia stata
inviata ne', quindi, respinta
-
attivita' che non comportino l'esercizio di pubblici
poteri o interessi dello Stato non sono piu' precluse, secondo la
giurisprudenza di merito, allo straniero
Rapporti con la pubblica
amministrazione; certificazioni
o
l'esibizione del titolo di soggiorno e' quindi
verosimilmente richiesta per gli atti di stato civile (inclusi gli atti di acquisto della cittadinanza,
gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli atti di matrimonio e gli atti
di morte), e per i provvedimenti attinenti l'accesso ai pubblici
servizi (servizi svolti nei confronti
della collettivita' volti a soddisfarne i bisogni fondamentali: servizi
sociali, scolastici non obbligatori e i servizi pubblici locali, inclusi
trasporto pubblico locale ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua);
tuttavia
¤
per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (e, verosimilmente, di adozione) non
devono essere esibiti documenti
inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del
minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto (circ.
Mininterno 7/8/2009; nota: non e' chiaro se la circolare escluda tutti gli
atti di stato civile dal novero dei provvedimenti per i quali e' necessaria l'esibizione
del titolo di soggiorno)
¤
il Ministro dell'interno ha affermato, in risposta
ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine
del giorno (9-2180-A/7) in sede di esame
parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle prossime
iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far s che la norma che
esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione delle
prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado (coerentemente con Sent.
Cons. Stato 1734/2007, che censura come irragionevole l'interpretazione della normativa che porti a precludere l'accesso all'esame di maturita' per gli studenti irregolari divenuti maggiorenni)
o
benche' la mancanza di titolo di soggiorno non precluda
l'accesso alle prestazioni sanitarie, questo non significa che lo straniero non
sia identificabile come privo di titolo, dal momento che la mancanza del titolo
di soggiorno e' elemento essenziale per accedere alla prestazione non urgente
senza previo pagamento della tariffa
o
secondo Circ.
ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere anche
il riconoscimento del figlio, e'
richiesta comunque l'identificazione
della madre, sulla base di un valido
documento di identita' della madre, o di testimonianza di due testimoni in
possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla polizia (previa
segnalazione alla madre della sua condizione di inespellibilita' in quanto
puerpera)
o
lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del permesso
entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta (e dell'originale del permesso in scadenza)
attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione
prescritta mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno, che cessano solo in caso
mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso (Direttiva
Mininterno 5/8/2006)
o
in relazione ai rapporti di parentela ai fini del
ricongiungimento familiare, la dichiarazione sostitutiva si basa sul test
del DNA (art. 29, co. 1 bis T.U.,
introdotto da D. Lgs.
160/2008; gia' citato, come esempio, dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004)
o
in relazione alle condizioni di eta', la dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione
di consenso degli interessati, su test quali quello della densimetria
ossea (dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004; nello stesso senso, sent.
Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico incluso tra quelli cui la
rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in giudizio)
Modalita' di adozione dei
provvedimenti negativi
o
e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza
dello Stato)
o
e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua
italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a
lui comprensibile ovvero, in
caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese,
inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva
2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di
comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)
o
e' notificato
all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, dei termini per lasciare l'Italia (in caso di provvedimento adottato per motivi di
ordine pubblico o pubblica sicurezza) e della durata del divieto di
reingresso sul territorio nazionale
Protezione diplomatica
o
lo straniero, esplicitamente interrogato (se possibile)
dallĠautoritaĠ che deve procedere, dichiari espressamente di non volersi
avvalere degli interventi dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare del Paese di
cui eĠ cittadino; la rinuncia alla protezione consolare per minori di eta'
inferiore a quattordici anni e' effettuata da chi esercita la potesta' sul
minore
o
lo straniero abbia presentato domanda di asilo
o
allo straniero sia stato riconosciuto lo status di
rifugiato (o, verosimilmente, la protezione sussidiaria)
o
nei confronti dello straniero siano state adottate
misure di protezione temporanea per motivi umanitari
o
allo straniero o ai suoi familiari possa derivare il
pericolo di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali
o sociali
2. Categorie
di ingresso (*)
Categorie di ingresso; ordine
di grandezza dei flussi
o
Quote programmate
con decreti (DPCM, decreto MAE su disponibilitaĠ atenei)
o
Domande di ingresso accolte fino a raggiungimento della
quota, se gli altri requisiti sono soddisfatti
o
Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al TAR
o
Numeri recenti:
-
lavoro non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000 nel 2006
-
lavoro stagionale: circa 50.000 per anno
o
Ingressi non limitati numericamente
o
Ingressi per soggiorni di breve o lunga durata
o
Requisiti: non
gravare sullĠassistenza pubblica (mezzi di sostentamento, alloggio, viaggio di
ritorno)
o
Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al TAR
o
Numeri:
-
turismo: circa 400.000 per anno
-
affari: circa 130.000 per anno
o
Nota: requisiti meno stringenti => numeri alti =>
possibile interferenza con controllo immigrazione (overstayers)
o
Ingressi non limitati numericamente (possibile riflesso, peroĠ, degli ingressi per
protezione temporanea e ricongiungimento su quote per lavoro)
o
Requisiti principali dipendenti dalla condizione soggettiva, non da un progetto
dell'individuo: condizione di persecuzione, rapporto di parentela
o
Requisiti aggiuntivi: assenza di condizioni di esclusione (asilo), reddito e alloggio del
familiare (ricongiungimento), etc.
o
Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al Tribunale
ordinario
o
Numeri:
-
ricongiungimento: circa 50.000 per anno fino al 2005, circa 100.000 nel 2006
-
richiesta asilo: nel 2007, domande esaminate: 13.509;
casi di riconoscimento dello
status di rifugiato: 1.408 (10.4%);
diniego dello status, con protezione umanitaria: 6.318 (46.8%); dinego dello status,
senza protezione: 4.908 (36.3%);
altro esito (rinunce; casi
Dublino; irreperibili): 875 (6.5%)
o
Nota: lĠammissione al riconoscimento del diritto
dĠasilo prescinde da un ingresso formalmente legale; possibile abuso; interferenza con controllo immigrazione
3.
Programmazione dei flussi (*)
Documento programmatico;
decreti di programmazione dei flussi
Prassi e decisioni particolari
Contenuto dei decreti dal 1998
o
1998:
-
anticipazione
(20.000 stagionali);
-
DPCM: albanesi (3.000), tunisini (1.500), marocchini
(1.500) o regolarizzazione (totale
38.000)
o
1999:
-
direttiva
Presidente del Consiglio dei Ministri 4/8/1999: lavoro subordinato anche stagionale (54.500), lavoro autonomo (3.500)
o
2000:
-
anticipazione: Circ. Ministero del lavoro 11/00:
stagionali (10.000);
-
DPCM
8/2/2000: lavoro subordinato, anche stagionale (28.000, meno 10.000
anticipati), lavoro autonomo (2.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia
(3.000), altri paesi con accordi (6.000: 2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a
stagionali di ogni nazionalitaĠ, 500 a lavoro autonomo);
-
ulteriore
anticipazione stagionali (20.000)
o
2001:
-
DPCM:
stagionali (33.000), lavoro subordinato (12.000), lavoro autonomo (3.000),
infermieri (autonomo o subordinato, 2.000), informatici (autonomo o
subordinato, 3.000), sponsorizzazione
(15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (1.500), Somalia (500),
altri paesi con accordi di riammissione (4.000)
o
2002:
-
Decreto
Ministro del lavoro 4/2/02 (antipazioni): stagionali (33.000) da paesi con
accordi (Tunisia e Albania) o candidati allĠingresso nellĠUE (Slovenia,
Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Romania e Bulgaria);
-
Decreto
Ministro del lavoro 12/3/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (6.400), autonomi (3.000; la Circolare
Minlavoro 23/2002,
poi annullata dal TAR
Veneto,
limitava la possibilitaĠ di conversione ex art. 39, co. 7 Regolamento –
ora soppressa – ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della
data di pubblicazione del decreto);
-
Decreto
Ministro del lavoro 22/5/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (6.600);
-
Decreto
Ministro del lavoro 16/7/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (10.000);
-
DPCM
15/10/2002
(programmazione transitoria): subordinati, stagionali o autonomi oriundi
italiani residenti in Argentina (4.000); subordinati o stagionali albanesi
(3.000), tunisini (2.000), marocchini (2.000), egiziani (1.000), nigeriani
(500), moldavi (500) cingalesi (1.000); autonomi (ricercatori; imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi
professionisti; collaboratori coordinati e continuativi; soci e amministratori
di societa' non cooperative; artisti di chiara fama) da altri paesi (2000; non
utilizzabili per conversioni studio-lavoro autonomo); dirigenti da altri paesi
(500); stagionali (4.000)
o
2003:
-
DPCM
20/12/2002: proroga DPCM
15/10/2002
fino al 31/3/2003 (esclusi i 4.000 stagionali);
-
DPCM
20/12/2002 (programmazione transitoria): stagionali (60.000) che hanno
avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o da paesi
accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania,
Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e
Romania, o da paesi con accordi (Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia,
Sri Lanka ed Egitto; da circ.
Minlavoro 3/2003)
-
DPCM
6/6/2003
(programmazione transitoria): stagionali (8.500) che hanno avuto un permesso
per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o dai paesi di cui al DPCM
20/12/2002;
autonomi (800): ricercatori, imprenditori, liberi professionisti, soci e
amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale
(ammesse le conversioni da studio a lavoro autonomo); subordinati, stagionali o
autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (200); subordinati (10.000, di
cui 500 dirigenti o altamente qualificati, 1.000 albanesi, 600 tunisini, 500
marocchini, 300 egiziani, 200 nigeriani, 200 moldavi, 500 cingalesi, 300 del
Bangladesh)
-
Decreto Ministro Beni culturali (citato in Redattore
sociale): 1850 sportivi professionisti
o
2004:
-
DPCM
19/12/2003 (programmazione transitoria): stagionali (50.000) che hanno
avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2002 o nel 2003, o da paesi
accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania,
Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e
Romania, o da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia, Albania,
Marocco, Moldavia ed Egitto); rinvio a un possibile nuovo decreto, da adottarsi
dopo il 30/6/2004, per ulteriore fabbisogno (nota: necessario un DPCM
ÒstandardÓ, percheĠ la programmazione transitoria non puoĠ eccedere la quota complessiva
di ingressi nellĠanno solare precedente)
-
DPCM
19/12/2003
(programmazione transitoria): 17500 lavoratori subordinati da paesi con accordi
stipulati o imminenti (Tunisia: 3.000, Albania: 3.000, Marocco: 2.500,
Moldavia: 1.500, Egitto: 1.500, Nigeria: 2.000 - 1.400 di questi riassegnati
con circ. Minlavoro 44/2004
ad Albania, Marocco e Moldavia -, Sri Lanka: 1.500, Bangladesh: 1.500,
Pakistan: 1.000) e 2500 da altri paesi con cui l'Italia dovesse stipulare
accordi - riassegnati con circ.
Minlavoro 44/2004
ad ingressi di lavoratori agricoli, con preferenza per Romania e Bulgaria, e di
badanti, con preferenza per Filippine, Ucraina e Romania -; 6100 lavoratori
subordinati (da qualunque paese; Òaltro paeseÓ, da Circ.
Minlavoro 5/2004); 500 dirigenti o lavoratori altamente qualificati, con
contratto di lavoro subordinato (da qualunque paese); 2500 lavoratori autonomi
(ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia
nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di societa' non
cooperative; artisti di chiara fama; conversioni da studio o formazione in
lavoro autonomo entro il limite di 1250); 400 lavoratori (subordinati o
autonomi) Argentini, Uruguayani o Venezuelani, di origine italiana; riserva,
nella ripartizione per regioni, destinata alle assunzioni per le ÒGrandi opereÓ
(in parte rimessa a disposizione per le assunzioni ordinarie, con parziale
riserva per tunisini, marocchini, egiziani, moldavi; da circ.
Minlavoro 37/2004)
-
DPCM
20/4/2004 (per neocomunitari): 20.000 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
-
DPCM
8/10/2004 (per neocomunitari): 16.000 lavoratori stagionali dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (con precedenza per il lavoro
agricolo)
-
Decreto Ministro Beni culturali (citato in Redattore
sociale):
1691 sportivi professionisti
o
2005:
-
DPCM
17/12/2004 (programmazione transitoria): 79.500, di cui 15.000 colf o
badanti da qualunque paese, 15.000 lavoratori subordinati non stagionali da
qualunque paese, 2.500 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi
professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di
chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati -, 200 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi
di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 1.000
dirigenti, 20.800 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi
sottoscritti o imminenti - 3.000 albanesi, 3.000 tunisini, 2.500 marocchini,
2.000 egiziani, 2.000 nigeriani, 2.000 moldavi, 1.500 cingalesi, 1.500
bengalesi, 1.500 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 700 da paesi con nuovi
accordi -, 25.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia
e Herzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nel 2003 o 2004 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per
le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo
120 gg.
-
DPCM
17/12/2004 (per neocomunitari): 79.500 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
-
Ordinanza
PCM 22/04/2005, n. 3426 (in eccesso rispetto alle quote dell'anno
precedente, contra legem; sanata dalla L.
80/2005): 20.000 stagionali da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia
Erzegovina, Macedonia, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia
ed Egitto, e da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia
migratoria, ovvero titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato
stagionale nell'anno 2003 o 2004
-
Circ.
Minlavoro 31/2005: Ridistribuzione di quote: invece che 500 nigeriani, 700
cittadini provenienti da paesi che stipulino nuovi accordi, 3050 riservati a
Grandi opere, Torino 2006 e formazione e selezione all'estero, si hanno 350
albanesi, 250 tunisini, 300 marocchini, 80 egiziani, 800 moldavi, 270
srilankesi, 200 bengalesi, 300 filippini e 1300 da altri paesei per colf e
badanti, 400 da altri paesi per edilizia; riesame delle richieste di
autorizzazione al lavoro considerate non ammissibili a causa della mancata sottoscrizione
del contratto da parte del lavoratore straniero
-
Circ.
Minlavoro 39/2005: Ridistribuzione di quote: 972 ingressi riservati alle
"nazionalita' privilegiate" (priorit per domande inevase di lavoro
domestico e assistenza alla persona): 50 albanesi, 72 tunisini, 100 marocchini,
209 egiziani 230 filippini, 281 moldavi, 30 srilankesi; 268 ingressi per le
"altre nazionalit" (50 per lavoro domestico e assistenza alla
persona, 149 per edilizia e 69 per altri settori); 200 ingressi per lavoratori
stagionali
o
2006:
-
DPCM
15/2/2006: 170.000, di cui 38.000 lavoratori subordinati non stagionali da
paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 3.500 tunisini,
4.000 marocchini, 7.000 egiziani, 1.500 nigeriani, 5.000 moldavi, 3.000
cingalesi, 3.000 bengalesi, 3.000 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 1.000
ghanesi, 1.400 da paesi con nuovi accordi -, 78.500 lavoratori subordinati non
stagionali da qualunque paese, di cui 45.000 per lavoro domestico o di
assistenza alla persona (possono concorrere anche i moldavi), 2.500 per il
settore della pesca marittima, 1000 dirigenti o personale altamente
qualificato, 2.000 per la conversione studio-lavoro e 2.000 per la conversione
tirocinio-lavoro, 2.000 formati all'estero (incrementabile in caso di
esaurimento), 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi
professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di
chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o
formazione - lavoro- autonomo; nota: riservate?) -, 500 lavoratori subordinati
non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o
Venezuela, 50.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia
e Herzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nel 2003, 2004 o 2005 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro
autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non
utilizzate dopo 60 gg.
-
DPCM
14/2/2006 (per neocomunitari): 170.000 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
-
DPCM
14/7/2006: 30.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia,
Bosnia e Herzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nel 2003, 2004 o 2005
-
DPCM
25/10/2006: 350.000 ingressi, sulla base di domande di nulla-osta al
presentate dai datori di lavoro entro il 21/7/2006
-
Circ.
Minsolidarieta' 29/12/2006: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM
15/2/2006
(3.500 per grandi opere; 2.300 per pesca marittima; 1.500 per formazione
all'estero; 1.400 per futuri accordi; 100 per nazionalita' privilegiate); nuova
attribuzione: 1600 tra le nazionalita' privilegiate; 7.200 per altre
nazionalita' (4.000 lavoro domestico e assistenza alla persona; 500 edilizia;
2.650 altri settori produttivi; 50 conversioni studio-lavoro); quote liberate
da rumeni e bulgari utilizzabili per domande presentate entro il 21/7/2006
(nota: incomprensibile, alla luce di DPCM
25/10/2006)
o
2007:
-
DPCM
9/1/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2004, 2005 o
2006; 2.000 lavoratori subordinati non stagionali formati all'estero
-
DPCM
30/10/2007 (programmazione transitoria): 170.000, di cui 47.100 lavoratori
subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti -
4.500 albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000
filippini, 1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani,
1.000 pakistani, 1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini,
2.500 da paesi con nuovi accordi -; 110.900 lavoratori subordinati non
stagionali da qualunque paese, di cui 65.000 per lavoro domestico o di
assistenza alla persona, 14.200 edili, 1.000 dirigenti o personale altamente
qualificato, 500 conducenti con patente europea per autotrasporto o
movimentazione merci, 200 per il settore della pesca marittima, 30.000 per
altri settori; 3.000 per la conversione studio-lavoro subordinato, 2.500 per la
conversione tirocinio-lavoro subordinato, 1.500 per la conversione
stagionale-lavoro suordinato (a tempo determinato o indeterminato, da circ.
Minsolidarieta' 18/1/2008); 1.500 formati all'estero
(incrementabile in caso di esaurimento); 3.000 lavoratori autonomi -
ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia
nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non
cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione
professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500
conversioni studio o formazione - lavoro- autonomo) -; 500 lavoratori
subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in
Argentina, Uruguay o Venezuela; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro
autonomo per le categorie indicate; domande presentabili, entro 6 mesi dalla
pubblicazione, a partire da date distinte per categoria; possibili
ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 60 gg.
-
Circ.
Minlavoro 18/2008: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM
30/10/2007 (2.500 per futuri accordi; 1.300 per formazione all'estero; 450
per lavoratori di origine italiana); nuova attribuzione: 2.500 lavoratori
subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 400
bengalesi, 700 filippini, 1.000 moldavi, 400 cingalesi -, 1.750 lavoratori da
qualunque paese per lavoro domestico o di assistenza alla persona
-
Circ.
Minsolidarieta' 24/2008: quote del DPCM
30/10/2007 non utilizzate per la conversione tirocinio-lavoro utilizzabili
per richieste di conversione studio-lavoro presentate entro il 31/5/2008
o
2008:
-
DPCM
8/11/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2005, 2006 o
2007
-
DPCM
3/12/2008 (programmazione transitoria): 150.000 lavoratori subordinati, di
cui 44.600 per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500
albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000 filippini,
1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani, 100 pakistani,
1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini) e 105.400 per
lavoro domestico o di assistenza alla persona da altri paesi; domande attinte,
in ordine cronologico, da quelle presentate da cittadini italiani o comunitari
o da stranieri che, alla data di pubblicazione del decreto, abbiano gia'
chiesto o ottenuto un permesso CE slp (o - da Circ.
Mininterno 5/12/2008 - una carta di soggiorno per familiare straniero di
cittadino dell'Unione europea), nell'ambito del DPCM
30/10/2007 (TAR
Lazio: sospensione cautelare del DPCM
3/12/2008 e della Circ.
Mininterno 5/12/2008 nella parte in cui prevedono questa limitazione;
confermata da Ord.
Cons. Stato 3765/2009); i datori di lavoro stranieri, se persone fisiche,
devono confermare (Circ.
Mininterno 5/12/2008: per via telematica, anche con l'assistenza di
associazioni ed enti firmatari di protocolli d'intesa) la richiesta e
dimostrare il requisito relativo al titolo di soggiorno entro 20 gg a partire
dal 15/12/2008; per le domande presentate da persone giuridiche con sede in
Italia e legale rappresentante straniero non e' richiesta conferma (Com.
Mininterno 11/12/2008) ne' si applica limitazione relativa al tipo di
permesso di soggiorno (Circ.
Mininterno 5/12/2008); Circ.
Minlavoro 6/2009: 25.627 posti per lavoro domestico o di assistenza alla
persona per lavoratori di qualunque provenienza, sicuramente in eccesso
rispetto alle domande, destinati a futura ridistribuzione
o
2009:
-
DPCM
20/3/2009 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2006, 2007 o
2008
Osservazioni generali
o
programmazione dei flussi = definizione di tetti
massimi
o
limitazione attiva solo se piuĠ restrittiva dei criteri
o
restrittivitaĠ dei criteri allentata dallĠaggiramento (rapporti nati illegalmente)
o
programmazione giaĠ prevista dalla legge Martelli (criteri restrittivi; tetti infiniti, ma non
sempre)
o
casi interessanti: Tunisia 1998 e Sri Lanka 2003 (quote
privilegiate non usate); Albania 2000 (liste per chiamata, usate per autosponsorizzazione)
o
programmazione transitoria: meno burocratica, ma con quote limitate
superiormente da quelle stabilite per lĠanno precedente
4. Ingresso,
reingresso e uscita dallĠItalia (*)
Visto di ingresso: obbligo ed
esonero
o
ingresso (da qualunque paese) per soggiorni di durata superiore
a 90 gg.
o
ingresso (per soggiorni di qualunque durata) da determinati paesi
(elenco definito e aggiornato con decreto del Ministro degli affari esteri)
Tipi di visto
o
tipo A: transito aeroportuale; valido solo nelle zone
internazionali di transito degli aeroporti (validitaĠ territoriale limitata)
o
tipo B: transito, validitaĠ massima 5 gg.
o
tipo C: per
affari, cure mediche, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro
subordinato, missione, motivi religiosi, studio, trasporto, turismo (validi al
massimo 90 gg.)
o
tipo D: per adozione, cure mediche, diplomatico, per
familiare al seguito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione,
volontariato (in base a D. Lgs. 154/2007; circ.
Mininterno 21/2/2008:
transitoriamente, rilasciato per "missione/V"), motivi religiosi,
reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio,
vacanze-lavoro (visti di lunga durata)
Documentazione richiesta
o
passaporto
valido (o documento equivalente); stranieri provenienti dal Kossovo possono
essere considerati in possesso della cittadinanza serbo-montenegrina, a
prescindere dal possesso o meno del relativo passaporto (circ.
Mininterno 11/1/2005); nota: documenti equivalenti:
-
documento di viaggio per apolidi
-
documento di viaggio per rifugiati (e, verosimilmente,
per titolare di protezione sussidiaria)
-
titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a
ricevere un valido documento di viaggio dall'Autorita' del paese di cui sono
cittadini)
-
lasciapassare delle Nazioni Unite
-
documento individuale rilasciato da un Quartier
Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO
-
libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per
l'esercizio della loro attivita' professionale
-
documento di navigazione aerea
-
carta d'identita' valida per l'espatrio per i cittadini
di uno Stato dell'Unione Europea
-
carta d'identita' ed altri documenti dei cittadini
degli Stati aderenti all'Accordo Europeo sull'abolizione del passaporto (Parigi
13/12/1957)
o
documentazione su
-
finalitaĠ del viaggio
-
mezzi di trasporto utilizzati
-
disponibilitaĠ mezzi sufficienti (ai sensi della Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000, G.U. 17/3/00; nota: non definiti per lavoro subordinato) per
viaggio (anche di ritorno, salvo che per ingressi per lavoro e, verosimilmente,
sulla base di quanto stabilito dal DPR 334/2004, per motivi familiari) e
soggiorno
-
condizioni di alloggio
-
assicurazione sanitaria (con copertura fino a 30.000 euro), per soggiorni di breve durata
(Decisione del Consiglio europeo 9/1/2004, Telex MAE 28/5/2004, Telegramma
Mininterno 1/6/2004)
o
documentazione relativa ai requisiti specifici per il tipo di visto richiesto, secondo quanto
indicato dal Decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con altri
ministri competenti, periodicamente aggiornato; in vigore: Decreto
Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei
visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1
Agosto 2000 (nota: mai aggiornato)
Motivi di diniego
o
mancanza dei requisiti previsti
o
pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen;
salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)
o
per ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, dall'ingresso al
seguito; da D. Lgs. 5/2007), esistenza di condanne, anche con sentenza non definitiva[4]
(art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L.
94/2009) o in seguito a patteggiamento, per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p.,
o per reati riguardanti stupefacenti, libertaĠ sessuale, favoreggiamento di
migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita'
illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di
prostituzione, ovvero di condanna con
sentenza irrevocabile per uno dei reati
previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L.
633/1941, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli
artt. 473, 474 c.p.
in materia di vendita di marchi contraffatti (art.
4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009); note:
¤
irrilevante, ai
fini del diniego, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato
concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR
Abruzzo, TAR
Emilia Romagna, TAR
Trentino); rilevanti,
invece, la sopravvenuta estinzione
del reato (TAR
Emilia Romagna), la riabilitazione (TAR
Emilia Romagna) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p.
della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent.
Cons. Stato n. 3902/2008)
¤
per condanne in seguito a patteggiamento con sentenza
emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della effettiva
pericolosita' sociale (Sent.
Corte Cost. 414/2006)
¤
essendo la condanna con
sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto
di autore o di vendita di marchi contraffatti
motivo di revoca del permesso di
soggiorno e di espulsione dello
straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello Stato,
in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere
espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009
e' pleonastica
o
pendenza di divieto di reingresso in seguito a espulsione; nota: il divieto non
si applica allo straniero espulso per ingresso
o soggiorno illegali per il quale sia
rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento (da D. Lgs. 5/2007)
o
esistenza di motivi che richiederebbero lĠespulsione
o
esistenza di segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine
pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali;
DPR 394/1999: qualunque motivo – incluso, quindi, allontanamento con
divieto di reingresso; motivi diversi da pericolo per ordine pubblico e
sicurezza degli Stati esclusi certamente per lo straniero che chieda il visto
per ricongiungimento); nota: si
tratta, piu' propriamente, di un motivi di divieto di ingresso, cui consegue il
respingimento, ma, verosimilmente, e' anche motivo di diniego del visto
Modalita' di adozione del
provvedimento; impugnazione
o
lavoro subordinato: 30 gg
o
lavoro autonomo: 30 gg (art. 39, co. 7 Regolamento; in
contrasto, art. 26, co. 7, T.U. prevede 120 gg)
o
ricongiungimento familiare: 30 gg
o
il MAE interpreta la disposizione relativa all'omessa motivazione nel
senso di considerare la deroga come motivata da ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato ed estesa a tutti i casi di
diniego, a prescindere dal motivo di diniego (risposta
del 12/7/2004 ad un quesito posto da un avvocato); l'interpretazione e' illogica:
¤
se i motivi sussistessero permanentemente, dovrebbero
essere certi, e dovrebbe essere usata diversa congiunzione: "sicurezza e ordine pubblico";
¤
se non si tratta dei motivi di diniego, ma di motivi
per la deroga, si dovrebbe prevedere solo la possibilita' di questa: "per
motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego puo' non essere
motivato" (anziche' "per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il
diniego non deve essere motivato ")
o
resta impregiudicato il potere del giudice di verificare la legittimita' del diniego;
l'Amministrazione non puo' esimersi da fornirgli spiegazioni in merito alla motivazione del diniego (TAR
Lazio)
o
il diniego di visto non puo' essere motivato da un riferimento generico all'esistenza di un rischio migratorio senza alcuna indicazione relativa agli elementi
specifici da cui l'esistenza dello stesso e' stata desunta dall'amministrazione
(TAR
Lazio)
Ingresso nel territorio dello
Stato
o
possesso del passaporto valido (o documento equivalente) e del visto, se richiesto
o
possesso dei requisiti generalmente previsti per il rilascio del visto (finalitaĠ del
viaggio, mezzi per viaggio e soggiorno, condizioni di alloggio; eventuali altri
requisiti per lo specifico visto, ove richiesto)
o
assenza di motivi ostativi allĠingresso (pericolo per la sicurezza dello Stato
o di altro Stato Schengen, segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen
e, in caso di ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare - da
D. Lgs. 5/2007 -, condanne ostative e divieti di reingresso pendenti)
o
rispetto norme doganali e valutarie, e requisiti
sanitari previsti dalla normativa vigente
in materia di profilassi internazionale
o
spetta allo straniero (da Sent.
Cass. 7668/2004) l'onere della prova della data di ingresso ai fini della dimostrazione del rispetto dei
termini per la richiesta del permesso; tale data e' certificabile mediante il timbro
a data sul passaporto (di fatto difficile
da ottenere in caso di attraversamento di una frontiera interna all'Area
Schengen)
o
l'esibizione del passaporto con il timbro a data apposto dalla polizia di frontiera
italiana in caso di ingresso da paese non
appartenente all'Area Schengen, ovvero dalla polizia del paese
Schengen (unitamente a copia della
dichiarazione di presenza) in caso di ingresso da tale paese puo' essere
richiesta da ufficiali ed agenti della P.S. per verificare la regolarita' del
soggiorno di durata < 3 mesi per turismo, affari, visite o studio (L. 68/2007, decr.
Mininterno 26/7/2007, circ.
Mininterno 7/8/2007)
o
art. 11, co. 2 Reg.
CE/562/2006 stabilisce che, ove lo
straniero privo di timbro a data sul passaporto sia in grado di fornire in
altro modo prove del fatto che il suo ingresso in Area Schengen non sia
illegittimamente remoto, l'autorita' di Pubblica sicurezza indichi sul
passaporto data e luogo di attraversamento della frontiera esterna dell'Area
Schengen o consegni allo straniero un modulo recante le stesse informazioni)
o
la mancanza di timbro a data sul passaporto non prova che l'ingresso sia avvenuto con elusione dei controlli di frontiera ove lo straniero sia in
possesso di regolare documentazione per l'ingresso (Sent.
Cass. 6590/2007)
Uscita e reingresso; limite
alla durata delle assenze
Contraffazione
5. Permesso
di soggiorno (*)
Richiesta del permesso
o
l'onere della prova della data di ingresso (certificabile mediante il timbro a
data sul passaporto) spetta allo straniero (Sent.
Cass. 7668/2004;
di fatto difficile da ottenere in caso di attraversamento di una frontiera
interna all'Area Schengen)
o
art. 11, co. 2 Reg.
CE/562/2006 stabilisce che, ove lo straniero privo di timbro a
data sul passaporto sia in grado di fornire in altro modo prove del fatto che
il suo ingresso in Area Schengen non sia illegittimamente remoto, l'autorita'
di Pubblica sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di attraversamento
della frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo straniero un modulo
recante le stesse informazioni)
Esonero dall'obbligo di
richiesta del permesso
o
all'autorita' di frontiera, al momento dell'ingresso, se questo e' effettuato da un paese non appartenente all'Area Schengen; l'adempimento e' attestato dal timbro a
data posto sul passaporto (decr.
Mininterno 26/7/2007)
o
al questore
della provincia in cui si trova, entro 8 gg. dell'ingresso, se
questo e' effettuato da un paese appartenente all'Area Schengen; la dichiarazione e' effettuata su apposito modulo
(sottoscritto, per i minori, da chi esercita la potesta' genitoriale o tutoria
o dall'affidatario; da allegato
decr. Mininterno 26/7/2007) o, se lo straniero e' alloggiato, in struttura
alberghiera o analoga, mediante la dichiarazione cui e' tenuta la struttura (decr.
Mininterno 26/7/2007);
l'adempimento e' attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi a richiesta di ufficiali ed agenti
della P.S. (decr.
Mininterno 26/7/2007)
unitamente al passaporto con il timbro a data apposto dall'autorita' del paese Schengen (circ.
Mininterno 7/8/2007)
Rilevamento delle impronte
digitali ai fini del rilascio
Formato del permesso
Requisiti e documentazione
necessaria per il rilascio del permesso
o
passaporto
valido (o documento equivalente) con visto (se richiesto), da cui risulti
nazionalitaĠ, anno e luogo di nascita del richiedente
o
disponibilitaĠ di mezzi per le spese di rimpatrio (escluso soggiorno per lavoro e per motivi
familiari)
o
esigenza di
soggiorno per il tempo richiesto
o
disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento (indicati dalla Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000, G.U.
17/3/00; nota: non definiti per lavoro subordinato) rapportati
al numero di persone a carico
o
disponibilitaĠ di ulteriori risorse
o
disponibilitaĠ di alloggio
o
iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, per
certi permessi
o
iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, o
assicurazione privata per altri permessi di durata > 3 mesi
o
assicurazione privata per soggiorni di durata <
3 mesi
Modalita' di presentazione
della richiesta di rilascio
o
richiesta presentata tramite gli uffici postali
abilitati nei casi di permesso per adozione, affidamento, attesa
occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, lavoro (autonomo, subordinato,
stagionale ed ex art. 27), missione, motivi familiari (salvo che in caso di
permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi
religiosi, residenza elettiva, ricerca scientifica, studio,
tirocinio/formazione professionale, turismo
o
richiesta presentata in questura nei casi di permesso per affari, asilo politico, cure mediche, gara sportiva,
giustizia, integrazione minore, invito, minore etaĠ, motivi familiari (in caso
di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi
umanitari, status apolidia, vacanze lavoro, e in ogni altro caso non esplicitamente menzionato
o
assistenza gratuita da parte di Comuni e patronati per
la predisposizione delle istanze
o
in caso di ingresso per lavoro subordinato o per ricongiungimento familiare, l'istanza di rilascio del primo permesso e'
predisposa dallo Sportello Unico
o
si utilizza un apposito kit giallo-verde reperibile,
gratuitamente, presso tutti gli uffici postali presenti sul territorio
nazionale, contenente il Modello 209, modulo 1 (per la richiesta) e modulo 2
(per l'attestazione del reddito)
o
la richiesta va spedita dall'interessato in busta
(presentata aperta; da com.
Mininterno 11/12/2006) contenente tutta la documentazione necessaria e, in
caso di richiesta relativa al permesso in formato elettronico, la ricevuta di
un versamento di Û 27.50 (Decr.
Ministero dell'economia e delle finanze 4/4/2006; bollettino in
distribuzione presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle
domande); ulteriori costi: marca da bollo da Û 14.62, Û 30 alle Poste (da Decr.
Mininterno 12/10/2005)
o
l'impiegato postale verifica che nella busta sia
presente tutta la documentazione specificamente richiesta (da com.
Mininterno 11/12/2006)
e, identificato lo straniero, gli rilascia ricevuta che, esibita con il passaporto o documento equipollente, dimostra la legittimita'
del soggiorno
o
moduli analizzati dal Centro Servizi amministrativi
delle Poste e spediti alle questure competenti; dati elettronici inviati al
centro informativo del Mininterno, che controlla i precedenti penali del
richiedente (da com.
Mininterno 11/12/2006)
o
la questura controlla l'adeguatezza della
documentazione; in caso di carenze, puo' chiedere all'interessato
un'integrazione della documentazione (da com.
Mininterno 11/12/2006)
o
lo straniero e' convocato in questura, mediante raccomandata, per la rilevazione delle impronte digitali (da com.
Mininterno 11/12/2006);
nota: verosimilmente, solo per i soggiorni per cui e' prevista tale rilevazione
o
in questura, lo straniero consegna 4 foto tessera su
sfondo bianco, e gli viene notificata la data di una seconda convocazione per la consegna del permesso o la notificazione del
diniego (da com.
Mininterno 11/12/2006)
o
ai figli minori di 14 anni, iscritti o da iscrivere sul
permesso di soggiorno elettronico di uno dei genitori e' rilasciata una tessera
complementare ("carta minore"), che costituisce un allegato del
titolo del familiare (non e' assimilabile a documento di viaggio o di
riconoscimento, e non costituisce, singolarmente, un titolo valido per il
soggiorno in Italia, ne' per l'attraversamento delle frontiere; la mancata
esibizione all'atto del reingresso in Italia non e' motivo di respingimento
o
lo straniero puo' controllare per via telematica lo
stato di avanzamento della pratica
o
corredate, nel caso di stranieri detenuti, di idonea
documentazione attestante lo stato di detenzione
o
depositate esclusivamente presso lĠufficio postale ubicato in prossimitaĠ della struttura stessa
o
presentate da personale appositamente individuato
dall'esercente la struttura ricettiva o da chi presiede gli istituti religiosi
e gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e alla consegna
all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del permesso di
soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)
Durata del permesso rilasciato
in corrispondenza a un visto di ingresso
o
lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato: < 2 anni
o
lavoro subordinato con contratto a tempo determinato: pari a durata del rapporto, ma comunque <
1 anno
o
lavoro autonomo:
< 2 anni
o
studio e formazione: < 1 anno
o
familiari: come
per il familiare (o affidatario) titolare del diritto al ricongiungimento, ma
comunque < 2 anni; affidamento (minore affidato a comunitaĠ familiare
o istituto di assistenza, ex art. 2 L.
184/1983): fino al compimento dei 18 anni (?)
o
lavoro stagionale:
< 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo); dopo due anni di
lavoro stagionale, possibilitaĠ di permesso per 3 annualitaĠ per lavoro
stagionale (visto rilasciato ogni anno; durata per ciascun anno pari a quella
dellĠultimo dei due anni precedenti), revocato in caso di abuso da parte dello
straniero, ovvero in caso di mancata presentazione del titolare, al posto di
frontiera esterna al termine della validitaĠ annuale e alla data di reingresso
prevista dal visto (nota: disposizione troppo rigida)
o
volontariato:
di norma < 1 anno (al piu', comunque, 18 mesi; D. Lgs. 154/2007)
o
ricerca scientifica: pari a quella del programma di ricerca (D. Lgs. 17/2008)
o
altri motivi
(es.: cura): < documentate esigenze
Permessi rilasciati senza
corrispondenza a un visto di ingresso
o
richiesta asilo:
3 mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento
dello status di titolare di protezione internazionale da parte della
Commissione territoriale; rinnovabile per 6 mesi qualora la decisione sulla
domanda di asilo non venga adottata entro 6 mesi dalla presentazione e il
ritardo non possa essere addebitato al richiedente asilo; rilasciabile e
rinnovabile anche in caso di cessazione dello stato di ospitalita' obbligatoria
in centro di accoglienza per richiedenti asilo, o di ricorso per il quale valga
automaticamente o sia stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato
o
asilo: 5 anni
o
protezione sussidiaria: 3 anni
o
acquisto cittadinanza o dello status di apolide (per lo straniero regolarmente soggiornante ad
altro titolo): durata procedimento concessione o riconoscimento
o
emigrazione in altro Stato: durata procedure occorrenti
o
motivi di giustizia (su richiesta dellĠautoritaĠ giudiziaria, nel caso in cui la presenza
dello straniero sia indispensabile in relazione a procedimenti in corso per
reati di cui allĠart. 380 c.p.p.
o allĠart. 3 L.
75/1958): 3 mesi, prorogabili
o
per motivi umanitari, ex art. 5, co. 6, o art. 19, co. 1, T.U., previo parere della
Commissione territoriale o acquisizione dallĠinteressato di documentazione
relativa ai gravi motivi che impediscono lĠallontanamento (nota: Relazione
illustrativa del DPR 334/2004
e circ.
Mininterno 4/3/2005 interpretano, illogicamente, che per il rilascio di
permesso ex art. 5, co. 6 eĠ necessario il parere della Commissione
territoriale, la certificazione prodotta dallĠinteressato al di fuori della
procedura di asilo essendo rilevante solo se relativa a persecuzione, non se
relativa a motivi diversi, quali disastri naturali)
o
per residenza elettiva, in presenza di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione
illustrativa del DPR 334/2004)
in Italia; nota: e' possibile, ovviamente, anche il rilascio di permesso per
residenza elettiva in seguito a ingresso per questo motivo (che richiede la
dimostrazione di disponibilita' di risorse cospicue, con previsione di diverse
fonti possibili)
o
per assistenza minore, al familiare del minore soggiornante in Italia nei casi in cui il
Tribunale per i minorenni ne autorizzi lĠingresso e/o il soggiorno per un
periodo di durata determinata per gravi motivi connessi allo sviluppo
psico-fisico del minore, anche in deroga alle altre disposizioni del Testo
unico (art. 31, co. 3, T.U. e D. Lgs. 5/2007)
o
per integrazione del minore, previo parere del Comitato minori stranieri, ai
minori che si trovino nelle condizioni di cui allĠart. 32, co. 1 bis e 1 ter,
T.U. (verosimilmente: arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni,
inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con
rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del
Consiglio, decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del
Comitato minori stranieri – in contrasto con la condizione di assenza di
decisione, di cui allĠart. 32, co. 1 bis; rilevante lĠinserimento di fatto in
progetto idoneo, anche se non sollecitato dal Comitato?)
o
per minore eta',
al minore cui non possa essere rilasciato altro permesso (art. 28, co. 1,
lettera a, Regolamento e Circ.
Mininterno 23/12/1999 e circ.
Mininterno 13/11/2000)
o
per motivi familiari, al coniuge o parente entro il secondo (L. 94/2009)[5]
grado conviventi di cittadino italiano (art. 28, co. 1, lettera b, Regolamento)
o
per cure mediche
alla donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi il bambino cui provvede
(art. 28, co. 1, lettera c, Regolamento) e al marito convivente della donna (Sent.
Corte Cost. n. 376/2000); il rilascio di un permesso per cure mediche allo
straniero regolarmente soggiornante per altro motivo o inespellibile per la necessita' di ricevere cure non deve considerarsi automaticamente precluso per
il fatto che lo straniero si trovi gia' sul territorio dello Stato, benche'
possa esserlo per l'esistenza di un motivo ostativo (TAR
Umbria)
o
per affidamento,
al minore straniero affidato a comunitaĠ di tipo familiare o istituto di
assistenza ex art. 2, L.
184/1983
o
per ricerca scientifica, allo straniero soggiornante regolarmente ad altro titolo (diverso da
richiesta di asilo o protezione temporanea) che abbia ottenuto il nulla-osta
per ricerca scientifica ovvero allo straniero ammesso come ricercatore in altro
Stato membro dell'UE che intenda proseguire la ricerca iniziata in quello Stato
(D. Lgs. 17/2008)
Facolta' nelle more del
rilascio di alcuni permessi
o
puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti
previdenziali (Mess.
INPS 2226/2008; incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess.
INPS 6449/2008), a condizione che (da Direttiva
Mininterno 20/2/2007, che rafforza circ.
Mininterno 9/2/2006, e par.
Mingiustizia)
¤
abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro
8 gg. dall'ingresso
¤
abbia sottoscritto il contratto di soggiorno
¤
sia in possesso di copia del modello di richiesta di
permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta
presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale
abilitato
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ.
Mininterno 2/4/2007)
¤
il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello
unico
¤
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
¤
domanda di rilascio del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si
riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo
Sportello unico)
o
puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ.
Minsalute 17/4/2007)
o
puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e
aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione, a
condizione di esibizione della ricevuta dell'avvenuta presentazione della
richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale o dalla questura; a
tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la
presentazione dell'istanza di rilascio (circ.
Mintrasporti 14/9/2007)
o
puo' effettuare (a regime, da circ.
Mininterno 28/7/2008) il reingresso
in esonero dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso
avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ.
Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio
valido, il visto da cui si
evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008)
attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve
timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008)
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ.
Mininterno 2/8/2007)
¤
visto d'ingresso
¤
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
¤
fotocopia non autenticata del nulla-osta rilasciato
dallo Sportello unico
o
puo' effettuare (a regime, da circ.
Mininterno 28/7/2008) il reingresso
in esonero dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso
avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ.
Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio
valido, il visto da cui si
evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007,
circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008)
attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve
timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007,
circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008)
Richiesta di rinnovo del
permesso
Rilevamento delle impronte
digitali ai fini del rinnovo
Requisiti per il rinnovo del
permesso
o
permanenza dei requisiti previsti per il rilascio; di norma:
¤
possesso di passaporto valido o documento
equivalente (salvo permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U.; circ.
Mininterno 24/2/2003);
nota: secondo TAR
Emilia Romagna, in base ad art. 13 DPR 394/1999, che prevede solo
l'accertamento dell'identita' del richiedente, il possesso del pasaporto in
corso di validita' non e' richiesto ai fini del rinnovo del permesso
¤
mezzi di sostentamento (da lavoro o altra fonte lecita) per titolare e familiari conviventi a
carico, quantificati come per ricongiungimento (circ.
Mininterno 19/5/2001, che interpreta lĠart. 13, co. 2 Regolamento, in
contrasto, per il soggiorno per lavoro autonomo, con art. 26, co. 3 T.U.) e
accertabili dĠufficio a seguito di dichiarazione temporaneamente sostitutiva; note:
-
in caso di straniero senza familiari a carico, il reddito minimo dovrebbe corrispondere
all'importo dellĠassegno sociale
(per il 2009, 5.317,65 euro), in base ad art. 29, co. 3, lettera b T.U.
modificata da D. Lgs. 160/2008 (analoga determinazione si otteneva,
estrapolando allĠindietro circ.
Mininterno 19/5/2001);
-
giurisprudenza:
Ż
la quantificazione
riferita alle soglie di reddito previste per il ricongiungimento e' da
considerarsi indicativa, non tassativa (TAR
Emilia Romagna); la normativa non individua, quanto meno con riferimento allo straniero
lavoratore subordinato, una precisa soglia di reddito, ma deve tenersi conto dell'inserimento sociale (TAR
Piemonte)
Ż
l'insufficienza
di mezzi non e' di per se' sola
idonea a determinare la decisione, dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative, durata della permanenza in
Italia e grado di inserimento sociale, documentato, ad esempio, dal percorso
lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli familiari (TAR
Emilia Romagna); con accento contrario, Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo
Ż
rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo
successivo, per cui si chiede il rinnovo (Sent.
Tar Veneto); in senso contrario,
TAR
Marche: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la
disponibilita' deve essere dimostrata in relazione a un periodo
antecedente a quello per il quale si
chiede il rinnovo
Ż
la valutazione del possesso da parte dello straniero di
adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda
di rinnovo (Sent.
Cass. n. 2417/2006, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il
provvedimento (TAR
Toscana)
Ż
una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il
diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito
comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.:
risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione
dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent.
Cons. Stato n. 3239/2008)
Ż
illegittimo il diniego di rinnovo per il solo fatto che
lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un periodo prolungato,
se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita'
di mobilita' (TAR
Veneto) o sussidi del Comune
(TAR
Piemonte)
Ż
si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in
ritardo (TAR
Lazio); rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR
Lombardia)
Ż
e' onere dello
straniero segnalare
all'Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento
amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze
positive (TAR
Toscana)
Ż
ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono
rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria, quindi,
la comunicazione ex art. 10 bis L.
241/1990 dei motivi ostativi, perche'
l'interessato possa fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui
l'amministrazione non sia in grado di rispettare il termine di 20 gg previsto
per l'esito dell'istanza (Sent.
Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione
dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR
Toscana)
Ż
la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche
in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione
si pronuncia (TAR
Veneto); sopravvenienze successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co.5 T.U. (Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008); piu' drasticamente, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale
Ż
se il rapporto
lavorativo e' stato stipulato poco prima della decisione dell'Amministrazione, puo' essere chiesta la
dimostrazione di pregressa disponibilita' reddituale; in caso di incapacita' dell'interessato di produrre tale
dimostrazione, il rinnovo puo' essere negato ovvero concesso per un periodo limitato, salva verifica dei successivi sviluppi (TAR
Emilia Romagna)
Ż
anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in
considerazione (TAR
Veneto); in senso contrario, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: insufficiente la mera proposta di contratto di lavoro, dato che non comporta alcun
effettivo onere per il potenziale datore
Ż
dimostrazione di mezzi non richiesta in caso di rinnovo del permesso per motivi
umanitari (TAR
Liguria)
Ż
per uno straniero che abbia fatto ingresso per
ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR
Veneto); tale reddito e l'esistenza di vincoli familiari e sociali vanno tenuti in considerazione
anche quando si tratti di rinnovo del permesso per attesa occupazione (TAR
Veneto)
¤
assolvimento obblighi in materia sanitaria;
note:
-
disposizioni contraddittorie:
Ż
art. 13, co. 3 DPR 394/1999: per il mantenimento dellĠiscrizione al SSN e' richiesta lĠesibizione di copia della richiesta
di rinnovo, con timbro datario e firma dellĠaddetto che la riceve (secondo circ.
Minsalute 17/4/2007,
e' richiesta solo l'esibizione della ricevuta di richiesta di rinnovo rilasciata dall'ufficio
postale)
Ż
art. 42, co. 4 DPR 394/1999: lĠiscrizione al SSN
permane in fase di rinnovo; lĠiscrizione
cessa in caso di diniego di rinnovo (comunicati alla ASL dalla questura), salvo
esibizione da parte dello straniero di documentazione attestante la pendenza di
ricorso
Ż
possibile interpretazione: la conferma e' richiesta
solo nei casi in cui l'iscrizione non e' obbligatoria e, come tale, potrebbe
essere sostituita da assicurazione privata
-
non e' chiaro come si proceda, per i permessi che
comportano al piu' iscrizione facoltativa al SSN, in caso di presentazione
della richiesta tramite uffici postali autorizzati
-
lo straniero che abbia ottenuto un permesso per motivi
familiari in quanto genitore a carico prima dell'entrata in vigore del D. Lgs.
160/2008 ha diritto alla conservazione della pregressa iscrizione obbligatoria
al SSN o all'effettuazione di questa al compimento del 65-esimo anno di eta' (Nota
Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ.
Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante la
stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per
motivi familiari del genitore ultra-65-enne
¤
disponibilitaĠ di alloggio (in alcuni casi)
¤
assenza di motivi ostativi; la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso non eĠ
peroĠ motivo di automatico diniego del rinnovo, ma deve essere valutata
unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione familiare in
Italia, etc. (Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003); in caso di permesso per motivi
familiari, i motivi ostativi sono limitati
al caso di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza
dello Stato o di altro Stato dell'Area Schengen, da valutarsi tenendo conto
anche di eventuali condanne per
i reati di cui all'art. 380 c.p.p.
(L. 94/2008) o all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p.,
ovvero per i reati di favoreggiamento della migrazione illegale (da D. Lgs.
5/2007); giurisprudenza:
-
diniego non automatico in seguito a condanna: va
valutata l'effettiva pericolosita' (Ord.
Consiglio di Stato 27/9/2005; nello stesso senso, in relazione a condanne
in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore
della L. 189/2002, Sent.
Cons. Stato n. 3319/2006 e Sent.
Corte Cost. 414/2006)
-
in sede di rinnovo, comunque, non deve essere
riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per cui e'
stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al momento del
processo (Tar
Umbria)
-
irrilevante, ai fini del diniego di rinnovo, il fatto
che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della
sospensione condizionale della pena (TAR
Abruzzo, TAR
Emilia Romagna, TAR
Trentino);
rilevanti, invece, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR
Emilia Romagna), la riabilitazione (TAR
Emilia Romagna) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p.
della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere
equiparata alla riabilitazione (Sent.
Cons. Stato n. 3902/2008)
-
la valutazione del questore non e' vincolata dalla
determinazione del giudice penale o del Tribunale di sorveglianza (sent. Cons.
Stato 7979/2004, TAR
Emilia Romagna);
-
il diniego di rinnovo per pericolosita' non richiede
alcun atto monitorio intermedio (TAR
Veneto)
o
eventuali requisiti specifici (es.: per studio universitario, esami superati; per
lavoro subordinato, salvo periodo > 6 mesi di disoccupazione
tollerata, esistenza di un contratto
di soggiorno per lavoro e consegna dell'autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per
lĠedilizia popolare o, verosimilmente, che sia fornito dei requisiti di
abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria)
Limiti al rinnovo del permesso
Modalita' di presentazione
della richiesta di rinnovo
o
richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno
presentata tramite gli uffici postali abilitati nei casi di permesso
per adozione, affidamento, asilo politico, attesa occupazione, attesa
riacquisto cittadinanza, motivi familiari (incluso il caso di permesso
rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), lavoro (autonomo,
subordinato, stagionale ed ex art. 27), missione, motivi religiosi, residenza
elettiva, ricerca scientifica, status apolidia, studio, tirocinio/formazione
professionale
o
richiesta presentata in questura in tutti i casi non
esplicitamente menzionati (nota:
tra questi, dovrebbero esservi i casi di permesso per cure mediche e per motivi
umanitari)
o
per il resto, come per la richiesta di rilascio del
permesso, con le seguenti particolarita':
-
nella busta va inserita copia del permesso in scadenza
-
la legittimita' del soggiorno e' dimostrata con l'esibizione della ricevuta e dell'originale del permesso in scadenza
o
corredate, nel caso di stranieri detenuti, di idonea
documentazione attestante lo stato di detenzione
o
depositate esclusivamente presso lĠufficio postale ubicato in prossimitaĠ della struttura stessa
o
presentate da personale appositamente individuato
dall'esercente la struttura ricettiva o da chi presiede gli istituti religiosi
e gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e alla consegna
all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del permesso di
soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)
Diritti e facolta' nelle more
del rinnovo
o
puo' ottenere il nulla-osta al ricongiungimento (circ.
Mininterno 17/10/2006; nota: il nulla-osta puo' essere anche richiesto
dallo straniero in questa condizione?)
o
gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di reingresso, da soli valichi di frontiera esterna (Circ.
Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), purche' esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il
permesso scaduto e la ricevuta (postale o cedolino; da com.
Mininterno 5/4/2007
e circ.
Mininterno 16/6/2007)
di richiesta di rinnovo; in caso di minori iscritti sul titolo di soggiorno in
scadenza o in fase di aggiornamento del genitore, la questura rilascia un
permesso cartaceo provvisorio, sul quale viene iscritto il minore, in modo da
consentire uscita e reingresso (circ.
Mininterno 27/6/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008);
ai fini dell'attraversamento
delle frontiere aeroportuali di paesi Schengen (limitatamente a Francia, Spagna e Malta, anche
marittimi; da circ.
Mininterno 7/8/2007)
in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso
scaduto, e' da considerarsi equipollente al permesso di soggiorno fino al 30/10/2007 (GUCE
18/8/2007);
disposizioni confermate per il periodo 14/12/2007-31/3/2008 (circ.
Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ.
Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo
o
puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e
aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione (circ.
Mintrasporti 20/9/2006); a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al
rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo (circ.
Mintrasporti 14/9/2007)
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ.
Mininterno 17/11/2006), nonche' il rilascio e rinnovo della carta di identita', con la sola esclusione della validita' per
l'espatrio (circ.
Mininterno 2/4/2007)
o
puo' ottenere il rilascio dell'attestato di
conducente da parte della DPL (circ.
Minlavoro 27/11/2007; circ.
Minlavoro 13/6/2008: possibile presentare la documentazione alla DPL piu'
vicina alla residenza del lavoratore, anziche' alla sede legale dell'impresa)
o
puo' presentare richiesta di assunzione di altro
straniero (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
o
puo' immatricolarsi all'universita', se questo rientra tra le facolta' associate al
permesso (circ.
MIUR 16/7/2009)
Durata del permesso rinnovato
Provvedimenti negativi;
impugnazione; conseguenze
o
perdita dei requisiti (salvo disoccupazione tollerata)
o mancato soddisfacimento dei requisiti per il soggiorno in altro Paese
Schengen (salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)
o
condanna definitiva (successiva allĠentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003; nello stesso senso, sent.
Cons. Stato n. 4075/2009;
secondo il TAR
Abruzzo rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lĠentrata in vigore della L. 189/02) per reati
previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L.
633/1941, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli
artt. 473, 474 c.p.
(vendita di marchi contraffatti);
note:
¤
per il TAR
Puglia, la revoca e' possibile solo in caso di permesso per lavoro autonomo
(nello stesso senso, apparentemente, sent.
Cons. Stato 11/5/2007); la condanna per reati contro il diritto d'autore
non e' preclusiva rispetto al rinnovo del permesso per lavoro subordinato (sent.
Cons. Stato n. 2342/2009) ne' al rilascio di permesso CE slp (sent.
Cons. Stato n. 896/2009), ma puo' solo indurre l'amministrazione ad operare
una valutazione sulla pericolosita' sociale e, nel caso di permesso CE slp,
sulla condizione di inserimento dello straniero; sent.
Cons. Stato n. 2711/2009: la condanna per reati relativi al diritto
d'autore non preclude la conversione da lavoro autonomo a subordinato; TAR
Toscana: in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare o che sia entrato per ricongiungimento, si tiene
conto, ai fini della revoca del permesso, dei vincoli familiari e sociali e
della durata del soggiorno in Italia
¤
sollevata, dal TAR
Lombardia, la questione di legittimita' costituzionale di art. 26, co.
7-bis T.U., sia per la previsione di automatica preclusione della facolta' di
soggiorno, sia per la disparita' con cui viene sanzionato lo stesso reato a
seconda che a commetterlo sia uno straniero o un italiano
¤
la mancanza del contrassegno SIAE, nei casi in cui l'apposizione di questo e' stata
resa obbligatoria successivamente al 31/3/1983, non costituisce reato, dal momento che lo Stato italiano avrebbe dovuto
notificare l'introduzione di una tale "regola tecnica" alla
Commissione europea per consentire la verifica della compatibilita' con le Direttiva
83/189/CEE, come interpretata da Sent.
Corte Giust. C-20-05 (Trib.
Roma)
o
adozione di un provvedimento di respingimento o
espulsione da parte di altro Stato membro,
salvo che ricorrano le condizioni per l'applicazione del divieto di
espulsione: rischio di persecuzione,
minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito
convivente di questa, titolare di carta di soggiorno (da D. Lgs. 12/2005, di
attuazione della Dir.
2001/40/CE); escluso anche il caso di titolare di permesso CE slp rilasciato dall'Italia che sia espulso da altro
Stato membro che non costituisca pericolo per l'ordine pubblico o per la
sicurezza dello Stato (da D. Lgs. 3/2007)
o
perdita integrale dei crediti dovuta al mancato raggiungimento degli obiettivi
contenuti nell'accordo di integrazione, salvo che in caso di
permesso di soggiorno per asilo, richiesta di asilo, protezione sussidiaria,
motivi umanitari, motivi familiari, permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo, carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino
dell'Unione europea e di straniero titolare di altro permesso di soggiorno che
ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare (L. 94/2009); nota: se
la perdita dei crediti fosse rilevata in sede di rinnovo del permesso, si dovrebbe procedere solo al rifiuto del rinnovo, non alla revoca del permesso
o
nuovi elementi
che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso (art. 5, co. 5 T.U.); Sent.
Cass. n. 2417/2006, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: la valutazione del possesso da parte dello
straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda
di rinnovo; TAR
Veneto:
la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta
attivita' lavorativa, sussiste fino al
momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (attenuato, per il lavoratore
subordinato che abbia un contratto in scadenza, il danno associato al termine,
lontano dalla scadenza, fissato per la richiesta di rinnovo); TAR
Toscana: e' onere dello
straniero segnalare
all''Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento
amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze
positive; TAR
Lazio: la stipula di un contratto di lavoro nelle more dell'esame della richiesta di rinnovo costituisce
un fatto nuovo; TAR
Friuli Venezia Giulia: nel caso in cui il datore di lavoro che ha chiesto
il nulla-osta all'ingresso del lavoratore non abbia perfezionato l'assunzione, va tenuta in considerazione l'eventuale assunzione
da parte di altro datore di
lavoro; TAR
Lombardia e TAR
Veneto: il cambiamento di datore di lavoro nel caso in cui l'attivita' imprenditoriale del
precedente fosse fittizia e'
anch'esso un fatto nuovo, atto a precludere il provvedimento negativo; TAR
Lombardia: rilevano anche le sopravvenienze negative; sopravvenienze successive alla data in cui l'Amministrazione si pronuncia
possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co.5 T.U. (Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008; piu' drasticamente, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale); TAR
Veneto: in mancanza di reddito
per il rilascio di permesso CE slp,
vanno considerate comunque le condizioni di inserimento, ai fini del rinnovo del vecchio permesso
o
la sanabilitaĠ
di eventuali irregolaritaĠ amministrative (art. 5, co. 5 T.U.)
o
lĠesistenza di gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.); TAR
Puglia: il diniego di rinnovo del permesso per richiesta di asilo basato
sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino
originario del Darfur viola art. 5, co. 6 T.U.
o
lĠesistenza di requisiti per altro tipo di permesso
(art. 5, co. 9 T.U.; conversione: di
fatto disatteso, salvo TAR
Liguria e TAR
Lazio)
o
per lo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia
(verosimilmente, anche per quello che abbia ottenuto comunque un permesso per
motivi familiari o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia; in
questo senso, Sent.
Giudice di pace Treviso, che da' rilievo, nell'accogliere pero' il ricorso
contro un provvedimento di espulsione, alla convivenza con figli nati al di
fuori del matrimonio, senza che alcuno abbia mai esercitato il diritto al
ricongiungimento), i vincoli familiari, l'esistenza di legami
familiari e sociali col paese d'origine e, per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, la durata del suo soggiorno in Italia (da D. Lgs. 5/2007); TAR
Emilia Romagna: tali elementi possono controbilanciare l'eventuale
insufficienza di mezzi di sostentamento; con accento contrario, Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in
presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo; TAR
Veneto: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro di uno straniero che
abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito
del nucleo familiare nel quale sia ancora,
di fatto, inserito; TAR
Veneto: tale reddito e l'esistenza di vincoli familiari e sociali vanno tenuti in considerazione
anche quando si tratti di rinnovo del permesso per attesa occupazione
o
per il titolare di permesso CE slp rilasciato da
altro Stato membro e per i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo
Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver
risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero
titolare del permesso CE slp), la durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero,
nei casi in cui il diniego o la revoca del permesso siano motivati dalla
pericolosita' degli interessati per l'ordine pubblico o la sicurezza
dello Stato (da D. Lgs. 3/2007)
o
nello stesso senso:
¤
diniego di rinnovo non automatico in seguito a
condanna: va valutata l'effettiva pericolosita' (Ord.
Consiglio di Stato 27/9/2005;
nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con
sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent.
Cons. Stato n. 3319/2006
e Sent.
Corte Cost. 414/2006)
¤
in sede di rinnovo, comunque, non deve essere
riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per cui e'
stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al momento del
processo (Tar
Umbria)
¤
in caso di condanna inflitta a seguito di
patteggiamento, per la quale non puo' esservi misura di sicurezza aggiuntiva
dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei fatti riproposta per via
amministrativa come conseguenza automatica della condanna (Dec.
Cons. Stato 4714/2005, che pero' si riferisce all'applicazione della L.
39/90)
¤
irrilevante, ai fini dell'adozione del provvedimento
negativo, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso
il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR
Abruzzo, TAR
Emilia Romagna, TAR
Trentino); rilevanti, invece, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR
Emilia Romagna), la riabilitazione (TAR
Emilia Romagna) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p.
della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere
equiparata alla riabilitazione (Sent.
Cons. Stato n. 3902/2008)
¤
la valutazione del questore non e' vincolata dalla
determinazione del giudice penale o del Tribunale di sorveglianza (sent. Cons.
Stato 7979/2004, TAR
Emilia Romagna);
¤
il diniego di rinnovo per pericolosita' non richiede
alcun atto monitorio intermedio (TAR
Veneto)
o
in senso contrario:
¤
la condanna per uno dei reati ostativi all'ingresso e
al soggiorno costituisce valido motivo per la revoca del permesso, a
prescindere da valutazioni sulle condizioni di inserimento sociale (TAR
Veneto)
¤
quando si tratti di condanna per un reato
particolarmente grave, e' sufficiente il richiamo a tale condanna nel
provvedimento negativo, non essendo necessario tenere espressamente conto delle
condizioni di inserimento (sent.
Cons. Stato n. 3478/2009)
¤
la revoca del permesso e' atto dovuto in presenza di
condanna irrevocabile per reati inerenti gli stupefacenti, anche se pende una
richiesta di permesso CE slp, il diniego del permesso CE slp essendo atto
conseguente alla revoca del permesso ordinario (TAR
Emilia Romagna)
o
l'omessa traduzione del provvedimento di diniego, riguardando la sua comunicazione, non
costituisce vizio di legittimita' (sent. Cons. Stato 238/2002 e 6749/2004
citate in Sent.
Tar Toscana, TAR
Veneto), soprattutto se lo
straniero mostra di aver compreso il contenuto del provvedimento presentando
ricorso nei tempi prescritti (TAR
Abruzzo) o con motivazioni non limitate da scarsa comprensione o se lo
straniero soggiorna da molto tempo in Italia (Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008), ma puo' incidere sulla decorrenza del
termine per lĠimpugnazione (TAR
Toscana e Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008)
o
secondo TAR
Lazio, il diniego di rinnovo di un permesso che e' stato rilasciato
illegittimamente ha natura vincolata; non e' annullabile il provvedimento
adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti
qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo
contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato
(art. 21-octies L.
241/1990)
o
ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono
rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria,
quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L.
241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire
chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di
rispettare il termine di 20 gg previsto per l'esito dell'istanza (Sent.
Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione dell'interessato
non possa risultare rilevante (TAR
Toscana)
Contraffazione
Ulteriori adempimenti
amministrativi
o
richiesta presentata in questura nei casi di duplicato o aggiornamento del permesso
per affari, cure mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione minore,
invito, minore etaĠ, motivi umanitari, e vacanze lavoro
o
richiesta presentata tramite gli uffici postali
abilitati in tutti gli altri
casi
o
per il resto, come per la richiesta di rinnovo del
permesso, mutatis mutandis (nota: sufficiente la ricevuta, in caso di
smarrimento, per dimostrare la regolarita' del soggiorno?)
Controlli
o
l'esibizione del titolo di soggiorno e' quindi
verosimilmente richiesta per gli atti di stato civile (inclusi gli atti di acquisto della cittadinanza,
gli atti di adozione, gli atti di matrimonio e gli atti di morte), e per i
provvedimenti attinenti l'accesso ai pubblici servizi (servizi svolti nei confronti della collettivita'
volti a soddisfarne i bisogni fondamentali: servizi sociali, scolastici non
obbligatori e i servizi pubblici locali, inclusi trasporto pubblico locale ed
erogazione di energia elettrica, gas, acqua); tuttavia,
¤
per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (e, verosimilmente, di adozione) non
devono essere esibiti documenti
inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del
minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto (circ.
Mininterno 7/8/2009; nota: non e' chiaro se la circolare escluda tutti gli
atti di stato civile dal novero dei provvedimenti per i quali e' necessaria
l'esibizione del titolo di soggiorno)
¤
il Ministro dell'interno ha affermato, in risposta
ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine
del giorno (9-2180-A/7) in sede di esame
parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle
prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far s che la norma
che esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione
delle prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado (coerentemente con Sent.
Cons. Stato 1734/2007, che censura come irragionevole l'interpretazione della normativa che porti a precludere l'accesso all'esame di maturita' per gli studenti irregolari divenuti maggiorenni)
o
benche' la mancanza di titolo di soggiorno non precluda
l'accesso alle prestazioni sanitarie, questo non significa che lo straniero non
sia identificabile come privo di titolo, dal momento che la mancanza del titolo
di soggiorno e' elemento essenziale per accedere alla prestazione non urgente
senza previo pagamento della tariffa
o
lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del permesso
entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta (e dell'originale del permesso in scadenza)
attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione
prescritta mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno, che cessano solo in caso
mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso (Direttiva
Mininterno 5/8/2006)
Limitazioni della liberta' di
soggiorno
Utilizzabilita' dei permessi
di soggiorno
o
motivi familiari:
per lavoro subordinato, lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di
cooperative), studio
o
lavoro autonomo:
per lavoro subordinato o studio
o
lavoro subordinato:
per lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative) o studio
o
motivi umanitari:
per lavoro autonomo o lavoro subordinato (e studio? certamente si' in caso di
permesso rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima
dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007)
o
integrazione del minore: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio
o
affidamento:
per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio
o
minore eta':
per studio (circ.
Mininterno 13/11/2000;
non per lavoro, da circ.
Mininterno 13/11/2000;
nota: il contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione
dovrebbe pero' rientrare nel diritto all'istruzione e formazione)
o
motivi di studio o
formazione: per lavoro subordinato, per un
massimo di 1040 ore per anno; in caso di permesso per formazione professionale,
consentiti anche rapporti – aggiuntivi? – di tirocinio funzionali
al completamento del percorso di formazione; art. 39, co. 3, lettera b T.U.
prevede che il Regolamento di attuazione disciplini l'esercizio di attivita'
autonoma da parte degli studenti universitari: disciplina mai definita, nei
fatti; Circ.
Mininterno 30/1/2009 (che cita una comunicazione del Minlavoro a seguito di
quesito posto dall'INPS): nel limite delle 1040 ore, consentito lo svolgimento
di qualunque attivita' lavorativa (verosimilmente, anche autonoma)
o
motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): per lavoro subordinato o studio
o
asilo: per
lavoro subordinato o autonomo o studio
o
protezione sussidiaria: per lavoro subordinato o autonomo o studio
o
richiesta di asilo:
per lavoro subordinato o autonomo, in caso di proposizione di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del
tribunale (verosimilmente, sempre che, in
caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello abbia
ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa) ovvero se,
trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata
adottata e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente
o
attesa riacquisto cittadinanza: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi,
secondo nota
della DPL Modena; nello stesso senso, Corte
App. Trento, Sent.
Cass. 8582/2008, Sent.
Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso
prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso
che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota
Mininterno alla questura di Trento)
o
adozione: per
lavoro subordinato e autonomo (nella prassi - da nota
della DPL Modena; intende "attesa adozione", salvi i limiti di
eta'?)
o
assistenza minore,
per lavoro subordinato o autonomo (da D. Lgs. 5/2007)
o
ricerca scientifica, per attivita' di insegnamento collegata con il programma di ricerca e
compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto
ospitante (D. Lgs. 17/2008)
Conversione del permesso di
soggiorno
o
senza vincolo di quote:
¤
lavoro subordinato:
in lavoro autonomo o residenza elettiva
¤
lavoro autonomo:
in lavoro subordinato o residenza elettiva
¤
ogni permesso (incluso il permesso per cure mediche
rilasciato a donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi o,
verosimilmente, al marito convivente di questa - da risposta
Mininterno a quesito della questura di Roma): in permesso per motivi
familiari
¤
motivi familiari (nota:
per coloro che siano stati identificati come minori non accompagnati, sono richiesti i requisiti aggiuntivi previsti
dall'art. 32, co. 1-bis e 1-ter;
da art. 32, co. 1 T.U., come modificato da L. 94/2009[10]):
in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro (verosimilmente,
Òattesa occupazioneÓ), esigenze sanitarie (?) o di cura, o residenza elettiva
¤
affidamento (di
qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto
grado, da sent.
Corte Cost. 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela): in
lavoro subordinato o autonomo, accesso al lavoro (verosimilmente, Òattesa
occupazioneÓ), studio, esigenze sanitarie (?) o di cura; nota: la conversione
in lavoro o accesso al lavoro, prevista entro quote dall'art. 32, co. 1-quater,
T.U., e' effettuata, in realta', in detrazione dalle quote per l'anno successivo
(da art. 3, co. 4, DPR 100/2004);
nota: per coloro che siano stati identificati come minori non
accompagnati, sono richiesti i requisiti
aggiuntivi previsti dall'art. 32, co. 1-bis e 1-ter; da art. 32, co. 1 T.U., come modificato da L.
94/2009[11]
¤
integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso), a
condizione che si tratti di minori identificati come minori non
accompagnati che siano stati affidati
ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o
sottoposti a tutela (art. 32, co. 1-bis
T.U., come modificato da L. 94/2009)[12]: in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso
al lavoro; nota: la conversione in lavoro o accesso al lavoro, prevista entro
quote dall'art. 32, co. 1-quater, T.U., e' effettuata, in realta', in detrazione dalle quote per l'anno successivo
(da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)
¤
motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): in lavoro subordinato, lavoro autonomo (dubbio) o
studio, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno
successivo
¤
studio in
lavoro subordinato o autonomo, dopo il conseguimento della laurea in Italia,
con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo (circ.
Mininterno 11/3/2009: tale conversione e' consentita per chi consegua
laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione,
master universitario di I livello); per chi ha conseguito il dottorato di ricerca o il master di II livello, la conversione e' consentita, alla
scadenza del permesso, anche se non tutto
il corso e' stato frequentato in Italia e non incide sulle quote (L. 94/2009)[13]
¤
studio in
motivi religiosi (TAR
Emilia Romagna, sulla base di art. 5, co. 5, T.U., e circ.
Mininterno 26/5/2005 per analogia con art. 14, co. 5 Regolamento)
¤
motivi religiosi
in residenza elettiva (in luogo della carta di soggiorno, per persone che
dispongano di un reddito da lavoro alle dipendenze di enti o organizzazioni del
Vaticano; da circ.
Mininterno 26/5/2005)
¤
motivi religiosi
in lavoro, per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U. (TAR
Lazio)
¤
protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo)
in lavoro subordinato o autonomo (D. Lgs. 251/2007)
o
entro quote
(conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro
subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; da Circ.
Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR
Veneto):
¤
motivi di studio o
formazione (anche per lo svolgimento di
tirocinio formativo): in lavoro subordinato o autonomo (circ.
Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo
Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e' condizionato
al rispetto della quota assegnata a quella provincia)
¤
lavoro stagionale:
in lavoro subordinato, dalla seconda stagione (secondo il TAR
Piemonte, anche extra quote e dalla prima stagione)
¤
motivi religiosi
in lavoro, per le attivita' lavorative diverse da quelle di cui all'art. 27
T.U. (TAR
Lazio)
o
richiesta presentata in questura nei casi di conversione del permesso per
integrazione minore, minore etaĠ, motivi umanitari
o
richiesta presentata tramite gli uffici postali
abilitati in tutti gli altri
casi
o
per il resto, come per la richiesta di rinnovo del
permesso, mutatis mutandis
Termini per l'esito delle
richieste di rilascio, rinnovo e conversione
6. Iscrizione
anagrafica (*)
Iscrizione anagrafica:
condizioni, adempimenti
Iscrizione anagrafica nelle
more del rilascio di alcuni permessi
o
il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello
unico
o
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
o
domanda di rilascio del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si
riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo
Sportello unico)
o
visto d'ingresso
o
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
o
fotocopia non autenticata del nulla-osta rilasciato
dallo Sportello unico
Iscrizione anagrafica nelle
more del rinnovo del permesso; rinnovo della dichiarazione di dimora; cancellazione
Iscrizione anagrafica in casi
particolari: discendente di italiano, minore, detenuto
Iscrizione anagrafica del
cittadino comunitario
o
in caso di cittadino soggiornante per lavoro, l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, svolta
o
in caso di cittadino soggiornante per motivi diversi
dal lavoro, la disponibilita' di risorse per se' e per i familiari, nella misura prevista per il ricongiungimento familiare con lo straniero (da D. Lgs. 160/2008:
non inferiore allĠimporto dell'assegno sociale - da circ.
Mininterno 19/2/2009: per il 2009, 5.317,65 euro - aumentato di meta' di
tale importo per ciascuno dei familiari[16];
quota relativa ai figli di eta' inferiore a 14 anni in ogni caso limitata
all'importo dell'assegno sociale, anche se il loro numero e' superiore a due),
e di assicurazione sanitaria o
di titolo equivalente, nonche', nel solo caso di cittadino soggiornante per studio o formazione, di iscrizione al corso di
studio o formazione professionale
o
la quantificazione
delle risorse appare comunque contraria al disposto della Direttiva
2004/38/CE nel caso di cittadino comunitario soggiornante per studio o formazione, che in base alla Direttiva dovrebbe
limitarsi ad assicurare che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere
per l'assistenza pubblica (nello stesso senso, la risposta della Commissione
europea ad interrogazione di una parlamentare europea e Sent.
Trib. Napoli, che cita la stessa risposta)
o
la generalizzazione della quantificazione delle risorse
necessarie e quella della possibilita' di ricorrere all'autocertificazione
fanno si' che i soggiornanti per studio
o formazione non godano di alcun vantaggio specifico rispetto ai soggiornanti per motivi diversi; l'onere di
certificazione dell'iscrizione al corso di studi o formazione, che grava solo
su chi soggiorni per studio o formazione risulta cosi' immotivato
o
per lavoro subordinato: ultima busta paga, ricevuta di versamenti di contributi all'INPS,
contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, comunicazione
di assunzione al Centro per l'impiego, ricevuta di denuncia allĠINPS del
rapporto di lavoro o preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso,
dichiarazione della filiale italiana della casa madre (solo in caso di
lavoratore distaccato; nota: accezione restrittiva di "distacco", non
coincidente con quella propria del diritto del lavoro italiano, in base alla
quale non e' necessario il rapporto "casa madre - filiale" tra
impresa distaccante e impresa distaccataria)
o
per lavoro autonomo: certificato di iscrizione alla Camera di commercio, attestazione di
attribuzione di Partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate, dimostrazione
dell'iscrizione all'albo (per svolgimento di libere professioni)
o
avere durata > 1 anno o a quella del corso di studio o
formazione, se quest'ultima e' < 1 anno
(circ.
Mininterno 18/7/2007;
nota: circ.
Minsalute 3/8/2007 non contempla questa possibilita' di durata piu'
limitata; non sembra, per altro, che la questione sia di competenza del
Minsalute), con indicazione della decorrenza e della scadenza (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
essere valida in Italia (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
indicare le modalita' per la richiesta di rimborso e i
recapiti del referente (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
essere rimpiazzata da una nuova polizza in caso di variazione del nucleo familiare (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
essere accompagnata, all'atto dell'iscrizione
anagrafica, da una traduzione in italiano (circ.
Minsalute 3/8/2007)
Casi particolari di iscrizione
anagrafica del cittadino comunitario
o
cittadini comunitari che soggiornano in Italia per motivi
religiosi: e' richiesta la dichiarazione
del responsabile della Comunita' religiosa in Italia, attestante la natura
dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio,
vistato dalla Curia vescovile o da equivalente autorita' religiosa presente in
Italia; in luogo dell'assicurazione sanitaria puo' essere prodotta
dichiarazione del responsabile della Comunita' di assunzione delle spese
sanitarie (circ.
Mininterno 18/7/2007;
nota: in base al principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari
delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli - nota: non e' chiaro se, alla
luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente
superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008 - e ad
art. 34, co. 3 T.U. dovrebbe essere consentita anche l'iscrizione facoltativa
al SSN)
o
minori
comunitari non accompagnati:
sono iscritti all'anagrafe sulla base della decisione dell'autorita'
giudiziaria minorile che ne dispone l'affidamento o la tutela;
l'iscrizione anagrafica del minore e' richiesta dal tutore o dall'affidatario,
che esibisce a tal fine il provvedimento dell'autorita' giudiziaria (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadini comunitari che manifestino l'intenzione di
soggiornare solo per svolgere un'attivita' lavorativa stagionale: sono iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui all'art. 32 del DPR
223/1989
(nota: questa disposizione appare illegittima, dal momento che pone i cittadini
comunitari in questione in una posizione potenzialmente piu' debole, quanto
meno per la necessita' di ripetere adempimenti burocratici, sulla base di una
supposta diversita' del rapporto di lavoro di carattere stagionale; non si
tiene conto del fatto che, in base ad art. 7, co. 3 e art. 13, co. 3 D. Lgs.
30/2007, ne' lo status di lavoratore ne' il diritto di soggiorno sono
rigidamente collegati alla condizione di occupazione); l'attestazione di
iscrizione anagrafica specifica che si tratta di iscrizione in tale schedario (circ.
Mininterno 18/7/2007);
l'iscrizione ha validita' per un
anno; entro tale termine (verosimilmente,
trascorso tale termine) si procede alla cancellazione d'ufficio (circ.
Mininterno 18/7/2007);
per una successiva iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, il
cittadino comunitario dovra' dimostrare di avere conservato il possesso dei
requisiti che conferiscono il diritto di soggiorno per periodi di durata > 3
mesi (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadino comunitario che non intenda trasferire la propria residenza, anche per soggiorni di durata superiore
a 3 mesi (Circ.
Mininterno 21/7/2009); in questi casi (Circ.
Mininterno 21/7/2009)
¤
si procede all'iscrizione dell'interessato nello schedario della popolazione temporanea (art. 8 L.
1228/1954 e art. 32, co. 1, DPR
223/1989), dandone indicazione e indicandone i motivi (ad esempio: studio,
distacco, etc.)
¤
l'iscrizione, che esclude il rilascio di certificazioni
anagrafiche, puo' essere effettuata anche
per periodi di soggiorno di durata superiore ad un anno, fermo restando l'obbligo di revisione annuale
dello schedario (art. 32, co. 4 DPR
223/1989)
¤
si applica comunque il termine di 3 mesi ai fini dell'iscrizione nello schedario in luogo
del termine di 4 mesi previsto da art. 32, co. 4 DPR
223/1989 quale condizione d'iscrizione
¤
ai fini della dimostrazione del requisito di copertura
assicurativa in materia sanitaria, si considera' sufficiente il possesso della
tessera TEAM in corso di validita'
o
genitore comunitario di minore italiano (con custodia del minore da risposte del Mininterno
citate da Newsletter
ASGI 26/3/2009): ai fini dell'iscrizione anagrafica del rilascio
dell'attestato di regolarita' del soggiorno (verosimilmente, il riferimento e'
all'attestazione di avvenuta richiesta di iscrizione) si prescinde
dalla dimostrazione dei requisiti previsti
per il familiare straniero di cittadino comunitario, onde evitare disparita' di
trattamento rispetto al genitore straniero di minore italiano (Risposta
Mininterno a quesito 16/11/2007);
nota: il riferimento implicito e' ad art. 28, co. 2 T.U.
o
coniuge comunitario di cittadino italiano e figli di prime nozze di tale coniuge: l'iscrizione anagrafica e'
effettuata sulla base della sola verifica del legame familiare con il cittadino
italiano, senza la
verifica di ulteriori requisiti, al fine di garantire la tutela costituzionale
della famiglia di cui all'art. 29 Cost.
(da risposte del Mininterno citate da Newsletter
ASGI 26/3/2009)
Disposizioni transitorie per
l'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario
o
cittadini della Romania e della Bulgaria che svolgano attivita' di lavoro subordinato diverse
da quelle dei settori immediatamente aperti (agricolo e turistico alberghiero,
lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico,
dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale) e che non fossero gia'
regolarmente soggiornanti (verosimilmente, per un motivo in corrispondenza al
quale sia consentito lo svolgimento di attivita' lavorativa) in Italia al
31/12/2006 (circ.
Mininterno 8/8/2007) devono esibire anche il nullaosta
rilasciato dallo Sportello Unico
(circ.
Mininterno 6/4/2007); condizione confermata da circ.
Mininterno 19/1/2009 a seguito della proroga fino al 31/12/2009 del regime
transitorio per l'accesso al mercato del lavoro (circ.
Mininterno-Minlavoro 14/1/2009)
o
cittadino comunitario in possesso, alla data di entrata in vigore del D. Lgs.
30/2007, della carta di soggiorno in corso di validita' e gia'
iscritto all'anagrafe: non ha, fino alla
scadenza della carta di soggiorno, l'obbligo di integrare l'iscrizione ai sensi
del D. Lgs. 30/2007 (circ.
Mininterno 6/4/2007);
nota: circ.
Mininterno 6/4/2007
recitava: "e quindi gia' iscritt[o] nei registri della popolazione
residente"; in realta', al possesso della carta di soggiorno da parte del
cittadino comunitario non era necessariamente associata la sua iscrizione
anagrafica; verosimilmente, si deve intendere: "in virtu' di questo
fatto"; a conferma di questo, e del fatto conseguente che chi e' in
possesso di carta di soggiorno in corso di validita' senza essere iscritto
all'anagrafe e' tenuto a richiedere l'iscrizione e' intervenuta implicitamente
la circ.
Mininterno 18/7/2007;
si tenga comunque presente che l'iscrizione anagrafica ha valore ricognitivo, e
non costitutivo, del diritto di soggiorno (art. 25 Direttiva
2004/38/CE
e, con formulazione piu' debole, art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007)
o
cittadino comunitario, gia' iscritto all'anagrafe in quanto titolare, sulla base della precedente
disciplina, di un titolo di soggiorno attualmente scaduto, che non abbia ancora maturato il diritto di
soggiorno permanente: e' tenuto a documentare all'Ufficio d'anagrafe il
possesso dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno (circ.
Mininterno 18/7/2007);
non e' necessario accertare il requisito di dimora abituale (circ.
Mininterno 8/8/2007);
il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ.
Mininterno 8/8/2007)
e ritira il titolo di soggiorno scaduto, restituendolo alla Questura competente
(circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadino
comunitario che, ancora privo di carta di soggiorno, abbia ottenuto l'iscrizione all'anagrafe in base alla circ.
Mininterno 18/10/2006 prima della data
di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, o che l'abbia richiesta senza che il
procedimento sia stato ancora completato: e' tenuto a integrare, di propria
iniziativa, l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, mediante autodichiarazione
del possesso dei requisiti ed esibizione della ricevuta di richiesta di carta
di soggiorno, ovvero, nel caso di mancata richiesta della carta di soggiorno,
mediante dimostrazione degli stessi requisiti (circ.
Mininterno 8/8/2007);
il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ.
Mininterno 8/8/2007)
o
cittadino comunitario in possesso di un titolo di
soggiorno rilasciato in base alla precedente disciplina e ancora in corso di validita': ai fini
dell'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, il possesso dei
requisiti previsti per il diritto di soggiorno si considera verificato (presunzione
generosa, ma impropria, dal momento che con altre disposizioni - quelle sulla
documentazione attestante l'attivita' lavorativa o la disponibilita' di risorse
economiche - si tenta di rendere possibile un monitoraggio efficace del
mantenimento dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno; qui invece si
da' per scontato che tali requisiti sussistano per il solo fatto che il titolo
di soggiorno precedentemente rilasciato e' ancora in corso di validita'); si
procede solo all'accertamento del requisito di dimora abituale (circ.
Mininterno 18/7/2007);
il Comune rilascia l'attestato di iscrizione angrafica e ritira il titolo di
soggiorno, restituendolo alla Questura competente (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadino comunitario cha abbia chiesto la carta di
soggiorno prima dell'entrata in vigore del
D. Lgs. 30/2007 e non l'abbia ancora
ottenuta: e' tenuto a chiedere
l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, non potendo la Questura
rilasciare la carta di soggiorno oltre quella data; e' sufficiente l'esibizione
della ricevuta di richiesta della carta, rilasciata dalla questura o dalle
Poste, con autodichiarazione della sussistenza dei requisiti previsti dal D.
Lgs. 30/2007 (circ.
Mininterno 6/4/2007);
la verifica di tale sussistenza e' svolta a campione dal Comune, utilizzando la
documentazione in possesso della questura (circ.
Mininterno 6/4/2007);
il Comune ritira la ricevuta di richiesta della carta e la consegna alla
Questura (circ.
Mininterno 18/7/2007)
Verifiche relative all'iscrizione
anagrafica del cittadino comunitario
Iscrizione anagrafica del
familiare di cittadino comunitario o italiano
o
di un documento di identita' (per il familiare comunitario) o del passaporto valido e del visto, se richiesto (per il familiare straniero; nota: il possesso di visto non e' richiesto ai
fini dell'iscrizione anagrafica dalla Direttiva
2004/38/CE;
in ogni caso, si dovrebbe poter derogare al requisito del possesso di visto nello stesso modo in cui si puo' derogare ai fini
dell'ingresso, anche alla luce di Sent.
Corte Giust. C-127-08; nello stesso senso, in precedenza, Sent.
Corte Giust. C-157-03)
o
di un documento
che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico; in caso di
familiare cittadino comunitario, la condizione di carico puo' essere autodichiarata
dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR
445/2000
(circ.
Mininterno 6/4/2007)
o
dell'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario; e' possibile omettere la presentazione di questo
documento, quale che sia la nazionalita' del familiare, essendo gia' agli atti
del Comune (circ.
Mininterno 6/4/2007)
o
documentazione
dello Stato del cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno, dalla
quale risulti il rapporto parentale ovvero la relazione stabile, registrata nel medesimo Stato
o
autodichiarazione del cittadino comunitario
(verosimilmente, quello titolare di diritto di soggiorno) della qualita' di
familiare a carico
o convivente,
ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l'assistenza
personale da parte del comunitario titolare del diritto di soggiorno
o
assicurazione
sanitaria ovvero
altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi in materia
sanitaria nel territorio nazionale
o
autodichiarazione
del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno della disponibilita'
di risorse sufficienti per se'
ed il familiare o il convivente, nella misura prevista per il ricongiungimento
familiare con lo straniero
Cancellazione anagrafica del
cittadino comunitario o del suo familiare
7. Permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (*)
Equivalenza tra permesso CE
slp e carta di soggiorno
Richiesta del permesso CE slp:
beneficiari, requisiti
o
la richiesta puo' riguardare, verosimilmente, anche il
familiare che si ricongiunga con uno
straniero gia' titolare di permesso CE slp, a dispetto del fatto che il D. Lgs.
3/2007 ha soppresso il riferimento esplicito a tale caso in art. 30, co. 4 T.U.
o
TAR
Abruzzo: non e' necessario che i familiari per cui si chiede il permesso CE
slp siano titolari di permesso per motivi familiari
o
TAR
Umbria: e' lo straniero in possesso del requisito di soggiorno pregresso
almeno quinquennale a chiedere il
permesso CE slp per i familiari,
che non sono quindi tenuti a presentare personalmente la domanda; la verifica
dei requisiti (in particolare, quello di
durata del soggiorno pregresso) riguarda solo il richiedente, non i suoi familiari (in contrasto, prassi
della questura di Bologna, senalata da Melting-pot:
il permesso CE slp e' rilasciato, al familiare, solo dopo 5 anni di soggiorno);
nota: nella stessa sentenza si
afferma, in modo censurabile, che il familiare rimane esposto al rischio di perdita
del permesso CE slp in caso di perdita da parte del richiedente o di scioglimento del vincolo familiare o della convivenza (in
contrasto, circ.
Mininterno 27/5/2009: il permesso CE slp non e' revocabile a seguito di separazione legale o di scioglimento del matrimonio, a meno che non sia stato acquistato
fraudolentemente mediante matrimonio di comodo)
o
titolarita' di permesso in corso di validita', per motivi diversi da studio o formazione professionale (o ricerca
scientifica in corrispondenza alla concessione di una borsa di addestramento
alla ricerca; da D. Lgs. 17/2008), asilo (da D. Lgs. 3/2007; preclusione
ribadita da circ.
Mininterno 9/2/2009), protezione sussidiaria (da D. Lgs. 3/2007,
interpretato in base a Direttiva
2003/109/CE),
richiesta asilo, protezione temporanea, motivi umanitari, quelli relativi a
soggiorni di breve durata, a soggiorni per motivi diplomatici o per missioni
speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali (da D. Lgs.
3/2007); escluso anche il caso di straniero che soggiorni in Italia in attesa
di una decisione sulla richiesta di permesso per protezione temporanea o per
motivi umanitari (da D. Lgs. 3/2007)
o
5 anni continuativi di possesso di permesso di soggiorno (da D. Lgs. 3/2007); non
rilevano, nel computo, i periodi trascorsi
per soggiorni di breve durata (verosimilmente, di durata < 3 mesi),
quelli per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di
organizzazioni internazionali (da D. Lgs. 3/2007) e quelli per volontariato (D.
Lgs. 154/2007; nota: rilevano
invece i periodi trascorsi con permessi per studio o formazione professionale
(o ricerca scientifica in corrispondenza alla concessione di una borsa di
addestramento alla ricerca; da D. Lgs. 17/2008), asilo, motivi umanitari,
protezione temporanea e, verosimilmente, richiesta di asilo, di per se' non
abilitanti alla richiesta di permesso CE slp); assenze di durata inferiore a 6 mesi consecutivi e a 10 mesi complessivi,
o anche piu' lunghe se causate da gravi e comprovati motivi, inclusi motivi di
salute e la necessita' di adempiere agli obblighi militari, non
interrompono la durata del periodo di
cinque anni di soggiorno legale richiesto, e sono incluse nel computo (da D.
Lgs. 3/2007); nota: la durata minima e' ridotta a 3 anni in caso di straniero gia' titolare di permesso CE
slp che ne abbia subito la revoca per assenza prolungata dall'Italia o dal
territorio dell'Unione europea o per conferimento del permesso CE slp da parte
di altro Stato membro (da D. Lgs. 3/2007)
o
reddito non
inferiore all'importo dell'assegno sociale (per il 2009, 5.317,65 euro), anche associato a
potenziale - da Relazione
illustrativa del DPR 334/2004
- trattamento pensionistico per invaliditaĠ (da Regolamento), o, in caso di
richiesta per i familiari,
all'importo previsto per il ricongiungimento (da D. Lgs. 3/2007): meta' dell'assegno sociale per
ciascuno dei familiari[22];
la quota relativa ai figli di eta' inferiore a 14 anni (da Circ.
Mininterno 28/10/2008) e' in ogni caso limitata all'importo dell'assegno
sociale (da D. Lgs. 5/2007), anche se il loro numero e' superiore a due; se il
richiedente e' titolare di protezione sussidiaria la quota di reddito per i
familiari non eccede comunque il doppio dell'assegno sociale, anche se il
numero di familiari e' superiore a due (art. 29, co. 3, lettera b T.U.
modificata da D. Lgs. 160/2008); TAR
Veneto: il dato relativo al reddito deve poter essere aggiornato, in fase di contraddittorio, soprattutto quando il provvedimento
intervenga con molto ritardo rispetto alla presentazione dell'istanza; TAR
Veneto: in mancanza di reddito
per il rilascio di permesso CE slp
(che pero', secondo la sentenza, dovrebbe sussistere per gli ultimi 5 anni!),
vanno considerate comunque le condizioni di inserimento, ai fini del rinnovo del vecchio permesso
o
disponibilita', solo in caso di richiesta per i familiari, di alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalle leggi
regionali per l'edilizia popolare o la cui idoneita' igienico-sanitaria sia
certificata dalla ASL
o
superamento, da
parte del richiedente
(verosimilmente, non da parte
dei familiari per cui viene
chiesto il permesso CE slp), di un test di conoscenza della lingua italiana, con modalita' di svolgimento da determinarsi con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca (art. 9, co. 2-bis T.U., inrodotto da L.
94/2009); nota (da Dossier
Camera A.C. 2180): la Direttiva
2003/109/CE permette agli Stati membri di "esigere che i cittadini di
paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione, conformemente alla
legislazione nazionale" (art. 5, co. 2), senza pero' operare alcuna
discriminazione, incluse quelle fondate sulla lingua (punto 5 del preambolo)
Motivi ostativi al rilascio
o
reati di cui allĠart. 380 c.p.p.:
delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la
reclusione non inferiore nel minimo a 4 anni (L. 155/2005), nel massimo a 20
anni; delitti contro la personalit dello Stato, delitto di devastazione e
saccheggio, delitti contro l'incolumit pubblica, delitto di riduzione in
schiavit, furto aggravato, rapina, delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o
aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di
esplosivi, di armi clandestine nonch di pi armi comuni da sparo, delitti
concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per finalit
di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di promozione,
costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete e a
carattere militare, delitti di partecipazione, promozione, direzione e
organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di promozione,
direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere
o
reati di cui allĠart. 381 c.p.p.,
non colposi: corruzione, violenza o
minaccia a pubblico ufficiale, corruzione di minorenni, lesione personale,
danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione indebita, alterazione di armi
e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti
Documentazione richiesta
o
copia passaporto o documento di identita' rilasciato
dall'autorita' italiana (del richiedente ed eventualmente dei familiari) da cui
risulti la nazionalita', l'anno e il luogo di nascita del titolare (nota:
assenza di necessita' del possesso di passaporto valido sottolineata da TAR
Emilia Romagna)
o
copia dichiarazione dei redditi o modello CUD (del
richiedente ed eventualmente di familiari conviventi non a carico); Circ.
Mininterno 23/10/2000: in caso di soggetti non tenuti alla dichiarazione
dei redditi (es.: colf), sufficiente documentazione equivalente (buste-paga,
ricevute versamenti INPS, etc.)
o
certificato casellario giudiziale (del richiedente ed
eventualmente dei familiari)
o
foto tessera in 4 esemplari (del richiedente ed
eventualmente dei familiari)
o
eventuale documentazione che dimostri la minore etaĠ
e/o l'esistenza dei vincoli familiari; la documentazione
¤
eĠ tradotta e legalizzata dal consolato italiano, salvo
che vigano convenzioni internazionali che escludano la necessitaĠ di
legalizzazione dei documenti (es.: la Convenzione dellĠAja del 1961 in materia
di eliminazione della legalizzazione degli atti pubblici, cui hanno aderito,
tra gli altri, Turchia e Moldavia, ovvero la Convenzione di Parigi del 27/9/56
o quella di Vienna dellĠ8/9/76 per il caso di atti di stato civile prodotti
utilizzando estratti plurimi rilasciati dalle autorita' locali); secondo la Risposta
del Governo ad un'interrogazione parlamentare, la prassi secondo la quale
era accettata, per i certificati rilasciati da un'autorita' straniera ed
autenticati dall'autorita' diplomatica o consolare italiana all'estero, anche
la traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia (in
analogia con quanto avviene per le pratiche di concessione della cittadinanza
italiana) non sara' piu' ritenuta valida
¤
e' rimpiazzata da dichiarazione sostitutiva ex art. 49,
DPR
200/1967
da parte dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare italiana in mancanza di
autoritaĠ straniera riconosciuta o in caso di presunta inaffidabilitaĠ dei
documenti; la dichiarazione sostitutiva si basa sulle verifiche necessarie,
effettuate a spese degli interessati:
-
per i rapporti di parentela, sul test del DNA (art. 29,
co. 1 bis T.U., introdotto da D. Lgs. 160/2008; gia' citato, come esempio,
dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004)
-
per l'eta', su test quali quello della densimetria
ossea (dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004; nello stesso senso, sent.
Cass. n. 1656/2007:
esame densitometrico incluso tra quelli cui la rappresentanza puo' procedere;
esiti contestabili in giudizio), effettuato a condizione di consenso
dell'interessato
¤
non eĠ richiesta per il figlio minore che abbia fatto
ingresso per ricongiungimento (da DPR 334/2004; nota: dovrebbe essere esclusa
in tutti i casi in cui sia stata gia' prodotta ai fini del ricongiungimento e
nei casi in cui il familiare sia nato o abbia contratto matrimonio con il
richiedente in Italia)
o
certificazione di disponibilita' di alloggio con
attestazione dellĠufficio comunale di conformita' con requisiti previsti dalle
leggi regionali sullĠedilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei
Comuni di Modena,
Reggio
Emilia e Bologna
e nella Regione
Toscana), o certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dallĠASL
(solo in caso di richiesta di permesso
CE slp anche per i familiari)
Rilascio in caso di
collaborazione anti-terrorismo
Rilascio transitorio a
familiari di cittadini comunitari o italiani
Validita' del permesso CE slp;
rinnovo quale documento di identita'
Formato del permesso CE slp
Modalita' di presentazione
delle richieste
o
richiesta presentata tramite gli uffici postali
abilitati per gli stranieri e i loro familiari; i cittadini
equiparati ai comunitari (cittadini di
Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e i cittadini svizzeri e i sanmarinesi (e,
verosimilmente, i familiari stranieri di cittadini comunitari, nelle more dell'emanazione del decreto Mininterno che definisce il modello della
carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione) possono presentare
le richieste anche presso le questure;
o
richiesta presentata in questura nei casi non esplicitamente menzionati
(nota: verosimilmente incluso il caso di familiare straniero di
cittadino italiano, nelle more dell'emanazione del decreto Mininterno che
definisce il modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino
dell'Unione)
o
per il resto, come per le richieste relative agli altri
permessi di soggiorno (nota: sufficiente la ricevuta, in caso di richiesta di
duplicato, per dimostrare la regolarita' del soggiorno?), con le seguenti
particolarita':
-
per i cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e
per i cittadini svizzeri e sanmarinesi si utilizza un apposito kit azzurro,
contenente il modulo "carta di soggiorno UE" (nelle more della piena attuazione del D. Lgs. 30/2007); lo
stesso kit si utilizza, verosimilmente, per i familiari stranieri di
cittadini comunitari nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che
definisce il modello della carta di soggiorno di familiare straniero di un
cittadino dell'Unione (secondo fonte Mininterno, anche nel caso di familiari
stranieri di cittadini italiani, non trattato esplicitamente), inserendo nella
busta anche la foto del familiare straniero e il certificato attestante il
vincolo familiare tra questi e il cittadino comunitario (o italiano)
-
se la richiesta di permesso CE slp riguarda anche i
familiari, si usa un unico kit, contenente i moduli prescritti per ciascuno degli
interessati; in caso di familiari stranieri di cittadino straniero, va
compilato anche il modulo 2 per ciascuno di quelli, tra gli interessati, che
percepiscono un reddito; in caso di familiari stranieri di cittadino
comunitario (nelle more
dell'emanazione del decreto del Mininterno che definisce il modello della carta
di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione), vanno incluse anche,
per ciascuno di essi, la foto e il certificato attestante il vincolo familiare
con il cittadino comunitario
-
costi: per i
cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e
Norvegia) e per i cittadini svizzeri e sanmarinesi, Û 30 alle Poste (in caso di
richiesta per familiare straniero, verosimilmente, anche marca da bollo da Û
14.62 e versamento di Û 27.50 per il permesso CE slp in formato elettronico)
-
verosimilmente, in caso di cittadini equiparati ai
comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o di cittadini
svizzeri o sanmarinesi, il richiedente e' convocato in questura, mediante
raccomandata, solo per la consegna della carta (nelle more della piena attuazione del D. Lgs. 30/2007); nell'occasione,
consegna 4 fotografie, delle quali una e' apposta sulla carta di soggiorno; in
caso di richiesta per familiare di cittadino straniero o, nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che
definisce il modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino
dell'Unione, per familiare straniero di cittadino italiano o comunitario, si
procede invece, verosimilmente, ad una prima convocazione per consegna foto e
per rilevamento impronte, e ad una seconda per la consegna del permesso CE slp
in formato elettronico)
Contraffazione
Termini per l'esito della
richiesta
Diritti e facolta' del
titolare di permesso CE slp
o
godere delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione (prestazioni di assistenza
sociale e di previdenza sociale, erogazioni in materia sanitaria, scolastica,
sociale, accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, incluso
l'accesso alla procedura per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica), salvo che sia espressamente disposto il contrario; il godimento e'
condizionato alla dimostrazione di effettiva residenza in Italia (da D. Lgs. 3/2007)
o
svolgere qualsiasi attivita' di lavoro subordinato o autonomo non espressamente riservata allĠitaliano o vietata allo straniero (da D. Lgs. 3/2007); per l'instaurazione di un
rapporto di lavoro non e' richiesta la stipula di un contratto di soggiorno (da
D. Lgs. 3/2007, ma anche, in precedenza, circ.
Mininterno 25/10/2005)
o
il requisito si applica solo alle prestazioni erogate a
partire dall'1/1/2009 (domande presentate dall'1/12/2008) e puo' essere stato
maturato in passato (al momento della richiesta, deve sussistere il requisito
di residenza effettiva, stabile e continuativa in Italia, ma non
necessariamente ininterrotta da oltre dieci anni)
o
ai fini della dimostrazione della continuita' del
soggiorno legale con riferimento a periodi pregressi, gli interessati dovranno
fornire ogni ulteriore documentazione utile (es.: copia dei permessi/titoli di
soggiorno ottenuti in precedenza)
o
per il computo dei 10 anni si tiene conto della
continuita' tra le date di rilascio dei diversi documenti attestanti il
soggiorno legale nel territorio e quelle di scadenza di quelli posseduti
precedentemente; le date di rilascio dei documenti di soggiorno fanno fede,
salvo diversa attestazione dell'Autorita' competente, per l'individuazione del
periodo di soggiorno legale (nota: la data di rilascio potrebbe risultare di
molto successiva a quella della scadenza, a causa del tempo impiegato
dall'amministrazione per dare esito alla richiesta di rinnovo)
o
le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici
poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse
nazionale (art. 37, co. 1 D.
Lgs. 29/1993,
ora art. 38 D.
Lgs. 165/2001)
o
i posti (art.
1, DPCM
174/1994)
-
dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello
Stato individuati dallĠart. 6 D.
Lgs. 29/1993
e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo delle strutture
periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici
non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia
-
dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello
Stato
-
dei ruoli civili e militari della Presidenza del
Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia,
della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli
cui si accede, senza concorso, in base allĠart. 16 L.
56/1987
o
le funzioni
(art. 2, DPCM
174/1994)
che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti
autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di
merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004,
parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di
Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR
Toscana,
Sent.
Cass. 24170/2006:
-
il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione
e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:
¤
l'art. 38, D.
Lgs. 165/2001,
che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle
dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM
174/1994)
la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere
dal possesso della cittadinanza italiana
¤
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli
infermieri professionali
-
prevalgono infatti
¤
la disposizione di cui all'art. 2, DPR
487/1994
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che impone l'aplicazione del DPR
487/1994
in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che
prevede il requisito della cittadinanza italiana
¤
il fatto che l'art. 2 DPR
3/1957
non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
o
a favore: TAR
Liguria, Sent.
Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord.
Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord.
Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008:
-
l'art. 2 DPR
3/1957
va considerato abrogato da art. 2 T.U.
-
l'art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001
riproduce l'art. 2 DPR
487/1994,
preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo
(nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70,
co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che "legifica" l'art. 2 DPR
487/1994)
-
l'art. 51 Cost.
non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai
soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con
l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi
trasportato in art. 38 D.
Lgs. 165/2001)
-
in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art.
38, co. 2 D.
Lgs. 165/2001,
le sole preclusioni vengono da DPCM
174/1994;
l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le
quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana
-
si registra un progressivo afflievolimento della
connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:
¤
art. 38 D.
Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
¤
art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri
anche a tempo indeterminato)
¤
artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri
professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in
struttura pubblica)
¤
art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al
pubblico impiego)
¤
DPR
220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani,
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui
all'art. 2, co. 3 T.U.)
¤
D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso,
per settore pubblico e privato)
¤
Direttiva
2003/109/CE (accesso al pubblico impiego, salvo esercizio di pubblici
poteri)
¤
D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa,
salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art.
11, co. 3 Direttiva
2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
¤
sent.
Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
¤
sent.
Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di
iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica
Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola
compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere)
-
per le attivita' non precluse, lo straniero deve
soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione
del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una
adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
(nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione
impropria dei diritti)
o
sul
Comune di Verona: un criterio che discrimini direttamente il titolare di permesso CE slp rispetto a quello italiano
ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare e' in contrasto con
art. 11, co. 1, lettera f) Direttiva
2003/109/CE
o
sul
Comune di Romano d'Ezzelino: un bonus istruzione erogato da un Comune a studenti italiani o comunitari, con
esclusione dei titolari di permesso CE
slp, e' in contrasto art. 11, co. 1, lettera b) Direttiva
2003/109/CE
Espulsione del titolare di
permesso CE slp
Revoca del permesso CE slp
o
in caso di acquisizione fraudolenta
o
quando il titolare venga a rappresentare un pericolo
per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da valutare come ai fini
del rilascio del permesso CE slp)
o
quando il titolare sia espulso
o
in caso di assenza continuativa dal territorio
dell'Unione europea di durata superiore a 12 mesi
o
in caso di assenza (nota: continuativa?) dall'Italia di
durata superiore a 6 anni (nota: il tentativo di conseguire il permesso CE slp
in altro Stato membro mette a repentaglio la titolarita' di quello rilasciato
dall'Italia; se la condizione fa riferimento ad assenza continuativa, dopo un
tentativo fallito in uno Stato membro conviene rientrare temporaneamente in
Italia prima di ritentare in altro Stato membro)
o
in caso di conferimento del permesso CE slp da parte di
altro Stato membro dell'Unione europea (previa comunicazione da parte di
questo)
Modalita' di adozione dei
provvedimenti negativi; impugnazione
Facolta' del titolare di
permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e dei suoi familiari
o
siano titolari di un permesso di soggiorno rilasciato
dallo Stato membro di provenienza e dimostrino di aver risieduto in quello
Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE
slp (nota: verosimilmente, il
ricongiungimento con familiari che non soddisfino tali requisiti e' possibile,
senza che essi pero' godano delle misure di favore previste per quelli che li
soddisfano; nello stesso senso, circ.
Mininterno 16/2/2007:
familiari del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro ammessi previa semplice dimostrazione del rapporto
familiare)
o
siano verificati i requisiti di reddito e alloggio
previsti per il ricongiungimento
o
in caso di soggiorno di durata < 3 mesi non si applicano le disposizioni relative
all'espulsione in caso di mancata dichiarazione di soggiorno entro 60 giorni dall'ingresso in Italia
o
l'ingresso in
Italia e' effettuato in esenzione di visto (nota: anche in vista di un soggiorno prolungato e anche se l'ingresso
e' effettuato provenendo da Stato membro che non fa parte dell'Area Schengen;
il permesso CE slp deve essere stato rilasciato, pero', da uno Stato membro
autorizzato a farlo: esclusi Regno Unito, Irlanda o Danimarca e,
transitoriamente, gli Stati membri neocomunitari, da circ.
Mininterno 16/2/2007)
o
ai fini del rilascio del nulla-osta al lavoro subordinato si prescinde dal requisito di residenza all'estero (e' possibile, cioe', la ricerca di
lavoro sul posto); nota: se i familiari
hanno gia' ottenuto il permesso per motivi familiari in Italia, accedono ad
attivita' lavorativa senza bisogno di nulla-osta; il prendere in considerazione
per loro l'accesso al lavoro subordinato condizionato al rilascio di nulla-osta
avrebbe senso solo se essi potessero intraprendere un rapporto di lavoro subordinato
prima che il titolare di permesso CE rilasciato da altro Stato membro abbia
ottenuto il rilascio di un permesso in Italia
Provvedimenti
negativi in relazione al titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato
membro e ai suoi familiari
o
verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno, quando il provvedimento di
espulsione e' adottato ai sensi di art. 13, co. 2, lettera b, T.U. (mancata
richiesta di permesso o del suo rinnovo)
o
verso il paese di origine, sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso, quando il
provvedimento e' adottato ai sensi di art. 13, co. 1 T.U. (motivi di ordine
pubblico o sicurezza dello Stato) o di
art. 3, co. 1 L. 155/2005 (motivi di prevenzione del terrorismo)
8. Ingresso
e soggiorno per lavoro subordinato (*)
Aspetti generali: quote,
Sportello unico
o
diretto da un dirigente della carriera prefettizia o
della Direzione provinciale del lavoro
o
composto da almeno un rappresentante della prefettura,
almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, almeno uno della Polizia di
Stato
o
istituito con decreto del prefetto, che puoĠ
individuare anche piuĠ unitaĠ operative di base
o
nelle Regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano, istituite forme di raccordo con gli uffici
competenti in materia di lavoro
Richiesta di nulla-osta al
lavoro
o
eta' > 16 anni;
nota: dovrebbe essere consentito eta' > 15 anni (art. 5, D.
Lgs. 345/1999)
o
assolvimento dellĠobbligo scolastico: frequenza scolastica > 8 anni (art.7 L.
53/2003)
o
assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potesta'
Modalita' di presentazione
della richiesta di nulla-osta al lavoro
o
registrazione
dell'utente tramite il sito del Mininterno; l'utente puo' corrispondere a un
datore di lavoro ovvero a un patronato o a un'associazione preventivamente
autorizzata; il singolo datore di lavoro puo' presentare al massimo 5
domande (nessun limite al numero
complessivo di domande presentabili, a nome dei datori di lavoro, da patronati
e associazioni)
o
scaricamento del software dal sito del Mininterno
o
compilazione off-line
della domanda
o
spedizione
della domanda, tramite collegamento col sito del Mininterno, a partire da
un istante prefissato (differenziato per
categorie); rileva, ai fini della graduatoria, l'istante di ricezione certificato da una e-mail di ricevuta
inviata in automatico dal Mininterno
o
le domande per lavoratori provenienti da paesi con quote
privilegiate possono concorrere solo
all'interno della relativa quota (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
o
le domande vengono ricevute singolarmente e in caso di
unico invio di piu' domande da parte
dello stesso soggetto, rileva l'ordine assegnato da chi spedisce (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
o
Il TAR
Lombardia ha ordinato la sospensione cautelare del provvedimento del Prefetto di Milano con il
quale viene definito l'insieme delle domande accettate nell'ambito della quota
riservata alla Provincia di Milano con il decreto flussi per il 2007, a causa
del sospetto di errori nella
procedura informatica, che avrebbero colpito selettivamente i soggetti
abilitati all'invio cumulativo
Contenuto della richiesta e
documentazione da allegare: contratto di soggiorno
o
generalitaĠ del
datore di lavoro, del titolare o
legale rappresentante dellĠimpresa, la ragione sociale, la sede e lĠindicazione
del luogo di lavoro; nota: per il lavoro domestico, e' datore di lavoro sia il soggetto alle cui
dipendenze si svolgera' il rapporto di lavoro sia il familiare che si obbliga
in sostituzione del congiunto che utilizzera' la prestazione di lavoro (da modelli
A e B)
o
generalitaĠ e residenza allĠestero o, per chiamata numerica, numero (e nazionalita', da modelli
A e B) dei lavoratori da assumere
o
trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei CCNL
applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno (nota: e'
una delle rare disposizioni di legge che impongono esplicitamente
l'applicazione di un CCNL, per quanto riguarda il trattamento economico del
lavoratore, anche a datori non associati; nota: non sarebbe richiesta
l'applicazione dell'intera parte normativa del CCNL, ma nei modelli
A e B non si distingue)
o
impegno al pagamento delle eventuali spese di
rimpatrio (modelli
A e B: solo in caso di espulsione dello straniero con accompagnamento
coattivo alla frontiera), riportato anche nella proposta di contratto
di soggiorno
o
dichiarazione di impegno a comunicare (entro 5 gg. dal verificarsi dellĠevento, da art. 36 bis
Regolamento) ogni variazione
concernente il rapporto di lavoro (in particolare: data di inizio e cessazione
del rapporto di lavoro ed eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con
relativa decorrenza, da art. 36 bis Regolamento); l'obbligo di comunicazione si
considera assolto quando sia stato inviato telematicamente al servizio competente per territorio
(il Centro per l'impiego) il modello unificato (adottato con Decreto
Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D.
Lgs. 181/2000 (da L.
296/2006); per lavoro domestico, l'obbligo di comunicazione si considera
assolto quando siano stati trasmessi all'INPS (art. 16 bis, co. 11 e 12 L.
2/2009, circ.
Minlavoro 16/2/2009) i modelli semplificati per assunzione
o variazione
del rapporto (circ.
INPS 17/2/2009)[23],
mediante trasmissione telefonica dei dati ad apposito Contact Center (circ.
INPS 17/2/2009), trasmissione via Internet, trasmissione con raccomandata
A/R (e, verosimilmente, via fax, da Decreto
Minlavoro 30/10/2007) o consegna a mano (quale data certa di comunicazione lĠINPS assume quella
in cui la comunicazione e' stata ricevuta - da Decreto
Minlavoro 30/10/2007 - o, in caso di raccomandata, la data di spedizione -
da circ.
INPS 17/2/2009)
o
garanzia della
disponibilitaĠ di un alloggio
che soddisfi i requisiti previsti dalle leggi regionali sullĠedilizia popolare
pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena,
Reggio
Emilia
e Bologna
e nella Regione
Toscana)
o che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria,
contenuta in apposita dichiarazione e nella proposta di contratto; lĠeventuale partecipazione
alle spese per lĠalloggio e la corrispondente
decurtazione del salario (<
1/3 salario; non ammessa nei casi in cui
la messa a disposizione dellĠalloggio sia prevista, con corrispondente
determinazione del salario, dal CCNL corrispondente) devono essere menzionate
nella proposta di contratto di soggiorno
o
eventuale richiesta di trasmissione della documentazione finale (nulla-osta e copia
della proposta di contratto di soggiorno) agli uffici consolari da parte dello
Sportello unico
o
autocertificazione dellĠiscrizione dellĠimpresa alla Camera di commercio, per le
attivitaĠ per cui lĠiscrizione eĠ richiesta
o
autocertificazione della posizione previdenziale e
fiscale (istruzioni per i modelli
A e B: relativa all'ultima dichiarazione presentata), atta a comprovare la capacitaĠ
occupazionale e reddituale del datore di
lavoro (determinata, per il lavoro domestico, dalla circ.
Minlavoro 1/2005: reddito netto > doppio dell'ammontare di retribuzione e contribuzione
dovuta; rileva anche il cumulo dei redditi di parenti di primo grado non
conviventi o di altri soggetti che autocertifichino di essere tenuti al
mantenimento del datore); non richiesta nel caso in cui il datore di lavoro sia affetto da patologie che ne limitano lĠautosufficienza e intenda
assumere un lavoratore da adibire alla propria assistenza (nota: ratio
incomprensibile)
o
proposta di contratto di soggiorno, con specificazione delle relative condizioni, a
tempo indeterminato, determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale (non
inferiore a 20 ore settimanali;
nota: contemplato solo il part-time orizzontale; inoltre, nei moduli distribuiti dai ministeri per
la conversione da studio si afferma "superiore a 20 ore"; F.A.Q.
sito Mininterno: il minimo di ore non puo' essere raggiunto con il cumulo di piu' rapporti) e, per il lavoro domestico, con
retribuzione non inferiore allĠimporto dellĠassegno sociale (per il 2009, 5.317,65 euro; istruzioni per i modelli
A e B: in caso di basso numero di ore, necessaria una retribuzione oraria
sufficientemente alta per raggiungere la soglia); la proposta di contratto
riporta lĠimpegno al pagamento delle spese di rimpatrio dello straniero (modelli
A e B: solo in caso di espulsione dello straniero con accompagnamento
coattivo alla frontiera; nota: cosi' limitato, l'impegno e' assunto solo
rispetto allo Stato) e la garanzia per lĠalloggio (inclusa la partecipazione
del datore di lavoro alle spese e la corrispondente decurtazione del salario)
o
in caso di richiesta relativa a un minore, documentazione attestante (da istruzioni per i modelli
A e B)
¤
l'assolvimento dell'obbligo scolastico, rilasciata da una scuola statale o da ente
pubblico o altro istituto paritario secondo la legislazione vigente nel Paese
di provenienza, e vistata dalla rappresentanza diplomatica o consolare
italiana, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero
¤
assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potesta'
Esame della richiesta
o
richiede allĠAgenzia delle entrate il codice fiscale per il lavoratore (art. 31, co. 5, DPR 394/1999, circ.
Mininterno 30/5/2005)
o
comunica la richiesta al Centro per lĠimpiego (escluso
il caso di richieste nominative da liste di stranieri con titoli di prelazione)
per l'accertamento di indisponibilita' (art.
30 quinquies DPR 394/1999, circ.
Mininterno 30/5/2005):
¤
il Centro per lĠimpiego accerta (anche via Internet)
eventuali disponibilitaĠ di manodopera nazionale, comunitaria o straniera
iscritta al collocamento o comunque censita come disoccupata e le comunica entro
20 gg. allo Sportello unico e al datore di
lavoro; in tal caso, la richiesta di nulla-osta rimane sospesa fino a conferma da parte del datore di lavoro (art. 30 quinquies
Regolamento; nota: rischio di sospensione a tempo indeterminato)
¤
in caso di comunicazione negativa del Centro per
l'impiego circa la disponibilita' di lavoratori italiani o comunitari, il
datore di lavoro, entro 4 gg. da tale
comunicazione, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per
lĠimpiego se intende revocare la
richiesta di assunzione (art. 30 sexies Regolamento); nota: tale possibilita'
di revoca e' da considerare come un'ultima possibilita' offerta al datore di
lavoro di fermare la procedura, non consentita, pero', incomprensibilmente, in
caso di mancata comunicazione da parte del Centro per l'impiego
¤
in caso di mancata comunicazione da parte del Centro
per lĠimpiego ovvero di accertata indisponibilitaĠ (verosimilmente, se il
datore non ha revocato la richiesta entro i 4 gg.; nello stesso senso, circ.
Mininterno 9/2/2006) ovvero di conferma della
richiesta, si procede
o
convoca il datore di lavoro per il rilascio del
nulla-osta e per la sottoscrizione
del contratto di soggiorno (art. 31, co.
4, DPR 394/1999, circ.
Mininterno 30/5/2005);
e' possibile delegare il ritiro
di nulla-osta e la firma del contratto di soggiorno in caso di impedimento
del datore; necessaria dichiarazione, ai sensi di art.4, co. 2 DPR
445/2000,
presentata al pubblico ufficiale da parte di coniuge o, in assenza, da figlio
o, in assenza, da altro parente in linea diretta o collaterale entro il terzo
grado, attestante lo stato di impedimento temporaneo per motivi di salute;
negli altri casi (assenza di familiari idonei?) necessaria una apposita procura (circ.
Mininterno 8/11/2007);
deve essere esibito il documento di identita' del datore di lavoro o, se questi
e' straniero, il suo permesso di soggiorno (da istruzioni per i modelli
A e B)
o
spedisce lĠintera documentazione e il codice fiscale,
se cosiĠ richiesto dal datore di lavoro, alla rappresentanza
diplomatico-consolare (art. 31, co. 6, DPR
394/1999, circ.
Mininterno 30/5/2005)
Ingresso del lavoratore
o
comunica al lavoratore la proposta di contratto di
soggiorno per lavoro
o
rilascia visto
e codice fiscale, previa verifica dei requisiti generali (es.: in relazione a
regolaritaĠ documento di viaggio, mezzi di trasporto utilizzati, familiari al
seguito; tutti gli altri, se la documentazione non eĠ stata trasmessa
dĠufficio), entro 30 gg.
o
trasmette lĠinformazione relativa allĠavvenuto rilascio
a Minlavoro, Mininterno, INPS e INAIL
Richiesta di permesso per
lavoro subordinato
Contraffazione
Stipula del contratto di
lavoro
Sopravvenuta indisponibilita'
del datore di lavoro
Facolta' del lavoratore nelle
more del rilascio del permesso
o
puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti
previdenziali (Mess.
INPS 2226/2008;
incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess.
INPS 6449/2008),
a condizione che (da Direttiva
Mininterno 20/2/2007,
che rafforza circ.
Mininterno 9/2/2006,
e par.
Mingiustizia)
¤
abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro
8 gg. dall'ingresso
¤
abbia sottoscritto il contratto di soggiorno
¤
sia in possesso di copia del modello di richiesta di
permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta
presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale
abilitato
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ.
Mininterno 2/4/2007)
¤
il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello
unico
¤
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
¤
domanda di rilascio del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si
riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo
Sportello unico)
o
puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ.
Minsalute 17/4/2007)
o
puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e
aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione, a
condizione di esibizione della ricevuta dell'avvenuta presentazione della
richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale o dalla questura; a
tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la
presentazione dell'istanza di rilascio (circ.
Mintrasporti 14/9/2007)
o
puo' effettuare (a regime, da circ.
Mininterno 28/7/2008) il reingresso
in esonero dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso
avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ.
Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio
valido, il visto da cui si
evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la
polizia di frontiera deve timbrare sia il documento di viaggio sia la ricevuta
(circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008)
Durata del permesso per lavoro
subordinato
o
< 2 anni per rapporto a tempo
indeterminato
o
durata del rapporto, ma comunque < 1 anno,
per rapporto a tempo determinato
Divieto di licenziamento per
la lavoratrice madre; dimissioni della lavoratrice madre; lavoratrici
domestiche
Licenziamento e dimissioni
o
iscrizione del lavoratore, da parte del Centro per
lĠimpiego, nelle liste di mobilitaĠ
(anche per corresponsione dellĠindennitaĠ di mobilitaĠ) per durata residua del
permesso, ma comunque > 6 mesi, se ricorrono le condizioni ai sensi delle disposizioni sul licenziamento
collettivo
o
iscrizione del lavoratore nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR
442/2000 (o aggiornamento della sua posizione), da parte del Centro per
lĠimpiego, per durata residua del permesso, ma comunque > 6
mesi, in caso di licenziamento
individuale o di dimissioni o se non ricorrono le condizioni per lĠiscrizione nelle liste di
mobilitaĠ (previa presentazione
del lavoratore al Centro per lĠimpego, entro 40 gg.
dalla conclusione del rapporto, con esibizione del permesso di soggiorno e dichiarazione relativa allĠattivitaĠ svolta e alla disponibilitaĠ
immediata allo svolgimento di nuova attivitaĠ; TAR
Lombardia: nelle more del rinnovo del permesso, sufficiente l'esibizione
della ricevuta della richiesta
di rinnovo)
o
rinnovo del
permesso, da parte della Questura, in caso di scadenza intermedia, con durata
tale da completare il periodo di 6 mesi, previo accertamento dellĠeffettiva
iscrizione; circ.
Mininterno 6/5/2009: la durata del permesso rinnovato puo' superare i 6
mesi solo in casi eccezionali (nota: tentativi di diffusione di una prassi piu'
indulgente segnalati da Melting
Pot)
o
per il lavoratore straniero che sia rimasto invalido, lĠiscrizione nelle liste per il collocamento
obbligatorio di cui allĠart. 8 L.
68/1999 equivale allĠiscrizione nelle liste di mobilitaĠ ovvero alla
registrazione nellĠelenco anagrafico
o
specificazione Òattesa occupazioneÓ sul permesso, ma conservazione delle facoltaĠ
permesso per lavoro subordinato (circ.
Mininterno 19/5/2001)
o
rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato condizionato alla sussistenza
di un contratto di soggiorno e
alla consegna della autocertificazione attestante la disponibilitaĠ di un alloggio che soddisfi i parametri minimi (dubbia
costituzionalitaĠ); la durata del permesso rinnovato viene fissata alla stipula
del nuovo contratto, o solo dopo la scadenza del vecchio permesso? (nel primo
caso, rischio di scadenza anteriore a quella del periodo di possibile
iscrizione al collocamento)
o
in mancanza di nuovo contratto, alla scadenza del
periodo di iscrizione (o del permesso, se lĠiscrizione non ha avuto luogo), il
lavoratore deve lasciare il territorio
dello Stato, salvo che possa ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo
in base alla normativa; nota: verosimilmente, l'obbligo scatta 60 gg. dopo la
scadenza, durante i quali il rinnovo puo' comunque essere richiesto in presenza
della sopravvenuta stipula di un contratto (in base a Sent.
Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003)
Rinnovo del permesso
o
mezzi di sostentamento, corrispondenti a reddito da
lavoro o da altra fonte lecita, accertabili dĠufficio a seguito di dichiarazione
sostitutiva, per titolare e familiari
conviventi a carico (quantificati come per ricongiungimento; da circ.
Mininterno 19/5/2001)
o
esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e la consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per
lĠedilizia popolare (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena,
Reggio
Emilia
e Bologna
e nella Regione
Toscana)
o - verosimilmente - che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ
igienico-sanitaria (salvo periodo > 6 mesi di disoccupazione
tollerata); per rapporti in
corso alla data di entrata in vigore del
DPR 334/04, le parti, ai fini del rinnovo del permesso, stipulano e sottoscrivono autonomamente il contratto di soggiorno, su modulo apposito e lo
inviano, con raccomandata A.R.,
allo Sportello Unico, il quale provvede a restituire la ricevuta di ritorno,
timbrata dallo Sportello stesso, che il lavoratore esibisce all'atto del
rinnovo del permesso di soggiorno (circ.
Minlavoro 9/2005)
o
la quantificazione
riferita alle soglie di reddito previste per il ricongiungimento e' da
considerarsi indicativa, non tassativa (TAR
Emilia Romagna); la normativa non individua, quanto meno con riferimento allo straniero
lavoratore subordinato, una precisa soglia di reddito, ma deve tenersi conto dell'inserimento sociale (TAR
Piemonte)
o
l'insufficienza
di mezzi non e' di per se' sola
idonea a determinare la decisione, dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative, durata della permanenza in
Italia e grado di inserimento sociale, documentato, ad esempio, dal percorso
lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli familiari (TAR
Emilia Romagna); con accento contrario, Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo
o
la valutazione del possesso da parte dello straniero di
adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda
di rinnovo (Sent.
Cass. n. 2417/2006, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il
provvedimento (TAR
Toscana)
o
una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il
diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito
comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.:
risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione
dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent.
Cons. Stato n. 3239/2008)
o
illegittimo il diniego di rinnovo per il solo fatto che
lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un periodo prolungato,
se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita'
di mobilita' (TAR
Veneto) o sussidi del Comune
(TAR
Piemonte)
o
rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo
successivo, per cui si chiede il rinnovo (Sent.
Tar Veneto)
o
si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in
ritardo (TAR
Lazio);
rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR
Lombardia)
o
e' onere dello
straniero segnalare
all'Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento
amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze
positive (TAR
Toscana)
o
ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono
rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria,
quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L.
241/1990 dei motivi ostativi, perche'
l'interessato possa fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui
l'amministrazione non sia in grado di rispettare il termine di 20 gg previsto
per l'esito dell'istanza (Sent.
Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione
dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR
Toscana)
o
la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche
in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione
si pronuncia (TAR
Veneto); sopravvenienze successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co.5 T.U. (Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008); piu' drasticamente, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale
o
se il rapporto
lavorativo e' stato stipulato poco prima della decisione dell'Amministrazione, puo' essere chiesta la
dimostrazione di pregressa disponibilita' reddituale; in caso di incapacita' dell'interessato di produrre tale
dimostrazione, il rinnovo puo' essere negato ovvero concesso per un periodo limitato, salva verifica dei successivi sviluppi (TAR
Emilia Romagna)
o
il cambiamento di datore di lavoro nel caso in cui l'attivita' imprenditoriale del
precedente fosse fittizia e'
anch'esso un fatto nuovo, atto a precludere il provvedimento negativo (TAR
Lombardia e TAR
Veneto)
o
anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in
considerazione (TAR
Veneto);
in senso contrario, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: insufficiente la mera proposta di contratto di lavoro, dato che non comporta alcun
effettivo onere per il potenziale datore
o
per uno straniero che abbia fatto ingresso per
ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR
Veneto); tale reddito e l'esistenza di vincoli familiari e sociali vanno tenuti in considerazione
anche quando si tratti di rinnovo del permesso per attesa occupazione (TAR
Veneto)
Facolta' del lavoratore nelle
more del rinnovo
o
puo' ottenere il nulla-osta al ricongiungimento (circ.
Mininterno 17/10/2006; nota: il nulla-osta puo' essere anche richiesto
dallo straniero in questa condizione?)
o
gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di reingresso, da soli valichi di frontiera esterna (Circ.
Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), purche' esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il
permesso scaduto e la ricevuta (postale o cedolino; da com.
Mininterno 5/4/2007
e circ.
Mininterno 16/6/2007)
di richiesta di rinnovo; in caso di minori iscritti sul titolo di soggiorno in
scadenza o in fase di aggiornamento del genitore, la questura rilascia un
permesso cartaceo provvisorio, sul quale viene iscritto il minore, in modo da
consentire uscita e reingresso (circ.
Mininterno 27/6/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008);
ai fini dell'attraversamento
delle frontiere aeroportuali di paesi Schengen (limitatamente a Francia, Spagna e Malta, anche
marittimi; da circ.
Mininterno 7/8/2007)
in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso
scaduto, e' da considerarsi equipollente al permesso di soggiorno fino al 30/10/2007 (GUCE
18/8/2007);
disposizioni confermate per il periodo 14/12/2007-31/3/2008 (circ.
Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ.
Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo
o
puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e
aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione (circ.
Mintrasporti 20/9/2006); a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al
rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo (circ.
Mintrasporti 14/9/2007)
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ.
Mininterno 17/11/2006), nonche' il rilascio e rinnovo della carta di identita', con la sola esclusione della validita' per
l'espatrio (circ.
Mininterno 2/4/2007)
o
puo' ottenere il rilascio dell'attestato di
conducente da parte della DPL (circ.
Minlavoro 27/11/2007; circ.
Minlavoro 13/6/2008: possibile presentare la documentazione alla DPL piu'
vicina alla residenza del lavoratore, anziche' alla sede legale dell'impresa)
o
puo' presentare richiesta di assunzione di altro
straniero (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
o
puo' immatricolarsi all'universita' (circ.
MIUR 16/7/2009)
Instaurazione di un nuovo
rapporto di lavoro
Obblighi di comunicazione in
caso di instaurazione di un rapporto di lavoro
o
dell'instaurazione
del rapporto, almeno un giorno prima
o
di ogni variazione
(proroga, trasformazione, cessazione), entro 5 gg.
Diritti del lavoratore
straniero
o
le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici
poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse
nazionale (art. 37, co. 1 D.
Lgs. 29/1993,
ora art. 38 D.
Lgs. 165/2001)
o
i posti (art.
1, DPCM
174/1994)
-
dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello
Stato individuati dallĠart. 6 D.
Lgs. 29/1993
e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo delle strutture
periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non
economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia
-
dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello
Stato
-
dei ruoli civili e militari della Presidenza del
Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia,
della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli
cui si accede, senza concorso, in base allĠart. 16 L.
56/1987
o
le funzioni
(art. 2, DPCM
174/1994)
che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti
autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di
merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004,
parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di
Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR
Toscana,
Sent.
Cass. 24170/2006:
-
il lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente
previsti:
¤
l'art. 38, D.
Lgs. 165/2001,
che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle
dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM
174/1994)
la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere
dal possesso della cittadinanza italiana
¤
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli
infermieri professionali
-
prevalgono infatti
¤
la disposizione di cui all'art. 2, DPR
487/1994
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che impone l'aplicazione del DPR
487/1994
in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che
prevede il requisito della cittadinanza italiana
¤
il fatto che l'art. 2 DPR
3/1957
non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
o
a favore: TAR
Liguria, Sent.
Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord.
Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord.
Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008:
-
l'art. 2 DPR
3/1957
va considerato abrogato da art. 2 T.U.
-
l'art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001
riproduce l'art. 2 DPR
487/1994,
preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo
(nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70,
co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che "legifica" l'art. 2 DPR
487/1994)
-
l'art. 51 Cost.
non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai
soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con
l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi
trasportato in art. 38 D.
Lgs. 165/2001)
-
in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art.
38, co. 2 D.
Lgs. 165/2001,
le sole preclusioni vengono da DPCM
174/1994;
l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le
quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana
-
si registra un progressivo afflievolimento della
connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:
¤
art. 38 D.
Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
¤
art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri
anche a tempo indeterminato)
¤
artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri
professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in
struttura pubblica)
¤
art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al
pubblico impiego)
¤
DPR
220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani,
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui
all'art. 2, co. 3 T.U.)
¤
D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso,
per settore pubblico e privato)
¤
Direttiva
2003/109/CE (accesso al pubblico impiego, salvo esercizio di pubblici
poteri)
¤
D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa,
salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art.
11, co. 3 Direttiva
2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
¤
sent.
Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
¤
sent.
Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di
iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica
Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola
compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere)
-
per le attivita' non precluse, lo straniero deve
soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione
del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una
adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
(nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione
impropria dei diritti)
o
tali imprese si configurano come soggetti di diritto
privato per tutto cio' che attiene alla loro organizzazione e al loro funzionamento,
compreso il reclutamento del personale (Par.
UNAR 26/10/2007)
o
il Regolamento sullo stato giuridico del personale
delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione
(all. A RD
148/1931)
prescrive il requisito della cittadinanza italiana (disposizione applicabile
anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ex
L. 628/1952)
o
le disposizioni di cui all'all. A RD
148/1931
sono derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co.
2, L.
270/1988),
ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il requisito di
cittadinanza
o
secondo Par.
UNAR 26/10/2007,
le disposizioni di cui all'all. A RD
148/1931
-
sono state implicitamente abrogate da art. 2, co. 3 T.U.
-
violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza
secondo i criteri stabiliti da sent.
Corte Cost. 432/2005,
non essendovi motivazione logica, ragionevole e proporzionata, nel consentire
l'accesso ai soli cittadini italiani alle opportunita' di impiego nelle imprese
del settore del trasporto pubblico, ormai privatizzato per effetto della
normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque non piu' riservato alle
imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla pubblica amministrazione
-
violano la normativa nazionale antidiscriminazione
nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione anche il settore
dell'accesso al lavoro
o
sollevata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 10, co. 1, n. 1, all. A RD
148/1931, dovendosi escludere, sulla base di art. 27, co. 1 T.U.,
che la disposizione sia stata abrogata da art. 2, co. 3 T.U., ma non
ravvisandosi l'interesse dello Stato a limitare nel settore del trasporto
pubblico l'accesso al lavoro al solo cittadino (Ord.
Trib. La Spezia); nota: la questione e' stata dichiarata dalla Corte
manifestamente inammissibile perche non rilevante nl giudizio principale (Ord.
Corte Cost. 71/2009)
o
Trib.
Milano:
-
l'all. A RD
148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in
cui prevede il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica
infatti anche alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia'
lavoratori" (coerentemente con Sent. Corte Cost. 454/1998)
-
la previsione del requisito di cittadinanza italiana o
comunitaria nel bando per l'assunzione di dipendenti ATM di Milano costituisce
comportamento discriminatorio, dato che preclude la partecipazione degli
stranieri; e' irrilevante che la domanda di partecipazione non sia stata
inviata ne', quindi, respinta
-
attivita' che non comportino l'esercizio di pubblici
poteri o interessi dello Stato non sono piu' precluse, secondo la
giurisprudenza di merito, allo straniero
Diritti del titolare del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato
o
eĠ iscritto obbligatoriamente al SSN
o
accede alle misure di edilizia popolare e ai servizi di intermediazione per l'accesso alla locazione e al credito agevolato in materia di prima casa, a paritaĠ con lĠitaliano se in
possesso di permesso di durata > 2 anni e impegnato in regolare
attivitaĠ lavorativa subordinata o
autonoma
o
eĠ parificato allĠitaliano per le misure di assistenza
sociale (salvo provvidenze che
costituiscano diritto soggettivo ai sensi della normativa vigente), se in
possesso di permesso di durata >
un anno
o
accede allo studio
a paritaĠ con lĠitaliano (salvo riconoscimento dei titoli di studio ai fini
della prosecuzione degli studi)
o
puoĠ chiedere il ricongiungimento familiare (se in possesso di permesso di durata >
1 anno) e lĠingresso di familiari al seguito (se il contratto eĠ di durata > 1 anno)
o
puoĠ svolgere attivitaĠ di lavoro subordinato
diversa da quella originariamente
autorizzata (art. 6, co. 1 T.U.)
o
puoĠ svolgere attivitaĠ di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o
autorizzatorio e soddisfacimento degli altri requisiti previsti (lĠeventuale
riconoscimento di titolo professionale acquisito allĠestero eĠ effettuato entro
quote – art. 39, co. 1 Regolamento; lĠeventuale iscrizione in albo
professionale o elenco speciale eĠ effettuata entro quote – art. 37, co.
3 T.U.; nella prassi, riconoscimento ed iscrizione effettuati extra-quote per
gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno che abiliti allo
svolgimento di lavoro autonomo in Italia – es.: Decreto
Mingiustizia 13/10/2003), o quale socio di cooperative, con corrispondente conversione del permesso di
soggiorno alla scadenza (se l'attivita' e' autonoma, e previa dimostrazione dei
requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo)
o
puoĠ convertire il permesso di soggiorno in permesso
per residenza elettiva, in caso di
titolaritaĠ di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione
illustrativa del DPR 334/2004)
in Italia; nota: la conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe
essere, in generale, possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse
cospicue, a prescindere dalla loro origine
o
accede ai corsi di formazione e riqualificazione professionale a paritaĠ con lĠitaliano (art. 22,
co. 15, T.U.)
o
accede ai servizi di patronato (art. 22, co. 14, T.U.)
Accesso al lavoro subordinato
per titolari di altri permessi di soggiorno
o
permesso CE slp
(art. 9, co. 12, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)
o
diritto di soggiorno, in quanto familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario con
diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); tali titolari hanno diritto di
esercitare in Italia qualunque attivita' economica, in forma autonoma o
subordinata, che la legge non riservi al cittadino italiano (attivita' che comportino l'esercizio di
pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale, da art.
38 D.
Lgs. 165/2001;
sono anche riservati al cittadino italiano i posti di cui all'art. 1, DPCM
174/1994
e le funzioni di cui all'art. 2, DPCM
174/1994)
o
permesso per lavoro autonomo (art. 6, co. 1, T.U.)
o
permesso per motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.)
o
permesso per assistenza minore rilasciato in base ad art. 31, co. 3 T.U. (da D.
Lgs. 5/2007)
o
permesso per integrazione del minore (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)
o
qualunque permesso, a condizione che si tratti di minori identificati
come minori non accompagnati, che siano stati affidati ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o
sottoposti a tutela e che sia possibile
soddisfare i requisiti di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come
modificati da L. 94/2009[27]
o
permesso per affidamento (circ.
Mininterno 9/4/2001); nota: la sent.
Corte Cost. 198/2003
parifica i minori comunque affidati,
inclusi quelli affidati di fatto a familiari entro il quarto grado, e quelli
sottoposti a tutela ai minori
titolari di permesso per affidamento (la soppressione della parola
"comunque" nell'art. 32, co. 1 T.U., apportata da L. 94/2009, non
esclude i minori accompagnati sottoposti a tutela dalla possibilita' di
ottenere il rilascio del permesso al compimento della maggiore eta'; nella
Sent. Corte Cost. 198/2003, infatti, l'equiparazione, a questo fine, dei minori
sottoposti a tutela con i minori affidati prescinde dall'occorrenza di tale
parola)
o
permesso per minore eta', limitatamente al contratto di apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (che rientra nel diritto all'istruzione e formazione);
per il resto, escluso da circ.
Mininterno 13/11/2000
o
permesso per studio o formazione (per < 1040 ore annuali; in caso di permesso per formazione professionale,
consentiti anche rapporti – aggiuntivi? – di tirocinio funzionali
al completamento del percorso di formazione)
o
permesso per asilo
(art. 17 Convenzione
di Ginevra del 1951 e D. Lgs. 251/2007)
o
permesso per protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)
o
permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)
o
permesso per motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05)
o
permesso per richiesta di asilo, in caso di proposizione di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del
tribunale (D. Lgs. 25/2008;
verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del
tribunale, la corte d'appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione
della sentenza stessa) ovvero se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della
domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo non possa essere
attribuito al richiedente (D. Lgs. 140/2005)
o
permesso per acquisto cittadinanza (nella prassi, secondo nota
della DPL Modena; nello stesso senso, Corte
App. Trento, Sent.
Cass. 8582/2008, Sent.
Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso
prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso
che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota
Mininterno alla questura di Trento)
o
permesso per adozione (nella prassi - da nota
della DPL Modena;
intende "attesa adozione", salvi i limiti di eta'?)
Rilascio di permesso per
lavoro subordinato a titolari di altro permesso
o
lavoro autonomo
(art. 14, co. 1, lettera b, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti
per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato
o
motivi familiari,
previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro
subordinato (art. 14, co. 3 Regolamento, interpretato da Circ.
Mininterno 23/12/1999;
nota: interpretazione incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera
c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto, di integrazione del minore),
o al compimento della maggiore etaĠ,
o in caso di morte del familiare
in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione
legale o scioglimento del
matrimonio (salvi i requisiti di etaĠ per
lo svolgimento dellĠattivitaĠ lavorativa); per coloro che siano stati
identificati come minori non accompagnati, sono richiesti i requisiti aggiuntivi previsti dall'art.
32, co. 1-bis e 1-ter (art. 32, co. 1
T.U., come modificato da L. 94/2009)[28]
o
formazione (solo
a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza (TAR
Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza), salvo che
sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto
di soggiorno, entro quote
(conversioni successive a laurea o laurea specialistica - da circ.
Mininterno 11/3/2009: laurea triennale, laurea specialistica/magistrale,
diploma di specializzazione, master universitario di I livello - e quelle
– improbabili – al compimento della maggiore etaĠ, detratte da
quote per lĠanno successivo;
nota: circ.
Mininterno 4/3/2005
interpreta l'art. 14, co. 5 Regolamento nel senso di consentire tale detrazione
anche quando ai 18 anni la conversione sia da motivi familiari a studio o
formazione e solo successivamente da studio o formazione a lavoro; per chi ha conseguito
il dottorato di ricerca o il master
di II livello, la conversione e'
consentita, alla scadenza del
permesso, anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia e non
incide sulle quote - da L. 94/2009[29]);
nota: nel modulo
"v" distribuito dai ministeri e' indicato che ai fini della
conversione il rapporto deve essere di durata superiore a 20 ore settimanali
(anziche' "non inferiore", come da Regolamento); nota: nei casi di
conversione entro quote, la
richiesta va presentata successivamente alla pubblicazione del decreto-flussi (nota
Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri); Circ.
Minsolidarieta' n. 31/2006,
coerente con TAR
Veneto:
conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato
e dal paese di provenienza dello straniero; circ.
Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo
Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e'
condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia
o
lavoro stagionale,
dalla seconda stagione, in presenza di contratto di soggiorno per lavoro, entro
quote (Circ.
Minsolidarieta' n. 31/2006,
coerente con TAR
Veneto:
a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello
straniero; TAR
Piemonte:
anche extra quote e dalla prima stagione); TAR
Emilia Romagna: spetta al lavoratore l'onere di chiedere alla DPL
certificazione del rispetto della quota (in senso contrario, TAR Veneto); nota:
nel modulo
"v" distribuito dai ministeri
e' indicato, in caso di conversione con rapporto part-time, un requisito di retribuzione
minima pari all'importo dell'assegno
sociale (per il 2009, 5.317,65 euro),
aumentato del canone d'affitto se a carico del lavoratore
o
affidamento (di
qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado,
da sent.
Corte Cost. 198/2003,
che parifica anche i minori sottoposti a tutela), al compimento della maggiore
etaĠ, con detrazione dalle quote annuali
(per l'anno successivo; da art.
3, co. 4, DPR 100/2004); per
coloro che siano stati identificati come minori non accompagnati, sono richiesti i requisiti aggiuntivi previsti
dall'art. 32, co. 1-bis e 1-ter (art.
32, co. 1 T.U., come modificato da L. 94/2009)[30]
o
integrazione del
minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come minori non
accompagnati), con detrazione dalle quote
annuali (per l'anno successivo;
da art. 3, co. 4, DPR 100/2004),
al compimento della maggiore etaĠ,
a condizione (non applicabile, secondo il TAR Puglia, citato da Gazzetta
del Mezzogiorno 25/9/2003, a chi si trovasse in Italia prima dellĠentrata
in vigore della L. 189/02) di
-
avvenuto affidamento ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposizione a tutela (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 94/2009)[31]
-
assenza di decisione (di rimpatrio? o, piuttosto,
presenza di decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio?) da parte del
Comitato per i minori stranieri
-
presenza in Italia
da almeno 3 anni
-
inserimento da
almeno 2 anni in un progetto di
integrazione gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale,
iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio
-
disponibilitaĠ di alloggio
-
svolgimento di attivitaĠ lavorativa retribuita secondo
legge o disponibilitaĠ di un contratto di soggiorno per lavoro
o
motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05), con detrazione dalle quote fissate dal
decreto-flussi per lĠanno successivo, con le modalitaĠ stabilite per il
permesso per lavoro subordinato
o
protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo),
in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)
o
motivi umanitari,
se rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, in
presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)
o
motivi religiosi,
extra quote per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U.; entro quote,
per le altre attivita' (TAR
Lazio)
Sanzioni
o
la punibilita' sussiste anche per rapporti meramente
occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e
n. 42220/2005, citate in F.A.Q.
Minsolidarieta'; massime riportate in articolo
Notari; Sent.
Cass. 35112/2008)
o
il datore di lavoro e' tenuto ad accertarsi del possesso del permesso di soggiorno ai fini
dell'assunzione del lavoratore straniero (Sent.
Cass. n. 37409/2006)
o
il contratto di
lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato
assolvimento degli obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L.
608/1996); permane l'obbligo
per il datore di lavoro in materia di retribuzione e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto
prestata (art. 2126 c.c.)
o
il committente
di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di
soggiorno non e' punibile
o
il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro
subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' esercitare l'attivita'
lavorativa per cui ha ottenuto il
nulla-osta, a condizione che (da Direttiva
Mininterno 20/2/2007,
che rafforza circ.
Mininterno 9/2/2006,
e par.
Mingiustizia)
-
abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro
8 gg. dall'ingresso
-
abbia sottoscritto il contratto di soggiorno
-
sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso
rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione
della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
o
la prosecuzione del rapporto di lavoro nelle more
dellĠaccoglimento della richiesta di rinnovo
del permesso effettuata entro i termini (Procura
di Brescia:
entro i termini in anticipo rispetto alla scadenza; Procura
di Modena:
entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del permesso; TAR
Lombardia:
a prescindere dal rispetto dei termini per la presentazione, trattandosi, in
base a giurisprudenza consolidata, di termine ordinatorio) eĠ consentita (circ.
Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva
Mininterno 5/8/2006 e Mess.
INPS 27641/2006),
salvo orientamento contrario della Procura della Repubblica competente per
territorio, consultata previamente sul punto dalle Direzioni provinciali e
regionali del lavoro (circ.
Minlavoro 5/12/2006)
o
consentita, nelle more del rinnovo, anche l'instaurazione di un nuovo
rapporto (Mess.
INPS 27641/2006,
in attuazione della Direttiva
Mininterno 5/8/2006)
o
verosimilmente,
quanto e' consentito nelle more dell'accoglimento della richiesta di rinnovo lo
e' anche nelle more
dell'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso CE slp, in analogia con quanto previsto in relazione ad
uscita e reingresso
o
il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad
attivitaĠ lavorative (intra o extra-murarie) non eĠ punibile ai sensi dellĠart. 22, co. 12 T.U. (Note
Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99, citate in un documento
di associazioni di Brescia)
o
si cumula con quelle previste
¤
all'art. 22, co. 12 T.U., ove il raporto in nero
riguardi un lavoratore straniero privo di idoneo permesso di soggiorno
¤
per rapporti di lavoro che violino le norme sul lavoro
dei minorenni (L. 977/1977)
o
si applica anche in caso di
¤
mancata formalizzazione del rapporto di lavoro
domestico o utilizzazione in rapporti di tipo diverso del lavoratore con sui si
e' formalizzato un raporto di lavoro domestico
¤
rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro.,
prestazioni occasionali ex art. 61 co. 2 D.
Lgs. 276/2003,
associazione in partecipazione con apporto di lavoro) per il quale sia stato
violato l'obbligo di determinati adempimenti (es.: iscrizione a libro matricola
o a gestione separata INPS)
o
non si applica in caso di
¤
prestazione genuinamente autonoma per la quale non
siano previsti adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore
(es.: iscrizione al registro delle imprese o delle imprese artigiane)
¤
scorretta qualificazione di un rapporto debitamente
documentato
9. Ingresso
e soggiorno per lavoro stagionale (*)
Procedura per richiesta e
rilascio del nulla-osta al lavoro
o
la richiesta di nulla-osta puoĠ essere effettuata anche
da associazioni di categoria, per conto
degli associati, previa stipula di un protocollo d'intesa (com. Mininterno 27/12/2006
e 31/12/2007,
Circ.
Mininterno 9/4/2009); al protocollo gia' stipulato possono aderire, con
apposito atto,
associazioni locali con autonomia statutaria (Circ.
Mininterno 9/4/2009)
o
accertamento di indisponibilitaĠ (anche via Internet) di manodopera nazionale e
comunitaria da parte del centro per lĠimpiego per 5 gg., in caso di chiamata numerica da liste (non per chiamata nominativa)
o
termine di 10 gg.
per la trasmissione da parte del Centro per lĠimpiego della segnalazioni di eventuali disponibilita' (nota: sono inclusi i 5
gg. di pubblicizzazione della domanda di manodopera)
o
termine di 2 gg.
per l'eventuale revoca da parte
del datore di lavoro della richiesta di assunzione
o
rilascio o diniego del nulla-osta al lavoro da parte dello Sportello unico entro 20
gg. dalla richiesta
o
istruttoria accelerata in caso di imminente inizio dell'attivita' lavorativa o in caso di rientro di lavoratore gia' autorizzato nell'anno precedente; in questo caso, si ricorre
alla documentazione gia' presentata per l'ingresso precedente (Circ.
Mininterno 9/4/2009)
o
ai fini dellĠaccertamento del rispetto delle condizioni
retributive e assicurative previste dai CCNL ci si conforma alle convenzioni eventualmente stipulate dalle parti a livello
regionale
Permesso di soggiorno per
lavoro stagionale
o
abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro
8 gg. dall'ingresso
o
abbia sottoscritto il contratto di soggiorno
o
sia in possesso di copia del modello di richiesta di
permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta
presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale
abilitato
Diritto di precedenza per
l'ingresso nell'anno successivo
Conversione del permesso in
permesso per lavoro subordinato
Permesso di soggiorno per piu'
annualita'
Assistenza sanitaria e
previdenza
o
devono essere versati solo i contributi per le
assicurazioni
-
per lĠinvaliditaĠ,
la vecchiaia e i superstiti
-
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
-
contro le malattie
-
di maternitaĠ
o
non spettano
-
lĠassegno per il nucleo familiare
-
il trattamento di
disoccupazione involontaria
o
il datore di lavoro versa allĠINPS un contributo
equivalente destinato al Fondo nazionale
per le politiche migratorie (confluito nel Fondo nazionale per le politiche
sociali)
Sanzioni
o
la punibilita' sussiste anche per rapporti meramente
occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e
n. 42220/2005, citate in F.A.Q.
Minsolidarieta';
massime riportate in articolo
Notari; Sent.
Cass. 35112/2008)
o
il datore di lavoro e' tenuto ad accertarsi del possesso del permesso di soggiorno ai fini
dell'assunzione del lavoratore straniero (Sent.
Cass. n. 37409/2006)
o
il contratto di
lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato
assolvimento degli obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L.
608/1996);
permane l'obbligo per il datore
di lavoro in materia di retribuzione e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto
prestata (art. 2126 c.c.)
o
il committente
di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di
soggiorno non e' punibile
o
il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro
subordinato (verosimilmente, anche stagionale), nelle more del rilascio del
primo permesso di soggiorno, puo'
esercitare l'attivita' lavorativa
per cui ha ottenuto il nulla-osta, a condizione che (da Direttiva
Mininterno 20/2/2007,
che rafforza circ.
Mininterno 9/2/2006,
e par.
Mingiustizia)
-
abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro
8 gg. dall'ingresso
-
abbia sottoscritto il contratto di soggiorno
-
sia in possesso di copia del modello di richiesta di
permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta
presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale
abilitato
o
in caso di permesso di soggiorno che abiliti al lavoro,
diverso da quello per lavoro stagionale, vale la circ.
Minlavoro 5/12/2006:
la prosecuzione del rapporto di lavoro nelle more dellĠaccoglimento della
richiesta di rinnovo del permesso
effettuata entro i termini (Procura
di Brescia:
entro i termini in anticipo rispetto alla scadenza; Procura
di Modena:
entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del permesso; TAR
Lombardia:
a prescindere dal rispetto dei termini per la presentazione, trattandosi, in
base a giurisprudenza consolidata, di termine ordinatorio) eĠ consentita (circ.
Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva
Mininterno 5/8/2006 e Mess.
INPS 27641/2006),
salvo orientamento contrario della Procura della Repubblica competente per
territorio, consultata previamente sul punto dalle Direzioni provinciali e
regionali del lavoro
o
consentita, nelle more del rinnovo del permesso di
soggiorno che abiliti al lavoro, diverso da quello per lavoro stagionale, anche
l'instaurazione di un nuovo rapporto (Mess.
INPS 27641/2006,
in attuazione della Direttiva
Mininterno 5/8/2006)
o
verosimilmente,
quanto e' consentito nelle more dell'accoglimento della richiesta di rinnovo lo
e' anche nelle more
dell'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso CE slp, in analogia con quanto previsto in relazione ad
uscita e reingresso
o
il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad
attivitaĠ lavorative (intra o extra-murarie) non eĠ punibile ai sensi dellĠart. 22, co. 12 T.U. (Note
Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99, citate in un documento
di associazioni di Brescia)
10. Ingresso e
soggiorno per lavoro autonomo (*)
Aspetti generali: quote,
attivita' consentite
o
le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici
poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse
nazionale (art. 37, co. 1 D.
Lgs. 29/1993,
ora art. 38 D.
Lgs. 165/2001)
o
i posti (art.
1, DPCM
174/1994)
-
dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello
Stato individuati dallĠart. 6 D.
Lgs. 29/1993
e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo delle strutture
periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici
non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia
-
dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello
Stato
-
dei ruoli civili e militari della Presidenza del
Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia,
della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli
cui si accede, senza concorso, in base allĠart. 16 L.
56/1987
o
le funzioni
(art. 2, DPCM
174/1994)
che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti
autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di
merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004,
parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di
Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR
Toscana,
Sent.
Cass. 24170/2006:
-
il lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente
previsti:
¤
l'art. 38, D.
Lgs. 165/2001,
che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle
dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM
174/1994)
la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere
dal possesso della cittadinanza italiana
¤
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli
infermieri professionali
-
prevalgono infatti
¤
la disposizione di cui all'art. 2, DPR
487/1994
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che impone l'aplicazione del DPR
487/1994
in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che
prevede il requisito della cittadinanza italiana
¤
il fatto che l'art. 2 DPR
3/1957
non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
o
a favore: TAR
Liguria, Sent.
Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord.
Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord.
Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008:
-
l'art. 2 DPR
3/1957
va considerato abrogato da art. 2 T.U.
-
l'art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001
riproduce l'art. 2 DPR
487/1994,
preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo
(nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70,
co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che "legifica" l'art. 2 DPR
487/1994)
-
l'art. 51 Cost.
non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai
soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con
l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi
trasportato in art. 38 D.
Lgs. 165/2001)
-
in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art.
38, co. 2 D.
Lgs. 165/2001,
le sole preclusioni vengono da DPCM
174/1994;
l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le
quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana
-
si registra un progressivo afflievolimento della connessione
dipendente pubblico - cittadino italiano:
¤
art. 38 D.
Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
¤
art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri
anche a tempo indeterminato)
¤
artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri
professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in
struttura pubblica)
¤
art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al
pubblico impiego)
¤
DPR
220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani,
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui
all'art. 2, co. 3 T.U.)
¤
D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso,
per settore pubblico e privato)
¤
Direttiva
2003/109/CE (accesso al pubblico impiego, salvo esercizio di pubblici
poteri)
¤
D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa,
salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art.
11, co. 3 Direttiva
2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
¤
sent.
Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
¤
sent.
Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di
iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica
Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola
compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere)
-
per le attivita' non precluse, lo straniero deve
soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione
del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una
adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
(nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione
impropria dei diritti)
Autorizzazione all'ingresso
o
dichiarazione da parte dellĠautoritaĠ competente di inesistenza
di motivi ostativi (esclusa lĠassenza
dello straniero) al rilascio dellĠeventuale titolo abilitativo o
autorizzatorio, comunque denominato, richiesto per la specifica attivitaĠ (iscrizione
in albo professionale – o, in
mancanza, elenco speciale da istituirsi – o registro, rilascio di
unĠautorizzazione o licenza, presentazione di una dichiarazione o denuncia)
o
attestazione,
da parte dellĠautoritaĠ competente o della Camera di commercio, relativa alle risorse necessarie allo svolgimento dellĠattivitaĠ; da
richiedere anche (o solo?; nota: da modulo
"z" distribuito dai ministeri per la conversione da studio a
lavoro autonomo si evince "solo"; dalla circ.
Ministero attivita' produttive 20/7/2005, si evince "anche") in
caso di attivitaĠ per le quali non sia necessario il rilascio di
titoli abilitativi o autorizzatori;
lĠattestazione fa riferimento alla disponibilitaĠ, in Italia, di un ammontare
pari alla capitalizzazione, su base annua, dellĠimporto mensile dellĠassegno
sociale (da art. 39, co. 3 Regolamento;
verosimilmente, solo per attivitaĠ che non richiedano titoli abilitativi o
autorizzatori); ai fini della dimostrazione della disponibilita' di risorse
rileva solo la disponibilita' reale del denaro in Italia (escluse fideiussioni,
polizze, etc. o risorse economiche in patria; da circ.
Ministero attivita' produttive 20/7/2005)
o
il rispetto del limite delle quote, nei casi in cui eĠ
richiesta lĠiscrizione in albo professionale o elenco speciale (art. 37, co. 3
T.U.)
o
il riconoscimento
del titolo abilitante o degli attestati relativi alle capacitaĠ professionali,
se previsti, conseguiti allĠestero (entro le stesse quote, art. 39, co. 1
Regolamento; si applica, verosimilmente, solo in mancanza di albo ed elenco
speciale: in presenza di questi, infatti, al riconoscimento non segue
necessariamente lĠiscrizione nellĠalbo o simili – art. 47, co. 2, art.
50, co. 3, e art. 50, co. 8 bis, Regolamento – e la doppia imposizione
del vincolo delle quote esaurirebbe, per un solo lavoratore, due opportunitaĠ)
o
per liberi professionisti non e' richiesta
l'attestazione relativa alle risorse
o
per imprenditore, commerciante e artigiano, richiesta
anche copia del certificato di attribuzione della Partita IVA
o
per titolari di contratto per prestazione dĠopera o di
consulenza, sono richiesti, in luogo di dichiarazione e attestazione,
certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attivita'
lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese, copia del
bilancio o della dichiarazione dei redditi da cui risultino proventi atti a
garantire il compenso, copia del contratto, copia della dichiarazione inviata
alla DPL che assicuri che il contratto stipulato non dara' luogo a un vincolo
di subordinazione; TAR
Lazio: se la societa' non ha ancora chiuso il suo primo esercizio sociale,
la disciplina applicabile e' quella relativa alle attivita' ancora da
intraprendere
o
per soci, amministratori di societa', sono richiesti,
in luogo di dichiarazione e attestazione, certificato di iscrizione della ditta
per la quale si presta attivita' lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel
Registro delle Imprese, copia del bilancio o della dichiarazione dei redditi da
cui risultino proventi atti a garantire il compenso, dichiarazione del
rappresentante legale della societ che assicuri per l'interessato un reddito
di importo superiore al minimo richiesto, copia della dichiarazione inviata
alla DPL che assicuri che il contratto stipulato non dara' luogo a un vincolo di
subordinazione; TAR
Lazio: se la societa' non ha ancora chiuso il suo primo esercizio sociale,
la disciplina applicabile e' quella relativa alle attivita' ancora da
intraprendere
o
disponibilitaĠ di risorse corrispondenti a quelle indicate nellĠeventuale attestazione
o
disponibilitaĠ di reddito non inferiore a quello al di sotto del quale eĠ prevista lĠesenzione
dal ticket (8.300 euro per anno circa), o
dichiarazione del committente della prestazione di lavoro autonomo o del
rappresentante legale della cooperativa dalle quali risultino compensi equivalenti (da Vademecum
Mininterno 2000 e da modulo
"z" distribuito dai ministeri
per la conversione da studio a lavoro autonomo)
o
idonea sistemazione alloggiativa in Italia (mediante esibizione di contratto di
acquisto o di affitto, o di dichiarazione di cittadino italiano o straniero
regolarmente soggiornante che attesti di aver messo a disposizione del
lavoratore straniero un alloggio idoneo; da Vademecum
Mininterno 2000)
Ingresso di alcune delle
categorie di cui all'art. 27 T.U. per lavoro autonomo
Permesso di soggiorno per
lavoro autonomo
Rinnovo del permesso
o
la quantificazione
riferita alle soglie di reddito previste per il ricongiungimento e' da
considerarsi indicativa, non tassativa (TAR
Emilia Romagna)
o
l'insufficienza
di mezzi non e' di per se' sola
idonea a determinare la decisione, dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative, durata della permanenza in
Italia e grado di inserimento sociale, documentato, ad esempio, dal percorso
lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli familiari (TAR
Emilia Romagna); con accento contrario, Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo
o
rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo
successivo, per cui si chiede il rinnovo (Sent.
Tar Veneto); in senso contrario,
TAR
Marche: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la
disponibilita' deve essere dimostrata in relazione a un periodo
antecedente a quello per il quale si
chiede il rinnovo
o
la valutazione del possesso da parte dello straniero di
adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda
di rinnovo (Sent.
Cass. n. 2417/2006, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il
provvedimento (TAR
Toscana)
o
una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il
diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito
comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.:
risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione
dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent.
Cons. Stato n. 3239/2008)
o
illegittimo il diniego di rinnovo per il solo fatto che
lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un periodo prolungato,
se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita'
di mobilita' (TAR
Veneto) o sussidi del Comune
(TAR
Piemonte)
o
si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in
ritardo (TAR
Lazio); rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR
Lombardia)
o
e' onere dello
straniero segnalare
all''Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento
amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze
positive (TAR
Toscana)
o
ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono
rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria,
quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L.
241/1990 dei motivi ostativi, perche'
l'interessato possa fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui
l'amministrazione non sia in grado di rispettare il termine di 20 gg previsto
per l'esito dell'istanza (Sent.
Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione dell'interessato
non possa risultare rilevante (TAR
Toscana)
o
la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche
in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione
si pronuncia (TAR
Veneto); sopravvenienze successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co.5 T.U. (Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008); piu' drasticamente, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale
o
anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in
considerazione (TAR
Veneto); in senso contrario, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: insufficiente la mera proposta di contratto di lavoro, dato che non comporta alcun
effettivo onere per il potenziale datore
o
per uno straniero che abbia fatto ingresso per
ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR
Veneto)
Reati contro il diritto
d'autore: revoca del permesso
o
rilevano solo condanne successive allĠentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003; nello stesso senso, sent.
Cons. Stato n. 4075/2009
o
TAR
Abruzzo: rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lĠentrata in vigore della L. 189/02
o
per il TAR
Puglia, la revoca e' possibile solo in caso di permesso per lavoro autonomo
(nello stesso senso, apparentemente, sent.
Cons. Stato 11/5/2007); la condanna per reati contro il diritto d'autore
non e' preclusiva rispetto al rinnovo del permesso per lavoro subordinato (sent.
Cons. Stato n. 2342/2009) ne' al rilascio di permesso CE slp (sent.
Cons. Stato n. 896/2009), ma puo' solo indurre l'amministrazione ad operare
una valutazione sulla pericolosita' sociale e, nel caso di permesso CE slp,
sulla condizione di inserimento dello straniero; sent.
Cons. Stato n. 2711/2009: la condanna per reati relativi al diritto
d'autore non preclude la conversione da lavoro autonomo a subordinato; TAR
Toscana: in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare o che sia entrato per ricongiungimento, si tiene
conto, ai fini della revoca del permesso, dei vincoli familiari e sociali e
della durata del soggiorno in Italia
o
sollevata, dal TAR
Lombardia, la questione di legittimita' costituzionale di art. 26, co.
7-bis T.U., sia per la previsione di automatica preclusione della facolta' di
soggiorno, sia per la disparita' con cui viene sanzionato lo stesso reato a
seconda che a commetterlo sia uno straniero o un italiano
o
la mancanza del contrassegno SIAE, nei casi in cui l'apposizione di questo e' stata
resa obbligatoria successivamente al 31/3/1983, non costituisce reato, dal momento che lo Stato italiano avrebbe dovuto
notificare l'introduzione di una tale "regola tecnica" alla
Commissione europea per consentire la verifica della compatibilita' con le Direttiva
83/189/CEE, come interpretata da Sent.
Corte Giust. C-20-05 (Trib.
Roma)
Diritti del titolare di
permesso per lavoro autonomo
o
assistenza sanitaria
o
edilizia popolare e servizi di intermediazione in
materia di prima casa assistenza sociale
o
studio
o
ricongiungimento e ingresso di familiari al seguito (ma
senza riferimento alla durata di un contratto)
o
possibilitaĠ di svolgere attivitaĠ di lavoro autonomo
(diversa da quella originariamente autorizzata)
o
possibilitaĠ di svolgere attivitaĠ di lavoro
subordinato (previa iscrizione nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR
442/2000
o, in caso di rapporto di lavoro giaĠ in corso, comunicazione del datore di
lavoro alla Direzione provinciale del lavoro; nota: l'obbligo e' verosimilmente
assolto con la comunicazione al Centro per l'impiego - da L.
296/2006 - o, per lavoro domestico, all'INPS - da L.
2/2009) con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla
scadenza (previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi
di lavoro subordinato; in particolare: esistenza di un contratto di soggiorno
per lavoro)
o
conversione del permesso di soggiorno in permesso per
residenza elettiva
o
formazione e riqualificazione
o
accesso agli istituti di patronato
Svolgimento di attivita' di
lavoro autonomo da parte di titolari di altro permesso
o
permesso CE slp
rilasciato dall'Italia (art. 9, co. 12, T.U., come modificato da D. Lgs.
3/2007)
o
permesso CE slp
rilasciato da altro Stato membro (art. 9 bis, co. 1, lettera a, T.U.,
introdotto da D. Lgs. 3/2007); possesso dei requisiti per lĠingresso
certificato dallo Sportello unico
o
diritto di soggiorno, in quanto familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario con
diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); tali titolari hanno diritto di
esercitare in Italia qualunque attivita' economica in forma autonoma che la
legge non riservi al cittadino
italiano (attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che
attengano alla tutela dell'interesse nazionale, da art. 38 D.
Lgs. 165/2001;
sono anche riservati al cittadino italiano i posti di cui all'art. 1, DPCM
174/1994
e le funzioni di cui all'art. 2, DPCM
174/1994)
o
permesso per lavoro subordinato (art. 6, co. 1, T.U.)
o
permesso per motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.)
o
permesso per assistenza minore rilasciato in base ad art. 31, co. 3 T.U. (da D.
Lgs. 5/2007)
o
permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)
o
permesso per integrazione del minore (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)
o
qualunque permesso, a condizione che si tratti di minori identificati
come minori non accompagnati, che siano stati affidati ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o
sottoposti a tutela e che sia possibile
soddisfare i requisiti di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come
modificati da L. 94/2009[36]
o
permesso per asilo
(artt. 18 e 19, Convenzione
di Ginevra del 1951
e D. Lgs. 251/2007)
o
permesso per protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)
o
permesso per affidamento (circ.
Mininterno 9/4/2001);
nota: la sent.
Corte Cost. 198/2003
parifica i minori comunque affidati,
inclusi quelli affidati di fatto a familiari entro il quarto grado, e quelli
sottoposti a tutela ai minori
titolari di permesso per affidamento (la soppressione della parola
"comunque" nell'art. 32, co. 1 T.U., apportata da L. 94/2009, non
esclude i minori accompagnati sottoposti a tutela dalla possibilita' di
ottenere il rilascio del permesso al compimento della maggiore eta'; nella Sent.
Corte Cost. 198/2003, infatti, l'equiparazione, a questo fine, dei minori
sottoposti a tutela con i minori affidati prescinde dall'occorrenza di tale
parola)
o
permesso per richiesta di asilo, se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della
domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo non possa essere
attribuito al richiedente (D. Lgs. 140/2005)
o
permesso per acquisto cittadinanza (nella prassi, secondo nota
della DPL Modena; nello stesso senso, Corte
App. Trento, Sent.
Cass. 8582/2008, Sent.
Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso
prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso
che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota
Mininterno alla questura di Trento)
o
permesso per adozione (nella prassi - da nota
della DPL Modena;
intende "attesa adozione", salvi i limiti di eta'?)
Rilascio di permesso per
lavoro autonomo a titolari di altro permesso
o
lavoro subordinato
(art. 14, co. 1, lettera a, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti
per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (verosimilmente, con eccezione
dell'attestazione relativa alle risorse necessarie, da circ.
Ministero attivita' produttive 20/7/2005)
o
motivi familiari,
previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo
(art. 14, co. 3 Regolamento, interpretato da Circ.
Mininterno 23/12/1999;
nota: interpretazione incompatibile incompatibile con inclusione in art. 14,
co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto, di
integrazione del minore), o al compimento della maggiore etaĠ, o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di etaĠ per lo svolgimento dellĠattivitaĠ
lavorativa); per coloro che siano stati identificati come minori non
accompagnati, sono richiesti i requisiti
aggiuntivi previsti dall'art. 32, co. 1-bis e 1-ter (art. 32, co. 1 T.U., come modificato da L.
94/2009)[37]
o
formazione (solo
a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza (TAR
Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza), entro
quote (conversioni successive a laurea o
laurea specialistica - da circ.
Mininterno 11/3/2009: laurea triennale, laurea specialistica/magistrale,
diploma di specializzazione, master universitario di I livello - e quelle
– improbabili – al compimento della maggiore etaĠ, detratte da
quote per lĠanno successivo;
nota: circ.
Mininterno 4/3/2005
interpreta l'art. 14, co. 5 Regolamento nel senso di consentire tale detrazione
anche quando ai 18 anni la conversione sia da motivi familiari a studio o
formazione e solo successivamente da studio o formazione a lavoro; per chi ha
conseguito il dottorato di
ricerca o il master di II livello,
la conversione e' consentita, alla scadenza del permesso, anche se non tutto il corso e' stato
frequentato in Italia e non incide
sulle quote - da L. 94/2009[38])
e a condizione del possesso dei requisiti per lĠingresso certificato dallo Sportello
unico (anzicheĠ, come previsto in generale
dal T.U., dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana) sulla base della
documentazione presentata dallĠinteressato; l'eventuale specificazione di categorie
particolari per gli ingressi per lavoro autonomo non limita la possibilita' di
conversione entro quota (TAR
Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle
categorie indicate (TAR
Lombardia); nota: nei casi di conversione entro quote, la richiesta di conversione va presentata successivamente
alla pubblicazione del decreto-flussi (nota
Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri)
o
affidamento (di
qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto
grado, da sent.
Corte Cost. 198/2003,
che parifica anche i minori sottoposti a tutela), al compimento della maggiore
etaĠ, con detrazione dalle quote annuali
(per l'anno successivo; da art.
3, co. 4, DPR 100/2004); per
coloro che siano stati identificati come minori non accompagnati, sono richiesti i requisiti aggiuntivi previsti
dall'art. 32, co. 1-bis e 1-ter (art.
32, co. 1 T.U., come modificato da L. 94/2009)[39]
o
integrazione del
minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come minori non
accompagnati), con detrazione dalle quote
annuali (per l'anno successivo;
da art. 3, co. 4, DPR 100/2004),
al compimento della maggiore etaĠ,
a condizione (non applicabile, secondo il TAR Puglia, citato da Gazzetta
del Mezzogiorno 25/9/2003,
a chi si trovasse in Italia prima dellĠentrata in vigore della L. 189/02) di
-
avvenuto affidamento ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposizione a tutela (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L.
94/2009)[40]
-
assenza di decisione (di rimpatrio? o, piuttosto,
presenza di decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio?) da parte del
Comitato per i minori stranieri
-
presenza in Italia
da almeno 3 anni
-
inserimento da
almeno 2 anni in un progetto di
integrazione gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale,
iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio
-
disponibilitaĠ di alloggio
-
svolgimento di attivitaĠ lavorativa retribuita secondo
legge (da circ.
Mininterno 25/10/2005)
o
motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (dubbio; da art. 27, co. 3 bis Regolamento:
ÒlavoroÓ, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U., che fa
riferimento a "lavoro subordinato")
o
protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo),
in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)
o
motivi umanitari,
se rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, in
presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)
o
motivi religiosi,
extra quote per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U.; entro quote,
per le altre attivita' (TAR
Lazio)
Sanzioni
o
si applica anche in caso di rapporto genuinamente
autonomo (co.co.co., co.co.pro., prestazioni occasionali ex art. 61 co. 2 D.
Lgs. 276/2003,
associazione in partecipazione con apporto di lavoro) per il quale sia stato
violato l'obbligo di determinati adempimenti (es.: iscrizione a libro matricola
o a gestione separata INPS)
o
non si applica in caso di
¤
prestazione genuinamente autonoma per la quale non
siano previsti adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore
(es.: iscrizione al registro delle imprese o delle imprese artigiane)
¤
scorretta qualificazione di un rapporto debitamente
documentato
11. Formazione
di lavoratori allĠestero (*)
Attivita' di formazione
professionale nei paesi d'origine
o
allĠinserimento nelle attivitaĠ produttive in Italia
o
allĠinserimento nelle attivitaĠ produttive italiane nei paesi dĠorigine
o
allo sviluppo
delle attivitaĠ produttive dei paesi dĠorigine
Liste di stranieri con titoli
di prelazione; quote riservate
12. Ingresso e
soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche (*)
Ingresso di lavoratori al di
fuori delle quote
o
dirigenti o personale
altamente specializzato (in possesso di
conoscenze particolari che, secondo il CCNL applicato allĠazienda
distaccataria, qualificano lĠattivita' come altamente specialistica) di
societaĠ con sedi o filiali in Italia, o di uffici di rappresentanza di
societaĠ estere con sede principale in Stato membro del WTO ovvero dirigenti
di sedi principali in Italia di societaĠ
italiane o di Stato membro dellĠUE:
¤
gli interessati devono essere stati impiegati nello
stesso settore per almeno 6 mesi prima del loro trasferimento in Italia
¤
il trasferimento puoĠ essere effettuato per un periodo
massimo di 5 anni
¤
al termine, possibile lĠassunzione, a tempo determinato
o indeterminato, da parte dellĠazienda presso cui il trasferimento eĠ stato
effettuato
¤
se il datore di lavoro ha sottoscritto
con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo
di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica
richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
di categoria (circ.
Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il daotre di
lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento pe rle liberta' civili e
l'immigrazione), il nulla osta al lavoro per
dirigenti o personale altamente specializzato e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di
contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione e' presentata
per via telematica allo
Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di
motivi ostativi all'ingresso; in caso di esito
favorevole della verifica, lo Sportello
unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per il rilascio
del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo
Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L.
94/2009)
o
lettori e professori universitari:
¤
la richiesta da parte dellĠuniversitaĠ (anche privata),
per lĠassunzione anche a tempo indeterminato, deve attestare il possesso dei
requisiti professionali da parte dello straniero
¤
nel caso dei lettori, richiesto di precisare la natura
del rapporto di lavoro intercorso con l'universita' di provenienza del lettore
(da moduli distribuiti dai ministeri; nota: perche' dovrebbe esserci un
rapporto pregresso con un'universita' di provenienza?)
¤
nota: presentazione delle istanze di rilascio o rinnovo
dei permessi e rilevamento delle impronte per studenti e docenti stranieri
della Sapienza presso il Commissariato di PS interno all'Universita' anziche'
presso la questura (com.
Mininterno 7/11/2006);
nota: e' ancora vero, dopo l'entrata in vigore della procedura per l'inoltro
delle istanze per via postale?
¤
se il datore di lavoro ha sottoscritto
con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo
di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica
richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
di categoria (circ.
Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il daotre di
lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento pe rle liberta' civili e
l'immigrazione), il nulla osta al lavoro per
professori universitari e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di
contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione e' presentata
per via telematica allo
Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di
motivi ostativi all'ingresso; in caso di esito
favorevole della verifica, lo Sportello
unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per il rilascio
del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello
unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L.
94/2009)
o
traduttori e interpreti:
¤
necessaria anche la presentazione del titolo di studio
o attestato professionale relativo alle lingue in corrispondenza alle quali eĠ
presentata la richiesta, rilasciato da ente legittimato (scuola statale, ente
pubblico o altro istituto paritario - da moduli distribuiti dai ministeri) nel
paese in cui il rilascio avviene, e vistato, previa verifica della legittimitaĠ
dellĠente, dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana
¤
nulla-osta necessario
anche per attivitaĠ autonoma
(richiesta presentata dallo straniero, corredata da contratto relativo alla
prestazione professionale da svolgere)
o
colf alle
dipendenze, allĠestero, da almeno 1 anno di cittadini italiani o comunitari che
si trasferiscano in Italia:
¤
deve essere prodotto il contratto di lavoro stipulato
allĠestero, autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana
(nota: presuppone la forma scritta del contratto; dovrebbe essere sufficiente
documentazione che dimostri l'esistenza del contratto)
¤
utilizzatore della prestazione di lavoro puo' essere un
congiunto del datore di lavoro (da moduli distribuiti dai ministeri)
o
lavoratori (in numero limitato – da Regolamento;
nota: pleonastico) alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti in
Italia, ammessi per adempiere funzioni o
compiti specifici (prestazioni qualificate, da Regolamento) per un tempo
limitato
¤
le condizioni retributive, previdenziali e
assistenziali non devono essere inferiori a quelle previste, rispettivamente,
dai contratti collettivi e dalla normativa italiana
¤
se il datore di lavoro ha sottoscritto
con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo
di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica
richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
di categoria (circ.
Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il daotre di
lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento pe rle liberta' civili e
l'immigrazione), il nulla osta al lavoro per
lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio
italiano e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno
per lavoro subordinato; la comunicazione e' presentata per via
telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di
motivi ostativi all'ingresso; in caso di esito
favorevole della verifica, lo Sportello
unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per il rilascio
del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo
Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L.
94/2009)
o
lavoratori marittimi dipendenti da societaĠ straniere appaltatrici dellĠarmatore, chiamati
allĠimbarco su navi da crociera italiane per lo svolgimento di servizi
complementari (nota: gli stranieri
componenti lĠequipaggio delle navi con bandiera della Repubblica sono giaĠ
esonerati, ex art. 5, co. 1, L.
88/2001, dallĠobbligo di munirsi di visto di ingresso, del permesso di
soggiorno e dellĠautorizzazione al lavoro):
¤
nulla-osta (nota: il Regolamento cita ancora
lĠautorizzazione al lavoro) non richiesto
¤
sufficiente il visto di ingresso per la permanenza
sulla nave, anche in acque territoriali o in porto
¤
in caso di sbarco, necessario chiedere il permesso di
soggiorno entro 8 gg. lavorativi
o
lavoratori alle dipendenze di persone fisiche o
giuridiche residenti o con sede allĠestero,
con regolare contratto di lavoro, temporaneamente trasferiti per la
realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi, nellĠambito
di contratti di appalto
stipulati con persone fisiche o giuridiche residenti o con sede in Italia e ivi
operanti, nel rispetto dellĠart. 1655 c.c.,
della L.
1369/1960 (nota: legge abrogata dal D.
Lgs. 276/2003)
e delle norme internazionali e comunitarie
¤
nulla-osta rilasciato, su richiesta dell'appaltante, previa comunicazione da parte del datore di lavoro agli organismi
provinciali dei sindacati
comparativamente piuĠ rappresentativi del settore, per il tempo strettamente
necessario alla realizzazione dellĠopera o alla prestazione del servizio
¤
in caso di datore di lavoro residente o avente sede in uno Stato
membro dell'Unione europea, nulla-osta sostituito da una comunicazione (in esenzione da imposta di bollo, da Ris.
Agenzia delle entrate 18/3/2008), da parte dell'appaltante in base al quale la prestazione di servizi ha luogo,
unitamente ad una dichiarazione
del datore di lavoro contenente
i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita' della
loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello
Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro,
presentate, unicamente per via telematica (circ.
Mininterno 13/5/2008), allo Sportello Unico ai fini del rilascio del
permesso di soggiorno (art. 27, co. 1 bis, T.U., inserito da L. 46/2007); nota:
in questo caso, il regime di visto contrasta con la liberta' di prestazione di servizi (Sent.
Corte Giust. C-440-2004)
¤
nei casi in cui l'appaltatore sia costituito da un consorzio
di imprese e il contratto di appalto
preveda una pluralita' di commesse,
il nulla-osta e' chiesto non per il tempo relativo alla singola commessa, ma per quello complessivo necessario al completamento dell'opera o servizio
dedotti nel contratto di appalto (Risposta
Minlavoro ad interpello di Confindustria)
¤
obbligo per l'impresa di applicare ai dipendenti
trasferiti i minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria e di versare i contributi
previdenziali e assistenziali
¤
note:
-
possono essere a tempo indeterminato sia il contratto
di appalto (prestazione di servizi a tempo indeterminato, ex D.
Lgs. 276/2003),
sia il rapporto alle dipendenze dell'appaltatore
-
il nulla-osta e, quindi, il visto di ingresso e il
permesso di soggiorno, non possono avere durata superiore a 2 anni (art. 40,
co. 2 e 4, Regolamento)
-
in caso di datore di lavoro residente o con sede in uno
Stato membro dell'Unione (nulla-osta non richiesto, da L. 46/2007), il visto di
ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo corrispondente
alle documentate necessita' (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento)
-
nulla-osta (se richiesto) e permesso sono rinnovabili
in costanza di rapporto (art. 40, co. 23, Regolamento)
-
nulla-osta prorogabile anche in caso di prolungamento
dei lavori necessari a completare l'opera o servizio dedotti nel contratto (Risposta
Minlavoro ad interpello di Confindustria;
nota: tale prolungamento potrebbe causare la stipula di un nuovo contratto tra
appaltatore e lavoratore, senza, quindi, che vi sia costanza di rapporto)
-
il trasferimento di ciascun lavoratore deve avere pero'
carattere temporaneo (art. 27, co. 1, lettera i, T.U.)
¤
nota: nei moduli per la richiesta di nulla-osta
distribuiti, prima dell'entrata in vigore della L. 46/2007, dai ministeri si fa
confusione tra appalto e distacco (non nel caso dei neocomunitari, pero') e si assume
che l'appaltante non possa che essere un'impresa; si stabilisce anche che il rapporto di lavoro intercorrente tra azienda
distaccante e lavoratore va provato, se
tra l'Italia ed il Paese estero esiste una convenzione di sicurezza sociale,
mediante la documentazione
prevista dalla stessa convenzione (se la richiede lo Sportello Unico), o, negli
altri casi, con dichiarazione
rilasciata dal distaccante e dichiarazione di responsabilita' del distaccatario
o
lavoratori impiegati presso circhi o spettacoli viaggianti allĠestero; artisti e tecnici per spettacoli teatrali, lirici, concertistici e di balletto;
artisti da impiegare in locali di intrattenimento; artisti da impiegare in manifestazioni
culturali o folkloristiche da parte di
enti musicali, teatrali o cinematografici o di imprese radiofoniche o
televisive o di enti pubblici:
¤
nulla-osta rilasciato
-
con procedure stabilite con decreto (quale?) del
Ministro del lavoro, unitamente al codice fiscale, dalla Direzione generale per
lĠimpiego – Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma o
dallĠUfficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo, sentito il
Dipartimento dello spettacolo; si prescinde dall'iscrizione nelle liste o
nell'elenco speciale originariamente istituiti presso queste istituzioni e
abrogati da art. 39 L. 133/2008 (circ.
Minlavoro 25/2008)
-
previo accertamento d'ufficio presso l'ENPALS della
regolarita' contributiva dell'impresa (circ.
Minlavoro n. 34/2006)
-
previo nulla-osta provvisorio dellĠautoritaĠ
provinciale di pubblica sicurezza (da Testo unico, confermato da circ.
Minlavoro n. 34/2006;
o, come per gli altri casi, previo parere del questore?)
-
prima dellĠingresso, salvo il caso di artisti o di
impiego di durata < 3 mesi (da T.U., confermato da circ.
Minlavoro n. 34/2006;
in questi casi, possibile impiego di stranieri regolarmente soggiornanti ad
altro titolo, eventualmente previa conversione del permesso?)
-
con durata iniziale < 12 mesi
¤
rilascio del nulla-osta comunicato allo Sportello unico
della provincia dove ha sede lĠimpresa, per la stipula del contratto di
soggiorno per lavoro
o
giornalisti
corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti, regolarmente
retribuiti, di organi di stampa o di emittenti televisive o radiofoniche
straniere:
¤
nulla-osta non richiesto
o
persone che svolgono, secondo le norme di accordi
internazionali in vigore per lĠItalia, attivitaĠ di ricerca o un lavoro
occasionale nellĠambito di programmi di scambio o mobilitaĠ di giovani:
¤
il nulla-osta
-
deve rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli
accordi
-
ha durata < 1 anno, salvo che sia
diversamente previsto dallĠaccordo
-
in caso di ingresso per vacanze-lavoro, puoĠ essere
chiesto successivamente allĠingresso, con durata < 6 mesi in totale,
e < 3 mesi con lo stesso datore di lavoro
o
persone collocate Òalla pariÓ secondo le norme di accordi internazionali in
vigore per lĠItalia (al di fuori di programmi di scambio e mobilitaĠ di
giovani):
¤
il nulla-osta
-
deve rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli
accordi
-
ha durata < 3 mesi
o
infermieri professionali (con titolo riconosciuto dal Minsalute; verosimilmente, extra quote;
in questo senso, F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
assunti, anche a tempo indeterminato (circ.
Mininterno 1/6/2004: se a tempo determinato, autorizzazione prorogabile; Lettera
ASGI al Ministero dell'interno: nella prassi, in provincia di Trieste, non
piu' di una proroga), presso strutture sanitarie pubbliche e private:
¤
lĠassunzione da parte delle strutture sanitarie ha
luogo secondo specifica procedura (si tratta di concorso riservato a lavoratori
stranieri, come quello bandito dalla ASL
4 di Torino? nota: e' legittimo un concorso riservato allo straniero?);
¤
il nulla-osta puoĠ essere chiesto anche da societaĠ di
lavoro interinale (rectius: agenzie di somministrazione di lavoro), previa
produzione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria; le
cooperative possono chiederlo se gestiscono lĠintera struttura o un suo reparto
o un suo servizio
¤
non e' consentita la stipula di un contratto di
apprendistato o di inserimento (da modulo
"o" distribuito dai ministeri; quale riferimento normativo?)
¤
il riconoscimento del titolo e' richiesto dall'estero;
a seguito della richiesta da parte di una struttura sanitaria, lo straniero e'
ammesso temporaneamente per sostenere prove di accertamento della conoscenza
della lingua italiana e delle norme deontologiche; superato l'esame, lo
straniero si iscrive all'ordine professionale (Ipasvi), ottiene un permesso di
soggiorno per lavoro e puo' essere assunto (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
¤
nota: lĠassunzione nella struttura pubblica eĠ
effettuata senza concorso, ai sensi dellĠart. 16 L.
56/1987; in senso contrario Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004, Sent.
Cass. 24170/2006 e Nota
Minlavoro 7/9/2006, che considerano possibile solo l'assunzione a tempo
determinato, che non incide sull'organico: l'accordo
Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera di Genova prevede la
possibilita' di assunzione a tempo indeterminato di infermieri stranieri, con
specifiche procedure, considerando il Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del
DPR 334/2004; Ord.
Trib. Milano 27/5/2008 e Ord.
Trib. Milano 31/7/2008: illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e
T.U., l'esclusione, da parte di una Azienda Ospedaliera, di infermieri
stranieri assunti a termine o con contratto di co.co.co. dalle procedure di
stabilizzazione previste da L.
296/2006 e L.
244/2007, dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato
e' superato dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato
Attivita' precluse
o
le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici
poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse
nazionale (art. 37, co. 1 D.
Lgs. 29/1993,
ora art. 38 D.
Lgs. 165/2001)
o
i posti (art.
1, DPCM
174/1994)
-
dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello
Stato individuati dallĠart. 6 D.
Lgs. 29/1993
e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo delle strutture
periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici
non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia
-
dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello
Stato
-
dei ruoli civili e militari della Presidenza del
Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia,
della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli
cui si accede, senza concorso, in base allĠart. 16 L.
56/1987
o
le funzioni
(art. 2, DPCM
174/1994)
che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti
autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di
merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004,
parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di
Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR
Toscana,
Sent.
Cass. 24170/2006:
-
il lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente
previsti:
¤
l'art. 38, D.
Lgs. 165/2001,
che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle
dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM
174/1994)
la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere
dal possesso della cittadinanza italiana
¤
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli
infermieri professionali
-
prevalgono infatti
¤
la disposizione di cui all'art. 2, DPR
487/1994
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che impone l'aplicazione del DPR
487/1994
in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che
prevede il requisito della cittadinanza italiana
¤
il fatto che l'art. 2 DPR
3/1957
non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
o
a favore: TAR
Liguria, Sent.
Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord.
Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord.
Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008:
-
l'art. 2 DPR
3/1957
va considerato abrogato da art. 2 T.U.
-
l'art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001
riproduce l'art. 2 DPR
487/1994,
preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo
(nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70,
co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che "legifica" l'art. 2 DPR
487/1994)
-
l'art. 51 Cost.
non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai
soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con
l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi
trasportato in art. 38 D.
Lgs. 165/2001)
-
in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art.
38, co. 2 D.
Lgs. 165/2001,
le sole preclusioni vengono da DPCM
174/1994;
l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le
quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana
-
si registra un progressivo afflievolimento della
connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:
¤
art. 38 D.
Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
¤
art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri
anche a tempo indeterminato)
¤
artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri
professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in struttura
pubblica)
¤
art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al
pubblico impiego)
¤
DPR
220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani,
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui
all'art. 2, co. 3 T.U.)
¤
D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso,
per settore pubblico e privato)
¤
Direttiva
2003/109/CE (accesso al pubblico impiego, salvo esercizio di pubblici
poteri)
¤
D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa,
salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art.
11, co. 3 Direttiva
2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
¤
sent.
Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
¤
sent.
Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di
iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica
Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola
compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere)
-
per le attivita' non precluse, lo straniero deve
soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione
del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una
adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
(nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione
impropria dei diritti)
Procedure per richiesta e
rilascio del nulla-osta
o
lavoratori dello spettacolo
o
marittimi
o
circensi
o
artisti
o
giornalisti corrispondenti
o
personale di rappresentanze diplomatiche o consolari o
enti di diritto internazionale
Disciplina speciale per le
categorie di cui all'art. 27 T.U.
o
durata del nulla-osta:
¤
pari a quella del rapporto di lavoro, ma comunque < 2 anni (proroga, se consentita, con durata < 2 anni; nota: anche piu'
volte), per rapporti a tempo determinato
¤
a tempo indeterminato, per rapporti a tempo
indeterminato (consentiti per lettori, professori universitari e infermieri
professionali e, verosimilmente, per colf di cittadini italiani o comunitari)
o
durata del
visto e del permesso:
¤
pari alla durata del nulla-osta al lavoro (nota: piuĠ vantaggioso di art. 5, co. 3 bis,
lettera b, T.U.); per nulla-osta a tempo indeterminato, < 2
anni (da art. 5, co. 3 bis, lettera c,
T.U.)
¤
nei casi in cui il nulla-osta non eĠ richiesto
(marittimi, dipendenti dell'appaltatore con sede nell'Unione europea,
giornalisti), validitaĠ limitata alle documentate esigenze (< 2 anni, da art. 5, co. 3 bis, lettera
c, T.U.)
o
utilizzabilitaĠ
e rinnovo di nulla-osta e
permesso:
¤
di norma non eĠ consentito intraprendere rapporto di lavoro diverso da quello per cui eĠ stato rilasciato il nulla-osta
(art. 40, co. 23 Regolamento; per lavoratori subordinati nel settore dello
spettacolo, art. 27, co. 2 T.U.)
¤
il rinnovo eĠ
consentito in costanza di rapporto di
lavoro (nota: escluso il caso di riassunzione a termine da parte dello stesso
datore, da art. 5 D.
Lgs. 368/2001; in questo senso, sent.
Cass. 21067/2007), previa presentazione della
certificazione comprovante il regolare assolvimento dellĠobbligo contributivo
¤
disposizioni meno favorevoli:
-
gli artisti per locali di intrattenimento non possono rinnovare il permesso; possono
ottenerne la proroga solo per concludere lo spettacolo, e con lo stesso datore
di lavoro (nota: non possono quindi intraprendere nuovi spettacoli, neanche con
lo stesso datore); tuttavia, lavoratori dello spettacolo che abbiano fatto
ingresso anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 394/1999 (nota:
non del DPR 334/2004) possono ottenere il rinnovo dell'autorizzazione e del
permesso di soggiorno per rapporti di lavoro diversi, anche con altro datore di lavoro (circ.
Minlavoro n. 34/2006)
¤
disposizioni piuĠ favorevoli: traduttori, interpreti, colf di cittadini italiani o comunitari trasferitisi in
Italia, infermieri professionali
possono stipulare rapporti di lavoro con altri datori di lavoro, purcheĠ la qualifica di assunzione sia la stessa
per cui eĠ stato rilasciato il nulla-osta; si applica il periodo di disoccupazione
garantito > 6 mesi
o
convertibilitaĠ
del permesso: il permesso non eĠ convertibile
Ingresso di alcune delle
categorie di cui all'art. 27 T.U. per lavoro autonomo
Ingresso e soggiorno, al di
fuori delle quote, per ricerca scientifica
o
la determinazione, per i soli istituti privati, della
soglia minima di risorse finanziarie a disposizione per chiedere l'ingresso di
ricercatori e il numero consentito
o
l'obbligo per l'istituto di farsi carico delle spese connesse con l'eventuale condizione di soggiorno
illegale del ricercatore per un periodo di
6 mesi successivi alla cessazione della convenzione di accoglienza
sulla cui base e' stato autorizzato l'ingresso
o
le condizioni per la revoca dell'iscrizione in caso di
inosservanza delle norme relative all'accoglienza di ricercatori stranieri
o
il rapporto giuridico tra le parti
o
le condizioni di lavoro del ricercatore e le risorse
messe a sua disposizione in misura non inferiore al doppio dell'assegno
sociale
o
la copertura delle spese di viaggio
o
la stipula di una assicurazione sanitaria per il ricercatore e i suoi familiari, ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione
al SSN
Facilitazioni per lo straniero
ammesso come ricercatore in altro Stato membro
o
copia autentica della convenzione di accoglienza
stipulata nell'altro Stato membro, che preveda lo svolgimento di un periodo di
ricerca in Italia e la disponibilita' di risorse e di una polizza di
assicurazione sanitaria valida sul territorio italiano per il periodo di
soggiorno
o
dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge
l'attivita' in Italia
Ingresso al di fuori delle
quote per docenti di istituzioni scolastiche straniere
o
con contratto di lavoro presso le istituzioni
scolastiche straniere autorizzate ai sensi
della L.
1636/1940, e del DPR 389/1994, operanti in Italia da almeno cinque anni e
che abbiano permanentemente attivato tutte le annualita' dei rispettivi
curricula
o
con contratto di lavoro o di collaborazione coordinata
e continuativa presso le filiazioni in Italia di universita' o istituti
superiori di insegnamento a livello
universitario stranieri (art. 2 L.
4/1999)
Ingresso, entro quote
apposite, di sportivi professionisti; ingresso di sportivi dilettanti
o
la Societa' sportiva si impegna a fornire alloggio, assistenza e sostentamento e a sostenere le spese di rimpatrio
o
il CONI emette la dichiarazione nominativa di
assenso allo svolgimento di attivita'
sportiva a titolo dilettantistico
o
lo Sportello unico richiede il rilascio del codice
fiscale e trasmette la dichiarazione alla rappresentanza diplomatica italiana
o
lo straniero, una volta entrato in Italia, si presenta
allo Sportello per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno, ma
non sottoscrive contratto di soggiorno
o
ai fini del rinnovo dei permessi gia' rilasciati a
sportivi dilettanti, il CONI presenta il nulla-osta (verosimilmente, la
dichiarazione nominativa di assenso) alla questura; copia del nulla-osta e' (verosimilmente,
la dichiarazione nominativa di assenso) allegato alla domanda spedita
dall'ufficio postale
Disciplina speciale per il
rilascio di nulla-osta al lavoro, al di fuori delle quote, di lavoratori in
addestramento
Discipline speciali:
dipendenti di rappresentanze diplomatiche; frontalieri
13. Ingresso e
soggiorno per studio, formazione o tirocinio professionale e attivitaĠ
scientifica (*)
Ingresso per studio
universitario: decreto per la determinazione del contingente
Richiesta di visto di ingresso
o
domanda di preiscrizione ad un determinato corso per il quale vi sia disponibilitaĠ di posti
o
titolo finale
di studio tra quelli considerati equipollenti al titolo di scuola secondaria italiana (12 anni di
scolaritaĠ) ed eventuale idoneitaĠ
per lĠaccesso allĠuniversitaĠ nel paese di provenienza
o
documenti tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza italiana (salvo esonero, nei
casi in cui cosiĠ dispongano convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia;
es.: la Convenzione dellĠAja del 1961 in materia di eliminazione della
legalizzazione degli atti pubblici, cui hanno aderito, tra gli altri, Turchia e
Moldavia, ovvero la Convenzione di Parigi del 27/9/56 o quella di Vienna
dellĠ8/9/76 per il caso di atti di stato civile prodotti utilizzando estratti
plurimi rilasciati dalle autorita' locali), e muniti della dichiarazione consolare di valore in loco; secondo la Risposta
del Governo ad un'interrogazione parlamentare, la prassi secondo la quale
era accettata, per i certificati rilasciati da un'autorita' straniera ed
autenticati dall'autorita' diplomatica o consolare italiana all'estero, anche
la traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia (in analogia con quanto avviene per le pratiche di
concessione della cittadinanza italiana) non sara' piu' ritenuta
valida
o
dimostrazione di disponibilitaĠ di mezzi di
sostentamento non inferiori ad assegno
sociale (per il 2009, 5.317,65 euro), mediante
-
fidejussione, bonifico o versamento
-
garanzie fornite da istituzioni o enti affidabili,
italiani o stranieri, o da governi stranieri
-
garanzia di sostentamento presentata da privato
italiano o straniero legalmente soggiornante con permesso di durata residua non
inferiore a un anno (nota: lĠart. 34 Regolamento sulle modalitaĠ di prestazione
di garanzia eĠ stato sostituito da altre disposizioni, ma il riferimento
contenuto nellĠart. 46 Regolamento rimane)
o
indicazione di un alloggio in Italia.
o
disponibilitaĠ di somma per il rimpatrio o biglietto di ritorno.
o
copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri
ospedalieri, con assicurazione estera o
italiana valide in Italia o iscrizione al SSN (contributo forfetario; copertura non valida per
familiari a carico; per estendere lĠassistenza eĠ necessario il pagamento del
contributo completo di – allĠepoca – £. 750.000; da circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000)
Ammissione ai corsi
universitari
Permesso di soggiorno per
studio universitario
o
in caso di iscrizione a un corso nella stessa sede di quello precedente o di iscrizione successiva al conseguimento
del titolo relativo al corso precedente,
e' richiesta la presentazione di documentazione comprovante l'avvenuta
iscrizione al nuovo corso; in caso di accettazione provvisoria, viene prodotta
la corrispondente documentazione, fermo restando l'obbligo di produrre
successivamente la documentazione relativa all'iscrizione definitiva
o
in caso di iscrizione in altra sede, senza
che il titolo relativo al corso
precedente sia stato conseguito,
¤
la prima universita' rilascia allo studente nulla-osta
al trasferimento e ne da' notizia all'universita' e alla questura subentranti
¤
il rettore della seconda universita' conferma
l'avvenuta iscrizione allo studente e alla questura subentrante
¤
in caso di accettazione provvisoria, viene prodotta la
corrispondente documentazione, fermo restando l'obbligo di produrre
successivamente la documentazione relativa all'iscrizione definitiva
Facilitazioni
per il titolare di permesso per studio rilasciato da altro Stato membro
o
essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il soggiorno
per studio
o
corredare la richiesta di soggiorno (verosimilmente,
"richiesta di permesso di soggiorno")
con documentazione proveniente dalle autorita' accademiche del Paese in cui ha
svolto il corso di studi e attestante che il programma di studi da svolgere e' effettivamente complementare
rispetto a quello gia' svolto (verosimilmente, non nel caso di semplice
prosecuzione degli studi cominciati nell'altro Stato membro)
o
partecipare a un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato
d'origine (si deve intendere: dello
straniero) o essere stato
ammesso a soggiornare per motivi di studio nell'altro Stato membro per > 2 anni, o essere tenuto a svolgere una parte del
programma di studio in Italia; nota: la Direttiva
2004/114/CE
prevede in realta' come condizione sufficiente, al riguardo, che lo studente
sia tenuto a svolgere una parte del programma di studio in un diverso Stato
membro; la condizione dovrebbe essere quindi soddisfatta anche quando lo
studente abbia scelto l'Italia quale Stato membro in cui svolgere tale parte
del programma, pur potendo optare per un diverso Stato membro
á
Nota: la Direttiva
2004/114/CE
esclude dal proprio campo di applicazione gli stranieri che soggiornino in uno
Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un
programma di protezione temporanea, coloro a carico dei quali sia stato
adottato un provvedimento di espulsione, poi sospeso de iure o de facto, i familiari di
cittadini comunitari che abbiano esercitato il diritto alla libera
circolazione, i titolari di status di residenti di lungo periodo che si
trasferiscano in altro Stato membro per frequentare corsi di studio o di
formazione professionale, i lavoratori
á
Nota: non e' chiaro se la richiesta di permesso di soggiorno debba
essere presentata entro 8 gg. dall'ingresso o dalla scadenza del periodo di 3
mesi; questa seconda possibilita' consentirebbe allo studente di assumere
decisioni riguardo alla prosecuzione degli studi in Italia anche
successivamente al proprio ingresso
á
Nota: dovrebbe essere esplicitamente previsto che l'attesa del rilascio
del permesso di soggiorno non deve prolungarsi in modo tale da ostacolare la
prosecuzione degli studi del richiedente (art. 8, co. 1 Direttiva
2004/114/CE)
Accesso allo studio
universitario, senza limiti numerici, per altri stranieri
o
titolari di permesso CE slp o permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo
politico o umanitario (motivi umanitari?), protezione sussidiaria (o motivi umanitari, rilasciato su richiesta della Commissione
territoriale prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 251/2007), motivi religiosi; lo straniero e' ammesso se in possesso di titolo
conseguito in Italia o equipollente
o
stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno in possesso di titolo superiore conseguito in
Italia (es.: per studio, o per richiesta asilo)
o
stranieri ovunque soggiornanti e in possesso di titolo conseguito in scuole
italiane allĠestero o in scuole
straniere oggetto di intese per il riconoscimento del titolo
o
domanda diretta all'Ufficio Scolastico Provinciale
o
titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera,
corredato da:
¤
traduzione in lingua italiana certificata
dall'autorita' diplomatico-consolare italiana o da un traduttore giurato
¤
legalizzazione da parte dell'autorita'
diplomatico-consolare italiana della firma dell'autorita' che ha emesso l'atto
¤
dichiarazione dell'autorita' diplomatico-consolare
italiana, relativa alla natura giuridica della scuola, l'ordine e il grado
degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l'ordinamento vigente nel
Paese in cui esso e' stato conseguito (con specificazione se si tratta di
titolo finale), e al valore del diploma ai fini del proseguimento degli studi o
professionale
o
curriculum degli studi seguiti dall'interessato
(distinto per anni scolastici, possibilmente con l'indicazione delle materie
seguite, dell'esito degli esami finali e di eventuali esperienze lavorative
connesse con il titolo), redatto e firmato dallĠinteressato stesso
o
programma delle materie del corso seguito, rilasciato
dalla scuola di provenienza all'estero, accompagnato da traduzione ufficiale in
lingua italiana; qualora le autorita' scolastiche straniere non rilascino tale
attestato, la rappresentanza diplomatico-consolare italiana attesta il
programma, ricavandolo dalle pubblicazioni ufficiali locali
o
dichiarazione della rappresentanza
diplomatico-consolare italiana relativa al criterio di valutazione scolastica
in vigore nel Paese straniero di provenienza, da cui risultino il punteggio
minimo per essere promossi e il punteggio massimo
o
eventuali atti idonei a provare la conoscenza di lingua
italiana; in mancanza, necessario un esame integrativo (nota: la Guida
MIUR 22/10/2008 fa riferimento anche alla conoscenza della letteratura
italiana; non evidente, in ogni caso, la conformita' all'art.
379 D. Lgs. 297/1994, come modificato da L.
29/2006, che prevede l'esame integrativo di lingua italiana nei soli casi
di dichiarazione di equipollenza di titoli di scuola elementare o media)
o
elenco dei documenti presentati (in duplice copia)
Misure a sostegno del diritto
allo studio
Accesso ai corsi di
specializzazione o di dottorato
o la laurea (ed
eventualmente lĠabilitazione) conseguita in Italia o riconosciuta dallĠateneo ai fini
della sola iscrizione ai corsi
o il superamento delle prove
di ammissione
Ingresso per studio non
universitario
á
Consentito lĠingresso per studio (e, verosimilmente, il rilascio del
corrispondente permesso di soggiorno), alle condizioni stabilite nel Decreto
Ministro Affari esteri 12/7/2000
sui visti (nota: da aggiornare)
o di maggiorenni, per corsi
superiori
di studio o di istruzione tecnico-professionale (circ.
Mininterno 21/2/2008:
quali cicli didattici non riconducibili a all'istruzione di base), a tempo pieno e di durata determinata, previa verifica della coerenza dei corsi con la
formazione acquisita nel Paese di provenienza, della disponibilitaĠ di mezzi di
sostentamento e della validitaĠ dellĠiscrizione o pre-iscrizione al corso
o di minori ultraquattordicenni, i cui genitori o tutori
vogliano far seguire corsi presso istituti e scuole secondarie nazionali o paritarie o
presso istituzioni accademiche, nellĠambito di programmi di scambio approvati
dal MAE, o dal Ministero dellĠistruzione e dellĠuniversitaĠ, o dal Ministero
dei beni culturali; nota: la Direttiva
2004/114/CE
impone che ai fini dell'ammissione, l'alunno esibisca la prova
dell'accettazione da parte di un istituto di istruzione secondaria, e che, in
caso di programma di scambio culturale, l'organizzazione promotrice si assuma
la piena responsabilita' per le spese relative a viaggio, sostentamento, studio
e assistenza sanitaria (disposizioni non recepite da D. Lgs. 154/2007)
o di minori ultraquindicenni, accertata la coerenza dei corsi con la formazione acquisita nel Paese di
provenienza, la disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento, la validitaĠ
dellĠiscrizione o pre-iscrizione al corso, la presenza di misure di adeguata
tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire alle
effettive esigenze formative del minore stesso; circ.
Mininterno 21/2/2008: visto rilasciabile solo in caso di convivenza
con genitori titolari di
visto per residenza elettiva
á
Nota: queste disposizioni (art. 44-bis DPR 394/1999 e circ.
Mininterno 21/2/2008)
risultano sostanzialmente adeguate a dare attuzione alle corrispondenti
disposizioni contenute nel successivo D. Lgs. 154/2007
á
Nota: la Direttiva
2004/114/CE
impone anche che lo straniero (verosimilmente, solo quello minorenne) alloggi per l'intero periodo di soggiorno presso una famiglia rispondente a requisiti fissati preventivamente e
selezionata in base alle regole del programma di scambio (disposizioni non
recepite da D. Lgs. 154/2007)
á
Documentazione
richiesta per l'iscrizione di minori stranieri che abbiano frequentato scuole
all'estero (art.
379 D. Lgs. 297/1994 e Guida
MIUR 22/10/2008): oltre a quella normalmente richiesta per l'iscrizione
nelle scuole italiane,
o domanda di ammissione per
la classe richiesta, indirizzata al Dirigente scolastico
o attestato scolastico (in
originale o fotocopia autenticata), accompagnato da
¤ traduzione autenticata in
lingua italiana, redatta dall'autorita' diplomatico-consolare italiana
competente, oppure da un traduttore giurato in Italia, oppure dalla
rappresentanza diplomatico-consolare in Italia del Paese al quale si riferisce
il documento
¤ legalizzazione da parte
della rappresentanza italiana
¤ dichiarazione di valore in
loco
(attestazione sulla scolarita' complessiva come risulta dal documento, nonche'
sul valore legale della scuola in questione), rilasciata dalla rappresentanza
diplomatico-consolare italiana competente
o eventuale (nota: non e'
chiaro se la presentazione di questo documento sia facoltativa) programma delle
materie seguite nella scuola di provenienza, con traduzione ufficiale
o eventuali atti (anche in
fotocopia) idonei a provare la conoscenza della lingua italiana
o elenco dei documenti presentati
Ingresso per assegnatari di
borse di studio
Ingresso per attivita'
scientifica non retribuita da istituzioni italiane
Ingresso, entro quote specifiche,
per formazione professionale o tirocinio formativo
o
per la frequenza di corsi di formazione
professionale, di durata < 24
mesi, organizzati da enti accreditati secondo le disposizioni di cui allĠart.
142, co. 1, lettera d), D.
Lgs. 112/1998 e finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite
o
per lo svolgimento dei tirocini formativi, di cui all'art. 40, co. 9, lettera a, Regolamento,
in unita' produttive in Italia, subordinato alla presentazione di un progetto
formativo, redatto ai sensi dellĠart. 18 L.
196/1997, elaborato da uno dei soggetti di cui allĠarticolo 2, co. 1 Decr.
Minlavoro 142/1998 (agenzie per l'impiego, sezioni circoscrizionali per
l'impiego, ovvero analoghe strutture individuate dalle leggi regionali;
universitaĠ e istituti di istruzione universitaria; provveditorati agli studi;
istituzioni scolastiche; centri pubblici o a partecipazione pubblica di
formazione professionale e/o orientamento noncheĠ centri convenzionati o
accreditati; comunitaĠ terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali;
servizi di inserimento lavorativo per disabili), che preveda espressamente la
partecipazione di stranieri residenti all'estero, vistato dall'assessore
competente (circ.
Mininterno 21/2/2008)
della regione interessata
o
per stranieri residenti all'estero, la convenzione ed
il progetto di tirocinio, prevedono a carico del promotore, oltre a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al
tirocinante alloggio idoneo e
vitto e quello di pagare le spese
di rimpatrio; le regioni o il soggetto
ospitante possono assumere a proprio carico i relativi oneri
o
il progetto di tirocinio, redatto in conformita' alla disciplina regionale vigente o, in
mancanza, ai modelli allegati al Decreto
Minlavoro 22/3/2006 sui tirocini formativi,
e' vistato dall'autorita' competente ai sensi della normativa regionale ed e'
presentato alla rappresentanza
diplomatica o consolare italiana ai fini del rilascio del visto
d'ingresso
o
il promotore, in caso di variazione della data di inizio del tirocinio o di rinuncia del tirocinante, ne da' comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia
della convenzione e del progetto di tirocinio; restano ferme le altre
comunicazioni previste in relazione ai cittadini
stranieri e all'instaurazione e variazione
dei rapporti di lavoro
á
Nota: queste disposizioni (art. 44-bis DPR 394/1999)
risultano sostanzialmente adeguate a dare attuzione alle corrispondenti
disposizioni contenute nel successivo D. Lgs. 154/2007; risultano invece inadeguate a recepire le disposizioni della Direttiva
2004/114/CE rispetto alla necessita'
che, ai fini dell'ammissione come tirocinante, lo straniero abbia stipulato una
convenzione di formazione per effettuare un tirocinio non retribuito presso
un'impresa pubblica o privata o presso un istituto di formazione professionale
o
Decr.
Minlavoro 24/3/2006 (per il 2005; nota: in ritardo): 5000 ingressi per
corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di
formazione e d'orientamento, in
funzione del completamento di un percorso
di formazione professionale
o
Decr.
Minsolidarieta' 24/7/2006 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per
corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di
formazione e d'orientamento, in
funzione del completamento di un percorso
di formazione professionale
o
Decr.
Minsolidarieta' 16/7/2007: 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata
non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di
formazione e d'orientamento, in
funzione del completamento di un percorso
di formazione professionale
o
Decr.
Minlavoro 9/7/2008 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di
formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di
una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi
per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione
del completamento di un percorso di formazione professionale
Accesso al lavoro per il
titolare di permesso per studio o formazione
Diritti del titolare di
permesso per studio
o
al ricongiungimento familiare (se il permesso ha durata > 1 anno)
o
allĠiscrizione facoltativa al SSN
¤
pagamento di contributo forfetario, che non copre i
familiari; per estendere lĠassistenza eĠ necessario il pagamento del contributo
completo di £. 750.000 – da circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000
¤
conservazione dell'iscrizione volontaria al SSN nella
fase del rinnovo del permesso di soggiorno per studio, previo pagamento del
contributo (circ.
Minsalute 19/7/2007); lo studente straniero che risulta gia' iscritto
obbligatoriamente al SSN in quanto prima del compimento di 18 anni era titolare di permesso per motivi familiari non
deve pagare il contributo, perche' conserva lĠiscrizione precedente a titolo
obbligatorio (circ.
Minsalute 19/7/2007)
¤
gli stranieri che soggiornano in Italia per motivi di
studio per un periodo di durata < 3 mesi possono chiedere l'iscrizione volontaria
al SSN successivamente al loro ingresso
presentando la copia della dichiarazione di presenza rilasciata all'autorita' di frontiera o al questore
ai sensi della L. 68/2007 (circ.
Minsalute 19/7/2007)
o
allĠassistenza sociale a paritaĠ con gli italiani, esclusi assegno sociale e provvidenze che costituiscano diritti
soggettivi ai sensi della legislazione in
materia di assistenza sociale (se il permesso ha durata > 1 anno)
Conversione del permesso per
studio o formazione in permesso ad altro titolo
o
in permesso per lavoro subordinato, salvo che sia escluso da accordi o condizioni di
ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, entro quote; nota: nel modulo
"v" distribuito dai ministeri
e' indicato che ai fini della conversione il rapporto deve essere di durata
superiore a 20 ore settimanali (anziche' "non inferiore", come da
Regolamento); Circ.
Minsolidarieta' n. 31/2006,
coerente con TAR
Veneto:
conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato
e dal paese di provenienza dello straniero
o
in permesso per lavoro autonomo, entro quote e a condizione del possesso dei requisiti per lĠingresso certificato
dallo Sportello unico (anzicheĠ
dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana, come previsto in generale
dal T.U.) sulla base della documentazione presentata dallĠinteressato;
l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro
autonomo non limita la possibilita' di conversione (TAR
Emilia Romagna),
ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle categorie indicate (TAR
Lombardia)
Rilascio di un permesso per
studio a titolari di altro permesso
o
titolare di permesso per motivi familiari, in caso di morte del familiare (verosimilmente, anche
dellĠaffidatario) in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o di
separazione o scioglimento del matrimonio, o nel caso in cui, al compimento dei
18 anni, non sia possibile il
rilascio di un permesso CE slp (art. 30, co. 5 T.U.); per coloro che siano
stati identificati come minori non accompagnati, sono richiesti i requisiti aggiuntivi previsti
dall'art. 32, co. 1-bis e 1-ter (art.
32, co. 1 T.U., come modificato da L. 94/2009)[44]
o
titolare di permesso per affidamento, al compimento dei 18 anni (art. 32, co. 1 T.U.); per coloro che siano stati
identificati come minori non accompagnati, sono richiesti i requisiti aggiuntivi previsti dall'art.
32, co. 1-bis e 1-ter (art. 32, co. 1
T.U., come modificato da L. 94/2009)[45]
o
minore affidato ai sensi della L.
184/1983,
al compimento dei 18 anni (art. 32, co.
1 T.U.); sent.
Corte Cost. 198/2003:
incluso minore sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il
quarto grado; per coloro che siano stati identificati come minori non
accompagnati, sono richiesti i requisiti
aggiuntivi previsti dall'art. 32, co. 1-bis e 1-ter (art. 32, co. 1 T.U., come modificato da L.
94/2009)[46]
o
titolare di permesso per integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come minori non
accompagnati), al compimento dei 18
anni, a condizione che sia stato affidato
ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o
sottopossto a tutela (art. 32, co. 1-bis
T.U., come modificato da L. 94/2009)[47],
non sia intervenuta una decisione del
Comitato (art. 32, co. 1 bis T.U. e Nota
del Comitato 14/10/2002; nota: si deve intendere piuttosto: "in caso
di adozione della decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del
Comitato"?) e che il gestore
del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il
minore
¤
eĠ giunto in Italia da almeno tre anni
¤
eĠ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e
civile gestito da ente o organizzazione
con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del
Consiglio
¤
dispone di un alloggio
o
titolare di permesso per motivi umanitari per protezione
sociale (art. 18, co. 5 T.U.) o sicurezza
pubblica (L. 155/05)
14. Ingresso e
soggiorno per volontariato (*)
Determinazione del contingente
annuale; condizioni per l'ingresso
o
appartenenza dell'organizzazione promotrice alla categoria degli enti ecclesiastici
riconosciuti ai sensi della L.
222/1985, o degli enti riconosciuti in base alle leggi di approvazione di
intese con le confessioni religiose, o delle ONG riconosciute ai sensi della L.
49/1987 o delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro
nazionale di cui alla L.
383/2000
o
stipula di una convenzione tra organizzazione promotrice e straniero, che
specifichi le funzioni del
volontario, le sue condizioni di inquadramento, l'orario cui sara' tenuto, le risorse destinate alle sue spese di viaggio, vitto e alloggio e alle piccole
spese per la durata del soggiorno, e, se necessario, l'indicazione del percorso
di formazione relativo alla lingua
italiana (nota: la Direttiva
2004/114/CE
fa riferimento, in modo piu' ampio, alla formazione necessaria per lo
svolgimento delle mansioni previste)
o
sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice,
anche se associazione di promozione sociale (in deroga, ove abbiano stipulato
convenzioni in base ad art. 30 L.
383/2000,
a quanto previsto dal comma 5 di quell'articolo), di una polizza
assicurativa per la copertura delle spese
relative all'assistenza sanitaria
e alla responsabilita' civile verso terzi
o
assunzione della piena responsabilita' da parte
dell'organizzazione promotrice per la copertura delle spese di viaggio e di
soggiorno dello straniero
Richiesta di nulla-osta
all'ingresso
Visto di ingresso per
volontariato
Permesso di soggiorno per
volontariato
15. Professioni
(*)
Accesso all'esercizio di professioni
o
Conseguimento in Italia di titolo di studio
(es.: laurea) e titolo
abilitante (es.: esame di Stato), ovvero riconoscimento
dei titoli conseguiti allĠestero
o
iscrizione nellĠalbo (o, in mancanza, in elenco speciale) e svolgimento della professione
(es.: iscrizione allĠordine dei medici)
Attivita' precluse
o
le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici
poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse
nazionale (art. 37, co. 1 D.
Lgs. 29/1993,
ora art. 38 D.
Lgs. 165/2001)
o
i posti (art.
1, DPCM
174/1994)
-
dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello
Stato individuati dallĠart. 6 D.
Lgs. 29/1993
e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo delle strutture
periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici
non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia
-
dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello
Stato
-
dei ruoli civili e militari della Presidenza del
Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia,
della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli
cui si accede, senza concorso, in base allĠart. 16 L.
56/1987
o
le funzioni
(art. 2, DPCM
174/1994)
che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti
autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di
merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004,
parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di
Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR
Toscana,
Sent.
Cass. 24170/2006:
-
il lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente
previsti:
¤
l'art. 38, D.
Lgs. 165/2001,
che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle
dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM
174/1994)
la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere
dal possesso della cittadinanza italiana
¤
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli
infermieri professionali
-
prevalgono infatti
¤
la disposizione di cui all'art. 2, DPR
487/1994
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che impone l'aplicazione del DPR
487/1994
in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che
prevede il requisito della cittadinanza italiana
¤
il fatto che l'art. 2 DPR
3/1957
non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
o
a favore: TAR
Liguria, Sent.
Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord.
Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord.
Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008:
-
l'art. 2 DPR
3/1957
va considerato abrogato da art. 2 T.U.
-
l'art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001
riproduce l'art. 2 DPR
487/1994,
preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo
(nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70,
co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che "legifica" l'art. 2 DPR
487/1994)
-
l'art. 51 Cost.
non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai
soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con
l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi
trasportato in art. 38 D.
Lgs. 165/2001)
-
in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art.
38, co. 2 D.
Lgs. 165/2001,
le sole preclusioni vengono da DPCM
174/1994;
l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le
quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana
-
si registra un progressivo afflievolimento della
connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:
¤
art. 38 D.
Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
¤
art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri
anche a tempo indeterminato)
¤
artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri
professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in
struttura pubblica)
¤
art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al
pubblico impiego)
¤
DPR
220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani,
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui
all'art. 2, co. 3 T.U.)
¤
D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso,
per settore pubblico e privato)
¤
Direttiva
2003/109/CE (accesso al pubblico impiego, salvo esercizio di pubblici
poteri)
¤
D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa,
salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art.
11, co. 3 Direttiva
2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
¤
sent.
Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
¤
sent.
Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di
iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica
Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola
compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere)
-
per le attivita' non precluse, lo straniero deve
soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione
del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una
adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota:
il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei
diritti)
Iscrizione agli albi o elenchi
speciali
Ammissione agli esami di
abilitazione
Riconoscimento dei titoli
professionali conseguiti all'estero
o
si applicano, per lo straniero, le disposizioni di cui al Titolo III (riconoscimento in regime di stabilimento) del D. Lgs. 206/2007 di attuazione della Direttiva
2005/36/CE (art. 60, co. 3 D. Lgs.
206/2007)
o
sono escluse le
professioni che comportino esercizio di pubblici poteri (in particolare, notaio)
o
restano salve
le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dellĠaccesso al lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione
o
il riconoscimento
delle qualifiche permette di accedere alla professione e di esercitarla alle condizioni previste dallĠordinamento italiano
(incluso, per lo straniero, il
vincolo di rispetto della quota)
o
l'attivita', o lĠinsieme delle attivita', il cui
esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o
enti pubblici, se l'iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche
professionali o allĠaccertamento delle specifiche professionalita'
o
i rapporti di lavoro subordinato, se lĠaccesso ai medesimi e' subordinato, da
disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche
professionali
o
l'attivita' esercitata con lĠimpiego di un titolo
professionale il cui uso e' riservato a
chi possiede una qualifica professionale
o
le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica
professionale e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative
prestazioni o della ammissione al rimborso
o
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche giovanili e le attivita' sportive, per le attivita' che
riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la
qualifica di professionista sportivo
o
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per lo sviluppo e competitivita' del turismo, per le attivita' che riguardano
il settore turistico
o
il Ministero titolare della vigilanza per le
professioni che necessitano, per il loro esercizio, dellĠiscrizione in Ordini,
Collegi, albi, registri o elenchi, salvo che per le professioni di esplicita
competenza del Ministero dellĠuniversita' e della ricerca
o
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro
subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo che per le professioni di
competenza di Ministero della salute, Ministero della pubblica istruzione e
Ministero dellĠuniversita' e della ricerca
o
il Ministero della salute, per le professioni sanitarie
o
il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti
di scuole dellĠinfanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria
superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola
o
il Ministero dell'universita' e della ricerca per il
personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore
territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali,
architetto junior e pianificatore junior
o
il Ministero dellĠuniversita' e della ricerca per ogni
altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da
chi e' in possesso di diplomi che attestano il superamento di un corso di studi
post-secondario di durata non inferiore a 3 anni, ma che non richiedono
l'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi
o
il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le
attivita' afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni
culturali
o
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo
da chi e' in possesso di attestato di competenza o attestato o diploma che
attesti il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non
inferiore a un anno (o assimilato)
o
le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza
esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti
o
procedura:
¤
presentazione da parte del prestatore, almeno 30 gg.
prima (salvo i casi di urgenza) della prestazione, di dichiarazione corredata da
-
certificato o copia di documento che attesti la
nazionalita' del prestatore
-
documentazione attestante lo svolgimento della
professione nello Stato di stabilimento
-
documento comprovante il possesso delle qualifiche
professionali
-
dimostrazione di aver svolto la professione per 2
anni negli ultimi 10 (solo se la
professione non e' regolamentata nello Stato di stabilimento)
-
prova di assenza di condanne penali (solo per
professioni nel settore della sicurezza)
¤
possibile verifica
delle qualifiche per professioni che incidano sulla sicurezza o sulla salute pubblica: la decisione da parte dell'autorita' competente deve essere
adottata antro 30 gg. dalla ricezione della dichiarazione (60 gg., in caso di
necessita' comunicata all'interessato); puo' prevedere lo svolgimento di una
prova attitudinale da efettuarsi entro 30 gg. dalla decisione
¤
iscrizione automatica del prestatore in apposita sezione dell'albo professionale, se esistente, per il tempo
necessario
o
il prestatore e' tenuto a
¤
informare della
prestazione (preventivamente o, in caso di urgenza, successivamente) l'ente
previdenziale competente (senza obbligo di
contribuzione ne' di iscrizione)
¤
comunicare al destinatario della prestazione i dati relativi a titolo
professionale, autorizzazione e copertura assicurativa
o
categorie:
¤
riconoscimento sulla base dellĠesperienza
professionale:
-
per attivita' industriali, artigianali, commerciali, di
intermediazione, etc. (Allegato IV Direttiva
2005/36/CE)
-
se l'esercizio dell'attivita' e' subordinato in Italia
al possesso di conoscenze e competenze, si considera prova di tale possesso l'aver
esercitato l'attivita', a certe condizioni
(durata, variabile a seconda delle attivita'), in altro Stato membro
¤
riconoscimento sulla base del coordinamento delle
condizioni minime di formazione:
-
per le professioni per le quali le condizioni minime di
formazione sono coordinate tra gli Stati membri (medici, ostetrici, infermieri, farmacisti, architetti)
-
il titolo acquisito in altro Stato membro e' riconosciuto automaticamente ai fini dell'esercizio della professione; in caso
di titoli acquisiti antecedentemente all'adozione di norme comuni, e' richiesta
la dimostrazione di svolgimento dell'attivita' per un certo tempo nello Stato
membro che ha rilasciato il titolo
¤
regime generale
di riconoscimento di titoli di formazione: per
-
per
Ż
professioni che
non rientrano nei casi precedenti
Ż
situazioni in cui, per una delle professioni con
riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione, il professionista non
possegga il titolo che da' luogo a tale
riconoscimento (nota: si applica, in particolare, allo straniero che abbia acquisito in un paese non
appartenente all'UE il titolo
corrispondente a una delle professioni in questione)
Ż
professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento
di un titolo di formazione professionale da uno Stato membro, avendo acquisito
una qualifica professionale in uno Stato non appartenente all'UE ed esercitato
la professione per almeno 3 anni nello Stato membro che ha riconosciuto il
titolo
-
se e' richiesto il possesso di una qualifica
professionale (attestato di competenza, certificato di studi secondari, diplomi
di studio post-secondari), l'accesso alla professione e' riconosciuto a chi
possegga la qualifica professionale
richiesta dallo Stato membro di
provenienza (per lo straniero,
eventualmente, nel paese di provenienza) per la stessa professione (o, in caso di professione non
regolamentata nello Stato membro d'origine - per lo straniero, eventualmente,
nel paese di provenienza -, esperienza professionale e qualifiche analoghe a quelle richieste in Italia)
-
possibile
imporre misura compensativa
(prova attitudinale o tirocinio di adattamento) in caso di durata o contenuti
della formazione sensibilmente diversi nei due Stati; per lo straniero, la scelta della misura compensativa e' in ogni caso effettuata dall'autorita' competente (art. 60, co. 3 D. Lgs. 206/2007)
o
procedura:
¤
presentazione della richiesta corredata da
-
certificato o copia di documento che attesti la
nazionalita' del prestatore
-
copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione ed eventuale attestato dellĠesperienza professionale (ed eventuale certificato
dell'autorita' competente dello Stato membro di provenienza attestante che il
titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria
in materia di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime
di formazione)
-
attestato
relativo alla natura ed alla durata dellĠattivita', rilasciato dallĠautorita' o dallĠorganismo
competente dello Stato membro di provenienza (nei casi afferenti al regime di
riconoscimento sulla base dellĠesperienza professionale)
-
eventuali altri documenti relativi a onorabilita',
moralita', sana e robusta costituzione fisica, etc., rilasciati dalle autorita'
dello Stato membro di provenienza se richiesti per la particolare professione
¤
eventuale richiesta di integrazione, da parte dell'autorita' competente, entro
30 gg.
¤
indizione di una conferenza di servizi per la valutazione dei titoli (se non coincidenti
con quelli gia' valutati in altro caso o con quelli per i quali il
riconoscimento e' automatico); alla conferenza partecipano rappresentanti
dell'amministrazione competente, del Dipartimento per le politiche comunitarie
e del MAE; e' sentito un rappresentante dellĠOrdine o Collegio professionale
ovvero della categoria professionale interessata
¤
decisione
adottata entro 4 mesi (3 nei casi afferenti al regime di riconoscimento
automatico) con decreto motivato
e impugnabile (da Direttiva
2005/36/CE);
il decreto fissa le condizioni relative all'eventuale misura
compensativa
Disciplina speciale per le
professioni sanitarie
o
ingresso in Italia per lavoro autonomo o subordinato in
campo sanitario comunque condizionato al riconoscimento del titolo di studio da parte del ministero competente
o
presso il Minsalute sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni
sanitarie sprovviste di ordine o collegio
professionale (iscrizione e cancellazione in base a Capo I del DPR
221/1950 e successive integrazioni e modificazioni)
o
per lĠiscrizione agli albi e agli elenchi speciali, necessaria la conoscenza dell'italiano e delle
disposizioni sullo svolgimento della professione (esonero in caso di titolo
abilitante conseguito in Italia; possibilitaĠ di sostenere una seconda prova in
caso di esito negativo della prima; da circ.
Min. SanitaĠ 12/4/2000);
accertamento effettuato dagli ordini e collegi professionali e dal Minsalute,
con oneri a carico dell'interessato
o
le regioni
Calabria (eĠ vero? dal sito del Minsalute), Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia,
Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Campania, Piemonte e le province autonome di
Trento e Bolzano ricevono le domande di riconoscimento del titolo abilitante
nei casi relativi allo svolgimento della professione sanitaria (nelle
rispettive strutture sanitarie?), ed effettuano lĠistruttoria (Decreti Min. Salute 18/6/2002,
27/11/2002
e 18/9/2003)
o
il decreto di riconoscimento di un titolo professionale
sanitario perde efficacia se il
professionista non si iscrive allĠalbo (o, in mancanza di albo, non svolge la
professione) nei successivi 2 anni
o
il Minsalute provvede, con le stesse modalitaĠ, al
riconoscimento di titoli complementari
(es.: specializzazioni e quelli
di formazione complementare
delle professioni sanitarie infermieristiche) in campo sanitario ai fini dello svolgimento di attivitaĠ nellĠambito
del SSN
o
la dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici
nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, e l'ammissione agli esami di
diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli
esami di profitto, non danno titolo, di
per seĠ, allo svolgimento della professione; per lo svolgimento della
professione eĠ necessaria la preventiva acquisizione del benestare del
Minsalute (che fa, presumibilmente, riferimento al rispetto del vincolo delle
quote, comunque applicabile ex art. 37, co. 3 T.U.); in mancanza, non eĠ
consentita lĠiscrizione negli albi professionali e negli elenchi speciali per
lĠesercizio delle relative professioni nel territorio nazionale e nei paesi
dellĠUnione europea; nota: non
sembra che queste disposizioni diano luogo ad una disciplina diversa da quella
ordinaria
Condizione speciale dei
titolari di protezione internazionale
o
iscrizione agli albi professionali (senza rispetto del vincolo di quota, che non
dovrebbe quindi applicarsi neanche al riconoscimento dei titoli professionali)
o
accesso al riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri (nota: il riferimento e' in ogni caso al
riconoscimento di titoli di studio, data la rubrica - "Accesso
all'istruzione" - dell'articolo in esame)
16. Ricongiungimento
familiare e soggiorno per motivi familiari (*)
Convenzione europea dei
diritti dell'uomo
Stranieri titolari del diritto
all'unita' familiare
o
lo straniero
titolare di permesso CE slp o di
permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari rilasciato su richiesta della Commissione
territoriale (D. Lgs 251/2007), studio, motivi religiosi,
motivi familiari (D. Lgs.
5/2007; nota: di per se' questa disposizione rende possibile il
ricongiungimento a catena) di durata > 1 anno (nota: rileva la durata di rilascio; altrimenti risulterebbe escluso, di fatto, il
permesso per studio; prassi spesso difforme: rilevante la durata residua),
nonche' lo straniero titolare di permesso per ricerca scientifica di qualsiasi durata (D. Lgs. 17/2008)
o
il cittadino italiano o comunitario o di
Paese aderente allĠAccordo sullo spazio economico europeo - Islanda, Liechtenstein, Norvegia - (Decreto
Ministro Affari esteri 12/7/2000 sui visti)
Familiari per i quali e'
consentito il ricongiungimento con lo straniero
o
coniuge di eta'
non inferiore a 18 anni, purche' non sia intervenuta separazione legale (da D.
Lgs. 160/2008[48]; nota:
secondo circ.
Mininterno 16/2/2007, emanata con l'entrata in vigore di D. Lgs. 5/2007,
che cancellava l'ostativita' della sopravvenuta separazione legale, la
questione ha scarso peso sostanziale, non essendo previsto l'istituto della
separazione nella maggior parte dei paesi di provenienza degli stranieri) e
purche' lo stesso coniuge non sia coniugato con straniero regolarmente
soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale (L. 94/2009; circ.
Mininterno 27/8/2009: lo straniero in questione coincide con lo straniero
richiedente il ricongiungimento e dimostra il soddisfacimento del requisito
esibendo un certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di
residenza)
o
figli minori del
richiedente o del coniuge (il requisito di minore eta' deve sussistere al
momento della presentazione dell'istanza, da D. Lgs. 5/2007; gia' cosi', in
precedenza, Trib.
Padova; Sent.
Cass. 11803/2009: la specificazione ha carattere interpretativo e, quindi,
effetto retroattivo, applicandosi anche ai procedimenti avviati prima
dell'entrata in vigore del D. Lgs. 5/2007) non coniugati (da D. Lgs. 5/2007; nota: la sopravvenuta
separazione legale non e' motivo di inclusione; secondo circ.
Mininterno 16/2/2007:
modifica di carattere formale, non essendo previsto l'istituto della
separazione nella maggior parte dei paesi di provenienza degli stranieri),
anche nati fuori del matrimonio,
a condizione che lĠaltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso (istruzioni
sul sito del Mininterno: l'atto di assenso da parte del genitore residente
all'estero del minore da ricongiungere deve essere presentato presso la
Rappresentanza italiana al momento della richiesta del visto e deve essere
sottoscritto in presenza del funzionario addetto all'Ufficio visti della
Rappresentanza)
o
genitori a carico,
se privi di altri figli nel paese
d'origine o di provenienza ovvero
se hanno piu' di 65 anni e gli altri figli sono impossibilitati a mantenerli per gravi e documentati motivi di salute[49] (F.A.Q.
sul sito del Mininterno: la verifica della condizione di "carico"
spetta alla rappresentanza diplomatica o consolare, in base a parametri che
saranno individuati dal MAE),
e se lo stesso genitore non e' coniugato con straniero regolarmente
soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale (L. 94/2009)
o
figli maggiorenni
a carico, se non possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di
vita in ragione di uno stato di salute che ne comporti l'invalidita'
totale[50]
o
genitore naturale
(o Òanche naturaleÓ?) del minore regolarmente soggiornante in Italia (Sent.
Cass. 12169/2005: il genitore che abbia a carico il figlio minore ha
diritto a ricongiungersi con lui anche se e' stato privato, in base alla legge nazionale, della potesta'
genitoriale) con l'altro
genitore (L. 94/2009)[51]
o
ascendenti diretti di primo grado del titolare dello status di protezione
internazionale minore non accompagnato (da
D. Lgs. 5/2007)
Requisiti per il
ricongiungimento
o
disponibilita' di alloggio dotato dei requisiti igienico-sanitari e di
idoneita' abitativa, accertati
dai competenti uffici comunali[52]
(art. 29, co. 3 T.U., come modificato dal L. 94/2009; nota: interpretazione di
un testo sgrammaticato); ammesso anche il comodato o altra forma di disponibilita' (da moduli distribuiti dai ministeri); nel caso in
cui il richiedente fruisca di ospitalita', necessaria la dichiarazione di disponibilita' da parte dell'ospitante ad ospitare i ricongiunti; circ.
Mininterno 4/4/2008: l'alloggio puo' non coincidere con quello attualmente
o successivamente occupato dal richiedente (contemplata la possibilita' di trasloco e quella di assenza di
convivenza)
o
disponibilitaĠ di un reddito da fonti lecite (anche dal cumulo dei redditi di familiari conviventi; circ.
Mininterno 4/4/2008:
anche "solo" da tale
cumulo; nota: non rileva quello prevedibile in capo al familiare di cui si
chiede l'ingresso) non inferiore allĠimporto dell'assegno sociale (per il 2009, 5.317,65 euro) aumentato di meta' di tale importo per ciascuno dei familiari che vengono a formare, con il richiedente, il
nucleo familiare (art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata da D. Lgs.
160/2008)[53]; la quota
relativa ai figli di eta' inferiore
a 14 anni (da Circ.
Mininterno 28/10/2008) e' in ogni caso limitata all'importo dell'assegno
sociale (da D. Lgs. 5/2007), anche se il
loro numero e' superiore a due; in caso di ricongiungimento con titolare di protezione
sussidiaria la soglia di reddito non
eccede comunque il doppio dell'importo dell'assegno sociale, anche se il numero di familiari e' superiore a due
(art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008)
o
disponibilita' di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura
di tutti i rischi nel territorio nazionale per il genitore di eta'
superiore a 65 anni, ovvero l'iscrizione del genitore stesso al SSN,
previo pagamento di un contributo di importo fissato con decreto
Minlavoro-salute (art. 29, co. 3, lettera b-bis, introdotta da D. Lgs.
160/2008); nelle more
dell'emanazione del decreto, necessaria la stipula di una assicurazione senza scadenza temporale che copra i rischi relativi a malattia, infortunio
e maternita' (circ.
Mininterno 17/2/2009; nota: rischio di maternita' per genitore
ultra-65-enne!)
o
i nuovi requisiti si applicano alle domande di
ricongiungimento per le quali non sia stata ancora acquisita dallo Sportello
unico la documentazione (circ.
Mininterno 28/10/2008)
o
ai fini della determinazione dei requisiti per il
ricongiungimento, rileva la normativa vigente al momento in cui viene rilasciato il nulla-osta (Trib.
Savona, Ord.
Trib. Savona, Trib.
Torino, Corte
d'appello di Firenze)
Richiesta del nulla-osta al
ricongiungimento
o
registrazione
tramite il sito del Mininterno
o
scaricamento del software dal sito del Mininterno
o
compilazione off-line
della domanda; nota: i moduli
consentono di presentare richiesta di nulla-osta per un massimo di 5
familiari (limite non dettato da alcuna
disposizione)
o
spedizione
della domanda, tramite collegamento col sito del Mininterno
o
la questura rilascia parere favorevole provvisorio
o
lo Sportello Unico, dopo aver accertato l'esistenza dei
requisiti di alloggio e reddito (circ.
Mininterno 17/2/2009), comunica telematicamente al richiedente la
sospensione del procedimento e la necessita' che il famliare si rechi al
consolato producendo documentazione attestante il legame familiare
o
il consolato da' comunicazione alla questura, per via
telematica, dell'avvenuta presentazione del familiare
o
la questura provvede alla richiesta di cancellazione
dal SIS
Documentazione da allegare
o
permesso di soggiorno che abiliti alla richiesta di ricongiungimento (incluso il permesso CE
slp)
o
documentazione attestante la disponibilitaĠ di reddito; in particolare (da moduli distribuiti dai
ministeri):
¤
lavoratori subordinati:
-
ultima dichiarazione dei redditi
-
comunicazione all'Ispettorato del Lavoro o INPS
(verosimilmente, dopo l'entrata in vigore di Decreto
Minlavoro 30/10/2007,
comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego)
-
ultima busta paga o fotocopia autenticata del libro
paga
-
autocertificazione del datore di lavoro (Mod. S3
predisposto dal Mininterno) da cui risulti l'attualita' del rapporto di lavoro
e, se il rapporto di lavoro e' iniziato da meno di un anno, e non vi e' ancora
dichiarazione dei redditi, l'indicazione del reddito presunto del lavoratore
¤
lavoratori domestici:
-
ultima dichiarazione dei redditi o, in mancanza,
comunicazione di assunzione all'INPS (L.
2/2009)
-
bollettino di versamento dei contributi INPS relativi
al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda
-
autocertificazione del datore di lavoro (modulo
"s2" predisposto dal Mininterno) da cui risulti l'attualita' del
rapporto di lavoro
¤
lavoratori autonomi:
-
ditta individuale
Ż
certificato di Iscrizione alla Camera di commercio
Ż
fotocopia attribuzione Partita IVA
Ż
fotocopia licenza comunale ove prevista
Ż
modello Unico e ricevuta di presentazione dello stesso
(se l'attivita' e' stata avviata da piu' di un anno) o relazione contabile
redatta dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo (se
l'attivita' e' stata avviata da meno di un anno)
-
societa'
Ż
visura camerale della societa' di data recente
Ż
fotocopia attribuzione Partita IVA della societa'
Ż
modello Unico e ricevuta di presentazione dello stesso
(se l'attivita' e' stata avviata da piu' di un anno) o una relazione contabile
redatta dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo (se
l'attivita' e' stata avviata da meno di un anno)
-
collaborazione a progetto
Ż
fotocopia contratto di lavoro a progetto nel quale
siano indicati la durata della prestazione di lavoro ed il corrispettivo
Ż
dichiarazione del committente da cui risulti
l'attualita' del contratto di lavoro a progetto
Ż
dichiarazione di gestione separata all'INPS
Ż
modello Unico
-
socio lavoratore
Ż
visura camerale della cooperativa
Ż
fotocopia attribuzione Partita IVA della cooperativa
Ż
dichiarazione del presidente della cooperativa da cui
risulta l'attualita' del rapporto di lavoro
Ż
fotocopia del libro soci
Ż
modello Unico
-
libero professionista
Ż
iscrizione all'albo
Ż
modello Unico e ricevuta di presentazione dello stesso
o
certificato delle
autorita' comunali relativo alla
conformita' dell'alloggio ai requisiti
igienico-sanitari e alla sua idoneita' abitativa[55]
(art. 29, co. 3 T.U., come modificato dal L. 94/2009; circ.
Mininterno 27/8/2009: per le sole istanze presentate dopo
l'entrata in vigore della L. 94/2009); in caso di ricongiungimento con un solo figlio di etaĠ < 14 anni, al posto della dimostrazione di idoneita'
dell'alloggio eĠ sufficiente il consenso del titolare dellĠalloggio in cui il minore saraĠ alloggiato ovvero titolo di disponibilita' dell'alloggio per > 6 mesi a partire dalla data di presentazione dell'istanza
(dal modulo
"s" distribuito dai ministeri;
nota: art. 29, co. 2, lettera a T.U. prevede solo la prima alternativa)
o
in caso di richiesta riguardante coniuge, certificato di stato di famiglia rilasciato dal
Comune di residenza, allo scopo di dimostrare l'assenza di altri
coniugi in Italia (circ.
Mininterno 27/8/2009, da L. 94/2009)
o
in caso di richiesta riguardante genitore a carico, certificato di matrimonio del genitore, per
consentire la verifica dell'eventuale presenza di un suo coniuge in Italia; in caso di esito positivo, occorre
verificare che quest'ultimo non abbia altri vincoli matrimoniali (circ.
Mininterno 27/8/2009, da L. 94/2009); nota: verosimilmente, il riferimento
ad altri vincoli matrimoniali va inteso nel senso di presenza di ulteriore
coniuge in Italia
o
in caso di richiesta riguardante genitore a carico di eta' > 65 anni e nelle more dell'emanazione del decreto Minlavoro-salute per la determinazione del
contributo forfetario per l'iscrizione al SSN, dichiarazione di impegno a stipulare una polizza
assicurativa senza scadenza temporale che
copra i rischi relativi a malattia, infortunio e maternita' e che dovra' essere
poi stipulata entro 8 gg dall'ingresso, prima della presentazione allo
Sportello Unico (circ.
Mininterno 17/2/2009)
Esame della richiesta di
nulla-osta
Richiesta di visto di ingresso
o
documentazione attestante i rapporti di parentela o di coniugio ed eventualmente la minore etaĠ
o
documentazione rilasciata, a spese del richiedente, dal
medico nominato dalla rappresentanza italiana relativa allo stato di salute che ne comporti l'invalidita'
totale (per ricongiungimento con figlio
maggiorenne); nota: verosimilmente, a seguito di entrata in vigore di D. Lgs.
160/2008, analoga documentazione dovra' essere presentata anche in relazione
all'ingresso del genitore ultra-65-enne con figli in patria impossibilitati a
mantenerlo per gravi motivi di salute
o
in relazione ai rapporti di parentela, la dichiarazione
sostitutiva si basa sul test del DNA
(art. 29, co. 1 bis T.U., introdotto da D. Lgs.
160/2008; gia' citato, come esempio, dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004)
o
in relazione alle condizioni di eta', la dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione
di consenso degli interessati, su test quali quello della densimetria
ossea (dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004;
nello stesso senso, sent.
Cass. n. 1656/2007:
esame densitometrico incluso tra quelli cui la rappresentanza puo' procedere; esiti
contestabili in giudizio)
o
quando tale status renda impossibile al richiedente (o,
verosimilmente, al suo familiare, se non ha ancora fatto ingresso in Italia)
fornire i documenti che provino i vincoli familiari (e, verosimilmente, gli
altri requisiti soggettivi), la documentazione prodotta in loco eĠ rimpiazzata
da dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR
200/1967 da parte dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare italiana
o
e' consentito anche il ricorso ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo
familiare, tra cui elementi tratti da
documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal
Ministero degli affari esteri (da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)
o
il rigetto della domanda non puo' essere motivato solo dalla mancanza di documenti
che provino l'esistenza dei vincoli familiari (o, verosimilmente, il possesso
degli altri requisiti da parte dei familiari); nota: si tratta, verosimilmente,
della domanda di visto di ingresso o di rilascio di permesso di soggiorno al
familiare, dato che il rilascio del nulla-osta prescinde dalla certificazione
dei vincoli familiari (da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)
Ingresso al seguito di
cittadino straniero
Ingresso del familiare di
titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro
Destinatari del permesso di
soggiorno per motivi familiari
o
a chi ha fatto ingresso per ricongiungimento o al seguito di familiare; l'accertamento del fatto che matrimonio o adozione
abbiano avuto luogo al solo fine
di consentire l'ingresso o il soggiorno dello straniero in Italia comportano il
diniego del permesso, o la sua revoca se e' gia' stato rilasciato (art. 30, co. 1-bis D.
Lgs. 286/1998); in caso di accertamento di violazione del divieto di ricongiungimento con coniuge o genitore a carico nei casi in cui
tale familiare sia coniugato con
straniero regolarmente soggiornante
in Italia con altro coniuge, il permesso
di soggiorno di detto coniuge o genitore a carico e' rifiutato o revocato (L. 94/2009)
o
al minore
iscritto nel permesso o nel permesso CE slp del genitore o dellĠaffidatario, al
compimento dei 14 anni (da art. 31, co. 2
T.U.); il rilascio del permesso non e' subordinato all'allegazione di
passaporto o documento equipollente (circ.
Mininterno 28/3/2008)
o
ai familiari
del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro che abbia ottenuto un permesso di soggiorno in
Italia, a condizione che
¤
siano titolari di un permesso di soggiorno rilasciato
dallo Stato membro di provenienza e dimostrino di aver risieduto in quello
Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE
slp
¤
siano verificati i requisiti di reddito e alloggio
previsti per il ricongiungimento
o
allo straniero regolarmente soggiornante ad altro
titolo con permesso di durata
residua > 1 anno (formulazione
ambigua: F.A.Q.
sul sito del Mininterno
interpreta "permesso non scaduto da piu' di un anno"; in senso opposto, una risposta
Mininterno a quesito della questura di Roma, indica come requisito
necessario la regolarita' del soggiorno), che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento
con cittadino italiano o comunitario o straniero regolarmente soggiornante
(verosimilmente, titolare di diritto al ricongiungimento e in possesso dei
requisiti; nota: la disposizione relativa al familiare di cittadino italiano o
comunitario sopravvive al D. Lgs. 30/2007 per i casi in cui l'interessato non
rientri tra i "familiari" per cui sussiste il diritto di soggiorno -
ad esempio: genitore naturale di minore italiano o comunitario); incluso il caso
di titolare di permesso per cure mediche rilasciato a donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi
o, verosimilmente, al marito convivente di questa (risposta
Mininterno a quesito della questura di Roma)
o
allo straniero regolarmente soggiornante da almeno
un anno (nota: anche per effetto di
successivi rinnovi – ad esempio, in caso di richiedente asilo –, e
senza limiti riguardo alla durata residua del permesso) che abbia sposato
in Italia un cittadino italiano o
comunitario o uno straniero regolarmente soggiornante (verosimilmente, titolare
di diritto al ricongiungimento e in possesso dei requisiti; nota: se e' cosi',
la disposizione relativa al familiare di cittadino italiano o comunitario non
sopravvive al D. Lgs. 30/2007; in caso contrario, sopravvive per i casi in cui
non sussista il diritto di soggiorno - ad esempio, per mancanza di risorse); il
permesso eĠ revocato se al matrimonio
non eĠ seguita effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole
(art. 30, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998)
o
allo straniero, anche illegalmente soggiornante, che possegga i requisiti richiesti per fare
ingresso per ricongiungimento con rifugiato
o
al familiare, presente sul territorio nazionale, del
titolare dello status di protezione sussidiaria (nota: il riferimento dovrebbe essere qui limitato, in base alle
definizioni di cui all'art. 2 del D. Lgs. 251/2007, al coniuge e a figli minori
e minori affidati a carico del richiedente), salvo che sussista per tale
familiare una delle cause di esclusione dallo status di rifugiato
o di diniego dello stesso ovvero
di esclusione dallo status di protezione
sussidiaria; nota: verosimilmente, solo
quelle relative ai comportamenti illeciti:
¤
sussistono fondati motivi per ritenere che abbia
commesso ovvero istigato o concorso a commettere
-
un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti
dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini
-
un reato grave,
nel territorio italiano o all'estero; la gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto del fatto che
la legislazione italiana preveda, per quel reato, una pena non inferiore a 4
anni nel minimo o 10 anni nel massimo
-
atti contrari
alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e
2 della Carta
delle Nazioni unite
¤
sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero
costituisce un pericolo per la
sicurezza dello Stato
¤
lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica,
essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati dall'art. 407, co. 2, lettera a), c.p.p.
o
al genitore straniero, anche naturale, anche illegalmente
soggiornante, di minore italiano
residente in Italia, purcheĠ non privato
della patria potestaĠ (Sent.
Cass. 2358/2005: senza riguardo alla condizione di convivenza)
o
al coniuge convivente di cittadino italiano,
anche se illegalmente soggiornante
(da art. 28 co. 1, lettera b, Regolamento; nota: secondo la Corte
d'appello di Padova, l'unico effetto di tale permesso e' inespellibilita'; mess.
Mininterno 28/2/2005: in caso di matrimonio contratto dopo lĠadozione del
provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca
dell'espulsione; nello stesso senso: Trib.
Lucca; Trib.
Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c.
per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di matrimonio tra un cittadino italiano ed una
cittadina cubana destinataria di provvedimento di espulsione che le intimava di lasciare il territorio nazionale
entro 15 giorni; nota: queste situazioni potrebbero risultare non piu' verificabili dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, che impone allo straniero di documentare la regolarita'
del soggiorno al fine di celebrare
matrimonio in Italia); Trib.
Firenze: anche al convivente stabile del cittadino italiano (a maggior ragione nel caso in cui tale convivenza
sia riconosciuta come legame familiare da un provvedimento straniero avente
efficacia nel nostro ordinamento; in senso opposto, Sent.
Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente di fatto dal novero dei
familiari oggetto di ricongiungimento - e quindi, verosimilmente, dal novero
dei familiari inespellibili - non contrasta con alcuna norma costituzionale ne'
con art. 12 CEDU)
o
al familiare entro il secondo (L. 94/2009)[59]
grado convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b, Regolamento)
o
al minore
straniero di etaĠ > 14 anni
inespellibile, convivente con il
genitore o con lĠaffidatario regolarmente soggiornanti (Circ.
Mininterno 23/12/1999
e circ.
Mininterno 13/11/2000;
ambiguitaĠ rispetto al caso di affidatario); nota: circ.
Mininterno 28/3/2008
stabilisce che il rilascio del permesso al minore gia' iscritto nel titolo di
soggiorno del genitore non e' subordinato all'allegazione di passaporto o
documento equipollente; non e' chiaro se questa disposizione si applichi anche
in questo caso
o
Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4:
¤
ai fini dell'individuazione di un matrimonio di comodo la qualita' della relazione e' irrilevante
¤
le misure adottate per combattere i matrimoni di comodo
non possono minare l'effettivita' del diritto comunitario ne' discriminare
sulla base della nazionalita'
¤
accertamenti in caso di sospetto abuso sono consentiti,
ma non devono avere carattere sistematico (vietati gli accertamenti su tutti i
migranti, come pure quelli su intere categorie di migranti)
¤
criteri utili per riconoscere un matrimonio genuino:
-
il coniuge straniero ha gia' soggiornato legalmente o
non avrebbe difficolta' ad ottenere l'autorizzazione a soggiornare legalmente
-
la relazione tra i due coniugi e' o e' stata di lunga
durata
-
la coppia ha avuto un domicilio comune per molto tempo
-
la coppia ha assunto impegni finanziari o legali comuni
a lungo termine
¤
criteri utili (solo indicativi) per individuare un
possibile intento di abuso
-
i coniugi non si sono mai incontrati prima del
matrimonio
-
i coniugi forniscono versioni incoerenti riguardo a
dati personali rilevanti
-
i coniugi non parlano alcuna lingua comprensibile per
entrambi
-
e' stata versata una somma di denaro allo scopo di
celebrare il matrimonio (con eccezione della dote)
-
uno o entrambi i coniugi hanno precedenti relativi a
frodi o abusi finalizzate ad ottenere vantaggi in relazione al soggiorno
-
la vita familiare si e' sviluppata solo dopo che
l'ordine di allontanamento e' stato adottato
-
la coppia divorzia poco tempo dopo che il coniuge
straniero ha acquistato il diritto di soggiorno
¤
l'onere della prova dell'abuso spetta alle autorita'
dello Stato membro
¤
il procedimento in corso per definire se il matrimonio
sia di comodo non puo' portare a sospensione dei diritti associati alla
condizione di coniuge; tali diritti possono essere revocati successivamente
all'accertamento
¤
il fatto che una persona si ponga deliberatamente in
una situazione che gli conferisce un diritto non e' di per se' una base
sufficiente per assumere che vi sia abuso (Sent. Corte Giust. C-212-97)
o
l'art. 35 Direttiva
2004/38/CE stabilisce le garanzie procedurali da adottare in caso di revoca
del diritto di soggiorno motivata da abuso (es.: matrimonio fittizio); in particolare, deve valere la disposizione che
fissa un termine entro cui
l'interessato e' tenuto ad allontanarsi, non inferiore a 30 gg.
dalla notifica del provvedimento; il D. Lgs. 30/2007 non prende in
considerazione il caso di revoca del diritto, ma omette di abrogare la
disposizione di cui all'art. 30, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998, con riferimento al
coniuge straniero di cittadino italiano o comunitario: dal combinato disposto
dei commi 2, lettera b), e 4 dell'art. 13 D. Lgs. 286/1998, discende allora l'accompagnamento
immediato alla frontiera del coniuge
straniero, in apparente contrasto
con la Direttiva; tuttavia, la
disposizione che prevede il rilascio del permesso di soggiorno a chi abbia
contratto matrimonio con cittadino italiano o comunitario puo' sopravvivere al
D. Lgs. 30/2007 solo se si applica a persone che, a seguito di tale matrimonio,
non maturino il diritto di
soggiorno (es.: matrimonio con italiano non lavoratore privo di risorse); non
si avrebbe quindi alcuna revoca di tale diritto in conseguenza del presunto abuso
o
secondo il Tar
Emilia Romagna lo straniero convivente con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della
capacita' di agire e, in particolare, di
quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita' ex art. 19, co. 2, T.U.; nello
stesso senso, Sent. Cass. n. 15246/2006; in senso contrario, Trib.
Piacenza: art. 19 co. 2 lettera c T.U. non ammette distinzioni tra rapporti di parentela entro il grado stabilito,
ne' limitazioni in relazione
all'eta' (cosi' anche Sent. Cass. n. 3019/2006), e la volonta' del minore e' espressa dai genitori, che la rappresentano
o
il Tribunale
di Trento ha accolto un ricorso avverso il provvedimento di espulsione di
uno straniero illegalmente soggiornante,
in presenza dei requisiti che
avrebbero consentito il suo ingresso per ricongiungimento e il rilascio di un
permesso per motivi familiari, considerando la violazione Òmeramente
procedimentale e formaleÓ
o
ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del
familiare di cittadino comunitario si prescinde (Sent.
Corte Giust. C-127-08) dalle sue modalita' di ingresso, dal fatto che abbia
previamente soggiornato
legalmente in altro Stato membro
prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, dalla data e dal luogo in cui si e' costituito il legame familiare; ove sussista il diritto di soggiorno di durata
superiore a 3 mesi, quindi, al familiare straniero di cittadino comunitario (e,
quindi, di cittadino italiano) deve essere rilasciata una carta di
soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione
o
Circ.
Mininterno 23/1/2009: la questura, valutata l'assenza di pericolosita'
sociale dell'interessato, procede alla cancellazione del provvedimento di espulsione dalla banca dati interforze (SDI) eventualmente adottato a carico del coniuge o parente entro il secondo (alla luce della modifica apportata da L. 94/2009)[60]
grado conviventi con cittadino italiano, contestualmente al rilascio del titolo di
soggiorno; la questura, previo accertamento dell'assenza di pericolosita',
procede anche alla cancellazione dell'eventuale segnalazione al SIS dello straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento e che chieda il permesso di soggiorno per motivi
familiari (nota: non e' chiaro come tale straniero abbia potuto fare ingresso
senza che la segnalazione fosse preventivamente cancellata)
Caso particolare di familiare
di titolare di permesso CE slp
Caso particolare di minore
adottato da cittadino italiano o a questi affidato
Richiesta e rilascio del
permesso di soggiorno per motivi familiari
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ.
Mininterno 2/8/2007)
¤
visto d'ingresso
¤
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
¤
fotocopia non autenticata del nulla-osta rilasciato
dallo Sportello unico
o
puo' effettuare (a regime, da circ.
Mininterno 28/7/2008) il reingresso
in esonero dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso
avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ.
Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio
valido, il visto da cui si
evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la
polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008)
Durata del permesso di
soggiorno per motivi familiari
Rinnovo e conversione del
permesso per motivi familiari
o
il rinnovo sembra essere consentito per una volta
sola
o
sembra precluso il ritorno a un permesso per motivi
familiari a chi ne abbia ottenuto, ai 18 anni, la conversione in permesso ad
altro titolo
Ingresso e/o soggiorno per
assistenza del minore soggiornante in Italia
o
il grave pregiudizio che puo' derivare al figlio minore
dall'espulsione del genitore illegalmente presente e' un motivo valido per il
rilascio di un permesso ex art. 31, co. 3 (Sent.
Cass. n. 22216/2006)
o
i gravi motivi vanno correlati alla sussistenza di
condizioni di emergenza, transitorie ed eccezionali, che pongano in grave
pericolo l'evoluzione normale della personalita' del minore, tanto da
richiedere il sostegno del genitore; non sono sufficienti la mera presenza di
circostanze ordinarie, quali il bisogno di completare il ciclo scolastico del
minore o l'opportunita' che questi non sia costretto a sottrarsi al tessuto
sociale in cui e' integrato (Sent.
Cass. 4197/2008)
Provvedimenti negativi in
merito al soggiorno dello straniero in presenza di familiari; impugnazione
Diritti del titolare di
permesso per motivi familiari
o
svolgere attivita' di lavoro subordinato (previa iscrizione nellĠelenco
anagrafico di cui allĠart. 4 DPR
442/2000
o comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro se
il rapporto di lavoro e' in corso, e salvo il rispetto dei limiti di eta') o
autonomo (previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e
soddisfacimento altri requisiti previsti) e convertire corrispondentemente (su
richiesta?) il permesso di soggiorno alla scadenza (Circ.
Mininterno 23/12/1999,
che interpreta art. 14, co. 3 Regolamento, in modo incompatibile con inclusione
in art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto,
di integrazione del minore)
o
convertire il permesso di soggiorno in permesso per residenza
elettiva in caso di titolaritaĠ di
pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione
illustrativa del DPR 334/2004)
in Italia; nota: la conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe
essere, in generale, possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse
cospicue, a prescindere dalla loro origine
o
iscriversi a corsi di studio o di formazione
Diritti del familiare del
titolare di protezione internazionale
o
sussistono fondati motivi per ritenere che abbia
commesso ovvero istigato o concorso a commettere
¤
un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti
dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini
¤
un reato grave,
nel territorio italiano o all'estero; la gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto del fatto che
la legislazione italiana preveda, per quel reato, una pena non inferiore a 4
anni nel minimo o 10 anni nel massimo
¤
atti contrari
alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e
2 della Carta
delle Nazioni unite
o
sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero
costituisce un pericolo per la
sicurezza dello Stato
o
lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica,
essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati dall'art. 407, co. 2, lettera a), c.p.p.
o
il riferimento a tutte le cause di esclusione dallo
status di rifugiato e' improprio, giacche' penalizza, senza ragione, anche i
familiari che rientrano nella categoria di cui all'art. 10, co. 1 del D. Lgs.
251/2007 (destinatari di protezione o assistenza da parte di un organo o di
un'agenzia delle Nazioni unite diversi dall'ACNUR)
o
il riferimento alle cause di diniego dello status di
rifugiato non e' previsto dalla Direttiva
2004/83/CE,
che menziona solo le cause di esclusione (benche' sia consentito agli Stati
membri di rifiutare, ridurre o revocare, per ragioni di sicurezza dello Stato o
di ordine pubblico - che, appunto, costituiscono motivi di dinego dello status
di rifugiato -, i benefici in esame); da un punto di vista sostanziale, la
conseguenza censurabile di tale riferimento risulta essere la penalizzazione
irragionevole di coloro che rientrino nella previsione di cui all'art. 12, co.
1, lettera a) del D. Lgs. 251/2007 - coloro cioe' che siano banalmente privi
dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato
Detrazioni fiscali
o
per familiari non residenti in Italia, l'esistenza di tali familiari e' dimostrata da certificazione rilasciata dal consolato del paese di residenza, tradotta
e asseverata dalla prefettura, ovvero da documentazione con
apposizione dell'apostille (per
soggetti provenienti da Paesi che abbiano sottoscritto la Convenzione
dell'Aja del 5/10/1961), ovvero da documentazione validamente formata dal Paese d'origine ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano (Decr.
Mineconomia 2/8/2007; nota: art. 1, co. 1325-1328 L.
296/2006 dipone che per gli anni successivi al primo,
finche' la situazione non varia, l'attestazione e' effettuata mediante autocertificazione)
o
per figli (e
verosimilmente, altri familiari a carico) residenti in Italia, e' sufficiente la certificazione dello stato
di famiglia rilasciato dagli uffici
comunali, dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della
popolazione (Circ.
Agenzia delle entrate 16/3/2007, che colma un vuoto creato dall'entrata in
vigore di art. 1, co. 1328 L.
296/2006)
o
per coniuge residente in Italia, sufficiente il certificato di stato di famiglia in
cui figuri, a seguito della trascrizione, il riconoscimento del matrimonio (da
precisazione dell'Agenzia delle entrate segnalata da articolo)
Celebrazione del matrimonio in
Italia
o
permesso di soggiorno
o
permesso CE slp
o
carta di soggiorno di familiare di cittadino
dell'Unione (nota: la titolarita' del diritto di soggiorno dovrebbe essere
comprovabile in qualunque modo)
o
per soggiorni brevi: attestato di adempimento
dell'obbligo di dichiarazione di presenza di cui alla L. 68/2007 (la circolare
menziona esplicitamente l'impronta del timbro Schengen apposto sul documento di
viaggio dall'autorita' di frontiera o dalla copia della dichiarazione di
presenza resa al questore entro 8 gg. dall'ingresso, ovvero, dalla copia della
dichiarazione resa ai sensi dell'art. 109 del R.D. n. 773/1931 ai gestori di
esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive; nota: negli ultimi due
casi occorrerebbe, in base a circ.
Mininterno 7/8/2007, anche il documento di viaggio con timbro Schengen,
eventualmente apposto da altro Paese Schengen); nota: non viene considerato il
soggiorno breve di familiare di cittadino dell'Unione
o
per straniero in attesa di rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato: contratto di soggiorno, domanda di rilascio
del permesso per lavoro subordinato (verosimilmente: copia), ricevuta
dell'avvenuta spedizione postale della domanda
o
per straniero in attesa di rilascio del permesso di
soggiorno per ricongiungimento familiare: visto di ingresso, copia non
autenticata del nulla-osta al ricongiungimento; ricevuta dell'avvenuta
spedizione postale della domanda
o
per straniero in attesa del rinnovo del permesso di
soggiorno: ricevuta della richiesta di rinnovo (verosimilmente: ricevuta
dell'avvenuta spedizione postale della richiesta), permesso da rinnovare da cui
si evinca che la richiesta sia stata presentata nei termini di legge
o
risulta evidentemente violato il diritto del cittadino italiano di sposarsi nel proprio paese, quando la persona prescelta sia straniera
illegalmente soggiornante e, quindi l'art. 29 Cost.
o
risultano violate,
in modo indiretto ma grave, le norme relative al diritto di soggiorno del familiare straniero del cittadino comunitario che eserciti il diritto alla
libera circolazione, interpretate alla luce di Ord.
Corte Giust. C-155-07 e Sent.
Corte Giust. C-127-08 (ai fini del diritto di
ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde dalle modalita' di ingresso,
dal fatto che egli abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato
membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, che sia giunto
in tale Stato indipendentemente dal cittadino comunitario,
che abbia acquisito la qualita' di familiare o abbia intrapreso con tale
cittadino una comunione di vita soltanto dopo il suo ingresso in detto Stato);
le disposizioni in esame, impedendo in radice la costituzione del legame
coniugale tra il cittadino comunitario e lo
straniero illegalmente soggiornante, negano al nubendo straniero il godimento
del diritto di soggiorno e lo espongono al rischio di espulsione, con cio'
comprimendo in modo evidente il diritto di libera circolazione del cittadino comunitario, che, per celebrare il matrimonio e
tutelare in modo effettivo l'unita' del proprio nucleo di affetti, si vedrebbe
costretto a lasciare l'Italia
o
risulta potenzialmente vanificata la tutela del diritto all'unita' familiare del titolare di protezione internazionale; mentre, infatti, art. 23, co. 1 Direttiva
2004/83/CE obbliga gli Stati membri a considerare prevalente tale diritto nei casi in cui il coniuge straniero
del titolare di protezione sia illegalmente soggiornante nel loro territorio
(obbligo recepito dall'ordinamento italiano), il divieto di celebrazione di
matrimonio in Italia con straniero illegalmente soggiornante impedisce la
costituzione del legame protetto e, quindi, rende inapplicabili le disposizioni
a tutela del diritto; si noti, in particolare, come
il titolare di protezione internazionale che intendesse sposare una persona connazionale
illegalmente soggiornante in Italia, non potrebbe neanche optare per la
celebrazione del matrimonio in patria, dal momento che incorrerebbe nella
persecuzione da cui lo Stato italiano stesso lo sta proteggendo
o
e' possibile confutare l'argomento secondo il quale, essendo impossibile la
celebrazione del matrimonio e, quindi, la costituzione del legame familiare,
non sussiste in radice la possibilita' di violare diritti relativi a familiari
del cittadino comunitario o del destinatario di protezione internazionale: una
disposizione che condizionasse il diritto di soggiorno del coniuge di cittadino
comunitario e la tutela dell'unita' familiare dello straniero destinatario di
protezione internazionale al fatto che il matrimonio tra tali soggetti e il rispettivo
coniuge straniero sia stato celebrato prima
dell'ingresso in Italia o, se in Italia, in una situazione di soggiorno regolare dello stesso coniuge sarebbe
incompatibile col diritto comunitario; la stessa disposizione sarebbe tuttavia
senz'altro meno vessatoria, nei confronti del nubendo cittadino comunitario o
destinatario di protezione, di quella in esame: permetterebbe, infatti, la
celebrazione del matrimonio, lasciando invece inalterata, una volta celebrato
il matrimonio, la condizione di espellibilita' della stessa persona; a maggior
ragione, quindi, deve considerarsi incompatibile con il diritto comunitario la
disposizione vigente
Diritto all'unita' familiare
del cittadino comunitario
o
il coniuge
o
il partner che abbia contratto con il cittadino
comunitario un'unione registrata in base alla legislazione di uno Stato membro,
ove tali unioni siano equiparate al matrimonio dalla legislazione italiana
(nota: attualmente non lo sono; Sent.
Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente
di fatto dal novero dei familiari non
contrasta con alcuna norma costituzionale ne' con art. 12 CEDU)
o
i discendenti
del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla
legislazione italiana) di eta' inferiore a 21 anni o a carico, a prescindere dal grado di parentela (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge o del partner (se
equiparato a coniuge dalla legislazione italiana), a prescindere dal grado di
parentela (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
altri familiari a carico o conviventi con il cittadino comunitario nel paese di
provenienza
o
altri familiari
che per ragioni di salute
debbano essere assistiti personalmente dal cittadino dell'Unione
o
partner con relazione stabile con il cittadino dell'Unione attestata dallo Stato
membro di appartenenza del cittadino
o
diritto riconosciuto, verosimilmente, anche se
l'interessato, privo di visto o di passaporto valido, e' stato ammesso in
Italia essendo riuscito a dimostrare, entro 24 ore, di essere familiare del
cittadino comunitario; in caso contrario, non si capirebbe perche' non sia
stato respinto; per di piu', il possesso del visto non e' richiesto dalla Direttiva
2004/38/CE ai fini del soggiorno; nello stesso senso, in precedenza, Sent.
Corte Giust. C-157-03)
o
la Commissione
europea, nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, ha censurato la trasposizione nell'ordinamento italiano delle
disposizioni sul diritto di soggiorno di breve durata (art. 6 Direttiva
2004/38/CE) per l'imposizione del requisito di un previo ingresso legale,
in contrasto con Sent.
Corte Giust. C-459-1999
o
e' lavoratore subordinato o autonomo nel territorio dello Stato
o
dispone, per se' e per i suoi familiari, di risorse
economiche (nota: verosimilmente, per i
familiari presenti in Italia) che consentano al nucleo familiare di non
diventare un onere per l'assistenza sociale durante il periodo di soggiorno e
di un'assicurazione sanitaria, o
titolo equivalente, che copra tutti i rischi in materia di salute nel
territorio nazionale; nel caso in cui l'attivita' principale del cittadino
comunitario sia data dal seguire un corso di studio o di formazione professionale presso un istituto pubblico o privato riconosciuto,
la disponibilita' di risorse e' attestata mediante dichiarazione o altra documentazione idonea (nota: la Direttiva
2004/38/CE
richiede solo, in questo caso, che il cittadino comunitario assicuri che lui e
i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica)
o
Sent.
Corte Giust. C-267-1983: sempre che non si tratti di matrimonio di comodo,
il coniuge resta tale, ai fini del diritto di soggiorno, fino a scioglimento
formale dell'unione; non rileva la semplice cessazione della convivenza, neanche nel caso vi sia l'intenzione di divorziare
successivamente; nelle conclusioni
dell'Avvocato Generale per la causa C-413-1999, l'interpretazione ampia,
riguardo alla convivenza, si estende anche agli altri familiari
o
Sent.
Corte Giust. C-316-1985: la condizione di familiare a carico risulta da una situazione di fatto (Sent.
Corte Giust. C-1-05: nel paese di provenienza, non nello Stato membro
ospitante); coincide con quella di familiare il cui sostegno e' fornito dal
cittadino, senza che sia necessario determinarne i motivi, ne' chiedersi se
l'interessato sia in grado di provvedere a se stesso esercitando un'attivita'
retribuita; tuttavia, secondo Sent.
Corte Giust. C-1-05, il mero impegno di assumersi a carico il famigliare puo' non essere considerato come comprovante l'esistenza di una situazione di dipendenza reale
da parte di quest'ultimo
o
Sent.
Corte Giust. C-157-03:
non puo' essere imposto ai familiari
stranieri di un lavoratore comunitario che abbia esercitato il proprio diritto
alla libera circolazione l'obbligo di ottenere un visto ai fini del rilascio del permesso di soggiorno
o
Sent.
Corte Giust. C-503-03: l'ingresso non puo' essere negato ai familiari di un cittadino dell'Unione europea
per il semplice fatto che essi figurano nell'elenco delle persone non
ammissibili del SIS, su
iniziativa di uno Stato membro, senza che siano stati allegati motivi di ordine
pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica; nota: la nozione di
ordine pubblico presuppone, in ogni caso, l'esistenza di una minaccia effettiva
ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettivita'
(giurisprudenza costante della Corte di Giustizia); nota: in disaccordo con la
sentenza della Corte, Sent.
Cass. n. 27224/2008 afferma, con riferimento al caso di coniuge straniero
di cittadino italiano (e quindi, verosimilmente, anche in caso di coniuge di
cittadino comunitario), che, perche' il giudice possa disporre il rilascio del
visto ex art. 30, co. 6 T.U., e' il ricorrente a dover documentare il fatto che
la segnalazione e' ininfluente ai fini del diniego del visto
o
Sent.
Corte Giust. C-1-05:
il diritto comunitario non impone agli Stati membri di subordinare la concessione di
un permesso di soggiorno ad un cittadino di uno Stato terzo, membro della
famiglia di un cittadino comunitario che si e' avvalso della liberta' di
circolazione, alla condizione
che tale membro della famiglia, in precedenza, abbia soggiornato legalmente in un altro Stato membro
o
Sent.
Corte Giust. C-127-08: ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del
familiare si prescinde dalle sue
modalita' di ingresso, dal fatto che abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante,
dalla data e dal luogo in cui si e' costituito il legame
familiare
o
Ord.
Corte Giust. C-155-07: le disposizioni relative al diritto di soggiorno dei
familiari di cittadini comunitari si applicano anche ai familiari che siano giunti nello Stato membro ospitante indipendentemente dal cittadino comunitario e abbiano acquisito la
qualita' di suoi familiari ovvero abbiano intrapreso con tale cittadino una
comunione di vita soltanto dopo il loro ingresso in detto Stato; e' irrilevante il fatto che al momento dell'acquisizione della
qualita' di familiare ovvero della costituzione della comunione di vita un tale
familiare soggiorni provvisoriamente nello Stato membro ospitante in base alla legislazione di tale Stato
in materia di asilo: illegittima
una normativa nazionale che precluda il rilascio della carta di soggiorno di
familiare di cittadino dell'Unione al familiare che si trovi in questa
condizione)
Diritto all'unita' familiare
del cittadino italiano
o
coniuge di
cittadino italiano (risposta del
Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza
acquistata per naturalizzazione), con esso convivente (mess.
Mininterno 28/2/2005:
in caso di matrimonio contratto dopo lĠadozione del provvedimento di espulsione
sussiste l'interesse pubblico alla revoca dell'espulsione; nello stesso senso: Trib.
Lucca; Trib.
Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c.
per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di matrimonio tra un cittadino italiano ed una
cittadina cubana destinataria di provvedimento di espulsione che le intimava di lasciare il territorio nazionale
entro 15 giorni ; nota: situazioni del genere potrebbero risultare non piu' verificabili dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, che impone allo straniero di documentare la regolarita'
del soggiorno al fine di celebrare
matrimonio in Italia)
o
familiari entro
il secondo (L. 94/2009)[63]
grado di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della
questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione),
con esso conviventi; Tar
Emilia Romagna: lo straniero convivente
con nipote italiano in tenera eta' e,
quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita'; nello stesso
senso, Sent. Cass. n. 15246/2006; in senso contrario, Trib.
Piacenza: art. 19 co. 2 lettera c T.U. non ammette distinzioni tra rapporti di parentela entro il grado stabilito,
ne' limitazioni in relazione
all'eta' (cosi' anche Sent. Cass. n. 3019/2006), e la volonta' del minore e' espressa dai genitori, che la rappresentano
Ingresso al seguito di
cittadino italiano o comunitario
Carta di soggiorno per
familiari di cittadino italiano o comunitario
o
passaporto
valido con visto, se richiesto; note:
¤
in contrasto
con la Direttiva
2004/38/CE, Sent.
Corte Giust. C-157-03
¤
contrasto ribadito da Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4: non possono essere richiesti, ai fini
del rilascio della carta di soggiorno per il familiare, documenti non elencati
da art. 10, co. 2 Direttiva
2004/38/CE
¤
nello stesso senso,
Corte
App. Venezia: art. 5, co. 2, D. Lgs. 30/2007 e' in contrasto con la
normativa comunitaria cos come interpretata Sent.
Corte Giust. C-127-08 nella parte in cui subordina il rilascio della carta
di soggiorno a favore del coniuge extracomunitario di cittadina comunitaria al
possesso da parte dello stesso di un visto dĠingresso in Italia e deve
essere quindi disapplicato
¤
in ogni caso, si dovrebbe poter derogare al requisito del possesso di visto nello stesso modo in cui si puo' derogare ai fini
dell'ingresso, anche alla luce di Sent.
Corte Giust. C-127-08
¤
prassi diffusa delle questure: rifiuto della carta di
soggiorno al cittadino straniero che abbia contratto matrimonio in Italia
con un cittadino comunitario o un cittadino italiano dopo aver fatto ingresso
illegale in Italia o quando, al momento di
contrarre matrimonio, si trovava in condizione di irregolarita'
o
documento che
attesti la qualita' di familiare
o, se richiesto, di familiare a carico; in caso di familiare cittadino comunitario, la
condizione di carico puo' essere autodichiarata dall'interessato ai sensi
dell'art. 46 del DPR
445/2000
(circ.
Mininterno 6/4/2007)
o
attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario
o
4 foto in
formato tessera
Mantenimento del diritto di
soggiorno del familiare di cittadino italiano o comunitario
o
esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per
l'assistenza sociale (nella misura
prevista per il ricongiungimento
con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle
condizioni personali contrasta con la Direttiva
2004/38/CE)
e di un'assicurazione
sanitaria che copra tutti i rischi in
Italia
o
far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente (nota: per chi soddisfi questa condizione si
dovrebbe prescindere dalla
condizione di un anno di soggiorno legale anteriore al decesso; si pensi al
figlio appena nato)
o
esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per
l'assistenza sociale (nella misura
prevista per il ricongiungimento
con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle
condizioni personali contrasta con la Direttiva
2004/38/CE)
e di un'assicurazione
sanitaria che copra tutti i rischi in
Italia;
o
far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente,
e sia
verificata, contemporaneamente, una delle seguenti altre:
o
il matrimonio
(nota: la Direttiva
2004/38/CE
prevederebbe anche il caso di unione registrata, ove questa fosse parificata al
matrimonio dalla legislazione italiana) e' durato almeno 3 anni, di cui almeno un anno
in Italia, prima dell'inizio del
procedimento di divorzio o annullamento (o di scioglimento dell'unione
registrata);
o
il coniuge straniero (nota: la Direttiva
2004/38/CE
prevederebbe anche il caso del partner, ove l'unione registrata fosse
parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) ha ottenuto l'affidamento
dei figli del cittadino italiano o
comunitario in base ad accordo tra i coniugi (nota: o partner, secondo la Direttiva
2004/38/CE,
ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione
italiana) o a decisione giudiziaria;
o
il familiare straniero risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con
sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nellĠambito
familiare (nota: la Direttiva
2004/38/CE
fa riferimento, in modo molto piu' generale, all'esistenza di "situazioni
particolarmente difficili");
o
il coniuge straniero (nota: o partner, secondo la Direttiva
2004/38/CE,
ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione
italiana) beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi (nota: o tra i
conviventi, secondo la Direttiva
2004/38/CE,
ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione
italiana) o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al
figlio minore, a condizione che l'organo
giurisdizionale abbia ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere
effettuate in Italia, e fino
a quando esse sono considerate necessarie
Acquisizione del diritto di
soggiorno permanente da parte del familiare di cittadino italiano o comunitario
o
ha soggiornato legalmente in Italia per 5 anni continuativi unitamente al cittadino comunitario (nota: l'art. 14, co. 2 del D. Lgs. 30/2007, a
differenza di art. 16, co. 2 Direttiva
2004/38/CE,
sembra richiedere solo la contemporaneita' del soggiorno, non la convivenza; la
cosa e' rilevante, per es., per il figlio del coniuge straniero che risieda per
studio in altra citta' italiana)
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare, con cittadino comunitario che abbia acquistato
in anticipo (nota: verosimilmente, anche
anteriormente all'ingresso del familiare), in quanto lavoratore, il diritto di
soggiorno permanente (per cessazione di attivita' o svolgimento di attivita' in
altro Stato membro); nota: non gode dello stesso vantaggio il familiare straniero di cittadino comunitario che
abbia acquistato il diritto di soggiorno permanente a seguito di soggiorno
continuativo di 5 anni - es.: il familiare che abbia raggiunto successivamente
il cittadino
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede,
mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2 anni di soggiorno
continuativo in Italia
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede,
a seguito di infortunio sul lavoro
o di malattia professionale, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma
o subordinata
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede,
mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, e il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio col cittadino
deceduto
o
ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a seguito del decesso del cittadino comunitario di cui era familiare, essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza
economica, e soggiorna in Italia
continuativamente da almeno 5
anni
o
ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a seguito di divorzio o annullamento del matrimonio col cittadino
comunitario (nota: la Direttiva
2004/38/CE
prevederebbe anche il caso di scioglimento dell'unione registrata, ove questa
fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana), per il verificarsi
di una delle condizioni previste (durata del matrimonio, affidamento dei figli,
procedimento penale, diritto di visita) ed essendo in possesso dei requisiti di
autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni
Limitazione del diritto di
ingresso e soggiorno del familiare straniero di cittadino italiano o
comunitario; impugnazione
o
motivi di sicurezza dello Stato (inclusa l'appartenenza ad associazioni
terroristiche o l'agevolazione di tali associazioni)
o
motivi imperativi di pubblica sicurezza (comportamenti che compromettono la tutela della dignita' umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero lĠincolumita' pubblica, rendendo la permanenza sul territorio nazionale
incompatibile con la civile e sicura convivenza); si tiene conto di
¤
condanne, in Italia o all'estero, per
-
delitti non colposi, consumati o tentati contro vita o
incolumita' della persona (anche con patteggiamento?)
-
delitti di cui all'art. 8 L.
69/2005 (anche con patteggiamento)
¤
appartenenza a categorie per cui possano essere
disposte misure di prevenzione
¤
avvenuta adozione di misure di prevenzione
¤
avvenuta adozione di provvedimenti di allontanamento da
parte di autorita' straniere
o
altri motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza
o
per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una delle malattie o infermita' con potenziale epidemico individuate
dall'Organizzazione mondiale della sanita', o di altre malattie infettive o
parassitarie contagiose oggetto di disposizioni di protezione che si applicano
ai cittadini italiani, a condizione che la malattia o l'infermita' sia insorta
prima dell'ingresso in Italia (nota: la Direttiva
2004/38/CE
prevede, con maggior severita', la condizione che la malattia o l'infermita'
siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso, nonche' la
possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di sospetta
patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno)
á
Decr.
Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge
di cittadino comunitario, in quanto
titolare di diritto di soggiorno non puo' essere soggetto ad
espulsione quale misura
alternativa alla detenzione; nota:
situazioni del genere potrebbero
risultare non piu' verificabili dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, che impone allo straniero di documentare la regolarita'
del soggiorno al fine di celebrare
matrimonio in Italia (l'espulsione quale misura alternativa alla detenzione
riguarda infatti solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere espulsi per
irregolarita' del soggiorno)
á
I titolari di diritto di soggiorno permanente sono allontanabili solo per motivi di sicurezza
dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o gravi motivi
di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (D. Lgs. 32/2008)
á
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi
10 anni (verosimilmente, per tutti i 10
anni) sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza
á
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) minorenni sono allontanabili solo per motivi di sicurezza
dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza, ovvero quando questo sia
necessario a tutela del loro interesse
á
Ai fini dell'allontanamento per questi motivi (D. Lgs. 32/2008),
o
si rispetta il principio di proporzionalita' (Sent.
Corte Giust. C-33-07: il provvedimento restrittivo deve essere idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo che persegue e non eccedere quanto necessario per conseguirlo)
o
rilevano comportamenti
personali che rappresentino una concreta
minaccia per l'ordine pubblico o la
sicurezza pubblica (coerente con una giurisprudenza costante della Corte
di Giustizia), la semplice esistenza di condanne penali non
giustificandone automaticamente
l'adozione
o
si tiene conto
di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario
o
si tiene conto
di durata del soggiorno pregresso,
eta', situazione familiare ed economica, stato di
salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine
o
non si tiene conto
di ragioni economiche (nota: il riferimento e' qui alla condizione economica
del paese, non a quella dell'interessato)
á
Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4:
o
i titolari diritto di soggiorno possono essere
allontanati solo per condotte punite dalla legge o rispetto alle quali sono state adottate misure di
contrasto effettive (Sent. Corte Giust.
C-268-99)
o
la mancata registrazione non puo' essere
considerata di per se' minaccia
alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico (Sent. Corte Giust. C-48-75)
o
comportamenti pregressi possono essere tenuti in considerazione solo quando vi e' possibilita' di reiterazione; la minaccia deve esistere al momento in cui la
misura viene adottata o rivista dall'autorita' giudiziaria (Sent. Corte Giust.
C-482-01 e Sent. Corte Giust. C-493-01); la sospensione della pena suggerisce che la minaccia non sia attuale
o
la commissione continuata di piccoli crimini puo' rappresentare una minaccia per l'ordine
pubblico; si deve tener conto, comunque, della frequenza dei crimini, della loro natura, del danno causato (Sent. Corte Giust. C-349-06)
o
la buona condotta
tenuta in prigione e' elemento rilevante nella valutazione della proporzionalita' delle restrizioni imposte
á
Ai fini dell'allontanamento per assenza delle
condizioni che determinano il diritto di soggiorno si tiene conto
o
di segnalazioni
motivate del Sindaco del luogo
di residenza o di dimora del destinatario (circ.
Mininterno 6/4/2007:
il Comune, qualora nel corso degli
adempimenti previsti dal D. Lgs. 30/2007, rilevi l'assenza o il venir
meno delle condizioni di soggiorno, ne da'
comunicazione al Prefetto)
o
di durata del soggiorno pregresso, eta',
situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine
Diritti del familiare di
cittadino italiano o comunitario
o
il familiare
straniero del cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo
nello Stato; nota: non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il
partner con cui il cittadino abbia una relazione stabile
o
il familiare
straniero titolare di uno dei
seguenti attestati di diritto
comunitari:
¤
E106, e in
particolare
-
familiari di lavoratori distaccati in Italia da una ditta europea
-
familiare di disoccupato
¤
E109 o E37: familiari (verosimilmente, anche stranieri) residenti in
Italia di lavoratore (verosimilmente,
comunitario, benche' circ.
Minsalute 3/8/2007
reciti: "straniero") occupato in un altro Stato membro
¤
E120: familiari
di richiedenti la pensione di altro Stato UE, residenti in Italia
¤
E121 o E33: familiari di pensionati di altro Stato UE,
residenti in Italia
o
il familiare
straniero titolare di diritto
di soggiorno permanente maturato dopo
almeno 5 anni di soggiorno in
Italia
o
il familiare
(verosimilmente, anche straniero, in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007) di cittadino
italiano; note:
¤
non si tiene conto del familiare entro il secondo (L.
94/2009)[64] grado
convivente con il cittadino italiano e inespellibile ai sensi di art. 19, co.
2, lettera c, T.U.
¤
non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il
partner con cui il cittadino italiano abbia una relazione stabile
17. Minori
stranieri (*)
Possibilita' di ingresso di
minori stranieri
o
per ricongiungimento con genitore straniero
o
per esercitare il proprio diritto di soggiorno in quanto figlio che accompagna o raggiunge il genitore
italiano o comunitario (il diritto di ingresso permane fino ai 21 anni; da
D. Lgs. 30/2007)
o
per ricongiungimento con affidatario straniero, italiano o comunitario (non disciplinato da
D. Lgs. 30/2007; deriva pero' da art. 28, co. 2 T.U., che stabilisce
l'applicabilita' delle disposizioni del T.U. al cittadino italiano o
comunitario se piu' favorevoli; il Kafil e' assimilato all'affidatario ai fini
dell'applicazione di art. 29, co. 2 T.U. (sent.
Cass. 7472/2008 e Sent.
Cass, n. 19734/2008); si applica anche al caso di Kafalah consensuale
(accordo diretto, in assenza di condizione di abbandono del minore, tra
famiglia d'origine e famiglia di accoglienza, siglato davanti a un notaio e
omologato da un giudice) e in assenza di convivenza (Trib.
Rovereto)
o
al seguito di
genitore o affidatario straniero (nota: possibilita' di ingresso al seguito di
italiano o comunitario, soppressa da D. Lgs. 5/2007); il Kafil e' assimilato
all'affidatario ai fini dell'applicazione di art. 29, co. 2 T.U. (sent.
Cass. 7472/2008 e Sent.
Cass, n. 19734/2008); si applica anche al caso di Kafalah consensuale
(accordo diretto, in assenza di condizione di abbandono del minore, tra
famiglia d'origine e famiglia di accoglienza, siglato davanti a un notaio e
omologato da un giudice) e in assenza di convivenza (Trib.
Rovereto)
o
per richiesta di protezione internazionale
o
per adozione
(in caso di affidamento pre-adottivo)
o per studio, presso
istituti e scuole secondarie o presso istituzioni accademiche, nellĠambito di
programmi di scambio (solo se di etaĠ > 14 anni, e col consenso di genitori
o tutori)
o per studio, per corsi
scolastici adeguati alle esigenze formative
(solo se di etaĠ > 15 anni, in presenza di iscrizione o
pre-iscrizione, e previa dimostrazione di disponibilitaĠ di mezzi)
o
per esercizio di attivitaĠ sportiva professionistica, (con richiesta della dichiarazione di assenso del
CONI accompagnata da autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del
lavoro competente ex art. 6, co. 2, D.
Lgs. 345/1999, sulla base dellĠistruttoria effettuata dalla Federazione
sportiva corrispondente)
o
nellĠambito di programmi solidaristici, previa approvazione, da parte del Comitato minori
stranieri, di apposita richiesta
Limiti all'allontanamento del
minore straniero; accertamento della minore eta'
Condizione del minore
straniero rispetto al rapporto con adulti
o
in stato di abbandono, se eĠ privo di assistenza morale e materiale (nota: non coincide con minore non accompagnato); Sent.
Cass. 9276/2009: la custodia e' delegabile, da parte di chi e' responsabile
del minore, solo a soggetto maggiorenne e capace
o
non accompagnato,
se eĠ privo di assistenza e rappresentanza (devono sussistere entrambe le condizioni?) da parte
dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili secondo la legge
italiana (Regolamento del Comitato per i minori stranieri, DPCM 535/99); nota:
in caso di affidamento (in senso atecnico) ad adulti, il minore si considera
non accompagnato ove manchino tutela e affidamento formale (dubbi in caso di parenti entro il quarto
grado, per lĠaffidamento ai quali la legge
non richiede un provvedimento formale); Linee
guida del Comitato minori: il minore eĠ accompagnato solo se affidato a genitori regolarmente soggiornanti (nota: in presenza di
genitori irregolari il minore potrebbe essere rimpatriato e affidato alle
autoritaĠ del paese di provenienza!; in senso contrario, le Linee-guida
MIUR 2006, che non fanno riferimento alla regolarita' del soggiorno dei
genitori) o, con atto di affidamento legale ai sensi della L.
184/1983,
a familiare entro il terzo grado regolarmente soggiornante
Adempimenti relativi al minore
in stato di abbandono
Adempimenti relativi al minore
non accompagnato
o
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni
o
al Giudice tutelare (per lĠeventuale apertura della
tutela)
o
al Comitato, da parte di pubblici ufficiali, incaricati
di pubblico servizio o enti (art. 5, co. 1, DPCM 535/99) tramite prefettura o
ente locale; la segnalazione al Comitato non esime dallĠobbligo delle ulteriori
segnalazioni (completate comunque dal Comitato in caso di inadempienza)
Richiesta di protezione
internazionale da parte di minore non accompagnato
o
sospende il
procedimento;
o
da' immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni (nota: la comunicazione al Tribunale per i
minorenni e' finalizzata, verosimilmente, alla valutazione dell'eventuale stato
di abbandono del minore e all'adozione dei conseguenti provvedimenti di
affidamento) e al giudice tutelare
per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli artt. 343 e
segg. c.c.
(nota: art. 30, co. 2 Direttiva
2004/83/CE
prevede che le autorita' competenti procedano a periodiche verifiche del fatto
che il tutore o rappresentante legale del minore ne soddisfi le esigenze)
o
informa il Comitato per i minori stranieri.
o
la questura affida temporaneamente il minore non accompagnato ai Servizi sociali del Comune in cui il minore si trova e informa il
Tribunale per i minorenni e il giudice tutelare ai fini dellĠadozione dei provvedimenti relativi alla nomina di un
tutore e allĠaccoglienza del minore, oltre che il Comitato per i
minori stranieri (art. 5, co. 1 DPCM
535/99, art. 2, co. 5 DPR 303/2004); la procedura eĠ sospesa (prima della verbalizzazione delle dichiarazioni)
o
il Comune, se
non fa gia' parte della rete degli enti locali aderenti al Sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati, segnala il minore al Servizio centrale del Sistema di protezione (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006),
nell'ambito del quale possono essere previsti, dagli enti locali interessati, specifici
programmi di accoglienza riservati ai
minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, cofinanziati dal Fondo nazionale per le politiche
e i servizi dell'asilo (D. Lgs. 140/05)
o
il Servizio centrale indirizza il minore all'ente locale segnalante o di quello piu' vicino che abbia posti disponibili per minori nell'ambito
del Sistema di protezione o, in subordine, nell'ambito di strutture per minori
cofinanziate dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006);
una volta verificata la disponibilita' di posti presso uno dei progetti
afferenti alla rete, il Servizio Centrale comunica tale disponibilita' all'ente locale segnalante e, per conoscenza, a
quello di destinazione (circ.
Mininterno 11/4/2007);
dopo il trasferimento, il Servizio Centrale informa il Dipartimento per le Liberta' Civili e
lĠImmigrazione dellĠavvenuto trasferimento del minore e del suo inserimento nel progetto di
assistenza-accoglienza (circ.
Mininterno 11/4/2007)
o
l'ente locale di destinazione effettua, d'intesa con il Servizio Centrale, il
trasferimento del minore, tenendo conto della sua eta' e del suo grado di
vulnerabilita' (circ.
Mininterno 11/4/2007)
o
l'ente locale avverte
il Tribunale per i minorenni o il giudice tutelare, nonche' il Servizio
centrale, dell'avvenuta presa in carico del minore (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
o
l'inserimento e' confermato, se conforme all'interesse del minore, dal
Tribunale per i minorenni o dal giudice tutelare con i provvedimenti relativi all'accoglienza del minore (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
o
i Servizi sociali
del Comune in cui il minore e' stato inserito assistono il minore nella presentazione della
domanda, con la collaborazione dell'ACNUR
e degli organismi che operano nell'ambito della protezione dei richiedenti
asilo, compilando il modello C3 presso la questura competente, ascoltato il minore e tenuta in considerazione la
sua opinione, se egli e' in eta' di discernimento
(da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
o
il tutore,
tenendo conto dell'opinione del minore (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006),
decide se confermare la domanda di asilo e prende contatto con la questura
competente per la riattivazione
del procedimento
Tutela del diritto all'unita'
familiare del minore non accompagnato titolare di protezione internazionale
Divieto di trattenimento dei
minori non accompagnati
Provvedimenti adottabili a
tutela del minore non accompagnato
o
tutela:
-
presupposto: che nessuno dei due genitori possa esercitare la potesta genitoriale
-
procedimento: tutela aperta dal Giudice tutelare presso il Tribunale circondariale del luogo dove ha
sede lĠinteresse principale del minore
-
tutore: designato,
se possibile, dal genitore; in caso contrario, scelto tra ascendenti del
minore o tra parenti o affini prossimi; nelle more della nomina, la tutela eĠ
esercitata dallĠistituto di pubblica assistenza o, per minore inserito in comunitaĠ di tipo
familiare o in istituto di assistenza, dai legali rappresentanti degli stessi (che entro 30 gg. chiedono la nomina di tutore esterno)
-
compiti: cura del minore, rappresentanza negli atti civili e amministrazione dei beni
-
obbligatoria lĠapertura della tutela per il minore non
accompagnato? controversia: siĠ (circ.
Mininterno 9/4/2001),
solo in caso di necessitaĠ (DPCM 535/1999)
o
affidamento
-
presupposto: temporanea mancanza di un idoneo ambiente familiare (nota: relativo allo stato di abbandono, piuĠ che alla condizione di Ònon accompagnatoÓ)
-
affidatario:
¤
se possibile, famiglia, preferibilmente con figli minori, o persona singola
¤
altrimenti, comunitaĠ di tipo familiare o istituto di assistenza pubblico o privato
-
procedimento: affidamento disposto da
¤
servizio sociale
locale (reso esecutivo dal Giudice tutelare), in caso di consenso di chi esercita la potestaĠ
genitoriale o la tutela (affidamento consensuale)
¤
Tribunale per i minorenni, in caso di mancanza di tale consenso (affidamento giudiziale); seguono le limitazioni della potestaĠ genitoriale
-
compiti: accoglimento del minore e esercizio dei poteri connessi con la potestaĠ
parentale nei rapporti con lĠistituzione scolastica e lĠautoritaĠ sanitaria
-
il minore straniero in stato di abbandono deve essere affidato (art. 37 bis, L.
184/1983);
poca chiarezza (anche sulla
scelta tra affidamento consensuale e affidamento giudiziale) e molta
disomogeneitaĠ; attribuzione al Comitato della responsabilitaĠ dellĠaffidamento (Regolamento L.
476/1998, DPR
492/1999; in contrasto con L.
184/1983;
disposizione applicata comunque da alcuni Tribunali per i minorenni)
-
lĠaffidamento del minore non accompagnato dovrebbe
poter essere disposto anche prima della decisione del Comitato sul rimpatrio (in contrasto con circ.
Mininterno 9/4/2001;
nota: secondo il Mininterno, tale circolare e' da considerarsi abrogata con
l'entrata in vigore del DPR 334/2004 - da nota
di Elena Rozzi del 13/6/2006), eventualmente a valle delle
indagini, disposte dal Comitato, che
accertano se la famiglia costituisca ambiente familiare idoneo (purcheĠ queste
siano completate in tempi brevi); lĠaffidamento, in ogni caso, non
dovrebbe di per seĠ precludere
il rimpatrio; lĠaffidatario dovrebbe, in base alla L.
184/1983,
essere ascoltato ai fini della
decisione sul rimpatrio
-
difficoltaĠ di interpretazione in relazione alla
formalizzazione dellĠaffidamento (di fatto) a parenti entro il quarto grado: alcuni Tribunali e Giudici tutelari si dichiarano
incompetenti a procedere (ad es.: per mancanza di pregiudizio per la condizione
del minore), con danno per la posizione (sostanziale e giuridica) del minore
Rinuncia alla protezione
consolare
Comitato per i minori
stranieri
o
opera per tutelare, in conformitaĠ con la Convenzione
ONU del 1989, i minori stranieri non accompagnati e i minori accolti nel
territorio italiano
o
in particolare,
-
vigila sulle modalitaĠ di soggiorno dei minori
-
definisce criteri per lĠammissione di minori accolti,
delibera sulle corrispondenti richieste, sullĠaffidamento temporaneo di tali minori
e sul loro rimpatrio
-
censisce i minori accolti e i minori non accompagnati
-
accerta lo status di minore non accompagnato
-
promuove, anche mediante convenzioni, le ricerche dei
familiari dei minori non accompagnati
o
puoĠ trattare dati sensibili in relazione ai minori
o
eĠ composto da 9 rappresentanti: Presidenza del
Consiglio, Ministero della solidarieta' sociale, MAE, Mininterno, Mingiustizia,
ANCI, Unione province italiane, Organizzazioni attive nel settore della
famiglia (2); per ogni membro eĠ nominato un supplente
o
opera presso il Ministero della solidarieta' sociale
o
eĠ presieduto dal rappresentante del Ministero della
solidarieta' sociale
Sezione speciale del Consiglio
territoriale
o
monitorare la presenza di minori nelle strutture di
accoglienza della provincia
o
invitare i responsabili delle strutture a comunicare
tempestivamente l'eventuale allontanamento dei minori dalla struttura
o
verificare gli standard di accoglienza, con attenzione
particolare alla fase antecedente la nomina del tutore, durante la quale gli
oneri dell'accoglienza sono a carico del Mininterno
o
valutare la congruita' del prezzo pagato alle strutture
con la qualita' dell'accoglienza offerta
Provvedimento di rimpatrio
assistito
o
indagini
(svolte da ONG convenzionate) per individuare i familiari o per verificare le possibilitaĠ di affidamento
alle autoritaĠ in patria,
noncheĠ lĠassenza di rischi per
il minore, e per definire, possibilmente, un progetto di
reinserimento; nota: data la definizione
di "minore non accompagnato" adottata dal Comitato (Linee
guida del Comitato minori),
il minore potrebbe essere rimpatriato e affidato alle autoritaĠ del paese di
provenienza anche in presenza di genitori irregolari in Italia!; nota: nella prassi, il Comitato avvia le indagini solo per i minori gia'
identificati
o
nomina da parte del giudice tutelare di un tutore
provvisorio
o
audizione del minore da parte dei servizi sociali del Comune di dimora, per accertarne
lĠopinione in merito al rimpatrio
Titoli di soggiorno rilasciabili
a minori stranieri
o
sia titolare di un permesso di soggiorno rilasciato
dallo Stato membro di provenienza e dimostri di aver risieduto in quello Stato
membro in qualita' di familiare dello straniero titolare del permesso CE slp
o
siano verificati i requisiti di reddito e alloggio
previsti per il ricongiungimento
o
il caso di minore straniero convivente con affidatario cittadino italiano o comunitario ovvero coniuge di tale cittadino non e' disciplinato esplicitamente
da D. Lgs. 30/2007 (per il caso di affidamento pre-adottivo a cittadino
italiano, vedi pero' punto seguente); in base ad art. 28, co. 2 e art. 29, co.
2 T.U., dovrebbe essere rilasciato almeno un permesso per motivi
familiari
o
l'istituto di diritto islamico della Kafalah e' assimilabile all'affidamento ai fini dell'applicazione di art. 29, co. 2 T.U. (sent.
Cass. 7472/2008 e Sent.
Cass, n. 19734/2008); si applica anche al caso di Kafalah consensuale
(accordo diretto, in assenza di condizione di abbandono del minore, tra
famiglia d'origine e famiglia di accoglienza, siglato davanti a un notaio e
omologato da un giudice) e in assenza di convivenza (Trib.
Rovereto)
o
eĠ iscritto nel permesso del genitore o affidatario straniero regolarmente soggiornante con cui convive, se eĠ di etaĠ
< 14 anni
o
ottiene un permesso per motivi familiari se eĠ di
etaĠ > 14 anni e convivente con il genitore o affidatario straniero regolarmente soggiornanti (Circ.
Mininterno 23/12/1999
e circ.
Mininterno 13/11/2000;
ambiguitaĠ riguardo allĠaffidatario; possibile il rilascio di permesso CE slp
in presenza dei requisiti in capo a genitore o affidatario?); nota: circ.
Mininterno 28/3/2008
stabilisce che il rilascio del permesso al minore gia' iscritto nel titolo di
soggiorno del genitore non e' subordinato all'allegazione di passaporto o
documento equipollente; non e' chiaro se questa disposizione si applichi anche
in questo caso
o
ottiene un permesso per affidamento su richiesta dei servizi sociali (circ.
Mininterno 9/4/2001),
se eĠ affidato a comunitaĠ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art.
2, L.
184/1983
o
ottiene, verosimilmente, il riconoscimento del diritto
di soggiorno (con diritto/dovere di iscrizione
anagrafica e rilascio di carta
di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione) se convive con genitore comunitario con diritto di soggiorno o italiano (non disciplinato esplicitamente, dal D. Lgs.
30/2007, il caso di affidatario italiano o comunitario; il rilascio, quanto
meno, di un permesso per motivi familiari, deriva da art. 28, co. 2 T.U. e art.
28, co. 1 DPR 394/1999)
Caso particolare: permesso per
il minore non accompagnato
o
ottiene un permesso per minore etaĠ, a seguito della segnalazione al Comitato per i
minori stranieri nei casi in cui non possa essere rilasciato altro permesso
(art. 28, co. 1, lettera a, Regolamento e Circ.
Mininterno 23/12/1999
e circ.
Mininterno 13/11/2000);
il permesso eĠ valido per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle
indagini finalizzate al rimpatrio assistito; anche in seguito allĠadozione di
un provvedimento di tutela di comunitaĠ di tipo familiare eĠ rilasciato (o mantenuto) il permesso per minore
etaĠ (circ.
Mininterno 13/11/2000);
nota: nella prassi, il permesso per minore etaĠ eĠ rilasciato (o mantenuto)
anche quando il minore sia sottoposto a tutela di cittadino straniero o italiano o comunitario, e
quando sia affidato di fatto
(senza un provvedimento formale, non richiesto dalla legge) a parente entro il
quarto grado straniero o italiano o comunitario (discutibile: potrebbe essere
rilasciato un permesso per motivi familiari, se non, addirittura, una carta di
soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione)
o
ottiene un permesso per integrazione del minore, previo parere del Comitato per i minori stranieri,
se si trova nelle condizioni di cui allĠart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U.
(verosimilmente: arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni,
inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da
ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro
presso la Presidenza del Consiglio, decisione di non luogo a provvedere al
rimpatrio da parte del Comitato minori stranieri – in contrasto con la
condizione di assenza di decisione, di cui allĠart. 32, co. 1 bis; rilevante
lĠinserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non sollecitato dal
Comitato?)
o
per i minori che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis
e 1 ter, il Comitato per i minori stranieri
non emette provvedimenti di "non luogo a procedere al rimpatrio"
o
per i minori che li soddisfano,
¤
l'Ente Locale
invia al Comitato la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di
cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter (inclusi quelli relativi a svolgimento di
attivita' di studio o lavorativa o a esistenza di un rapporto di lavoro non
ancora iniziato; per la presenza in Italia, sufficiente la
dichiarazione dell'Ente locale; per la
partecipazione a un progetto di integrazione, sufficiente la documentazione che
provi che il minore ha frequentato
la scuola, corsi di formazione professionale e/o tirocini formativi)
¤
se i requisiti sussistono, il Comitato emette parere positivo e la Questura rilascia un permesso per
integrazione del minore
¤
alla scadenza del permesso per integrazione del minore (ancora da definirsi:
al compimento del diciannovesimo anno?), la Questura converte il permesso in un permesso di soggiorno per
studio, lavoro o accesso al lavoro a seconda della situazione in cui si trova
il minore
Utilizzabilita' dei permessi
rilasciati a minori
o
motivi familiari:
lavoro, studio o formazione professionale (art. 30, co. 2, T.U.)
o
affidamento:
lavoro o studio (circ.
Mininterno 9/4/2001)
o
integrazione del minore: lavoro (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) o studio
o
minore etaĠ:
studio (ma non lavoro, da circ.
Mininterno 13/11/2000)
o
motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (L. 155/05): lavoro subordinato o studio (art. 18,
co. 5 T.U.)
o
richiesta asilo:
studio (art. 45, co. 1 DPR 394/1999), lavoro (se, trascorsi sei mesi dalla
presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e la
responsabilita' del ritardo non possa essere attribuita al richiedente (D. Lgs.
140/2005)
Convertibilita' dei permessi
rilasciati a minori
o
motivi familiari
(nota: per coloro che siano stati identificati come minori non
accompagnati, sono richiesti i requisiti
aggiuntivi previsti dall'art. 32, co. 1-bis e 1-ter; da art. 32, co. 1 T.U., come modificato da L.
94/2009)[65]: in permesso
¤
per lavoro
subordinato o autonomo (extra quote,
salvi i requisiti di etaĠ) o per studio, in caso di morte del
familiare (verosimilmente, anche dellĠaffidatario) in possesso dei requisiti
per il ricongiungimento o di separazione o scioglimento del matrimonio, o nel
caso in cui, al compimento dei 18 anni, non sia possibile il rilascio di una carta di soggiorno (art. 30, co.
5); nota: circ.
Mininterno 4/3/2005
interpreta l'art. 14, co. 5 Regolamento nel senso di ritenere extra
quote anche la successiva
conversione in permesso per lavoro di un permesso per studio o per formazione ottenuto
al compimento dei 18 anni
¤
per lavoro
subordinato o autonomo (extra quote),
in caso di svolgimento, alla scadenza, di regolare attivitaĠ lavorativa
¤
per accesso al lavoro anche senza requisiti
(verosimilmente, Òlavoro subordinato - attesa occupazioneÓ; nota: Sent.
Cons. Stato n. 2437/2008 interpreta l'assenza dei requisiti quale assenza
di previa autorizzazione al lavoro da parte della Direzione provinciale del
lavoro), entro quote (per l'anno
successivo; da art. 3, co. 4, DPR
100/2004), o per esigenze sanitarie (?) o
di cura (art. 32, co. 1 T.U.),
al compimento dei 18 anni, se il
titolare eĠ un minore affidato,
ma, verosimilmente, anche se eĠ minore convivente con i genitori (nota: la rubrica dellĠart. 32 T.U. fa riferimento
ai minori affidati; le disposizioni contenute, peroĠ, riguardano anche minori
non affidati; sarebbe inammissibile, in ogni caso, la penalizzazione, rispetto
al minore affidato ex L.
184/1983,
del minore iscritto fino a 14 anni nel permesso del genitore anzicheĠ
dellĠaffidatario e del minore che abbia ottenuto un permesso per motivi
familiari senza essere mai stato iscritto nel permesso del genitore)
o
affidamento:
in permesso per lavoro subordinato o autonomo (salvi i requisiti di etaĠ), per accesso al
lavoro, anche senza requisiti (verosimilmente, Òlavoro subordinato - attesa
occupazioneÓ; nota: Sent.
Cons. Stato n. 2437/2008 interpreta l'assenza dei requisiti quale assenza
di previa autorizzazione al lavoro da parte della Direzione provinciale del
lavoro), entro quote (per l'anno
successivo; da art. 3, co. 4, DPR
100/2004), per studio o per esigenze sanitarie (?) o di cura (art. 32, co. 1 T.U.), al compimento dei 18
anni; per coloro che siano stati
identificati come minori non accompagnati, sono richiesti i requisiti aggiuntivi previsti dall'art.
32, co. 1-bis e 1-ter (art. 32, co. 1
T.U., come modificato da L. 94/2009)[66]
o
integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso): in
permesso per studio, lavoro o accesso al lavoro al compimento dei 18 anni, con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a condizione che siano stati affidati ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o
sottoposti a tutela (art. 32, co. 1-bis
T.U., come modificato da L. 94/2009)[67], che non sia intervenuta una decisione del Comitato
(art. 32, co. 1-bis T.U. e Nota
del Comitato 14/10/2002;
nota: si deve intendere piuttosto: "in caso di adozione della decisione di
non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato"?) e che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea
documentazione che il minore
¤
eĠ giunto in Italia da almeno tre anni
¤
eĠ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e
civile gestito da ente o organizzazione
con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del
Consiglio
¤
dispone di un alloggio
¤
frequenta un corso di studio o svolge attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge, ovvero eĠ in possesso di un contratto di soggiorno per lavoro (da circ.
Mininterno 25/10/2005),
anche se relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato
o
minore etaĠ: in
permesso per affidamento, in
caso di affidamento del minore ai sensi della L.
184/1983 (circ.
Mininterno 9/4/2001, che pero', secondo il Mininterno, deve considerarsi abrogata dopo l'entrata in vigore del DPR 334/2004 - da nota
di Elena Rozzi del 13/6/2006; verosimilmente, anche per motivi
familiari in caso di affidamento a
cittadino straniero; affidamento a cittadino italiano o comunitario non
espressamente disciplinato, ma il rilascio di un permesso per motivi familiari
e' adottabile in base ad art. 28, co. 2 T.U.)
o
motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (L. 155/05):
¤
in permesso per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis, DPR 394/1999), in presenza di
contratto di soggiorno per lavoro (da circ.
Mininterno 25/10/2005),
con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo
(art. 27, co. 3 bis, DPR 394/1999) o per lavoro autonomo (dubbio; da art. 27, co. 3 bis DPR 394/1999:
ÒlavoroÓ, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U., che fa
riferimento a "lavoro subordinato"), o in permesso per studio, in presenza di iscrizione a corso regolare di
studi
o
i minori sottoposti a tutela
o
i minori affidati con provvedimento del Tribunale per i
minorenni (affidamento giudiziario)
o
i minori affidati con provvedimento dei servizi sociali
e del Giudice Tutelare (affidamento amministrativo)
o
i minori affidati a parenti entro il quarto grado senza
che sia stato disposto alcun provvedimento formale (affidamento di fatto)
Accesso del minore al permesso
CE slp o alla carta di soggiorno per familiare di comunitario
o
in quanto figlio di
straniero titolare di permesso CE slp o in quanto minore a lui affidato (art. 9, co. 1 e art. 32, T.U.; verosimilmente, in presenza dei
requisiti di reddito e alloggio)
o
in quanto titolare dei normali requisiti (in
particolare, di un reddito)
Tutela del diritto all'unita'
familiare
o
figli minori
non coniugati, anche nati fuori del matrimonio, a condizione che lĠaltro genitore, se esistente,
abbia dato il suo consenso
o
figli minori del coniuge, non coniugati, a condizione che lĠaltro genitore, se esistente, abbia
dato il suo consenso
Assistenza sanitaria
Accesso all'istruzione
o
in caso di eventuale discrepanza tra i dati di due documentazioni distinte – di per se'
valide – (ad es. per quanto concerne i dati anagrafici), saranno ritenuti
validi i dati del permesso di soggiorno
o
in caso di minori stranieri non accompagnati (ossia che risultino abbandonati o privi di
genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela; nota: non
sembra rilevare la regolarita' del soggiorno dell'adulto) la scuola ne da' subito segnalazione all'autorita'
pubblica competente per le procedure di accoglienza e affido, ovvero di
rimpatrio assistito
o
i dirigenti degli istituti di istruzione statale o non
statale sono tenuti ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della
relativa certificazione: la mancanza di vaccinazioni non preclude l'ingresso a
scuola, ne' la regolare frequenza; se il minore non e' vaccinato e la famiglia
dichiara di non volerlo vaccinare, il Capo dĠistituto comunica la circostanza
alla ASL di competenza (Circ. Ministero della Sanita' e della Pubblica
Istruzione 23/9/1998)
o
e' richiesto il certificato attestante gli studi
compiuti nel paese d'origine, o la
dichiarazione del genitore dell'alunno o di chi ha la responsabilita' del
minore, attestante la classe e il tipo d'istituto frequentato; il dirigente
scolastico puo' prendere contatto con la rappresentanza diplomatica o consolare
italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola
estera di provenienza dell'alunno; il documento scolastico puo' essere
tradotto, se necessario, da traduttori ufficiali accreditati presso il
tribunale; nota: Guida
MIUR 22/10/2008 sembra richiedere, in modo tassativo (e, per minori gia'
soggiornanti in Italia, incompatibile con l'obbligo di iscrizione), l'attestato
scolastico, accompagnato da traduzione autenticata e legalizzata e da dichiarazione
di valore in loco, nonche' l'eventuale (nota: presentazione facoltativa?)
programma svolto all'estero, accompagnato da traduzione ufficiale
o
ai fini della prosecuzione del percorso formativo nel
II ciclo di istruzione (scuola superiore) e' necessario (D.
Lgs. 226/2005) il conseguimento del titolo di scuola secondaria di I
grado (scuola media); tuttavia, lo
studente di eta' > 15 anni e con almeno 9 anni di scolarita' ha diritto a
frequentare la scuola secondaria di II grado (verosimilmente, senza poter
conseguire il titolo); l'istituto attiva contestualmente un percorso atto a
fargli acquisire anche il titolo di scuola secondaria di I grado
Accesso al lavoro
o
etaĠ > 15 anni
o
assolvimento dellĠobbligo scolastico: frequenza scolastica > 8 anni (art.7 L.
53/2003)
o
assolvimento dellĠobbligo formativo fino ai 18 anni, nel sistema scolastico, nel sistema della
formazione professionale o nellĠapprendistato: un contratto diverso da quello
di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione (D.
Lgs. 276/2003) e' ammesso solo se consente al minore la frequenza
scolastica o la formazione professionale (art. 68, L.
144/1999; art. 1, co. 4, DPR
257/2000)
o
possesso di un titolo di soggiorno che abiliti al lavoro: permesso CE slp, motivi
familiari, affidamento, integrazione del minore (e minore etaĠ? no, secondo la circ.
Mininterno 13/11/2000;
dubbia costituzionalitaĠ), lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, asilo;
ovvero, condizione di minore affidato ai sensi della L.
184/1983
(sent.
Corte Cost. 198/2003,
incluso minore sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il
quarto grado)
Acquisto della cittadinanza
o
lo straniero nato e
legalmente residente in Italia ininterrottamente
fino ai 18 anni acquista la cittadinanza
italiana (per beneficio di legge) se la sceglie prima di compiere 19 anni
o
lo straniero (maggiorenne; da dossier
Mininterno sulla cittadinanza) nato e
legalmente residente in Italia da almeno tre anni puoĠ chiedere la concessione (discrezionale) della
cittadinanza italiana (per naturalizzazione)
o
il rifugiato e lĠapolide (anche minorenni?) possono chiedere la
naturalizzazione dopo 5 anni di residenza legale in Italia
o
i figli minori conviventi di uno straniero che acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana la acquistano anchĠessi (nota: la convivenza
deve essere stabile ed effettiva al momento dellĠacquisto o del riacquisto
della cittadinanza, e deve essere adeguatamente documentata; da art. 12 DPR
572/93, Regolamento L. 91/92)
o
il minore straniero adottato da un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana; la perde se
lĠadozione eĠ revocata per sua responsabilitaĠ, sempre che abbia o riacquisti
altra cittadinanza; circ.
Mininterno 5/1/2007: acquisto della cittadinanza da parte dell'adottato
all'atto della sentenza di adozione anche se nel frattempo l'interessato e' diventato
maggiorenne (la cittadinanza e'
riconosciuta pero' dalla data della sentenza, che ha valore costitutivo)
Programmi solidaristici
o
lo Stato italiano si impegna a garantire, tramite il
Comitato minori stranieri, la competenza di enti e associazioni; si impegna
inoltre a che enti e associazioni garantiscano l'idoneita' di strutture e
famiglie a svolgere i compiti relativi all'accoglienza
o
tutti i minori accolti che siano orfani o con genitori
privati della potesta' genitoriale hanno un tutore o curatore nominato dalle
autorita' bielorusse, e non possono essere considerati quindi in stato di
abbandono o privi della tutela dei rappresentanti legali
o
le famiglie, gli enti e le associazioni si impegnano a
far rientrare senza ritardo in Bielorussia i minori accolti e a non assumere in
modo pretestuoso iniziative al fine di trattenere il minore in Italia; la
violazione di tali impegni preclude la partecipazione a futuri programmi solidaristici
e comporta la segnalazione da parte del Comitato minori stranieri della
famiglia eventualmente responsabile alla Commissione adozioni internazionali
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che trasmette le informazioni
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori competente per
le valutazioni del caso
18. Protezione
sociale e sicurezza pubblica (*)
Rilascio di un permesso di
soggiorno quale misura di protezione sociale
o
per il quale emerga, nel corso di indagini o di procedimenti penali per uno dei delitti di cui all'art. 3 L.
75/1958
o all'art. 380 c.p.p.,
o di interventi assistenziali
dellĠente locale, una grave condizione di sfruttamento o di
violenza e che corra rischi concreti per la propria incolumitaĠ in seguito alla
decisione di sottrarsi al condizionamento di organizzazioni criminali o alle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini o del giudizio
o
che possa essere inserito in un programma di
integrazione sociale gestito dallĠente
locale, anche in convenzione con ente privato iscritto nel registro apposito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Revoca del permesso
o
interruzione
della partecipazione al programma di inserimento (TAR Emilia: non si procede
alla revoca se vi e' adesione a un nuovo programma)
o
condotta
incompatibile con il programma di inserimento
o
cessazione
delle ragioni che ne hanno motivato il rilascio (nota: da un fatto
intrinsecamente positivo, anche per lo straniero, puo' conseguire l'espulsione,
successiva alla revoca del permesso, dell'interessato)
Diritti e facolta' del titolare
del permesso
o
eĠ iscritto obbligatoriamente al SSN (come titolare di permesso per Òasilo umanitarioÓ -
da circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000)
o
accede ai servizi assistenziali
o
accede a corsi di studio
o
puoĠ iscriversi nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui
allĠart. 4 DPR
442/2000)
o
puoĠ esercitare attivitaĠ di lavoro subordinato
Rinnovabilita' e
convertibilita' del permesso
o
per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis, Regolamento), con le modalitaĠ stabilite per il
permesso per lavoro subordinato, in presenza di contratto di soggiorno per
lavoro (da circ.
Mininterno 25/10/2005),
con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo
(art. 27, co. 3 bis, Regolamento)
o
per lavoro autonomo (dubbio; da art. 27, co. 3 bis Regolamento: ÒlavoroÓ, senza
specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U., che fa riferimento a
"lavoro subordinato")
o
per studio, in
presenza di iscrizione a corso regolare di studi
Rilascio del permesso allo
straniero condannato per reato commesso nella minore eta'
Applicazione del regime di
protezione sociale a cittadini comunitari
Enti autorizzati
all'attuazione di programmi di integrazione
o
disponibilitaĠ di operatori competenti
o
disponibilitaĠ di strutture logistiche adeguate
o
esistenza di rapporti con lĠente locale o con altre istituzioni rilevanti
o
definizione di un programma di integrazione adeguato (tutela fisica e psicologica, formazione
professionale finalizzata a sbocchi lavorativi, e, se necessario,
alfabetizzazione e insegnamento della lingua italiana)
o
adozione di procedure per la tutela dei dati personali
o
assenza di misure di prevenzione ovvero denunce o condanne per reati di
cui al T.U. o per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.
a carico dei responsabili
o
rispondenza dei programmi ai requisiti fissati con decreto del Ministro delle pari opportunitaĠ
o
sussistenza dei requisiti di professionalitaĠ e organizzativi necessari per la realizzazione del
programma
o
comunicano al
Sindaco lĠinizio del programma
o
rappresentano,
se necessario, lo straniero in
tutti gli adempimenti amministrativi
o
presentano un rapporto semestrale allĠente locale
o
tutelano la sicurezza dello straniero e, anche a programma concluso, la riservatezza dei dati personali
o
comunicano a
Sindaco e Questore eventuali interruzioni della partecipazione al programma da parte dello straniero
Rilascio del permesso per
motivi di sicurezza pubblica
o
su iniziativa del questore
o
su segnalazione dei responsabili di livello almeno
provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi informativi
e di sicurezza
o
su richiesta del procuratore della Repubblica
o
in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate dal
procuratore della Repubblica o dagli altri organi che ne avevano chiesto il
rilascio o comunque accertate dal questore
o
quando vengono meno le condizioni che ne
hanno giustificato il rilascio
o
accesso ai servizi assistenziali
o
accesso allo studio
o
iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione
o
svolgimento di attivita' lavorativa subordinata
o
conversione del
permesso, alla scadenza, in permesso per lavoro subordinato (verosimilmente, entro quote anno successivo) o studio
19. Reato di
ingresso o soggiorno illegale (*)
20. Respingimento
alla frontiera (*)
Presupposti del respingimento
o
non soddisfa alcuna delle seguenti condizioni:
-
e' in possesso dei normali requisiti previsti per lĠingresso (documentazione relativa a finalitaĠ e durata
del soggiorno, mezzi di
sostentamento sufficienti, eventuali mezzi per la copertura delle spese di
rimpatrio, passaporto valido o
documento equivalente e, se richiesto, visto di ingresso)
-
e' in possesso di visto di reingresso
-
e' in possesso di altro permesso di soggiorno in
corso di validitaĠ (esclusi quelli per
richiesta di asilo, cure mediche o motivi di giustizia; da Istruzione
consolare C2005/326/01),
incluso il permesso CE slp
-
e' in possesso del permesso di soggiorno scaduto e
della ricevuta attestante la richiesta
di rinnovo (Direttiva
Mininterno 5/8/2006)
-
e' in possesso della ricevuta di rilascio del permesso per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari, nonche' del visto per questi motivi (circ.
Mininterno 7/8/2007,
circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008;
nota: a regime, da circ.
Mininterno 28/7/2008)
-
e' in possesso di permesso CE slp rilasciato da
altro Stato membro dell'Unione europea (in
questo caso, esonerati dal visto di ingresso anche i familiari del titolare del
permesso che siano in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato
membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in
quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del
permesso CE slp)
o
rappresenta un pericolo per ordine pubblico o sicurezza dello Stato (anche per paesi
Schengen; salvo ragioni umanitarie o
obblighi costituzionali o internazionali)
o
eĠ stato condannato, anche con sentenza non definitiva[71]
(art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L.
94/2009) o in seguito a patteggiamento, per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p.,
o per reati riguardanti stupefacenti, libertaĠ sessuale, favoreggiamento di
migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita'
illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di
prostituzione ovvero con sentenza
irrevocabile per uno dei reati in
materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti (art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009), salvo che
si tratti di ingresso per ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, per ingresso al seguito); note:
¤
irrilevante, ai
fini del diniego, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato
concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR
Abruzzo, TAR
Emilia Romagna, TAR
Trentino); rilevanti,
invece, la sopravvenuta estinzione
del reato (TAR
Emilia Romagna), la riabilitazione (TAR
Emilia Romagna) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p.
della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent.
Cons. Stato n. 3902/2008)
¤
per condanne in seguito a patteggiamento con sentenza
emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della effettiva
pericolosita' sociale (Sent.
Corte Cost. 414/2006)
¤
essendo la condanna con
sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto
di autore o di vendita di marchi contraffatti
motivo di revoca del permesso di
soggiorno e di espulsione dello
straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello Stato,
in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere
espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009
e' pleonastica
o
eĠ gravato da un divieto di reingresso in seguito a espulsione
o
sussistono i presupposti per la sua espulsione
o
eĠ stato segnalato per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine
pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali;
Regolamento: qualunque motivo, incluso allontanamento con divieto di
reingresso)
o
non soddisfa norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi
internazionale
o
tenta di fare ingresso da un valico non autorizzato (a meno che questo non avvenga per cause di forza
maggiore) o e' fermato subito dopo tale ingresso
o
e' stato ammesso temporaneamente nel territorio dello
Stato percheĠ bisognoso di soccorso (come
nel caso tipico di intercettazioine in acque teritoriali)
Limiti al respingimento
o
possa essere perseguitato per motivi di
-
razza
-
sesso (nota: ulteriore rispetto a Convenzione
di Ginevra del 1951)
-
lingua (nota: ulteriore rispetto a Convenzione
di Ginevra del 1951)
-
cittadinanza
-
religione
-
opinioni politiche
-
condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione
di Ginevra del 1951)
-
condizioni sociali
o
possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato
nel quale non sia protetto dalla persecuzione
Trattenimento per
impossibilita' di respingimento immediato
o
per la necessitaĠ di soccorrere lo straniero
o
per necessitaĠ di accertamenti su identitaĠ o nazionalitaĠ
o
per necessitaĠ di acquisire documenti per il viaggio
o
per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo
Modalita' di esecuzione del
provvedimento di respingimento
o
polizia di frontiera, nei casi in cui lo straniero si presenti a un valico di frontiera
autorizzato
o
questore, nei casi
in cui lo straniero
-
sia fermato subito dopo aver fatto ingresso da un valico di frontiera non autorizzato
-
sia stato ammesso temporaneamente nel territorio dello
Stato percheĠ bisognoso di soccorso
(come nel caso tipico di intercettazioine in acque teritoriali)
Tutela giurisdizionale
o
in caso di trattenimento in CIE in attesa di eseguire il respingimento (es.: per
motivi di soccorso): possibile tutela in sede di procedimento di convalida del trattenimento da parte del giudice (nota: lo
svolgimento della procedura di convalida non puoĠ comunque ritardare lĠallontanamento dallĠItalia; in caso di respingimento
differito, questa disposizione puo' sottrarre
di fatto il provvedimento e i suoi
presupposti al controllo giudiziario)
o
in generale: ricorso al TAR (o al giudice ordinario, in caso di ingresso al seguito del familiare o per
ricongiungimento e, verosimilmente, in caso di respingimento fondato
sullĠinammissibilitaĠ della domanda di asilo), previa nomina di un
rappresentante legale (anche dal consolato o dallĠambasciata italiana)
Assistenza alla frontiera
Obblighi e sanzioni per i
vettori
o
dello
straniero che debba essere respinto
o
dello straniero in transito, qualora il vettore che
avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o
le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo
abbiano rinviato in Italia, e lo straniero non risulti ammissibile nel
territorio dello Stato (modifica allĠart. 10, co. 3, T.U., introdotta da D.
Lgs. 87/03)
Respingimento e protezione
internazionale
o
ospitato obbligatoriamente in un centro di accoglienza
richiedenti asilo se ha presentato la domanda dopo essere stato fermato
per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera (nota: il D. Lgs. 25/2008 aggiunge: "o subito
dopo"; l'aggiunta e' pleonastica, rientrando nel caso di avvenuta
elusione)
o
trattenuto in un Centro di identificazione ed
espulsione (CIE) se ha presentato domanda essendo gia' destinatario di un provvedimento di respingimento (da D. Lgs. 159/2008)
o
trattandosi di un diritto soggettivo, la possibilita' di presentare ricorso al tribunale
non sembra condizionabile al rispetto di un termine; questo puo' avere
efficacia solo ai fini della richiesta di sospensione di allontanamento
o
la compressione dei tempi per la presentazione del ricorso non sembra rientri nell'accelerazione
dell'esame che gli Stati membri potrebbero prevedere, in base ad art. 23, co. 4
Direttiva
2005/85/CE, per richiedenti che entrino o soggiornino illegalmente nel
territorio dello Stato e, senza un valido motivo, omettono di presentarsi
tempestivamente alle autorita' o di presentare domanda di asilo al piu' presto
Operazioni in mare
o
nelle acque territoriali o in quelle contigue
(nota: a tutt'oggi non istituite
per l'Italia)
o
in alto mare,
nei limiti consentiti dal
diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali: salvo il caso
di accordo bilaterale (es.: con
l'Albania del 25/3/1997, con protocollo di attuazione del 2/4/1997), che
consenta l'adozione immediata delle misure in questione,
-
la possibilita' di fermo e ispezione (diritto di visita) e' consentita (art. 100 Convenzione
di Montego Bay)
¤
per navi nazionali o da considerare come nazionali a
dispetto della diversa bandiera o della mancanza di bandiera
¤
per navi prive di nazionalita'
¤
per navi straniere, nel caso in cui vi sia il fondato
sospetto che siano impegnate in tratta degli schiavi (o altro, qui
irrilevante); negli altri casi, solo previa autorizzazione dello Stato di bandiera (cosi' prevede anche l'art.
7, co. 3 Decreto
Mininterno 14/7/2003)
-
la possibilita' di adottare misure conseguenti alla conferma dei sospetti e' consentita solo
¤
per navi italiane
¤
per navi di qualunque nazionalita' nell'ambito del
diritto di inseguimento (per reati commessi nelle acque territoriali o
contigue)
¤
per navi di qualunque nazionalita' il cui comportamento
dimostri che lo Stato di bandiera non ha esercitato un effettivo controllo in
materia di sicurezza (interpretazione dubbia)
¤
per navi straniere, previa autorizzazione dello Stato
di bandiera (nota: per navi prive di bandiera non sembrano esistere previsioni
precise); nota: l'adozione di misure a seguito dei controlli per navi straniere
o prive di bandiera in acque internazionali non e' disciplinata in dettaglio
dal Decreto
Mininterno 14/7/2003; deve considerarsi esclusa?)
o
il Governo responsabile per la regione Search And Rescue (SAR) in cui sono stati recuperati i sopravvissuti e' tenuto a fornire un luogo sicuro o ad assicurare che tale luogo venga fornito
o
per "luogo sicuro" si intende una localita' dove
¤
le operazioni di soccorso si considerano concluse e la
sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non e' minacciata
¤
le necessita' umane primarie (cibo, alloggio, servizi
medici) possono essere soddisfatte e puo' essere organizzato il trasporto dei
sopravvissuti nella destinazione vicina o finale
Collaborazione con i paesi di
provenienza
21. Espulsione
(*)
Presupposti dell'espulsione
o
per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello
Stato o in azioni di contrasto delle attivita'
terroristiche (L. 155/2005)
o
a titolo di misura di sicurezza aggiuntiva alla pena
o
a titolo di sanzione sostitutiva della pena detentiva (allĠatto della pronuncia
della sentenza) o alternativa
alla detenzione (in fase di espiazione)
o
come misura di prevenzione
o
per soggiorno illegale
Espulsione per motivi di
ordine pubblico, sicurezza dello Stato o contrasto di attivita' terroristiche
o
disposta con decreto del Ministro dellĠinterno (amministrativa), o dal Tribunale per i
minorenni (giudiziaria) in caso di
espulsione di minore
o
l'espulsione in azioni di contrasto delle attivita'
terroristiche puo' riguardare persone
appartenenti a categorie di cui all'art. 18 L.
152/1975 o per le quali si possa
ritenere che la permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche
internazionali; puo' essere disposta anche dal prefetto, su delega del Ministro dell'interno (L. 155/2005)
o
ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione a
carico del titolare di permesso CE slp,
i motivi devono essere gravi, e si
tiene conto anche dell'eta'
dell'interessato, della durata del soggiorno pregresso, delle conseguenze
dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami
familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di vincoli con il
paese di origine (da art. 9, co. 11, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)
o
eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera
o
ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma (anche dal consolato o ambasciata italiana allĠestero;
sottoscrizione del ricorso autenticato dal funzionario della Rappresentanza;
copia del ricorso inviata al Ministro dellĠinterno), o, in caso di espulsione
di minore, alla Corte
d'Appello; in caso di contrasto delle attivita'
terroristiche (sent.
Corte Cost. 432/2007: non escluso che il riferimento sia solo al caso di
condotte agevolatrici di organizzazioni terroristiche), non puo' essere
concessa la sospensiva (L. 155/2005; nota: e' un'eccezione alla regola generale
sancita da art. 21 L.
1034/1971;
sent.
Corte Cost. 432/2007
osserva, di passaggio, come potrebbero sorgere dubbi sulla legittimita'
costituzionale di questa eccezione)
o
il Ministro dellĠinterno puoĠ far pervenire
osservazioni al giudice entro 5 gg.
o
nota:
fino al 31/12/2007 si applicavano le
seguenti disposizioni transitorie:
¤
se la decisione sul ricorso dipende dalla cognizione di
atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello
stesso non possono essere comunicati al TAR; se la sospensione supera i 2
anni, il TAR puo' fissare un termine entro il quale l'amministrazione e' tenuta a
produrre nuovi elementi o a revocare l'espulsione; trascorso il termine, il TAR
decide allo stato degli atti (L.
155/2005); sent.
Corte Cost. 432/2007:
non escluso che il riferimento sia solo al caso di condotte agevolatrici di
organizzazioni terroristiche
¤
non si applicano,
in questi casi, le procedure sull'espulsione di persona sottoposta a procedimento
penale (vedi sotto), salvo che sia
detenuta, ne' quelle relative alla convalida dell'accompagnamento immediato alla frontiera
Espulsione a titolo di misura
di sicurezza
o
disposta dal giudice (giudiziaria)
o
per straniero condannato per reati di cui agli artt.
380 e 381 c.p.p.
che risulti socialmente pericoloso, o
per straniero che intendeva commettere un delitto e che e' stato assolto
perche' la sua condotta non ne ha poi integrato la fattispecie (art. 59 c.p.),
o per straniero che si e' accordato con almeno un'altra persona per commettere
un delitto poi non commesso (art. 115 c.p.),
o per straniero condannato alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni[73]
(art. 235 c.p.,
modificato da L. 125/2008), o per lo straniero condannato ad una pena
restrittiva della liberta' personale per un delitto contro la personalita'
dello Stato (art. 312 c.p.)
o
divieto di reingresso: fissato con la sentenza; in mancanza, 10 anni (da art. 13, co. 14,
T.U.)
o
in caso di provvedimento adottato per straniero
condannato,
-
l'espulsione e' eseguita, successivamente
allĠespiazione della pena con accompagnamento immediato alla frontiera; questore e autoritaĠ consolare sono
avvertiti per tempo
-
la revoca o la
non applicazione puoĠ essere disposta dal magistrato di sorveglianza su istanza dellĠinteressato e a seguito di udienza;
diritto a rimanere in Italia fino a decisione del magistrato
-
provvedimento del magistrato di sorveglianza concernente la misura di sicurezza impugnabile davanti al Tribunale di sorveglianza (art. 680 c.p.p.)
o
Ord.
Mag. Sorv. Nuoro: conversione della
misura di sicurezza dell'espulsione
per un terrorista tunisino, non attuabile se non a prezzo di una violazione della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, in quella della casa di lavoro per un anno, con possibilita' di adozione di
diversa misura all'atto del riesame della pericolosita' del soggetto
Espulsione sostitutiva della
pena
o
disposta (facoltativamente) dal giudice (giudiziaria)
o
per straniero
¤
che debba essere condannato, o per il quale si debba
applicare la pena su richiesta (patteggiamento), per reato non colposo,
alla detenzione < 2 anni
senza possibilitaĠ di sospensione, e che dovrebbe comunque, in mancanza di pena,
subire lĠespulsione, ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno
illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento
allĠinvito allĠallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere,
in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13,
co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione
¤
che debba essere condannato per il reato di ingresso
o soggiorno illegale di cui all'art.
10-bis T.U. (L. 94/2009)
o
escluso il caso
in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p.
(delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti
consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo
comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di
agevolare l'attivit delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti
commessi per finalit di terrorismo anche internazionale o di eversione
dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni,
nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e
306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione,
introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in
luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di
esse, di esplosivi, di armi clandestine nonch di pi armi comuni da sparo
escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975,
n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai
sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui obbligatorio
l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1,
600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste
dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di delitti
puniti dal Testo Unico con pena edittale superiore, nel massimo, a 2 anni (nota: esclusa quindi l'adozione della misura nei
casi di condanna conseguente a mancato allontanamento entro i 5 gg. - salvo che
l'espulsione fosse stata adottata per mancata richiesta di rinnovo del permesso
- o a violazione del divieto di reingresso)
o
nota: la
condanna per uno dei reati ostativi
allĠingresso eĠ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eĠ motivo di
espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione
non rientra tra quelli per i quali eĠ esclusa lĠapplicazione della misura
dellĠespulsione sotitutiva della pena detentiva, il responsabile puoĠ essere
oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se
originariamente titolare di un permesso di
soggiorno valido
o
esclusi
(ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o
coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa,
titolare di permesso CE slp
o
condizione necessaria: provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento
immediato alla frontiera senza previo
trattenimento in CIE)
o
espulsione eseguita anche in caso di sentenza non irrevocabile
o
divieto di reingresso per il periodo > 5 anni, stabilito dal giudice; sanzione sostitutiva revocata dal
giudice in caso di reingresso illegale prima della scadenza del divieto
o
ricorso, come
per la condanna (nota: non in caso di patteggiamento; possibile comunque
ricorso in Cassazione, ad es.: per mancata verifica di una delle condizioni)
o
nota: salvo il
caso di straniero espulso con intimazione a lasciare l'Italia entro 15 gg.
(mancata richiesta di rinnovo del permesso), e' difficile che il giudice di pace arrivi a pronunciare
sentenza di condanna per il
reato di ingresso o
soggiorno illegale se non ricorre almeno
una delle circostanze ostative
all'esecuzione immediata dell'accompagnamento coattivo: in mancanza di
impedimenti, infatti, il questore dovrebbe riuscire a eseguire
l'accompagnamento e il giudice di pace disporre il non luogo a procedere;
questo fatto svuota di gran
parte del suo significato l'introduzione del reato, che, nelle intenzioni
dichiarate dal Ministro dell'interno, dovrebbe consentire di procedere
all'allontanamento in modo coattivo anche nel quadro delle disposizioni che
derivera' dal recepimento della Direttiva
2008/115/CE (art. 2 di tale direttiva consente di non applicare le disposizioni in essa contenute - in particolare,
quelle che privilegiano il rimpatrio volontario e quelle che consentono il trattenimento solo se vi e' pericolo di fuga o se lo straniero
non collabora al rimpatrio - nei casi espulsione disposta come sanzione
penale)
Espulsione alternativa alla
pena
o
disposta (obbligatoriamente; Sent.
Cass. 10752/2009: quando ricorrono i presupposti dell'espulsione
alternativa alla detenzione, lo straniero ha diritto a tale misura, senza che il giudice possa
esercitare alcun potere discrezionale o che spetti al PM concedere il
nulla-osta ex art. 13, co. 3 T.U.) dal magistrato di sorveglianza (giudiziaria)
o
per straniero, giaĠ identificato, detenuto, che debba scontare una pena, anche residua, < 2 anni, e che dovrebbe comunque, in mancanza di pena,
subire lĠespulsione, ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno
illegale (nota: il caso di mancato
ottemperamento allĠinvito allĠallontanamento in caso di rifiuto del permesso
dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di
cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione
o
escluso il caso
in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p.
(delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti
consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo
comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare
l'attivit delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi
per finalit di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento
costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti
di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo
comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello
Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o
aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di
esplosivi, di armi clandestine nonch di pi armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi
dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui
obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600
bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate
previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di
delitti puniti dal Testo Unico
(nota: esclusa quindi l'adozione della misura nei casi di condanna conseguente
a mancato allontanamento entro i 5 gg. o a violazione del divieto di
reingresso)
o
nota: la
condanna per uno dei reati ostativi
allĠingresso eĠ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eĠ motivo di espulsione
ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non
rientra tra quelli per i quali eĠ esclusa lĠapplicazione della misura
dellĠespulsione alternativa alla pena detentiva, il responsabile puoĠ essere
oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se
originariamente titolare di un permesso di
soggiorno valido
o
nota: lo
straniero originariamente in possesso di un permesso di soggiorno rientra nella categoria di cui
allĠart. 13, co. 2 se non chiede il rinnovo del permesso entro 60 gg. dalla scadenza anche
durante la detenzione
o
esclusi
(ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o
coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare
di permesso CE slp
o
nota: la
sanzione non puo' essere disposta
nei confronti dello straniero per il quale debba essere disposta una misura
alternativa alla detenzione in carcere o
che stia espiando la pena in regime extra-murario, dato che non sussiste lo stato di detenzione (Sent.
Cass. n. 14500/2006); il fatto che al detenuto sia stata concessa la liberazione
anticipata non osta a che la sanzione venga applicata, mentre ancora si
trova in stato di detenzione (Sent.
Cass. n. 17255/2008)
o
10 gg. per proporre opposizione; 20 gg. per la decisione; espulsione eseguita solo
dopo la scadenza del termine per lĠopposizione o di quello per la decisione
o
Sent.
Cass. 10752/2009: in caso di diniego
rispetto all'istanza dello straniero mirata ad ottenere l'adozione del
provvedimento di espulsione, ammesso, in base ad art. 111 Cost.
e art. 568, co. 2 c.p.p.,
il ricorso per cassazione
o
stato di detenzione mantenuto fino ad acquisizione di tutti i documenti di
viaggio necessari (salvo, verosimilmente, che nel frattempo la pena venga
interamente espiata)
o
accompagnamento immediato alla frontiera
o
pena estinta
dopo 10 anni, salvo che, nel frattempo, lo straniero sia rientrato
illegittimamente (legittimo, ad esempio,
lĠingresso per richiesta di asilo o lĠingresso altrimenti autorizzato);
detenzione ripristinata in caso di reingresso illegittimo
o
Decr.
Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge
di cittadino comunitario, in quanto
titolare di diritto di soggiorno non puo' essere soggetto ad
espulsione quale misura
alternativa alla detenzione; nota:
situazioni del genere potrebbero
risultare non piu' verificabili dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, che impone allo straniero di documentare la regolarita'
del soggiorno al fine di celebrare
matrimonio in Italia (l'espulsione quale misura alternativa alla detenzione
riguarda infatti solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere espulsi per
irregolarita' del soggiorno)
Espulsione a titolo di misura
di prevenzione
o
disposta dal prefetto (amministrativa)
o
per straniero appartenente a una delle categorie di cui
-
allĠart. 1 L.
1423/1956,
come sostituito dallĠart. 2 L. 327/88: straniero ritenuto dallĠautoritaĠ di PS,
sulla base di elementi di fatto, dedito ad attivitaĠ delittuose
-
allĠart. 1 L.
575/1965,
come sostituito dallĠart. 13 L. 646/82: straniero indiziato di appartenere ad associazione
mafiosa
o
eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera
Espulsione per soggiorno
illegale
o
disposta dal prefetto (amministrativa)
o
per straniero
-
che abbia eluso i controlli di frontiera e non sia stato fermato subito dopo (e
respinto); nota: la mancanza di timbro a data sul passaporto non prova che l'ingresso sia avvenuto con elusione dei controlli di frontiera ove lo straniero sia in
possesso di regolare documentazione per l'ingresso (Sent.
Cass. 6590/2007)
-
che non abbia richiesto il rilascio del permesso entro 8 gg lavorativi dall'ingresso,
salvo cause di forza maggiore (nota: l'art. 13, co. 2, lettera b T.U., come
modificato da L. 46/2007, menziona anche la mancata presentazione allo
Sportello unico della comunicazione del committente relativa a lavoratori
stranieri dipendenti da appaltatore residente o con sede in uno Stato membro
dell'Unione europea; tale presentazione e' pero' proprio finalizzata alla
richiesta di permesso di soggiorno); l'onere della prova della data di ingresso, certificabile mediante il timbro
a data sul passaporto, spetta allo straniero (Sent.
Cass. 7668/2004;
nota: di fatto difficile da ottenere in caso di attraversamento di una
frontiera interna all'Area Schengen; art. 11, co. 2 Reg.
CE/562/2006 stabilisce pero' che, ove lo straniero privo di
timbro a data sul passaporto sia in grado di fornire in altro modo prove del
fatto che il suo ingresso in Area Schengen non sia illegittimamente remoto,
l'autorita' di Pubblica sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di
attraversamento della frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo
straniero un modulo recante le stesse informazioni); nota: verosimilmente, il
termine per la richiesta di permesso di soggiorno per lo straniero titolare
di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e per i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato
dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver
risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero
titolare del permesso CE slp) e' l'ottavo giorno successivo alla scadenza del
periodo di soggiorno breve di 3 mesi (in base a da D. Lgs. 3/2007)
-
che non abbia richiesto il rinnovo del permesso entro 60 gg. dalla scadenza
-
che abbia subito la revoca o lĠannullamento del permesso di soggiorno
-
che abbia omesso
di effettuare la dichiarazione di presenza, in caso di ingresso per soggiorno di durata < 3 mesi per turismo, affari, visita o studio, ovvero che si
sia trattenuto oltre
il termine di 3 mesi o quello piu' breve
indicato nel visto di ingresso (L. 68/2007)
-
che, in possesso di un permesso di soggiorno, o titolo
equipollente, rilasciato da altro Stato membro, abbia omesso di fare dichiarazione di soggiorno per oltre 60 gg. (non si applica al caso di
titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro o di suoi
familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di
provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato
membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp,
da D. Lgs. 3/2007)
-
che non abbia rispettato lĠinvito a lasciare il
territorio dello Stato nel termine (< 15 gg.) fissato dal questore in seguito a diniego
di rilascio o di rinnovo del permesso
(art. 12, co. 2 Regolamento; nota: il riferimento e' all'espulsione ai sensi
dell'art. 13 T.U., senza ulteriori specificazioni; verosimilmente, il caso e'
assimilato alla mancata richiesta di permesso di soggiorno, di cui all'art. 13,
co. 2, lettera a, T.U.); nota: per il Giudice
di pace di Bologna:
legittima l'espulsione con intimazione gia' al momento del diniego
(orientamento minoritario, pero': vedi altro Giudice
di pace di Bologna
e Giudice
di pace di Roma)
-
che non abbia rispettato lĠobbligo di lasciare il
territorio dello Stato entro 15 gg. in
seguito a una precedente espulsione
per mancata richiesta di rinnovo (nota: manca una disposizione esplicita, ma lĠart.
13, co. 5 T.U. stabilisce che lo straniero sia accompagnato alla frontiera
quando si ravvisi il rischio che si sottragga allĠesecuzione del provvedimento;
a fortiori dovraĠ essere espulso in caso di mancato rispetto del termine); Trib.
Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c.
per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di matrimonio tra un cittadino italiano ed una
cittadina cubana destinataria di provvedimento di espulsione che le intimava di lasciare il territorio nazionale
entro 15 giorni (nota: situazioni del genere potrebbero risultare non piu' verificabili dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, che impone allo straniero di documentare la regolarita'
del soggiorno al fine di celebrare
matrimonio in Italia)
-
che, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato entro 5 gg. allĠordine di allontanamento impartito per lĠimpossibilitaĠ di dar luogo o
prolungare il trattenimento in CIE; Sent.
Corte Cost. 5/2004: ampia accezione della nozione di giustificato motivo,
inclusi il mancato rilascio, da parte della competente autorita' diplomatica o
consolare, dei documenti necessari, pure sollecitamente e diligentemente
richiesti dall'interessato e l'indigenza; Sent.
Cass. n. 30774/2006: inclusa l'indigenza derivante dalla libera scelta di
soggiornare illegalmente in Italia; Trib.
Modena: incluso il rischio di esporsi nel proprio paese a conseguenze
ingiustamente lesive dei diritti fondamentali della persona - applicato al caso di omosessuale
marocchino (sent.
Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica
omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta
Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un
permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero
omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento); circ.
Mininterno 15/1/2005: l'appartenenza ad un paese colpito dal maremoto integra il giustificato motivo; Sent.
Cass. n. 6605/2008: il fatto che lo straniero si accinga a celebrare matrimonio
con cittadino italiano non
integra il giustificato motivo,
soprattutto quando tale matrimonio sia celebrato a grande distanza di tempo
dall'ordine del questore (nota: situazioni del genere potrebbero risultare non piu' verificabili dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, che impone allo straniero di documentare la regolarita'
del soggiorno al fine di celebrare
matrimonio in Italia); note:
¤
lo straniero ha solo l'onere di allegare i motivi,
mentre e' il giudice che deve valutarli (Sent.
Cass. n. 30774/2006)
¤
per esservi reato l'atto del questore deve essere
pienamente conoscibile dallo straniero; spetta ai giudici di merito la
valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilita' dell'atto (Sent.
Corte Cost. n. 257/2004)
-
che non abbia rispettato il divieto di reingresso a seguito di espulsione
-
che sia stato sottoposto a un provvedimento di respingimento
o espulsione da parte di altro Stato membro;
previa revoca del permesso di
soggiorno, ove ne sia in possesso; esclusi (ovviamente) i casi in cui l'espulsione contrasti con le Convenzioni
internazionali in vigore in materia di
diritti dell'uomo o si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o
coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa,
titolare di permesso CE slp (da D. Lgs. 12/2005, di attuazione della Dir.
2001/40/CE
e, pleonasticamente, per il caso di titolare di permesso CE slp rilasciato
dall'Italia che sia espulso da altro Stato membro che non costituisca pericolo
per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, D. Lgs. 3/2007)
o
adottata, in caso di straniero che abbia esercitato il
diritto al ricongiungimento o si sia
ricongiunto con familiare in Italia (verosimilmente, anche per quello che abbia
ottenuto comunque un permesso per motivi familiari o che abbia familiari
regolarmente soggiornanti in Italia; in questo senso, Sent.
Giudice di pace Treviso, che da' rilievo alla convivenza con figli nati al
di fuori del matrimonio, senza che alcuno abbia mai esercitato il diritto al
ricongiungimento), tenendo conto dei vincoli familiari, della durata del suo soggiorno in Italia e dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali col paese
d'origine (art. 13, co. 2 bis T.U., come
modificato da D. Lgs. 5/2007; disposizione richiamata da Sent.
Giudice di pace Treviso)
o
adottata anche su segnalazione all'autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza
della condizione di soggiorno illegale effettuata dal sindaco (art. 54, co. 5 bis D. Lgs. 267/2000, come
modificato da L. 125/2008); a questo scopo, gli agenti di pubblica sicurezza
della polizia municipale possono
accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e
rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)
o
eseguita con
-
intimazione a
lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg., nei casi di mancata richiesta di
rinnovo entro i 60 gg. successivi alla
scadenza, a condizione che non vi sia il rischio che lo straniero si sottragga allĠobbligo di lasciare lĠItalia
-
accompagnamento immediato alla frontiera, negli altri casi
Elementi comuni ai
provvedimenti di espulsione amministrativa: comunicazione; nulla-osta;
convalida; ricorso
o
decreto di espulsione comunicato allo straniero, con
indicazione delle modalitaĠ di impugnazione, con traduzione (da Regolamento: sintesi) in lingua da lui conosciuta
(da Regolamento: a lui comprensibile) o, se non eĠ possibile per
indisponibilitaĠ di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale
lingua, in inglese, francese o spagnolo (Sent. Cass. citata da Trib.
Ancona:
il ricorso a lingua diversa da quella pienamente comprensibile allo straniero
e' legittimo ove non sia possibile identificare tale lingua o si tratti di
lingua rarissima; Sent. Cass. 5732/2002, 5465/2002, 879/2002, 13817/2001,
12851/2001, 9264/2001, 6978/2007:
il ricorso a lingua diversa va motivato; altrimenti, la nullita' non e' sanata
dalla presentazione del ricorso da parte dell'interessato; Trib.
Lecce: obbligo di motivazione eluso non solo in caso di assenza assoluta di
motivazione, ma anche quando la motivazione sia meramente basata su formule di
stile, quali ad esempio l'impossibilita' di reperire un interprete; Sent.
Cass. 7564/2008:
traduzione non necessaria se lo straniero conosce l'italiano, ma tale
conoscenza deve essere accertata dal giudice di pace); vietata
l'espulsione collettiva (art. 4, Protocollo
4,
allegato alla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo;
Sent.
Cass. 16571/2005:
l'espulsione plurima non si configura come espulsione collettiva, e percio' illegittima, quando consegue al
vaglio individuale delle
posizioni di ciascun destinatario)
o
in caso di straniero sottoposto a procedimento
penale (nota: non e' considerato il caso
in cui sussistano comunque esigenze processuali)
-
il questore richiede il nulla-osta allĠespulsione
allĠautoritaĠ giudiziaria; se lo straniero si trova in stato di custodia
cautelare in carcere, la richiesta e' effettuata dopo che sia stata revocata o
dichiarata estinta la misura di custodia cautelare
-
il nulla-osta eĠ negato solo (L. 155/2005) in presenza
di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali
concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse
della persona offesa (nota: la necessita' di celebrare il processo per
direttissima rientra tra le inderogabili esigenze processuali?); in questo
caso, l'esecuzione dellĠespulsione e' sospesa fino a comunicazione della
cessazione delle esigenze processuali
-
lĠautoritaĠ giudiziaria decide allĠatto della convalida
dellĠarresto in flagranza o del fermo, o col provvedimento con cui si dichiara
revocata o estinta la custodia cautelare (nota: questa disposizione non sembra
compatibile con il fatto che la richiesta del questore e' effettuata dopo
l'emanazione di tale provvedimento), o, negli altri casi, entro 7 gg.[74]
(L. 125/2008) dalla richiesta del questore (silenzio-assenso dopo i 7 gg.[75]
L. (125/2008); possibile il trattenimento in CIE in attesa della decisione)
-
sentenza di non luogo a procedere in caso di avvenuta
espulsione prima del rinvio a giudizio; e' sempre disposta la confisca delle
cose di cui all'art. 240 c.p.
-
applicazione (oltre che delle sanzioni ordinarie per
reingresso anticipato senza autorizzazione) dellĠart. 345 c.p.p.
in caso di reingresso prima della scadenza del divieto di reingresso o del
termine (se successivo) per la prescrizione del reato piuĠ grave per il quale
si era proceduto nei suoi confronti; ripristino della custodia cautelare (art.
307 c.p.p.)
se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini
o
ai fini dell'espulsione dello straniero denunciato per il reato di ingresso o
soggiorno illegale non e' richiesto il nulla-osta dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato; il questore
comunica l'avvenuta espulsione o respingimento alla stessa autorita', che
dichiara il non luogo a procedere; l'azione penale si ripropone se lo straniero
rientra prima della scadenza del termine di 10 anni (nota: il divieto di
reingresso si applica, cosi', anche al caso di respingimento di straniero che
abbia fatto ingresso da valico non autorizzato) o del piu' breve termine
fissato dal decreto di espulsione (art. 10-bis T.U., introdotto da L. 94/2009)
o
convalida del
provvedimento di accompagnamento
alla frontiera (da L. 271/2004):
-
comunicazione al giudice di pace territorialmente competente, da parte del questore,
del provvedimento entro 48 ore dallĠadozione; la competenza e' del tribunale
in composizione monocratica, se risulta
pendente (nota: all'atto dell'adozione del provvedimento o all'atto della
convalida?) un giudizio in materia di diritto all'unita' familiare, di cui
all'art. 30, co. 6, T.U., o per la tutela dello sviluppo psicofisico del
minore, di cui all'art. 31, co. 3, T.U.
-
esecuzione del
provvedimento sospesa fino alla
decisione sulla convalida
-
lo straniero e' informato del suo diritto di essere
assistito dal difensore di fiducia o,
in mancanza, d'ufficio, e di
essere ammesso al gratuito patrocinio (nota: di fatto difficile ottenere in tempo utile la certificazione
dei requisiti di reddito - non
superiore a 10628,16 euro da Decr.
Mingiustizia 20/1/2009 -, necessaria per lĠaccesso al gratuito patrocinio,
da parte della Rappresentanza diplomatica o consolare del paese di
appartenenza, con rischio di revoca del beneficio: in base ad art. 94, co. 2 DPR
115/2002,
trascorsi inutilmente 20 gg, il giudice revoca il decreto di ammissione al
gratuito patrocinio; in senso contrario, Sent.
Cass. 21999/2009: in caso di impossibilita' di ottenimento della certificazione dell'autorita' consolare, che
si intende dimostrata quando l'interessato si sia adoperato per ottenere la
certificazione, il mancato rilascio essendo indipendente dalla sua volonta', e'
sufficiente una dichiarazione
sostitutiva dello straniero - solo se
regolarmente soggiornante? -; nota: non e' chiaro se si applichino le
disposizioni di cui all'art. 142 L, DPR
115/2002,
che pongono a carico dell'erario, per il ricorso avverso il provvedimento di
espulsione, l'onorario del difensore dello straniero); ai fini dell'ammissione
al gratuito patrocinio, in
mancanza di codice fiscale, lo
straniero puo' limitarsi a fornire generalita' e domicilio all'estero (Ord.
Corte Cost. 144/2004)
-
lo straniero e' ammesso, se necessario, all'assistenza di
un interprete; Sent.
Corte Cost. 254/2007:
illegittimita' costituzionale di
art. 102 DPR
115/2002,
nella parte in cui non prevede, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese
dello Stato che non conosce la lingua italiana, la possibilita' di nominare un proprio interprete; il legislatore dovra' disciplinare la materia
-
udienza in
camera di consiglio, in locale messo a disposizione dalla questura, con partecipazione del difensore e dell'interessato (che viene sentito dal giudice), tempestivamente
avvertiti
-
nelle more della convalida, lo straniero e' trattenuto
in un CIE, salvo che il procedimento
di convalida possa concludersi in questura prima del trasferimento
-
il giudice convalida il provvedimento, con decreto motivato, entro le 48 ore
successive alla comunicazione del
provvedimento stesso alla Cancelleria, verificata lĠosservanza dei termini e la
sussistenza dei requisiti per i
provvedimenti di espulsione e di accompagnamento; in caso contrario, il
provvedimento perde efficacia
-
una volta convalidato, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e' esecutivo
-
decreto di convalida impugnabile in cassazione; il ricorso non sospende lĠesecuzione
dellĠallontanamento
o
ricorso avverso
il provvedimento di
espulsione al giudice di pace (da L. 271/2004) del luogo dove ha sede il prefetto
che ha adottato il provvedimento; la competenza e' del tribunale in
composizione monocratica, se risulta
pendente (nota: all'atto dell'adozione del provvedimento o all'atto della
presentazione del ricorso?) un giudizio in materia di diritto all'unita'
familiare, di cui all'art. 30, co. 6, T.U., o per la tutela dello sviluppo
psicofisico del minore, di cui all'art. 31, co. 3, T.U. (da L. 271/2004); note:
-
Sent. Cass. 8381/2000 (citata in Guida
MD-ASGI), 8512/2002 e 22217/2006
stabiliscono che in sede di ricorso contro lĠespulsione non eĠ invocabile
lĠillegittimitaĠ dellĠatto amministrativo (rifiuto, revoca, etc.) che ha dato
origine al provvedimento
-
Sent.
Cass. 5714/2008: legittimo il ricorso colelttivo di piu' stranieri contro
un provvedimento di espulsione quando si ritenga che questo si configuri quale
espulsione collettiva, in violazione di art. 4, Protocollo
4,
allegato alla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo
o
il ricorso deve essere presentato entro 60 gg. dalla data del provvedimento (anche dal consolato
o dallĠambasciata italiana; sottoscrizione del ricorso autenticata dal
funzionario della Rappresentanza; copia del ricorso inviata allĠautoritaĠ che
ha adottato il provvedimento; Sent.
Corte Cost. 278/2008: utilizzabile il servizio postale per la proposizione
diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio
di espulsione, quando sia stata accertata l'identita' del ricorrente in
applicazione della normativa vigente); ricorso inammissibile se presentato oltre i termini (il giudice deve
pero' valutare se la
comunicazione del provvedimento con idonea traduzione sia stata efficace ai
fini dell'esercizio del diritto di difesa; da Sent. Corte Cost. 198/2000 e
227/2000)
o
il prefetto puoĠ far pervenire osservazioni al giudice
entro 5 gg.
o
il giudice decide
con unico provvedimento (impugnabile solo in Cassazione), adottato, in tutti i
casi, entro 20 gg. (termine a
carattere ordinatorio); il provvedimento del giudice di pace deve essere
comunque motivato (sent.
Cass. 19068/2007)
o
diritto allĠassistenza legale da parte di un patrocinatore
legale di fiducia o, in mancanza, di un difensore
designato dal giudice nellĠambito dei
soggetti iscritti nella tabella apposita, e, se necessario, allĠassistenza da
parte di un interprete; onorario
e spese a carico dellĠerario
(art. 142 L, DPR
115/2002;
nota: art. 13, co. 8 T.U., come modificato da L. 189/02, ha ripristinato il
riferimento allĠammissione al gratuito patrocinio, soppresso dallĠart. 229 L
del DPR
115/2002);
Sent.
Corte Cost. 254/2007:
illegittimita' costituzionale di
art. 102 DPR
115/2002,
nella parte in cui non prevede, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese
dello Stato che non conosce la lingua italiana, la possibilita' di nominare un proprio interprete; il legislatore dovra' disciplinare la materia
Divieto di reingresso
á
Divieto di reingresso (esteso, tramite segnalazione al SIS, a tutti i paesi Schengen): 10
anni (salvo diversa disposizione o durata
minore, ma comunque > 5 anni, fissata nel decreto di espulsione,
tenendo conto della condotta tenuta in Italia dallo straniero) a decorrere
dalla data documentata (col timbro a data o con altro documento) di uscita dallĠItalia; il divieto non
si applica allo straniero espulso per ingresso
o soggiorno illegale per il quale sia
rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento (da D. Lgs. 5/2007)
á
Alla scadenza
del divieto, lo straniero deve produrre idonea documentazione
comprovante lĠassenza dal territorio dello
Stato presso la rappresentanza italiana; la rappresentanza inoltra la
documentazione al Mininterno; il Ministero dell'Interno, verificata la
sussistenza dei requisiti per il reingresso in Italia a conclusione del divieto
di reingresso, provvede all'aggiornamento degli archivi di polizia
e dell'archivio Schengen (circ.
Mininterno 4/3/2005)
o
la questura rilascia parere favorevole provvisorio
o
lo Sportello Unico, dopo aver accertato l'esistenza dei
requisiti di alloggio e reddito (circ.
Mininterno 17/2/2009), comunica telematicamente al richiedente la
sospensione del procedimento e la necessita' che il famliare si rechi al
consolato producendo documentazione attestante il legame familiare
o
il consolato da' comunicazione alla questura, per via
telematica, dell'avvenuta presentazione del familiare
o
la questura provvede alla richiesta di cancellazione
dal SIS
á
Circ.
Mininterno 23/1/2009: la questura, previo accertamento dell'assenza di
pericolosita', procede alla cancellazione dell'eventuale segnalazione al SIS dello straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento e che chieda il permesso di soggiorno per motivi
familiari (nota: non e' chiaro come tale straniero abbia potuto fare ingresso
senza che la segnalazione fosse preventivamente cancellata)
á
Possibile lĠingresso anticipato, rispetto alla scadenza
del divieto di reingresso, previa autorizzazione da parte del Ministro dellĠinterno, su istanza presentata dallo straniero alla
rappresentanza italiana, accompagnata da documentazione relativa al motivo per
cui si chiede lĠautorizzazione; la rappresentanza inoltra lĠistanza al
Mininterno e, successivamente, notifica la decisione allo straniero
á
Reclusione, con
arresto obbligatorio anche fuor di flagranza (da L. 271/2004), e rito
direttissimo, in caso di reingresso
in violazione del divieto:
o
da 1 a 4 anni (da
L. 271/2004) se l'espulsione era stata disposta dal prefetto; nuova espulsione
con accompagnamento immediato alla frontiera;
o
da 1 a 4 anni,
se l'espulsione era stata disposta dal giudice
o
da 1 a 5 anni
(da L. 271/2004), se il fatto e' commesso da persona denunciata (e, di fatto,
espulsa una seconda volta) per una precedente violazione del divieto di reingresso
á
Ord.
Corte Cost. 41/2009: nei casi in cui sussistano ragioni di tale cogenza da non consentire l'attesa connessa al procedimento
di autorizzazione, risultera'
verosimilmente integrata una delle cause di giustificazione ordinarie, con conseguente esclusione della rilevanza penale
della condotta
á
Trib.
Agrigento: lo straniero e' penalmente responsabile per reingresso non autorizzato a seguito di
espulsione, anche quando nel frattempo abbia sposato una cittadina comunitaria, quando non si sia attivato per veder riconosciuto
il proprio diritto di ingresso e di soggiorno
Assistenza agli stranieri da
espellere
Trattenimento in caso di
impossibilita' di esecuzione immediata
o
per la necessitaĠ di soccorrere lo straniero
o
per necessitaĠ di accertamenti su identitaĠ o nazionalitaĠ
o
per necessitaĠ di acquisire documenti per il viaggio
o
per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo
Impossibilita' di
trattenimento: ordine del questore; conseguenze penali della trasgressione
o
per mancata richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno: arresto da 6 mesi a un anno
con rito direttissimo, trattenimento (obbligatorio, da L. 271/2004) in CIE e nuova espulsione con
accompagnamento immediato
o
per altre forme di soggiorno illegale: reclusione da
1 a 4 anni (da L. 271/2004), con arresto
obbligatorio, rito direttissimo, trattenimento (obbligatorio, da L. 271/2004) in CIE e nuova
espulsione con accompagnamento immediato
á
Nota: sulla nozione di giustificato motivo:
o
Sent.
Corte Cost. 5/2004: ampia accezione della nozione di giustificato motivo,
inclusi il mancato rilascio, da parte della competente autorita' diplomatica o
consolare, dei documenti necessari, pure sollecitamente e diligentemente richiesti
dall'interessato e l'indigenza
o
Sent.
Cass. n. 30774/2006: inclusa l'indigenza derivante dalla libera scelta di
soggiornare illegalmente in Italia
o
Trib.
Modena: incluso il rischio di esporsi nel proprio paese a conseguenze
ingiustamente lesive dei diritti fondamentali della persona - applicato al caso di omosessuale marocchino (sent.
Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale,
anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta
Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un
permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero
omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento)
o
circ.
Mininterno 15/1/2005: l'appartenenza ad un paese colpito dal maremoto integra il giustificato motivo
o
Sent.
Cass. n. 6605/2008: il fatto che lo straniero si accinga a celebrare matrimonio
con cittadino italiano non
integra il giustificato motivo,
soprattutto quando tale matrimonio sia celebrato a grande distanza di tempo
dall'ordine del questore (nota: situazioni del genere potrebbero risultare non piu' verificabili dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, che impone allo straniero di documentare la regolarita'
del soggiorno al fine di celebrare
matrimonio in Italia)
o
Sent.
Cass. n. 30774/2006: lo straniero ha solo l'onere di allegare i motivi,
mentre e' il giudice che deve valutarli
á
Per esservi reato nel mancato rispetto dell'ordine
l'atto del questore deve essere pienamente conoscibile dallo straniero; spetta
ai giudici di merito la valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilita'
dell'atto (Sent.
Corte Cost. n. 257/2004)
á
Sent.
Cass. 33486/2007:
essendo sanzionata penalmente l'inottemperanza all'ordine del questore, il giudice deve verificare la legittimita' del provvedimento del questore sia sotto il profilo
formale, sia sotto il profilo sostanziale, con riferimento alla possibilita' che
esso sia viziato per violazione di legge, per incompetenza o per eccesso di
potere
á
Reclusione, con
arresto obbligatorio, rito direttissimo e trattenimento (obbligatorio, da L.
271/2004) in CIE, in caso di presenza illegale sul territorio dello Stato successiva a espulsione
adottata per mancato rispetto del termine di 5 gg. per lasciare lĠItalia in caso di impossibilitaĠ di
effettuare o prolungare il trattenimento nel CIE per straniero espulso
o
per mancata richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno: da 1 a 4 anni
o
per altre forme di soggiorno illegale: da 1 a 5 anni (da L. 271/2004)
o
secondo la Cassazione (Sent. Cass. 580/2006
e 19436/2006, citata in Ansa
6/6/2006), in caso di condanna conseguente all'inottemperanza dell'ordine
di lasciare il territorio dello Stato entro 5 gg, il nuovo
provvedimento di espulsione deve essere
eseguito "in ogni caso"
con accompagnamento immediato (nota: interpretazione probabilmente errata del
testo della norma, che fa riferimento a ciascuno dei due casi contemplati nella
parte precedente di art. 14, co. 5 ter, T.U.); in caso di impossibilita', si
deve dar luogo a trattenimento, non a nuovo ordine di lasciare il territorio dello Stato entro 5 gg;
se il trattenimento e' impossibile o nuovamente scaduto, lo straniero che si
trattenga nel territorio non commette reato (sent.
Cass. 31395/2007)
o
Ord.
Corte Cost. 41/2009 descrive il reato associato alla presenza illegale successiva a espulsione adottata per mancato
rispetto del termine di 5 gg.
per lasciare lĠItalia come se si possa trattare solo di presenza dovuta a reingresso, non a permanenza sul territorio
Sent. Corte Cost. 22/2007
Esecuzione dell'espulsione per
straniero detenuto
o
la polizia procede al fotosegnalamento dattiloscopico
dello straniero subito dopo l'arresto e, comunque, prima che questi venga
condotto in udienza per la convalida
o
copia del cartellino fotodattiloscopico e' inviata alla
polizia penitenziaria dell'istituto ove lo straniero e' detenuto e all'Ufficio
immigrazione della questura della provincia ove ha sede l'istituto
penitenziario
o
la questura competente avvia la procedura di
identificazione immediatamente dopo l'emanazione del provvedimento di custodia
cautelare o della definitiva sentenza di condanna, interessando le autorita'
diplomatiche dei paesi di possibile provenienza dello straniero
o
l'Amministrazione penitenziaria cerca di acquisire
elementi utili all'identificazione (ad esempio osservando i rapporti
intrattenuti con altri detenuti stranieri) e li fornisce alla questura
o
l'Amministrazione penitenziaria, su richiesta delle
questure, provvede a concentrare gruppi di stranieri della medesima
nazionalita' presso gli istituti penitenziari situati nelle vicinanze delle
presunte rispettive rappresentanze diplomatiche allo scopo di facilitare i
colloqui tra gli stranieri e l'autorita' diplomatica del presunto paese di
origine
o
dopo la procedura di identificazione, lo straniero e'
trasferito in un istituto penitenziario quanto piu' possibile vicino al luogo
di partenza del vettore prescelto
o
il direttore dell'istituto di pena, su richiesta del
questore competente all'esecuzione dell'espulsione, provvede ad assicurare la
scarcerazione in orario utile e compatibile con quello dell'orario di partenza
del vettore
o
ogni bimestre, ciascun istituto comunica l'elenco dei
detenuti i cui termini di scarcerazione sono in scadenza entro il successivo
semestre; analoga comunicazione viene fatta tempestivamente nel caso in cui il
magistrato di sorveglianza disponga l'anticipazione della scarcerazione ai
sensi delle vigenti disposizioni
Destinazione dello straniero
espulso; transito atraverso altro paese
o
lo straniero da espellere risulti in Italia imputato
ovvero condannato, anche a seguito di patteggiamento, per reati previsti
dall'articolo 380, commi 1 e 2 c.p.p.
e, in ogni caso, per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale,
al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione
clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento
di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della
prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite, ovvero
destinatario di provvedimenti restrittivi della liberta' personale
o
sussistono impedimenti al transito attraverso altri
Stati o alla riammissione da parte dello Stato di destinazione ovvero dello
Stato richiedente
o
il provvedimento richiede un cambio di aeroporto nel
territorio nazionale
o
l'assistenza non puo' essere fornita al momento della
richiesta (in questo caso, l'autorizzazione e' soltanto differita)
o
lo straniero e' considerato una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato
o
l'autorizzazione al transito per via aerea sia stata
rifiutata o ritirata
o
lo straniero sia uscito, senza autorizzazione, dalla
zona aeroportuale di transito
o
l'espulsione dello straniero in un altro Paese di
transito o nel Paese di destinazione o l'imbarco sul volo di connessione siano
falliti
o
non sia stato possibile, per qualsiasi motivo, condurre
a termine le operazioni di transito con la partenza dello straniero per un
altro Paese di transito ovvero per il Paese di destinazione
Trattato di Prum
o
le Parti contraenti si sostengono reciprocamente durante le misure di
allontanamento nell'organizzazione di voli
congiunti per l'allontanamento dei cittadini stranieri illegalmente presenti nel
territorio di due o piu' Stati membri e nell'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di
espulsione per via aerea; si informano reciprocamente in tempo utile sulle
misure di allontanamento previste ed offrono, per quanto possibile, alle altre
Parti contraenti la possibilita' di parteciparvi; durante le misure di allontanamento
comuni, le Parti contraenti concordano sull'accompagnamento delle persone da
allontanare e sulle misure di sicurezza
o
una parte contraente puo' allontanare persone che transitano attraverso il territorio di un'altra Parte contraente nella misura in cui cio' risulti
necessario; la Parte contraente attraverso il cui territorio deve avvenire l'allontanamento,
decide sull'attuazione dell'allontanamento e ne stabilisce le modalita' e applica i mezzi coercitivi autorizzati dal proprio diritto nazionale nei
confronti della persona da allontanare
Limiti all'espulsione
o
possa essere perseguitato per motivi di
-
razza
-
sesso (nota: ulteriore rispetto a Convenzione
di Ginevra del 1951)
-
lingua (nota: ulteriore rispetto a Convenzione
di Ginevra del 1951)
-
cittadinanza
-
religione
-
opinioni politiche
-
condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione
di Ginevra del 1951;
applicato dal Tribunale
di Firenze al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria, e dal
giudice
di pace di Torino al caso di un omosessuale senegalese; sent.
Cass. 2907/2008:
necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza
di manifestazione esteriore; Risposta
Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un
permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero
omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento)
-
condizioni sociali
o
rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel
quale non sia protetto dalla persecuzione
o
minori (salvo
il diritto di seguire il genitore o lĠaffidatario espulsi); la minore eta' deve
essere presunta qualora la
perizia di accertamento indichi un margine di errore; nelle more dell'accertamento dell'eta', allo straniero dovranno essere comunque
applicate le disposizioni relative alla protezione dei minori (circ.
Mininterno 9/7/2007,
coerente con punto 31 del Commento Generale n. 6 del 3/6/2005 alla Convenzione
ONU 1989 e con art. 8, co. 2, DPR
448/1988)
o
donne incinte o
che abbiano partorito da meno di
6 mesi un figlio cui provvedono;
Sent.
Corte Cost. n. 376/2000 il divieto di espulsione e' esteso al marito
convivente (Sent. Cass. n. 5220/2006,
citata in Ansa
13/3/2006: purche' il matrimonio trovi riconoscimento nell'ordinamento
giuridico italiano o dello Stato di appartenenza); Ord.
Corte Cost. n. 192/2006: il divieto non si estende allo straniero che
afferma di essere padre naturale di un nascituro
o
coniuge di
cittadino italiano (risposta del
Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza
acquistata per naturalizzazione), con esso convivente (mess.
Mininterno 28/2/2005:
in caso di matrimonio contratto dopo lĠadozione del provvedimento di espulsione
sussiste l'interesse pubblico alla revoca dell'espulsione; nello stesso senso: Trib.
Lucca;
Trib.
Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c.
per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di matrimonio tra un cittadino italiano ed una
cittadina cubana destinataria di provvedimento di espulsione che le intimava di lasciare il territorio nazionale
entro 15 giorni; nota: queste situazioni potrebbero risultare non piu' verificabili dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, che impone allo straniero di documentare la regolarita'
del soggiorno al fine di celebrare
matrimonio in Italia)
o
familiari entro
il secondo (L. 94/2009)[77]
grado di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della
questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione),
con esso conviventi; Tar
Emilia Romagna:
lo straniero convivente con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della
capacita' di agire e, in particolare, di
quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita'; nello stesso senso, Sent. Cass.
n. 15246/2006; in senso contrario,
Trib.
Piacenza: art. 19 co. 2 lettera c T.U. non ammette distinzioni tra rapporti di parentela entro il grado stabilito,
ne' limitazioni in relazione
all'eta' (cosi' anche Sent. Cass. n. 3019/2006), e la volonta' del minore e' espressa dai genitori, che la rappresentano
o
titolari di permesso CE slp rilasciato dall'Italia, salvo il caso in cui sia
applicata, anche in via cautelare, una misura di prevenzione di cui all'art. 14 L.
55/1990,
o in cui l'espulsione sia adottata per i motivi di prevenzione del terrorismo di cui all'art. 3, L. 155/2005 (da D. Lgs. 3/2007);
nota: i motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato devono essere gravi
o
apolidi (Convenzione
di New York del 1954, art. 31)
o
sussistono motivi per ritenere che rappresenti un
pericolo per la sicurezza dello
Stato
o
rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale
e' prevista la pena della reclusione non inferiore a 4 anni nel minimo o 10
anni nel massimo
o
espulsione di un cittadino straniero con gravi
problemi di salute, con impossibilita' di
ricevere cure adeguate nel paese d'origine (D. v. Regno Unito, 2/5/1997); in
senso contrario, pero', Bensaid c. Regno
Unito 21 febbraio 2000 (lĠespulsione del ricorrente affetto da schizofrenia in
Algeria non rappresenta un rischio reale di subire un trattamento degradante a
seguito del rimpatrio) e Grande
Chambre N. c. Regno Unito 27/5/2008 (non prevedendo la Convenzione
europea dei diritti dell'uomo alcun diritto d'asilo, sullo Stato non incombe
l'obbligo di curare uno straniero gravemente malato, anche ove vi sia rischio
di morte, in caso di rimpatrio, per mancanza delle cure necessarie)
o
espulsione di straniero a rischio di persecuzione da
parte di agenti non statali (Ahmed c.
Austria, 17/12/1996; H.L.R. c. Francia, 29/4/1997; N. c. Finlandia, 26/7/2005)
o
espulsione di richiedente asilo siriano a rischio di
possibile esecuzione, in assenza di garanzie circa un processo equo (Bader e a. c. Svezia, 22/11/2005)
o
prevalenza del
divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti anche rispetto alle
esigenze di sicurezza dello Stato e al pericolo di terrorismo (Ramirez Sanchez c. Francia, 4/7/2006; Chahal c.
Regno Unito, 15/11/1996: la protezione offerta da art. 3, co. 3 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo
e' piu' ampia di quella garantita dagli articoli 32 e 33 della Convenzione
di Ginevra del 1951,
sia perche' non ammette deroghe relative alla sicurezza, sia perche' non limita
la protezione al caso di chi rischi trattamenti inumani o degradanti per certi
motivi)
Rilascio di permessi di
soggiorno nei casi di divieto di espulsione
o
eĠ iscritto nel titolo di soggiorno (permesso o carta) del
genitore o dellĠaffidatario regolarmente soggiornante, se eĠ di etaĠ <
14 anni
o
ottiene un permesso per motivi familiari se eĠ di
etaĠ > 14 anni e convivente con il genitore o con lĠaffidatario regolarmente soggiornanti (Circ.
Mininterno 23/12/1999
e circ.
Mininterno 13/11/2000,
con ambiguitaĠ riguardo allĠaffidatario; possibile il rilascio di permesso CE
slp in presenza dei requisiti in capo a genitore o affidatario?); nota: circ.
Mininterno 28/3/2008
stabilisce che il rilascio del permesso al minore gia' iscritto nel titolo di
soggiorno del genitore non e' subordinato all'allegazione di passaporto o
documento equipollente; non e' chiaro se questa disposizione si applichi anche
in questo caso
o
ottiene un permesso per minore etaĠ, negli altri casi
Ulteriori casi di rilascio di
permesso di soggiorno (giurisprudenza)
Omissione, sospensione e
revoca dei provvedimenti di espulsione
Espulsione e protezione
internazionale
o
ospitato obbligatoriamente in un centro di accoglienza
richiedenti asilo se ha presentato la domanda dopo essere stato fermato
in condizione di soggiorno illegale[78]
o
trattenuto in un Centro di identificazione ed
espulsione (CIE) se ha presentato domanda essendo gia' destinatario di un provvedimento di espulsione (da D. Lgs. 159/2008)[79]
o
trattandosi di un diritto soggettivo, la possibilita' di presentare ricorso al tribunale
non sembra condizionabile al rispetto di un termine; questo puo' avere
efficacia solo ai fini della richiesta di sospensione di allontanamento
o
la compressione dei tempi per la presentazione del ricorso non sembra rientri nell'accelerazione
dell'esame che gli Stati membri potrebbero prevedere, in base ad art. 23, co. 4
Direttiva
2005/85/CE, per richiedenti che entrino o soggiornino illegalmente nel
territorio dello Stato e, senza un valido motivo, omettono di presentarsi
tempestivamente alle autorita' o di presentare domanda di asilo al piu' presto
Allontanamento del familiare
straniero con diritto di soggiorno di cittadino italiano o comunitario:
presupposti e limiti
o
motivi di sicurezza dello Stato (inclusa l'appartenenza ad associazioni
terroristiche o l'agevolazione di tali associazioni)
o
motivi imperativi di pubblica sicurezza (comportamenti che compromettono la tutela della dignita' umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero lĠincolumita' pubblica, rendendo la permanenza sul territorio nazionale
incompatibile con la civile e sicura convivenza); si tiene conto di
¤
condanne, in Italia o all'estero, per
-
delitti non colposi, consumati o tentati contro vita o
incolumita' della persona (anche con patteggiamento?)
-
delitti di cui all'art. 8 L.
69/2005
(anche con patteggiamento)
¤
appartenenza a categorie per cui possano essere
disposte misure di prevenzione
¤
avvenuta adozione di misure di prevenzione
¤
avvenuta adozione di provvedimenti di allontanamento da
parte di autorita' straniere
o
altri motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza
o
per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una delle malattie o infermita' con potenziale epidemico individuate
dall'Organizzazione mondiale della sanita', o di altre malattie infettive o
parassitarie contagiose oggetto di disposizioni di protezione che si applicano
ai cittadini italiani, a condizione che la malattia o l'infermita' sia insorta
prima dell'ingresso in Italia (nota: la Direttiva
2004/38/CE
prevede, con maggior severita', la condizione che la malattia o l'infermita'
siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso, nonche' la
possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di sospetta
patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno)
á
Nota: sono previsti esplicitamente, quali misure di
sicurezza, l'espulsione per lo straniero o
l'allontanamento per il cittadino comunitario, quando l'interessato sia stato
condannato alla reclusione per
un tempo superiore a 2 anni[80]
(art. 235 c.p.,
modificato da L. 125/2008) o condannato ad una pena restrittiva della liberta'
personale per un delitto contro la personalita' dello Stato (art. 312 c.p.);
si deve ritenere quindi che la misura dell'allontanamento debba essere adottata
anche nei confronti del familiare straniero di cittadino comunitario quando
subisca condanne di questo tipo; la Commissione europea ha censurato (nel Comunicato
23/9/2008 e nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE), con riferimento al caso di
cittadini comunitari o di loro familiari stranieri, l'automatismo dell'allontanamento o espulsione previsto da tali
norme (coerentemente con Sent. Corte Giust. C-408-03; nota: in quanto misure di sicurezza, tuttavia,
dovrebbero essere applicabili, in base ad artt. 202 e 203 c.p.,
solo a seguito della valutazione di effettiva pericolosita')
á
Decr.
Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge
di cittadino comunitario, in quanto
titolare di diritto di soggiorno non puo' essere soggetto ad
espulsione quale misura
alternativa alla detenzione; nota:
situazioni del genere potrebbero
risultare non piu' verificabili dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, che impone allo straniero di documentare la regolarita'
del soggiorno al fine di celebrare
matrimonio in Italia (l'espulsione quale misura alternativa alla detenzione
riguarda infatti solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere espulsi per
irregolarita' del soggiorno)
á
I titolari di diritto di soggiorno permanente sono allontanabili solo per motivi di sicurezza
dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o gravi motivi
di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (D. Lgs. 32/2008)
á
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi
10 anni (verosimilmente, per tutti i 10
anni) sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza
á
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) minorenni sono allontanabili solo per motivi di sicurezza
dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza, ovvero quando questo sia
necessario a tutela del loro interesse
á
Ai fini dell'allontanamento per questi motivi (D. Lgs. 32/2008),
o
si rispetta il principio di proporzionalita' (Sent.
Corte Giust. C-33-07: il provvedimento restrittivo deve essere idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo che persegue e non eccedere quanto necessario per conseguirlo)
o
rilevano comportamenti
personali che rappresentino una concreta
minaccia per l'ordine pubblico o la
sicurezza pubblica (coerente con una giurisprudenza costante della Corte
di Giustizia), la semplice esistenza di condanne penali non
giustificandone automaticamente
l'adozione
o
si tiene conto
di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario
o
si tiene conto
di durata del soggiorno pregresso,
eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine
o
non si tiene conto
di ragioni economiche (nota: il riferimento e' qui alla condizione economica
del paese, non a quella dell'interessato)
á
Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4:
o
i titolari di diritto di soggiorno possono essere
allontanati solo per condotte punite dalla legge o rispetto alle quali sono state adottate misure di
contrasto effettive (Sent. Corte Giust.
C-268-99)
o
la mancata registrazione non puo' essere
considerata di per se' minaccia
alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico (Sent. Corte Giust. C-48-75)
o
comportamenti pregressi possono essere tenuti in considerazione solo quando vi e' possibilita' di reiterazione; la minaccia deve esistere al momento in cui la
misura viene adottata o rivista dall'autorita' giudiziaria (Sent. Corte Giust.
C-482-01 e Sent. Corte Giust. C-493-01); la sospensione della pena suggerisce che la minaccia non sia attuale
o
la commissione continuata di piccoli crimini puo' rappresentare una minaccia per l'ordine
pubblico; si deve tener conto, comunque, della frequenza dei crimini, della loro natura, del danno causato (Sent. Corte Giust. C-349-06)
o
la buona condotta
tenuta in prigione e' elemento rilevante nella valutazione della proporzionalita' delle restrizioni imposte
Modalita' di adozione ed
esecuzione del provvedimento di allontanamento del familiare straniero con
diritto di soggiorno
o
e' adottato dal Ministro dell'interno,
¤
quando e' basato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi ordine pubblico
¤
quando e' basato su motivi imperativi di pubblica
sicurezza e riguarda un titolare di
diritto di soggiorno soggiornante da piu' di 10 anni o minorenne
o
e' adottato dal Prefetto del luogo di residenza o dimora del
destinatario negli altri casi
o
e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza
dello Stato)
o
e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua
italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a
lui comprensibile ovvero, in
caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese,
inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva
2004/38/CE
impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere
contenuto e conseguenze del provvedimento)
o
e' notificato
all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, dei termini per lasciare l'Italia (in caso di provvedimento adottato per motivi di
ordine pubblico o pubblica sicurezza) e della durata del divieto di
reingresso sul territorio nazionale
o
nel caso in cui il provvedimento e' stato adottato per
motivi di sicurezza dello Stato o per
motivi imperativi di pubblica sicurezza
o
nel caso in cui l'interessato si sia trattenuto in
Italia in violazione del termine
prescrittogli con il provvedimento di allontanamento per lasciare
l'Italia
o
comunicazione
al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, da parte
del questore, del provvedimento entro 48 ore dallĠadozione
o
esecuzione del
provvedimento sospesa fino alla
decisione sulla convalida
o
l'interessato e' informato del suo diritto di essere
assistito dal difensore di fiducia o,
in mancanza, d'ufficio, e di
essere ammesso al gratuito patrocinio
o
udienza in
camera di consiglio, in locale messo a disposizione dalla questura, con partecipazione del difensore e dell'interessato (che viene sentito dal giudice), tempestivamente
avvertiti
o
nelle more della convalida, l'interessato e' trattenuto
in un CIE, salvo che il procedimento
di convalida possa concludersi in questura prima del trasferimento
o
il giudice convalida il provvedimento, con decreto motivato, entro le 48 ore
successive alla comunicazione del
provvedimento stesso alla Cancelleria, verificata lĠosservanza dei termini e la
sussistenza dei requisiti per i
provvedimenti di allontanamento e di accompagnamento; in caso contrario, il
provvedimento perde efficacia
o
una volta convalidato, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e' esecutivo
o
decreto di convalida impugnabile in cassazione; il ricorso non sospende lĠesecuzione
dellĠallontanamento
o
il questore richiede il nulla-osta allĠespulsione
allĠautoritaĠ giudiziaria; se l'interessato si trova in stato di custodia
cautelare in carcere (o, nel caso si proceda per reati di cui all'art. 380 c.p.p.,
sottoposto, per qualunque motivo, a misura cautelare detentiva; inclusi,
quindi, gli arresti domiciliari), la richiesta e' effettuata dopo che sia stata
revocata o dichiarata estinta la misura cautelare
o
il nulla-osta eĠ negato solo in presenza di
inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti nel
reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse
della persona offesa (nota: la necessita' di celebrare il processo per
direttissima rientra tra le inderogabili esigenze processuali?); in questo
caso, l'esecuzione dellĠespulsione e' sospesa fino a comunicazione della
cessazione delle esigenze processuali
o
lĠautoritaĠ giudiziaria decide allĠatto della convalida
dellĠarresto in flagranza o del fermo, o col provvedimento con cui si dichiara
revocata o estinta la custodia cautelare (nota: questa disposizione non sembra
compatibile con il fatto che la richiesta del questore e' effettuata dopo
l'emanazione di tale provvedimento), o, negli altri casi, entro 7 gg.[81]
(L. 125/2008) dalla richiesta del questore (silenzio-assenso dopo i 7 gg.[82]
L. (125/2008); possibile il trattenimento in CIE in attesa della decisione)
o
sentenza di non luogo a procedere in caso di avvenuta
espulsione prima del rinvio a giudizio, salvo che si proceda per reati di cui
all'art. 380 c.p.p.;
e' sempre disposta la confisca delle cose di cui all'art. 240 c.p.
o
applicazione (oltre che delle sanzioni ordinarie per
reingresso anticipato senza autorizzazione) dellĠart. 345 c.p.p.
in caso di reingresso prima della scadenza del divieto di reingresso o del
termine (se successivo) per la prescrizione del reato piuĠ grave per il quale
si era proceduto nei suoi confronti; ripristino della custodia cautelare (art.
307 c.p.p.)
se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini
Reingresso a seguito
dell'allontanamento di familiare straniero con diritto di soggiorno
o
10 anni, per
motivi di sicurezza dello Stato
o
5 anni, negli
altri casi
Allontanamento del familiare
straniero di cittadino italiano o comunitario per mancanza dei requisiti
o
il cui soggiorno debba essere autorizzato in base a
seri motivi, in particolare di carattere umanitario o derivanti da obblighi
costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.)
o
che sia non allontanabile per rischio di persecuzione,
anche indiretta (art. 19, co. 1 T.U.)
o
che sia non allontanabile in quanto minore, o donna
incinta o puerpera o marito di questa con lei convivente, o familiare entro il
secondo (L. 94/2009)[83]
grado di italiano con lui convivente (art. 19, co. 2 T.U.), o necessitante di
cure urgenti o essenziali (Sent.
Corte Cost. 252/2001,
Sent. Cass. n. 1690/2005 e n. 20561/2006)
o
che sia genitore naturale di un minore regolarmente
soggiornante in Italia (art. 29, co. 6 T.U.) con l'altro genitore (L. 94/2009)[84]
o
la cui presenza sia necessaria per lo sviluppo
psicofisico di un minore soggiornante in Italia (art. 31, co. 3 T.U.);
o
che sia affidato a comunitaĠ di tipo familiare o
istituto di assistenza ex art. 2, L.
184/1983
(art. 32 co. 1 T.U.);
o
che sia uno dei familiari di cui all'art. 29, co. 1 di
titolare di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario
(art. 28, co. 1 D. Lgs. T.U.)
o
la cui presenza sia indispensabile in relazione a
procedimenti in corso per reati di cui allĠart. 380 c.p.p.
o allĠart. 3 L.
75/1958
(art. 11, co. 1, lettera c-bis DPR 394/1999);
o
che debba espletare una misura compensativa per il
riconoscimento di un titolo professionale (art. 49, co. 3 bis DPR 394/1999)
á
Ai fini dell'allontanamento per assenza delle
condizioni che determinano il diritto di soggiorno si tiene conto
o
di segnalazioni
motivate del Sindaco del luogo
di residenza o di dimora del destinatario (circ.
Mininterno 6/4/2007:
il Comune, qualora nel corso
degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30/2007, rilevi l'assenza o il
venir meno delle condizioni di soggiorno,
ne da' comunicazione al Prefetto)
o
di durata del soggiorno pregresso, eta',
situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine
Modalita' di adozione e di
esecuzione del provvedimento di allontanamento del familiare straniero per
mancanza dei requisiti
o
e' adottato, con atto motivato, dal Prefetto, territorialmente competente in base alla residenza o alla dimora del
destinatario (nota: rileva la dimora, per esempio, in caso di familiare
straniero di cittadino comunitario che prolunghi il suo soggiorno, senza averne
i requisiti, per piu' di 3 mesi senza essere iscritto all'anagrafe)
o
e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua
italiana, in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale
idoneo alla traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta
dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva
2004/38/CE
impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere
contenuto e conseguenze del provvedimento)
o
e' notificato
all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, del termine per lasciare l'Italia (almeno un mese dalla data della notifica)
o
non puo'
prevedere un divieto di reingresso
sul territorio nazionale (nota: un provvedimento che non preveda un divieto di
reingresso ha il solo effetto di
interrompere la continuita' del soggiorno
e, quindi, di ostacolare la maturazione del diritto di soggiorno permanente)
Obbligo di presentazione al
consolato a seguito di allontanamento del familiare straniero per mancanza dei
requisiti
Impugnazione dei provvedimenti
di allontanamento del familiare straniero di cittadino italiano o comunitario;
istanza di sospensione
o
il provvedimento di allontanamento per motivi
imperativi di pubblica sicurezza e' eseguito con accompagnamento immediato alla
frontiera; in caso di presentazione di istanza di sospensione, il giudice deve
quindi decidere immediatamente su tale istanza
o
in caso di provvedimento di allontanamento per motivi
ordinari di pubblica sicurezza e' gia' previsto che la presentazione
dell'istanza sospenda automaticamente l'esecuzione del provvedimento fino alla
decisione sull'istanza stessa, salvo che il provvedimento sia fondato su una
precedente decisione giudiziale; la disposizione che impone al giudice di
decidere sull'istanza prima della scadenza del termine per l'allontanamento e'
significativa solo in tale caso
o
in caso di provvedimento di allontanamento per assenza
delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno e' gia' previsto che
la presentazione dell'istanza sospenda automaticamente l'esecuzione del
provvedimento fino alla decisione sull'istanza stessa, non potendosi dare una
precedente decisione giudiziale; la disposizione che impone al giudice di
decidere sull'istanza prima della scadenza del termine per l'allontanamento non
e' quindi significativa
22. Trattenimento
nei CIE (*)
Presupposti del trattenimento
o
per la necessitaĠ di soccorrere lo straniero
o
per necessitaĠ di accertamenti su identitaĠ o nazionalitaĠ
o
per necessitaĠ di acquisire documenti per il viaggio
o
per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo
Luogo e durata del
trattenimento
Rete di CIE
Modalita' di adozione del
provvedimento di trattenimento; convalida
Proroghe del trattenimento
Divieto di trattenimento dei
minori non accompagnati
Imposibilita' di
trattenimento: ordine del questore; conseguenze penali della trasgressione
o
per mancata richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno o (L. 94/2009) permanenza illegale successiva a rifiuto del permesso
o a conclusione del periodo autorizzato di soggiorno breve per turismo, studio
o affari[87]: reclusione da 6 mesi a un anno (L. 94/2009)[88]
e, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere (L.
94/2009), nuova espulsione con accompagnamento immediato, adottata per
violazione dell'ordine del questore (L. 94/2009)[89]
o
per altre forme di ingresso o soggiorno illegale (L.
94/2009: incluso il caso in cui il provvedimento
di allontanamento adottato nei confronti dello straniero era di respingimento[90] e quello in cui all'origine del provvedimento di
espulsione vi era l'omessa e ingiustificata dichiarazione di presenza per soggiorno
breve per turismo, studio o affari): reclusione da 1 a 4 anni (da L. 271/2004), con arresto obbligatorio, rito direttissimo e, salvo che lo straniero si
trovi in stato di detenzione in carcere (L. 94/2009), nuova espulsione con accompagnamento
immediato, adottata per violazione dell'ordine del questore (L. 94/2009)[91]
á
Nota: sulla nozione di giustificato motivo:
o
Sent.
Corte Cost. 5/2004: ampia accezione della nozione di giustificato motivo,
inclusi il mancato rilascio, da parte della competente autorita' diplomatica o
consolare, dei documenti necessari, pure sollecitamente e diligentemente
richiesti dall'interessato e l'indigenza
o
Sent.
Cass. n. 30774/2006: inclusa l'indigenza derivante dalla libera scelta di
soggiornare illegalmente in Italia
o
Trib.
Modena: incluso il rischio di esporsi nel proprio paese a conseguenze
ingiustamente lesive dei diritti fondamentali della persona - applicato al caso di omosessuale marocchino (sent.
Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica
omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta
Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un
permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero
omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento)
o
circ.
Mininterno 15/1/2005: l'appartenenza ad un paese colpito dal maremoto integra il giustificato motivo
o
Sent.
Cass. n. 6605/2008: il fatto che lo straniero si accinga a celebrare matrimonio
con cittadino italiano non
integra il giustificato motivo,
soprattutto quando tale matrimonio sia celebrato a grande distanza di tempo
dall'ordine del questore (nota: situazioni del genere potrebbero risultare non piu' verificabili dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, che impone allo straniero di documentare la regolarita'
del soggiorno al fine di celebrare
matrimonio in Italia)
o
Sent.
Cass. n. 30774/2006: lo straniero ha solo l'onere di allegare i motivi,
mentre e' il giudice che deve valutarli
á
Per esservi reato nel mancato rispetto dell'ordine
l'atto del questore deve essere pienamente conoscibile dallo straniero; spetta
ai giudici di merito la valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilita'
dell'atto (Sent.
Corte Cost. n. 257/2004)
á
Sent.
Cass. 33486/2007:
essendo sanzionata penalmente l'inottemperanza all'ordine del questore, il giudice deve verificare la legittimita' del provvedimento del questore sia sotto il profilo
formale, sia sotto il profilo sostanziale, con riferimento alla possibilita'
che esso sia viziato per violazione di legge, per incompetenza o per eccesso di
potere
á
Al nuovo provvedimento di espulsione si applicano le disposizioni ordinarie sull'espulsione, incluse quelle sul trattenimento
(se necessario e possibile[92])
in un CIE e quelle relative all'ordine del questore (L. 94/2009); nota: possibile la reiterazione del procedimento[93]
á
Lo straniero che, in violazione di un nuovo ordine del questore, permane illegalmente in Italia
(L. 94/2009)[94] e' punito
con la reclusione da 1 a 5 anni
(L. 94/2009)[95]; si procede
iterando la successione di
espulsione, trattenimento ed eventuale ordine del questore
Sent. Corte Cost. 22/2007
Allontanamento dal CIE
Vigilanza e gestione dei CIE
o
stipulate convenzioni con enti locali o con soggetti pubblici o privati per la gestione o lo
svolgimento delle attivitaĠ di promozione nel CIE; i soggetti convenzionati
possono avvalersi dellĠattivitaĠ
di altri organismi (enti,
associazioni del volontariato e cooperative di solidarietaĠ sociale)
o
concordati progetti di collaborazione con organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietaĠ
sociale) costituiti da almeno 2 anni (da ÒCarta dei dirittiÓ contenuta nella Direttiva
Mininterno 14/4/2000
emanata ex art. 21, co. 8 Regolamento; nota: non previsti termini per la decisione del prefetto sui progetti di
collaborazione, ne' obbligo di motivazione, ne' possibilita' di
impugnazione), per lo svolgimento di
attivitaĠ di assistenza, incluse attivitaĠ di
-
interpretariato
-
informazione legale
-
mediazione culturale
-
supporto psicologico
-
assistenza sociale
-
formazione degli operatori
Accesso ai CIE
o
familiari
conviventi
o
difensore dello
straniero
o
ministri di
culto
o
personale della rappresentanza diplomatica o consolare
o
membri degli organismi ammessi a svolgervi attivitaĠ di assistenza
Diritti dello straniero
trattenuto
o
la piena informazione relativa ai suoi diritti in relazione a trattenimento, convalida e
ricorso contro il provvedimento di espulsione o di respingimento
o
la comunicazione all'autoritaĠ consolare del Paese di appartenenza dello straniero (salvi i
casi di deroga all'obbligo di informazione:
dichiarazione esplicita, dietro specifica richiesta, dello straniero o, se di
etaĠ < 14 anni, di chi esercita la potestaĠ sul minore di non volersi
avvalere dellĠintervento di tale autoritaĠ; rischio di persecuzione per lo
straniero o per i suoi familiari) e la segnalazione del trattenimento (anche tramite gli organismi
ammessi al CIE) a familiari
dello straniero o a suoi conoscenti,
se da lui richiesto e limitatamente a quelli da lui indicati
o
la tutela della salute psico-fisica
o
la libertaĠ di colloquio riservato anche con visitatori provenienti dall'esterno e con
membri degli organismi ammessi
al CIE
o
la libertaĠ di corrispondenza riservata anche telefonica
o
la possibilitaĠ di esprimersi nella propria lingua o in
altra a lui nota e di avvalersi di servizi di interpretariato
o
la tutela dellĠunitaĠ familiare e dei diritti del minore
o
la liberta' di culto, l'assistenza religiosa e le specifiche esigenze relative al culto
stesso, nei limiti imposti dalle esigenze della vita collettiva
o
il rispetto
delle caratteristiche personali,
di razza o di abitudini di vita la cui compressione puoĠ determinare una
lesione dellĠidentitaĠ
o
la tutela dal rischio di pregiudizio derivante dall'identitaĠ
sessuale
o
il recupero degli effetti e dei risparmi
personali
Capienza dei CIE
23. Sanzioni a
carico di terzi (*)
Contraffazione
Omesse comunicazioni
Lavoro nero
o
la punibilita' sussiste anche per rapporti meramente
occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e
n. 42220/2005, citate in F.A.Q.
Minsolidarieta';
massime riportate in articolo
Notari; Sent.
Cass. 35112/2008)
o
il datore di lavoro e' tenuto ad accertarsi del possesso del permesso di soggiorno ai fini
dell'assunzione del lavoratore straniero (Sent.
Cass. n. 37409/2006)
o
il contratto di
lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato
assolvimento degli obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L.
608/1996);
permane l'obbligo per il datore
di lavoro in materia di retribuzione e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto
prestata (art. 2126 c.c.)
o
il committente
di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di
soggiorno non e' punibile
o
il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro
subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' esercitare l'attivita'
lavorativa per cui ha ottenuto il
nulla-osta, a condizione che (da Direttiva
Mininterno 20/2/2007,
che rafforza circ.
Mininterno 9/2/2006,
e par.
Mingiustizia)
-
abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro
8 gg. dall'ingresso
-
abbia sottoscritto il contratto di soggiorno
-
sia in possesso di copia del modello di richiesta di
permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta
presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale
abilitato
o
la prosecuzione del rapporto di lavoro nelle more
dellĠaccoglimento della richiesta di rinnovo
del permesso effettuata entro i termini (Procura
di Brescia:
entro i termini in anticipo rispetto alla scadenza; Procura
di Modena:
entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del permesso; TAR
Lombardia:
a prescindere dal rispetto dei termini per la presentazione, trattandosi, in
base a giurisprudenza consolidata, di termine ordinatorio) eĠ consentita (circ.
Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva
Mininterno 5/8/2006 e Mess.
INPS 27641/2006),
salvo orientamento contrario della Procura della Repubblica competente per
territorio, consultata previamente sul punto dalle Direzioni provinciali e
regionali del lavoro (circ.
Minlavoro 5/12/2006)
o
consentita, nelle more del rinnovo, anche l'instaurazione di un nuovo
rapporto (Mess.
INPS 27641/2006,
in attuazione della Direttiva
Mininterno 5/8/2006)
o
verosimilmente,
quanto e' consentito nelle more dell'accoglimento della richiesta di rinnovo lo
e' anche nelle more
dell'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso CE slp, in analogia con quanto previsto in relazione ad
uscita e reingresso
o
il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad
attivitaĠ lavorative (intra o extra-murarie) non eĠ punibile ai sensi dellĠart. 22, co. 12 T.U. (Note
Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99, citate in un documento
di associazioni di Brescia)
o
si cumula con quelle previste
¤
all'art. 22, co. 12 T.U., ove il raporto in nero
riguardi un lavoratore straniero privo di idoneo permesso di soggiorno
¤
per rapporti di lavoro che violino le norme sul lavoro
dei minorenni (L. 977/1977)
o
si applica anche in caso di
¤
mancata formalizzazione del rapporto di lavoro
domestico o utilizzazione in rapporti di tipo diverso del lavoratore con sui si
e' formalizzato un raporto di lavoro domestico
¤
rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro.,
prestazioni occasionali ex art. 61 co. 2 D.
Lgs. 276/2003,
associazione in partecipazione con apporto di lavoro) per il quale sia stato
violato l'obbligo di determinati adempimenti (es.: iscrizione a libro matricola
o a gestione separata INPS)
o
non si applica in caso di
¤
prestazione genuinamente autonoma per la quale non
siano previsti adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore
(es.: iscrizione al registro delle imprese o delle imprese artigiane)
¤
scorretta qualificazione di un rapporto debitamente
documentato
Vettori
o
dello
straniero che debba essere respinto
o
dello straniero in transito, qualora il vettore che
avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o
le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo
abbiano rinviato in Italia, e lo straniero non risulti ammissibile nel
territorio dello Stato (modifica allĠart. 10, co. 3, T.U., introdotta da D.
Lgs. 87/03)
Favoreggiamento e sfruttamento
dell'immigrazione illegale
o
il responsabile eĠ punito con la reclusione da 1 a 5
anni (da L. 271/2004), e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona
o
il responsabile eĠ punito con la reclusione da 5 a 15
anni, e con la multa di 15.000 euro per ogni persona ed e' applicata la
custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza,
salvo che risulti che non sussistono esigenze cautelari (durata massima delle
indagini preliminari: 2 anni), se
¤
il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale
di 5 o piuĠ persone
¤
per procurare l'ingresso o la
permanenza illegale, la persona e' stata esposta a rischi per la vita o per lĠincolumitaĠ, o e' stata
sottoposta a trattamento inumano
o degradante
¤
il fatto e' commesso da 3 o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi di
trasporto internazionali o documenti contraffatti o alterati o ottenuti illegalmente
¤
gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti
o
la pena e' aumentata se ricorre piu' di una delle
circostanze aggravanti; se, in questa circostanza, si ha associazione per
delinquere (3 o piu' persone associate al
fine di commettere piu' delitti), la pena e' della reclusione da 4 a 9 anni per
il fatto di partecipare all'associazione, della reclusione da 5 a 15 anni per
il fatto di promuoverla, costituirla o organizzarla (art. 416 c.p.)
o
la pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e
si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se
¤
i fatti sono commessi al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque
allo sfruttamento sessuale o (L. 94/2009) lavorativo, ovvero riguardano lĠingresso di minori da impiegare in attivita' illecite per favorirne lo
sfruttamento
¤
i fatti sono commesso per trarne profitto, anche indiretto
o
le circostanze aggravanti prevalgono su quelle
attenuanti diverse da quelle di cui agli artt. 98 e (da L.
34/2003) 114 c.p.;
la diminuzione di pena si applica sulla quantitaĠ risultante dallĠapplicazione
delle aggravanti
o
diminuzione della pena fino alla metaĠ per chi collabora con lĠautoritaĠ di polizia o con lĠautoritaĠ
giudiziaria
o
arresto obbligatorio in flagranza e confisca del mezzo
di trasporto utilizzato
o
si ha ingiusto profitto quando vi e' sproporzione
discriminatoria tra le prestazioni (Sent. Cass. 46070/2003: canone d'affitto
esorbitante; Circ.
Confedilizia: anche depositi cauzionali esagerati, obblighi di manutenzione
straordinaria, clausole penali eccessive, etc.), determinata dall'abuso del
potere contrattuale del contraente regolare rispetto al minimo potere
contrattuale del contraente irregolare in quanto clandestino
o
la situazione di ingiusto profitto puo' verificarsi
anche in caso di ospitalita' nei confronti di colf o badante (Circ.
Confedilizia)
o
la locazione a straniero privo di titolo puo'
configurarsi anche quando la durata della stessa ecceda quella del titolo di
soggiorno; opportuno stipulare contratti transitori non eccedenti la durata del
permesso, rinnovabili (Circ.
Confedilizia)
o
in precedenza, la cessione in affitto a condizioni contrattuali eccessivamente
onerose rispetto ai prezzi di mercato a
straniero clandestino di locali ad uso di abitazione era stata punita quale favoreggiamento
della permanenza illegale finalizzato a trarne un ingiusto profitto (sent.
Cass. 46066/2003 e 46070/2003, citate in Trib.
Milano)
o
Trib.
Brescia: la finalita' di ingiusto
profitto e' necessaria a che si configuri il reato solo nel caso in cui si dia alloggio a titolo oneroso,
non nel caso in cui si ceda l'immobile in locazione; nota: contrasta sia con la lettera della disposizione, sia con la volonta'
del legislatore, per come la si desume
dall'esame degli atti parlamentari (intervento del Relatore nella seduta
d'Aula del Senato 11/6/2008; intervento della Relatrice nella seduta
delle Commissioni I e II del Senato 30/6/2008)
o
Sent.
Cass. 19171/2009: l'affitto a canone di mercato non ricade sotto la sanzione
prevista per chi cede alloggio o lo affitta (fattispecie unica) allo scopo di trarne ingiusto profitto
o
Delib.
Giunta Comune Cantu': istituito un ufficio della Polizia locale con lo scopo di verificare le situazioni di
possibile violazione di art. 12,
co. 5 bis T.U. individuate dall'Amministrazione o segnalate, anche in forma riservata, dai cittadini
o
in una risposta
a interrogazione parlamentare, il Ministro dell'interno ha dichiarato che
la ratio della norma sulle sanzioni
contro la cessione a titolo oneroso di alloggio e' quella di colpire tutte
le forme di cessione, non solo quelle a prezzi superiori a quelli di
mercato
Sottrazione di minore
all'estero
Discriminazione
Priorita' di politica
giudiziaria
24. Stranieri
condannati o detenuti (*)
Soggiorno illegale quale
aggravante
Espulsione a titolo di misura di
sicurezza
o
disposta dal giudice (giudiziaria)
o
per straniero che intendeva commettere un delitto e che
e' stato assolto perche' la sua condotta non ne ha poi integrato la fattispecie
(art. 59 c.p.),
o per straniero che si e' accordato con almeno un'altra persona per commettere
un delitto poi non commesso (art. 115 c.p.),
o per straniero condannato alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni[100]
(art. 235 c.p.,
modificato da L. 125/2008), o per lo straniero condannato ad una pena
restrittiva della liberta' personale per un delitto contro la personalita'
dello Stato (art. 312 c.p.),
o per straniero condannato per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.
che risulti socialmente pericoloso:
-
art. 380: delitti non colposi, consumati o tentati, per i
quali sia prevista la reclusione non inferiore nel minimo a 4 anni (L.
155/2005), nel massimo a 20 anni; delitti contro la personalit dello Stato,
delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumit pubblica,
delitto di riduzione in schiavit, furto aggravato, rapina, delitti di illegale
fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione
e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra
o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonch di pi armi comuni da
sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi
per finalit di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti
di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni
segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione,
direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di
promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per
delinquere
-
art. 381 (non colposi): corruzione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, corruzione di
minorenni, lesione personale, danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione
indebita, alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti
o
divieto di reingresso: fissato con la sentenza; in mancanza, 10 anni
o
in caso di provvedimento adottato per straniero
condannato,
-
l'espulsione e' eseguita, successivamente
allĠespiazione della pena con accompagnamento immediato alla frontiera; questore e autoritaĠ consolare sono
avvertiti per tempo
-
la revoca o la
non applicazione puoĠ essere disposta dal magistrato di sorveglianza su istanza dellĠinteressato e a seguito di udienza;
diritto a rimanere in Italia fino a decisione del magistrato
-
provvedimento del magistrato di sorveglianza concernente la misura di sicurezza impugnabile davanti al Tribunale di sorveglianza (art. 680 c.p.p.)
Espulsione sostitutiva della
pena
o
disposta (facoltativamente) dal giudice (giudiziaria)
o
per straniero
¤
che debba essere condannato, o per il quale si debba
applicare la pena su richiesta (patteggiamento), per reato non colposo,
alla detenzione < 2 anni
senza possibilitaĠ di sospensione, e che dovrebbe comunque, in mancanza di pena,
subire lĠespulsione, ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno
illegale (nota: il caso di mancato
ottemperamento allĠinvito allĠallontanamento in caso di rifiuto del permesso
dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di
cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione
¤
che debba essere condannato per il reato di ingresso
o soggiorno illegale di cui all'art.
10-bis T.U. (L. 94/2009)
o
escluso il caso
in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p.
(delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti
consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo
comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di
agevolare l'attivit delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti
commessi per finalit di terrorismo anche internazionale o di eversione
dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni,
nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma,
e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione,
introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in
luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di
esse, di esplosivi, di armi clandestine nonch di pi armi comuni da sparo
escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975,
n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai
sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui obbligatorio
l'arresto in flagranza; dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma
1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste
dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di delitti
puniti dal Testo Unico con pena edittale
superiore, nel massimo, a 2 anni (nota: esclusa quindi l'adozione della misura
nei casi di condanna conseguente a mancato allontanamento entro i 5 gg. - salvo
che l'espulsione fosse stata adottata per mancata richiesta di rinnovo del
permesso - o a violazione del divieto di reingresso)
o
nota: la
condanna per uno dei reati ostativi
allĠingresso eĠ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eĠ motivo di
espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione
non rientra tra quelli per i quali eĠ esclusa lĠapplicazione della misura
dellĠespulsione sotitutiva della pena detentiva, il responsabile puoĠ essere
oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se
originariamente titolare di un permesso di
soggiorno valido
o
esclusi
(ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o
coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa,
titolare di permesso CE slp
o
condizione necessaria: provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento
immediato alla frontiera senza previo
trattenimento in CIE)
o
espulsione eseguita anche in caso di sentenza non irrevocabile
o
divieto di reingresso per il periodo > 5 anni, stabilito dal giudice; sanzione sostitutiva revocata dal
giudice in caso di reingresso illegale prima della scadenza del divieto
o
ricorso, come
per la condanna (nota: non in caso di patteggiamento; possibile comunque
ricorso in Cassazione, ad es.: per mancata verifica di una delle condizioni)
o
nota: salvo il
caso di straniero espulso con intimazione a lasciare l'Italia entro 15 gg.
(mancata richiesta di rinnovo del permesso), e' difficile che il giudice di pace arrivi a pronunciare
sentenza di condanna per il
reato di ingresso o
soggiorno illegale se non ricorre almeno
una delle circostanze ostative
all'esecuzione immediata dell'accompagnamento coattivo: in mancanza di
impedimenti, infatti, il questore dovrebbe riuscire a eseguire
l'accompagnamento e il giudice di pace disporre il non luogo a procedere;
questo fatto svuota di gran
parte del suo significato l'introduzione del reato, che, nelle intenzioni
dichiarate dal Ministro dell'interno, dovrebbe consentire di procedere
all'allontanamento in modo coattivo anche nel quadro delle disposizioni che
derivera' dal recepimento della Direttiva
2008/115/CE (art. 2 di tale direttiva consente di non applicare le disposizioni in essa contenute - in particolare,
quelle che privilegiano il rimpatrio volontario - nei casi espulsione disposta come sanzione
penale)
Espulsione alternativa alla
pena
o
disposta (obbligatoriamente; Sent.
Cass. 10752/2009: quando ricorrono i presupposti dell'espulsione
alternativa alla detenzione, lo straniero ha diritto a tale misura, senza che il giudice possa
esercitare alcun potere discrezionale o che spetti al PM concedere il
nulla-osta ex art. 13, co. 3 T.U.) dal magistrato di sorveglianza (giudiziaria)
o
per straniero, giaĠ identificato, detenuto, che debba
scontare una pena, anche residua, <
2 anni, e che dovrebbe comunque, in
mancanza di pena, subire lĠespulsione, ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno
illegale (nota: il caso di mancato
ottemperamento allĠinvito allĠallontanamento in caso di rifiuto del permesso
dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di
cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione
o
escluso il caso
in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p.
(delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti
consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo
comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di
agevolare l'attivit delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti
commessi per finalit di terrorismo anche internazionale o di eversione
dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni,
nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma,
e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione,
introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in
luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di
esse, di esplosivi, di armi clandestine nonch di pi armi comuni da sparo
escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975,
n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai
sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui
obbligatorio l'arresto in flagranza; dei delitti previsti dagli articoli 600,
600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate
previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di
delitti puniti dal Testo Unico
(nota: esclusa quindi l'adozione della misura nei casi di condanna conseguente
a mancato allontanamento entro i 5 gg. o a violazione del divieto di
reingresso)
o
nota: la
condanna per uno dei reati ostativi
allĠingresso eĠ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eĠ motivo di
espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione
non rientra tra quelli per i quali eĠ esclusa lĠapplicazione della misura
dellĠespulsione alternativa alla pena detentiva, il responsabile puoĠ essere
oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se
originariamente titolare di un permesso di
soggiorno valido
o
esclusi
(ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o
coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa,
titolare di permesso CE slp
o
nota: la
sanzione non puo' essere disposta
nei confronti dello straniero per il quale debba essere disposta una misura
alternativa alla detenzione in carcere o
che stia espiando la pena in regime extra-murario, dato che non sussiste lo stato di detenzione (Sent.
Cass. n. 14500/2006);
il fatto che al detenuto sia stata concessa la liberazione anticipata non osta a che la sanzione venga applicata, mentre ancora si trova in stato di
detenzione (Sent.
Cass. n. 17255/2008)
o
10 gg. per proporre opposizione; 20 gg. per la decisione; espulsione eseguita solo
dopo la scadenza del termine per lĠopposizione o di quello per la decisione
(verosimilmente, dopo la decisione)
o
Sent.
Cass. 10752/2009: in caso di diniego
rispetto all'istanza dello straniero mirata ad ottenere l'adozione del
provvedimento di espulsione, ammesso, in base ad art. 111 Cost.
e art. 568, co. 2 c.p.p.,
il ricorso per cassazione
o
stato di detenzione mantenuto fino ad acquisizione di tutti i documenti di
viaggio necessari (salvo, verosimilmente, che nel frattempo la pena venga
interamente espiata)
o
accompagnamento immediato alla frontiera
o
pena estinta
dopo 10 anni, salvo che, nel frattempo, lo straniero sia rientrato
illegittimamente (legittimo, ad esempio,
lĠingresso per richiesta di asilo o lĠingresso altrimenti autorizzato);
detenzione ripristinata in caso di reingresso illegittimo
o
Decr.
Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge
di cittadino comunitario, in quanto
titolare di diritto di soggiorno non puo' essere soggetto ad
espulsione quale misura
alternativa alla detenzione; nota:
situazioni del genere potrebbero
risultare non piu' verificabili dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, che impone allo straniero di documentare la regolarita'
del soggiorno al fine di celebrare
matrimonio in Italia (l'espulsione quale misura alternativa alla detenzione
riguarda infatti solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere espulsi per
irregolarita' del soggiorno)
Esecuzione dell'espulsione per
straniero detenuto
o
la polizia procede al fotosegnalamento dattiloscopico
dello straniero subito dopo l'arresto e, comunque, prima che questi venga
condotto in udienza per la convalida
o
copia del cartellino fotodattiloscopico e' inviata alla
polizia penitenziaria dell'istituto ove lo straniero e' detenuto e all'Ufficio
immigrazione della questura della provincia ove ha sede l'istituto
penitenziario
o
la questura competente avvia la procedura di
identificazione immediatamente dopo l'emanazione del provvedimento di custodia
cautelare o della definitiva sentenza di condanna, interessando le autorita'
diplomatiche dei paesi di possibile provenienza dello straniero
o
l'Amministrazione penitenziaria cerca di acquisire
elementi utili all'identificazione (ad esempio osservando i rapporti
intrattenuti con altri detenuti stranieri) e li fornisce alla questura
o
l'Amministrazione penitenziaria, su richiesta delle
questure, provvede a concentrare gruppi di stranieri della medesima
nazionalita' presso gli istituti penitenziari situati nelle vicinanze delle
presunte rispettive rappresentanze diplomatiche allo scopo di facilitare i
colloqui tra gli stranieri e l'autorita' diplomatica del presunto paese di
origine
o
dopo la procedura di identificazione, lo straniero e'
trasferito in un istituto penitenziario quanto piu' possibile vicino al luogo
di partenza del vettore prescelto
o
il direttore dell'istituto di pena, su richiesta del
questore competente all'esecuzione dell'espulsione, provvede ad assicurare la
scarcerazione in orario utile e compatibile con quello dell'orario di partenza
del vettore
o
ogni bimestre, ciascun istituto comunica l'elenco dei
detenuti i cui termini di scarcerazione sono in scadenza entro il successivo
semestre; analoga comunicazione viene fatta tempestivamente nel caso in cui il
magistrato di sorveglianza disponga l'anticipazione della scarcerazione ai
sensi delle vigenti disposizioni
Trasferimento di persone
condannate
o
la persona e' cittadina del secondo Stato
o
la sentenza e' definitiva
o
la condanna e' a tempo indeterminato o, al momento in
cui viene ricevuta la richiesta di trasferimento, restano da scontare almeno
sei mesi (salvo casi eccezionali di durata minore per i quali vi sia l'accordo
degli Stati contraenti; nota: tutti?)
o
i due Stati danno il proprio consenso al trasferimento
o
la persona (o il suo rappresentante legale, in ragione
dell'eta' o delle condizioni di salute di essa) da' il suo consenso; si prescinde dal consenso (Prot.
Add. 18/12/1997 alla Conv. Strasburgo 21/3/1983)
¤
in caso di fuga, prima dell'esecuzione della sentenza,
nel territorio del secondo Stato
¤
in caso di adozione di un provvedimento di espulsione o di allontanamento (il consenso del secondo Stato puo' essere dato, in
questo caso, solo dopo aver preso in considerazione l'opinione della persona)
o
il fatto per cui la persona e' stata condannata
costituisce crimine per la legge del secondo Stato
Rilascio e rinnovo del
permesso di soggiorno durante la detenzione; iscrizione anagrafica
o
corredate di idonea documentazione attestante lo stato
di detenzione
o
depositate esclusivamente presso lĠufficio postale ubicato in prossimitaĠ della struttura stessa
o
presentate da personale appositamente individuato da
chi presiede gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e alla
consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del permesso
di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)
o
Mess.
Mininterno alla questura di Vercelli 4/9/2001: lĠistanza di rinnovo del
permesso non puoĠ essere accolta
percheĠ la verifica della sussistenza dei requisiti eĠ superata dal
provvedimento dellĠAutoritaĠ giudiziaria in forza del quale lo straniero eĠ
detenuto (nota: il fatto che sia superata la necessitaĠ di verifica dei
requisiti avrebbe dovuto facilitare il rinnovo, non precluderlo; lĠintepretazione era pero'
coerente con l'orientamento giurisprudenziale in materia di accesso alle misure
alternative affermato da Sent.
Cass. Pen. SS.UU. 27/4/2006 n. 14500)
Accesso alle misure
alternative alla detenzione
o
lĠaccesso a misure alternative (incluse le attivitaĠ lavorative extra-murarie e
lĠaffidamento in prova ai servizi sociali) non richiede neĠ consente
il rilascio di un permesso di soggiorno ad
hoc (per motivi di giustizia o altro), costituendo lĠordinanza del Magistrato
di sorveglianza, di per seĠ, unĠautorizzazione a permanere nel territorio dello
Stato (Circ. Mingiustizia 23/3/1993, Circ. Mingiustizia 16/3/1999, Circ.
Mingiustizia 12/4/1999, Circ. Mininterno 2/12/2000, citate in un documento
di associazioni di Brescia,
e Mess.
Mininterno alla questura di Vercelli 4/9/2001)
o
la Direzione provinciale del lavoro rilascia un apposito
atto di avviamento al lavoro (Circ.
Minlavoro n. 27/93, confermata da Circ. Mininterno 2/12/2000, citate in un documento
di associazioni di Brescia)
allo straniero ammesso a svolgere attivitaĠ lavorativa extra-muraria
(tassativamente obbligato a permanere sul territorio dello Stato e a svolgere
attivitaĠ lavorativa da unĠordinanza del Tribunale di sorveglianza o da un
provvedimento di ammissione al lavoro esterno, da Circ. Minlavoro n. 27/93,
richiamata da Nota Minlavoro 11/1/2001, citata in un documento
di associazioni di Brescia)
o
il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad
attivitaĠ lavorative (intra o extra-murarie) non eĠ punibile ai sensi dellĠart. 22, co. 12 T.U. (Note
Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99, citate in un documento
di associazioni di Brescia)
o
esclusa, di
fatto, la possibilitaĠ di conversione del permesso per motivi di giustizia (non piuĠ rilasciabile, da
Circ. Mininterno 2/12/00, citata in un documento
di associazioni di Brescia)
in permesso di soggiorno per lavoro subordinato al termine della misura
alternativa
o
orientamento iniziale:
-
Sent. Cass. 20/5/2003, Sent. Cass. 5/6/2003, Sent.
Cass. 17/7/2003, n. 30130, Sent. Cass. 11/11/2004, Sent. Cass. 22/12/2004
(citate in Sent.
Cass. Pen. SS.UU. 27/4/2006 n. 14500):
lĠaccesso allĠaffidamento in prova al
servizio sociale e alle altre misure alternative
extra-murarie eĠ precluso allo straniero clandestino percheĠ comporterebbe la permanenza illegale di uno
straniero nel teritorio dello Stato; nota: verosimilmente dovrebbe applicarsi
anche al caso di straniero privo di permesso di soggiorno in corso di validitaĠ (dovrebbe essere
quindi, a maggior ragione, contemplata la possibilitaĠ di rinnovo del permesso anche in condizioni di detenzione);
nota: la Cassazione dimentica che la normativa prevede, negli altri casi in cui
uno straniero in posizione originariamente illegale non possa o non debba
essere espulso, il rilascio di un permesso (es.: cura, art. 31 co. 3)
o
orientamento recente:
-
Sent. Cass. 14/12/2004: anche il detenuto straniero privo del permesso
di soggiorno ha diritto ad usufruire della
semiliberta'
-
Sent.
Cass. 18/5/2005 n. 22161, Sent. Cass. 18/10/2005, Sent. Cass. 24/11/2005, Sent.
Cass. Pen. SS.UU. 27/4/2006 n. 14500
(che cita le precedenti): anche il detenuto straniero privo del permesso
di soggiorno ha diritto ad usufruire delle
misure alternative alla
detenzione per la pari dignitaĠ
col cittadino italiano
-
Sent.
Corte Cost. 78/2007: illegittimita' costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 L.
354/1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta'), se interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario,
entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di
soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste
Assistenza sanitaria per i
detenuti stranieri
Rilascio della patente di
guida
Permesso per motivi di
giustizia
Permesso per motivi di
protezione sociale
Reati quali motivi ostativi
all'ingresso e al soggiorno
o
in caso di ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, dall'ingresso al
seguito; da D. Lgs. 5/2007), l'esistenza di condanne, anche con sentenza non definitiva[101]
(art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L.
94/2009) o in seguito a patteggiamento, per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p.,
o per reati riguardanti stupefacenti, libertaĠ sessuale, favoreggiamento di
migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita'
illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di
prostituzione ovvero con sentenza
irrevocabile per uno dei reati in
materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti (art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009) e' motivo di diniego del visto di ingresso; note:
¤
irrilevante, ai fini del diniego di visto, il fatto che
nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della
sospensione condizionale della pena (TAR
Abruzzo, TAR
Emilia Romagna, TAR
Trentino); rilevanti, invece, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR
Emilia Romagna), la riabilitazione (TAR
Emilia Romagna) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p.
della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere
equiparata alla riabilitazione (Sent.
Cons. Stato n. 3902/2008)
¤
per condanne in seguito a patteggiamento con sentenza
emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della effettiva
pericolosita' sociale (Sent.
Corte Cost. 414/2006)
¤
essendo la condanna con
sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto
di autore o di vendita di marchi contraffatti
motivo di revoca del permesso di
soggiorno e di espulsione dello
straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello Stato,
in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere
espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009
e' pleonastica
o
la condanna definitiva (successiva allĠentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003;
nello stesso senso, sent.
Cons. Stato n. 4075/2009; secondo il TAR
Abruzzo
rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lĠentrata in vigore della L. 189/02) per reati
previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L.
633/1941,
e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474
c.p.
(vendita di marchi contraffatti)
e' motivo di revoca del permesso di soggiorno; di norma, lo straniero che dovrebbe
essere espulso (e tale e' lo straniero cui dovrebbe essere revocato il permesso, se ne fosse titolare) non e'
ammesso nel territorio dello Stato (art.
4, co. 6, T.U.); note:
¤
secondo la giurisprudenza prevalente, la preclusione rispetto al soggiorno (e,
conseguentemente, rispetto all'ingresso) non e' assoluta: per il TAR
Puglia, la revoca e' possibile solo in caso di permesso per lavoro autonomo
(nello stesso senso, apparentemente, sent.
Cons. Stato 11/5/2007); la condanna per reati contro il diritto d'autore
non e' preclusiva rispetto al rinnovo del permesso per lavoro subordinato (sent.
Cons. Stato n. 2342/2009) ne' al rilascio di permesso CE slp (sent.
Cons. Stato n. 896/2009), ma puo' solo indurre l'amministrazione ad operare
una valutazione sulla pericolosita' sociale e, nel caso di permesso CE slp,
sulla condizione di inserimento dello straniero; sent.
Cons. Stato n. 2711/2009: la condanna per reati relativi al diritto
d'autore non preclude la conversione da lavoro autonomo a subordinato; TAR
Toscana: in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare o che sia entrato per ricongiungimento, si tiene
conto, ai fini del provvedimento negativo in relazione al permesso, dei vincoli
familiari e sociali e della durata del soggiorno in Italia
¤
sollevata, dal TAR
Lombardia, la questione di legittimita' costituzionale di art. 26, co.
7-bis T.U., sia per la previsione di automatica preclusione della facolta' di
soggiorno, sia per la disparita' con cui viene sanzionato lo stesso reato a
seconda che a commetterlo sia uno straniero o un italiano
¤
la mancanza del contrassegno SIAE, nei casi in cui l'apposizione di questo e' stata
resa obbligatoria successivamente al 31/3/1983, non costituisce reato, dal momento che lo Stato italiano avrebbe dovuto
notificare l'introduzione di una tale "regola tecnica" alla
Commissione europea per consentire la verifica della compatibilita' con le Direttiva
83/189/CEE, come interpretata da Sent.
Corte Giust. C-20-05 (Trib.
Roma)
o
di norma, la mancanza, anche sopravvenuta, dei
requisiti per l'ingresso, comporta
-
rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno
-
rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno
-
revoca del
permesso di soggiorno
o
la condanna definitiva (successiva allĠentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003; nello stesso senso, sent.
Cons. Stato n. 4075/2009;
secondo il TAR
Abruzzo
rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lĠentrata in vigore della L. 189/02) per reati
previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L.
633/1941,
e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474
c.p.
(vendita di marchi contraffatti)
e' motivo di revoca del permesso di soggiorno; note:
¤
secondo la giurisprudenza prevalente, la preclusione rispetto al soggiorno non e'
assoluta: per il TAR
Puglia, la revoca e' possibile solo in caso di permesso per lavoro autonomo
(nello stesso senso, apparentemente, sent.
Cons. Stato 11/5/2007); la condanna per reati contro il diritto d'autore
non e' preclusiva rispetto al rinnovo del permesso per lavoro subordinato (sent.
Cons. Stato n. 2342/2009) ne' al rilascio di permesso CE slp (sent.
Cons. Stato n. 896/2009), ma puo' solo indurre l'amministrazione ad operare
una valutazione sulla pericolosita' sociale e, nel caso di permesso CE slp,
sulla condizione di inserimento dello straniero; sent.
Cons. Stato n. 2711/2009: la condanna per reati relativi al diritto
d'autore non preclude la conversione da lavoro autonomo a subordinato; TAR
Toscana: in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare o che sia entrato per ricongiungimento, si tiene
conto, ai fini del provvedimento negativo in relazione al permesso, dei vincoli
familiari e sociali e della durata del soggiorno in Italia
¤
sollevata, dal TAR
Lombardia, la questione di legittimita' costituzionale di art. 26, co.
7-bis T.U., sia per la previsione di automatica preclusione della facolta' di
soggiorno, sia per la disparita' con cui viene sanzionato lo stesso reato a
seconda che a commetterlo sia uno straniero o un italiano
¤
la mancanza del contrassegno SIAE, nei casi in cui l'apposizione di questo e' stata
resa obbligatoria successivamente al 31/3/1983, non costituisce reato, dal momento che lo Stato italiano avrebbe dovuto
notificare l'introduzione di una tale "regola tecnica" alla
Commissione europea per consentire la verifica della compatibilita' con le Direttiva
83/189/CEE, come interpretata da Sent.
Corte Giust. C-20-05 (Trib.
Roma)
o
la condanna per
uno dei reati ostativi allĠingresso non eĠ peroĠ motivo di automatico rifiuto del rinnovo (ne', verosimilmente, della revoca), ma deve essere valutata unitamente a condotta,
livello di inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc. (da Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003);
Ord.
Consiglio di Stato 27/9/2005:
rifiuto del rinnovo non automatico in seguito a condanna: va valutata
l'effettiva pericolosita'; nello stesso senso, in relazione a condanne in
seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della
L. 189/2002, Sent.
Cons. Stato n. 3319/2006
e Sent.
Corte Cost. 414/2006; in senso contrario, TAR
Veneto: la condanna per uno dei reati ostativi all'ingresso e al soggiorno
costituisce valido motivo per la revoca del permesso, a prescindere da valutazioni sulle condizioni di
inserimento sociale (cosi' anche sent.
Cons. Stato n. 3478/2009, quando si tratti di condanna per un reato
particolarmente grave, e TAR
Emilia Romagna, quando si tratti di reato inerente gli stupefacenti, anche
se pende una richiesta di permesso CE slp, il diniego del permesso CE slp
essendo atto conseguente alla revoca del permesso ordinario);
nota: Dec.
Cons. Stato 4714/2005
(che pero' si riferisce all'applicazione della L. 39/90) stabilisce che in caso
di condanna inflitta a seguito di patteggiamento, per la quale non puo' esservi
misura di sicurezza aggiuntiva dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei
fatti riproposta per via amministrativa come conseguenza automatica della
condanna (sembra quindi da escludere la revoca automatica); Tar
Umbria:
in sede di rinnovo, comunque, non deve essere riesaminata la responsabilita'
dello straniero in relazione ai fatti per ci e' stato condannato, neanche in
presenza di elementi non conosciuti al momento del processo; la valutazione del
questore non e' vincolata dalla determinazione del giudice penale o del
Tribunale di sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR
Emilia Romagna);
o
irrilevante, ai
fini del diniego di rilascio o di rinnovo, il fatto che nella eventuale
sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR
Abruzzo, TAR
Emilia Romagna, TAR
Trentino); rilevanti,
invece, la sopravvenuta estinzione
del reato (TAR
Emilia Romagna), la riabilitazione (TAR
Emilia Romagna) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p.
della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent.
Cons. Stato n. 3902/2008)
o
ai fini del rifiuto di rilascio o di rinnovo del permesso o della revoca del permesso per lo straniero che abbia esercitato
il diritto al ricongiungimento o
si sia ricongiunto con familiare in Italia (verosimilmente, anche per quello che
abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari o che abbia familiari
regolarmente soggiornanti in Italia; in questo senso, Sent.
Giudice di pace Treviso, che da' rilievo, nell'accogliere pero' il ricorso
contro un provvedimento di espulsione, alla convivenza con figli nati al di
fuori del matrimonio, senza che alcuno abbia mai esercitato il diritto al
ricongiungimento), si tiene conto dei vincoli familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali col paese d'origine e, per lo straniero gia' presente sul territorio
nazionale, della durata del suo
soggiorno in Italia (da D. Lgs. 5/2007)
o
ai fini del diniego o della revoca del permesso di
soggiorno nei confronti del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro
Stato membro o dei suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo
Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver
risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero
titolare del permesso CE slp) motivati dalla pericolosita' degli interessati
per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, si tiene conto della durata del soggiorno pregresso e delle condizioni
di inserimento sociale, familiare e
lavorativo dell'interessato (da D. Lgs. 3/2007)
o
il permesso CE slp non puo' essere rilasciato allo straniero che sia considerato un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello
Stato, da valutare anche con
riferimento all'appartenenza dello straniero a categorie cui possono essere
applicate misure di prevenzione
e all'esistenza di condanne,
anche non definitive, per reati di cui agli artt. 380 e 381 (limitatamente ai reati non colposi) c.p.p.,
e alla luce della durata del
soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero (da
D. Lgs. 3/2007; disposizione richiamata da TAR
Piemonte); TAR
Toscana: la condanna per uno
dei reati indicativi di pericolosita' sociale non e' di per se' motivo sufficiente per
il diniego del permesso CE slp (nello stesso senso, TAR
Veneto: non si applicano automatismi, ne' sono sufficienti elementi
relativi a comportamenti molto risalenti nel tempo e privi di rilievo
significativo attuale; in senso contrario, TAR
Emilia Romagna: il diniego del permesso CE slp e' atto conseguente alla
revoca del permesso ordinario quando si sia in presenza di condanna
irrevocabile per reati inerenti gli stupefacenti)
o
titolare di permesso CE slp espellibile solo per motivi di ordine pubblico o sicurezza
dello Stato o se sottoposto a misura di prevenzione, ovvero (da D. Lgs. 3/2007)
per motivi di prevenzione del terrorismo (art. 3, L. 155/2005); nell'adottare
un provvedimento di espulsione a carico del titolare di permesso CE slp si
tiene conto dell'eta' dello straniero, della durata del suo soggiorno in Italia, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e per i suoi
familiari, dei legami sociali e
familiari in Italia e dell'eventuale assenza di tali legami con il paese d'origine (da D. Lgs. 3/2007)
o
revoca del
permesso CE slp (da D. Lgs. 3/2007) in caso di acquisizione
fraudolenta, ovvero quando il titolare
venga a rappresentare un pericolo
per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da valutare come ai fini
del rilascio del permesso CE slp), ovvero quando il titolare sia espulso; allo straniero cui sia stato revocato il permesso
CE slp e' rilasciato, se non si deve procedere a espulsione, altro
permesso in applicazione del T.U. (da D.
Lgs. 3/2007; verosimilmente, a condizione che siano soddisfatti i requisiti)
o
condizione per l'acquisto della cittadinanza per
matrimonio e' l'assenza di condanne
(salvo il caso di successiva riabilitazione; TAR
Lombardia: benche' la riabilitazione faccia cessare gli effetti ostativi di una condanna rispetto alla
concessione della cittadinanza, e' necessario che essa sia pronunciata dall'Autorita'
giudiziaria)
¤
per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del Codice
penale (delitti contro la personalitaĠ interna ed internazionale dello Stato – spionaggio, attivitaĠ sovversiva,
distruzione o sabotaggio di opere militari, etc. – o diretti ad impedire
lĠesercizio dei diritti politici
dei cittadini italiani)
¤
per un reato non colposo per il quale la legge preveda una pena massima > 3
anni di reclusione
¤
allĠestero (con
sentenza riconosciuta dallo
Stato italiano) ad una pena detentiva > 1 anno per un reato non politico
o
ai fini della concessione della cittadinanza per naturalizzazione si tiene conto anche dell'assenza di precedenti
penali; rileva anche la commissione di reati successiva alla presentazione dell'istanza; giurisprudenza relativa all'ostativita' dei reati:
¤
TAR Lazio (citato in Newsletter
ASGI 22/9/2008): l'esistenza di condanne per reati contravvenzionali a carico dello straniero non e' sufficiente a motivare il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana
¤
Sent.
TAR Piemonte: il Ministro
dell'interno, se decide di valorizzare, ai fini della decisione, la semplice
esistenza di un precedente penale,
senza tener conto della valutazione positiva resa dalla questura, e' tenuto a motivare, in modo congruo e adeguato, le ragioni di questa
scelta
¤
TAR Veneto (citato in Newsletter
ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per
la sola esistenza di una sentenza penale di patteggiamento (antecedente alle riforme del codice di procedura
penale)
¤
TAR Piemonte e TAR Trento (citato in Newsletter
ASGI 22/9/2008): la sentenza di condanna per patteggiamento per il reato di violazione di domicilio rende legittimo il diniego di concessione della cittadinanza
¤
Sent. Consiglio di Stato 3456/2006 (citata in Newsletter
ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per
la sola esistenza di una denuncia
per atti osceni poi archiviata
¤
TAR Campania (citato in Newsletter
ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per
la sola esistenza di una condanna non grave ed oramai estinta
¤
TAR Sicilia (citato in Newsletter
ASGI 22/9/2008): la pendenza di procedimenti
penali puo' essere considerata quale
indice di personalita' non
affidabile
¤
TAR Toscana (citato in Newsletter
ASGI 22/9/2008): illegittimo il
provvedimento di diniego alla
concessione della cittadinanza fondato sulle denunce penali a carico della moglie
¤
Sent.
Consiglio di Stato 3907/2008: il diniego non puo' far riferimento a
precedenti pregiudizievoli non comprovati e, comunque, molto risalenti nel
tempo; deve invece tener conto della condotta piu' recente tenuta
dallĠinteressato
¤
TAR
Lombardia: benche' la riabilitazione
faccia cessare gli effetti ostativi di una condanna rispetto alla concessione
della cittadinanza, e' necessario che essa sia pronunciata dall'Autorita'
giudiziaria
25. Assistenza
sanitaria (*)
Iscrizione obbligatoria al
Servizio sanitario nazionale
o
i titolari di uno dei seguenti permessi di soggiorno
(in corso di validitaĠ o del quale sia
stato chiesto il rinnovo):
-
lavoro subordinato
(anche stagionale)
-
lavoro autonomo
-
motivi familiari;
note:
¤
certamente escluso
il genitore a carico che abbia fatto ingresso per ricongiungimento ad eta' > 65 anni, dato che per il suo ingresso per ricongiungimento
e' richiesta la disponibilita' di una assicurazione sanitaria o di altro titolo
idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale,
ovvero la sua iscrizione al SSN, previo pagamento di un contributo di importo
fissato con decreto Minlavoro-salute (art. 29, co. 3, lettera b-bis, introdotta
da D. Lgs. 160/2008; nello stesso senso, Nota
Minlavoro 4/5/2009)
¤
lo straniero che abbia ottenuto un permesso per motivi
familiari in quanto genitore a carico prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008 ha diritto alla
conservazione della pregressa iscrizione obbligatoria al SSN o
all'effettuazione di questa al compimento del 65-esimo anno di eta' (Nota
Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ.
Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante la
stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per
motivi familiari del genitore ultra-65-enne
-
asilo politico;
secondo circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000,
ai fini dellĠiscrizione al SSN, il riferimento eĠ al titolare di asilo politico
– ai sensi della Costituzione? –, di status di rifugiato o di permesso rilasciato ex art. 19, co. 1 T.U. a
straniero inespellibile per rischio di persecuzione
-
protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)
-
motivi umanitari,
se il permesso e' stato rilasciato su richiesta della Commissione
territoriale prima dell'entrata in vigore
di D. Lgs. 251/2007 (D. Lgs. 251/2007)
-
asilo umanitario;
secondo circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000,
ai fini dellĠiscrizione al SSN, per permesso per asilo umanitario si intende il
permesso rilasciato in base ad una delle seguenti disposizioni (nota: manca il riferimento al permesso rilasciato ex art. 5,
co. 6 T.U.)
¤
art. 18, co. 1 T.U. per protezione sociale (e, verosimilmente, quello rilasciato ex L.
155/2005, per sicurezza pubblica)
¤
art. 19, co. 2, lettera a, T.U. a minore
inespellibile
¤
art. 19, co. 2, lettera d, T.U. a donna in stato di gravidanza o di puerperio (verosimilmente, a seguito di Sent.
Corte Cost. n. 376/2000, anche al marito convivente di questa)
¤
art. 20, co. 1 T.U. per protezione temporanea
¤
art. 40, co. 1 T.U. (nota: disposizione soppressa e
ripresa, con modifiche da art. 34, co. 4 L. 189/02) a straniero illegalmente
soggiornante ospitato in centro di accoglienza (il riferimento eĠ comunque improprio, percheĠ non viene rilasciato alcun permesso);
-
richiesta di asilo
(per tutto il tempo dalla presentazione dellĠistanza alla definizione della
procedura, incluso lĠeventuale ricorso giurisdizionale); non si applica ai richiedenti asilo trattenuti in
CIE o ospitati obbligatoriamente in centro di accoglienza per richiedenti
asilo, privi di permesso di soggiorno
-
affidamento
(per il minore affidato a comunitaĠ familiare o istituto di assistenza, ex art.
2 L.
184/1983)
-
attesa adozione
-
acquisto della cittadinanza
o
gli stranieri che abbiano in corso una regolare
attivitaĠ lavorativa subordinata o
autonoma (per definizione, da circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000:
non subordinata) o siano iscritti nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui allĠart.
4 DPR
442/2000);
Nota
Minlavoro 16/4/2009:
-
questa disposizione riguarda, tra gli altri, i titolari
di permesso per assistenza minore o per
ricerca scientifica che svolgano
attivita' lavorativa
-
i titolari di permesso di soggiorno per motivi
religiosi che svolgono un'attivita' remunerata soggetta alle ritenute fiscali previste per il reddito da lavoro
dipendente, possono ottenere l'iscrizione obbligatoria al SSN,
producendo un'attestazione dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del
Clero
o
i titolari di permesso CE slp (nota: non citati esplicitamente! dovrebbe derivare
pero' da art. 9, co. 12, lettera c, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)
o
permesso ex art. 27, co. 1, lettere a) (dirigenti o personale altamente specializzato), i) (dipendenti da appaltatore con sede allĠestero) e q) (giornalisti o dipendenti da mezzi di informazione stranieri),
salvo che siano tenuti a versare lĠIRPEF in Italia
o
permesso per affari
Obbligo di contribuzione per
lo straniero iscritto obbligatoriamente
Durata dell'iscrizione
obbligatoria
Diritti dello straniero
iscritto obbligatoriamente
Obbligo assicurativo per gli
altri stranieri soggiornanti per piu' di tre mesi; possibilita' di iscrizione
volontaria al Servizio sanitario nazionale
o
stipulare assicurazione privata contro il rischio di infortunio, malattia e
maternitaĠ, con istituto italiano o straniero, valida sul territorio nazionale
o
iscriversi al SSN
Caso particolare: studenti
soggiornanti per meno di tre mesi
Obbligo di contribuzione per
lo straniero iscritto volontariamente
o
titolari di permesso per studio privi di redditi diversi da borse di studio o
sussidi erogati da enti pubblici italiani (lĠequivalente di £.
290.000 per anno, non frazionabili);
conservazione dell'iscrizione volontaria al SSN nella fase del rinnovo del
permesso di soggiorno per studio, previo pagamento del contributo (circ.
Minsalute 19/7/2007);
lo studente straniero che risulta gia' iscritto obbligatoriamente al SSN in
quanto prima del compimento di 18 anni era titolare di permesso per motivi familiari non deve pagare il
contributo, perche' conserva lĠiscrizione precedente a titolo obbligatorio (circ.
Minsalute 19/7/2007)
o
stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla
pari (lĠequivalente di £.
425.000 per anno, non frazionabili)
Durata dell'iscrizione
volontaria
Diritti dello straniero
iscritto volontariamente
Luogo di iscrizione
Documentazione richiesta
o
autocertificazione di residenza o dichiarazione di
effettiva dimora
o
permesso di soggiorno in corso di validitaĠ o ricevuta
della richiesta di rinnovo
o
autocertificazione del codice fiscale o copia del
tesserino relativo
o
dichiarazione con la quale lo straniero si impegna a
comunicare alla ASL le variazioni del proprio status
o
eventuale autocertificazione o certificazione (non
citata nelle Linee-guida) dello stato di famiglia
o
eventuale autocertificazione o certificazione (non
citata nelle Linee-guida) dello stato di familiare a carico
o
eventuale autocertificazione o certificazione di
iscrizione nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico
di cui allĠart. 4 DPR
442/2000);
di richiesta della cittadinanza italiana; di iscrizione a corso di studio
o
eventuale dichiarazione da parte della famiglia
ospitante attestante la posizione di straniero collocato alla pari
o
ricevuta del versamento sul c/c della Regione ovvero,
per chi eĠ tenuto alla dichiarazione dei redditi, autocertificazione o
certificazione dellĠavvenuto pagamento dellĠaddizionale IRPEF (nel solo caso di
iscrizione volontaria)
Copertura dei familiari degli
iscritti
o
la copertura dei familiari a carico non si applica al genitore che ha fatto ingresso per ricongiungimento ad eta' > 65 anni successivamente alla data di entrata in vigore di D. Lgs. 160/2008,
dato che tale ingresso e' richiesta la disponibilita' di una assicurazione
sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi
nel territorio nazionale, ovvero la sua iscrizione al SSN, previo pagamento di
un contributo di importo fissato con decreto Minlavoro-salute (art. 29, co. 3,
lettera b-bis, introdotta da D. Lgs. 160/2008)
o
lo straniero che abbia ottenuto un permesso per motivi
familiari in quanto genitore a carico prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008 ha
diritto alla conservazione della pregressa iscrizione obbligatoria al SSN o
all'effettuazione di questa al compimento del 65-esimo anno di eta' (Nota
Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ.
Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante la
stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per
motivi familiari del genitore ultra-65-enne
Assistenza all'estero per gli
iscritti
o
in caso di trasferimento allĠestero per cure presso centri
ad altissima specializzazione, possibile
solo lĠassistenza in forma indiretta (con pagamento da parte dellĠinteressato, e successivo rimborso da
parte del SSN; necessaria lĠautorizzazione preventiva, salvo cure urgenti) ai sensi del Decreto
del Ministro della sanitaĠ 3/11/1989
o
in caso di temporaneo soggiorno in paese dellĠUnione europea, modello E111 (che consente lĠassistenza diretta) rilasciabile
solo a familiari stranieri di lavoratore italiano, a lavoratori apolidi o rifugiati e a loro
familiari
o
in caso di soggiorno allĠestero per lavoro, ammessa solo lĠassistenza in forma indiretta: si applicano le disposizioni del DPR
618/1980
Obbligo assicurativo per gli
stranieri non ammessi all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale
Accesso degli stranieri non
iscritti regolarmente soggiornanti alle prestazioni del Servizio sanitario
nazionale
o
immediatamente,
le cure urgenti (in regime
ambulatoriale, di ricovero o di day-hospital); il pagamento delle tariffe regionali ha luogo al
momento delle dimissioni (in
caso di insolvibilitaĠ, gli
oneri sono a carico del Minstero dellĠinterno)
o
previo pagamento
delle tariffe regionali, le altre
prestazioni (nota: incluse le prestazioni
essenziali ma non urgenti; dubbia
legittimita' costituzionale della discriminazione in pejus
rispetto allo straniero illegalmente soggiornante)
Accesso dei richiedenti asilo
trattenuti alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale (da aggiornare)
o
il richiedente asilo trattenuto nel Centro di
identificazione (privo quindi di permesso di soggiorno) sono assicurate le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o
comunque essenziali garantite dallĠart.
35, co. 5, T.U. allo straniero irregolarmente soggiornante (vedi punto
seguente)
o
allĠinterno dei centri con piuĠ di 100 richiedenti
asilo sono attivati servizi di prima assistenza medico-generica
Accesso degli stranieri non
iscritti illegamente soggiornanti alle prestazioni del Servizio sanitario
nazionale
o
alla tutela della gravidanza e della maternitaĠ (L.
405/1975, L.
194/1978, Decr. MinsanitaĠ 6/3/1995 e successive modificazioni e
integrazioni; nota: Decreto sostituito da Decr.
Minsanita' 10/9/1998)
o
alla tutela della salute del minore (Convenzione
Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo,
ratificata con L.
176/1991)
o
a vaccinazioni
nellĠambito di campagne di prevenzione autorizzate dalle Regioni
o
a interventi di profilassi internazionale
o
a profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive e bonifica dei focolai
o
a cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza (da circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000:
Titolo VIII, Capo II, Titolo X e Titolo XI del DPR
309/1990)
o
a disagio mentale
(sicuramente, nella Regione Lazio)
o
accertamento eventuali responsabilitaĠ dei sanitari
o
comunicazione alle autoritaĠ diplomatiche del paese di
appartenenza
o
notifica obbligatoria di malattie infettive e diffusive
o
prestazioni sanitarie di primo livello (accesso senza impegnativa o appuntamento agli
ambulatori di prima accoglienza in strutture pubbliche o di volontariato
nellĠambito di protocolli dĠintesa: lo straniero illegalmente soggiornante, in
quanto non iscritto al SSN, non
ha diritto alle prestazioni del medico di base; nello stesso senso, riguardo alle prestazioni
ambulatoriali, Allegato
12 al Decr.
Mineconomia 17/3/2008; circ.
Regione Puglia 28/5/2009: si afferma che l'esenzione si applica senza
riguardo per l'eta', ma non e' chiaro se discenda automaticamente
dall'irregolarita' del soggiorno, ne' se si estenda anche alle prestazioni
diverse da quelle di primo livello)
o
urgenze
o
stato di gravidanza
o
patologie esenti
(da Decreto
MinsanitaĠ 28/5/1999, n. 329, ex art. 5, co. 1, lettera a, D.
Lgs. 124/1998)
o
soggetti esenti per etaĠ o per grave stato invalidante (art. 5, co. 6 e 7, D.
Lgs. 124/1998)
Prestazioni sanitarie per
stranieri espellendi
Assistenza sanitaria per
cittadini comunitari e loro familiari con diritto di soggiorno di durata
inferiore a tre mesi
o
sono iscritti al SSN solo i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro ed eventualmente i titolari di
modello E106 con validita' di tre mesi (verosimilmente, la cosa riguarda lavoratori
distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di
disoccupati);
o
le prestazioni sanitarie sono assicurate al cittadino comunitario (e, verosimilmente, ai suoi
familiari stranieri, se titolari di idoneo attestato di diritto), previa
presentazione di un idoneo attestato
di diritto; nei casi in cui il cittadino
stesso ne sia sprovvisto,
l'attestato viene richiesto d'ufficio dalla ASL all'istituzione dello Stato estero competente (nota: e' vero
anche dopo l'entrata in vigore della TEAM o vale solo con riferimento al caso
particolare di modello E112 per le prestazioni programmate?), previa
acquisizione delle generalita' e del documento di riconoscimento
dell'interessato; nota: verosimilmente, il riferimento e', nel caso generale,
alle prestazioni sanitarie necessarie (quelle richieste
dallo stato di salute dell'interessato per consentirgli di continuare il suo soggiorno in condizioni sicure sotto il profilo
medico), dato che per le prestazioni sanitarie programmate l'erogazione
e' possibile solo in presenza dell'autorizzazione dell'istituzione competente
dello Stato membro d'origine, attestata dal modello E112 (non sostituito dalla
TEAM)
o
se l'attestato di diritto non perviene entro la scadenza del soggiorno breve (nota:
esistono casi in cui al cittadino comunitario o ai suoi familiari stranieri non
possa essere rilasciato alcun attestato di diritto?), il pagamento delle prestazioni e' richiesto per intero direttamente
all'interessato, che ne puo' chiedere il
rimborso all'istituzione competente del proprio Stato, ai sensi dell'art. 34 Reg.
CEE/574/1972 (nota: non sembra che l'art. 34 Reg.
CEE/574/1972
riguardi i rimborsi di prestazioni erogate a turisti)
Assistenza sanitaria per
cittadini comunitari e loro familiari con diritto di soggiorno di durata
superiore a tre mesi
o
il cittadino comunitario che sia lavoratore
subordinato o autonomo in Italia; e'
richiesta l'esibizione del contratto di lavoro, per il lavoratore subordinato,
ovvero il certificato di iscrizione alla Camera di commercio o ad un albo o
ordine professionale e (verosimilmente, si deve intendere "o":
dovrebbe cioe' essere sufficiente uno solo dei documenti elencati, in analogia
a quanto richiesto per l'iscrizione anagrafica da circ.
Mininterno 8/8/2007)
l'attestazione di attribuzione di Partita IVA o la certificazione di apertura
di posizione INPS, per il lavoratore autonomo (circ.
Minsalute 3/8/2007);
l'iscrizione e' effettuata (circ.
Minsalute 3/8/2007;
nota: questa disposizione rende la posizione del cittadino comunitario titolare
di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello
straniero regolarmente soggiornante per lavoro; per quest'ultimo, infatti,
l'iscrizione decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno
regolare, in base ad art. 34, co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR
394/1999; in base a queste disposizioni e al principio di applicabilita' ai
cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli - nota:
non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa
considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U.
operata da L. 133/2008; presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi -, quindi,
l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la durata per cui permane il diritto di
soggiorno, potendo essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento
del prefetto o del Ministro dell'interno)
¤
a tempo indeterminato per rapporti di lavoro a tempo indeterminato (verosimilmente, anche in caso di svolgimento di
attivita' di lavoro autonomo);
¤
per la durata del rapporto, se < 1 anno, o per un anno, rinnovabile, per durata residua superiore, per rapporti di lavoro a tempo determinato (non e' chiaro se questa previsione si applichi anche in caso di
svolgimento di una collaborazione a progetto), affinche' non venga corrisposta
impropriamente la quota capitaria al medico di base in caso di lavoratori che
lascino l'Italia senza che alla ASL ne sia data notizia
o
il familiare,
comunitario o straniero, del cittadino comunitario che sia lavoratore
subordinato o autonomo nello Stato; l'iscrizione e' effettuata con la stessa
durata di quella del lavoratore (circ.
Minsalute 3/8/2007);
e' richiesta la certificazione attestante il vincolo familiare e, per il
familiare straniero, il possesso della carta di soggiorno di familiare
straniero di cittadino comunitario (circ.
Minsalute 3/8/2007);
note:
¤
non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il
partner con cui il cittadino abbia una relazione stabile; questa esclusione
appare coerente con il fatto che, ove si tratti di cittadini comunitari, tali
soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in materia sanitaria siano
coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si tratti di stranieri, essi
possono fare ingresso per residenza elettiva, ai sensi della normativa
sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto di specifiche disposizioni in quanto
familiari di comunitari; sorgono pero' due problemi:
-
in base ad art. 34, co. 2 T.U. e al principio di
applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu'
favorevoli (nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale
principio possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1,
co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi), l'assistenza
sanitaria erogata dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico
legalmente soggiornanti in Italia; il novero di questi e' fissato da art. 4 L.
627/1982 (che rinvia al DPR
797/1955)
in modo tale da poter includere anche soggetti appartenenti alla categoria
degli "altri familiari": figli, coniuge, genitori a carico; figli
legittimati, figli adottivi, affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti,
figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, in certi casi,
fratelli, sorelle, nipoti e minori regolarmente affidati; patrigno, matrigna,
adottanti, affilianti e affidatario e, in certi casi, altri ascendenti in linea
diretta, a carico;
-
qualora si tratti di stranieri ammessi per residenza
elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo assicurativo in materia
sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e' evidente come la stessa
possibilita' deve essere data loro quando si tratti di cittadini comunitari, a
pena di violazione del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari
delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli (nota: non e' chiaro se, alla
luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente
superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008;
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi)
¤
il diritto all'iscrizione al SSN del familiare,
comunitario o straniero, del cittadino comunitario che, dopo aver esercitato
attivita' lavorativa in Italia, si trovi in stato di disoccupazione
involontaria o sia iscritto a un corso di formazione professionale sembra
assicurato dalla previsione dello stesso diritto per la piu' ampia categoria
dei familiari di cittadino comunitario disoccupato, che fa parte, a sua volta,
degli aventi diritto al modello E106; si noti comunque che la disposizione in
esame rende la posizione del familiare di cittadino comunitario titolare di
diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello
straniero regolarmente soggiornante per motivi familiari a seguito di
ricongiungimento con straniero soggiornante per motivi di lavoro; nel caso del
familiare straniero di lavoratore straniero, infatti, l'iscrizione decade solo
con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare (art. 34, co. 1,
lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999); in base a queste disposizioni e
al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli (nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto
comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla
modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; presentata da un
parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi), quindi, l'iscrizione
dovrebbe durare per tutta la durata per cui permane il diritto di soggiorno del
familiare, potendo essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento
del prefetto o del Ministro dell'interno
¤
per i figli minori del cittadino comunitario o del
coniuge si dovrebbe prevedere che l'assistenza sia erogata anche nelle more
dell'iscrizione al SSN, in base ad art. 34, co. 2 e, per minori comunitari, al
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli (nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto
comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla
modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; presentata da un
parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi)
o
il cittadino comunitario che sia stato lavoratore subordinato o autonomo in Italia e che si trovi in una delle seguenti condizioni
(nota: tra le condizioni, che corrispondono a quelle previste da art. 7, co. 3 Direttiva
2004/38/CE
e, piu' debolmente, da art. 7, co. 3 D. Lgs. 30/2007 per la conservazione della
qualita' di lavoratore subordinato o autonomo, non e' inclusa,
incomprensibilmente, la temporanea inabilita' per infortunio o malattia):
¤
e' in stato di disoccupazione involontaria ed e' iscritto al Centro per l'impiego
(verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art.
4 DPR
442/2000)
o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa; e' richiesto il certificato di iscrizione al Centro per
l'impiego e certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto
di impiego cessato e la durata (circ.
Minsalute 3/8/2007;
nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs.
30/2007 non richiede che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro
subordinato)
¤
e' in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto a termine di durata < 1 anno o si e' trovato in tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno in Italia, ed e' iscritto al Centro
per l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico
di cui all'art. 4 DPR
442/2000)
o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa; l'iscrizione
e' effettuata per un anno,
durante il quale il cittadino comunitario conserva la qualita' di lavoratore (circ.
Minsalute 3/8/2007);
e' richiesto il certificato di iscrizione al centro per l'impiego e
certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego
cessato e la durata (circ.
Minsalute 3/8/2007;
quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs. 30/2007 non
richiede, nel caso di disoccupazione involontaria occorsa durante il primo anno
di soggiorno, che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro
subordinato)
¤
segue un corso di formazione professionale che, salvo il caso di disoccupazione involontaria,
sia collegato con l'attivita' precedentemente svolta; e' richiesto il
certificato di iscrizione al corso professionale (nota: circ.
Minsalute 3/8/2007,
pur menzionando la condizione di collegamento tra corso di formazione e
attivita' precedentemente svolta, salvi i casi di disoccupazione involontaria,
non fa cenno ad alcun controllo da effettuare al riguardo), la certificazione
da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la
durata (nota: richiesta inappropriata, dal momento che la durata e il carattere
- subordinato o autonomo - dell'attivita' pregressa sono irrilevanti nel caso
in esame) e l'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica o la carta di
identita' (circ.
Minsalute 3/8/2007;
nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il diritto
all'iscrizione al SSN e' conseguenza dello status di lavoratore, gia'
sufficientemente provato dagli altri documenti richiesti, laddove l'iscrizione
anagrafica ha carattere meramente ricognitivo rispetto a tale status; risulta violata
la disposizione di cui all'art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007, in base alla quale
lo status di titolare del diritto di soggiorno puo' essere provato con
qualunque mezzo di prova previsto dalla normativa)
o
il titolare di
uno dei seguenti attestati di diritto comunitari:
¤
E106, e in
particolare
-
lavoratori distaccati in Italia da una ditta europea e loro familiari; gli oneri sono a carico della Cassa dello Stato
estero dove vengono versati i contributi (circ.
Minsalute 3/8/2007);
l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di 1 anno, ed e' rinnovabile
previo accertamento della prosecuzione del distacco (circ.
Minsalute 3/8/2007);
la TEAM e' rilasciata dallo Stato estero (circ.
Minsalute 3/8/2007);
ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG
RUERI 2276 8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o al pediatra di
base (circ.
Minsalute 3/8/2007)
-
studenti che
seguono in Italia un corso di studi o di formazione (nota: l'inclusione del
caso di corso di formazione si evince dalla documentazione richiesta dalla circ.
Minsalute 3/8/2007
e deriva comunque dalla nozione di studente nella legislazione comunitaria);
l'iscrizione al SSN ha la durata del corso frequentato (da altra affermazione riportata dalla circ.
Minsalute 3/8/2007
sembra si debba invece intendere, in analogia con il caso dei lavoratori
distaccati, che l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di un anno, ed
e' rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del corso), riportata nel
modello E106 (circ.
Minsalute 3/8/2007);
ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG
RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di
base (circ.
Minsalute 3/8/2007);
note:
Ż
riguardo ai familiari dello studente, dovrebbe essere
quanto meno consentita, in base al principio di applicabilita' ai cittadini
comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli (nota: non e' chiaro
se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi
legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L.
133/2008; presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi) e a quanto stabilito
per i familiari di studenti stranieri da circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000,
l'iscrizione volontaria al SSN (con versamento dell'intero contributo), quale
modalita' per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia
sanitaria
Ż
ove l'interessato non sia in posesso del modello E106,
questo dovrebbe essere chiesto d'ufficio all'istituzione dello Stato di
provenienza; questo dovrebbe assicurare il diritto all'iscrizione al SSN anche
per il cittadino comunitario che abbia deciso solo dopo il suo ingresso in
Italia di prolungare il proprio soggiorno per seguire un corso di studio o
formazione; circ.
Minsalute 3/8/2007
non e' esplicita in proposito
-
familiare di disoccupato; la TEAM e' rilasciata dal paese di provenienza (circ.
Minsalute 3/8/2007);
ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG
RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di
base (circ.
Minsalute 3/8/2007);
nota: questa categoria sembra includere il familiare di cittadino comunitario
che si trovi nella fase di prima ricerca di occupazione in Italia, oltre a
quello del lavoratore comunitario in condizioni di disoccupazione sopravvenuta;
se e' effettivamente cosi', ci si trova di fronte ad un caso in cui
l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il
requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; occorrerebbe, pero',
la verifica del requisito, richiesto perche' il disoccupato in fase di prima
ricerca di occupazione sia titolare di diritto di soggiorno, relativo
all'iscrizione al Centro per l'impiego da non piu' di 6 mesi o all'aver reso
dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita'
lavorativa; circ.
Minsalute 3/8/2007
tace su questo punto
¤
E109 o E37: familiari (verosimilmente, anche stranieri; la cosa e'
rilevante nei casi di assenza breve dall'Italia del cittadino comunitario che
trovi occupazione in altro Stato membro) residenti in Italia di lavoratore
(verosimilmente, comunitario, benche' circ.
Minsalute 3/8/2007
reciti: "straniero") occupato in un altro Stato membro;
puo' essere interessato anche lo studente comunitario, se rientra nella
categoria (circ.
Minsalute 3/8/2007);
e' rilasciata anche la TEAM (circ.
Minsalute 3/8/2007);
richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la
certificazione di tale iscrizione (circ.
Minsalute 3/8/2007)(circ. Minsalute
3/8/2007)
¤
E120: richiedenti la pensione di altro Stato UE e
loro familiari, residenti in
Italia (nota: ci si trova di
fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita'
naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia
sanitaria; evidentemente, la previsione di tale requisito non puo' costituire
una automatica preclusione dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e'
rilevante per tutte le categorie per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe
essere consentita, almeno su base volontaria, in base ad art. 34, co. 3 T.U. e
al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli - nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto
comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla
modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; presentata da un
parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi); la TEAM e rilasciata
dallo Stato estero, ai fini di un eventuale uso in un terzo Stato membro (circ.
Minsalute 3/8/2007);
richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la
certificazione di tale iscrizione (circ.
Minsalute 3/8/2007);
ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG
RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di
base (circ.
Minsalute 3/8/2007)
¤
E121 o E33: pensionati di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione
al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di
copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la previsione di
tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione dell'accesso
all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie per le quali
l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base volontaria, in
base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini
comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli - nota: non e'
chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi
legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L.
133/2008; presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi); e' rilasciata anche
la TEAM (circ.
Minsalute 3/8/2007);
richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la
certificazione di tale iscrizione (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
il titolare di diritto
di soggiorno permanente maturato dopo
almeno 5 anni di soggiorno in
Italia (nota: la specificazione relativa ai cinque anni di soggiorno, che
esclude dall'iscrizione al SSN coloro che abbiano maturato il diritto di
soggiorno permanente prima di tale termine, ai sensi di art. 15 D. Lgs.
30/2007, e' priva di senso); l'iscrizione e' effettuata a tempo
indeterminato (circ.
Minsalute 3/8/2007);
e' richiesta l'esibizione dell'attestazione di soggiorno permanente (circ.
Minsalute 3/8/2007; nota: in contrasto con art. 25, co. 1 Direttiva
2004/38/CE, che stabilisce esplicitamente che il possesso di un attestato
di iscrizione anagrafica o di una carta di soggiorno o della ricevuta di
richiesta di carta di soggiorno non puo' costituire in nessun caso prerequisito
per l'esercizio di un diritto o per il completamento di una formalita'
amministrativa)
o
il cittadino comunitario ammesso ad un programma di
assistenza e integrazione sociale di
cui all'art. 18 T.U., ai sensi
di art. 6, co. 4, L. 17/2007 (circ.
Minsalute 3/8/2007 e circ.
Minsalute 19/2/2008); e' richiesta una attestazione rilasciata dal questore
o, nelle more, una dichiarazione dell'ente che gestisce il programma (circ.
Minsalute 3/8/2007); al termine del programma, l'interessato mantiene l'iscrizione al SSN se rientra in una delle altre categorie per le quali essa e' prevista (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
vittime di tratta
o di schiavitu' (L. 17/2007 e circ.
Minsalute 19/2/2008)
o
il familiare
(verosimilmente, anche straniero, in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007) di cittadino
italiano; e' richiesta la certificazione
della condizione di familiare a carico (circ.
Minsalute 3/8/2007;
nota: in caso di familiare cittadino comunitario dovrebbe essere possibile
l'autodichiarazione della condizione di carico, ai sensi di art. 46 DPR
445/2000);
note:
¤
la natura obbligatoria dell'iscrizione al SSN del
genitore a carico (anche ultra-65-enne) di cittadino italiano e' ribadita da Nota
Minlavoro 4/5/2009
¤
non si tiene conto del familiare entro il secondo (L.
94/2009)[103] grado
convivente con il cittadino italiano e inespellibile ai sensi di art. 19, co.
2, lettera c, T.U.; il problema non si pone se si tratta di straniero cui viene
rilasciato un permesso per motivi familiari ai sensi di art. 28, co. 1, lettera
b, DPR 394/1999, dato che in questo caso ha diritto all'iscrizione al SSN; se
pero' si tratta di cittadino comunitario o se gli viene rilasciata una carta di
soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario, le disposizioni
risultano imprecise
¤
non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il
partner con cui il cittadino italiano abbia una relazione stabile; questa
esclusione appare coerente con il fatto che, ove si tratti di cittadini
comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in materia
sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si tratti di
stranieri, essi possono fare ingresso per residenza elettiva, ai sensi della
normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto di specifiche
disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due problemi:
-
in base ad art. 34, co. 2 T.U. e al principio di
applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu'
favorevoli (nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale
principio possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1,
co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi), l'assistenza
sanitaria erogata dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico
legalmente soggiornanti in Italia; il novero di questi e' fissato da art. 4 L.
627/1982
(che rinvia al DPR
797/1955)
in modo tale da poter includere anche soggetti appartenenti alla categoria
degli "altri familiari": figli, coniuge, genitori a carico; figli
legittimati, figli adottivi, affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti,
figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, in certi casi,
fratelli, sorelle, nipoti e minori regolarmente affidati; patrigno, matrigna,
adottanti, affilianti e affidatario e, in certi casi, altri ascendenti in linea
diretta, a carico;
-
qualora si tratti di stranieri ammessi per residenza
elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo assicurativo in materia
sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e' evidente come la stessa
possibilita' deve essere data loro quando si tratti di cittadini comunitari, a
pena di violazione del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari
delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli (nota: non e' chiaro se, alla
luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente
superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008;
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi)
o
le prestazioni relative al parto comportano il pagamento delle prestazioni, qualora l'interessata non sia in possesso della TEAM ne' assicurata privatamente;
o
l'interruzione volontaria di gravidanza e' a totale carico dell'interessata, salvo
che sia ritenuta prestazione
medicalmente necessaria; in tal
caso, se l'interessata e' fornita di idoneo attestato di diritto del paese di provenienza (verosimilmente, TEAM o
modello cartaceo), la prestazione e' gratuita, salvo eventuale quota di partecipazione alla spesa
o
tra i titolari degli attestati di diritto che danno
luogo all'iscrizione al SSN vi sono alcune figure vincolate alla copertura
assicurativa: evidentemente, quindi, l'esistenza di questo vincolo non esclude
in modo automatico e generale l'iscrizione al SSN
o
in base al principio di applicabilita' ai cittadini
comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli (nota: non e' chiaro
se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi
legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L.
133/2008; presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi) l'iscrizione al SSN
dovrebbe essere consentita, quanto meno su base volontaria, a tutti i cittadini
comunitari che abbiano diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a
tre mesi, con copertura estesa a tutti i loro familiari regolarmente
soggiornanti (eventualmente a condizione di integrazione del contributo nel
caso di familiari di studenti - vedi circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000)
o
il Decreto
Minsanita' 18/3/1999
disponeva l'iscrizione obbligatoria al SSN per tutti i comunitari iscritti in
anagrafe, in un contesto in cui l'iscrizione in anagrafe poteva non
corrispondere all'effettiva permanenza dei requisiti previsti per il diritto di
soggiorno; ora che l'iscrizione anagrafica risulta addirittura
"rafforzata" dalla richiesta di dimostrazione dei requisiti previsti
per il diritto di soggiorno, sembra improprio indebolirne le conseguenze in
materia di iscrizione al SSN
Assistenza sanitaria per
cittadini comunitari senza diritto di soggiorno
o
le cure urgenti o essenziali, anche a carattere
continuativo, dovrebbero comunque essere garantite al cittadino comunitario
presente in Italia in posizione di soggiorno irregolare (un soggiorno che si
sia prolungato, cioe', oltre i tre mesi, pur in assenza dei requisiti previsti
per il diritto di soggiorno), in base ad art. 35, co. 3 T.U. e al principio di
applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu'
favorevoli (nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale
principio possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1,
co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi)
o
circ.
Regione Marche 4/1/2008 e circ. Regione Piemonte
9/1/2008, citata in circ.
Minsalute 19/2/2008
(nota: antecedenti la circ.
Minsalute 19/2/2008):
si applicano ai comunitari tutte le disposizioni maggiormente
favorevoli applicabili agli stranieri: iscrizione
facoltativa per coloro che soggiornano
legalmente per piu' di 3 mesi ed
erogazione di tutte le prestazioni urgenti o essenziali (in particolare, quelle relative a gravidanza, maternita',
minori), ancorche' continuative per coloro che soggiornano irregolarmente (codice anonimo ENI: Europeo Non In regola;
richiesta esibizione del titolo di viaggio; necessario un domicilio dichiarato
nel territorio della Regione); prestazioni ENI erogate negli ambulatori STP
o
la Delibera
della Regione Toscana 3/3/2008:
sembra limitare a rumeni e bulgari non aventi titolo all'iscrizione al SSN, e
per il solo 2008, l'erogazione delle prestazioni (prevista, con riferimento a
prestazioni urgenti e indifferibili, dalla circ.
Minsalute 19/2/2008);
include, d'altra parte, le prestazioni "comunque essenziali"; nella
lettera di accompagnamento, pero', ribadisce, non tenendo conto della circ.
Minsalute 19/2/2008,
che le interruzioni di gravidanza non
medicalmente necessaria sono
erogate a titolo oneroso
o
la circ.
Regione Lazio 7/3/2008
include le prestazioni "comunque essenziali", prevede il rilascio del
codice ENI (Europeo Non Iscritto) analogo al codice STP e dispone che il
cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno condizionato al
possesso di risorse puo' assolvere all'obbligo assicurativo mediante iscrizione
facoltativa al Servizio Sanitario
Regionale, a parita' di condizioni con il cittadino straniero iscritto
facoltativamente
o
circ.
Regione Friuli Venezia Giulia 13/3/2008:
include le prestazioni essenziali per il comunitario non iscritto; codice ENI
(Europei Non Iscritti) rilasciato previa esibizione di documento di identita'
(per i minori, anche fotocopia di documento che attesti la relazione di
parentela col genitore) e dichiarazione (per il minore, resa dal genitore) di
mancanza di requisiti per iscrizione al SSN, mancanza assicurazione e mancanza
risorse sufficienti
o
circ.
Regione Campania 2/4/2008:
consentita l'iscrizione facoltativa al
SSN in luogo dell'assicurazione privata; rilascio del codice ENI
o
circ.
Regione Sicilia 17/4/2008:
prevede solo il rilascio del codice ENI (Europei Non Iscritti) in luogo del
codice STP per i neocomunitari non iscritti (verosimilmente, anche il rilascio
di codice ENI per tutti i comunitari non iscritti)
o
circ.
Regione Puglia 7/5/2008:
include le prestazioni comunque essenziali, ai sensi di art. 35 T.U., per il
comunitario non iscritto; richiesta esibizione del pasaporto, dichiarazione di
domicilio nel territorio regionale e dichiarazione di momentanea impossibilita'
di iscrizione al SSR; attribuzione del codice ENI (Europeo Non In regola)
o
circ.
Provincia di Bolzano 14/5/2008:
prestazioni indifferibili ed urgenti per comunitari non iscritti; rilascio del
codice CTA
o
minore inespellibile
o
donna in stato di gravidanza o di puerperio, o marito
di questa con essa convivente
o
minore affidato a comunita' familiare o istituto di
assistenza, ex art. 2 L.
184/1983
o
minore affidato a cittadino italiano o comunitario o a
cittadino straniero titolare di diritto di soggiorno
o
persona che soggiorni per riacquisto cittadinanza
Ingresso di stranieri per
motivi di cure
o
sulla base di richiesta di visto apposito da parte dello straniero; condizioni:
-
dichiarazione
da parte della struttura sanitaria
prescelta, che indichi tipo di cura, data di inizio e durata dellĠintervento e
della degenza prevista
-
attestazione del versamento, a favore della struttura,
di una cauzione del 30% del costo
previsto
-
dimostrazione di disponibilitaĠ di mezzi (anche mediante prestazione di garanzia; da circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000)
per la copertura delle spese sanitarie complessive, di quelle per vitto e alloggio per il paziente (durante la fase di convalescenza) e per
lĠeventuale accompagnatore
(durante lĠintero soggiorno), e di quelle per il loro rimpatrio
-
certificazione, rilasciata allĠestero e tradotta in
italiano, attestante, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei
dati personali, la patologia del
richiedente
o
nellĠambito di interventi umanitari decisi dal Ministro della sanitaĠ di concerto col Ministro degli affari esteri (art.
12, co. 2, lettera c, D.
Lgs. 502/1992,
come modificato da D.
Lgs. 517/1993):
-
il Ministero della sanitaĠ individua, sulla base della
documentazione acquisita, la struttura idonea a erogare le prestazioni
-
il Ministero della sanitaĠ rimborsa le prestazioni
sanitarie (degenza inclusa), ma non le spese
di viaggio e di soggiorno al di fuori della struttura
o
nellĠambito di programmi di intervento umanitario decisi dalle Regioni (L.
449/1997):
-
le Regioni autorizzano le ASL a erogare prestazioni di alta
specializzazione, che rientrino
nellĠambito di programmi assistenziali approvati dalle Regioni stesse, a favore
di stranieri provenienti da Paesi privi delle competenze necessarie e di accordi di reciprocitaĠ sullĠassistenza sanitaria, ovvero
da Paesi nei quali lĠaccordo non
sia applicabile per ragioni
contingenti (in presenza di accordi applicabili non vi sarebbe bisogno di
autorizzazione da parte della Regione)
26. Previdenza
sociale (*)
Diritti previdenziali del
lavoratore straniero e dei suoi familiari
o
ai lavoratori stagionali non spettano l'assegno per il nucleo familiare e il trattamento di disoccupazione
involontaria (il datore di lavoro e' pero'
tenuto a versare un contributo equivalente all'INPS)
o
con decreto Minlavoro puo' essere esonerata
dall'obbligo del versamento dei contributi un'impresa straniera appartenente a
un Paese che concede analogo esonero alle imprese italiane operanti sul proprio
territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze (art. 3, co. 8, L.
398/1987; nota: il decreto riguarda una specifica impresa ed e' adottato su
richiesta dell'imprenditore)
o
per lavoratori distaccati da imprese comunitarie si applica, in base ad art. 14 Regolamento
CEE 1408/1971, il principio di personalita', anziche' quello di territorialita': si applica la
legislazione previdenziale del Paese di residenza dell'impresa, qualora il
lavoratore non abbia dimora abituale in Italia o sia distaccato per periodi di
durata < 12 mesi (prorogabili, al massimo, per altri 12, previa
autorizzazione dell'autorita' italiana)
Obbligo contributivo in caso
di lavoro subordinato
o
nei confronti dellĠINPS (per i rapporti privati), in
parte a carico del lavoratore, in parte a carico del datore di lavoro
(responsabile del pagamento di entrambe: art. 47, RDL
1827/1935; artt. 17 e 19, L.
218/1952); relativo ad assegni per il nucleo familiare e ad assicurazione
-
per lĠinvaliditaĠ,
la vecchiaia e i superstiti
-
contro il rischio di malattia e tubercolosi
-
per maternitaĠ
-
contro il rischio di disoccupazione involontaria
o
nei confronti dellĠINAIL, a carico del datore di
lavoro; relativo ad assicurazione contro il rischio di
-
infortunio sul lavoro
-
malattie professionali
Trattamenti previdenziali
o
57 anni, con 5
anni di contributi e importo della pensione > 1.2 assegno sociale
o
con 40 anni
di contributi e importo della pensione > 1.2 assegno sociale, a prescindere dall'eta'
o
a 65 anni, con 5
anni di contributi, a prescindere dall'importo
o
fonti: artt. 31 e 37 Cost.;
art. 2110 c.c.;
D.
Lgs. 151/2001
o
congedo di
maternitaĠ (art. 16 D.
Lgs. 151/2001):
-
2 mesi precedenti data presunta del parto
-
eventuale periodo tra data presunta e parto in ritardo
-
3 mesi dopo il parto
-
eventuali giorni tra parto in anticipo e data presunta
(aggiunti ai 3 mesi successivi)
o
facoltaĠ di far slittare in avanti di 1 mese
lĠastensione, in mancanza di rischi per madre e nascituro
o
possibilitaĠ di estensione del periodo in caso di
lavori pericolosi o faticosi
o
applicazione del congedo anche in caso di adozione (tre
mesi successivi allĠingresso in famiglia dellĠadottato di etaĠ < 6
anni)
o
possibilitaĠ di astensione facoltativa e dellĠastensione in caso di malattia del figlio
nei primi 8 anni di vita del bambino (fino a 10 mesi complessivi)
o
possibilitaĠ di fruizione dellĠastensione
facoltativa e dellĠastensione in caso di
malattia del figlio estesa al padre
(art. 34 D.
Lgs. 151/2001)
o
diritto allĠastensione obbligatoria esteso al padre, in caso di morte o grave malattia della madre o di
abbandono del neonato da parte della madre e affidamento esclusivo al padre
(art. 28 D.
Lgs. 151/2001)
o
indennitaĠ
durante lĠastensione obbligatoria: 80% dellĠultimo stipendio; durante lĠastensione
facoltativa: 30% dellĠultimo stipendio
o
periodo di astensione obbligatoria computato ai fini di
anzianitaĠ e maturazione ferie
o
trattamento esteso a lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, colone mezzadre, artigiane e
commercianti) e libere professioniste iscritte in elenchi,
registri o albi
o
assegno di maternitaĠ: indennitaĠ pari allĠ80% delle retribuzioni convenzionali stabilite
annualmente dalla legge, riconosciuta a collaboratrici coordinate e
continuative o libere professioniste
non iscritte in albi o casse);
riconosciuto (per figli nati o adottati dopo il 1 Luglio 2001, L. 488/99, Legge
Finanziaria per il 2000) anche alla donna (purcheĠ titolare di carta
di soggiorno e residente legalmente in Italia, se straniera) per cui siano
stati versati almeno 3 mesi di contributi e che sia priva di sufficiente tutela previdenziale della maternitaĠ
o
lĠassegno di maternitaĠ non spetta al padre (neĠ al padre adottivo, neĠ allĠaffidatario)
lavoratore autonomo
o
Sent.
Cass. n. 6199/1998: per quanto riguarda le lavoratrici domestiche, e' il giudice a determinare equitativamente le
modalita' temporali del divieto di licenziamento in maternita' e a definire i diritti e gli obblighi
delle parti durante il periodo in cui tale divieto sia ritenuto operante,
modulandoli secondo la varia tipologia del rapporto; legittimo parametro di
riferimento del giudizio equitativo, per la sua coerenza con le norme del D.
Lgs. 151/2001 applicabili anche alle lavoratrici domestiche (art. 62), puo'
essere il periodo di due mesi prima del parto e tre mesi successivi in cui e'
vietato adibire al lavoro tutte le lavoratrici dipendenti; l'indennita'
giornaliera adeguata alla retribuzione e' corrisposta, nel caso della
collaboratrici familiari, direttamente dall'Inps; il licenziamento irrogato nel periodo durante il quale vige il divieto
di recesso e' nullo, e non solo temporaneamente inefficace
o
indennitaĠ di
disoccupazione (Sent.
Cass. n. 22151/2008: non per
i periodi in cui il lavoratore si e' allontanato dal territorio italiano; in precedenza, in senso
contrario, ordinanza
Tribunale di Ravenna 25/9/02: anche per periodi in cui lo straniero sia
assente dal territorio italiano); Mess.
INPS 11292/2008: nelle more del rinnovo del permesso, richiesta la presentazione del
cedolino (verosimilmente, della ricevuta) attestante l'avvenuta presentazione
della richiesta di rinnovo e della copia del permesso in scadenza (non di copia
della domanda di rinnovo) ai fini della erogazione dell'indennita'
o
cassa integrazione
guadagni
o
trattamento di mobilitaĠ
o
tutela contro lĠinsolvenza del datore di lavoro
o
lĠassicurazione per lĠinvaliditaĠ ha per scopo lĠassegnazione
di una pensione in caso di sopravvenuta invaliditaĠ al lavoro, la concessione
di un assegno ai superstiti in caso di morte e la prevenzione e la cura
dellĠinvaliditaĠ (art. 45, RDL
1827/1935)
o
provvidenze previste (L.
222/1984):
-
pensione dĠinabilitaĠ (assoluta e permanente
inabilitaĠ al lavoro; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)
-
assegno ordinario dĠinvaliditaĠ (riduzione di almeno due terzi della capacitaĠ lavorativa; almeno 5 anni
di contribuzione, di cui almeno 3 negli
ultimi 5)
o
norme di riferimento: art. 2, Decreto-legge 69/88
(convertito con modificazioni con L.
153/1988), DPR
797/1955
(T.U. norme su assegni familiari)
o
diritto del capofamiglia lavoratore subordinato agli assegni per
-
figli (legittimi o legittimati, naturali o legalmente
riconosciuti)
-
figli dellĠaltro coniuge (nati da precedente
matrimonio)
-
coniuge
-
genitori a carico
-
fratelli, sorelle, nipoti (se il padre ha invaliditaĠ
permanente al lavoro e la madre non fruisce di assegni di invaliditaĠ), a
carico
o
gli assegni per i figli sono corrisposti fino ai 18 anni (21 se iscritti a scuola media o
professionale o occupati come apprendisti; 26 se iscritti allĠuniversitaĠ o
altro corso superiore riconosciuto cui si acceda con diploma di scuola media di
secondo grado; senza limiti se inabili al lavoro per difetto fisico o mentale)
o
lo straniero fruisce degli assegni per i familiari residenti (requisito dimostrabile con documentazione certa,
anche in assenza di certificazione anagrafica; da Sent. Cass. 16795/2004,
citata in articolo
Sole 24 Ore 27/8/2004 e circ.
INPS n. 61/2004)
o
per i familiari allĠestero lo straniero fruisce degli assegni solo se rifugiato (da art. 24, co. 1, lettera b, Convenzione
di Ginevra del 1951
e D. Lgs. 251/2007), titolare di protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007) o cittadino di uno Stato che
riservi un trattamento di reciprocitaĠ al cittadino italiano o col quale sia stata stipulata una convenzione
internazionale in materia
o
nessun riconoscimento per il matrimonio poligamico
o
fonti: DPR
1124/1965 e D.
Lgs. 38/2000
o
il datore di lavoro eĠ obbligato ad assicurare presso
lĠINAIL tutti coloro che prestano attivitaĠ
retribuita alle sue dipendenze
o
obbligo assicurativo anche in caso di collaborazione
coordinata e continuativa (quando la
prestazione rientri tra quelle indicate dalla legge come esposte a rischio; da
art. 5 D.
Lgs. 38/2000)
Diritti previdenziali in caso
di rimpatrio
o
conserva i diritti maturati, anche in assenza di accordi di reciprocitaĠ, e
puoĠ goderne al compimento dei 65 anni, anche in deroga al requisito di contribuzione minima (5 anni di contribuzione effettiva) previsto
dallĠart. 1, co. 20 L.
335/1995
(la deroga si applica ai soli casi di pensione liquidata in regime
contributivo; la soglia di godimento eĠ
fissata a 65 anni, a prescindere dal regime di liquidazione e dal sesso; da circ.
INPS n. 45 del 28/2/03); i superstiti hanno diritto alla pensione solo in caso di decesso del lavoratore
successivo al compimento del 65-esimo anno dĠetaĠ (circ.
INPS n. 45 del 28/2/03)
o
qualora vi siano accordi o convenzioni stipulati dallĠItalia e dallo Stato di provenienza del
lavoratore, il godimento dei diritti maturati e l'eventuale trasferimento allĠente assicuratore di quello Stato dei
contributi versati sono regolati in base agli accordi
o
Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Accordo sullo Spazio
economico europeo)
o
Argentina,
Australia, Brasile, Canada e
Quebec, Citta' del Vaticano, Isole di Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Croazia, Macedonia e Bosnia-Erzegovina), Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni
bilaterali)
o
Turchia (Convenzione
europea di sicurezza sociale del Consiglio dĠEuropa)
o
devono essere versati solo i contributi per le
assicurazioni
-
per lĠinvaliditaĠ,
la vecchiaia e i superstiti
-
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
-
contro le malattie
-
di maternitaĠ
o
non spettano
-
lĠassegno per il nucleo familiare
-
il trattamento di
disoccupazione involontaria
o
il datore di lavoro versa allĠINPS un contributo
equivalente destinato al Fondo nazionale
per le politiche migratorie (confluito nel Fondo nazionale per le politiche
sociali)
Lavoratori distaccati in
Italia
Fondo rimpatri
27. Assistenza
sociale e misure fiscali (*)
Diritto costituzionale
all'assistenza sociale
Fruizione delle misure di
assistenza sociale da parte dello straniero
o
pensione sociale
o
prestazioni per invalidi civili, ciechi civili,
sordomuti
o
soggetti affetti da morbo di Hansen
o
soggetti affetti da TBC
o
invalidi civili
o
ciechi civili
o
sordomuti
o
indigenti
Successive limitazioni
o
assegno sociale
(giaĠ Òpensione socialeÓ):
-
disciplinato da art. 3, co. 6 e 7, L.
335/1995
e da art. 20, co. 10 L. 133/2008
-
concesso in presenza di condizioni di bisogno economico
a persone di etaĠ > 65 anni, sprovviste
di reddito nella misura prevista dalla
legge, e con soggiorno legale
pregresso continuativo di almeno
10 anni (art. 20, co. 10 L.
133/2008, a partire dall'1/1/2009); Circ.
INPS 2/12/2008:
¤
il requisito si applica solo alle prestazioni erogate a
partire dall'1/1/2009 (domande presentate dall'1/12/2008) e puo' essere stato
maturato in passato (al momento della richiesta, deve sussistere il requisito
di residenza effettiva, stabile e continuativa in Italia, ma non
necessariamente ininterrotta da oltre dieci anni)
¤
ai fini della dimostrazione della continuita' del
soggiorno legale con riferimento a periodi pregressi, gli interessati dovranno
fornire ogni ulteriore documentazione utile (es.: copia dei permessi/titoli di
soggiorno ottenuti in precedenza)
¤
per il computo dei 10 anni si tiene conto della
continuita' tra le date di rilascio dei diversi documenti attestanti il
soggiorno legale nel territorio e quelle di scadenza di quelli posseduti
precedentemente; le date di rilascio dei documenti di soggiorno fanno fede,
salvo diversa attestazione dell'Autorita' competente, per l'individuazione del
periodo di soggiorno legale (nota: la data di rilascio potrebbe risultare di
molto successiva a quella della scadenza, a causa del tempo impiegato
dall'amministrazione per dare esito alla richiesta di rinnovo)
¤
i cittadini comunitari che siano o siano stati, in quanto lavoratori o studenti, soggetti alla legislazione di piu' di uno Stato membro, e i loro familiari, accedono, nello Stato membro in cui risiedono,
alle prestazioni di carattere non
contributivo elencate nell'Allegato II bis
del Regolamento
CEE 1408/1971 (art. 10 bis, co. 1 dello stesso Regolamento). Tra le
prestazioni erogate in Italia figura l'assegno sociale (punto J, lettera h dell'Allegato II bis); il Regolamento
CEE 1408/1971 prevede che, ove l'accesso alla prestazione sia
subordinato al compimento di un
certo numero di anni di lavoro o
di residenza, per il cittadino comunitario e per il suo familiare debbano
essere considerati validi, ai fini del computo, i periodi di lavoro o di
residenza trascorsi in altro Stato membro (art. 10 bis, co. 2)
-
erogato dallĠINPS: 13 mensilitaĠ
-
non reversibile
-
non esportabile in caso di rimpatrio o trasferimento
allĠestero dello straniero (chiarimento INPS, citato in com.
AGI 25/11/2002; Mess.
INPS n. 12886/2008); sospensione dell'erogazione in caso di permanenza
allĠestero per un periodo superiore ad un mese, salvo che l'assenza sia dovuta
a gravi motivi sanitari opportunamente documentati da parte dellĠinteressato (Mess.
INPS n. 12886/2008); revoca dopo un anno di sospensione, previa verifica
del permanere della situazione di assenza (Mess.
INPS n. 12886/2008)
o
prestazioni per minorati civili:
-
previste per
¤
invalidi civili
(persone, residenti in Italia,
di etaĠ < 65 anni che
abbiano perduto, totalmente o
parzialmente la capacitaĠ lavorativa, per affezioni congenite o acquisite, ma non per causa di lavoro):
Ż
pensione di inabilitaĠ (perdita totale della
capacitaĠ di lavoro)
Ż
assegno mensile
(perdita parziale della
capacitaĠ di lavoro)
Ż
indennitaĠ di accompagnamento (invaliditaĠ totale e incapacitaĠ di deambulazione o di altre funzioni fondamentali)
Ż
indennitaĠ mensile di frequenza (per invalidi di etaĠ < 18 anni, incapaci di svolgere funzioni tipiche della propria etaĠ o con deficit
uditivo, che frequentino scuole, centri di
formazione, centri diurni, etc.)
¤
ciechi civili :
Ż
pensione per
ciechi assoluti
Ż
pensione per
ciechi parziali
Ż
indennitaĠ di accompagnamento per ciechi assoluti
Ż
indennitaĠ speciale per ciechi parziali
¤
sordomuti:
Ż
pensione
Ż
indennitaĠ di comunicazione
-
concesse a persone sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge
-
erogate dallĠINPS o (per la parte in eccesso rispetto a quella
stabilita con legge dello Stato) dalle Regioni (art. 130, D.
Lgs. 112/1998;
DPCM
26/5/2000)
-
le provvidenze erogate a stranieri privi di carta di
soggiorno prima dellĠentrata in vigore della L. 388/00 non
devono ovviamente essere restituite;
quelle erogate, per errore, successivamente, sono soggette alle decisioni
dellĠamministrazione sulla restituzione,
assunte secondo equitaĠ (parere 76/01, sez. I, Consiglio di Stato); la
restrizione non e' retroattiva,
e chi, in possesso dei requisiti, ha presentato domanda prima dell'entrata in
vigore della L. 388/2000, ha diritto al trattamento (Sent.
Corte Cost. 324/2006 e, in precedenza,
Trib.
Udine, Corte d'appello Torino, Trib. Torino, citate da Diritto
Immigrazione Cittadinanza 1/2006)
-
il reddito che deriverebbe (dalla Relazione introduttiva al DPR 334/2004) dal
trattamento pensionistico per invaliditaĠ (anche per ciechi e sordomuti?) eĠ computabile, in presenza dei requisiti per la concessione del
trattamento stesso, ai fini del rilascio della carta di soggiorno (da Regolamento)
Sent. Corte Cost. 306/2008 e
11/2009: illegittimita' costituzionale di art. 80, co. 19 L. 388/2000 e di art.
9, co. 1 T.U.
Categorie che continuano a
fruire delle misure di assistenza sociale, anche in mancanza del permesso CE
slp
o
circ.
Mininterno 12/4/1983: rifugiati hanno diritto, in presenza dei requisiti,
alle prestazioni assistenziali per invalidi e a quelle per indigenti (a quel
tempo, pensione sociale)
o
circ.
INPS n. 62/2004
e Mess.
INPS 12712/2007 chiariscono che il rifugiato, mentre e' parificato
all'italiano ai fini del godimento
dell'assegno per il nucleo familiare di cui alla L.
153/1988 (esteso quindi ai
familiari residenti all'estero), e' escluso dal godimento dell'assegno per il nucleo
familiare di cui all'art. 65, L.
448/1998 (limitato a italiani e
comunitari); queste limitazioni sopravvivono all'entrata in vigore del D. Lgs.
251/2007 (Mess.
INPS 2226/2008)
o
Trib.
Milano: il rifugiato fruisce dell'indennita' di accompagnamento per
invalidi civili
Misure assistenziali non
precluse allo straniero privo di permesso CE slp
o
reddito minimo di inserimento (in fase di sperimentazione in determinati comuni); condizioni:
-
3 anni di residenza legale
-
reddito inferiore
a una determinata soglia
-
iscrizione al collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui
allĠart. 4 DPR
442/2000),
salvo iscrizione a corsi di
recupero o di formazione o cura
di handicappati o di figli di etaĠ < 3 anni
o
assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni e le imprese private:
-
benefici (a partire dalla possibilitaĠ di iscriversi
nelle liste per il collocamento obbligatorio degli invalidi di cui alla L.
68/1999)
estesi agli stranieri, in nome dellĠuguaglianza di diritti in materia civile
tra straniero regolarmente soggiornante e cittadino italiano (art. 2, co. 2,
T.U.) e tra lavoratore straniero e lavoratore italiano (art. 2, co. 3, T.U.),
da Sent.
Corte Cost. 454/1998
-
richiesto il possesso di permesso di soggiorno che abiliti allo svolgimento stabile di attivitaĠ
lavorativa subordinata
o
prestazioni e dei servizi del sistema integrato di
interventi e servizi sociali (art.
2, co. 1 L. 328/2000; la fruizione e'
garantita nel rispetto degli
accordi internazionali e con le modalita' e nei limiti definiti dalle
leggi regionali); Sent.
Corte Cost. 432/2005:
illegittimita' costituzionale
dell'art. 8, co. 2, Legge Regione Lombardia 1/2002, come modificato da art. 5,
co. 7, Legge Regione Lombardia 25/2003, nella parte in cui non include gli stranieri residenti nella Regione
Lombardia fra gli aventi il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea
riconosciuto alle persone totalmente invalide per cause civili (violato il principio di ragionevolezza di cui
all'art. 3 Cost.:
la cittadinanza non e' discrimine ragionevole)
o
bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza destinato a
tutti i soggetti residenti (art. 1 L.
2/2009); circ.
Agenzia delle entrate 3/2/2009:
¤
sufficiente che il solo richiedente straniero sia
residente in Italia
¤
per i componenti del proprio nucleo familiare residenti
all'estero, il richiedente deve essere in possesso della documentazione
utilizzata per attestare lo status di familiare a carico, che puo' essere
costituita da
-
documentazione originale prodotta dall'autorita'
consolare del Paese dĠorigine, con traduzione in lingua italiana e
asseverazione da parte del prefetto competente per territorio
-
documentazione con apposizione dell'apostille, per i
soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione
dell'Aja 5/10/1961
-
documentazione validamente formata dal Paese d'origine,
ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come
conforme all'originale dal consolato italiano del Paese dĠorigine
Misure fiscali
o
per familiari non residenti in Italia, l'esistenza di tali familiari e' dimostrata da certificazione rilasciata dal consolato del paese di residenza, tradotta
e asseverata dalla prefettura, ovvero da documentazione con
apposizione dell'apostille (per
soggetti provenienti da Paesi che abbiano sottoscritto la Convenzione
dell'Aja del 5/10/1961), ovvero da documentazione validamente formata dal Paese d'origine ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano (Decr.
Mineconomia 2/8/2007; nota: art. 1, co. 1325-1328 L.
296/2006 dipone che per gli anni successivi al primo,
finche' la situazione non varia, l'attestazione e' effettuata mediante autocertificazione)
o
per figli (e
verosimilmente, altri familiari a carico) residenti in Italia, e' sufficiente la certificazione dello stato
di famiglia rilasciato dagli uffici
comunali, dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della
popolazione (Circ.
Agenzia delle entrate 16/3/2007, che colma un vuoto creato dall'entrata in
vigore di art. 1, co. 1328 L.
296/2006)
o
per coniuge residente in Italia, sufficiente il certificato di stato di famiglia in
cui figuri, a seguito della trascrizione, il riconoscimento del matrimonio (da
precisazione dell'Agenzia delle entrate segnalata da articolo)
28. Enti di
patronato (*)
Accesso ai servizi offerti
dagli enti di patronato
o
danno assistenza gratuita a coloro che debbano presentare istanze o domande per ottenere prestazioni previdenziali o
assistenziali
o
esercitano attivitaĠ di informazione, assistenza e tutela, anche con
poteri di rappresentanza, di lavoratori subordinati e autonomi o pensionati, italiani, stranieri o apolidi presenti nel
territorio dello Stato, e dei loro superstiti e aventi causa per il conseguimento delle
prestazioni in materia di sicurezza sociale, immigrazione ed emigrazione
o
danno informazione
e consulenza per lĠadempimento
da parte del datore di lavoro
degli obblighi contributivi e
della responsabilitaĠ civile, anche per eventi infortunistici (art. 7, L.
152/2001)
o
danno assistenza
gratuita per la predisposizione
delle istanze di rilascio, rinnovo,
duplicato (in caso di smarrimento) e aggiornamento (cambio domicilio, stato
civile, inserimento figli, cambio passaporto) di permesso di
soggiorno e permesso CE slp (circ.
Mininterno 7/12/2006)
29. Politiche
di accoglienza e accesso allĠalloggio (*)
Fondi per le politiche di
accoglienza
o
Fondo Nazionale per le politiche migratorie (art. 45
T.U.), per il finanziamento delle iniziative di cui agli art. 20 T.U. (misure
straordinarie di accoglienza), art. 38 T.U. (istruzione degli stranieri,
educazione interculturale), art. 40 ( centri di accoglienza, accesso
allĠabitazione) e art. 42 T.U. (misure di integrazione sociale) e art. 46 T.U.
(commissione per le politiche di integrazione)
o
Fondo per le misure anti-tratta (art. 13 L 228/2003):
finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione in favore di
vittime di tratta e delle misure di protezione sociale previste da art.18 T.U
o
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo
(art. 1 –septies della L. 39/90, introdotto da L. 189/2002): prevede un
bando annuale rivolto ai Comuni per sostenere progetti di accoglienza e tutela
per richiedenti asilo, rifugiati, titolari di protezione sussidiaria (D. Lgs.
251/2007), titolari di protezione umanitaria
o
Fondo per lĠinclusione sociale degli immigrati (L.
296/2006):
affrontare situazioni di degrado sociale ed abitativo
o
Fondo politiche della famiglia (L.
296/2006):
tra gli obiettivi, promuovere un accordo tra Stato e Regioni per la
qualificazione del lavoro delle assistenti familiari
Centri di accoglienza per
stranieri in attesa di identificazione
o
Bari Palese, area aeroportuale (744 posti)
o
Brindisi, Restinco (180 posti)
o
Cagliari, Elmas (200 posti; Centro di soccorso e prima
accoglienza)
o
Caltanissetta, Contrada Pian del Lago (360 posti)
o
Crotone, localit SantĠAnna (1202 posti)
o
Foggia, Borgo Mezzanone (342 posti)
o
Gorizia, Gradisca dĠIsonzo (112 posti)
o
Siracusa, Cassibile (200 posti)
o
Trapani, Pantelleria (25 posti; Centro di soccorso e
prima accoglienza)
Centri di accoglienza per
stranieri legalmente soggiornanti; pensionati
Accesso agli alloggi di
edilizia residenziale pubblica
o
titolare di permesso CE slp
o
legalmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno di durata > 2 anni,
impegnato in regolare attivitaĠ lavorativa subordinata o autonoma
o
l'adozione di criteri che favoriscano direttamente i cittadini italiani nell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare
rappresenta un atto di discriminazione diretta
o
l'adozione di criteri che favoriscono persone residenti
da almeno 10 anni nel territorio del
Comune, atti di discriminazione indiretta (nota: possibilmente legittimi in base ad Ord.
Corte Cost. 32/2008)
Reato di prestazione di
ospitalita' o cessione di alloggio a straniero irregolare
o
si ha ingiusto profitto quando vi e' sproporzione
discriminatoria tra le prestazioni (Sent. Cass. 46070/2003: canone d'affitto
esorbitante; Circ.
Confedilizia: anche depositi cauzionali esagerati, obblighi di manutenzione
straordinaria, clausole penali eccessive, etc.), determinata dall'abuso del
potere contrattuale del contraente regolare rispetto al minimo potere
contrattuale del contraente irregolare in quanto clandestino
o
la situazione di ingiusto profitto puo' verificarsi
anche in caso di ospitalita' nei confronti di colf o badante (Circ.
Confedilizia)
o
la locazione a straniero privo di titolo puo'
configurarsi anche quando la durata della stessa ecceda quella del titolo di
soggiorno; opportuno stipulare contratti transitori non eccedenti la durata del
permesso, rinnovabili (Circ.
Confedilizia)
o
in precedenza, la cessione in affitto a condizioni contrattuali eccessivamente
onerose rispetto ai prezzi di mercato a
straniero clandestino di locali ad uso di abitazione era stata punita quale favoreggiamento
della permanenza illegale finalizzato a trarne un ingiusto profitto (sent.
Cass. 46066/2003 e 46070/2003, citate in Trib.
Milano)
o
Trib.
Brescia: la finalita' di ingiusto
profitto e' necessaria a che si configuri il reato solo nel caso in cui si dia alloggio a titolo oneroso,
non nel caso in cui si ceda l'immobile in locazione; nota: contrasta sia con la lettera della disposizione, sia con la volonta'
del legislatore, per come la si desume
dall'esame degli atti parlamentari (intervento del Relatore nella seduta
d'Aula del Senato 11/6/2008; intervento della Relatrice nella seduta
delle Commissioni I e II del Senato 30/6/2008)
o
Sent.
Cass. 19171/2009: l'affitto a canone di mercato non ricade sotto la sanzione
prevista per chi cede alloggio o lo affitta (fattispecie unica) allo scopo di trarne ingiusto profitto
o
Delib.
Giunta Comune Cantu': istituito un ufficio della Polizia locale con lo scopo di verificare le situazioni di
possibile violazione di art. 12,
co. 5 bis T.U. individuate dall'Amministrazione o segnalate, anche in forma riservata, dai cittadini
o
in una risposta
a interrogazione parlamentare, il Ministro dell'interno ha dichiarato che
la ratio della norma sulle sanzioni
contro la cessione a titolo oneroso di alloggio e' quella di colpire tutte
le forme di cessione, non solo quelle a prezzi superiori a quelli di
mercato
30. Discriminazione
(*)
Fonti normative
o
art. 43 T.U.:
discriminazione fondata su razza, colore, origine nazionale o etnica, religione
o cittadinanza
o
D. Lgs. 215/2003:
discriminazione fondata su razza o origine etnica
o
art. 44 T.U.:
tutela giurisdizionale
Comportamenti discriminatori
o
un pubblico ufficiale, nellĠesercizio della sua funzione, omette o compie atti a danno di uno straniero
o
un commerciante
o il gestore di un locale rifiuta
di erogare a uno straniero il servizio che
eroga agli altri avventori o impone condizioni piuĠ svantaggiose
o
il proprietario
di una casa in affitto rifiuta di stipulare il contratto con uno straniero alle stesse condizioni alle quali
lo stipulerebbe con qualsiasi altra persona
o
un impiegato di un ente pubblico ostacola lĠaccesso dello straniero allĠoccupazione, allĠistruzione,
alla formazione, ai servizi sociali e socio-assistenziali, ai servizi di
pubblica necessitaĠ, o gli impedisce lo svolgimento di una legittima attivitaĠ economica
o
un datore di lavoro compie un atto o adotta un comportamento che danneggi, direttamente o indirettamente, il
lavoratore rispetto agli altri lavoratori
Discriminazione basata su
razza o origine etnica
o
accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo sia dipendente, compresi i criteri di
selezione e le condizioni di assunzione
o
occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la
retribuzione e le condizioni del licenziamento
o
accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione
professionale, perfezionamento e
riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali
o
affiliazione e attivita' nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre
organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime
organizzazioni
o
protezione sociale, inclusa la sicurezza sociale
o
assistenza sanitaria
o
prestazioni sociali
o
istruzione
o
accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio
Tutela giurisdizionale contro
la discriminazione
UNAR
o
sono state implicitamente abrogate da art. 2, co. 3
T.U.
o
violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza
secondo i criteri stabiliti da sent.
Corte Cost. 432/2005,
non essendovi motivazione logica, ragionevole e proporzionata, nel consentire
l'accesso ai soli cittadini italiani alle opportunita' di impiego nelle imprese
del settore del trasporto pubblico, ormai privatizzato per effetto della
normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque non piu' riservato alle
imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla pubblica amministrazione
o
violano la normativa nazionale antidiscriminazione
nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione anche il settore
dell'accesso al lavoro
o
l'adozione di criteri che favoriscano direttamente i cittadini italiani nell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare
rappresenta un atto di discriminazione diretta
o
l'adozione di criteri che favoriscono persone residenti
da almeno 10 anni nel territorio del
Comune, atti di discriminazione indiretta (nota: parere superato
dall'Ord.
Corte Cost. 32/2008)
Giurisprudenza e pareri in
materia di discriminazione
o
Sent.
Corte dĠAppello Firenze 2/7/02,
Ord.
Trib. Genova 26/6/04,
Ord.
Trib. Perugia 29/9/2006
e 6/12/2006
hanno ordinato la rimozione del comportamento discriminatorio di pubbliche
amministrazioni che avevano escluso
lavoratori stranieri da concorsi pubblici
o
Ord.
Trib. Milano 27/5/2008 e Ord.
Trib. Milano 31/7/2008: illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e)
T.U., l'esclusione, da parte di una Azienda Ospedaliera, di infermieri
stranieri assunti a termine o con contratto di co.co.co. dalle procedure di
stabilizzazione previste da L.
296/2006 e L.
244/2007, dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato
e' supeato dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato
o
La CGIL di Genova, intervenendo nel giudizio
"contro la discriminazione" iniziato da una infermiera straniera
esclusa da graduatoria per posti di infermiere pubblico, ha ottenuto che fosse
ordinato dal Giudice all'Ospedale Galliera di Genova di definire un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate;
ne e' seguito un accordo
Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera, che prevede la
possibilita' di assunzione a tempo indeterminato di infermieri stranieri, con
specifiche procedure (nota: riservate a stranieri?), considerando il contrario Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004
superato dall'entrata in vigore del DPR 334/2004
o
Trib.
Brescia: discriminatorio il comportamento del Comune di Brescia consistente nella delibera con cui si riserva un bonus ai neonati italiani, senza che vi siano motivazioni oggettivamente legittime
perseguite con mezzi appropriati e necessari; Comune di Brescia condannato ad
estendere i benefici a tutti i neonati in possesso dei requisiti diversi dalla
cittadinanza (ordinanza confermata in secondo
grado, che afferma, in particolare, che il giudice ordinario ha il potere
di incidere sull'atto amministrativo al fine di eliminare gli effetti della
discriminazione); Trib.
Brescia: discriminatoria
anche la nuova delibera che revoca
la precedente, negando cosi' il bonus anche ai cittadini italiani; il Comune
deve ripristinare la vecchia delibera, eliminando il requisito della
cittadinanza italiana (legittimita' della seconda delibera posta in dubbio
anche da esposto
alla Commissione europea e da interrogazione
di una parlamentare europea alla Commissione; risposta del Commissario UE,
all'interrogazione riportata da ANSA:
se il bonus per i neonati corrisponde a una prestazione familiare, deve essere
erogato conformemente al diritto comunitario, affinche' siano rispettati i
principi della parita' di trattamento e della non discriminazione); Trib.
Brescia: la revoca ha natura ritorsiva, dato che crea pregiudizio (anche) a coloro che avevano agito per
ristabilire la parita' di trattamento, quale reazione al loro tentativo e
costituisce quindi un provvedimento illecito, essendo irrilevante il fatto che ristabilisca
formalmente la parita'
o
Sanzionabie anche la discriminazione "per associazione", ossia quella motivata dalla relazione del
discriminato con persona appartenente al gruppo protetto (Conclusioni dell'Avv.
Generale nella causa Causa C-303/06; citato in Newsletter
Leader 14/2008)
o
Trib.
Brescia: costituisce comportamento discriminatorio l'imposizione di requisiti
ulteriori, rispetto a quelli previsti per
gli italiani, per l'iscrizione anagrafica dello straniero regolarmente soggiornante
o
Trib.
Milano:
-
l'all. A RD
148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in
cui prevede il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica
infatti anche alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia'
lavoratori" (coerentemente con Sent. Corte Cost. 454/1998)
-
la previsione del requisito di cittadinanza italiana o
comunitaria nel bando per l'assunzione di dipendenti ATM di Milano costituisce
comportamento discriminatorio, dato che preclude la partecipazione degli
stranieri; e' irrilevante che la domanda di partecipazione non sia stata
inviata ne', quindi, respinta
-
attivita' che non comportino l'esercizio di pubblici
poteri o interessi dello Stato non sono piu' precluse, secondo la
giurisprudenza di merito, allo straniero
-
la convinzione soggettiva di aver agito in conformita'
con la legge puo' escludere la responsabilita' ai fini del risarcimento del
danno, ma non la natura discriminatoria del comportamento
o
TAR
Lombardia: illegittimo precludere
il godimento di prestazioni assistenziali che non costituiscono diritto soggettivo, ma sono erogate in modo discrezionale dall'amministrazione
locale (nel caso, un bonus per il sostegno delle famiglie), allo straniero
privo di permesso CE slp, come
pure (in base a Sent.
Corte Cost. 306/2008 e Sent.
Corte Cost. 11/2009) condizionarne il godimento al possesso di un requisito reddituale
o
Scarsa giurisprudenza, per altre forme di
discriminazione; es.: il Tribunale di
Padova ha condannato il titolare di un bar a risarcire per danno non
patrimoniale alcuni stranieri per aver praticato prezzi differenziati in modo
discriminatorio
o
devono quindi considerarsi legittime, sotto il profilo delle norme antidiscriminatorie,
le disposizioni di cui all'art. 11 L. 133/2008, che, con riferimento agli stranieri, condizionano
l'accesso agli alloggi di edilizia popolare previsti dal piano-casa e l'erogazione di contributi integrativi al requisito di residenza da almeno 10 anni in
Italia ovvero da almeno 5 anni nella Regione
o
verosimilmente legittima la disposizione di cui all'art. 20, co. 10 L.
133/2008, che ha aggiunto ai requisiti
previsti per l'attribuzione dell'assegno sociale, a partire dall'1/1/2009, il soggiorno
legale pregresso continuativo di almeno 10 anni (nota: dubbi sulla legittimita' costituzionale per
violazione dell'art. 38 Cost.)
o
legittime,
sotto questo profilo, le disposizioni della Legge
regionale Friuli Veneza Giulia n. 16/2008, che, ai fini dell'assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ha dato maggior peso, tra i
vari criteri, alla durata del periodo di residenza anagrafica nel territorio
della Regione e ha introdotto una soglia di almeno 10 anni di residenza
anagrafica o attivita' lavorativa, anche non continuativa, in Italia, di cui
almeno 5 anni nel territorio della Regione; nota: presentato un esposto
alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti dei
cittadini comunitari e loro
famigliari e dei titolari di permesso CE slp, avvii procedura di infrazione nei confronti della
Repubblica italiana
o
l'adozione di criteri che favoriscano direttamente i cittadini italiani nell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare
rappresenta un atto di discriminazione diretta
o
l'adozione di criteri che favoriscono persone residenti
da almeno 10 anni nel territorio del
Comune, atti di discriminazione indiretta (nota: parere superato
dall'Ord.
Corte Cost. 32/2008)
Relazione tra principio di
parita' di trattamento e divieto di discriminazione
o
a) principio della retribuzione sufficiente a consentire una vita libera e dignitosa al
lavoratore e alla sua famiglia (art. 36 Cost.),
da cui si puo' far derivare (prescindendo dall'applicazione data dalla
giurisprudenza) solo la fissazione di un minimo, commisurato non alla qualita'
o alla quantita' della prestazione, ma, piuttosto, al grado di bisogno (in
relazione - per esempio - a carichi familiari, handicap, eta', costo della
vita, etc.)
o
b) principio del proporzionamento della retribuzione
a qualita' e quantita' della prestazione
(art. 36, Cost.),
da cui si puo' far derivare la necessita' dell'adozione (anche non esclusiva),
nei sistemi di inquadramento, di criteri attinenti al contenuto della
prestazione; il precetto costituzionale, pero', non fissa il grado di
proporzionalita', che va, anzi, probabilmente, inteso in senso atecnico; e',
quindi, probabilmente legittimo qualunque andamento della retribuzione
monotonamente crescente in senso lato con quantita' o qualita' della
prestazione crescenti (ceteris paribus); risulta cosi' legittimo un sistema di
inquadramento che sia scarsamente sensibile a certi differenziali di qualita' o
quantita', come pure, al limite, un sistema di inquadramento piatto o
localmente piatto (un sistema di questo genere e' quello fondato solo sulle
mansioni dedotte in contratto - che prescinda, cioe', dalle differenze di
qualita' e quantita' di prestazione tra lavoratori impiegati nella stessa
mansione); certamente, pero', e' legittimo un sistema di inquadramento che valorizzi
(col segno giusto) qualunque differenza di qualita' e quantita'; e' quindi
legittima, a meno che entri in conflitto con altre disposizioni, l'adozione di
qualunque criterio attinente al contenuto della prestazione; alla luce di
questa considerazione, la Sent. Corte Cost. 103/89, laddove afferma che il
giudice deve verificare che retribuzione e inquadramento del lavoratore
corrispondano alle mansioni svolte, puo' essere salvata solo se si interpreta
tale verifica come orientata ad escludere che il lavoratore sia retribuito meno
del minimo previsto per quelle mansioni
o
c) principio di parita' di trattamento (art. 41 Cost.),
che potrebbe astrattamente (non in riferimento all'art. 41 Cost.)
essere enunciato in modi molto diversi, ordinabili per grado di rigidita': dal
livello piu' basso (divieto di differenziazione di trattamento immotivata), a
quello piu' alto (divieto di differenziazione di trattamento comunque
motivata); l'art. 41 Cost.
(correttamente interpretato da Sent. Corte Cost. 103/89) lo prescrive in una
forma molto vicina a quella meno rigida, che puo' essere cosi' sintetizzata:
divieto di differenziazione di trattamento immotivata o fondata su motivazioni
futili (indicando, per semplicita', come "futile" qualunque
motivazione non intesa a proteggere un interesse apprezzabile); qualunque
differenziazione fondata su motivazioni non futili e' compatibile con art. 41 Cost.,
potendo, naturalmente, non esserlo con altri precetti; potrebbe, ad esempio,
essere incompatibile con divieti di discriminazione; oppure - cosa non meno
delicata - potrebbe travolgere il proporzionamento con qualita' e quantita' per
il rilievo eccessivo dato ad elementi estranei al contenuto della prestazione
(prevalenza, nel sistema di inquadramento, di criteri attinenti alla capacita'
professionale del lavoratore indipendentemente dal suo debito contrattuale -
c.d. qualifica soggettiva - ovvero non attinenti ne' al contenuto delle
prestazioni ne' alle capacita' soggettive del lavoratore - es.: anzianita' -
rispetto ai criteri attinenti al contenuto della prestazione)
o
d1) divieto di discriminazione diretta (L.
125/1991, D. Lgs. 286/98, D. Lgs. 215/03, D. Lgs. 216/03, etc.), che
esclude la legittimita' di differenziazioni fondate sull'appartenenza o meno al
gruppo che si vuol proteggere
o
d2) divieto di discriminazione indiretta (L.
125/1991,
D. Lgs. 286/98, D. Lgs. 215/03, D. Lgs. 216/03, etc.), che esclude la
legittimita' di differenziazioni fondate su criteri non attinenti al contenuto
della prestazione (o addirittura, stando alla Sent. Corte Giust. 17/10/89 C.
109/88, delle differenziazioni fondate su criteri non strettamente attinenti a
caratteristiche "essenziali" per la prestazione lavorativa), qualora
ne risulti complessivamente danneggiato il gruppo svantaggiato
o
il divieto di discriminazione diretta puo' essere visto come conseguenza
dell'applicazione dell'art. 41 Cost.
in un contesto sociale in cui la motivazione di una differenza di trattamento
basata sull'appartenenza a un certo gruppo non puo' che essere considerata -
secondo il Legislatore - come futile; e' evidente come il ragionamento del
Legislatore, in materia, sia frutto di una acquisizione solida, ma molto
recente e molto poco diffusa: se cosi' non fosse - se, cioe', la futilita'
della motivazione in esame fosse riconosciuta in modo generale, non vi sarebbe
nessun bisogno di un esplicito divieto di natura legislativa; la futilita' del
criterio ha quindi carattere contingente
o
il divieto di discriminazione indiretta sara' riconducibile all'art. 41 Cost.
in una situazione in cui il Legislatore ritenga talmente rilevante l'interesse
della societa' a rimuovere le disparita' oggettivamente esistenti tra gruppi da
etichettare come "futile" un criterio di differenziazione che non sia
relativo al contenuto della prestazione o, addirittura, ad aspetti essenziali
di tale contenuto, ogni volta che la sua adozione contribuisca al permanere
della condizione di disparita'; anche in questo caso la futilita' del criterio
ha carattere contingente e relativo; si trattera' infatti, in generale, di un
criterio orientato a tutelare un interesse apprezzabile (se cosi' non fosse,
sarebbe censurabile anche senza la prova statistica di un impatto sperequato) -
un criterio del tutto accettabile, cioe', se non vi fosse un contesto
caratterizzato dalla presenza di un gruppo svantaggiato (si pensi ad una
differenziazione "per conoscenza della lingua" in un'Italia degli
anni '70, non ancora meta di flussi migratori)
31. Qualifica
di titolare dello status di protezione internazionale (*)
Definizioni
o
protezione internazionale: lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
o
rifugiato:
chiunque, nel giustificato timore
dĠessere perseguitato per la sua
razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo
sociale o le sue opinioni
politiche, si trovi fuori dello Stato di
cui possiede la cittadinanza e non possa o, per tale timore, non voglia
domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e
trovandosi fuori del suo Stato di domicilio, non possa o, per il timore sopra
indicato, non voglia ritornarvi
o
protezione sussidiaria: lo status che puo' essere riconosciuto allo straniero o apolide privo
dei requisiti per il riconoscimento dello
status di rifugiato, rispetto al
quale sussistano fondati motivi per ritenere che in caso di ritorno nel Paese
d'origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno,
e che, a causa di questo rischio, non possa o non voglia avvalersi della
protezione di tale paese
o
paese d'origine:
il paese o i paesi di cui lo straniero richiedente protezione e' cittadino o,
se si tratta di apolide, il paese di precedente dimora abituale;
o
paese di origine sicuro: un paese inserito nell'elenco comune minimo di cui all'articolo 29
della Direttiva
2005/85/CE
o
domanda di protezione internazionale: una domanda di protezione presentata secondo le
procedure previste dalla L. 39/1990 e dal DPR 303/2004 per le domande di asilo;
nota: da art. 34, co. 2 D. Lgs. 251/2007 si evince che il riferimento alle
procedure previste dalla L. 39/1990 e dal DPR 303/2004 si applica fino
all'entrata in vigore del Decreto legislativo di recepimento della Direttiva
2005/85/CE;
la Direttiva
2004/83/CE,
inoltre, specifica che la definizione in esame si applica a condizione che lo
straniero non abbia chiesto esplicitamente altro tipo di protezione, non contemplato
nel campo di applicazione della Direttiva stessa, che possa essere richiesto
con domanda separata (si pensi alla richiesta di asilo ai sensi di art. 10 Cost.)
o
familiari del
beneficiario dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria: i seguenti
membri del nucleo familiare, costituito prima dell'arrivo nel territorio
nazionale, che si trovino nel territorio nazionale in connessione alla domanda
di protezione internazionale:
¤
il coniuge;
nota: la Direttiva
2004/83/CE
include anche il partner non sposato, avente con l'interessato una relazione
stabile, se la legislazione o la prassi equipara le coppie non sposate a quelle
sposate, nel quadro della legge sugli stranieri; questa formulazione andrebbe
conservata, risultando direttamente applicabile in caso di riforma in materia
di unioni di fatto
¤
i figli minori
a carico, purche' non coniugati,
anche naturali o adottati, essendo equiparati a figli anche i minori
affidati o sottosposti a tutela.
Esame dei fatti
o
di tutti i fatti
pertinenti relativi al paese d'origine al momento in cui viene adottata la decisione di merito, incluse le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti e le corrispondenti modalita'
di applicazione
o
della dichiarazione e della documentazione
pertinente presentata dal richiedente, che deve rendere noto se ha gia' subito persecuzione o danni gravi o
se rischia di subirne
o
della situazione personale, inclusi condizione sociale, sesso ed eta', al fine
di valutare se, in base a tale situazione, gli atti cui e' stato o rischia di
essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave
o
dell'eventualita' che le attivita' svolte
dal richiedente dopo aver
lasciato il paese d'origine siano state mirate, esclusivamente o
principalmente, ad esporlo a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel
paese stesso, al fine di presentare una domanda di protezione internazionale
o
dell'eventualita' che si possa presumere che il
richiedente sia in grado di ricorrere alla protezione di altro paese del quale possa dichiararsi cittadino.
o
il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda
o
ha prodotto tutti gli elementi in suo possesso e motivato l'eventuale mancanza di
altri elementi significativi (verosimilmente, si intende: "l'eventuale
mancanza di tutti gli altri elementi significativi")
o
le dichiarazioni
del richiedente sono coerenti,
plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali o specifiche
pertinenti di cui si dispone
o
la domanda e' stata presentata al piu' presto, o il richiedente ha fornito un motivo
valido per l'eventuale ritardo
o
dai riscontri effettuati, il richiedente appare attendibile
o
il richiedente ha l'onere di provare, almeno presuntivamente, il concreto pericolo cui andrebbe incontro in caso
di rimpatrio (nello stesso senso Sent. Cass. n. 26822/2007, n. 18353/2006, n.
28775/2005, n. 26278/2005, n. 2091/2005)
o
in sede di ricorso anche il giudice deve cooperare all'accertamento dei fatti, in applicazione della Direttiva
2004/83/CE, anche per procedimenti instaurati nelle more del suo recepimento
o
le disposizioni sul regime di prova fondato sul beneficio del dubbio contenute nella Direttiva
2004/83/CE sono applicabili anche per procedimenti instaurati nelle more
del suo recepimento
o
ininfluenti, di
per se', le raccomandazioni contenute nel Manuale ACNUR sulle procedure e sui criteri per la determinazione
dello status di rifugiato, perche' prive di valore normativo
Bisogno di protezione
internazionale insorto dopo la partenza
Responsabili della
persecuzione o del danno grave; soggetti che offrono protezione
o
nell'adozione di adeguate misure atte ad impedire che possano essere inflitti atti
persecutori o danni gravi, anche basate su un sistema giuridico
effettivo che permetta di individuare,
perseguire penalmente e punire tali atti
o
nella possibilita', per il richiedente, di accedere
a tali misure
Status di rifugiato: atti di
persecuzione
o
rappresentare, per natura o frequenza, una violazione
grave dei diritti umani fondamentali - in particolare,
dei diritti non derogabili ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo
(diritto alla vita, del diritto a non essere sottoposto a tortura ne' a pene o
trattamenti inumani o degradanti, del diritto a non essere tenuto in condizioni
di schiavitu' o di servitu', del diritto a non essere condannati sulla base di
un'applicazione retroattiva di norme penali)
o
costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni di diritti umani, il cui
impatto eserciti sulla persona un effetto analogo a quello di una violazione
grave dei diritti umani fondamentali
o
atti di violenza fisica o psichica, inclusa la violenza
sessuale
o
provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o
giudiziari, discriminatori per natura o per modalita' di attuazione
o
azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o
discriminatorie
o
rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici, con
conseguente carattere sproporzionato o discriminatorio della sanzione
o
azioni giudiziarie o sanzioni penali conseguenti al
rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo possa
comportare la commissione di crimini contro la pace, crimini di guerra, crimini
contro l'umanita', reati gravi o atti contrari alle finalita' e ai principi
delle Nazioni unite, tali da rientrare tra le clausole di esclusione dallo
status di rifugiato
o
atti specificamente diretti contro un genere sessuale o
contro l'infanzia
Motivi di persecuzione
o
razza: si
riferisce, in particolare, a considerazioni relative al colore della pelle,
alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico
o
religione:
include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste o ateiste, la
partecipazione a riti di culto celebrati in privato o in pubblico,
singolarmente o in comunita', l'astensione da tali riti di culto, le forme di
comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso
prescritte
o
nazionalita':
oltre che al possesso o alla mancanza di una cittadinanza, si riferisce
all'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identita culturale, etnica o
linguistica, da comuni origini geografiche o dall'affinita' con la popolazione
di un altro Stato (nota: formulazione ambigua; dalla versione
inglese della Direttiva
2004/83/CE,
pero', si desume in modo inequivocabile che l'affinita' con la popolazione di
un altro Stato e' presa in considerazione quale caratteristica del gruppo al
quale il richiedente appartiene o e' considerato appartenente, piuttosto che
dell'individuo stesso)
o
appartenenza ad un determinato gruppo sociale: si riferisce all'appartenenza ad un gruppo
costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune che non possono essere mutate, o una
caratteristica o una fede cosi'
fondamentali per l'identita' o la coscienza da non doversi costringere una
persona a rinunciarvi, ovvero ad
un gruppo che possiede, nel paese d'origine, un'identita' distinta, perche' percepito
come diverso dalla societa' circostante
(nota: la Direttiva
2004/83/CE
pone le due condizioni come concorrenti, non come alternative: devono, cioe',
sussistere allo stesso tempo la
caratteristica del gruppo e la percezione sociale della diversita' del gruppo
stesso); in funzione della situazione del paese d'origine, tale identita'
distinta puo' essere costituita dall'orientamento sessuale, sempre che tale
orientamento non includa la commissione di atti penalmente rilevanti ai sensi
della legislazione italiana (nota: alla luce della formulazione adottata dalla Direttiva
2004/83/CE,
il significato di questa disposizione e' verosimilmente il seguente: non si
puo' far passare per "orientamento sessuale" la commissione di atti
penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana)
o
opinione politica:
si riferisce alla professione di un'opinione, di un pensiero o di una
convinzione su una questione relativa ai potenziali persecutori e alle loro
politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente
abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti
Cessazione dello status di
rifugiato
o
si sia nuovamente e volontariamente avvalso della
protezione del paese di cui ha la
cittadinanza
o
avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata
o
abbia acquistato la cittadinanza di altro paese, inclusa l'Italia, e goda della protezione di tale
paese
o
si sia volontariamente ristabilito nel paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno
(nota: si deve intendere, verosimilmente: "in cui non poteva o non voleva
far ritorno") per timore di essere perseguitato
o
non puo' piu' rinunciare alla protezione del paese di
cui ha la cittadinanza o, se apolide, puo' far ritorno nel paese in cui aveva
dimora abituale, essendo venute meno,
in modo non meramente temporaneo, le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello
status di rifugiato
Esclusione dallo status di
rifugiato
o
se rientra nel campo di applicazione dell'art. 1D della
Convenzione
di Ginevra del 1951,
relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni
unite diversi dall'ACNUR; quando tale
protezione o assistenza cessa
per qualunque motivo, senza che la posizione dello straniero sia stata definita
in conformita' delle pertinenti risoluzioni adottate dall'Assemblea generale
della Nazioni unite, l'interessato accede alle forme di protezione previste dal D. Lgs. 251/2007; nota: la Direttiva
2004/83/CE
chiarisce che l'accesso alla protezione e' automatico
o
quando sussistono fondati motivi per ritenere che abbia
commesso ovvero istigato o concorso a commettere
¤
un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti dagli
strumenti internazionali relativi a tali crimini
¤
fuori del territorio italiano e prima del rilascio del
permesso di soggiorno quale rifugiato, un reato grave o atti particolarmente
crudeli, anche se perpetrati con chiaro obiettivo politico, che possano essere
classificati come reati gravi; la
gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto del fatto che la
legislazione italiana preveda, per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni
nel minimo o 10 anni nel massimo (nota: questa specificazione non e' prevista
dalla Direttiva
2004/83/CE)
¤
atti contrari
alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e
2 della Carta
delle Nazioni unite
Riconoscimento e diniego dello
status di rifugiato
o
non sussitono i presupposti
o
sussiste una delle cause di esclusione
o
sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero
costituisce un pericolo per la
sicurezza dello Stato
o
lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica,
essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati dall'art. 407, co. 2, lettera a), c.p.p.
(delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti
consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo
comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di
agevolare l'attivit delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti
commessi per finalit di terrorismo anche internazionale o di eversione
dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni,
nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma,
e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione,
introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in
luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di
esse, di esplosivi, di armi clandestine nonch di pi armi comuni da sparo
escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975,
n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai
sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui
obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600
bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate
previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale)
Revoca dello status di
rifugiato
Protezione sussidaria: danni
gravi
o
la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte
o
la tortura o
altra forma di pena o trattamento inumano o degradante (nota: sia
la Direttiva
2004/83/CE,
sia il D. Lgs. 251/2007 aggiungono, in modo pleonastico, "ai danni del
richiedente nel suo paese d'origine")
o
la minaccia
grave e individuale alla vita o
alla persona di un civile
derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto
armato interno o internazionale (Sent.
Corte Giust. C-465-07: l'esistenza di una tale minaccia non e' subordinata alla condizione che il richiedente sia interessato in modo specifico a
motivo di elementi peculiari della sua situazione personale; inoltre, puo' essere considerata, in via
eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata sia cosi' alto che un civile correrebbe, per il solo fato di
rientrare nel territorio interessato, un rischio effettivo di subire tale
minaccia)
o
espulsione di un cittadino straniero con gravi
problemi di salute, con impossibilita' di
ricevere cure adeguate nel paese d'origine (D. v. Regno Unito, 2/5/1997); in
senso contrario, pero', Bensaid c. Regno
Unito 21 febbraio 2000 (lĠespulsione del ricorrente affetto da schizofrenia in
Algeria non rappresenta un rischio reale di subire un trattamento degradante a
seguito del rimpatrio) e Grande
Chambre N. c. Regno Unito 27/5/2008 (non prevedendo la Convenzione
europea dei diritti dell'uomo alcun diritto d'asilo, sullo Stato non
incombe l'obbligo di curare uno straniero gravemente malato, anche ove vi sia
rischio di morte, in caso di rimpatrio, per mancanza delle cure necessarie)
o
espulsione di straniero a rischio di persecuzione da
parte di agenti non statali (Ahmed c.
Austria, 17/12/1996; H.L.R. c. Francia, 29/4/1997; N. c. Finlandia, 26/7/2005)
o
espulsione di richiedente asilo siriano a rischio di
possibile esecuzione, in assenza di garanzie circa un processo equo (Bader e a. c. Svezia, 22/11/2005)
o
prevalenza del
divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti anche rispetto
alle esigenze di sicurezza dello Stato e
al pericolo di terrorismo (Ramirez Sanchez c. Francia, 4/7/2006; Chahal c.
Regno Unito, 15/11/1996: la protezione offerta da art. 3, co. 3 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo
e' piu' ampia di quella garantita dagli articoli 32 e 33 della Convenzione
di Ginevra del 1951,
sia perche' non ammette deroghe relative alla sicurezza, sia perche' non limita
la protezione al caso di chi rischi trattamenti inumani o degradanti per certi
motivi)
Cessazione dello status di protezione
sussidiaria
Esclusione dallo status di
protezione sussidiaria
o
abbia commesso
ovvero istigato o concorso
a commettere
¤
un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti
dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini
¤
un reato grave,
nel territorio italiano o all'estero; la gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto del fatto che
la legislazione italiana preveda, per quel reato, una pena non inferiore a 4
anni nel minimo o 10 anni nel massimo
¤
atti contrari
alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e
2 della Carta
delle Nazioni unite
o
costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza
pubblica
o
la Direttiva
2004/83/CE
consentirebbe anche l'esclusione dello straniero che prima dell'ingresso nello
Stato membro ha commesso uno o piu' reati, che sarebbero puniti con la
reclusione se commessi nello Stato membro, e abbia lasciato il paese d'origine
solo per evitare di incorrere nelle sanzioni corrispondenti; il D. Lgs.
251/2007 non prevede questa causa di esclusione
o
diversamente dal caso dello status di rifugiato, ma
coerentemente con le disposizioni della Direttiva
2004/83/CE,
l'essere ritenuto un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la
sicurezza pubblica e' considerato causa di esclusione dalla protezione
sussidiaria anziche' di diniego; alla luce, pero', delle disposizioni
riguardanti la revoca dello status di rifugiato, che accomunano cause di
esclusione e cause di diniego, la differenza non sembra essere significativa
o
la formulazione adoperata, coerentemente con le
disposizioni della Direttiva
2004/83/CE,
consente all'amministrazione di effettuare una valutazione discrezionale, oltre
che in relazione alla pericolosita' per la sicurezza dello Stato, anche in
relazione a quella per l'ordine e la sicurezza pubblica; ai fini del diniego
del riconoscimento dello status di rifugiato, invece, il fatto che lo straniero
debba essere considerato un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica
discende, senza spazio per valutazioni discrezionali, dall'esistenza di una
condanna con sentenza definitiva per uno dei reati dall'articolo 407, co. 2,
lettera a), c.p.p.
o
Sent.
CEDU Khemais v. Italia: col rimpatrio forzato di un cittadino tunisino condannato
a 5 anni di reclusione per un reato grave
l'Italia ha violato sia art. 3 (divieto di sottoporre la persona a trattamenti
inumani o degradanti) sia art. 34 (diritto a un rimedio giudiziario effettivo
contro l'espulsione) Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, avendo posto lo straniero fuori dalla
giurisdizione della Corte con riduzione irreversibile del livello di protezione
che tale giurisdizione avrebbe potuto garantire
o
Sent.
CEDU Saadi c. Italia: l'esistenza di leggi nazionali e l'adesione a trattati nello Stato di destinazione
dell'espulso non sono sufficienti ad assicurare protezione adeguata contro il rischio
di maltrattamento; eventuali assicurazioni diplomatiche da parte dello Stato di destinazione non esonerano la Corte dall'obbligo di esaminare se, in concreto, tali
assicurazioni siano sufficienti a garantire la protezione del ricorrente dal
rischio di trattamenti vietati
o
Sent.
CEDU 24/3/2009: lĠespulsione di otto cittadini tunisini regolarmente
residenti in Italia, decretata dal Ministro dell'interno per ragioni di
sicurezza nazionale, viola l'art. 3 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, dato che gli interessati, sottoposti a
procedimento penale in Tunisia perche' sospettati di appartenere ad
organizzazioni terroristiche di matrice islamica, correrebbero il rischio,
stando ai rapporti di organismi internazionali, di tortura o trattamenti
inumani e degradanti; le rassicurazioni
fornite dalle autorita' tunisine, su sollecitazione delle autorita' italiane,
non sono in grado di offrire una protezione effettiva contro il rischio, data
lĠimpossibilita' accertata per gli interessati di avere diretto accesso a rappresentanti
legali internazionali, in caso di detenzione in Tunisia
Riconoscimento dello status di
protezione sussidiaria
Revoca dello status di
protezione sussidiaria
32.
Procedure per riconoscimento e revoca della protezione
internazionale (*)
Controllo delle frontiere:
limiti al respingimento; sopensione del procedimento penale per ingresso o
soggiorno illegale; rischi di interferenze
o
il Governo responsabile per la regione Search And Rescue (SAR) in cui sono stati recuperati i sopravvissuti e' tenuto a fornire un luogo sicuro o ad assicurare che tale luogo venga fornito
o
per "luogo sicuro" si intende una localita' dove
¤
le operazioni di soccorso si considerano concluse e la
sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non e' minacciata
¤
le necessita' umane primarie (cibo, alloggio, servizi
medici) possono essere soddisfatte e puo' essere organizzato il trasporto dei
sopravvissuti nella destinazione vicina o finale
Autorita' competenti
o
per l'esame
della domanda di protezione
internazionale, le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale
o
per la ricezione della
domanda, l'ufficio di polizia di
frontiera e la questura
o
per la determinazione dello Stato competente
per l'esame della domanda di protezione internazionale, l'Unita'
Dublino presso il Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno
Commissioni territoriali per
il riconoscimento della protezione internazionale
o
alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 25/2008 le Commissioni
territoriali per il riconoscimento dello
status di rifugiato erano istituite presso gli Uffici territoriali del Governo
delle seguenti province (con competenza per le domande presentate nella
circoscrizione territoriale corrispondente e per quelle presentate da
richiedenti trattenuti in centri di identificazione o - da D. Lgs. 140/05 -
ammessi alle misure di accoglienza presso strutture che abbiano sede in tale
circoscrizione; nota: secondo il TAR
Friuli, la disposizione sulla competenza per le domande dei trattenuti si
applica solo se la domanda e' stata presentata dallo straniero gia' trattenuto:
interpretazione assurda, dato che quella disposizione risulterebbe
pleonastica):
¤
Gorizia (per Friuli, Veneto, Trentino Alto Adige)
¤ Milano (per Lombardia,
Valle dĠAosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna)
¤ Roma (per Lazio,
Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria)
¤ Foggia (per la Puglia)
¤ Crotone (per Calabria e
Basilicata)
¤ Trapani (per le province
di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna)
¤ Siracusa (per le province
di Siracusa, Ragusa, Caltanisetta, Catania)
o
era stato inoltre stabilito che
¤
le Commissioni territoriali possono essere inviate per operare nella circoscrizione
territoriale di altra
Commissione per l'esame delle domande, ai
fini di un piu' rapido espletamento delle procedure (Ord.
PCM 3506/2006)
¤
il Mininterno e' autorizzato ad istituire fino a 3
Commissioni territoriali ulteriori,
determinandone la competenza territoriale; si applicano le norme a regime,
salvo il fatto che il rappresentante dell'ente territoriale e' nominato dal Sindaco del Comune in cui la
commissione ha sede (ord.
PCM 12/10/2007)
o
un funzionario di carriera prefettizia, con funzioni di presidente
o
un funzionario della polizia di Stato
o
un rappresentante dellĠente territoriale designato dalla Conferenza unificata Stato-citta'
ed autonomie locali o, in situazioni di urgenza, dal Ministro dell'interno, su
indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la commissione
territoriale (da D. Lgs. 159/2008)
o
un rappresentante dell'ACNUR
á
Per ogni membro e' nominato un supplente
á
La Commissione territoriale puo' essere integrata, su richiesta del Presidente della Commissione
nazionale per il diritto d'asilo, da un funzionario del MAE, con funzioni di componente a tutti gli effetti,
ove richiesto da afflussi particolari di richiedenti per l'esame delle cui domande
occorrano competenze specifiche del MAE
á
I rappresentanti delle amministrazioni o degli enti
locali possono essere scelti anche tra il personale collocato a riposo da non
piu' di due anni
á
Il Ministro dell'interno puo' istituire, con proprio
decreto, nell'ambito di ciascuna Commissione territoriale, una sezione
composta dai membri supplenti
della Commissione, rispetto a cui si applica la normativa vigente relativa a
quest'ultimo organismo (Ord.
Presidente del Consiglio dei Ministri 12/9/2008)
á
A presidente e membri effettivi o supplenti e'
corrisposto, per ogni seduta cui prendono parte, un gettone di presenza di
importo fissato con decreto Mininterno di concerto con Mineconomia
á
La Commissione territoriale e' costituita
validamente se e' presente la maggioranza dei suoi componenti, e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti (nota: questo da' luogo, di fatto, a un potere di
veto in capo al singolo membro, nelle sedute in cui siano presenti solo tre
componenti; sarebbe stato piu' sensato prevedere che si deliberi a maggioranza
dei membri presenti); in caso di parita', prevale il voto del presidente (nota: essendo necessario il voto favorevole di almeno tre componenti,
non e' possibile che si verifichi una situazione di parita', giacche' questo
richiederebbe la presenza di almeno sei componenti, laddove questi sono, al
piu', cinque)
á
La competenza
delle commissioni territoriali e' determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui e' presentata la domanda, salvo che nei casi di
richiedenti accolti in centri di
accoglienza richiedenti asilo o trattenuti in CIE, per i quali la competenza e' determinata in base alla
circoscrizione territoriale in cui e' collocato il centro
Commissione nazionale per il
diritto d'asilo
á
La Commissione nazionale per il diritto d'asilo e' competente in materia di revoca e cessazione dello status di protezione internazionale e ha compiti di
o
indirizzo e coordinamento delle commissioni
territoriali
o
formazione e aggiornamento dei componenti delle
commissioni territoriali
o
costituzione e aggiornamento di una banca dati
informatica per il monitoraggio delle richieste di asilo
o
costituzione e aggiornamento di un centro di
documentazione della situazione socio-politico-economica dei paesi di origine
dei richiedenti
o
monitoraggio dei flussi di richiedenti, anche al fine
di proporre l'istituzione di nuove commissioni territoriali e di fornire, se
necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei ministri per
l'adozione del decreto di protezione temporanea ex art. 20, T.U.
o
un dirigente in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri
o
un funzionario della carriera diplomatica
o un funzionario di
carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Mininterno
o un dirigente del
Dipartimento di Pubblica sicurezza del Mininterno
á
Ciascuna amministrazione designa un supplente
á
L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile
á
Alle riunioni della Commissione partecipa un rappresentante del delegato
ACNUR,
con funzioni consultive
á
La Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e
logistico del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Mininterno
á
La Commissione nazionale e' costituita validamente se e' presente la maggioranza dei suoi componenti, e delibera con il voto
favorevole
di almeno tre componenti (nota: questo da' luogo, di fatto, a un potere di veto in
capo al singolo membro, nelle sedute in cui siano presenti solo tre componenti;
sarebbe stato piu' sensato prevedere che si deliberi a maggioranza dei membri
presenti)
á
Con DPCM possono essere istituite una o piu' sezioni della Commissione
nazionale; si applicano le stesse disposizioni previste per la Commissione
nazionale riguardo a individuazione e nomina dei componenti, validita' delle
sedute e modalita' delle deliberazioni
Presentazione della domanda;
verbalizzazione
á
La domanda di protezione internazionale e' presentata personalmente dal richiedente all'ufficio di polizia
di frontiera, all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato, o alla questura competente in base al
luogo di dimora del richiedente; nota: non sembra che si tenga nella dovuta
considerazione art. 6, co. 5 Direttiva
2005/85/CE,
che prevede che le autorita' cui lo straniero potrebbe rivolgersi per
presentare domanda dovrebbero essere in grado di fornire indicazioni sulle sedi
in cui la domanda puo' essere effettivamente presentata
Informazione del richiedente
o
fasi della procedura per il riconoscimento della
protezione internazionale
o
principali diritti e doveri del richiedente durante la
permanenza in Italia
o
prestazioni sanitarie e di accoglienza e modalita' di
accesso
o
indirizzo e recapito telefonico dell'ACNUR e delle
principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale
o
alle modalitaĠ di iscrizione del minore alla scuola
dellĠobbligo
o
allĠaccesso ai servizi di accoglienza per richiedenti
asilo indigenti erogati dallĠente locale
o
allĠacceso ai corsi di formazione e riqualificazione
professionale (possono includere tirocini formativi?) di durata non superiore a
quella residua del permesso di soggiorno
Determinazione dello Stato
competente per l'esame della domanda
Adempimenti del questore;
attestato nominativo o permesso di soggiorno
Garanzie per il richiedente
á
Il richiedente ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della
Commissione territoriale sulla domanda, salvo che
o
debba essere estradato verso altro Stato a seguito di
un mandato di arresto europeo
o
debba essere consegnato a una Corte o a un Tribunale
penale internazionale
o
debba essere avviato verso un altro Stato membro per
l'esame della richiesta di protezione internazionale
Eventuale limitazione della
liberta' di circolazione
Obblighi del richiedente
o
consegnare i
documenti in suo possesso rilevanti in relazione alla domanda, incluso il
passaporto e comparire davanti
alla Commissione territoriale, se convocato (da D. Lgs. 159/2008)[108];
nota: Trib.
Roma ha incluso il possesso di un passaporto rilasciato dallo Stato di
appartenenza tra i motivi di rigetto del ricorso contro il diniego di riconoscimento
dello status di rifugiato
o
informare senza indugio l'autorita' competente riguardo
a cambiamenti di residenza o di domicilio
o
agevolare il
compimento degli accertamenti
previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza
Trattenimento e ospitalita'
obbligatoria
o
che si trova nelle condizioni di cui all'art. 1,
paragrafo F, della Convenzione
di Ginevra del 1951
(condizioni di esclusione
dall'applicazione della Convenzione
di Ginevra del 1951:
aver commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine
contro l'umanita', nel senso degli strumenti internazionali contenenti
disposizioni relative a siffatti crimini; aver commesso un crimine grave di
diritto comune fuori dal paese ospitante prima di esservi ammessi; essersi resi
colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite)
o
che e' stato condannato in Italia per reati
inerenti gli stupefacenti, la liberta'
sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti
al reclutamento di persone da
destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di
minori da impiegare in attivita' illecite o per uno dei delitti indicati dall'art.
380, co. 1 e 2 c.p.p.
(delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la
reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni, nel massimo a venti anni;
delitti contro la personalita' dello Stato, delitto di devastazione e
saccheggio, delitti contro l'incolumita' pubblica, delitto di riduzione in
schiavitu', furto aggravato, rapina, delitti di illegale fabbricazione,
introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in
luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di
esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo,
delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per
finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di
promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete
e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione, direzione e
organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di promozione,
direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere)
o
e' destinatario di un provvedimento di respingimento
o di espulsione[109] (da D. Lgs. 159/2008; nota: verosimilmente, e'
incluso il caso in cui il provvedimento di espulsione sia stato adottato
successivamente alla presentazione della domanda di protezione internazionale;
ad esempio, quale misura di prevenzione, a causa del comportamento del
richiedente)
o
sembrerebbe piu' logico che la proroga sia chiesta al
giudice competente per la convalida nel caso di richiedente non gia' trattenuto
- ossia, nel caso ordinario, al Giudice di pace
o
non disciplinato il caso in cui scada il periodo di
trattenimento senza che sia stata adottata la decisione
o
quando e' necessario determinare o verificare la sua nazionalita' o identita', mancando il richiedente dei documenti di viaggio o di identita',
ovvero quando all'arrivo nel territorio dello Stato egli abbia presentato
documenti risultati falsi o contraffatti
o
quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di
frontiera (nota: il D. Lgs.
25/2008 aggiunge: "o subito dopo"; l'aggiunta e' pleonastica, rientrando
nel caso di avvenuta elusione)
o
quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizione di soggiorno illegale
o
al richiedente asilo trattenuto nel centro sono
assicurate le cure ambulatoriali e
ospedaliere urgenti o comunque essenziali erogate dal SSN ai sensi dellĠart. 35, co. 5, T.U. allo straniero
irregolarmente soggiornante; allĠinterno dei centri con piuĠ di 100 richiedenti
asilo sono attivati servizi di prima assistenza medico-generica
o
e' consentito l'accesso ai CDI dei rappresentanti delle organizzazioni umanitarie
internazionali e nazionali, come OIM e
Croce Rossa Italiana (Direttiva Mininterno citata da com.
Mininterno 24/4/2007)
o
sono ammessi ai CDI, su richiesta, anche Sindaci, Presidenti di Provincia e
Presidenti di Giunta e Consiglio regionale (Direttiva Mininterno citata da com.
Mininterno 24/4/2007)
o
il Prefetto,
sentito l'ente gestore, autorizza
l'accesso ai CDI di giornalisti
e dei fotocineoperatori che li
accompagnano, determinando modalita' e tempi delle visite sulla base delle
esigenze di tutela della privacy degli stranieri ospitati e della necessita' di
non creare intralcio alle attivita' svolte all'interno del CDI (Direttiva
Mininterno citata da com.
Mininterno 24/4/2007)
Dichiarazione di
inammissibilita' della domanda
o
il richiedente e' stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione
di Ginevra del 1951
e puo' ancora avvalersi della
protezione di tale Stato
o
il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione dalla
Commissione stessa (o, verosimilmente, da una qualunque altra Commissione
territoriale), senza addurre nuovi elementi relativi alla sua sitiazione personale o alla situazione del paese
d'origine (nota: l'inammissibilita' non dovrebbe riguardare i casi in cui la
prima domanda sia stata esaminata alla luce della normativa precedente, dato
l'ampliamento della nozione di protezione internazionale apportato dal Decreto
in esame e da D. Lgs. 251/2007)
Sospensione dell'esame nelle
more della determinazione dello Stato competente
Ritiro della domanda;
estinzione del procedimento
Audizione del richiedente
o
quando ritenga di avere elementi sufficienti per accogliere
la domanda di riconoscimento dello status
di rifugiato
o
quando sia certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
SSN l'incapacita' o imposibilita' del richiedente di sostenere un colloquio personale
(nota: in base ad art. 12, co. 3 Direttiva
2005/85/CE
deve trattarsi di incapacita' o impossibilita' dovute a circostanze persistenti
che sfuggono al controllo dell'interessato; se cosi' non fosse, tra l'altro, la
disposizione risulterebbe in contrasto con quella successiva, relativa al
rinvio del colloquio; sembra trascurata, comunque, la disposizione di cui allo
stesso art. 12, co. 3, in base alla quale in caso di impossibilita' di
colloquio personale devono essere compiuti ragionevoli sforzi per consentire
all'interessato di produrre ulteriori informazioni; si noti infine che e'
escluso che il colloquio possa essere omesso dalla Commissione nazionale)
o
qualora le condizioni di salute del richiedente, certificate dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico
convenzionato con il SSN, non lo rendano possibile
o
qualora l'interessato lo richieda per gravi motivi
Assistenza legale del
richiedente; accesso alle informazioni e agli atti
Ruolo dell'ACNUR
o
il ruolo dell'ACNUR rispetto alla Commissione
territoriale e' discutibile, avendo il suo rappresentante diritto di voto
all'interno di quella commissione
o
non sembra recepita la disposizione di cui all'art. 21,
co. 1, lettera a, Direttiva
2005/85/CE,
in base alla quale l'ACNUR deve avere accesso, previo consenso del richiedente
asilo, alle informazioni sulla domanda, sullo svolgimento della procedura e
sulle decisioni prese
Limiti alla raccolta e alla
diffusione di informazioni
o
art. 25, co. 1 D. Lgs. 25/2008 stabilisce che "in
nessun caso possono essere acquisite informazioni dai presunti responsabili
della persecuzione"; questa disposizione va interpretata nel senso qui
dato coerentemente con art. 22, lettera b, Direttiva
2005/85/CE,
dato che la disposizione di cui ad art. 22, lettera a, Direttiva
2005/85/CE
e' gia' recepita da art. 25, co. 2 del D. Lgs. 25/2008
o
la Direttiva
2005/85/CE
vieta solo l'acquisizione di informazioni effettuata con modalita' tali da
rivelare che il richiedente ha presentato domanda e da procurare danno a lui,
alle persone a suo carico o ai familiari; la disposizione del D. Lgs. 25/2008,
essendo piu' favorevole al richiedente, e' comunque legittima
o
scopo di questa disposizione e' quello di evitare che
sia messa a repentaglio la sicurezza del richiedente (la Direttiva
2005/85/CE
fa riferimento anche a persone a carico e suoi familiari), piuttosto che quello
di evitare il ricorso a informazioni di parte e, per questo, non credibili
o
la Direttiva
2005/85/CE
vieta solo la rivelazione diretta di informazioni rilevanti ai presunti
responsabili; la disposizione del D. Lgs. 25/2008, essendo piu' favorevole al
richiedente, e' comunque legittima
o
non e' chiaro se il divieto riguardi qualunque
informazione sulla domanda di protezione internazionale o solo quelle che
possono nuocere all'incolumita' del richiedente o delle persone a suo carico o
alla liberta' e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d'origine
o
il recepimento delle disposizioni della Direttiva
2005/85/CE
da parte del D. Lgs. 25/2008 e' piuttosto impreciso: la Direttiva vieta
all'art. 22, lettera a, la rivelazione di informazioni rilevanti ai presunti
responsabili della persecuzione e, all'art. 22, lettera b, la richiesta di
informazioni a tali presunti responsabili con modalita' che potrebbero nuocere
al richiedente, alle persone a suo carico o ai suoi familiari; curiosamente,
l'asimmetria che caratterizza queste disposizioni (il riferimento alle persone
a carico e ai familiari figura in una sola delle disposizioni) e' speculare
rispetto a quella delle corrispondenti disposizioni del D. Lgs. 25/2008
o
con riferimento allo status di protezione sussidiaria,
dovrebbe essere esclusa anche la possibilita' di attingere informazioni da (o
fornirne a) coloro che possono recare un danno grave al richiedente
Esame prioritario delle
domande
o
la domanda e' palesemente fondata
o
il richiedente appartiene a una delle categorie vulnerabili indicate all'art. 8 D. Lgs. 140/2005 (minori,
disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli
minori, persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture,
stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale)
o
sono stati disposti, per il richiedente, l'accoglienza
obbligatoria in centro di accoglienza
richiedenti asilo (nota: a seguito di presentazione della domanda
successiva all'intercettazione in
condizioni di ingresso o soggiorno illegali[111])
ovvero il trattenimento in CIE;
nota: sembra piuttosto imprecisa la corrispondenza tra la categoria dei
richiedenti trattenuti in CIE e quella di cui all'art. 23, co. 4, lettera m, Direttiva
2005/85/CE,
per la quale il riferimento e' all'esistenza di un pericolo per la sicurezza
nazionale o per l'ordine pubblico, come pure la corrispondenza tra la categoria
dei richiedenti accolti obbligatoriamente in centro di accoglienza per i motivi
considerati e quelle di cui all'art. 23, co. 4, lettere j o l, Direttiva
2005/85/CE,
per le quali rilevano l'intenzionalita' nel ritardare l'allontanamento o il
ritardo ingiustificato nel presentare la domanda
Termini per l'esame della
domanda
Acquisizione di nuovi elementi
Decisione della Commissione
territoriale
o
riconosce lo
status di rifugiato o di protezione
sussidiaria;
o
rigetta la
domanda, quando non sussitano i presupposti per il riconoscimento della protezione
internazionale, ovvero quando ricorra una delle cause di cessazione o di esclusione dalla protezione internazionale previste dal D.
Lgs. 251/2007, o quando il richiedente provenga da un paese di
origine sicuro e non abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle
circostanze specifiche in cui egli si trova
o
rigetta la
domanda per manifesta infondatezza
quando l'insussistenza dei
presupposti per la concessione della protezione internazionale risulti palese ovvero
quando risulti che la domanda stessa sia stata presentata al solo
scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione (da D. Lgs. 159/2008); nota: circ.
Mininterno 3/11/2008 non menziona l'ipotesi di presentazione meramente
strumentale della domanda
Conseguenze delle decisioni
negative
o
con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, nei confronti del
richiedente accolto obbligatoriamente in centro di accoglienza richiedenti asilo o trattenuto in CIE;
o
con intimazione
a lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg., o con
accompagnamento nei casi in cui il prefetto rilevi il rischio di elusione
dell'intimazione, nei confronti del richiedente cui sia stato rilasciato un permesso
di soggiorno per richiesta asilo
Procedimenti di revoca e cessazione
dello status di protezione internazionale: garanzie
o
essere informato
per iscritto del fatto che la
Commissione nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento dello status e
dei motivi di tale nuovo esame
o
avere la possibilita' di esporre in un colloquio
personale o in una dichiarazione scritta (verosimilmente, con scelta tra le due
opzioni lasciata all'interessato) i motivi che militano contro la
revoca o la cessazione dello status
Ricorso contro le decisioni
della Commissione territoriale o della Commissione nazionale
o
trattandosi di un diritto soggettivo, la possibilita' di presentare ricorso al tribunale
non sembra condizionabile al rispetto di un termine (in questo senso, Trib.
Catania); questo puo' avere efficacia solo ai fini della richiesta di
sospensione di allontanamento
o
la compressione dei tempi per la presentazione del ricorso non sembra rientri nell'accelerazione
dell'esame che gli Stati membri potrebbero prevedere, in base ad art. 23, co. 4
Direttiva
2005/85/CE, per richiedenti che entrino o soggiornino illegalmente nel
territorio dello Stato e, senza un valido motivo, omettono di presentarsi
tempestivamente alle autorita' o di presentare domanda di asilo al piu' presto
Effetto sospensivo automatico
del ricorso; richiesta di sospensione
o
la decisione e' stata assunta sulla base della sola
documentazione presentata essendosi il richiedente allontanato
ingiustificatamente dal centro accoglienza
richiedenti asilo
o
la domanda e' stata rigettata per manifesta
infondatezza (da D. Lgs. 159/2008)
o
a carico del richiedente e' stata disposta obbligatoriamente l'accoglienza in centro di accoglienza richiedenti asilo avendo presentato la domanda dopo
essere stato fermato in fase di ingresso illegale o in
condizioni di soggiorno illegale
(da D. Lgs. 159/2008)[114];
nota: non e' chiaro se la condizione sia in realta' che l'accoglienza o il
trattenimento siano ancora in corso; ossia, se rientri in questa previsione
anche il richiedente per il quale l'accoglienza o il trattenimento siano
cessati per decorrenza dei termini
o
a carico del richiedente e' stato disposto il trattenimento
in CIE
Udienza del Tribunale;
decisione
Reclamo alla Corte d'appello
contro la decisione del Tribunale; istanza di sospensione
o
alla fissazione dell'udienza (entro 5 gg. dal deposito
del ricorso)
o
alla partecipazione della commissione interessata al
procedimento
o
all'adozione della sentenza (entro 3 mesi dalla
proposizione del reclamo)
Ricorso per cassazione contro
la sentenza della Corte d'appello
Accoglienza del ricorrente
Rinuncia alla protezione
internazionale
Riservatezza
33.
Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (*)
Assistenza sanitaria
Servizi di accoglienza per
richiedenti asilo
o
2004: 80% richiedenti asilo, 11.7% protezione
umanitaria, 8.1% rifugiati
o
2005: 52.9% richiedenti asilo, 31.5% protezione
umanitaria, 15.6% rifugiati
o
2006: 42.9% richiedenti asilo, 43.1% protezione
umanitaria, 14.0% rifugiati
o
2007: 41% richiedenti asilo, 46% protezione umanitaria,
13% rifugiati
o
accoglienza
¤
strutture, adeguate alle esigenze delle eventuali
categorie vulnerabili da accogliere, ubicate in centri abitati o in luoghi
prossimi a centri abitati e ben collegati da trasporto pubblico e/o privato
¤
condizioni materiali di accoglienza: garantiti vitto
(possibilmente atto a rispettare le tradizioni culturali e religiose delle
persone accolte), vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene
personale in quantita' sufficiente, "pocket money"
¤
servizi minimi garantiti: facilitazione dell'accesso ai
servizi erogati sul territorio, assistenza sanitaria con obbligo di screening
medico in ingresso, inserimento scolastico dei minori, iscrizione a corsi di
istruzione per adulti (in particolare, di lingua italiana) e successivo
monitoraggio della frequentazione, orientamento alla conscenza del territorio
(trasporti, poste, farmacie, associazioni, etc.), mediazione
linguistico-culturale finalizzata alla rimozione degli ostacoli burocratici,
linguistici e sociali
o
tutela
¤
servizi garantiti: sostegno nelle procedure per il
riconoscimento della protezione internazionale, orientamento e informazione
legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo e sulle regole
che sorreggono la comunita' ospitante, sostegno nelle procedure
burocratico-amministrative, supporto sanitario specialistico se necessario,
supporto psico-sociale specifico (in particolare, per categorie vulnerabili),
orientamento in materia di protezione sociale e previdenza, informazione sui
programmi di rimpatrio avviati dall'OIM o da altri organismi a carattere
umanitario, mediazione linguistico-culturale finalizzata a facilitare
l'espletamento dei servizi di tutela
Accesso alle misure di
accoglienza
Adozione delle misure di
accoglienza
Impossibilita' di accoglienza:
contributo assistenziale
Notifica e comunicazione degli
atti al destinatario delle misure di accoglienza
Modalita' di effettuazione
dell'accoglienza
Revoca delle misure di
accoglienza
o
mancata presentazione presso la struttura individuata
o
abbandono del centro di accoglienza da parte del
richiedente asilo, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura
o
mancata presentazione del richiedente asilo
all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata
presso il centro di accoglienza
o
accertamento dell'avvenuta presentazione in Italia di
una precedente domanda di asilo
o
accertamento della disponibilita' del richiedente asilo
di mezzi economici sufficienti
o
violazione grave o ripetuta delle regole del centro di
accoglienza da parte del richiedente asilo o comportamenti gravemente violenti
Accesso al lavoro del
richiedente asilo
o
presentazione di documenti e certificazioni false
o
rifiuto di fornire le informazioni necessarie per
l'accertamento della sua identita' o nazionalita'
o
mancata presentazione del richiedente asilo
all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata
comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio
eletto, salvi i motivi di forza maggiore (es.: malattia - da circ.
Mininterno 22/10/2005)
Durata dell'accoglienza;
accoglienza in fase di ricorso
o
quelle relative al caso di ricorso presentato da richiedente
non trattenuto ne' ospitato obbligatoriamente
appaiono in contrasto con art. 36, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che dispone l'applicazione dell'intero art. 11 D.
Lgs. 140/2005, inclusa (art. 11, co. 4) la possibilita' di continuare ad
usufruire dell'accoglienza a condizione di contribuire alle spese
o
quelle relative al caso di ricorso presentato da richiedente
trattenuto o ospitato obbligatoriamente
fanno riferimento all'Allegato
A
del Decreto
Mininterno 28/11/2005,
che pero'
¤
contiene disposizioni di rango inferiore a quelle
contenute in D. Lgs. 25/2008 e in D. Lgs. 140/2005
¤
non tiene conto del fatto che la possibilita' di
accesso allo svolgimento di attivita' lavorativa e' compatibile, in base ad
art. 11 D. Lgs. 140/2005, con la prosecuzione dell'accoglienza
¤
fa comunque salvo il caso in cui le condizioni di
salute del richiedente non consentano lo svolgimento di attivita' lavorativa
34.
Contenuto della protezione internazionale (*)
Rispetto della Convenzione di
Ginevra
Esigenze di persone
particolarmente vulnerabili
Limiti all'allontanamento del
titolare dello status di protezione internazionale
o
possa essere perseguitato per motivi di
-
razza
-
sesso (nota:
ulteriore rispetto a Convenzione
di Ginevra del 1951)
-
lingua (nota:
ulteriore rispetto a Convenzione
di Ginevra del 1951)
-
cittadinanza
-
religione
-
opinioni politiche
-
condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione
di Ginevra del 1951;
applicato dal Tribunale
di Firenze
al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria, e dal giudice
di pace di Torino
al caso di un omosessuale senegalese; sent.
Cass. 2907/2008:
necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza
di manifestazione esteriore; Risposta
Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un
permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero
omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento)
-
condizioni sociali
o
rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione
o
sussistono motivi per ritenere che rappresenti un
pericolo per la sicurezza dello
Stato
o
rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale
e' prevista la pena della reclusione non inferiore a 4 anni nel minimo o 10
anni nel massimo
Informazione su diritti e
doveri
Tutela del diritto all'unita'
familiare
o
quando tale status renda impossibile al richiedente (o,
verosimilmente, al suo familiare, se non ha ancora fatto ingresso in Italia)
fornire i documenti che provino i vincoli familiari (e, verosimilmente, gli
altri requisiti soggettivi), la documentazione prodotta in loco eĠ rimpiazzata
da dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR
200/1967 da parte dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare italiana (da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)
o
e' consentito anche il ricorso ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo
familiare, tra cui elementi tratti da
documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal
Ministero degli affari esteri (da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)
o
il rigetto della domanda non puo' essere motivato solo dalla mancanza di documenti
che provino l'esistenza dei vincoli familiari (o, verosimilmente, il possesso
degli altri requisiti da parte dei familiari); nota: si tratta, verosimilmente,
della domanda di visto di ingresso o di rilascio di permesso di soggiorno al
familiare, dato che il rilascio del nulla-osta prescinde dalla certificazione
dei vincoli familiari (da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)
o
il riferimento a tutte le cause di esclusione dallo
status di rifugiato e' improprio, giacche' penalizza, senza ragione, anche i
familiari che rientrano nella categoria di cui all'art. 10, co. 1 del D. Lgs.
251/2007 (destinatari di protezione o assistenza da parte di un organo o di
un'agenzia delle Nazioni unite diversi dall'ACNUR)
o
il riferimento alle cause di diniego dello status di
rifugiato non e' previsto dalla Direttiva
2004/83/CE,
che menziona solo le cause di esclusione (benche' sia consentito agli Stati
membri di rifiutare, ridurre o revocare, per ragioni di sicurezza dello Stato o
di ordine pubblico - che, appunto, costituiscono motivi di dinego dello status
di rifugiato -, i benefici in esame); da un punto di vista sostanziale, la
conseguenza censurabile di tale riferimento risulta essere la penalizzazione
irragionevole di coloro che rientrino nella previsione di cui all'art. 12, co.
1, lettera a) del D. Lgs. 251/2007 - coloro cioe' che siano banalmente privi
dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato
Permesso di soggiorno; accesso
al permesso CE slp; acquisto della cittadinanza
Titolo di viaggio
o
la tassa per
rilascio o rinnovo dei passaporti deve essere corrisposta anche per i titoli di
viaggio rilasciati ai rifugiati o destinatari di protezione sussidiaria
o
la tassa e' dovuta solo quando il titolare si rechi in
paesi non appartenenti all'Unione europea
o
la tassa non e' dovuta negli anni solari in cui il
passaporto non sia utilizzato
o
la tassa non puo' essere corrisposta in un'unica
soluzione, per l'intero quinquennio di validita' del titolo di viaggio
Libera circolazione
Limiti protezione diplomatica
Diritti in materia di lavoro,
assistenza, previdenza e studio
o
lavoro
subordinato o autonomo (nota: la parita' si estende a tutto il trattamento;
incluso quindi quello previdenziale);
nota: per l'instaurazione di un rapporto di lavoro non e' richiesta la stipula
di un contratto di soggiorno (circ.
Mininterno 25/10/2005)
o
iscrizione agli albi professionali
o
formazione professionale e tirocinio sul luogo
di lavoro
o
accesso al riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri (nota: il riferimento e' in ogni caso al
riconoscimento di titoli di studio, data la rubrica - "Accesso
all'istruzione" - dell'articolo in esame), previo superamento (art.
379 D. Lgs. 297/1994, come modificato da L.
29/2006) di una prova integrativa di lingua e cultura italiana (nel caso di
titolo di istruzione primaria o media; esonero in caso di frequenza con
profitto dei corsi istituiti dal MAE o di titolo straniero che preveda
l'apprendimento dell'italiano) o delle eventuali prove integrative ritenute necessarie da una commissione ministeriale
(per i titoli di istruzione superiore o professionale); documentazione richiesta per la dichiarazione di equipollenza (Guida
MIUR 22/10/2008; nota: improbabile che il titolare di protezione
internazionale sia in grado di procurarsi la documentazione completa):
¤
domanda diretta all'Ufficio Scolastico Provinciale
(gia' Provveditorato degli Studi)
¤
titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera (Guida
MIUR 22/10/2008: in caso di istruzione elementare o media, sufficiente la
dimostrazione di aver frequentato 5 o, rispettivamente, 8 anni di scuola),
corredato da:
-
traduzione in lingua italiana certificata
dall'autorita' diplomatico-consolare italiana o da un traduttore giurato
-
legalizzazione da parte dell'autorita'
diplomatico-consolare italiana della firma dell'autorita' che ha emesso l'atto
-
dichiarazione dell'autorita' diplomatico-consolare
italiana, relativa alla natura giuridica della scuola, l'ordine e il grado
degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l'ordinamento vigente nel
Paese in cui esso e' stato conseguito (con specificazione se si tratta di
titolo finale), e al valore del diploma ai fini del proseguimento degli studi o
professionale
¤
curriculum degli studi seguiti dall'interessato
(distinto per anni scolastici, possibilmente con l'indicazione delle materie seguite,
dell'esito degli esami finali e di eventuali esperienze lavorative connesse con
il titolo), redatto e firmato dallĠinteressato stesso
¤
programma delle materie del corso seguito, rilasciato
dalla scuola di provenienza all'estero, accompagnato da traduzione ufficiale in
lingua italiana; qualora le autorita' scolastiche straniere non rilascino tale
attestato, la rappresentanza diplomatico-consolare italiana attesta il
programma, ricavandolo dalle pubblicazioni ufficiali locali
¤
dichiarazione della rappresentanza
diplomatico-consolare italiana relativa al criterio di valutazione scolastica
in vigore nel Paese straniero di provenienza, da cui risultino il punteggio
minimo per essere promossi e il punteggio massimo
¤
eventuali atti idonei a provare la conoscenza della
lingua italiana; in mancanza, necessario un esame integrativo (nota: la Guida
MIUR 22/10/2008 fa riferimento anche alla conoscenza della letteratura
italiana; non evidente, in ogni caso, la conformita' all'art.
379 D. Lgs. 297/1994, come modificato da L.
29/2006, che prevede l'esame integrativo di lingua italiana nei casi di
dichiarazione di equipollenza di titoli di scuola elementare o media, salvo che
siano stati frequentati con profitto corsi istituiti dal MAE o che il titolo
straniero preveda l'apprendimento dell'italiano)
¤
elenco dei documenti presentati (in duplice copia)
o
assistenza sociale;
e' prevista la possibilitaĠ di fruizione di interventi specificamente previsti
nell'ambito di progetti di integrazione dei rifugiati (Circ. Ministero dell'Interno 26/3/98):
¤
assistenziali e di sostentamento
¤
per riconosciuta fragilitaĠ sociale
¤
per casi gravi e urgenti
¤
di sostegno allo studio
¤
di sostegno allĠattivitaĠ lavorativa
¤
di prima assistenza
o
assistenza sanitaria
o
circ.
Mininterno 12/4/1983: rifugiati hanno diritto, in presenza dei requisiti,
alle prestazioni assistenziali per invalidi e a quelle per indigenti (a quel
tempo, pensione sociale); Circ.
INPS 2/12/2008: ai fini della decorrenza del beneficio dell'assegno sociale
per i titolari di status di protezione internazionale e per i coniugi
ricongiunti si tiene conto, salvo diversa attestazione dell'Autorita'
competente, della data di rilascio della documentazione relativa al
riconoscimento dello status
o
circ.
INPS n. 62/2004
e Mess.
INPS 12712/2007
chiariscono che il rifugiato, mentre e' parificato all'italiano ai fini del godimento dell'assegno per il
nucleo familiare di cui alla L.
153/1988 (esteso quindi ai
familiari residenti all'estero), e' escluso dal godimento dell'assegno per il nucleo
familiare di cui all'art. 65, L.
448/1998 (limitato a italiani e
comunitari); queste limitazioni sopravvivono all'entrata in vigore del D. Lgs.
251/2007 (Mess.
INPS 2226/2008)
o
Trib.
Milano:
il rifugiato fruisce dell'indennita' di accompagnamento per invalidi civili
o
Legge regionale Friuli Veneza Giulia n. 9/2008: esclude
gli stranieri dall'accesso alle prestazioni assistenziali garantite dal Fondo per il contrasto ai fenomeni di
poverta' e di disagio sociale, mentre per quelli italiani e comunitari
prevedono il requisito della residenza triennale sul territorio regionale; nota: presentato un esposto
alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in
particolare, dei rifugiati, avvii procedura di infrazione nei confronti della
Repubblica italiana
o
Legge regionale Friuli Veneza Giulia n. 17/2008:
subordina l'accesso all'assegno di natalita' a requisiti di residenza di lungo periodo; nota:
presentato un esposto
alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in
particolare, dei rifugiati, avvii procedura di infrazione nei confronti della
Repubblica italiana
Integrazione
Alloggio e accoglienza
o
accoglienza
¤
strutture, adeguate alle esigenze delle eventuali
categorie vulnerabili da accogliere, ubicate in centri abitati o in luoghi
prossimi a centri abitati e ben collegati da trasporto pubblico e/o privato
¤
condizioni materiali di accoglienza: garantiti vitto
(possibilmente atto a rispettare le tradizioni culturali e religiose delle
persone accolte), vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene
personale in quantita' sufficiente, "pocket money"
¤
servizi minimi garantiti: facilitazione dell'accesso ai
servizi erogati sul territorio, assistenza sanitaria con obbligo di screening
medico in ingresso, inserimento scolastico dei minori, iscrizione a corsi di
istruzione per adulti (in particolare, di lingua italiana) e successivo
monitoraggio della frequentazione, orientamento alla conscenza del territorio
(trasporti, poste, farmacie, associazioni, etc.), mediazione
linguistico-culturale finalizzata alla rimozione degli ostacoli burocratici, linguistici
e sociali
o
integrazione
¤
servizi garantiti: accesso a corsi di lingua italiana
o, in mancanza, orientamento lingustico di base, sostegno alla rivalutazione
del retroterra e all'identificazione delle aspettative, sostegno alla
formazione e riqualificazione professionale, accesso all'istruzione scolastica
e universitaria, sostegno nelle procedure per il riconoscimento dei titoli di
studio e professionali e per la certificazione delle competenze, sostegno
all'inserimento nel mercato del lavoro, sostegno all'acquisizione
dell'autosufficienza alloggiativa, promozione di attivita' di sensibilizzazione
mirate ad evitare l'isolamento dei beneficiari, promozione di attivita' di
animazione socio-culturale, sostegno nelle procedure per il ricongiungimento familiare,
mediazione linguistico-culturale finalizzata a favorire l'inserimento
lavorativo, alloggiativo e socio-culturale
o
tutela
¤
servizi garantiti: sostegno nelle procedure per il
riconoscimento della protezione internazionale, orientamento e informazione legale
sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo e sulle regole che
sorreggono la comunita' ospitante, sostegno nelle procedure
burocratico-amministrative, supporto sanitario specialistico se necessario,
supporto psico-sociale specifico (in particolare, per categorie vulnerabili),
orientamento in materia di protezione sociale e previdenza, informazione sui
programmi di rimpatrio avviati dall'OIM o da altri organismi a carattere
umanitario, mediazione linguistico-culturale finalizzata a facilitare
l'espletamento dei servizi di tutela
Rimpatrio assistito
Parificazione del titolare di
permesso per motivi umanitari rilasciato su richiesta della Commissione
territoriale con il titolare di protezione sussidiaria
35.
Disposizioni particolari per i minori non accompagnati
(*)
Accesso alla procedura di
richiesta della protezione internazionale
Adempimenti in caso di
presentazione di domanda da parte di un minore non accompagnato
o
sospende il
procedimento;
o
da' immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni (nota: la comunicazione al Tribunale per i
minorenni e' finalizzata, verosimilmente, alla valutazione dell'eventuale stato
di abbandono del minore e all'adozione dei conseguenti provvedimenti di
affidamento) e al giudice tutelare
per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli artt. 343 e
segg. c.c.
(nota: art. 30, co. 2 Direttiva
2004/83/CE
prevede che le autorita' competenti procedano a periodiche verifiche del fatto
che il tutore o rappresentante legale del minore ne soddisfi le esigenze)
o
informa il Comitato per i minori stranieri.
o
la questura affida temporaneamente il minore non accompagnato ai Servizi sociali del Comune in cui il minore si trova e informa il
Tribunale per i minorenni e il giudice tutelare ai fini dellĠadozione dei provvedimenti relativi alla nomina di un
tutore e allĠaccoglienza del minore, oltre che il Comitato per i
minori stranieri (art. 5, co. 1 DPCM
535/99, art. 2, co. 5 DPR 303/2004); la procedura eĠ sospesa (prima della verbalizzazione delle dichiarazioni)
o
il Comune, se
non fa gia' parte della rete degli enti locali aderenti al Sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati, segnala il minore al Servizio centrale del Sistema di protezione (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006),
nell'ambito del quale possono essere previsti, dagli enti locali interessati, specifici
programmi di accoglienza riservati ai
minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, cofinanziati dal Fondo nazionale per le politiche
e i servizi dell'asilo (D. Lgs. 140/05)
o
il Servizio centrale indirizza il minore all'ente locale segnalante o di quello piu' vicino che abbia posti disponibili per minori nell'ambito
del Sistema di protezione o, in subordine, nell'ambito di strutture per minori
cofinanziate dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006);
una volta verificata la disponibilita' di posti presso uno dei progetti
afferenti alla rete, il Servizio Centrale comunica tale disponibilita' all'ente locale segnalante e, per conoscenza, a
quello di destinazione (circ.
Mininterno 11/4/2007);
dopo il trasferimento, il Servizio Centrale informa il Dipartimento per le Liberta' Civili e
lĠImmigrazione dellĠavvenuto trasferimento del minore e del suo inserimento nel progetto di
assistenza-accoglienza (circ.
Mininterno 11/4/2007);
l'accoglienza del minore non accompagnato richiedente asilo o titolare
di protezione internazionale o umanitaria, puo' protrarsi fino a 6
mesi dal compimento della maggiore
eta' (da Allegato
A al Decreto
Mininterno 22/7/2008)
o
l'ente locale di destinazione effettua, d'intesa con il Servizio Centrale, il
trasferimento del minore, tenendo conto della sua eta' e del suo grado di
vulnerabilita' (circ.
Mininterno 11/4/2007)
o
l'ente locale avverte
il Tribunale per i minorenni o il giudice tutelare, nonche' il Servizio
centrale, dell'avvenuta presa in carico del minore (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
o
l'inserimento e' confermato, se conforme all'interesse del minore, dal
Tribunale per i minorenni o dal giudice tutelare con i provvedimenti relativi all'accoglienza del minore (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
o
i Servizi sociali
del Comune in cui il minore e' stato inserito assistono il minore nella presentazione della
domanda, con la collaborazione dell'ACNUR
e degli organismi che operano nell'ambito della protezione dei richiedenti
asilo, compilando il modello C3 presso la questura competente, ascoltato il minore e tenuta in considerazione la
sua opinione, se egli e' in eta' di
discernimento (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
o
il tutore,
tenendo conto dell'opinione del minore (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006),
decide se confermare la domanda di asilo e prende contatto con la questura
competente per la riattivazione
del procedimento
Divieto di trattenimento
Audizione
Casi di mancata conferma della
domanda o di diniego dello status
Tutela del diritto all'unita'
familiare del minore non accompagnato
Formazione del personale
(Direttiva 2004/83/CE)
36. Norme
transitorie (*)
Norme transitorie: procedure,
regolamenti, Commissioni territoriali, CDI, ricorsi
o
la trasmissione delle informazioni circa la situazione dei paesi d'origine e di
transito del richiedente, da parte della Commissione nazionale, alle
commissioni territoriali e agli organi giurisdizionali competenti per i ricorsi
o
la redazione dell'opuscolo informativo
o
la definizione di caratteristiche e modalita' di
gestione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo
o
l'accesso dei rappresentanti dell'ACNUR ai centri di
accoglienza per richiedenti asilo
37. Protezione
temporanea (*)
Misure straordinarie di
accoglienza
Deroghe in materia di
ingresso, soggiorno e protezione diplomatica
Applicazione in occasione del
conflitto in Kossovo
Regime di protezione a seguito
di decisione del Consiglio europeo
o
la data di inizio
del regime di protezione
o
le categorie di
sfollati a cui si applica
o
la disponibilitaĠ
di accoglienza
o
le procedure per il rilascio di eventuali visti di
ingresso e di un permesso di soggiorno (per motivi di protezione temporanea?)
utilizzabile per studio e lavoro
o
la disciplina relativa al ricongiungimento familiare degli sfollati
o
le misure assistenziali (incluse le misure per le categorie con esigenze particolari)
o
le procedure per lĠeventuale trasferimento di sfollati in altro Stato membro dellĠUnione
europea
o
le procedure da applicare in caso di presentazione di
domande dĠasilo da parte di sfollati (incluso lĠeventuale differimento della
decisione sulla domanda al termine del
periodo di protezione e le modalitaĠ di soggiorno dei richiedenti nel lasso di
tempo che intercorre tra cessazione della protezione e decisione sulla domanda
di asilo)
o
le modalitaĠ per attuare il rimpatrio volontario o
assistito e, nel rispetto della dignitaĠ umana, quello coattivo
o
le modalitaĠ per consentire la permanenza temporanea, al termine del periodo di protezione, di sfollati
che non possano essere rimpatriati per ragioni di salute o motivi umanitari, ovvero per la necessitaĠ di consentire che un
familiare minorenne completi lĠanno scolastico in corso
Minori non accompagnati
Esclusione dalla protezione
temporanea
o
di un crimine
contro la pace, o un crimine di guerra o un crimine contro lĠumanitaĠ
o
di un reato grave non politico commesso, prima dellĠammissione al regime di
protezione, al di fuori del territorio dello Stato, inclusi i delitti
particolarmente crudeli, anche se commessi per un presunto obiettivo politico
(la gravitaĠ del reato eĠ valutata tenendo conto dei rischi cui andrebbe
incontro lo sfollato in caso di rimpatrio)
o
di un atto contrario ai principi e alle finalitaĠ delle Nazioni Unite
Tutela del diritto all'unita'
familiare
o
ricongiungimento con genitore a carico condizionato allo stato di convivenza nel paese di
provenienza nel periodo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato
lĠesodo e al fatto che il genitore si trovi ancora fuori dallĠUnione
europea (nota: la Direttiva
2001/55/CE
pone, alla base della decisione discrezionale sullĠautorizzazione al
ricongiungimento con altri parenti stretti a carico, la loro necessitaĠ di
protezione e la valutazione del danno che subirebbero in caso di diniego, non
discriminando tra coloro che hanno giaĠ avuto protezione in altro Stato membro
e coloro che si trovino ancora fuori dal territorio dellĠUnione europea)
o
ricongiungimento con figlio maggiorenne totalmente invalido, condizionato allo stato di convivenza e di carico
(anche parziale) nel paese di provenienza nel periodo in cui si sono verificati
i fatti che hanno determinato lĠesodo (nota: trascurate le condizioni relative
allĠesistenza di necessitaĠ di protezione e alla valutazione del danno in caso
di diniego, posta dalla Direttiva
2001/55/CE
per il ricongiungimento con altri parenti stretti a carico)
o
escluso il
ricongiungimento col genitore naturale del minore sfollato regolarmente
soggiornante in Italia con l'altro genitore (L. 94/2009)[118]
Trasferimenti da uno Stato
membro ad un altro
Incompatibilita' della
protezione temporanea con l'effettuazione dell'esame di una domanda di asilo
Informazione dello sfollato
Diniego della protezione;
impugnazione
Limiti alla liberta' di
circolazione
o
lĠingresso attraverso un valico non autorizzato
o
lĠingresso da valico autorizzato da Paese Ònon
SchengenÓ in mancanza dei
requisiti ordinari
o
lĠingresso in violazione delle disposizioni della Conv.
Appl. Accordo Schengen
(es.: lĠingresso troppo ravvicinato rispetto a un precedente soggiorno tale da
esaurire la durata limite consentita, di tre mesi nellĠarco di un semestre a
partire dal primo ingresso)
o
il soggiorno illegale (es.: il soggiorno successivo a ingresso da Paese Schengen prolungato
oltre i tre mesi, il caso di omessa dichiarazione di presenza, etc.)
38. Asilo costituzionale
e ulteriori forme di protezione (*)
Principio di non
refoulement
o
possa essere perseguitato per motivi di
-
razza
-
sesso (nota:
ulteriore rispetto a Convenzione
di Ginevra del 1951)
-
lingua (nota:
ulteriore rispetto a Convenzione
di Ginevra del 1951)
-
cittadinanza
-
religione
-
opinioni politiche
-
condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione
di Ginevra del 1951;
applicato dal Tribunale
di Firenze
al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria, e dal giudice
di pace di Torino
al caso di un omosessuale senegalese; sent.
Cass. 2907/2008:
necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza
di manifestazione esteriore; Risposta
Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un permesso
per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero
omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento)
-
condizioni sociali
o
rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione
o
il Governo responsabile per la regione Search And Rescue (SAR) in cui sono stati recuperati i sopravvissuti e' tenuto a fornire un luogo sicuro o ad assicurare che tale luogo venga fornito
o
per "luogo sicuro" si intende una localita' dove
¤
le operazioni di soccorso si considerano concluse e la
sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non e' minacciata
¤
le necessita' umane primarie (cibo, alloggio, servizi
medici) possono essere soddisfatte e puo' essere organizzato il trasporto dei
sopravvissuti nella destinazione vicina o finale
Permesso per motivi umanitari
Diritto d'asilo costituzionale
o
contro: Consiglio di Stato 27/2/52, 2/5/58, Tribunale
di Roma 13/2/97
o
a favore: TAR Lazio 15/5/86, TAR Friuli 19/2/92
o
risolutivo: Cassazione a sezioni riunite (19/2/97): la giustificazione del diritto sta
nellĠimpedimento; il criterio di accertamento della situazione consiste
nellĠeffettivitaĠ dellĠimpedimento; categoria dei rifugiati piuĠ ristretta: L.
39 non applicabile, in mancanza di legge attuativa; L. 39 non
incostituzionale percheĠ non
pretende di disciplinare il diritto
dĠasilo costituzionale
o
la legge non puoĠ essere considerata attuativa se pone restrizioni (?)
o
competenza per
il riconoscimento del diritto dĠasilo (diritto soggettivo perfetto): giudice
ordinario; attribuita al giudice ordinario
anche la competenza per il ricorso
nellĠambito del riconoscimento dello status di rifugiato (ora, piu' in generale, per lo staus di protezione
internazionale); non vi sono termini di prescrizione ne' di decadenza (Trib.
Catania)
o
nota: riguardo al tribunale competente, Trib.
Catania
ritiene che, dovendo essere trattato il giudizio col rito ordinario, e non con
quello camerale, la competenza e' quella per territorio, derogabile dalle
parti: non puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice in mancanza di eccezione
da parte dell'amministrazione convenuta; anche Trib. Milano esclude che in caso di richiesta di asilo costituzionale la
competenza sia automaticamente
quella del Tribunale di Roma
(ritenuto, dalla Corte di Cassazione, prima dell'entrata in vigore del DPR
303/2004, competente invece per i ricorsi avverso il diniego di riconoscimento
dello status di rifugiato)
o
necessaria la richiesta
di permesso di soggiorno, al fine di evitare
l'espulsione, non essendo sufficiente la
proposizione della domanda di asilo (Sent.
Cass. 8423/2004;
in senso contrario, Trib.
Catania)
o
Nota: secondo Sent.
Cass. 18549/2006, il diritto d'asilo costituzionale comporta solo il diritto di ottenere un permesso
di soggiorno temporaneo per consentire di
esperire la procedura di riconoscimento dello status di rifugiato
Diritti in materia di
assistenza, lavoro, studio, unita' familiare
39. Cittadinanza
(*)
Cittadinanza per nascita e per
adozione
o
chi eĠ nato da un genitore italiano
o
chi eĠ nato in Italia da genitori ignoti o apolidi
o
chi eĠ nato in Italia da genitori stranieri
che, in base alla legge dello Stato di appartenenza, non gli trasmettano la cittadinanza (nota: possibile il caso di minore
italiano con entrambi i genitori stranieri)
o
Sent. Cass. S.U. n.
12061/1998 ha chiarito che la
cittadinanza italiana in derivazione materna possa attribuirsi nei casi di nascita
successiva all'1/1/1948, data di entrata
in vigore della Costituzione (in precedenza, in senso contrario, Sent. Cass. n.
6297/1996, riportata in Dossier
del Servizio studi della Camera)
o
Sent. Cass. S.U. 25/2/2009: per effetto di Sent.
Corte Cost. 87/1975 e Sent.
Corte Cost. 30/1983, deve essere riconosciuto, in sede giudiziale ed
automaticamente, il diritto allo status di cittadino italiano alla donna che
l'abbia perduta per essersi coniugata con cittadino straniero anteriormente
all'1/1/1948, come pure al figlio di tale donna, anche se nato prima di
tale data e nel vigore della L. 555/1912 e ai discendenti diretti,
anche in caso di morte dell'ascendente da cui deriva il riconoscimento (in
precedenza, in senso contrario, riguardo ai fatti avvenuti anteriormente
all'1/1/1948, Sent. Cass. 3331/2004); nota: pur condividendo il principio dellĠincostituzionalita'
sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalita' delle
norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni
non ancora esaurite alla data del 1/1/1948, non potendo retroagire oltre
l'entrata in vigore della Costituzione, la sentenza afferma che il diritto di
cittadinanza in quanto status permanente ed imprescrittibile, salva
l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, e' giustiziabile
in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore
dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante (situazione non
esaurita) anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima
privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale
Acquisto della cittadinanza
o
beneficio di legge:
-
discendenza da
ex cittadini italiani
-
ius soli
-
provenienza dai
territori di Istria, Fiume o Dalmazia o discendenza da ex cittadini italiani provenienti da quei
territori
-
provenienza dai
territori appartenuti all'Impero Austro-ungarico e successivamente ceduti
all'Italia o discendenza da
cittadini provenienti da quei territori
o
matrimonio con
cittadino italiano
o
naturalizzazione
Riconoscimento della
cittadinanza per discendenza da ex cittadini italiani
o
avere un genitore
o un nonno che sia stato
cittadino italiano per nascita
o
soddisfare una delle seguenti condizioni ulteriori:
¤
aver prestato effettivamente (salvo il caso di interruzione dipendente da cause
di forza maggiore; art. 1 DPR 572/93, Regolamento L. 91/92) servizio
militare o civile in Italia e aver dichiarato
preventivamente di voler acquistare la
cittadinanza italiana
¤
ricoprire un impiego statale, anche all'estero, e aver dichiarato
preventivamente di voler acquistare la
cittadinanza italiana
¤
essere, al compimento dei 18 anni, legalmente residente in Italia da almeno 2 anni e dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni
Riconoscimento della
cittadinanza per ius soli
o
essere nato in Italia
o
essere stato legalmente residente in Italia ininterrottamente fino al compimento dei 18 anni
o
dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni
Riconoscimento della
cittadinanza per ex cittadini residenti in Istria, Fiume o Dalmazia, e loro
discendenti
o
soggetti che siano stati cittadini italiani, gia' residenti nei territori ceduti alla Repubblica
Jugoslava in forza del Trattato
di pace di Parigi o del Trattato
di Osimo (Istria, Fiume, Dalmazia), in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui
all'articolo 19 del Trattato
di pace di Parigi
e all'articolo 3 del Trattato
di Osimo
o
persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti
in linea retta di tali soggetti
o
presentazione di una istanza all'autorita' comunale italiana competente per
territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne
ricorrano i presupposti (nota: residenza all'estero?), all'autorita' consolare,
previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, secondo quanto disposto con circolare del
Mininterno (quale?), emanata di intesa con il MAE, e comunque di
-
certificazione comprovante il possesso, all'epoca,
della cittadinanza italiana e della residenza nei territori in questione (per i
soli soggetti che siano stati cittadini italiani)
-
i certificati di nascita attestanti il rapporto di
discendenza diretta (per i soli discententi)
-
la certificazione storica, prevista per l'esercizio del
diritto di opzione, attestante la cittadinanza italiana dell'ascendente in
linea retta e la residenza dello stesso nei territori in questione (per i soli
discendenti)
-
la documentazione atta a dimostrare il requisito della
lingua e della cultura italiane (per i soli discendenti)
Riconoscimento della
cittadinanza per nati e residenti in territori dell'Impero Austro-ungarico, e
loro discendenti
o
persone emigrate
all'estero (in un paese diverso dall'Austria) prima del 16/7/1920, dopo essere nate ed essere state residenti nei territori, appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16/7/1920, e oggi
appartenenti allo Stato italiano o ceduti dall'Italia alla Jugoslavia in forza
del Trattato
di pace di Parigi
o del Trattato
di Osimo
o
discendenti di
tali soggetti
Discendenti di cittadini
origine ebraica divenuti italiani
Acquisto della cittadinanza
per matrimonio
o
la sussistenza di comprovati motivi relativi alla sicurezza
dello Stato
o
le condanne (a
meno di successiva riabilitazione)
-
per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del Codice
penale (delitti contro la personalitaĠ interna ed internazionale dello Stato – spionaggio, attivitaĠ sovversiva,
distruzione o sabotaggio di opere militari, etc. – o diretti ad impedire
lĠesercizio dei diritti politici
dei cittadini italiani)
-
per un reato non colposo per il quale la legge preveda una pena massima > 3
anni di reclusione
-
allĠestero (con
sentenza riconosciuta dallo
Stato italiano) ad una pena detentiva > 1 anno per un reato non politico
o
istanze presentate prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009:
¤
istanze per le quali e' decorso il termine biennale per
la conclusione del procedimento: si applica la normativa vigente all'atto della
presentazione
¤
altre istanze: si applicano le disposizioni introdotte
dalla L. 94/2009; occorre, acquisendo la necessaria documentazione, verificare
se alla data di entrata in vigore della legge sussisteva il requisito di
residenza, e accertare se all'atto di adozione del decreto il vincolo non sia
cessato
o istanze presentate dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009: occorre presentare documentazione comprovante
¤ regolarita' della residenza legale (iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) per il tempo richiesto
¤ certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
¤
eventuale stato di famiglia attestante la presenza di
figli nati o adottati dai coniugi
Concessione della cittadinanza
per naturalizzazione
o
allo straniero (maggiorenne;
da dossier
Mininterno sulla cittadinanza)
nato in Italia, o che abbia un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita, e
che sia legalmente residente in
Italia da almeno 3 anni
o
allo straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, che risieda legalmente in Italia, successivamente allĠadozione, per almeno
5 anni (dossier
Mininterno sulla cittadinanza: nonche' al figlio maggiorenne di straniero che acquisiti la
cittadinanza italiana, dopo 5 anni di residenza legale successivi all'acquisto)
o
allo straniero
che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche allĠestero, per almeno 5 anni (sufficiente la permanenza del rapporto alle
dipendenze dello Stato italiano al momento della presentazione dell'istanza di
concessione della cittadinanza - da Parere
Cons. Stato 7/2/2001, che evidenzia le contraddizioni tra norma di legge e
norma regolamentare)
o
al cittadino di uno Stato membro dellĠUnione europea che risieda legalmente in Italia da almeno 4 anni
o
a un apolide o
a uno straniero rifugiato che risiedano legalmente in Italia da almeno 5 anni
o
a uno straniero
che risieda legalmente in Italia
da almeno 10 anni
o
allo straniero
che abbia reso servizi di particolare valore allĠItalia
o
nei casi in cui vi sia un particolare interesse per
lo Stato italiano
o
ingresso per turismo
o
presentazione della dichiarazione di presenza ex L.
68/2007
o
iscrizione anagrafica a condizioni semplificate (circ.
Mininterno 23/12/2002
e circ.
Mininterno 13/6/2007)
o
ottenimento, ai sensi di art. 11, co. 1, lettera c, DPR
394/1999, di un permesso per acquisto cittadinanza, che consente il
prolungamento legale del soggiorno e, quindi, la maturazione del requisito di
residenza
o
TAR Lazio (citato in Newsletter
ASGI 22/9/2008): l'esistenza di condanne per reati contravvenzionali a carico dello straniero non e' sufficiente a motivare il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana
o
Sent.
TAR Piemonte: il Ministro
dell'interno, se decide di valorizzare, ai fini della decisione, la semplice
esistenza di un precedente penale,
senza tener conto della valutazione positiva resa dalla questura, e' tenuto a motivare, in modo congruo e adeguato, le ragioni di questa
scelta
o
TAR Veneto (citato in Newsletter
ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per
la sola esistenza di una sentenza penale di patteggiamento (antecedente alle riforme del codice di procedura
penale)
o
TAR Piemonte e TAR Trento (citato in Newsletter
ASGI 22/9/2008): la sentenza di condanna per patteggiamento per il reato di violazione di domicilio rende legittimo il diniego di concessione della cittadinanza
o
Sent. Consiglio di Stato 3456/2006 (citata in Newsletter
ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per
la sola esistenza di una denuncia
per atti osceni poi archiviata
o
TAR Campania (citato in Newsletter
ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per
la sola esistenza di una condanna non grave ed oramai estinta; TAR
Lazio: l'avvenuta riabilitazione non e' motivo sufficiente per l'accoglimento dell'istanza, ma
l'amministrazione deve tenerne conto
o
TAR Sicilia (citato in Newsletter
ASGI 22/9/2008): la pendenza di procedimenti
penali puo' essere considerata quale
indice di personalita' non
affidabile
o
TAR Toscana (citato in Newsletter
ASGI 22/9/2008): illegittimo il
provvedimento di diniego alla
concessione della cittadinanza fondato sulle denunce penali a carico della moglie
o
Sent.
Consiglio di Stato 3907/2008: il diniego non puo' far riferimento a
precedenti pregiudizievoli non comprovati e, comunque, molto risalenti nel
tempo; deve invece tener conto della condotta piu' recente tenuta
dallĠinteressato
o
Sent.
Cons. Stato 4080/2009: un semplice sospetto relativo alla pericolosita' del
soggetto, contraddetto da una serie di elementi positivi, non puo' essere
motivo sufficiente per il diniego della naturalizzazione
o
TAR
Lombardia: benche' la riabilitazione
faccia cessare gli effetti ostativi di una condanna rispetto alla concessione
della cittadinanza, e' necessario che essa sia pronunciata dall'Autorita'
giudiziaria
o
istanze presentate prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009: la certificazione dovra'
essere presentata all'atto del colloquio o, se questo e' stato gia' sostenuto,
prima della notifica del provvedimento
o istanze presentate dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009: occorre presentare documentazione comprovante
¤ regolarita' della residenza legale (iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) per il tempo richiesto
¤ composizione del nucleo familiare
¤ certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
¤
redditi percepiti negli ultimi tre anni e regolarmente
dichiarati ai fini fiscali
Svincolo dalla cittadinanza
d'origine
Presentazione delle istanze
Cognome
o
i cognomi ed i nomi di una persona vengono determinati
dalla legge dello Stato di cui e' cittadina
o
in caso di cambiamento di nazionalita' (da intendersi
come "cittadinanza"), viene applicata la legge dello Stato di nuova
nazionalita'
Permesso di soggiorno per
acquisto cittadinanza
Tutela giurisdizionale
Conseguenze, per i figli,
dell'acquisto della cittadinanza
Perdita della cittadinanza
o
se decide di rinunciarvi, essendo in possesso di altra cittadinanza ed avendo stabilito la residenza allĠestero; la riacquista
-
se ristabilisce
per almeno un anno la residenza
in Italia
-
se dichiara di volerla riacquistare e, entro un anno dalla dichiarazione, ristabilisce la residenza in Italia o presta servizio militare o
assume un impiego pubblico
(anche allĠestero) per lo Stato italiano
o
se, avendo accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato estero, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale cui lĠItalia non partecipi, o prestando servizio
militare per uno Stato estero, non obbedisce
allĠeventuale intimazione, da
parte del Governo italiano, a lasciare lĠimpiego o la carica o il servizio militare; la riacquista se dimostra di aver abbandonato lĠimpiego o la carica o il servizio militare e se
ha ristabilito da almeno
2 anni la residenza in Italia
o
se, in caso di guerra tra lĠItalia e uno Stato estero, accetta o mantiene un impiego
pubblico o una carica pubblica o se presta, senza esservi costretto, servizio
militare per quello Stato, o ne acquista
volontariamente la cittadinanza (la
perdita della cittadinanza decorre dalla cessazione dello stato di guerra); in
questo caso non eĠ possibile riacquistare la cittadinanza
o
se lĠha acquistata in quanto minore adottato da italiano
e lĠadozione eĠ revocata per sua
responsabilitaĠ, sempre che abbia o riacquisti altra cittadinanza
Dati
o
istanze presentate: 46.518, di cui 21.257 per
matrimonio, 25.261 per naturalizzazione
o
istanze definite: 39.177, di cui 31.925 per matrimonio,
7.252 per naturalizzazione
o
istanze accolte: 38.466 (35.766 nel 2006), di cui 31.609 per matrimonio, 6.857 per naturalizzazione
o
istanze dichiarate inammissibili: 564, di cui 232 per
matrimonio, 332 per naturalizzazione
o
istanze respinte: 147, di cui 84 per matrimonio, 63 per
naturalizzazione
o
complessivamente:
Marocco (3.850), Romania
(3.509), Albania (2.605), Argentina (2.410), Brasile (1.928)
o
per naturalizzazione: Marocco (1.975),
Albania (736), Tunisia (414), Egitto (286), Ghana (259)
o
per matrimonio:
Romania (3.373), Argentina
(2.363), Brasile (1.881), Marocco (1.875), Albania (1.869)
40. Apolidia (*)
Status di apolide; esclusione
o
un crimine contro la pace
o
un crimine di guerra
o
un crimine contro lĠumanitaĠ
o
un crimine grave di diritto comune al di fuori del
paese di residenza, prima di esservi ammessi
o
azioni contrarie alle finalitaĠ delle Nazioni Unite
Certificazione dello status di
apolide
o
atto di nascita (tradotto e asseverato, se la persona
e' nata all'estero)
o
documentazione relativa alla residenza (nota: nella
prassi, residenza legale) in Italia
o
ogni documento idoneo a dimostrare lo status di apolide
(Sent. Tribunale Roma, citata in Com.
Gruppo Abele 7/5/2004: non necessaria la dimostrazione di mancanza di
cittadinanza per ciascuno Stato; Trib.
Vicenza: sufficiente dimostrazione in relazione ai soli Stati con cui potrebbe esservi, in astratto, un collegamento; Corte dĠAppello di Roma, citata in Com.
Gruppo Abele 7/5/2004:
sufficienti indizi); nota: nella
prassi, viene chiesta dichiarazione del consolato del paese di nascita della
persona (o dei genitori, se la persona e' nata in Italia) da cui risulti che
l'interessato non e' cittadino di quel paese
o
copia del permesso di soggiorno (nella prassi)
Contenuto dello status di
apolide
o
esercizio di professioni salariate
o
esercizio di professioni non salariate e creazioni di societaĠ commerciali e industriali
o
esercizio di professioni liberali (previo riconoscimento dei titoli abilitanti)
Limiti all'allontanamento
41. Norme a
regime (*)
Normativa di riferimento;
ambito di applicazione
Familiari di cittadino
comunitario; tutela dell'unita' familiare
o
il coniuge
o
il partner che abbia contratto con il cittadino
comunitario un'unione registrata in base alla legislazione di uno Stato membro,
ove tali unioni siano equiparate al matrimonio dalla legislazione italiana
(nota: attualmente non lo sono)
o
i discendenti
del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla
legislazione italiana) di eta' inferiore a 21 anni o a carico, a prescindere dal grado di parentela (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge o del partner (se
equiparato a coniuge dalla legislazione italiana), a prescindere dal grado di
parentela (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
altri familiari a carico o conviventi con il cittadino comunitario nel paese di
provenienza
o
altri familiari
che per ragioni di salute
debbano essere assistiti personalmente dal cittadino dell'Unione
o
partner con relazione stabile con il cittadino dell'Unione attestata dallo Stato
membro di appartenenza del cittadino
Diritto di uscita dal
territorio dello Stato
Diritto di ingresso nel
territorio dello Stato
Dichiarazione di presenza
Diritto di soggiorno per periodi
di durata non superiore a tre mesi
o
diritto riconosciuto, verosimilmente, anche se
l'interessato, privo di visto o di passaporto valido, e' stato ammesso in
Italia essendo riuscito a dimostrare, entro 24 ore, di essere familiare del
cittadino comunitario; in caso contrario, non si capirebbe perche' non sia
stato respinto; per di piu', il possesso del visto non e' richiesto dalla Direttiva
2004/38/CE
ai fini del soggiorno; nello stesso senso, in precedenza, Sent.
Corte Giust. C-157-03)
o
la Commissione
europea, nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, ha censurato la trasposizione nell'ordinamento italiano delle
disposizioni sul diritto di soggiorno di breve durata (art. 6 Direttiva
2004/38/CE) per l'imposizione del requisito di un previo ingresso legale,
in contrasto con Sent.
Corte Giust. C-459-1999
Diritto di soggiorno per
periodi di durata superiore a tre mesi
o
e' lavoratore subordinato o autonomo nel territorio dello Stato
o
dispone, per se' e per i suoi familiari (nota:
verosimilmente, per i familiari presenti in Italia), di risorse economiche che consentano al nucleo familiare di non diventare
un onere per l'assistenza sociale durante il periodo di soggiorno e di un'assicurazione
sanitaria, o titolo equivalente, che copra
tutti i rischi in materia di salute nel territorio nazionale (nota: in base al
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli - nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto
comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla
modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008 - dovrebbe essere
possibile l'iscrizione facoltativa al SSN); nel caso in cui l'attivita' principale
del cittadino comunitario sia data dal seguire un corso di studio o di formazione professionale presso un istituto pubblico o privato riconosciuto,
la disponibilita' di risorse e' attestata mediante dichiarazione o altra documentazione idonea (nota: la Direttiva
2004/38/CE
richiede solo, in questo caso, che il cittadino comunitario assicuri che lui e
i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica)
o
durata dell'assistenza pregressa, di quella prevedibile
per il futuro e della residenza nello Stato membro ospitante
o
situazione personale (legami sociali nello Stato membro
ospitante, eta', salute, situazione familiare ed economica)
o
ammontare degli aiuti forniti, storia pregressa di
affidamento all'assistenza, storia pregressa di contribuzione al sistema di
assistenza da parte del cittadino
Giurisprudenza della Corte di
Giustizia europea
o
Sent.
Corte Giust. C-267-1983:
sempre che non si tratti di matrimonio di comodo, il coniuge resta tale, ai
fini del diritto di soggiorno, fino a scioglimento formale dell'unione; non
rileva la semplice cessazione della convivenza, neanche nel caso vi sia l'intenzione di divorziare successivamente;
nelle conclusioni
dell'Avvocato Generale per la causa C-413-1999, l'interpretazione
ampia, riguardo alla convivenza, si estende anche agli altri familiari
o
Sent.
Corte Giust. C-316-1985:
la condizione di familiare a carico
risulta da una situazione di fatto
(Sent.
Corte Giust. C-1-05: nel paese di provenienza, non nello Stato membro
ospitante); coincide con quella di familiare il cui sostegno e' fornito dal
cittadino, senza che sia necessario determinarne i motivi, ne' chiedersi se
l'interessato sia in grado di provvedere a se stesso esercitando un'attivita'
retribuita; tuttavia, secondo Sent.
Corte Giust. C-1-05,
il mero impegno di assumersi a
carico il famigliare puo' non
essere considerato come comprovante
l'esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest'ultimo
o
Sent.
Corte Giust. C-157-03:
non puo' essere imposto ai familiari
stranieri di un lavoratore comunitario che abbia esercitato il proprio diritto
alla libera circolazione l'obbligo di ottenere un visto ai fini del rilascio del permesso di soggiorno
o
Sent.
Corte Giust. C-503-03:
l'ingresso non puo' essere negato ai
familiari di un cittadino dell'Unione europea per il semplice fatto che essi
figurano nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS, su iniziativa di uno Stato membro, senza che siano
stati allegati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita'
pubblica; nota: la nozione di ordine pubblico presuppone, in ogni caso,
l'esistenza di una minaccia effettiva ed abbastanza grave per uno degli
interessi fondamentali della collettivita' (giurisprudenza costante della Corte
di Giustizia); nota: in disaccordo con la sentenza della Corte, Sent.
Cass. n. 27224/2008 afferma, con riferimento al caso di coniuge straniero
di cittadino italiano (e quindi, verosimilmente, anche in caso di coniuge di
cittadino comunitario), che, perche' il giudice possa disporre il rilascio del
visto ex art. 30, co. 6 T.U., e' il ricorrente a dover documentare il fatto che
la segnalazione e' ininfluente ai fini del diniego del visto
o
Sent.
Corte Giust. C-1-05:
il diritto comunitario non impone agli Stati membri di subordinare la concessione di
un permesso di soggiorno ad un cittadino di uno Stato terzo, membro della
famiglia di un cittadino comunitario che si e' avvalso della liberta' di
circolazione, alla condizione
che tale membro della famiglia, in precedenza, abbia soggiornato legalmente in un altro Stato membro
o
Sent.
Corte Giust. C-127-08: ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del
familiare si prescinde dalle sue
modalita' di ingresso, dal fatto che abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante,
dalla data e dal luogo in cui si e' costituito il legame
familiare
o
Ord.
Corte Giust. C-155-07: le disposizioni relative al diritto di soggiorno dei
familiari di cittadini comunitari si applicano anche ai familiari che siano giunti nello Stato membro ospitante indipendentemente dal cittadino comunitario e abbiano acquisito la
qualita' di suoi familiari ovvero abbiano intrapreso con tale cittadino una
comunione di vita soltanto dopo il loro ingresso in detto Stato; e' irrilevante il fatto che al momento dell'acquisizione della
qualita' di familiare ovvero della costituzione della comunione di vita un tale
familiare soggiorni provvisoriamente nello Stato membro ospitante in base alla legislazione di tale Stato
in materia di asilo: illegittima
una normativa nazionale che precluda il rilascio della carta di soggiorno di
familiare di cittadino dell'Unione al familiare che si trovi in questa
condizione)
Condizioni per la celebrazione
del matrimonio in Italia
o
permesso di soggiorno
o
permesso CE slp
o
carta di soggiorno di familiare di cittadino
dell'Unione (nota: la titolarita' del diritto di soggiorno dovrebbe essere
comprovabile in qualunque modo)
o
per soggiorni brevi: attestato di adempimento
dell'obbligo di dichiarazione di presenza di cui alla L. 68/2007 (la circolare
menziona esplicitamente l'impronta del timbro Schengen apposto sul documento di
viaggio dall'autorita' di frontiera o dalla copia della dichiarazione di
presenza resa al questore entro 8 gg. dall'ingresso, ovvero, dalla copia della
dichiarazione resa ai sensi dell'art. 109 del R.D. n. 773/1931 ai gestori di
esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive; nota: negli ultimi due
casi occorrerebbe, in base a circ.
Mininterno 7/8/2007, anche il documento di viaggio con timbro Schengen,
eventualmente apposto da altro Paese Schengen); nota: non viene considerato il
soggiorno breve di familiare di cittadino dell'Unione
o
per straniero in attesa di rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato: contratto di soggiorno, domanda di rilascio
del permesso per lavoro subordinato (verosimilmente: copia), ricevuta
dell'avvenuta spedizione postale della domanda
o
per straniero in attesa di rilascio del permesso di
soggiorno per ricongiungimento familiare: visto di ingresso, copia non
autenticata del nulla-osta al ricongiungimento; ricevuta dell'avvenuta
spedizione postale della domanda
o
per straniero in attesa del rinnovo del permesso di
soggiorno: ricevuta della richiesta di rinnovo (verosimilmente: ricevuta
dell'avvenuta spedizione postale della richiesta), permesso da rinnovare da cui
si evinca che la richiesta sia stata presentata nei termini di legge
o
risulta evidentemente violato il diritto del cittadino italiano di sposarsi nel proprio paese, quando la persona prescelta sia straniera
illegalmente soggiornante e, quindi l'art. 29 Cost.
o
risultano violate,
in modo indiretto ma grave, le norme relative al diritto di soggiorno del familiare straniero del cittadino comunitario che eserciti il diritto alla
libera circolazione, interpretate alla luce di Ord.
Corte Giust. C-155-07 e Sent.
Corte Giust. C-127-08 (ai fini del diritto di
ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde dalle modalita' di ingresso,
dal fatto che egli abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato
membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, che sia giunto
in tale Stato indipendentemente dal cittadino comunitario,
che abbia acquisito la qualita' di familiare o abbia intrapreso con tale
cittadino una comunione di vita soltanto dopo il suo ingresso in detto Stato);
le disposizioni in esame, impedendo in radice la costituzione del legame
coniugale tra il cittadino comunitario e lo
straniero illegalmente soggiornante, negano al nubendo straniero il godimento
del diritto di soggiorno e lo espongono al rischio di espulsione, con cio'
comprimendo in modo evidente il diritto di libera circolazione del cittadino comunitario, che, per celebrare il matrimonio e
tutelare in modo effettivo l'unita' del proprio nucleo di affetti, si vedrebbe
costretto a lasciare l'Italia
o
e' possibile confutare l'argomento secondo il quale, essendo impossibile la
celebrazione del matrimonio e, quindi, la costituzione del legame familiare,
non sussiste in radice la possibilita' di violare diritti relativi a familiari
del cittadino comunitario: una disposizione che condizionasse il diritto di
soggiorno del coniuge di cittadino comunitario al fatto che il matrimonio con
il coniuge straniero sia stato celebrato prima
dell'ingresso in Italia o, se in Italia, in una situazione di soggiorno regolare dello stesso coniuge sarebbe
incompatibile col diritto comunitario; la stessa disposizione sarebbe tuttavia
senz'altro meno vessatoria, nei confronti del nubendo cittadino comunitario, di
quella in esame: permetterebbe, infatti, la celebrazione del matrimonio,
lasciando invece inalterata, una volta celebrato il matrimonio, la condizione
di espellibilita' della stessa persona; a maggior ragione, quindi, deve
considerarsi incompatibile con il diritto comunitario la disposizione vigente
Conservazione del diritto di
soggiorno in situazioni di disoccupazione
o
e' temporaneamente inabile al lavoro per infortunio o malattia
o
e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata ed e' iscritto al Centro per
l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di
cui all'art. 4 DPR
442/2000)
o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa (ai sensi di art. 2, co. 1 D.
Lgs. 181/2000,
come modificato da D.
Lgs. 297/2002); in caso di disoccupazione sopravvenuta al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata <
1 anno o prima che sia stato maturato un anno di
soggiorno, lo status di lavoratore
subordinato permane per un anno
(nota: la Direttiva
2004/38/CE
limita, per questo caso, il diritto di soggiorno ai soli coniuge, o partner
registrato, e figli, imponendo solo agli Stati membri di trattare con favore
l'ammissione degli ascendenti a carico; Sent.
Corte Giust. C-138-02: l'interessato non puo' comunque essere obbligato a
lasciare il territorio dello Stato membro ospitante se dimostra di essere
effettivamente in cerca di lavoro con effettive possibilita' di trovarlo)
o
segue un corso di formazione professionale (nota: verosimilmente, anche di riqualificazione
professionale); salvo il caso di
disoccupazione involontaria, lo status
di lavoratore subordinato permane a
condizione che esista un collegamento tra il corso di formazione e l'attivita'
precedentemente svolta (nota: l'inciso "salvo il caso di disoccupazione
involontaria" significa che la condizione si applica, per esempio, in caso
di dimissioni?)
Iscrizione anagrafica del
cittadino comunitario
o
in caso di cittadino soggiornante per lavoro, l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, svolta
o
in caso di cittadino soggiornante per motivi diversi
dal lavoro, la disponibilita' di risorse per se' e per i familiari, e di assicurazione
sanitaria o di titolo equivalente,
nonche', nel solo caso di cittadino soggiornante per studio o formazione, di iscrizione al corso di
studio o formazione professionale
Iscrizione anagrafica del cittadino
comunitario: disponibilita' di risorse
o
la quantificazione
delle risorse appare comunque contraria al disposto della Direttiva
2004/38/CE nel caso di cittadino comunitario soggiornante per studio o formazione, che in base alla Direttiva dovrebbe
limitarsi ad assicurare che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere
per l'assistenza pubblica (nello stesso senso, la risposta della Commissione
europea ad interrogazione di una parlamentare europea e Sent.
Trib. Napoli, che cita la stessa risposta)
o
la generalizzazione della quantificazione delle risorse
necessarie e quella della possibilita' di ricorrere all'autocertificazione
fanno si' che i soggiornanti per studio
o formazione non godano di alcun vantaggio specifico rispetto ai soggiornanti per motivi diversi; l'onere di
certificazione dell'iscrizione al corso di studi o formazione, che grava solo
su chi soggiorni per studio o formazione risulta cosi' immotivato
Iscrizione anagrafica del
cittadino comunitario: attivita' lavorativa
o
per lavoro subordinato: ultima busta paga, ricevuta di versamenti di contributi all'INPS,
contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, comunicazione
di assunzione al Centro per l'impiego (Mess.
INPS 4602/2008:
modello
ÔUnificato Lav-assunzioneĠ, ai sensi del Decreto
Minlavoro 30/10/2007; verosimilmente, in base a L.
2/2009, circ.
Minlavoro 16/2/2009 e circ.
INPS 17/2/2009, per lavoro domestico
comunicazione di assunzione all'INPS su modello semplificato per l'assunzione),
ricevuta di denuncia allĠINPS del rapporto di lavoro o preventiva comunicazione
all'INAIL dello stesso, dichiarazione della filiale italiana della casa madre
(solo in caso di lavoratore distaccato; nota: accezione restrittiva di
"distacco", non coincidente con quella propria del diritto del lavoro
italiano, in base alla quale non e' necessario il rapporto "casa madre -
filiale" tra impresa distaccante e impresa distaccataria)
o
per lavoro autonomo: certificato di iscrizione alla Camera di commercio, attestazione di
attribuzione di Partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate, dimostrazione
dell'iscrizione all'albo (per svolgimento di libere professioni)
Iscrizione anagrafica del
cittadino comunitario: assicurazione sanitaria
o
avere durata > 1 anno o a quella del corso di studio o
formazione, se quest'ultima e' < 1 anno
(circ.
Mininterno 18/7/2007;
nota: circ.
Minsalute 3/8/2007
non contempla questa possibilita' di durata piu' limitata; non sembra, per
altro, che la questione sia di competenza del Minsalute), con indicazione della
decorrenza e della scadenza (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
essere valida in Italia (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
indicare le modalita' per la richiesta di rimborso e i
recapiti del referente (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
essere rimpiazzata da una nuova polizza in caso di variazione del nucleo familiare (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
essere accompagnata, all'atto dell'iscrizione
anagrafica, da una traduzione in italiano (circ.
Minsalute 3/8/2007)
Casi particolari di iscrizione
anagrafica di cittadino comunitario
o
cittadini comunitari che soggiornano in Italia per motivi
religiosi: e' richiesta la dichiarazione
del responsabile della Comunita' religiosa in Italia, attestante la natura
dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio,
vistato dalla Curia vescovile o da equivalente autorita' religiosa presente in
Italia; in luogo dell'assicurazione sanitaria puo' essere prodotta
dichiarazione del responsabile della Comunita' di assunzione delle spese
sanitarie (circ.
Mininterno 18/7/2007;
nota: in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai
cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli - nota:
non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa
considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U.
operata da L. 133/2008 - dovrebbe essere consentita anche l'iscrizione
facoltativa al SSN)
o
minori
comunitari non accompagnati:
sono iscritti all'anagrafe sulla base della decisione dell'autorita'
giudiziaria minorile che ne dispone l'affidamento o la tutela;
l'iscrizione anagrafica del minore e' richiesta dal tutore o dall'affidatario,
che esibisce a tal fine il provvedimento dell'autorita' giudiziaria (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadini comunitari che manifestino l'intenzione di
soggiornare solo per svolgere un'attivita' lavorativa stagionale: sono iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui all'art. 32 del DPR
223/1989
(nota: questa disposizione appare illegittima, dal momento che pone i cittadini
comunitari in questione in una posizione potenzialmente piu' debole, quanto
meno per la necessita' di ripetere adempimenti burocratici, sulla base di una
supposta diversita' del rapporto di lavoro di carattere stagionale; non si
tiene conto del fatto che, in base ad art. 7, co. 3 e art. 13, co. 3 D. Lgs.
30/2007, ne' lo status di lavoratore ne' il diritto di soggiorno sono
rigidamente collegati alla condizione di occupazione); l'attestazione di
iscrizione anagrafica specifica che si tratta di iscrizione in tale schedario (circ.
Mininterno 18/7/2007);
l'iscrizione ha validita' per un
anno; entro tale termine (verosimilmente,
trascorso tale termine) si procede alla cancellazione d'ufficio (circ.
Mininterno 18/7/2007);
per una successiva iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, il
cittadino comunitario dovra' dimostrare di avere conservato il possesso dei
requisiti che conferiscono il diritto di soggiorno per periodi di durata > 3
mesi (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadino comunitario che non intenda trasferire la propria residenza, anche per soggiorni di durata superiore
a 3 mesi (circ.
Mininterno 21/7/2009); in questi casi
¤
si procede all'iscrizione dell'interessato nello schedario della popolazione temporanea (art. 8 L.
1228/1954 e art. 32, co. 1, DPR
223/1989), dandone indicazione e indicandone i motivi (ad esempio: studio,
distacco, etc.)
¤
l'iscrizione, che esclude il rilascio di certificazioni
anagrafiche, puo' essere effettuata anche
per periodi di soggiorno di durata superiore ad un anno, fermo restando l'obbligo di revisione annuale
dello schedario (art. 32, co. 4 DPR
223/1989)
¤
si applica comunque il termine di 3 mesi ai fini dell'iscrizione nello schedario in luogo
del termine di 4 mesi previsto da art. 32, co. 4 DPR
223/1989 quale condizione d'iscrizione
¤
ai fini della dimostrazione del requisito di copertura
assicurativa in materia sanitaria, si considera' sufficiente il possesso della
tessera TEAM in corso di validita'
o
genitore comunitario di minore italiano (con custodia del minore da risposte del Mininterno
citate da Newsletter
ASGI 26/3/2009): ai fini dell'iscrizione anagrafica del rilascio
dell'attestato di regolarita' del soggiorno (verosimilmente, il riferimento e'
all'attestazione di avvenuta richiesta di iscrizione) si prescinde
dalla dimostrazione dei requisiti previsti
per il familiare straniero di cittadino comunitario, onde evitare disparita' di
trattamento rispetto al genitore straniero di minore italiano (Risposta
Mininterno a quesito 16/11/2007); nota: il riferimento implicito e' ad art.
28, co. 2 T.U.
o
coniuge comunitario di cittadino italiano e figli di prime nozze di tale coniuge: l'iscrizione anagrafica e'
effettuata sulla base della sola verifica del legame familiare con il cittadino
italiano, senza la
verifica di ulteriori requisiti, al fine di garantire la tutela costituzionale
della famiglia di cui all'art. 29 Cost.
(da risposte del Mininterno citate da Newsletter
ASGI 26/3/2009)
Disposizioni transitorie
sull'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario
o
cittadino comunitario in possesso, alla data di entrata in vigore del D. Lgs.
30/2007, della carta di soggiorno in corso di validita' e gia'
iscritto all'anagrafe: non ha, fino alla
scadenza della carta di soggiorno, l'obbligo di integrare l'iscrizione ai sensi
del D. Lgs. 30/2007 (circ.
Mininterno 6/4/2007);
nota: circ.
Mininterno 6/4/2007
recitava: "e quindi gia' iscritt[o] nei registri della popolazione
residente"; in realta', al possesso della carta di soggiorno da parte del
cittadino comunitario non era necessariamente associata la sua iscrizione
anagrafica; verosimilmente, si deve intendere "quindi" nel senso di
"in virtu' di questo fatto"; a conferma di questo, e del fatto
conseguente che chi e' in possesso di carta di soggiorno in corso di validita'
senza essere iscritto all'anagrafe e' tenuto a richiedere l'iscrizione e'
intervenuta implicitamente la circ.
Mininterno 18/7/2007;
si tenga comunque presente che l'iscrizione anagrafica ha valore ricognitivo, e
non costitutivo, del diritto di soggiorno (art. 25 Direttiva
2004/38/CE
e, con formulazione piu' debole, art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007)
o
cittadino comunitario, gia' iscritto all'anagrafe in quanto titolare, sulla base della precedente
disciplina, di un titolo di soggiorno attualmente scaduto, che non abbia ancora maturato il diritto di
soggiorno permanente: e' tenuto a documentare all'Ufficio d'anagrafe il
possesso dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno (circ.
Mininterno 18/7/2007);
non e' necessario accertare il requisito di dimora abituale (circ.
Mininterno 8/8/2007);
il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ.
Mininterno 8/8/2007)
e ritira il titolo di soggiorno scaduto, restituendolo alla Questura competente
(circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadino
comunitario che, ancora privo di carta di soggiorno, abbia ottenuto l'iscrizione all'anagrafe in base alla circ.
Mininterno 18/10/2006
prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, o che l'abbia
richiesta senza che il procedimento sia stato ancora completato: e' tenuto a
integrare, di propria iniziativa, l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs.
30/2007, mediante autodichiarazione del possesso dei requisiti ed esibizione
della ricevuta di richiesta di carta di soggiorno, ovvero, nel caso di mancata
richiesta della carta di soggiorno, mediante dimostrazione degli stessi
requisiti (circ.
Mininterno 8/8/2007);
il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ.
Mininterno 8/8/2007)
o
cittadino comunitario in possesso di un titolo di
soggiorno rilasciato in base alla precedente disciplina e ancora in corso di validita': ai fini
dell'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, il possesso dei
requisiti previsti per il diritto di soggiorno si considera verificato (presunzione
generosa, ma impropria, dal momento che con altre disposizioni - quelle sulla
documentazione attestante l'attivita' lavorativa o la disponibilita' di risorse
economiche - si tenta di rendere possibile un monitoraggio efficace del
mantenimento dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno; qui invece si
da' per scontato che tali requisiti sussistano per il solo fatto che il titolo
di soggiorno precedentemente rilasciato e' ancora in corso di validita'); si
procede solo all'accertamento del requisito di dimora abituale (circ.
Mininterno 18/7/2007);
il Comune rilascia l'attestato di iscrizione angrafica e ritira il titolo di
soggiorno, restituendolo alla Questura competente (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadino comunitario che abbia chiesto la carta di
soggiorno prima dell'entrata in vigore del
D. Lgs. 30/2007 e non l'abbia ancora
ottenuta: e' tenuto a chiedere
l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, non potendo la Questura
rilasciare la carta di soggiorno oltre quella data; e' sufficiente l'esibizione
della ricevuta di richiesta della carta, rilasciata dalla questura o dalle
Poste, con autodichiarazione della sussistenza dei requisiti previsti dal D.
Lgs. 30/2007 (circ.
Mininterno 6/4/2007);
la verifica di tale sussistenza e' svolta a campione dal Comune, utilizzando la
documentazione in possesso della questura (circ.
Mininterno 6/4/2007);
il Comune ritira la ricevuta di richiesta della carta e la consegna alla
Questura (circ.
Mininterno 18/7/2007)
Verifica dei requisiti;
diniego e revoca del diritto di soggiorno; impugnazione; cancellazione
Iscrizione anagrafica del
familiare di cittadino comunitario
o
di un documento di identita' (per il familiare comunitario) o del passaporto valido e del visto, se richiesto (per il familiare straniero; nota: il possesso di visto non e' richiesto ai
fini dell'iscrizione anagrafica dalla Direttiva
2004/38/CE;
in ogni caso, si dovrebbe poter derogare al requisito del possesso di visto nello stesso modo in cui si puo' derogare ai fini
dell'ingresso, anche alla luce di Sent.
Corte Giust. C-127-08)
o
di un documento
che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico; in caso di familiare
cittadino comunitario, la condizione di carico puo' essere autodichiarata
dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR
445/2000
(circ.
Mininterno 6/4/2007)
o
dell'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario; e' possibile omettere la presentazione di questo
documento, quale che sia la nazionalita' del familiare, essendo gia' agli atti
del Comune (circ.
Mininterno 6/4/2007)
o
documentazione
dello Stato del cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno, dalla
quale risulti il rapporto parentale ovvero la relazione stabile, registrata nel medesimo Stato
o
autodichiarazione del cittadino comunitario
(verosimilmente, quello titolare di diritto di soggiorno) della qualita' di
familiare a carico
o convivente,
ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l'assistenza
personale da parte del comunitario titolare del diritto di soggiorno
o
assicurazione
sanitaria ovvero
altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi in materia
sanitaria nel territorio nazionale
o
autodichiarazione
del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno della disponibilita'
di risorse sufficienti per se'
ed il familiare o il convivente, nella misura prevista per il ricongiungimento
familiare con lo straniero
Carta di soggiorno di
familiare straniero di un cittadino dell'Unione
o
passaporto
valido con visto, se richiesto; note:
¤
in contrasto
con la Direttiva
2004/38/CE,
Sent.
Corte Giust. C-157-03
¤
contrasto ribadito da Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4: non possono essere richiesti, ai fini
del rilascio della carta di soggiorno per il familiare, documenti non elencati
da art. 10, co. 2 Direttiva
2004/38/CE
¤
nello stesso senso,
Corte
App. Venezia: art. 5, co. 2, D. Lgs. 30/2007 e' in contrasto con la
normativa comunitaria cos come interpretata Sent.
Corte Giust. C-127-08 nella parte in cui subordina il rilascio della carta
di soggiorno a favore del coniuge extracomunitario di cittadina comunitaria al
possesso da parte dello stesso di un visto dĠingresso in Italia e deve
essere quindi disapplicato
¤
in ogni caso, si dovrebbe poter derogare al requisito del possesso di visto nello stesso modo in cui si puo' derogare ai fini
dell'ingresso, anche alla luce di Sent.
Corte Giust. C-127-08
¤
prassi diffusa delle questure: rifiuto della carta di
soggiorno al cittadino straniero che abbia contratto matrimonio in Italia
con un cittadino comunitario o un cittadino italiano dopo aver fatto ingresso
illegale in Italia o quando, al momento di
contrarre matrimonio, si trovava in condizione di irregolarita'
o
documento che
attesti la qualita' di familiare
o, se richiesto, di familiare a carico
o
attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario
o
4 foto in
formato tessera
Conseguenze di decesso,
partenza o divorzio sul diritto di soggiorno del familiare
o
il figlio del
cittadino comunitario (nota: verosimilmente, anche il figlio del coniuge) sia iscritto
in un istituto scolastico: in questo caso,
il figlio e il genitore
(anche straniero) affidatario di tale figlio mantengono il diritto di
soggiorno fino al termine degli
studi (nota: del corso di studi al quale
e' iscritto il figlio o anche dei corsi a cui si iscrivera' successivamente?)
o
il familiare straniero ha soggiornato legalmente in Italia per almeno un anno prima del decesso del cittadino comunitario (nota:
non e' chiaro se rilevi solo il periodo trascorso in quanto familiare del
cittadino comunitario; es.: cittadino straniero che abbia sposato il cittadino
comunitario poco prima del decesso di questi, dopo aver soggiornato legalmente
per oltre un anno in Italia) e dimostra di soddisfare una delle
seguenti due condizioni:
-
esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per
l'assistenza sociale (nella misura
prevista per il ricongiungimento
con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle
condizioni personali contrasta con la Direttiva
2004/38/CE)
e di un'assicurazione
sanitaria che copra tutti i rischi in
Italia
-
far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente (nota: per chi soddisfi questa condizione si
dovrebbe prescindere dalla
condizione di un anno di soggiorno legale anteriore al decesso; si pensi al
figlio appena nato)
o
esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per
l'assistenza sociale (nella misura
prevista per il ricongiungimento
con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle
condizioni personali contrasta con la Direttiva
2004/38/CE)
e di un'assicurazione
sanitaria che copra tutti i rischi in
Italia;
o
far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente,
e sia verificata, contemporaneamente, una delle seguenti altre:
o
il matrimonio
(nota: la Direttiva
2004/38/CE
prevederebbe anche il caso di unione registrata, ove questa fosse parificata al
matrimonio dalla legislazione italiana) e' durato almeno 3 anni, di cui almeno un anno
in Italia, prima dell'inizio del
procedimento di divorzio o annullamento (o, secondo la Direttiva
2004/38/CE,
di scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al
matrimonio dalla legislazione italiana);
o
il coniuge straniero (nota: la Direttiva
2004/38/CE
prevederebbe anche il caso del partner, ove l'unione registrata fosse
parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) ha ottenuto l'affidamento
dei figli del cittadino comunitario in
base ad accordo tra i coniugi (nota: o partner, secondo la Direttiva
2004/38/CE,
ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione
italiana) o a decisione giudiziaria;
o
il familiare straniero risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con
sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nellĠambito
familiare (nota: la Direttiva
2004/38/CE
fa riferimento, in modo molto piu' generale, all'esistenza di "situazioni
particolarmente difficili");
o
il coniuge straniero (nota: o partner, secondo la Direttiva
2004/38/CE,
ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione
italiana) beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi (nota: o tra i
conviventi, secondo la Direttiva
2004/38/CE,
ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione
italiana) o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al
figlio minore, a condizione che l'organo
giurisdizionale abbia ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere
effettuate in Italia, e fino
a quando esse sono considerate necessarie
Mantenimento del diritto di
soggiorno per periodi di durata non superiore a tre mesi
Mantenimento del diritto di
soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi
o
il cittadino comunitario ha lo status di lavoratore
autonomo o subordinato;
o
il cittadino comunitario ha fatto ingresso in cerca di lavoro, ed e' iscritto al Centro per l'impiego da non piu' di 6
mesi (nota: questa quantificazione non e'
prevista dalla Direttiva
2004/38/CE,
che fa piuttosto riferimento alla possibilita' di dimostrare di avere buone
possibilita' di trovare occupazione; inoltre, non e' chiaro se si richieda la
condizione che si sia iscritto entro i primi di tre mesi di soggiorno o
immediatamente dopo) ovvero,
avendo reso dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento dell'attivita' lavorativa ai sensi
di art. 2, co. 1 D.
Lgs. 181/2000,
come modificato da D.
Lgs. 297/2002,
non e' stato escluso dallo stato di disoccupazione ai sensi di art. 4 D.
Lgs. 181/2000,
come modificato da art. 5 D.
Lgs. 297/2002
(nota: art. 13, co. 3 lettera b D. Lgs. 30/2007 fa erroneamente riferimento ad
art. 4 D.
Lgs. 297/2002);
nota: i criteri sono stabiliti dalle Regioni, sulla base dei seguenti principi:
lo stato di disoccupazione si conserva a seguito di attivita' lavorativa che
garantisca un reddito non superiore a quello escluso da imposizione; lo stato
di disoccupazione e' sospeso in caso di accettazione di offerte di lavoro di
durata inferiore a 8 mesi; lo stato di disoccupazione si perde in caso di
mancata e ingiustificata presentazione alla convocazione del servizio
competente fnalizzata all'applicazione di una misura di prevenzione della
disoccupazione di lunga durata e in caso di rifiuto ingiustificato di
un'offerta di lavoro di durata superiore a 8 mesi
Diritto di soggiorno
permanente
o
ha soggiornato legalmente in Italia per cinque anni continuativi
o
cessa l'attivita' lavorativa
subordinata o autonoma, avendo maturato il
diritto alla pensione di vecchiaia,
ovvero avendo raggiunto l'eta' di 60 anni se appartiene ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia (circ.
Mininterno 6/4/2007
da' a quest'ultima condizione il significato seguente: "se non ha diritto
a tale pensione"; la Direttiva
2004/38/CE
fa riferimento al solo caso delle particolari categorie di lavoratori autonomi
cui la legge nazionale non riconosca il diritto alla pensione di vecchiaia;
l'interpretazione data da circ.
Mininterno 6/4/2007,
coprendo anche i lavoratori che non sono riusciti a maturare il diritto alla
pensione di vecchiaia, e' piu' generosa)
o
cessa l'attivita'
lavorativa subordinata a seguito di pensionamento anticipato, dopo aver lavorato in Italia almeno negli ultimi 12 mesi (inclusi i periodi di iscrizione alle liste di mobilita', di disoccupazione involontaria, di sospensione dell'attivita'
indipendenti dalla volonta' dell'interessato, di assenza dal lavoro per
malattia o infortunio, e la cessazione di attivita' per motivi di malattia o
infortunio) e aver soggiornato continuativamente in Italia almeno negli ultimi 3 anni (sono considerati trascorsi in Italia anche i
periodi trascorsi lavorando in altro Stato membro)
o
cessa l'attivita'
lavorativa subordinata a seguito di pensionamento anticipato ed e' coniugato con persona in possesso di cittadinanza
italiana o che l'ha persa a seguito del matrimonio col cittadino comunitario
(nota: la Direttiva
2004/38/CE
esigerebbe che fosse considerato anche il caso del partner di tale persona, ove
l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana)
o
cessa l'attivita'
lavorativa subordinata o
autonoma a seguito di sopravvenuta incapacita'
lavorativa permanente, dopo aver soggiornato
continuativamente in Italia per almeno
2 anni (sono considerati trascorsi in
Italia anche i periodi trascorsi lavorando in altro Stato membro)
o
cessa l'attivita'
lavorativa subordinata o
autonoma a seguito di sopravvenuta incapacita'
lavorativa permanente ed e' coniugato con persona in possesso di cittadinanza
italiana o che l'ha persa a seguito del matrimonio col cittadino comunitario
(nota: la Direttiva
2004/38/CE
esigerebbe che fosse considerato anche il caso del partner di tale persona, ove
l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana)
o
cessa l'attivita'
lavorativa subordinata o
autonoma a seguito di sopravvenuta incapacita'
lavorativa permanente, dovuta a infortunio
sul lavoro o malattia professionale che
gli conferiscano il diritto ad una prestazione assicurativa a carico, almeno in parte, di una istituzione dello
Stato
o
esercita attivita' lavorativa subordinata o autonoma in altro Stato membro,
continuando a risiedere in Italia,
con permanenza delle condizioni per l'iscrizione anagrafica (nota: la Direttiva
2004/38/CE
prescrive la condizione di ritorno in Italia almeno una volta alla settimana),
dopo aver soggiornato e lavorato
continuativamente in Italia per almeno
3 anni (inclusi, ai fini del computo del
periodo di occupazione, i periodi di iscrizione alle liste di mobilita', di disoccupazione involontaria, di sospensione dell'attivita'
indipendenti dalla volonta' dell'interessato, di assenza dal lavoro per
malattia o infortunio, e la cessazione di attivita' per motivi di malattia o
infortunio)
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare, con cittadino comunitario che abbia acquistato
in anticipo (nota: verosimilmente, anche
anteriormente all'ingresso del familiare), in quanto lavoratore, il diritto di
soggiorno permanente (per cessazione di attivita' o svolgimento di attivita' in
altro Stato membro); nota: non gode dello stesso vantaggio il familiare comunitario di cittadino comunitario
che abbia acquistato il diritto di soggiorno permanente a seguito di soggiorno
continuativo di 5 anni - es.: il familiare che abbia raggiunto successivamente
il cittadino
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede,
mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2 anni di soggiorno continuativo in Italia
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede,
a seguito di infortunio sul lavoro
o di malattia professionale, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma
o subordinata
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita'
lavorativa autonoma o subordinata, avendo
perso il coniuge superstite la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio
col cittadino deceduto
o
ha soggiornato legalmente in Italia per 5 anni continuativi unitamente al cittadino comunitario (nota: l'art. 14, co. 2 del D. Lgs. 30/2007, a
differenza di art. 16, co. 2 Direttiva
2004/38/CE,
sembra richiedere solo la contemporaneita' del soggiorno, non la convivenza; la
cosa e' rilevante, per es., per il figlio del coniuge straniero che risieda per
studio in altra citta' italiana)
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare, con cittadino comunitario che abbia acquistato
in anticipo (nota: verosimilmente, anche
anteriormente all'ingresso del familiare), in quanto lavoratore, il diritto di
soggiorno permanente (per cessazione di attivita' o svolgimento di attivita' in
altro Stato membro); nota: non gode dello stesso vantaggio il familiare straniero di cittadino comunitario che
abbia acquistato il diritto di soggiorno permanente a seguito di soggiorno
continuativo di 5 anni - es.: il familiare che abbia raggiunto successivamente
il cittadino
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede,
mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2 anni di soggiorno
continuativo in Italia
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede,
a seguito di infortunio sul lavoro
o di malattia professionale, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma
o subordinata
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede,
mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, avendo perso il coniuge superstite la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio
col cittadino deceduto
o
ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a seguito del decesso del cittadino comunitario di cui era familiare, essendo in possesso dei requisiti di
autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni
o
ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a seguito di divorzio o annullamento del matrimonio col cittadino comunitario
(nota: la Direttiva
2004/38/CE
prevederebbe anche il caso di scioglimento dell'unione registrata, ove questa
fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana), per il verificarsi
di una delle condizioni previste (durata del matrimonio, affidamento dei figli,
procedimento penale, diritto di visita) ed essendo in possesso dei requisiti di
autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni
Continuita' del soggiorno
Dimostrazione dei requisiti
per il diritto di soggiorno
Riconoscimento di equipollenza
dei titoli di studio
o
domanda diretta all'Ufficio Scolastico Provinciale
o
titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera (Guida
MIUR 22/10/2008: in caso di istruzione elementare o media, sufficiente la
dimostrazione di aver frequentato 5 o, rispettivamente, 8 anni di scuola),
corredato da:
¤
traduzione in lingua italiana certificata
dall'autorita' diplomatico-consolare italiana o da un traduttore giurato
¤
legalizzazione da parte dell'autorita' diplomatico-consolare
italiana della firma dell'autorita' che ha emesso l'atto
¤
dichiarazione dell'autorita' diplomatico-consolare
italiana, relativa alla natura giuridica della scuola, l'ordine e il grado
degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l'ordinamento vigente nel
Paese in cui esso e' stato conseguito (con specificazione se si tratta di
titolo finale), e al valore del diploma ai fini del proseguimento degli studi o
professionale
o
certificato di cittadinanza europea
o
curriculum degli studi seguiti dall'interessato
(distinto per anni scolastici, possibilmente con l'indicazione delle materie
seguite, dell'esito degli esami finali e di eventuali esperienze lavorative
connesse con il titolo), redatto e firmato dallĠinteressato stesso
o
programma delle materie del corso seguito, rilasciato
dalla scuola di provenienza all'estero, accompagnato da traduzione ufficiale in
lingua italiana; qualora le autorita' scolastiche straniere non rilascino tale
attestato, la rappresentanza diplomatico-consolare italiana attesta il
programma, ricavandolo dalle pubblicazioni ufficiali locali
o
dichiarazione della rappresentanza
diplomatico-consolare italiana relativa al criterio di valutazione scolastica
in vigore nel Paese straniero di provenienza, da cui risultino il punteggio
minimo per essere promossi e il punteggio massimo
o
eventuali atti idonei a provare la conoscenza di lingua
italiana; in mancanza, necessario un esame integrativo (nota: la Guida
MIUR 22/10/2008 fa riferimento anche alla conoscenza della letteratura
italiana; non evidente, in ogni caso, la conformita' all'art.
379 D. Lgs. 297/1994, come modificato da L.
29/2006, che prevede l'esame integrativo di lingua italiana nei casi di
dichiarazione di equipollenza di titoli di scuola elementare o media, salvo che
siano stati frequentati con profitto corsi istituiti dal MAE o che il titolo
straniero preveda l'apprendimento dell'italiano)
o
elenco dei documenti presentati (in duplice copia)
o
fotocopia del documento di identita'
o
fotocopia del bando del corso
o
copia autentica del titolo di studio estero
o
copia autentica, tradotta e legalizzata (legalizzazione
sostituita da apposizione dell'Apostille in caso di titolo rilasciato da Paesi
che aderiscano alla Convenzione dell'Aja 5/10/1961; esonero pieno, in caso di
titolo rilasciato da istituzioni tedesche o dai Paesi - Belgio, Danimarca,
Francia e Irlanda - che aderiscono, con l'Italia, alla Convenzione
europea di Bruxelles 25/5/1987), con allegata dichiarazione di valore, del
titolo di studio estero
o
copia autentica, tradotta e legalizzata (legalizzazione
sostituita da apposizione dell'Apostille in caso di titolo rilasciato da Paesi
che aderiscano alla Convenzione dell'Aja 5/10/1961; esonero pieno, in caso di
titolo rilasciato da istituzioni tedesche o dai Paesi - Belgio, Danimarca,
Francia e Irlanda - che aderiscono, con l'Italia, alla Convenzione
europea di Bruxelles 25/5/1987), con allegata dichiarazione di valore, del
piano degli studi compiuti, con indicazione degli esami superati e dei voti
conseguiti, rilasciato dalla Scuola o Universita'
Accesso ad attivita'
economiche e all'esercizio delle professioni; riconoscimento delle qualifiche
professionali
o
fotocopia del documento di identita'
o
fotocopia del bando di concorso
o
copia autentica del titolo di studio estero
o
copia autentica, tradotta e legalizzata (legalizzazione
sostituita da apposizione dell'Apostille in caso di titolo rilasciato da Paesi
che aderiscano alla Convenzione dell'Aja 5/10/1961; esonero pieno, in caso di
titolo rilasciato da istituzioni tedesche o dai Paesi - Belgio, Danimarca,
Francia e Irlanda - che aderiscono, con l'Italia, alla Convenzione
europea di Bruxelles 25/5/1987), con allegata dichiarazione di valore, del
titolo di studio estero
o
copia autentica, tradotta e legalizzata (legalizzazione
sostituita da apposizione dell'Apostille in caso di titolo rilasciato da Paesi
che aderiscano alla Convenzione dell'Aja 5/10/1961; esonero pieno, in caso di
titolo rilasciato da istituzioni tedesche o dai Paesi - Belgio, Danimarca,
Francia e Irlanda - che aderiscono, con l'Italia, alla Convenzione
europea di Bruxelles 25/5/1987), con allegata dichiarazione di valore, del
piano degli studi compiuti, con indicazione degli esami superati e dei voti
conseguiti, rilasciato dalla Scuola o Universita'
o
sono escluse le
professioni che comportino esercizio di pubblici poteri (in particolare, notaio)
o
restano salve
le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dellĠaccesso al lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione
o
il riconoscimento
delle qualifiche permette di accedere alla professione e di esercitarla alle condizioni previste dallĠordinamento italiano
o
l'attivita', o lĠinsieme delle attivita', il cui
esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in
albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la
iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche professionali o
allĠaccertamento delle specifiche professionalita'
o
i rapporti di lavoro subordinato, se lĠaccesso ai
medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al
possesso di qualifiche professionali
o
l'attivita' esercitata con lĠimpiego di un titolo
professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una qualifica
professionale
o
le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi in
cui il possesso di una qualifica professionale e' condizione determinante ai
fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al
rimborso
o
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche giovanili e le attivita' sportive, per le attivita' che
riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la
qualifica di professionista sportivo
o
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per lo sviluppo e competitivita' del turismo, per le attivita' che riguardano
il settore turistico
o
il Ministero titolare della vigilanza per le
professioni che necessitano, per il loro esercizio, dellĠiscrizione in Ordini,
Collegi, albi, registri o elenchi, salvo che per le professioni di esplicita
competenza del Ministero dellĠuniversita' e della ricerca
o
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro
subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo che per le professioni di
competenza di Ministero della salute, Ministero della pubblica istruzione e
Ministero dellĠuniversita' e della ricerca
o
il Ministero della salute, per le professioni sanitarie
o
il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti
di scuole dellĠinfanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria
superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola
o
il Ministero dell'universita' e della ricerca per il
personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore
territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali,
architetto junior e pianificatore junior
o
il Ministero dellĠuniversita' e della ricerca per ogni
altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da
chi e' in possesso di diplomi che attestano il superamento di un corso di studi
post-secondario di durata non inferiore a 3 anni, ma che non richiedono
l'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi
o
il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le
attivita' afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni
culturali
o
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo
da chi e' in possesso di attestato di competenza o attestato o diploma che
attesti il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non
inferiore a un anno (o assimilato)
o
le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza
esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti
o
procedura:
¤
presentazione da parte del prestatore, almeno 30 gg.
prima (salvo i casi di urgenza) della prestazione, di dichiarazione corredata
da
-
certificato o copia di documento che attesti la
nazionalita' del prestatore
-
documentazione attestante lo svolgimento della
professione nello Stato di stabilimento
-
documento comprovante il possesso delle qualifiche
professionali
-
dimostrazione di aver svolto la professione per 2 anni
negli ultimi 10 (solo se la professione non e' regolamentata nello Stato di
stabilimento, occorre)
-
prova di assenza di condanne penali (solo per
professioni nel settore della sicurezza)
¤
possibile verifica
delle qualifiche per professioni che incidano sulla sicurezza o sulla salute pubblica: la decisione da parte dell'autorita' competente deve essere
adottata antro 30 gg. dalla ricezione della dichiarazione (60 gg., in caso di
necessita' comunicata all'interessato); puo' prevedere lo svolgimento di una
prova attitudinale da efettuarsi entro 30 gg. dalla decisione
¤
iscrizione automatica del prestatore in apposita
sezione dell'albo professionale, se esistente, per il tempo necessario
o
il prestatore e' tenuto a
¤
informare della
prestazione (preventivamente o, in caso di urgenza, successivamente) l'ente
previdenziale competente (senza obbligo di
contribuzione ne' di iscrizione)
¤
comunicare al destinatario della prestazione dei dati relativi a titolo
professionale, autorizzazione e copertura assicurativa
o
categorie:
¤
riconoscimento sulla base dellĠesperienza
professionale:
-
per attivita' industriali, artigianali, commerciali, di
intermediazione, etc. (Allegato IV Direttiva
2005/36/CE)
-
se l'esercizio dell'attivita' e' subordinato in Italia
al possesso di conoscenze e competenze, si considera prova di tale possesso l'aver
esercitato l'attivita', a certe condizioni
(durata, variabile a seconda delle attivita'), in altro Stato membro
¤
riconoscimento sulla base del coordinamento delle
condizioni minime di formazione:
-
per le professioni per le quali le condizioni minime di
formazione sono coordinate tra gli Stati membri (medici, ostetrici, infermieri, farmacisti, architetti)
-
il titolo acquisito in altro Stato membro e' riconosciuto
automaticamente ai fini dell'esercizio
della professione; in caso di titoli acquisiti antecedentemente all'adozione di
norme comuni, e' richiesta la dimostrazione di svolgimento dell'attivita' per
un certo tempo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo
¤
regime generale
di riconoscimento di titoli di formazione: per
-
per
Ż
professioni che
non rientrano nei casi precedenti
Ż
situazioni in cui, per una delle professioni con
riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di
formazione, il professionista non possegga il titolo che da' luogo a tale
riconoscimento
Ż
professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento
di un titolo di formazione professionale da uno Stato membro, avendo acquisito
una qualifica professionale in uno Stato non appartenente all'UE ed esercitato
la professione per almeno 3 anni nello Stato membro che ha riconosciuto il
titolo
-
se e' richiesto il possesso di una qualifica
professionale (attestato di competenza, certificato di studi secondari, diplomi
di studio post-secondari), l'accesso alla professione e' riconosciuto a chi
possegga la qualifica professionale
richiesta dallo Stato membro di
provenienza per la stessa professione (o, in caso di professione non
regolamentata nello Stato membro d'origine, esperienza professionale e
qualifiche analoghe a quelle richieste in Italia); possibile imporre misura compensativa (prova attitudinale o tirocinio di adattamento) in
caso di durata o contenuti della formazione sensibilmente diversi nei due
Stati; la scelta della misura
compensativa e' lasciata al richiedente, salvo che in certi
casi
o
procedura:
¤
presentazione della richiesta corredata da
-
certificato o copia di documento che attesti la
nazionalita' del prestatore
-
copia degli attestati di competenza o del titolo di
formazione ed eventuale attestato dellĠesperienza professionale (ed eventuale
certificato dell'autorita' competente dello Stato membro di provenienza
attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla
normativa comunitaria in materia di riconoscimento in base al coordinamento
delle condizioni minime di formazione)
-
attestato relativo alla natura ed alla durata
dellĠattivita', rilasciato dallĠautorita' o dallĠorganismo competente dello
Stato membro di provenienza (nei casi afferenti al regime di riconoscimento
sulla base dellĠesperienza professionale)
-
eventuali altri documenti relativi a onorabilita',
moralita', sana e robusta costituzione fisica, etc., rilasciati dalle autorita'
dello Stato membro di provenienza se richiesti per la particolare professione
¤
eventuale richiesta di integrazione, da parte dell'autorita' competente, entro
30 gg.
¤
indizione di una conferenza di servizi per la valutazione dei titoli (se non coincidenti
con quelli gia' valutati in altro caso o con quelli per i quali il
riconoscimento e' automatico); alla conferenza partecipano rappresentanti
dell'amministrazione competente, del Dipartimento per le politiche comunitarie
e del MAE; e' sentito un rappresentante dellĠOrdine o Collegio professionale
ovvero della categoria professionale interessata
¤
decisione
adottata entro 4 mesi (3 nei casi afferenti al regime di riconoscimento
automatico) con decreto motivato
e impugnabile (da Direttiva
2005/36/CE);
il decreto fissa le condizioni relative all'eventuale misura
compensativa
Parita' di trattamento in
materia di assistenza sociale, previdenza e accesso all'alloggio
o
carta di soggiorno per cittadini UE non ancora scaduta
o
attestato di diritto di soggiorno permanente
(eventualmente risultante dalla carta di identita' elettronica)
o
iscrizione anagrafica
o
carta di soggiorno per familiare di cittadino
dell'Unione (o permesso CE slp)
o
carta di soggiorno permanente per familiari di
cittadini europei
o
art. 20, co. 10 L. 133/2008 ha aggiunto ai requisiti previsti per
l'attribuzione dell'assegno sociale,
a partire dall'1/1/2009, il soggiorno legale pregresso continuativo di almeno 10 anni; la questione della legittimita' di tale
disposizione sotto il profilo della compatibilita' con la normativa comunitaria
in materia di diritto alla parita' di trattamento per i cittadini comunitari che esercitino il
diritto alla libera circolazione sollevata da un'interrogazione
di una parlamentare europea alla Commissione UE (risposta
della Commissione: necessaria acquisizione di informazioni piu' dettagliate
sulla L. 133/2008)
o
i cittadini comunitari che siano o siano stati, in quanto lavoratori o studenti, soggetti alla legislazione di piu' di uno Stato membro, e i loro familiari, accedono, nello Stato membro in cui risiedono,
alle prestazioni di carattere non
contributivo elencate nell'Allegato II bis
del Regolamento
CEE 1408/1971 (art. 10 bis, co. 1 dello stesso Regolamento). Tra le
prestazioni erogate in Italia figura l'assegno sociale (punto J, lettera h dell'Allegato II bis); il Regolamento
CEE 1408/1971 prevede che, ove l'accesso alla prestazione sia
subordinato al compimento di un
certo numero di anni di lavoro o
di residenza, per il cittadino comunitario e per il suo familiare debbano essere
considerati validi, ai fini del computo, i periodi di lavoro o di residenza
trascorsi in altro Stato membro
(art. 10 bis, co. 2)
o
Legge regionale Friuli Veneza Giulia n. 9/2008: esclude
gli stranieri dall'accesso alle prestazioni assistenziali garantite dal Fondo per il contrasto ai fenomeni di
poverta' e di disagio sociale, mentre per quelli italiani e comunitari
prevedono il requisito della residenza triennale sul territorio regionale; nota: presentato un esposto
alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in
particolare, dei cittadini comunitari e dei loro familiari, avvii procedura di
infrazione nei confronti della Repubblica italiana
o
Legge regionale Friuli Veneza Giulia n. 17/2008:
subordina l'accesso all'assegno di natalita' a requisiti di residenza di lungo periodo; nota:
presentato un esposto
alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in
particolare, dei cittadini comunitari e dei loro familiari, avvii procedura di
infrazione nei confronti della Repubblica italiana
Assistenza sanitaria per
soggiorni di durata non superiore a tre mesi
o
sono iscritti al SSN solo i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro ed eventualmente i titolari di
modello E106 con validita' di tre mesi (verosimilmente, la cosa riguarda lavoratori
distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di
disoccupati);
o
le prestazioni sanitarie sono assicurate al cittadino comunitario (e, verosimilmente, ai suoi
familiari stranieri, se titolari di idoneo attestato di diritto), previa
presentazione di un idoneo attestato
di diritto; nei casi in cui il cittadino
stesso ne sia sprovvisto,
l'attestato viene richiesto d'ufficio dalla ASL all'istituzione dello Stato estero competente (nota: e' vero
anche dopo l'entrata in vigore della TEAM o vale solo con riferimento al caso
particolare di modello E112 per le prestazioni programmate?), previa
acquisizione delle generalita' e del documento di riconoscimento
dell'interessato; nota: verosimilmente, il riferimento e', nel caso generale,
alle prestazioni sanitarie necessarie (quelle richieste
dallo stato di salute dell'interessato per consentirgli di continuare il suo soggiorno in condizioni sicure sotto il profilo
medico), dato che per le prestazioni sanitarie programmate l'erogazione
e' possibile solo in presenza dell'autorizzazione dell'istituzione competente
dello Stato membro d'origine, attestata dal modello E112 (non sostituito dalla
TEAM)
o
se l'attestato di diritto non perviene entro la scadenza del soggiorno breve (nota:
esistono casi in cui al cittadino comunitario o ai suoi familiari stranieri non
possa essere rilasciato alcun attestato di diritto?), il pagamento delle prestazioni e' richiesto per intero direttamente
all'interessato, che ne puo' chiedere il
rimborso all'istituzione competente del proprio Stato, ai sensi dell'art. 34 Reg.
CEE/574/1972
(nota: non sembra che l'art. 34 Reg.
CEE/574/1972
riguardi i rimborsi di prestazioni erogate a turisti)
Assistenza sanitaria per
soggiorni di durata superiore a tre mesi: iscrizione obbligatoria al Servizio
sanitario nazionale
o
il cittadino comunitario che sia lavoratore
subordinato o autonomo in Italia; e'
richiesta l'esibizione del contratto di lavoro, per il lavoratore subordinato,
ovvero il certificato di iscrizione alla Camera di commercio o ad un albo o
ordine professionale e (verosimilmente, si deve intendere "o":
dovrebbe cioe' essere sufficiente uno solo dei documenti elencati, in analogia
a quanto richiesto per l'iscrizione anagrafica da circ.
Mininterno 8/8/2007)
l'attestazione di attribuzione di Partita IVA o la certificazione di apertura
di posizione INPS, per il lavoratore autonomo (circ.
Minsalute 3/8/2007);
l'iscrizione e' effettuata (circ.
Minsalute 3/8/2007;
nota: questa disposizione rende la posizione del cittadino comunitario titolare
di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello
straniero regolarmente soggiornante per lavoro; per quest'ultimo, infatti,
l'iscrizione decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno
regolare, in base ad art. 34, co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR
394/1999; per il combinato disposto di queste disposizioni e del principio di
applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu'
favorevoli - nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale
principio possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1,
co. 2 T.U. operata da L. 133/2008 -, quindi, l'iscrizione dovrebbe durare per
tutta la durata per cui permane il diritto di soggiorno, potendo essere sancita
la conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del Ministro
dell'interno)
¤
a tempo indeterminato per rapporti di lavoro a tempo indeterminato (verosimilmente, anche in caso di svolgimento di
attivita' di lavoro autonomo);
¤
per la durata del rapporto, se < 1 anno, o per un anno, rinnovabile, per durata residua superiore, per rapporti di lavoro a tempo determinato (non e' chiaro se questa previsione si applichi anche in caso di
svolgimento di una collaborazione a progetto), affinche' non venga corrisposta
impropriamente la quota capitaria al medico di base in caso di lavoratori che
lascino l'Italia senza che alla ASL ne sia data notizia
o
il familiare,
comunitario o straniero, del cittadino comunitario che sia lavoratore
subordinato o autonomo nello Stato; l'iscrizione e' effettuata con la stessa
durata di quella del lavoratore (circ.
Minsalute 3/8/2007);
e' richiesta la certificazione attestante il vincolo familiare e, per il
familiare straniero, il possesso della carta di soggiorno di familiare
straniero di cittadino comunitario (circ.
Minsalute 3/8/2007);
note:
¤
non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il
partner con cui il cittadino abbia una relazione stabile; questa esclusione
appare coerente con il fatto che, ove si tratti di cittadini comunitari, tali
soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in materia sanitaria siano
coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si tratti di stranieri, essi
possono fare ingresso per residenza elettiva, ai sensi della normativa
sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto di specifiche disposizioni in quanto
familiari di comunitari; sorgono pero' due problemi:
-
in base ad art. 34, co. 2 T.U. e al principio di
applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu'
favorevoli (nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale
principio possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1,
co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi), l'assistenza
sanitaria erogata dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico
legalmente soggiornanti in Italia; il novero di questi e' fissato da art. 4 L.
627/1982
(che rinvia al DPR
797/1955)
in modo tale da poter includere anche soggetti appartenenti alla categoria
degli "altri familiari": figli, coniuge, genitori a carico; figli
legittimati, figli adottivi, affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti,
figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, in certi casi,
fratelli, sorelle, nipoti e minori regolarmente affidati; patrigno, matrigna,
adottanti, affilianti e affidatario e, in certi casi, altri ascendenti in linea
diretta, a carico;
-
qualora si tratti di stranieri ammessi per residenza
elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo assicurativo in materia
sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e' evidente come la stessa
possibilita' deve essere data loro quando si tratti di cittadini comunitari, a
pena di violazione del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari
delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli (nota: non e' chiaro se, alla
luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente
superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008;
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi)
¤
il diritto all'iscrizione al SSN del familiare,
comunitario o straniero, del cittadino comunitario che, dopo aver esercitato
attivita' lavorativa in Italia, si trovi in stato di disoccupazione
involontaria o sia iscritto a un corso di formazione professionale sembra
assicurato dalla previsione dello stesso diritto per la piu' ampia categoria
dei familiari di cittadino comunitario disoccupato, che fa parte, a sua volta,
degli aventi diritto al modello E106; si noti comunque che la disposizione in
esame rende la posizione del familiare di cittadino comunitario titolare di
diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello
straniero regolarmente soggiornante per motivi familiari a seguito di
ricongiungimento con straniero soggiornante per motivi di lavoro; nel caso del
familiare straniero di lavoratore straniero, infatti, l'iscrizione decade solo
con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare (art. 34, co. 1,
lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999); in base a queste disposizioni e
al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli (nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto
comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla
modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; presentata da un
parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi), quindi, l'iscrizione
dovrebbe durare per tutta la durata per cui permane il diritto di soggiorno del
familiare, potendo essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento
del prefetto o del Ministro dell'interno
¤
per i figli minori del cittadino comunitario o del
coniuge si dovrebbe prevedere che l'assistenza sia erogata anche nelle more
dell'iscrizione al SSN, in base ad art. 34, co. 2 e, per minori comunitari, al
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli (nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto
comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla
modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; presentata da un
parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi)
o
il cittadino comunitario che sia stato lavoratore subordinato o autonomo in Italia e che si trovi in una delle seguenti condizioni
(nota: tra le condizioni, che corrispondono a quelle previste da art. 7, co. 3 Direttiva
2004/38/CE
e, piu' debolmente, da art. 7, co. 3 D. Lgs. 30/2007 per la conservazione della
qualita' di lavoratore subordinato o autonomo, non e' inclusa,
incomprensibilmente, la temporanea inabilita' per infortunio o malattia):
¤
e' in stato di disoccupazione involontaria ed e' iscritto al Centro per l'impiego
(verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art.
4 DPR
442/2000)
o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa; e' richiesto il certificato di iscrizione al Centro per
l'impiego e certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto
di impiego cessato e la durata (circ.
Minsalute 3/8/2007;
nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs.
30/2007 non richiede che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro
subordinato)
¤
e' in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto a termine di durata < 1 anno o si e' trovato in tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno in Italia, ed e' iscritto al Centro
per l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico
di cui all'art. 4 DPR
442/2000)
o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa; l'iscrizione
e' effettuata per un anno,
durante il quale il cittadino comunitario conserva la qualita' di lavoratore (circ.
Minsalute 3/8/2007);
e' richiesto il certificato di iscrizione al centro per l'impiego e
certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego
cessato e la durata (circ.
Minsalute 3/8/2007;
quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs. 30/2007 non
richiede, nel caso di disoccupazione involontaria occorsa durante il primo anno
di soggiorno, che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro
subordinato)
¤
segue un corso di formazione professionale che, salvo il caso di disoccupazione involontaria,
sia collegato con l'attivita' precedentemente svolta; e' richiesto il
certificato di iscrizione al corso professionale (nota: circ.
Minsalute 3/8/2007,
pur menzionando la condizione di collegamento tra corso di formazione e
attivita' precedentemente svolta, salvi i casi di disoccupazione involontaria,
non fa cenno ad alcun controllo da effettuare al riguardo), la certificazione
da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la
durata (nota: richiesta inappropriata, dal momento che la durata e il carattere
- subordinato o autonomo - dell'attivita' pregressa sono irrilevanti nel caso
in esame) e l'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica o la carta di
identita' (circ.
Minsalute 3/8/2007;
nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il diritto
all'iscrizione al SSN e' conseguenza dello status di lavoratore, gia'
sufficientemente provato dagli altri documenti richiesti, laddove l'iscrizione
anagrafica ha carattere meramente ricognitivo rispetto a tale status; risulta
violata la disposizione di cui all'art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007, in base alla
quale lo status di titolare del diritto di soggiorno puo' essere provato con
qualunque mezzo di prova previsto dalla normativa)
o
il titolare di
uno dei seguenti attestati di diritto comunitari:
¤
E106, e in
particolare
-
lavoratori distaccati in Italia da una ditta europea e loro familiari; gli oneri sono a carico della Cassa dello Stato
estero dove vengono versati i contributi (circ.
Minsalute 3/8/2007);
l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di 1 anno, ed e' rinnovabile
previo accertamento della prosecuzione del distacco (circ.
Minsalute 3/8/2007);
la TEAM e' rilasciata dallo Stato estero (circ.
Minsalute 3/8/2007);
ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG
RUERI 2276 8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o al pediatra di
base (circ.
Minsalute 3/8/2007)
-
studenti che
seguono in Italia un corso di studi o di formazione (nota: l'inclusione del
caso di corso di formazione si evince dalla documentazione richiesta dalla circ.
Minsalute 3/8/2007
e deriva comunque dalla nozione di studente nella legislazione comunitaria);
l'iscrizione al SSN ha la durata del corso frequentato (da altra affermazione riportata dalla circ.
Minsalute 3/8/2007
sembra si debba invece intendere, in analogia con il caso dei lavoratori
distaccati, che l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di un anno, ed
e' rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del corso), riportata nel
modello E106 (circ.
Minsalute 3/8/2007);
ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG
RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di
base (circ.
Minsalute 3/8/2007);
note:
Ż
riguardo ai familiari dello studente, dovrebbe essere
quanto meno consentita, in base al principio di applicabilita' ai cittadini
comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli (nota: non e' chiaro
se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi
legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L.
133/2008; presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi) e a quanto stabilito
per i familiari di studenti stranieri da circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000,
l'iscrizione volontaria al SSN (con versamento dell'intero contributo), quale
modalita' per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia
sanitaria
Ż
ove l'interessato non sia in posesso del modello E106,
questo dovrebbe essere chiesto d'ufficio all'istituzione dello Stato di
provenienza; questo dovrebbe assicurare il diritto all'iscrizione al SSN anche per
il cittadino comunitario che abbia deciso solo dopo il suo ingresso in Italia
di prolungare il proprio soggiorno per seguire un corso di studio o formazione;
circ.
Minsalute 3/8/2007
non e' esplicita in proposito
-
familiare di disoccupato; la TEAM e' rilasciata dal paese di provenienza (circ.
Minsalute 3/8/2007);
ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG
RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di
base (circ.
Minsalute 3/8/2007);
nota: questa categoria sembra includere il familiare di cittadino comunitario
che si trovi nella fase di prima ricerca di occupazione in Italia, oltre a
quello del lavoratore comunitario in condizioni di disoccupazione sopravvenuta;
se e' effettivamente cosi', ci si trova di fronte ad un caso in cui
l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il
requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; occorrerebbe, pero',
la verifica del requisito, richiesto perche' il disoccupato in fase di prima
ricerca di occupazione sia titolare di diritto di soggiorno, relativo
all'iscrizione al Centro per l'impiego da non piu' di 6 mesi o all'aver reso
dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita'
lavorativa; circ.
Minsalute 3/8/2007
tace su questo punto
¤
E109 o E37: familiari (verosimilmente, anche stranieri; la cosa e'
rilevante nei casi di assenza breve dall'Italia del cittadino comunitario che
trovi occupazione in altro Stato membro) residenti in Italia di lavoratore
(verosimilmente, comunitario, benche' circ.
Minsalute 3/8/2007
reciti: "straniero") occupato in un altro Stato membro;
puo' essere interessato anche lo studente comunitario, se rientra nella
categoria (circ.
Minsalute 3/8/2007);
e' rilasciata anche la TEAM (circ.
Minsalute 3/8/2007);
richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la
certificazione di tale iscrizione (circ.
Minsalute 3/8/2007)
¤
E120: richiedenti la pensione di altro Stato UE e
loro familiari, residenti in
Italia (nota: ci si trova di
fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita'
naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia
sanitaria; evidentemente, la previsione di tale requisito non puo' costituire
una automatica preclusione dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e'
rilevante per tutte le categorie per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe
essere consentita, almeno su base volontaria, in base ad art. 34, co. 3 T.U. e
al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli - nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto
comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla
modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; presentata da un
parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi); la TEAM e rilasciata
dallo Stato estero, ai fini di un eventuale uso in un terzo Stato membro (circ.
Minsalute 3/8/2007);
richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la
certificazione di tale iscrizione (circ.
Minsalute 3/8/2007);
ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG
RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di
base (circ.
Minsalute 3/8/2007)
¤
E121 o E33: pensionati di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione
al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di
copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la previsione di
tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione dell'accesso
all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie per le quali
l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base volontaria, in
base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini
comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli - nota: non e'
chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi
legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L.
133/2008; presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi); e' rilasciata anche
la TEAM (circ.
Minsalute 3/8/2007);
richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la
certificazione di tale iscrizione (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
il titolare di diritto
di soggiorno permanente maturato dopo
almeno 5 anni di soggiorno in
Italia (nota: la specificazione relativa ai cinque anni di soggiorno, che
esclude dall'iscrizione al SSN coloro che abbiano maturato il diritto di
soggiorno permanente prima di tale termine, ai sensi di art. 15 D. Lgs.
30/2007, e' priva di senso); l'iscrizione e' effettuata a tempo
indeterminato (circ.
Minsalute 3/8/2007);
e' richiesta l'esibizione dell'attestazione di soggiorno permanente (circ.
Minsalute 3/8/2007; nota: in contrasto con art. 25, co. 1 Direttiva
2004/38/CE, che stabilisce esplicitamente che il possesso di un attestato
di iscrizione anagrafica o di una carta di soggiorno o della ricevuta di
richiesta di carta di soggiorno non puo' costituire in nessun caso prerequisito
per l'esercizio di un diritto o per il completamento di una formalita'
amministrativa)
o
il cittadino comunitario ammesso ad un programma di
assistenza e integrazione sociale di
cui all'art. 18 T.U., ai sensi
di art. 6, co. 4, L. 17/2007 (circ.
Minsalute 3/8/2007 e circ.
Minsalute 19/2/2008); e' richiesta una attestazione rilasciata dal questore
o, nelle more, una dichiarazione dell'ente che gestisce il programma (circ.
Minsalute 3/8/2007);
al termine del programma,
l'interessato mantiene l'iscrizione
al SSN se rientra in una delle
altre categorie per le quali
essa e' prevista (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
vittime di tratta
o di schiavitu' (L. 17/2007 e circ.
Minsalute 19/2/2008)
o
il familiare
(verosimilmente, anche straniero, in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007) di cittadino
italiano; e' richiesta la certificazione
della condizione di familiare a carico (circ.
Minsalute 3/8/2007;
nota: in caso di familiare cittadino comunitario dovrebbe essere possibile
l'autodichiarazione della condizione di carico, ai sensi di art. 46 DPR
445/2000);
note:
¤
la natura obbligatoria dell'iscrizione al SSN del
genitore a carico (anche ultra-65-enne) di cittadino italiano e' ribadita da Nota
Minlavoro 4/5/2009
¤
non si tiene conto del familiare entro il secondo (L.
94/2009)[131] grado
convivente con il cittadino italiano e inespellibile ai sensi di art. 19, co.
2, lettera c, T.U.; il problema non si pone se si tratta di straniero cui viene
rilasciato un permesso per motivi familiari ai sensi di art. 28, co. 1, lettera
b, DPR 394/1999, dato che in questo caso ha diritto all'iscrizione al SSN; se
pero' si tratta di cittadino comunitario o se gli viene rilasciata una carta di
soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario, le disposizioni
risultano imprecise
¤
non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il
partner con cui il cittadino italiano abbia una relazione stabile; questa
esclusione appare coerente con il fatto che, ove si tratti di cittadini
comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in materia
sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si tratti di
stranieri, essi possono fare ingresso per residenza elettiva, ai sensi della
normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto di specifiche
disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due problemi:
-
in base ad art. 34, co. 2 T.U. e al principio di
applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu'
favorevoli (nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale
principio possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1,
co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi), l'assistenza
sanitaria erogata dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico
legalmente soggiornanti in Italia; il novero di questi e' fissato da art. 4 L.
627/1982
(che rinvia al DPR
797/1955)
in modo tale da poter includere anche soggetti appartenenti alla categoria
degli "altri familiari": figli, coniuge, genitori a carico; figli
legittimati, figli adottivi, affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti,
figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, in certi casi,
fratelli, sorelle, nipoti e minori regolarmente affidati; patrigno, matrigna,
adottanti, affilianti e affidatario e, in certi casi, altri ascendenti in linea
diretta, a carico;
-
qualora si tratti di stranieri ammessi per residenza
elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo assicurativo in materia
sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e' evidente come la stessa
possibilita' deve essere data loro quando si tratti di cittadini comunitari, a
pena di violazione del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari
delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli (nota: non e' chiaro se, alla
luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente
superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008;
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi)
Assistenza sanitaria per
soggiorni di durata non superiore a tre mesi: persone non iscritte
o
le prestazioni relative al parto comportano il pagamento delle prestazioni, qualora l'interessata non sia in possesso della TEAM ne'
di attestato E112 (per parto
programmato), ne' assicurata
privatamente;
o
l'interruzione volontaria di gravidanza e' a totale carico dell'interessata, salvo
che sia ritenuta prestazione
medicalmente necessaria; in tal
caso, se l'interessata e' fornita di idoneo attestato di diritto del paese di provenienza (verosimilmente, TEAM o
modello cartaceo), la prestazione e' gratuita, salvo eventuale quota di partecipazione alla spesa
(e in mancanza di attestato?)
o
tra i titolari degli attestati di diritto che danno
luogo all'iscrizione al SSN vi sono alcune figure vincolate alla copertura
assicurativa: evidentemente, quindi, l'esistenza di questo vincolo non esclude
in modo automatico e generale l'iscrizione al SSN
o
in base al principio di applicabilita' ai cittadini
comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli (nota: non e' chiaro
se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi
legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L.
133/2008; presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi) l'iscrizione al SSN
dovrebbe essere consentita, quanto meno su base volontaria, a tutti i cittadini
comunitari che abbiano diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a
tre mesi, con copertura estesa a tutti i loro familiari regolarmente
soggiornanti (eventualmente a condizione di integrazione del contributo nel
caso di familiari di studenti - vedi circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000)
o
il Decreto
Minsanita' 18/3/1999
disponeva l'iscrizione obbligatoria al SSN per tutti i comunitari iscritti in
anagrafe, in un contesto in cui l'iscrizione in anagrafe poteva non
corrispondere all'effettiva permanenza dei requisiti previsti per il diritto di
soggiorno; ora che l'iscrizione anagrafica risulta addirittura
"rafforzata" dalla richiesta di dimostrazione dei requisiti previsti
per il diritto di soggiorno, sembra improprio indebolirne le conseguenze in
materia di iscrizione al SSN
Assistenza sanitaria per
persone prive dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno
o
le cure urgenti o essenziali, anche a carattere
continuativo, dovrebbero comunque essere garantite al cittadino comunitario
presente in Italia in posizione di soggiorno irregolare (un soggiorno che si
sia prolungato, cioe', oltre i tre mesi, pur in assenza dei requisiti previsti
per il diritto di soggiorno), in base ad art. 35, co. 3 T.U. e al principio di
applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu'
favorevoli (nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale
principio possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1,
co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi)
o
circ.
Regione Marche 4/1/2008
e circ. Regione Piemonte 9/1/2008,
citata in circ.
Minsalute 19/2/2008
(nota: antecedenti la circ.
Minsalute 19/2/2008):
si applicano ai comunitari tutte le disposizioni maggiormente
favorevoli applicabili agli stranieri: iscrizione
facoltativa per coloro che soggiornano
legalmente per piu' di 3 mesi ed
erogazione di tutte le prestazioni urgenti o essenziali (in particolare, quelle relative a gravidanza,
maternita', minori), ancorche' continuative per coloro che soggiornano irregolarmente (codice anonimo ENI: Europeo Non In regola;
richiesta esibizione del titolo di viaggio; necessario un domicilio dichiarato
nel territorio della Regione); prestazioni ENI erogate negli ambulatori STP
o
la Delibera
della Regione Toscana 3/3/2008:
sembra limitare a rumeni e bulgari non aventi titolo all'iscrizione al SSN, e
per il solo 2008, l'erogazione delle prestazioni (prevista, con riferimento a
prestazioni urgenti e indifferibili, dalla circ.
Minsalute 19/2/2008);
include, d'altra parte, le prestazioni "comunque essenziali"; nella
lettera di accompagnamento, pero', ribadisce, non tenendo conto della circ.
Minsalute 19/2/2008,
che le interruzioni di gravidanza non
medicalmente necessaria sono
erogate a titolo oneroso
o
la circ.
Regione Lazio 7/3/2008
include le prestazioni "comunque essenziali", prevede il rilascio del
codice ENI (Europeo Non Iscritto) analogo al codice STP e dispone che il
cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno condizionato al
possesso di risorse puo' assolvere all'obbligo assicurativo mediante iscrizione
facoltativa al Servizio Sanitario
Regionale, a parita' di condizioni con il cittadino straniero iscritto
facoltativamente
o
circ.
Regione Friuli Venezia Giulia 13/3/2008:
include le prestazioni essenziali per il comunitario non iscritto; codice ENI
(Europei Non Iscritti) rilasciato previa esibizione di documento di identita'
(per i minori, anche fotocopia di documento che attesti la relazione di
parentela col genitore) e dichiarazione (per il minore, resa dal genitore) di
mancanza di requisiti per iscrizione al SSN, mancanza assicurazione e mancanza
risorse sufficienti
o
circ.
Regione Campania 2/4/2008:
consentita l'iscrizione facoltativa al
SSN in luogo dell'assicurazione privata; rilascio del codice ENI
o
circ.
Regione Sicilia 17/4/2008:
prevede solo il rilascio del codice ENI (Europei Non Iscritti) in luogo del
codice STP per i neocomunitari non iscritti (verosimilmente, anche il rilascio
di codice ENI per tutti i comunitari non iscritti)
o
circ.
Regione Puglia 7/5/2008:
include le prestazioni comunque essenziali, ai sensi di art. 35 T.U., per il
comunitario non iscritto; richiesta esibizione del pasaporto, dichiarazione di
domicilio nel territorio regionale e dichiarazione di momentanea impossibilita'
di iscrizione al SSR; attribuzione del codice ENI (Europeo Non In regola)
o
circ.
Provincia di Bolzano 14/5/2008:
prestazioni indifferibili ed urgenti per comunitari non iscritti; rilascio del
codice CTA
o
minore inespellibile
o
donna in stato di gravidanza o di puerperio, o marito
di questa con essa convivente
o
minore affidato a comunita' familiare o istituto di
assistenza, ex art. 2 L.
184/1983
o
minore affidato a cittadino italiano o comunitario o a
cittadino straniero titolare di diritto di soggiorno
o
persona che soggiorni per riacquisto cittadinanza
Diritto di voto
o
i cittadini comunitari residenti in Italia devono
presentare al sindaco del comune di residenza domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso lo
stesso comune, entro il novantesimo giorno anteriore a quello della votazione;
l'iscrizione vale anche per successive elezioni
o
non e' richiesto comprovare la dichiarazione di
possesso della capacita' elettorale nello Stato membro di origine con alcuna
attestazione rilasciata dall'autorita' nazionale competente
o
la dichiarazione
di assenza di provvedimenti giudiziari che possano comportare la perdita
dell'elettorato attivo va fatta dal cittadino comunitario con esclusivo
riferimento alle cause che limitano la capacita' elettorale nello Stato membro di origine, dato che L.
128/1998 ha soppresso l'obbligo per il cittadino comunitario di dichiarare
l'assenza di provvedimenti giudiziari che comportino la perdita dell'elettorato
attivo in Italia; il comune di residenza e' tenuto comunque (art. 2, co. 3 decreto-legge
408/1994) a verificare tempestivamente tale requisito mediante istruttoria
presso il casellario giudiziale
Misure di protezione sociale
Minori comunitari non
accompagnati: minori che esercitano la prostituzione, Accordo Romania-Italia e
Organismo centrale di raccordo
o
finalita': migliorare la situazione dei minori
rumeni non accompagnati o in difficolta'
presenti in Italia (identificazione, protezione e integrazione sociale,
facilitazione del rimpatrio), prevenire la formazione di tali situazioni,
favorire lo scambio di dati ed informazioni rilevanti
o
ai fini dell'accordo, per minore non accompagnato si intende il cittadino romeno minore entrato
in Italia senza essere accompagnato da
alcun genitore, ne' dal tutore, ne' da persona che sia il suo rappresentante
legale secondo la legge romena
o
i provvedimenti si applicano anche ai minori che si vengano a trovare in queste
condizioni dopo l'ingresso in
Italia, e a quelli che, comunque, non ricevono piu' l'assistenza da parte dei genitori o del tutore o del
rappresentante legale designato, per incuria, negligenza o trascuratezza grave,
rilevata e valutata come tale da parte della competente autorita' italiana a
seguito della sussistenza di una situazione di rischio tale da pregiudicarne il percorso di crescita fisico, psicologico, morale
o sociale
o
al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie ed
all'orientamento scolastico
o
un Organismo centrale di raccordo (OCR), composto anche da rappresentanti degli
Entilocali e delle associazioni di volontariato, coordina
l'assistenza dei minori rumeni non
accompagnati e vigila sul loro soggiorno
o
garantire i diritti dei minori comunitari non
accompagnati presenti in Italia
o
attuazione dell'accordo bilaterale Romania-Italia
o
valutare i progetti di accoglienza e di rimpatrio
o
ritrovamento
¤
sul territorio
¤
su segnalazione da parte di una struttura sanitaria o
meno
¤
su segnalazione di autorita' rumene
o
identificazione
¤
dati: generalita', nazionalita', minore eta', sesso,
data e localita' del ritrovamento, espressione della volonta' del minore
riguardo al rimpatrio
¤
in caso di dati incongruenti o inverosimili forniti dal
minore, si effettuano rilievi fotodattiloscopici
¤
se risulta che il minore non sia rumeno, l'OCR segnala
il caso al Comitato minori (se il minore e' straniero) o al consolato
competente (se il minore e' comunitario)
¤
se il minore e' rumeno, viene segnalato al console
rumeno, che tutelera' gli interessi del minore (nota: significa che il console
e' nominato tutore?)
¤
indagine su presenza di familiari in Italia e su
precedenti ritrovamenti del minore; dell'esito delle indagini e' informata
tempestivamente la Procura minorile
¤
l'inserimento dei dati e' effettuato dall'autorita' di
P.S. o, in caso di segnalazione da parte di autorita' rumene, dall'OCR
o
segnalazione
¤
destinatari: Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni, Prefettura competente, OCR
¤
effettuata dall'autorita' di P.S., ovvero, in caso di
segnalazione da parte di autorita' rumene, dall'OCR o, in caso di segnalazione
da parte di una struttura sul territorio alla prefettura, dalla prefettura
stessa
¤
il procuratore per i minorenni chiede al Tribunale per
i minorenni l'apertura di un procedimento a tutela del minore
¤
il Giudice minorile (o quello tutelare) dispone il
collocamento in luogo sicuro, incaricando dell'esecuzione del provvedimento
l'Ente locale competente (nota: la circolare dice "ovvero quello in cui e'
avvenuto il ritrovamento; non si capisce se sia una spiegazione o
un'alternativa)
¤
il giudice competente, in caso di incertezza
sull'effettiva minore eta', dispone l'accertamento presso la struttura o
presidio sanitario competente sul territorio, abilitato all'indagine dal
Minlavoro-salute-politiche-sociali
o
affidamento a struttura di accoglienza
¤
effettuato dall'autorita' di P.S.
¤
la struttura e' quella di accoglienza indicata
dall'Ente locale competente o, in mancanza, una struttura temporanea
¤
l'OCR valuta il programma di rientro (nota: la
circolare fa riferimento ai "programmi") e gestisce il colloquo con
le autorita' rumene per la loro attuazione e per le richieste di rimpatrio dei
minori al termine dei programmi (nota: non si capisce perche' "al
termine") o, comunque, alla scadenza dei tempi prestabiliti (nota: non e'
chiaro di quali tempi si tratti)
¤
la prefettura incarica un assistente sociale, in
servizio presso la prefettura, di definire e seguire in collaborazione con la
struttura di accoglienza e gli Enti locali, un programma di protezione fino al
rimpatrio
¤
l'assistente sociale e' tenuto anche a collaborare alla
definizione del programma di rimpatrio e di assistenza in Romania e al
monitoraggio post-rimpatrio
¤
l'Ente locale provvede al trasferimento materiale del
minore e all'affidamento alla struttura di accoglienza (nota: in precedenza si
afferma che l'affidamento e' effettuato dall'autorita' di P.S.)
¤
la struttura sanitaria competente fornisce assistenza e
cure necessarie
¤
se la struttura di accoglienza, a seguito di colloqui,
rileva che il soggetto non e' rumeno o non e' minorenne, lo comunica all'OCR;
in caso di nazionalita' diversa da quella rumena, l'OCR segnala il caso al
Comitato minori (minore straniero) o al consolato competente (minore
comunitario)
¤
in caso di minore sottoposto a procedimento penale, il
ruolo dell'Ente locale e' giocato dal Servizio minorile del Dipartimento per la
Giustizia Minorile; quello della struttura di accoglienza, quando il minore e'
sottoposto a misura restrittiva della liberta' personale, dalla Struttura
penale (Centro di prima accoglienza, Istituto penale per i minorenni,
Comunita')
o
gestione del programma di rientro
¤
l'OCR coordina la definizione e l'attuazione di un
programma di rientro e concorda con le autorita' rumene il progetto
socio-educativo, la data e le modalita' del rimpatrio; nota: non vi e' traccia del rilievo da dare, ai fini
della scelta di rimpatrio, all'opinione del minore o alle indagini su familiari
e a situazione del minore
¤
in caso di minore sottoposto a procedimento penale, il
ruolo dell'OCR e' giocato dal Servizio minorile del Dipartimento per la
Giustizia Minorile; le autorita' rumene provvedono a che il rimpatrio sia
possibile all'atto della scarcerazione
o
monitoraggio post-rientro
¤
l'OCR registra i dati relativi al progetto
socio-educativo e ne verifica l'attuazione e l'esito (anche mediante visite di
esperti)
o
ottenere una gestione coordinata e omogenea delle
procedure
o
valutare, nel rispetto del prioritario interesse
dei minori per i quali e' stato richiesto li rimpatrio, le singole posizioni
o
definire preventivamente le condizioni indispensabili
per garantire il reinserimento in patria
SOLVIT
Limiti al diritto di soggiorno
o
motivi di sicurezza dello Stato (inclusa l'appartenenza ad associazioni
terroristiche o l'agevolazione di tali associazioni)
o
motivi imperativi di pubblica sicurezza (comportamenti che compromettono la tutela della dignita' umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero lĠincolumita' pubblica, rendendo la permanenza sul territorio nazionale
incompatibile con la civile e sicura convivenza); si tiene conto di
¤
condanne, in Italia o all'estero, per
-
delitti non colposi, consumati o tentati contro vita o
incolumita' della persona, anche a seguito di patteggiamento
-
delitti di cui all'art. 8 L.
69/2005 (reati per cui si pocede a consegna obbligatoria nell'ambito del
mandato d'arresto europeo) anche a seguito di patteggiamento
¤
appartenenza a categorie per cui possano essere
disposte misure di prevenzione
¤
avvenuta adozione di misure di prevenzione
¤
avvenuta adozione di provvedimenti di allontanamento da
parte di autorita' straniere
o
altri motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza
o
per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una delle malattie o infermita' con potenziale epidemico individuate
dall'Organizzazione mondiale della sanita', o di altre malattie infettive o
parassitarie contagiose oggetto di disposizioni di protezione che si applicano
ai cittadini italiani, a condizione che la malattia o l'infermita' sia insorta
prima dell'ingresso in Italia (nota: la Direttiva
2004/38/CE
prevede, con maggior severita', la condizione che la malattia o l'infermita'
siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso, nonche' la
possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di sospetta
patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno)
á
Nota: sono previsti esplicitamente, quali misure di
sicurezza, l'espulsione per lo straniero o
l'allontanamento per il cittadino comunitario, quando l'interessato sia stato
condannato alla reclusione per
un tempo superiore a 2 anni[132]
(art. 235 c.p.,
modificato da L. 125/2008) o condannato ad una pena restrittiva della liberta'
personale per un delitto contro la personalita' dello Stato (art. 312 c.p.);
si deve ritenere quindi che il diritto di soggiorno possa essere limitato, in
questi casi, sia per il cittadino comunitario sia per il suo familiare
straniero; la Commissione europea
ha censurato (nel Comunicato
23/9/2008 e nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE), con riferimento al caso di
cittadini comunitari o di loro familiari stranieri, l'automatismo dell'allontanamento o espulsione previsto da tali
norme (coerentemente con Sent. Corte Giust. C-408-03; nota: in quanto misure di sicurezza, tuttavia,
dovrebbero essere applicabili, in base ad artt. 202 e 203 c.p.,
solo a seguito della valutazione di effettiva pericolosita')
á
Decr.
Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge
di cittadino comunitario, in quanto
titolare di diritto di soggiorno non puo' essere soggetto ad
espulsione quale misura
alternativa alla detenzione; nota:
situazioni del genere potrebbero
risultare non piu' verificabili dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, che impone allo straniero di documentare la regolarita'
del soggiorno al fine di celebrare
matrimonio in Italia (l'espulsione quale misura alternativa alla detenzione
riguarda infatti solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere espulsi per
irregolarita' del soggiorno)
á
I titolari di diritto di soggiorno permanente sono allontanabili solo per motivi di sicurezza
dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o gravi motivi
di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (D. Lgs. 32/2008)
á
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi
10 anni (verosimilmente, per tutti i 10
anni) sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza
á
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) minorenni sono allontanabili solo per motivi di sicurezza
dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza, ovvero quando questo sia
necessario a tutela del loro interesse
á
Ai fini dell'allontanamento per questi motivi (D. Lgs. 32/2008),
o
si rispetta il principio di proporzionalita': il provvedimento restrittivo deve essere idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo che persegue e non eccedere quanto necessario per conseguirlo (Sent.
Corte Giust. C-33-07)
o
rilevano comportamenti
personali che rappresentino una concreta
minaccia per l'ordine pubblico o la
sicurezza pubblica (coerente con una giurisprudenza costante della Corte
di Giustizia), la semplice esistenza di condanne penali non
giustificandone automaticamente
l'adozione
o
si tiene conto
di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario
(D. Lgs. 32/2008 e art. 54 D. Lgs. 267/2000, modificato da L. 125/2008)
o
si tiene conto
di durata del soggiorno pregresso,
eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine
o
non si tiene conto
di ragioni economiche (nota: il riferimento e' qui alla condizione economica
del paese, non a quella dell'interessato)
á
Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4:
o
i cittadini comunitari e i loro familiari con diritto
di soggiorno possono essere allontanati solo per condotte punite dalla legge o rispetto alle quali sono state adottate misure
di contrasto effettive (Sent. Corte Giust.
C-268-99)
o
la mancata registrazione non puo' essere
considerata di per se' minaccia
alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico (Sent. Corte Giust. C-48-75)
o
comportamenti pregressi possono essere tenuti in considerazione solo quando vi e' possibilita' di reiterazione; la minaccia deve esistere al momento in cui la
misura viene adottata o rivista dall'autorita' giudiziaria (Sent. Corte Giust.
C-482-01 e Sent. Corte Giust. C-493-01); la sospensione della pena suggerisce che la minaccia non sia attuale
o
la commissione continuata di piccoli crimini puo' rappresentare una minaccia per l'ordine
pubblico; si deve tener conto, comunque, della frequenza dei crimini, della loro natura, del danno causato (Sent. Corte Giust. C-349-06)
o
la buona condotta
tenuta in prigione e' elemento rilevante nella valutazione della proporzionalita' delle restrizioni imposte
Modalita' di adozione ed
esecuzione del provvedimento di allontanamento fondato sulla pericolosita'
della persona
o
e' adottato dal Ministro dell'interno,
¤
quando e' basato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi ordine pubblico
¤
quando e' basato su motivi imperativi di pubblica
sicurezza e riguarda un titolare di
diritto di soggiorno soggiornante da piu' di 10 anni o minorenne
o
e' adottato dal Prefetto del luogo di residenza o dimora del
destinatario negli altri casi
o
e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza
dello Stato)
o
e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua
italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a
lui comprensibile ovvero, in
caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese,
inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva
2004/38/CE
impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto
e conseguenze del provvedimento)
o
e' notificato
all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, dei termini per lasciare l'Italia (in caso di provvedimento adottato per motivi di
ordine pubblico o pubblica sicurezza) e della durata del divieto di
reingresso sul territorio nazionale
o
nel caso in cui il provvedimento e' stato adottato per
motivi di sicurezza dello Stato o per
motivi imperativi di pubblica sicurezza
o
in caso di applicazione della misura di sicurezza a seguito di condanna a > 2 anni di reclusione
ovvero a pena restrittiva della liberta' per delitti contro la personalita'
dello Stato, se si tratta di familiare straniero di cittadino comunitario (L. 94/2009)[133]
o
nel caso in cui l'interessato si sia trattenuto in
Italia in violazione del termine
prescrittogli con il provvedimento di allontanamento per lasciare
l'Italia
o
comunicazione
al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, da parte
del questore, del provvedimento entro 48 ore dallĠadozione
o
esecuzione del
provvedimento sospesa fino alla
decisione sulla convalida
o
l'interessato e' informato del suo diritto di essere assistito
dal difensore di fiducia o, in
mancanza, d'ufficio, e di essere
ammesso al gratuito patrocinio
o
udienza in
camera di consiglio, in locale messo a disposizione dalla questura, con partecipazione del difensore e dell'interessato (che viene sentito dal giudice), tempestivamente
avvertiti
o
nelle more della convalida, l'interessato e' trattenuto
in un CIE, salvo che il procedimento
di convalida possa concludersi in questura prima del trasferimento
o
il giudice convalida il provvedimento, con decreto motivato, entro le 48 ore
successive alla comunicazione del
provvedimento stesso alla Cancelleria, verificata lĠosservanza dei termini e la
sussistenza dei requisiti per i
provvedimenti di allontanamento e di accompagnamento; in caso contrario, il
provvedimento perde efficacia
o
una volta convalidato, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e' esecutivo
o
decreto di convalida impugnabile in cassazione; il ricorso non sospende lĠesecuzione
dellĠallontanamento
o
il questore richiede il nulla-osta allĠespulsione
allĠautoritaĠ giudiziaria; se l'interessato si trova in stato di custodia
cautelare in carcere (o, nel caso si proceda per reati di cui all'art. 380 c.p.p.,
sottoposto, per qualunque motivo, a misura cautelare detentiva; inclusi,
quindi, gli arresti domiciliari), la richiesta e' effettuata dopo che sia stata
revocata o dichiarata estinta la misura cautelare
o
il nulla-osta eĠ negato solo in presenza di
inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti nel
reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse
della persona offesa (nota: la necessita' di celebrare il processo per
direttissima rientra tra le inderogabili esigenze processuali?); in questo
caso, l'esecuzione dellĠespulsione e' sospesa fino a comunicazione della
cessazione delle esigenze processuali
o
lĠautoritaĠ giudiziaria decide allĠatto della convalida
dellĠarresto in flagranza o del fermo, o col provvedimento con cui si dichiara
revocata o estinta la custodia cautelare (nota: questa disposizione non sembra
compatibile con il fatto che la richiesta del questore e' effettuata dopo
l'emanazione di tale provvedimento), o, negli altri casi, entro 7 gg.[134]
(L. 125/2008) dalla richiesta del questore (silenzio-assenso dopo i 7 gg.[135]
L. (125/2008); possibile il trattenimento in CIE in attesa della decisione)
o
sentenza di non luogo a procedere in caso di avvenuto
allontanamento prima del rinvio a giudizio, salvo che si proceda per reati di
cui all'art. 380 c.p.p.;
e' sempre disposta la confisca delle cose di cui all'art. 240 c.p.
o
applicazione (oltre che delle sanzioni ordinarie per
reingresso anticipato senza autorizzazione) dellĠart. 345 c.p.p.
(riproponibilita' dell'azione penale) in caso di reingresso prima della
scadenza del divieto di reingresso o del termine (se successivo) per la
prescrizione del reato piuĠ grave per il quale si era proceduto nei suoi
confronti; ripristino della custodia cautelare (art. 307 c.p.p.)
se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini
Reingresso a seguito di
allontanamento fondato sulla pericolosita' della persona
o
10 anni, per
motivi di sicurezza dello Stato
o
5 anni, negli
altri casi
Allontanamento del cittadino
comunitario o del suo familiare per mancanza dei requisiti
o
il cui soggiorno debba essere autorizzato in base a
seri motivi, in particolare di carattere umanitario o derivanti da obblighi
costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.)
o
che sia non allontanabile per rischio di persecuzione,
anche indiretta (art. 19, co. 1 T.U.)
o
che sia non allontanabile in quanto minore, o donna
incinta o puerpera o marito di questa con lei convivente, o familiare entro il
secondo (L. 94/2009)[137]
grado di italiano con lui convivente (art. 19, co. 2 T.U.), o necessitante di
cure urgenti o essenziali (Sent.
Corte Cost. 252/2001,
Sent. Cass. n. 1690/2005 e n. 20561/2006)
o
che sia genitore naturale di un minore regolarmente
soggiornante in Italia (art. 29, co. 6 T.U.) con l'altro genitore (L. 94/2009)[138]
o
la cui presenza sia necessaria per lo sviluppo
psicofisico di un minore soggiornante in Italia (art. 31, co. 3 T.U.);
o
che sia affidato a comunitaĠ di tipo familiare o
istituto di assistenza ex art. 2, L.
184/1983
(art. 32 co. 1 T.U.);
o
che sia uno dei familiari di cui all'art. 29, co. 1 di
titolare di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario
(art. 28, co. 1 D. Lgs. T.U.)
o
la cui presenza sia indispensabile in relazione a
procedimenti in corso per reati di cui allĠart. 380 c.p.p.
o allĠart. 3 L.
75/1958
(art. 11, co. 1, lettera c-bis DPR 394/1999);
o
che debba espletare una misura compensativa per il
riconoscimento di un titolo professionale (art. 49, co. 3 bis DPR 394/1999)
á
Ai fini dell'allontanamento per assenza delle
condizioni che determinano il diritto di soggiorno si tiene conto
o
di segnalazioni
motivate del Sindaco del luogo
di residenza o di dimora del destinatario (circ.
Mininterno 6/4/2007:
il Comune, qualora nel corso
degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30/2007, rilevi l'assenza o il
venir meno delle condizioni di soggiorno,
ne da' comunicazione al Prefetto)
o
di durata del soggiorno pregresso, eta',
situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine
Modalita' di adozione ed
esecuzione del provvedimento di allontanamento fondato sulla mancanza di
requisiti
o
e' adottato, con atto motivato, dal Prefetto, territorialmente competente in base alla residenza o alla dimora del
destinatario (nota: rileva la dimora, per esempio, in caso di cittadino
comunitario che prolunghi il suo soggiorno, senza averne i requisiti, per piu'
di 3 mesi senza essere iscritto all'anagrafe)
o
e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua
italiana, in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale
idoneo alla traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta
dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva
2004/38/CE
impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere
contenuto e conseguenze del provvedimento)
o
e' notificato
all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, del termine per lasciare l'Italia (almeno un mese dalla data della notifica)
o
non puo'
prevedere un divieto di reingresso
sul territorio nazionale (nota: un provvedimento che non preveda un divieto di
reingresso ha il solo effetto di
interrompere la continuita' del soggiorno
e, quindi, di ostacolare la maturazione del diritto di soggiorno permanente)
Cancellazione anagrafica a
seguito di allontanamento
Impugnazione dei provvedimenti
di allontanamento
Istanza di sospensione
dell'esecuzione dell'allontanamento
o
il provvedimento di allontanamento per motivi
imperativi di pubblica sicurezza e' eseguito con accompagnamento immediato alla
frontiera; in caso di presentazione di istanza di sospensione, il giudice deve
quindi decidere immediatamente su tale istanza
o
in caso di provvedimento di allontanamento per motivi
(ordinari) di pubblica sicurezza e' gia' previsto che la presentazione
dell'istanza sospenda automaticamente l'esecuzione del provvedimento fino alla
decisione sull'istanza stessa, salvo che il provvedimento sia fondato su una
precedente decisione giudiziale; la disposizione che impone al giudice di
decidere sull'istanza prima della scadenza del termine per l'allontanamento e'
significativa solo in tale caso
o
in caso di provvedimento di allontanamento per assenza
delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno e' gia' previsto che
la presentazione dell'istanza sospenda automaticamente l'esecuzione del
provvedimento fino alla decisione sull'istanza stessa, non potendosi dare una
precedente decisione giudiziale; la disposizione che impone al giudice di
decidere sull'istanza prima della scadenza del termine per l'allontanamento non
e' quindi significativa
Matrimoni fittizi
o
un matrimonio
e' di comodo se e' stato
celebrato solo allo scopo di ottenere il diritto di soggiorno
o
la qualita' della relazione e' irrilevante
o
le misure adottate per combattere i matrimoni di comodo
non possono essere tali da rappresentare un deterrente rispetto all'esercizio
della liberta' di movimento dei cittadini UE o da comprimere indebitamente i
loro legititmi diritti
o
tali misure non possono minare l'effettivita' del
diritto comunitario ne' discriminare sulla base della nazionalita'
o
accertamenti in caso di sospetto abuso sono consentiti,
ma non devono avere carattere sistematico (vietati gli accertamenti su tutti i
migranti, come pure quelli su intere categorie di migranti)
o
l'accertamento dell'abuso deve far riferimento al
diritto comunitario, non alle leggi nazionali sull'immigrazione
o
criteri utili per riconoscere un matrimonio genuino:
¤
il coniuge straniero ha gia' soggiornato legalmente o
non avrebbe difficolta' ad ottenere l'autorizzazione a soggiornare legalmente
¤
la relazione tra i due coniugi e' o e' stata di lunga
durata
¤
la coppia ha avuto un domicilio comune per molto tempo
(la convivenza attuale non e' richiesta: sent. Corte Giust. C-267-83)
¤
la coppia ha assunto impegni finanziari o legali comuni
a lungo termine
o
criteri utili (solo indicativi) per individuare un
possibile intento di abuso
¤
i coniugi non si sono mai incontrati prima del
matrimonio
¤
i coniugi forniscono versioni incoerenti riguardo a
dati personali rilevanti
¤
i coniugi non parlano alcuna lingua comprensibile per
entrambi
¤
e' stata versata una somma di denaro allo scopo di
celebrare il matrimonio (con eccezione della dote)
¤
uno o entrambi i coniugi hanno precedenti relativi a
frodi o abusi finalizzate ad ottenere il diritto di soggiorno
¤
la vita familiare si e' sviluppata solo dopo che
l'ordine di allontanamento e' stato adottato
¤
la coppia divorzia poco tempo dopo che il coniuge
straniero ha acquistato il diritto di soggiorno
o
l'onere della prova dell'abuso spetta alle autorita'
dello Stato membro
o
il procedimento in corso per definire se il matrimonio
sia di comodo non puo' portare a sospensione dei diritti associati alla
condizione di coniuge; tali diritti possono essere revocati successivamente
all'accertamento
o
il fatto che una persona si ponga deliberatamente in
una situazione che gli conferisce un diritto non e' di per se' una base
sufficiente per assumere che vi sia abuso (Sent. Corte Giust. C-212-97)
Soggiorno illegale quale
aggravante
Trasferimento di persone
condannate
o
la persona e' cittadina del secondo Stato
o
la sentenza e' definitiva
o
la condanna e' a tempo indeterminato o, al momento in
cui viene ricevuta la richiesta di trasferimento, restano da scontare almeno
sei mesi (salvo casi eccezionali di durata minore per i quali vi sia l'accordo
degli Stati contraenti; nota: tutti?)
o
i due Stati danno il proprio consenso al trasferimento
o
la persona (o il suo rappresentante legale, in ragione
dell'eta' o delle condizioni di salute di essa) da' il suo consenso; si prescinde dal consenso (Prot.
Add. 18/12/1997 alla Conv. Strasburgo 21/3/1983)
¤
in caso di fuga, prima dell'esecuzione della sentenza,
nel territorio del secondo Stato
¤
in caso di adozione di un provvedimento di espulsione o di allontanamento (il consenso del secondo Stato puo' essere dato, in
questo caso, solo dopo aver preso in considerazione l'opinione della persona)
o
il fatto per cui la persona e' stata condannata
costituisce crimine per la legge del secondo Stato
Concessione della cittadinanza
42. Neocomunitari
(*)
Regime transitorio per
l'accesso al mercato del lavoro
o
libero accesso
al lavoro subordinato per i settori agricolo e turistico-alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale ed altamente qualificato,
stagionale (circ.
Mininterno-Minsolidarieta' 28/12/2006),
e per i lavori di cui all'art. 27 T.U. (circ.
Mininterno-Minsolidarieta' 3/1/2007)
o
per gli altri settori (inclusa pesca marittima, da circ.
Minlavoro 15/2007), assunzione, senza limiti numerici, previa richiesta di nulla-osta spedita con raccomandata A/R dal datore allo
Sportello unico; consentita alle associazioni di rappresentanza dei datori la
presentazione di richieste di nulla-osta per conto degli associati (circ.
Mininterno-Minsolidarieta' 3/1/2007);
lo Sportello unico concede il nulla-osta dopo aver verificato le condizioni
contrattuali; il nulla-osta deve essere esibito (in questura o all'ufficio
postale) dal lavoratore per la richiesta di carta di soggiorno (verosimilmente, con l'entrata in vigore di D. Lgs.
30/2007, il nulla-osta deve essere esibito all'anagrafe ai fini dell'iscrizione
anagrafica)
o
archiviate quelle per i settori apperti
o
trattate d'ufficio come richieste per neo-comunitari
(niente parere della questura)
Effetto su espulsioni e su
reati pregressi
Effetto sulle richieste di
ricongiungimento
Iscrizione anagrafica
Assistenza sanitaria
Indennita' di disoccupazione
[1]
In precedenza: CPT.
[2]
In precedenza, il testo di art. 1, co. 2 T.U. recitava "se non in quanto
si tratti di norme piu' favorevoli".
[3]
In precedenza, fatta eccezione per quelli attinenti allo svolgimento di
attivitaĠ sportive e ricreative a carattere temporaneo, agli atti di stato
civile e all'accesso ai pubblici servizi. Note:
á
tra gli atti di stato civile sono compresi gli atti di
acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli
atti di matrimonio, gli atti di morte
á
per servizi pubblici si intendono tutti i servizi
svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne i bisogni
fondamentali; in particolare, tra i pubblici servizi ad accesso individuale,
sono inclusi i servizi sociali, sanitari, scolastici e i servizi pubblici
locali (trasporto pubblico locale, erogazione di energia elettrica, gas, acqua,
etc.)
[4]
In precedenza, anche in primo grado (DPR 394/1999).
[5] In precedenza: quarto.
[6]
In precedenza: almeno 90 gg. in caso di permesso per lavoro subordinato con
contratto di lavoro a tempo indeterminato; almeno 60 gg. in caso di permesso
per lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo determinato; almeno 30
gg. negli altri casi.
[7]
In precedenza, fatta eccezione per quelli attinenti allo svolgimento di
attivitaĠ sportive e ricreative a carattere temporaneo, agli atti di stato
civile e all'accesso ai pubblici servizi. Note:
á
tra gli atti di stato civile sono compresi gli atti di
acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli
atti di matrimonio, gli atti di morte
á
per servizi pubblici si intendono tutti i servizi
svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne i bisogni
fondamentali; in particolare, tra i pubblici servizi ad accesso individuale,
sono inclusi i servizi sociali, sanitari, scolastici e i servizi pubblici
locali (trasporto pubblico locale, erogazione di energia elettrica, gas, acqua,
etc.)
[8] In precedenza: fino a 800.000 lire.
[9] In precedenza: fino a sei mesi.
[10]
In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ.
Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei
requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno
pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per la conversione
del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e
dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non
concorrenti (in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005),
secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la
maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore
(nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á
Circ.
Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai
requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un
provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela
[11]
In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ.
Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei
requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno
pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per la conversione
del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e
dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non
concorrenti (in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005),
secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la
maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore
(nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á
Circ.
Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai
requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un
provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela
[12]
In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ.
Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei
requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno
pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per la conversione
del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e
dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non
concorrenti (in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005),
secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la
maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore
(nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á
Circ.
Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai
requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un
provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela
[13] In precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 consentiva la conversione con detrazione dalle quote per l'anno successivo, a condizione che l'intero corso fosse stato frequentato in Italia.
[14]
In precedenza: quinquennale.
[15] In precedenza: trascorso un anno.
[16]
In precedenza, soglia di reddito non inferiore all'importo dellĠassegno sociale
(per il 2009, 5.317,65 euro) per lĠingresso di un familiare, del doppio
dellĠassegno sociale per lĠingresso di 2 o 3 familiari, del triplo dellĠassegno
sociale per lĠingresso di 4 o piuĠ familiari, salva identica limitazione in
caso di figli di eta' inferiore a 14 anni.
[17]
In precedenza, era stabilito che il requisito di disponibilita' di risorse
sufficienti dovesse essere soddisfatto personalmente dall'interessato, il quale
doveva quindi disporre di risorse economiche proprie (circ.
Mininterno 18/7/2007); nel calcolo delle risorse complessive si teneva
conto pero' anche di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari
conviventi (circ.
Mininterno 6/4/2007).
[18]
In precedenza, la quantificazione delle risorse, senza una previa valutazione
della situazione personale, appariva contraria al disposto della Direttiva
2004/38/CE; la Commissione europea, nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, aveva censurato, sotto questo
profilo, la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sulle
risorse richieste per la registrazione (art. 8, co. 1 Direttiva
2004/38/CE).
[19]
In precedenza, minore eta' e sopravvenuta separazione legale non erano motivi
ostativi.
[20]
In precedenza: se non dispongono di adeguato sostegno familiare nel paese
d'origine o di provenienza.
[21]
In precedenza: se permanentemente impossibilitati a provvedere alle proprie
indispensabili esigenze di vita per motivi di salute.
[22]
In precedenza, soglia di reddito non inferiore all'importo dellĠassegno sociale
(per il 2009, 5.317,65 euro) per lĠingresso di un familiare, del doppio
dellĠassegno sociale per lĠingresso di 2 o 3 familiari, del triplo dellĠassegno
sociale per lĠingresso di 4 o piuĠ familiari, salva identica limitazione in
caso di figli di eta' inferiore a 14 anni.
[23]
In precedenza, L. 296/2006 stabiliva che, anche per lavoro domestico, la comunicazione
dovesse essere effettuata al Centro per l'impiego, mediante il modello
unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis,
co. 4, D. Lgs. 181/2000.
[24]
In precedenza, la L. 188/2007 stabiliva che il preavviso di dimissioni (per
qualunque contratto di lavoro subordinato, co.co.co., co.co.pro.,
collaborazione occasionale, associazione in partecipazione, socio-lavoratore di
cooperativa) dovesse essere consegnato su appositi moduli predisposti e
distribuiti dalle DPL, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego; i
moduli avevano validita' di 15 gg. e riportavano un codice alfanumerico
progressivo di identificazione e la data di emissione.
[25]
In precedenza: almeno 90 gg. in caso di permesso per lavoro subordinato con
contratto di lavoro a tempo indeterminato; almeno 60 gg. in caso di permesso
per lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo determinato.
[26]
In precedenza, L. 296/2006 stabiliva che, anche per lavoro domestico, la
comunicazione dovesse essere effettuata al Centro per l'impiego, mediante il
modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4
bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000.
[27]
In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ.
Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei
requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno
pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per la conversione
del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e
dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti
(in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005),
secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la
maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore
(nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á
Circ.
Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai
requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un
provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela
[28] In precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 consentiva la conversione con detrazione dalle quote per l'anno successivo, a condizione che l'intero corso fosse stato frequentato in Italia.
[28]
In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ.
Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei
requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno
pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per la conversione
del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e
dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non
concorrenti (in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005),
secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la
maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore
(nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela.
[29] In precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 consentiva la conversione con detrazione dalle quote per l'anno successivo, a condizione che l'intero corso fosse stato frequentato in Italia.
[30]
In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ.
Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei
requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno
pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per la conversione
del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e
dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non
concorrenti (in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005),
secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la
maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore
(nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela.
[31]
In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ.
Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei
requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno
pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per la conversione
del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e
dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non
concorrenti (in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005),
secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la
maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore
(nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á
Circ.
Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai
requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un
provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela
[32]
In precedenza, L. 296/2006 stabiliva che, anche per lavoro domestico, la
comunicazione dovesse essere effettuata al Centro per l'impiego, mediante il
modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4
bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000.
[33]
In precedenza: arresto da 3 mesi a un anno e ammenda di 5000 euro.
[34]
In precedenza: arresto da 3 mesi a un anno e ammenda di 5000 euro.
[35]
In precedenza: almeno 30 gg. prima della scadenza.
[36]
In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ.
Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei
requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno
pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per la conversione
del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e
dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non
concorrenti (in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005),
secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la
maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore
(nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á
Circ.
Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai
requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un
provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela
[37]
In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ.
Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei
requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno
pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per la conversione
del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e
dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non
concorrenti (in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005),
secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la
maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore
(nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela.
[38] In precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 consentiva la conversione con detrazione dalle quote per l'anno successivo, a condizione che l'intero corso fosse stato frequentato in Italia.
[39]
In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ.
Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei
requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno
pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per la conversione
del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e
dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non
concorrenti (in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005),
secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la
maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore (nell'impossibilita',
quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela.
[40]
In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ.
Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei
requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno
pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per la conversione
del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e
dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti
(in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005),
secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la
maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore
(nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á
Circ.
Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai
requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un
provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela
[41]
In precedenza: almeno 30 gg. prima della scadenza.
[42] In precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 consentiva la conversione con detrazione dalle quote per l'anno successivo, a condizione che l'intero corso fosse stato frequentato in Italia.
[43] In precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 consentiva la conversione con detrazione dalle quote per l'anno successivo, a condizione che l'intero corso fosse stato frequentato in Italia.
[44]
In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ.
Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei
requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno
pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per la conversione
del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e
dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non
concorrenti (in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005),
secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la
maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore
(nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela
[45]
In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ.
Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei
requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno
pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per la conversione
del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e
dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non
concorrenti (in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005),
secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la
maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore
(nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela
[46]
In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ.
Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei
requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno
pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per la conversione
del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e
dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non
concorrenti (in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005),
secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la
maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore
(nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela
[47]
In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ.
Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei
requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno
pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per la conversione
del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e
dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non
concorrenti (in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005),
secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati
che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la
maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore
(nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela
[48]
In precedenza, minore eta' e sopravvenuta separazione legale non erano motivi
ostativi.
[49]
In precedenza: se non dispongono di adeguato sostegno familiare nel paese
d'origine o di provenienza.
[50]
In precedenza: se permanentemente impossibilitati a provvedere alle proprie
indispensabili esigenze di vita per motivi di salute.
[51] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era irrilevante.
[52]
In precedenza: alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge
regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (allentamento dei
requisiti nei Comuni di Modena,
Reggio
Emilia e Bologna
e nella Regione
Toscana), ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita'
igienico-sanitaria accertati dalla ASL competente per territorio.
[53]
In precedenza, soglia di reddito non inferiore all'importo dellĠassegno sociale
(per il 2009, 5.317,65 euro) per lĠingresso di un familiare, del doppio
dellĠassegno sociale per lĠingresso di 2 o 3 familiari, del triplo dellĠassegno
sociale per lĠingresso di 4 o piuĠ familiari, salva identica limitazione in caso
di figli di eta' inferiore a 14 anni.
[54] In precedenza, si prescindeva dalla presenza dell'altro genitore in Italia ed era richiesto il soddisfacimento individuale dei requisiti da parte del genitore naturale entro un anno dall'ingresso.
[55]
In precedenza, attestazione di conformitaĠ dellĠalloggio ai parametri delle
leggi regionali per lĠedilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti
nei Comuni di Modena,
Reggio
Emilia e Bologna
e nella Regione
Toscana) o certificato di idoneita' sanitaria rilasciato dalla ASL.
[56]
In precedenza: rilascio o diniego del nulla-osta comunicati dallo Sportello
unico allĠautoritaĠ consolare entro 90 gg. (successivamente, D. Lgs. 160/2008
aveva fissato tale termine in 180 gg.); trascorso senza esito tale limite dalla
ricezione della richiesta di nulla-osta, possibile chiedere il visto senza il
nulla-osta, esibendo copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico, da
cui risultasse la data di presentazione della documentazione completa (circ.
Mininterno 4/4/2008); in questo caso, non si procedeva al rilascio tardivo
del nulla-osta (circ.
Mininterno 15/11/2007; in senso contrario, la Relazione
illustrativa dello schema di D. Lgs. 160/2008 affermava che il nulla-osta
potesse essere successivamente negato, anche dopo il rilascio del visto, e
concludeva che la disposizione non disciplina il silenzio-assenso).
[57] In precedenza, prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, era previsto che, trascorso senza esito il limite di 90 gg. (successivamente, D. Lgs. 160/2008 aveva fissato tale termine in 180 gg.) dalla ricezione della richiesta di nulla-osta, possibile chiedere il visto senza il nulla-osta, esibendo copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico, da cui risultasse la data di presentazione della documentazione completa (circ. Mininterno 4/4/2008); in questo caso, non si procedeva al rilascio tardivo del nulla-osta (circ. Mininterno 15/11/2007; in senso contrario, la Relazione illustrativa dello schema di D. Lgs. 160/2008 affermava che il nulla-osta potesse essere successivamente negato, anche dopo il rilascio del visto, e concludeva che la disposizione non disciplina il silenzio-assenso).
[58]
In precedenza: 90 gg.
[59] In precedenza: quarto.
[60] In precedenza: quarto.
[61] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era irrilevante.
[62] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era irrilevante.
[63] In precedenza: quarto.
[64] In precedenza: quarto.
[65]
In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ.
Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei
requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno
pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per la conversione
del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e
dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non
concorrenti (in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005),
secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la
maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore
(nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á
Circ.
Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai
requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un
provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela
[66]
In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ.
Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei
requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno
pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per la conversione
del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e
dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non
concorrenti (in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005),
secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che, pur
non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la maggiore
eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore (nell'impossibilita',
quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á
Circ.
Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai
requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un
provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela
[67]
In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ.
Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei
requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno
pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per la conversione
del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e
dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non
concorrenti (in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U., qualunque
sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005),
secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che, pur
non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la maggiore
eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore (nell'impossibilita',
quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á
Circ.
Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai
requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un
provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela
[68]
In precedenza, la presenza dell'altro genitore in Italia era irrilevante.
[69]
In precedenza, era richiesto il soddisfacimento individuale dei requisiti da
parte del genitore naturale entro un anno dall'ingresso.
[70]
In precedenza, esibizione del permesso non richiesta per alcun provvedimento
attinente all'accesso ai pubblici servizi. Nota: tra i pubblici servizi sono
inclusi i servizi scolastici.
[71]
In precedenza, anche in primo grado (DPR 394/1999).
[72]
In precedenza: Centro di permanenza temporanea ed assistenza.
[73]
In precedenza: superiore a 10 anni.
[74]
In precedenza: 15 gg.
[75]
In precedenza: 15 gg.
[76]
In precedenza: Centro di permanenza temporanea ed assistenza.
[77]
In precedenza: quarto.
[78]
In precedenza, era prevista l'ospitalita' obbligatoria anche per il richiedente
che avesse presentato la domanda dopo che a suo carico era stato adottato un
provvedimento di espulsione per ingresso o soggiorno illegali, incluso il caso
di richiedente gia' trattenuto in un CIE.
[79]
In precedenza, solo se destinatario di un provvedimento di espulsione per
motivi diversi da ingresso e soggiorno illegali. Il richiedente asilo che
avesse presentato domanda dopo che a suo carico era stato adottato un
provvedimento di espulsione per motivi di ingresso o soggiorno illegale era
ospitato obbligatoriamente in un Centro di accoglienza per richiedenti asilo.
[80]
In precedenza: superiore a 10 anni.
[81]
In precedenza: 15 gg.
[82]
In precedenza: 15 gg.
[83] In precedenza: quarto.
[84] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era irrilevante.
[85]
In precedenza: Centro di permanenza temporanea ed assistenza.
[86] In precedenza, delle penali della non ottemperanza.
[87]
In precedenza: caso di prolungamento del soggiorno breve non contemplato esplicitamente;
Trib.
Lecce: non e' punibile, a seguito della trasgressione dell'ordine (per
altro, legittimo) di lasciare l'Italia, lo straniero che sia stato espulso per
essersi trattenuto oltre la scadenza del periodo di soggiorno autorizzato per
turismo, dal momento che tale situazione non e' contemplata da art. 14, co. 5
ter D.Lgs. 286/1998
[88]
In precedenza: arresto da 6 mesi a un anno, con applicazione del rito
direttissimo.
[89] In precedenza, non era previsto espliciamente uno specifico motivo.
[90] In precedenza, questione non disciplinata in modo chiaro. Giurisprudenza contrastante: Trib. Ancona (citato in articolo di P. Cognini): se l'ordine di lasciare lĠItalia entro 5 gg. e' impartito per impossibilita' di trattenimento motivato dal differimento del respingimento l'inottemperanza non costituisce reato; in senso contrario, Sent. Cass. 28480/2007 (citata in Diritto Immigrazione Cittadinanza 4/2007)
[91] In precedenza, non era previsto espliciamente uno specifico motivo.
[92] In precedenza, trattenimento obbligatorio (L. 271/2004).
[93]
In precedenza, la reiterazione del procedimento era stata esclusa dalla
giurisprudenza, sulla base di una lettura palesemente errata delle disposizioni
vigenti. In particolare, secondo la Cassazione (Sent. Cass. 580/2006
e 19436/2006, citata in Ansa
6/6/2006), in caso di condanna conseguente all'inottemperanza dell'ordine
di lasciare il territorio dello Stato entro 5 gg, il nuovo provvedimento di
espulsione doveva essere eseguito "in ogni caso" con accompagnamento
immediato (nota: interpretazione errata del testo della norma, che faceva
riferimento a ciascuno dei due casi contemplati nella parte precedente di art.
14, co. 5 ter, T.U.); in caso di impossibilita', inoltre, si doveva dar luogo a
trattenimento, non a nuovo ordine di lasciare il territorio dello Stato entro 5
gg; se il trattenimento risultava impossibile o nuovamente scaduto, lo
straniero che si trattenesse nel territorio non commetteva reato (sent.
Cass. 31395/2007).
[94] In precedenza, piu' in generale, era sanzionato lo straniero trovato nuovamente in condizioni di soggiorno illegale: si prescindeva, cioe', dalla continuita' della permanenza illegale come pure dall'esistenza di un secondo ordine del questore; poteva cosi' essere punito anche lo straniero rientrato illegalmente in Italia dopo aver ottemperato al secondo ordine del questore o dopo essere stato accompagnato alla frontiera, prima che il questore emanasse un secondo ordine. Addirittura, Ord. Corte Cost. 41/2009 descrive il reato associato alla presenza illegale successiva a espulsione adottata per mancato rispetto del termine di 5 gg. per lasciare lĠItalia come se si possa trattare solo di presenza dovuta a reingresso, non a permanenza sul territorio.
[95] In precedenza, per lo straniero originariamente espulso per non aver richiesto nei termini il rinnovo del permesso, la pena era della reclusione da uno a quattro anni.
[96]
In precedenza, L. 296/2006 stabiliva che, anche per lavoro domestico, la
comunicazione dovesse essere effettuata al Centro per l'impiego, mediante il
modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4
bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000.
[97]
In precedenza: arresto da 3 mesi a un anno e ammenda di 5000 euro.
[98]
In precedenza, si applicavano le seguenti disposizioni:
á
il responsabile eĠ punito con la reclusione da 1 a 5
anni (da L. 271/2004), e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona
á
se il fatto eĠ commesso per trarne profitto, anche
indiretto, il responsabile eĠ punito con la reclusione da 4 a 15 (da L.
271/2004) anni, e con la multa di 15.000 euro per ogni persona
á
se il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza
illegale di 5 o piuĠ persone, se le persone sono state esposte a rischi per la
vita o per lĠincolumitaĠ, o sono state sottoposte a trattamento inumano o
degradante, ovvero (da L. 271/2004) eĠ commesso da 3 o piuĠ persone in concorso
o utilizzando servizi di trasporto internazionali o documenti contraffatti o
alterati o ottenuti illegalmente, le pene di cui ai due paragrafi precedenti
(da L. 271/2004) sono aumentate
á
se il fatto eĠ commesso al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero
riguardano lĠingresso di minori da destinare allo sfruttamento, la pena e'
aumentata in misura che va da un terzo alla meta' (da L. 271/2004) e si applica
la multa di 25.000 euro per ogni persona
á
le circostanze aggravanti prevalgono su quelle
attenuanti diverse da quelle di cui agli artt. 98 e (da L. 34/2003) 114 c.p.;
la diminuzione di pena si applica sulla quantitaĠ risultante dallĠapplicazione
delle aggravanti
á
diminuzione della pena fino alla metaĠ per chi
collabora con lĠautoritaĠ di polizia o con lĠautoritaĠ giudiziaria
á
arresto obbligatorio in flagranza e confisca del mezzo
di trasporto utilizzato
á
giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie
ulteriori indagini.
[99]
In precedenza, rilevava la mancanza di titolo di soggiorno in qualunque momento
del periodo in cui l'alloggio era messo a disposizione dello straniero.
[100]
In precedenza: superiore a 10 anni.
[101]
In precedenza, anche in primo grado (DPR 394/1999).
[102]
In precedenza, esibizione del permesso non richiesta per alcun provvedimento
attinente ad atti di stato civile o all'accesso ai pubblici servizi. Note:
á
tra gli atti di stato civile sono compresi gli atti di
nascita e filiazione e gli atti di morte
á
tra i pubblici servizi sono inclusi i servizi sanitari
[103] In precedenza: quarto.
[104]
In precedenza, rilevava la mancanza di titolo di soggiorno in qualunque momento
del periodo in cui l'alloggio era messo a disposizione dello straniero.
[105]
In precedenza: un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e
offensivo.
[106]
In precedenza, era previsto che che il giudice valutasse ai sensi dell'articolo
2729, primo comma, del codice civile gli elementi addotti dal ricorrente.
[107]
In precedenza: con DPCM, su proposta del Ministro dell'interno.
[108]
In precedenza: obbligo di
cooperare con le autorita' preposte alle diverse fasi della procedura ai
fini di fornire tutte le informazioni e i documenti di cui puo' disporre utili
all'esame della domanda.
[109]
In precedenza, solo se destinatario di un provvedimento di espulsione per
motivi diversi da ingresso e soggiorno illegali. Il richiedente asilo che
avesse presentato domanda dopo che a suo carico era stato adottato un provvedimento
di respingimento o di espulsione per motivi di ingresso o soggiorno illegale
era ospitato obbligatoriamente in un Centro di accoglienza per richiedenti
asilo.
[110]
In precedenza, era prevista l'ospitalita' obbligatoria anche per il richiedente
che avesse presentato la domanda dopo che a suo carico era stato adottato un
provvedimento di espulsione per ingresso o soggiorno illegali o di
respingimento, incluso il caso di richiedente gia' trattenuto in un CIE.
[111]
In precedenza, l'accoglienza obbligatoria era disposta anche a seguito di
presentazione di domanda successiva all'adozione di un provvedimento di
espulsione per ingresso o soggiorno illegali o di respingimento.
[112]
In precedenza, ricorso e decreto erano solo comunicati alla Commissione
competente.
[113]
In precedenza: previsto solo l'intervento, in
giudizio, di un rappresentante designato dalla Commissione competente.
[114]
In precedenza, il riferimento era al richiedente ospitato obbligatoriamente per
aver presentato domanda essendo gia' destinatario di un provvedimento di
espulsione per soggiorno illegale o di respingimento. Si noti che ora, per
questa categoria, e' previsto il trattenimento in CIE; l'assenza di effetto
sospensivo del ricorso continua quindi ad applicarsi.
[115]
In precedenza, il riferimento era al richiedente ospitato obbligatoriamente per
aver presentato domanda essendo gia' destinatario di un provvedimento di
espulsione per soggiorno illegale o di respingimento (si noti che ora, per
questa categoria, e' previsto il trattenimento in CIE). Per il ricorrente per
il quale fosse stata disposta l'accoglienza obbligatoria in centro di
accoglienza richiedenti asilo, avendo egli presentato la domanda dopo essere
stato fermato in fase di ingresso illegale o in condizioni di soggiorno
illegale, era previsto l'effetto sospensivo automatico del ricorso e il
rilascio di un permesso per richiesta di asilo.
[116]
In precedenza: la sentenza era solo comunicata alla Commissione nazionale o
alla Commissione territoriale competente
[117]
In precedenza, la'rt. 35, co. 14 D. Lgs. 25/2008 conteneva un riferimento
errato al comma 6, anziche' al comma 5, dello stesso articolo.
[118] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era irrilevante.
[119]
In precedenza: acquista.
[120]
In precedenza: al momento della presentazione dell'istanza.
[121]
In precedenza, vi era ambiguita' riguardo alla necessita' che il periodo di
residenza legale fosse maturato successivamente alla celebrazione del
matrimonio. Dai moduli riportati nel dossier
Mininterno sulla cittadinanza si evinceva, tuttavia, come tale necessita'
fosse ritenuta sussistente nella prassi.
[122]
In precedenza: sei mesi, a prescindere dalla presenza di figli.
[123]
In precedenza: tre anni, a prescindere dalla presenza di figli.
[124]
In precedenza, se piu' favorevoli.
[125] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era irrilevante.
[126]
In precedenza, soglia di reddito non inferiore all'importo dellĠassegno sociale
(per il 2009, 5.317,65 euro) per lĠingresso di un familiare, del doppio
dellĠassegno sociale per lĠingresso di 2 o 3 familiari, del triplo dellĠassegno
sociale per lĠingresso di 4 o piuĠ familiari, salva identica limitazione in
caso di figli di eta' inferiore a 14 anni.
[127]
In precedenza, era stabilito che il requisito di disponibilita' di risorse
sufficienti dovesse essere soddisfatto personalmente dall'interessato, il quale
doveva quindi disporre di risorse economiche proprie (circ.
Mininterno 18/7/2007); nel calcolo delle risorse complessive si teneva
conto pero' anche di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari
conviventi (circ.
Mininterno 6/4/2007).
[128]
In precedenza, la quantificazione delle risorse, senza una previa valutazione
della situazione personale, appariva contraria al disposto della Direttiva
2004/38/CE; la Commissione europea, nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, aveva censurato, sotto questo
profilo, la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sulle
risorse richieste per la registrazione (art. 8, co. 1 Direttiva
2004/38/CE).
[129] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era irrilevante.
[130]
In precedenza, soglia di reddito non inferiore all'importo dellĠassegno sociale
(per il 2009, 5.317,65 euro) per lĠingresso di un familiare, del doppio
dellĠassegno sociale per lĠingresso di 2 o 3 familiari, del triplo dellĠassegno
sociale per lĠingresso di 4 o piuĠ familiari, salva identica limitazione in
caso di figli di eta' inferiore a 14 anni.
[131] In precedenza: quarto.
[132]
In precedenza: superiore a 10 anni.
[133]
In precedenza, anche in caso di cittadino comunitario (L. 125/2008).
[134]
In precedenza: 15 gg.
[135]
In precedenza: 15 gg.
[136]
In precedenza: superiore a 10 anni.
[137] In precedenza: quarto.
[138] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era irrilevante.