(Sergio Briguglio 15/9/2009)
PACCHETTO SICUREZZA E REGOLARIZZAZIONE
(Cittadinanzattiva, Roma 16/9/2009)
I.
La riforma in corso
Provvedimenti
Pacchetto
sicurezza:
L.
133/2008 (finanziaria)
L.
102/2009
(regolarizzazione colf e badanti)
I.
Norme a regime
Controllo
del territorio
Possibile
per i sindaci
avvalersi, previa intesa con il prefetto, della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati (con precedenza per quelle costituite da personale in
congedo di Corpi dello Stato)
per la segnalazione
alla polizia locale o di Stato eventi che possano arrecare danno alla sicurezza
urbana o situazioni di disagio sociale; le associazioni sono iscritte in apposito elenco, previa
verifica da parte del comitato provinciale per lordine e la sicurezza pubblica
del possesso dei requisiti
stabiliti con decreto
del Ministro dell'interno; per associazioni diverse da quelle costituite da
personale in congedo di Corpi dello Stato, iscrizione incompatibile con la
fruizione di risorse economiche pubbliche (L. 94/2009)
Immigrazione
illegale: repressione
Ammenda da 5.000 a 10.000 euro per ingresso o soggiorno illegali (reato); non si procede in caso di allontanamento gia' eseguito; il giudice di pace, se
l'accompagnamento e' immediatamente eseguibile, puo' sostituire la pena dell'ammenda
con quella dell'espulsione
con divieto di reingresso per un periodo di durata > 5 anni (L.
94/2009)
Trattenimento
in CIE prorogabile,
oltre i 60 gg, per ulteriori 60 + 60 gg da parte del giudice di pace, su richiesta del questore, in
caso di mancata cooperazione
dell'interessato o di ritardo
nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi interessati alle
procedure di rimpatrio; la proroga e' applicabile anche agli stranieri gia' trattenuti alla data di entrata in vigore della
disposizione (L. 94/2009)
Immigrazione
illegale: terra bruciata
Reclusione
da 6 mesi e 3 anni (e confisca dell'immobile, salvo che appartenga ad estraneo
al reato) per chi, al fine di trarne un ingiusto profitto, ospiti a titolo oneroso lo straniero
irregolare o gli ceda un alloggio,
anche in locazione; rileva la mancanza di titolo di soggiorno al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto di locazione (L. 125/2008 e L. 94/2009)
Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di 5000 euro per il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lo
straniero non autorizzato (L. 125/2008)
Necessaria acquisizione
del permesso di
soggiorno dell'utente da parte del gestore di money transfer; in mancanza, obbligatoria la
segnalazione entro 12 ore al commissariato di P.S., con trasmissione dei dati
identificativi del richiedente (L. 94/2009)
Ai fini
della celebrazione del matrimonio
lo straniero (incluso
il comunitario) deve
presentare anche un documento attestante la regolarita' del soggiorno in Italia (L. 94/2009; nota: circ. Mininterno 7/8/2009,
elencando i titoli idonei, trascura diverse situazioni: detenuto, richiedente
asilo trattenuto in CIE, familiare si cittadino dell'Unione in soggiorno breve,
straniero trattenuto in CIE o per la cui espulsione sia stato negato il
nulla-osta dall'autorita' giudiziaria, etc.)
Esibizione
del titolo di soggiorno
necessaria anche per i provvedimenti relativi ad atti di stato civile (esclusi, secondo circ. Mininterno 7/8/2009, dichiarazione
di nascita e riconoscimento di filiazione) e all'accesso a pubblici servizi, salvo il caso di prestazioni sanitarie per stranieri non iscritti al SSN e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie [1]
(L. 94/2009)
Immigrazione
legale: ricongiungimento
Soppresso il regime di silenzio-assenso per il rilascio del nulla-osta al
ricongiungimento, sostituito da un termine ordinatorio di 180 gg per il rilascio del nulla-osta
(D. Lgs. 160/2008 e L.
94/2009)
Per il ricongiungimento familiare dello straniero, richiesta la
disponibilita' di alloggio dotato dei requisiti igienico-sanitari e di idoneita'
abitativa, accertati
dagli uffici comunali
(nota: in assenza di termini per il silenzio-assenso) (L. 94/2009)
Inespellibilita' del familiare convivente di cittadino
italiano limitata al secondo
grado di parentela (L.
94/2009; nota: circ.
Mininterno 31/8/2009 esclude revoca o diniego di rinnovo per familiari di terzo
e quarto grado che abbiano gia' ottenuto il titolo di soggiorno)
Immigrazione
legale: stabilita' del soggiorno (misure negative)
Rilascio
del permesso di soggiorno condizionato alla sottoscrizione da parte dello
straniero di un accordo di integrazione; il mancato raggiungimento degli obiettivi comporta perdita
di punti; la perdita integrale dei punti comporta espulsione, salvi i casi di titolare di permesso di soggiorno per
asilo, richiesta di
asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, motivi familiari, permesso CE slp, carta di soggiorno per familiare
straniero di cittadino dell'Unione europea e di straniero titolare di altro
permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare (l'espulsione puo' colpire, ad
es., il titolare di permesso per lavoro o per studio
che non abbia dato luogo a ricongiungimento, anche se ha gia' soggiornato per
motivi familiari) (L. 94/2009)
Contributo da
80 a 200 euro per
richiesta di rilascio e rinnovo di permesso, salvi i casi di permesso per asilo, richiesta d'asilo, protezione
sussidiaria, motivi umanitari; gettito destinato al Fondo per i rimpatri e al finanziamento dell'attivita' del
Mininterno relative a rilascio e rinnovo dei permessi (L. 94/2009)
Rilascio
del permesso CE slp
subordinato al superamento di un test di conoscenza dell'italiano (L. 94/2009)
Durata
minima di 2 anni
della residenza legale in Italia successiva al matrimonio ai fini dell'acquisto
di cittadinanza per matrimonio;
dimezzamento della durata minima richiesta per i periodi successivi al
matrimonio in presenza di figli nati o adottati dai coniugi; anche in assenza
di motivi ostativi, l'acquisto non consegue automaticamente alla maturazione dei requisiti; la
condizione di assenza di scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili o
separazione legale deve sussistere al momento delladozione del decreto di riconoscimento della cittadinanza (L.
94/2009)
Cittadini
comunitari: accesso al welfare
Le
disposizioni di cui al D. Lgs. 286/1998 (in particolare: assistenza sanitaria per irregolari) non
si applicano ai
cittadini comunitari,
salvo quanto previsto dall'ordinamento comunitario (L. 133/2008)
II.
La regolarizzazione
(I documenti
citati sono alla pagina http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/Regolarizzazione_colf_e_badanti/index.html)
Quali
rapporti possono essere regolarizzati
Rapporti di
collaborazione domestica
o assistenza a persona non autosufficiente, con lavoratore italiano o comunitario o straniero "comunque presente in Italia"
A
quali condizioni?
Il rapporto
deve essere stato in atto nel periodo 1/4/2009-30/6/2009 e deve continuare ad esserlo al
momento della presentazione dell'istanza (nessuna disposizione sembra impedire interruzioni tra il 30/6/2009 e la data di
presentazione dell'istanza)
Il datore
di lavoro deve essere
italiano o comunitario che abbia chiesto l'iscrizione anagrafica, ovvero
straniero titolare di permesso CE slp (o di ricevuta della richiesta, da FAQ
Mininterno), carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea
(circ. Mininterno-Minlavoro 7/8/2009) o permesso per asilo o per protezione sussidiaria (FAQ
Mininterno)
Puo' essere
regolarizzato al massimo un collaboratore domestico straniero per nucleo familiare, a condizione che il
reddito annuo del
datore di lavoro non sia inferiore a 20.000 euro lordi (incluse fonti non
soggette a tassazione; es.: assegni di invalidita') o che quello calcolato
cumulando tutti i redditi dei familiari conviventi (aventi la stessa residenza)
non sia inferiore a 25.000 euro
Possono
essere regolarizzati al massimo due badanti stranieri per nucleo familiare (circ.
Mininterno-Minlavoro 7/8/2009: anche per l'assistenza di familiari non
conviventi), a condizione che una struttura sanitaria pubblica o un medico convenzionato con il SSN certifichi la necessita' di assistenza al momento
in cui e' sorto il rapporto; se entrambi i lavoratori sono adibiti
all'assistenza della stessa persona, la struttura o il medico devono
certificare che la persona necessita di tale copertura (circ.
Mininterno-Minlavoro 7/8/2009); in luogo del certificato puo' essere esibita la
documentazione relativa all'accertamento dello stato di invalidita' (circ.
Mininterno-Minlavoro 7/8/2009)
Il lavoratore,
se straniero, non deve stato condannato (anche con sentenza non definitiva,
anche a seguito di patteggiamento) per reati di cui agli artt. 380[2]
e 381[3]
c.p.p., ne' espulso
per motivi associati alla pericolosita' (art. 13, co. 1 e co. 2 lettera c D. Lgs. 286/1998; art. 3
L. 144/2005), ne' segnalato
per la non ammissione in Area Schengen (secondo FAQ Mininterno, non si applica
agli espulsi per solo ingresso o soggiorno illegale)
Il
lavoratore, se straniero, dovra' essere, al momento della stipulazione del
contratto di soggiorno, in possesso di passaporto (o documento equipollente) valido
Chi
presenta la domanda? Quando? Come?
Il datore
di lavoro, tra l'1/9/2009 e il 30/9/2009, per via telematica, direttamente o con l'ausilio di
patronati, associazioni accreditate, Comuni
Quali
sono i passi della procedura?
Pagamento
di 500 euro, da banca
o Poste o, per via telematica, direttamente all'Agenzia per le entrate, con
modello F24 scaricabile, ad es., dal sito del Mininterno; in caso di piu'
lavoratori da regolarizzare, si puo' utilizzare lo stesso F24 (una riga per
lavoratore, dalle Istruzioni per il versamento del contributo)
Pagamento
della marca da bollo
da 14,62 euro (il codice della marca da bollo va riportato nella domanda; la
marca va esibita all'atto della convocazione presso lo Sportello Unico)
Iscrizione
sul sito del Mininterno,
richiesta del modulo da compilare, istallazione del software sul proprio
computer e compilazione
off-line della domanda
(se si presenta la domanda da se')
Invio
telematico della domanda
(viene inviata una mail di conferma)
Scaricamento
dal sito del Mininterno della ricevuta della richiesta di regolarizzazione, trascorse 72 ore (da
consegnare, in copia,
al lavoratore)
Esame da parte dello Sportello Unico e della
Questura
Convocazione delle parti presso lo Sportello Unico: firma del contratto di soggiorno; in caso di datore impossibilitato,
possono sottoscrivere il contratto il coniuge o familiari entro il terzo grado,
ovvero altra persona, purche' provvista di delega notarile (FAQ Mininterno)
Comunicazione
all'INPS
dell'assunzione, entro 24 ore dalla stipulazione del contratto di soggiorno
Richiesta
del permesso per lavoro
subordinato da parte del lavoratore
Quali
dati occorre indicare nel modello F24?
Codice
fiscale, dati anagrafici e domicilio fiscale del datore di lavoro (Sezione Contribuente)
Carattere R nel campo tipo
Codice
fiscale (o, in mancanza, numero di documento di identita' valido), per
lavoratore italiano o comunitario, nel campo elementi identificativi; numero del passaporto (o documento
equipollente), per il lavoratore straniero (inserire i primi 17 caratteri, se
questi sono in eccesso; inserire solo quelli a disposizione, senza aggiunte, se
sono in difetto)
Caratteri RINT nel campo codice,
per lavoratore italiano o comunitario; caratteri REXT per lavoratore straniero
2009 nel campo anno di riferimento
500,00 nel campo importo
Compilare
una riga per lavoratore
Quali
dati occorre indicare per ottenere il modulo da compilare?
Cognome e
nome del datore di lavoro
Provincia,
comune, indirizzo di residenza e relativo codice di avviamento postale del
datore di lavoro
Recapito
telefonico del datore di lavoro
Provincia
di impiego del lavoratore
Cognome e
nome del lavoratore
Cittadinanza
del lavoratore
Quali
elementi occorre indicare nella domanda?
Dati
anagrafici del datore di lavoro e dati identificativi del suo documento
Dati anagrafici
del lavoratore e dati identificativi del suo documento (lo stesso indicato nel modello F24)
Dati
relativi al rapporto di lavoro (con eventuali dati relativi alla persona
assistita)
Localita'
di impiego del lavoratore
Dati
relativi alla sistemazione alloggiativa (se l'affitto e' a carico del datore di lavoro, puo' essere
trattenuta una parte della retribuzione non superiore a un terzo)
Impegno alla copertura delle spese per un eventuale rimpatrio coattivo
Attestazione
di disponibilita' di reddito
imponibile per il 2008 non inferiore alla soglia prevista (per l'assunzione di colf)
Impegno a produrre il certificato medico in relazione all'eventuale necessita' di
assistenza alla persona
Recapiti
utili per le comunicazioni
Data del
versamento di 500 euro con modello F24
Dati
relativi alla marca da bollo telematica da 14.62 euro (da acquistare, per
esempio, presso i tabaccai convenzionati)
La
presentazione dell'istanza equivale a denunciarsi e a denunciare il lavoratore?
Di fatto,
si'
Sono pero' sospesi
i procedimenti
amministrativi e penali per gli illeciti commessi da lavoratore (soggiorno
illegale) e datore di lavoro (impiego di straniero non autorizzato, evasione
contributiva, etc.) fino a conclusione della procedura
Lo straniero, salvo che rientri in una delle
categorie escluse dalla regolarizzazione, non puo' essere espulso fino a conclusione della procedura (copia
della ricevuta della
richiesta di regolarizzazione deve essere consegnata, a questo scopo, al
lavoratore)
In caso di esito
positivo della
procedura, gli illeciti
sono estinti
Cosa
succede se la procedura non va a buon fine?
In caso di esito
negativo, i procedimenti dovrebbero essere riattivati (verosimilmente - estrapolando dalle FAQ
Mininterno - solo a carico
della parte responsabile
dell'esito negativo)
In caso di decesso
del datore di lavoro, i familiari posono subentrare nell'assunzione; altrimenti la domanda e' rigettata
Quali
comunicazioni occorre fare riguardo all'alloggio?
Al momento
della convocazione
presso lo Sportello Unico dovra' essere presentato il certificato di
idoneita' alloggiativa o
la ricevuta
attestante l'avvenuta richiesta
(rilasciato dal Comune o dalla ASL competenti per territorio) nonche' la documentazione dell'effettiva disponibilita' dell'alloggio (contratto di affitto,
contratto di comodato, ospitalita', etc.)
La comunicazione
al Commissariato di PS
relativo all'ospitalita' di straniero (art. 7 D. Lgs. 286/1998), entro 48
ore da quando
l'ospitalita' ha avuto inizio
o l'alloggio e' stato messo a disposizione; sanzione per l'omessa
comunicazione: ammenda da 160 a 1100 euro
Nota: le FAQ
Mininterno indicano
erroneamente che le 48 ore
decorrono dalla presentazione dell'istanza; l'indicazione dell'alloggio e' necessaria pero' solo ai
fini della stipulazione del contratto, e non e' detto che lo stesso alloggio
fosse gia' a disposizione del lavoratore durante il periodo di lavoro
denunciato
E'
necessario che il rapporto prosegua ininterrottamente fino alla convocazione
presso lo Sportello Unico?
La legge
102/2009 non afferma questo. Inoltre, non essendo certo l'esito positivo della
procedura e la conseguente estinzione degli illeciti associati al rapporto di
lavoro, il rischio e' che con la prosecuzione del rapporto tra la presentazione
dell'istanza e la convocazione allo Sportello Unico si aggravi la posizione del
datore di lavoro. Infine, comunicazione di assunzione e apertura della
posizione contributiva hanno luogo solo a seguito della firma del contratto di
soggiorno presso lo Sportello Unico. Si dovrebbe concludere - ma e' solo la mia
opinione - per l'impossibilita'
di attuazione del rapporto
e la conseguente sospensione temporanea di questo; ne conseguirebbe la sospensione
della contribuzione
Una
volta conclusa la procedura e' possibile licenziare il lavoratore? Il
lavoratore puo' dimettersi?
Formalmente,
licenziamento e dimissioni
sono sottoposte solo all'obbligo di preavviso, non essendovi invece, per il rapporto a
tempo indeterminato in questione, alcun obbligo di motivazione
Nei fatti,
e' opportuno attendere
che il lavoratore ottenga effettivamente il permesso di soggiorno
Come
comportarsi se si tratta di un lavoratore per il quale si era presentata
domanda di nulla-osta nell'ambito dei flussi annuali?
La
presentazione dell'istanza equivale a rinuncia alla richiesta di nulla-osta (se tale richiesta era relativa al
lavoro domestico)
Qualora il
nulla-osta sia stato gia' rilasciato, l'istanza puo' essere presentata solo se non e' stato ancora chiesto il visto di ingresso
Pro e
contro:
La
regolarizzazione puo' riguardare anche un lavoratore regolarmente soggiornante?
Con quali conseguenze?
Si', se il rapporto di lavoro e' stato irregolare (verosimilmente, anche con irregolarita'
parziale)
Dalla lettura
piana (e
costituzionalmente orientata) di art. 1-ter, co. 7 e 11 L. 102/2009 si ricava
che il lavoratore ottiene un permesso di soggiorno per lavoro subordinato; e' possibile, pero',
prevedere resistenze da parte del Mininterno nei casi in cui il lavoratore sia
titolare di un permesso che consente di svolgere, sia pure temporaneamente,
attivita' lavorativa a tempo pieno (es.: permesso per assistenza minore o per
richiesta di asilo, trascorsi 6 mesi dalla presentazione della domanda; nota:
il mantenimento di un permesso per studio e' compatibile, marginalmente, solo
con l'impiego per il numero minimo di ore settimanali prescritto per la
regolarizzazione)
Anche in
caso di rapporto di lavoro con straniero in possesso di permesso che consenta
lo svolgimento di attivita' lavorativa, il datore deve trasmettere allo
Sportello Unico il contratto di soggiorno (Mod. Q); nota: questo sembra in
linea con la possibilita' di convertire il permesso di soggiorno in permesso
per lavoro subordinato (alla luce di circ. Mininterno 25/10/2005, che impone la
stipula del contratto di soggiorno solo ai fini della conversione)
Cosa
succede se il lavoratore non ha un passaporto in corso di validita'?
Il possesso
del passaporto valido
e' imprescindibile solo al momento della stipulazione del contratto di soggiorno
L'istanza
puo' essere presentata anche
Nota: le
questure restituiscono i passaporti ai richiedenti asilo che abbiano ricevuto
il diniego del riconoscimento e, su richiesta, a quelli che sono in attesa di
decisione; alcune questure (Ravenna), pero', chiedono in questo caso la previa
rinuncia alla richiesta di protezione internazionale
[1] Modifica del testo di art. 6, co. 2 D.
Lgs. 286/199:
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti
attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti
agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti
inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti
agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze,
autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello
straniero comunque denominati. |
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti
attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli
inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui allarticolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche
obbligatorie, i
documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere
esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di
licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello
straniero comunque denominati. |
[2] Art. 380 c.p.p.: delitti non colposi,
consumati o tentati, per i quali sia prevista la reclusione non inferiore nel
minimo a 4 anni (L. 155/2005), nel massimo a 20 anni; delitti contro la
personalit dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro
l'incolumit pubblica, delitto di riduzione in schiavit, furto aggravato,
rapina, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in
vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di
armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine
nonch di pi armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope, delitti commessi per finalit di terrorismo o di eversione
dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare, delitti di
partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di
tipo mafioso, delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione
della associazione per delinquere.
[3] Art. 381 c.p.p.: delitti per i quali e'
prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni (nota:
anche il mancato ottemperamento all'ordine del questore, salvo il caso di
provvedimento di espulsione originariamente disposto per mancata richiesta di
rinnovo, rifiuto del permesso, ovvero - con qualche ambiguita' - per
irregolarita' a seguito di ingresso per soggiorno breve) ovvero di un delitto colposo per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
cinque anni; corruzione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, corruzione
di minorenni, lesione personale, danneggiamento aggravato, truffa,
appropriazione indebita, alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non
riconosciuti, fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione
falso, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla
identit o su qualit personali proprie o di altri, raudolente alterazioni per
impedire lidentificazione o laccertamento di qualit personali.