(Sergio Briguglio 15/9/2009)

 

PACCHETTO SICUREZZA E REGOLARIZZAZIONE

(Cittadinanzattiva, Roma 16/9/2009)

 

I. La riforma in corso

 

Provvedimenti

 

      Pacchetto sicurezza:

      L. 133/2008 (finanziaria)

      L. 102/2009 (regolarizzazione colf e badanti)

 

 

I. Norme a regime

 

Controllo del territorio

 

      Possibile per i sindaci avvalersi, previa intesa con il prefetto, della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati (con precedenza per quelle costituite da personale in congedo di Corpi dello Stato) per la segnalazione alla polizia locale o di Stato eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana o situazioni di disagio sociale; le associazioni sono iscritte in apposito elenco, previa verifica da parte del comitato provinciale per lordine e la sicurezza pubblica del possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno; per associazioni diverse da quelle costituite da personale in congedo di Corpi dello Stato, iscrizione incompatibile con la fruizione di risorse economiche pubbliche (L. 94/2009)

 

 

Immigrazione illegale: repressione

 

      Ammenda da 5.000 a 10.000 euro per ingresso o soggiorno illegali (reato); non si procede in caso di allontanamento gia' eseguito; il giudice di pace, se l'accompagnamento e' immediatamente eseguibile, puo' sostituire la pena dell'ammenda con quella dell'espulsione con divieto di reingresso per un periodo di durata > 5 anni (L. 94/2009)

      Trattenimento in CIE prorogabile, oltre i 60 gg, per ulteriori 60 + 60 gg da parte del giudice di pace, su richiesta del questore, in caso di mancata cooperazione dell'interessato o di ritardo nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi interessati alle procedure di rimpatrio; la proroga e' applicabile anche agli stranieri gia' trattenuti alla data di entrata in vigore della disposizione (L. 94/2009)

 

 

Immigrazione illegale: terra bruciata

 

      Reclusione da 6 mesi e 3 anni (e confisca dell'immobile, salvo che appartenga ad estraneo al reato) per chi, al fine di trarne un ingiusto profitto, ospiti a titolo oneroso lo straniero irregolare o gli ceda un alloggio, anche in locazione; rileva la mancanza di titolo di soggiorno al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto di locazione (L. 125/2008 e L. 94/2009)

      Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di 5000 euro per il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lo straniero non autorizzato (L. 125/2008)

      Necessaria acquisizione del permesso di soggiorno dell'utente da parte del gestore di money transfer; in mancanza, obbligatoria la segnalazione entro 12 ore al commissariato di P.S., con trasmissione dei dati identificativi del richiedente (L. 94/2009)

 

      Ai fini della celebrazione del matrimonio lo straniero (incluso il comunitario) deve presentare anche un documento attestante la regolarita' del soggiorno in Italia (L. 94/2009; nota: circ. Mininterno 7/8/2009, elencando i titoli idonei, trascura diverse situazioni: detenuto, richiedente asilo trattenuto in CIE, familiare si cittadino dell'Unione in soggiorno breve, straniero trattenuto in CIE o per la cui espulsione sia stato negato il nulla-osta dall'autorita' giudiziaria, etc.)

      Esibizione del titolo di soggiorno necessaria anche per i provvedimenti relativi ad atti di stato civile (esclusi, secondo circ. Mininterno 7/8/2009, dichiarazione di nascita e riconoscimento di filiazione) e all'accesso a pubblici servizi, salvo il caso di prestazioni sanitarie per stranieri non iscritti al SSN e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie [1] (L. 94/2009)

 

 

Immigrazione legale: ricongiungimento

 

      Soppresso il regime di silenzio-assenso per il rilascio del nulla-osta al ricongiungimento, sostituito da un termine ordinatorio di 180 gg per il rilascio del nulla-osta (D. Lgs. 160/2008 e L. 94/2009)

      Per il ricongiungimento familiare dello straniero, richiesta la disponibilita' di alloggio dotato dei requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa, accertati dagli uffici comunali (nota: in assenza di termini per il silenzio-assenso) (L. 94/2009)

      Inespellibilita' del familiare convivente di cittadino italiano limitata al secondo grado di parentela (L. 94/2009; nota: circ. Mininterno 31/8/2009 esclude revoca o diniego di rinnovo per familiari di terzo e quarto grado che abbiano gia' ottenuto il titolo di soggiorno)

 

 

Immigrazione legale: stabilita' del soggiorno (misure negative)

 

      Rilascio del permesso di soggiorno condizionato alla sottoscrizione da parte dello straniero di un accordo di integrazione; il mancato raggiungimento degli obiettivi comporta perdita di punti; la perdita integrale dei punti comporta espulsione, salvi i casi di titolare di permesso di soggiorno per asilo, richiesta di asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, motivi familiari, permesso CE slp, carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea e di straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare (l'espulsione puo' colpire, ad es., il titolare di permesso per lavoro o per studio che non abbia dato luogo a ricongiungimento, anche se ha gia' soggiornato per motivi familiari) (L. 94/2009)

      Contributo da 80 a 200 euro per richiesta di rilascio e rinnovo di permesso, salvi i casi di permesso per asilo, richiesta d'asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari; gettito destinato al Fondo per i rimpatri e al finanziamento dell'attivita' del Mininterno relative a rilascio e rinnovo dei permessi (L. 94/2009)

      Rilascio del permesso CE slp subordinato al superamento di un test di conoscenza dell'italiano (L. 94/2009)

      Durata minima di 2 anni della residenza legale in Italia successiva al matrimonio ai fini dell'acquisto di cittadinanza per matrimonio; dimezzamento della durata minima richiesta per i periodi successivi al matrimonio in presenza di figli nati o adottati dai coniugi; anche in assenza di motivi ostativi, l'acquisto non consegue automaticamente alla maturazione dei requisiti; la condizione di assenza di scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili o separazione legale deve sussistere al momento delladozione del decreto di riconoscimento della cittadinanza (L. 94/2009)

 

 

Cittadini comunitari: accesso al welfare

 

      Le disposizioni di cui al D. Lgs. 286/1998 (in particolare: assistenza sanitaria per irregolari) non si applicano ai cittadini comunitari, salvo quanto previsto dall'ordinamento comunitario (L. 133/2008)

 

 

II. La regolarizzazione

 

(I documenti citati sono alla pagina http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/Regolarizzazione_colf_e_badanti/index.html)

 

Quali rapporti possono essere regolarizzati

 

      Rapporti di collaborazione domestica o assistenza a persona non autosufficiente, con lavoratore italiano o comunitario o straniero "comunque presente in Italia"

 

A quali condizioni?

 

      Il rapporto deve essere stato in atto nel periodo 1/4/2009-30/6/2009 e deve continuare ad esserlo al momento della presentazione dell'istanza (nessuna disposizione sembra impedire interruzioni tra il 30/6/2009 e la data di presentazione dell'istanza)

      Il datore di lavoro deve essere italiano o comunitario che abbia chiesto l'iscrizione anagrafica, ovvero straniero titolare di permesso CE slp (o di ricevuta della richiesta, da FAQ Mininterno), carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea (circ. Mininterno-Minlavoro 7/8/2009) o permesso per asilo o per protezione sussidiaria (FAQ Mininterno)

      Puo' essere regolarizzato al massimo un collaboratore domestico straniero per nucleo familiare, a condizione che il reddito annuo del datore di lavoro non sia inferiore a 20.000 euro lordi (incluse fonti non soggette a tassazione; es.: assegni di invalidita') o che quello calcolato cumulando tutti i redditi dei familiari conviventi (aventi la stessa residenza) non sia inferiore a 25.000 euro

      Possono essere regolarizzati al massimo due badanti stranieri per nucleo familiare (circ. Mininterno-Minlavoro 7/8/2009: anche per l'assistenza di familiari non conviventi), a condizione che una struttura sanitaria pubblica o un medico convenzionato con il SSN certifichi la necessita' di assistenza al momento in cui e' sorto il rapporto; se entrambi i lavoratori sono adibiti all'assistenza della stessa persona, la struttura o il medico devono certificare che la persona necessita di tale copertura (circ. Mininterno-Minlavoro 7/8/2009); in luogo del certificato puo' essere esibita la documentazione relativa all'accertamento dello stato di invalidita' (circ. Mininterno-Minlavoro 7/8/2009)

      Il lavoratore, se straniero, non deve stato condannato (anche con sentenza non definitiva, anche a seguito di patteggiamento) per reati di cui agli artt. 380[2] e 381[3] c.p.p., ne' espulso per motivi associati alla pericolosita' (art. 13, co. 1 e co. 2 lettera c D. Lgs. 286/1998; art. 3 L. 144/2005), ne' segnalato per la non ammissione in Area Schengen (secondo FAQ Mininterno, non si applica agli espulsi per solo ingresso o soggiorno illegale)

      Il lavoratore, se straniero, dovra' essere, al momento della stipulazione del contratto di soggiorno, in possesso di passaporto (o documento equipollente) valido

 

Chi presenta la domanda? Quando? Come?

 

      Il datore di lavoro, tra l'1/9/2009 e il 30/9/2009, per via telematica, direttamente o con l'ausilio di patronati, associazioni accreditate, Comuni

 

Quali sono i passi della procedura?

 

      Pagamento di 500 euro, da banca o Poste o, per via telematica, direttamente all'Agenzia per le entrate, con modello F24 scaricabile, ad es., dal sito del Mininterno; in caso di piu' lavoratori da regolarizzare, si puo' utilizzare lo stesso F24 (una riga per lavoratore, dalle Istruzioni per il versamento del contributo)

      Pagamento della marca da bollo da 14,62 euro (il codice della marca da bollo va riportato nella domanda; la marca va esibita all'atto della convocazione presso lo Sportello Unico)

      Iscrizione sul sito del Mininterno, richiesta del modulo da compilare, istallazione del software sul proprio computer e compilazione off-line della domanda (se si presenta la domanda da se')

      Invio telematico della domanda (viene inviata una mail di conferma)

      Scaricamento dal sito del Mininterno della ricevuta della richiesta di regolarizzazione, trascorse 72 ore (da consegnare, in copia, al lavoratore)

      Esame da parte dello Sportello Unico e della Questura

      Convocazione delle parti presso lo Sportello Unico: firma del contratto di soggiorno; in caso di datore impossibilitato, possono sottoscrivere il contratto il coniuge o familiari entro il terzo grado, ovvero altra persona, purche' provvista di delega notarile (FAQ Mininterno)

      Comunicazione all'INPS dell'assunzione, entro 24 ore dalla stipulazione del contratto di soggiorno

      Richiesta del permesso per lavoro subordinato da parte del lavoratore

 

Quali dati occorre indicare nel modello F24?

 

      Codice fiscale, dati anagrafici e domicilio fiscale del datore di lavoro (Sezione Contribuente)

      Carattere R nel campo tipo

      Codice fiscale (o, in mancanza, numero di documento di identita' valido), per lavoratore italiano o comunitario, nel campo elementi identificativi; numero del passaporto (o documento equipollente), per il lavoratore straniero (inserire i primi 17 caratteri, se questi sono in eccesso; inserire solo quelli a disposizione, senza aggiunte, se sono in difetto)

      Caratteri RINT nel campo codice, per lavoratore italiano o comunitario; caratteri REXT per lavoratore straniero

      2009 nel campo anno di riferimento

      500,00 nel campo importo

      Compilare una riga per lavoratore

 

Quali dati occorre indicare per ottenere il modulo da compilare?

 

      Cognome e nome del datore di lavoro

      Provincia, comune, indirizzo di residenza e relativo codice di avviamento postale del datore di lavoro

      Recapito telefonico del datore di lavoro

      Provincia di impiego del lavoratore

      Cognome e nome del lavoratore

      Cittadinanza del lavoratore

 

Quali elementi occorre indicare nella domanda?

 

      Dati anagrafici del datore di lavoro e dati identificativi del suo documento

      Dati anagrafici del lavoratore e dati identificativi del suo documento (lo stesso indicato nel modello F24)

      Dati relativi al rapporto di lavoro (con eventuali dati relativi alla persona assistita)

      Localita' di impiego del lavoratore

      Dati relativi alla sistemazione alloggiativa (se l'affitto e' a carico del datore di lavoro, puo' essere trattenuta una parte della retribuzione non superiore a un terzo)

      Impegno alla copertura delle spese per un eventuale rimpatrio coattivo

      Attestazione di disponibilita' di reddito imponibile per il 2008 non inferiore alla soglia prevista (per l'assunzione di colf)

      Impegno a produrre il certificato medico in relazione all'eventuale necessita' di assistenza alla persona

      Recapiti utili per le comunicazioni

      Data del versamento di 500 euro con modello F24

      Dati relativi alla marca da bollo telematica da 14.62 euro (da acquistare, per esempio, presso i tabaccai convenzionati)

 

La presentazione dell'istanza equivale a denunciarsi e a denunciare il lavoratore?

 

      Di fatto, si'

      Sono pero' sospesi i procedimenti amministrativi e penali per gli illeciti commessi da lavoratore (soggiorno illegale) e datore di lavoro (impiego di straniero non autorizzato, evasione contributiva, etc.) fino a conclusione della procedura

      Lo straniero, salvo che rientri in una delle categorie escluse dalla regolarizzazione, non puo' essere espulso fino a conclusione della procedura (copia della ricevuta della richiesta di regolarizzazione deve essere consegnata, a questo scopo, al lavoratore)

      In caso di esito positivo della procedura, gli illeciti sono estinti

 

Cosa succede se la procedura non va a buon fine?

 

      In caso di esito negativo, i procedimenti dovrebbero essere riattivati (verosimilmente - estrapolando dalle FAQ Mininterno - solo a carico della parte responsabile dell'esito negativo)

      In caso di decesso del datore di lavoro, i familiari posono subentrare nell'assunzione; altrimenti la domanda e' rigettata

 

Quali comunicazioni occorre fare riguardo all'alloggio?

 

      Al momento della convocazione presso lo Sportello Unico dovra' essere presentato il certificato di idoneita' alloggiativa o la ricevuta attestante l'avvenuta richiesta (rilasciato dal Comune o dalla ASL competenti per territorio) nonche' la documentazione dell'effettiva disponibilita' dell'alloggio (contratto di affitto, contratto di comodato, ospitalita', etc.)

      La comunicazione al Commissariato di PS relativo all'ospitalita' di straniero (art. 7 D. Lgs. 286/1998), entro 48 ore da quando l'ospitalita' ha avuto inizio o l'alloggio e' stato messo a disposizione; sanzione per l'omessa comunicazione: ammenda da 160 a 1100 euro

      Nota: le FAQ Mininterno indicano erroneamente che le 48 ore decorrono dalla presentazione dell'istanza; l'indicazione dell'alloggio e' necessaria pero' solo ai fini della stipulazione del contratto, e non e' detto che lo stesso alloggio fosse gia' a disposizione del lavoratore durante il periodo di lavoro denunciato

 

E' necessario che il rapporto prosegua ininterrottamente fino alla convocazione presso lo Sportello Unico?

 

      La legge 102/2009 non afferma questo. Inoltre, non essendo certo l'esito positivo della procedura e la conseguente estinzione degli illeciti associati al rapporto di lavoro, il rischio e' che con la prosecuzione del rapporto tra la presentazione dell'istanza e la convocazione allo Sportello Unico si aggravi la posizione del datore di lavoro. Infine, comunicazione di assunzione e apertura della posizione contributiva hanno luogo solo a seguito della firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico. Si dovrebbe concludere - ma e' solo la mia opinione - per l'impossibilita' di attuazione del rapporto e la conseguente sospensione temporanea di questo; ne conseguirebbe la sospensione della contribuzione

 

Una volta conclusa la procedura e' possibile licenziare il lavoratore? Il lavoratore puo' dimettersi?

 

      Formalmente, licenziamento e dimissioni sono sottoposte solo all'obbligo di preavviso, non essendovi invece, per il rapporto a tempo indeterminato in questione, alcun obbligo di motivazione

      Nei fatti, e' opportuno attendere che il lavoratore ottenga effettivamente il permesso di soggiorno

 

Come comportarsi se si tratta di un lavoratore per il quale si era presentata domanda di nulla-osta nell'ambito dei flussi annuali?

 

      La presentazione dell'istanza equivale a rinuncia alla richiesta di nulla-osta (se tale richiesta era relativa al lavoro domestico)

      Qualora il nulla-osta sia stato gia' rilasciato, l'istanza puo' essere presentata solo se non e' stato ancora chiesto il visto di ingresso

      Pro e contro:

 

La regolarizzazione puo' riguardare anche un lavoratore regolarmente soggiornante? Con quali conseguenze?

 

      Si', se il rapporto di lavoro e' stato irregolare (verosimilmente, anche con irregolarita' parziale)

      Dalla lettura piana (e costituzionalmente orientata) di art. 1-ter, co. 7 e 11 L. 102/2009 si ricava che il lavoratore ottiene un permesso di soggiorno per lavoro subordinato; e' possibile, pero', prevedere resistenze da parte del Mininterno nei casi in cui il lavoratore sia titolare di un permesso che consente di svolgere, sia pure temporaneamente, attivita' lavorativa a tempo pieno (es.: permesso per assistenza minore o per richiesta di asilo, trascorsi 6 mesi dalla presentazione della domanda; nota: il mantenimento di un permesso per studio e' compatibile, marginalmente, solo con l'impiego per il numero minimo di ore settimanali prescritto per la regolarizzazione)

      Anche in caso di rapporto di lavoro con straniero in possesso di permesso che consenta lo svolgimento di attivita' lavorativa, il datore deve trasmettere allo Sportello Unico il contratto di soggiorno (Mod. Q); nota: questo sembra in linea con la possibilita' di convertire il permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato (alla luce di circ. Mininterno 25/10/2005, che impone la stipula del contratto di soggiorno solo ai fini della conversione)

 

Cosa succede se il lavoratore non ha un passaporto in corso di validita'?

 

      Il possesso del passaporto valido e' imprescindibile solo al momento della stipulazione del contratto di soggiorno

      L'istanza puo' essere presentata anche

      Nota: le questure restituiscono i passaporti ai richiedenti asilo che abbiano ricevuto il diniego del riconoscimento e, su richiesta, a quelli che sono in attesa di decisione; alcune questure (Ravenna), pero', chiedono in questo caso la previa rinuncia alla richiesta di protezione internazionale

 



[1] Modifica del testo di art. 6, co. 2 D. Lgs. 286/199:

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui allarticolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

 

[2] Art. 380 c.p.p.: delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la reclusione non inferiore nel minimo a 4 anni (L. 155/2005), nel massimo a 20 anni; delitti contro la personalit dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumit pubblica, delitto di riduzione in schiavit, furto aggravato, rapina, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonch di pi armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per finalit di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere.

[3] Art. 381 c.p.p.: delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni (nota: anche il mancato ottemperamento all'ordine del questore, salvo il caso di provvedimento di espulsione originariamente disposto per mancata richiesta di rinnovo, rifiuto del permesso, ovvero - con qualche ambiguita' - per irregolarita' a seguito di ingresso per soggiorno breve) ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni; corruzione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, corruzione di minorenni, lesione personale, danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione indebita, alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti, fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identit o su qualit personali proprie o di altri, raudolente alterazioni per impedire lidentificazione o laccertamento di qualit personali.