Istituto Nazionale Previdenza Sociale

 

 


INFORMATIVA CONCERNENTE IL RILASCIO DEI FORMULARI A1 PER

IL DISTACCO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004

 

 

Il 1Ħ maggio 2010 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi per i lavoratori che si spostano allĠinterno dellĠUnione europea, contenute nel titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 (articoli da 11 a 16) e nel titolo II del regolamento di applicazione n. 987/2009 (articoli da 14 a 21).

 

In particolare le nuove norme in materia di ÒdistaccoÓ sono contenute nellĠarticolo 12 del regolamento  n. 883/2004 e nellĠarticolo 14 del regolamento n. 987/2009.

 

La Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha adottato, il 12 giugno 2009, la Decisione n. A2 con la quale sono stati forniti alcuni principi interpretativi dellĠarticolo 12  del regolamento (CE) n. 883/2004.

 

Le Istituzioni e le persone cui si applicano i regolamenti hanno lĠobbligo reciproco di informazione e di cooperazione per garantire la corretta applicazione dei regolamenti stessi. Particolare importanza assume lĠobbligo per le Istituzioni competenti di fornire la pi ampia informazione alle imprese e ai lavoratori interessati in ordine alle condizioni per il riconoscimento e la permanenza delle situazioni di distacco.

 

In ottemperanza a tali obblighi si richiama l'attenzione delle imprese, richiedenti il rilascio del formulario A1, nonchŽ dei lavoratori interessati, sui seguenti punti.

 

LAVORATORI SUBORDINATI

 

1.    La situazione di lavoratore "distaccato" pu˜ essere riconosciuta e pu˜ continuare a sussistere solo se e fino a quando sussista un "legame organico" tra impresa distaccante e lavoratore distaccato. In base a quanto precisato dalla Commissione amministrativa con la citata Decisione, la presenza del "legame organico"  riconoscibile dal mantenimento del rapporto di subordinazione con l'impresa distaccante durante tutto il periodo di distacco, oltre che da altri elementi quali la responsabilitˆ dellĠimpresa distaccante in materia di assunzione del lavoratore, di gestione del contratto di lavoro, di risoluzione del rapporto di lavoro e di determinazione della natura del lavoro da svolgere durante il periodo di distacco.

 

2.    Non pu˜ sussistere "distacco" quando:

 

á       lĠimpresa presso cui il lavoratore  distaccato mette il lavoratore a disposizione di unĠaltra impresa nello Stato membro in cui essa  situata (es. lĠimpresa A, con sede in Italia, distacca il lavoratore presso lĠimpresa B, con sede in Francia, lĠimpresa B mette il lavoratore a disposizione dellĠimpresa C che ha sede in Francia);

á       lĠimpresa presso cui il lavoratore  distaccato mette il lavoratore a disposizione di unĠaltra impresa situata in un altro Stato membro (es. lĠimpresa A, con sede in Italia, distacca il lavoratore presso lĠimpresa B, con sede in Francia, lĠimpresa B mette il lavoratore a disposizione dellĠimpresa C che ha sede in Belgio);

á       il lavoratore viene assunto in uno Stato membro da unĠimpresa che ha sede in un secondo Stato membro per essere inviato presso unĠimpresa che ha sede in un terzo Stato membro (es. lavoratore assunto in Italia da unĠimpresa che ha sede in Francia per essere distaccato presso unĠimpresa che ha sede in Germania);

á       il lavoratore assunto in uno Stato membro da un impresa situata in un secondo Stato membro viene distaccato per andare a svolgere unĠattivitˆ nel primo Stato membro (es. lavoratore assunto in Italia da una impresa che ha sede in Francia per essere distaccato in Italia).

 

3.  Le imprese distaccanti e i lavoratori distaccati sono tenuti ad informare la sede INPS che ha rilasciato il formulario A1 di qualsiasi modifica della situazione iniziale che ha dato luogo al distacco (specificatamente nei casi di mancata effettuazione o interruzione non temporanea del distacco ovvero nei casi di assegnazione del lavoratore ad altra impresa, con particolare riferimento a situazioni di avvenuta fusione o trasferimento dell'impresa distaccante).

 

4.  I brevi periodi di rientro per ferie, malattia, festivitˆ o altro, non interrompono il periodo di distacco inizialmente fissato e indicato nel formulario; pertanto, detto periodo avrˆ termine alla scadenza stabilita e non potrˆ essere prolungato con i periodi corrispondenti ai predetti rientri.

 

5. Nel caso di distacchi consecutivi nello stesso Stato membro, il secondo sarˆ considerato separato e, quindi, come un nuovo distacco, solo se viene rispettato un periodo di interruzione di almeno due mesi. I distacchi consecutivi in Stati membri diversi danno origine a un nuovo distacco.

 

6. Terminato un periodo di distacco, non pu˜ essere autorizzato nessun nuovo periodo di distacco per lo stesso lavoratore, le stesse imprese e lo stesso Stato membro finchŽ non siano trascorsi almeno due mesi dalla data di scadenza del precedente periodo di distacco.

 

7. Un lavoratore pu˜ essere assunto per essere immediatamente distaccato allĠestero, ossia lĠinizio del distacco pu˜ coincidere con la data di assunzione, solo se detto lavoratore risulti essere giˆ stato soggetto alla legislazione dello Stato in cui il datore di lavoro ha la propria sede. Pertanto, il lavoratore, prima dellĠassunzione finalizzata al distacco, deve  risultare iscritto al regime assicurativo italiano da almeno un mese.

 

8. Il datore di lavoro deve svolgere abitualmente attivitˆ sostanziali nel territorio dello Stato membro in cui ha sede per cui:

á        necessario che lĠimpresa eserciti fondamentalmente la sua attivitˆ in Italia, impiegando in via normale il personale dipendente sul territorio nazionale (non potrˆ, ad esempio, applicarsi la normativa sul distacco ad unĠimpresa edile che svolga in Italia attivitˆ di mera gestione amministrativa, effettuando allĠestero esclusivamente o in misura preponderante i lavori di costruzione che ne costituiscono lĠoggetto);

á      qualora si tratti di unĠimpresa di lavoro interinale, oltre alla persistenza del legame organico per tutta la durata del distacco,  necessario che detta impresa metta abitualmente il personale a disposizione di utilizzatori che hanno sede in Italia, al fine di impiegare tale personale sul territorio nazionale.

 

 

LAVORATORI AUTONOMI

 

Anche i lavoratori autonomi possono richiedere il formulario A1 e mantenere lĠiscrizione al regime previdenziale italiano. AffinchŽ sia applicabile la normativa sui distacchi, il lavoratore autonomo deve:

 

Anche i lavoratori autonomi sono tenuti a comunicare immediatamente alla sede INPS competente, ogni modifica della situazione che ha dato luogo al distacco (in particolare il mancato trasferimento allĠestero o lĠinterruzione definitiva dellĠattivitˆ).

 

DISPOSIZIONI COMUNI

 

Nel corso del distacco, le Istituzioni competenti dei Paesi di invio e di impiego, unilateralmente o in collaborazione tra loro, potranno porre in essere tutte le forme di controllo consentite, al fine di verificare ed accertare la sussistenza del legame organico, il regolare versamento dei contributi e, per quanto riguarda i lavoratori autonomi, lĠesistenza di unĠadeguata infrastruttura nel Paese di provenienza. I controlli potranno  essere disposti, altres“, in ogni caso in cui sussistano dubbi circa l'applicabilitˆ delle norme sui distacchi.