Istituto Nazionale Previdenza Sociale
INFORMATIVA CONCERNENTE IL RILASCIO DEI FORMULARI A1 PER
IL DISTACCO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004
Il 1Ħ maggio 2010 sono entrate in vigore le nuove
disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi per i lavoratori
che si spostano allĠinterno dellĠUnione europea, contenute nel titolo II del regolamento
(CE) n. 883/2004 (articoli da 11 a 16) e nel titolo II del regolamento di
applicazione n. 987/2009 (articoli da 14 a 21).
In particolare le nuove norme in materia di
ÒdistaccoÓ sono contenute nellĠarticolo 12 del regolamento n. 883/2004 e nellĠarticolo 14 del
regolamento n. 987/2009.
La Commissione amministrativa per il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale ha adottato, il 12 giugno 2009, la Decisione
n. A2 con la quale sono stati forniti alcuni principi interpretativi
dellĠarticolo 12 del regolamento (CE) n.
883/2004.
Le Istituzioni e le persone cui si applicano i
regolamenti hanno lĠobbligo reciproco di informazione e di cooperazione per
garantire la corretta applicazione dei regolamenti stessi. Particolare
importanza assume lĠobbligo per le Istituzioni competenti di fornire la pi
ampia informazione alle imprese e ai lavoratori interessati in ordine alle
condizioni per il riconoscimento e la permanenza delle situazioni di distacco.
In ottemperanza a tali obblighi si richiama
l'attenzione delle imprese, richiedenti il rilascio del formulario A1, nonch
dei lavoratori interessati, sui seguenti punti.
LAVORATORI SUBORDINATI
1.
La
situazione di lavoratore "distaccato" pu essere riconosciuta e
pu continuare a sussistere solo se e fino a quando sussista un "legame
organico" tra impresa distaccante e lavoratore distaccato. In base a
quanto precisato dalla Commissione amministrativa con la citata Decisione, la
presenza del "legame organico" riconoscibile dal mantenimento del
rapporto di subordinazione con l'impresa distaccante durante tutto il periodo
di distacco, oltre che da altri elementi quali la responsabilit dellĠimpresa distaccante
in materia di assunzione del lavoratore, di gestione del contratto di lavoro, di
risoluzione del rapporto di lavoro e di determinazione della natura del lavoro
da svolgere durante il periodo di distacco.
2.
Non
pu sussistere "distacco" quando:
á
lĠimpresa
presso cui il lavoratore distaccato mette il lavoratore a disposizione di
unĠaltra impresa nello Stato membro in cui essa situata (es. lĠimpresa A, con
sede in Italia, distacca il lavoratore presso lĠimpresa B, con sede in Francia,
lĠimpresa B mette il lavoratore a disposizione dellĠimpresa C che ha sede in
Francia);
á
lĠimpresa
presso cui il lavoratore distaccato mette il lavoratore a disposizione di
unĠaltra impresa situata in un altro Stato membro (es. lĠimpresa A, con sede in
Italia, distacca il lavoratore presso lĠimpresa B, con sede in Francia,
lĠimpresa B mette il lavoratore a disposizione dellĠimpresa C che ha sede in
Belgio);
á
il
lavoratore viene assunto in uno Stato membro da unĠimpresa che ha sede in un
secondo Stato membro per essere inviato presso unĠimpresa che ha sede in un
terzo Stato membro (es. lavoratore assunto in Italia da unĠimpresa che ha sede
in Francia per essere distaccato presso unĠimpresa che ha sede in Germania);
á
il
lavoratore assunto in uno Stato membro da un impresa situata in un secondo
Stato membro viene distaccato per andare a svolgere unĠattivit nel primo Stato
membro (es. lavoratore assunto in Italia da una impresa che ha sede in Francia
per essere distaccato in Italia).
3. Le
imprese distaccanti e i lavoratori distaccati sono tenuti ad informare la
sede INPS che ha rilasciato il formulario A1 di qualsiasi modifica della
situazione iniziale che ha dato luogo al distacco (specificatamente nei casi di
mancata effettuazione o interruzione non temporanea del distacco ovvero nei
casi di assegnazione del lavoratore ad altra impresa, con particolare
riferimento a situazioni di avvenuta fusione o trasferimento dell'impresa
distaccante).
4. I
brevi periodi di rientro per ferie, malattia, festivit o altro, non
interrompono il periodo di distacco inizialmente fissato e indicato nel formulario;
pertanto, detto periodo avr termine alla scadenza stabilita e non potr essere
prolungato con i periodi corrispondenti ai predetti rientri.
5. Nel caso di distacchi consecutivi nello
stesso Stato membro, il secondo sar considerato separato e, quindi, come un
nuovo distacco, solo se viene rispettato un periodo di interruzione di almeno
due mesi. I distacchi consecutivi in Stati membri diversi danno origine a un
nuovo distacco.
6. Terminato un periodo di distacco, non pu
essere autorizzato nessun nuovo periodo di distacco per lo stesso lavoratore,
le stesse imprese e lo stesso Stato membro finch non siano trascorsi almeno due
mesi dalla data di scadenza del precedente periodo di distacco.
7. Un lavoratore pu essere assunto per essere immediatamente
distaccato
allĠestero, ossia lĠinizio del distacco pu coincidere con la data di
assunzione, solo se detto lavoratore risulti essere gi stato soggetto alla
legislazione dello Stato in cui il datore di lavoro ha la propria sede. Pertanto,
il lavoratore, prima dellĠassunzione finalizzata al distacco, deve risultare iscritto al regime
assicurativo italiano da almeno un mese.
8. Il datore di lavoro deve svolgere
abitualmente attivit sostanziali nel territorio dello Stato membro in cui ha
sede per cui:
á
necessario che lĠimpresa eserciti fondamentalmente la sua attivit in Italia,
impiegando in via normale il personale dipendente sul territorio nazionale (non
potr, ad esempio, applicarsi la normativa sul distacco ad unĠimpresa edile che
svolga in Italia attivit di mera gestione amministrativa, effettuando
allĠestero esclusivamente o in misura preponderante i lavori di costruzione che
ne costituiscono lĠoggetto);
á
qualora
si tratti di unĠimpresa di lavoro interinale, oltre alla persistenza del legame
organico per tutta la durata del distacco, necessario che detta impresa metta
abitualmente il personale a disposizione di utilizzatori che hanno sede in Italia,
al fine di impiegare tale personale sul territorio nazionale.
LAVORATORI AUTONOMI
Anche i lavoratori autonomi possono richiedere il
formulario A1 e mantenere lĠiscrizione al regime previdenziale italiano. Affinch
sia applicabile la normativa sui distacchi, il lavoratore autonomo deve:
Anche i lavoratori autonomi sono tenuti a
comunicare immediatamente alla sede INPS competente, ogni modifica della
situazione che ha dato luogo al distacco (in particolare il mancato trasferimento
allĠestero o lĠinterruzione definitiva dellĠattivit).
DISPOSIZIONI COMUNI
Nel corso del distacco, le Istituzioni competenti
dei Paesi di invio e di impiego, unilateralmente o in collaborazione tra loro,
potranno porre in essere tutte le forme di controllo consentite, al fine di verificare
ed accertare la sussistenza del legame organico, il regolare versamento dei
contributi e, per quanto riguarda i lavoratori autonomi, lĠesistenza di unĠadeguata
infrastruttura nel Paese di provenienza. I controlli potranno essere disposti, altres, in ogni caso
in cui sussistano dubbi circa l'applicabilit delle norme sui distacchi.