LEGGE 4 giugno 2010
, n. 96
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge
comunitaria 2009. (10G0119)
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
|
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di
recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli
allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per
dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate
negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia gia' scaduto
ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti
legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in
vigoredella medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati
A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo e'
delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del
Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive elencate nell'allegato B, nonche', qualora sia previsto il
ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi
quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della
relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81,
quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo
puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli
allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu'
deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del
termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica una relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale
prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni
sei mesi, informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle
regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo modalita' di individuazione delle stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari
di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi
di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate
negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione,
i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
Art. 2.
(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle
disposizioni di cui ai capi II e III, e in aggiunta a quelli
contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui
all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri
direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative, secondo il principio della massima semplificazione
dei procedimenti e delle modalita' di organizzazione e di esercizio
delle funzioni e dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per
i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono
introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti
salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero
le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove
necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute
nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e
penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le
sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a
150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o
espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali
casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per
le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse
protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che recano un danno di particolare gravita'. Nelle
predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono
essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53
e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la
relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a
150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledono o espongono a
pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni
indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse
protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche
qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono
particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del
vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i
limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni
identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti
per violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie
di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le
sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le
norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura
delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle
direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del
fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive
gia' attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la
modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle
eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) nella predisposizione dei decreti legislativi, relativi alle
direttive elencate negli allegati A e B, si tiene conto delle
esigenze di coordinamento tra le norme previste nelle direttive
medesime e quanto stabilito dalla legislazione vigente, con
particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro e
politiche sociali, per la cui revisione e' assicurato il
coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini della
definizione di eventuali specifici avvisi comuni e dell'acquisizione,
ove richiesto dalla complessita' della materia, di un parere delle
stesse parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo;
h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra
amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di
piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano,
attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i
principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti
territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei
processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione
dei soggetti responsabili;
i) quando non sono di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono
attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano
le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi
atti normativi.
Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie)
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le
norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi
contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o
amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in
regolamenti comunitari pubblicatialla data di entrata in vigore della
presente legge, per i quali non sono gia' previste sanzioni penali o
amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi
adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi
si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c).
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
per l'espressione del parere da parte dei competenti organi
parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 8
dell'articolo 1.
Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e a controlli)
1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli, si
applicano le disposizioni dell'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie
interessate dalle direttive comunitarie)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, con le modalita' e secondo i principi
e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui
all'articolo 1, comma 1, della presente legge, testi unici o codici
di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe
conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive
comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme
legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici o i
codici di settore riguardino principi fondamentali nelle materie di
cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o in altre
materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto
legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano nonche' al parere della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano
materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici
o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate,
sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante
l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare,
sospendere o modificare.
Art. 6.
(Modifica all'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11).
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo
le parole: «le linee politiche del Governo» sono inserite le
seguenti: «, e coordinarle con i pareri espressi dal Parlamento nelle
medesime materie,».
Art. 7.
(Introduzione degli articoli 4-bis e 4-ter e modifiche all'articolo
15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11)
1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis. – (Attuazione degli atti di indirizzo delle Camere). –
1. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in
sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ovvero nelle
relazioni con altre istituzioni od organi dell'Unione europea tenga
conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di
progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 nonche' su
ogni altro atto o questione relativo all'Unione europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le
politiche europee riferisce regolarmente alle Camere del seguito dato
agli indirizzi di cui al comma 1. Nel caso in cui il Governo non
abbia potuto conformarsi agli indirizzi di cui al comma 1, il
Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le
politiche europee riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le
appropriate motivazioni della posizione assunta.
3. Ogni sei mesi il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il
Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere una relazione
sui profili di cui al comma 2.
Art 4-ter. – (Programma nazionale di riforma). – 1. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee
assicura la tempestiva consultazione e informazione delle Camere
nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per
l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona per la crescita e
l'occupazione nonche' delle relazioni annuali di attuazione.
2. Il progetto di programma nazionale di riforma e' trasmesso, prima
della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti
organi parlamentari, che possono formulare osservazioni o adottare
atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei regolamenti
parlamentari»;
b) il comma 3 dell'articolo 15-bis e' sostituito dal seguente:
«3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una
delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per le politiche europee trasmette tempestivamente alle
Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni e
documenti sulle attivita' e sugli orientamenti che il Governo intende
assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento»;
c) al comma 3-bis dell'articolo 15-bis, le parole: «comunica al
Parlamento le informazioni relative a tali atti» sono sostituite
dalle seguenti: «comunica al Parlamento le informazioni e i documenti
piu' significativi relativi a tali atti».
Art. 8.
(Modifica dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in
materia di relazioni annuali al Parlamento)
1. L'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 15. – (Relazioni annuali al Parlamento). – 1. Entro il 31
dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione
che indica:
a) gli orientamenti e le priorita' che il Governo intende perseguire
nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di
integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica
dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute
nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione
europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e
politica delle istituzioni dell'Unione. Nell'ambito degli
orientamenti e delle priorita', particolare e specifico rilievo e'
attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica
estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione
europea;
b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in
merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unioneeuropea, a
documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro
formazione, gia' presentati o la cui presentazione sia prevista per
l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della
Commissione europea;
c) le strategie di comunicazione del Governo in merito all'attivita'
dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione
europea.
2. Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi
necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione
europea, entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta alle
Camere una relazione sui seguenti temi:
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati
nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attivita' del
Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea,
alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza
comune dell'Unione europea nonche' alle relazioni esterne dell'Unione
europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari
interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La
relazione reca altresi' l'elenco dei Consigli europei e dei Consigli
dei Ministri dell'Unione europea tenutisi nell'anno di riferimento,
con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per
l'Italia e dei temi trattati;
b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione
europea con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti
la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali
svolti in vista dell'emanazione degli atti legislativi dell'Unione.
La relazione reca altresi' l'elenco dei principali atti legislativi
in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti
entro l'anno medesimo;
c) la partecipazione dell'Italia all'attivita' delle istituzioni
dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche
settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e
per la pesca; politica per i trasporti e le reti transeuropee;
politica per la societa' dell'informazione e le nuove tecnologie;
politica per la ricerca e l'innovazione; politica per lo spazio;
politica energetica; politica per l'ambiente; politica fiscale;
politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunita' e la
gioventu'; politica del lavoro; politica per la salute; politica per
l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la liberta',
sicurezza e giustizia. La relazione reca altresi' i dati consuntivi,
nonche' una valutazione di merito della predetta partecipazione,
anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attivita' svolta in
relazione ai risultati conseguiti;
d) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e
sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro
utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei
conti dell'Unione europea per cio' che concerne l'Italia. La
relazione reca altresi' una valutazione di merito sull'efficacia
delle predette politiche di coesione;
e) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri,
alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonche' alle
osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea,
dei Consigli regionali e delle province autonome;
f) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14,
comma 2.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le
politiche europee trasmettono le relazioni di cui ai commi 1 e 2
anche alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e alla Con-ferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei
Consigli regionali e delle province autonome».
Art. 9.
(Introduzione dell'articolo 4-quater nella legge 4 febbraio 2005, n.
11)
1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo l'articolo 4-ter,
introdotto dall'articolo 7 della presente legge, e' inserito il
seguente:
«Art. 4-quater. – (Partecipazione delle Camere alla verifica del
rispetto del principio di sussidiarieta'). – 1. Al fine di permettere
un efficace esame parlamentare, nell'ambito delle procedure previste
dai Trattati dell'Unione europea, in merito alla vigilanza del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati sul rispetto del
principio di sussidiarieta' da parte dei progetti di atti legislativi
dell'Unione europea, il Governo, tramite il Ministro per le politiche
europee, fornisce, entro tre settimane dall'inizio del suddetto
esame, un'adeguata informazione sui contenuti e sui lavori
preparatori relativi alle singole proposte, nonche' sugli
orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende assumere in
merito.
2. L'informazione di cui al comma 1, curata dall'amministrazione con
competenza istituzionale prevalente per materia, puo' essere fornita
in forma scritta e dovra', in particolare, avere ad oggetto:
a) una valutazione complessiva del progetto con l'evidenziazione dei
punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i
quali si ritengano necessarie o opportune modifiche;
b) l'impatto sull'ordinamento interno, anche in riferimento agli
effetti dell'intervento europeo sulle realta' regionali e
territoriali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e
sulle attivita' dei cittadini e delle imprese;
c) una tavola di concordanza tra la proposta di atto legislativo
dell'Unione europea e le corrispondenti disposizioni del diritto
interno.
3. Il Governo puo' raccomandare l'uso riservato delle informazioni e
dei documenti trasmessi».
Art. 10.
(Ulteriori modifiche all'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005,
n. 11)
1. All'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «tre mesi»;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso
delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell'articolo 260 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le informazioni sono
trasmesse ogni mese»;
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-ter. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo
sono trasmessi avvalendosi delle modalita' di cui all'articolo 19.
3-quater. Il Governo puo' raccomandare l'uso riservato delle
informazioni e dei documenti trasmessi».
CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO E PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
|
Art. 11.
(Attuazione della direttiva 2008/46/CE)
1. All'articolo 306, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e successive modificazioni, dopo le parole: «direttiva
2004/40/CE» sono inserite le seguenti: «, e successive
modificazioni».
Art. 12.
(Modifiche agli articoli 14 e 37 della legge 20 febbraio 2006, n. 82,
nonche' modifica all'articolo 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34)
1. Il comma 8 dell'articolo 14 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, e
successive modificazioni, e' abrogato.
2. All'articolo 37 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, dopo il comma
2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai
procedimenti amministrativi sanzionatori relativi alle violazioni di
cui al presente articolo, commesse prima dell'entrata in vigore della
presente disposizione e per i quali non sia ancora avvenuta la
riscossione della sanzione irrogata».
3. All'articolo 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, il comma 6 e'
sostituito dal seguente:
«6. La legge 3 maggio 1971, n. 419, nonche' la legge 10 aprile 1991,
n. 137, sono abrogate. Nell'ambito dei procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fatti
salvi gli accertamenti svolti sulla base delle suddette leggi».
Art. 13.
(Modifica all'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88)
1. All'articolo 33, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, dopo
la lettera d) sono inserite le seguenti:
«d-bis) prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria quale
strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di
promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, iniziative di
informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria
fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e
corrette tra intermediari e clienti;
d-ter) prevedere l'istituzione, nel rispetto della disciplina in
materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di un
sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle
frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento
al fenomeno dei furti d'identita'; il sistema di prevenzione e'
istituito nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ed
e' basato su un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di
lavoro; il Ministero dell'economia e delle finanze e' titolare
dell'archivio e del connesso trattamento dei dati. Secondo quanto
previsto dall'articolo 29 del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
il Ministero dell'economia e delle finanze designa per la gestione
dell'archivio e in qualita' di responsabile del trattamento dei dati
personali la societa' CONSAP Spa. I rapporti tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con
apposita convenzione; il Ministero dell'economia e delle finanze
individua le categorie dei soggetti che possono aderireal sistema di
prevenzione e le tipologie dei dati destinati ad alimentare
l'archivio informatizzato. La partecipazione al sistema di
prevenzione comporta da parte dell'aderente il pagamento di un
contributo in favore dell'ente gestore. All'attuazione delle
disposizioni di cui alla presente lettera si provvede senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
d-quater) prevedere che il diniego del finanziamento da parte dei
soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di erogazione di
credito ai consumatori sia obbligatoriamente motivato, intendendosi
la motivazione non integrata nel caso di mero rinvio all'esito della
consultazione di banche di dati e di sistemi di informazione
creditizia;
d-quinquies) prevedere che al soggetto richiedente cui viene negato
il finanziamento sia consentito di prendere visione e di estrarre
copia, a sue spese, del provvedimento di diniego e della rispettiva
motivazione».
Art. 14.
(Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse
nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20
settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale-FEASR)
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e
successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «commi 1
e 2 dell'articolo 2», sono inserite le seguenti: «, nell'ambito di
applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di
garanzia (FEAGA),» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente
dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2
dell'articolo 2 il percettore e' tenuto alla restituzione
dell'indebito nonche', nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150
euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria,
nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata
in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i
seguenti scaglioni:
a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di
quanto percepito;
b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e
fino al 30 per cento di quanto percepito;
c) 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e
fino al 50 per cento di quanto percepito;
d) 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento
di quanto percepito».
Art. 15.
(Modifiche all'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in
materia di inquinamento acustico)
1. All'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«dodici mesi»;
b) al comma 2, lettera b), le parole: «progettazione, esecuzione e
ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture
dei trasporti nonche'» sono soppresse;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma
1, l'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n.
447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti
acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova
applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti
tra costruttori-venditorie acquirenti di alloggi, fermi restando gli
effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la
corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un
tecnico abilitato»;
d) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 26
ottobre 1995, n. 447, e' sostituita dalla seguente:
"f) l'indicazione, con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri
per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle
costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini
della tutela dall'inquinamento acustico"».
Art. 16.
(Recepimento della direttiva 2009/31/CE)
1. Nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della
direttiva 2009/31/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di
carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio,
delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE,
2001/80/ CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE)
n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Governo e'
tenuto al rispetto dei principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2, nonche' dei principi e criteri direttivi previsti dal
comma 2 del presente articolo. Dall'attuazione della citata direttiva
2009/31/CE non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Sui decreti legislativi di attuazione deve comunque essere
richiesto il parere parlamentare di cui all'articolo 1, comma 4,
della presente legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta
del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nel rispetto anche dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere che le attivita' di stoccaggio geologico di biossido di
carbonio siano svolte in base ad autorizzazione rilasciata dal
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi
del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del
Protocollo di Kyoto, istituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216, ai fini della definizione e del
monitoraggio delle misure per garantire la sicurezza del confinamento
di biossido di carbonio nelle formazioni geologiche, nonche', laddove
previsto, sentite le amministrazioni locali competenti;
b) prevedere che la concessione sia rilasciata a seguito di attivita'
di indagine svolte, con oneri a carico dei richiedenti la
concessione, in regime di autorizzazione al fine di valutare
l'idoneita' delle formazioni geologiche interessate, anche attraverso
prove di iniezione;
c) prevedere misure per garantire la sicurezza del confinamento di
biossido di carbonio nelle formazioni geologiche, mediante studi,
analisi e attivita' di monitoraggio certificati da istituti
indipendenti, con oneri a carico dei titolari delle concessioni;
d) stabilire gli obblighi in fase di chiusura e post-chiusura dei
siti, ivi inclusa la prestazione delle garanzie finanziarie di cui
all'articolo 19 della citata direttiva 2009/31/ CE, da parte dei
concessionari e le modalitadi trasferimento delle responsabilita'
alle autorita' competenti;
e) stabilire adeguate garanzie tecniche, economiche e finanziarie a
carico dei richiedenti le autorizzazioni e le concessioni per lo
svolgimento delle attivita' di cattura, trasporto e stoccaggio di
biossido di carbonio;
f) prevedere forme continue e trasparenti di informazione del
pubblico sui dati ambientali relativi agli impianti di stoccaggio
geologico di biossido di carbonio, ivi comprese le infrastrutture di
trasporto, dalle fasi di esplorazione fino alla fase di
post-chiusura.
Art. 17.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive
2009/28/CE, 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2009/119/CE. Misure per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria
in materia di energia, nonche' in materia di recupero di rifiuti)
1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della
direttiva 2009/28/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo e' tenuto a seguire,
oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della
presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo
Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di
utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di
energia elettrica, calore e biocarburanti, tenuto conto di quanto
previsto alla lettera c), anche attraverso la regolazione da parte
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sulla base di
specifici indirizzi del Ministro dello sviluppo economico;
b) nel definire il Piano di azione nazionale, da adottare entro il 30
giugno 2010, che fissa gli obiettivi nazionali per la quota di
energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti,
dell'elettricita' e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020,
avere riguardo all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei
vari settori che concorrono al raggiungimento di detti obiettivi in
base a criteri che tengano conto del rapporto costi-benefici;
c) favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti
statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi anche
mediante il coinvolgimento delle regioni e di operatori privati,
secondo criteri di efficienza e al fine del pieno raggiungimento
degli obiettivi nazionali;
d) semplificare, anche con riguardo alle procedure di autorizzazione,
di certificazione e di concessione di licenze, compresa la
pianificazione del territorio, i procedimenti di autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla
base delle specificita' di ciascuna tipologia di impianto e dei siti
di installazione, prevedendo l'assoggettamento alla disciplina della
denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e successive modificazioni, per gli impianti per la
produzione di energia elettrica con capacita' di generazione non
superiore ad un MW elettrico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentati
dalle fonti di cui alla lettera a), prevedendo inoltre che, in sede
di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di
aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione
delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile,
apparecchiature e sistemi di produzione di elettricita', calore e
freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi
di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;
e) promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di
trasporto e distribuzione dell'energia, anche mediante il sostegno,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla
realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia e di reti
intelligenti, al fine di assicurare la dispacciabilita' di tutta
l'energia producibile dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili
e di ridurre gli oneri di gestione in sicurezza delle reti di
trasporto e distribuzione dell'energia;
f) definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare
affinche' le apparecchiature e i sistemi per l'utilizzo delle fonti
rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno;
g) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione tra autorita'
locali, regionali e nazionali, provvedendo in particolare alla
istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le
regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili ai
fini del rispetto della ripartizione di cui all'articolo 2, comma
167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'attuazione di
quanto disposto all'articolo 2, comma 170, della medesima legge 24
dicembre 2007, n. 244;
h) adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti
rinnovabili e dell'efficienza e del risparmio energetico, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante
l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in
materia, 1' armonizzazione e il riordino delle disposizioni di cui
alla legge 23 luglio 2009, n. 99, e alla legge 24 dicembre 2007, n.
244;
i) prevedere, senza incrementi delle tariffe a carico degli utenti,
una revisione degli incentivi per la produzione di energia elettrica
prodotta da impianti alimentati da bio-masse e biogas al fine di
promuovere, compatibilmente con la disciplina dell'Unione europea in
materia di aiuti di Stato, la realizzazione e l'utilizzazione di
impianti in asservimento alle attivita' agricole da parte di
imprenditori che svolgono le medesime attivita';
l) completare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili allo
scopo, il sistema statistico in materia di energia, compresi i
consumi, al fine di disporre di informazioni ed elaborazioni omogenee
con i criteri adottati in sede comunitaria e funzionali al
monito-raggio e all'attuazione di quanto previsto alla lettera g).
2. Ai sensi del comma 1, anche al fine di sostenere la promozione
dell'energia da fonti rinnovabili e di conseguire con maggior
efficacia gli obiettivi nazionali obbligatori per la quota
complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo
di energia, l'alcol etilico di origine agricola proveniente dalle
distillazioni vinicole si considera ri-compreso nell'ambito della
definizione dei bioliquidi quali combustibili liquidi per scopi
energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricita', il
riscaldamento e il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa,
di cui alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili. Per tale scopo nella produzione di energia
elettrica mediante impianti di potenza nominale media annua non
superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, l'entita' della
tariffa di 28 euro cent/kWh di cui al numero 6 della tabella 3 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, si
applica anche all'alcol etilico di origine agricola proveniente dalla
distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, di cui
all'articolo 103-tervicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, del 22 ottobre 2007. La presente disposizione non deve
comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ne'
incrementi delle tariffe a carico degli utenti.
3. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della
direttiva 2009/72/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
luglio 2009, relativa a norme comuniper il mercato interno
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche
i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri in modo
da conseguire una maggiore efficienza e prezzi competitivi,
contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo
sviluppo sostenibile;
b) prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di
nuove infrastrutture di produzione e di trasporto di energia
elettrica, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato
interno dell'energia elettrica e della sua coerenza con gli obiettivi
di politica energetica nazionali e comunitari;
c) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in
caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n.
714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009,
nonche' di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese
elettriche dalla direttiva 2009/ 72/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla
competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, siano non
inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori a euro
154.937.069,73;
d) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al
processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione di
energia elettrica, per favorirne l'efficienza e la terzieta';
e) prevedere misure atte a garantire che imprese di distribuzione di
energia elettrica verticalmente integrate non siano in condizione di
trarre impropri vantaggi dalla loro attivita' di gestione delle reti
di distribuzione ostacolando cosi' le dinamiche concorrenziali del
mercato;
f) prevedere che i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia
elettrica predispongano un piano decennale di sviluppo della rete
basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente
misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema;
g) prevedere che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie
attivita', attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto
dall'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481,
mediante il contributo versato dai soggetti operanti nei settori di
competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di
funzionamento della stessa;
h) prevedere che, nell'osservanza delle rispettive competenze,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato si prestino reciproca assistenza,
agiscano in modo coordinato, stipulando a tale fine appositi
protocolli di intesa, e collaborino tra loro anche mediante lo
scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto
d'ufficio.
4. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della
direttiva 2009/73/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas
naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, il Governo e' tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2
della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri, in
modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e piu'
elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli
approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;
b) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
misure per la cooperazione bilaterale e regionale, in uno spirito di
solidarieta' tra gli Stati membri, in particolare in casi di crisi
del sistema energetico;
c) promuovere la realizzazione di capacita' bidirezionale ai punti di
interconnessione, anche al fine di realizzare una piattaforma di
scambio di gas nell'ambito del sistema italiano;
d) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di
sistemi integrati a livello di due o piu' Stati membri per
l'assegnazione della capacita' e per il controllo della sicurezza
delle reti;
e) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto presentino un
piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e
sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire
l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento;
f) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
una concorrenza effettiva e garantire l'efficiente funzionamento del
mercato, anche predisponendo misure in favore della concorrenza con
effetti analoghi ai programmi di cessione del gas;
g) assoggettare le transazioni su contratti di fornitura di gas e su
strumenti derivati ad obblighi di trasparenza nella disciplina degli
scambi;
h) assicurare una efficace separazione tra le attivita' di trasporto,
bilanciamento, distribuzione e stoccaggio e le altre attivita' del
settore del gas naturale;
i) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza ed efficienza
nel settore del gas naturale, ottimizzando l'utilizzo del gas
naturale e introducendo sistemi di misurazione intelligenti, anche ai
fini della diversificazione dei prezzi di fornitura;
l) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento autorizzativo
per la realizzazione di un'infrastruttura del sistema del gas, della
rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno del gas
naturale e della sua coerenza con gli obiettivi di politica
energetica nazionali e comunitari;
m) garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti, l'equilibrio
tra domanda e offerta, il livello della domanda attesa in futuro e
degli stoccaggi disponibili, la prevista capacita' addizionale in
corso di programmazione e in costruzione, l'adeguata copertura dei
picchi della domanda nonche' delle possibili carenze di fornitura;
n) introdurre misure che garantiscano maggiore disponibilita' di
capacita' di stoccaggio di gas naturale, anche favorendo l'accesso a
parita' di condizioni di una pluralita' di operatori nella gestione
delle nuove attivita' di stoccaggio e valutando la possibilita' di
ampliare le modalita' di accesso al servizio previste dalla normativa
vigente;
o) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in
caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n.
715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009,
nonche' di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese di
gas naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla
competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, siano non
inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori a euro
154.937.069,73;
p) prevedere che i clienti non civili con consumi inferiori o pari a
50.000 metri cubi annui e tutti i civili siano definiti clienti
vulnerabili e pertanto meritevoli di apposita tutela in termini di
condizioni economiche loro applicate e di continuita' e sicurezza
della fornitura;
q) promuovere l'efficienza e la concorrenza nel settore del gas
naturale, anche demandando all'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas la definizione, sulla base di appositi indirizzi del Ministero
dello sviluppo economico, della disciplina del bilanciamento di
merito economico;
r) prevedere, ai sensi degli articoli 13 e 17 della direttiva
2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio
2009, misure che, ai fini dell'accesso ai servizi di trasporto e
bilanciamento del gas naturale,consentano la definizione di un'unica
controparte indipendente a livello nazionale;
s) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al
processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione del
gas naturale, per favorirne l'efficienza e la terzieta';
t) prevedere misure atte a garantire che imprese di distribuzione
verticalmente integrate non siano in condizione di trarre impropri
vantaggi dalla loro attivita' di gestione delle reti di distribuzione
ostacolando le dinamiche concorrenziali del mercato;
u) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, che, nella situazione a regime, al termine della durata delle
nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi
dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i
meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con i criteri
posti alla base della definizione delle rispettive tariffe;
v) prevedere che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie
attivita', attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto
dall'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481,
mediante il contributo versato dai soggetti operanti nei settori di
competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di
funzionamento della stessa;
z) prevedere che, nell'osservanza delle rispettive competenze,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato si prestino reciproca assistenza,
agiscano in modo coordinato, stipulando a tale fine appositi
protocolli di intesa, e collaborino tra loro anche mediante lo
scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto
d'ufficio.
5. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della
direttiva 2009/ 119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello
minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche
i seguenti principi e criteri direttivi:
a) mantenere un livello elevato di sicurezza nell'approvvigionamento
di petrolio mediante un meccanismo affidabile e trasparente che
assicuri la disponibilita' e l'accessibilita' fisica delle scorte
petrolifere di sicurezza e specifiche;
b) prevedere una metodologia di calcolo relativa agli obblighi di
stoccaggio e di valutazione delle scorte di sicurezza comunitarie che
soddisfi contemporaneamente il sistema comunitario e quello vigente
nell'ambito dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE);
c) prevedere l'istituzione di un Organismo centrale di stoccaggio,
anche avvalendosi di organismi esistenti nel settore, sottoposto alla
vigilanza e al controllo del Ministero dello sviluppo economico,
senza scopo di lucro e con la partecipazione obbligatoria dei
soggetti che abbiano importato o immesso in consumo petrolio o
prodotti petroliferi in Italia;
d) prevedere che l'Organismo centrale di stoccaggio si faccia carico,
in maniera graduale e progressiva, della detenzione e del trasporto
delle scorte specifiche di prodotti e sia responsabile
dell'inventario e delle statistiche sulle scorte di sicurezza,
specifiche e commerciali;
e) prevedere che l'Organismo centrale di stoccaggio possa organizzare
e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte di
sicurezza e commerciali in favore dei venditori a clienti finali di
prodotti petroliferi non integrati verticalmente nella filiera del
petrolio e possa assicurare un servizio funzionale allo sviluppo
della concorrenza nell'offerta di capacita' di stoccaggio;
f) garantire la possibilita' di reagire con rapidita' in caso di
difficolta' dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti
petroliferi.
6. Gli eventuali oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento
dell'Organismo di cui al comma 5 sono posti a carico dei soggetti che
importano o immettono in consumo petrolio o prodotti petroliferi in
Italia. Dall'attuazione del comma 5 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Ai fini delle attivita' di recupero relative alla formazione di
rilevati e al riutilizzo per recuperi ambientali, di cui alla lettera
c) del punto 13.6.3 dell'allegato 1, suballegato 1, al decreto del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e
successive modificazioni, nell'impiego dei gessi derivanti dalle
produzioni di acidi organici, in particolare di acido tartarico
naturale derivante dai sottoprodotti vitivinicoli, e in cui la
presenza di sostanza organica rappresenta un elemento costituente il
rifiuto naturalmente presente e non un elemento esterno inquinante,
nell'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale, secondo
il metodo previsto nell'allegato 3 al citato decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, non e' richiesto il parametro del
«COD».
Art. 18.
(Misure per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva
91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla
protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole)
1. Ai fini della riduzione dell'impatto da nitrati dovuto alla
produzione di deiezioni e di lettiere avicole, in applicazione della
direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, e
successive modificazioni, relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole, al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 3 novembre
2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2008, n. 205, dopo le parole: «l'essiccazione,» sono inserite le
seguenti: «nonche', previa autorizzazione degli enti competenti per
territorio, la pollina,».
Art. 19.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla
tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica
la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle
navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della
direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva
2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre
2009, che modifica la direttiva 2005/35/ CE relativa all'inquinamento
provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro
dello sviluppo economico, con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel
rispetto delle modalita' e delle procedure di cui all'articolo 1,
secondo i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo
2, nonche' secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici,
realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni
vigenti:
a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle direttive di
cui al comma 1;
b) prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio
dei quali e' stato commesso uno dei reati di cui alla lettera a),
adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di
confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche
interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneita' ed
equivalenza rispetto alle sanzioni gia' previste per fattispecie
simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni.
Art. 20.
(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 117, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) rifiuto inerte: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione
fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si
dissolvono, non bruciano ne' sono soggetti ad altre reazioni fisiche
o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre
materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento
ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a
percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonche'
l'ecotossicita' dei percolati devono essere trascurabili e, in
particolare, non danneggiare la qualita' delle acque superficiali e
sotterranee. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando
soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i criteri stabiliti
nell'allegato III-bis. Inoltre, i rifiuti di estrazione sono
considerati inerti quando rientrano in una o piu' delle tipologie
elencate in una apposita lista approvata con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata;».
2. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, e' aggiunto
l'allegato III-bis, di cui all'allegato 1 alla presente legge.
Art. 21.
(Semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
1. La comunicazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12
maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio
2009, relativo alle modalita' di finanziamento della gestione dei
rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori
delle stesse, e' resa dai produttori di apparecchi di illuminazione
con riferimento agli apparecchi immessi sul mercato negli anni 2007 e
2008, entro il termine del 30 giugno 2010. Le quote di mercato
calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono comunicate
ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante
il sito www.registroaee.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2, le parole: «allegato 2» sono sostituite
dalle seguenti: «allegato 3, punto 4»;
b) all'articolo 9, comma 2, lettera d), le parole: «sorgenti luminose
fluorescenti» sonosostituite dalle seguenti: «lampade a scarica»;
c) all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, le parole: «o misto
adeguato» sono sostituite dalle seguenti: «adeguato, attraverso le
seguenti modalita':
a) individualmente, mediante la sottoscrizione di contratti con tutti
i soggetti responsabili della raccolta sull'intero territorio
nazionale dei RAEE di competenza del produttore contraente, che
impegnano gli stessi soggetti ad effettuare, per conto del produttore
medesimo, la selezione di tutti i RAEE derivanti dalle
apparecchiature immesse sul mercato per le quali lo stesso e'
definito come produttore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
m); tale contratto dovra', tra l'altro, fornire l'identificazione del
produttore, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 4,
nonche' le modalita' di selezione del RAEE relativo. Il produttore,
entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica medesima, ovvero
dal recesso anche da uno solo dei sistemi collettivi, deve richiedere
al Comitato di cui all'articolo 15 il riconoscimento del sistema
adottato; tale recesso e' valido solamente a seguito
dell'approvazione da parte del predetto Comitato;
b) partecipando ad uno dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE,
istituiti ai sensi dell'articolo 10, in proporzione alla rispettiva
quota di mercato, calcolata in base al numero dei pezzi ovvero a
peso, se specificatamente indicato nell'allegato 1B, per tipo di
apparecchiatura, nell'anno di riferimento»;
d) all'articolo 11, comma 2, dopo la parola: «produttore» sono
inserite le seguenti: «che opta per la modalita' di cui al comma 1,
lettera a),»; dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio» sono inserite le seguenti: «e del mare»; le parole:
«delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dello
sviluppo economico» e dopo le parole: «e dell'economia e delle
finanze,» sono inserite le seguenti: «sentito il Comitato di cui
all'articolo 15,»;
e) all'articolo 13, comma 6, dopo le parole: «in materia di segreto
industriale,» sono inserite le seguenti: «il quantitativo dei rifiuti
raccolti ed esportati espresso in peso o, se non e' possibile, in
numero,».
3. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e
successive modificazioni, nonche' per consentire l'adempimento degli
obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui
all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 151 del
2005, entro il 30 giugno 2010 i produttori di apparecchiature
elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei
soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le
modalita' di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25
settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantita' e alle
categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul
mercato nel 2009. Le quote di mercato calcolate dal Comitato di
vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono comunicate ai
produttori delle apparecchiature medesime mediante il sito
www.registroaee.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale. Per consentire l'adempimento degli obblighi di
comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma
1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi
collettivi di gestione dei RAEE o, nel caso di produttori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti
a sistemi collettivi, i singoli produttori comunicano entro il 30
giugno 2010 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al
finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche, con le modalita' di cui all'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati
relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
raccolte attraverso tutti i canali, esportate, reimpiegate, riciclate
e recuperate nel 2009, suddivise secondo le categorie di cui
all'allegato 1 A annesso al decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, e, per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e
professionali. Entro lo stesso termine i produttori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro
nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di
gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche,
con le modalita' di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 25 settembre 2007, n. 185, le informazioni relative al
quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se
non e' possibile, in numero, di cui all'articolo 13, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato dal comma
2, lettera e), del presente articolo, negli anni 2006, 2007 e 2008.
Art. 22.
(Disposizioni in materia di tempo legale, anche in attuazione della
direttiva 2000/84/CE)
1. A decorrere dall'anno 2010 il periodo dell'ora estiva, in
attuazione della direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 gennaio 2001, ha inizio alle ore 1,00 del mattino,
tempo universale coordinato, dell'ultima domenica di marzo e termina
alle ore 1,00 del mattino, tempo universale coordinato, dell'ultima
domenica di ottobre.
2. Il regio decreto 10 agosto 1893, n. 490, la legge 24 dicembre
1966, n. 1144, sono abrogati.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli organismi pubblici
provvedono alle attivita' previste dal presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 23.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva
2009/44/CE)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009,
che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere
definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di
regolamento titoli e la direttiva 2002/47/ CE relativa ai contratti
di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i
crediti, il Governo e' tenuto al rispetto, oltre che dei principi e
criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente
legge, in quanto compatibili, anche dei seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) prevedere, in conformita' alle definizioni e alla disciplina della
direttiva 2009/ 44/CE, tenuto conto anche degli sviluppi recenti che
hanno interessato il settore europeo del post-trading, le opportune
modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione e il regime
giuridico della disciplina sulla definitivita' degli ordini immessi
in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, con particolare
riferimento ai sistemi interoperabili, all'operatore del sistema e al
«giorno lavorativo»;
b) nel caso di sistemi interoperabili, prevedere norme che
favoriscano il coordinamento delle regole sul momento di immissione e
irrevocabilita' di ordini di trasferimento in detti sistemi al fine
di evitare incertezze giuridiche in caso di inadempimento;
c) prevedere, in conformita' alla direttiva 2009/44/CE, le opportune
modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione e il regime
giuridico della disciplina in materia di garanzie finanziarie, con
particolare riferimento ai crediti dati in garanzia, anche mediante
il coordinamento tra l'esigenza di limitare le formalita'
amministrative gravanti sui soggetti che costituiscono e utilizzano
la garanzia e il fine di tutelare il creditore ceduto e i terzi;
d) introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa vigente,
anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati
dalla normativa da attuare, al fine di realizzarne il migliore
coordinamento;
e) rivedere, ove necessario, la disciplina delle insolvenze di
mercato di cui agli articoli 72 e 202 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, tenuto conto dell'obiettivo di ridurre le turbative ai
sistemi derivanti dall'insolvenza di un partecipante.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 24.
(Delega al Governo per il recepimento delle raccomandazioni della
Commissione europea 2004/913/CE e 2009/385/CE in materia di
remunerazione degli amministratori delle societa' quotate)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
l'attuazione delle sezioni II e III della raccomandazione 2004/913/CE
della Commissione, del 14 dicembre 2004, e della sezione II,
paragrafi 5 e 6, della raccomandazione 2009/385/CE della Commissione,
del 30 aprile 2009.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato nel rispetto
dei principi e criteri direttivi di cui alle raccomandazioni 2004/
913/CE e 2009/385/CE e delle seguenti previsioni:
a) prevedere che le societa' quotate rendano pubblica una relazione
sulle remunerazioni che illustri in apposita sezione la loro politica
in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di
amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con
responsabilita' strategiche per l'esercizio finanziario successivo;
b) anche al fine di assicurare la trasparenza dell'attuazione della
politica di remunerazione, prevedere che la relazione sulla
remunerazione illustri in apposita sezione i compensi corrisposti
nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma
ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai
direttori generali e ai dirigenti con responsabilita' strategiche;
c) ferme restando le disposizioni legislative che disciplinano la
competenza a determinare la remunerazione dei componenti degli organi
di amministrazione, stabilire il coinvolgimento dell'assemblea dei
soci nell'approvazione della politica di remunerazione;
d) prevedere che i sistemi retributivi degli amministratori e dei
membri del consiglio di amministrazione degli istituti di credito non
debbano essere in contrasto con le politiche di prudente gestione del
rischio della banca e con le sue strategie di lungo periodo;
e) per quanto occorra, attribuire alle amministrazioni o alle
autorita' di vigilanza competenti i poteri regolamentari per
l'attuazione delle norme emanate ai sensi della delega di cui al
presente articolo.
Art. 25.
(Attuazione del regolamento (CE) n. 1198/2006)
1. Al fine di dare attuazione all'articolo 58, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006:
a) il Governo individua, entro il termine di diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle amministrazioni, le
autorita' competenti in materia di gestione, certificazione e
controllo nelle procedure di erogazione dei contributi comunitari, di
cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b);
b) l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e' designata
autorita' di audit ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera
c).
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 26.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2007/61/CE,
relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente
disidratato destinato all'alimentazione umana)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto
della vigente normativa attuativa della direttiva 2001/114/ CE del
Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte
conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato
all'alimentazione umana, come modificata dalla direttiva 2007/61/CE
del Consiglio, del 26 settembre 2007, ferma restando la disciplina
vigente in materia di latte destinato ai lattanti e alla prima
infanzia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 2 della presente legge e nel rispetto del principio
di differenziazione degli ambiti di disciplina tecnica e normativa.
Il decreto legislativo e' adottato su proposta del Ministro per le
politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e
forestali, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per i
rapporti con le regioni, previo parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla
richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile
decorso del predetto termine, e acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari secondo le procedure di cui all'articolo 1.
Il decreto legislativo prevede, in particolare, che le modificazioni
da apportare, in recepimento di direttive comunitarie, alle
indicazioni tecniche recate dagli allegati annessi al medesimo
decreto legislativo siano adottate con decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle
politiche sociali, della salute e delle politiche agricole alimentari
e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta,
intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso
del predetto termine.
Art. 27.
(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale ai
regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 1249/2008 della
Commissione, relativi alla classificazione delle carcasse suine)
1. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/ 2007 del Consiglio, del 22
ottobre 2007, e del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione,
del 10 dicembre 2008, i titolari degli stabilimenti di macellazione
di suini sono tenuti a classificare e identificare le carcasse e
mezzene dei suini abbattuti mediante marchiatura o etichettatura,
secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell' 11 luglio 2009.
2. La classificazione di cui al comma 1 e' effettuata ad opera di
personale tecnico, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 30 dicembre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2005.
3. I titolari degli stabilimenti di cui al comma 1 sono tenuti a
rilevare i prezzi di mercato delle carcasse e mezzene classificate e
a trasmettere le informazioni secondo le indicazioni contenute nel
citato decreto ministeriale 8 maggio 2009. Le carcasse sono
presentate secondo quanto previsto all'allegato V, lettera B,
paragrafo III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello
stabilimento che non ottemperi all'obbligo di classificazione e di
identificazione delle carcasse e mezzene di suini, previsto dalla
normativa comunitaria e nazionale, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro
18.000.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello
stabilimento che viola le disposizioni di cui al comma 3 e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.500 a euro 9.000.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico che effettua le
operazioni di classificazione e di identificazione di cui al comma 1
in maniera difforme da quella prevista dalla normativa comunitaria e
nazionale e' punito:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
500 a euro 3.000, se la difformita' rilevata al controllo su un
numero di almeno sessanta carcasse supera la percentuale del 10 per
cento;
b) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.000 a euro 6.000, se effettua la classificazione senza avere
ottenuto l'autorizzazione ministeriale.
7. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), se i controlli rilevano
che il tecnico ha reiteratamente effettuato le operazioni di
classificazione e identificazione in maniera difforme, puo' essere
disposta, a seguito di una diffida ministeriale, la sospensione o
revoca dell' autorizzazione.
8. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al
presente articolo si applica il procedimento previsto dalla legge 24
novembre 1981, n. 689.
9. Il controllo per l'applicazione del presente articolo e'
esercitato ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto ministeriale
8 maggio 2009. A tal fine si applica, per quanto compatibile, la
procedura di cui all'articolo 3-ter, comma 3, della legge 8 agosto
1997, n. 213.
10. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 28.
(Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di
pesca e acquacoltura)
1. Il Governo, per la corretta e completa attuazione dei criteri e
degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del
Consiglio, del 27 luglio 2006, dei nuovi orientamenti in materia di
aiuti di Stato nonche' del regolamento (CE) n. 1005/2008 del
Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime
comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca
illegale, non dichiarata e non regolamentata, e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto, il
riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa nazionale
in materia di pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un
unico testo normativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo
multifunzionale dell'impresa di pesca e acquacoltura, anche
attraverso la concentrazione dell'offerta in armonia con le
disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
b) eliminare duplicazioni e semplificare la normativa in materia di
pesca e di acquacoltura;
c) favorire lo sviluppo delle risorse marine e dell'acquacoltura,
privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il
sostegno della multifunzionalita' dell'azienda di pesca e di
acquacoltura anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;
d) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli
e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare
maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio;
e) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie
ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore
della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse
biologiche del mare;
f) prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non
dichiarata e non regolamentata;
g) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le
disposizioni comunitarie in materia di pesca.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro per le politiche europee e con gli altri
Ministri interessati, acquisito il parere del Consiglio di Stato e
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi
tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione,
per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro
trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti
legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni
correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai
commi da 1 a 3.
Art. 29.
(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della
politica agricola comune, e modifiche all'articolo 2 della legge 23
dicembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in
materia di aiuti comunitari nel settore agricolo)
1. Al fine di garantire il corretto adempimento di quanto disposto
dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del
21 giugno 2005, e successive modificazioni, relativo al finanziamento
della politica agricola comune, all'articolo 1-bis, comma 2, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dopo le parole: «interventi e
misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare» sono inserite
le seguenti: «nonche' per le altre finalita' istituzionali
dell'AGEA».
2. All'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e
successive modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Quando la somma indebitamente percepita e' pari o
inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa
di cui agli articoli seguenti».
Art. 30.
(Disposizioni per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e
n. 617/2008 in materia di commercializzazione per le uova da cova e i
pulcini di volatili da cortile)
1. Sono autorizzati a produrre uova da cova e pulcini, come definiti
all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione,
del 27 giugno 2008, gli stabilimenti registrati presso il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi
dell'articolo 2 del medesimo regolamento (CE) n. 617/2008, nonche'
gli stabilimenti non vincolati dalle norme relative alla produzione e
alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da
cortile di cui all'allegato XIV, lettera C, paragrafo I, numero 2,
del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007.
I titolari dei centri di incubazione registrati sono tenuti, ai sensi
dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 617/2008, a comunicare al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il
giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, i dati
produttivi mensili relativi alla propria attivita', comprendenti il
numero di uova, suddivise per specie, per categoria e per tipo, messe
ad incubare ed il numero di pulcini usciti dal guscio, destinati ad
essere effettivamente utilizzati.
2. L'eventuale cessazione o interruzione temporanea dell'attivita'
degli stabilimenti registrati, nonche' ogni variazione di
potenzialita' lavorativa, di ragione sociale o trasferimento di sede,
deve essere comunicata al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali entro dieci giorni dal verificarsi dell'
evento.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
fatta salva l'applicazione della relativa sanzione amministrativa
pecuniaria, puo' provvedere alla sospensione, per un massimo di due
anni, dell'autorizzazione a svolgere l'attivita' di produzione di
uova da cova o di pulcini di cui al comma 1 nei casi seguenti:
a) quando l'impresa produttrice di pulcini ometta di comunicare i
dati statistici della propria attivita' per due volte consecutive o
per piu' di due volte nel corso dello stesso anno solare;
b) quando l'impresa produttrice di pulcini ometta di comunicare il
proprio patrimonio di volatili per due volte consecutive o per piu'
di due volte nel corso dello stesso anno solare.
4. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente
articolo, sempreche il fatto non costituisca reato, sono applicate le
sanzioni amministrative pecuniarie di seguito indicate, aumentate da
un terzo fino alla meta' dell'importo massimo in caso di
reiterazione:
a) da euro 1.000 a euro 6.000 a carico di chiunque produca uova da
cova o pulcini senza l'autorizzazione di cui al comma 1;
b) da euro 1.000 a euro 6.000 nei casi di cui al comma 3, lettere a)
e b);
c) da euro 0,02 a euro 0,12 per uovo a carico di chiunque metta in
incubazione o detenga uova da cova non stampigliate secondo la
normativa vigente o con stampigliatura illeggibile;
d) da euro 25 a euro 150 per uovo a carico di chiunque venda, detenga
per la vendita, o ponga altrimenti in commercio per uso alimentare
umano uova da cova incubate;
e) da euro 500 a euro 3.000 a carico di chiunque non rispetti le
prescrizioni relative alla pulizia, al contenuto ed alla
etichettatura degli imballaggi contenenti uova da cova e pulcini di
cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 617/2008;
f) da euro 500 a euro 3.000 a carico di chiunque non rispetti gli
obblighi di tenuta dei documenti di accompagnamento delle spedizioni
di partite di uova da cova e pulcini di cui all'articolo 5 del
regolamento (CE) n. 617/2008;
g) da euro 500 a euro 3.000 a carico dei centri d'incubazione che
omettano, anche solo parzialmente, di tenere le registrazioni
relative alla data di messa in incubazione, alla data di schiusa, al
numero di uova ritirate dall'incubatrice e all'identita' degli
acquirenti, previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n.
617/2008.
5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
fatta salva l'applicazione della relativa sanzione amministrativa
pecuniaria, puo' revocare l'autorizzazione di cui al comma 1 nei casi
piu' gravi di violazione delle disposizioni di cui al presente
articolo.
6. Nell'ambito del controllo delle partite di uova da cova, e'
ammessa una tolleranza del 5 per cento per le uova con indicazioni
illeggibili.
7. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al
presente articolo si applica il procedimento previsto dalla legge 24
novembre 1981, n. 689.
8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definite le modalita' applicative del presente
articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al periodo precedente, e' abrogata la legge 13 maggio 1966, n.
356.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 31.
(Modifiche alla legge 7 luglio 2009, n. 88, e alla legge 20 febbraio
2006, n. 77, in materia di organizzazione comune del mercato
vitivinicolo)
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge 7 luglio
2009, n. 88, e' sostituita dalla seguente:
«a) preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo e di
riconoscibilita' dei vini a denominazione di origine e indicazione
geografica, anche attraverso interventi di valorizzazione e
diffusione della tradizione e delle produzioni enologiche dei siti
italiani UNESCO, di cui all'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006,
n. 77, e successive modificazioni».
2. Per i fini di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15
della legge 7 luglio 2009, n. 88, come sostituita dal comma 1 del
presente articolo, alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio
enologico caratterizzante il sito, nell'ambito della promozione del
complessivo patrimonio tradizionale enogastronomico e
agro-silvo-pastorale»;
2) al comma 2, dopo le parole: «d'intesa con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio» sono inserite le
seguenti: «e del mare, con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali»;
b) all'articolo 5, comma 3, le parole: «Il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio designa» sono sostituite dalle seguenti:
«Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali designano
ciascuno».
Art. 32.
(Modificazioni al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, per
la corretta applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n.
1580/2007)
1. Al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e del regolamento
(CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, al decreto
legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «dell'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 9 del regolamento (CE)
n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive
modificazioni»;
b) all'articolo 2, comma 2, le parole: «di cui all'articolo 4,
paragrafo 3, del citato regolamento (CE) n. 1148/2001, rilasciata
dalle competenti autorita' regionali, appone sui colli l'etichetta
conforme all'allegato III del medesimo regolamento» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del citato
regolamento (CE) n. 1580/2007, rilasciata dall'Agecontrol S.p.a. ai
sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 25 giugno 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2009, appone sui colli
l'etichetta conforme all'allegato II del medesimo regolamento»;
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «regolamento (CE) n. 1148/2001
della Commissione, del 12 giugno 2001» sono sostituite dalle
seguenti: «regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21
dicembre 2007»;
d) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di fornire
agli organismi di controllo le informazioni richieste dai suddetti
organismi e previste dal citato regolamento (CE) n. 1580/2007, ovvero
le fornisce in maniera difforme, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 260 euro a euro 1.550»;
e) all'articolo 4, comma 1, le parole: «a norma dell'articolo 2 del
regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996» sono
sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 113 e 113-bis del
regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e
successive modificazioni»;
f) all'articolo 4, comma 2, le parole: «all'articolo 9, paragrafo 3,
del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno
2001» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 20, paragrafo 3,
del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre
2007, e successive modificazioni».
Art. 33.
(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro
l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita')
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, previo parere dei
competenti organi parlamentari e secondo le procedure di cui
all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, su proposta del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per le
politiche europee, disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Tali disposizioni devono
contenere misure efficaci per garantire l'omogenea applicazione dei
controlli all'importazione da effettuarsi nei punti di entrata, anche
mediante la definizione delle dotazioni minime necessarie.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le
amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 34.
(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche)
1. Il comma 2 dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125,
e' sostituito dal seguente:
«2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici
diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore
24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione
di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre
riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di
manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di
prodotti tipici locali, previamente autorizzate, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il
fatto e' commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori
automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma e'
disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature
utilizzate».
Art. 35.
(Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 e
del regolamento (CE) n. 1019/2002)
1. All'articolo 17, comma 6, della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sulla base dei principi e
criteri direttivi generali stabiliti dalla presente legge».
Art. 36.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla
sicurezza dei giocattoli)
1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della
direttiva 2009/48/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, il Governo e' tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2
della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere il coordinamento delle disposizioni attuative della
delega con quelle previste dal decreto legislativo 27 settembre 1991,
n. 313, recante attuazione della direttiva 88/378/CEE relativa al
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la
sicurezza dei giocattoli, prevedendo in particolare che il Ministero
dello sviluppo economico eserciti la vigilanza sui controlli sulla
sicurezza dei giocattoli;
b) prevedere, anche allo scopo di ottemperare al disposto
dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che il
Ministero dello sviluppo economico si avvalga, per lo svolgimento
delle attivita' di controllo e di vigilanza, delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito delle
funzioni attribuite dall'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, nonche' della collaborazione del Corpo della guardia di
finanza, conformemente al dettato dell'articolo 2, comma 2, lettera
m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68;
c) prevedere che, con regolamento da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo
della delega di cui al presente articolo, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, vengano impartite le necessarie
disposizioni atte a garantire il coordinamento tra le funzioni
assegnate in fase di attuazione della delega al suddetto Ministero
dello sviluppo economico e quelle attribuite alle altre
amministrazioni preposte alla vigilanza del mercato in materia di
sicurezza dei giocattoli, per gli aspetti di specifica competenza;
d) prevedere, in sede di attuazione dell'articolo 50 della direttiva
2009/48/CE, le fattispecie di divieto di immissione sul mercato,
nonche' quelle di richiamo e di ritiro del prodotto, per le ipotesi
di giocattoli privi di documentazione tecnica idonea a provare la
sicurezza del prodotto, nonche' mancanti di marcatura CE, e la
relativa disciplina di notifica immediata alla parte interessata, con
l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dall' ordinamento.
2. All'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 37.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE, in
materia di completamento del mercato interno dei servizi postali
comunitari)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine e con le
modalita' di cui all'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi volti
a recepire la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/ CE
per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei
servizi postali comunitari.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto
dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2,
nonchedei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) determinare, nel contesto di piena apertura del mercato, le
condizioni concernenti la fornitura dei servizi postali e del
servizio postale universale, nonche' di accesso agli elementi
dell'infrastruttura della rete o dei servizi postali a condizioni
trasparenti e non discriminatorie, assicurando, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 8 della direttiva 97/67/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, che a far data dal 31
dicembre 2010 non siano concessi ne' mantenuti in vigore diritti
esclusivi o speciali per l'esercizio e la fornitura di servizi
postali;
b) garantire che la fornitura dei servizi postali non crei situazioni
di concorrenza sleale e risponda alle esigenze essenziali, come
definite dalla direttiva 2008/6/CE, con particolare riferimento al
rispetto del principio di non discriminazione nonche' delle
condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale e dalla
contrattazione collettiva di lavoro di riferimento;
c) garantire che la designazione del fornitore del servizio postale
universale copra un periodo sufficiente ad assicurarne la
redditivita' degli investimenti. Fissare i principi tariffari e di
trasparenza contabile. Fissare principi e criteri ai fini del calcolo
per la determinazione del costo netto della fornitura del servizio
universale in conformita' a quanto previsto dall'articolo 14 della
direttiva 97/67/CE, e successive modificazioni, nonche' dall'allegato
I alla direttiva 97/67/ CE in materia di orientamenti per il calcolo
dell'eventuale costo netto del servizio universale;
d) prevedere per gli operatori autorizzati e licenziatari obblighi in
merito alla qualita', alla disponibilita' e all'esecuzione dei
servizi, ovvero obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi
di condivisione dei costi di cui all'articolo 7 della direttiva
97/67/CE, e successive modificazioni;
e) determinare norme di qualita' per la fornitura del servizio
universale e la creazione di un sistema che ne garantisca il
rispetto, compatibili con le norme di qualita' fissate per i servizi
transfrontalieri intracomunitari; prevedere la revisione delle
fattispecie sanzionatorie a carico del fornitore del servizio
universale nonche' degli altri operatori postali con una diversa
graduazione degli importi delle sanzioni stesse nell'ambito delle
previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della presente
legge;
f) assicurare l'armonizzazione delle norme tecniche;
g) assicurare che i fornitori di servizi postali forniscano, in
particolare alle autorita' nazionali di regolamentazione, tutte le
informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla
fornitura del servizio universale;
h) assicurare che l'autorita' nazionale di regolamentazione
indipendente dall'operatore, designata ai sensi dell'articolo 22
della direttiva 97/67/CE, e successive modificazioni, svolga le
funzioni di regolamentazione in regime di autonomia tecnico-operativa
e in piena ed effettiva separazione strutturale dalle attivita'
inerenti alla proprieta' e al controllo, tenendo conto delle
disposizioni di cui all'articolo 9. comma 2, della legge 4 febbraio
2005, n. 11, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
i) assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la
gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del
servizio universale e degli altri operatori postali;
l) assicurare il coordinamento con le disposizioni in materia di
servizi postali previste nel codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;
m) prevedere, in conformita' al considerando 58) della direttiva
2008/6/CE, che in caso di conflitto fra una disposizione del decreto
di recepimento della medesima direttiva ed il decreto di recepimento
della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo edel Consiglio,
del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, le
disposizioni del decreto di recepimento di cui al presente articolo
prevalgano e si applichino pienamente al settore postale.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 38.
(Modifiche al capo II del decreto legislativo n. 286 del 2005, in
materia di attuazione della direttiva 2003/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione
iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli
stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri)
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 18, dopo la lettera b) e' inserita la
seguente:
«b-bis) 21 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci
per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, a
condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato di
cui all'articolo 19, comma 2-bis»;
b) al comma 2-bis dell'articolo 19, le parole: «lettere b), d) ed e)»
sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), b-bis), d) ed e)».
Art. 39.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva
2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali)
1. Il decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009,
concernente i diritti aeroportuali, e' adottato entro il termine di
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica e nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definire l'ambito di applicazione delle norme di recepimento della
direttiva 2009/12/CE, emanate ai sensi della delega di cui al
presente articolo, agli aeroporti aperti al traffico commerciale il
cui volume di traffico annuale superi la soglia di cinque milioni di
movimenti passeggeri, anche in revisione del regime previsto dal
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, a condizione che
i diritti aeroportuali a carico degli utenti per l'utilizzo delle
infrastrutture e dei servizi forniti dagli aeroporti siano:
1) determinati secondo criteri rispondenti a requisiti di
oggettivita', trasparenza, pertinenza, ragionevolezza, non
discriminazione e consultazione degli utenti;
2) adottati all'esito di procedure di consultazione tra il gestore
aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto o loro rappresentanti;
3) sottoposti alla vigilanza dell'autorita' indipendente di cui alla
lettera d) che, in caso di disaccordo tra le parti, provvede, entro
un termine perentorio, a valutare le proposte del gestore
aeroportuale, adottando una decisione provvisoria sulla misura dei
diritti da applicare;
b) prevedere apposito regime per gli aeroporti con un volume di
traffico passeggeri inferiore ai cinque milioni di movimenti
passeggeri, anche in un'ottica di liberalizzazione, con riferimento
alla determinazione della misura dei diritti aeroportuali corrisposti
dagli utenti per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi
forniti in regime di esclusiva, nel rispetto dei requisiti di
oggettivita', trasparenza, pertinenza, ragionevolezza, consultazione
degli utenti e non discriminazione e in linea con la media europea
dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe
caratteristiche di traffico;
c) escludere dall'applicazione delle norme di recepimento della
direttiva 2009/ 12/CE i diritti riscossi per la remunerazione di
servizi di navigazione aerea di rotta e terminale di cui al
regolamento (CE) n. 1794/ 2006 della Commissione, del 6 dicembre
2006, i diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra
di cui all'allegato della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15
ottobre 1996, e i diritti riscossi per finanziare l'assistenza
fornita alle persone con disabilita' e alle persone con mobilita'
ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006;
d) designare l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) quale
autorita' nazionale di vigilanza, nel rispetto dei requisiti previsti
dall'articolo 11 della direttiva 2009/12/CE, prevedendo che esso
provveda ai nuovi compiti attribuiti nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
e) istituire un meccanismo di finanziamento dell'autorita' nazionale
di vigilanza attraverso l'imposizione di diritti a carico degli
utenti dell'aeroporto e dei gestori aeroportuali nella misura utile a
garantire i costi diretti e indiretti connessi alla costituzione o al
potenziamento di un'apposita struttura da realizzare nell'ambito
della dotazione organica dell'ENAC;
f) attribuire all'autorita' nazionale di vigilanza, escludendo
l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e
4, della direttiva 2009/12/CE, compiti di regolazione economica con
l'approvazione dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei
diritti, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata
per servizi personalizzati, che garantiscano annualmente gli
incrementi inflattivi; i sistemi di tariffazione devono risultare
orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di
efficienza nonche', nell'ambito di una crescita bilanciata della
capacita' aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti
correlati all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla
qualita' dei servizi, senza escludere una modulazione dei diritti
aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi
motivi ambientali;
g) prevedere, laddove il numero degli utenti dell'aeroporto che
desiderano avere accesso ai servizi personalizzati o a un terminale o
parte di un terminale specializzato ecceda il numero degli utenti che
e' possibile accogliere a causa di vincoli di capacita', che
l'accesso venga determinato in base a criteri pertinenti, obiettivi,
trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore aeroportuale
ed approvati dall'autorita' nazionale di vigilanza;
h) ammettere la tutela giurisdizionale avverso le decisioni
dell'autorita' nazionale di vigilanza che sono da qualificare
vincolanti e che vengono adottate di regola entro un termine
perentorio dal deferimento della questione;
i) prevedere che la sostituzione del sistema tariffario vigente,
correlato all'attuazione di specifiche disposizioni del citato
decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 248 del 2005, abbia luogo allorche' il gestore aeroportuale
interessato introduca il nuovo regime tariffario derivante dalle
norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE.
Art. 40.
(Recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE. Disposizioni in
materia di emoderivati, adeguamento alla farmacopea europea e
disposizioni sull'ubicazione degli stabilimenti per il processo di
frazionamento in Paesi dell'Unione europea)
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da
utilizzare per la produzione di medicinali si applica quanto disposto
dal presente decreto. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui
all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2005/62/CE della
Commissione, del 30 settembre 2005, il plasma raccolto in Paesi
esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di
medicinali emoderivati, devono rispondere ai requisiti previsti dalla
vigente farmacopea europea ed alle direttive europee applicabili,
anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 135, comma
2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Con modalita' da
individuare con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1, della
legge 21 ottobre 2005, n. 219, e nel rispetto degli obiettivi di cui
all'articolo 110 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 6 novembre 2001, sono comunque ammessi alla
lavorazione per la produzione di medicinali emoderivati da
commercializzare al di fuori dell'Unione europea il plasma ed i
relativi intermedi provenienti dai centri di raccolta e produzione di
Paesi terzi. Il decreto di cui al periodo precedente e' adottato
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione».
2. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
«2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i
centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati
devono essere dotati di adeguate dimensioni, disporre di avanzata
tecnologia e avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il processo
di frazionamento ubicati nei Paesi dell'Unione europea in cui il
plasma raccolto non e' oggetto di cessione a fini di lucro ed e'
lavorato in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento
comunitario. I suddetti centri ed aziende devono produrre i farmaci
emoderivati oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, dotati
dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia».
3. Trascorsi trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 15
della legge 21 ottobre 2005, n. 219, come sostituito dal presente
articolo, e' rivista alla luce delle evidenze emerse
dall'applicazione delle convenzioni di cui al comma 1 dello stesso
articolo 15.
4. Il decreto di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 21 ottobre
2005, n. 219, e' adottato entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
5. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della legge 21
ottobre 2005, n. 219, e' soppresso.
Art. 41.
(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290, in materia di autorizzazione alla produzione, alla immissione
in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari)
1. Il Governo e' autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, un regolamento, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dellasalute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per i rapporti con le
regioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, per la modifica del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, con le modalita'
e secondo i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e nel rispetto della direttiva 91/414/ CEE del
Consiglio, del 15 luglio 1991, e del regolamento (CE) n. 1107/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, secondo
i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere procedure semplificate per il rilascio e il rinnovo
delle autorizzazioni all'immissione in commercio, in particolare in
riferimento alle modalita' di etichettatura dei prodotti
fitosanitari;
b) rimodulare la trasmissione dei dati di vendita e di esportazione
dei prodotti fitosanitari in via telematica o su supporto magnetico;
c) ridefinire la disciplina di autorizzazione alla immissione in
commercio per particolari prodotti utilizzati in agricoltura
biologica, biodinamica e convenzionale;
d) ridefinire la disciplina in merito al rilascio dell'autorizzazione
all'acquisto ed all'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi
registri dei trattamenti effettuati, di cui agli articoli 25, 26, 27
e 42 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico del bilancio dello
Stato.
3. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.
Art. 42.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio in attuazione della direttiva 2009/147/CE)
1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie
per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli
di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello
corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e
culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e
facendo in modo che le misure adottate non provochino un
deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro
habitat, fatte salve le finalita' di cui all'articolo 9, paragrafo 1,
lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva»;
b) al comma 5, le parole: «prioritariamente le specie di cui
all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito
dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/ 244/CEE» sono sostituite
dalle seguenti: «prioritariamente le specie di cui all'allegato I
annesso alla citata direttiva 2009/147/CE, secondo i criteri
ornitologici previsti all'articolo 4 della stessa direttiva»;
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di
conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e
successive modificazioni, per quanto possibile, anche per gli
habitatesterni alle zone di protezione speciale. Le regioni e le
province autonome provvedono al-l' attuazione del presente comma
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica»;
d) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori
necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della
popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della
citata direttiva 2009/147/ CE, con particolare attenzione agli
argomenti elencati nell'allegato V annesso alla medesima direttiva.
Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri
competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni
necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti
la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli
di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabilite le modalita' di trasmissione e la tipologia delle
informazioni che le regioni sono tenute a comunicare. All'attuazione
del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
2. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'esercizio venatorio e' vietato, per ogni singola specie:
a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;
b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della
riproduzione e della dipendenza degli uccelli»;
b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ferme
restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono
posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui
al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono
obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale
devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli
istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento
della richiesta».
3. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «e della direttiva 79/409/CEE» sono
sostituite dalle seguenti: «entro due mesi dalla data della loro
entrata in vigore»;
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo
9, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva 2009/147/CE,
provvedono, ferma restando la temporaneita' dei provvedimenti
adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano».
4. All'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3
e' sostituito dal seguente:
«3. Le autorizzazioni per le attivita' di cui al comma 1 sono
rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali su parere dell'ISPRA, nel rispetto delle convenzioni
internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono
naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati
membri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione
europea».
5. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «;
distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonche'
disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve
le attivita' previste dalla presente legge»;
b) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono
inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».
Art. 43.
(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante
attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso)
1. Il comma 15 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 209, e' sostituito dal seguente:
«15. Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 122, possono consegnare, ove cio' sia
tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti
dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui e'
previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ai
seguenti soggetti:
a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora
iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali;
b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei
rifiuti perche' provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta
di cui al comma 3».
Art. 44.
(Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, in materia
di riutilizzo di documenti nel settore pubblico)
1. Al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Sono fatti salvi l'articolo 7 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e l'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996,
n. 681. Ove consentito, il riutilizzo avviene secondo le modalita'
previste dal presente decreto»;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera i), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, o che ne ha la disponibilita'»;
c) all'articolo 3, comma 1:
1) la lettera f) e' abrogata;
2) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o
per motivi di tutela del segreto statistico, quali disciplinati
dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989. n. 322,»;
d) all'articolo 4, comma 1:
1) la lettera d) e' abrogata;
2) la lettera f) e' abrogata;
e) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «numerose o complesse.»
e' aggiunto il seguente periodo: «In caso di decisione negativa, il
titolare del dato comunica al richiedente i mezzi di ricorso a sua
disposizione per impugnare la decisione»;
f) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «o in qualsiasi altra forma in cui gli stessi siano comunque
disponibili»;
g) all'articolo 7:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte
salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 370, 371 e 372,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
2) al comma 2, alle parole: «utile da determinare» e' premessa la
seguente: «congruo»;
h) all'articolo 10, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nel caso in cui una pubblica amministrazione riutilizza, per fini
commerciali che esulano dall'ambito dei suoi compiti di servizio
pubblico, documenti propri o di altra pubblica amministrazione, si
applicano le modalita' di riutilizzo anche economico stabilite nel
presente decreto».
Art. 45.
(Delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento
della normativa interna ai regolamenti comunitari in tema di
precursori di droga)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta dei Ministri della
giustizia, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della
salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia
e delle finanze e per le politiche europee, sentita la Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, con
le modalita' e secondo i principi e criteri direttivi di cui agli
articoli 1 e 2, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
in tema di precursori di droghe. I suddetti decreti sono adottati per
dare attuazione al regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell' 11 febbraio 2004, al regolamento (CE)
n. 111/ 2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e al regolamento
(CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, come
modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione, dell'8
aprile 2009, anche attraverso la modifica, il riordino e, ove
occorra, l'abrogazione delle norme contenute nel testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato: «testo unico».
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati altresi' nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, anche al fine di
individuare gli organi competenti all'adozione degli adempimenti
previsti dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/
2005:
a) prevedere l'utilizzo delle locuzioni «precursori di droghe» o
«sostanze classificate», in luogo di quelle utilizzate nel testo
unico;
b) prevedere la distinzione, anche all'interno del medesimo testo
unico, tra le disposizioni concernenti i precursori di droghe e
quelle relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope;
c) definire le modalita' di rilascio, sospensione e ritiro delle
licenze per l'utilizzo dei precursori di droghe classificati nella
categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, e relative esclusioni;
definire le modalita' di rilascio di licenze speciali agli enti e
alle istituzioni di cui agli articoli 3 del regolamento (CE) n.
273/2004 e 12 del regolamento (CE) n. 1277/2005;
d) prevedere la regolamentazione del registro degli operatori di
precursori di droghe classificati nella categoria 2 dell'allegato I
al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE)
n. 111/2005 e, solo per le attivita' di esportazione, nella categoria
3 dei medesimi allegati; prevedere la definizione delle modalita' di
registrazione;
e) prevedere la regolamentazione delle transazioni intracomunitarie
di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/ 2004 e dell'allegato al
regolamento (CE) n. 111/2005;
f) prevedere la regolamentazione delle transazioni con Paesi terzi di
precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/ 2004 e dell'allegato al
regolamento (CE) n. 111/2005;
g) prevedere la regolamentazione dell'obbligo di rendicontazione
annuale per precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e
3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al
regolamento (CE) n. 111/2005;
h) prevedere la regolamentazione delle attivita' di vigilanza e di
ispezione.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono altresi' informati ai
seguenti principi e criteri direttivi, al fine di sanzionare le
violazioni alle norme contenute nei regolamenti (CE) n. 273/2004, n.
111/2005 e n. 1277/ 2005:
a) sanzionare come delitto, nel rispetto dei limiti massimi edittali
fissati nell'articolo 73, comma 2-bis, del testo unico, le condotte,
individuate nei termini e nei limiti di cui ai citati regolamenti
comunitari, di illecita immissione sul mercato, importazione ed
esportazione di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e
2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al
regolamento (CE) n. 111/2005, nonche' di illecito possesso dei
precursori di droghe classificati nella predetta categoria 1.
Prevedere, in particolare, un piu' grave trattamento sanzionatorio a
carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti
o con precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la
revoca della licenza ad operare con precursori di droghe classificati
nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, con divieto di
ulteriore rilascio, nonche' la sospensione dell'attivita' svolta
dall'operatore con riferimento ai precursori di droghe classificati
nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, elevando fino alla meta'
la durata di tali sanzioni, rispetto a quanto previsto dall'articolo
70 del testo unico;
b) sanzionare come delitto punibile con la reclusione fino a cinque
anni e con la multa fino a euro 3.000 le condotte, individuate nei
termini e nei limiti di cui ai citati regolamenti (CE) n. 111/2005 e
n. 1277/ 2005, di illecita esportazione di sostanze classificate
nella categoria 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Prevedere, in
particolare, un piu' grave trattamento sanzionatorio a carico dei
soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con
precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca
della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1
dei predetti allegati, con divieto di ulteriore rilascio, nonche' la
sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle
sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati,
nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;
c) sanzionare come contravvenzione punibile con l'arresto fino ad un
anno o con l'ammenda da euro 300 a euro 3.000, salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato:
1) le condotte di impedimento o di ostacolo alle attivita' di
vigilanza, controllo ed ispezione, come individuate dai citati
regolamenti;
2) l'inosservanza, da parte degli operatori, degli obblighi di
comunicazione imposti dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 273/2004, dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 111/ 2005, e dagli articoli 17 e 18 del regolamento (CE) n.
1277/2005;
3) la violazione dell'obbligo, individuato nei termini e nei limiti
di cui ai regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 1277/2005, di fornire le
sostanze classificate nella categoria1 dell'allegato I al regolamento
(CE) n. 273/ 2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005,
solo a determinati soggetti;
d) prevedere, nei casi di cui alla lettera c), la possibilita' di
revocare la licenza ad operare con sostanze classificate nella
categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 solo a determinati
soggetti, con divieto di ulteriore rilascio, nonche' di sospendere
l'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze
classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti
di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;
e) sanzionare come illecito amministrativo, punibile con la sanzione
pecuniaria non inferiore ad euro 600 nel minimo e non superiore ad
euro 6.000 nel massimo, la violazione degli ulteriori obblighi posti
a carico degli operatori dai predetti regolamenti comunitari, tra cui
gli obblighi di comunicazione, dichiarazione, documentazione ed
etichettatura. Prevedere, in tali casi, la possibilita' di sospendere
la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al
regolamento (CE) n. 111/2005, nonche' l'attivita' svolta
dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle
categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti
dall'articolo 70 del testo unico;
f) prevedere la disciplina dell'obbligo di comunicare alcune
transazioni commerciali, tra cui quelle verso i Paesi extracomunitari
segnalati dal regolamento (CE) n. 1277/ 2005, come modificato dal
regolamento (CE) n. 297/2009, per la necessita' di adeguati
monitoraggi, nonche' altre transazioni individuate sulla base di
criteri quantitativi ovvero in relazione alla tipologia delle
sostanze classificate, alla Direzione centrale per i servizi
antidroga, ai fini della prevenzione e repressione del traffico
illecito, sanzionando le condotte in violazione di tale obbligo ai
sensi delle lettere c) e d);
g) prevedere la possibilita', nei procedimenti penali per i delitti
di cui alle lettere a) e b), di ritardare l'emissione o l'esecuzione
dei provvedimenti di arresto o di sequestro, e di compiere le
ulteriori attivita' previste dall'articolo 98 del testo unico;
h) prevedere, tra le ipotesi di reato di cui all'articolo 74 del
testo unico, quella in cui tre o piu' persone si associano allo scopo
di commettere piu' delitti tra quelli indicati nella lettera a).
Art. 46.
(Attuazione della direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva
98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto
riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo)
1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 13:
1) al comma 1, lettera c), numero 1), le parole: «per un periodo di
dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di
quattordici anni»;
2) al comma 2, lettera c), numero 1), le parole: «per un periodo di
dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di
quattordici anni»;
b) all'articolo 17, comma 1, le parole: «per un periodo di dieci
anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di quattordici
anni».
Art. 47.
(Obblighi di monitoraggio in materia di Servizi di interesse
economico generale)
1. Il Ministro per le politiche europee, nell'ambito delle competenze
di cui all'articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, assicura
l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla
Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in
materia di Servizi di interesse economico generale, ivi inclusa la
predisposizione delle relazioni periodiche triennali di cui
all'articolo 8 della decisione 2005/ 842/CE della Commissione, del 28
novembre 2005.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono
stabilite le modalita' attuative del comma 1.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal
presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 48.
(Riconoscimento delle navi officina e navi frigorifero nonche'
modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n.
194)
1. Il Ministero della salute riconosce, ai sensi dell'articolo 4 del
regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, le navi officina e le navi frigorifero ormeggiate
nei porti italiani.
2. Gli oneri derivanti dalle attivita' di cui al comma 1 sono a
carico degli operatori e sono quantificati sulla base delle tariffe
di cui all'allegato A, sezione 7, del decreto legislativo 19 novembre
2008, n. 194.
3. Sono altresi' a carico degli operatori tutti gli oneri derivanti
dalla esigenza dei medesimi di far effettuare verifiche ispettive su
navi che si trovano in acque internazionali, sia nel caso di
ispezioni finalizzate al riconoscimento delle stesse, sia nel caso di
attivita' di verifica ispettiva di monitoraggio.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
determinate, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe
per le attivita' di cui al comma 3 e le relative modalita' di
versamento.
5. Al fine di dare corretta applicazione alle disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, e prevenire disparita' di trattamento sul
territorio nazionale, all'articolo 1 del decreto legislativo 19
novembre 2008, n. 194, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto
gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attivita' di cui
all'articolo 2135 del codice civile».
Art. 49.
(Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in applicazione del
regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati della
foca)
1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, dopo la parola: «pellicce» sono inserite le
seguenti: «e disposizioni sanzionatone sul commercio dei prodotti
derivati dalla foca»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel
territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in
violazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e' punito
con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a
100.000 euro»;
c) al comma 3, dopo la parola: «condanna» sono inserite le seguenti:
«, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale» e le parole: «al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2-bis»;
d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale
per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis, il giudice con la sentenza
o con il decreto penale di condanna applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un
periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della
violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
stessa.
3-ter. Al fine dell'esecuzione delle sanzioni amministrative
accessorie, la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti
irrevocabili sono trasmessi senza ritardo, a cura del cancelliere,
all'autorita' amministrativa competente per l'adozione dei
conseguenti provvedimenti».
Art. 50.
(Attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 settembre 2009)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
recante le norme occorrenti per dare attuazione agli articoli 22 e 36
del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del
credito, designando la Commissione nazionale per le societa' e la
borsa (CONSOB) quale autorita' competente ai fini del regolamento,
attribuendo alla stessa i poteri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del
citato regolamento, e individuando le sanzioni amministrative da
applicare in caso di violazione delle disposizioni del medesimo,
estendendo all'uopo le previsioni di cui all'articolo 193 del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate svolgono le attivita' previste dal presente articolo con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Art. 51.
(Disposizioni relative all'Amministrazione degli affari esteri)
1. Alla luce dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ed in
connessione con le esigenze derivanti dalla prossima istituzione del
Servizio europeo per l'azione esterna, sono apportate le seguenti
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio1967,
n. 18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari
esteri:
a) all'articolo 102, primo comma, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) corso di aggiornamento per i consiglieri di legazione, della
durata complessiva di almeno sei mesi»;
b) all'articolo 106-bis, primo comma:
1) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per i funzionari
diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere d'ambasciata e di
ministro plenipotenziario viene redatta, rispettivamente ogni due e
tre anni, una relazione sul servizio prestato e sugli altri elementi
indicati rispettivamente nel secondo comma dell'articolo 109 e nel
secondo comma dell'articolo 109-bis del presente decreto. Per i
funzionari con grado di consigliere d'ambasciata la suddetta
relazione viene redatta a partire dal 31 dicembre dell'anno
successivo a quello della promozione nel grado. Per i funzionari con
il grado di ministro plenipotenziario, la prima relazione successiva
alla nomina nel grado viene redatta allo scadere di tre anni dalla
data di redazione dell'ultima relazione biennale»;
2) nell'ultimo periodo, la parola: "biennio» e' sostituita dalla
seguente: «periodo»;
c) all'articolo 107, primo comma, la lettera a) e' abrogata e, alla
lettera b), le parole: «nell'esercizio di funzioni consolari o
commerciali per i funzionari non specializzati e» sono soppresse;
d) all'articolo 108, primo comma, dopo le parole: «di effettivo
servizio» sono aggiunte le seguenti: «e che abbiano frequentato con
profitto il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b),
dell'articolo 102 del presente decreto»;
e) all'articolo 109, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti,
il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono effettuate fra
i consiglieri di ambasciata che abbiano compiuto quattro anni di
effettivo servizio nel loro grado»;
f) all'articolo 109-bis, terzo comma, le parole: «relazioni biennali»
sono sostituite dalle seguenti: «relazioni triennali»;
g) all'articolo 168, secondo comma, al fine di rendere il dettato
normativo maggiormente conforme ai principi di cui alla direttiva
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un
quadro generale per la parita' di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro, al primo periodo, dopo le
parole: «purche' di notoria qualificazione nelle materie connesse con
le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire» sono
aggiunte le seguenti: ", comprovata da adeguata esperienza
professionale» e, al secondo periodo, le parole: "in eta' compresa
tra i trentacinque e i sessantacinque anni» sono sostituite dalle
seguenti: «in eta' compresa tra i trenta e i sessantacinque anni»;
h) la Tabella 1, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e' sostituita
dalla Tabella 1 di cui all'allegato 2 alla presente legge.
2. Nel quadro delle attivita' dell'Istituto diplomatico possono
essere previsti corsi di formazione a titolo oneroso, comunque
rientranti nei fini istituzionali del Ministero degli affari esteri,
la partecipazione ai quali e' aperta a soggetti estranei alla
pubblica amministrazione italiana, anche di nazionalita' straniera.
3. I proventi di cui al comma 2 sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati ai capitoli di spesa dello stato
di previsione del Ministero degli affari esteri destinati alla
formazione.
4. L'Istituto diplomatico puo' avvalersi, per il programma di
attivita', dell'accesso a fondi nazionali comunitari ed
internazionali ulteriori e diversi da quelli previsti nello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri.
5. Le quote di partecipazione ai corsi sono determinate in modo da
coprire, comunque, i costi sostenuti per la loro realizzazione. Dal
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.
CAPO III DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO ADOTTATE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
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Art. 52.
(Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per l'attuazione delle seguenti decisioni
quadro:
a) decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001,
relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale;
b) decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001,
relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di
pagamento diversi dai contanti;
c) decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002,
relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del
favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali;
d) decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004,
riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi
costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di
traffico illecito di stupefacenti.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel
rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53 e 54, i decreti
legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel
rispetto delle disposizioni previste dalle decisioni quadro, dei
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
a) e d), nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi,
realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni
vigenti:
a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle decisioni
quadro di cui al comma 1 del presente articolo, con la previsione di
adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie e interdittive nei
confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali e' stato
commesso il reato;
b) attribuire a organi di autorita' amministrative esistenti,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, il compito di svolgere l'attivita'
di punto di contatto per lo scambio di informazioni e per ogni altro
rapporto con autorita' straniere previsto dalle decisioni quadro di
cui al comma 1.
4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi
sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 5 e 7, scadano nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 6 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
5. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono
corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche
il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle
Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3, 4 e 5,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai sensi del comma 1.
7. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari
di cui al comma 4, ritrasmette con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione,
i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
Art. 53.
(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro
2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla
posizione della vittima nel procedimento penale)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 52, comma 1,
lettera a), il Governo segue i principi e criteri direttivi generali
di cui agli articoli 2 e 52, comma 3, nonche' i seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) introdurre nel libro I, titolo VI, del codice di procedura penale
una o piu' disposizioni che riconoscano alla persona offesa dal reato
il diritto a ricevere da parte dell'autorita' giudiziaria, nel
rispetto delle norme sul segreto investigativo, in forme adeguate a
garantire la comprensione e in una lingua generalmente compresa, le
informazioni relative all'esito della sua denuncia o querela,
all'assistenza che essa puo' ricevere nel procedimento, ai diritti
processuali e sostanziali a essa riconosciuti dalla legge, alla
decisione finale dell'autorita' giudiziaria, alla data della
liberazione della persona indagata, imputata o condannata, riservando
alla persona offesa il diritto di non ricevere le suddette
informazioni, tranne quando la loro trasmissione sia obbligatoria in
base alla legge;
b) introdurre nel libro V, titoli VII e IX, e nel libro VII, titolo
II, del codice di procedura penale una o piu' disposizioni che
riconoscano alla persona offesa dal reato, che sia da considerare,
per ragioni di eta' o condizione psichica o fisica, particolarmente
vulnerabile, la possibilita' di rendere la propria testimonianza, nel
corso dell'incidente probatorio, dell'udienza preliminare e del
dibattimento, secondo modalita' idonee a proteggere la sua
personalita' e a preservarla dalle conseguenze della sua deposizione
in udienza;
c) introdurre nel libro V, titoli II e III, del codice di procedura
penale una o piu' disposizioni che riconoscano alla persona offesa da
un reato commesso nel territorio dello Stato italiano, residente in
un altro Stato membro dell'Unione europea, il diritto a presentare
denuncia o querela davanti alle autorita' competenti dello Stato di
residenza e che attribuiscano a tale forma di presentazione della
denuncia o querela, successivamente trasmesse alle autorita'
italiane, la stessa validita' garantita alla denuncia e alla querela
presentate in Italia o nelle altre forme previste dall'ordinamento
vigente, ferma l'applicazione del diritto italiano;
d) introdurre nel libro V, titoli II e III, del codice di procedura
penale una o piu' disposizioni che riconoscano alla persona offesa da
un reato commesso nel territorio di un altro Stato membro, residente
in Italia, il diritto a presentare denuncia o querela davanti alle
autorita' competenti nazionali e che stabiliscano modalita' di
trasmissione delle stesse alle autorita' di tale Stato, ferme le
norme sulla giurisdizione.
Art. 54.
(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro
2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta
contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai
contanti)
1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme
occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2001/413/GAI del
Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e
le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti
dall'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e h), e dall'articolo
52, comma 3, della presente legge nonche' nel rispetto delle
disposizioni previste dalla decisione quadro medesima e sulla base
del seguente principio e criterio direttivo, realizzando il
necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
introdurre nel titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, e successive modificazioni, una fattispecie criminosa la quale
punisca con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310
a 1.550 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena
strumenti, articoli, programmi informatici e ogni altro mezzo
destinato esclusivamente alla contraffazione o alla falsificazione di
strumenti di pagamento diversi dai contanti, del tipo di quelli
indicati nell'articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 231 del
2007, nonche' una fattispecie criminosa la quale punisca con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da 200 a 1.000 euro la
condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena programmi
informatici destinati esclusivamente al trasferimento di denaro o di
altri valori monetari, allo scopo di procurare a se' o ad altri un
indebito vantaggio economico, mediante l'introduzione, la variazione
o la soppressione non autorizzata di dati elettronici, in particolare
di dati personali, oppure mediante un'interferenza non autorizzata
con il funzionamento del programma o del sistema elettronico.
Art. 55.
(Modifiche all'articolo 52 della legge 7 luglio 2009, n. 88)
1. All'articolo 52, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea e' sostituito dal seguente:
«1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 49, comma 1,
lettera c), il Governosegue i principi e criteri direttivi generali
di cui agli articoli 2 e 49, nonche' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:»;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) introdurre una o piu' disposizioni in base alle quali prevedere
la possibilita' per l'autorita' giudiziaria italiana di riconoscere,
ai fini della sua esecuzione nello Stato, una sentenza penale di
condanna trasmessa, unitamente a un certificato conforme al modello
allegato alla decisione quadro, dall'autorita' competente di un altro
Stato membro dell'Unione europea, alle seguenti condizioni:
1) che il reato per il quale la persona e' stata condannata sia
punito nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata
massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena
pecuniaria, e sia riconducibile a una delle ipotesi elencate
nell'articolo 7 della decisione quadro, indipendentemente dalla
doppia incriminazione;
2) che, fuori dalle ipotesi elencate nell'articolo 7 della decisione
quadro, il fatto per il quale la persona e' stata condannata nello
Stato membro di emissione costituisca reato anche ai sensi della
legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi del
reato e dalla sua qualificazione giuridica;
3) che la durata e la natura della pena inflitta nello Stato di
emissione siano compatibili con la legislazione italiana, salva la
possibilita' di suo adattamento nei limiti stabiliti dall'articolo 8
della decisione quadro;».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 giugno 2010
NAPOLITANO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
RONCHI, Ministro per le politiche europee
Visto il Guardasigilli ALFANO
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2449):
Disegno di legge presentato dal Ministro senza portafoglio per le
politiche europee (Ronchi) il 19 maggio 2009.
Assegnato alla XIV commissione (politiche dell'Unione europea), in
sede referente, l'11 giugno 2009 con pareri delle commissioni I,
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII e questioni
regionali.
Esaminato dalla XIV commissione, in sede referente, il 24 giugno
2009, il 1°, 7, 14, 15, 21, 28 luglio 2009.
Esaminato in aula il 14 settembre 2009 ed approvato il 22 settembre
2009.
Senato della Repubblica (atto n. 1781):
Assegnato alla 14ª commissione (politiche dell'Unione europea), in
sede referente, il 24 settembre 2009 con pareri delle commissioni 1ª,
2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª e questioni
regionali.
Esaminato dalla 14ª commissione, in sede refetente, il 7 ottobre
2009; il 12, 17, 24 novembre 2009; il 2, 9, 15, 16 dicembre 2009; il
12, 19, 20 gennaio 2010.
Esaminato in aula il 13, 20, 27 gennaio 2010 ed approvato, con
modificazioni, il 28 gennaio 2010.
Camera dei deputati (atto n. 2449-B):
Assegnato alla XIV commissione (politiche dell'Unione europea), in
sede referente, il 3 febbraio 2010 con pareri delle commissioni I,
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e questioni
regionali.
Esaminato dalla XIV commissione, in sede referente, il 17, 23
febbraio 2010; il 17, 18, 19, 31 marzo 2010; l'8, 14, 15 aprile 2010.
Esaminato in aula il 19 e 20 aprile 2010 ed approvato, con
modificazioni, il 21 aprile 2010.
Senato della Repubblica (atto n. 1781-B):
Assegnato alla 14ª commissione (politiche dell'Unione europea), in
sede referente, il 26 aprile 2010 con pareri delle commissioni 1ª,
5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª e 13ª e questioni regionali.
Esaminato dalla 14ª commissione, in sede referente, il 4, 5 e 11
maggio 2010.
Esaminato in aula l'11 maggio 2010 ed approvato il 12 maggio 2010.
ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2007/33/CE del Consiglio, dell' 11 giugno 2007, relativa alla lotta
ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CE;
2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla
commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di
moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione
codificata);
2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre
2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di
mare (rifusione);
2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le
norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata);
2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le
norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata);
2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la
commercializzazione delle sementi di talune specie di piante
foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente
certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (Versione
codificata);
2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli
organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle
navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime
(rifusione);
2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009,
sull'impiego confinato di' microrganismi geneticamente modificati
(rifusione);
2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che modifica la
direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di
analisi di laboratorio;
2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede
talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' vegetali
tradizionalmente coltivati in particolari localita' e regioni e
minacciati dall'erosione genetica, nonche' di varieta' vegetali prive
di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma
sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la
commercializzazione di sementi di tali eco-tipi e varieta'.
ALLEGATO B
(Articolo 1, commi I e 3)
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo
tra la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione
europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle
condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida
di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita';
2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio
2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno
completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;
2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei
prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia
elettrica (rifusione);
2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di marchi d'impresa (Versione codificata);
2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre
2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre
2008, sulla tutela penale dell'ambiente;
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre
2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le
attivita' di' trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio
delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;
2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre
2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale;
2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2008, relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della
politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE,
84/491/CEE e 86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio;
2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza
delle ferrovie comunitarie;
2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE,
1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio
2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al
regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa
all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche
europee e alla valutazione della necessita' di migliorarne la
protezione;
2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio
2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti
dei contratti di multiproprieta', dei contratti relativi ai prodotti
per le vacanze di' lungo termine e dei contratti di rivendita e di
scambio;
2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure
volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei
tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei
regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;
2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica
l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti
(CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 1l marzo
2009, concernente i diritti aeroportuali;
2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione
dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunita'
europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e
modifica della direttiva 1999/63/CE;
2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo
2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi
di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura
e il termine di rimborso;
2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo
(rifusione);
2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa
all'istituzione di' un sistema comunitario di monitoraggio del
traffico navale e d'informazione;
2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste
sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la
direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE
e 2003/30/CE;
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed
estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione
di gas a effetto serra;
2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le
specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonche'
l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le
emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE
del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e
abroga la direttiva 93/12/CEE;
2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e
recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle
direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE,
2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE)
n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo
energetico nel trasporto su strada;
2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009,
che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere
definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di
regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di
garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i
crediti;
2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno
2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno
2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
per quanto riguarda taluni obblighi di' comunicazione a carico delle
societa' di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti
consolidati;
2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno
2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto
concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione
in commercio dei medicinali;
2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno
2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque
minerali naturali;
2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore
aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione;
2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un
quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;
2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio
2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio
2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale
e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio
2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione
di taluni appalti di lavori, di' forniture e di servizi nei settori
della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce,
conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il
monitoraggio dello stato delle acque;
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre
2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che
sono richieste, negli Stati membri, alle societa' a mente
dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli
interessi dei soci e dei terzi;
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre
2009, in materia di diritto delle societa', relativa alle societa' a
responsabilita' limitata con un unico socio (Versione codificata);
2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre
2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa
all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda
l'estensione di determinati periodi di tempo;
2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre
2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE
per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi
centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i
meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;
2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce
l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di
scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;
2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre
2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento
provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre
2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di
specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi
all'energia (rifusione);
2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica
l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario
comunitario;
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009, in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di
assicurazione e di riassicurazione (solvibilita' II) (rifusione);
2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre
2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con
un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Versione codificata);
2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la
direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni
di calcolo dei costi connessi agli incidenti;
2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica
delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne
la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi
lavorati e della direttiva 2008/118/CE.
ALLEGATO 1
(articolo 20, comma 2)
«ALLEGATO III-bis
(articolo 3, comma 1, lettera c))
CRITERI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE INERTI
1. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano,
nel breve e nel lungo termine, i seguenti criteri:
a) i rifiuti non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione
significativa o altri cambiamenti significativi che potrebbero
comportare eventuali effetti negativi per l'ambiente o danni alla
salute umana;
b) i rifiuti possiedono un tenore massimo di zolfo sotto forma di
solfuro pari allo 0,1 per cento oppure hanno un tenore massimo di
zolfo sotto forma di solfuro pari all'1 per cento se il rapporto
potenziale di neutralizzazione, definito come il rapporto tra il
potenziale di neutralizzazione e il potenziale acido determinato
sulla base di una prova statica conforme alla norma prEN 15875, e'
maggiore di 3;
c) i rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono
infiammabili;
d) il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle polveri sottili
isolate dei rifiuti, di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente
o per la salute, in particolare As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V
e Zn, e' sufficientemente basso da non comportare, nel breve e nel
lungo termine, rischi significativi per le persone o per l'ambiente.
Per essere considerato sufficientemente basso da non comportare
rischi significativi per le persone e per l'ambiente, il tenore di
tali sostanze non deve superare i valori limite fissati dall'allegato
5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la
relativa destinazione d'uso, o i livelli di fondo naturali dell'area;
e) i rifiuti sono sostanzialmente privi di prodotti utilizzati
nell'estrazione o nel processo di lavorazione che potrebbero nuocere
all'ambiente o alla salute umana.
2. I rifiuti di estrazione possono essere considerati inerti senza
dover procedere a prove specifiche se puo' essere dimostrato
all'autorita' competente che i criteri di cui al punto 1 sono stati
adeguatamente tenuti in considerazione e soddisfatti sulla base delle
informazioni esistenti o di piani e procedure validi.
3. La valutazione della natura inerte dei rifiuti di estrazione e'
effettuata nel quadro della caratterizzazione dei rifiuti di cui
all'articolo 5, comma 3, lettera a), e si basa sulle stesse fonti
d'informazione».
ALLEGATO 2
(art. 51, comma 1, lettera h))
«TABELLA 1
(di cui al terzo comma, lettera b), dell'art. 101)
Corrispondenza fra i gradi della carriera diplomatica e le funzioni
all'estero
=====================================================================
Gradi Funzioni
=====================================================================
Ambasciatore Capo di rappresentanza diplomatica
---------------------------------------------------------------------
Ministro plenipotenziario Capo di rappresentanza diplomatica
Ministro presso rappresentanza
diplomatica
Ministro consigliere presso
rappresentanza diplomatica (*)
Capo di consolato generale di 1a
classe
Capo di consolato generale (**)
---------------------------------------------------------------------
Consigliere di ambasciata Primo consigliere presso
rappresentanza diplomatica (*)
Capo di consolato generale
Console generale aggiunto presso
consolato generale di 1a classe (*)
---------------------------------------------------------------------
Consigliere di legazione Consigliere presso rappresentanza
diplomatica (*)
Console presso consolato generale
di 1a classe (*)
Capo di consolato di
1a classe (***)
---------------------------------------------------------------------
Segretario di legazione Primo segretario presso
con quattro anni di anzianita' rappresentanza diplomatica (*)
nel grado
o Capo di consolato
Segretario di legazione con
meno di quattro anni di Console aggiunto presso consolato
anzianita' nel grado generale di 1a classe
Console presso consolato
generale (*)
Secondo segretario presso
rappresentanza diplomatica (*)
Capo di vice consolato
Vice console presso consolato
generale di 1a classe, consolato
generale o consolato (*)
=====================================================================
(*) Anche per i settori economico e commerciale, sociale e
dell'emigrazione, informazione e stampa. In tal caso la qualifica
delle funzioni e' integrata con l'indicazione del settore di impiego.
(**) Limitatamente a dodici consolati generali da determinarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri, per i quali viene
corrisposta l'indennita' base prevista per il posto funzione di Capo
di Consolato Generale prevista dalla tabella A di cui all'articolo
171, comma 2.
(***) Limitatamente a venti consolati da determinarsi con decreto del
Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze».
=====================================================================