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LEGGE 4 giugno 2010 , n. 96
Disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   Legge
comunitaria 2009. (10G0119) 


 Vigente al: 30-08-2010


CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
OBBLIGHI COMUNITARI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
    (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie) 
 
1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro  il  termine   di
recepimento indicato  in  ciascuna  delle  direttive  elencate  negli
allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per
dare attuazione alle medesime direttive. Per  le  direttive  elencate
negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia  gia'  scaduto
ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata  in  vigore
della presente legge, il Governo e' delegato ad  adottare  i  decreti
legislativi di attuazione entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in
vigoredella medesima legge. Per le direttive elencate negli  allegati
A e B che non prevedono un termine  di  recepimento,  il  Governo  e'
delegato ad adottare i decreti legislativi entro  dodici  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e  del
Ministro con competenza istituzionale prevalente per la  materia,  di
concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva. 
3. Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive elencate nell'allegato B, nonche', qualora sia previsto  il
ricorso a  sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
direttive   elencate   nell'allegato   A,   sono   trasmessi,    dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,  alla  Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su  di  essi  sia
espresso  il  parere  dei  competenti  organi  parlamentari.  Decorsi
quaranta giorni dalla data di trasmissione, i  decreti  sono  emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il  termine  per  l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente  comma  ovvero  i  diversi
termini previsti dai commi 4  e  8  scadano  nei  trenta  giorni  che
precedono la scadenza  dei  termini  previsti  dai  commi  1  o  5  o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 
4. Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della
relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma  3,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere  delle
Commissioni parlamentari competenti  per  i  profili  finanziari.  Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle  condizioni  formulate  con
riferimento all'esigenza di garantire il rispetto  dell'articolo  81,
quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle  Camere  i  testi,
corredati dei necessari elementi integrativi di informazione,  per  i
pareri definitivi delle Commissioni  parlamentari  competenti  per  i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 
5. Entro ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  dei
principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo
puo' adottare, con  la  procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 
6. I decreti legislativi,  relativi  alle  direttive  elencate  negli
allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117,  quinto  comma,
della Costituzione, nelle materie  di  competenza  legislativa  delle
regioni e delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della  legge  4
febbraio 2005, n. 11. 
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una  o  piu'
deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza  del
termine previsto, trasmette alla Camera  dei  deputati  e  al  Senato
della Repubblica una relazione che da' conto  dei  motivi  addotti  a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale
prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni
sei mesi, informa altresi' la Camera dei deputati e il  Senato  della
Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da  parte  delle
regioni e delle province autonome nelle materie di  loro  competenza,
secondo modalita' di individuazione  delle  stesse  da  definire  con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri  parlamentari
di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli  schemi
di decreti legislativi recanti attuazione  delle  direttive  elencate
negli allegati A e B, ritrasmette  con  le  sue  osservazioni  e  con
eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al  Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di  ritrasmissione,
i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere. 
 
 
	        
	      
                               Art. 2. 
 
  (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa) 
 
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi  stabiliti  dalle
disposizioni di cui ai  capi  II  e  III,  e  in  aggiunta  a  quelli
contenuti nelle direttive da attuare, i decreti  legislativi  di  cui
all'articolo  1  sono  informati  ai  seguenti  principi  e   criteri
direttivi generali: 
a)   le   amministrazioni   direttamente    interessate    provvedono
all'attuazione dei decreti legislativi  con  le  ordinarie  strutture
amministrative, secondo il principio  della  massima  semplificazione
dei procedimenti e delle modalita' di organizzazione e  di  esercizio
delle funzioni e dei servizi; 
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per
i singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da  attuare,  sono
introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse,  fatti
salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero
le materie oggetto di delegificazione; 
c) al di fuori dei casi previsti  dalle  norme  penali  vigenti,  ove
necessario per assicurare l'osservanza delle  disposizioni  contenute
nei decreti legislativi,  sono  previste  sanzioni  amministrative  e
penali per le infrazioni alle disposizioni  dei  decreti  stessi.  Le
sanzioni penali, nei limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a
150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono  previste,  in  via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono  o
espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti.  In  tali
casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto  per
le infrazioni che espongono  a  pericolo  o  danneggiano  l'interesse
protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni  che  recano  un  danno  di  particolare  gravita'.  Nelle
predette ipotesi,  in  luogo  dell'arresto  e  dell'ammenda,  possono
essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53
e seguenti del decreto legislativo 28  agosto  2000,  n.  274,  e  la
relativa competenza del giudice di pace. La  sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a
150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledono o  espongono  a
pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti.
Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le  sanzioni
indicate nella presente lettera sono determinate nella loro  entita',
tenendo  conto  della  diversa  potenzialita'  lesiva  dell'interesse
protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di  specifiche
qualita' personali  del  colpevole,  comprese  quelle  che  impongono
particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del
vantaggio patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i
limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni
identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle  leggi  vigenti
per  violazioni  omogenee  e  di  pari  offensivita'  rispetto   alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi.  Nelle  materie
di  cui  all'articolo  117,  quarto  comma,  della  Costituzione,  le
sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; 
d) eventuali spese  non  contemplate  da  leggi  vigenti  e  che  non
riguardano l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali  o
regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti  le
norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli  limiti
occorrenti per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione  delle
direttive stesse; alla relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura
delle minori entrate eventualmente  derivanti  dall'attuazione  delle
direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi  gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a  carico  del
fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,
n. 183; 
e) all'attuazione di direttive che  modificano  precedenti  direttive
gia' attuate con legge o con decreto legislativo si  procede,  se  la
modificazione  non  comporta  ampliamento  della  materia   regolata,
apportando le corrispondenti modificazioni alla legge  o  al  decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata; 
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle
eventuali  modificazioni   delle   direttive   comunitarie   comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
g) nella  predisposizione  dei  decreti  legislativi,  relativi  alle
direttive elencate negli  allegati  A  e  B,  si  tiene  conto  delle
esigenze di coordinamento  tra  le  norme  previste  nelle  direttive
medesime  e  quanto  stabilito  dalla   legislazione   vigente,   con
particolare  riferimento  alla  normativa  in  materia  di  lavoro  e
politiche  sociali,  per  la   cui   revisione   e'   assicurato   il
coinvolgimento  delle  parti  sociali  interessate,  ai  fini   della
definizione di eventuali specifici avvisi comuni e dell'acquisizione,
ove richiesto dalla complessita' della materia, di  un  parere  delle
stesse parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo; 
h)  quando  si   verificano   sovrapposizioni   di   competenze   tra
amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte  le  competenze  di
piu' amministrazioni  statali,  i  decreti  legislativi  individuano,
attraverso le piu' opportune forme di  coordinamento,  rispettando  i
principi di sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza  e  leale
collaborazione e le competenze  delle  regioni  e  degli  altri  enti
territoriali,  le  procedure  per  salvaguardare  l'unitarieta'   dei
processi decisionali, la trasparenza,  la  celerita',  l'efficacia  e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara  individuazione
dei soggetti responsabili; 
i) quando non sono di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono
attuate con un unico decreto legislativo le direttive che  riguardano
le stesse materie o che comunque comportano  modifiche  degli  stessi
atti normativi. 
 
 
	        
	      
                               Art. 3. 
 
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di  violazioni  di
                      disposizioni comunitarie) 
 
1.  Al  fine  di  assicurare  la  piena  integrazione   delle   norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo,  fatte  salve  le
norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due  anni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni  recanti
sanzioni penali  o  amministrative  per  le  violazioni  di  obblighi
contenuti in direttive comunitarie attuate  in  via  regolamentare  o
amministrativa, ai  sensi  delle  leggi  comunitarie  vigenti,  o  in
regolamenti comunitari pubblicatialla data di entrata in vigore della
presente legge, per i quali non sono gia' previste sanzioni penali  o
amministrative. 
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti  legislativi
adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge  23  agosto  1988,  n.
400, su proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  del
Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia,  di
concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi
si informano ai principi e criteri direttivi di cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera c). 
3. Gli schemi dei decreti legislativi di  cui  al  presente  articolo
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica
per  l'espressione  del  parere  da  parte  dei   competenti   organi
parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e  8
dell'articolo 1. 
 
 
	        
	      
                               Art. 4. 
 
            (Oneri relativi a prestazioni e a controlli) 
 
1. In relazione agli  oneri  per  prestazioni  e  per  controlli,  si
applicano le disposizioni dell'articolo 9, commi  2  e  2-bis,  della
legge 4 febbraio 2005, n. 11. 
 
 
	        
	      
                               Art. 5. 
 
(Delega  al  Governo  per  il  riordino   normativo   nelle   materie
              interessate dalle direttive comunitarie) 
 
1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, con le modalita' e secondo i  principi
e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore di  ciascuno  dei  decreti  legislativi  di  cui
all'articolo 1, comma 1, della presente legge, testi unici  o  codici
di settore delle disposizioni dettate  in  attuazione  delle  deleghe
conferite dalla  presente  legge  per  il  recepimento  di  direttive
comunitarie, al fine di coordinare le medesime  con  le  altre  norme
legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici  o  i
codici di settore riguardino principi fondamentali nelle  materie  di
cui all'articolo 117, terzo comma,  della  Costituzione  o  in  altre
materie di interesse delle regioni,  i  relativi  schemi  di  decreto
legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano nonche' al parere della Commissione parlamentare per  le
questioni regionali. 
2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma  1  riguardano
materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici
o nei codici  di  settore  non  possono  essere  abrogate,  derogate,
sospese o comunque modificate, se  non  in  modo  esplicito  mediante
l'indicazione puntuale  delle  disposizioni  da  abrogare,  derogare,
sospendere o modificare. 
 
 
	        
	      
                               Art. 6. 
 
    (Modifica all'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11). 
 
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11,  dopo
le  parole:  «le  linee  politiche  del  Governo»  sono  inserite  le
seguenti: «, e coordinarle con i pareri espressi dal Parlamento nelle
medesime materie,». 
 
 
	        
	      
                               Art. 7. 
 
(Introduzione degli articoli 4-bis e 4-ter e  modifiche  all'articolo
             15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11) 
 
1. Alla legge 4 febbraio 2005, n.  11,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
a) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
«Art. 4-bis. – (Attuazione degli atti di indirizzo delle  Camere).  –
1. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia  in
sede di Consiglio  dei  Ministri  dell'Unione  europea  ovvero  nelle
relazioni con altre istituzioni od organi dell'Unione  europea  tenga
conto degli indirizzi definiti dalle Camere  in  esito  all'esame  di
progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3  nonche'  su
ogni altro atto o questione relativo all'Unione europea. 
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le
politiche europee riferisce regolarmente alle Camere del seguito dato
agli indirizzi di cui al comma 1. Nel caso  in  cui  il  Governo  non
abbia potuto conformarsi  agli  indirizzi  di  cui  al  comma  1,  il
Presidente del Consiglio dei  Ministri  ovvero  il  Ministro  per  le
politiche europee riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo  le
appropriate motivazioni della posizione assunta. 
3. Ogni sei mesi il Presidente del Consiglio dei Ministri  ovvero  il
Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere una relazione
sui profili di cui al comma 2. 
Art 4-ter. – (Programma nazionale di riforma). – 1. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per  le  politiche  europee
assicura la tempestiva  consultazione  e  informazione  delle  Camere
nella  predisposizione  dei  programmi  nazionali  di   riforma   per
l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona per la  crescita  e
l'occupazione nonche' delle relazioni annuali di attuazione. 
2. Il progetto di programma nazionale di riforma e' trasmesso,  prima
della sua  presentazione  alla  Commissione  europea,  ai  competenti
organi parlamentari, che possono formulare  osservazioni  o  adottare
atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute  nei  regolamenti
parlamentari»; 
b) il comma 3 dell'articolo 15-bis e' sostituito dal seguente: 
«3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta  di  una
delle due Camere, il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il
Ministro per le  politiche  europee  trasmette  tempestivamente  alle
Camere, in relazione a specifici atti  o  procedure,  informazioni  e
documenti sulle attivita' e sugli orientamenti che il Governo intende
assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento»; 
c) al comma 3-bis  dell'articolo  15-bis,  le  parole:  «comunica  al
Parlamento le informazioni relative  a  tali  atti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «comunica al Parlamento le informazioni e i documenti
piu' significativi relativi a tali atti». 
 
 
	        
	      
                               Art. 8. 
 
(Modifica dell'articolo 15 della legge 4 febbraio  2005,  n.  11,  in
             materia di relazioni annuali al Parlamento) 
 
1. L'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n.  11,  e'  sostituito
dal seguente: 
«Art. 15. – (Relazioni annuali al  Parlamento).  –  1.  Entro  il  31
dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione
che indica: 
a) gli orientamenti e le priorita' che il Governo intende  perseguire
nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi  del  processo  di
integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna  politica
dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni  contenute
nel programma legislativo  e  di  lavoro  annuale  della  Commissione
europea e negli  altri  strumenti  di  programmazione  legislativa  e
politica   delle   istituzioni   dell'Unione.    Nell'ambito    degli
orientamenti e delle priorita', particolare e  specifico  rilievo  e'
attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla  politica
estera e di sicurezza comune e  alle  relazioni  esterne  dell'Unione
europea; 
b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende  assumere  in
merito a specifici progetti di atti normativi  dell'Unioneeuropea,  a
documenti di consultazione  ovvero  ad  atti  preordinati  alla  loro
formazione, gia' presentati o la cui presentazione sia  prevista  per
l'anno  successivo  nel  programma  legislativo  e  di  lavoro  della
Commissione europea; 
c) le strategie di comunicazione del Governo in merito  all'attivita'
dell'Unione  europea  e  alla  partecipazione   italiana   all'Unione
europea. 
2. Al fine di fornire al Parlamento tutti  gli  elementi  conoscitivi
necessari  per  valutare  la  partecipazione  dell'Italia  all'Unione
europea, entro il 31 gennaio di ogni anno il  Governo  presenta  alle
Camere una relazione sui seguenti temi: 
a) gli sviluppi  del  processo  di  integrazione  europea  registrati
nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attivita' del
Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri  dell'Unione  europea,
alle questioni istituzionali, alla politica  estera  e  di  sicurezza
comune dell'Unione europea nonche' alle relazioni esterne dell'Unione
europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari
interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione.  La
relazione reca altresi' l'elenco dei Consigli europei e dei  Consigli
dei Ministri dell'Unione europea tenutisi nell'anno  di  riferimento,
con  l'indicazione  delle  rispettive  date,  dei  partecipanti   per
l'Italia e dei temi trattati; 
b) la partecipazione dell'Italia al  processo  normativo  dell'Unione
europea con l'esposizione dei principi e delle linee  caratterizzanti
la politica italiana nei lavori preparatori e  nelle  fasi  negoziali
svolti in vista dell'emanazione degli atti  legislativi  dell'Unione.
La relazione reca altresi' l'elenco dei principali  atti  legislativi
in corso di elaborazione nell'anno  di  riferimento  e  non  definiti
entro l'anno medesimo; 
c) la  partecipazione  dell'Italia  all'attivita'  delle  istituzioni
dell'Unione europea per la realizzazione delle  principali  politiche
settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e
per la pesca; politica  per  i  trasporti  e  le  reti  transeuropee;
politica per la societa' dell'informazione  e  le  nuove  tecnologie;
politica per la ricerca e  l'innovazione;  politica  per  lo  spazio;
politica  energetica;  politica  per  l'ambiente;  politica  fiscale;
politiche  per  l'inclusione  sociale,  le  pari  opportunita'  e  la
gioventu'; politica del lavoro; politica per la salute; politica  per
l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la  liberta',
sicurezza e giustizia. La relazione reca altresi' i dati  consuntivi,
nonche' una valutazione  di  merito  della  predetta  partecipazione,
anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attivita' svolta  in
relazione ai risultati conseguiti; 
d) l'attuazione in Italia delle politiche  di  coesione  economica  e
sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e  la  loro
utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della  Corte  dei
conti  dell'Unione  europea  per  cio'  che  concerne  l'Italia.   La
relazione reca altresi'  una  valutazione  di  merito  sull'efficacia
delle predette politiche di coesione; 
e) il seguito dato e le iniziative assunte in  relazione  ai  pareri,
alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonche' alle
osservazioni della Conferenza dei presidenti delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea,
dei Consigli regionali e delle province autonome; 
f) l'elenco e i motivi delle impugnazioni  di  cui  all'articolo  14,
comma 2. 
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri  o  il  Ministro  per  le
politiche europee trasmettono le relazioni di cui  ai  commi  1  e  2
anche alla Conferenza dei presidenti delle regioni e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano, alla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano e alla  Con-ferenza  dei  presidenti  dell'Assemblea,  dei
Consigli regionali e delle province autonome». 
 
 
	        
	      
                               Art. 9. 
 
(Introduzione dell'articolo 4-quater nella legge 4 febbraio 2005,  n.
                                 11) 
 
1. Alla  legge  4  febbraio  2005,  n.  11,  dopo  l'articolo  4-ter,
introdotto dall'articolo 7  della  presente  legge,  e'  inserito  il
seguente: 
«Art. 4-quater. – (Partecipazione  delle  Camere  alla  verifica  del
rispetto del principio di sussidiarieta'). – 1. Al fine di permettere
un efficace esame parlamentare, nell'ambito delle procedure  previste
dai Trattati dell'Unione europea, in merito alla vigilanza del Senato
della Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati  sul  rispetto  del
principio di sussidiarieta' da parte dei progetti di atti legislativi
dell'Unione europea, il Governo, tramite il Ministro per le politiche
europee, fornisce,  entro  tre  settimane  dall'inizio  del  suddetto
esame,  un'adeguata  informazione  sui   contenuti   e   sui   lavori
preparatori   relativi   alle   singole   proposte,   nonche'   sugli
orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende  assumere  in
merito. 
2. L'informazione di cui al comma 1, curata dall'amministrazione  con
competenza istituzionale prevalente per materia, puo' essere  fornita
in forma scritta e dovra', in particolare, avere ad oggetto: 
a) una valutazione complessiva del progetto con l'evidenziazione  dei
punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e  dei  punti  per  i
quali si ritengano necessarie o opportune modifiche; 
b) l'impatto sull'ordinamento  interno,  anche  in  riferimento  agli
effetti   dell'intervento   europeo   sulle   realta'   regionali   e
territoriali, sull'organizzazione delle pubbliche  amministrazioni  e
sulle attivita' dei cittadini e delle imprese; 
c) una tavola di concordanza tra  la  proposta  di  atto  legislativo
dell'Unione europea e  le  corrispondenti  disposizioni  del  diritto
interno. 
3. Il Governo puo' raccomandare l'uso riservato delle informazioni  e
dei documenti trasmessi». 
 
 
	        
	      
                              Art. 10. 
 
(Ulteriori modifiche all'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005,
                               n. 11) 
 
1. All'articolo 15-bis della legge  4  febbraio  2005,  n.  11,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) ai commi 1 e 2,  le  parole:  «sei  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «tre mesi»; 
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Nel  caso
delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell'articolo 260  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le informazioni  sono
trasmesse ogni mese»; 
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
«3-ter. Le informazioni e i documenti di  cui  al  presente  articolo
sono trasmessi avvalendosi delle modalita' di cui all'articolo 19. 
3-quater.  Il  Governo  puo'  raccomandare  l'uso   riservato   delle
informazioni e dei documenti trasmessi». 
 
 
	        
	      
CAPO II 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO E PRINCIPI E CRITERI
DIRETTIVI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
                              Art. 11. 
 
               (Attuazione della direttiva 2008/46/CE) 
 
1. All'articolo 306, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile  2008,
n.  81,  e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:  «direttiva
2004/40/CE»   sono   inserite   le   seguenti:   «,   e    successive
modificazioni». 
 
 
	        
	      
                              Art. 12. 
 
(Modifiche agli articoli 14 e 37 della legge 20 febbraio 2006, n. 82,
nonche' modifica all'articolo 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34) 
 
1. Il comma 8 dell'articolo 14 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, e
successive modificazioni, e' abrogato. 
2. All'articolo 37 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, dopo il comma
2 e' aggiunto il seguente: 
«2-bis. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano  anche  ai
procedimenti amministrativi sanzionatori relativi alle violazioni  di
cui al presente articolo, commesse prima dell'entrata in vigore della
presente disposizione e per  i  quali  non  sia  ancora  avvenuta  la
riscossione della sanzione irrogata». 
3. All'articolo 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, il comma 6  e'
sostituito dal seguente: 
«6. La legge 3 maggio 1971, n. 419, nonche' la legge 10 aprile  1991,
n. 137, sono abrogate. Nell'ambito dei  procedimenti  in  corso  alla
data di entrata in vigore della  presente  disposizione,  sono  fatti
salvi gli accertamenti svolti sulla base delle suddette leggi». 
 
 
	        
	      
                              Art. 13. 
 
     (Modifica all'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88) 
 
1. All'articolo 33, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n.  88,  dopo
la lettera d) sono inserite le seguenti: 
«d-bis)  prevedere  il  ruolo   dell'educazione   finanziaria   quale
strumento  di  tutela  del  consumatore,  attribuendo  il  potere  di
promuovere,  nell'ambito   delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,   iniziative   di
informazione ed educazione volte a diffondere la cultura  finanziaria
fra il  pubblico,  al  fine  di  favorire  relazioni  responsabili  e
corrette tra intermediari e clienti; 
d-ter) prevedere l'istituzione,  nel  rispetto  della  disciplina  in
materia di tutela  della  riservatezza  dei  dati  personali,  di  un
sistema pubblico di  prevenzione,  sul  piano  amministrativo,  delle
frodi nel settore del credito al consumo, con  specifico  riferimento
al fenomeno dei furti  d'identita';  il  sistema  di  prevenzione  e'
istituito nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze  ed
e' basato su un archivio centrale informatizzato e su  un  gruppo  di
lavoro; il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'  titolare
dell'archivio e del connesso trattamento  dei  dati.  Secondo  quanto
previsto dall'articolo 29 del codice in  materia  di  protezione  dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
il Ministero dell'economia e delle finanze designa  per  la  gestione
dell'archivio e in qualita' di responsabile del trattamento dei  dati
personali la  societa'  CONSAP  Spa.  I  rapporti  tra  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati  con
apposita convenzione; il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
individua le categorie dei soggetti che possono aderireal sistema  di
prevenzione  e  le  tipologie  dei  dati  destinati   ad   alimentare
l'archivio  informatizzato.   La   partecipazione   al   sistema   di
prevenzione comporta  da  parte  dell'aderente  il  pagamento  di  un
contributo  in  favore  dell'ente   gestore.   All'attuazione   delle
disposizioni di cui alla presente lettera si provvede senza  nuovi  o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; 
d-quater) prevedere che il diniego del  finanziamento  da  parte  dei
soggetti abilitati  all'esercizio  dell'attivita'  di  erogazione  di
credito ai consumatori sia obbligatoriamente  motivato,  intendendosi
la motivazione non integrata nel caso di mero rinvio all'esito  della
consultazione  di  banche  di  dati  e  di  sistemi  di  informazione
creditizia; 
d-quinquies) prevedere che al soggetto richiedente cui  viene  negato
il finanziamento sia consentito di prendere  visione  e  di  estrarre
copia, a sue spese, del provvedimento di diniego e  della  rispettiva
motivazione». 
 
 
	        
	      
                              Art. 14. 
 
(Disposizioni  sanzionatorie  in  materia  di   violazioni   commesse
nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio,  del  20
settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del  Fondo
           europeo agricolo per lo sviluppo rurale-FEASR) 
 
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n.  898,  e
successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «commi  1
e 2 dell'articolo 2», sono inserite le seguenti:  «,  nell'ambito  di
applicazione delle misure finanziate dal Fondo  europeo  agricolo  di
garanzia (FEAGA),» ed e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Nell'ambito  di  applicazione  delle  misure  finanziate  dal  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo  rurale  (FEASR),  indipendentemente
dalla sanzione penale,  per  il  fatto  indicato  nei  commi  1  e  2
dell'articolo  2  il   percettore   e'   tenuto   alla   restituzione
dell'indebito nonche', nel caso in cui lo stesso sia superiore a  150
euro, anche al pagamento di una sanzione  amministrativa  pecuniaria,
nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro,  calcolata
in  percentuale  sulla  somma  indebitamente  percepita,  secondo   i
seguenti scaglioni: 
a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10  per  cento  di
quanto percepito; 
b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento  e
fino al 30 per cento di quanto percepito; 
c) 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento  e
fino al 50 per cento di quanto percepito; 
d) 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50  per  cento
di quanto percepito». 
 
 
	        
	      
                              Art. 15. 
 
(Modifiche all'articolo 11 della legge  7  luglio  2009,  n.  88,  in
                  materia di inquinamento acustico) 
 
1. All'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle  seguenti:
«dodici mesi»; 
b) al comma 2, lettera b), le parole:  «progettazione,  esecuzione  e
ristrutturazione delle costruzioni edilizie  e  delle  infrastrutture
dei trasporti nonche'» sono soppresse; 
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
«5. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma
1, l'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n.
447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai  requisiti
acustici passivi degli  edifici  e  dei  loro  componenti  non  trova
applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti
tra costruttori-venditorie acquirenti di alloggi, fermi restando  gli
effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in  giudicato  e  la
corretta esecuzione dei lavori  a  regola  d'arte  asseverata  da  un
tecnico abilitato»; 
d) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
«6-bis. La lettera f) del comma 1  dell'articolo  3  della  legge  26
ottobre 1995, n. 447, e' sostituita dalla seguente: 
"f)  l'indicazione,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  dei  criteri
per  la  progettazione,  l'esecuzione  e  la  ristrutturazione  delle
costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei  trasporti,  ai  fini
della tutela dall'inquinamento acustico"». 
 
 
	        
	      
                              Art. 16. 
 
              (Recepimento della direttiva 2009/31/CE) 
 
1. Nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione  della
direttiva 2009/31/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  23
aprile 2009,  relativa  allo  stoccaggio  geologico  di  biossido  di
carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio,
delle direttive del Parlamento europeo e  del  Consiglio  2000/60/CE,
2001/80/ CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE)
n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,  il  Governo  e'
tenuto  al  rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi   di   cui
all'articolo 2, nonche' dei principi e criteri direttivi previsti dal
comma 2 del presente articolo. Dall'attuazione della citata direttiva
2009/31/CE non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza
pubblica. Sui decreti legislativi di attuazione deve comunque  essere
richiesto il parere parlamentare di  cui  all'articolo  1,  comma  4,
della presente legge. 
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su  proposta
del Ministro per le politiche europee, del  Ministro  dello  sviluppo
economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri,  con  il
Ministro della giustizia e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  nel  rispetto  anche  dei  seguenti  principi   e   criteri
direttivi: 
a) prevedere che le attivita' di stoccaggio geologico di biossido  di
carbonio siano  svolte  in  base  ad  autorizzazione  rilasciata  dal
Ministero dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  avvalendosi
del Comitato nazionale per la gestione della direttiva  2003/87/CE  e
per il supporto  nella  gestione  delle  attivita'  di  progetto  del
Protocollo di Kyoto, istituito dall'articolo 8, comma 1, del  decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216, ai fini della  definizione  e  del
monitoraggio delle misure per garantire la sicurezza del confinamento
di biossido di carbonio nelle formazioni geologiche, nonche', laddove
previsto, sentite le amministrazioni locali competenti; 
b) prevedere che la concessione sia rilasciata a seguito di attivita'
di  indagine  svolte,  con  oneri  a  carico   dei   richiedenti   la
concessione,  in  regime  di  autorizzazione  al  fine  di   valutare
l'idoneita' delle formazioni geologiche interessate, anche attraverso
prove di iniezione; 
c) prevedere misure per garantire la sicurezza  del  confinamento  di
biossido di carbonio nelle  formazioni  geologiche,  mediante  studi,
analisi  e  attivita'  di  monitoraggio   certificati   da   istituti
indipendenti, con oneri a carico dei titolari delle concessioni; 
d) stabilire gli obblighi in fase di  chiusura  e  post-chiusura  dei
siti, ivi inclusa la prestazione delle garanzie  finanziarie  di  cui
all'articolo 19 della citata direttiva  2009/31/  CE,  da  parte  dei
concessionari e le  modalitadi  trasferimento  delle  responsabilita'
alle autorita' competenti; 
e) stabilire adeguate garanzie tecniche, economiche e  finanziarie  a
carico dei richiedenti le autorizzazioni  e  le  concessioni  per  lo
svolgimento delle attivita' di cattura,  trasporto  e  stoccaggio  di
biossido di carbonio; 
f)  prevedere  forme  continue  e  trasparenti  di  informazione  del
pubblico sui dati ambientali relativi  agli  impianti  di  stoccaggio
geologico di biossido di carbonio, ivi comprese le infrastrutture  di
trasporto,  dalle  fasi   di   esplorazione   fino   alla   fase   di
post-chiusura. 
 
 
	        
	      
                              Art. 17. 
 
(Principi  e  criteri  direttivi  per  l'attuazione  delle  direttive
2009/28/CE,  2009/72/CE,  2009/73/CE  e   2009/119/CE.   Misure   per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla  normativa  comunitaria
  in materia di energia, nonche' in materia di recupero di rifiuti) 
 
1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione  della
direttiva 2009/28/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  23
aprile  2009,  sulla  promozione  dell'uso  dell'energia   da   fonti
rinnovabili,  recante  modifica  e   successiva   abrogazione   delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo e'  tenuto  a  seguire,
oltre ai principi e criteri direttivi di  cui  all'articolo  2  della
presente legge, in quanto compatibili, anche i  seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
a) garantire il conseguimento degli  obiettivi  posti  in  capo  allo
Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e  di
utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e  il  consumo  di
energia elettrica, calore e biocarburanti,  tenuto  conto  di  quanto
previsto alla lettera c), anche attraverso la  regolazione  da  parte
dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas,  sulla  base  di
specifici indirizzi del Ministro dello sviluppo economico; 
b) nel definire il Piano di azione nazionale, da adottare entro il 30
giugno 2010, che fissa  gli  obiettivi  nazionali  per  la  quota  di
energia da fonti rinnovabili consumata  nel  settore  dei  trasporti,
dell'elettricita' e del  riscaldamento  e  raffreddamento  nel  2020,
avere riguardo all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei
vari settori che concorrono al raggiungimento di detti  obiettivi  in
base a criteri che tengano conto del rapporto costi-benefici; 
c)  favorire  le  iniziative  di   cooperazione   per   trasferimenti
statistici e progetti comuni con Stati membri  e  Paesi  terzi  anche
mediante il coinvolgimento delle  regioni  e  di  operatori  privati,
secondo criteri di efficienza e  al  fine  del  pieno  raggiungimento
degli obiettivi nazionali; 
d) semplificare, anche con riguardo alle procedure di autorizzazione,
di  certificazione  e  di  concessione  di   licenze,   compresa   la
pianificazione del territorio, i procedimenti di autorizzazione  alla
costruzione  e  all'esercizio  degli  impianti  alimentati  da  fonti
rinnovabili e alle necessarie infrastrutture  di  rete,  anche  sulla
base delle specificita' di ciascuna tipologia di impianto e dei  siti
di installazione, prevedendo l'assoggettamento alla disciplina  della
denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23  del  testo
unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, e successive modificazioni, per  gli  impianti  per  la
produzione di energia elettrica  con  capacita'  di  generazione  non
superiore ad un MW elettrico di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera
e), del decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.  387,  alimentati
dalle fonti di cui alla lettera a), prevedendo inoltre che,  in  sede
di pianificazione, progettazione, costruzione e  ristrutturazione  di
aree residenziali industriali o commerciali  e  nella  pianificazione
delle  infrastrutture  urbane,   siano   inseriti,   ove   possibile,
apparecchiature e sistemi di produzione  di  elettricita',  calore  e
freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature  e  sistemi
di teleriscaldamento o di teleraffrescamento; 
e) promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili  nelle  reti  di
trasporto e distribuzione dell'energia, anche mediante  il  sostegno,
senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza   pubblica,   alla
realizzazione  di  sistemi  di  accumulo  dell'energia  e   di   reti
intelligenti, al fine di  assicurare  la  dispacciabilita'  di  tutta
l'energia producibile dagli impianti alimentati da fonti  rinnovabili
e di ridurre gli  oneri  di  gestione  in  sicurezza  delle  reti  di
trasporto e distribuzione dell'energia; 
f) definire le certificazioni e le specifiche tecniche da  rispettare
affinche' le apparecchiature e i sistemi per l'utilizzo  delle  fonti
rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno; 
g) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione tra autorita'
locali,  regionali  e  nazionali,  provvedendo  in  particolare  alla
istituzione di un  meccanismo  di  trasferimento  statistico  tra  le
regioni di quote di produzione di energia  da  fonti  rinnovabili  ai
fini del rispetto della ripartizione di  cui  all'articolo  2,  comma
167, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  e  dell'attuazione  di
quanto disposto all'articolo 2, comma 170, della  medesima  legge  24
dicembre 2007, n. 244; 
h) adeguare e potenziare il sistema  di  incentivazione  delle  fonti
rinnovabili e dell'efficienza e del risparmio energetico, senza nuovi
o  maggiori  oneri  per   la   finanza   pubblica,   anche   mediante
l'abrogazione  totale  o  parziale  delle  vigenti  disposizioni   in
materia, 1' armonizzazione e il riordino delle  disposizioni  di  cui
alla legge 23 luglio 2009, n. 99, e alla legge 24 dicembre  2007,  n.
244; 
i) prevedere, senza incrementi delle tariffe a carico  degli  utenti,
una revisione degli incentivi per la produzione di energia  elettrica
prodotta da impianti alimentati da bio-masse  e  biogas  al  fine  di
promuovere, compatibilmente con la disciplina dell'Unione europea  in
materia di aiuti di Stato,  la  realizzazione  e  l'utilizzazione  di
impianti  in  asservimento  alle  attivita'  agricole  da  parte   di
imprenditori che svolgono le medesime attivita'; 
l) completare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili  allo
scopo, il sistema  statistico  in  materia  di  energia,  compresi  i
consumi, al fine di disporre di informazioni ed elaborazioni omogenee
con  i  criteri  adottati  in  sede  comunitaria  e   funzionali   al
monito-raggio e all'attuazione di quanto previsto alla lettera g). 
2. Ai sensi del comma 1, anche al fine  di  sostenere  la  promozione
dell'energia  da  fonti  rinnovabili  e  di  conseguire  con  maggior
efficacia  gli  obiettivi  nazionali   obbligatori   per   la   quota
complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale  lordo
di energia, l'alcol etilico di  origine  agricola  proveniente  dalle
distillazioni vinicole si  considera  ri-compreso  nell'ambito  della
definizione dei  bioliquidi  quali  combustibili  liquidi  per  scopi
energetici  diversi  dal  trasporto,  compresi   l'elettricita',   il
riscaldamento e il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa,
di cui  alla  direttiva  2009/28/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili. Per tale  scopo  nella  produzione  di  energia
elettrica mediante impianti  di  potenza  nominale  media  annua  non
superiore a 1 MW, immessa  nel  sistema  elettrico,  l'entita'  della
tariffa di 28 euro cent/kWh di cui al numero 6 della tabella 3  della
legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  e  successive  modificazioni,  si
applica anche all'alcol etilico di origine agricola proveniente dalla
distillazione  dei  sottoprodotti   della   vinificazione,   di   cui
all'articolo 103-tervicies del  regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio, del 22 ottobre 2007. La  presente  disposizione  non  deve
comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio  dello  Stato,  ne'
incrementi delle tariffe a carico degli utenti. 
3. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione  della
direttiva 2009/72/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  13
luglio  2009,  relativa  a  norme  comuniper   il   mercato   interno
dell'energia elettrica e  che  abroga  la  direttiva  2003/54/CE,  il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche
i seguenti principi e criteri direttivi: 
a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri in modo
da  conseguire  una  maggiore  efficienza   e   prezzi   competitivi,
contribuendo anche alla sicurezza  degli  approvvigionamenti  e  allo
sviluppo sostenibile; 
b) prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di
nuove  infrastrutture  di  produzione  e  di  trasporto  di   energia
elettrica, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il  mercato
interno dell'energia elettrica e della sua coerenza con gli obiettivi
di politica energetica nazionali e comunitari; 
c) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in
caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento  (CE)  n.
714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio  2009,
nonche' di mancato  rispetto  degli  obblighi  imposti  alle  imprese
elettriche dalla direttiva 2009/ 72/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 13  luglio  2009,  nelle  fattispecie  assegnate  alla
competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, siano non
inferiori  nel  minimo  a  euro  2.500  e  non   superiori   a   euro
154.937.069,73; 
d) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al
processo di aggregazione delle piccole imprese  di  distribuzione  di
energia elettrica, per favorirne l'efficienza e la terzieta'; 
e) prevedere misure atte a garantire che imprese di distribuzione  di
energia elettrica verticalmente integrate non siano in condizione  di
trarre impropri vantaggi dalla loro attivita' di gestione delle  reti
di distribuzione ostacolando cosi' le  dinamiche  concorrenziali  del
mercato; 
f) prevedere che i gestori dei sistemi di  trasmissione  dell'energia
elettrica predispongano un piano decennale  di  sviluppo  della  rete
basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste,  contenente
misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema; 
g) prevedere  che  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie
attivita', attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto
dall'articolo 2, comma 38, della legge  14  novembre  1995,  n.  481,
mediante il contributo versato dai soggetti operanti nei  settori  di
competenza,  da  utilizzarsi  esclusivamente   per   gli   oneri   di
funzionamento della stessa; 
h)  prevedere  che,  nell'osservanza  delle  rispettive   competenze,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  e  l'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato  si  prestino  reciproca  assistenza,
agiscano  in  modo  coordinato,  stipulando  a  tale  fine   appositi
protocolli di intesa,  e  collaborino  tra  loro  anche  mediante  lo
scambio  di  informazioni,  senza  che  sia  opponibile  il   segreto
d'ufficio. 
4. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione  della
direttiva 2009/73/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  13
luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno  del  gas
naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, il Governo e' tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo  2
della  presente  legge,  in  quanto  compatibili,  anche  i  seguenti
principi e criteri direttivi: 
a) prevedere misure per aumentare  gli  scambi  transfrontalieri,  in
modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e piu'
elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza  degli
approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile; 
b) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,
misure per la cooperazione bilaterale e regionale, in uno spirito  di
solidarieta' tra gli Stati membri, in particolare in  casi  di  crisi
del sistema energetico; 
c) promuovere la realizzazione di capacita' bidirezionale ai punti di
interconnessione, anche al fine  di  realizzare  una  piattaforma  di
scambio di gas nell'ambito del sistema italiano; 
d) assicurare che i gestori dei sistemi di  trasporto  dispongano  di
sistemi  integrati  a  livello  di  due  o  piu'  Stati  membri   per
l'assegnazione della capacita' e per  il  controllo  della  sicurezza
delle reti; 
e) prevedere che i gestori dei sistemi  di  trasporto  presentino  un
piano decennale  di  sviluppo  della  rete  basato  sulla  domanda  e
sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire
l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento; 
f) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,
una concorrenza effettiva e garantire l'efficiente funzionamento  del
mercato, anche predisponendo misure in favore della  concorrenza  con
effetti analoghi ai programmi di cessione del gas; 
g) assoggettare le transazioni su contratti di fornitura di gas e  su
strumenti derivati ad obblighi di trasparenza nella disciplina  degli
scambi; 
h) assicurare una efficace separazione tra le attivita' di trasporto,
bilanciamento, distribuzione e stoccaggio e le  altre  attivita'  del
settore del gas naturale; 
i) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza ed efficienza
nel  settore  del  gas  naturale,  ottimizzando  l'utilizzo  del  gas
naturale e introducendo sistemi di misurazione intelligenti, anche ai
fini della diversificazione dei prezzi di fornitura; 
l) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento autorizzativo
per la realizzazione di un'infrastruttura del sistema del gas,  della
rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno  del  gas
naturale  e  della  sua  coerenza  con  gli  obiettivi  di   politica
energetica nazionali e comunitari; 
m) garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,
il controllo della sicurezza degli  approvvigionamenti,  l'equilibrio
tra domanda e offerta, il livello della domanda attesa  in  futuro  e
degli stoccaggi disponibili, la  prevista  capacita'  addizionale  in
corso di programmazione e in costruzione,  l'adeguata  copertura  dei
picchi della domanda nonche' delle possibili carenze di fornitura; 
n) introdurre misure  che  garantiscano  maggiore  disponibilita'  di
capacita' di stoccaggio di gas naturale, anche favorendo l'accesso  a
parita' di condizioni di una pluralita' di operatori  nella  gestione
delle nuove attivita' di stoccaggio e valutando  la  possibilita'  di
ampliare le modalita' di accesso al servizio previste dalla normativa
vigente; 
o) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in
caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento  (CE)  n.
715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio  2009,
nonche' di mancato rispetto degli obblighi imposti  alle  imprese  di
gas naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 13  luglio  2009,  nelle  fattispecie  assegnate  alla
competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, siano non
inferiori  nel  minimo  a  euro  2.500  e  non   superiori   a   euro
154.937.069,73; 
p) prevedere che i clienti non civili con consumi inferiori o pari  a
50.000 metri cubi annui e  tutti  i  civili  siano  definiti  clienti
vulnerabili e pertanto meritevoli di apposita tutela  in  termini  di
condizioni economiche loro applicate e  di  continuita'  e  sicurezza
della fornitura; 
q) promuovere l'efficienza e  la  concorrenza  nel  settore  del  gas
naturale, anche demandando all'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas la definizione, sulla base di appositi  indirizzi  del  Ministero
dello sviluppo  economico,  della  disciplina  del  bilanciamento  di
merito economico; 
r) prevedere, ai  sensi  degli  articoli  13  e  17  della  direttiva
2009/73/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  13  luglio
2009, misure che, ai fini dell'accesso  ai  servizi  di  trasporto  e
bilanciamento del gas naturale,consentano la definizione di  un'unica
controparte indipendente a livello nazionale; 
s) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al
processo di aggregazione delle piccole imprese di  distribuzione  del
gas naturale, per favorirne l'efficienza e la terzieta'; 
t) prevedere misure atte a garantire  che  imprese  di  distribuzione
verticalmente integrate non siano in condizione  di  trarre  impropri
vantaggi dalla loro attivita' di gestione delle reti di distribuzione
ostacolando le dinamiche concorrenziali del mercato; 
u) prevedere, senza nuovi o maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello
Stato, che, nella situazione a regime, al termine della durata  delle
nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi
dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.  164,  i
meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con i  criteri
posti alla base della definizione delle rispettive tariffe; 
v) prevedere  che  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie
attivita', attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto
dall'articolo 2, comma 38, della legge  14  novembre  1995,  n.  481,
mediante il contributo versato dai soggetti operanti nei  settori  di
competenza,  da  utilizzarsi  esclusivamente   per   gli   oneri   di
funzionamento della stessa; 
z)  prevedere  che,  nell'osservanza  delle  rispettive   competenze,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  e  l'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato  si  prestino  reciproca  assistenza,
agiscano  in  modo  coordinato,  stipulando  a  tale  fine   appositi
protocolli di intesa,  e  collaborino  tra  loro  anche  mediante  lo
scambio  di  informazioni,  senza  che  sia  opponibile  il   segreto
d'ufficio. 
5. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione  della
direttiva 2009/ 119/CE del Consiglio,  del  14  settembre  2009,  che
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri  di  mantenere  un  livello
minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi,  il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche
i seguenti principi e criteri direttivi: 
a) mantenere un livello elevato di sicurezza  nell'approvvigionamento
di petrolio mediante  un  meccanismo  affidabile  e  trasparente  che
assicuri la disponibilita' e  l'accessibilita'  fisica  delle  scorte
petrolifere di sicurezza e specifiche; 
b) prevedere una metodologia di calcolo  relativa  agli  obblighi  di
stoccaggio e di valutazione delle scorte di sicurezza comunitarie che
soddisfi contemporaneamente il sistema comunitario e  quello  vigente
nell'ambito dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE); 
c) prevedere l'istituzione di un Organismo  centrale  di  stoccaggio,
anche avvalendosi di organismi esistenti nel settore, sottoposto alla
vigilanza e al controllo  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,
senza scopo  di  lucro  e  con  la  partecipazione  obbligatoria  dei
soggetti che abbiano  importato  o  immesso  in  consumo  petrolio  o
prodotti petroliferi in Italia; 
d) prevedere che l'Organismo centrale di stoccaggio si faccia carico,
in maniera graduale e progressiva, della detenzione e  del  trasporto
delle   scorte   specifiche   di   prodotti   e   sia    responsabile
dell'inventario  e  delle  statistiche  sulle  scorte  di  sicurezza,
specifiche e commerciali; 
e) prevedere che l'Organismo centrale di stoccaggio possa organizzare
e prestare un servizio di stoccaggio e  di  trasporto  di  scorte  di
sicurezza e commerciali in favore dei venditori a clienti  finali  di
prodotti petroliferi non integrati verticalmente  nella  filiera  del
petrolio e possa assicurare  un  servizio  funzionale  allo  sviluppo
della concorrenza nell'offerta di capacita' di stoccaggio; 
f) garantire la possibilita' di reagire  con  rapidita'  in  caso  di
difficolta' dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti
petroliferi. 
6. Gli eventuali oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento
dell'Organismo di cui al comma 5 sono posti a carico dei soggetti che
importano o immettono in consumo petrolio o prodotti  petroliferi  in
Italia. Dall'attuazione del comma  5  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
7. Ai fini delle attivita' di recupero relative  alla  formazione  di
rilevati e al riutilizzo per recuperi ambientali, di cui alla lettera
c) del punto 13.6.3 dell'allegato 1, suballegato 1,  al  decreto  del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998,  e
successive modificazioni,  nell'impiego  dei  gessi  derivanti  dalle
produzioni di acidi  organici,  in  particolare  di  acido  tartarico
naturale derivante  dai  sottoprodotti  vitivinicoli,  e  in  cui  la
presenza di sostanza organica rappresenta un elemento costituente  il
rifiuto naturalmente presente e non un elemento  esterno  inquinante,
nell'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal  quale,  secondo
il metodo previsto nell'allegato 3 al  citato  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, non  e'  richiesto  il  parametro  del
«COD». 
 
 
	        
	      
                              Art. 18. 
 
(Misure per l'adempimento degli obblighi  derivanti  dalla  direttiva
91/676/CEE  del  Consiglio,  del  12  dicembre  1991,  relativa  alla
protezione  delle  acque  dall'inquinamento  provocato  dai   nitrati
                   provenienti da fonti agricole) 
 
1. Ai fini  della  riduzione  dell'impatto  da  nitrati  dovuto  alla
produzione di deiezioni e di lettiere avicole, in applicazione  della
direttiva  91/676/CEE  del  Consiglio,  del  12  dicembre   1991,   e
successive  modificazioni,  relativa  alla  protezione  delle   acque
dall'inquinamento  provocato  dai  nitrati   provenienti   da   fonti
agricole, al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 3 novembre
2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  dicembre
2008, n. 205, dopo le  parole:  «l'essiccazione,»  sono  inserite  le
seguenti: «nonche', previa autorizzazione degli enti  competenti  per
territorio, la pollina,». 
 
 
	        
	      
                              Art. 19. 
 
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE  del
Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  19  novembre  2008,  sulla
tutela  penale  dell'ambiente,  e  della  direttiva  2009/123/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica
la direttiva 2005/35/CE  relativa  all'inquinamento  provocato  dalle
         navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni) 
 
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di nove  mesi
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  uno  o  piu'
decreti  legislativi  al  fine  di  recepire  le  disposizioni  della
direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19
novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, e  della  direttiva
2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  21  ottobre
2009, che modifica la direttiva 2005/35/ CE relativa all'inquinamento
provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. 
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su  proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro degli  affari  esteri,  con  il  Ministro
dello sviluppo economico, con il Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  nel
rispetto delle modalita' e delle procedure  di  cui  all'articolo  1,
secondo i principi e criteri direttivi generali di  cui  all'articolo
2, nonche' secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici,
realizzando il necessario coordinamento  con  le  altre  disposizioni
vigenti: 
a) introdurre tra i reati di cui alla sezione  III  del  capo  I  del
decreto  legislativo  8   giugno   2001,   n.   231,   e   successive
modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle  direttive  di
cui al comma 1; 
b) prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o  a  vantaggio
dei quali e' stato commesso uno dei reati di  cui  alla  lettera  a),
adeguate  e  proporzionate  sanzioni  amministrative  pecuniarie,  di
confisca, di pubblicazione  della  sentenza  ed  eventualmente  anche
interdittive,  nell'osservanza  dei  principi   di   omogeneita'   ed
equivalenza rispetto alle  sanzioni  gia'  previste  per  fattispecie
simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13
del  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  e   successive
modificazioni. 
 
 
	        
	      
                              Art. 20. 
 
      (Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117) 
 
1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 117, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
«c) rifiuto inerte: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione
fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti  inerti  non  si
dissolvono, non bruciano ne' sono soggetti ad altre reazioni  fisiche
o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con  altre
materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento
ambientale o danno alla salute umana.  La  tendenza  a  dar  luogo  a
percolati e la percentuale inquinante globale  dei  rifiuti,  nonche'
l'ecotossicita'  dei  percolati  devono  essere  trascurabili  e,  in
particolare, non danneggiare la qualita' delle acque  superficiali  e
sotterranee. I rifiuti di estrazione sono considerati  inerti  quando
soddisfano, nel breve  e  nel  lungo  termine,  i  criteri  stabiliti
nell'allegato  III-bis.  Inoltre,  i  rifiuti  di   estrazione   sono
considerati inerti quando rientrano in una  o  piu'  delle  tipologie
elencate in una apposita lista approvata  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita  la  Conferenza
unificata;». 
2. Al decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  117,  e'  aggiunto
l'allegato III-bis, di cui all'allegato 1 alla presente legge. 
 
 
	        
	      
                              Art. 21. 
 
(Semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione  dei
       rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) 
 
1. La comunicazione di cui all'articolo 3, comma 4, del  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  12
maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2  luglio
2009, relativo alle modalita' di  finanziamento  della  gestione  dei
rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte  dei  produttori
delle stesse, e' resa dai produttori di apparecchi  di  illuminazione
con riferimento agli apparecchi immessi sul mercato negli anni 2007 e
2008, entro il termine del  30  giugno  2010.  Le  quote  di  mercato
calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono comunicate
ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche  mediante
il sito www.registroaee.it, previo avviso pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
2. Al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 8, comma 2, le parole: «allegato 2»  sono  sostituite
dalle seguenti: «allegato 3, punto 4»; 
b) all'articolo 9, comma 2, lettera d), le parole: «sorgenti luminose
fluorescenti» sonosostituite dalle seguenti: «lampade a scarica»; 
c) all'articolo 11, comma 1, secondo periodo,  le  parole:  «o  misto
adeguato» sono sostituite dalle seguenti:  «adeguato,  attraverso  le
seguenti modalita': 
a) individualmente, mediante la sottoscrizione di contratti con tutti
i  soggetti  responsabili  della  raccolta   sull'intero   territorio
nazionale dei RAEE  di  competenza  del  produttore  contraente,  che
impegnano gli stessi soggetti ad effettuare, per conto del produttore
medesimo,  la   selezione   di   tutti   i   RAEE   derivanti   dalle
apparecchiature immesse  sul  mercato  per  le  quali  lo  stesso  e'
definito come produttore ai sensi dell'articolo 3, comma  1,  lettera
m); tale contratto dovra', tra l'altro, fornire l'identificazione del
produttore,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  13,  comma  4,
nonche' le modalita' di selezione del RAEE relativo.  Il  produttore,
entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica medesima, ovvero
dal recesso anche da uno solo dei sistemi collettivi, deve richiedere
al Comitato di cui all'articolo  15  il  riconoscimento  del  sistema
adottato;   tale   recesso   e'   valido    solamente    a    seguito
dell'approvazione da parte del predetto Comitato; 
b) partecipando ad uno dei sistemi collettivi di gestione  dei  RAEE,
istituiti ai sensi dell'articolo 10, in proporzione  alla  rispettiva
quota di mercato, calcolata in base al  numero  dei  pezzi  ovvero  a
peso, se specificatamente indicato  nell'allegato  1B,  per  tipo  di
apparecchiatura, nell'anno di riferimento»; 
d) all'articolo 11,  comma  2,  dopo  la  parola:  «produttore»  sono
inserite le seguenti: «che opta per la modalita' di cui al  comma  1,
lettera a),»; dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio» sono inserite le seguenti: «e del mare»;  le  parole:
«delle attivita' produttive» sono sostituite dalle  seguenti:  «dello
sviluppo economico» e  dopo  le  parole:  «e  dell'economia  e  delle
finanze,» sono inserite le seguenti:  «sentito  il  Comitato  di  cui
all'articolo 15,»; 
e) all'articolo 13, comma 6, dopo le parole: «in materia  di  segreto
industriale,» sono inserite le seguenti: «il quantitativo dei rifiuti
raccolti ed esportati espresso in peso o, se  non  e'  possibile,  in
numero,». 
3.  Ai  fini  dell'elaborazione  delle  quote  di  mercato   di   cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio  2005,  n.  151,  e
successive modificazioni, nonche' per consentire l'adempimento  degli
obblighi  di  comunicazione   alla   Commissione   europea   di   cui
all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 151 del
2005, entro  il  30  giugno  2010  i  produttori  di  apparecchiature
elettriche ed  elettroniche  comunicano  al  Registro  nazionale  dei
soggetti obbligati al  finanziamento  dei  sistemi  di  gestione  dei
rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche,  con   le
modalita' di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  25
settembre 2007, n.  185,  i  dati  relativi  alle  quantita'  e  alle
categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche  immesse  sul
mercato nel 2009. Le quote  di  mercato  calcolate  dal  Comitato  di
vigilanza  e   di   controllo   sulla   gestione   dei   rifiuti   di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono comunicate  ai
produttori  delle   apparecchiature   medesime   mediante   il   sito
www.registroaee.it,   previo   avviso   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale.   Per   consentire   l'adempimento   degli   obblighi   di
comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17,  comma
1, del  decreto  legislativo  25  luglio  2005,  n.  151,  i  sistemi
collettivi di  gestione  dei  RAEE  o,  nel  caso  di  produttori  di
apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti
a sistemi collettivi, i singoli produttori  comunicano  entro  il  30
giugno  2010  al  Registro  nazionale  dei  soggetti   obbligati   al
finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di  apparecchiature
elettriche ed elettroniche, con le modalita' di  cui  all'articolo  3
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n.  185,  i  dati
relativi al peso delle  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche
raccolte attraverso tutti i canali, esportate, reimpiegate, riciclate
e  recuperate  nel  2009,  suddivise  secondo  le  categorie  di  cui
all'allegato 1 A annesso al decreto legislativo 25  luglio  2005,  n.
151,  e,  per  quanto  riguarda  la   raccolta,   in   domestiche   e
professionali.   Entro   lo   stesso   termine   i   produttori    di
apparecchiature elettriche ed  elettroniche  comunicano  al  Registro
nazionale dei soggetti obbligati  al  finanziamento  dei  sistemi  di
gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche  ed  elettroniche,
con le modalita' di cui all'articolo 3  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 25 settembre 2007,  n.  185,  le  informazioni  relative  al
quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se
non e' possibile, in numero, di cui all'articolo  13,  comma  6,  del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato dal comma
2, lettera e), del presente articolo, negli anni 2006, 2007 e 2008. 
 
 
	        
	      
                              Art. 22. 
 
(Disposizioni in materia di tempo legale, anche in  attuazione  della
                        direttiva 2000/84/CE) 
 
1.  A  decorrere  dall'anno  2010  il  periodo  dell'ora  estiva,  in
attuazione della direttiva 2000/84/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19 gennaio 2001, ha inizio alle ore 1,00 del  mattino,
tempo universale coordinato, dell'ultima domenica di marzo e  termina
alle ore 1,00 del mattino, tempo universale  coordinato,  dell'ultima
domenica di ottobre. 
2. Il regio decreto 10 agosto 1893, n.  490,  la  legge  24  dicembre
1966, n. 1144, sono abrogati. 
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica.  Gli  organismi  pubblici
provvedono alle attivita'  previste  dal  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
 
	        
	      
                              Art. 23. 
 
(Principi  e  criteri  direttivi  per  l'attuazione  della  direttiva
                             2009/44/CE) 
 
1. Nell'esercizio  della  delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009,
che  modifica  la  direttiva  98/26/CE   concernente   il   carattere
definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi  di
regolamento titoli e la direttiva 2002/47/ CE relativa  ai  contratti
di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi  connessi  e  i
crediti, il Governo e' tenuto al rispetto, oltre che dei  principi  e
criteri direttivi generali  di  cui  all'articolo  2  della  presente
legge, in quanto compatibili, anche dei seguenti principi  e  criteri
direttivi specifici: 
a) prevedere, in conformita' alle definizioni e alla disciplina della
direttiva 2009/ 44/CE, tenuto conto anche degli sviluppi recenti  che
hanno interessato il settore europeo del post-trading,  le  opportune
modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione e il regime
giuridico della disciplina sulla definitivita' degli  ordini  immessi
in un sistema di pagamento o di regolamento titoli,  con  particolare
riferimento ai sistemi interoperabili, all'operatore del sistema e al
«giorno lavorativo»; 
b)  nel  caso  di  sistemi  interoperabili,   prevedere   norme   che
favoriscano il coordinamento delle regole sul momento di immissione e
irrevocabilita' di ordini di trasferimento in detti sistemi  al  fine
di evitare incertezze giuridiche in caso di inadempimento; 
c) prevedere, in conformita' alla direttiva 2009/44/CE, le  opportune
modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione e il regime
giuridico della disciplina in materia di  garanzie  finanziarie,  con
particolare riferimento ai crediti dati in garanzia,  anche  mediante
il  coordinamento  tra   l'esigenza   di   limitare   le   formalita'
amministrative gravanti sui soggetti che costituiscono  e  utilizzano
la garanzia e il fine di tutelare il creditore ceduto e i terzi; 
d) introdurre le occorrenti  modificazioni  alla  normativa  vigente,
anche di derivazione comunitaria, per i singoli  settori  interessati
dalla normativa da  attuare,  al  fine  di  realizzarne  il  migliore
coordinamento; 
e) rivedere,  ove  necessario,  la  disciplina  delle  insolvenze  di
mercato di  cui  agli  articoli  72  e  202  del  testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   e   successive
modificazioni, tenuto conto dell'obiettivo di ridurre le turbative ai
sistemi derivanti dall'insolvenza di un partecipante. 
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
 
	        
	      
                              Art. 24. 
 
(Delega al Governo per il  recepimento  delle  raccomandazioni  della
Commissione  europea  2004/913/CE  e  2009/385/CE   in   materia   di
     remunerazione degli amministratori delle societa' quotate) 
 
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, un  decreto  legislativo  per
l'attuazione delle sezioni II e III della raccomandazione 2004/913/CE
della  Commissione,  del  14  dicembre  2004,  e  della  sezione  II,
paragrafi 5 e 6, della raccomandazione 2009/385/CE della Commissione,
del 30 aprile 2009. 
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato nel  rispetto
dei principi e criteri direttivi di cui  alle  raccomandazioni  2004/
913/CE e 2009/385/CE e delle seguenti previsioni: 
a) prevedere che le societa' quotate rendano pubblica  una  relazione
sulle remunerazioni che illustri in apposita sezione la loro politica
in  materia  di   remunerazione   dei   componenti   dell'organo   di
amministrazione,  dei  direttori  generali  e   dei   dirigenti   con
responsabilita' strategiche per l'esercizio finanziario successivo; 
b) anche al fine di assicurare la trasparenza  dell'attuazione  della
politica  di  remunerazione,  prevedere  che   la   relazione   sulla
remunerazione illustri in apposita  sezione  i  compensi  corrisposti
nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma
ai componenti degli organi di  amministrazione  e  di  controllo,  ai
direttori generali e ai dirigenti con responsabilita' strategiche; 
c) ferme restando le disposizioni  legislative  che  disciplinano  la
competenza a determinare la remunerazione dei componenti degli organi
di amministrazione, stabilire il  coinvolgimento  dell'assemblea  dei
soci nell'approvazione della politica di remunerazione; 
d) prevedere che i sistemi retributivi  degli  amministratori  e  dei
membri del consiglio di amministrazione degli istituti di credito non
debbano essere in contrasto con le politiche di prudente gestione del
rischio della banca e con le sue strategie di lungo periodo; 
e)  per  quanto  occorra,  attribuire  alle  amministrazioni  o  alle
autorita'  di  vigilanza  competenti  i  poteri   regolamentari   per
l'attuazione delle norme emanate ai sensi  della  delega  di  cui  al
presente articolo. 
 
 
	        
	      
                              Art. 25. 
 
           (Attuazione del regolamento (CE) n. 1198/2006) 
 
1. Al fine di dare  attuazione  all'articolo  58,  paragrafo  1,  del
regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006: 
a) il Governo individua, entro il termine di diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle amministrazioni,  le
autorita'  competenti  in  materia  di  gestione,  certificazione   e
controllo nelle procedure di erogazione dei contributi comunitari, di
cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b); 
b) l'Agenzia per le erogazioni in  agricoltura  (AGEA)  e'  designata
autorita' di audit ai sensi dell'articolo 58,  paragrafo  1,  lettera
c). 
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
 
	        
	      
                              Art. 26. 
 
(Delega al Governo per il  recepimento  della  direttiva  2007/61/CE,
relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o  totalmente
           disidratato destinato all'alimentazione umana) 
 
1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, un decreto legislativo per il  riassetto
della vigente normativa attuativa della direttiva  2001/114/  CE  del
Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa  a  taluni  tipi  di  latte
conservato   parzialmente   o   totalmente   disidratato    destinato
all'alimentazione umana, come modificata dalla  direttiva  2007/61/CE
del Consiglio, del 26 settembre 2007, ferma  restando  la  disciplina
vigente in materia di  latte  destinato  ai  lattanti  e  alla  prima
infanzia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 2 della presente legge e nel rispetto del  principio
di differenziazione degli ambiti di disciplina tecnica  e  normativa.
Il decreto legislativo e' adottato su proposta del  Ministro  per  le
politiche  europee  e  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari  e
forestali, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per i
rapporti con le regioni, previo parere  della  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  da  esprimere  entro  trenta  giorni   dalla
richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile
decorso del predetto termine, e acquisito il parere delle  competenti
Commissioni parlamentari secondo le procedure di cui all'articolo  1.
Il decreto legislativo prevede, in particolare, che le  modificazioni
da  apportare,  in  recepimento  di   direttive   comunitarie,   alle
indicazioni  tecniche  recate  dagli  allegati  annessi  al  medesimo
decreto legislativo siano adottate con  decreti  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, della salute e delle politiche agricole alimentari
e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  da  esprimere  entro   trenta   giorni   dalla   richiesta,
intendendosi espresso avviso favorevole in caso  di  inutile  decorso
del predetto termine. 
 
 
	        
	      
                              Art. 27. 
 
(Disposizioni  per  l'adeguamento  della   normativa   nazionale   ai
regolamenti (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio  e  n.  1249/2008  della
  Commissione, relativi alla classificazione delle carcasse suine) 
 
1. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/ 2007 del Consiglio, del  22
ottobre 2007, e del regolamento (CE) n. 1249/2008 della  Commissione,
del 10 dicembre 2008, i titolari degli stabilimenti  di  macellazione
di suini sono tenuti a classificare  e  identificare  le  carcasse  e
mezzene dei suini abbattuti  mediante  marchiatura  o  etichettatura,
secondo  le  modalita'  previste  dal  decreto  del  Ministro   delle
politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio  2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell' 11 luglio 2009. 
2. La classificazione di cui al comma 1 e'  effettuata  ad  opera  di
personale tecnico, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole e forestali 30  dicembre  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2005. 
3. I titolari degli stabilimenti di cui al  comma  1  sono  tenuti  a
rilevare i prezzi di mercato delle carcasse e mezzene classificate  e
a trasmettere le informazioni secondo le  indicazioni  contenute  nel
citato  decreto  ministeriale  8  maggio  2009.  Le   carcasse   sono
presentate  secondo  quanto  previsto  all'allegato  V,  lettera   B,
paragrafo III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. 
4.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il   titolare   dello
stabilimento che non ottemperi all'obbligo di  classificazione  e  di
identificazione delle carcasse e mezzene  di  suini,  previsto  dalla
normativa  comunitaria  e  nazionale,  e'  punito  con  la   sanzione
amministrativa del pagamento di  una  somma  da  euro  3.000  a  euro
18.000. 
5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il   titolare   dello
stabilimento che viola le disposizioni di cui al comma  3  e'  punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da  euro
1.500 a euro 9.000. 
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico che  effettua  le
operazioni di classificazione e di identificazione di cui al comma  1
in maniera difforme da quella prevista dalla normativa comunitaria  e
nazionale e' punito: 
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
500 a euro 3.000, se la  difformita'  rilevata  al  controllo  su  un
numero di almeno sessanta carcasse supera la percentuale del  10  per
cento; 
b) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
1.000 a euro  6.000,  se  effettua  la  classificazione  senza  avere
ottenuto l'autorizzazione ministeriale. 
7. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), se  i  controlli  rilevano
che  il  tecnico  ha  reiteratamente  effettuato  le  operazioni   di
classificazione e identificazione in maniera  difforme,  puo'  essere
disposta, a seguito di una diffida  ministeriale,  la  sospensione  o
revoca dell' autorizzazione. 
8.  Per  l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  di  cui  al
presente articolo si applica il procedimento previsto dalla legge  24
novembre 1981, n. 689. 
9.  Il  controllo  per  l'applicazione  del  presente   articolo   e'
esercitato ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto  ministeriale
8 maggio 2009. A tal fine si  applica,  per  quanto  compatibile,  la
procedura di cui all'articolo 3-ter, comma 3, della  legge  8  agosto
1997, n. 213. 
10. All'attuazione del  presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
 
 
	        
	      
                              Art. 28. 
 
(Delega al Governo per il riassetto della  normativa  in  materia  di
                        pesca e acquacoltura) 
 
1. Il Governo, per la corretta e completa attuazione  dei  criteri  e
degli obiettivi  previsti  dal  regolamento  (CE)  n.  1198/2006  del
Consiglio, del 27 luglio 2006, dei nuovi orientamenti in  materia  di
aiuti  di  Stato  nonche'  del  regolamento  (CE)  n.  1005/2008  del
Consiglio,  del  29  settembre  2008,  che   istituisce   un   regime
comunitario  per  prevenire,  scoraggiare  ed  eliminare   la   pesca
illegale,  non  dichiarata  e  non  regolamentata,  e'  delegato   ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata  in
vigore della presente legge, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto, il
riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa nazionale
in materia di pesca e acquacoltura, mediante la  compilazione  di  un
unico testo normativo, nel rispetto dei seguenti principi  e  criteri
direttivi: 
a) favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione  del  ruolo
multifunzionale  dell'impresa  di   pesca   e   acquacoltura,   anche
attraverso  la  concentrazione  dell'offerta  in   armonia   con   le
disposizioni comunitarie in materia di concorrenza; 
b) eliminare duplicazioni e semplificare la normativa in  materia  di
pesca e di acquacoltura; 
c) favorire lo sviluppo delle  risorse  marine  e  dell'acquacoltura,
privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche  con  il
sostegno  della  multifunzionalita'  dell'azienda  di  pesca   e   di
acquacoltura anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito; 
d) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di  controlli
e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare
maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio; 
e) individuare idonee misure tecniche di conservazione  delle  specie
ittiche al fine di assicurare lo  sviluppo  sostenibile  del  settore
della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse
biologiche del mare; 
f)  prevenire,  scoraggiare  ed  eliminare  la  pesca  illegale,  non
dichiarata e non regolamentata; 
g) assicurare la  coerenza  della  pesca  non  professionale  con  le
disposizioni comunitarie in materia di pesca. 
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su  proposta
del Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di
concerto con il Ministro per le politiche europee  e  con  gli  altri
Ministri interessati, acquisito il parere del Consiglio  di  Stato  e
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. 
3.  Il  Governo  trasmette  alle  Camere  gli  schemi   dei   decreti
legislativi  di   cui   al   comma   1,   accompagnati   dall'analisi
tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione,
per l'espressione del parere da parte  delle  competenti  Commissioni
parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il  proprio  parere  entro
trenta giorni dalla data di assegnazione  degli  schemi  dei  decreti
legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti  legislativi
possono essere comunque emanati. 
4. Entro due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate  disposizioni
correttive ed integrative nel rispetto  delle  procedure  di  cui  ai
commi da 1 a 3. 
 
 
	        
	      
                              Art. 29. 
 
(Disposizioni  per  l'adeguamento  della   normativa   nazionale   al
regolamento  (CE)  n.  1290/2005,  relativo  al  finanziamento  della
politica agricola comune, e modifiche all'articolo 2 della  legge  23
dicembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in
          materia di aiuti comunitari nel settore agricolo) 
 
1. Al fine di garantire il corretto adempimento  di  quanto  disposto
dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del
21 giugno 2005, e successive modificazioni, relativo al finanziamento
della politica agricola comune,  all'articolo  1-bis,  comma  2,  del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n.  81,  dopo  le  parole:  «interventi  e
misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare» sono inserite
le  seguenti:  «nonche'  per   le   altre   finalita'   istituzionali
dell'AGEA». 
2. All'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n.  898,  e
successive  modificazioni,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente:  «Quando  la  somma  indebitamente  percepita  e'  pari   o
inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa
di cui agli articoli seguenti». 
 
 
	        
	      
                              Art. 30. 
 
(Disposizioni per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007  e
n. 617/2008 in materia di commercializzazione per le uova da cova e i
                   pulcini di volatili da cortile) 
 
1. Sono autorizzati a produrre uova da cova e pulcini, come  definiti
all'articolo 1 del regolamento (CE) n.  617/2008  della  Commissione,
del 27 giugno 2008, gli stabilimenti registrati presso  il  Ministero
delle  politiche   agricole   alimentari   e   forestali   ai   sensi
dell'articolo 2 del medesimo regolamento (CE)  n.  617/2008,  nonche'
gli stabilimenti non vincolati dalle norme relative alla produzione e
alla commercializzazione di uova da cova e  pulcini  di  volatili  da
cortile di cui all'allegato XIV, lettera C, paragrafo  I,  numero  2,
del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007.
I titolari dei centri di incubazione registrati sono tenuti, ai sensi
dell'articolo 8 del regolamento (CE) n.  617/2008,  a  comunicare  al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  entro  il
giorno 15 del  mese  successivo  a  quello  di  riferimento,  i  dati
produttivi mensili relativi alla propria attivita',  comprendenti  il
numero di uova, suddivise per specie, per categoria e per tipo, messe
ad incubare ed il numero di pulcini usciti dal guscio,  destinati  ad
essere effettivamente utilizzati. 
2. L'eventuale cessazione o  interruzione  temporanea  dell'attivita'
degli   stabilimenti   registrati,   nonche'   ogni   variazione   di
potenzialita' lavorativa, di ragione sociale o trasferimento di sede,
deve  essere  comunicata  al  Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali  entro  dieci  giorni  dal  verificarsi  dell'
evento. 
3. Il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
fatta salva l'applicazione  della  relativa  sanzione  amministrativa
pecuniaria, puo' provvedere alla sospensione, per un massimo  di  due
anni, dell'autorizzazione a svolgere  l'attivita'  di  produzione  di
uova da cova o di pulcini di cui al comma 1 nei casi seguenti: 
a) quando l'impresa produttrice di pulcini  ometta  di  comunicare  i
dati statistici della propria attivita' per due volte  consecutive  o
per piu' di due volte nel corso dello stesso anno solare; 
b) quando l'impresa produttrice di pulcini ometta  di  comunicare  il
proprio patrimonio di volatili per due volte consecutive o  per  piu'
di due volte nel corso dello stesso anno solare. 
4. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel  presente
articolo, sempreche il fatto non costituisca reato, sono applicate le
sanzioni amministrative pecuniarie di seguito indicate, aumentate  da
un  terzo  fino  alla  meta'  dell'importo   massimo   in   caso   di
reiterazione: 
a) da euro 1.000 a euro 6.000 a carico di chiunque  produca  uova  da
cova o pulcini senza l'autorizzazione di cui al comma 1; 
b) da euro 1.000 a euro 6.000 nei casi di cui al comma 3, lettere  a)
e b); 
c) da euro 0,02 a euro 0,12 per uovo a carico di  chiunque  metta  in
incubazione o detenga  uova  da  cova  non  stampigliate  secondo  la
normativa vigente o con stampigliatura illeggibile; 
d) da euro 25 a euro 150 per uovo a carico di chiunque venda, detenga
per la vendita, o ponga altrimenti in commercio  per  uso  alimentare
umano uova da cova incubate; 
e) da euro 500 a euro 3.000 a carico  di  chiunque  non  rispetti  le
prescrizioni  relative   alla   pulizia,   al   contenuto   ed   alla
etichettatura degli imballaggi contenenti uova da cova e  pulcini  di
cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 617/2008; 
f) da euro 500 a euro 3.000 a carico di  chiunque  non  rispetti  gli
obblighi di tenuta dei documenti di accompagnamento delle  spedizioni
di partite di uova da cova  e  pulcini  di  cui  all'articolo  5  del
regolamento (CE) n. 617/2008; 
g) da euro 500 a euro 3.000 a carico  dei  centri  d'incubazione  che
omettano,  anche  solo  parzialmente,  di  tenere  le   registrazioni
relative alla data di messa in incubazione, alla data di schiusa,  al
numero  di  uova  ritirate  dall'incubatrice  e  all'identita'  degli
acquirenti,  previste  dall'articolo  6  del  regolamento   (CE)   n.
617/2008. 
5. Il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
fatta salva l'applicazione  della  relativa  sanzione  amministrativa
pecuniaria, puo' revocare l'autorizzazione di cui al comma 1 nei casi
piu' gravi di  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo. 
6. Nell'ambito del controllo  delle  partite  di  uova  da  cova,  e'
ammessa una tolleranza del 5 per cento per le  uova  con  indicazioni
illeggibili. 
7.  Per  l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  di  cui  al
presente articolo si applica il procedimento previsto dalla legge  24
novembre 1981, n. 689. 
8. Con decreto del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, emanato  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono  definite  le  modalita'  applicative  del  presente
articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto  di
cui al periodo precedente, e' abrogata la legge 13  maggio  1966,  n.
356. 
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
 
	        
	      
                              Art. 31. 
 
(Modifiche alla legge 7 luglio 2009, n. 88, e alla legge 20  febbraio
2006,  n.  77,  in  materia  di  organizzazione  comune  del  mercato
                            vitivinicolo) 
 
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della  legge  7  luglio
2009, n. 88, e' sostituita dalla seguente: 
«a) preservare  e  promuovere  l'elevato  livello  qualitativo  e  di
riconoscibilita' dei vini a denominazione di  origine  e  indicazione
geografica,  anche  attraverso   interventi   di   valorizzazione   e
diffusione della tradizione e delle produzioni  enologiche  dei  siti
italiani UNESCO, di cui all'articolo 4 della legge 20 febbraio  2006,
n. 77, e successive modificazioni». 
2. Per i fini di cui alla lettera a) del  comma  1  dell'articolo  15
della legge 7 luglio 2009, n. 88, come sostituita  dal  comma  1  del
presente articolo, alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 4: 
1) al comma 1 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
«d-bis)  alla  valorizzazione  e  alla  diffusione   del   patrimonio
enologico caratterizzante il sito, nell'ambito della  promozione  del
complessivo     patrimonio     tradizionale     enogastronomico     e
agro-silvo-pastorale»; 
2)  al  comma  2,  dopo  le  parole:  «d'intesa   con   il   Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio»  sono  inserite  le
seguenti: «e del mare,  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali»; 
b) all'articolo 5, comma 3, le parole: «Il Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio designa» sono sostituite dalle  seguenti:
«Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali designano
ciascuno». 
 
 
	        
	      
                              Art. 32. 
 
(Modificazioni al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n.  306,  per
la corretta applicazione dei  regolamenti  (CE)  n.  1234/2007  e  n.
                             1580/2007) 
 
1. Al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007,  e  del  regolamento
(CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, al decreto
legislativo 10 dicembre 2002, n.  306,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
a)  all'articolo  2,  comma  1,  le  parole:  «dell'articolo  3   del
regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno  2001»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 9 del regolamento (CE)
n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre  2007,  e  successive
modificazioni»; 
b) all'articolo 2, comma  2,  le  parole:  «di  cui  all'articolo  4,
paragrafo 3, del citato regolamento  (CE)  n.  1148/2001,  rilasciata
dalle competenti autorita' regionali, appone  sui  colli  l'etichetta
conforme all'allegato III del medesimo regolamento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo  11,  paragrafo  1,  del  citato
regolamento (CE) n. 1580/2007, rilasciata dall'Agecontrol  S.p.a.  ai
sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99,
e  successive  modificazioni,  e  del  decreto  del  Ministro   delle
politiche agricole alimentari e forestali 25 giugno 2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2009, appone sui  colli
l'etichetta conforme all'allegato II del medesimo regolamento»; 
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «regolamento (CE) n. 1148/2001
della  Commissione,  del  12  giugno  2001»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «regolamento (CE) n. 1580/2007 della  Commissione,  del  21
dicembre 2007»; 
d) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
«2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di  fornire
agli organismi di controllo le informazioni  richieste  dai  suddetti
organismi e previste dal citato regolamento (CE) n. 1580/2007, ovvero
le  fornisce  in  maniera  difforme,  e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da 260 euro a euro 1.550»; 
e) all'articolo 4, comma 1, le parole: «a norma dell'articolo  2  del
regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996»  sono
sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 113 e 113-bis  del
regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre  2007,  e
successive modificazioni»; 
f) all'articolo 4, comma 2, le parole: «all'articolo 9, paragrafo  3,
del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione,  del  12  giugno
2001» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 20, paragrafo  3,
del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21  dicembre
2007, e successive modificazioni». 
 
 
	        
	      
                              Art. 33. 
 
(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19  agosto
2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2002, concernente  le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali  o  ai
   prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita') 
 
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei  principi
e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, previo parere dei
competenti  organi  parlamentari  e  secondo  le  procedure  di   cui
all'articolo 1, commi 2, 3  e  4,  su  proposta  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e  forestali  e  del  Ministro  per  le
politiche europee, disposizioni integrative e correttive del  decreto
legislativo  19  agosto  2005,  n.  214.  Tali  disposizioni   devono
contenere misure efficaci per garantire l'omogenea  applicazione  dei
controlli all'importazione da effettuarsi nei punti di entrata, anche
mediante la definizione delle dotazioni minime necessarie. 
2.  All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al   comma   1   le
amministrazioni  competenti  provvedono  nell'ambito  delle   risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
 
	        
	      
                              Art. 34. 
 
 (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche) 
 
1. Il comma 2 dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125,
e' sostituito dal seguente: 
«2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi  o  aree  pubblici
diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle  ore
24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e  la  somministrazione
di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o  altre
riunioni  straordinarie   di   persone   ovvero   in   occasione   di
manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il  commercio  di
prodotti tipici locali, previamente autorizzate,  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il
fatto e' commesso dalle ore 24 alle  ore  7  attraverso  distributori
automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro
5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al  presente  comma  e'
disposta  anche  la  confisca  della  merce  e   delle   attrezzature
utilizzate». 
 
 
	        
	      
                              Art. 35. 
 
(Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n.  110/2008  e
                 del regolamento (CE) n. 1019/2002) 
 
1. All'articolo 17, comma 6, della legge 7 luglio 2009, n.  88,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sulla base dei  principi  e
criteri direttivi generali stabiliti dalla presente legge». 
 
 
	        
	      
                              Art. 36. 
 
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/48/CE  sulla
                      sicurezza dei giocattoli) 
 
1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione  della
direttiva 2009/48/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  18
giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, il Governo e'  tenuto  a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo  2
della  presente  legge,  in  quanto  compatibili,  anche  i  seguenti
principi e criteri direttivi: 
a) prevedere il  coordinamento  delle  disposizioni  attuative  della
delega con quelle previste dal decreto legislativo 27 settembre 1991,
n. 313, recante attuazione della  direttiva  88/378/CEE  relativa  al
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti  la
sicurezza dei giocattoli, prevedendo in particolare che il  Ministero
dello sviluppo economico eserciti la vigilanza  sui  controlli  sulla
sicurezza dei giocattoli; 
b)  prevedere,  anche  allo  scopo   di   ottemperare   al   disposto
dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.  765/2008  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  il
Ministero dello sviluppo economico si  avvalga,  per  lo  svolgimento
delle  attivita'  di  controllo  e  di  vigilanza,  delle  camere  di
commercio, industria, artigianato e  agricoltura,  nell'ambito  delle
funzioni attribuite dall'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, nonche' della collaborazione del Corpo della guardia di
finanza, conformemente al dettato dell'articolo 2, comma  2,  lettera
m), e dell'articolo 3, comma 1,  del  decreto  legislativo  19  marzo
2001, n. 68; 
c) prevedere che, con regolamento da adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore  del  decreto  legislativo  attuativo
della delega di cui al presente articolo, su  proposta  del  Ministro
dello   sviluppo   economico,   vengano   impartite   le   necessarie
disposizioni atte  a  garantire  il  coordinamento  tra  le  funzioni
assegnate in fase di attuazione della delega  al  suddetto  Ministero
dello   sviluppo   economico   e   quelle   attribuite   alle   altre
amministrazioni preposte alla vigilanza del  mercato  in  materia  di
sicurezza dei giocattoli, per gli aspetti di specifica competenza; 
d) prevedere, in sede di attuazione dell'articolo 50 della  direttiva
2009/48/CE, le fattispecie di  divieto  di  immissione  sul  mercato,
nonche' quelle di richiamo e di ritiro del prodotto, per  le  ipotesi
di giocattoli privi di documentazione tecnica  idonea  a  provare  la
sicurezza del prodotto,  nonche'  mancanti  di  marcatura  CE,  e  la
relativa disciplina di notifica immediata alla parte interessata, con
l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dall' ordinamento. 
2. All'attuazione  della  delega  di  cui  al  comma  1  si  provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
 
	        
	      
                              Art. 37. 
 
(Delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  2008/6/CE,  in
materia di completamento del  mercato  interno  dei  servizi  postali
                             comunitari) 
 
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  il  termine  e  con  le
modalita' di cui all'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi volti
a recepire la  direttiva  2008/6/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/  CE
per quanto riguarda il pieno completamento del  mercato  interno  dei
servizi postali comunitari. 
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto
dei principi e criteri direttivi  generali  di  cui  all'articolo  2,
nonchedei seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
a) determinare, nel  contesto  di  piena  apertura  del  mercato,  le
condizioni  concernenti  la  fornitura  dei  servizi  postali  e  del
servizio  postale  universale,  nonche'  di  accesso  agli   elementi
dell'infrastruttura della rete o dei  servizi  postali  a  condizioni
trasparenti e non discriminatorie, assicurando,  fatto  salvo  quanto
previsto dall'articolo 8  della  direttiva  97/67/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, che a far data dal  31
dicembre 2010 non siano concessi  ne'  mantenuti  in  vigore  diritti
esclusivi o speciali  per  l'esercizio  e  la  fornitura  di  servizi
postali; 
b) garantire che la fornitura dei servizi postali non crei situazioni
di concorrenza sleale  e  risponda  alle  esigenze  essenziali,  come
definite dalla direttiva 2008/6/CE, con  particolare  riferimento  al
rispetto  del  principio  di  non   discriminazione   nonche'   delle
condizioni di lavoro previste dalla legislazione  nazionale  e  dalla
contrattazione collettiva di lavoro di riferimento; 
c) garantire che la designazione del fornitore del  servizio  postale
universale  copra  un   periodo   sufficiente   ad   assicurarne   la
redditivita' degli investimenti. Fissare i principi  tariffari  e  di
trasparenza contabile. Fissare principi e criteri ai fini del calcolo
per la determinazione del costo netto della  fornitura  del  servizio
universale in conformita' a quanto previsto  dall'articolo  14  della
direttiva 97/67/CE, e successive modificazioni, nonche' dall'allegato
I alla direttiva 97/67/ CE in materia di orientamenti per il  calcolo
dell'eventuale costo netto del servizio universale; 
d) prevedere per gli operatori autorizzati e licenziatari obblighi in
merito  alla  qualita',  alla  disponibilita'  e  all'esecuzione  dei
servizi, ovvero obblighi di contribuzione finanziaria  ai  meccanismi
di condivisione dei costi  di  cui  all'articolo  7  della  direttiva
97/67/CE, e successive modificazioni; 
e) determinare norme  di  qualita'  per  la  fornitura  del  servizio
universale e  la  creazione  di  un  sistema  che  ne  garantisca  il
rispetto, compatibili con le norme di qualita' fissate per i  servizi
transfrontalieri  intracomunitari;  prevedere  la   revisione   delle
fattispecie  sanzionatorie  a  carico  del  fornitore  del   servizio
universale nonche' degli altri  operatori  postali  con  una  diversa
graduazione degli importi delle  sanzioni  stesse  nell'ambito  delle
previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della presente
legge; 
f) assicurare l'armonizzazione delle norme tecniche; 
g) assicurare che i  fornitori  di  servizi  postali  forniscano,  in
particolare alle autorita' nazionali di  regolamentazione,  tutte  le
informazioni,  anche  di  carattere  finanziario  e  attinenti   alla
fornitura del servizio universale; 
h)  assicurare  che   l'autorita'   nazionale   di   regolamentazione
indipendente dall'operatore,  designata  ai  sensi  dell'articolo  22
della direttiva  97/67/CE,  e  successive  modificazioni,  svolga  le
funzioni di regolamentazione in regime di autonomia tecnico-operativa
e in piena  ed  effettiva  separazione  strutturale  dalle  attivita'
inerenti  alla  proprieta'  e  al  controllo,  tenendo  conto   delle
disposizioni di cui all'articolo 9. comma 2, della legge  4  febbraio
2005, n. 11, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
i) assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose  per  la
gestione dei reclami degli utenti  nei  riguardi  del  fornitore  del
servizio universale e degli altri operatori postali; 
l) assicurare il coordinamento con  le  disposizioni  in  materia  di
servizi postali previste nel codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo  12  aprile
2006, n. 163; 
m) prevedere, in conformita'  al  considerando  58)  della  direttiva
2008/6/CE, che in caso di conflitto fra una disposizione del  decreto
di recepimento della medesima direttiva ed il decreto di  recepimento
della direttiva 2006/123/CE del Parlamento  europeo  edel  Consiglio,
del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi  nel  mercato  interno,  le
disposizioni del decreto di recepimento di cui al  presente  articolo
prevalgano e si applichino pienamente al settore postale. 
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
 
	        
	      
                              Art. 38. 
 
(Modifiche al capo II del decreto legislativo n.  286  del  2005,  in
materia di  attuazione  della  direttiva  2003/59/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15  luglio  2003,  sulla  qualificazione
iniziale e formazione periodica  dei  conducenti  di  taluni  veicoli
       stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri) 
 
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le
seguenti modifiche: 
a) al comma 1 dell'articolo 18, dopo la lettera  b)  e'  inserita  la
seguente: 
«b-bis) 21 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci
per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie C e  C+E,  a
condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato di
cui all'articolo 19, comma 2-bis»; 
b) al comma 2-bis dell'articolo 19, le parole: «lettere b), d) ed e)»
sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), b-bis), d) ed e)». 
 
 
	        
	      
                              Art. 39. 
 
(Principi  e  criteri  direttivi  per  l'attuazione  della  direttiva
           2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali) 
 
1. Il decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dell'11   marzo   2009,
concernente i diritti aeroportuali, e' adottato entro il  termine  di
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  su
proposta del Ministro per le politiche europee e del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a  carico
della finanza pubblica e nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi: 
a) definire l'ambito di applicazione delle norme di recepimento della
direttiva 2009/12/CE,  emanate  ai  sensi  della  delega  di  cui  al
presente articolo, agli aeroporti aperti al traffico  commerciale  il
cui volume di traffico annuale superi la soglia di cinque milioni  di
movimenti passeggeri, anche in  revisione  del  regime  previsto  dal
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, a condizione  che
i diritti aeroportuali a carico degli  utenti  per  l'utilizzo  delle
infrastrutture e dei servizi forniti dagli aeroporti siano: 
1)  determinati  secondo   criteri   rispondenti   a   requisiti   di
oggettivita',   trasparenza,    pertinenza,    ragionevolezza,    non
discriminazione e consultazione degli utenti; 
2) adottati all'esito di procedure di consultazione  tra  il  gestore
aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto o loro rappresentanti; 
3) sottoposti alla vigilanza dell'autorita' indipendente di cui  alla
lettera d) che, in caso di disaccordo tra le parti,  provvede,  entro
un  termine  perentorio,  a  valutare   le   proposte   del   gestore
aeroportuale, adottando una decisione provvisoria  sulla  misura  dei
diritti da applicare; 
b) prevedere apposito regime per  gli  aeroporti  con  un  volume  di
traffico  passeggeri  inferiore  ai  cinque  milioni   di   movimenti
passeggeri, anche in un'ottica di liberalizzazione,  con  riferimento
alla determinazione della misura dei diritti aeroportuali corrisposti
dagli utenti  per  l'utilizzo  delle  infrastrutture  e  dei  servizi
forniti in  regime  di  esclusiva,  nel  rispetto  dei  requisiti  di
oggettivita', trasparenza, pertinenza, ragionevolezza,  consultazione
degli utenti e non discriminazione e in linea con  la  media  europea
dei  diritti   aeroportuali   praticati   in   scali   con   analoghe
caratteristiche di traffico; 
c) escludere  dall'applicazione  delle  norme  di  recepimento  della
direttiva 2009/ 12/CE i diritti  riscossi  per  la  remunerazione  di
servizi  di  navigazione  aerea  di  rotta  e  terminale  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1794/ 2006  della  Commissione,  del  6  dicembre
2006, i diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra
di cui all'allegato della direttiva 96/67/CE del  Consiglio,  del  15
ottobre 1996,  e  i  diritti  riscossi  per  finanziare  l'assistenza
fornita alle persone con disabilita' e  alle  persone  con  mobilita'
ridotta di cui  al  regolamento  (CE)  n.  1107/2006  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006; 
d) designare l'Ente nazionale per  l'aviazione  civile  (ENAC)  quale
autorita' nazionale di vigilanza, nel rispetto dei requisiti previsti
dall'articolo 11 della  direttiva  2009/12/CE,  prevedendo  che  esso
provveda ai nuovi compiti attribuiti nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; 
e) istituire un meccanismo di finanziamento dell'autorita'  nazionale
di vigilanza attraverso  l'imposizione  di  diritti  a  carico  degli
utenti dell'aeroporto e dei gestori aeroportuali nella misura utile a
garantire i costi diretti e indiretti connessi alla costituzione o al
potenziamento di  un'apposita  struttura  da  realizzare  nell'ambito
della dotazione organica dell'ENAC; 
f)  attribuire  all'autorita'  nazionale  di  vigilanza,   escludendo
l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 6, paragrafi 3  e
4, della direttiva 2009/12/CE, compiti di regolazione  economica  con
l'approvazione dei  sistemi  di  tariffazione  e  dell'ammontare  dei
diritti, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche  accorpata
per  servizi  personalizzati,  che   garantiscano   annualmente   gli
incrementi inflattivi; i sistemi  di  tariffazione  devono  risultare
orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di
efficienza nonche', nell'ambito  di  una  crescita  bilanciata  della
capacita'   aeroportuale,   all'incentivazione   degli   investimenti
correlati all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla
qualita' dei servizi, senza escludere  una  modulazione  dei  diritti
aeroportuali per motivi di interesse pubblico  e  generale,  compresi
motivi ambientali; 
g) prevedere, laddove  il  numero  degli  utenti  dell'aeroporto  che
desiderano avere accesso ai servizi personalizzati o a un terminale o
parte di un terminale specializzato ecceda il numero degli utenti che
e'  possibile  accogliere  a  causa  di  vincoli  di  capacita',  che
l'accesso venga determinato in base a criteri pertinenti,  obiettivi,
trasparenti e non discriminatori, proposti dal  gestore  aeroportuale
ed approvati dall'autorita' nazionale di vigilanza; 
h)  ammettere  la  tutela  giurisdizionale   avverso   le   decisioni
dell'autorita'  nazionale  di  vigilanza  che  sono  da   qualificare
vincolanti  e  che  vengono  adottate  di  regola  entro  un  termine
perentorio dal deferimento della questione; 
i) prevedere che la  sostituzione  del  sistema  tariffario  vigente,
correlato  all'attuazione  di  specifiche  disposizioni  del   citato
decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 248 del 2005, abbia luogo allorche' il gestore  aeroportuale
interessato introduca il  nuovo  regime  tariffario  derivante  dalle
norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE. 
 
 
	        
	      
                              Art. 40. 
 
(Recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE. Disposizioni in
materia  di  emoderivati,  adeguamento  alla  farmacopea  europea   e
disposizioni sull'ubicazione degli stabilimenti per  il  processo  di
             frazionamento in Paesi dell'Unione europea) 
 
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n.  261,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
«1. Alla raccolta e al controllo del sangue e  del  plasma  umani  da
utilizzare per la produzione di medicinali si applica quanto disposto
dal presente decreto. Per il raggiungimento degli  obiettivi  di  cui
all'articolo  2,  paragrafo  3,  della  direttiva  2005/62/CE   della
Commissione, del 30 settembre  2005,  il  plasma  raccolto  in  Paesi
esteri  ed  i  relativi  intermedi,  destinati  alla  produzione   di
medicinali emoderivati, devono rispondere ai requisiti previsti dalla
vigente farmacopea europea ed  alle  direttive  europee  applicabili,
anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo  135,  comma
2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Con  modalita'  da
individuare con il decreto di cui all'articolo  16,  comma  1,  della
legge 21 ottobre 2005, n. 219, e nel rispetto degli obiettivi di  cui
all'articolo 110 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del  6  novembre  2001,  sono  comunque  ammessi  alla
lavorazione  per  la  produzione   di   medicinali   emoderivati   da
commercializzare al di fuori  dell'Unione  europea  il  plasma  ed  i
relativi intermedi provenienti dai centri di raccolta e produzione di
Paesi terzi. Il decreto di cui  al  periodo  precedente  e'  adottato
entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione». 
2. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, il comma 2 e'
sostituito dal seguente: 
«2. Ai fini della stipula delle convenzioni di  cui  al  comma  1,  i
centri e le aziende di frazionamento e di produzione  di  emoderivati
devono essere dotati di adeguate  dimensioni,  disporre  di  avanzata
tecnologia e avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il  processo
di frazionamento ubicati nei Paesi  dell'Unione  europea  in  cui  il
plasma raccolto non e' oggetto di cessione a  fini  di  lucro  ed  e'
lavorato in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento
comunitario. I suddetti centri ed aziende devono produrre  i  farmaci
emoderivati oggetto delle convenzioni  di  cui  al  comma  1,  dotati
dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia». 
3. Trascorsi trentasei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, la disciplina di cui  al  comma  2  dell'articolo  15
della legge 21 ottobre 2005, n. 219,  come  sostituito  dal  presente
articolo,   e'   rivista   alla   luce    delle    evidenze    emerse
dall'applicazione delle convenzioni di cui al comma  1  dello  stesso
articolo 15. 
4. Il decreto di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 21 ottobre
2005, n. 219, e' adottato  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
5. L'ultimo periodo del comma  5  dell'articolo  15  della  legge  21
ottobre 2005, n. 219, e' soppresso. 
 
 
	        
	      
                              Art. 41. 
 
(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile  2001,
n. 290, in materia di autorizzazione alla produzione, alla immissione
       in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari) 
 
1. Il Governo e' autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo  17,
comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   e   successive
modificazioni, un  regolamento,  su  proposta  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dellasalute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del  mare,  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per  i  rapporti  con  le
regioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, per la modifica del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, con le  modalita'
e secondo i principi di cui all'articolo  20  della  legge  15  marzo
1997,  n.  59,  e  nel  rispetto  della  direttiva  91/414/  CEE  del
Consiglio, del 15 luglio 1991, e del regolamento  (CE)  n.  1107/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,  secondo
i seguenti principi e criteri direttivi: 
a) prevedere procedure semplificate per  il  rilascio  e  il  rinnovo
delle autorizzazioni all'immissione in commercio, in  particolare  in
riferimento   alle   modalita'   di   etichettatura   dei    prodotti
fitosanitari; 
b) rimodulare la trasmissione dei dati di vendita e  di  esportazione
dei prodotti fitosanitari in via telematica o su supporto magnetico; 
c) ridefinire la disciplina  di  autorizzazione  alla  immissione  in
commercio  per  particolari  prodotti   utilizzati   in   agricoltura
biologica, biodinamica e convenzionale; 
d) ridefinire la disciplina in merito al rilascio dell'autorizzazione
all'acquisto ed all'impiego  dei  prodotti  fitosanitari  e  relativi
registri dei trattamenti effettuati, di cui agli articoli 25, 26,  27
e 42 del citato decreto del Presidente della Repubblica. 
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri, ne' minori  entrate,  a  carico  del  bilancio  dello
Stato. 
3. Le amministrazioni interessate provvedono ai  compiti  di  cui  al
presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
previste a legislazione vigente. 
 
 
	        
	      
                              Art. 42. 
 
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
        venatorio in attuazione della direttiva 2009/147/CE) 
 
1. All'articolo  1  della  legge  11  febbraio  1992,  n.  157,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
«1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie
per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli
di cui all'articolo 1  della  direttiva  2009/147/CE  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio,  del  30  novembre  2009,  ad  un  livello
corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche,  turistiche  e
culturali, tenendo conto delle esigenze  economiche  e  ricreative  e
facendo  in  modo  che  le  misure   adottate   non   provochino   un
deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei  loro
habitat, fatte salve le finalita' di cui all'articolo 9, paragrafo 1,
lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva»; 
b) al  comma  5,  le  parole:  «prioritariamente  le  specie  di  cui
all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito
dalle citate direttive 85/411/CEE  e  91/  244/CEE»  sono  sostituite
dalle seguenti: «prioritariamente le specie  di  cui  all'allegato  I
annesso  alla  citata  direttiva  2009/147/CE,  secondo   i   criteri
ornitologici previsti all'articolo 4 della stessa direttiva»; 
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
«5-bis. Le regioni e le  province  autonome  adottano  le  misure  di
conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.  357,  e
successive  modificazioni,  per  quanto  possibile,  anche  per   gli
habitatesterni alle zone di protezione  speciale.  Le  regioni  e  le
province autonome provvedono  al-l'  attuazione  del  presente  comma
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica»; 
d) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
«7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i  monitoraggi  e  i  lavori
necessari per la protezione,  la  gestione  e  l'utilizzazione  della
popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della
citata  direttiva  2009/147/  CE,  con  particolare  attenzione  agli
argomenti elencati nell'allegato V annesso alla  medesima  direttiva.
Il Ministro per le politiche europee,  di  concerto  con  i  Ministri
competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le  informazioni
necessarie al coordinamento delle ricerche e dei  lavori  riguardanti
la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di  uccelli
di cui al presente comma. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono
stabilite  le  modalita'  di  trasmissione  e  la   tipologia   delle
informazioni che le regioni sono tenute a comunicare.  All'attuazione
del presente comma  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
2. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
«1-bis. L'esercizio venatorio e' vietato, per ogni singola specie: 
a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; 
b)  durante  il  periodo  della  nidificazione  e   le   fasi   della
riproduzione e della dipendenza degli uccelli»; 
b) al comma 2 sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Ferme
restando le disposizioni relative agli ungulati, le  regioni  possono
posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di  cui
al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono
obbligate ad acquisire il preventivo  parere  espresso  dall'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale
devono  uniformarsi.  Tale  parere  deve  essere  reso,  sentiti  gli
istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento
della richiesta». 
3. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio  1992,  n.  157,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma  4,  le  parole:  «e  della  direttiva  79/409/CEE»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro due  mesi  dalla  data  della  loro
entrata in vigore»; 
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
«4-bis. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui  all'articolo
9, paragrafo 1,  lettera  a),  della  citata  direttiva  2009/147/CE,
provvedono,  ferma  restando  la  temporaneita'   dei   provvedimenti
adottati, nel  rispetto  di  linee  guida  emanate  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano». 
4. All'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il  comma  3
e' sostituito dal seguente: 
«3. Le autorizzazioni per  le  attivita'  di  cui  al  comma  1  sono
rilasciate  dal  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali  su  parere  dell'ISPRA,  nel  rispetto  delle  convenzioni
internazionali.  Nel  caso  di  specie  di  uccelli  che  non  vivono
naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli  Stati
membri dell'Unione europea,  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali consulta preventivamente anche la  Commissione
europea». 
5. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) alla lettera o) sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «;
distruggere  o  danneggiare  deliberatamente  nidi  e  uova,  nonche'
disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve
le attivita' previste dalla presente legge»; 
b) alla lettera bb), dopo le parole:  «detenere  per  vendere,»  sono
inserite le seguenti: «trasportare per vendere,». 
 
 
	        
	      
                              Art. 43. 
 
(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno  2003,  n.  209,  recante
attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) 
 
1. Il comma 15 dell'articolo 5  del  decreto  legislativo  24  giugno
2003, n. 209, e' sostituito dal seguente: 
«15. Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di  cui  alla
legge 5 febbraio 1992, n.  122,  possono  consegnare,  ove  cio'  sia
tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti
dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione  di  quelli  per  cui  e'
previsto dalla  legge  un  consorzio  obbligatorio  di  raccolta,  ai
seguenti soggetti: 
a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma  3,  qualora
iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali; 
b) ad un operatore autorizzato alla  raccolta  ed  al  trasporto  dei
rifiuti perche' provveda al loro trasporto ad un centro  di  raccolta
di cui al comma 3». 
 
 
	        
	      
                              Art. 44. 
 
(Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, in  materia
          di riutilizzo di documenti nel settore pubblico) 
 
1. Al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
a) all'articolo 1, comma  2,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: «Sono fatti salvi l'articolo 7  del  decreto  legislativo  6
settembre 1989, n. 322, e l'articolo 8 della legge 31 dicembre  1996,
n. 681. Ove consentito, il riutilizzo avviene  secondo  le  modalita'
previste dal presente decreto»; 
b) all'articolo 2, comma 1, lettera i), sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, o che ne ha la disponibilita'»; 
c) all'articolo 3, comma 1: 
1) la lettera f) e' abrogata; 
2) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  o
per motivi di  tutela  del  segreto  statistico,  quali  disciplinati
dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989. n. 322,»; 
d) all'articolo 4, comma 1: 
1) la lettera d) e' abrogata; 
2) la lettera f) e' abrogata; 
e) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «numerose  o  complesse.»
e' aggiunto il seguente periodo: «In caso di decisione  negativa,  il
titolare del dato comunica al richiedente i mezzi di  ricorso  a  sua
disposizione per impugnare la decisione»; 
f) all'articolo 6, comma 1,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «o in qualsiasi altra forma in cui gli stessi siano  comunque
disponibili»; 
g) all'articolo 7: 
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte
salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 370,  371  e  372,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311»; 
2) al comma 2, alle parole: «utile da  determinare»  e'  premessa  la
seguente: «congruo»; 
h) all'articolo 10, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
«2. Nel caso in cui una pubblica amministrazione riutilizza, per fini
commerciali che esulano dall'ambito  dei  suoi  compiti  di  servizio
pubblico, documenti propri o di altra  pubblica  amministrazione,  si
applicano le modalita' di riutilizzo anche  economico  stabilite  nel
presente decreto». 
 
 
	        
	      
                              Art. 45. 
 
(Delega al Governo per  il  riordino,  l'attuazione  e  l'adeguamento
della  normativa  interna  ai  regolamenti  comunitari  in  tema   di
                        precursori di droga) 
 
1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica, entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  su  proposta  dei   Ministri   della
giustizia, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della
salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia
e delle finanze e per le politiche europee, sentita la Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, con
le modalita' e secondo i principi e criteri  direttivi  di  cui  agli
articoli 1 e 2, uno o piu' decreti legislativi  recanti  disposizioni
in tema di precursori di droghe. I suddetti decreti sono adottati per
dare attuazione  al  regolamento  (CE)  n.  273/2004  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, dell' 11 febbraio 2004, al regolamento  (CE)
n. 111/ 2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004,  e  al  regolamento
(CE) n.  1277/2005  della  Commissione,  del  27  luglio  2005,  come
modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione, dell'8
aprile 2009,  anche  attraverso  la  modifica,  il  riordino  e,  ove
occorra, l'abrogazione delle norme contenute nel  testo  unico  delle
leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati  di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato: «testo unico». 
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati altresi' nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, anche al fine  di
individuare gli  organi  competenti  all'adozione  degli  adempimenti
previsti dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n.  111/2005  e  n.  1277/
2005: 
a) prevedere l'utilizzo delle  locuzioni  «precursori  di  droghe»  o
«sostanze classificate», in luogo  di  quelle  utilizzate  nel  testo
unico; 
b) prevedere la distinzione, anche  all'interno  del  medesimo  testo
unico, tra le disposizioni  concernenti  i  precursori  di  droghe  e
quelle relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope; 
c) definire le modalita' di  rilascio,  sospensione  e  ritiro  delle
licenze per l'utilizzo dei precursori di  droghe  classificati  nella
categoria 1  dell'allegato  I  al  regolamento  (CE)  n.  273/2004  e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, e relative esclusioni;
definire le modalita' di rilascio di licenze  speciali  agli  enti  e
alle istituzioni di cui agli  articoli  3  del  regolamento  (CE)  n.
273/2004 e 12 del regolamento (CE) n. 1277/2005; 
d) prevedere la regolamentazione  del  registro  degli  operatori  di
precursori di droghe classificati nella categoria 2  dell'allegato  I
al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al  regolamento  (CE)
n. 111/2005 e, solo per le attivita' di esportazione, nella categoria
3 dei medesimi allegati; prevedere la definizione delle modalita'  di
registrazione; 
e) prevedere la regolamentazione delle  transazioni  intracomunitarie
di  precursori  di  droghe  classificati  nelle  categorie  1   e   2
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/ 2004 e  dell'allegato  al
regolamento (CE) n. 111/2005; 
f) prevedere la regolamentazione delle transazioni con Paesi terzi di
precursori  di  droghe  classificati  nelle  categorie  1,  2   e   3
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/ 2004 e  dell'allegato  al
regolamento (CE) n. 111/2005; 
g) prevedere  la  regolamentazione  dell'obbligo  di  rendicontazione
annuale per precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2  e
3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato  al
regolamento (CE) n. 111/2005; 
h) prevedere la regolamentazione delle attivita' di  vigilanza  e  di
ispezione. 
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono altresi' informati ai
seguenti principi e criteri  direttivi,  al  fine  di  sanzionare  le
violazioni alle norme contenute nei regolamenti (CE) n. 273/2004,  n.
111/2005 e n. 1277/ 2005: 
a) sanzionare come delitto, nel rispetto dei limiti massimi  edittali
fissati nell'articolo 73, comma 2-bis, del testo unico, le  condotte,
individuate nei termini e nei limiti di  cui  ai  citati  regolamenti
comunitari, di  illecita  immissione  sul  mercato,  importazione  ed
esportazione di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e
2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato  al
regolamento (CE)  n.  111/2005,  nonche'  di  illecito  possesso  dei
precursori  di  droghe  classificati  nella  predetta  categoria   1.
Prevedere, in particolare, un piu' grave trattamento sanzionatorio  a
carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze  stupefacenti
o con precursori di droghe.  Prevedere  inoltre,  in  tali  casi,  la
revoca della licenza ad operare con precursori di droghe classificati
nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n.  273/2004  e
dell'allegato  al  regolamento  (CE)  n.  111/2005,  con  divieto  di
ulteriore rilascio,  nonche'  la  sospensione  dell'attivita'  svolta
dall'operatore con riferimento ai precursori di  droghe  classificati
nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, elevando fino alla meta'
la durata di tali sanzioni, rispetto a quanto previsto  dall'articolo
70 del testo unico; 
b) sanzionare come delitto punibile con la reclusione fino  a  cinque
anni e con la multa fino a euro 3.000 le  condotte,  individuate  nei
termini e nei limiti di cui ai citati regolamenti (CE) n. 111/2005  e
n. 1277/ 2005, di  illecita  esportazione  di  sostanze  classificate
nella categoria 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n.  273/2004  e
dell'allegato  al  regolamento  (CE)  n.  111/2005.   Prevedere,   in
particolare, un piu' grave trattamento  sanzionatorio  a  carico  dei
soggetti legittimati ad  operare  con  sostanze  stupefacenti  o  con
precursori di droghe. Prevedere inoltre,  in  tali  casi,  la  revoca
della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria  1
dei predetti allegati, con divieto di ulteriore rilascio, nonche'  la
sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle
sostanze classificate nelle categorie 2 e 3  dei  predetti  allegati,
nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico; 
c) sanzionare come contravvenzione punibile con l'arresto fino ad  un
anno o con l'ammenda da euro 300 a euro 3.000,  salvo  che  il  fatto
costituisca piu' grave reato: 
1) le condotte  di  impedimento  o  di  ostacolo  alle  attivita'  di
vigilanza,  controllo  ed  ispezione,  come  individuate  dai  citati
regolamenti; 
2) l'inosservanza,  da  parte  degli  operatori,  degli  obblighi  di
comunicazione imposti dall'articolo 8, paragrafo 2,  del  regolamento
(CE) n. 273/2004, dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento  (CE)
n. 111/ 2005, e dagli articoli  17  e  18  del  regolamento  (CE)  n.
1277/2005; 
3) la violazione dell'obbligo, individuato nei termini e  nei  limiti
di cui ai regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 1277/2005, di fornire  le
sostanze classificate nella categoria1 dell'allegato I al regolamento
(CE) n. 273/ 2004 e dell'allegato al regolamento  (CE)  n.  111/2005,
solo a determinati soggetti; 
d) prevedere, nei casi di cui alla lettera  c),  la  possibilita'  di
revocare la  licenza  ad  operare  con  sostanze  classificate  nella
categoria 1  dell'allegato  I  al  regolamento  (CE)  n.  273/2004  e
dell'allegato al regolamento (CE)  n.  111/2005  solo  a  determinati
soggetti, con divieto di ulteriore rilascio,  nonche'  di  sospendere
l'attivita'  svolta  dall'operatore  con  riferimento  alle  sostanze
classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei  limiti
di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico; 
e) sanzionare come illecito amministrativo, punibile con la  sanzione
pecuniaria non inferiore ad euro 600 nel minimo e  non  superiore  ad
euro 6.000 nel massimo, la violazione degli ulteriori obblighi  posti
a carico degli operatori dai predetti regolamenti comunitari, tra cui
gli  obblighi  di  comunicazione,  dichiarazione,  documentazione  ed
etichettatura. Prevedere, in tali casi, la possibilita' di sospendere
la licenza ad operare con sostanze  classificate  nella  categoria  1
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004  e  dell'allegato  al
regolamento   (CE)   n.   111/2005,   nonche'   l'attivita'    svolta
dall'operatore  con  riferimento  alle  sostanze  classificate  nelle
categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata  previsti
dall'articolo 70 del testo unico; 
f)  prevedere  la  disciplina  dell'obbligo  di   comunicare   alcune
transazioni commerciali, tra cui quelle verso i Paesi extracomunitari
segnalati dal regolamento (CE) n. 1277/  2005,  come  modificato  dal
regolamento  (CE)  n.  297/2009,  per  la  necessita'   di   adeguati
monitoraggi, nonche' altre  transazioni  individuate  sulla  base  di
criteri  quantitativi  ovvero  in  relazione  alla  tipologia   delle
sostanze  classificate,  alla  Direzione  centrale  per   i   servizi
antidroga, ai fini  della  prevenzione  e  repressione  del  traffico
illecito, sanzionando le condotte in violazione di  tale  obbligo  ai
sensi delle lettere c) e d); 
g) prevedere la possibilita', nei procedimenti penali per  i  delitti
di cui alle lettere a) e b), di ritardare l'emissione o  l'esecuzione
dei provvedimenti di  arresto  o  di  sequestro,  e  di  compiere  le
ulteriori attivita' previste dall'articolo 98 del testo unico; 
h) prevedere, tra le ipotesi di reato  di  cui  all'articolo  74  del
testo unico, quella in cui tre o piu' persone si associano allo scopo
di commettere piu' delitti tra quelli indicati nella lettera a). 
 
 
	        
	      
                              Art. 46. 
 
(Attuazione della direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 16 settembre 2009, recante  modifica  della  direttiva
98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per  quanto
       riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo) 
 
1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, sono apportate le
seguenti modifiche: 
a) all'articolo 13: 
1) al comma 1, lettera c), numero 1), le parole: «per un  periodo  di
dieci anni» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  un  periodo  di
quattordici anni»; 
2) al comma 2, lettera c), numero 1), le parole: «per un  periodo  di
dieci anni» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  un  periodo  di
quattordici anni»; 
b) all'articolo 17, comma 1, le parole:  «per  un  periodo  di  dieci
anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di  quattordici
anni». 
 
 
	        
	      
                              Art. 47. 
 
(Obblighi  di  monitoraggio  in  materia  di  Servizi  di   interesse
                         economico generale) 
 
1. Il Ministro per le politiche europee, nell'ambito delle competenze
di cui all'articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n.  52,  assicura
l'adempimento degli obblighi  di  monitoraggio  e  informazione  alla
Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea  in
materia di Servizi di interesse economico generale,  ivi  inclusa  la
predisposizione  delle  relazioni   periodiche   triennali   di   cui
all'articolo 8 della decisione 2005/ 842/CE della Commissione, del 28
novembre 2005. 
2. Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sono
stabilite le modalita' attuative del comma 1. 
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della  finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate svolgono  le  attivita'  previste  dal
presente articolo con le risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
 
 
	        
	      
                              Art. 48. 
 
(Riconoscimento  delle  navi  officina  e  navi  frigorifero  nonche'
modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008,  n.
                                194) 
 
1. Il Ministero della salute riconosce, ai sensi dell'articolo 4  del
regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 29 aprile 2004, le navi officina e le navi frigorifero ormeggiate
nei porti italiani. 
2. Gli oneri derivanti dalle attivita' di  cui  al  comma  1  sono  a
carico degli operatori e sono quantificati sulla base  delle  tariffe
di cui all'allegato A, sezione 7, del decreto legislativo 19 novembre
2008, n. 194. 
3. Sono altresi' a carico degli operatori tutti gli  oneri  derivanti
dalla esigenza dei medesimi di far effettuare verifiche ispettive  su
navi che  si  trovano  in  acque  internazionali,  sia  nel  caso  di
ispezioni finalizzate al riconoscimento delle stesse, sia nel caso di
attivita' di verifica ispettiva di monitoraggio. 
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge,   sono
determinate, sulla base del costo effettivo del servizio, le  tariffe
per le attivita' di cui  al  comma  3  e  le  relative  modalita'  di
versamento. 
5. Al fine di dare corretta applicazione alle disposizioni di cui  al
regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 29  aprile  2004,  e  prevenire  disparita'  di  trattamento  sul
territorio nazionale,  all'articolo  1  del  decreto  legislativo  19
novembre 2008, n. 194, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
«3-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto
gli imprenditori agricoli per  l'esercizio  delle  attivita'  di  cui
all'articolo 2135 del codice civile». 
 
 
	        
	      
                              Art. 49. 
 
(Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n.  189,  in  applicazione  del
regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, sul  commercio  dei  prodotti  derivati  della
                                foca) 
 
1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono  apportate
le seguenti modifiche: 
a) nella  rubrica,  dopo  la  parola:  «pellicce»  sono  inserite  le
seguenti: «e disposizioni sanzionatone  sul  commercio  dei  prodotti
derivati dalla foca»; 
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
«2-bis. Chiunque produce, commercializza,  esporta  o  introduce  nel
territorio nazionale  qualunque  prodotto  derivato  dalla  foca,  in
violazione dell'articolo 3 del  regolamento  (CE)  n.  1007/2009  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e'  punito
con l'arresto da tre mesi a un  anno  o  con  l'ammenda  da  5.000  a
100.000 euro»; 
c) al comma 3, dopo la parola: «condanna» sono inserite le  seguenti:
«, o all'applicazione della pena su richiesta  delle  parti  a  norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale» e  le  parole:  «al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2-bis»; 
d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
«3-bis. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura  penale
per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis, il giudice con la  sentenza
o  con  il  decreto  penale   di   condanna   applica   la   sanzione
amministrativa accessoria della  sospensione  della  licenza  per  un
periodo da tre mesi ad un anno, e,  in  caso  di  reiterazione  della
violazione, la sanzione amministrativa accessoria  del  ritiro  della
stessa. 
3-ter.  Al  fine  dell'esecuzione   delle   sanzioni   amministrative
accessorie, la sentenza o il  decreto  penale  di  condanna  divenuti
irrevocabili sono trasmessi senza ritardo, a  cura  del  cancelliere,
all'autorita'   amministrativa   competente   per   l'adozione    dei
conseguenti provvedimenti». 
 
 
	        
	      
                              Art. 50. 
 
(Attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento  europeo
               e del Consiglio, del 16 settembre 2009) 
 
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla  data  di
entrata in  vigore  della  presente  legge,  un  decreto  legislativo
recante le norme occorrenti per dare attuazione agli articoli 22 e 36
del regolamento (CE)  n.  1060/2009  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del
credito, designando la Commissione nazionale per  le  societa'  e  la
borsa (CONSOB) quale autorita' competente ai  fini  del  regolamento,
attribuendo alla stessa i poteri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del
citato regolamento, e  individuando  le  sanzioni  amministrative  da
applicare in caso di  violazione  delle  disposizioni  del  medesimo,
estendendo all'uopo le previsioni di cui all'articolo 193  del  testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
di  cui  al  decreto   legislativo   24   febbraio   1998,   n.   58.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate svolgono le attivita' previste dal presente articolo  con
le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente. 
 
 
	        
	      
                              Art. 51. 
 
   (Disposizioni relative all'Amministrazione degli affari esteri) 
 
1. Alla luce dell'entrata in vigore del Trattato  di  Lisbona  ed  in
connessione con le esigenze derivanti dalla prossima istituzione  del
Servizio europeo per l'azione esterna,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica  5  gennaio1967,
n.  18,  recante  l'ordinamento  dell'Amministrazione  degli   affari
esteri: 
a) all'articolo 102, primo comma, la lettera b) e'  sostituita  dalla
seguente: 
«b) corso di aggiornamento per  i  consiglieri  di  legazione,  della
durata complessiva di almeno sei mesi»; 
b) all'articolo 106-bis, primo comma: 
1) il primo periodo e' sostituito dai  seguenti:  «Per  i  funzionari
diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere  d'ambasciata  e  di
ministro plenipotenziario viene redatta, rispettivamente ogni  due  e
tre anni, una relazione sul servizio prestato e sugli altri  elementi
indicati rispettivamente nel secondo comma dell'articolo  109  e  nel
secondo comma dell'articolo  109-bis  del  presente  decreto.  Per  i
funzionari  con  grado  di  consigliere  d'ambasciata   la   suddetta
relazione  viene  redatta  a  partire  dal  31   dicembre   dell'anno
successivo a quello della promozione nel grado. Per i funzionari  con
il grado di ministro plenipotenziario, la prima relazione  successiva
alla nomina nel grado viene redatta allo scadere di  tre  anni  dalla
data di redazione dell'ultima relazione biennale»; 
2) nell'ultimo periodo, la  parola:  "biennio»  e'  sostituita  dalla
seguente: «periodo»; 
c) all'articolo 107, primo comma, la lettera a) e' abrogata  e,  alla
lettera b),  le  parole:  «nell'esercizio  di  funzioni  consolari  o
commerciali per i funzionari non specializzati e» sono soppresse; 
d) all'articolo 108, primo  comma,  dopo  le  parole:  «di  effettivo
servizio» sono aggiunte le seguenti: «e che abbiano  frequentato  con
profitto il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b),
dell'articolo 102 del presente decreto»; 
e) all'articolo 109, nell'ambito delle dotazioni  organiche  vigenti,
il primo comma e' sostituito dal seguente: 
«Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono effettuate  fra
i consiglieri di ambasciata che  abbiano  compiuto  quattro  anni  di
effettivo servizio nel loro grado»; 
f) all'articolo 109-bis, terzo comma, le parole: «relazioni biennali»
sono sostituite dalle seguenti: «relazioni triennali»; 
g) all'articolo 168, secondo comma, al fine  di  rendere  il  dettato
normativo maggiormente conforme ai principi  di  cui  alla  direttiva
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre  2000,  che  stabilisce  un
quadro  generale  per  la  parita'  di  trattamento  in  materia   di
occupazione e di condizioni di lavoro,  al  primo  periodo,  dopo  le
parole: «purche' di notoria qualificazione nelle materie connesse con
le funzioni del posto che  esse  sono  destinate  a  ricoprire»  sono
aggiunte  le  seguenti:  ",   comprovata   da   adeguata   esperienza
professionale» e, al secondo periodo, le parole:  "in  eta'  compresa
tra i trentacinque e i sessantacinque  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «in eta' compresa tra i trenta e i sessantacinque anni»; 
h) la Tabella 1, nell'ambito  delle  dotazioni  organiche  vigenti  e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  e'  sostituita
dalla Tabella 1 di cui all'allegato 2 alla presente legge. 
2. Nel  quadro  delle  attivita'  dell'Istituto  diplomatico  possono
essere previsti  corsi  di  formazione  a  titolo  oneroso,  comunque
rientranti nei fini istituzionali del Ministero degli affari  esteri,
la partecipazione  ai  quali  e'  aperta  a  soggetti  estranei  alla
pubblica amministrazione italiana, anche di nazionalita' straniera. 
3. I proventi di cui al comma 2 sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati ai capitoli di spesa  dello  stato
di previsione  del  Ministero  degli  affari  esteri  destinati  alla
formazione. 
4.  L'Istituto  diplomatico  puo'  avvalersi,  per  il  programma  di
attivita',   dell'accesso   a   fondi   nazionali    comunitari    ed
internazionali ulteriori e diversi da quelli previsti nello stato  di
previsione del Ministero degli affari esteri. 
5. Le quote di partecipazione ai corsi sono determinate  in  modo  da
coprire, comunque, i costi sostenuti per la loro  realizzazione.  Dal
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato. 
 
 
	        
	      
CAPO III 
DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO
ADOTTATE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN
MATERIA PENALE
                              Art. 52. 
 
      (Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro) 
 
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi  dalla  data
di entrata in vigore della  presente  legge,  i  decreti  legislativi
recanti le norme occorrenti per l'attuazione delle seguenti decisioni
quadro: 
a) decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del  15  marzo  2001,
relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale; 
b) decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28  maggio  2001,
relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di  mezzi  di
pagamento diversi dai contanti; 
c) decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002,
relativa al rafforzamento del quadro penale per  la  repressione  del
favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali; 
d) decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre  2004,
riguardante la fissazione di  norme  minime  relative  agli  elementi
costitutivi dei reati e  alle  sanzioni  applicabili  in  materia  di
traffico illecito di stupefacenti. 
2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati,  nel
rispetto dell'articolo 14 della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto  con
i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia  e  delle
finanze e con gli altri Ministri interessati. 
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53 e 54,  i  decreti
legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel
rispetto delle disposizioni  previste  dalle  decisioni  quadro,  dei
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1,  lettere
a)  e  d),  nonche'  dei  seguenti  principi  e  criteri   direttivi,
realizzando il necessario coordinamento  con  le  altre  disposizioni
vigenti: 
a) introdurre tra i reati di cui alla sezione  III  del  capo  I  del
decreto  legislativo  8   giugno   2001,   n.   231,   e   successive
modificazioni, le  fattispecie  criminose  indicate  nelle  decisioni
quadro di cui al comma 1 del presente articolo, con la previsione  di
adeguate e  proporzionate  sanzioni  pecuniarie  e  interdittive  nei
confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali e'  stato
commesso il reato; 
b)  attribuire  a  organi  di  autorita'  amministrative   esistenti,
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico del bilancio dello Stato, il compito di  svolgere  l'attivita'
di punto di contatto per lo scambio di informazioni e per ogni  altro
rapporto con autorita' straniere previsto dalle decisioni  quadro  di
cui al comma 1. 
4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera  dei
deputati e al Senato  della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
espresso  il  parere  dei  competenti  organi  parlamentari.  Decorsi
sessanta giorni dalla data di trasmissione, i  decreti  sono  emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il  termine  per  l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma,  ovvero  i  diversi
termini previsti dai commi 5 e  7,  scadano  nei  trenta  giorni  che
precedono la scadenza  dei  termini  previsti  dai  commi  1  o  6  o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni. 
5. Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
decisioni  quadro  che  comportano   conseguenze   finanziarie   sono
corredati della relazione tecnica di cui all'articolo  17,  comma  3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e'  richiesto  anche
il parere delle Commissioni parlamentari  competenti  per  i  profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi  alle  condizioni
formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il  rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette  alle
Camere i testi,  corredati  dei  necessari  elementi  integrativi  di
informazione, per i pareri definitivi  delle  Commissioni  competenti
per i profili finanziari, che  devono  essere  espressi  entro  venti
giorni. 
6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei  principi
e criteri direttivi fissati dalla presente  legge,  il  Governo  puo'
adottare,  con  la  procedura  indicata  nei  commi  2,  3,  4  e  5,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai sensi del comma 1. 
7. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri  parlamentari
di cui al  comma  4,  ritrasmette  con  le  sue  osservazioni  e  con
eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al  Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di  ritrasmissione,
i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere. 
 
 
	        
	      
                              Art. 53. 
 
(Principi e criteri direttivi di attuazione  della  decisione  quadro
2001/220/GAI  del  Consiglio,  del  15  marzo  2001,  relativa   alla
          posizione della vittima nel procedimento penale) 
 
1. Nell'esercizio della delega  di  cui  all'articolo  52,  comma  1,
lettera a), il Governo segue i principi e criteri direttivi  generali
di cui agli articoli 2 e 52, comma 3, nonche' i seguenti  principi  e
criteri direttivi specifici: 
a) introdurre nel libro I, titolo VI, del codice di procedura  penale
una o piu' disposizioni che riconoscano alla persona offesa dal reato
il diritto  a  ricevere  da  parte  dell'autorita'  giudiziaria,  nel
rispetto delle norme sul segreto investigativo, in forme  adeguate  a
garantire la comprensione e in una lingua generalmente  compresa,  le
informazioni  relative  all'esito  della  sua  denuncia  o   querela,
all'assistenza che essa puo' ricevere nel  procedimento,  ai  diritti
processuali e sostanziali  a  essa  riconosciuti  dalla  legge,  alla
decisione  finale  dell'autorita'  giudiziaria,   alla   data   della
liberazione della persona indagata, imputata o condannata, riservando
alla  persona  offesa  il  diritto  di  non  ricevere   le   suddette
informazioni, tranne quando la loro trasmissione sia obbligatoria  in
base alla legge; 
b) introdurre nel libro V, titoli VII e IX, e nel libro  VII,  titolo
II, del codice di  procedura  penale  una  o  piu'  disposizioni  che
riconoscano alla persona offesa dal reato, che  sia  da  considerare,
per ragioni di eta' o condizione psichica o  fisica,  particolarmente
vulnerabile, la possibilita' di rendere la propria testimonianza, nel
corso  dell'incidente  probatorio,  dell'udienza  preliminare  e  del
dibattimento,  secondo  modalita'  idonee   a   proteggere   la   sua
personalita' e a preservarla dalle conseguenze della sua  deposizione
in udienza; 
c) introdurre nel libro V, titoli II e III, del codice  di  procedura
penale una o piu' disposizioni che riconoscano alla persona offesa da
un reato commesso nel territorio dello Stato italiano,  residente  in
un altro Stato membro dell'Unione europea, il  diritto  a  presentare
denuncia o querela davanti alle autorita' competenti dello  Stato  di
residenza e che attribuiscano a tale  forma  di  presentazione  della
denuncia  o  querela,  successivamente   trasmesse   alle   autorita'
italiane, la stessa validita' garantita alla denuncia e alla  querela
presentate in Italia o nelle altre  forme  previste  dall'ordinamento
vigente, ferma l'applicazione del diritto italiano; 
d) introdurre nel libro V, titoli II e III, del codice  di  procedura
penale una o piu' disposizioni che riconoscano alla persona offesa da
un reato commesso nel territorio di un altro Stato membro,  residente
in Italia, il diritto a presentare denuncia o  querela  davanti  alle
autorita'  competenti  nazionali  e  che  stabiliscano  modalita'  di
trasmissione delle stesse alle autorita'  di  tale  Stato,  ferme  le
norme sulla giurisdizione. 
 
 
	        
	      
                              Art. 54. 
 
(Principi e criteri direttivi di attuazione  della  decisione  quadro
2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa  alla  lotta
contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai
                              contanti) 
 
1.  Il  Governo  adotta  il  decreto  legislativo  recante  le  norme
occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2001/413/GAI del
Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi  e
le falsificazioni di mezzi di pagamento  diversi  dai  contanti,  nel
rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi   generali   stabiliti
dall'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e  h),  e  dall'articolo
52,  comma  3,  della  presente  legge  nonche'  nel  rispetto  delle
disposizioni previste dalla decisione quadro medesima  e  sulla  base
del  seguente  principio  e  criterio   direttivo,   realizzando   il
necessario  coordinamento  con   le   altre   disposizioni   vigenti:
introdurre nel titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.
231, e successive modificazioni, una fattispecie criminosa  la  quale
punisca con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da  310
a 1.550 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o  aliena
strumenti,  articoli,  programmi  informatici  e  ogni  altro   mezzo
destinato esclusivamente alla contraffazione o alla falsificazione di
strumenti di pagamento diversi  dai  contanti,  del  tipo  di  quelli
indicati nell'articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 231 del
2007, nonche' una fattispecie  criminosa  la  quale  punisca  con  la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da 200 a  1.000  euro  la
condotta di  chi  fabbrica,  acquista,  detiene  o  aliena  programmi
informatici destinati esclusivamente al trasferimento di denaro o  di
altri valori monetari, allo scopo di procurare a se' o  ad  altri  un
indebito vantaggio economico, mediante l'introduzione, la  variazione
o la soppressione non autorizzata di dati elettronici, in particolare
di dati personali, oppure mediante  un'interferenza  non  autorizzata
con il funzionamento del programma o del sistema elettronico. 
 
 
	        
	      
                              Art. 55. 
 
    (Modifiche all'articolo 52 della legge 7 luglio 2009, n. 88) 
 
1. All'articolo 52, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n.  88,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) l'alinea e' sostituito dal seguente: 
«1. Nell'esercizio della delega di  cui  all'articolo  49,  comma  1,
lettera c), il Governosegue i principi e criteri  direttivi  generali
di cui agli articoli 2 e 49, nonche' i seguenti  principi  e  criteri
direttivi specifici:»; 
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
«b) introdurre una o piu' disposizioni in base alle  quali  prevedere
la possibilita' per l'autorita' giudiziaria italiana di  riconoscere,
ai fini della sua esecuzione nello  Stato,  una  sentenza  penale  di
condanna trasmessa, unitamente a un certificato conforme  al  modello
allegato alla decisione quadro, dall'autorita' competente di un altro
Stato membro dell'Unione europea, alle seguenti condizioni: 
1) che il reato per il quale  la  persona  e'  stata  condannata  sia
punito nello Stato di emissione con una pena detentiva  della  durata
massima non inferiore a  tre  anni,  sola  o  congiunta  a  una  pena
pecuniaria,  e  sia  riconducibile  a  una  delle  ipotesi   elencate
nell'articolo  7  della  decisione  quadro,  indipendentemente  dalla
doppia incriminazione; 
2) che, fuori dalle ipotesi elencate nell'articolo 7 della  decisione
quadro, il fatto per il quale la persona e'  stata  condannata  nello
Stato membro di emissione costituisca  reato  anche  ai  sensi  della
legge italiana,  indipendentemente  dagli  elementi  costitutivi  del
reato e dalla sua qualificazione giuridica; 
3) che la durata e la natura  della  pena  inflitta  nello  Stato  di
emissione siano compatibili con la legislazione  italiana,  salva  la
possibilita' di suo adattamento nei limiti stabiliti dall'articolo  8
della decisione quadro;». 
 
La presente legge, munita del sigillo  dello  Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
Data a Roma, addi' 4 giugno 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
RONCHI, Ministro per le politiche europee 
 
Visto il Guardasigilli ALFANO 
                         LAVORI PREPARATORI 
 
Camera dei deputati (atto n. 2449): 
Disegno di legge presentato dal Ministro  senza  portafoglio  per  le
politiche europee (Ronchi) il 19 maggio 2009. 
Assegnato alla XIV  commissione (politiche  dell'Unione  europea), in
sede referente, l'11 giugno 2009  con  pareri  delle  commissioni  I,
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,  XI,  XII e  XIII  e  questioni
regionali. 
Esaminato dalla XIV  commissione,  in  sede  referente,  il 24 giugno
2009, il 1°, 7, 14, 15, 21, 28 luglio 2009. 
Esaminato in aula il 14 settembre 2009 ed  approvato  il 22 settembre
2009. 
Senato della Repubblica (atto n. 1781): 
Assegnato alla 14ª commissione (politiche  dell'Unione  europea),  in
sede referente, il 24 settembre 2009 con pareri delle commissioni 1ª,
2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª,  10ª,  11ª,  12ª  e 13ª  e  questioni
regionali. 
Esaminato dalla 14ª  commissione,  in  sede  refetente,  il 7 ottobre
2009; il 12, 17, 24 novembre 2009; il 2, 9, 15, 16 dicembre 2009;  il
12, 19, 20 gennaio 2010. 
Esaminato in aula il 13,  20,  27  gennaio  2010  ed  approvato,  con
modificazioni, il 28 gennaio 2010. 
Camera dei deputati (atto n. 2449-B): 
Assegnato alla XIV  commissione (politiche  dell'Unione  europea), in
sede referente, il 3 febbraio 2010 con pareri  delle  commissioni  I,
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e  questioni
regionali. 
Esaminato  dalla XIV  commissione,  in  sede  referente,  il 17,   23
febbraio 2010; il 17, 18, 19, 31 marzo 2010; l'8, 14, 15 aprile 2010. 
Esaminato  in  aula  il 19  e  20  aprile  2010 ed   approvato,   con
modificazioni, il 21 aprile 2010. 
Senato della Repubblica (atto n. 1781-B): 
Assegnato alla 14ª commissione (politiche  dell'Unione  europea),  in
sede referente, il 26 aprile 2010 con pareri  delle  commissioni  1ª,
5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª e 13ª e questioni regionali. 
Esaminato dalla 14ª commissione, in sede  referente,  il 4,  5  e  11
maggio 2010. 
Esaminato in aula l'11 maggio 2010 ed approvato il 12 maggio 2010. 
 
 
	        
	      
                                                           ALLEGATO A 
 
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3) 
 
 
2007/33/CE del Consiglio, dell' 11 giugno 2007, relativa  alla  lotta
ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CE; 
2008/72/CE  del  Consiglio,  del  15  luglio  2008,   relativa   alla
commercializzazione delle piantine di  ortaggi  e  dei  materiali  di
moltiplicazione di ortaggi,  ad  eccezione  delle  sementi  (Versione
codificata); 
2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  19  novembre
2008, concernente i requisiti minimi di formazione per  la  gente  di
mare (rifusione); 
2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008,  che  stabilisce  le
norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata); 
2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008,  che  stabilisce  le
norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata); 
2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008,  che  limita  la
commercializzazione  delle  sementi  di  talune  specie   di   piante
foraggere,  oleaginose  e  da  fibra   alle   sementi   ufficialmente
certificate «sementi  di  base»  o  «sementi  certificate»  (Versione
codificata); 
2009/15/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  aprile
2009, relativa  alle  disposizioni  ed  alle  norme  comuni  per  gli
organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo  delle
navi e per le pertinenti attivita'  delle  amministrazioni  marittime
(rifusione); 
2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009,
sull'impiego confinato  di'  microrganismi  geneticamente  modificati
(rifusione); 
2009/143/CE del Consiglio, del 26  novembre  2009,  che  modifica  la
direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la  delega  dei  compiti  di
analisi di laboratorio; 
2009/145/CE della Commissione, del  26  novembre  2009,  che  prevede
talune deroghe  per  l'ammissione  di  ecotipi  e  varieta'  vegetali
tradizionalmente coltivati  in  particolari  localita'  e  regioni  e
minacciati dall'erosione genetica, nonche' di varieta' vegetali prive
di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma
sviluppate per la coltivazione in condizioni  particolari  e  per  la
commercializzazione di sementi di tali eco-tipi e varieta'. 
 
 
	        
	      
                                                           ALLEGATO B 
 
                                            (Articolo 1, commi I e 3) 
 
 
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,  concernente  l'accordo
tra la Comunita'  delle  ferrovie  europee  (CER)  e  la  Federazione
europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su  taluni  aspetti  delle
condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi  di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 
2007/59/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  23  ottobre
2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida
di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita'; 
2008/6/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  20  febbraio
2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno
completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari; 
2008/92/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  22  ottobre
2008, concernente una procedura  comunitaria  sulla  trasparenza  dei
prezzi  al  consumatore  finale  industriale  di  gas  e  di  energia
elettrica (rifusione); 
2008/95/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  22  ottobre
2008, sul ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati  membri  in
materia di marchi d'impresa (Versione codificata); 
2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19  novembre
2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali; 
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19  novembre
2008, sulla tutela penale dell'ambiente; 
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  19  novembre
2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine  di  includere  le
attivita' di' trasporto aereo  nel  sistema  comunitario  di  scambio
delle quote di emissioni dei gas a effetto serra; 
2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  19  novembre
2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale; 
2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  16  dicembre
2008, relativa a standard di qualita' ambientale  nel  settore  della
politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive   del   Consiglio   82/176/CEE,   83/513/CEE,   84/156/CEE,
84/491/CEE e 86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva  2000/60/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio; 
2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  16  dicembre
2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE  relativa  alla  sicurezza
delle ferrovie comunitarie; 
2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  16  dicembre
2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE,
1999/13/CE e le direttive del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
2000/53/CE, 2002/96/CE e  2004/42/CE,  allo  scopo  di  adeguarle  al
regolamento  (CE)  n.  1272/2008   relativo   alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
2008/114/CE   del   Consiglio,   dell'8   dicembre   2008,   relativa
all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture  critiche
europee  e  alla  valutazione  della  necessita'  di  migliorarne  la
protezione; 
2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  14  gennaio
2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti
dei contratti di multiproprieta', dei contratti relativi ai  prodotti
per le vacanze di' lungo termine e dei contratti di  rivendita  e  di
scambio; 
2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle  contromisure
volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei
tachigrafi, che  modifica  la  direttiva  2006/22/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio sulle norme  minime  per  l'applicazione  dei
regolamenti (CEE)  n.  3820/85  e  (CEE)  n.  3821/85  del  Consiglio
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei  trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio; 
2009/5/CE della  Commissione,  del  30  gennaio  2009,  che  modifica
l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione  dei  regolamenti
(CEE) n.  3820/85  e  (CEE)  n.  3821/85  del  Consiglio  relativi  a
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; 
2009/12/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'  1l  marzo
2009, concernente i diritti aeroportuali; 
2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio  2009,  recante  attuazione
dell'accordo  concluso  dall'Associazione  armatori  della  Comunita'
europea  (ECSA)  e  dalla  Federazione  europea  dei  lavoratori  dei
trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro  marittimo  del  2006  e
modifica della direttiva 1999/63/CE; 
2009/14/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  dell'11  marzo
2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa  ai  sistemi
di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di  copertura
e il termine di rimborso; 
2009/16/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  aprile
2009,  relativa  al  controllo  da  parte  dello  Stato  di   approdo
(rifusione); 
2009/17/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  aprile
2009,  recante   modifica   della   direttiva   2002/59/CE   relativa
all'istituzione  di'  un  sistema  comunitario  di  monitoraggio  del
traffico navale e d'informazione; 
2009/18/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  aprile
2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di  inchieste
sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la
direttiva 1999/35/CE del Consiglio  e  la  direttiva  2002/59/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
2009/21/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  aprile
2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera; 
2009/28/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  aprile
2009, sulla promozione dell'uso dell'energia  da  fonti  rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive  2001/77/CE
e 2003/30/CE; 
2009/29/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  aprile
2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed
estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione
di gas a effetto serra; 
2009/30/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  aprile
2009, che modifica la  direttiva  98/70/CE  per  quanto  riguarda  le
specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio  nonche'
l'introduzione di un meccanismo inteso a  controllare  e  ridurre  le
emissioni di gas a effetto serra, modifica  la  direttiva  1999/32/CE
del  Consiglio  per  quanto  concerne  le  specifiche   relative   al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e
abroga la direttiva 93/12/CEE; 
2009/31/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  aprile
2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido  di  carbonio  e
recante modifica della  direttiva  85/337/CEE  del  Consiglio,  delle
direttive  del  Parlamento  europeo  e  del   Consiglio   2000/60/CE,
2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento  (CE)
n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
2009/33/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  aprile
2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e  a  basso  consumo
energetico nel trasporto su strada; 
2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009,
che  modifica  la  direttiva  98/26/CE   concernente   il   carattere
definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi  di
regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di
garanzia finanziaria per quanto  riguarda  i  sistemi  connessi  e  i
crediti; 
2009/48/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  18  giugno
2009, sulla sicurezza dei giocattoli; 
2009/49/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  18  giugno
2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
per quanto riguarda taluni obblighi di' comunicazione a carico  delle
societa'  di  medie  dimensioni  e  l'obbligo   di   redigere   conti
consolidati; 
2009/53/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  18  giugno
2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e  2001/83/CE  per  quanto
concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione
in commercio dei medicinali; 
2009/54/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  18  giugno
2009,  sull'utilizzazione  e  la  commercializzazione   delle   acque
minerali naturali; 
2009/69/CE del  Consiglio,  del  25  giugno  2009,  che  modifica  la
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore
aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione; 
2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce  un
quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari; 
2009/72/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  13  luglio
2009, relativa a norme comuni per  il  mercato  interno  dell'energia
elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE; 
2009/73/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  13  luglio
2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale
e che abroga la direttiva 2003/55/CE; 
2009/81/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  13  luglio
2009, relativa al coordinamento delle procedure per  l'aggiudicazione
di taluni appalti di lavori, di' forniture e di servizi  nei  settori
della  difesa  e  della  sicurezza  da  parte  delle  amministrazioni
aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori,  e  recante  modifica  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
2009/90/CE della Commissione, del 31  luglio  2009,  che  stabilisce,
conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  specifiche  tecniche   per   l'analisi   chimica   e   il
monitoraggio dello stato delle acque; 
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16  settembre
2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie  che
sono  richieste,  negli  Stati  membri,   alle   societa'   a   mente
dell'articolo 48, secondo comma,  del  trattato  per  proteggere  gli
interessi dei soci e dei terzi; 
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16  settembre
2009, in materia di diritto delle societa', relativa alle societa'  a
responsabilita' limitata con un unico socio (Versione codificata); 
2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16  settembre
2009,   recante   modifica   della   direttiva   98/8/CE,    relativa
all'immissione  sul  mercato  dei  biocidi,   per   quanto   riguarda
l'estensione di determinati periodi di tempo; 
2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16  settembre
2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE  e  2007/64/CE
per  quanto  riguarda  gli  enti  creditizi  collegati  a   organismi
centrali,  taluni  elementi  dei  fondi  propri,  i  grandi  fidi,  i
meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi; 
2009/119/CE del Consiglio, del  14  settembre  2009,  che  stabilisce
l'obbligo per gli Stati membri di  mantenere  un  livello  minimo  di
scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi; 
2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  21  ottobre
2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa  all'inquinamento
provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni; 
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  21  ottobre
2009, relativa all'istituzione di un  quadro  per  l'elaborazione  di
specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti  connessi
all'energia (rifusione); 
2009/131/CE della Commissione, del  16  ottobre  2009,  che  modifica
l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema  ferroviario
comunitario; 
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  25  novembre
2009,  in  materia  di  accesso  ed  esercizio  delle  attivita'   di
assicurazione e di riassicurazione (solvibilita' II) (rifusione); 
2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  30  novembre
2009, sulla protezione dei lavoratori contro i  rischi  connessi  con
un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Versione codificata); 
2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica  la
direttiva 2004/49/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi  comuni
di calcolo dei costi connessi agli incidenti; 
2010/12/UE del Consiglio, del  16  febbraio  2010,  recante  modifica
delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per  quanto  concerne
la struttura e le aliquote delle  accise  che  gravano  sui  tabacchi
lavorati e della direttiva 2008/118/CE. 
 
 
	        
	      
                                                           ALLEGATO 1 
 
                                               (articolo 20, comma 2) 
 
 
                                                    «ALLEGATO III-bis 
 
                                    (articolo 3, comma 1, lettera c)) 
 
  CRITERI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE INERTI 
 
 
1. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano,
nel breve e nel lungo termine, i seguenti criteri: 
a) i rifiuti non  subiscono  alcuna  disintegrazione  o  dissoluzione
significativa  o  altri  cambiamenti  significativi  che   potrebbero
comportare eventuali effetti negativi per  l'ambiente  o  danni  alla
salute umana; 
b) i rifiuti possiedono un tenore massimo di  zolfo  sotto  forma  di
solfuro pari allo 0,1 per cento oppure hanno  un  tenore  massimo  di
zolfo sotto forma di solfuro pari all'1  per  cento  se  il  rapporto
potenziale di neutralizzazione, definito  come  il  rapporto  tra  il
potenziale di neutralizzazione  e  il  potenziale  acido  determinato
sulla base di una prova statica conforme alla norma  prEN  15875,  e'
maggiore di 3; 
c) i rifiuti non presentano rischi  di  autocombustione  e  non  sono
infiammabili; 
d) il tenore  nei  rifiuti,  e  segnatamente  nelle  polveri  sottili
isolate dei rifiuti, di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente
o per la salute, in particolare As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V
e Zn, e' sufficientemente basso da non comportare, nel  breve  e  nel
lungo termine, rischi significativi per le persone o per  l'ambiente.
Per essere  considerato  sufficientemente  basso  da  non  comportare
rischi significativi per le persone e per l'ambiente,  il  tenore  di
tali sostanze non deve superare i valori limite fissati dall'allegato
5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la
relativa destinazione d'uso, o i livelli di fondo naturali dell'area; 
e) i  rifiuti  sono  sostanzialmente  privi  di  prodotti  utilizzati
nell'estrazione o nel processo di lavorazione che potrebbero  nuocere
all'ambiente o alla salute umana. 
2. I rifiuti di estrazione possono essere  considerati  inerti  senza
dover  procedere  a  prove  specifiche  se  puo'  essere   dimostrato
all'autorita' competente che i criteri di cui al punto 1  sono  stati
adeguatamente tenuti in considerazione e soddisfatti sulla base delle
informazioni esistenti o di piani e procedure validi. 
3. La valutazione della natura inerte dei rifiuti  di  estrazione  e'
effettuata nel quadro della  caratterizzazione  dei  rifiuti  di  cui
all'articolo 5, comma 3, lettera a), e si  basa  sulle  stesse  fonti
d'informazione». 
 
 
	        
	      
                                                           ALLEGATO 2 
 
                                       (art. 51, comma 1, lettera h)) 
 
                                                           «TABELLA 1 
 
                   (di cui al terzo comma, lettera b), dell'art. 101) 
 
 
Corrispondenza fra i gradi della carriera diplomatica e  le  funzioni
                             all'estero 
 
 
===================================================================== 
      Gradi                               Funzioni 
===================================================================== 
Ambasciatore                      Capo di rappresentanza diplomatica 
--------------------------------------------------------------------- 
Ministro plenipotenziario         Capo di rappresentanza diplomatica 
                                  
                                  Ministro presso rappresentanza 
                                  diplomatica 
 
                                  Ministro consigliere presso 
                                  rappresentanza diplomatica (*) 

                                  Capo di consolato generale di 1a 
                                  classe 

                                  Capo di consolato generale (**)
--------------------------------------------------------------------- 
Consigliere di ambasciata         Primo consigliere presso 
                                  rappresentanza diplomatica (*) 

                                  Capo di consolato generale 
 
                                  Console generale aggiunto presso 
                                  consolato generale di 1a classe (*) 
---------------------------------------------------------------------
Consigliere di legazione          Consigliere presso rappresentanza 
                                  diplomatica (*) 

                                  Console presso consolato generale 
                                  di 1a classe (*) 

                                  Capo di consolato di 
                                  1a classe (***) 
---------------------------------------------------------------------
Segretario di legazione           Primo segretario presso 
con quattro anni di anzianita'    rappresentanza diplomatica (*)
nel grado 
o                                 Capo di consolato 
Segretario di legazione con 
meno di quattro anni di           Console aggiunto presso consolato
anzianita' nel grado              generale di 1a classe

                                  Console presso consolato 
                                  generale (*) 

                                  Secondo segretario presso 
                                  rappresentanza diplomatica (*) 

                                  Capo di vice consolato 

                                  Vice console presso consolato  
                                  generale di 1a classe, consolato
                                  generale o consolato (*) 
=====================================================================
(*)  Anche  per  i  settori  economico  e  commerciale,   sociale   e
dell'emigrazione, informazione e stampa. In  tal  caso  la  qualifica
delle funzioni e' integrata con l'indicazione del settore di impiego. 
(**) Limitatamente a dodici consolati generali  da  determinarsi  con
decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri,  per  i  quali   viene
corrisposta l'indennita' base prevista per il posto funzione di  Capo
di Consolato Generale prevista dalla tabella A  di  cui  all'articolo
171, comma 2. 
(***) Limitatamente a venti consolati da determinarsi con decreto del
Ministro  degli  affari  esteri   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze».
=====================================================================
 
 
 
	        
	      
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