MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DIREZIONE GENERALE DELL’IMMIGRAZIONE

 

 

AGGIORNAMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE – n.2 / Agosto 2010

 

 

Indice

 

Normativa Nazionale

Giurisprudenza:

-       costituzionale

-       Amministrativa

Pubblicazioni

 

Text Box: NORMATIVA NAZIONALE

                                            

 

22.07.2010 – Pubblicata la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui si chiarisce che per gli stranieri regolarmente soggiornanti è ammissibile la conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro autonomo anche in presenza di contratto a progetto.

La Direzione Generale dell’Immigrazione, in risposta ai quesiti formulati da alcuni Uffici, ha chiarito che lo straniero regolarmente soggiornante in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione professionale in corso di validità può convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo anche in presenza di un contratto. a progetto. Per il corretto inquadramento di tale fattispecie nell’ambito del lavoro autonomo è necessaria un’attenta verifica da parte delle Direzioni Provinciali del Lavoro circa i requisiti.

 

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-       Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3361 del 22.07.2010

 

 

27.07.2010 – Pubblicata la circolare n. 4848 del Ministero dell’Interno recante le istruzioni operative della legge del 15 luglio 2009 n. 94 (disposizioni in materia di sicurezza pubblica) relativamente all’ingresso di lavoratori altamente qualificati ed al ricongiungimento familiare del genitore naturale.

Con la legge n. 94/2009, attraverso un’integrazione all’art. 27 del t.u sull’immigrazione, era stato previsto, per alcune tipologie di lavoratori ammessi a fare ingresso in Italia al di fuori delle quote (ovvero dirigenti o personale altamente specializzato distaccato in Italia, professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico, lavoratori specializzati alle dipendenze di soggetti operanti nel territorio italiano, che siano stati temporaneamente distaccati dal datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici), che la richiesta di nullaosta al lavoro venisse sostituita da una semplice comunicazione da parte del datore di lavoro, contenente la proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

Per ricorrere a tale procedura semplificata il datore di lavoro deve però aver sottoscritto con il Ministero dell’Interno, sentito il Ministero del Lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso datore garantisca di avere sufficiente capacità economica per poter procedere all’assunzione, nonché l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria.

La circolare del Ministero dell’Interno chiarisce ora le modalità con cui si potrà procedere alla sottoscrizione di tali protocolli. Il Ministero dell’Interno ha predisposto d’intesa con il Ministero del Lavoro e quello dell’Università e della ricerca uno schema di protocollo a cui potranno aderire le imprese e Università per poter accedere alla nuova procedura. Per facilitare l’attività di singole imprese è stato già sottoscritto il 19.07.2010 apposito protocollo con la Confindustria a cui potranno aderire le Aziende associate. La sottoscrizione del protocollo d’intesa permetterà ai datori di lavoro di accedere alla procedura di comunicazione allo Sportello Unico della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, sostituendo in tal modo la richiesta di nulla osta.

In merito al ricongiungimento familiare del genitore naturale, la circolare fa presente che in base alla nuova normativa vi la possibilità per il genitore naturale di ricongiungersi al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore, purché dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito; ai fini della sussistenza di tali requisiti, si tiene conto del possesso degli stessi da parte dell’altro genitore (in precedenza, si prescindeva dalla presenza dell'altro genitore in Italia ed era richiesto il soddisfacimento individuale dei requisiti da parte del genitore naturale entro un anno dall'ingresso). Per consentire la presentazione della istanza di ricongiungimento in argomento, è stato predisposto un nuovo modulo telematico, denominato GN, reperibile sul sito www.interno.it. che dovrà essere compilato dal genitore già regolarmente soggiornante in Italia per presentare la domanda di ricongiungimento in nome e per conto del figlio minore.

 

 

Text Box: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

 

 

 


22.07.2010 – Corte Costituzionale - Depositata la sentenza n. 269 del 7 luglio 2010 con la quale è stato dichiarato inammissibile e non fondato il ricorso contro la legge della regione Toscana del 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana).

 

La legge era stato impugnata dal Governo, in particolare relativamente alla parte in cui stabilisce che “tutte le persone dimoranti nel territorio regionale, anche se prive di titolo di soggiorno, possono fruire degli interventi socio assistenziali urgenti ed indifferibili, necessari per garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione ed alle norme internazionali». Così disponendo, ad avviso del Governo la norma regionale impugnata riconoscerebbe allo straniero irregolarmente presente in Italia una serie di prestazioni non individuate puntualmente, riservando alla Regione il compito di fissare i criteri per identificare i caratteri dell’urgenza e dell’indifferibilità ed il contenuto di tali prestazioni, e quindi dando vita ad un sistema socio-assistenziale parallelo per gli stranieri non presenti regolarmente nel territorio dello Stato, in violazione dell’art. 117 della Costituzione.

Ad avviso della Corte la norma regionale in esame non determinerebbe invece alcuna lesione delle competenze legislative statali'. La Corte ribadisce che «lo straniero è […] titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona» (sentenza n. 148 del 2008) ed in particolare, con riferimento al diritto all’assistenza sanitaria, precisa che esiste «un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto». Quest’ultimo deve perciò essere riconosciuto «anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere diverse modalità di esercizio dello stesso» (sentenza n. 252 del 2001). Il legislatore statale, con il d.lgs. n. 286 del 1998, ha recepito tale impostazione, statuendo, in specie all’art. 35, comma 3, che «ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva», assicurando altresì la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, la tutela della salute del minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi internazionale, la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.

In questo quadro si colloca, ad avviso della Corte, la norma regionale censurata, la quale, in attuazione dei principi fondamentali posti dal legislatore statale in tema di tutela della salute, provvede ad assicurare anche agli stranieri irregolari le fondamentali prestazioni sanitarie ed assistenziali atte a garantire il diritto all’assistenza sanitaria, nell’esercizio della propria competenza legislativa, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal legislatore statale in tema di ingresso e soggiorno in Italia dello straniero, anche con riguardo allo straniero dimorante privo di un valido titolo di ingresso.

 

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-       Sentenza n. 269/2010

 

 

Text Box: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

 

 

 

 

 

 


08.07.2010 – Depositata l’ordinanza n. 539 del TAR Piemonte sez. II, con cui, in sede cautelare, è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata avverso il provvedimento del questore di Torino con il quale veniva rigettata l'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per non essere il richiedente titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

 

In particolare, il giudice amministrativo osserva come, in assenza di specifiche preclusioni di legge (vedi art. 9 D.Lgs. n. 286/1998), la circostanza che lo straniero sia titolare di un rapporto di lavoro a

tempo determinato non pare possa costituire motivazione sufficiente per negare il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, atteso che il mercato del lavoro è in evoluzione verso un’accentuata mobilità e i rapporti di lavoro a termine e quelli atipici tendono ad essere non più un’eccezione, ma una costante.

Il giudice rileva, inoltre, come il documentato il possesso di redditi pregressi ampiamente positivi e in progressivo incremento, rappresenta un elemento di cui si deve tenere conto per formulare una prognosi in ordine alla capacità reddituale del richiedente.

 

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-       Ordinanza TAR Piemonte n. 539/2010

 

23.06.2010 – Depositata l’ordinanza n. 607 del TAR Lombardia sez. IV – Milano - con cui, in sede cautelare, è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata dalla società Just on Business spa – Agenzia per il lavoro Job spa.

 

Il ricorso, che in sede cautelare è stato riconosciuto assistito da fumus boni juris, è stato proposto avverso un decreto della Prefettura di Milano – UTG Sportello Unico per l’immigrazione con cui sono state negate, per carenza del requisito reddituale, diverse domande di nulla osta presentate dalla società ricorrente ai sensi dell’articolo 27, lett.r bis del D.lgs. n. 286/98.

Il Tribunale, accogliendo l’istanza della società ricorrente, ha riconosciuto il ricorso assistito da sufficiente fumus, in quanto il tipo di garanzie che una società di somministrazione di lavoro deve fornire, al fine di essere ritenuta in possesso di una capacità economica sufficiente per far entrare lavoratori dall’estero, sarebbero diverse da quelle che normalmente deve offrire un datore di lavoro e non sarebbero, in particolare, legate al reddito. In pratica, il fatto che la ricorrente, in quanto agenzia di somministrazione di lavoro iscritta all’apposito albo, sia soggetta agli obblighi previsti dal D.lgs. n. 276/2003, offrirebbe, stante l’adempimento di tali obblighi, idonea garanzia in merito al possesso di una sufficiente capacità economica. Tra i requisiti di natura giuridico-economica previsti per l’iscrizione all’albo è, infatti, richiesto che le società dispongano, a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, per i primi due anni, un deposito cauzionale presso un istituto di credito e, a decorrere dal terzo anno, una fideiussione bancaria o assicurativa. La fornitura di tali garanzie, ad avviso del Tribunale, sarebbe quindi sufficiente a far ritenere la società ricorrente in possesso della capacità economica necessaria per far fronte ai costi connessi alle assunzioni proposte, senza che sia necessario che fornisca ulteriori garanzie legate al reddito.

 

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-       Ordinanza TAR Lombardia n. 607/2010

 

 

26.05.2010 – Depositata la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI del 13 aprile 2010, con cui è stato accolto il ricorso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero delle Comunicazione avverso la sentenza del TAR del Lazio, sez. III bis, n. 14871/2005.

 

La sentenza di primo grado, ora riformata, aveva accolto il ricorso proposto da Mail Express poste private s.r.l., annullando le circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1 e 2 del 25 gennaio 2005, nella parte concernente le modalità di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro per l’assunzione di lavoratori extracomunitari. In particolare il TAR aveva ritenuto fondata la pretesa della società ricorrente di poter procedere all’inoltro delle raccomandante relative alle domande di autorizzazione al lavoro e, pertanto, illegittima la riserva assoluta prevista a favore di Poste Italiane s.p.a.

Il Consiglio di Stato ha invece ritenuto la spedizione delle raccomandate in questione sia oggetto di una riserva a favore di Poste Italiane s.p.a., sulla base di quanto previsto dall’articolo 4, comma 5, del D.lgs. n. 261/99 (attuativo della Direttiva 97/67/CE), il quale espressamente include tra le attività oggetto di riserva assoluta a favore di Poste Italiane spa “gli invii di raccomandate attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie”. In definitiva il Consiglio di Stato non ha ritenuto condivisibile l’assunto del TAR secondo cui la domanda di autorizzazione al lavoro si collocherebbe al di fuori del procedimento amministrativo, il quale inizierebbe solo dopo il suo ricevimento, ritenendole al contrario un atto interno al procedimento amministrativo, in particolare l’atto iniziale dello stesso.

Infine il Consiglio di Stato ha rilevato come riservare a Poste Italiane s.p.a. gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative in esame trova ampia giustificazione nell’esigenza di salvaguardare ragioni di ordine pubblico e sicurezza in un settore delicato come quello dell’immigrazione.

 

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-       Consiglio di Stato, sentenza n. 3349/2010

 

 

Text Box: PUBBLICAZIONI

 

 

 

 

 


13.07.2010 – Pubblicato il VII Rapporto sugli indici di integrazione degli stranieri in Italia, realizzato dall’équipe del Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes su incarico dell’ONC-CNEL

 

Il VII Rapporto sugli indici di integrazione degli immigrati ha rafforzato l’impostazione tradizionale consistente nel misurare il grado di inserimento socio-occupazionale degli immigrati a livello territoriale e nel determinare il potenziale di integrazione di ciascuna regione e provincia italiana.

A questa impostazione è stata aggiunta una ulteriore analisi volta ad accertare il livello di inserimento lavorativo, il coinvolgimento della criminalità, singola ed organizzata, da parte delle maggiori collettività di immigrati nel Paese.

L’Emilia Romagna si conferma nella graduatoria la regione con il più alto potenziale di integrazione in Italia con un valore di 60,82 (su una scala da uno a 100), anch’essa, tuttavia è collocata nella fascia alta e non massima, il che implica che sussiste comunque un ampio margine di miglioramento.

Il rapporto si conclude con un prospetto riassuntivo sul rapporto immigrazione/criminalità.

Il rapporto sottolinea che l’aumento degli immigrati non si traduce in una automatica aumento proporzionale delle denunce penali nei loro confronti.

 

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-       VII Rapporto indici di integrazione degli immigrati in Italia

 

 

 

16.07.2010 – Presentato il nuovo libro Caritas/Migrantes: Africa - Italia. Scenari migratori. Rapporto dell’equipe del “Dossier Statistico Immigrazione” Caritas/Migrantes a seguito del viaggio-studi in Africa.

 

Un gruppo di italiani e migranti Africani recatesi in viaggio di studi a Capo Verde si è voluto interrogare su quali sono i percorsi e quali le caratteristiche dei migranti africani in Italia e dopo mezzo secolo dall’emancipazione dell’Africa, quale è il posto dell’Africa nel nuovo scenario globale.

Lo studio è il risultato dell’impegno collettivo dei redattori del Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes e di diversi rappresentanti di organizzazioni sociali e di ricerca, italiani e africani, che si sono recati a Capo Verde per studiare le numerose problematiche del continente ed approfondire i flussi migratori con l’Italia.

L’iniziativa del Dossier Caritas/Migrantes è partita dai lavori del II Sinodo dei vescovi africani (2009), che hanno assunto una posizione molto forte denunciando le ingiustizie che ancora gravano sul continente.

Il cammino dello stesso verso la piena autonomia e l’inserimento nel nuovo contesto globale appare ancora lungo e in salita. Anche l’informazione appare distratta verso i problemi sociali ed economici. I migranti oltre ad essere opportunità conoscitive per il Paese che li accoglie svelano la disuguale distribuzione mondiale delle risorse e aiutano a comprendere l’aspirazione a migliorare le proprie condizioni di vita.

Il libro Africa-Italia. Scenari migratori evidenzia la situazione del continente africano e approfondisce i flussi migratori con l’Italia per poi passare all’analisi della presenza africana in Italia.

Caritas e Migrantes invitano ad adoperarsi affinchè la mobilità degli africani “ non si trasformi in occasione di sfruttamento ma di promozione umana” questo è il motivo ispiratore dell’iniziativa.

 

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-       Scheda di presentazione