N. 00464/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 00418/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 418 del 2010, proposto da:
Saulo Israel Ona Arnez, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Cognini, con domicilio eletto presso Marche Segreteria T.A.R. in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

U.T.G. - Prefettura di Ancona, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare prot.n.P-AN/L/N/2009/100930 emessa dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Ancona nei confronti del ricorrente;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2010 il dott. Giuseppe Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, a un sommario esame proprio della fase cautelare, sia condivisibile lĠorientamento che ritiene il delitto di cui allĠart. 14 c.5 ter del Dlgs 286/98 non riconducibile al novero delle condanne ostative allĠemersione dal lavoro irregolare, ai sensi dellĠart. 1-ter co. 13 lett. c) del D.L. n. 78/09, convertito con modificazioni in legge n. 102/09 (TAR Toscana Ord. Sosp n 296/2010, 300/2010, 301/2010, TAR Veneto Ord. Sosp. n. 265/2010, TAR Marche Ord. Sosp. n. 349/2010).

Ritenuto quindi che sussistano i presupposti per lĠaccoglimento, ai soli fini del riesame, dellĠistanza cautelare, alla luce dei motivi di ricorso, impregiudicate le ulteriori valutazioni dellĠAmministrazione intimata.

Il riesame dovrˆ essere effettuato dallĠAmministrazione nel termine di 40 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

Accoglie, ai soli fini del riesame, lĠistanza cautelare.

La presente ordinanza sarˆ eseguita dall'Amministrazione ed  depositata presso la segreteria del tribunale che provvederˆ a darne comunicazione alle parti.

Cos“ deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Passanisi, Presidente

Giuseppe Daniele, Consigliere, Estensore

Giovanni Ruiu, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/07/2010

IL SEGRETARIO