N.
00464/2010 REG.ORD.SOSP.
N.
00418/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione
Prima)
ha
pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso
numero di registro generale 418 del 2010, proposto da:
Saulo Israel Ona Arnez, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Cognini, con
domicilio eletto presso Marche Segreteria T.A.R. in Ancona, via della Loggia,
24;
contro
U.T.G. -
Prefettura di Ancona, non costituito in giudizio;
per
l'annullamento
previa
sospensione dell'efficacia,
- del
provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare
prot.n.P-AN/L/N/2009/100930 emessa dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di
Ancona nei confronti del ricorrente;.
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti
gli atti della causa;
Vista la
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata
in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli
artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2010 il dott. Giuseppe Daniele e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che,
a un sommario esame proprio della fase cautelare, sia condivisibile
lĠorientamento che ritiene il delitto di cui allĠart. 14 c.5 ter del Dlgs
286/98 non riconducibile al novero delle condanne ostative allĠemersione dal
lavoro irregolare, ai sensi dellĠart. 1-ter co. 13 lett. c) del D.L. n. 78/09,
convertito con modificazioni in legge n. 102/09 (TAR Toscana Ord. Sosp n
296/2010, 300/2010, 301/2010, TAR Veneto Ord. Sosp. n. 265/2010, TAR Marche
Ord. Sosp. n. 349/2010).
Ritenuto
quindi che sussistano i presupposti per lĠaccoglimento, ai soli fini del
riesame, dellĠistanza cautelare, alla luce dei motivi di ricorso, impregiudicate
le ulteriori valutazioni dellĠAmministrazione intimata.
Il riesame
dovr essere effettuato dallĠAmministrazione nel termine di 40 giorni dalla
comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
Accoglie, ai
soli fini del riesame, lĠistanza cautelare.
La presente
ordinanza sar eseguita dall'Amministrazione ed depositata presso la
segreteria del tribunale che provveder a darne comunicazione alle parti.
Cos deciso
in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2010 con l'intervento
dei Magistrati:
Luigi
Passanisi, Presidente
Giuseppe
Daniele, Consigliere, Estensore
Giovanni
Ruiu, Primo Referendario
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN
SEGRETERIA
Il 22/07/2010
IL SEGRETARIO