N.6687/2002

Reg. Dec.

N. 5093

Reg. Ric.

Anno 2002

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso iscritto al NRG. 5093 dell'anno 2002 proposto dal CHAFOUKI BRAHIM, rappresentato e difeso dagli avvocati Carla Ciani e Mario Contaldi, con i quali elettivamente domiciliato in Roma, via Pierluigi da Palestrina, n. 63;

c o n t r o

Ministero dell'Interno, in persona del ministro in carica, e Questura di Forl - Cesena, in persona del questore in carica, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna, sez. I, n. 91 del 21 gennaio 2002;

Visto il ricorso in appello;

Visto latto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della questura di Forl - Cesena, nonch la relativa documentazione depositata;

Visti gli atti tutti di causa;

Visto l'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Relatore alla pubblica in camera di consiglio del 12 luglio 2002 il Consigliere Carlo Saltelli;

Uditi l'avvocato Contaldi, per la parte appellante e l'avvocato dello Stato Greco, per le appellate amministrazioni, e informatili dell'intenzione della Sezione di definire la causa direttamente nel merito;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Il cittadino marocchino Chafouki Brahim, titolare di un permesso di soggiorno in Italia per motivi di lavoro subordinato con scadenza 15 settembre 1999, ne chiedeva il rinnovo alla Questura di Forl-Cesena in data 16 febbraio 2000, chiarendo con successiva nota del 25 febbraio 2000 le ragioni del ritardo.

Con provvedimento prot. Cat. 18-A/Srt./2000 del 3 marzo 2000 il Questore della provincia di Forl - Cesena rigettava la predetta istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, rilevando che le ragioni addotte a giustificazione del ritardo non erano supportate da riscontri obiettivi.

Tale provvedimento veniva ritenuto pienamente legittimo dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sez. I, che con sentenza n. 91 del 21 gennaio 2002, respingeva il ricorso proposto dal sig. Chafouki Brhim.

Questi con atto di appello notificato il 21 marzo 2002 ha chiesto la riforma della predetta statuizione con un unico motivo di gravame, rubricato "Violazione del disposto della legge 6.3.1998, n. 40 - Eccesso di potere - Difetto totale di motivazione", deducendo che soltanto dalla lettura della sentenza di primo grado era emersa la motivazione del provvedimento impugnato: ci, a suo avvivo, oltre a confermare il denunciato vizio di difetto assoluto di motivazione del provvedimento stesso, costituiva anche una grave violazione dei propri diritti fondamentali, ivi compresi quelli relativi alla libert di soggiorno e di libero esercizio dell'attivit professionale, in quanto non gli era stata negata la possibilit di integrare l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ovvero di produrre altra idonea documentazione per giustificare il mero ritardo nella presentazione dell'istanza.

Le Amministrazioni statali appellate si sono costituite in giudizio, depositando apposita documentazione.

All'udienza in camera di consiglio del 12 luglio 2002, alla quale la causa era stata fissata per l'esame della richiesta cautelare di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, la Sezione ha informato i difensori delle parti di introitare la causa per la decisione di merito.

D I R I T T O

I.              Oggetto di impugnazione la sentenza n. 91 del 21 gennaio 2002 del Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sez. I, che ha riconosciuto la legittimit del provvedimento Cat. 18-A/Srt./2000 del 3 marzo 2000, con cui il Questore della provincia di Forl-Cesena ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal cittadino marocchino Chafouki Brahim; questi ne chiede la riforma alla stregua di un solo articolato motivo di gravame, "Violazione del disposto della legge 6.3.1998, n. 40 - Eccesso di potere - Difetto totale di motivazione", identico a quello gi sollevato in prime cure.

Resistono le appellate amministrazioni statali.

II.           Ai fini della corretta soluzione della controversia in esame la Sezione ritiene di dover preliminarmente precisare in punto di fatto che, come emerge dalla documentazione in atti, non contestato che il signor Chafouki Brahim present in data 16 febbraio 2000 e che, d'altra parte, il provvedimento Cat. 18-A/Srt. 2000 del 3 marzo 2000, con cui il Questore di Forl-Cesena ha respinto la predetta istanza, non motivato con riferimento al quarto comma dell'articolo 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (a tenore del quale "il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della scadenza"), bens sulla inidoneit delle motivazioni addotte dall'interessato a sostegno delle giustificazioni del ritardo dell'istanza, non supportate da riscontri oggettivi.

III.         Ci posto si osserva quanto segue:

III.1. E' infondato il primo profilo dell'unico motivo di gravame, con il quale l'appellante si duole del presunto vizio di difetto assoluto di motivazione che inficerebbe il rigetto della sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, essendo smentita dagli atti la tesi dell'appellante secondo cui la motivazione sarebbe emersa soltanto con la sentenza del cui appello di discute.

Invero, oltre al fatto che l'appellante non ha fornito prove n elementi in ordine ad un'eventuale incompleta o parziale conoscenza del provvedimento impugnato almeno al momento della notifica del ricorso di primo grado, deve evidenziarsi che, come emerge dalla lettura di quest'ultimo il rigetto del permesso di soggiorno fondato sull'inidoneit delle motivazioni addotte per giustificare il suo ritardo, in quanto non supportate da riscontri oggettivi, nonch dall'articolo 13, comma 2, lett. b), che prevede l'espulsione dello straniero il cui permesso di soggiorno scaduto da pi di sessanta giorni senza che ne sia stato chiesto il rinnovo.

Ad avviso della Sezione, l'esternazione di tali ragioni, di cui l'appellante era pienamente consapevole, come si ricava dall'esame del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, soddisfano in modo completo ed adeguato l'obbligo dell'amministrazione di motivare i provvedimenti amministrativi, essendo stato reso manifesto l'iter logico - giuridico che ha condotto alla sua emanazione; giova soggiungere per completezza che tali ragioni apparivano, secondo l'ordinario principio di buona fede che presiede all'interpretazione degli atti amministrativi e che esigibile anche dai cittadini, del tutto univoche e chiare ad evidenziare che l'Amministrazione aveva ritenuto insufficienti e inidonee le giustificazioni addotte dall'interessato a sostegno del ritardo.

Nessun ulteriore profilo della motivazione emerso nel corso del giudizio di primo grado, i cui giuridici hanno semplicemente apprezzato, nel corretto esercizio del loro potere giurisdizionale, la legittimit, logicit e ragionevolezza del provvedimento impugnato, rilevando, per un verso, che la mera scadenza del termine per la richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno fissato dal quarto comma dell'articolo 5 della legge 6 marzo 1998 n. 40 non poteva comportare automaticamente l'espulsione dallo Stato (proprio come sostenuto dall'appellante), e che, per altro verso, solo in presenza di una situazione di forza maggiore poteva giustificarsi il ritardo nella richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno, alla luce delle previsioni contenute nella lettera b), del secondo comma dell'articolo 13 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, forza maggiore di cui l'interessato non aveva provato la sussistenza.

Nessun obbligo militare, aveva l'Amministrazione di chiedere all'interessato eventuali chiarimenti ovvero il deposito di ulteriore documentazione a giustificazione delle ragioni del ritardo addotte con la nota del 25 febbraio 2000, essendo piuttosto onere di quegli documentare e provare in modo puntuale ed adeguato le proprie ragioni per consentire all'amministrazione l'adozione di un provvedimento a lui favorevole; ci esclude la violazione dei diritti fondamentali del cittadino prospettata suggestivamente dall'appellante.

III.2. E' ugualmente infondato il motivo di appello, nella parte in cui l'interessato lamenta l'illegittimit del provvedimento impugnato in primo grado in ragione del fatto che la mancata o ritardata presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno non ne comportava automaticamente il rigetto con la conseguente espulsione.

Giova rilevare al riguardo che, come correttamente evidenziato dai primi giudici, il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno non stata ricollegata automaticamente alla violazione del termine di cui l comma quattro dell'articolo 5 della legge 6.3.1998 n. 40, n alla semplice prescrizione contenuta nella lettera b), comma 2, dell'articolo 13 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, bens alla circostanza della mancata prova di una situazione di forza maggiore che giustificasse il ritardo della presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

Invero, l'appellante con la nota del 25 febbraio 2000 h prospettato delle mere difficolt personali (l'interruzione di una relazione sentimentale, problemi di convivenza dei genitori sfociati in una asserita, ma non provata separazione; conseguente stato di depressione) che, quantunque possono aver turbato psicologicamente l'interessato, in modo corretto e ragionevole sono state ritenute inidonee a provare l'impossibilit di attivarsi per la richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno, anche in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso tra la sua scadenza (15 settembre 1999) e la (tardiva) richiesta di rinnovo (16 febbraio 2000).

Deve aggiungersi infine che l'appellante, pur contestando - in realt genericamente - tale parte della sentenza di primo grado, non ha offerto alcun valido elemento di prova idoneo a dimostrarne l'erroneit dell'assunto dell'Amministrazione (e dei primi giudici), essendosi limitato a riproporre puramente e semplicemente le tesi difensive sollevate in prime cure.

IV.         In conclusione l'appello deve essere respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), respinge l'appello.

         Dichiara interamente compensate le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorit amministrativa.

Cos deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 luglio 2002, con lintervento dei seguenti signori:

Domenico LA MEDICA           Presidente, f.f.

Raffale Maria DE LIPSIS        Consigliere

Carmine VOLPE                    Consigliere

Antonino ANASTASI              Consigliere

Carlo SALTELLI                     Consigliere, estensore

LESTENSORE                               IL PRESIDENTE

 

IL SEGRETARIO


MASSIMA

L'obbligo di motivazione di un provvedimento amministrativo da ritenersi soddisfatto allorquando l'Amministrazione abbia esternato in modo completo, adeguato e univoco le ragioni che hanno determinato la sua emissione.

Correttamente l'Amministrazione respinge l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dallo straniero cinque mesi dopo la sua scadenza, senza che sia stata fornita adeguata prova dell'oggettivit delle cause (forza maggiore) che hanno impedito la tempestiva attuazione della richiesta di rinnovo.