N.6687/2002 Reg. Dec. N. 5093 Reg. Ric. Anno 2002 |
R E
P U B
B L I
C A I T
A L I
A N A
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha
pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul
ricorso iscritto al NRG. 5093 dell'anno 2002
proposto dal CHAFOUKI BRAHIM, rappresentato e
difeso dagli avvocati Carla Ciani e Mario Contaldi, con
i quali elettivamente domiciliato in Roma, via Pierluigi da Palestrina, n.
63;
c o n t r o
Ministero dell'Interno, in persona del ministro in carica, e
Questura di Forl - Cesena, in persona del questore in carica, entrambi
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui
uffici sono domiciliati ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
della
sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna, sez. I, n.
91 del 21 gennaio 2002;
Visto il ricorso in appello;
Visto latto di costituzione in
giudizio del Ministero dell'Interno e della questura di Forl - Cesena, nonch
la relativa documentazione depositata;
Visti gli atti tutti di causa;
Visto l'articolo 9 della legge 21
luglio 2000, n. 205;
Relatore alla pubblica in camera di
consiglio del 12 luglio 2002 il Consigliere Carlo Saltelli;
Uditi l'avvocato Contaldi, per la parte
appellante e l'avvocato dello Stato Greco, per le appellate amministrazioni, e
informatili dell'intenzione della Sezione di definire la causa direttamente nel
merito;
Ritenuto e considerato in fatto e in
diritto quanto segue:
F A T T
O
Il
cittadino marocchino Chafouki Brahim, titolare di un permesso di soggiorno in
Italia per motivi di lavoro subordinato con scadenza 15 settembre 1999, ne
chiedeva il rinnovo alla Questura di Forl-Cesena in data 16 febbraio 2000,
chiarendo con successiva nota del 25 febbraio 2000 le ragioni del ritardo.
Con
provvedimento prot. Cat. 18-A/Srt./2000 del 3 marzo 2000 il Questore della
provincia di Forl - Cesena rigettava la predetta istanza di rinnovo del
permesso di soggiorno, rilevando che le ragioni addotte a giustificazione del
ritardo non erano supportate da riscontri obiettivi.
Tale
provvedimento veniva ritenuto pienamente legittimo dal Tribunale amministrativo
regionale dell'Emilia-Romagna, sez. I, che con sentenza n. 91 del 21 gennaio
2002, respingeva il ricorso proposto dal sig. Chafouki Brhim.
Questi con atto di appello notificato
il 21 marzo 2002 ha chiesto la riforma della predetta statuizione con un unico
motivo di gravame, rubricato "Violazione del disposto della legge
6.3.1998, n. 40 - Eccesso di potere - Difetto totale di motivazione",
deducendo che soltanto dalla lettura della sentenza di primo grado era emersa
la motivazione del provvedimento impugnato: ci, a suo avvivo, oltre a
confermare il denunciato vizio di difetto assoluto di motivazione del
provvedimento stesso, costituiva anche una grave violazione dei propri diritti
fondamentali, ivi compresi quelli relativi alla libert di soggiorno e di
libero esercizio dell'attivit professionale, in quanto non gli era stata
negata la possibilit di integrare l'istanza di rinnovo del permesso di
soggiorno ovvero di produrre altra idonea documentazione per giustificare il
mero ritardo nella presentazione dell'istanza.
Le Amministrazioni statali appellate si
sono costituite in giudizio, depositando apposita documentazione.
All'udienza in camera di consiglio del
12 luglio 2002, alla quale la causa era stata fissata per l'esame della
richiesta cautelare di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, la
Sezione ha informato i difensori delle parti di introitare la causa per la
decisione di merito.
D I R I T T
O
I.
Oggetto di impugnazione la sentenza n. 91 del 21 gennaio
2002 del Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sez. I, che ha
riconosciuto la legittimit del provvedimento Cat. 18-A/Srt./2000 del 3 marzo
2000, con cui il Questore della provincia di Forl-Cesena ha respinto l'istanza
di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal cittadino marocchino
Chafouki Brahim; questi ne chiede la riforma alla stregua di un solo articolato
motivo di gravame, "Violazione del disposto della legge 6.3.1998, n. 40 -
Eccesso di potere - Difetto totale di motivazione", identico a quello gi
sollevato in prime cure.
Resistono
le appellate amministrazioni statali.
II.
Ai fini della corretta soluzione della controversia in
esame la Sezione ritiene di dover preliminarmente precisare in punto di fatto
che, come emerge dalla documentazione in atti, non contestato che il signor
Chafouki Brahim present in data 16 febbraio 2000 e che, d'altra parte, il provvedimento
Cat. 18-A/Srt. 2000 del 3 marzo 2000, con cui il Questore di Forl-Cesena ha
respinto la predetta istanza, non motivato con riferimento al quarto comma
dell'articolo 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (a tenore del quale "il
rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al
questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della
scadenza"), bens sulla inidoneit delle motivazioni addotte
dall'interessato a sostegno delle giustificazioni del ritardo dell'istanza, non
supportate da riscontri oggettivi.
III.
Ci posto si osserva quanto segue:
III.1.
E' infondato il primo profilo dell'unico motivo di gravame, con il quale
l'appellante si duole del presunto vizio di difetto assoluto di motivazione che
inficerebbe il rigetto della sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno,
essendo smentita dagli atti la tesi dell'appellante secondo cui la motivazione
sarebbe emersa soltanto con la sentenza del cui appello di discute.
Invero,
oltre al fatto che l'appellante non ha fornito prove n elementi in ordine ad
un'eventuale incompleta o parziale conoscenza del provvedimento impugnato
almeno al momento della notifica del ricorso di primo grado, deve evidenziarsi
che, come emerge dalla lettura di quest'ultimo il rigetto del permesso di
soggiorno fondato sull'inidoneit delle motivazioni addotte per giustificare
il suo ritardo, in quanto non supportate da riscontri oggettivi, nonch
dall'articolo 13, comma 2, lett. b), che prevede l'espulsione dello straniero
il cui permesso di soggiorno scaduto da pi di sessanta giorni senza che ne
sia stato chiesto il rinnovo.
Ad
avviso della Sezione, l'esternazione di tali ragioni, di cui l'appellante era
pienamente consapevole, come si ricava dall'esame del ricorso introduttivo del
giudizio di primo grado, soddisfano in modo completo ed adeguato l'obbligo
dell'amministrazione di motivare i provvedimenti amministrativi, essendo stato
reso manifesto l'iter logico - giuridico che ha condotto alla sua
emanazione; giova soggiungere per completezza che tali ragioni apparivano,
secondo l'ordinario principio di buona fede che presiede all'interpretazione
degli atti amministrativi e che esigibile anche dai cittadini, del tutto
univoche e chiare ad evidenziare che l'Amministrazione aveva ritenuto
insufficienti e inidonee le giustificazioni addotte dall'interessato a sostegno
del ritardo.
Nessun
ulteriore profilo della motivazione emerso nel corso del giudizio di primo
grado, i cui giuridici hanno semplicemente apprezzato, nel corretto esercizio
del loro potere giurisdizionale, la legittimit, logicit e ragionevolezza del
provvedimento impugnato, rilevando, per un verso, che la mera scadenza del
termine per la richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno fissato dal
quarto comma dell'articolo 5 della legge 6 marzo 1998 n. 40 non poteva
comportare automaticamente l'espulsione dallo Stato (proprio come sostenuto
dall'appellante), e che, per altro verso, solo in presenza di una situazione di
forza maggiore poteva giustificarsi il ritardo nella richiesta del rinnovo del
permesso di soggiorno, alla luce delle previsioni contenute nella lettera b),
del secondo comma dell'articolo 13 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, forza
maggiore di cui l'interessato non aveva provato la sussistenza.
Nessun
obbligo militare, aveva l'Amministrazione di chiedere all'interessato eventuali
chiarimenti ovvero il deposito di ulteriore documentazione a giustificazione
delle ragioni del ritardo addotte con la nota del 25 febbraio 2000, essendo
piuttosto onere di quegli documentare e provare
in modo puntuale ed adeguato le proprie ragioni per consentire
all'amministrazione l'adozione di un provvedimento a lui favorevole; ci
esclude la violazione dei diritti fondamentali del cittadino prospettata
suggestivamente dall'appellante.
III.2.
E' ugualmente infondato il motivo di appello, nella parte in cui l'interessato
lamenta l'illegittimit del provvedimento impugnato in primo grado in ragione
del fatto che la mancata o ritardata presentazione dell'istanza di rinnovo del
permesso di soggiorno non ne comportava automaticamente il rigetto con la
conseguente espulsione.
Giova
rilevare al riguardo che, come correttamente evidenziato dai primi giudici, il
rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno non stata ricollegata
automaticamente alla violazione del termine di cui l comma quattro
dell'articolo 5 della legge 6.3.1998 n. 40, n alla semplice prescrizione
contenuta nella lettera b), comma 2, dell'articolo 13 del D.Lgs. 25 luglio
1998, n. 286, bens alla circostanza della mancata prova di una situazione di
forza maggiore che giustificasse il ritardo della presentazione dell'istanza di
rinnovo del permesso di soggiorno.
Invero,
l'appellante con la nota del 25 febbraio 2000 h prospettato delle mere
difficolt personali (l'interruzione di una relazione sentimentale, problemi di
convivenza dei genitori sfociati in una asserita, ma non provata separazione;
conseguente stato di depressione) che, quantunque possono aver turbato
psicologicamente l'interessato, in modo corretto e ragionevole sono state
ritenute inidonee a provare l'impossibilit di attivarsi per la richiesta del
rinnovo del permesso di soggiorno, anche in considerazione del notevole lasso
di tempo intercorso tra la sua scadenza (15 settembre 1999) e la (tardiva)
richiesta di rinnovo (16 febbraio 2000).
Deve
aggiungersi infine che l'appellante, pur contestando - in realt genericamente
- tale parte della sentenza di primo grado, non ha offerto alcun valido
elemento di prova idoneo a dimostrarne l'erroneit dell'assunto
dell'Amministrazione (e dei primi giudici), essendosi limitato a riproporre
puramente e semplicemente le tesi difensive sollevate in prime cure.
IV.
In conclusione l'appello deve essere respinto.
Sussistono
tuttavia giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del
presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), respinge l'appello.
Dichiara
interamente compensate le spese del presente grado di giudizio.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorit amministrativa.
Cos deciso in Roma, nella camera di
consiglio del 12 luglio 2002, con lintervento dei seguenti signori:
Domenico LA MEDICA Presidente,
f.f.
Raffale Maria DE LIPSIS Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere
Antonino ANASTASI Consigliere
Carlo SALTELLI Consigliere,
estensore
LESTENSORE IL
PRESIDENTE
IL
SEGRETARIO
MASSIMA
L'obbligo di motivazione di un
provvedimento amministrativo da ritenersi soddisfatto allorquando
l'Amministrazione abbia esternato in modo completo, adeguato e univoco le
ragioni che hanno determinato la sua emissione.
Correttamente l'Amministrazione
respinge l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dallo
straniero cinque mesi dopo la sua scadenza, senza che sia stata fornita
adeguata prova dell'oggettivit delle cause (forza maggiore) che hanno impedito
la tempestiva attuazione della richiesta di rinnovo.