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SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
20 settembre 2007 (*)
Accordo di associazione CEE-Turchia −
Art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale − Clausola di
standstill − Ambito di applicazione − Legislazione di uno Stato
membro che ha introdotto, dopo lentrata in vigore del Protocollo addizionale,
nuove restrizioni relative allammissione sul suo territorio di cittadini
turchi ai fini dellesercizio della libert di stabilimento
Nel procedimento C‑16/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dellart. 234 CE, dalla
House of Lords (Regno Unito), con decisione 2 dicembre 2004, pervenuta in
cancelleria il 19 gennaio 2005, nella causa
The Queen, su istanza di:
Veli Tum,
Mehmet Dari
contro
Secretary of State for the Home Department,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di
sezione, dai sigg. R. Schintgen (giudice relatore), J. Klučka,
dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. L. Bay Larsen, giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek,
amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
alla trattazione orale del 18 maggio 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per
i sigg. Tum e Dari, dalle sig.re N. Rogers e J. Rothwell, barristers,
nonch dalla sig.ra L. Baratt e dal sig. M. Kuddus, solicitors;
– per
il governo del Regno Unito, inizialmente dal sig. M. Bethell,
successivamente dalla sig.ra E. ONeill, in qualit di agenti, assistiti
dal sig. P. Saini, barrister;
– per
il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C.M. Wissels, in qualit di agente;
– per
il governo slovacco, dal sig. R. Prochzka, in qualit di agente;
– per
la Commissione delle Comunit europee, dalla sig.ra C. OReilly e dal sig.
M. Wilderspin, in qualit di agenti,
sentite le conclusioni dellavvocato generale,
presentate alludienza del 12 settembre 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale in esame riguarda linterpretazione
dellart. 41, n. 1, del Protocollo addizionale firmato a Bruxelles il
23 novembre 1970 e concluso, approvato e ratificato a nome della Comunit con
regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760 (GU L 293,
pag. 1; in prosieguo: il Protocollo addizionale).
2 Tale
domanda stata presentata nel contesto di due controversie che vedono
contrapposti i sigg. Tum e Dari, cittadini turchi, e il Secretary of State for
the Home Department (Ministro dellInterno; in prosieguo: il Secretary of
State), in merito alle decisioni con le quali esso ha negato loro la
concessione del permesso di ingresso sul territorio del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord allo scopo di esercitare su tale territorio
unattivit professionale indipendente, e con le quali esso ha disposto la loro
espulsione dal detto Stato membro in cui gli interessati erano stati ammessi
solo provvisoriamente.
Contesto normativo
Lassociazione CEE-Turchia
3 In
conformit al suo art. 2, n. 1, lAccordo che crea unassociazione
tra la Comunit economica europea e la Turchia, che stato firmato ad Ankara
il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonch dagli
Stati membri della CEE e la Comunit, dallaltro, e che stato concluso,
approvato e ratificato a nome di questultima dalla decisione del Consiglio 23
dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685; in prosieguo:
lAccordo di associazione), ha lo scopo di promuovere il rafforzamento
continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti
contraenti, incluso il settore della manodopera, mediante la realizzazione
graduale della libera circolazione dei lavoratori (art. 12 dellAccordo di
associazione), nonch mediante leliminazione delle restrizioni alla libert di
stabilimento (art. 13 del detto Accordo) e alla libera prestazione dei
servizi (art. 14 dello stesso Accordo), allo scopo di elevare il tenore di
vita del popolo turco e di facilitare ulteriormente ladesione della Repubblica
di Turchia alla Comunit (quarto considerando del preambolo e art. 28
del detto Accordo).
4 A
tal fine, lAccordo di associazione comporta una fase preparatoria, che
permette alla Repubblica di Turchia di rafforzare la sua economia con laiuto
della Comunit (art. 3 di tale Accordo), una fase transitoria, nel corso
della quale vengono garantiti lattuazione progressiva di ununione doganale e
il ravvicinamento delle politiche economiche (art. 4 del detto Accordo),
nonch una fase definitiva basata sullunione doganale e che implica il
rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche delle parti
contraenti (art. 5 dello stesso Accordo).
5 Lart. 6
dellAccordo di associazione dispone quanto segue:
Per assicurare lapplicazione ed il progressivo
sviluppo del regime di Associazione, le Parti Contraenti si riuniscono in un
Consiglio di Associazione che agisce nei limiti delle attribuzioni conferitegli
dallAccordo.
6 Ai
sensi dellart. 8 dellAccordo di associazione, inserito nel titolo II di
questultimo, intitolato Attuazione della fase transitoria:
Per realizzare gli obiettivi enunciati nellarticolo
4, il Consiglio di Associazione stabilisce, prima che abbia inizio la fase
transitoria e secondo la procedura prevista dallarticolo 1 del Protocollo
provvisorio, le condizioni, le modalit e il ritmo di applicazione delle
disposizioni riguardanti i settori contemplati nel Trattato istitutivo della
Comunit che dovranno essere presi in considerazione, e in particolare quelli
menzionati nel presente Titolo, nonch ogni clausola di salvaguardia che
risultasse utile.
7 Gli
artt. 12-14 dellAccordo di associazione figurano anche nel titolo II di
esso, al capitolo 3, intitolato Altre disposizioni di carattere economico.
8 Lart. 12
prevede quanto segue:
Le Parti Contraenti convengono di ispirarsi agli
articoli [39 CE], [40 CE] e [41 CE] per realizzare gradualmente
tra di loro la libera circolazione dei lavoratori.
9 Lart. 13
cos dispone:
Le Parti Contraenti convengono dispirarsi agli
articoli da [43 CE] a [46 CE] incluso e allarticolo [48 CE] ()
per eliminare tra loro le restrizioni alla libert di stabilimento.
10 Lart. 14
recita:
Le Parti Contraenti convengono di ispirarsi agli
articoli [45 CE], [46 CE] e da [48 CE] a [54 CE] incluso
() per eliminare tra loro le restrizioni alla libera prestazione dei servizi.
11 Secondo
il dettato dellart. 22, n. 1, dellAccordo di associazione:
Per il raggiungimento degli obiettivi fissati
dallAccordo e nei casi da questo previsti, il Consiglio di Associazione
dispone di un potere di decisione. Ognuna delle due parti tenuta a prendere
le misure necessarie allesecuzione delle decisioni adottate ().
12 Il
Protocollo addizionale che, in conformit al suo art. 62, costituisce
parte integrante dellAccordo di associazione stabilisce, ai sensi del suo
art. 1, le condizioni, le modalit e i ritmi di realizzazione della fase
transitoria prevista dallart. 4 del detto Accordo.
13 Il
Protocollo addizionale comprende un titolo II, denominato Circolazione delle
persone e dei servizi, il cui capitolo I riguarda i lavoratori e il capitolo
II dedicato al diritto di stabilimento, servizi e trasporti.
14 Lart. 36
del Protocollo addizionale, che appartiene al detto capitolo I, prevede che la
libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della Comunit e la
Turchia sar realizzata gradualmente, conformemente ai principi enunciati
allart. 12 dellAccordo di associazione, tra la fine del dodicesimo e del
ventiduesimo anno dallentrata in vigore di detto Accordo, e che il consiglio
di associazione stabilir le modalit necessarie a tale scopo.
15 Lart. 41
del Protocollo addizionale, che figura nel capitolo II del detto titolo II,
cos formulato:
1. Le Parti
Contraenti si astengono dallintrodurre tra loro nuove restrizioni alla libert
di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.
2. Conformemente ai
principi enunciati agli articoli 13 e 14 dellAccordo di Associazione, il
consiglio di Associazione stabilisce il ritmo e le modalit secondo le quali le
Parti Contraenti sopprimono progressivamente tra loro le restrizioni alla
libert di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.
Il Consiglio di Associazione stabilisce tale ritmo e
tali modalit per le diverse categorie di attivit, tenendo conto delle
disposizioni analoghe gi adottate dalla Comunit in questi settori, nonch
della particolare situazione economica e sociale della Turchia. Sar accordata
priorit alle attivit che contribuiscono particolarmente allo sviluppo della
produzione e degli scambi.
16
pacifico che, finora, il consiglio di associazione, istituito dallAccordo di
associazione e composto, da un lato, da membri dei governi degli Stati membri,
del Consiglio dellUnione europea nonch della Commissione delle Comunit
europee e, dallaltro, da membri del governo turco (in prosieguo: il consiglio
di associazione), non ha adottato alcuna decisione sulla base
dellart. 41, n. 2, del Protocollo addizionale.
17 Per
contro, il consiglio di associazione ha adottato, il 19 settembre 1980, la
decisione n. 1/80 relativa allo sviluppo dellassociazione (in prosieguo:
la decisione n. 1/80).
18 Lart. 13
della decisione n. 1/80, che figura al capitolo II della stessa,
intitolato Disposizioni sociali, sezione 1, riguardante i [p]roblemi
relativi alloccupazione e alla libera circolazione dei lavoratori, cos
redatto:
Gli Stati membri della Comunit e la Turchia non
possono introdurre nuove restrizioni sulle condizioni daccesso alloccupazione
dei lavoratori e dei loro familiari che si trovino sui loro rispettivi
territori in situazione regolare quanto al soggiorno e alloccupazione.
La normativa nazionale
19 Lart. 11,
primo comma, dellImmigration Act 1971 (legge in materia di immigrazione;
in prosieguo: lImmigration Act) definisce lingresso nel Regno Unito nei
termini seguenti:
Chi giunga nel Regno Unito per via marittima o aerea
non vi avr fatto ingresso, ai fini della presente legge, fino al momento dello
sbarco, e, anche a tale momento, si considerer non avervi fatto ingresso fino
a quando si manterr nellarea portuale, o aeroportuale di arrivo (qualora
esistente), a tal fine definita dallautorit preposta allImmigrazione; chi
non sia giunto in altra maniera nel Regno Unito si considerer non esservi
entrato per tutto il tempo in cui vi sar soggetto a detenzione, ammissione
temporanea o remissione in libert provvisoria (...).
20 Al
1 gennaio 1973, data alla quale il Protocollo addizionale entrato in vigore
nei confronti del Regno Unito, le norme sullimmigrazione applicabili in tale
Stato membro in materia di costituzione di imprese e di fornitura di servizi
erano contenute nello Statement of Immigration Rules for Control on Entry
(House of Commons Paper 509; in prosieguo: le norme del 1973 in materia di
immigrazione).
21 Sotto
il titolo Imprenditori, il punto 30 delle norme del 1973 in materia di
immigrazione era formulato nel modo seguente:
I passeggeri che non sono in grado di esibire un visto
di ingresso [allo scopo di costituire unimpresa], ma che nondimeno sembrano in
grado di soddisfare i requisiti di uno dei due articoli seguenti, sono ammessi,
con divieto di lavoro, per un periodo non superiore a due mesi e sono
sollecitati a sottoporre il loro caso al Home Office.
22 Il
punto 31 delle dette norme imponeva al richiedente lobbligo di avere fondi
sufficienti da investire nellimpresa, qualora essa fosse gi stata costituita,
e per sostenere le perdite ad esso incombenti. Esso prevedeva, in particolare,
che linteressato dovesse essere in grado di provvedere a s stesso, nonch
alle persone a suo carico, e che dovesse essere attivamente coinvolto
nellesercizio dellimpresa.
23 Il
punto 32 delle medesime norme disponeva:
Se il richiedente desidera avviare unattivit
economica nel Regno Unito per conto proprio dovr dimostrare che far entrare
nel paese fondi sufficienti per avviare unattivit economica che si pu
realisticamente supporre che permetter a lui ed alle persone a suo carico di
mantenersi senza fare ricorso ad un impiego per il quale sia necessario un
permesso di lavoro.
24 A
partire da allora, il Regno Unito ha progressivamente introdotto norme
sullimmigrazione pi onerose per coloro che chiedono di entrare nel suo
territorio con lintenzione di avviare unattivit imprenditoriale o di fornire
servizi.
25 Al
riguardo, disposizioni dettagliate sono esposte agli artt. 201-205 delle norme
in materia di immigrazione adottate dalla Camera dei comuni nel 1994 (United
Kingdom Immigration Rules 1994, House of Commons Paper 395), nel testo
applicabile dal 1 ottobre 1994 e attualmente in vigore nella loro versione
modificata (in prosieguo: le norme del 1994 in materia di immigrazione).
26
pacifico che le norme del 1994 in materia di immigrazione, attualmente in
vigore nel Regno Unito, sono pi restrittive, per quanto riguarda il
trattamento delle domande per i visti di ingresso provenienti da persone che
hanno intenzione di esercitare in tale Stato membro unattivit economica
indipendente, delle disposizioni corrispondenti delle norme del 1973 in materia
di immigrazione.
Le cause principali e la questione
pregiudiziale
27 Dalla
decisione di rinvio risulta che i sigg. Tum e Dari sono arrivati nel Regno
Unito per via marittima, il primo nel novembre 2001 in provenienza dalla
Germania, e il secondo nellottobre 1998 in provenienza dalla Francia.
28 In
seguito al rigetto della loro domanda dasilo, stata disposta la loro
espulsione in applicazione della convenzione sulla determinazione dello Stato
competente per lesame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati
membri delle Comunit europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990
(GU 1997, C 254, pag. 1); tale misura di allontanamento non stata
per attuata dalle autorit nazionali competenti, di modo che gli interessati
si trovano tuttora sul territorio del Regno Unito.
29 Avendo
ottenuto, in conformit allart. 11, n. 1, della legge del 1971 in
materia di immigrazione, soltanto unammissione temporanea nel Regno Unito, che
non equivale, in base alla normativa di questultimo, ad unautorizzazione
formale di ingresso in tale Stato membro ed peraltro collegata al divieto di
esercitare un impiego, i sigg. Tum e Dari hanno chiesto un visto dingresso in
tale Stato membro allo scopo di dedicarsi sul suo territorio ad unattivit
professionale indipendente.
30 A
tal fine, gli interessati hanno invocato lAccordo di associazione, sostenendo
in particolare che, in forza dellart. 41, n. 1, del Protocollo
addizionale, le loro domande di ammissione nello Stato membro ospitante
dovevano essere esaminate alla luce della normativa nazionale in materia di
immigrazione applicabile alla data di entrata in vigore del detto Protocollo nei
confronti del Regno Unito, cio la normativa in vigore al 1 gennaio 1973.
31 Il
Secretary of State si tuttavia rifiutato di accogliere le domande dei sigg.
Tum e Dari ed ha applicato la normativa nazionale in materia di immigrazione in
vigore alla data in cui tali domande erano state presentate.
32 Contro
tali decisioni di rigetto delle loro domande i sigg. Tum e Dari hanno proposto
ricorsi di annullamento, che sono stati esaminati simultaneamente dalla High
Court of Justice (England & Wales), Queens Bench Division (Administrative
Court), e dichiarati fondati con sentenza di questultima il 19 novembre 2003.
Tale sentenza stata sostanzialmente confermata dalla sentenza della Court of
Appeal (England & Wales) (Civil Division) del 24 maggio 2004. Secondo i
detti giudici, la situazione dei due cittadini turchi di cui trattasi non
basata su elementi che costituiscono frode e non pone in discussione la tutela
di un interesse legittimo dello Stato, come lordine pubblico, la sicurezza e
la salute. Tali giudici hanno anche considerato che gli interessati possono
validamente fondarsi sulla clausola di standstill enunciata allart. 41,
n. 1, del Protocollo addizionale per ottenere che lesame delle loro
domande di ingresso nel Regno Unito allo scopo di esercitarvi unattivit
economica indipendente sia effettuato alla luce delle norme del 1973 in materia
di immigrazione.
33 Il
Secretary of State stato quindi autorizzato a ricorrere dinanzi alla House of
Lords.
34 Dato
che le parti della causa principale controvertono sulla questione se la
clausola di standstill enunciata al detto art. 41, n. 1, si
applichi alla normativa del Regno Unito in materia di prima ammissione di
cittadini turchi che chiedono di beneficiare della libert di stabilimento in
tale Stato membro, la House of Lords ha deciso di sospendere il giudizio e di
sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
Se lart. 41, n. 1, del Protocollo
addizionale () debba essere interpretato nel senso che vieta ad uno Stato
membro di introdurre nuove restrizioni, rispetto alla data in cui il detto
Protocollo entrato in vigore in tale Stato membro, in ordine alle condizioni
e alla procedura per lingresso nel suo territorio di un cittadino turco che
intenda esercitare unattivit economica nello Stato membro in questione.
Sulla questione pregiudiziale
Osservazioni presentate alla Corte
35 Secondo
il governo del Regno Unito, gli stranieri che, come i sigg. Tum e Dari, non
sono mai stati formalmente ammessi sul suo territorio non beneficiano della
garanzia sancita dalla clausola di standstill enunciata allart. 41,
n. 1, del Protocollo addizionale. Lambito di applicazione di tale
disposizione sarebbe infatti limitato agli stranieri che, come il cittadino
turco su cui verteva la controversia decisa con la sentenza della Corte 11
maggio 2000, causa C-37/98, Savas (Racc. pag. I-2927), hanno fatto legalmente
ingresso in uno Stato membro e che, in seguito, hanno cercato di stabilirvisi
costituendo unimpresa. La circostanza che i sigg. Tum e Dari abbiano
presentato regolare domanda per essere ammessi nel Regno Unito sarebbe priva di
rilievo.
36 Tale
governo ne deduce che, con riferimento ai due cittadini turchi di cui trattasi
nelle cause principali, che non hanno fatto ingresso nel Regno Unito ai sensi
dellart. 11, n. 1, della legge del 1971 in materia di immigrazione,
esso era legittimato ad applicare le norme del 1994 in materia di immigrazione,
attualmente in vigore, che sono pi restrittive di quelle che erano applicabili
al 1 gennaio 1973, in quanto impongono in particolare una nuova condizione,
secondo cui gli stranieri che intendono avvalersi della libert di stabilimento
sul territorio del detto Stato membro sono tenuti a presentare un visto
dingresso valido.
37 Per
sostenere tale asserto il governo del Regno Unito si basa sulla citata sentenza
Savas e afferma che dai punti 58-67 di essa risulterebbe che una persona che
non stata legalmente ammessa in un Stato membro deve essere considerata
esclusa dal beneficio di cui allart. 41, n. 1, del Protocollo
addizionale, in quanto tale disposizione disciplina soltanto le condizioni di
stabilimento e quelle di soggiorno ad esse collegate. Al riguardo esisterebbe
unimportante differenza tra la decisione di concedere ad un cittadino turco un
visto di primo ingresso nel Regno Unito e quella di autorizzare tale cittadino,
regolarmente ammesso sul territorio del medesimo Stato, a soggiornarvi come
imprenditore. La detta sentenza Savas avrebbe soltanto accertato che il
cittadino turco, una volta che abbia fatto legalmente ingresso nel territorio
di uno Stato membro, pu invocare il beneficio della clausola di standstill
enunciato allart. 41, n. 1, del Protocollo addizionale, anche se,
alla data alla quale egli fa valere tale disposizione, non si trovi pi in
posizione regolare per quanto riguarda il suo soggiorno in tale Stato. Per
contro, la detta clausola sarebbe semplicemente inapplicabile nellipotesi in
cui tale cittadino solleciti un primo visto dingresso. Infatti, fintantoch la
Repubblica di Turchia non uno Stato membro dellUnione europea, tale
questione continuerebbe a rientrare nella competenza esclusiva di ciascuno
Stato membro (v. in tal senso, in particolare, sentenza Savas, cit., punto 58).
38 In
subordine, il governo del Regno Unito sostiene che il Protocollo addizionale
non ha lo scopo di conferire diritti ai richiedenti asilo la cui domanda
stata respinta e che possono essere espulsi verso un altro Stato membro in
applicazione della Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990. In tale contesto,
occorrerebbe escludere dal beneficio di tutti i vantaggi previsti dal
Protocollo addizionale cittadini turchi, come i sigg. Tum e Dari, ai quali non
stato concesso nel Regno Unito alcun diritto dasilo. Qualsiasi altra
interpretazione potrebbe condurre ad un abuso.
39 Alludienza
il governo olandese ha sostenuto essenzialmente la stessa posizione del governo
del Regno Unito.
40 Quanto
ai sigg. Tum e Dari, essi ammettono che la clausola di standstill di cui
allart. 41, n. 1, del Protocollo addizionale non concede loro, di
per s, alcun diritto di stabilimento, di soggiorno o di ingresso sul
territorio di uno Stato membro e che le controversie relative a tali diritti
devono in linea di principio essere esaminate soltanto alla luce della
legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Essi asseriscono,
tuttavia, che lambito di applicazione della detta clausola copre non soltanto
le condizioni di stabilimento e di soggiorno, ma logicamente anche quelle
direttamente connesse a queste ultime, cio le condizioni relative allingresso
dei cittadini turchi sul territorio dello Stato membro ospitante. Essi ne
deducono che le loro domande di visto dingresso ai fini dellesercizio di
unattivit professionale indipendente nel Regno Unito devono essere esaminate
alla luce di norme in materia di immigrazione che non siano pi restrittive di
quelle che erano in vigore il 1 gennaio 1973.
41 A
sostegno della loro tesi, i sigg. Tum e Dari invocano in particolare i seguenti
argomenti:
– la
suddetta interpretazione sarebbe conforme alla finalit dellAccordo di
associazione e del Protocollo addizionale, consistente nella progressiva
eliminazione delle restrizioni alla libert di stabilimento;
– nel
diritto comunitario, la Corte avrebbe interpretato la libert di stabilimento
nel senso in cui contempla tanto le condizioni di ingresso quanto le condizioni
di soggiorno sul territorio di uno Stato membro quali corollari necessari
dellesercizio della detta libert (v. in tal senso, in particolare, sentenze 8
aprile 1976, causa 48/75, Royer, Racc. pag. 497, punto 50; 12 dicembre 1990,
cause riunite C-100/89 e C-101/89, Kaefer e Procacci, Racc. pag. I-4647, punto
15; nonch 27 settembre 2001, causa C‑257/99, Barkoci e Malik, Racc.
pag. I-6557, punti 44, 50, 58 e 83) e non esisterebbe alcun motivo per cui la
clausola di standstill enunciata allart. 41, n. 1, del Protocollo
addizionale non possa anchessa essere intesa in tal senso, in particolare
tenuto conto dellobiettivo definito allart. 13 dellAccordo di
associazione;
– la
clausola di standstill sarebbe svuotata della sua sostanza e del suo effetto
utile se gli Stati membri fossero autorizzati a rendere pi difficoltosa, o
impossibile, lammissione dei cittadini turchi sul loro territorio, in quanto
la garanzia dello status quo per quanto riguarda le condizioni del loro
stabilimento e/o del loro soggiorno sarebbe in tal caso privata di tutta la sua
portata pratica;
– non
vi sarebbe alcuna indicazione n nella detta clausola di standstill n, in
modo pi generale, nella disciplina relativa allAssociazione CEE‑Turchia, tale
da lasciar intendere che lapplicazione della detta clausola sia limitata alle
condizioni di soggiorno e di stabilimento, con esclusione delle condizioni di
ingresso. Le differenze di formulazione tra la clausola di standstill
contenuta nellart. 41, n. 1, del Protocollo addizionale e la formulazione
dellanaloga clausola di cui allart. 13 della decisione n. 1/80,
applicabile ai lavoratori subordinati, sarebbero al riguardo significative.
Inoltre, la giurisprudenza della Corte in materia sarebbe di carattere
generale.
42 I
sigg. Tum e Dari sottolineano che la loro posizione corroborata dalla citata
sentenza Savas, dalla quale risulterebbe che la prima delle dette clausole di
standstill era applicabile a una persona che aveva soggiornato illegalmente
nel Regno Unito per 11 anni, mentre essi hanno presentato regolari domande di
ammissione in tale Stato. Poich la Corte ha considerato che il sig. Savas
poteva validamente invocare la detta clausola e che, di conseguenza, la sua
domanda doveva essere disciplinata da norme nazionali non pi restrittive di
quelle in vigore al 1 gennaio 1973, essi sostengono di dover beneficiare
anchessi di siffatta interpretazione.
43 Infine,
il rigetto delle domande dasilo dei sigg. Tum e Dari non sarebbe pertinente al
fine di stabilire se lart. 41, n. 1, del Protocollo addizionale sia
applicabile o no alla loro situazione.
44 Il
governo slovacco e la Commissione delle Comunit europee sostengono in larga
misura linterpretazione proposta dai sigg. Tum e Dari.
Soluzione della Corte
45 Per
risolvere la questione presentata dal giudice del rinvio, occorre ricordare
che, come si osservato al punto 29 della presente sentenza, non si
ritenuto, in conformit allart. 11, n. 1, della legge del 1971 in
materia di immigrazione, che i sigg. Tum e Dari avessero fatto ingresso nel
territorio del Regno Unito, in quanto, essendo essi privi di permesso di
ingresso in tale Stato membro, la loro ammissione fisica temporanea non
equivale, in applicazione della normativa nazionale rilevante, ad un vero visto
dingresso sul suo territorio.
46 In
tal contesto, pacifico che lart. 41, n. 1, del Protocollo
addizionale ha effetto diretto negli Stati membri, di modo che i diritti che
esso conferisce ai cittadini turchi ai quali si applica possono essere fatti
valere dinanzi ai giudici nazionali per escludere lapplicazione delle norme di
diritto interno ad esso contrarie. Tale disposizione enuncia infatti, in
termini chiari, precisi e incondizionati, una clausola non equivoca di
standstill, comportante un obbligo assunto dalle parti contraenti che si
risolve giuridicamente in una semplice astensione (v. sentenze Savas, cit.,
punti 46-54 e 71, secondo trattino, nonch 21 ottobre 2003, cause riunite C‑317/01 e C‑369/01,
Abatay e a., Racc. pag. I‑12301, punti 58, 59 e 117, primo
trattino).
47 Inoltre,
pacifico che, nellipotesi in cui lart. 41, n. 1, si applichi alla
prima ammissione in uno Stato membro di cittadini turchi che intendono
avvalersi sul suo territorio della libert di stabilimento ai sensi
dellAccordo di associazione, la normativa in materia di immigrazione applicata
dal Secretary of State per decidere delle domande presentate dai sigg. Tum e
Dari costituisce una nuova restrizione ai sensi di tale disposizione del
Protocollo addizionale, in quanto le parti della causa principale convengono
che la detta normativa nazionale, resa applicabile a partire dal 1 ottobre
1994, ha lo scopo o quantomeno il risultato di assoggettare lingresso dei
cittadini turchi nel Regno Unito a condizioni sostanziali e/o procedurali pi
severe di quelle applicabili alla data di entrata in vigore del detto
Protocollo nei confronti di tale Stato membro, cio il 1 gennaio 1973.
48 Con
riferimento alla determinazione della portata ratione materiae della clausola
di standstill di cui al detto art. 41, n. 1, va ricordato che, in
base alla sua stessa formulazione, tale disposizione vieta in particolare le
nuove restrizioni alla libert di stabilimento.
49 Al
riguardo, risulta gi dalla giurisprudenza della Corte che la detta clausola di
standstill osta alladozione, da parte di uno Stato membro, di qualsiasi
nuova misura che abbia per oggetto o per effetto di sottoporre lo stabilimento
e, correlativamente, il soggiorno di un cittadino turco nel suo territorio a
condizioni pi restrittive di quelle che erano applicabili al momento
dellentrata in vigore del detto protocollo addizionale nei confronti dello
Stato membro considerato (v. citate sentenze Savas, punto 69, nonch Abatay e
a., punto 66).
50 Tale
giurisprudenza non contempla esplicitamente la prima ammissione dei cittadini
turchi sul territorio dello Stato membro ospitante.
51 Peraltro,
con riferimento alle cause decise con le citate sentenze Savas nonch Abatay e
a., la Corte non doveva statuire su tale questione, dato che tanto il sig.
Savas quanto i trasportatori stradali di cui trattavasi nelle cause decise con
la sentenza Abatay e a. erano stati ammessi negli Stati membri interessati
grazie a visti rilasciati in conformit alla pertinente normativa nazionale.
52 Per
quanto riguarda il significato della clausola di standstill di cui
allart. 41, n. 1, del Protocollo addizionale, dalla giurisprudenza
deriva anche che n tale clausola n la disposizione che la contiene sono, di
per s, tali da conferire al cittadino turco un diritto di stabilimento, n,
correlativamente, un diritto di soggiorno direttamente derivanti dalla
normativa comunitaria (v. citate sentenze Savas, punti 64 e 71, terzo trattino,
nonch Abatay e a., punto 62). Orbene, la stessa considerazione vale anche con
riferimento al primo ingresso di un cittadino turco sul territorio di uno Stato
membro.
53 Per
contro, in conformit alla detta giurisprudenza, tale clausola di standstill
deve essere intesa nel senso che essa vieta lintroduzione di qualsiasi nuova
misura che avrebbe lo scopo o leffetto di sottoporre lo stabilimento dei
cittadini turchi in uno Stato membro a condizioni pi restrittive di quelle che
derivavano dalle norme ad essi applicabili alla data di entrata in vigore del
Protocollo addizionale nei confronti dello Stato membro considerato (v. citate
sentenze Savas, punti 69, 70 e 71, quarto trattino, nonch Abatay e a., punti
66 e 117, secondo trattino).
54 Lart. 41,
n. 1, del Protocollo addizionale non ha pertanto leffetto di concedere ai
cittadini turchi un diritto di ingresso sul territorio di uno Stato membro, in
quanto tale diritto di carattere positivo non pu essere dedotto dalla
normativa comunitaria attualmente applicabile, ma rimane al contrario
disciplinato dalla normativa nazionale.
55 Ne
consegue che una clausola di standstill come quella prevista
allart. 41, n. 1, del Protocollo addizionale opera non come norma
sostanziale, rendendo inapplicabile il diritto sostanziale pertinente al quale
si sostituirebbe, ma come una norma di natura quasi procedurale, che
stabilisce, ratione temporis, quali sono le disposizioni della normativa di uno
Stato membro alla luce delle quali occorre valutare la situazione di un
cittadino turco che intende avvalersi della libert di stabilimento in uno
Stato membro.
56 In
tale contesto, non pu essere accolta largomentazione del governo del Regno
Unito secondo cui la tesi sostenuta dai ricorrenti nella causa principale
pregiudicherebbe in modo intollerabile il principio della competenza esclusiva
degli Stati membri in materia di immigrazione, come interpretato da una
costante giurisprudenza della Corte.
57 Infatti,
anche se dalla detta giurisprudenza risulta che, allo stato attuale del diritto
comunitario, la prima ammissione di un cittadino turco sul territorio di uno
Stato membro in linea di principio esclusivamente disciplinata dal diritto
nazionale del detto Stato (v., in particolare, le citate sentenze Savas, punti
58 e 65, nonch Abatay e a., punti 63 e 65), la Corte ha svolto tale
constatazione al solo scopo di risolvere negativamente la questione se la
clausola di standstill di cui allart. 41, n. 1, del Protocollo
addizionale potesse, di per s, conferire ad un cittadino turco il beneficio di
taluni diritti positivi in materia di libert di stabilimento (citate sentenze
Savas, punti 58-67, nonch Abatay e a., punti 62-65).
58 Tuttavia,
la detta clausola di standstill non rimette in discussione la competenza di
principio degli Stati membri a determinare la loro politica nazionale in
materia di immigrazione. Infatti, la sola circostanza che, a partire dalla sua
entrata in vigore, tale clausola imponga ai detti Stati un obbligo di
astensione avente leffetto di limitare, in una certa misura, il loro margine
di manovra in materia non consente di ritenere che tale situazione
pregiudicherebbe la sostanza stessa della competenza sovrana degli Stati
interessati nellambito della politica dellimmigrazione (v., analogamente,
sentenza 16 maggio 2006, causa C-372/04, Watts, Racc. pag. I‑4325, punto
121).
59 Non
pu essere accolta linterpretazione del governo del Regno Unito secondo cui
dalla citata sentenza Savas deriverebbe che un cittadino turco pu far valere
il beneficio della detta clausola di standstill soltanto se ha fatto regolare
ingresso in uno Stato membro, in quanto la circostanza che, alla data della sua
domanda di stabilimento, il soggiorno dellinteressato nello Stato membro
ospitante sia regolare o no priva di rilievo, mentre, per contro, la detta
clausola non si applicherebbe alle condizioni della prima ammissione di un
cittadino turco sul territorio di uno Stato membro.
60 Occorre
osservare in tale contesto che lart. 41, n. 1, del Protocollo
addizionale riguarda le nuove restrizioni introdotte in particolare con
riferimento alla libert di stabilimento in generale e che non limita il
proprio ambito di applicazione sottraendo, come fa lart. 13 della decisione
n. 1/80, taluni aspetti specifici alla sfera di tutela riconosciuta in
base alla prima delle dette due disposizioni.
61 Va
aggiunto che lart. 41, n. 1, del Protocollo addizionale mira a
creare condizioni favorevoli allattuazione progressiva della libert di
stabilimento mediante il divieto assoluto rivolto alle autorit nazionali di
introdurre qualsiasi nuovo ostacolo allesercizio della detta libert rendendo
pi severe le condizioni esistenti in un dato momento, allo scopo di non
rendere pi difficoltose le condizioni della sua realizzazione graduale tra gli
Stati membri e la Repubblica di Turchia. La detta disposizione del Protocollo
addizionale si presenta pertanto come la premessa indispensabile
dellart. 13 dellAccordo di associazione, del quale costituisce la premessa
indispensabile ai fini della progressiva abolizione delle restrizioni nazionali
alla libert di stabilimento (sentenza Abatay e a., cit., punti 68 e 72). Anche
se, durante una prima fase nella prospettiva dellattuazione progressiva di
tale libert, le restrizioni nazionali preesistenti in materia di stabilimento
possono essere mantenute (v., analogamente, sentenze 23 marzo 1983, causa
77/82, Peskeloglou, Racc. pag. 1085, punto 13, nonch Abatay e a., cit.,
punto 81), effettivamente necessario provvedere a che non venga introdotto
alcun nuovo ostacolo al riguardo, per non pregiudicare in misura maggiore la
graduale attuazione di tale libert.
62 Orbene,
necessario constatare che, finora, il consiglio di associazione non ha
adottato alcuna misura sulla base dellart. 41, n. 2, del Protocollo
addizionale ai fini della effettiva eliminazione ad opera delle parti
contraenti delle restrizioni esistenti alla libert di stabilimento, in
conformit ai principi esposti allart. 13 dellAccordo di associazione.
Peraltro, risulta dalla giurisprudenza della Corte che nessuna di queste ultime
due disposizioni produce effetto diretto (sentenza Savas, cit., punto 45).
63 Per
tali motivi, va considerato che la clausola di standstill di cui
allart. 41, n. 1, del Protocollo addizionale deve essere applicata
anche alla normativa relativa alla prima ammissione dei cittadini turchi in uno
Stato membro sul territorio del quale essi intendono avvalersi della libert di
stabilimento ai sensi dellAccordo di associazione.
64 Per
quanto riguarda, infine, largomento fatto valere in subordine dal governo del
Regno Unito, secondo cui i richiedenti asilo la cui domanda stata respinta,
come i ricorrenti nella causa principale, non devono essere autorizzati a invocare
il beneficio di cui allart. 41, n. 1, del Protocollo addizionale, in
quanto ogni altra interpretazione equivarrebbe ad ammettere frodi o abusi,
occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, gli interessati non
possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente del diritto comunitario
(sentenza 21 febbraio 2006, causa C‑255/02, Halifax e a., Racc.
pag. I-1609, punto 68) e che i giudici nazionali possono, caso per caso,
tenere conto, sulla base di elementi obiettivi, del comportamento abusivo o
fraudolento delle persone interessate per rifiutare loro, se necessario, il
beneficio delle invocate disposizioni di diritto comunitario (v., in
particolare, sentenza 9 marzo 1999, causa C-212/97, Centros, Racc. pag. I-1459,
punto 25).
65 Tuttavia,
nelle cause principali, risulta dai fascicoli trasmessi alla Corte dal giudice
del rinvio che i giudici che hanno statuito nel merito delle controversie
attualmente pendenti dinanzi alla House of Lords hanno espressamente dichiarato
che ai sigg. Tum et Dari non pu essere contestata alcuna frode e che non viene
neppure in considerazione la tutela di un interesse legittimo dello Stato, come
lordine pubblico, la sicurezza o la salute (v. punto 32 della presente
sentenza).
66 Del
resto, dinanzi alla Corte non stato neppure fatto valere alcun elemento
concreto tale da lasciar intendere che, nelle cause principali, lapplicazione
della clausola di standstill di cui allart. 41, n. 1, del
Protocollo addizionale sarebbe stata invocata dagli interessati allunico scopo
di beneficiare abusivamente dei vantaggi previsti dal diritto comunitario.
67 In
tale contesto, la circostanza che i sigg. Tum e Dari avessero presentato,
anteriormente alle loro domande di visto dingresso nel Regno Unito ai fini dellesercizio
della libert di stabilimento, domande di asilo, che sono state tuttavia
respinte dalle competenti autorit di tale Stato membro, non pu essere
considerata di per s costitutiva di abuso o frode.
68 Peraltro,
lart. 41, n. 1, del Protocollo addizionale non enuncia alcun limite
quanto al suo ambito di applicazione con riferimento, in particolare, ai
cittadini turchi ai quali sarebbe stato rifiutato dalle dette autorit il
beneficio dello status di rifugiato, di modo che il rigetto delle domande di
asilo dei sigg. Tum e Dari privo di qualsiasi pertinenza per decidere se la
detta disposizione trovi applicazione nelle cause principali.
69 Alla
luce dellinsieme delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la
questione presentata dichiarando che lart. 41, n. 1, del Protocollo
addizionale deve essere interpretato nel senso che, a partire dallentrata in
vigore di tale Protocollo nei confronti dello Stato membro interessato, esso
vieta lintroduzione di qualsiasi nuova restrizion allesercizio della libert
di stabilimento, incluse quelle riguardanti le condizioni sostanziali e/o
procedurali in materia di prima ammissione nel territorio del detto Stato dei
cittadini turchi che intendono esercitarvi unattivit professionale come lavoratori
indipendenti.
Sulle spese
70 Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione)
dichiara:
Lart. 41, n. 1, del Protocollo
addizionale, firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e concluso, approvato e
ratificato a nome della Comunit con regolamento (CEE) del Consiglio 19
dicembre 1972, n. 2760, deve essere interpretato nel senso che, a partire
dallentrata in vigore di tale Protocollo nei confronti dello Stato membro
interessato, esso vieta lintroduzione di tutte le nuove restrizioni
allesercizio della libert di stabilimento, incluse quelle riguardanti le
condizioni sostanziali e/o procedurali in materia di prima ammissione nel
territorio del detto Stato dei cittadini turchi che intendono esercitarvi
unattivit professionale come lavoratori indipendenti.
Firme
* Lingua processuale: l'inglese.