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SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

20 settembre 2007 (*)

Accordo di associazione CEE-Turchia − Art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale − Clausola di standstill − Ambito di applicazione − Legislazione di uno Stato membro che ha introdotto, dopo lentrata in vigore del Protocollo addizionale, nuove restrizioni relative allammissione sul suo territorio di cittadini turchi ai fini dellesercizio della libert di stabilimento

Nel procedimento C16/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dellart. 234 CE, dalla House of Lords (Regno Unito), con decisione 2 dicembre 2004, pervenuta in cancelleria il 19 gennaio 2005, nella causa

The Queen, su istanza di:

Veli Tum,

Mehmet Dari

contro

Secretary of State for the Home Department,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen (giudice relatore), J. Klučka, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed

cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 18 maggio 2006,

considerate le osservazioni presentate:

–        per i sigg. Tum e Dari, dalle sig.re N. Rogers e J. Rothwell, barristers, nonch dalla sig.ra L. Baratt e dal sig. M. Kuddus, solicitors;

–        per il governo del Regno Unito, inizialmente dal sig. M. Bethell, successivamente dalla sig.ra E. ONeill, in qualit di agenti, assistiti dal sig. P. Saini, barrister;

–        per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C.M. Wissels, in qualit di agente;

–        per il governo slovacco, dal sig. R. Prochzka, in qualit di agente;

–        per la Commissione delle Comunit europee, dalla sig.ra C. OReilly e dal sig. M. Wilderspin, in qualit di agenti,

sentite le conclusioni dellavvocato generale, presentate alludienza del 12 settembre 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame riguarda linterpretazione dellart. 41, n. 1, del Protocollo addizionale firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e concluso, approvato e ratificato a nome della Comunit con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1; in prosieguo: il Protocollo addizionale).

2        Tale domanda stata presentata nel contesto di due controversie che vedono contrapposti i sigg. Tum e Dari, cittadini turchi, e il Secretary of State for the Home Department (Ministro dellInterno; in prosieguo: il Secretary of State), in merito alle decisioni con le quali esso ha negato loro la concessione del permesso di ingresso sul territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord allo scopo di esercitare su tale territorio unattivit professionale indipendente, e con le quali esso ha disposto la loro espulsione dal detto Stato membro in cui gli interessati erano stati ammessi solo provvisoriamente.

 Contesto normativo

 Lassociazione CEE-Turchia

3        In conformit al suo art. 2, n. 1, lAccordo che crea unassociazione tra la Comunit economica europea e la Turchia, che stato firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonch dagli Stati membri della CEE e la Comunit, dallaltro, e che stato concluso, approvato e ratificato a nome di questultima dalla decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685; in prosieguo: lAccordo di associazione), ha lo scopo di promuovere il rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti contraenti, incluso il settore della manodopera, mediante la realizzazione graduale della libera circolazione dei lavoratori (art. 12 dellAccordo di associazione), nonch mediante leliminazione delle restrizioni alla libert di stabilimento (art. 13 del detto Accordo) e alla libera prestazione dei servizi (art. 14 dello stesso Accordo), allo scopo di elevare il tenore di vita del popolo turco e di facilitare ulteriormente ladesione della Repubblica di Turchia alla Comunit (quarto considerando del preambolo e art. 28 del detto Accordo).

4        A tal fine, lAccordo di associazione comporta una fase preparatoria, che permette alla Repubblica di Turchia di rafforzare la sua economia con laiuto della Comunit (art. 3 di tale Accordo), una fase transitoria, nel corso della quale vengono garantiti lattuazione progressiva di ununione doganale e il ravvicinamento delle politiche economiche (art. 4 del detto Accordo), nonch una fase definitiva basata sullunione doganale e che implica il rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche delle parti contraenti (art. 5 dello stesso Accordo).

5        Lart. 6 dellAccordo di associazione dispone quanto segue:

Per assicurare lapplicazione ed il progressivo sviluppo del regime di Associazione, le Parti Contraenti si riuniscono in un Consiglio di Associazione che agisce nei limiti delle attribuzioni conferitegli dallAccordo.

6        Ai sensi dellart. 8 dellAccordo di associazione, inserito nel titolo II di questultimo, intitolato Attuazione della fase transitoria:

Per realizzare gli obiettivi enunciati nellarticolo 4, il Consiglio di Associazione stabilisce, prima che abbia inizio la fase transitoria e secondo la procedura prevista dallarticolo 1 del Protocollo provvisorio, le condizioni, le modalit e il ritmo di applicazione delle disposizioni riguardanti i settori contemplati nel Trattato istitutivo della Comunit che dovranno essere presi in considerazione, e in particolare quelli menzionati nel presente Titolo, nonch ogni clausola di salvaguardia che risultasse utile.

7        Gli artt. 12-14 dellAccordo di associazione figurano anche nel titolo II di esso, al capitolo 3, intitolato Altre disposizioni di carattere economico.

8        Lart. 12 prevede quanto segue:

Le Parti Contraenti convengono di ispirarsi agli articoli [39 CE], [40 CE] e [41 CE] per realizzare gradualmente tra di loro la libera circolazione dei lavoratori.

9        Lart. 13 cos dispone:

Le Parti Contraenti convengono dispirarsi agli articoli da [43 CE] a [46 CE] incluso e allarticolo [48 CE] () per eliminare tra loro le restrizioni alla libert di stabilimento.

10      Lart. 14 recita:

Le Parti Contraenti convengono di ispirarsi agli articoli [45 CE], [46 CE] e da [48 CE] a [54 CE] incluso () per eliminare tra loro le restrizioni alla libera prestazione dei servizi.

11      Secondo il dettato dellart. 22, n. 1, dellAccordo di associazione:

Per il raggiungimento degli obiettivi fissati dallAccordo e nei casi da questo previsti, il Consiglio di Associazione dispone di un potere di decisione. Ognuna delle due parti tenuta a prendere le misure necessarie allesecuzione delle decisioni adottate ().

12      Il Protocollo addizionale che, in conformit al suo art. 62, costituisce parte integrante dellAccordo di associazione stabilisce, ai sensi del suo art. 1, le condizioni, le modalit e i ritmi di realizzazione della fase transitoria prevista dallart. 4 del detto Accordo.

13      Il Protocollo addizionale comprende un titolo II, denominato Circolazione delle persone e dei servizi, il cui capitolo I riguarda i lavoratori e il capitolo II dedicato al diritto di stabilimento, servizi e trasporti.

14      Lart. 36 del Protocollo addizionale, che appartiene al detto capitolo I, prevede che la libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della Comunit e la Turchia sar realizzata gradualmente, conformemente ai principi enunciati allart. 12 dellAccordo di associazione, tra la fine del dodicesimo e del ventiduesimo anno dallentrata in vigore di detto Accordo, e che il consiglio di associazione stabilir le modalit necessarie a tale scopo.

15      Lart. 41 del Protocollo addizionale, che figura nel capitolo II del detto titolo II, cos formulato:

1.      Le Parti Contraenti si astengono dallintrodurre tra loro nuove restrizioni alla libert di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.

2.      Conformemente ai principi enunciati agli articoli 13 e 14 dellAccordo di Associazione, il consiglio di Associazione stabilisce il ritmo e le modalit secondo le quali le Parti Contraenti sopprimono progressivamente tra loro le restrizioni alla libert di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.

Il Consiglio di Associazione stabilisce tale ritmo e tali modalit per le diverse categorie di attivit, tenendo conto delle disposizioni analoghe gi adottate dalla Comunit in questi settori, nonch della particolare situazione economica e sociale della Turchia. Sar accordata priorit alle attivit che contribuiscono particolarmente allo sviluppo della produzione e degli scambi.

16       pacifico che, finora, il consiglio di associazione, istituito dallAccordo di associazione e composto, da un lato, da membri dei governi degli Stati membri, del Consiglio dellUnione europea nonch della Commissione delle Comunit europee e, dallaltro, da membri del governo turco (in prosieguo: il consiglio di associazione), non ha adottato alcuna decisione sulla base dellart. 41, n. 2, del Protocollo addizionale.

17      Per contro, il consiglio di associazione ha adottato, il 19 settembre 1980, la decisione n. 1/80 relativa allo sviluppo dellassociazione (in prosieguo: la decisione n. 1/80).

18      Lart. 13 della decisione n. 1/80, che figura al capitolo II della stessa, intitolato Disposizioni sociali, sezione 1, riguardante i [p]roblemi relativi alloccupazione e alla libera circolazione dei lavoratori, cos redatto:

Gli Stati membri della Comunit e la Turchia non possono introdurre nuove restrizioni sulle condizioni daccesso alloccupazione dei lavoratori e dei loro familiari che si trovino sui loro rispettivi territori in situazione regolare quanto al soggiorno e alloccupazione.

 La normativa nazionale

19      Lart. 11, primo comma, dellImmigration Act 1971 (legge in materia di immigrazione; in prosieguo: lImmigration Act) definisce lingresso nel Regno Unito nei termini seguenti:

Chi giunga nel Regno Unito per via marittima o aerea non vi avr fatto ingresso, ai fini della presente legge, fino al momento dello sbarco, e, anche a tale momento, si considerer non avervi fatto ingresso fino a quando si manterr nellarea portuale, o aeroportuale di arrivo (qualora esistente), a tal fine definita dallautorit preposta allImmigrazione; chi non sia giunto in altra maniera nel Regno Unito si considerer non esservi entrato per tutto il tempo in cui vi sar soggetto a detenzione, ammissione temporanea o remissione in libert provvisoria (...).

20      Al 1 gennaio 1973, data alla quale il Protocollo addizionale entrato in vigore nei confronti del Regno Unito, le norme sullimmigrazione applicabili in tale Stato membro in materia di costituzione di imprese e di fornitura di servizi erano contenute nello Statement of Immigration Rules for Control on Entry (House of Commons Paper 509; in prosieguo: le norme del 1973 in materia di immigrazione).

21      Sotto il titolo Imprenditori, il punto 30 delle norme del 1973 in materia di immigrazione era formulato nel modo seguente:

I passeggeri che non sono in grado di esibire un visto di ingresso [allo scopo di costituire unimpresa], ma che nondimeno sembrano in grado di soddisfare i requisiti di uno dei due articoli seguenti, sono ammessi, con divieto di lavoro, per un periodo non superiore a due mesi e sono sollecitati a sottoporre il loro caso al Home Office.

22      Il punto 31 delle dette norme imponeva al richiedente lobbligo di avere fondi sufficienti da investire nellimpresa, qualora essa fosse gi stata costituita, e per sostenere le perdite ad esso incombenti. Esso prevedeva, in particolare, che linteressato dovesse essere in grado di provvedere a s stesso, nonch alle persone a suo carico, e che dovesse essere attivamente coinvolto nellesercizio dellimpresa.

23      Il punto 32 delle medesime norme disponeva:

Se il richiedente desidera avviare unattivit economica nel Regno Unito per conto proprio dovr dimostrare che far entrare nel paese fondi sufficienti per avviare unattivit economica che si pu realisticamente supporre che permetter a lui ed alle persone a suo carico di mantenersi senza fare ricorso ad un impiego per il quale sia necessario un permesso di lavoro.

24      A partire da allora, il Regno Unito ha progressivamente introdotto norme sullimmigrazione pi onerose per coloro che chiedono di entrare nel suo territorio con lintenzione di avviare unattivit imprenditoriale o di fornire servizi.

25      Al riguardo, disposizioni dettagliate sono esposte agli artt. 201-205 delle norme in materia di immigrazione adottate dalla Camera dei comuni nel 1994 (United Kingdom Immigration Rules 1994, House of Commons Paper 395), nel testo applicabile dal 1 ottobre 1994 e attualmente in vigore nella loro versione modificata (in prosieguo: le norme del 1994 in materia di immigrazione).

26       pacifico che le norme del 1994 in materia di immigrazione, attualmente in vigore nel Regno Unito, sono pi restrittive, per quanto riguarda il trattamento delle domande per i visti di ingresso provenienti da persone che hanno intenzione di esercitare in tale Stato membro unattivit economica indipendente, delle disposizioni corrispondenti delle norme del 1973 in materia di immigrazione.

 Le cause principali e la questione pregiudiziale

27      Dalla decisione di rinvio risulta che i sigg. Tum e Dari sono arrivati nel Regno Unito per via marittima, il primo nel novembre 2001 in provenienza dalla Germania, e il secondo nellottobre 1998 in provenienza dalla Francia.

28      In seguito al rigetto della loro domanda dasilo, stata disposta la loro espulsione in applicazione della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per lesame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunit europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (GU 1997, C 254, pag. 1); tale misura di allontanamento non stata per attuata dalle autorit nazionali competenti, di modo che gli interessati si trovano tuttora sul territorio del Regno Unito.

29      Avendo ottenuto, in conformit allart. 11, n. 1, della legge del 1971 in materia di immigrazione, soltanto unammissione temporanea nel Regno Unito, che non equivale, in base alla normativa di questultimo, ad unautorizzazione formale di ingresso in tale Stato membro ed peraltro collegata al divieto di esercitare un impiego, i sigg. Tum e Dari hanno chiesto un visto dingresso in tale Stato membro allo scopo di dedicarsi sul suo territorio ad unattivit professionale indipendente.

30      A tal fine, gli interessati hanno invocato lAccordo di associazione, sostenendo in particolare che, in forza dellart. 41, n. 1, del Protocollo addizionale, le loro domande di ammissione nello Stato membro ospitante dovevano essere esaminate alla luce della normativa nazionale in materia di immigrazione applicabile alla data di entrata in vigore del detto Protocollo nei confronti del Regno Unito, cio la normativa in vigore al 1 gennaio 1973.

31      Il Secretary of State si tuttavia rifiutato di accogliere le domande dei sigg. Tum e Dari ed ha applicato la normativa nazionale in materia di immigrazione in vigore alla data in cui tali domande erano state presentate.

32      Contro tali decisioni di rigetto delle loro domande i sigg. Tum e Dari hanno proposto ricorsi di annullamento, che sono stati esaminati simultaneamente dalla High Court of Justice (England & Wales), Queens Bench Division (Administrative Court), e dichiarati fondati con sentenza di questultima il 19 novembre 2003. Tale sentenza stata sostanzialmente confermata dalla sentenza della Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) del 24 maggio 2004. Secondo i detti giudici, la situazione dei due cittadini turchi di cui trattasi non basata su elementi che costituiscono frode e non pone in discussione la tutela di un interesse legittimo dello Stato, come lordine pubblico, la sicurezza e la salute. Tali giudici hanno anche considerato che gli interessati possono validamente fondarsi sulla clausola di standstill enunciata allart. 41, n. 1, del Protocollo addizionale per ottenere che lesame delle loro domande di ingresso nel Regno Unito allo scopo di esercitarvi unattivit economica indipendente sia effettuato alla luce delle norme del 1973 in materia di immigrazione.

33      Il Secretary of State stato quindi autorizzato a ricorrere dinanzi alla House of Lords.

34      Dato che le parti della causa principale controvertono sulla questione se la clausola di standstill enunciata al detto art. 41, n. 1, si applichi alla normativa del Regno Unito in materia di prima ammissione di cittadini turchi che chiedono di beneficiare della libert di stabilimento in tale Stato membro, la House of Lords ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se lart. 41, n. 1, del Protocollo addizionale () debba essere interpretato nel senso che vieta ad uno Stato membro di introdurre nuove restrizioni, rispetto alla data in cui il detto Protocollo entrato in vigore in tale Stato membro, in ordine alle condizioni e alla procedura per lingresso nel suo territorio di un cittadino turco che intenda esercitare unattivit economica nello Stato membro in questione.

 Sulla questione pregiudiziale

 Osservazioni presentate alla Corte

35      Secondo il governo del Regno Unito, gli stranieri che, come i sigg. Tum e Dari, non sono mai stati formalmente ammessi sul suo territorio non beneficiano della garanzia sancita dalla clausola di standstill enunciata allart. 41, n. 1, del Protocollo addizionale. Lambito di applicazione di tale disposizione sarebbe infatti limitato agli stranieri che, come il cittadino turco su cui verteva la controversia decisa con la sentenza della Corte 11 maggio 2000, causa C-37/98, Savas (Racc. pag. I-2927), hanno fatto legalmente ingresso in uno Stato membro e che, in seguito, hanno cercato di stabilirvisi costituendo unimpresa. La circostanza che i sigg. Tum e Dari abbiano presentato regolare domanda per essere ammessi nel Regno Unito sarebbe priva di rilievo.

36      Tale governo ne deduce che, con riferimento ai due cittadini turchi di cui trattasi nelle cause principali, che non hanno fatto ingresso nel Regno Unito ai sensi dellart. 11, n. 1, della legge del 1971 in materia di immigrazione, esso era legittimato ad applicare le norme del 1994 in materia di immigrazione, attualmente in vigore, che sono pi restrittive di quelle che erano applicabili al 1 gennaio 1973, in quanto impongono in particolare una nuova condizione, secondo cui gli stranieri che intendono avvalersi della libert di stabilimento sul territorio del detto Stato membro sono tenuti a presentare un visto dingresso valido.

37      Per sostenere tale asserto il governo del Regno Unito si basa sulla citata sentenza Savas e afferma che dai punti 58-67 di essa risulterebbe che una persona che non stata legalmente ammessa in un Stato membro deve essere considerata esclusa dal beneficio di cui allart. 41, n. 1, del Protocollo addizionale, in quanto tale disposizione disciplina soltanto le condizioni di stabilimento e quelle di soggiorno ad esse collegate. Al riguardo esisterebbe unimportante differenza tra la decisione di concedere ad un cittadino turco un visto di primo ingresso nel Regno Unito e quella di autorizzare tale cittadino, regolarmente ammesso sul territorio del medesimo Stato, a soggiornarvi come imprenditore. La detta sentenza Savas avrebbe soltanto accertato che il cittadino turco, una volta che abbia fatto legalmente ingresso nel territorio di uno Stato membro, pu invocare il beneficio della clausola di standstill enunciato allart. 41, n. 1, del Protocollo addizionale, anche se, alla data alla quale egli fa valere tale disposizione, non si trovi pi in posizione regolare per quanto riguarda il suo soggiorno in tale Stato. Per contro, la detta clausola sarebbe semplicemente inapplicabile nellipotesi in cui tale cittadino solleciti un primo visto dingresso. Infatti, fintantoch la Repubblica di Turchia non uno Stato membro dellUnione europea, tale questione continuerebbe a rientrare nella competenza esclusiva di ciascuno Stato membro (v. in tal senso, in particolare, sentenza Savas, cit., punto 58).

38      In subordine, il governo del Regno Unito sostiene che il Protocollo addizionale non ha lo scopo di conferire diritti ai richiedenti asilo la cui domanda stata respinta e che possono essere espulsi verso un altro Stato membro in applicazione della Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990. In tale contesto, occorrerebbe escludere dal beneficio di tutti i vantaggi previsti dal Protocollo addizionale cittadini turchi, come i sigg. Tum e Dari, ai quali non stato concesso nel Regno Unito alcun diritto dasilo. Qualsiasi altra interpretazione potrebbe condurre ad un abuso.

39      Alludienza il governo olandese ha sostenuto essenzialmente la stessa posizione del governo del Regno Unito.

40      Quanto ai sigg. Tum e Dari, essi ammettono che la clausola di standstill di cui allart. 41, n. 1, del Protocollo addizionale non concede loro, di per s, alcun diritto di stabilimento, di soggiorno o di ingresso sul territorio di uno Stato membro e che le controversie relative a tali diritti devono in linea di principio essere esaminate soltanto alla luce della legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Essi asseriscono, tuttavia, che lambito di applicazione della detta clausola copre non soltanto le condizioni di stabilimento e di soggiorno, ma logicamente anche quelle direttamente connesse a queste ultime, cio le condizioni relative allingresso dei cittadini turchi sul territorio dello Stato membro ospitante. Essi ne deducono che le loro domande di visto dingresso ai fini dellesercizio di unattivit professionale indipendente nel Regno Unito devono essere esaminate alla luce di norme in materia di immigrazione che non siano pi restrittive di quelle che erano in vigore il 1 gennaio 1973.

41      A sostegno della loro tesi, i sigg. Tum e Dari invocano in particolare i seguenti argomenti:

–        la suddetta interpretazione sarebbe conforme alla finalit dellAccordo di associazione e del Protocollo addizionale, consistente nella progressiva eliminazione delle restrizioni alla libert di stabilimento;

–        nel diritto comunitario, la Corte avrebbe interpretato la libert di stabilimento nel senso in cui contempla tanto le condizioni di ingresso quanto le condizioni di soggiorno sul territorio di uno Stato membro quali corollari necessari dellesercizio della detta libert (v. in tal senso, in particolare, sentenze 8 aprile 1976, causa 48/75, Royer, Racc. pag. 497, punto 50; 12 dicembre 1990, cause riunite C-100/89 e C-101/89, Kaefer e Procacci, Racc. pag. I-4647, punto 15; nonch 27 settembre 2001, causa C257/99, Barkoci e Malik, Racc. pag. I-6557, punti 44, 50, 58 e 83) e non esisterebbe alcun motivo per cui la clausola di standstill enunciata allart. 41, n. 1, del Protocollo addizionale non possa anchessa essere intesa in tal senso, in particolare tenuto conto dellobiettivo definito allart. 13 dellAccordo di associazione;

–        la clausola di standstill sarebbe svuotata della sua sostanza e del suo effetto utile se gli Stati membri fossero autorizzati a rendere pi difficoltosa, o impossibile, lammissione dei cittadini turchi sul loro territorio, in quanto la garanzia dello status quo per quanto riguarda le condizioni del loro stabilimento e/o del loro soggiorno sarebbe in tal caso privata di tutta la sua portata pratica;

–        non vi sarebbe alcuna indicazione n nella detta clausola di standstill n, in modo pi generale, nella disciplina relativa allAssociazione CEETurchia, tale da lasciar intendere che lapplicazione della detta clausola sia limitata alle condizioni di soggiorno e di stabilimento, con esclusione delle condizioni di ingresso. Le differenze di formulazione tra la clausola di standstill contenuta nellart. 41, n. 1, del Protocollo addizionale e la formulazione dellanaloga clausola di cui allart. 13 della decisione n. 1/80, applicabile ai lavoratori subordinati, sarebbero al riguardo significative. Inoltre, la giurisprudenza della Corte in materia sarebbe di carattere generale.

42      I sigg. Tum e Dari sottolineano che la loro posizione corroborata dalla citata sentenza Savas, dalla quale risulterebbe che la prima delle dette clausole di standstill era applicabile a una persona che aveva soggiornato illegalmente nel Regno Unito per 11 anni, mentre essi hanno presentato regolari domande di ammissione in tale Stato. Poich la Corte ha considerato che il sig. Savas poteva validamente invocare la detta clausola e che, di conseguenza, la sua domanda doveva essere disciplinata da norme nazionali non pi restrittive di quelle in vigore al 1 gennaio 1973, essi sostengono di dover beneficiare anchessi di siffatta interpretazione.

43      Infine, il rigetto delle domande dasilo dei sigg. Tum e Dari non sarebbe pertinente al fine di stabilire se lart. 41, n. 1, del Protocollo addizionale sia applicabile o no alla loro situazione.

44      Il governo slovacco e la Commissione delle Comunit europee sostengono in larga misura linterpretazione proposta dai sigg. Tum e Dari.

 Soluzione della Corte

45      Per risolvere la questione presentata dal giudice del rinvio, occorre ricordare che, come si osservato al punto 29 della presente sentenza, non si ritenuto, in conformit allart. 11, n. 1, della legge del 1971 in materia di immigrazione, che i sigg. Tum e Dari avessero fatto ingresso nel territorio del Regno Unito, in quanto, essendo essi privi di permesso di ingresso in tale Stato membro, la loro ammissione fisica temporanea non equivale, in applicazione della normativa nazionale rilevante, ad un vero visto dingresso sul suo territorio.

46      In tal contesto, pacifico che lart. 41, n. 1, del Protocollo addizionale ha effetto diretto negli Stati membri, di modo che i diritti che esso conferisce ai cittadini turchi ai quali si applica possono essere fatti valere dinanzi ai giudici nazionali per escludere lapplicazione delle norme di diritto interno ad esso contrarie. Tale disposizione enuncia infatti, in termini chiari, precisi e incondizionati, una clausola non equivoca di standstill, comportante un obbligo assunto dalle parti contraenti che si risolve giuridicamente in una semplice astensione (v. sentenze Savas, cit., punti 46-54 e 71, secondo trattino, nonch 21 ottobre 2003, cause riunite C317/01 e C369/01, Abatay e a., Racc. pag. I12301, punti 58, 59 e 117, primo trattino).

47      Inoltre, pacifico che, nellipotesi in cui lart. 41, n. 1, si applichi alla prima ammissione in uno Stato membro di cittadini turchi che intendono avvalersi sul suo territorio della libert di stabilimento ai sensi dellAccordo di associazione, la normativa in materia di immigrazione applicata dal Secretary of State per decidere delle domande presentate dai sigg. Tum e Dari costituisce una nuova restrizione ai sensi di tale disposizione del Protocollo addizionale, in quanto le parti della causa principale convengono che la detta normativa nazionale, resa applicabile a partire dal 1 ottobre 1994, ha lo scopo o quantomeno il risultato di assoggettare lingresso dei cittadini turchi nel Regno Unito a condizioni sostanziali e/o procedurali pi severe di quelle applicabili alla data di entrata in vigore del detto Protocollo nei confronti di tale Stato membro, cio il 1 gennaio 1973.

48      Con riferimento alla determinazione della portata ratione materiae della clausola di standstill di cui al detto art. 41, n. 1, va ricordato che, in base alla sua stessa formulazione, tale disposizione vieta in particolare le nuove restrizioni alla libert di stabilimento.

49      Al riguardo, risulta gi dalla giurisprudenza della Corte che la detta clausola di standstill osta alladozione, da parte di uno Stato membro, di qualsiasi nuova misura che abbia per oggetto o per effetto di sottoporre lo stabilimento e, correlativamente, il soggiorno di un cittadino turco nel suo territorio a condizioni pi restrittive di quelle che erano applicabili al momento dellentrata in vigore del detto protocollo addizionale nei confronti dello Stato membro considerato (v. citate sentenze Savas, punto 69, nonch Abatay e a., punto 66).

50      Tale giurisprudenza non contempla esplicitamente la prima ammissione dei cittadini turchi sul territorio dello Stato membro ospitante.

51      Peraltro, con riferimento alle cause decise con le citate sentenze Savas nonch Abatay e a., la Corte non doveva statuire su tale questione, dato che tanto il sig. Savas quanto i trasportatori stradali di cui trattavasi nelle cause decise con la sentenza Abatay e a. erano stati ammessi negli Stati membri interessati grazie a visti rilasciati in conformit alla pertinente normativa nazionale.

52      Per quanto riguarda il significato della clausola di standstill di cui allart. 41, n. 1, del Protocollo addizionale, dalla giurisprudenza deriva anche che n tale clausola n la disposizione che la contiene sono, di per s, tali da conferire al cittadino turco un diritto di stabilimento, n, correlativamente, un diritto di soggiorno direttamente derivanti dalla normativa comunitaria (v. citate sentenze Savas, punti 64 e 71, terzo trattino, nonch Abatay e a., punto 62). Orbene, la stessa considerazione vale anche con riferimento al primo ingresso di un cittadino turco sul territorio di uno Stato membro.

53      Per contro, in conformit alla detta giurisprudenza, tale clausola di standstill deve essere intesa nel senso che essa vieta lintroduzione di qualsiasi nuova misura che avrebbe lo scopo o leffetto di sottoporre lo stabilimento dei cittadini turchi in uno Stato membro a condizioni pi restrittive di quelle che derivavano dalle norme ad essi applicabili alla data di entrata in vigore del Protocollo addizionale nei confronti dello Stato membro considerato (v. citate sentenze Savas, punti 69, 70 e 71, quarto trattino, nonch Abatay e a., punti 66 e 117, secondo trattino).

54      Lart. 41, n. 1, del Protocollo addizionale non ha pertanto leffetto di concedere ai cittadini turchi un diritto di ingresso sul territorio di uno Stato membro, in quanto tale diritto di carattere positivo non pu essere dedotto dalla normativa comunitaria attualmente applicabile, ma rimane al contrario disciplinato dalla normativa nazionale.

55      Ne consegue che una clausola di standstill come quella prevista allart. 41, n. 1, del Protocollo addizionale opera non come norma sostanziale, rendendo inapplicabile il diritto sostanziale pertinente al quale si sostituirebbe, ma come una norma di natura quasi procedurale, che stabilisce, ratione temporis, quali sono le disposizioni della normativa di uno Stato membro alla luce delle quali occorre valutare la situazione di un cittadino turco che intende avvalersi della libert di stabilimento in uno Stato membro.

56      In tale contesto, non pu essere accolta largomentazione del governo del Regno Unito secondo cui la tesi sostenuta dai ricorrenti nella causa principale pregiudicherebbe in modo intollerabile il principio della competenza esclusiva degli Stati membri in materia di immigrazione, come interpretato da una costante giurisprudenza della Corte.

57      Infatti, anche se dalla detta giurisprudenza risulta che, allo stato attuale del diritto comunitario, la prima ammissione di un cittadino turco sul territorio di uno Stato membro in linea di principio esclusivamente disciplinata dal diritto nazionale del detto Stato (v., in particolare, le citate sentenze Savas, punti 58 e 65, nonch Abatay e a., punti 63 e 65), la Corte ha svolto tale constatazione al solo scopo di risolvere negativamente la questione se la clausola di standstill di cui allart. 41, n. 1, del Protocollo addizionale potesse, di per s, conferire ad un cittadino turco il beneficio di taluni diritti positivi in materia di libert di stabilimento (citate sentenze Savas, punti 58-67, nonch Abatay e a., punti 62-65).

58      Tuttavia, la detta clausola di standstill non rimette in discussione la competenza di principio degli Stati membri a determinare la loro politica nazionale in materia di immigrazione. Infatti, la sola circostanza che, a partire dalla sua entrata in vigore, tale clausola imponga ai detti Stati un obbligo di astensione avente leffetto di limitare, in una certa misura, il loro margine di manovra in materia non consente di ritenere che tale situazione pregiudicherebbe la sostanza stessa della competenza sovrana degli Stati interessati nellambito della politica dellimmigrazione (v., analogamente, sentenza 16 maggio 2006, causa C-372/04, Watts, Racc. pag. I4325, punto 121).

59      Non pu essere accolta linterpretazione del governo del Regno Unito secondo cui dalla citata sentenza Savas deriverebbe che un cittadino turco pu far valere il beneficio della detta clausola di standstill soltanto se ha fatto regolare ingresso in uno Stato membro, in quanto la circostanza che, alla data della sua domanda di stabilimento, il soggiorno dellinteressato nello Stato membro ospitante sia regolare o no priva di rilievo, mentre, per contro, la detta clausola non si applicherebbe alle condizioni della prima ammissione di un cittadino turco sul territorio di uno Stato membro.

60      Occorre osservare in tale contesto che lart. 41, n. 1, del Protocollo addizionale riguarda le nuove restrizioni introdotte in particolare con riferimento alla libert di stabilimento in generale e che non limita il proprio ambito di applicazione sottraendo, come fa lart. 13 della decisione n. 1/80, taluni aspetti specifici alla sfera di tutela riconosciuta in base alla prima delle dette due disposizioni.

61      Va aggiunto che lart. 41, n. 1, del Protocollo addizionale mira a creare condizioni favorevoli allattuazione progressiva della libert di stabilimento mediante il divieto assoluto rivolto alle autorit nazionali di introdurre qualsiasi nuovo ostacolo allesercizio della detta libert rendendo pi severe le condizioni esistenti in un dato momento, allo scopo di non rendere pi difficoltose le condizioni della sua realizzazione graduale tra gli Stati membri e la Repubblica di Turchia. La detta disposizione del Protocollo addizionale si presenta pertanto come la premessa indispensabile dellart. 13 dellAccordo di associazione, del quale costituisce la premessa indispensabile ai fini della progressiva abolizione delle restrizioni nazionali alla libert di stabilimento (sentenza Abatay e a., cit., punti 68 e 72). Anche se, durante una prima fase nella prospettiva dellattuazione progressiva di tale libert, le restrizioni nazionali preesistenti in materia di stabilimento possono essere mantenute (v., analogamente, sentenze 23 marzo 1983, causa 77/82, Peskeloglou, Racc. pag. 1085, punto 13, nonch Abatay e a., cit., punto 81), effettivamente necessario provvedere a che non venga introdotto alcun nuovo ostacolo al riguardo, per non pregiudicare in misura maggiore la graduale attuazione di tale libert.

62      Orbene, necessario constatare che, finora, il consiglio di associazione non ha adottato alcuna misura sulla base dellart. 41, n. 2, del Protocollo addizionale ai fini della effettiva eliminazione ad opera delle parti contraenti delle restrizioni esistenti alla libert di stabilimento, in conformit ai principi esposti allart. 13 dellAccordo di associazione. Peraltro, risulta dalla giurisprudenza della Corte che nessuna di queste ultime due disposizioni produce effetto diretto (sentenza Savas, cit., punto 45).

63      Per tali motivi, va considerato che la clausola di standstill di cui allart. 41, n. 1, del Protocollo addizionale deve essere applicata anche alla normativa relativa alla prima ammissione dei cittadini turchi in uno Stato membro sul territorio del quale essi intendono avvalersi della libert di stabilimento ai sensi dellAccordo di associazione.

64      Per quanto riguarda, infine, largomento fatto valere in subordine dal governo del Regno Unito, secondo cui i richiedenti asilo la cui domanda stata respinta, come i ricorrenti nella causa principale, non devono essere autorizzati a invocare il beneficio di cui allart. 41, n. 1, del Protocollo addizionale, in quanto ogni altra interpretazione equivarrebbe ad ammettere frodi o abusi, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, gli interessati non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente del diritto comunitario (sentenza 21 febbraio 2006, causa C255/02, Halifax e a., Racc. pag. I-1609, punto 68) e che i giudici nazionali possono, caso per caso, tenere conto, sulla base di elementi obiettivi, del comportamento abusivo o fraudolento delle persone interessate per rifiutare loro, se necessario, il beneficio delle invocate disposizioni di diritto comunitario (v., in particolare, sentenza 9 marzo 1999, causa C-212/97, Centros, Racc. pag. I-1459, punto 25).

65      Tuttavia, nelle cause principali, risulta dai fascicoli trasmessi alla Corte dal giudice del rinvio che i giudici che hanno statuito nel merito delle controversie attualmente pendenti dinanzi alla House of Lords hanno espressamente dichiarato che ai sigg. Tum et Dari non pu essere contestata alcuna frode e che non viene neppure in considerazione la tutela di un interesse legittimo dello Stato, come lordine pubblico, la sicurezza o la salute (v. punto 32 della presente sentenza).

66      Del resto, dinanzi alla Corte non stato neppure fatto valere alcun elemento concreto tale da lasciar intendere che, nelle cause principali, lapplicazione della clausola di standstill di cui allart. 41, n. 1, del Protocollo addizionale sarebbe stata invocata dagli interessati allunico scopo di beneficiare abusivamente dei vantaggi previsti dal diritto comunitario.

67      In tale contesto, la circostanza che i sigg. Tum e Dari avessero presentato, anteriormente alle loro domande di visto dingresso nel Regno Unito ai fini dellesercizio della libert di stabilimento, domande di asilo, che sono state tuttavia respinte dalle competenti autorit di tale Stato membro, non pu essere considerata di per s costitutiva di abuso o frode.

68      Peraltro, lart. 41, n. 1, del Protocollo addizionale non enuncia alcun limite quanto al suo ambito di applicazione con riferimento, in particolare, ai cittadini turchi ai quali sarebbe stato rifiutato dalle dette autorit il beneficio dello status di rifugiato, di modo che il rigetto delle domande di asilo dei sigg. Tum e Dari privo di qualsiasi pertinenza per decidere se la detta disposizione trovi applicazione nelle cause principali.

69      Alla luce dellinsieme delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione presentata dichiarando che lart. 41, n. 1, del Protocollo addizionale deve essere interpretato nel senso che, a partire dallentrata in vigore di tale Protocollo nei confronti dello Stato membro interessato, esso vieta lintroduzione di qualsiasi nuova restrizion allesercizio della libert di stabilimento, incluse quelle riguardanti le condizioni sostanziali e/o procedurali in materia di prima ammissione nel territorio del detto Stato dei cittadini turchi che intendono esercitarvi unattivit professionale come lavoratori indipendenti.

 Sulle spese

70      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Lart. 41, n. 1, del Protocollo addizionale, firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e concluso, approvato e ratificato a nome della Comunit con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760, deve essere interpretato nel senso che, a partire dallentrata in vigore di tale Protocollo nei confronti dello Stato membro interessato, esso vieta lintroduzione di tutte le nuove restrizioni allesercizio della libert di stabilimento, incluse quelle riguardanti le condizioni sostanziali e/o procedurali in materia di prima ammissione nel territorio del detto Stato dei cittadini turchi che intendono esercitarvi unattivit professionale come lavoratori indipendenti.

Firme

 

* Lingua processuale: l'inglese.