I diritti connessi alla

cittadinanza dellUnione europea

 

 

Scheda a cura di Giulia Perin (aggiornata al 15 aprile 2010)

 

 

Sommario:

 

1.          I diritti che discendono dal possesso della cittadinanza dellUnione: norme del Trattato CE di riferimento

2.          La libert di circolazione,di soggiorno e di stabilimento

3.          Il diritto alla parit di trattamento

4.          Elettorato attivo e passivo al Parlamento europeo e alle elezioni comunali in qualsiasi Paese dellUnione

5.          Il diritto alla protezione diplomatica per i cittadini dellUnione che si trovino nel territorio di un Paese terzo

6.          Il diritto di petizione al Parlamento europeo e di rivolgersi al Mediatore europeo

7.          Il diritto di scrivere alle istituzioni comunitarie in una qualsiasi delle lingue ufficiali

8.          Estensione ai familiari extracomunitari dei cittadini comunitari del diritto alla libert di circolazione, di soggiorno, di stabilimento e alla parit di trattamento

 

 

 

 

1. I diritti che discendono dalla cittadinanza dellUnione: le norme di riferimento del Trattato CE

 

Lart. 20 del Trattato sul funzionamento dellUnione europea (TFUE) prevede che istituita una cittadinanza dell'Unione, che cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro e che la cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima.

I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati.

Essi hanno, tra l'altro:

a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

b) il diritto di voto e di eleggibilit alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non rappresentato, della tutela delle autorit diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua.

Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi.

I diritti che discendono dal possesso della cittadinanza dellUnione sono previsti dagli artt. 19-24 TFUE.

 

 

2. La libert di circolazione, di soggiorno e di stabilimento

 

Ai sensi dellart. 21 TFUE, ogni cittadino dellUnione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal Trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.

 

Si tratta del principale beneficio che discende dal possesso della cittadinanza dellUnione. Inizialmente la libera circolazione riguardava esclusivamente i lavoratori subordinati (si veda ora lart. 45 TFUE), autonomi (si veda ora lart. 49 TFUE) e le imprese (si veda ora lart. 56 TFUE).

 

A partire dagli anni Novanta, il diritto alla libera circolazione stato esteso attraverso ladozione di apposite direttive anche agli studenti, ai pensionati e a tutti i cittadini dellUnione a prescindere dallesercizio di unattivit economica  che disponessero di risorse sufficienti e di unassicurazione sanitaria.

Il principale atto normativo in materia di libert di circolazione e si soggiorno dei cittadini dellUnione e dei loro familiari oggi la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che ha abrogato, sostituito e aggiornato il quadro normativo esistente sino al 2004, costituito dalla stratificazione di norme derivate e da principi formulati dalla Corte di giustizia dellUnione europea

Questultima ha svolto un ruolo cruciale interpretando in maniera estensiva i diritti attribuiti al cittadino e in maniera restrittiva le condizioni e le limitazioni previste ai fini del loro godimento.

La Corte ha inoltre riconosciuto, a partire dalla sentenza Baumbast (del 17 settembre 2002, C-413/99), lidoneit dellart. 21 TFUE (gi art. 18 TCE) a produrre effetti diretti in quanto disposizione sufficientemente chiara, precisa e incondizionata.

Inoltre secondo la Corte la libert di circolazione non solo principio fondamentale dellordinamento dellUnione europea, ma anche, insieme al diritto di soggiorno, diritto fondamentale del cittadino europeo ai sensi dellart. 21, n. 1 TFUE (gi art. 18 n. 1 TCE), non subordinato allesercizio di unattivit economica (cfr. sentenza del 7 settembre 2004, C-456/02, Trojani), tanto che i cittadini europei legalmente residenti in uno Stato membro diverso dal proprio possono invocare il diritto di parit di trattamento ai sensi dellart. 18 TFUE (gi art. 12 TCE), anche con riferimento alle prestazioni sociali (sentenza del 12 maggio 1998, C-85/96, Martinez Sala, 63; sentenza 20 settembre 2001, C-184/99, Grzelczyk, 46; sentenza del 7 settembre 2004, C-456/02, Trojani, 46; sentenza del 15 marzo 2005, C- 209/03, Bidar, 63, con un temperamento per lindennit dovuta a titolo di ricerca di prima occupazione: sentenza del 23 marzo 2004, C-138/02, Collins 73 e, pi incisivamente, art. 24, par. 2, direttiva 2004/38/CE)

 

 

3. Il diritto alla parit di trattamento

 

Il diritto alla parit di trattamento ha conosciuto un significativo ampliamento del suo originario ambito di applicazione.

Originariamente, il divieto di discriminazione sulla base della cittadinanza riguardava, infatti, esclusivamente i soggetti economicamente attivi, e cio:

1)     i lavoratori subordinati, per i quali lart. 45 TFUE (gi 39 TCE) prevede labolizione di ogni discriminazione fondata sulla nazionalit, per quanto riguarda limpiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro;

2)     le persone fisiche o giuridiche che vogliano stabilirsi in un altro Stato membro per esercitarvi unattivit di impresa o unattivit di lavoro autonomo, a favore delle quali lart. 49 TFUE (gi art. 43 TCE) prevede l'accesso alle attivit non salariate e al loro esercizio, nonch la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di societ ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini.

 

Es.: Il lavoratore comunitario, oltre a poter entrare e soggiornare in Italia in forza del diritto alla libera circolazione e soggiorno descritto al punto precedente, gode, ai sensi dellart. 45 TFUE (gi art. 39 TCE) e del Reg. CEE n. 1612/68, del diritto alla parit di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato in cui risiede, per quanto riguarda tutte le condizioni di occupazione e di lavoro (licenziamento, retribuzione, segnatamente). Egli beneficia, inoltre, da un lato, di tutte le misure di formazione, orientamento o riadattamento professionali, dallaltro, degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali. La Corte di Giustizia ha interpretato lespressione vantaggi sociali in modo amplissimo, con la conseguenza che di fatto nessuna discriminazione pu sussistere tra lavoratori appartenenti a diversi Paesi membri. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro, occupato sul territorio di un altro Stato membro, beneficia della parit di trattamento in materia di esercizio dei diritti sindacali, ivi compresi il diritto di voto e l'accesso ai posti di amministrazione o di direzione di un'organizzazione sindacale; egli pu peraltro essere escluso dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e dall'esercizio di una funzione di diritto pubblico. Egli beneficia inoltre del diritto di eleggibilit agli organi di rappresentanza dei lavoratori all'interno dell'impresa. Infine, ai sensi dellart. 4 Reg. CE 1408/71, il lavoratore comunitario ha diritto alla parit di trattamento nel campo specifico della previdenza sociale.

 

Con il tempo, la Corte di Giustizia ha avuto modo di ampliare notevolmente lambito di applicazione del principio di non discriminazione, interpretando in modo estensivo lart. 18 TFUE (gi art. 12 TCE), il quale prevede che nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalit.

Dalla giurisprudenza comunitaria si deduce, infatti, che il diritto alla parit di trattamento pu ormai essere invocato:

1)     da tutti i cittadini dellUnione che soggiornino legalmente in uno Stato membro diverso da quello di origine (conclusioni che si traggono dalle sentenze della Corte di Giustizia Martinez Sala e Gzrelczyk citate al par. 2 )

2)     in alcune ipotesi, anche dai cittadini che esercitano la loro libert fondamentale di circolazione, senza tuttavia avere intenzione di fissare la propria residenza in un altro Stato membro (conclusioni che si ricavano dalle sentenze della Corte di Giustizia del 24 novembre 1998, causa C-274/96, Bickel & Franz e del 2 febbraio 1989, C-186/87, Cowan).

 

Es.: Anche un cittadino comunitario che risultando economicamente inattivo soggiorni in Italia sulla base della disponibilit di risorse sufficienti e di unassicurazione medica ha diritto ad accedere ai diversi benefici sociali riconosciuti ai propri cittadini dallo Stato in cui risiede (es. accesso ad un alloggio o ad una provvidenza assistenziale).

 

Il diritto alla parit di trattamento dei cittadini comunitari sancito nel nostro ordinamento dallart. 19, comma 2, d.lgs. n. 30/2007, il quale prevede che fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dellUnione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.  

 

Come chiariscono tanto le fonti comunitarie, quanto le norme interne, il diritto alla parit di trattamento vale nel campo di applicazione del Trattato, cio per le materie in cui vi sia una competenza della Comunit europea.

Si tratta del cd. campo di estensione materiale del principio della parit di trattamento.

Anche in relazione alla definizione di tale aspetto, gli interventi della Corte hanno notevolmente esteso lambito di applicazione del principio, che per lo meno in relazione ai cittadini comunitari regolarmente soggiornanti in un altro Paese membro pu essere invocato in relazione ad ogni prestazione e/o diritto riconosciuto ai cittadini del Paese membro di residenza.

 

 

4. Il diritto allelettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali per i cittadini dellUnione che abbiano esercitato la libert di circolazione

 

Lesercizio della libert di circolazione e di soggiorno comporta lattribuzione al cittadino dellUnione che soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza di due diritti politici, previsti dallart. 22 TFUE (gi art. 19 TCE):

1)     il diritto di voto e di eleggibilit alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato (si veda la scheda Il diritto di voto dei cittadini comunitari);

2)     il diritto di voto e di eleggibilit alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede (si veda la scheda Il diritto di voto dei cittadini comunitari)

 

Le modalit di esercizio di tali diritti sono state disciplinate da due direttive:

1) La Direttiva 93/109 del Consiglio dell'Unione Europea del 6 dicembre 1993, relativa alle modalit di esercizio del diritto di voto e di eleggibilit alle elezioni del Parlamento Europeo per i cittadini dell'unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, che stata attuata in Italia dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 (Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento Europeo) convertito in legge,  con  modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 agosto 1994, n. 483, modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128;

2) La Direttiva 94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalit di esercizio del diritto di voto e di eleggibilit alle elezioni comunali per i cittadini dell'unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, che stata attuata in Italia dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

 

 

 

5. Il diritto alla protezione diplomatica per i cittadini dellUnione che si trovino nel territorio di un Paese terzo

 

I cittadini dellUnione che si spostino fuori dai confini dellUnione europea beneficiano, ai sensi dellart. 23 TFUE (gi art. 20 TCE) sul territorio di uno Stato terzo dove lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non rappresentato, della protezione diplomatica e consolare di qualsiasi Paese membro, a parit di condizioni con i cittadini di tale ultimo Stato e previo il consenso dello Stato terzo.

Come evidente, non si tratta di una protezione diplomatica assicurata direttamente dallUnione europea, ma di unestensione della protezione diplomatica degli Stati ai cittadini di altri Stati membri.

 

 

 

6. Il diritto di petizione al Parlamento europeo e il diritto di rivolgersi al Mediatore europeo

 

Il Trattato si preoccupato di prevedere a favore del cittadino dellUnione dei meccanismi di difesa contro larbitrio.

Si tratta del diritto di petizione davanti al Parlamento europeo e del diritto di rivolgersi al Mediatore europeo, previsti come diritti spettanti a ciascun cittadino europeo rispettivamente dal primo e dal secondo paragrafo dellart. 24 TFUE.

 

Diritto di petizione al Parlamento europeo: Ai sensi dellarticolo 227 TFUE, qualsiasi cittadino dell'Unione, nonch ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attivit della Comunit e che lo concerne direttamente.

 

Diritto di denuncia al mediatore europeo: ai sensi dellart. 228 TFUE, qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro pu denunciare casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Conformemente alla sua missione, il mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe l'istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione interessata. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine.

 

Come appare evidente dalla lettura dei due articoli da ultimo richiamati, in realt tali diritti non sono riservati ai soli cittadini europei, ma possono essere esercitati da qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro. 

 

 

 

7. Il diritto di scrivere alle istituzioni europee in una delle lingue ufficiali

 

Oltre a questi diritti, il Trattato di Amsterdam ha aggiunto il diritto di scrivere alle istituzioni o agli organi comunitari in una delle lingue ufficiali e di ricevere una risposta nella medesima lingua (art. 24, par. 4, TFUE).

 

 

 

8. Estensione ai familiari extracomunitari dei cittadini comunitari del diritto alla libert di circolazione, di soggiorno, di stabilimento e alla parit di trattamento

 

Bench i diritti sopra menzionati siano riconosciuti dai Trattati ai soli cittadini comunitari, la normativa derivata ha esteso alcuni benefici discendenti dal possesso della cittadinanza dellUnione anche ai familiari che accompagnino o raggiungano in un altro paese membro un cittadino dellUnione e che non abbiano la cittadinanza comunitaria (cittadini extracomunitari o apolidi).

In particolare, i familiari non comunitari dei cittadini dellUnione godono del diritto alla libera circolazione, al soggiorno, allo stabilimento e alla parit di trattamento secondo le modalit indicate nella Direttiva 2004/38/CE.