Novita europa – 3 aprile 2009
Regione Piemonte- ires piemonte-ASGI
http://www.piemonteimmigrazione.it/news.asp?IDSezione=2
a
cura di Chiara Favilli
Regolamento sulluso del Sistema informatico
visti in relazione al codice frontiere Schengen 11
Estensione dellambito di applicazione della
direttiva 2000/78/CE sulla lotta alla discriminazione 13
La Corte
di giustizia ha adottato il 16 dicembre 2008 una sentenza nella causa C-524/06, avente ad oggetto la domanda di
pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dellart. 234 CE,
dallOberverwaltungsgericht fr das Land Nordrhein-Westfalen (Germania)
riguardante linterpretazione dellart. 12, primo comma, CE, in combinato
disposto con gli artt. 17 CE e 18 CE, dellart. 43, primo comma, CE e
dellart. 7, lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonch alla libera circolazione di
tali dati (GU L 281, pag. 31). 2 Tale domanda stata presentata
nellambito di una controversia tra il sig. Huber, cittadino austriaco
residente in Germania, e la Bundesrepublik Deutschland, rappresentata dal
Bundesamt fr Migration und Flchtlinge (Ufficio federale per limmigrazione e
i rifugiati; in prosieguo: il Bundesamt), vertente sulla domanda del sig.
Huber diretta ad ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano contenuti
nel registro centrale degli stranieri (Auslnderzentralregister; in prosieguo:
lAZR). La Corte ha affermato, come recita il dispositivo della sentenza che
1) Un sistema di trattamento di dati personali relativi ai cittadini
dellUnione non aventi la nazionalit dello Stato membro interessato, quale il
sistema istituito dalla legge 2 settembre 1994, sul registro centrale degli
stranieri (Gesetz ber das Auslnderzentralregister), come modificata dalla
legge 21 giugno 2005, finalizzato a coadiuvare le autorit nazionali incaricate
dellapplicazione della normativa sul diritto di soggiorno soddisfa il
requisito di necessit di cui allart. 7, lett. e), della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonch alla libera circolazione di tali dati, interpretato alla luce del
divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalit, soltanto se:
– contiene
unicamente i dati necessari per lapplicazione, da parte di tali autorit, di
detta normativa, e
– il
suo carattere centralizzato consente unapplicazione pi efficace di tale
normativa per quanto riguarda il diritto di soggiorno dei cittadini dellUnione
non aventi la nazionalit di detto Stato membro.
Spetta al giudice del rinvio verificare
tali elementi nella fattispecie di cui alla causa principale.
In ogni
caso, la conservazione e il trattamento di dati personali nominativi a fini
statistici nellambito di un registro come il registro centrale degli stranieri
non possono essere considerati necessari ai sensi dellart. 7, lett. e), della
direttiva 95/46.
2) Lart.
12, primo comma, CE deve essere interpretato nel senso che osta allistituzione
da parte di uno Stato membro, per finalit di lotta alla criminalit, di un
sistema di trattamento di dati personali riguardante specificamente i cittadini
dellUnione non aventi la nazionalit di tale Stato membro.
La Corte
di giustizia si pronunciata il 17 febbraio 2009 sulla causa C-465/07, avente ad oggetto la domanda di
pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli
artt. 68 CE e 234 CE, dal Raad van State (Paesi Bassi), Elgafaji. []
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullinterpretazione
dellart. 15, lett. c), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004,
2004/83/CE, recante norme minime sullattribuzione, a cittadini di paesi terzi
o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonch norme minime sul contenuto della protezione
riconosciuta (GU L 304, pag. 12; in prosieguo: la direttiva),
in combinato disposto con lart. 2, lett. e), di questa stessa direttiva.
2
Tale domanda stata presentata
nellambito di una controversia tra il sig. e la sig.ra Elgafaji (in
prosieguo: i coniugi Elgafaji), entrambi cittadini iracheni, e lo
Staatssecretaris van Justitie in merito al rigetto da parte di questultimo
delle loro domande dirette al rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo
nei Paesi Bassi.
[]
Sulle
questioni pregiudiziali
27 Preliminarmente,
si deve constatare che il giudice del rinvio desidera chiarimenti in merito
alla protezione garantita dallart. 15, lett. c), della direttiva
rispetto a quella assicurata dallart. 3 della CEDU come interpretato
dalla Corte europea dei diritti delluomo nella sua giurisprudenza (v., in
particolare, Corte eur. D. U., sentenza NA. c. Regno Unito del 17 luglio
2008, non ancora pubblicata nel Recueil des arrts et dcisions, 115‑117, nonch giurisprudenza ivi citata).
28 A tale
proposito, occorre rilevare che, bench il diritto fondamentale garantito
dallart. 3 della CEDU faccia parte dei principi generali del diritto
comunitario di cui la Corte assicura il rispetto e la giurisprudenza della
Corte europea dei diritti delluomo venga presa in considerazione
nellinterpretare la portata di tale diritto nellordinamento giuridico
comunitario, tuttavia lart. 15, lett. b), della direttiva che
sostanzialmente corrisponde al detto art. 3. Per contro, lart. 15,
lett. c), della direttiva una disposizione con un contenuto diverso da
quello dellart. 3 della CEDU e deve pertanto essere interpretato
autonomamente, salvo restando per il rispetto dei diritti fondamentali come
garantiti dalla CEDU.
29 Le
questioni sollevate, che occorre esaminare congiuntamente, vertono quindi
sullinterpretazione dellart. 15, lett. c), della direttiva, in
combinato disposto con il suo art. 2, lett. e).
30 A
seguito di tali osservazioni preliminari e in considerazione delle circostanze
della causa principale, il giudice del rinvio chiede, essenzialmente, se
lart. 15, lett. c), della direttiva, in combinato disposto con il
suo art. 2, lett. e), debba essere interpretato nel senso che
lesistenza di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del
richiedente la protezione sussidiaria sia subordinata alla condizione che
questultimo fornisca la prova che egli interessato in modo specifico a
motivo di elementi peculiari della sua situazione. In caso di risposta
negativa, il detto giudice intende sapere sulla base di quale criterio si possa
ritenere dimostrata lesistenza di una siffatta minaccia.
31 Per
risolvere tali questioni occorre esaminare comparativamente i tre tipi di
danni gravi definiti allart. 15 della direttiva, che costituiscono le
condizioni che devono essere soddisfatte perch una persona possa essere
considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano,
conformemente allart. 2, lett. e), di tale direttiva, fondati motivi
di ritenere che il richiedente incorra in un rischio effettivo di subire un
[tale] danno nel caso di rientro nel paese interessato.
32 A tale
proposito, si deve osservare che i termini la condanna a morte,
lesecuzione nonch la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o
degradante ai danni del richiedente, impiegati allart. 15, lett. a)
e b), della direttiva, riguardano situazioni in cui il richiedente della
protezione sussidiaria esposto in modo specifico al rischio di un danno di un
tipo particolare.
33 Per
contro, il danno definito allart. 15, lett. c), della direttiva,
consistendo in una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del
richiedente, riguarda il rischio di un danno pi generale.
34 Infatti,
viene considerata in modo pi ampio una minaccia () alla vita o alla persona
di un civile, piuttosto che determinate violenze. Inoltre, tale minaccia
inerente ad una situazione generale di conflitto armato interno o
internazionale. Infine, la violenza in questione allorigine della detta
minaccia viene qualificata come indiscriminata, termine che implica che essa
possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione
personale.
35 Ci
premesso, si deve intendere il termine individuale nel senso che esso
riguarda danni contro civili a prescindere dalla loro identit, qualora il
grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso,
valutato dalle autorit nazionali competenti impegnate con una domanda di
protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene
deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello
cos elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato
nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe,
per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo
di subire la minaccia grave di cui allart. 15, lett. c), della
direttiva.
36 Tale
interpretazione, che pu assicurare una propria sfera di applicazione
allart. 15, lett. c), della direttiva, non viene esclusa dal tenore
letterale del suo ventiseiesimo considerando, secondo il quale [i] rischi a
cui esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese
di norma non costituiscono di per s una minaccia individuale da definirsi come
danno grave.
37 Infatti,
anche se tale considerando comporta che la sola dichiarazione oggettiva di un
rischio legato alla situazione generale di un paese non sufficiente, in linea
di principio, a provare che le condizioni menzionate allart. 15,
lett. c), della direttiva sono soddisfatte in capo ad una determinata
persona, la sua formulazione fa salva, utilizzando il termine di norma,
lipotesi di una situazione eccezionale, che sia caratterizzata da un grado di
rischio a tal punto elevato che sussisterebbero fondati motivi di ritenere che
tale persona subisca individualmente il rischio in questione.
38 Il
carattere eccezionale di tale situazione confermato anche dal fatto che la
protezione in parola sussidiaria e dal sistema dellart. 15 della
direttiva, dato che i danni definiti alle lett. a) e b) di tale articolo
presuppongono una chiara misura di individualizzazione. Anche se certamente
vero che elementi collettivi svolgono un ruolo importante ai fini
dellapplicazione dellart. 15, lett. c), della direttiva, nel senso
che la persona interessata fa parte, come altre persone, di una cerchia di
potenziali vittime di una violenza indiscriminata in caso di conflitto armato
interno o internazionale, cionondimeno tale disposizione deve formare oggetto
di uninterpretazione sistematica rispetto alle altre due situazioni ricomprese
nel detto art. 15 della direttiva e deve essere interpretata quindi in
stretta relazione con tale individualizzazione.
39 A tale
proposito, si deve precisare che tanto pi il richiedente eventualmente in
grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari
della sua situazione personale, tanto meno elevato sar il grado di violenza
indiscriminata richiesto affinch egli possa beneficiare della protezione
sussidiaria.
40 Si deve
inoltre aggiungere che, al momento dellesame individuale di una domanda di
protezione sussidiaria, previsto dallart. 4, n. 3, della direttiva,
si pu, in particolare, tenere conto:
– dellestensione
geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonch delleffettiva
destinazione del richiedente in caso di ritorno nel paese interessato, come
risulta dallart. 8, n. 1, della direttiva, e
– dellesistenza,
se del caso, di un serio indizio di un rischio effettivo come quello menzionato
allart. 4, n. 4, della direttiva, indizio in considerazione del
quale il requisito di una violenza indiscriminata richiesto per poter
beneficiare della protezione sussidiaria pu essere meno elevato.
41 Infine,
nella causa principale occorre osservare che, anche se lart. 15,
lett. c), della direttiva stato trasposto esplicitamente
nellordinamento giuridico nazionale solo dopo i fatti allorigine della
controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio, spetta a questultimo
cercare di procedere ad uninterpretazione del diritto nazionale, in
particolare dellart. 29, n. 1, lett. b) e d), della
Vw 2000, che sia conforme a tale direttiva.
42 Invero,
secondo una giurisprudenza consolidata, nellapplicare il diritto nazionale, a
prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla
direttiva, il giudice nazionale chiamato a interpretare tale diritto deve
procedere per quanto pi possibile alla luce della lettera e dello scopo della
direttiva onde conseguire il risultato perseguito da questultima e conformarsi
pertanto allart. 294, terzo comma, CE (v., in particolare, sentenze 13
novembre 1990, causa C‑106/89, Marleasing, Racc. pag. I‑4135,
punto 8, e 24 giugno 2008, causa C‑188/07, Commune de Mesquer,
non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 84).
43 Tenuto
conto dellinsieme delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alle
questioni sollevate che lart. 15, lett. c), della direttiva, in
combinato disposto con lart. 2, lett. e), della stessa direttiva,
deve essere interpretato nel senso che:
– lesistenza
di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la
protezione sussidiaria non subordinata alla condizione che questultimo
fornisca la prova che egli interessato in modo specifico a motivo di elementi
peculiari della sua situazione personale;
– lesistenza
di una siffatta minaccia pu essere considerata, in via eccezionale, provata
qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto
armato in corso, valutato dalle autorit nazionali competenti impegnate con una
domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali
viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello
cos elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato
nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe,
per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo
di subire la detta minaccia.
44 Occorre, infine, aggiungere che linterpretazione dellart. 15, lett. c), della direttiva, in combinato disposto con il suo art. 2, lett. e), che risulta dai punti che precedono, pienamente compatibile con la CEDU, ivi compresa la giurisprudenza della Corte europea dei diritti delluomo relativa allart. 3 della CEDU (v., in particolare, sentenza NA. c. Regno Unito, cit., 115‑117 nonch giurisprudenza ivi citata). []
La Corte di giustizia si pronunciata il 2
aprile 2009 sulla causa C‑139/08, avente ad oggetto la domanda di
pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli
artt. 68 CE e 234 CE, dallOberlandesgericht Karlsruhe (Corte
dappello di Karlsruhe, Germania), [] Rafet Kqiku,
[che] verte sullinterpretazione della decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio 14 giugno 2006, n. 896/2006/CE, che introduce un regime
semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul
riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri, ai fini del transito
nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla
Svizzera e dal Liechtenstein (GU L 167, pag. 8).
2. Detta domanda stata presentata
nellambito di un procedimento penale avviato in Germania a carico del
sig. Kqiku, cittadino serbo-montenegrino, accusato di essere entrato nel
territorio della Repubblica federale di Germania il 4 agosto 2006 e di avervi
soggiornato fino al giorno 6 dello stesso mese, sebbene non fosse in possesso
del necessario documento di soggiorno, sotto forma di visto. [] Causa
principale e questione pregiudiziale
14 Il
sig. Kqiku che, secondo quanto risulta dal suo passaporto, cittadino serbo-montenegrino,
abita stabilmente in Svizzera dal giugno 1993. Dal 27 marzo 2006 egli
titolare di un libretto per stranieri C, rilasciato dalla Confederazione
svizzera, collegato a un permesso di domicilio permanente di tipo C, il cui
termine di controllo (Kontrollfrist) scade il 19 giugno 2009. Anche tutti i
suoi familiari possiedono libretti per stranieri in corso di validit e
corrispondenti documenti per i figli.
15 Il 4
agosto 2006 il sig. Kqiku entrato in Germania dalla Svizzera con sua moglie
e con i suoi tre figli. Durante il loro soggiorno nel territorio tedesco, gli
interessati hanno visitato alcuni familiari a Colonia e Stoccarda.
16 In
quelloccasione e fino al suo ritorno in Svizzera il 6 agosto 2006 il
sig. Kqiku ha recato con s il suo passaporto in corso di validit, il suo
libretto per stranieri C nonch la sua patente di guida, anchessa in corso di
validit, rilasciati dalle autorit svizzere. Anche gli altri familiari che lo
accompagnavano recavano con s passaporti e libretti per stranieri in corso di
validit e corrispondenti documenti per i figli.
17 In
previsione di tale soggiorno nel territorio tedesco il sig. Kqiku non
aveva chiesto, come invece aveva fatto in occasione di precedenti brevi visite
in Germania, visti dingresso n per s, n per la sua famiglia.
18 Il
sig. Kqiku stato perseguito penalmente per essere entrato nel territorio
tedesco e per avervi soggiornato dal 4 al 6 agosto 2006 senza essere in
possesso del documento di soggiorno, rilasciato sotto forma di visto,
necessario in quanto egli cittadino serbo-montenegrino.
19 Con
decisione 29 novembre 2006, lAmtsgericht Singen (giudice di primo grado di
Singen, Germania) ha assolto il sig. Kqiku dallaccusa di ingresso e
soggiorno clandestino ai sensi della legge sugli stranieri, in quanto, in
considerazione della decisione n. 896/2006, il suo comportamento non
costituiva reato. Contro tale decisione diretta limpugnazione (Revision)
del pubblico ministero, in merito alla quale lOberlandesgericht Karlsruhe
chiamato a decidere come giudice nazionale di ultima istanza.
[]
Sulla questione pregiudiziale
21 Con la
sua questione il giudice del rinvio si pone in sostanza un interrogativo sulla
portata del riconoscimento dei documenti di soggiorno previsti dalla decisione
n. 896/2006, alla luce dellobbligo del visto di cui al regolamento
n. 539/2001.
22 Il
sig. Kqiku sostiene che la decisione n. 896/2006 riguarda il
riconoscimento dei documenti di soggiorno rilasciati dalla Confederazione
svizzera e dal Principato del Liechtenstein ai fini del transito nello spazio
Schengen o del breve soggiorno in tale spazio. Egli fa valere che il suo
libretto per stranieri C uno dei permessi di soggiorno rilasciati dalla
Confederazione svizzera, indicati in allegato alla detta decisione, che tale
libretto non produce leffetto di esonerarlo dallobbligo del visto di cui al
regolamento n. 539/2001, e che detto libretto costituisce una valida
autorizzazione dingresso e di soggiorno.
23 La
Commissione delle Comunit europee sottolinea che la portata dellequipollenza
prevista dalla decisione n. 896/2006 limitata ai fini del transito nello
spazio Schengen. Essa ritiene che un documento di soggiorno, come quello
oggetto della causa principale, possa essere assimilato ad un visto Schengen
unicamente per il transito, e che il riconoscimento di un documento di
soggiorno rilasciato dalla Confederazione svizzera o dal Principato del
Liechtenstein riguardi unesenzione dallobbligo del visto di cui
allart. 1, n. 1 del regolamento n. 539/2001, unicamente ai fini
del transito.
24 Occorre
anzitutto rammentare che il regime introdotto dalla decisione n. 896/2006
basato, ai sensi dellart. 1 della stessa, sul riconoscimento
unilaterale, da parte degli Stati membri, dei documenti di soggiorno rilasciati
dalla Confederazione svizzera e dal Principato del Liechtenstein ai cittadini
di paesi terzi soggetti allobbligo del visto a norma del regolamento
n. 539/2001, come equipollenti al visto uniforme o al proprio visto
nazionale, ai fini del transito.
25 Come
emerge, in particolare, dallart. 2 del regolamento n. 539/2001,
lacquis di Schengen stabilisce una distinzione tra due categorie principali di
visti, vale a dire quelli di breve soggiorno e quelli di transito. I primi
riguardano i soggiorni la cui durata globale non sia superiore a tre mesi,
mentre i secondi concernono il transito nello spazio comune la cui durata non
sia superiore a cinque giorni.
26 Orbene,
lo scopo della decisione n. 896/2006, come emerge dal suo titolo e dai
suoi artt. 1 e 2, di introdurre un regime semplificato per il controllo
delle persone alle frontiere esterne, limitato ai fini del transito di queste
ultime nel territorio degli Stati membri. Di conseguenza, i detti articoli
prevedono unicamente che i documenti di soggiorno rilasciati dalla
Confederazione svizzera e dal Principato del Liechtenstein ai cittadini di
paesi terzi siano equipollenti al visto uniforme o al proprio visto nazionale,
ai fini del transito. Ai sensi dellart. 3 di detta decisione, il transito
limitato e non pu avere durata superiore a cinque giorni.
27 Poich
il riconoscimento unilaterale di determinati documenti di soggiorno rilasciati
dalla Confederazione svizzera e dal Principato del Liechtenstein nellambito
del regime semplificato di controllo introdotto dalla decisione
n. 896/2006 limitato agli ingressi nello spazio Schengen ai fini del
transito, giocoforza constatare che i permessi di soggiorno rilasciati da
tali Stati ed elencati nellallegato di tale decisione sono riconosciuti come
equipollenti al visto uniforme o al proprio visto nazionale unicamente ai fini
del transito.
28 Tale
interpretazione corroborata dal terzo e dal settimo considerando della
decisione n. 896/2006, che enunciano lobiettivo di questultima,
consistente nelloffrire ai cittadini di paesi terzi, tra i quali la Serbia e
il Montenegro, in possesso di documenti di soggiorno rilasciati dalla
Confederazione svizzera o dal Principato del Liechtenstein, la possibilit di
ritornare al loro paese dorigine transitando nello spazio comune senza dover
chiedere un visto di transito. Il settimo considerando di tale decisione
indica espressamente che il riconoscimento di detti documenti di soggiorno
dovrebbe essere limitato ai fini del transito e non dovrebbe incidere sulla
possibilit che gli Stati membri rilascino visti per soggiorno di breve durata.
29 Peraltro,
il regime semplificato attuato dalla decisione n. 896/2006 non mira n ad
estendere, n a restringere la cerchia di cittadini di paesi terzi esenti
dallobbligo del visto in forza del regolamento n. 539/2001.
30 Tale
interpretazione corroborata dai fondamenti giuridici del regolamento
n. 539/2001 e della decisione n. 896/2006. Il regolamento
n. 539/2001 si fonda sullart. 62, punto 2,
lett. b), i), CE, che riguarda le misure relative allattraversamento
delle frontiere esterne che definiscono le regole in materia di visti e, in
particolare, lelenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso
del visto e di quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, mentre la
decisione n. 896/2006 si fonda sullart. 62, punto 2,
lett. a), CE, che disciplina le misure relative alle norme e alle
procedure cui gli Stati membri devono attenersi per leffettuazione di
controlli sulle persone alle frontiere esterne.
31 Di
conseguenza, da ci emerge che un documento di soggiorno rilasciato dalla
Confederazione svizzera o dal Principato del Liechtenstein ai cittadini di
paesi terzi soggetti allobbligo del visto un documento che deve essere
considerato equipollente ad un visto di transito nel territorio degli Stati
membri. Nellambito della procedura semplificata introdotta dalla decisione
n. 896/2006, le persone interessate da questultima non sono quindi
obbligate ad essere in possesso di un visto di transito allattraversamento
delle frontiere esterne al fine di transitare nel territorio degli Stati membri,
a condizione che la durata del transito non sia superiore a cinque giorni.
32 Alla luce delle considerazioni sin qui illustrate e conformemente alla distinzione tra i visti di transito e quelli di breve soggiorno, stabilita dal regolamento n. 539/2001, occorre risolvere la questione proposta dichiarando che la decisione n. 896/2006 devessere interpretata nel senso che i permessi di soggiorno elencati nellallegato di tale decisione, rilasciati dalla Confederazione svizzera e dal Principato del Liechtenstein ai cittadini dei paesi terzi soggetti allobbligo del visto, sono considerati equipollenti unicamente ad un visto di transito. Per entrare nel territorio degli Stati membri ai fini del transito sufficiente, affinch siano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 1, n. 1, e 2 del regolamento n. 539/2001, che la persona interessata da detta decisione possieda un permesso di soggiorno rilasciato dalla Confederazione svizzera o dal Principato del Liechtenstein e menzionato nellallegato []
Il Parlamento europeo ha approvato il 2 aprile 2009 la relazione
dellon. Hannu Takkula (ALDE/ADLE, FI), con la
quale rileva anzitutto che l'aumento della migrazione all'interno e verso
l'Unione europea sta modificando in molti luoghi la composizione delle
scuole. Pur riconoscendo che la migrazione pu arricchire in termini di
cultura e d'istruzione, sostiene che le differenze culturali ostacolano spesso
la comprensione e il dialogo tra allievi, nonch tra allievi e insegnanti, e
che in assenza di misure di accompagnamento adeguate, ci pu comportare serie
divergenze. Ricordando poi che la percentuale di bambini migranti nella scuola
Ǐ destinata ad aumentare, sottolinea la necessit di maggiori sforzi a
livello dell'Unione europea poich tutti gli Stati membri devono affrontare
sfide simili al riguardo. Il Parlamento raccomanda agli Stati membri di
evitare di creare scuole simili a ghetti o classi speciali per figli di
migranti, e di promuovere una politica dell'istruzione inclusiva, in virt
della quale i bambini siano assegnati alle classi in base al livello
d'istruzione e alle esigenze individuali. Osservando che il livello
d'istruzione dei figli di migranti Ǐ notevolmente inferiore a quello degli
altri, sottolinea che l'integrazione deve basarsi sui principi di pari
opportunit nell'istruzione, garantendo uguale accesso a una formazione di
qualit, e respinge quindi qualsiasi soluzione che si basi sulla segregazione
e su un'istruzione inadeguata. Ricordando che l'organizzazione della
formazione di competenza nazionale, il Parlamento chiede ai governi degli
Stati membri di garantire l'istruzione ai figli di migranti, incluso
l'insegnamento delle lingue ufficiali del paese ospitante, ai fini della loro
piena integrazione. In tale ambito, insiste affinch l'apprendimento delle
lingue sia incoraggiato dall'et prescolare. Anche gli adulti dovrebbero essere
pronti a sfruttare l'opportunit, poich fondamentale che i genitori
siano coinvolti nei programmi d'insegnamento, per assicurare che i bambini non
siano separati dalla societ e per aiutarli a integrarsi nella scuola. Al
contempo, reputa che occorre promuovere le lingue e le culture d'origine dei
migranti. Riconosce quindi l'importanza di introdurre nei programmi scolastici
ore di insegnamento ai migranti nella loro lingua madre, per garantire la
conservazione del loro patrimonio culturale. Chiede inoltre, per i migranti, un
sostegno in termini finanziari e amministrativi a favore di corsi di lingua
tenuti da personale formato che comprenda la loro lingua madre. Anche perch
nelle scuole elevato il numero di bambini provenienti da un contesto migratorio
che si trovano in una posizione socioeconomica debole. Il Parlamento insiste
inoltre sulla necessit che tutti beneficino della parit di trattamento e che
le istituzioni scolastiche e gli insegnanti considerino la diversit come una
situazione normale. Chiede che le scuole con un'elevata percentuale di bambini
immigranti siano dotate del personale adeguato e delle strutture necessarie
per gestire la sfida posta da classi eterogenee e consentire loro di offrire un
insegnamento di qualit. Ritiene quindi importante che, nelle scuole
frequentate da figli di migranti, gli insegnanti ricevano una formazione
specifica che includa competenze interculturali, per consentire loro di
trattare nel modo pi efficace possibile la diversit nella scuola. Il Parlamento
rileva inoltre che le scuole hanno bisogno di insegnanti immigrati, poich offrono un'esperienza importante ai loro colleghi,
rappresentano l'esito positivo dell'integrazione sociale e potrebbero
costituire un modello per i bambini in difficolt. Si dice anche a favore di
regimi di mobilit che consentano di reclutare insegnanti del paese d'origine
per facilitare il contatto dei figli di migranti con la cultura e la civilt di
provenienza. Il Parlamento chiede alla Commissione e al Consiglio di avviare
un dialogo tra gli Stati membri nel quadro del metodo di coordinamento aperto
al fine di scambiare migliori pratiche e sviluppare un'agenda comune volta ad
affrontare le lacune nell'istruzione degli immigranti ed invita a riferire
regolarmente sui progressi compiuti nell'ambito dell'integrazione dei bambini
migranti nel sistema scolastico degli Stati membri. Il Parlamento esorta poi la
Commissione ad affrontare le conseguenze per i sistemi d'istruzione degli Stati
membri, non solo della migrazione all'interno dell'UE ma anche
dell'immigrazione verso l'Unione. A tale proposito rilevando come le attuali
disposizioni della direttiva 77/486/CEE (in materia d'istruzione dei bambini
migranti degli Stati membri) non corrispondano alla nuova realt sociale dell'Unione,
suggerisce lintroduzione di una modifica che contempli l'istruzione di minori
cittadini di paesi terzi o i cui genitori non abbiano la cittadinanza
comunitaria.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0423:FIN:IT:PDF,
Libro verde
della Commissione - Migrazione e mobilit: le sfide e le opportunit per i
sistemi d'istruzione europei
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31977L0486:IT:HTML,
Direttiva 77/486/CEE
relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti (dell'UE)
Il Consiglio GAI del 26-27 febbraio 2009
ha preso nota di una relazione sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE
relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare
e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri (http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/09/st05/st05553.it09.pdf). La relazione, preparata dalla
Commissione, presenta una panoramica delle modalit secondo le quali la
direttiva 2004/38/CE recepita nel diritto nazionale e viene applicata nella
vita quotidiana. Essa incoraggia inoltre gli Stati membri a lanciare campagne
di sensibilizzazione dei cittadini dell'UE per informarli dei diritti di cui
godono in forza della direttiva. Il Consiglio si compiaciuto in particolare
dell'intenzione della Commissione di offrire quanto prima informazioni e
assistenza agli Stati membri fornendo orientamenti su una serie di questioni,
quali gli allontanamenti e la lotta contro gli abusi, per facilitare
un'efficace applicazione della direttiva. Nel novembre 2008 il Consiglio ha
adottato delle conclusioni sugli abusi e gli sviamenti indebiti del diritto
alla libera circolazione delle persone. Nelle conclusioni il Consiglio ha
lasciato aperta la possibilit di un esame pi esteso della questione dopo che
la Commissione abbia presentato una relazione sul funzionamento della
direttiva. Queste conclusioni inoltre hanno evidenziato l'importanza attribuita
dagli Stati membri alla protezione del diritto alla libert di circolazione
dagli abusi a cui d luogo tra l'altro l'immigrazione clandestina (http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/08/st16/st16325-re01.it08.pdf,
pag. 27). L'articolo 39
della direttiva 2004/38/CE chiede alla Commissione di monitorare l'applicazione
delle disposizioni della direttiva
e di riferirne al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla medesima relazione
si espresso anche il Parlamento europeo che ha approvato il 2 aprile 2009 la
relazione della on. Adina VĂLEAN (ALDE/ADLE, RO), sullapplicazione della direttiva 2004/38/CE. Il
Parlamento sottolinea che il recepimento della direttiva Ǐ nel complesso
deludente, dal momento che diverse disposizioni della legislazione nella
maggior parte degli Stati membri sono contrarie alla lettera e allo spirito
della direttiva. Inoltre, le prassi amministrative nazionali molto spesso
frappongono notevoli ostacoli all'esercizio da parte dei cittadini dei loro diritti.
Tant' che la Commissione ha sinora ricevuto pi di 1.800 denunce individuali,
40 interrogazioni parlamentari e 33 petizioni, in base alle quali ha avviato 5
procedimenti di infrazione per inadeguata applicazione della direttiva. []
Condivide inoltre limpostazione della Commissione che prevede la verifica
continua ed esaustiva dellattuazione della direttiva e il sostegno agli Stati
membri per garantirne la piena e corretta applicazione attraverso la
pubblicazione di orientamenti, nel primo semestre
del 2009. Al riguardo, chiede alla Commissione di stabilire un termine ultimo
per la loro attuazione, decorso il quale andrebbero avviate procedure
d'infrazione nei confronti degli Stati membri la cui legislazione e/o prassi
siano in contrasto con la direttiva. www.europarl.eu
La Commissione europea ha presentato una proposta
volta a istituire l'Ufficio di sostegno europeo per l'asilo nel contesto dello
sviluppo di un sistema comune europeo di asilo. Sulla proposta il Consiglio ha
tenuto un primo scambio di opinioni nella sessione del 26 e 27 febbraio 2009. http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/09/st06/st06700.it09.pdf).
Il Consiglio ha accolto
positivamente la proposta e ha chiesto agli organi competenti del Consiglio di
portare avanti i lavori sulla proposta con la massima sollecitudine. La
discussione si incentrata sugli aspetti chiave della proposta e ne emerso un
orientamento per la prosecuzione dell'esame con la procedura di codecisione
Consiglio-Parlamento. Questa proposta presentata dalla Commissione il 18
febbraio stata discussa unitamente a una proposta complementare di decisione
per il trasferimento di finanziamenti dal Fondo europeo per i rifugiati
all'ufficio di sostegno per l'asilo (http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/09/st06/st06702.it09.pdf). I principali compiti dell'Ufficio
europeo di sostegno per l'asilo consisteranno nel: facilitare, coordinare e
migliorare la cooperazione in materia di asilo tra gli Stati membri dell'UE,
migliorando quindi la protezione internazionale data ai richiedenti asilo;
assistere i governi dell'UE a comparare le buone prassi e organizzare la
formazione a livello dell'UE per sviluppare una politica di asilo europea pi
coerente e trasparente; coordinare squadre di esperti nazionali che possano
essere messi a disposizione, su richiesta da parte di ogni Stato membro
dell'UE, per far fronte a un forte afflusso di rifugiati; fornire assistenza
scientifica e tecnica in cooperazione con le autorit nazionali e l'Ufficio
dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati; migliorare la
cooperazione concreta in materia di asilo tra l'UE e i paesi terzi. Listituzione
dellUfficio prevista nel Patto europeo sullimmigrazione e asilo approvato
adottato dal Consiglio europeo lo scorso ottobre (http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/08/st13/st13440.it08.pdf) dove si prevede che lUfficio europeo di
sostegno abbia il compito di facilitare gli scambi di informazioni, di analisi
e di esperienze tra gli Stati membri, nonch di sviluppare cooperazioni
concrete tra le amministrazioni incaricate dell'esame delle domande d'asilo.
Anche il Presidente del Comitato economico e sociale si espresso in senso
favorevole allistituzione di tale Ufficio. http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_en.asp
Nel corso
del Consiglio GAI del 26-27 febbraio 2009, la Commissione europea ha
ragguagliato i Ministri sui progressi registrati per quanto attiene
all'accoglienza dei rifugiati iracheni in seguito all'adozione delle
conclusioni del Consiglio in merito nel novembre 2008 e il Consiglio ha
convenuto di seguirne da vicino l'evoluzione. Il Consiglio ha inoltre preso
nota delle informazioni fornite dai Paesi Bassi sulla creazione di uno
"sportello provvisorio per l'Iraq", il cui compito consisterebbe nel
determinare in che modo i servizi di immigrazione possano migliorare la loro
cooperazione concreta in materia di
protezione, particolari sollecitazioni, reinsediamento e ritorno. Lo
scorso novembre il Consiglio ha adottato una serie di conclusioni basate su una
relazione della Commissione in merito a una missione in Siria e in Giordania
per esaminare le possibilit di reinsediamento dei rifugiati iracheni negli
Stati membri disposti ad accoglierli(http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/08/st16/st16325-re01.it08.pdf,
pag. 23). In tale occasione il Consiglio ha messo
in evidenza che l'obiettivo principale quello di creare le condizioni in cui
le persone sfollate all'interno dell'Iraq e i rifugiati nei paesi limitrofi
possano ritornare indenni alle loro case, facendo s che i diritti umani di
tutti gli iracheni siano tutelati e difesi. Ha chiesto anche alla Commissione
di presentare una relazione all'inizio del 2009 sulle informazioni raccolte
attraverso gli Stati membri. Il 1 e 2 dicembre 2008 i Paesi Bassi hanno
convocato una riunione ad alto livello allAia con l'obiettivo di contribuire a
dare una risposta coordinata dell'UE alla questione dei flussi migratori
provenienti da questo paese o ivi diretti. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/jha/106726.pdf
La
Comunit europea ha adottato il regolamento sulluso del VIS in relazione al
codice Schengen sullattraversamento delle frontiere. Il regolamento del 14
gennaio 2009 entrer in vigore il 24 febbraio 2009. Lo scopo di
sviluppare un sistema di gestione delle frontiere integrato attraverso
ladozione di regole comune sulluso del VIS. Regulation (EC) No
81/2009 of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009
amending Regulation (EC) No 562/2006 as regards the use of the Visa Information
System (VIS) under the Schengen Borders Code
Si
riunito il 26 febbraio il Comitato misto composto dai ministri del Consiglio
dellUE pi la Norvegia, lIslanda, il Liechtenstein e la Svizzera. Il Comitato
ha preso atto della situazione relativa alla seconda generazione del sistema
d'informazione Schengen (SIS II). Le conclusioni sul SIS II sono state
successivamente adottate dal Consiglio senza discussione. Il Comitato misto ha
preso atto dei progressi compiuti per quanto riguarda il sistema d'informazione
sui visti che dovrebbe entrare in funzione alla fine del 2009. A seguito di una
missione di valutazione complementare alle frontiere aeree della Svizzera nel
quadro della valutazione Schengen, il Comitato misto ha preso atto che la
relazione finale sar esaminata il 17 marzo da un gruppo di esperti, che
stabilir se tutte le condizioni richieste per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne con la Svizzera a decorrere dal 29 marzo 2009 riguardo alle frontiere aeree saranno
state soddisfatte. I controlli riguardo alle frontiere terrestri tra la
Svizzera e i paesi UE limitrofi sono stati aboliti a decorrere dal 12 dicembre
2008 (http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/08/st15/st15698.it08.pdf). http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/jha/106726.pdf
La Commissione
europea ha adottato il 5 marzo 2009 due proposte (un regolamento e una
decisione) su un meccanismo modificato per effettuare le valutazioni Schengen.
Il meccanismo autorizza le verifiche dellapplicazione delle regole Schengen
negli Stati membri. Queste proposte completano le lattuale meccanismo e
introducono un sistema di visite a sorpresa per assicurare un alto livello di
attuazione delle regole Schengen negli Stati membri. http://europa.eu/rapid/
Il Parlamento europeo ha approvato il 19 febbraio 2009 in prima lettura
la proposta di direttiva sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che
impiegano cittadini di Paesi terzi non regolarmente soggiornanti
(COM(2007)249). Il Parlamento europeo ha approvato il testo con gli emendamenti
adottati il 4 febbraio. La direttiva dovr essere adottata definitivamente dal
Consiglio. Una volta adottata, pubblicata ed entrata in vigore, gli Stati
membri avranno tempo due anni per recepirla nellordinamento interno prima che
diventi pienamente applicabile nella pratica (all'incirca nella seconda met del
2011).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0249:FIN:IT:PDF
Il
Consiglio del 26 e 27 febbraio 2009 ha avuto uno scambio di opinioni sulla
lotta all'immigrazione clandestina nel Mediterraneo, facendo seguito alla
presentazione di un documento da parte di Cipro, Grecia, Italia e Malta. Lo
scopo del suddetto documento quello di sensibilizzare alle sfide rappresentate
dall'immigrazione clandestina e l'asilo nel Mediterraneo e di proporre azioni
da condurre a livello dell'Unione europea. Esso trae ispirazione dal Patto
europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo nell'ottobre
2008. Il documento indica come i principi fondamentali contenuti nel Patto
possano tradursi in una serie di misure da attuare tanto a livello dell'UE che
a livello nazionale. Il Consiglio ha accolto con favore l'iniziativa, quale
valido contributo alla preparazione dell'imminente programma di Stoccolma.
L'iniziativa comune si prefigge di rafforzare le misure di cooperazione pratica
e le sinergie coordinate per accrescere la capacit degli Stati membri di
proteggere la vita degli immigranti clandestini e di regolare i flussi migratori
alle frontiere marittime e terrestri. Tali misure pratiche comprendono
l'intensificazione degli sforzi attraverso il rafforzamento di Frontex (agenzia
per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne dell'Unione
europea) e il proseguimento delle operazioni congiunte nel Mediterraneo. I
quattro paesi mediterranei chiedono inoltre azioni complementari per assistere
i paesi limitrofi nei settori dei flussi migratori misti, del controllo delle
frontiere e della lotta all'immigrazione clandestina. All'attenzione
sull'immigrazione dal Mediterraneo hanno fatto eco in precedenza le conclusioni
del Consiglio del 27 e 28 novembre sull'approccio globale in materia di
migrazione (http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/08/st16/st16041.it08.pdf). L'approccio globale fornisce un quadro
politico comune che permette di integrare meglio la problematica
dell'immigrazione nelle relazioni esterne dell'UE sulla base di un partenariato
efficace ed equilibrato coi paesi terzi. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/jha/106726.pdf
stato
pubblicato uno studio effettuato dallInternational Centre for Migration Policy
Development (ICMPD) per conto della Direzione generale Sicurezza, giustizia e
libert sulle prassi di alcuni Stati membri sulla regolarizzazione (Study on
practices in the area of regularisation of illegally staying third-country
nationals in the Member States of the EU). Lo studio costituito da un rapporto
e da tre allegati (A-
Studi Paese: Spagna, Italia, Grecia, Francia, Regno Unito, Svizzera; B –
descrizione dei Paesi (22 Stati membri e USA); C –dati statistici)
Study on practices in the area of regularisation of
illegally staying third-country nationals in the Member States of the EU , Appendix A , Appendix B , Appendix C
La
Commissione europea ha proposto il 12 febbraio 2009 di concludere gli accordi con
Antigua and Barbuda, The Bahamas, Saint Kitts and Nevis, Mauritius, Barbados
and Seychelles sulla facilitazione del rilascio dei visti di breve durata. La
Commissione ha anche proposto che vi sia la possibilit dellapplicazione
provvisoria dellaccordo a partire dalla sua firma essendo circa 800.000 i
cittadini europei che si recano in tali Paesi. http://europa.eu/rapid/
Il
Consiglio ha adottato una decisione relativa alla conclusione dell'accordo di
stabilizzazione e di associazione con lAlbania (http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/06/st08/st08161.it06.pdf
8161/06).
Il Parlamento europeo ha approvato il 2 aprile 2009 con 363 voti
favorevoli, 226 contrari e 64 astensioni la relazione dellon. Kathalijne Buitenweg
(Verdi/ALE, NL), accogliendo con favore la proposta di
direttiva che stabilisce un quadro generale per la lotta alla discriminazione
per motivi di religione o convinzioni personali, disabilit, et od
orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il
principio di parit di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione,
completando altri provvedimenti che vietano tali discriminazioni nella sfera
professionale. Propone per molti emendamenti volti a rafforzarne la portata.
Ma la proposta di respingere in toto la proposta - perch non rispetta il
principio di sussidiariet e comporterebbe una dose sproporzionata di
burocrazia - stata bocciata dall'Aula con 273 voti favorevoli e 356
contrari. Il Parlamento solo consultato su questa materia, mentre al
Consiglio necessaria l'unanimit per adottare il provvedimento. La proposta di
direttiva pone un divieto di discriminazione da applicare a tutte le persone
sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di
diritto pubblico, per quanto attiene alla sicurezza sociale e all'assistenza
sanitaria, alle prestazioni sociali, all'istruzione e all'accesso a beni e
servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, inclusi gli alloggi. I
deputati chiedono di includere esplicitamente anche i trasporti e di escludere
le transazioni tra privati che non costituiscono un'attivit commerciale o
professionale. Propongono inoltre di applicare il divieto all'affiliazione e
all'attivit in associazioni nonch alle prestazioni erogate da tali
organizzazioni. www.europarl.eu
Il
Presidente del Parlamento europeo Hans-Gert
Pettering ha ricevuto un premio per la difesa dei diritti dei Rom in Europa: nella
legislatura in corso, il Parlamento si distinto nel sostegno alle popolazioni
Rom. Il riconoscimento stato consegnato al Presidente da rappresentanti delle
maggiori organizzazioni Rom in Europa, a nome delle comunit che celebreranno
la giornata internazionale dei Rom l'8 aprile. Nell'Unione
europea vivono circa 10 milioni di Rom. La maggior parte di loro sono diventati
cittadini europei dopo gli allargamenti del 2004 e del 2007.
Dal 2004 a oggi, il Parlamento ha approvato diverse risoluzioni sulla
situazione dei Rom in Europa, sull'accesso al mondo del lavoro delle donne rom.