Novita europa – 3 aprile 2009

Regione Piemonte- ires piemonte-ASGI

http://www.piemonteimmigrazione.it/news.asp?IDSezione=2

 

a cura di Chiara Favilli

 

 

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA........................................................................................ 2

Registro centrale degli stranieri, tutela dei dati e divieto di discriminazione........................................ 2

Prova dellesistenza di un danno grave ai fini del riconoscimento della protezione internazionale dir. 2004/83/CE    3

Equipollenza di un permesso di soggiorno svizzero ad un visto di transito nei Paesi UE............. 6

INTEGRAZIONE.................................................................................................................................................................. 8

Integrazione dei giovani migranti nelle scuole................................................................................................... 8

CITTADINANZA EUROPEA......................................................................................................................................... 9

Libera circolazione dei cittadini dellUnione europea.................................................................................... 9

ASILO E RIFUGIATI....................................................................................................................................................... 10

Ufficio europeo di sostegno per lasilo............................................................................................................... 10

Situazione dei rifugiati iracheni in Europa......................................................................................................... 11

POLITICHE MIGRATORIE.......................................................................................................................................... 11

Regolamento sulluso del Sistema informatico visti in relazione al codice frontiere Schengen 11

Sistema Schengen.......................................................................................................................................................... 11

Modifica delle norme sulle valutazioni Schengen.......................................................................................... 12

CONTRASTO IMMIGRAZIONE ILLEGALE...................................................................................................... 12

Direttiva sulle sanzioni per chi impiega lavoratori non regolarmente soggiornanti....................... 12

Immigrazione clandestina nel mediterraneo..................................................................................................... 12

Le regolarizzazioni negli Stati membri dellUE............................................................................................... 13

RELAZIONI ESTERNE................................................................................................................................................... 13

Accordi internazionali sulla facilitazione del visto........................................................................................ 13

Accordo di stabilizzazione e associazione UE-Albania............................................................................... 13

DISCRIMINAZIONE........................................................................................................................................................ 13

Estensione dellambito di applicazione della direttiva 2000/78/CE sulla lotta alla discriminazione         13

Premio al Parlamento europeo per la difesa dei Rom................................................................................... 14

 


 

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

 

Registro centrale degli stranieri, tutela dei dati e divieto di discriminazione

La Corte di giustizia ha adottato il 16 dicembre 2008 una sentenza nella causa C-524/06, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dellart. 234 CE, dallOberverwaltungsgericht fr das Land Nordrhein-Westfalen (Germania) riguardante linterpretazione dellart. 12, primo comma, CE, in combinato disposto con gli artt. 17 CE e 18 CE, dellart. 43, primo comma, CE e dellart. 7, lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31). 2 Tale domanda stata presentata nellambito di una controversia tra il sig. Huber, cittadino austriaco residente in Germania, e la Bundesrepublik Deutschland, rappresentata dal Bundesamt fr Migration und Flchtlinge (Ufficio federale per limmigrazione e i rifugiati; in prosieguo: il Bundesamt), vertente sulla domanda del sig. Huber diretta ad ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano contenuti nel registro centrale degli stranieri (Auslnderzentralregister; in prosieguo: lAZR). La Corte ha affermato, come recita il dispositivo della sentenza che 1)  Un sistema di trattamento di dati personali relativi ai cittadini dellUnione non aventi la nazionalit dello Stato membro interessato, quale il sistema istituito dalla legge 2 settembre 1994, sul registro centrale degli stranieri (Gesetz ber das Auslnderzentralregister), come modificata dalla legge 21 giugno 2005, finalizzato a coadiuvare le autorit nazionali incaricate dellapplicazione della normativa sul diritto di soggiorno soddisfa il requisito di necessit di cui allart. 7, lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch alla libera circolazione di tali dati, interpretato alla luce del divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalit, soltanto se:

–        contiene unicamente i dati necessari per lapplicazione, da parte di tali autorit, di detta normativa, e

–        il suo carattere centralizzato consente unapplicazione pi efficace di tale normativa per quanto riguarda il diritto di soggiorno dei cittadini dellUnione non aventi la nazionalit di detto Stato membro.

Spetta al giudice del rinvio verificare tali elementi nella fattispecie di cui alla causa principale.

In ogni caso, la conservazione e il trattamento di dati personali nominativi a fini statistici nellambito di un registro come il registro centrale degli stranieri non possono essere considerati necessari ai sensi dellart. 7, lett. e), della direttiva 95/46.

2)      Lart. 12, primo comma, CE deve essere interpretato nel senso che osta allistituzione da parte di uno Stato membro, per finalit di lotta alla criminalit, di un sistema di trattamento di dati personali riguardante specificamente i cittadini dellUnione non aventi la nazionalit di tale Stato membro.

 

Prova dellesistenza di un danno grave ai fini del riconoscimento della protezione internazionale dir. 2004/83/CE

La Corte di giustizia si pronunciata il 17 febbraio 2009 sulla causa C-465/07, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dal Raad van State (Paesi Bassi), Elgafaji. []

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullinterpretazione dellart. 15, lett. c), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sullattribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonch norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12; in prosieguo: la direttiva), in combinato disposto con lart. 2, lett. e), di questa stessa direttiva.

2       Tale domanda stata presentata nellambito di una controversia tra il sig. e la sig.ra Elgafaji (in prosieguo: i coniugi Elgafaji), entrambi cittadini iracheni, e lo Staatssecretaris van Justitie in merito al rigetto da parte di questultimo delle loro domande dirette al rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo nei Paesi Bassi.

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 Sulle questioni pregiudiziali

27      Preliminarmente, si deve constatare che il giudice del rinvio desidera chiarimenti in merito alla protezione garantita dallart. 15, lett. c), della direttiva rispetto a quella assicurata dallart. 3 della CEDU come interpretato dalla Corte europea dei diritti delluomo nella sua giurisprudenza (v., in particolare, Corte eur. D. U., sentenza NA. c. Regno Unito del 17 luglio 2008, non ancora pubblicata nel Recueil des arrts et dcisions,  115‑117, nonch giurisprudenza ivi citata).

28      A tale proposito, occorre rilevare che, bench il diritto fondamentale garantito dallart. 3 della CEDU faccia parte dei principi generali del diritto comunitario di cui la Corte assicura il rispetto e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti delluomo venga presa in considerazione nellinterpretare la portata di tale diritto nellordinamento giuridico comunitario, tuttavia lart. 15, lett. b), della direttiva che sostanzialmente corrisponde al detto art. 3. Per contro, lart. 15, lett. c), della direttiva una disposizione con un contenuto diverso da quello dellart. 3 della CEDU e deve pertanto essere interpretato autonomamente, salvo restando per il rispetto dei diritti fondamentali come garantiti dalla CEDU.

29      Le questioni sollevate, che occorre esaminare congiuntamente, vertono quindi sullinterpretazione dellart. 15, lett. c), della direttiva, in combinato disposto con il suo art. 2, lett. e).

30      A seguito di tali osservazioni preliminari e in considerazione delle circostanze della causa principale, il giudice del rinvio chiede, essenzialmente, se lart. 15, lett. c), della direttiva, in combinato disposto con il suo art. 2, lett. e), debba essere interpretato nel senso che lesistenza di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria sia subordinata alla condizione che questultimo fornisca la prova che egli interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione. In caso di risposta negativa, il detto giudice intende sapere sulla base di quale criterio si possa ritenere dimostrata lesistenza di una siffatta minaccia.

31      Per risolvere tali questioni occorre esaminare comparativamente i tre tipi di danni gravi definiti allart. 15 della direttiva, che costituiscono le condizioni che devono essere soddisfatte perch una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente allart. 2, lett. e), di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un rischio effettivo di subire un [tale] danno nel caso di rientro nel paese interessato.

32      A tale proposito, si deve osservare che i termini la condanna a morte, lesecuzione nonch la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente, impiegati allart. 15, lett. a) e b), della direttiva, riguardano situazioni in cui il richiedente della protezione sussidiaria esposto in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare.

33      Per contro, il danno definito allart. 15, lett. c), della direttiva, consistendo in una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente, riguarda il rischio di un danno pi generale.

34      Infatti, viene considerata in modo pi ampio una minaccia () alla vita o alla persona di un civile, piuttosto che determinate violenze. Inoltre, tale minaccia inerente ad una situazione generale di conflitto armato interno o internazionale. Infine, la violenza in questione allorigine della detta minaccia viene qualificata come indiscriminata, termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale.

35      Ci premesso, si deve intendere il termine individuale nel senso che esso riguarda danni contro civili a prescindere dalla loro identit, qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorit nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello cos elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la minaccia grave di cui allart. 15, lett. c), della direttiva.

36      Tale interpretazione, che pu assicurare una propria sfera di applicazione allart. 15, lett. c), della direttiva, non viene esclusa dal tenore letterale del suo ventiseiesimo considerando, secondo il quale [i] rischi a cui esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per s una minaccia individuale da definirsi come danno grave.

37      Infatti, anche se tale considerando comporta che la sola dichiarazione oggettiva di un rischio legato alla situazione generale di un paese non sufficiente, in linea di principio, a provare che le condizioni menzionate allart. 15, lett. c), della direttiva sono soddisfatte in capo ad una determinata persona, la sua formulazione fa salva, utilizzando il termine di norma, lipotesi di una situazione eccezionale, che sia caratterizzata da un grado di rischio a tal punto elevato che sussisterebbero fondati motivi di ritenere che tale persona subisca individualmente il rischio in questione.

38      Il carattere eccezionale di tale situazione confermato anche dal fatto che la protezione in parola sussidiaria e dal sistema dellart. 15 della direttiva, dato che i danni definiti alle lett. a) e b) di tale articolo presuppongono una chiara misura di individualizzazione. Anche se certamente vero che elementi collettivi svolgono un ruolo importante ai fini dellapplicazione dellart. 15, lett. c), della direttiva, nel senso che la persona interessata fa parte, come altre persone, di una cerchia di potenziali vittime di una violenza indiscriminata in caso di conflitto armato interno o internazionale, cionondimeno tale disposizione deve formare oggetto di uninterpretazione sistematica rispetto alle altre due situazioni ricomprese nel detto art. 15 della direttiva e deve essere interpretata quindi in stretta relazione con tale individualizzazione.

39      A tale proposito, si deve precisare che tanto pi il richiedente eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sar il grado di violenza indiscriminata richiesto affinch egli possa beneficiare della protezione sussidiaria.

40      Si deve inoltre aggiungere che, al momento dellesame individuale di una domanda di protezione sussidiaria, previsto dallart. 4, n. 3, della direttiva, si pu, in particolare, tenere conto:

–        dellestensione geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonch delleffettiva destinazione del richiedente in caso di ritorno nel paese interessato, come risulta dallart. 8, n. 1, della direttiva, e

–        dellesistenza, se del caso, di un serio indizio di un rischio effettivo come quello menzionato allart. 4, n. 4, della direttiva, indizio in considerazione del quale il requisito di una violenza indiscriminata richiesto per poter beneficiare della protezione sussidiaria pu essere meno elevato.

41      Infine, nella causa principale occorre osservare che, anche se lart. 15, lett. c), della direttiva stato trasposto esplicitamente nellordinamento giuridico nazionale solo dopo i fatti allorigine della controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio, spetta a questultimo cercare di procedere ad uninterpretazione del diritto nazionale, in particolare dellart. 29, n. 1, lett. b) e d), della Vw 2000, che sia conforme a tale direttiva.

42      Invero, secondo una giurisprudenza consolidata, nellapplicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale chiamato a interpretare tale diritto deve procedere per quanto pi possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da questultima e conformarsi pertanto allart. 294, terzo comma, CE (v., in particolare, sentenze 13 novembre 1990, causa C‑106/89, Marleasing, Racc. pag. I‑4135, punto 8, e 24 giugno 2008, causa C‑188/07, Commune de Mesquer, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 84).

43      Tenuto conto dellinsieme delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni sollevate che lart. 15, lett. c), della direttiva, in combinato disposto con lart. 2, lett. e), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che:

–        lesistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non subordinata alla condizione che questultimo fornisca la prova che egli interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale;

–        lesistenza di una siffatta minaccia pu essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorit nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello cos elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.

44   Occorre, infine, aggiungere che linterpretazione dellart. 15, lett. c), della direttiva, in combinato disposto con il suo art. 2, lett. e), che risulta dai punti che precedono, pienamente compatibile con la CEDU, ivi compresa la giurisprudenza della Corte europea dei diritti delluomo relativa allart. 3 della CEDU (v., in particolare, sentenza NA. c. Regno Unito, cit.,  115‑117 nonch giurisprudenza ivi citata). []

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&newform=newform&jurcdj=jurcdj&docj=docj&docnoj=docnoj&typeord=ALL&numaff=&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=JUAI&mots=&resmax=100&Submit=Avvia+la+ricerca

 

 

Equipollenza di un permesso di soggiorno svizzero ad un visto di transito nei Paesi UE

La Corte di giustizia si pronunciata il 2 aprile 2009 sulla causa C‑139/08, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dallOberlandesgericht Karlsruhe (Corte dappello di Karlsruhe, Germania), [] Rafet Kqiku, [che] verte sullinterpretazione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, n. 896/2006/CE, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein (GU L 167, pag. 8).

2. Detta domanda stata presentata nellambito di un procedimento penale avviato in Germania a carico del sig. Kqiku, cittadino serbo-montenegrino, accusato di essere entrato nel territorio della Repubblica federale di Germania il 4 agosto 2006 e di avervi soggiornato fino al giorno 6 dello stesso mese, sebbene non fosse in possesso del necessario documento di soggiorno, sotto forma di visto. [] Causa principale e questione pregiudiziale

14      Il sig. Kqiku che, secondo quanto risulta dal suo passaporto, cittadino serbo-montenegrino, abita stabilmente in Svizzera dal giugno 1993. Dal 27 marzo 2006 egli titolare di un libretto per stranieri C, rilasciato dalla Confederazione svizzera, collegato a un permesso di domicilio permanente di tipo C, il cui termine di controllo (Kontrollfrist) scade il 19 giugno 2009. Anche tutti i suoi familiari possiedono libretti per stranieri in corso di validit e corrispondenti documenti per i figli.

15      Il 4 agosto 2006 il sig. Kqiku entrato in Germania dalla Svizzera con sua moglie e con i suoi tre figli. Durante il loro soggiorno nel territorio tedesco, gli interessati hanno visitato alcuni familiari a Colonia e Stoccarda.

16      In quelloccasione e fino al suo ritorno in Svizzera il 6 agosto 2006 il sig. Kqiku ha recato con s il suo passaporto in corso di validit, il suo libretto per stranieri C nonch la sua patente di guida, anchessa in corso di validit, rilasciati dalle autorit svizzere. Anche gli altri familiari che lo accompagnavano recavano con s passaporti e libretti per stranieri in corso di validit e corrispondenti documenti per i figli.

17      In previsione di tale soggiorno nel territorio tedesco il sig. Kqiku non aveva chiesto, come invece aveva fatto in occasione di precedenti brevi visite in Germania, visti dingresso n per s, n per la sua famiglia.

18      Il sig. Kqiku stato perseguito penalmente per essere entrato nel territorio tedesco e per avervi soggiornato dal 4 al 6 agosto 2006 senza essere in possesso del documento di soggiorno, rilasciato sotto forma di visto, necessario in quanto egli cittadino serbo-montenegrino.

19      Con decisione 29 novembre 2006, lAmtsgericht Singen (giudice di primo grado di Singen, Germania) ha assolto il sig. Kqiku dallaccusa di ingresso e soggiorno clandestino ai sensi della legge sugli stranieri, in quanto, in considerazione della decisione n. 896/2006, il suo comportamento non costituiva reato. Contro tale decisione diretta limpugnazione (Revision) del pubblico ministero, in merito alla quale lOberlandesgericht Karlsruhe chiamato a decidere come giudice nazionale di ultima istanza.

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Sulla questione pregiudiziale

21      Con la sua questione il giudice del rinvio si pone in sostanza un interrogativo sulla portata del riconoscimento dei documenti di soggiorno previsti dalla decisione n. 896/2006, alla luce dellobbligo del visto di cui al regolamento n. 539/2001.

22      Il sig. Kqiku sostiene che la decisione n. 896/2006 riguarda il riconoscimento dei documenti di soggiorno rilasciati dalla Confederazione svizzera e dal Principato del Liechtenstein ai fini del transito nello spazio Schengen o del breve soggiorno in tale spazio. Egli fa valere che il suo libretto per stranieri C uno dei permessi di soggiorno rilasciati dalla Confederazione svizzera, indicati in allegato alla detta decisione, che tale libretto non produce leffetto di esonerarlo dallobbligo del visto di cui al regolamento n. 539/2001, e che detto libretto costituisce una valida autorizzazione dingresso e di soggiorno.

23      La Commissione delle Comunit europee sottolinea che la portata dellequipollenza prevista dalla decisione n. 896/2006 limitata ai fini del transito nello spazio Schengen. Essa ritiene che un documento di soggiorno, come quello oggetto della causa principale, possa essere assimilato ad un visto Schengen unicamente per il transito, e che il riconoscimento di un documento di soggiorno rilasciato dalla Confederazione svizzera o dal Principato del Liechtenstein riguardi unesenzione dallobbligo del visto di cui allart. 1, n. 1 del regolamento n. 539/2001, unicamente ai fini del transito.

24      Occorre anzitutto rammentare che il regime introdotto dalla decisione n. 896/2006 basato, ai sensi dellart. 1 della stessa, sul riconoscimento unilaterale, da parte degli Stati membri, dei documenti di soggiorno rilasciati dalla Confederazione svizzera e dal Principato del Liechtenstein ai cittadini di paesi terzi soggetti allobbligo del visto a norma del regolamento n. 539/2001, come equipollenti al visto uniforme o al proprio visto nazionale, ai fini del transito.

25      Come emerge, in particolare, dallart. 2 del regolamento n. 539/2001, lacquis di Schengen stabilisce una distinzione tra due categorie principali di visti, vale a dire quelli di breve soggiorno e quelli di transito. I primi riguardano i soggiorni la cui durata globale non sia superiore a tre mesi, mentre i secondi concernono il transito nello spazio comune la cui durata non sia superiore a cinque giorni.

26      Orbene, lo scopo della decisione n. 896/2006, come emerge dal suo titolo e dai suoi artt. 1 e 2, di introdurre un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, limitato ai fini del transito di queste ultime nel territorio degli Stati membri. Di conseguenza, i detti articoli prevedono unicamente che i documenti di soggiorno rilasciati dalla Confederazione svizzera e dal Principato del Liechtenstein ai cittadini di paesi terzi siano equipollenti al visto uniforme o al proprio visto nazionale, ai fini del transito. Ai sensi dellart. 3 di detta decisione, il transito limitato e non pu avere durata superiore a cinque giorni.

27      Poich il riconoscimento unilaterale di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Confederazione svizzera e dal Principato del Liechtenstein nellambito del regime semplificato di controllo introdotto dalla decisione n. 896/2006 limitato agli ingressi nello spazio Schengen ai fini del transito, giocoforza constatare che i permessi di soggiorno rilasciati da tali Stati ed elencati nellallegato di tale decisione sono riconosciuti come equipollenti al visto uniforme o al proprio visto nazionale unicamente ai fini del transito.

28      Tale interpretazione corroborata dal terzo e dal settimo considerando della decisione n. 896/2006, che enunciano lobiettivo di questultima, consistente nelloffrire ai cittadini di paesi terzi, tra i quali la Serbia e il Montenegro, in possesso di documenti di soggiorno rilasciati dalla Confederazione svizzera o dal Principato del Liechtenstein, la possibilit di ritornare al loro paese dorigine transitando nello spazio comune senza dover chiedere un visto di transito. Il settimo considerando di tale decisione indica espressamente che il riconoscimento di detti documenti di soggiorno dovrebbe essere limitato ai fini del transito e non dovrebbe incidere sulla possibilit che gli Stati membri rilascino visti per soggiorno di breve durata.

29      Peraltro, il regime semplificato attuato dalla decisione n. 896/2006 non mira n ad estendere, n a restringere la cerchia di cittadini di paesi terzi esenti dallobbligo del visto in forza del regolamento n. 539/2001.

30      Tale interpretazione corroborata dai fondamenti giuridici del regolamento n. 539/2001 e della decisione n. 896/2006. Il regolamento n. 539/2001 si fonda sullart. 62, punto 2, lett. b), i), CE, che riguarda le misure relative allattraversamento delle frontiere esterne che definiscono le regole in materia di visti e, in particolare, lelenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto e di quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, mentre la decisione n. 896/2006 si fonda sullart. 62, punto 2, lett. a), CE, che disciplina le misure relative alle norme e alle procedure cui gli Stati membri devono attenersi per leffettuazione di controlli sulle persone alle frontiere esterne.

31      Di conseguenza, da ci emerge che un documento di soggiorno rilasciato dalla Confederazione svizzera o dal Principato del Liechtenstein ai cittadini di paesi terzi soggetti allobbligo del visto un documento che deve essere considerato equipollente ad un visto di transito nel territorio degli Stati membri. Nellambito della procedura semplificata introdotta dalla decisione n. 896/2006, le persone interessate da questultima non sono quindi obbligate ad essere in possesso di un visto di transito allattraversamento delle frontiere esterne al fine di transitare nel territorio degli Stati membri, a condizione che la durata del transito non sia superiore a cinque giorni.

32      Alla luce delle considerazioni sin qui illustrate e conformemente alla distinzione tra i visti di transito e quelli di breve soggiorno, stabilita dal regolamento n. 539/2001, occorre risolvere la questione proposta dichiarando che la decisione n. 896/2006 devessere interpretata nel senso che i permessi di soggiorno elencati nellallegato di tale decisione, rilasciati dalla Confederazione svizzera e dal Principato del Liechtenstein ai cittadini dei paesi terzi soggetti allobbligo del visto, sono considerati equipollenti unicamente ad un visto di transito. Per entrare nel territorio degli Stati membri ai fini del transito sufficiente, affinch siano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 1, n. 1, e 2 del regolamento n. 539/2001, che la persona interessata da detta decisione possieda un permesso di soggiorno rilasciato dalla Confederazione svizzera o dal Principato del Liechtenstein e menzionato nellallegato []

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&newform=newform&jurcdj=jurcdj&docj=docj&docnoj=docnoj&typeord=ALL&numaff=&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=JUAI&mots=&resmax=100&Submit=Avvia+la+rice

 

 

INTEGRAZIONE

Integrazione dei giovani migranti nelle scuole

Il Parlamento europeo ha approvato il 2 aprile 2009 la relazione dellon. Hannu Takkula (ALDE/ADLE, FI), con la quale rileva anzitutto che l'aumento della migrazione all'interno e verso l'Unione europea sta modificando in molti luoghi la composizione delle scuole. Pur riconoscendo che la migrazione pu arricchire in termini di cultura e d'istruzione, sostiene che le differenze culturali ostacolano spesso la comprensione e il dialogo tra allievi, nonch tra allievi e insegnanti, e che in assenza di misure di accompagnamento adeguate, ci pu comportare serie divergenze. Ricordando poi che la percentuale di bambini migranti nella scuola Ǐ destinata ad aumentare, sottolinea la necessit di maggiori sforzi a livello dell'Unione europea poich tutti gli Stati membri devono affrontare sfide simili al riguardo. Il Parlamento raccomanda agli Stati membri di evitare di creare scuole simili a ghetti o classi speciali per figli di migranti, e di promuovere una politica dell'istruzione inclusiva, in virt della quale i bambini siano assegnati alle classi in base al livello d'istruzione e alle esigenze individuali. Osservando che il livello d'istruzione dei figli di migranti Ǐ notevolmente inferiore a quello degli altri, sottolinea che l'integrazione deve basarsi sui principi di pari opportunit nell'istruzione, garantendo uguale accesso a una formazione di qualit, e respinge quindi qualsiasi soluzione che si basi sulla segregazione e su un'istruzione inadeguata. Ricordando che l'organizzazione della formazione di competenza nazionale, il Parlamento chiede ai governi degli Stati membri di garantire l'istruzione ai figli di migranti, incluso l'insegnamento delle lingue ufficiali del paese ospitante, ai fini della loro piena integrazione. In tale ambito, insiste affinch l'apprendimento delle lingue sia incoraggiato dall'et prescolare. Anche gli adulti dovrebbero essere pronti a sfruttare l'opportunit, poich fondamentale che i genitori siano coinvolti nei programmi d'insegnamento, per assicurare che i bambini non siano separati dalla societ e per aiutarli a integrarsi nella scuola. Al contempo, reputa che occorre promuovere le lingue e le culture d'origine dei migranti. Riconosce quindi l'importanza di introdurre nei programmi scolastici ore di insegnamento ai migranti nella loro lingua madre, per garantire la conservazione del loro patrimonio culturale. Chiede inoltre, per i migranti, un sostegno in termini finanziari e amministrativi a favore di corsi di lingua tenuti da personale formato che comprenda la loro lingua madre. Anche perch nelle scuole elevato il numero di bambini provenienti da un contesto migratorio che si trovano in una posizione socioeconomica debole. Il Parlamento insiste inoltre sulla necessit che tutti beneficino della parit di trattamento e che le istituzioni scolastiche e gli insegnanti considerino la diversit come una situazione normale. Chiede che le scuole con un'elevata percentuale di bambini immigranti siano dotate del personale adeguato e delle strutture necessarie per gestire la sfida posta da classi eterogenee e consentire loro di offrire un insegnamento di qualit. Ritiene quindi importante che, nelle scuole frequentate da figli di migranti, gli insegnanti ricevano una formazione specifica che includa competenze interculturali, per consentire loro di trattare nel modo pi efficace possibile la diversit nella scuola. Il Parlamento rileva inoltre che le scuole hanno bisogno di insegnanti immigrati, poich offrono un'esperienza importante ai loro colleghi, rappresentano l'esito positivo dell'integrazione sociale e potrebbero costituire un modello per i bambini in difficolt. Si dice anche a favore di regimi di mobilit che consentano di reclutare insegnanti del paese d'origine per facilitare il contatto dei figli di migranti con la cultura e la civilt di provenienza. Il Parlamento chiede alla Commissione e al Consiglio di avviare un dialogo tra gli Stati membri nel quadro del metodo di coordinamento aperto al fine di scambiare migliori pratiche e sviluppare un'agenda comune volta ad affrontare le lacune nell'istruzione degli immigranti ed invita a riferire regolarmente sui progressi compiuti nell'ambito dell'integrazione dei bambini migranti nel sistema scolastico degli Stati membri. Il Parlamento esorta poi la Commissione ad affrontare le conseguenze per i sistemi d'istruzione degli Stati membri, non solo della migrazione all'interno dell'UE ma anche dell'immigrazione verso l'Unione. A tale proposito rilevando come le attuali disposizioni della direttiva 77/486/CEE (in materia d'istruzione dei bambini migranti degli Stati membri) non corrispondano alla nuova realt sociale dell'Unione, suggerisce lintroduzione di una modifica che contempli l'istruzione di minori cittadini di paesi terzi o i cui genitori non abbiano la cittadinanza comunitaria.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0423:FIN:IT:PDF, Libro verde della Commissione - Migrazione e mobilit: le sfide e le opportunit per i sistemi d'istruzione europei

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31977L0486:IT:HTML, Direttiva 77/486/CEE relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti (dell'UE)

 

 

CITTADINANZA EUROPEA

 

Libera circolazione dei cittadini dellUnione europea

Il Consiglio GAI del 26-27 febbraio 2009 ha preso nota di una relazione sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri (http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/09/st05/st05553.it09.pdf). La relazione, preparata dalla Commissione, presenta una panoramica delle modalit secondo le quali la direttiva 2004/38/CE recepita nel diritto nazionale e viene applicata nella vita quotidiana. Essa incoraggia inoltre gli Stati membri a lanciare campagne di sensibilizzazione dei cittadini dell'UE per informarli dei diritti di cui godono in forza della direttiva. Il Consiglio si compiaciuto in particolare dell'intenzione della Commissione di offrire quanto prima informazioni e assistenza agli Stati membri fornendo orientamenti su una serie di questioni, quali gli allontanamenti e la lotta contro gli abusi, per facilitare un'efficace applicazione della direttiva. Nel novembre 2008 il Consiglio ha adottato delle conclusioni sugli abusi e gli sviamenti indebiti del diritto alla libera circolazione delle persone. Nelle conclusioni il Consiglio ha lasciato aperta la possibilit di un esame pi esteso della questione dopo che la Commissione abbia presentato una relazione sul funzionamento della direttiva. Queste conclusioni inoltre hanno evidenziato l'importanza attribuita dagli Stati membri alla protezione del diritto alla libert di circolazione dagli abusi a cui d luogo tra l'altro l'immigrazione clandestina (http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/08/st16/st16325-re01.it08.pdf, pag. 27). L'articolo 39 della direttiva 2004/38/CE chiede alla Commissione di monitorare l'applicazione delle  disposizioni della direttiva e di riferirne al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla medesima relazione si espresso anche il Parlamento europeo che ha approvato il 2 aprile 2009 la relazione della on. Adina VĂLEAN (ALDE/ADLE, RO), sullapplicazione della direttiva 2004/38/CE. Il Parlamento sottolinea che il recepimento della direttiva Ǐ nel complesso deludente, dal momento che diverse disposizioni della legislazione nella maggior parte degli Stati membri sono contrarie alla lettera e allo spirito della direttiva. Inoltre, le prassi amministrative nazionali molto spesso frappongono notevoli ostacoli all'esercizio da parte dei cittadini dei loro diritti. Tant' che la Commissione ha sinora ricevuto pi di 1.800 denunce individuali, 40 interrogazioni parlamentari e 33 petizioni, in base alle quali ha avviato 5 procedimenti di infrazione per inadeguata applicazione della direttiva. [] Condivide inoltre limpostazione della Commissione che prevede la verifica continua ed esaustiva dellattuazione della direttiva e il sostegno agli Stati membri per garantirne la piena e corretta applicazione attraverso la pubblicazione di orientamenti, nel primo semestre del 2009. Al riguardo, chiede alla Commissione di stabilire un termine ultimo per la loro attuazione, decorso il quale andrebbero avviate procedure d'infrazione nei confronti degli Stati membri la cui legislazione e/o prassi siano in contrasto con la direttiva. www.europarl.eu

 

ASILO E RIFUGIATI

 

Ufficio europeo di sostegno per lasilo

La Commissione europea ha presentato una proposta volta a istituire l'Ufficio di sostegno europeo per l'asilo nel contesto dello sviluppo di un sistema comune europeo di asilo. Sulla proposta il Consiglio ha tenuto un primo scambio di opinioni nella sessione del 26 e 27 febbraio 2009. http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/09/st06/st06700.it09.pdf). Il Consiglio ha accolto positivamente la proposta e ha chiesto agli organi competenti del Consiglio di portare avanti i lavori sulla proposta con la massima sollecitudine. La discussione si incentrata sugli aspetti chiave della proposta e ne emerso un orientamento per la prosecuzione dell'esame con la procedura di codecisione Consiglio-Parlamento. Questa proposta presentata dalla Commissione il 18 febbraio stata discussa unitamente a una proposta complementare di decisione per il trasferimento di finanziamenti dal Fondo europeo per i rifugiati all'ufficio di sostegno per l'asilo (http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/09/st06/st06702.it09.pdf). I principali compiti dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo consisteranno nel: facilitare, coordinare e migliorare la cooperazione in materia di asilo tra gli Stati membri dell'UE, migliorando quindi la protezione internazionale data ai richiedenti asilo; assistere i governi dell'UE a comparare le buone prassi e organizzare la formazione a livello dell'UE per sviluppare una politica di asilo europea pi coerente e trasparente; coordinare squadre di esperti nazionali che possano essere messi a disposizione, su richiesta da parte di ogni Stato membro dell'UE, per far fronte a un forte afflusso di rifugiati; fornire assistenza scientifica e tecnica in cooperazione con le autorit nazionali e l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati; migliorare la cooperazione concreta in materia di asilo tra l'UE e i paesi terzi. Listituzione dellUfficio prevista nel Patto europeo sullimmigrazione e asilo approvato adottato dal Consiglio europeo lo scorso ottobre (http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/08/st13/st13440.it08.pdf) dove si prevede che lUfficio europeo di sostegno abbia il compito di facilitare gli scambi di informazioni, di analisi e di esperienze tra gli Stati membri, nonch di sviluppare cooperazioni concrete tra le amministrazioni incaricate dell'esame delle domande d'asilo. Anche il Presidente del Comitato economico e sociale si espresso in senso favorevole allistituzione di tale Ufficio. http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_en.asp 

 

Situazione dei rifugiati iracheni in Europa

Nel corso del Consiglio GAI del 26-27 febbraio 2009, la Commissione europea ha ragguagliato i Ministri sui progressi registrati per quanto attiene all'accoglienza dei rifugiati iracheni in seguito all'adozione delle conclusioni del Consiglio in merito nel novembre 2008 e il Consiglio ha convenuto di seguirne da vicino l'evoluzione. Il Consiglio ha inoltre preso nota delle informazioni fornite dai Paesi Bassi sulla creazione di uno "sportello provvisorio per l'Iraq", il cui compito consisterebbe nel determinare in che modo i servizi di immigrazione possano migliorare la loro cooperazione concreta in materia di  protezione, particolari sollecitazioni, reinsediamento e ritorno. Lo scorso novembre il Consiglio ha adottato una serie di conclusioni basate su una relazione della Commissione in merito a una missione in Siria e in Giordania per esaminare le possibilit di reinsediamento dei rifugiati iracheni negli Stati membri disposti ad accoglierli(http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/08/st16/st16325-re01.it08.pdf, pag. 23). In tale occasione il Consiglio ha messo in evidenza che l'obiettivo principale quello di creare le condizioni in cui le persone sfollate all'interno dell'Iraq e i rifugiati nei paesi limitrofi possano ritornare indenni alle loro case, facendo s che i diritti umani di tutti gli iracheni siano tutelati e difesi. Ha chiesto anche alla Commissione di presentare una relazione all'inizio del 2009 sulle informazioni raccolte attraverso gli Stati membri. Il 1 e 2 dicembre 2008 i Paesi Bassi hanno convocato una riunione ad alto livello allAia con l'obiettivo di contribuire a dare una risposta coordinata dell'UE alla questione dei flussi migratori provenienti da questo paese o ivi diretti. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/jha/106726.pdf

 

POLITICHE MIGRATORIE

 

Regolamento sulluso del Sistema informatico visti in relazione al codice frontiere Schengen

La Comunit europea ha adottato il regolamento sulluso del VIS in relazione al codice Schengen sullattraversamento delle frontiere. Il regolamento del 14 gennaio 2009 entrer in vigore il 24 febbraio 2009. Lo scopo di sviluppare un sistema di gestione delle frontiere integrato attraverso ladozione di regole comune sulluso del VIS. Regulation (EC) No 81/2009 of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009 amending Regulation (EC) No 562/2006 as regards the use of the Visa Information System (VIS) under the Schengen Borders Code

 

Sistema Schengen

Si riunito il 26 febbraio il Comitato misto composto dai ministri del Consiglio dellUE pi la Norvegia, lIslanda, il Liechtenstein e la Svizzera. Il Comitato ha preso atto della situazione relativa alla seconda generazione del sistema d'informazione Schengen (SIS II). Le conclusioni sul SIS II sono state successivamente adottate dal Consiglio senza discussione. Il Comitato misto ha preso atto dei progressi compiuti per quanto riguarda il sistema d'informazione sui visti che dovrebbe entrare in funzione alla fine del 2009. A seguito di una missione di valutazione complementare alle frontiere aeree della Svizzera nel quadro della valutazione Schengen, il Comitato misto ha preso atto che la relazione finale sar esaminata il 17 marzo da un gruppo di esperti, che stabilir se tutte le condizioni richieste per la soppressione dei controlli alle frontiere interne con la Svizzera a decorrere dal 29 marzo 2009  riguardo alle frontiere aeree saranno state soddisfatte. I controlli riguardo alle frontiere terrestri tra la Svizzera e i paesi UE limitrofi sono stati aboliti a decorrere dal 12 dicembre 2008 (http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/08/st15/st15698.it08.pdf). http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/jha/106726.pdf

 

Modifica delle norme sulle valutazioni Schengen

La Commissione europea ha adottato il 5 marzo 2009 due proposte (un regolamento e una decisione) su un meccanismo modificato per effettuare le valutazioni Schengen. Il meccanismo autorizza le verifiche dellapplicazione delle regole Schengen negli Stati membri. Queste proposte completano le lattuale meccanismo e introducono un sistema di visite a sorpresa per assicurare un alto livello di attuazione delle regole Schengen negli Stati membri. http://europa.eu/rapid/ 

 

CONTRASTO IMMIGRAZIONE ILLEGALE

Direttiva sulle sanzioni per chi impiega lavoratori non regolarmente soggiornanti

Il Parlamento europeo ha approvato il 19 febbraio 2009 in prima lettura la proposta di direttiva sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi non regolarmente soggiornanti (COM(2007)249). Il Parlamento europeo ha approvato il testo con gli emendamenti adottati il 4 febbraio. La direttiva dovr essere adottata definitivamente dal Consiglio. Una volta adottata, pubblicata ed entrata in vigore, gli Stati membri avranno tempo due anni per recepirla nellordinamento interno prima che diventi pienamente applicabile nella pratica (all'incirca nella seconda met del 2011).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0249:FIN:IT:PDF

 

 

Immigrazione clandestina nel mediterraneo

Il Consiglio del 26 e 27 febbraio 2009 ha avuto uno scambio di opinioni sulla lotta all'immigrazione clandestina nel Mediterraneo, facendo seguito alla presentazione di un documento da parte di Cipro, Grecia, Italia e Malta. Lo scopo del suddetto documento quello di sensibilizzare alle sfide rappresentate dall'immigrazione clandestina e l'asilo nel Mediterraneo e di proporre azioni da condurre a livello dell'Unione europea. Esso trae ispirazione dal Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo nell'ottobre 2008. Il documento indica come i principi fondamentali contenuti nel Patto possano tradursi in una serie di misure da attuare tanto a livello dell'UE che a livello nazionale. Il Consiglio ha accolto con favore l'iniziativa, quale valido contributo alla preparazione dell'imminente programma di Stoccolma. L'iniziativa comune si prefigge di rafforzare le misure di cooperazione pratica e le sinergie coordinate per accrescere la capacit degli Stati membri di proteggere la vita degli immigranti clandestini e di regolare i flussi migratori alle frontiere marittime e terrestri. Tali misure pratiche comprendono l'intensificazione degli sforzi attraverso il rafforzamento di Frontex (agenzia per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne dell'Unione europea) e il proseguimento delle operazioni congiunte nel Mediterraneo. I quattro paesi mediterranei chiedono inoltre azioni complementari per assistere i paesi limitrofi nei settori dei flussi migratori misti, del controllo delle frontiere e della lotta all'immigrazione clandestina. All'attenzione sull'immigrazione dal Mediterraneo hanno fatto eco in precedenza le conclusioni del Consiglio del 27 e 28 novembre sull'approccio globale in materia di migrazione (http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/08/st16/st16041.it08.pdf). L'approccio globale fornisce un quadro politico comune che permette di integrare meglio la problematica dell'immigrazione nelle relazioni esterne dell'UE sulla base di un partenariato efficace ed equilibrato coi paesi terzi. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/jha/106726.pdf

 

 

Le regolarizzazioni negli Stati membri dellUE

stato pubblicato uno studio effettuato dallInternational Centre for Migration Policy Development (ICMPD) per conto della Direzione generale Sicurezza, giustizia e libert sulle prassi di alcuni Stati membri sulla regolarizzazione (Study on practices in the area of regularisation of illegally staying third-country nationals in the Member States of the EU). Lo studio costituito da un rapporto e da tre allegati (A- Studi Paese: Spagna, Italia, Grecia, Francia, Regno Unito, Svizzera; B – descrizione dei Paesi (22 Stati membri e USA); C –dati statistici)

Study on practices in the area of regularisation of illegally staying third-country nationals in the Member States of the EU , Appendix A , Appendix B , Appendix C

 

 

RELAZIONI ESTERNE

Accordi internazionali sulla facilitazione del visto

La Commissione europea ha proposto il 12 febbraio 2009 di concludere gli accordi con Antigua and Barbuda, The Bahamas, Saint Kitts and Nevis, Mauritius, Barbados and Seychelles sulla facilitazione del rilascio dei visti di breve durata. La Commissione ha anche proposto che vi sia la possibilit dellapplicazione provvisoria dellaccordo a partire dalla sua firma essendo circa 800.000 i cittadini europei che si recano in tali Paesi. http://europa.eu/rapid/ 

 

Accordo di stabilizzazione e associazione UE-Albania

Il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con lAlbania (http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/06/st08/st08161.it06.pdf 8161/06).

 

 

DISCRIMINAZIONE

Estensione dellambito di applicazione della direttiva 2000/78/CE sulla lotta alla discriminazione

Il Parlamento europeo ha approvato il 2 aprile 2009 con 363 voti favorevoli, 226 contrari e 64 astensioni la relazione dellon. Kathalijne Buitenweg (Verdi/ALE, NL), accogliendo con favore la proposta di direttiva che stabilisce un quadro generale per la lotta alla discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilit, et od orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parit di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione, completando altri provvedimenti che vietano tali discriminazioni nella sfera professionale. Propone per molti emendamenti volti a rafforzarne la portata. Ma la proposta di respingere in toto la proposta - perch non rispetta il principio di sussidiariet e comporterebbe una dose sproporzionata di burocrazia - stata bocciata dall'Aula con 273 voti favorevoli e 356 contrari. Il Parlamento solo consultato su questa materia, mentre al Consiglio necessaria l'unanimit per adottare il provvedimento. La proposta di direttiva pone un divieto di discriminazione da applicare a tutte le persone sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene alla sicurezza sociale e all'assistenza sanitaria, alle prestazioni sociali, all'istruzione e all'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, inclusi gli alloggi. I deputati chiedono di includere esplicitamente anche i trasporti e di escludere le transazioni tra privati che non costituiscono un'attivit commerciale o professionale. Propongono inoltre di applicare il divieto all'affiliazione e all'attivit in associazioni nonch alle prestazioni erogate da tali organizzazioni. www.europarl.eu

 

Premio al Parlamento europeo per la difesa dei Rom

Il Presidente del Parlamento europeo Hans-Gert Pettering ha ricevuto un premio per la difesa dei diritti dei Rom in Europa: nella legislatura in corso, il Parlamento si distinto nel sostegno alle popolazioni Rom. Il riconoscimento stato consegnato al Presidente da rappresentanti delle maggiori organizzazioni Rom in Europa, a nome delle comunit che celebreranno la giornata internazionale dei Rom l'8 aprile. Nell'Unione europea vivono circa 10 milioni di Rom. La maggior parte di loro sono diventati cittadini europei dopo gli allargamenti del 2004 e del 2007.
 Dal 2004 a oggi, il Parlamento ha approvato diverse risoluzioni sulla situazione dei Rom in Europa, sull'accesso al mondo del lavoro delle donne rom.

http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/015-52830-089-03-14-902-20090326STO52728-2009-30-03-2009/default_it.htm