Novita’ europa – 6 ottobre 2009
Regione Piemonte- ires piemonte-ASGI
http://www.piemonteimmigrazione.it/news.asp?IDSezione=2
a cura di
Chiara Favilli
SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA... 2
Sentenza della Corte di giustizia sui costi del
permesso di soggiorno.. 2
Programmi di reinsediamento.. 2
Minori non accompagnati e diritto di asilo.. 3
Rapporto annuale su EURODAC.. 3
Incontro Consiglio GAI e alto Commissario per i
rifugiati 3
Seguito delle Conclusioni del Consiglio europeo.. 4
Relazione sullo sviluppo del sistema di
informazione visti 4
Attuazione del diritto di circolazione e soggiorno
dei cittadini europei 4
CONTRASTO ALL’IMMIGRAZIONE ILLEGALE.. 4
Governance del Mediterraneo.. 4
Proposte per la realizzazione del SISII. 4
Relazione sui timbri nei documenti di viaggio.. 5
La Corte di giustizia si è pronunciata il 17 settembre 2009 (C-242/06) su una questione relativa all’interpretazione dell’accordo di associazione CEE‑Turchia e la libera circolazione dei lavoratori sollevata nella causa tra il Ministro per l’immigrazione e l’integrazione dei Paesi Bassi contro il sig. T. Sahin. Il giudice ha chiesto alla Corte di interpretare l’art. 13 della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione (in prosieguo: la «decisione n. 1/80») e relativo all’accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963. La questione è originata dall’obbligo imposto ai cittadini turchi di pagare diritti per l’esame della loro domanda di permesso di soggiorno o di proroga della sua validità. In base alla legge del 23 novembre 2000 recante totale revisione della legge sugli stranieri (Wet tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet; Stb. 2000, n. 495, in prosieguo: la «Vw 2000»), del decreto sugli stranieri del 2000 (Vreemdelingenbesluit 2000, Stb. 2000, n. 497), nonché del regolamento sugli stranieri (Voorschrift Vreemdelingen) gli stranieri sono infatti tenuti a pagare diritti sia per la richiesta di rilascio sia per il rinnovo del permesso di soggiorno. La corte afferma che “In ogni caso, la Corte ha già dichiarato che un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità nazionali ha solo un valore dichiarativo e probatorio e che, sebbene gli Stati membri abbiano la facoltà di esigere che gli stranieri presenti nel loro territorio possiedano un titolo di soggiorno valido e presentino in tempo utile una domanda per la sua proroga e sebbene essi rimangono, in linea di principio, competenti a sanzionare la violazione di tali obblighi, cionondimeno essi non possono adottare al riguardo misure sproporzionate rispetto a situazioni nazionali comparabili (v. sentenza 16 marzo 2000, causa C‑329/97, Ergat, Racc. pag. I‑1487, punti 52, 55, 56, 61 e 62)”. Quanto alla questione dei costi del permesso di soggiorno la Corte afferma che “L’art. 13 della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Turchia, deve essere interpretato nel senso che osta all’introduzione, a partire dall’entrata in vigore di tale decisione rispetto allo Stato membro di cui trattasi, di una normativa interna, come quella di cui alla causa principale, che fa dipendere il rilascio di un permesso di soggiorno o la proroga della sua validità dal pagamento di diritti, qualora l’importo dei diritti a carico dei cittadini turchi sia sproporzionato rispetto a quello richiesto ai cittadini comunitari”.
La Commissione europea ha presentato lo scorso 2 settembre una proposta COM(2009)447
volta a istituire un Programma
europeo di reinsediamento nonché una connessa proposta COM(2009)456
di modifica della decisione 573/2007/CE istitutiva del Fondo
europeo dei rifugiati per il periodo 2008-2013. Il Consiglio GAI del 21
settembre 2009 ha avuto una prima discussione su tali proposte sostanzialmente
approvando lo schema del programma che va nella direzione del rafforzamento
della politica di cooperazione tra gli Stati membri, allo stesso tempo tuttavia
sottolineandone la natura volontaria. Il Consiglio ha anche ritenuto positiva
la proposta della Commissione di coinvolgere l’Ufficio europeo di supporto
dell’asilo (che dovrebbe essere istituito nei prossimi mesi e diventare
operativo nel 2010) nella realizzazione di tale programma.
Il
Consiglio GAI del 21 settembre ha tenuto un dibattito sui principi
caratterizzanti il sistema europeo di asilo. I Ministri hanno fatto riferimento
alle proposte normative già in discussione cosí come a due proposte che la
Commissione dovrebbe presentare a breve. Queste proposte concerneranno le
qualifiche di rifugiato e di protezione internazionale nonchè le procedure per
il riconoscimento dello status e sono volte a perseguire l’obiettivo di
completare il sistema europeo di asilo entro il 2012 al più tardi. I membri del
Consiglio hanno avuto modo di confrontarsi sugli aspetti essenziali delle
future proposte anche in relazione alle modalità di attuazione e di
applicazione delle norme in materia di asilo.
Il
Consiglio GAI del 21 settembre 2009 ha discusso dei minori non accompagnati
che raggiungono l’UE per richiedere asilo. I ministri hanno confermato che
questo tema rappresenta una sfida importante per gli Stati e solleva questioni
di comune interesse: è stato quindi concordato che tutti gli Stati membri
beneficeranno degli sviluppi di approcci comuni e di un maggiore cooperazione
con i Paesi d’origine, compresa la cooperazione per facilitare il rimpatrio dei
minori. Le aree di maggiore interesse includono lo scambio di informazioni e di
buone prassi, la cooperazione con i Paesi d’origine, la questione delle tecniche
per la determinazione dell’età e delle “eredità familiari”, e il bisogno di
particolare attenzione ai minori non accompagnati nel contesto del contrasto al
traffico degli esseri umani. Per facilitare lo sviluppo di una migliore
cooperazione e approcci comuni, i Ministri hanno richiesto ai comitati interni
del Consiglio, cosí come alla Commissione, di proseguire il lavoro in corso in
modo da avere il quadro più complete possibile. In particolare il Consiglio ha
richiesto alla Commissione europea di presentare un Piano d’azione sui minori
entro l’inizio del 2010 come menzionato nella comunicazione An area of
freedom, security and justice serving the citizen (11060/09). Secondo il Consiglio il Piano
d’azione dovrà sostenere il quadro normativo e finanziario vigente e combinare
misure dirette sia a prevenire sia a proteggere i minori secondo il principio
del superiore interesse del fanciullo.
È stato pubblicato il
rapporto 2008 COM(2009)494
relativo al funzionamento della banca dati EURODAC attiva dal 15 gennaio
2003. Dal rapporto si evince che
per il funzionamento della Unità dentrale della banca dati si è speso, nel
2008, 605.720,67 Euro. Nel pacchetto di riforma volto a creare la seconda fase
del sistema europeo di asilo, la Commissione ha adottato lo scorso 3 dicembre
2008 una proposta di modifica del regolamento Eurodac in modo da rendere ancora
più efficace il riconoscimento dei richiedenti asilo e quindi anche il sistema
Dublino sullo Stato membro responsabile ad esaminare una domanda di asilo. Il
10 settembre 2009 la Commissione ha presentato una proposta modificata (COM(2009)342), volta ad integrare gli emendamenti richiesti dal
Parlamento europeo e ad autorizzare le atuorità di polizia a consultare Eurodac
allo scopo di contrastare il terrorismo e altri gravi reati, come il traffico
degli esseri umani e di droga.
Nel corso del pranzo durante il
Consiglio GAI del 21 settembre 2009 i ministri hanno incontrato António
Guterres, il Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), per uno
scambio di vedute su alcune questioni relative al diritto di asilo. I Ministri
hanno espresso la loro gratitudine a Guterres per il contributo dell’UNHCR allo
sviluppo della politica di asilo dell’Unione europea così come al contributo nella realizzazione di alcuni
programmi di protezione regionale.
Il
Consiglio GAI del 21 settembre 2009 ha tenuto uno scambio di opinioni sulle
misure adottate nel settore dell’immigrazione illegale da quando il Consiglio
europeo ha adottato le Conclusioni del 18/19 giugno 2009 (11225/09). Le conclusioni hanno identificato una
serie di misure concrete sulle quali il Consiglio e la Commissione europea dovevano attuare. Queste includono
un progetto pilota sul reinsediamento su base volontaria dei beneficiari di
protezione internazionale presenti a Malta, l’istituzione rapida dell’Ufficio
europeo di supporto dell’asilo e il rafforzamento del lavoro con i Paesi di
origine e di transito con riferimento agli immigrati in condizione irregolare.
Quanto a Frontex il Consiglio ha discusse di possibili passi ulteriori su come
rinforzare le azioni di Frontex, specialmente con riguardo al Mediterraneo. Tra
le possibili misure discusse c’è stata la cooperazione di Frontex con i Paesi
terzi di transito e di origine basata sul supporto tecnico e operativo, il
rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne, il coinvolgimento sistematico
di Frontex nei voli congiunti per il rimpatrio degli stranieri e l’istituzione
di uffici regionali specializzati di Frontex. Alla fine comunque i ministri
hanno riaffermato l’importanza dei principali elementi della politica europea
di immigrazione vale a dire assicurare che tutti abbiano possibilità di accesso
alle garanzie offerte del dritto di asilo.
La Commissione europea ha
presentato il 15 settembre 2009 una Relazione COM(2009)473
al Parlamento Europeo e al Consiglio sullo sviluppo del Sistema di Informazione
Visti (vis) nel 2008 (presentata conformemente all'obbligo previsto
all'articolo 6 della decisione 2004/512/CE).
Il
Consiglio GAI del 21 settembre 2009 ha adottato delle conclusioni
relativamente alle linee-guida della Commissione europea sull’attuazione e
applicazione della Direttiva
2004/38/EC sul diritto di circolazione e di soggiorno nel territorio degli
Stati membri dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari. Il
Consiglio, richiamando le conclusioni del 27-28 novembre 2008, ha ribadito che
il diritto di circolazione e di soggiorno è uno dei diritti fondamentali del
cittadino dell’Unione europea ma ha anche sottolineato l’esigenza di
contrastare ogni abuso di tale diritto da parte degli Stati ed eventualmente
della Commissione e del Consiglio nel caso si dovessero registrare delle
tendenze ad abusare delle norme come oggi in vigore.
La Commissione europea ha presentato una
comunicazione COM(2009)466
al Consiglio e al Parlamento Europeo su Una politica marittima integrata per
una migliore governance nel Mediterraneo nella quale, tra gli altri aspetti, è considerato
anche il controllo del mediterraneo in relazione al contrasto dell’immigrazione
irregolare.
Il 29
settembre 2009 sono state presentate due proposte: una proposta COM(2009)508 di regolamento del Consiglio che
Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1104/2008 sulla migrazione dal
sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di
seconda generazione (SIS II) e una proposta di decisione COM(2009)509 del Consiglio che modifica la modifica la
decisione 2008/839/GAI sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen
(SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).
La
Commissione europea ha presentato una relazione COM(2009)489 del 21 settembre 2009 sul funzionamento delle disposizioni
relative all'apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di
paesi terzi conformemente agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.
562/2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di
attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen)
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