Legge 407/1990

untitled Legge 29 dicembre 1990, n. 407 (in Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 303). Disposizioni diverse per l’attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993. Preambolo La Camera dei deputati ed[...]

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Legge 29 dicembre 1990, n. 407

(in Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 303).

Disposizioni diverse per l’attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:

Art. 1. Pubblico impiego.

1. Per il 1991, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo
le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre
1988, n. 554, con le modificazioni ad esse apportate dall’art. 10-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. I riferimenti temporali fissati dall’art. 1, commi 1 e 3, dall’art. 2, comma 1, e dall’art. 3, commi 1 e
2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, già prorogati di un anno dall’art. 2, comma 2, del decreto-legge
27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, sono ulteriormente
prorogati di un anno. É altresì prorogata di un anno la validità delle graduatorie di concorso
in vigore nell’anno 1990.

3. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi possono comunque procedere, entro i limiti
delle attuali piante organiche, ad assunzioni di personale per i servizi di assistenza all’infanzia, agli anziani,
ai cittadini portatori di handicap.

4. Per l’anno 1991, per effettive, indilazionabili e documentate esigenze funzionali, il Presidente del Consiglio
dei ministri, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare, in deroga al
comma 2 dell’art. 4 della legge 7 luglio 1988, n. 254, le amministrazioni statali a bandire concorsi per le qualifiche
funzionali ed i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219
e successive integrazioni.

5. Le disposizioni di cui all’art. 11 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, conservano efficacia sino al 31
dicembre 1991, ad eccezione di quella concernente la determinazione del fabbisogno di personale per lo svolgimento
dei servizi di distribuzione della corrispondenza e dei pacchi e della relativa dotazione organica.

6. Le norme di cui all’art. 6 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 1988, n. 99, sono valide anche per il triennio 1991-1993.

7. Per tutte le assunzioni da effettuarsi ai sensi dell’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive
modificazioni ed integrazioni, per la copertura dei posti disponibili presso gli uffici situati nelle regioni del
centro-nord, si applica, per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una riserva del 30
per cento dei posti per i lavoratori delle aziende operanti nelle suddette regioni che fruiscano a qualsiasi titolo
dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per più di dodici mesi, con chiamata da apposite
liste di lavoratori in cassa integrazione guadagni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l’iscrizione nelle predette liste
dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria in possesso dei prescritti requisiti
per l’accesso ai pubblici impieghi.

Art. 2. Abrogazione di norme.

1. Gli articoli 15 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono abrogati.

Art. 3. Prestazioni pensionistiche a favore dei minorati civili.

1. Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell’interno non sono compatibili con prestazioni a carattere
diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonchè
con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall’assicurazione generale obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per
i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio.
É comunque data facoltà all’interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, provvede, con apposito decreto,
a stabilire le necessarie disposizioni ai soli fini dell’accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi
di comunicazione da parte degli interessati, nonchè ai fini dell’eventuale revoca delle prestazioni, in
connessione anche con il sistema di verifiche disposte in materia ai sensi e per gli effetti del decreto-legge
30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291 e successive modificazioni
e integrazioni, disciplinando il diritto di opzione di cui al comma 1.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità
provvede, di concerto con i Ministri dell’interno e del tesoro, a stabilire nuove tabelle per i gradi dell’invalidità
civile, secondo i criteri della legislazione vigente.

4. Gli effetti conseguenti all’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo decorrono dal 1º
gennaio 1991.

Art. 4. Modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche all’anagrafe tributaria.

1. Ai fini della realizzazione di una efficace banca dati per la lotta al riciclaggio di denaro di provenienza
illecita, nonchè per consentire la verifica dei limiti di reddito ove previsti per erogazioni di benefici
assistenziali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo per la disciplina delle modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche
al sistema informativo dell’anagrafe tributaria, sulla base dei seguenti princìpi:

a) l’accesso alle banche dati deve essere richiesto ed espressamente motivato dall’amministrazione interessata
ed autorizzato dal dirigente responsabile dei servizi informatizzati dell’anagrafe tributaria;

b) le amministrazioni richiedenti sono tenute al rispetto del segreto d’ufficio di cui all’art. 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ove ciò non costituisca impedimento per il raggiungimento
delle finalità per le quali è stato richiesto l’accesso alla documentazione dell’anagrafe tributaria;

c) deve essere garantito il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.

Art. 5. Norme relative al settore sanitario.

1. Dal 1 febbraio 1991 decadono i provvedimenti disposti in applicazione degli istituti normativi ed economici
di cui agli articoli 15, 17, 18, da 66 a 73, 80, 81, 82 e da 101 a 108 del decreto del Presidente della Repubblica
20 maggio 1987, n. 270; dalla stessa data si applicano, anche nelle more della pubblicazione del decreto del Presidente
della Repubblica di recepimento, i corrispondenti istituti previsti dal nuovo accordo di lavoro. Le regioni e le
province autonome provvedono ad applicare gli istituti stessi limitatamente a situazioni di inderogabili esigenze
operative. Il Ministero della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, al cui parere può non conformarsi solo con atto motivato,
ridetermina gli standard di personale del Servizio sanitario nazionale, avuto riguardo alle previsioni del nuovo
accordo di lavoro in ordine agli incrementi de debito orario individuale, all’impiego di nuove figure professionali
e alla necessità di graduare l’attuazione del decreto in rapporto alle disponibilità finanziarie.

2. La spesa per acquisti di beni e servizi nell’anno 1991 non può superare dell’11 per cento la spesa
effettiva di competenza dell’anno 1989. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche
tesoriere delle unità sanitarie locali, trascorso il tempo di latenza previsto dai contratti di fornitura
o dalle convenzioni, sono autorizzate a pagare i debiti certi, liquidi ed esigibili derivanti da formale impegno
assunto sui capitoli di bilancio di previsione ed entro la concorrenza dello stanziamento dei capitoli stessi.
Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definite le procedure
amministrative conseguenti.

3. A decorrere dal 1º gennaio 1991 è abrogata la lettera a) del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge
25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8. Dalla medesima data
perdono di efficacia le relative attestazioni di esenzione rilasciate dai comuni. Il Ministro della sanità,
anche in deroga a precedenti disposizioni legislative, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia,
ridetermina, trascorsi trenta giorni dalla richiesta di parere, le forme morbose in riferimento alle patologie
croniche ed acute, che incidono gravemente sull’autosufficienza e la qualità della vita, e le modalità
per il riconoscimento, che danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa
sanitaria. Le esenzioni riconosciute ai sensi del presente comma operano limitatamente alle prestazioni correlate
alle specifiche patologie. Sono esenti da ticket tutte le prestazioni diagnostiche e terapeutiche in corso di gravidanza
fruite presso strutture pubbliche.

4. Il limite massimo di partecipazione per ogni ricetta farmaceutica è elevato a lire 40.000. La quota
fissa per ricetta è determinata in lire 1.500 per ogni singolo pezzo ad eccezione dei farmaci di cui all’art.
10, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638. Per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose e per i prodotti in fleboclisi in confezione
monodose, la quota fissa per ricetta è determinata in lire 1.000 per ogni pezzo. Tale quota è dovuta
da tutti i cittadini, esclusi i pensionati esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito.
I limiti massimi di partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio
sono elevati a lire 40.000 per prescrizioni contemporanee della stessa branca specialistica ed a lire 80.000 per
prescrizioni contemporanee di più branche specialistiche.

5. Il Comitato interministeriale prezzi è autorizzato a provvedere alla revisione generale dei prezzi
dei farmaci a basso costo fino a lire 15.000, di comprovata efficacia terapeutica.

6. La accertata prescrizione a carico di un soggetto esente di una prestazione destinata ad un assistito non
esente comporta l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria. Fatti comunque salvi i provvedimenti
di natura penale in applicazione dell’art. 640 del codice penale, tale circostanza comporta per l’assistito la
decadenza dell’esenzione e per il medico la sospensione del rapporto convenzionale per un periodo non inferiore
a sei mesi. La sanzione è comminata a norma dell’art. 38 dell’accordo reso esecutivo con decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, previa contestazione degli addebiti e audizione del medico interessato
e comunque entro trenta giorni dalla notifica della contestazione.

7. Il Ministro della sanità procede, con proprio decreto, alla revisione del decreto 30 aprile 1990,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1990, di approvazione del nomenclatore
tariffario delle protesi, rideterminando la tipologia di quelle concedibili, le condizioni e il tempo minimo di
rinnovo. Dalla data di emanazione del predetto decreto, è vietata l’erogazione di prestazioni protesiche
diverse da quelle contemplate nel nomenclatore tariffario con oneri a carico del fondo sanitario nazionale. Dalla
data di entrata in vigore della presente legge è soppressa a carico del fondo sanitario nazionale ogni forma
di assis enza economica che non sia espressamente prevista da leggi dello Stato.

8. Con proprio decreto il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede
alla revisione del nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche erogabili a carico del Servizio sanitario
nazionale, avuto riguardo alla necessità di individuare le prestazioni tecnologicamente superate nonchè
quelle il cui costo tariffario risulta eccedente l’onere economico della prestazione stessa e determinando, in
luogo delle prestazioni genericamente formulate, le singole prestazioni erogabili. Il mancato ritiro del referto
entro trenta giorni dall’effettuazione della prestazione specialistica comporta l’addebito all’assistito dell’intero
costo della prestazione fruita.

9. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina lo schema tipo di convenzione per le istituzioni sanitarie
di cui all’art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che deve ispirarsi al principio del rapporto tra entità
variabile delle tariffe e quantità annuale delle prestazioni effettuate. Per quanto concerne tutte le convenzioni,
il numero massimo di prestazioni riconoscibili ai fini del pagamento va predeterminato con riferimento alle dotazioni
di personale e di attrezzature possedute e documentate. Dal 1991, nei rapporti con le case di cura, viene introdotto,
a partire dalle patologie acute più ricorrenti, il criterio di pagamento dei ricoveri a giornate di degenza
predeterminate.

10. All’interno di tutti gli ospedali e delle strutture ambulatoriali a gestione diretta e convenzionata obbligatoriamente
sono riservati spazi adeguati per l’esercizio della libera professione intramuraria e posti letto per la istituzione
di camere a pagamento.

11. Limitatamente all’esercizio finanziario 1991 le somme di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma dell’art.
69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trattenute dalle unità sanitarie locali, dalle regioni e dalle
province autonome per essere totalmente utilizzate ad integrazione del finanziamento di parte corrente.

12. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanità, all’Istituto
superiore di sanità e all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni
rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e
del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attività
di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanità e
degli Istituti superiori predetti.

13. A decorrere dal 1º gennaio 1991 la misura del contributo previsto dall’art. 31, comma 14, della legge
28 febbraio 1986, n. 41, è elevata al 4,20 per cento. Del periodo di paga in corso al 1º gennaio 1991,
l’aliquota dello 0,20 per cento a carico del lavoratore, prevista dall’art. 31, comma 15, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, è elevata allo 0,40 per cento. Dalla stessa data sui trattamenti pensionistici di importo annuo
lordo superiore a 18 milioni di lire si applica a carico dei pensionati, sull’intero trattamento percepito, il
contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nelle stesse misure previste a carico dei lavoratori
dipendenti.

14. A decorrere dal 1º gennaio 1991, nei confronti degli artigiani, degli esercenti attività commerciali
e loro rispettivi familiari coadiutori, e dei liberi professionisti, si intende applicabile, ai fini della determinazione
del contributo dovuto per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, il medesimo limite di reddito di cui
all’art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi
concedenti e per ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari si applica quello determinato ai sensi
dell’art. 7 della medesima legge n. 233 del 1990.

Art. 6. Età pensionabile e prosecuzione del rapporto di lavoro.

1. Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima possono continuare
a prestare la loro opera fino al compimento del sessantaduesimo anno di età, anche nel caso in cui abbiano
raggiunto l’anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, semprechè non
abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell’Istituto nazionale della previdenza
sociale o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria, purchè
di vecchiaia.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’esercizio della facoltà di cui al
comma 1 deve essere comunicato al datore di lavoro ed all’ente previdenziale competente almeno sei mesi prima dalla
data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

3. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano ancora attività
lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione
di cui al comma 2. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. In tale caso la comunicazione di cui al
comma 2 deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

4. Nei confronti dei lavoratori che esercitano la facoltà di cui ai commi 1 e 3 e con i limiti in essi
fissati si applicano le disposizioni della legge 11 maggio 1990, n. 108.

5. Qualora il lavoratore abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1, la pensione di vecchiaia decorre
dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di trattamento pensionistico.

6. Gli iscritti che abbiano esercitato la facoltà di cui al comma 1 hanno diritto, a domanda, ad una
maggiorazione del trattamento pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione di cui all’art.
7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in relazione al periodo di continuazione della prestazione della loro opera;
la maggiorazione si somma alla pensione e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza
della maggiorazione stessa. Per i trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi di cui al comma 1, si applicano
le norme in materia di determinazione della misura della pensione previste dai singoli ordinamenti.

7. Nel caso che venga esercitata l’opzione di cui al comma 1, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto
compimento del sessantaduesimo anno di età avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna
delle parti.

Art. 7. Trattamenti pensionistici per le attività svolte all’estero e per i residenti all’estero.

1. Il secondo comma dell’art. 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente: < trattamenti minimi di cui al precedente comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito
in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali
in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica
un'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a un anno>>.

2. Al sesto comma dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, come sostituito
dall’art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono abrogate le parole: < a coloro che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale>>.
Sono altresì abrogati all’ottavo comma dell’art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, inserito dall’art.
23-quinquies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972,
n. 485, le parole: <> e l’art. 9-bis del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

3. A decorrere dal 1º gennaio 1991, le pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale minatori e delle gestioni previdenziali
dei lavoratori autonomi integrate al trattamento minimo erogate a pensionati residenti all’estero, liquidate con
il regime della totalizzazione dei periodi assicurativi italiani relativi ad anzianità contributive in costanza
di rapporto di lavoro inferiori a un anno, restano confermate nell’importo in pagamento al 1º gennaio 1991
fino a quando l’importo dell’integrazione al trattamento minimo non venga assorbito dalla perequazione della pensione
base.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e del tesoro, sono emanate le norme regolamentari di attuazione del secondo comma dell’art. 8 della legge
30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

Art. 8. Norme in materia di contratti di formazione e lavoro.

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma dei contratti di formazione e lavoro, a favore
dei datori di lavoro operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i lavoratori assunti con tali contratti a
decorrere dal 1º gennaio 1991, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti, una riduzione del 25 per cento.

2. Per le imprese artigiane nonchè per quelle operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto
tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore
alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali è dovuta in misura fissa corrispondente
a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Le circoscrizioni
di cui al presente comma sono individuate per ciascun anno solare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, su proposta delle commissioni regionali per l’impiego.

3. Per le imprese del settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti operanti nelle aree non
ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti,
una riduzione del 40 per cento.

4. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

5. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per l’acquisizione di professionalità
elementari, connotate da compiti generici o ripetitivi, individuate, anche mediante riferimento ai livelli di inquadramento,
dai contratti collettivi nazionali di categoria o da accordi interconfederali.

6. La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dai
datori di lavoro che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno
il 50 per cento dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei ventiquattro
mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa
e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente
sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro.

7. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta. In mancanza il lavoratore si intende
assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Copia del contratto di formazione e lavoro e del relativo
progetto vengono consegnate al lavoratore all’atto dell’assunzione.

8. In caso di inadempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi inerenti alla formazione del lavoratore,
l’Ispettorato del lavoro, previa diffida, dispone la revoca, fin dalla costituzione del rapporto di formazione
e lavoro, del beneficio di cui al comma 1 per il lavoratore interessato.

9. A decorrere dal 1º gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso
di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi
dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto,
quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa
licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento
per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale
le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del
Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero
da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi.

10. Nella legge 28 febbraio 1987, n. 56, all’art. 10, comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
< di collocamento da lungo periodo>>.

Art. 9. Aliquote contributive.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1º gennaio 1991, per le finalità di cui all’art. 2
della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è stabilito per le imprese appartenenti ai settori indicati al predetto
art. 2, ivi incluse quelle alle quali l’intervento è stato esteso, in via permanente, con successivo provvedimento
legislativo, con esclusione di quelle indicate all’art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, un contributo pari
a 0,6 punti percentuali e a 0,3 punti percentuali della retribuzione determinata a norma dell’art. 12 della legge
30 aprile 1969, n. 153, rispettivamente a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.

Art. 10. Fondo comune regionale.

1. Per l’anno 1991 la quota del 15 per cento dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati
e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma dell’art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è
ridotta al 12,42 per cento.

2. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell’art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è
integrato dell’importo occorrente per assicurare una consistenza del fondo stesso pari a lire 6.300 miliardi per
l’anno 1991. Il fondo comune, così determinato, è comprensivo delle somme di cui all’art. 1, comma
2, della legge 1 febbraio 1989, n. 40, e viene ripartito ed erogato con le modalità ed i criteri di cui
al comma 3 del medesimo art. 1. Per l’anno 1991 rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all’art.
1, comma 4, della predetta legge n. 40 del 1989.

3. All’onere derivante dall’applicazione del comma 2, valutato in lire 897 miliardi per l’anno 1991, si provvede:

a) quanto a lire 208 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1991;

b) quanto a lire 192 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo
2600 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l’anno finanziario 1991;

c) quanto a lire 497 miliardi, con quota parte delle entrate di cui al comma 2.

Art. 11. Fondo garanzia autostrade.

1. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane è autorizzato a provvedere
al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione
delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara, nonchè di quelli contratti ai sensi e per gli effetti
dell’art. 17 della legge 12 agosto 1982, n. 531.

2. Alle finalità di cui al comma 1, il predetto Fondo provvede utilizzando le disponibilità finanziarie
ad esso affluite, ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all’art. 15 della legge 12 agosto 1982, n.
531. Il sovrapprezzo di 1 lira e di 3 lire previsto dall’art. 15, quinto comma, lettera b), della legge 12 agosto
1982, n. 531, è elevato, rispettivamente, a 3 lire e a 9 lire. L’ANAS è autorizzata a finalizzare
il maggiore introito ad interventi per la fluidità ed il decongestionamento della circolazione a servizio
delle aree urbane, con le modalità definite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
del bilancio e della programmazione economica, sentiti il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro dell’ambiente.

3. Le tariffe di pedaggio autostradale sono fissate, conformemente alle previsioni convenzionali vigenti, con
decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, anche al fine di contenere gradualmente l’onere a carico del bilancio
dello Stato nei limiti da determinare con lo stesso decreto.

Art. 12. Fondo perequativo per le camere di commercio.

1. A decorrere dal 1991 gli importi del diritto annuale di cui all’art. 6 del decreto-legge 27 aprile 1990, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono aumentati del 35 per cento.

2. Ciascuna camera di commercio è tenuta a versare in apposito conto istituito presso l’Unione italiana
delle camere di commercio l’ammontare delle rispettive entrate accertate eccedenti quelle ad esse attribuite nell’anno
1990 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e le entrate accertate per l’anno
1990 derivanti dal diritto annuale, maggiorate delle variazioni percentuali del valore medio dell’indice dei prezzi
al consumo dell’anno precedente. Tale eccedenza deve essere versata, per il 50 per cento, entro novanta giorni
dalla data di scadenza del pagamento dei bollettini e, per il rimanente 50 per cento, entro gli ulteriori novanta
giorni, salvo conguaglio finale. Sui ritardati versamenti è dovuto un interesse pari al 70 per cento del
tasso ufficiale di sconto.

3. L’ammontare del conto è annualmente ripartito tra le camere di commercio con decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del
tesoro, sentita l’Unione italiana delle camere di commercio, secondo criteri perequativi che garantiscano una base
di finanziamento almeno corrispondente a quella del 1990 derivante dal diritto annuale e dal trasferimento dello
Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e che tengano conto, fra l’altro,
delle esigenze di bilancio delle singole camere di commercio per il conseguimento dei fini istituzionali.

4. La riscossione coattiva del diritto avviene invece tramite ruolo, da affidarsi al Servizio centrale della
riscossione.

5. Le disposizioni dell’art. 15-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono estese, relativamente agli atti di propria competenza, alle camere di
commercio. Il sistema utilizzato è approvato con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 13. Utilizzazione delle risorse destinate al commercio.

1. Le autorizzazioni di spesa destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla legge 10 ottobre 1975,
n. 517, e dall’art. 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo
1987, n. 121, eventualmente non impegnate alla chiusura di ciascun anno, possono essere destinate, con delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in deroga alla riserva di cui all’art. 6
della stessa legge n. 517 del 1975, al finanziamento degli interventi in favore dei restanti territori nazionali.

Art. 14. Canone radiotelevisivo.

1. La lettera b) del n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641, già sostituita dall’art. 1 del decreto-legge 1º febbraio 1977, n. 11, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 1977, n. 90, è sostituita dalla lettera b) di cui alla tabella allegata alla presente
legge.

Allegato

Omissis

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