TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
RICORSO
Nell'interesse
del sigÉÉ.., nato a Trieste il ÉÉÉ.e ivi residente in viaÉÉÉÉÉrappresentata e
difesa, giusta delega a margine del presente atto dall'avv. Deborah Berton
nello studio della quale in via Coroneo 31/2 risulta essere elettivamente
domiciliata,
ricorrente
contro
MINISTERO
DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore
PREFETTURA DI
TRIESTE – SPORTELLO UNICO PER LĠIMMIGRAZIONE in persona del Prefetto in
carica pro tempore
resistenti
PER
L'ANNULLAMENTO
a) del provvedimento di inammissibilit dellĠistanza
di emersione dal lavoro irregolare presentata dal ÉÉÉ..per il lavoratore sig.
N.B. prot. N. P-TS/L/N/2009/101066 dd. 30.03.2010 notificato il 16.04.2010;
b) della circolare del Ministero dellĠInterno
– Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 1843 del 17.3.2010, laddove
prevede espressamente che, nelle procedure di emersione di cui alla L.
102/2009, le Questure debbano esprimere parere negativo e archiviare le istanze
di rilascio del permesso di soggiorno eventualmente gi presentate, in caso di
condanna ex art. 14, comma 5-ter del D.Lgs. 286/1998;
c) di tutti gli atti presupposti, connessi e
consequenziali agli atti impugnati;
FATTO
Il
sigÉÉ.., presentava istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi della
L. 102/2009 per il lavoratore sig. Niang Bassirou nato a Mbediene (Senegal) il
13.01.1980 (doc.1)
In
data 17.02.2010 lo Sportello Unico per lĠimmigrazione inviava una raccomandata
al sig. Volk, informandolo che la Questura di Trieste aveva espresso un parere
negativo nei confronti del lavoratore N.B , in quanto lo stesso risulta
condannato dal Tribunale di Bergamo con sentenza divenuta irrevocabile il
14.07.2008 per la violazione dellĠart. 14. c.5 del D.Lgs. 286/98, dando
allĠinteressato la possibilit di inviare entro 10 giorni dal ricevimento le
opportune osservazioni, ai sensi dellĠart. 10 bis della L. 241/90 (doc. 2).
In
data 09.03.2010, lo scrivente difensore inviava una memoria difensiva ricevuta
dallo Sportello Unico per lĠImmigrazione ricevuta in data 15.03.2010 (doc.3) In
tale memoria si evidenziava la sostanziale illogicit del rilievo, posto che
lĠart. 14. c. 5 del D.Lgs 286/98 unĠipotesi del tutto autonoma di arresto
obbligatorio, come tale non rientrante negli artt. 380 e 381 c.p.p., in quanto trattasi
di ipotesi con limiti edittali di cui allĠart. 381 c.p.p. e di reati inerenti
la condizione di irregolarit, che la L. 102/90 ne prevede la sospensione degli
effetti nel corso della sanatoria, e che la sola evidenza di una sentenza gi
definitivi, comporterebbe una palese violazione del principio di eguaglianza in
violazione dellĠart. 3 della Cost., rispetto a coloro che trovandosi nella
medesima situazione non sia stato ancora giudicato o imputato. Altres si
evidenziava la palese circostanza che lo stesso Ministero nel corso della
sanatoria aveva formulato una ben precisa indicazione che aveva indotto un
concreto affidamento negli interessati per lĠinterpretazione della norma indicata dallo
stesso Ministero (doc. 4). A
fronte di ci, in data 16.04.2010 a seguito di un controllo, il lavoratore N.B.
veniva portato presso i locali della Questura e allĠarrivo del datore di lavoro
sig. ÉÉ gli veniva solo in quella sede notificato il provvedimento negativo
che qui si impugna, emesso gi in data 30.03.2010 e non notificato sino al
fermo del lavoratore. A fronte di ci il sigÉÉ, veniva trattenuto e a quanto
risulta collocato presso il CIE di Gradisca, in attesa di essere espulso.
Orbene,
il provvedimento di inammissibilit de qua, appare affetto da gravi vizi di legittimit e se ne
chiede pertanto l'annullamento.
* * * * *
DIRITTO
PREMESSA DI
INQUADRAMENTO GENERALE
Preliminarmente,
al fine di comprendere meglio i termini giuridici della problematiche che qui
ci occupano, risulta di indubbia utilit analizzare, seppur brevemente,
lĠistituto della c.d. ÒsanatoriaÓ, ossia il D. L. n. 78/2009, poi convertito in
legge dalla L. n. 102/2009.
Anzitutto, la
sanatoria diretta (ancor prima che ai cittadini stranieri extracomunitari
presenti sul territorio dello stato) ai cittadini italiani (o comunitari o
extracomunitari dotati di permesso di soggiorno), quali datori di lavoro di colf e badanti.
La sanatoria
consente a chi abbia alle proprie dipendenze un lavoratore straniero
extracomunitario non in regola, previo pagamento di Û 500,00, di far ÒemergereÓ
da tale condizione di illiceit il lavoratore; consente altres e
conseguentemente al lavoratore di ottenere, a seguito di un determinato iter,
un permesso di soggiorno per lavoro a tempo determinato.
Risulta, quindi,
evidente che nel procedimento de quo sono coinvolte due diverse situazioni
giuridiche soggettive, che fanno capo a due diversi portatori di interesse: da
una lato il datore di lavoro che, presentando lĠapposita istanza, intende
conseguire il diritto di poter mantenere legittimamente alle proprie dipendenze
il lavoratore extracomunitario; ma, dallĠaltro lato, anche questĠultimo
portatore di un altrettanto legittimo interesse, in quanto il poter acquisire
il diritto di soggiornare a pieno titolo sul territorio nazionale, svolgendo
alla luce del sole una regolare attivit lavorativa, gli consente di liberarsi
da tutti quei pesanti condizionamenti derivanti dalla situazione di
irregolarit (lavoro nero, impossibilit di tutela della salute, impossibilit
di locare un appartamento, ecc.).
A fronte di
questa pacifica situazione di compresenza di due interessi tra loro
complementari, la prassi operativa dello Sportello Unico dellĠImmigrazione non
ha mai tenuto conto della pacifica esistenza di un interesse giuridicamente
tutelato anche in capo al lavoratore, prova ne sia che anche il preavviso di
rigetto, ex art. 10-bis della L. 241/1990, dellĠistanza di regolarizzazione
stato comunicato solamente al datore di lavoro, come se il lavoratore fosse quasi
una ÒcosaÓ, oggetto dellĠinteresse facente capo al datore di lavoro.
Per ottenere lĠeffetto
della regolarizzazione seguito di emersione, sia per datore di lavoro che per
il lavoratore, occorre che tanto il primo, quanto il secondo, siano in possesso
di determinati requisiti; inoltre, nelle more del procedimento lo straniero non
pu essere espulso (comma 10) se non per i motivi di cui allĠart. 1 ter comma 13 della citata L. 102/2009, che cos
dispone:
- lettera a),
nei confronti dello straniero non deve essere stato emesso un provvedimento di
espulsione ai sensi dei commi 1 e 2 lettera C dellĠart. 13 D. lgs 286/1998
– segnatamente motivi di ordine pubblico o sicurezza dello stato, comma
1, e appartenenza a determinate categorie malavitose (quella delle persone
qualificate come pericolose per la sicurezza e la pubblica moralit dal dettato
della L. n. 1423/1956 e quella dei soggetti appartenenti ad organizzazioni
criminali di tipo mafioso, anche internazionale, ex L. n. 575/1965), comma 2 -.
- lettera b);
non sono ammessi alla sanatoria coloro i quali risultino segnalati ai fini
della non ammissione del territorio dello stato;
- infine, in
base alla lettera c) sono esclusi coloro che siano stati condannati, anche con
sentenza non definitiva ed anche a seguito di patteggiamento, per Òuno dei
reati previsti dagli articoli 380 e 381Ó del Codice di Procedura Penale.
Il che conferma,
ove mai servisse ancora una prova, che il lavoratore portatore di un
interesse concreto ed attuale al buon esito del procedimento, sin dal momento
di presentazione della relativa istanza.
Da quanto
brevemente esposto, in ordine alla struttura dellĠimpianto normativo emergono
almeno 2 elementi:
1) che i diretti
interessati alla sanatoria, per espressa lettera della medesima, sono tanto
datori di lavoro quanto i lavoratori immigrati extracomunitari loro dipendenti,
che- come tali – vedono le rispettive situazioni giuridiche soggettive
profondamente influenzate dallĠesito (positivo o negativo che sia) del
procedimento di sanatoria;
2) che la legge
esclude dal novero delle persone ammissibili alla procedura di emersione, oltre
quei datori di lavoro non in possesso di determinate caratteristiche (limiti
minimi di reddito, pagamento della somma di Û 500,00 e altre che qui non
attengono), anche quei lavoratori che si siano macchiati di determinati reati.
I) VIOLAZIONE DI LEGGE
SOSTANZIALE; ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE E PER
MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA
La Questura di
Trieste e solo ora il Ministero con circolare del 17.03.2010 (prot. 1843) ritiene
che, nel novero dei reati previsti allĠinterno dellĠimpianto normativo della
legge sulla sanatoria, segnatamente allĠinterno della fattispecie di cui
allĠart. 1 ter comma 13
lettera c), debba essere ricompreso il reato cos detto di ingiustificata
inosservanza dellĠordine di allontanamento del Questore, di cui allĠart. 14
comma 5 ter del D. Lgs
286/1998.
Una tale lettura
dellĠimpianto normativo sembrerebbe avvalorata dallĠinclusione del reato
predetto allĠinterno della fattispecie aperta di cui allĠart. 381 C.P.P. comma
1.
Il citato primo
comma dellĠart. 381 C.P.P. consente agli agenti di P.G. di trarre in arresto, facoltativamente,
chiunque sia colto in flagranza di un delitto non colposo consumato o tentato,
per il quale la legge stabilisca la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a 3 anni, ovvero di un delitto colposo punito con la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.
Secondo
lĠinterpretazione data dalla Questura, quindi, il reato di cui allĠart. 14
comma 5 ter T.U.
immigrazione, punito con la reclusione da 1 a quattro anni, risulterebbe per
ci solo riconducibile al novero di qui delitti di cui al comma 1 del art. 381
C.P.P.
Tale
interpretazione non pare del tutto convincente, in quanto presta il fianco a
tutta una serie di obiezioni che no possono essere trascurate.
1.
COLLOCAZIONE SISTEMATICA DELLA SANATORIA
In prima
battuta, dato per acquisito che la ratio della sanatoria consista
nellĠemersione da una condizione di illegalit di cittadini stranieri
irregolari, sarebbe del tutto contrario ad unĠinterpretazione coerente con
lĠimpianto sistemico far ricadere allĠinterno del novero dei soggetti non
ammissibili alla sanatoria anche quei soggetti, stranieri extracomunitari,
condannati o in corso di giudizio, per il reato di cui allĠart. 14 comma 5 ter D. Lgs 286/1998.
Come noto, la
fattispecie criminosa prevista dalla norma in questione consiste
nellĠinadempimento da parte dello straniero dellĠordine di allontanamento
impartito dal Questore; se lo straniero viene fermato sul territorio nazionale
in violazione del provvedimento questorile viene arrestato (obbligatoriamente,
secondo il disposto di cui allĠart. 14 comma 5 quinquies T.U. immigrazione) ed indi, si suppone, espulso.
Senza
addentrarci in unĠanalisi relativa alla natura di tale fattispecie, che attiene
alla materia pi strettamente penalistica, si sottolinea quanto segue: il reato
anzidetto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Questura, risulta
palesemente fra i reati che il legislatore intende sanare per mezzo della
procedura di emersione di cui alla Legge 102/2009.
Infatti, il
comma 8 lettera a) della stessa legge sancisce esplicitamente la sospensione
dei procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro e
del lavoratore per la violazione di quelle norme Òrelative allĠingresso e
al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui allĠarticolo
12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e
successive modificazioniÓ.
Successivamente,
il comma 11 dispone Òper il datore di lavoro e per il lavoratore
lĠestinzione dei reati e degli illeciti amministrativi di cui al comma 8Ó allĠesito della procedura.
In buona
sostanza il comma 8 esclude esplicitamente dai i reati ostativi allĠaccesso
alla sanatoria quelli inerenti la violazione delle norme sulla permanenza e sul
soggiorno (tanto che eventuali procedimenti inerenti si sospendono) tranne le
fattispecie relative al traffico di persone di cui allĠart. 12 T.U.
immigrazione; peraltro tali reati, al buon esito della sanatoria, si
estinguono.
Insomma, la
Legge molto chiara: lĠunica di reato relativa ÒallĠingresso e al soggiorno
nel territorio nazionaleÓ
che risulta essere ostativo allĠammissione alla procedura della sanatoria
quello di cui allĠart. 12 T.U. immigrazione.
Se ne
deduce, conseguentemente, che il reato di cui allĠart. 14 comma 5 ter del D. Lgs 286/1998 risulta
pacificamente escluso dalle fattispecie ostative alla sanatoria dal combinato
disposto dei commi 8 e 11 dellĠart. 1 ter.
In pratica, non
avrebbe senso che il Legislatore, da un lato avesse previsto come non ostativo
il reato di cui allĠart. 14 comma 5 ter testo unico immigrazione (commi 8 e 11) e dallĠaltro
avesse ricondotto la suddetta fattispecie fra quelle ostative alla stessa.
Appare ictu
oculi evidente lĠassoluta
contraddittoriet e lĠinconferenza dellĠinterpretazione sostenuta dalla
Questura.
Purtroppo, data
la recente introduzione della normativa sulla sanatoria, ad oggi, lĠunica
pronuncia giurisprudenziale che esamina un caso similare risulta essere una
sentenza del T.A.R. Campania.
La pronuncia in
esame, si occupa del caso di una persona straniera extracomunitaria che, giunta
in Italia con visto turistico, non aveva richiesto nei termini il permesso di
soggiorno e conseguentemente era stata espulsa; ciononostante, in palese
violazione del decreto di espulsione della questura di Potenza, era rimasta in
Italia.
La sentenza del
T.A.R. Campania, pur respingendo il ricorso avverso il decreto di diniego di
rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso dalla Questura
di Napoli, consente alla ricorrente di iniziare la procedura relativa alla
sanatoria, considerandola preclusa solo a quei soggetti colpevoli di reati di
ordine pubblico, in conseguenza differenziando i reati previsti dal comma 13
della sanatoria, da quelli di mancato adempimento del decreto di espulsione del
Questore, palesemente non ostativi per il combinato disposto dei commi 8 e 11.
La pronuncia
cos recita: ÒNon risulta impedita la possibilit da parte di una
cittadina straniera di aderire alla cd. Òsanatoria per badanti e colfÓ,
prevista dall'art. 1-ter L. 102/2009, allorch ella abbia patito unĠespulsione
che non rientri tra quelle previste al co. 13 dell'art. 1-ter L. 102/2009 (introdotto in sede di conversione del
D.L. 78/2009) quale causa di esclusione dalla sanatoria, e, alla data del 30
giugno 2009, termine previsto dal citato art. 1-ter L. 102/2009, risulti essere
presente in Italia e impiegata, per finalit di collaborazione domestica e
assistenza, presso una famiglia, ed infine il termine per la presentazione
della domanda di sanatoria non sia ancora scaduto (la scadenza fissata in
data 30 settembre 2009 ex art. 1 ter co. 2 L. 102/2009). (Fattispecie in cui la
straniera stata espulsa perch - entrata nel nostra paese con visto turistico
- non ha richiesto il titolo di soggiorno nei termini prescritti una volta scaduto
tale titolo ai sensi dellĠart. 13 co. 2 lett. b) D. lgs. 286/1998, mentre la
citata disposizione dell'art. 1-ter L. 102/2009, invece, esclude dalla cd.
"sanatoria" solo gli stranieri espulsi, per motivi di ordine
pubblico - ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2 lett. c) - o, per finalit di
prevenzione del terrorismo)Ó (si veda T.A.R. Campania Napoli Sez. VI Sent., 16/09/2009, n. 4976).
Palese, dalla
lettura della giurisprudenza citata, che a oggi lĠunica in ordine ad un caso
analogo a quello in trattazione, che il T.A.R. tracci un profondo solco fra i
reati preclusivi della sanatoria, ossia quelli previsti dal comma 13 della
stessa ed i reati inerenti lĠimmigrazione (fra cui quello di cui allĠart. 14
comma 5 ter) non
preclusivi di accesso alla sanatoria.
2. A)
PECULIARITAĠ DEL REATO PREVISTO DALLĠART. 14 COMMA 5 TER D. LGS. 286/1998
Qualora quanto finora argomentato non
risultasse sufficiente a considerare inconsistente lĠinterpretazione formulata
dalla Questura preme sottolineare quanto segue.
Come abbiamo
anticipato, la lettera c) del comma 13 dellĠart. 1 ter della sanatoria esclude dalla procedura di
emersione gli stranieri extracomunitari che siano stati condannati, anche con
sentenza non definitiva ed anche a seguito di patteggiamento, per Òuno dei
reati previsti dagli articoli 380 e 381Ó del Codice di Procedura Penale.
Al fine di
comprendere lĠinterpretazione del suddetto disposto normativo adottata della
Questura, occorrer analizzare brevemente gli artt. 380 e 381 C.P.P.
Come noto,
lĠart. 380 C.P.P. prevede lĠarresto obbligatorio da parte di ufficiali ed
agenti di Polizia Giudiziaria per una serie di reati estremamente gravi; nello
specifico il comma 1 annovera quei reati per i quali la Òlegge stabilisce la
pena dellĠergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e
nel massimo a ventiÓ; di
seguito, il comma 2, elenca una serie di fattispecie quali devastazione e
saccheggio, terrorismo, traffico
dĠarmi ecc...
Non necessario
un eccessivo sforzo ermeneutico per comprendere come i reati previsti dallĠart.
380 C.P.P. abbiano una natura estremamente differente (essendo connotati
dallĠassoluta pericolosit sociale del soggetto tratto in arresto) da quello
previsto dallĠart. 14 comma 3 ter D. Lgs 286/1998 (che, di fatto, consiste in un mero inadempimento ad
un ordine del Questore), che, conseguentemente, non pu essere ricondotto fra
il novero degli stessi.
LĠart. 381
C.P.P., di contro, elenca una serie di reati per i quali la legge prevede
lĠarresto facoltativo da parte delle forze dellĠordine che dovessero
sorprendere un soggetto in stato di flagranza.
Oltre alla
sistematica elencazione prevista dal comma 2 del citato articolo, il comma 1
include tutti gli altri delitti dolosi con una pena nel massimo non inferiore a
tre anni (e colposi con una pena non inferiore nel massimo a cinque anni).
La Questura
ritiene che, poich il reato di cui allĠart. 14 comma 5 ter prevede la pena della reclusione da uno a
quattro anni, possa essere ricompreso fra quelli previsti nel comma primo dellĠart.
381 C.P.P. e, pertanto, i soggetti che si siano resi colpevoli di tale reato
non potrebbero accedere alla sanatoria.
Tuttavia,
occorre tener presente che il legislatore ha previsto questo reato come Òontologicamente
differenteÓ, tanto da quelli previsti nellĠart. 380 C.P.P., quanto da
quelli previsti nel successivo art. 381 del codice di rito.
Infatti, non si
dimentichi come, in ordine alla suddetta fattispecie di reato, la legge
speciale (lo stesso art. 14, al comma 5 quinquies T.U. immigrazione) preveda non lĠarresto facoltativo,
bens una speciale tipologia di arresto obbligatorio.
Tale specifica
tipologia di arresto obbligatorio ha una ratio del tutto differente, sia
rispetto allĠarresto obbligatorio previsto dallĠart. 380 C.P.P. (la cui
obbligatoriet, come detto, dettata palesemente in ragione dellĠestrema
gravit delle fattispecie richiamate dallĠarticolo processuale), sia
dallĠarresto facoltativo (e non obbligatorio!) previsto per i reati ex art. 381
C.P.P.
Infatti,
lĠarresto obbligatorio previsto dal comma 5 quinquies dellĠart. 14 T.U. immigrazione dettato,
palesemente, al fine di procedere, quanto prima, ad una nuova espulsione dello
straniero (in tal senso anche lĠutilizzo obbligatorio del rito direttissimo);
il Legislatore cio, attraverso lĠobbligatoriet dellĠarresto, vuole evitare
che la discrezionalit di un agente o ufficiale di P.G. possa essere causa di
ulteriore permanenza sul terreno del paese di uno straniero irregolare.
Alla luce di
queste brevi precisazioni analitiche, appare del tutto palese come la
fattispecie di reato di cui allĠart. 14 comma 5 ter sia una fattispecie terza, tanto, rispetto a quei reati previsti
nellĠart. 380 C.P.P., con i quali, seppur per diverse ragioni, condivide la
misura dellĠarresto obbligatorio, quanto rispetto a quelle fattispecie previste
dallĠart. 381 C.P.P., nelle quali sembrerebbe rientrare per coincidenza di
limiti di pena, ma dalle quali per differisce per la misura dellĠarresto
facoltativo cui le ipotesi ex art. 381 C.P.P. soggiacciono.
In buona
sostanza, la Questura non pu far rientrare surrettiziamente il reato di cui
allĠart. 14 comma 5 ter
T.U. immigrazione fra le fattispecie di cui al comma 1 dellĠart. 381 C.P.P., in
base alla mera rispondenza dei limiti di pena, dimenticando per che per
tale fattispecie la Legge speciale prevede la misura dellĠarresto obbligatorio
e non quella dellĠarresto facoltativo.
Appare palese,
allora, come sia la stessa legge ad escludere, in forza della diversa e
speciale fattispecie di arresto obbligatorio il reato di allĠart. 14 comma 5 ter T.U. immigrazione, da tutti gli altri reati
previsti dallĠart. 381 C.P.P.
Infatti, come
potrebbe essere incluso nellĠelenco dei reati per i quali previsto lĠarresto
facoltativo un reato per il quale la Legge speciale (quindi prevalente) prevede
una peculiare tipologia di arresto obbligatorio?
Non pu, ed in
effetti, cos non !
2. B)
DETERMINATEZZA E TASSATIVITAĠ DELLE FATTISPECI PENALI
Preso atto di
quanto esposto al punto precedente, a sommesso avviso di chi scrive, un altro
elemento gioca ad assoluto sfavore della riconduzione della fattispecie di cui
allĠart. 14 comma 5 ter
T.U. immigrazione nel novero dei reati ostativi allĠammissione della sanatoria.
Infatti, non si
pu dimenticare che la fattispecie in esame appartenga alle norme penali; in
ordine a tale riflessione, che pu sembrare banale, si sottolinea quanto segue.
Come pi sopra
esposto, il comma 13 dellĠart. 1 ter della legge sulla sanatoria richiama espressamente
una serie di norme tutte accomunate da unĠunica ratio, ossia quella della pericolosit sociale del
soggetto agente; come detto pi volte, lĠart. 14 comma 5 ter T.U. immigrazione non espressamente
richiamato quale reato ostativo alla sanatoria, ma fatto rientrare includendolo
nel comma 1 dellĠart. 381 C.P.P.
Si ritiene,
tuttavia, che il richiamo effettuato agli art. 380 e 381 C.P.P. consista in un
richiamo formulato agli stessi articoli in qualit di Ònorme contenitoreÓ di
una specifica elencazione di reati.
La stessa
lettera della norma Òper uno dei reati previstiÓ, si ritiene stia ad indicare un numero finito,
unĠelencazione determinata di reati; insomma il legislatore, per evidente
economia legislativa, evita di richiamare integralmente i singoli reati (ad
esempio: peculato di cui allĠart. 316 C.P., corruzione, danneggiamento
aggravato, tutti previsti nellĠelencazione di cui allĠart. 381 comma 2), ma
rimanda invece allĠelencazione degli stessi, effettuata dalle citate norme del
Codice di rito.
Tuttavia, tanto
la ratio generale della
normativa, quanto, nello specifico, la lettera del comma 13 lettera c) della
medesima, fanno presupporre che il richiamo non sia aperto a un numero
indeterminato di reati, ma solamente a quelli espressamente richiamati dalle
norme degli art. 380 e 381 C.P.P.
In caso contrario,
esemplificando, sarebbe bastato al legislatore escludere dalla sanatoria tutti
coloro i quali siano condannati anche in via non definitiva per reati dolosi la
cui pena fosse non inferiore nel massimo a 4 anni; ma ci, come detto, non
stato fatto ed infatti, il legislatore ha richiamato un numero limitato di
norme.
Di contro, la
lettura della norma sostenuta dalla questura presuppone lĠestendere il richiamo
del comma 13 ad un numero aperto di reati - quelli dolosi punibili con una pena
non inferiore nel massimo a 3 anni di reclusione e quelli colposi punibili con
una pena non inferiore nel massimo a 5 anni di reclusione (art. 381 comma 1
C.P.P.) -; non vi chi non veda che una tale interpretazione sia in palese
contrasto ai principi di determinatezza e di tassativit.
Per la miglior
dottrina penalistica, il principio di determinatezza attiene Òil modo di
formulazione della fattispecie il cui contenuto deve risultare tale da la
precisazione sicura del confine tra lecito ed illecitoÓ (si veda Diritto Penale, Tullio Padovani, Giuffr
2006, pag. 28).
Sempre secondo
Padovani la proiezione esterna del principio di determinatezza consiste nel
principio di tassativit, il quale Òvincola lĠinterpretazione giudiziale a
ricondurre nella fattispecie incriminatrice (o aggravatrice) soltanto i casi da
essa espressamente prevedutiÓ
(cfr. Tullio Padovani, ultima opera citata, pag. 33).
Orbene, alla
luce dei su esposti principi, appare palese che unĠinterpretazione del comma 13
lettera c) della sanatoria quale generico richiamo al primo comma dellĠart. 381
C.P.P. comma 1 da parte della Questura risulta illegittima perch contraria ai
principi di determinatezza e tassativit; peraltro, unĠinterpretazione
estensiva come quella effettuata dalla questura risulterebbe altres in palese
contrasto con il principio del favor rei.
3. PRINCIPIO
DELLĠAFFIDAMENTO
Quanto sopra
esposto assume ancora maggior rilievo se si considerano le linee di indirizzo
propugnate dallo stesso Ministero dellĠInterno.
Come noto, il
Ministero risponde alle ÒinterrogazioniÓ fatte dai cittadini consociati in
merito al chiarimento di determinate tematiche, che risultano poco chiare o
delle quali dubbia lĠinterpretazione.
A titolo esemplificativo, a fronte di una specifica richiesta pervenuta da parte di un soggetto, datore di lavoro e cittadino italiano, interessato ad accedere alla sanatoria, il Ministero ha testualmente risposto (doc .n. 4) che ÒÉsi pu fare la richiesta per un lavoratore che ha avuto un decreto di espulsione per non lo ha rispettato ed rimasto in Italia anche se successivamente stato trovato di nuovo dalle forze dellĠordine e condannato per i reati di cui allĠart. 14 comma C ter del DL 286/98Ó.
Se questo, era quindi
lĠindirizzo formulato dal Ministero al momento della presentazione delle
richieste di ÒsanatoriaÓ, con scadenza al 30.09.2009, non pare rispettoso
dellĠaffidamento creato in tutti soggetti interessati, il capovolgere
radicalmente lĠinterpretazione della norma con la formale circolare
Ministeriale prot. 1843, emanata solo in data 17.03.2010, sostenendo –
ben sei mesi dopo la scadenza dei termini - unĠinterpretazione radicalmente opposta e cio che le ipotesi
di condanna di cui allĠart. 14. c.5 del D.Lgs 286/98 debbano considerarsi
ostative allĠaccoglimento dellĠistanza.
Va a tale
proposito ricordato che le domande e le relative risposte sono inserite dal
Ministero nel proprio sito internet, allo specifico fine di costituire
pubbliche linee guida per lĠapplicazione dellĠistituto.
Anche alla data del presenta ricorso, possibile leggere al punto 19 (doc. n. 5, pag. 6) la seguente domanda e la successiva risposta che si riporta pedissequamente, anchĠessa, in modo integrale per chiarezza: Ò19. Posso regolarizzare uno straniero colpito da provvedimento di espulsione? EĠ possibile regolarizzare stranieri espulsi per violazione delle norme sul soggiorno. Sono esclusi gli stranieri espulsi per motivi di ordine e sicurezza dello Stato o espulsi perch appartenenti ad una delle categorie indicate nellĠart. 13, c. 2, lett c) del Testo Unico sullĠImmigrazione. Sono altres esclusi coloro che risultino non ammissibili nel territorio nazionale sulla base di accordi o convenzioni internazionali o perch condannati per i reati previsti dagli artt. 380 e 381 del codice di procedura penaleÓ.
Ogni
coscienzioso datore di lavoro, avente alle proprie dipendenze un/una colf o
un/una badante, e desideroso di conformarsi alla vigente normativa cos come
interpretata dallo stesso Ministero dellĠInterno, si sarebbe trovato (e si
trova tuttora) innanzi allĠautorevole affermazione che possibile
regolarizzare un lavoratore straniero gi espulso per violazione delle norme
sul soggiorno, anche se condannato per i reati di cui allĠart. 14 comma C ter
del DL 286/98!!!
Dopo aver dato avvio
alla procedura di emersione, presentando la relativa istanza e pagando anche la
non modesta somma di Û 500,00 richiesta dalla normativa, sulla base di una
tuttora vigente interpretazione ufficiale proveniente dallo stesso sito
internet del Ministero, ora il datore di lavoro – a seguito
dellĠemanazione di una circolare alla quale non mai stata data la medesima
diffusione – viene posto di fronte ad una tardiva interpretazione di
segno completamente opposto, la quale non ritiene sanabile la posizione di un
lavoratore espulso e condannato proprio per un reato, quello previsto dallĠart.
14 comma 5 ter del T.U.
immigrazione, relativo alla violazione di una norma sul soggiorno.
Appare, quindi, palese
che in tale comportamento gravemente contradditorio del Ministero va ravvisata,
quanto meno, una violazione del principio del legittimo affidamento del
privato, cittadino e consociato da parte della P.A..
A livello di
normativa statale, per lĠespressa lettera del comma 1 del primo art. della
legge 241 del 1990, ÒlĠattivit amministrativa persegue i fini determinati
dalla legge ed retta da criteri di economicit, di efficacia, di imparzialit
di pubblicit e di trasparenza secondo le modalit previste dalla presente
legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonch
dai princpi dellĠordinamento comunitarioÓ, tra cui, pacificamente, previsto pure il
principio del legittimo affidamento che, in quanto parte dei principi generali dellĠordinamento
comunitario viene ad essere automaticamente recepito dallĠordinamento italiano.
In tal senso
molteplici sono le pronunce, esemplificano: Òil diritto di invocare la
tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si trovi in una
situazione dalla quale risulti che lĠamministrazione gli abbia suscitato
aspettative fondate
(Cons. Stato , sez. VI, 27 febbraio 2006 , n. 846). Si in particolare
affermato che relativamente al principio della tutela del legittimo affidamento
del beneficiario dellĠatto favorevole, occorre verificare se gli atti
dellĠautorit amministrativa abbiano ingenerato fondate aspettative in
capo ad un operatore economico prudente ed accorto e, ove la verifica dia esito positivo,
occorre accertare la legittimit di tali aspettative (Corte giustizia CE, sez.
II, 14 settembre 2006, n. 181)Ó
(si veda T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II Sent., 20/03/2009, n. 556).
EĠ chiaro che,
nel caso di specie, il Ministero ha creato un legittimo affidamento,
addirittura rispondendo in un modo preciso ed inequivocabile alle domande
formulate e conseguentemente pubblicando le risposte sul proprio sito e poi,
con il provvedimento di diniego dellĠistanza di emersione, motivata per la
sussistenza del precedente penale relativo alle violazioni delle norme sul
soggiorno, comportandosi poi in modo del tutto difforme.
Per i motivi su esposti la
Prefettura – Sportello Unico per lĠimmigrazione di Trieste, ha emesso un
provvedimento viziato sia per violazione di legge, avendo male interpretato ed
applicato il dettato normativo, ma anche da eccesso di potere in quanto emanato
in palese violazione di unĠinterpretazione della norma resa pubblica tramite il
sito internet del Ministero.
Come
tale, il provvedimento qui impugnato risulta essere illegittimo sotto
molteplici profili e merita di essere annullato.
2. VIOLAZIONE
DELLA L. 241/1990 QUANTO ALLA PARTECIPAZIONE DEL SOGGETTO INTERESSATO AL
PROCEDIMENTO
Richiamando
le argomentazioni pi sopra esposte, nelle premesse di inquadramento,
relativamente alla coesistenza di due situazioni giuridiche soggettive (quella
del datore di lavoro e del lavoratore) le quali costituiscono il substrato su
cui si fondano due interessi parimenti tutelati dallĠordinamento ai sensi della
L. 241/1990, nella vicenda che qui ci occupa suscita notevoli perplessit la
totale assenza di una dei due soggetti (il lavoratore) da tutte le fasi del
procedimento di sanatoria.
Premesso
che la L. 102/2009 non prevede alcuna deroga a quanto previsto dalla L.
241/1990 in merito allĠobbligo di partecipazione di tutti i soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento finale destinato a produrre effetti
diretti (art. 7, L. 241/1990), non dato comprendere per quali insondabili
ragioni il lavoratore – palesemente portatore di un interesse diretto ed
attuale nei confronti dellĠesito dellĠistanza di sanatoria – non sia mai
stato coinvolto nella vicenda, soprattutto nel momento in cui lĠistanza veniva
ad essere respinta a causa di una problematica elusivamente soggettiva del
lavoratore, rispetto alla quale il datore di lavoro (unico destinatario del
preavviso di rigetto ex art. 10-bis della L.241/1990) poteva anche non sapere
nulla, visto che il fatto incriminato avvenuto in altra citt.
Al
momento attuale, con la normativa vigente, non pi ammissibile che la
situazione giuridica soggettiva di una persona venga ad essere gravemente
pregiudicata, senza che la medesima sia mai posta in grado di evidenziare,
nelle opportune sedi, le proprie ragioni.
Si
ritiene pertanto, che il presente giudizio non possa svolgersi, perpetuando la
totale assenza del soggetto portatore dellĠinteresse maggiore (dopo tutto, il
datore di lavoro potrebbe reperire un altro lavoratore in sostituzione di
quello espulso, mentre per il lavoratore allontanato il danno sarebbe
irreversibile, perch gli precluderebbe definitivamente ogni possibilit di
restare in Italia).
In
ogni caso, la totale assenza del lavoratore, mai destinatario n della
comunicazione di avvio del procedimento di sanatoria ex art. 7, n del
preavviso di rigetto ex art. 10-bis della L. 241/1990, vengono a costituire una
palese violazione sia della normativa vigente, ma anche dei principi
costituzionali e generali dellĠordinamento, senza che possa mai esser invocata
la previsione dellĠart. 21-octies, comma 2 della L.241/1990, posto che proprio
lĠesistenza di una circolare interpretativa viene a precludere la possibilit
che il provvedimento emesso possa esser ritenuto a natura vincolata, ovvero che
la P.A. possa provare in giudizio che il contenuto dispositivo del medesimo non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
*********
DOMANDA DI SOSPENSIVA
Quanto
al fumus boni iuris, ci si
ricollega a quanto gi dedotto nei motivi di ricorso su esposti, dai quali
emergono numerosi vizi di illegittimit del provvedimento impugnato.
Soprattutto
la mancata partecipazione del maggior interessato al buon esito del
procedimento di sanatoria impone che si addivenga alla sospensione cautelare
del provvedimento di inammissibilit della sanatoria, al fine di consentirgli
di svolgere in questa sede ogni difesa del proprio interesse giuridicamente
tutelato.
Quanto
al periculum in mora, si
evidenzia che il sig. N.B. un cittadino senegalese che svolge attualmente una
regolare attivit lavorativa alle dipendenze del ricorrente, quindi
perfettamente inserito nel contesto socio-lavorativo italiano e lĠeventuale suo
trattenimento presso il CIE di Gradisca, in attesa di essere espulso,
priverebbe il ricorrente delle prestazioni del lavoratore e gli causerebbe un
grave danno economico.
A
tal fine, il Ministero resistente andr invitato a notificare il provvedimento
di diniego della sanatoria anche al lavoratore interessato, al fine di
consentirgli la tutela dei propri interessi legittimi, anche in questa sede.
P:Q:M.
Si
richiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia
Giulia voglia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previa
ogni opportuna e/o necessaria declaratoria:
IN
VIA CAUTELARE
Accogliere
la domanda di sospensiva proposta, previa audizione in camera di consiglio.
IN
VIA PRINCIPALE ANNULLARE
1) del provvedimento di inammissibilit
dellĠistanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal ÉÉ..per il
lavoratore sig. ÉÉÉ. prot. N. P-TS/L/N/2009/101066 dd. 30.03.2010 notificato il
16.04.2010;
2) della circolare del Ministero dellĠInterno
– Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 1843 del 17.3.2010, laddove
prevede espressamente che, nelle procedure di emersione di cui alla L.
102/2009, le Questure debbano esprimere parere negativo e archiviare le istanze
di rilascio del permesso di soggiorno eventualmente gi presentate, in caso di
condanna ex art. 14, comma 5-ter del D.Lgs. 286/1998;
3) di tutti gli atti presupposti, connessi e
consequenziali agli atti impugnati;
Con rifusione di
spese ed onorari, come per norma.
Ai sensi e per gli
effetti della legge 23.12.1999 n. 488 art. 9, la parte ricorrente dichiara che
il presente procedimento di valore indeterminabile.
Con riserva di
presentare motivi aggiunti, e di ulteriormente dedurre e produrre, si
depositeranno i documenti di cui in narrativa.
Trieste,
17 aprile 2010
avv.
Deborah Berton
RELATA DI NOTIFICA
A
richiesta come in atti, io Assistente/Collaboratore UNEP, addetto all'Ufficio
Unico presso la Corte d'Appello di Trieste, ho notificato il retroesteso
ricorso a:
1) MINISTERO DELL'INTERNO - in persona del Ministro in carica pro
tempore c/o Avvocatura dello Stato piazza Dalmazia, 3 - Trieste;
2)
SPORTELLO UNICO PER LĠIMMIGRAZIONE – PREFETTURA DI TRIESTE in persona del
Prefettura in carica pro tempore c/o Avvocatura dello Stato piazza Dalmazia, 3
- Trieste;