REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
N.
410/07 Reg.Dec. N. 1469 Reg.Ric. ANNO 2002 |
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1469/02, proposto da:
DERVISHAJ
MYZAFER, rappresentato e difeso dallĠavv. Gigliola Ricci
Mazza, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio della stessa in Roma, via di
Pietralata, n. 320;
contro
MINISTERO
DELLĠINTERNO, in persona del ministro in
carica, rappresentato e difeso dallĠAvvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici
domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per lĠannullamento
della
sentenza del Tribunale amministrativo regionale dellĠEmilia Romagna, sezione
staccata di Parma, 11 gennaio 2001, n. 1;
visto il ricorso in appello, con i relativi
allegati;
visto lĠatto di costituzione in
giudizio dellĠappellato;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti tutti gli atti della causa;
relatore allĠudienza pubblica del 1Ħ dicembre
2006 il consigliere Carmine
Volpe, e uditi lĠavv. G. Ricci Mazza per lĠappellante e lĠavv. dello Stato
Fiduccia per lĠappellato;
ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Il primo giudice ha respinto il ricorso proposto
dal signor Myzafer Dervishaj, di nazionalit albanese, avverso il provvedimento
del questore di Reggio Emilia 4 marzo 1999, con cui stata respinta lĠistanza
presentata dallo stesso e diretta a ottenere il rinnovo del permesso di
soggiorno. Erano impugnati anche tutti gli atti precedenti, preordinati,
consequenziali e comunque connessi.
Il provvedimento impugnato premetteva che, dal
fascicolo dĠufficio del suddetto cittadino extracomunitario, risultavano, a suo
carico, segnalazioni per reati di armi, associazione per delinquere finalizzata
allo spaccio di stupefacenti, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti; e
considerava che siffatti reati erano da ritenere Ògravemente lesivi delle
regole su cui modellata la societ italianaÓ.
Il primo giudice ha ritenuto che il
provvedimento impugnato fosse sufficientemente motivato per relationem, con lĠespresso
riferimento alle segnalazioni risultanti dal C.E.D. del Ministero dellĠinterno,
e che, ai fini del giudizio di pericolosit dello straniero, non fosse
necessaria lĠesistenza di sentenze di condanna.
La sentenza viene appellata dal signor Dervishaj
per i seguenti motivi:
1) violazione dellĠart. 3 della l. 7 agosto
1990, n. 241; violazione degli artt. 4, 5 e 22 del d.lgs. 25 luglio 1998, n.
286; eccesso di potere per sviamento; eccesso di potere per erroneit dei
presupposti; eccesso di potere per difetto e/o erronea valutazione degli
elementi istruttori; eccesso di potere per insufficienza, illogicit e
contraddittoriet della motivazione; perplessit; violazione dellĠart. 97 della
cost.; violazione e falsa applicazione dellĠart. 111 della cost..
LĠappellante sostiene che non sarebbe legittimo
motivare per relationem rinviando ai dati penali risultanti dal C.E.D. del Ministero
dellĠinterno e che vi sarebbero stati i presupposti per rinnovare il permesso
di soggiorno.
Il Ministero dellĠinterno si costituito in
giudizio, resistendo al ricorso in appello.
Le parti hanno prodotto memorie con le quali
hanno ulteriormente illustrato le rispettive difese.
Il ricorso in appello infondato.
Ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5,
del d.lgs. n. 286/1998, il rinnovo del permesso di soggiorno rifiutato se lo
straniero considerato Òuna minaccia per lĠordine pubblico o la sicurezza
dello StatoÓ. Il tipo dei reati (sufficientemente indicati nel provvedimento
impugnato) per i quali lĠappellante stato denunciato comportano, per la loro
gravit, che lo stesso rappresenta una minaccia per lĠordine pubblico dello
Stato; indipendentemente dallĠintervento di una sentenza di condanna, la quale
non costituisce condizione necessaria per considerare lo straniero socialmente
pericoloso.
La circostanza per cui, allo stato, dal
certificato dei carichi pendenti e dal certificato penale del casellario
giudiziale non risulta nulla a carico dellĠappellante non comporta
lĠillegittimit del provvedimento impugnato, da valutarsi al momento della sua
adozione.
Quanto allĠultimo motivo del ricorso in appello,
con cui si denunciata la violazione dellĠart. 6 della l. n. 241/1990, si
tratta di censura inammissibile siccome non dedotta in primo grado.
Il ricorso in appello, pertanto, deve essere
respinto. Le spese del giudizio,
sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.
Per questi motivi
il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, sezione sesta, respinge il ricorso in appello.
Compensa tra le parti le
spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dallĠautorit amministrativa.
Cos deciso in Roma il 1Ħ dicembre 2006 dal Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con lĠintervento
dei signori:
Mario
Egidio Schinaia presidente
Sabino
Luce consigliere
Carmine
Volpe consigliere,
estensore
Gianpiero
Paolo Cirillo consigliere
Giuseppe
Romeo consigliere
Presidente
f.to Mario Egidio
Schinaia
Consigliere Segretario
f.to Carmine
Volpe f.to
Giovanni Ceci
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
il..................01/02/2007...................
(Art.
55, L.27/4/1982, n.186)
Il
Direttore della Sezione
f.to Maria Rita
Oliva
CONSIGLIO
DI STATO
In
Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Add...................................copia
conforme alla presente stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a
norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria