REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 410/07

Reg.Dec.

N. 1469 Reg.Ric.

ANNO   2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 1469/02, proposto da:

DERVISHAJ MYZAFER, rappresentato e difeso dallĠavv. Gigliola Ricci Mazza, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Roma, via di Pietralata, n. 320;

contro

MINISTERO DELLĠINTERNO, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dallĠAvvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per lĠannullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale dellĠEmilia Romagna, sezione staccata di Parma, 11 gennaio 2001, n. 1;

visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

visto lĠatto di costituzione in giudizio dellĠappellato;

viste le memorie prodotte dalle parti;

visti tutti gli atti della causa;

relatore allĠudienza pubblica del 1Ħ dicembre 2006 il consigliere Carmine Volpe, e uditi lĠavv. G. Ricci Mazza per lĠappellante e lĠavv. dello Stato Fiduccia per lĠappellato;

ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Il primo giudice ha respinto il ricorso proposto dal signor Myzafer Dervishaj, di nazionalitˆ albanese, avverso il provvedimento del questore di Reggio Emilia 4 marzo 1999, con cui  stata respinta lĠistanza presentata dallo stesso e diretta a ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. Erano impugnati anche tutti gli atti precedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi.

Il provvedimento impugnato premetteva che, dal fascicolo dĠufficio del suddetto cittadino extracomunitario, risultavano, a suo carico, segnalazioni per reati di armi, associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti; e considerava che siffatti reati erano da ritenere Ògravemente lesivi delle regole su cui  modellata la societˆ italianaÓ.

Il primo giudice ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse sufficientemente motivato per relationem, con lĠespresso riferimento alle segnalazioni risultanti dal C.E.D. del Ministero dellĠinterno, e che, ai fini del giudizio di pericolositˆ dello straniero, non fosse necessaria lĠesistenza di sentenze di condanna.

La sentenza viene appellata dal signor Dervishaj per i seguenti motivi:

1) violazione dellĠart. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241; violazione degli artt. 4, 5 e 22 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; eccesso di potere per sviamento; eccesso di potere per erroneitˆ dei presupposti; eccesso di potere per difetto e/o erronea valutazione degli elementi istruttori; eccesso di potere per insufficienza, illogicitˆ e contraddittorietˆ della motivazione; perplessitˆ; violazione dellĠart. 97 della cost.; violazione e falsa applicazione dellĠart. 111 della cost..

LĠappellante sostiene che non sarebbe legittimo motivare per relationem rinviando ai dati penali risultanti dal C.E.D. del Ministero dellĠinterno e che vi sarebbero stati i presupposti per rinnovare il permesso di soggiorno.

Il Ministero dellĠinterno si  costituito in giudizio, resistendo al ricorso in appello.

Le parti hanno prodotto memorie con le quali hanno ulteriormente illustrato le rispettive difese.

Il ricorso in appello  infondato.

Ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, il rinnovo del permesso di soggiorno  rifiutato se lo straniero  considerato Òuna minaccia per lĠordine pubblico o la sicurezza dello StatoÓ. Il tipo dei reati (sufficientemente indicati nel provvedimento impugnato) per i quali lĠappellante  stato denunciato comportano, per la loro gravitˆ, che lo stesso rappresenta una minaccia per lĠordine pubblico dello Stato; indipendentemente dallĠintervento di una sentenza di condanna, la quale non costituisce condizione necessaria per considerare lo straniero socialmente pericoloso.

La circostanza per cui, allo stato, dal certificato dei carichi pendenti e dal certificato penale del casellario giudiziale non risulta nulla a carico dellĠappellante non comporta lĠillegittimitˆ del provvedimento impugnato, da valutarsi al momento della sua adozione.

Quanto allĠultimo motivo del ricorso in appello, con cui si  denunciata la violazione dellĠart. 6 della l. n. 241/1990, si tratta di censura inammissibile siccome non dedotta in primo grado.

Il ricorso in appello, pertanto, deve essere respinto. Le spese del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.

Per questi motivi

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge il ricorso in appello.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dallĠautoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Roma il 1Ħ dicembre 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con lĠintervento dei signori:

Mario Egidio Schinaia                                   presidente

Sabino Luce                                                  consigliere

Carmine Volpe                                              consigliere, estensore

Gianpiero Paolo Cirillo                                 consigliere

Giuseppe Romeo                                           consigliere

 

Presidente

f.to Mario Egidio Schinaia

Consigliere                                                                          Segretario

f.to Carmine Volpe                                                   f.to Giovanni Ceci

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

il..................01/02/2007...................

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

f.to Maria Rita Oliva

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

Add“...................................copia conforme alla presente  stata trasmessa

 

al Ministero..............................................................................................

 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

 

                                                                      Il Direttore della Segreteria