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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

6 ottobre 2009 (*)

ÇCooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato di arresto europeo e procedure di consegna fra Stati membri – Art. 4, punto 6 – Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo – Attuazione nel diritto nazionale – Persona arrestata cittadina dello Stato membro di emissione – Non esecuzione del mandato di arresto europeo da parte dello Stato membro di esecuzione subordinata ad un soggiorno per un periodo di cinque anni sul suo territorio – Art. 12 CEÈ

Nel procedimento C123/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 35 UE e 234 CE, dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) con decisione 28 dicembre 2007, pervenuta in cancelleria il 21 marzo 2008, nel procedimento relativo allĠesecuzione di un mandato di arresto europeo emesso contro

Dominic Wolzenburg,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, K. Lenaerts e M. Ilešič, presidenti di sezione, dai sigg. A. Tizzano, A. Borg Barthet, J. Malenovský, J. Klučka, U. L›hmus e L. Bay Larsen (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la domanda del giudice del rinvio del 17 marzo 2008, pervenuta in cancelleria il 21 marzo 2008, di sottoporre il rinvio pregiudiziale ad una procedura dĠurgenza conformemente allĠart. 104 ter del regolamento di procedura,

vista la decisione della Terza Sezione della Corte 2 aprile 2008 di non sottoporre il rinvio pregiudiziale alla procedura dĠurgenza,

vista la fase scritta proseguita in forza dellĠart. 104 ter, n. 2, quinto comma, del regolamento di procedura e in seguito allĠudienza del 17 febbraio 2009,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il sig. Wolzenburg, dagli avv.ti D. Wiersum e J. van der Putte, advocaten;

–        per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re C. Wissels e M. Noort, in qualitˆ di agenti;

–        per il governo danese, dal sig. C. Pilgaard Zinglersen, in qualitˆ di agente;

–        per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra J. Kemper, in qualitˆ di agenti;

–        per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e J.-C. Niollet, in qualitˆ di agenti;

–        per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl e dalla sig.ra T. FŸlšp, in qualitˆ di agenti;

–        per il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz, in qualitˆ di agente;

–        per la Commissione delle Comunitˆ europee, dalla sig.ra S. GrŸnheid e dal sig. R. Troosters, in qualitˆ di agenti,

sentite le conclusioni dellĠavvocato generale, presentate allĠudienza del 24 marzo 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullĠinterpretazione dellĠart. 4, punto 6, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato dĠarresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1), e 12 CE.

2        Detta domanda  stata presentata nellĠambito di un procedimento relativo allĠesecuzione, da parte dellĠInternationale Rechtshulpkamer del Rechtbank Amsterdam (sezione della cooperazione internazionale del Tribunale di Amsterdam; in prosieguo: lĠÇautoritˆ giudiziaria di esecuzione olandeseÈ), di un mandato di arresto europeo emesso il 13 luglio 2006 dalla Staatsanwaltschaft Aachen (in prosieguo: lĠÇautoritˆ giudiziaria di emissione tedescaÈ) contro il sig. Wolzenburg, cittadino tedesco.

 Contesto normativo

 Il titolo VI del Trattato UE

3        DallĠinformazione relativa alla data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunitˆ europee del 1Ħ maggio 1999 (GU L 114, pag. 56), risulta che il Regno dei Paesi Bassi ha effettuato una dichiarazione ai sensi dellĠart. 35, n. 2, UE, con la quale ha accettato la competenza della Corte a pronunciarsi in via pregiudiziale secondo le modalitˆ di cui allĠart. 35, n. 3, lett. b), UE.

 La decisione quadro 2002/584/GAI

4        Il quinto ÔconsiderandoĠ della decisione quadro 2002/584 recita:

ÇLĠobiettivo dellĠUnione di diventare uno spazio di libertˆ, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dellĠestradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autoritˆ giudiziarie. (...) Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertˆ, sicurezza e giustiziaÈ.

5        Il settimo ÔconsiderandoĠ della decisione quadro precisa quanto segue:

ÇPoichŽ lĠobiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non pu˜ essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri e pu˜ dunque, a causa della dimensione e dellĠeffetto, essere realizzato meglio a livello dellĠUnione, il Consiglio pu˜ adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietˆ menzionato allĠarticolo 2 del Trattato sullĠUnione europea e allĠarticolo 5 del Trattato che istituisce le Comunitˆ europee (...)È.

6        LĠottavo ÔconsiderandoĠ della medesima decisione quadro  cos“ formulato:

ÇLe decisioni relative allĠesecuzione di un mandato dĠarresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che lĠautoritˆ giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata  stata arrestata dovrˆ prendere la decisione relativa alla sua consegnaÈ.

7        LĠart. 1, nn. 1 e 2, della decisione quadro 2002/584 definisce il mandato di arresto europeo e lĠobbligo di esecuzione del medesimo nei seguenti termini:

Ç1. Il mandato dĠarresto europeo  una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dellĠarresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dellĠesercizio di unĠazione penale o dellĠesecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertˆ.

2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato dĠarresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadroÈ.

8        LĠart. 2, n. 1, della decisione quadro prevede che, se  stata disposta una condanna ad una pena, un mandato di arresto europeo pu˜ essere emesso per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi.

9        LĠart. 3 della medesima decisione quadro elenca tre Ç[m]otivi di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeoÈ.

10      LĠart. 4 della decisione quadro 2002/584, intitolato ÇMotivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeoÈ, elenca, in sette punti, tali motivi. Al riguardo il punto 6 dispone quanto segue:

ÇLĠautoritˆ giudiziaria dellĠesecuzione pu˜ rifiutare di eseguire il mandato dĠarresto europeo:

(É)

6)      se il mandato dĠarresto europeo  stato rilasciato ai fini dellĠesecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertˆ, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto internoÈ.

11      LĠart. 5 della detta decisione quadro, intitolato ÇGaranzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolariÈ, cos“ dispone:

ÇLĠesecuzione del mandato di arresto europeo da parte dellĠautoritˆ giudiziaria dellĠesecuzione pu˜ essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni:

(É)

3)      Se la persona oggetto del mandato dĠarresto europeo ai fini di unĠazione penale  cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna pu˜ essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertˆ eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittenteÈ.

12      LĠart. 11 della medesima decisione quadro, intitolato ÇDiritti del ricercatoÈ, dispone al n. 1:

ÇQuando il ricercato  arrestato lĠautoritˆ giudiziaria dellĠesecuzione competente lo informa, in conformitˆ con il proprio diritto interno, del mandato dĠarresto europeo e del suo contenuto, nonchŽ della possibilitˆ di acconsentire alla propria consegna allĠautoritˆ giudiziaria emittenteÈ.

 La decisione quadro 2008/909/GAI

13      La decisione quadro del Consiglio 27 novembre 2008, 2008/909/GAI, relativa allĠapplicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertˆ personale, ai fini della loro esecuzione nellĠUnione europea (GU L 327, pag. 27), che si applica del pari, mutatis mutandis, allĠesecuzione delle condanne nei casi di cui allĠart. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, dovrˆ, in forza del suo art. 29, essere attuata dagli Stati membri prima del 5 dicembre 2011.

14      LĠart. 3, n. 1, della decisione quadro 2008/909 precisa che il suo scopo  stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena.

15      LĠart. 4, n. 7, lett. a), di detta disposizione quadro contiene una disposizione facoltativa che consente allĠautoritˆ competente di uno Stato membro di comunicare una sentenza allo Stato membro di esecuzione se la persona condannata vi vive e vi soggiorna legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni.

 La direttiva 2004/38/CE

16      La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dellĠUnione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e – rettifiche – GU 2004, L 229, pag. 35; GU 2005, L 197, pag. 34, e GU 2007, L 204, pag. 28), enuncia al suo diciassettesimo ÔconsiderandoĠ:

ÇUn diritto di un soggiorno permanente per i cittadini dellĠUnione che hanno scelto di trasferirsi a tempo indeterminato nello Stato membro ospitante rafforzerebbe il senso di appartenenza alla cittadinanza dellĠUnione e costituisce un essenziale elemento di promozione della coesione sociale, che  uno degli obiettivi fondamentali dellĠUnione. Occorre quindi istituire un diritto di soggiorno permanente per tutti i cittadini dellĠUnione ed i loro familiari che abbiano soggiornato nello Stato membro ospitante per un periodo ininterrotto di cinque anni conformemente alle condizioni previste dalla presente direttiva e senza diventare oggetto di una misura di allontanamentoÈ.

17      LĠart. 16, n. 1, di detta direttiva dispone:

ÇIl cittadino dellĠUnione che abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante ha diritto al soggiorno permanente in detto Stato (É)È.

18      Ai sensi dellĠart. 19, n. 1, della medesima direttiva:

ÇGli Stati membri, dopo aver verificato la durata del soggiorno, su presentazione della domanda rilasciano al cittadino dellĠUnione titolare del diritto di soggiorno permanente un documento che attesta tale soggiorno permanenteÈ.

 Il diritto nazionale

19      LĠart. 6 della legge sulla consegna di persone (Overleveringswet) del 29 aprile 2004 (Staatsblad 2004, n. 195; in prosieguo: lĠÇOLWÈ), attua gli artt. 4, punto 6, e 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 nellĠordinamento giuridico olandese.

20      LĠart. 6, nn. 1-3, dellĠOLW riguarda i cittadini olandesi. Se il n. 1 di detto articolo attua lĠart. 5, punto 3, della suddetta decisione quadro, i nn. 2 e 3 attuano lĠart. 4, punto 6, della stessa. Ai sensi di questi due ultimi paragrafi:

Ç2.      La consegna di un cittadino olandese non  consentita se  richiesta ai fini dellĠesecuzione di una pena limitativa della libertˆ a questi imposta con sentenza irrevocabile.

3.      In caso di rifiuto della consegna esclusivamente in forza del disposto del n. 2, il pubblico ministero comunica allĠautoritˆ giudiziaria emittente la disponibilitˆ a prendersi carico dellĠesecuzione della sentenza, secondo la procedura prevista allĠart. 11 della Convenzione sul trasferimento dei condannati del 21 marzo 1983 o secondo una diversa convenzione applicabileÈ.

21      LĠart. 6, n. 5, dellĠOLW, che riguarda le persone diverse dai cittadini olandesi, che essi siano cittadini sia di uno Stato membro sia di uno Stato terzo, cos“ dispone:

ÇI nn. 1-4 si applicano parimenti a uno straniero titolare di un permesso di soggiorno di durata illimitata, sempre che questi possa essere perseguito nei Paesi Bassi per i fatti allĠorigine del mandato di arresto europeo e sempre che si possa presumere che questi non perderˆ il suo diritto di soggiorno nei Paesi Bassi in conseguenza di una pena o di una misura inflittagli dopo la consegnaÈ.

22      DallĠart. 8, lett. e), della legge sugli stranieri (Vreemdelingenwet) del 23 novembre 2000 (Staatsblad 2000, n. 495; in prosieguo: la ÇVwÈ) risulta che uno straniero soggiorna legalmente nei Paesi Bassi in quanto cittadino comunitario unicamente fintantochŽ egli vi soggiorna in base ad una norma emanata in virt del Trattato ovvero dellĠAccordo 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo (GU 1994, L 1, pag. 3).

23      LĠart. 9, n. 2, della Vw prevede che, quando uno straniero soggiorna legalmente ai sensi dellĠart. 8, lett. e), di questĠultima ed  cittadino comunitario, il Ministro della Giustizia olandese gli accorda un documento attestante la regolaritˆ di detto soggiorno se ha ottenuto il diritto di soggiorno permanente ai sensi dellĠart. 16 della direttiva 2004/38.

24      DallĠart. 20, n. 1, della Vw, intitolato ÇAutorizzazione di soggiorno a durata indeterminataÈ, risulta che il Ministro della Giustizia olandese  competente a concedere unĠautorizzazione di soggiorno a durata indeterminata.

25      LĠart. 21, n. 1, lett. a), della Vw prevede che la domanda volta ad ottenere unĠautorizzazione di soggiorno a durata indeterminata ai sensi dellĠart. 20 di detta legge pu˜ essere respinta solo quando lo straniero non ha soggiornato legalmente durante cinque anni ininterrottamente, ai sensi dellĠart. 8 della stessa legge, immediatamente prima della presentazione della domanda.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

26      Con sentenze emesse nel 2002, due organi giurisdizionali tedeschi hanno inflitto al sig. Wolzenburg, con beneficio della condizionale, due pene detentive per aver commesso, durante il 2001, vari reati, in particolare per aver importato marijuana in Germania.

27      Con sentenza che pronunciava una pena combinata (ÇGesamtstrafenbeschlussÈ), emessa il 27 marzo 2003, lĠAmtsgericht Aachen (Germania) ha commutato queste due pene in una pena detentiva condizionale di un anno e nove mesi.

28      Il sig. Wolzenburg si  recato nei Paesi Bassi allĠinizio del mese di giugno 2005. Vi soggiorna in un appartamento situato a Venlo, in forza di un contratto di locazione stipulato in suo nome e in quello di sua moglie.

29      Con sentenza emessa il 5 luglio 2005, lĠAmtsgericht Plettenberg (Germania) ha revocato la sospensione condizionale della pena combinata accordata nel 2003, a causa del fatto che il sig. Wolzenburg aveva violato le condizioni stabilite per beneficiare di tale sospensione.

30      Il 13 luglio 2006 lĠautoritˆ giudiziaria di emissione tedesca ha emesso un mandato di arresto europeo contro il sig. Wolzenburg.

31      Il 17 luglio 2006 detta autoritˆ ha segnalato il sig. Wolzenburg nel Sistema di Informazione Schengen (SIS) ai fini dellĠesecuzione della sua pena detentiva divenuta definitiva.

32      Il 1Ħ 0agosto 2006 il sig. Wolzenburg  stato arrestato e posto in detenzione provvisoria nei Paesi Bassi in base a tale segnalazione.

33      Il 3 agosto 2006 lĠautoritˆ giudiziaria di emissione tedesca ha inviato allĠautoritˆ giudiziaria di esecuzione olandese il mandato di arresto europeo, emesso il 13 luglio 2006, chiedendo la consegna del sig. Wolzenburg ai fini dellĠesecuzione della pena di un anno e nove mesi cui questĠultimo era stato condannato.

34      Il 20 settembre 2006 il sig. Wolzenburg si  presentato al servizio di immigrazione e di naturalizzazione olandese per farsi iscrivere come cittadino dellĠUnione nei Paesi Bassi.

35      Prima di dedicarsi, a partire dal settembre 2008, ad un tirocinio, il sig. Wolzenburg ha svolto unĠattivitˆ subordinata nei Paesi Bassi a partire dallĠultimo trimestre del 2005.

36      Dal fascicolo presentato alla Corte risulta che il sig. Wolzenburg non ha acconsentito alla sua consegna da parte dellĠautoritˆ giudiziaria di esecuzione olandese allĠautoritˆ giudiziaria di emissione tedesca secondo la procedura abbreviata prevista dallĠOLW.

37      Il giudice del rinvio dichiara che i fatti che sono allĠorigine dellĠemissione di un mandato di arresto europeo contro il sig. Wolzenburg sono punibili in diritto olandese e che questi non pu˜ perdere il suo diritto di soggiorno nei Paesi Bassi a causa delle infrazioni per le quali  stato condannato in Germania.

38      Detto organo giurisdizionale osserva del pari che il sig. Wolzenburg non soddisfa i requisiti per ottenere unĠautorizzazione di soggiorno a durata indeterminata sul territorio olandese, in quanto non ha ancora soggiornato ininterrottamente per un periodo di cinque anni nei Paesi Bassi, ma che i cittadini dellĠUnione che soggiornano legalmente in uno Stato membro in forza del diritto comunitario non scelgono sempre di chiedere tale autorizzazione.

39      In tal circostanze, il Rechtbank Amsterdam ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

Ç1)      Se per persone che dimorano o che sono residenti dello Stato membro di esecuzione, ai sensi dellĠart. 4, punto 6, della decisione quadro [2002/584], si debbano intendere persone che non possiedono la cittadinanza dello Stato membro di esecuzione, ma quella di un altro Stato membro, e che, in forza dellĠart. 18, n. 1, CE, soggiornano legalmente nello Stato membro di esecuzione, senza riguardo alla durata di detto soggiorno legale.

2)      a)     In caso di soluzione negativa della prima questione: se le nozioni di cui alla prima questione debbano essere interpretate nel senso che esse si riferiscono a persone che non possiedono la cittadinanza dello Stato membro di esecuzione, ma quella di un altro Stato membro, e che, prima del loro arresto in forza di un mandato di arresto europeo, hanno soggiornato legalmente nello Stato membro di esecuzione per almeno un periodo determinato, in forza dellĠart. 18, n. 1, CE.

b)      In caso di soluzione affermativa della seconda questione, lett. a), quali siano le condizioni che possono essere poste alla durata del soggiorno legale.

3)      In caso di soluzione affermativa della seconda questione, lett. a), se lo Stato membro di esecuzione possa porre, oltre al requisito relativo alla durata del soggiorno legale, ulteriori requisiti amministrativi, come il possesso di un permesso di soggiorno a durata illimitata.

4)      Se una misura nazionale che ponga condizioni, in presenza delle quali lĠautoritˆ giudiziaria dello Stato membro di esecuzione respinge un mandato di arresto europeo ai fini dellĠesecuzione di una pena privativa della libertˆ, rientri nellĠambito di applicazione (ratione materiae) del Trattato CE.

5)      Tenendo presente che

–      lĠart. 6, nn. 2 e 5, dellĠOLW prevede un regime che equipara ai cittadini olandesi le persone che non possiedono la cittadinanza olandese, ma dispongono di un permesso di soggiorno olandese a durata illimitata,

e

–      siffatto regime comporta che per questo gruppo di persone la consegna deve essere negata, se il mandato di arresto europeo riguarda lĠesecuzione di una pena limitativa della libertˆ divenuta definitiva,

se lĠart. 6, nn. 2 e 5, dellĠOLW configuri una discriminazione vietata ai sensi dellĠart. 12 CE, in quanto siffatta equiparazione non  prevista anche nei confronti dei cittadini di altri Stati membri aventi un diritto di soggiorno in forza dellĠart. 18, n. 1, CE, che non perderanno siffatto diritto di soggiorno in conseguenza della pena limitativa della libertˆ che viene loro irrogata in via definitiva, ma che non dispongono di un permesso di soggiorno olandese a durata illimitataÈ.

 Sulle questioni pregiudiziali

40      In via preliminare, occorre, in primo luogo, ricordare che, come risulta dal punto 3 della presente sentenza, la Corte  nella fattispecie competente a statuire sullĠinterpretazione della decisione quadro 2002/584 a norma dellĠart. 35 UE.

41      In secondo luogo, occorre precisare che, ai sensi dallĠart. 32 della decisione quadro, questa si applica alle richieste relative a fatti che, come quelli nella causa principale, sono stati commessi prima del 1Ħ gennaio 2004, a condizione che lo Stato membro di esecuzione non abbia fatto una dichiarazione secondo cui continuerˆ a trattare queste richieste conformemente al sistema di estradizione applicabile prima di tale data. é pacifico che il Regno dei Paesi Bassi non ha fatto una tale dichiarazione.

 Sulla quarta questione

42      Con la quarta questione, che occorre esaminare in primo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un cittadino di uno Stato membro che risiede legittimamente in un altro Stato membro abbia il diritto di avvalersi dellĠart. 12, primo comma, CE nei confronti di una normativa nazionale, quale lĠOLW, che stabilisce le condizioni secondo le quali lĠautoritˆ giudiziaria competente pu˜ rifiutare di eseguire un mandato di arresto europeo emesso ai fini dellĠesecuzione di una pena detentiva.

43      Al riguardo va constatato che, anche se lĠart. 12, primo comma, CE vieta, nella sfera di applicazione del Trattato CE, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dello stesso previste, ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalitˆ, la decisione quadro 2002/584  stata adottata in base al Trattato UE e non al Trattato CE.

44      Tuttavia, da tale constatazione non si pu˜ dedurre che le disposizioni nazionali adottate da uno Stato membro al fine di attuare un atto rientrante nel Trattato UE esulerebbero da qualsiasi controllo della loro legittimitˆ con riguardo al diritto comunitario.

45      Infatti, gli Stati membri non possono, nellĠambito dellĠattuazione di una decisione quadro, recare pregiudizio al diritto comunitario, in particolare alle disposizioni del Trattato CE relative alla libertˆ riconosciuta a qualsiasi cittadino dellĠUnione di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri.

46      Nella fattispecie occorre constatare che la situazione di una persona come il sig. Wolzenburg rientra nel diritto alla libera circolazione e al libero soggiorno dei cittadini dellĠUnione negli Stati membri e rientra quindi nella sfera di applicazione del Trattato CE. Stabilendo la sua residenza nei Paesi Bassi, lĠinteressato ha esercitato il diritto, riconosciuto ad ogni cittadino dellĠUnione dallĠart. 18, n. 1, CE, di circolare e soggiornare liberamente nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di cui  cittadino.

47      Si deve pertanto risolvere la quarta questione nel senso che un cittadino di uno Stato membro che risieda legittimamente in un altro Stato membro ha diritto di avvalersi dellĠart. 12, primo comma, CE nei confronti di una normativa nazionale, quale lĠOLW, che stabilisce le condizioni secondo le quali lĠautoritˆ giudiziaria competente pu˜ rifiutare di eseguire un mandato di arresto europeo emesso ai fini dellĠesecuzione di una pena detentiva.

 Sulla terza questione

48      Con la terza questione, che va esaminata in secondo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se lĠart. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro di esecuzione pu˜, in aggiunta ad una condizione relativa alla durata di soggiorno in detto Stato, subordinare lĠapplicazione del motivo di non esecuzione facoltativa di un mandato di arresto europeo previsto da tale disposizione a requisiti amministrativi supplementari, quali il possesso di un permesso di soggiorno a durata indeterminata.

49      Al riguardo, lĠart. 16, n. 1, della direttiva 2004/38 prevede espressamente che il cittadino dellĠUnione che abbia soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante ha diritto al soggiorno permanente in detto Stato.

50      LĠart. 19 di detta direttiva non impone ai cittadini dellĠUnione che abbiano acquisito detto diritto di soggiorno permanente in un altro Stato membro ai sensi dellĠart. 16 della stessa direttiva di essere titolari di un permesso di soggiorno a durata indeterminata.

51      Dette disposizioni prevedono nei confronti dei cittadini dellĠUnione che abbiano soggiornato legalmente in un altro Stato membro in via continuativa per cinque anni soltanto il rilascio, dietro loro richiesta, di un documento attestante la permanenza del loro soggiorno, senza imporre tale formalitˆ. Il valore di tale documento  dichiarativo e probatorio, ma questo non pu˜ avere un valore costitutivo (v., in tal senso, sentenza 12 maggio 1998, causa C-85/96, Mart’nez Sala, Racc. pag. I2691, punto 53).

52      Ne consegue che un requisito amministrativo supplementare, quale un permesso di soggiorno a durata indeterminata ai sensi dellĠart. 21 della Vw, non pu˜, quando si tratta di un cittadino dellĠUnione, costituire una condizione preliminare allĠapplicazione del motivo di non esecuzione facoltativa di un mandato di arresto europeo di cui allĠart. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584.

53      Occorre pertanto risolvere la terza questione nel senso che lĠart. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 devĠessere interpretato nel senso che, quando si tratta di un cittadino dellĠUnione, lo Stato membro di esecuzione non pu˜, in aggiunta ad una condizione relativa alla durata di soggiorno in detto Stato, subordinare lĠapplicazione del motivo di non esecuzione facoltativa di un mandato di arresto europeo previsto da tale disposizione ad ulteriori requisiti amministrativi, quali il possesso di un permesso di soggiorno a durata indeterminata.

 Sulla quinta questione

54      Alla luce della soluzione data alla terza questione, si deve considerare che il giudice del rinvio chiede se lĠart. 12, primo comma, CE debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa dello Stato membro di esecuzione che, attuando lĠart. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, obbliga lĠautoritˆ giudiziaria competente di detto Stato a rifiutare di eseguire un mandato di arresto europeo emesso nei confronti dei suoi cittadini, mentre tale rifiuto, quando si tratta di un cittadino di un altro Stato membro che abbia un diritto di soggiorno basato sullĠart. 18, n. 1, CE,  subordinato alla condizione che la persona ricercata abbia soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni in detto Stato membro di esecuzione.

55      Per risolvere tale questione occorre, anzitutto, formulare talune osservazioni relative al sistema di consegna istituito dalla decisione quadro 2002/584 e, in particolare, allĠart. 4, punto 6, di questĠultima.

56      Risulta in particolare dallĠart. 1, nn. 1 e 2, di detta decisione quadro nonchŽ dai suoi ÔconsiderandoĠ quinto e settimo che essa  intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione tra gli Stati membri con un sistema di consegna tra autoritˆ giudiziarie di persone condannate o sospettate, al fine dellĠesecuzione di sentenze o dellĠinstaurazione di azioni penali, fondato sul principio del reciproco riconoscimento (v. sentenza 17 luglio 2008, causa C-66/08, Kozłowski, Racc. pag. I-6041, punto 31).

57      Il principio del riconoscimento reciproco, cui  improntata lĠeconomia generale della decisione quadro 2002/584, implica, a norma dellĠart. 1, n. 2, di questĠultima, che gli Stati membri siano in linea di principio tenuti a dar corso ad un mandato di arresto europeo. Infatti, eccettuati i casi di non esecuzione obbligatoria previsti dallĠart. 3 della stessa decisione quadro, gli Stati membri possono rifiutare lĠesecuzione di un mandato siffatto soltanto nei casi elencati allĠart. 4 di questa (v. sentenza 1Ħ dicembre 2008, causa C-388/08 PPU, Leymann e Pustovarov, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 51).

58      Ne consegue che un legislatore nazionale il quale, in base alle possibilitˆ accordategli dallĠart. 4 di detta decisione quadro, opera la scelta di limitare le situazioni nelle quali la sua autoritˆ giudiziaria di esecuzione pu˜ rifiutare di consegnare una persona ricercata non fa che rafforzare il sistema di consegna istituito da detta decisione quadro a favore di uno spazio di libertˆ, di sicurezza e di giustizia.

59      Infatti, limitando le situazioni nelle quali lĠautoritˆ giudiziaria di esecuzione pu˜ rifiutare di eseguire un mandato di arresto europeo, tale legislazione non fa che agevolare la consegna delle persone ricercate, conformemente al principio del reciproco riconoscimento sancito dallĠart. 1, n. 2, della decisione quadro 2002/584, il quale costituisce il principio fondamentale istituito da questĠultima.

60      Con riguardo a tale principio fondamentale, lĠart. 4 della detta decisione quadro enuncia motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo in base ai quali si pu˜ giustificare che, nello Stato membro di esecuzione, lĠautoritˆ competente rifiuta di eseguire tale mandato.

61      Gli Stati membri dispongono necessariamente, nellĠattuazione dellĠart. 4 della decisione quadro 2002/584 e, in particolare, del suo punto 6, considerato dallĠordinanza di rinvio, di un potere discrezionale certo.

62      A questo proposito occorre sottolineare che, anche se il motivo di non esecuzione facoltativa stabilito allĠart. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, al pari dellĠart. 5, punto 3, della stessa, mira segnatamente a permettere di accordare una particolare importanza alla possibilitˆ di accrescere le opportunitˆ di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui essa  stata condannata (v. sentenza Kozłowski, cit., punto 45), tale scopo, anche se importante, non pu˜ escludere che gli Stati membri, nellĠattuazione di detta decisione quadro, limitino, nel senso indicato dal principio fondamentale enunciato al suo art. 1, n. 2, le situazioni in cui dovrebbe essere possibile rifiutare di consegnare una persona rientrante nella sfera di applicazione di detto art. 4, punto 6.

63      Per quanto attiene inoltre alla questione se una condizione di soggiorno in via continuativa per cinque anni, quale quella prevista dalla normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale, sia in contrasto con il principio di non discriminazione basato sulla cittadinanza, va ricordato che questo principio impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v., in particolare, sentenza 3 maggio 2007, causa C-303/05, Advocaten voor de Wereld, Racc. pag. I-3633, punto 56).

64      DallĠordinanza di rinvio risulta che, ai fini dellĠesecuzione di una pena detentiva inflitta con una pronuncia giudiziaria divenuta irrevocabile, la consegna dei cittadini olandesi allĠautoritˆ giudiziaria di emissione  rifiutata, mentre per i cittadini di Stati membri diversi dal Regno dei Paesi Bassi tale rifiuto  subordinato alla condizione che questi abbiano soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nei Paesi Bassi. Si deve quindi esaminare se il trattamento differenziato dei cittadini degli altri Stati membri sia oggettivamente giustificato.

65      A questo proposito, il governo dei Paesi Bassi osserva che, avendo constatato, nella prassi della consegna di persone che non sono cittadine del Regno dei Paesi Bassi, una grande inventiva quanto agli argomenti dedotti da questi ultimi al fine di provare lĠesistenza di un collegamento con la societˆ olandese, il legislatore nazionale ha voluto, con lĠart. 6, nn. 2 e 5, dellĠOLW, esprimere concretamente, mediante criteri oggettivi, il requisito secondo il quale il soggiorno di dette persone deve rivestire carattere duraturo.

66      Secondo lo stesso governo,  legittimo che uno Stato membro si assicuri, mediante il requisito di una durata di soggiorno continuo di almeno cinque anni, che si rifiuti soltanto lĠesecuzione di mandati di arresto europei emessi contro persone ricercate che abbiano unĠeffettiva prospettiva futura nei Paesi Bassi. Sarebbe quindi legittimo esigere tale collegamento effettivo fra la persona ricercata e la societˆ nella quale essa vuole essere reinserita dopo avervi scontato la pena.

67      Occorre sottolineare, come si  giˆ rilevato al punto 62 della presente sentenza, che il motivo di non esecuzione facoltativa enunciato allĠart. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 mira in particolare a consentire di accordare una particolare importanza alla possibilitˆ di aumentare le opportunitˆ del reinserimento sociale della persona ricercata alla scadenza della pena cui questĠultima  stata condannata. é quindi legittimo per lo Stato membro di esecuzione perseguire siffatto obiettivo soltanto nei confronti delle persone che abbiano dimostrato un sicuro grado di inserimento nella societˆ di detto Stato membro.

68      Nella fattispecie, la mera condizione di cittadinanza per i propri cittadini, da un lato, e la condizione di soggiorno in via continuativa per cinque anni per i cittadini degli altri Stati membri, dallĠaltro, possono essere considerate tali da garantire che la persona ricercata sia sufficientemente integrata nello Stato membro di esecuzione. Per contro, un cittadino comunitario che non ha la cittadinanza dello Stato membro di esecuzione e non  risieduto ininterrottamente in detto Stato per un determinato periodo di tempo presenta, in genere, pi collegamenti con il proprio Stato membro di origine che con la societˆ dello Stato membro di esecuzione.

69      La giustificazione rispetto al diritto comunitario della differenza di trattamento prevista dalla normativa olandese esige inoltre che essa sia proporzionata allĠobiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale. Essa non pu˜ andare oltre quanto  necessario per raggiungere tale obiettivo (v., in particolare, sentenza 18 novembre 2008, causa C158/07, Fšrster, non ancora pubblicata nella raccolta, punto 53).

70      A questo proposito  lecito considerare che il principio secondo cui un mandato di arresto europeo non  eseguito contro un cittadino nazionale non risulta eccessivo. Infatti, tale cittadino presenta con il proprio Stato membro di origine un collegamento tale da garantire il suo reinserimento sociale dopo che la pena cui  stato condannato vi sarˆ stata scontata. Peraltro, una condizione di soggiorno in via continuativa per cinque anni per i cittadini degli altri Stati membri non pu˜ neanche essere considerata eccessiva tenuto conto, in particolare, dei requisiti richiesti per rispondere allĠesigenza dellĠinserimento dei non cittadini nello Stato membro di esecuzione.

71      A questo proposito va rilevato, come hanno fatto in particolare i governi dei Paesi Bassi e austriaco, che tale condizione di un soggiorno ininterrotto per una durata di cinque anni, come risulta dal diciassettesimo ÔconsiderandoĠ e dallĠart. 16 della direttiva 2004/38,  stata appunto fissata come la durata oltre la quale i cittadini dellĠUnione acquistano un diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante.

72      Inoltre, va ricordato che, benchŽ la decisione quadro 2008/909 non si applichi nella causa principale, essa consente agli Stati membri, nel contesto del suo art. 4, n. 7, lett. a), di facilitare maggiormente la comunicazione di una sentenza quando la persona condannata vive e risiede legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni nello Stato membro di esecuzione e vi conserverˆ un diritto di residenza permanente.

73      Occorre quindi constatare che una condizione di soggiorno per un periodo ininterrotto di cinque anni, quale quella prevista dalla normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale, non va oltre quanto  necessario per conseguire lĠobiettivo volto a garantire un sicuro grado di inserimento nello Stato membro di esecuzione delle persone ricercate che sono cittadini di altri Stati membri.

74      Alla luce di quanto precede, si deve risolvere la quinta questione come segue: lĠart. 12, primo comma, CE deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa dello Stato membro di esecuzione in forza della quale lĠautoritˆ giudiziaria competente di detto Stato rifiuta di eseguire un mandato di arresto europeo emesso contro uno dei suoi cittadini ai fini dellĠesecuzione di una pena detentiva, mentre tale rifiuto, quando si tratta di un cittadino di un altro Stato membro avente un diritto di soggiorno basato sullĠart. 18, n. 1, CE,  subordinato alla condizione che tale cittadino abbia soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni in detto Stato membro di esecuzione.

 Sulla prima e sulla seconda questione

75      Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quale debba essere la durata del soggiorno nello Stato membro di esecuzione dei cittadini di un altro Stato membro e oggetto di un mandato di arresto europeo perchŽ questi possano rientrare nellĠambito di applicazione dellĠart. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584.

76      Va ricordato che, quando uno Stato membro ha attuato detto art. 4, punto 6, senza per questo stabilire le condizioni particolari relative allĠapplicazione di tale disposizione, spetta allĠautoritˆ giudiziaria dellĠesecuzione procedere ad una valutazione complessiva al fine di stabilire, in un primo momento, se la persona interessata ricada in detta disposizione. Una singola circostanza caratterizzante la persona ricercata, quale la durata del soggiorno di questĠultima nello Stato membro considerato, non pu˜, in linea di principio, avere di per sŽ sola unĠimportanza decisiva (v., in tal senso, sentenza Kozłowski, cit., punto 49).

77      Quanto alla causa principale, in cui  pacifico che il mandato di arresto europeo non sarˆ eseguito soltanto quando la persona ricercata cittadina di un altro Stato membro avrˆ soggiornato da almeno cinque anni nel territorio dello Stato membro di esecuzione, una soluzione di dette questioni pregiudiziali non  pi giustificata in quanto tale condizione di durata di soggiorno si basa sullĠesercizio da parte dello Stato membro interessato del potere discrezionale conferitogli dallĠart. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 e deve essere considerata compatibile con lĠart. 12 CE.

78      A questo proposito, dalla soluzione della quinta questione discende che lĠart. 12 CE non osta ad una condizione imposta dal diritto nazionale dello Stato membro di esecuzione in base alla quale le persone ricercate cittadine di un altro Stato membro devono aver soggiornato per un periodo di cinque anni nel territorio del primo Stato membro perchŽ lĠautoritˆ giudiziaria di esecuzione di questo rifiuti di consegnare queste ultime in base allĠart. 4, punto 6, di detta decisione quadro.

79      Pertanto, non si devono risolvere le prime due questioni pregiudiziali.

 Sulle spese

80      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      Un cittadino di uno Stato membro che risieda legittimamente in un altro Stato membro ha diritto di avvalersi dellĠart. 12, primo comma, CE nei confronti di una normativa nazionale, quale la legge sulla consegna di persone (Overleveringswet) del 29 aprile 2004, che stabilisce le condizioni secondo le quali lĠautoritˆ giudiziaria competente pu˜ rifiutare di eseguire un mandato di arresto europeo emesso ai fini dellĠesecuzione di una pena detentiva.

2)      LĠart. 4, punto 6, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna fra Stati membri, devĠessere interpretato nel senso che, quando si tratta di un cittadino dellĠUnione, lo Stato membro di esecuzione non pu˜, in aggiunta ad una condizione relativa alla durata di soggiorno in detto Stato, subordinare lĠapplicazione del motivo di non esecuzione facoltativa di un mandato di arresto europeo previsto da tale disposizione ad ulteriori requisiti amministrativi, quali il possesso di un permesso di soggiorno a durata indeterminata.

3)      LĠart. 12, primo comma, CE devĠessere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa dello Stato membro di esecuzione in forza della quale lĠautoritˆ giudiziaria competente di detto Stato rifiuta di eseguire un mandato di arresto europeo emesso contro uno dei suoi cittadini ai fini dellĠesecuzione di una pena detentiva, mentre tale rifiuto, quando si tratta di un cittadino di un altro Stato membro avente un diritto di soggiorno basato sullĠart. 18, n. 1, CE,  subordinato alla condizione che tale cittadino abbia soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni in detto Stato membro di esecuzione.

Firme

 

* Lingua processuale: lĠolandese.