AVVISO IMPORTANTE:Le informazioni contenute in questo sito sono soggette ad una Clausola di esclusione della responsabilitˆ e ad un avviso relativo al Copyright.

 

 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

10 luglio 2008 (*)

ÇCittadinanza dellĠUnione – Art. 18 CE – Direttiva 2004/38/CE – Diritto dei cittadini dellĠUnione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membriÈ

Nel procedimento C33/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dellĠart. 234 CE, dal Tribunalul D‰mboviţa (Romania) con decisione 17 gennaio 2007, pervenuta in cancelleria il 24 gennaio 2007, nella causa

Ministerul Administraţiei şi Internelor – Direcţia Generală de Paşapoarte Bucureşti

contro

Gheorghe Jipa,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano (relatore), A. Borg Barthet, M. Ilešič ed E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. J. Maz‡k

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo rumeno, dalla sig.ra E. Ganea, in qualitˆ di agente;

–        per il governo greco, dalle sig.re E. Skandalou e G. Papagianni, in qualitˆ di agenti;

–        per la Commissione delle Comunitˆ europee, dalle sig.re D. Maidani e I. Trifa, in qualitˆ di agenti,

sentite le conclusioni dellĠavvocato generale, presentate allĠudienza del 14 febbraio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullĠinterpretazione degli artt. 18 CE e 27 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dellĠUnione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77; rettificata in GU L 229, pag. 35).

2        Tale domanda  stata presentata nellĠambito di una controversia vertente su una domanda presentata dal Minister Administraţiei şi Internelor – Direcţia Generală de Paşapoarte Bucureşti (Ministero rumeno dellĠAmministrazione e degli Interni – Direzione generale dei passaporti di Bucarest; in prosieguo: il ÇMinisterÈ) e volta a ottenere una decisione del Tribunalul D‰mboviţa che vieti al sig. Jipa, cittadino rumeno, di recarsi in Belgio per un periodo massimo di tre anni.

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

3        LĠart. 4, n. 1, della direttiva 2004/38 cos“ recita:

ÇSenza pregiudizio delle disposizioni applicabili ai controlli dei documenti di viaggio alle frontiere nazionali, ogni cittadino dellĠUnione munito di una carta dĠidentitˆ o di un passaporto in corso di validitˆ e i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e muniti di passaporto in corso di validitˆ hanno il diritto di lasciare il territorio di uno Stato membro per recarsi in un altro Stato membroÈ.

4        A norma dellĠart. 27, nn. 1 e 2, della direttiva 2004/38:

Ç1.       Fatte salve le disposizioni del presente capo, gli Stati membri possono limitare la libertˆ di circolazione [e di soggiorno] di un cittadino dellĠUnione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanitˆ pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici.

2.      I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalitˆ e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente lĠadozione di tali provvedimenti.

Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della societˆ. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazioneÈ.

 La normativa nazionale

5        LĠart. 1 dellĠaccordo del 1995 tra il governo di Romania, da una parte, e i governi del Regno del Belgio, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, dallĠaltra, relativo alla riammissione delle persone che si trovano in situazione illegale, approvato con decreto del governo rumeno n. 825/1995 (Monitorul Oficial al Rom‰niei del 20 ottobre 2005, n. 241; in prosieguo: lĠÇaccordo di riammissioneÈ), dispone quanto segue:

ÇIl governo rumeno riammette nel proprio territorio, su richiesta del governo del Belgio, del Lussemburgo o dei Paesi Bassi e senza alcuna formalitˆ, chiunque non soddisfi o non soddisfi pi le condizioni dĠingresso o di soggiorno rispettivamente applicabili sul territorio del Belgio, del Lussemburgo o dei Paesi Bassi, laddove sia stabilito o si presuma che si tratti di un cittadino rumenoÈ.

6        LĠart. 3, nn. 1 e 3, della legge 20 luglio 2005, n. 248, relativa al regime di libera circolazione dei cittadini rumeni allĠestero (Monitorul Oficial al Rom‰niei del 29 luglio 2005, n. 682), nella versione applicabile alla causa principale (in prosieguo: la Çlegge n. 248/2005È), stabilisce quanto segue:

Ç1.      LĠesercizio del diritto dei cittadini rumeni alla libera circolazione allĠestero pu˜ essere limitato soltanto temporaneamente nei casi e alle condizioni previste dalla presente legge; tale limitazione si configura come una sospensione o, a seconda dei casi, come una limitazione dellĠesercizio di tale diritto.

(...)

3.      La limitazione dellĠesercizio del diritto [dei cittadini rumeni] alla libera circolazione allĠestero consiste in un divieto temporaneo di recarsi in determinati Stati, disposto dalle competenti autoritˆ rumene, alle condizioni previste dalla presente leggeÈ.

7        LĠart. 38 della legge n. 248/2005  formulato nei seguenti termini:

ÇLa limitazione dellĠesercizio del diritto alla libera circolazione allĠestero dei cittadini rumeni pu˜ essere disposta per un periodo massimo di tre anni soltanto nei confronti:

a)      di una persona che sia stata rimpatriata da uno Stato in forza di un accordo di riammissione stipulato tra la Romania e tale Stato,

b)      di una persona la cui presenza nel territorio di uno Stato, a causa dellĠattivitˆ che essa svolge o che potrebbe svolgere, arrecherebbe grave danno agli interessi della Romania o, a seconda dei casi, alle relazioni bilaterali tra la Romania e tale StatoÈ.

8        LĠart. 39 della legge n. 248/2005 cos“ dispone:

ÇNella situazione prevista allĠart. 38, lett. a), il provvedimento  adottato su istanza della direzione generale dei passaporti, con riferimento allo Stato dal cui territorio la persona  stata rimpatriata, da parte del Tribunale nella cui circoscrizione risiede la persona, oppure, nel caso in cui la persona risieda allĠestero, dal Tribunalul BucureştiÈ.

 Causa principale e questioni pregiudiziali

9        Il sig. Jipa lasciava la Romania per recarsi nel territorio del Regno del Belgio il 10 settembre 2006. Il 26 novembre 2006, a causa della sua Çsituazione illegaleÈ in tale Stato membro, veniva rimpatriato in Romania ai sensi dellĠaccordo di riammissione.

10      LĠ11 gennaio 2007 il Minister presentava al Tribunalul D‰mboviţa una domanda diretta ad ottenere, ai sensi degli artt. 38 e 39 della legge n. 248/2005, un provvedimento che vietasse al sig. Jipa di recarsi in Belgio per un periodo fino a un massimo di tre anni.

11      Il giudice del rinvio sottolinea che la domanda del Minister non precisa la natura della Çsituazione illegaleÈ che ha condotto alla riammissione del sig. Jipa.

12      In tali circostanze, il Tribunalul D‰mboviţa ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

Ç1)      Se lĠart. 18 CE (...) debba essere interpretato nel senso che osta a che la normativa vigente in Romania (artt. 38 e 39 della [legge n. 248/2005]) frapponga ostacoli alla libera circolazione delle persone.

2)      a)     Se gli artt. 38 e 39 della legge n. 248/2005 (...), che impediscono a una persona (cittadino rumeno e, ora, cittadino dellĠUnione europea) di circolare liberamente in un altro Stato (nella fattispecie membro dellĠUnione europea), costituiscano un ostacolo alla libera circolazione delle persone, sancita dallĠart. 18 CE.

b)      Se uno Stato membro dellĠUnione europea (nella fattispecie la Romania) possa disporre una limitazione allĠesercizio della libera circolazione dei suoi cittadini sul territorio di un altro Stato membro.

3)      a)     Se Ò[la situazione] illegaleÓ di cui al decreto del governo [rumeno] n. 825/1995, recante approvazione dellĠaccordo [di riammissione] (norma in base alla quale  stata disposta la riammissione del convenuto, che si trovava in Òsituazione (...) illegaleÓ), rientri nei motivi di Òordine pubblicoÓ o di Òpubblica sicurezzaÓ previsti dallĠart. 27 della direttiva 2004/38, di modo che possa disporsi una limitazione della libertˆ di circolazione di una tale persona.

b)      In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se lĠart. 27 della direttiva 2004/38 (...) debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono disporre limitazioni alla libertˆ di circolazione e di soggiorno di un cittadino dellĠUnione europea per motivi di Òordine pubblicoÓ e di Òpubblica sicurezzaÓ in modo automatico, senza verificarne il ÒcomportamentoÓ personaleÈ.

13      Il giudice del rinvio, ritenendo che le dette questioni richiedano una risposta urgente da parte della Corte, in considerazione del fatto che il sig. Jipa deve essere in grado di esercitare il suo diritto di libera circolazione o di sapere il pi rapidamente possibile se dispone unicamente di una limitata possibilitˆ di esercitare tale diritto, ha chiesto alla Corte di sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento accelerato ai sensi dellĠart. 104 bis, primo comma, del regolamento di procedura.

14      Il presidente della Corte, ritenendo che le condizioni previste al suddetto art. 104 bis, primo comma, non fossero soddisfatte, ha respinto tale richiesta con ordinanza 3 aprile 2007.

 Sulle questioni pregiudiziali

15      Con le sue questioni, che  opportuno trattare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli artt. 18 CE e 27 della direttiva 2004/38 ostino ad una normativa nazionale che consente di limitare il diritto di un cittadino di uno Stato membro di recarsi nel territorio di un altro Stato membro, in particolare perchŽ precedentemente rimpatriato da tale Stato membro in quanto vi si trovava in Çsituazione illegaleÈ.

16      Nelle loro osservazioni scritte dinanzi alla Corte, i governi rumeno e greco, nonchŽ la Commissione delle Comunitˆ europee, sono concordi nel ritenere che tali questioni vadano risolte affermativamente.

17      A tale proposito, occorre anzitutto rilevare che il sig. Jipa, in quanto cittadino rumeno, gode dello status di cittadino dellĠUnione ai sensi dellĠart. 17, n. 1, CE e pu˜ dunque avvalersi, eventualmente anche nei confronti del suo Stato membro dĠorigine, dei diritti afferenti a tale status, in particolare del diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, come attribuitogli dallĠart. 18 CE (v. in questo senso, in particolare, sentenze 20 settembre 2001, causa C184/99, Grzelczyk, Racc. pag. I6193, punti 31-33; 26 ottobre 2006, causa C192/05, TasHagen e Tas, Racc. pag. I10451, punto 19, nonchŽ 23 ottobre 2007, cause riunite C11/06 e C12/06, Morgan e Bucher, Racc. pag. I9161, punti 22 e 23).

18      Occorre inoltre precisare che, come rilevato dallĠavvocato generale al paragrafo 35 delle conclusioni, il diritto alla libera circolazione comprende sia il diritto per i cittadini dellĠUnione europea di entrare in uno Stato membro diverso da quello di cui sono originari, sia il diritto di lasciare questĠultimo. Infatti, come la Corte ha giˆ avuto occasione di sottolineare, le libertˆ fondamentali garantite dal Trattato CE sarebbero vanificate se lo Stato membro dĠorigine, senza una valida giustificazione, potesse vietare ai suoi cittadini di lasciare il suo territorio per entrare nel territorio di un altro Stato membro (v. per analogia, in materia di libertˆ di stabilimento e di libera circolazione dei lavoratori, sentenze 27 settembre 1988, causa 81/87, Daily Mail and General Trust, Racc. pag. 5483, punto 16; 14 luglio 1994, causa C379/92, Peralta, Racc. pag. I3453, punto 31, e 15 dicembre 1995, causa C415/93, Bosman, Racc. pag. I4921, punto 97).

19      LĠart. 4, n. 1, della direttiva 2004/38 dispone peraltro espressamente che ogni cittadino dellĠUnione munito di una carta dĠidentitˆ o di un passaporto in corso di validitˆ ha il diritto di lasciare il territorio di uno Stato membro per recarsi in un altro Stato membro.

20      Ne consegue che una situazione come quella del convenuto nella causa principale, quale descritta ai punti 9 e 10 della presente sentenza, rientra nel diritto alla libera circolazione e al libero soggiorno dei cittadini dellĠUnione negli Stati membri.

21      Infine, va ricordato che il diritto alla libera circolazione dei cittadini dellĠUnione non  incondizionato e pu˜ essere subordinato alle limitazioni e alle condizioni previste dal Trattato nonchŽ dalle relative disposizioni di attuazione (v. in questo senso, segnatamente, sentenze 11 aprile 2000, causa C356/98, Kaba, Racc. pag. I2623, punto 30; 6 marzo 2003, causa C466/00, Kaba, Racc. pag. I2219, punto 46, e 10 aprile 2008, causa C398/06, Commissione/Paesi Bassi, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 27).

22      Per quanto riguarda la causa principale, le dette limitazioni e condizioni discendono, in particolare, dallĠart. 27, n. 1, della direttiva 2004/38, disposizione che consente agli Stati membri di limitare la libertˆ di circolazione dei cittadini dellĠUnione o dei loro familiari per motivi, tra lĠaltro, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

23      A tale riguardo la Corte ha sempre sottolineato che, se  vero che gli Stati membri restano sostanzialmente liberi di determinare, conformemente alle loro necessitˆ nazionali – che possono variare da uno Stato membro allĠaltro e da unĠepoca allĠaltra – le esigenze dellĠordine pubblico e della pubblica sicurezza, resta il fatto che, nel contesto comunitario, specie in quanto autorizzino una deroga al principio fondamentale della libera circolazione delle persone, tali esigenze devono essere intese in senso restrittivo, di guisa che la loro portata non pu˜ essere determinata unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni della Comunitˆ europea (v., in tal senso, sentenze 28 ottobre 1975, causa 36/75, Rutili, Racc. pag. 1219, punti 26 e 27; 27 ottobre 1977, causa 30/77, Bouchereau, Racc. pag. 1999, punti 33 e 34; 14 marzo 2000, causa C54/99, ƒglise de scientologie, Racc. pag. I1335, punto 17, nonchŽ 14 ottobre 2004, causa C36/02, Omega, Racc. pag. I9609, punti 30 e 31). La giurisprudenza ha in tal senso precisato che la nozione di ordine pubblico presuppone, in ogni caso, oltre alla perturbazione dellĠordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge, lĠesistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della societˆ (v., in particolare, citate sentenze Rutili, punto 28; Bouchereau, punto 35, nonchŽ 29 aprile 2004, cause riunite C482/01 e C493/01, Orfanopoulos e Oliveri, Racc. pag. I5257, punto 66).

24      Una siffatta delimitazione delle deroghe al detto principio fondamentale idonee ad essere invocate da uno Stato membro comporta in particolare, come emerge dallĠart. 27, n. 2, della direttiva 2004/38, che i provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza per essere giustificati devono essere fondati esclusivamente sul comportamento personale della persona nei riguardi della quale vengono applicati, mentre giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non possono essere prese in considerazione.

25      Occorre aggiungere che, come giustamente rilevato dal governo rumeno, dalla Commissione, nonchŽ dallĠavvocato generale al paragrafo 43 delle conclusioni, un provvedimento che limiti lĠesercizio del diritto alla libera circolazione deve essere adottato alla luce di considerazioni afferenti alla tutela dellĠordine pubblico o della pubblica sicurezza dello Stato membro che prende tale provvedimento. Esso non pu˜ pertanto essere fondato esclusivamente su motivi dedotti da un altro Stato membro per giustificare, come nella causa principale, una decisione di allontanamento di un cittadino comunitario dal territorio di questĠultimo Stato. Questa considerazione non esclude tuttavia che si possa tener conto di siffatti motivi nel contesto della valutazione effettuata dalle autoritˆ nazionali competenti per adottare il provvedimento restrittivo della libera circolazione (v., per analogia, sentenza 31 gennaio 2006, causa C503/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I1097, punto 53).

26      In altri termini, in una situazione come quella della causa principale, la circostanza che un cittadino dellĠUnione sia stato oggetto di un provvedimento di rimpatrio dal territorio di un altro Stato membro in cui soggiornava irregolarmente non pu˜ essere presa in considerazione dal suo Stato membro dĠorigine per limitare il diritto alla libera circolazione di tale cittadino, se non nei limiti in cui il comportamento personale di questĠultimo costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della societˆ.

27      Orbene, la situazione da cui  scaturita la controversia nella causa principale non sembra soddisfare le condizioni ricordate ai punti 2226 della presente sentenza. Dal fascicolo trasmesso alla Corte dal giudice del rinvio e dalle osservazioni scritte del governo rumeno sembra emergere, in particolare, che la domanda del Minister volta a limitare il diritto alla libera circolazione del sig. Jipa si fonda esclusivamente sul provvedimento di rimpatrio dal territorio del Regno del Belgio di cui  stato destinatario per essersi trovato in Çsituazione irregolareÈ in tale Stato membro, a prescindere da qualsivoglia valutazione specifica del comportamento personale dellĠinteressato e senza alcun riferimento a una qualsiasi minaccia che egli rappresenterebbe per lĠordine pubblico e la pubblica sicurezza. Nelle sue osservazioni scritte il governo rumeno precisa peraltro che nemmeno la decisione delle autoritˆ belghe che ha disposto il rimpatrio del sig. Jipa era fondata su motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

28      Tuttavia, spetta al giudice del rinvio effettuare i necessari accertamenti a tale riguardo, basandosi sugli elementi di fatto e di diritto che, nella causa principale, hanno motivato la domanda formulata dal Minister e diretta a limitare il diritto di uscita del sig. Jipa.

29      NellĠambito di siffatta valutazione, il giudice del rinvio dovrˆ parimenti accertare se la detta limitazione del diritto di uscita sia idonea a garantire la realizzazione dellĠobiettivo che persegue e se non ecceda quanto necessario per conseguire tale obiettivo. DallĠart. 27, n. 2, della direttiva 2004/38, nonchŽ dalla costante giurisprudenza della Corte, emerge infatti che un provvedimento restrittivo del diritto alla libera circolazione pu˜ essere giustificato solo se rispetta il principio di proporzionalitˆ (v. in questo senso, in particolare, sentenze 2 agosto 1993, cause riunite C259/91, C331/91 e C332/91, Allu e a., Racc. pag. I4309, punto 15; 17 settembre 2002, causa C413/99, Baumbast e R, Racc. pag. I7091, punto 91, nonchŽ 26 novembre 2002, causa C100/01, Oteiza Olazabal, Racc. pag. I10981, punto 43).

30      Occorre pertanto risolvere le questioni sollevate nel senso che gli artt. 18 CE e 27 della direttiva 2004/38 non ostano a una normativa nazionale che consente di limitare il diritto di un cittadino di uno Stato membro di recarsi nel territorio di un altro Stato membro, in particolare perchŽ  stato precedentemente rimpatriato da questĠultimo in quanto vi si trovava in Çsituazione illegaleÈ, a condizione che, da una parte, il comportamento personale di tale cittadino costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della societˆ e, dallĠaltra, il provvedimento restrittivo che si intende adottare sia idoneo a garantire la realizzazione dellĠobiettivo che persegue e non ecceda quanto necessario per conseguire tale obiettivo. Spetta al giudice del rinvio accertare se nella causa dinanzi ad esso pendente la situazione si presenti in questi termini.

 Sulle spese

31      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

Gli artt. 18 CE e 27 della direttivadel Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dellĠUnione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, non ostano a una normativa nazionale che consente di limitare il diritto di un cittadino di uno Stato membro di recarsi nel territorio di un altro Stato membro, in particolare perchŽ  stato precedentemente rimpatriato da questĠultimo in quanto vi si trovava in Çsituazione illegaleÈ, a condizione che, da una parte, il comportamento personale di tale cittadino costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della societˆ e, dallĠaltra, il provvedimento restrittivo che si intende adottare sia idoneo a garantire la realizzazione dellĠobiettivo che persegue e non ecceda quanto necessario per conseguire tale obiettivo. Spetta al giudice del rinvio accertare se nella causa dinanzi ad esso pendente la situazione si presenti in questi termini.

Firme

 

* Lingua processuale: il rumeno.