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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

14 ottobre 2008 (*)

ÇDiritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Diritto internazionale privato in materia di cognomi − Collegamento, ai fini della determinazione della legge applicabile, alla sola cittadinanza − Figlio minorenne nato e residente in uno Stato membro e che possiede la cittadinanza di un altro Stato membro – Mancato riconoscimento nello Stato membro di cui  cittadino del cognome acquisito nello Stato membro di nascita e di residenzaÈ

Nel procedimento C353/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dellĠart. 234 CE, dallĠAmtsgericht Flensburg (Germania) con decisione 16 agosto 2006, pervenuta in cancelleria il 28 agosto 2006, nella causa promossa da:

Stefan Grunkin,

Dorothee Regina Paul,

con lĠintervento di:

Leonhard Matthias Grunkin-Paul,

Standesamt NiebŸll,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann (relatore), C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaertset e M. Ilešič, presidenti di sezione, dai sigg. G. Arestis, A. Borg Barthet, J. Malenovský, J. Klučka, U. L›hmus, E. Levits e dalla sig.ra C. Toader, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto

vista la fase scritta del procedimento e in seguito allĠudienza dellĠ11 dicembre 2007,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il sig. Grunkin, da lui stesso;

–        per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra J. Kemper, in qualitˆ di agenti;

–        per il governo belga, dalla sig.ra L. Van den Broeck, in qualitˆ di agente;

–        per il governo ellenico, dalle sig.re E.M. Mamouna, G. Skiani e O. Patsopoulou, in qualitˆ di agenti;

–        per il governo spagnolo, dai sigg. M. Sampol Pucurull e J. Rodr’guez C‡rcamo, in qualitˆ di agenti;

–        per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e J.C. Niollet, in qualitˆ di agenti;

–        per il governo lituano, dal sig. D. Kriaučiūnas, in qualitˆ di agente;

–        per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H.G. Sevenster, in qualitˆ di agente;

–        per il governo polacco, dalla sig.ra E. OśnieckaTamecka, in qualitˆ di agente;

–        per la Commissione delle Comunitˆ europee, dalle sig.re D. Maidani e S. Gruenheid, nonchŽ dal sig. W. Bogensberger, in qualitˆ di agenti,

sentite le conclusioni dellĠavvocato generale, presentate allĠudienza del 24 aprile 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullĠinterpretazione degli artt. 12 CE e 18 CE.

2        Tale domanda  stata presentata nellĠambito di una controversia tra il sig. Grunkin e la sig.ra Paul, da una parte, e lo Standesamt NiebŸll (Ufficio dello stato civile della cittˆ di NiebŸll), dallĠaltra, in merito al rifiuto, da parte di questĠultimo, di riconoscere il cognome del figlio Leonhard Matthias, cos“ come esso  stato determinato e registrato in Danimarca, e di iscrivere questĠultimo nel libretto di famiglia aperto per loro presso il detto servizio.

 Contesto normativo tedesco

 Il diritto internazionale privato

3        LĠart. 10, n. 1, delle disposizioni preliminari al codice civile (EinfŸhrungsgesetz zum BŸrgerlichen Gesetzbuch; in prosieguo: lĠÇEGBGBÈ) dispone quanto segue:

ÇIl cognome di una persona  disciplinato dalla legge dello Stato di cui essa possiede la cittadinanzaÈ.

 Il diritto civile

4        Per quanto riguarda la determinazione del cognome del figlio di genitori che portano cognomi diversi, lĠart. 1617 del codice civile tedesco (BŸrgerliches Gesetzbuch; in prosieguo: il ÇBGBÈ) cos“ recita:

Ç(1) Qualora i genitori non portino un cognome coniugale e abbiano la custodia congiunta del figlio, essi devono scegliere, mediante dichiarazione resa dinanzi ad un ufficiale dello stato civile, il cognome del padre o quello della madre al momento della dichiarazione quale cognome da assegnare al figlio alla nascita (É).

(2) Qualora i genitori non abbiano effettuato la dichiarazione entro un mese dalla nascita del figlio, il Familiengericht [tribunale della famiglia] conferisce ad uno dei genitori il diritto di stabilire il cognome del figlio. Il paragrafo 1  applicabile mutatis mutandis. Il giudice pu˜ fissare al genitore un termine per lĠesercizio di tale diritto. Qualora il diritto di scegliere il cognome non venga esercitato prima della scadenza del termine, al figlio viene assegnato il cognome del genitore cui  stato conferito tale diritto.

(3) Qualora il figlio sia nato al di fuori del territorio tedesco, il giudice attribuisce a un genitore il diritto di sceglierne il cognome ai sensi del paragrafo 2 soltanto se un genitore o il figlio lo richiede, ovvero se occorre indicare il cognome del figlio in un atto dello stato civile tedesco o su un documento dĠidentitˆ tedescoÈ.

 Causa principale e questione pregiudiziale

5        Il 27 giugno 1998 nasceva in Danimarca Leonard Matthias Grunkin-Paul, figlio della sig.ra Paul e del sig. Grunkin, che allĠepoca erano sposati e che sono entrambi cittadini tedeschi. é anchĠegli cittadino tedesco e vive dalla nascita in Danimarca.

6        In conformitˆ al certificato di riconoscimento del nome (ÇnavnebevisÈ) rilasciato dalla competente autoritˆ danese, il figlio riceveva, in virt del diritto danese, il cognome Grunkin-Paul, che veniva ugualmente iscritto nel suo atto di nascita danese.

7        Gli uffici dello stato civile tedesco si rifiutavano di riconoscere il cognome del figlio cos“ come esso era stato determinato in Danimarca in quanto, in forza dellĠart. 10 dellĠEGBGB, il cognome di una persona  disciplinato dalla legge dello Stato di cui essa possiede la cittadinanza e il diritto tedesco non consente a un figlio di portare un doppio cognome composto da quello del padre e da quello della madre. I ricorsi presentati dai genitori del piccolo Leonhard Matthias avverso tale rifiuto venivano respinti.

8        I genitori del bambino, che nel frattempo hanno divorziato, non portavano un cognome coniugale e si sono rifiutati di determinare il cognome del figlio in conformitˆ allĠart. 1617, paragrafo 1, del BGB.

9        LĠAmtsgericht NiebŸll veniva adito dallo Standesamt NiebŸll per decidere sul trasferimento a uno dei genitori del piccolo Leonhard Matthias del diritto di determinare il cognome di questĠultimo in applicazione dellĠart. 1617, paragrafi 2 e 3, del BGB. Tale giudice sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dellĠart. 234 CE. Nella sua sentenza 27 aprile 2006, causa C96/04, Standesamt Stadt NiebŸll (Racc. pag. I3561), la Corte dichiarava che lĠAmtsgericht NiebŸll, adito nellĠambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, agiva in qualitˆ di autoritˆ amministrativa senza essere al contempo chiamato a dirimere una controversia, di modo che non si poteva ritenere che esso esercitasse unĠattivitˆ giurisdizionale. Per questo motivo, la Corte si dichiarava incompetente a risolvere la questione sottopostale.

10      Il 30 aprile 2006 i genitori del piccolo Leonhard Matthias chiedevano allĠautoritˆ competente di iscrivere questĠultimo con il cognome Grunkin-Paul nel libretto di famiglia tenuto a NiebŸll. Con decisione 4 maggio 2006, lo Standesamt NiebŸll respingeva tale richiesta dĠiscrizione adducendo che il diritto tedesco in materia di cognomi non la consentiva.

11      Il 6 maggio 2006 i genitori del detto bambino adivano lĠAmtsgericht Flensburg chiedendo che fosse ingiunto allo Standesamt NiebŸll di riconoscere il cognome del figlio cos“ come determinato e registrato in Danimarca e di iscriverlo nel libretto di famiglia con il nome Leonhard Matthias Grunkin-Paul.

12      Il giudice del rinvio constata che non  possibile ingiungere allo Standesamt NiebŸll di iscrivere un cognome non ammesso in base al diritto tedesco, ma nutre tuttavia dubbi in merito alla compatibilitˆ con il diritto comunitario del fatto che un cittadino dellĠUnione sia costretto a portare un cognome diverso in diversi Stati membri.

13      Stanti tali premesse, lĠAmtsgericht Flensburg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

ÇSe, alla luce del divieto di discriminazione contenuto nellĠart. 12 CE e in considerazione della libertˆ di circolazione garantita ad ogni cittadino dellĠUnione dallĠart. 18 CE, sia valida la norma di conflitto prevista dallĠart. 10 dellĠEGBGB in quanto, riguardo alla normativa sul nome di una persona, essa fa riferimento solo alla cittadinanzaÈ.

 Sulla questione pregiudiziale

14      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 12 CE e 18 CE ostino al fatto che le autoritˆ competenti di uno Stato membro rifiutino di riconoscere il cognome di un figlio cos“ come esso  stato determinato e registrato in un altro Stato membro in cui tale figlio – che, al pari dei genitori, possiede solo la cittadinanza del primo Stato membro –  nato e risiede sin dalla nascita.

 SullĠambito di applicazione del Trattato CE

15      In limine, occorre constatare che la situazione del piccolo Leonhard Matthias rientra nellĠambito di applicazione ratione materiae del Trattato CE.

16      Infatti, sebbene allo stato attuale del diritto comunitario le norme che disciplinano il cognome di una persona rientrino nella competenza degli Stati membri, questi ultimi, nellĠesercizio di tale competenza, devono tuttavia rispettare il diritto comunitario, a meno che non si tratti di una situazione interna che non ha alcun collegamento con il diritto comunitario (v. sentenza 2 ottobre 2003, causa C148/02, Garcia Avello, Racc. pag. I11613, punti 25 nonchŽ 26 e giurisprudenza citata).

17      Ebbene, la Corte ha giˆ dichiarato che un siffatto collegamento con il diritto comunitario esiste nel caso di figli che siano cittadini di uno Stato membro e al contempo soggiornino legalmente nel territorio di un altro Stato membro (v. sentenza Garcia Avello, cit., punto 27).

18      Pertanto, in linea di principio, il piccolo Leonhard Matthias pu˜ a buon diritto invocare, nei confronti dello Stato membro di cui  cittadino, il diritto conferito dellĠart. 12 CE di non subire una discriminazione basata sulla sua cittadinanza, nonchŽ il diritto, sancito dellĠart. 18 CE, di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

 SullĠart. 12 CE

19      Per quanto riguarda lĠart. 12 CE, occorre tuttavia constatare, innanzi tutto, che, come affermato da tutti gli Stati membri che hanno presentato osservazioni alla Corte nonchŽ dalla Commissione delle Comunitˆ europee, il piccolo Leonhard Matthias, in Germania, non subisce alcuna discriminazione in base alla cittadinanza.

20      Infatti, dato che il detto bambino e i suoi genitori possiedono unicamente la cittadinanza tedesca e che, per lĠattribuzione del cognome, la norma di conflitto tedesca oggetto della causa principale fa riferimento al diritto sostanziale tedesco in materia di cognomi, la determinazione del cognome di tale bambino in Germania in conformitˆ alla normativa tedesca non pu˜ costituire una discriminazione fondata sulla cittadinanza.

 SullĠart. 18 CE

21      Occorre ricordare che una normativa nazionale che svantaggia taluni cittadini nazionali per il solo fatto che hanno esercitato la loro libertˆ di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro rappresenta una restrizione delle libertˆ riconosciute a tutti i cittadini dellĠUnione dallĠart. 18, n. 1, CE (v. sentenze 18 luglio 2006, causa C406/04, De Cuyper, Racc. pag. I6947, punto 39, e 22 maggio 2008, causa C499/06, Nerkowska, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 32).

22      Orbene, il fatto di essere obbligati a portare, nello Stato membro di cui si  cittadini, un cognome differente da quello giˆ attribuito e registrato nello Stato membro di nascita e di residenza  idoneo ad ostacolare lĠesercizio del diritto a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, sancito dallĠart. 18 CE.

23      Occorre infatti rammentare che la Corte ha giˆ dichiarato, per quanto riguarda i figli in possesso della cittadinanza di due Stati membri, che una situazione di diversitˆ di cognomi  tale da generare per gli interessati seri inconvenienti di ordine tanto professionale quanto privato, derivanti, in particolare, dalle difficoltˆ di fruire, in uno Stato membro di cui hanno la cittadinanza, degli effetti giuridici di atti o di documenti redatti con il cognome riconosciuto nellĠaltro Stato membro del quale possiedono la cittadinanza (sentenza Garcia Avello, cit., punto 36).

24      Siffatti seri inconvenienti possono presentarsi allo stesso modo in una situazione come quella di cui alla causa principale. Infatti, a tale proposito poco importa se la diversitˆ dei cognomi  conseguenza della doppia cittadinanza degli interessati o della circostanza che, nello Stato di nascita e di residenza, la determinazione del cognome  collegata alla residenza, mentre nello Stato di cui questi ultimi possiedono la cittadinanza tale determinazione  collegata alla cittadinanza.

25      Come rileva la Commissione, numerose azioni della vita quotidiana, sia nel settore pubblico sia in quello privato, richiedono la prova dellĠidentitˆ, prova che di norma  fornita dal passaporto. PoichŽ il piccolo Leonhard Matthias possiede unicamente la cittadinanza tedesca, il rilascio del detto documento rientra esclusivamente nella competenza delle autoritˆ tedesche. Ebbene, qualora queste ultime si oppongano al riconoscimento del cognome cos“ come esso  stato determinato e registrato in Danimarca, a tale bambino verrˆ rilasciato dalle dette autoritˆ un passaporto nel quale figurerˆ un cognome diverso da quello che egli ha ricevuto in questĠultimo Stato membro.

26      Di conseguenza, ogni volta che lĠinteressato dovrˆ dimostrare la sua identitˆ in Danimarca, Stato membro in cui  nato e risiede sin dalla nascita, egli rischia di essere obbligato a dissipare dubbi sulla sua identitˆ e ad allontanare sospetti di falsa dichiarazione suscitati dalla divergenza tra, da una parte, il cognome che egli utilizza da sempre nella vita quotidiana – che compare sia nei registri delle autoritˆ danesi sia in tutti i documenti ufficiali che lo riguardano redatti in Danimarca, come, tra lĠaltro, lĠatto di nascita – e, dallĠaltra parte, il cognome che figura sul suo passaporto tedesco.

27      Inoltre, la quantitˆ di documenti − in particolare attestati, certificati e diplomi − dai quali emerge una divergenza per quanto riguarda il cognome dellĠinteressato rischia di aumentare nel corso degli anni, in quanto il bambino ha un rapporto molto stretto sia con la Danimarca sia con la Germania. Dal fascicolo emerge infatti che egli, pur vivendo principalmente con la madre in Danimarca, soggiorna regolarmente in Germania per visitare il padre, che vi si  stabilito dopo il divorzio.

28      Orbene, ogni volta che il cognome utilizzato in una situazione concreta non corrisponde a quello che figura nel documento presentato come prova dellĠidentitˆ di una persona − in particolare per fruire di una qualsiasi prestazione o di un qualsiasi diritto, oppure per attestare il superamento di prove o lĠacquisizione di capacitˆ − o che il cognome che figura in due documenti presentati congiuntamente non  lo stesso, una siffatta divergenza di cognome  idonea a suscitare dubbi in merito allĠidentitˆ di tale persona e allĠautenticitˆ dei documenti prodotti o alla veridicitˆ dei dati in essi contenuti.

29      Un ostacolo alla libera circolazione come quello risultante dai seri inconvenienti descritti ai punti 2328 della presente sentenza pu˜ essere giustificato solo se  basato su considerazioni oggettive e se  adeguatamente commisurato allo scopo legittimamente perseguito (v., in questo senso, sentenza 11 settembre 2007, causa C318/05, Commissione/Germania, Racc. pag. I6957, punto 133 e giurisprudenza citata).

30      Per giustificare il collegamento esclusivo della determinazione del cognome alla cittadinanza, il governo tedesco e taluni degli altri governi che hanno presentato osservazioni alla Corte affermano, tra lĠaltro, che tale collegamento costituisce un criterio oggettivo che consente di determinare il cognome di una persona in modo certo e continuo, di garantire lĠunicitˆ del cognome nellĠambito della fratria e di mantenere le relazioni tra i membri di una famiglia allargata. Inoltre, tale criterio sarebbe diretto a far s“ che tutte le persone che posseggono una determinata cittadinanza siano trattate allo stesso modo e ad assicurare unĠidentica determinazione del cognome delle persone aventi la medesima cittadinanza.

31      Orbene, nessuno dei motivi dedotti a sostegno del collegamento della determinazione del cognome di una persona alla sua cittadinanza, per quanto possano di per sŽ essere legittimi, merita di essere considerato talmente importante da giustificare che le autoritˆ competenti di uno Stato membro, in circostanze come quelle della causa principale, rifiutino di riconoscere il cognome di un figlio cos“ come esso  stato determinato e registrato in un altro Stato membro in cui tale figlio  nato e risiede sin dalla nascita.

32      Infatti, nei limiti in cui il collegamento alla cittadinanza ha lo scopo di garantire che il cognome di una persona possa essere determinato in modo continuo e stabile, occorre constatare, come ha fatto la Commissione, che, in circostanze come quelle della causa principale, siffatto collegamento sfocerˆ in un risultato contrario a quello voluto. In effetti, ogni volta che il figlio attraversa la frontiera tra la Danimarca e la Germania, porterˆ un nome diverso.

33      Quanto allĠobiettivo di garantire lĠunicitˆ del cognome nellĠambito della fratria,  sufficiente constatare che nella causa in esame non si pone un problema di questo genere.

34      Peraltro, il collegamento della determinazione del cognome di una persona alla sua cittadinanza, operato dal diritto internazionale privato tedesco, non  privo di eccezioni. é infatti pacifico che le regole di conflitto tedesche relative alla determinazione del cognome di un figlio consentono un collegamento alla residenza abituale di uno dei genitori quando questa si trova in Germania. Pertanto, un figlio che, al pari dei genitori, non possiede la cittadinanza tedesca, pu˜ tuttavia vedersi attribuire in Germania un cognome formato ai sensi della normativa tedesca quando la residenza abituale di uno dei suoi genitori si trova in Germania. Una situazione simile a quella del piccolo Leonhard Matthias potrebbe quindi verificarsi anche in Germania.

35      Il governo tedesco asserisce inoltre che la normativa nazionale non permette lĠattribuzione di cognomi composti per motivi di ordine pratico. A suo avviso, deve essere possibile limitare la lunghezza dei cognomi. Esso adduce che il legislatore tedesco ha adottato disposizioni affinchŽ la generazione seguente non sia costretta a rinunciare ad una parte del cognome: ci˜ che una generazione guadagnerebbe in termini di libertˆ se i doppi cognomi fossero ammessi sarebbe perso dalla generazione successiva. QuestĠultima, infatti, non disporrebbe pi delle stesse possibilitˆ di combinazione a disposizione della generazione precedente.

36      Tuttavia, siffatte considerazioni di praticitˆ amministrativa non sono sufficienti a giustificare un ostacolo alla libera circolazione come quello constatato ai punti 2228 della presente sentenza.

37      Peraltro, come emerge dalla decisione di rinvio, la normativa tedesca non esclude in toto la possibilitˆ di attribuire cognomi composti a figli di cittadinanza tedesca. Come ha confermato il governo tedesco in udienza, infatti, quando uno dei genitori possiede la cittadinanza di un altro Stato, i genitori possono scegliere di formare il cognome del figlio secondo la normativa di tale Stato.

38      Inoltre, occorre dichiarare che dinanzi alla Corte non  stata dedotta alcuna specifica ragione eventualmente idonea ad ostare al riconoscimento del cognome del piccolo Leonhard Matthias cos“ comĠ stato attribuito e registrato in Danimarca, come ad esempio la contrarietˆ di tale cognome allĠordine pubblico in Germania.

39      Alla luce delle osservazioni che precedono, occorre risolvere la questione sollevata nel senso che, in circostanze come quelle della causa principale, lĠart. 18 CE osta a che le autoritˆ di uno Stato membro, in applicazione del diritto nazionale, rifiutino di riconoscere il cognome di un figlio cos“ come esso  stato determinato e registrato in un altro Stato membro in cui tale figlio – che, al pari dei genitori, possiede solo la cittadinanza del primo Stato membro –  nato e risiede sin dalla nascita.

 Sulle spese

40      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

LĠart. 18 CE, in circostanze come quelle della causa principale, osta a che le autoritˆ di uno Stato membro, in applicazione del diritto nazionale, rifiutino di riconoscere il cognome di un figlio cos“ come esso  stato determinato e registrato in un altro Stato membro in cui tale figlio – che, al pari dei genitori, possiede solo la cittadinanza del primo Stato membro –  nato e risiede sin dalla nascita.

Firme

 

* Lingua processuale: il tedesco.