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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
17 luglio 2008 (*)
Cooperazione di polizia e giudiziaria
in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato di
arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri – Art. 4,
punto 6 – Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di
arresto europeo – Interpretazione dei termini risieda e dimori nello
Stato membro di esecuzione
Nel procedimento C‑66/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dellart. 35 UE,
dallOberlandesgericht Stuttgart (Germania), con decisione 14 febbraio 2008,
pervenuta in cancelleria il 18 febbraio successivo, nel procedimento avente ad
oggetto lesecuzione di un mandato di arresto europeo emesso nei confronti di
Szymon Kozłowski,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente,
dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas,
K. Lenaerts, G. Arestis e L. Bay Larsen (relatore), presidenti
di sezione, dai sigg. J. Makarczyk, P. Kūris,
E. Juhsz, A. Caoimh, dalla sig.ra P. Lindh e dal
sig. J.‑C. Bonichot, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. B. Flp, amministratore
vista lordinanza del presidente della Corte in data
22 febbraio 2008, che ha deciso di trattare la domanda pregiudiziale secondo un
procedimento accelerato, ai sensi dellart. 104 bis, primo comma, del
regolamento di procedura,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
alludienza del 22 aprile 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per
il sig. Kozłowski, dallavv. M. Stirnwei, Rechtsanwalt;
– per
il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra J. Kemper,
in qualit di agenti;
– per
il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualit di agente;
– per
il governo danese, dal sig. J. Bering Liisberg, in qualit di agente;
– per
il governo francese, dal sig. J.‑C. Niollet, in qualit di
agente;
– per
il governo italiano, dal sig. F. Arena, avvocato dello Stato;
– per
il governo olandese, dalle sig.re C. Wissels e M. Noort, in
qualit di agenti;
– per
il governo austriaco, dalle sig.re C. Pesendorfer e T. Flp, in
qualit di agenti;
– per
il governo polacco, dai sigg. M. Dowgielewicz e L. Rędziniak,
in qualit di agenti;
– per
il governo slovacco, dal sig. J. Čorba, in qualit di agente;
– per
il governo finlandese, dal sig. J. Heliskoski, in qualit di agente;
– per
la Commissione delle Comunit europee, dalla sig.ra S. Grnheid e dal
sig. R. Troosters, in qualit di agenti,
sentito lavvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullinterpretazione dellart. 4,
punto 6, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002,
2002/584/GAI, relativa al mandato darresto europeo e alle procedure di
consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1; in prosieguo: la
decisione quadro).
2 Tale
domanda stata proposta nellambito di un procedimento relativo
allesecuzione, da parte della Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart (in
prosieguo: lautorit giudiziaria tedesca dellesecuzione), di un mandato di
arresto europeo emesso il 18 aprile 2007 dal Sąd Okręgowy w
Bydgoszczy (Tribunale regionale di Bydgoszcz; in prosieguo: lautorit
giudiziaria polacca emittente) nei confronti del sig. Kozłowski,
cittadino polacco.
Contesto normativo
Il diritto dellUnione europea
3 Il
quinto considerando della decisione quadro cos recita:
Lobiettivo dellUnione di diventare uno spazio di
libert, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dellestradizione tra
Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorit
giudiziarie. Inoltre lintroduzione di un nuovo sistema semplificato di
consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dellesecuzione delle
sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle allazione penale,
consente di eliminare la complessit e i potenziali ritardi inerenti alla
disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di
cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da
un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia
penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive,
nello spazio di libert, sicurezza e giustizia.
4 Il
settimo considerando della decisione quadro precisa quanto segue:
Poich lobiettivo di sostituire il sistema
multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di
estradizione del 13 dicembre 1957 non pu essere sufficientemente realizzato
unilateralmente dagli Stati membri e pu dunque, a causa della dimensione e
delleffetto, essere realizzato meglio a livello dellUnione, il Consiglio pu
adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiariet menzionato
allarticolo 2 del trattato sullUnione europea e allarticolo 5 del
trattato che istituisce le Comunit europee. (...)
5 Lottavo
considerando della decisione quadro cos formulato:
Le decisioni relative allesecuzione di un mandato
darresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che
implica che lautorit giudiziaria dello Stato membro in cui la persona
ricercata stata arrestata dovr prendere la decisione relativa alla sua
consegna.
6 Lart. 1,
nn. 1 e 2, della decisione quadro definisce il mandato di arresto europeo
e lobbligo di esecuzione del medesimo nei seguenti termini:
1. Il mandato
darresto europeo una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in
vista dellarresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una
persona ricercata ai fini dellesercizio di unazione penale o dellesecuzione
di una pena o una misura di sicurezza privative della libert.
2. Gli Stati membri
danno esecuzione ad ogni mandato darresto europeo in base al principio del
riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente
decisione quadro.
7 Lart. 2,
n. 1, della decisione quadro prevede quanto segue:
Il mandato darresto europeo pu essere emesso per
dei fatti () oppure, se stata disposta la condanna a una pena o stata
inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non
inferiore a quattro mesi.
8 Lart. 3
della decisione quadro elenca tre [m]otivi di non esecuzione obbligatoria del
mandato di arresto europeo.
9 Lart. 4
della medesima decisione, intitolato Motivi di non esecuzione facoltativa del
mandato di arresto europeo, elenca, in sette punti, tali motivi. Al riguardo
il punto 6 dispone quanto segue:
Lautorit giudiziaria dellesecuzione pu rifiutare
di eseguire il mandato darresto europeo:
()
6) se
il mandato darresto europeo stato rilasciato ai fini dellesecuzione di una
pena o di una misura di sicurezza privative della libert, qualora la persona
ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi
risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di
sicurezza conformemente al suo diritto interno.
10 Lart. 5
della decisione quadro, intitolato Garanzie che lo Stato emittente deve
fornire in casi particolari, cos dispone:
Lesecuzione del mandato di arresto europeo da parte
dellautorit giudiziaria dellesecuzione pu essere subordinata dalla legge
dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni:
()
3) Se
la persona oggetto del mandato darresto europeo ai fini di unazione penale
cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna pu essere
subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia
rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di
sicurezza privative della libert eventualmente pronunciate nei suoi confronti
nello Stato membro emittente.
11 Lart. 6
della decisione quadro, intitolato Determinazione delle autorit giudiziarie
competenti, dispone quanto segue:
1. Per autorit
giudiziaria emittente si intende lautorit giudiziaria dello Stato membro
emittente che, in base alla legge di detto Stato, competente a emettere un
mandato darresto europeo.
2. Per autorit
giudiziaria dellesecuzione si intende lautorit giudiziaria dello Stato
membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, competente
dellesecuzione del mandato di arresto europeo.
3. Ciascuno Stato
membro comunica al Segretariato generale del Consiglio qual lautorit
competente in base al proprio diritto interno.
12 Dallinformazione
relativa alla data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, pubblicata
nella Gazzetta ufficiale delle Comunit europee del 1 maggio 1999
(GU L 114, pag. 56), risulta che la Repubblica federale di
Germania ha effettuato una dichiarazione ai sensi dellart. 35, n. 2,
UE, con la quale ha accettato la competenza della Corte a pronunciarsi in via
pregiudiziale secondo le modalit di cui allart. 35, n. 3,
lett. b), UE.
Il diritto nazionale
13 La
decisione quadro stata trasposta nellordinamento giuridico tedesco mediante
gli artt. 78‑83 k della legge 23 dicembre 1982
sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale (Gesetz ber
die internationale Rechtshilfe in Strafsachen), come modificata dalla legge 20
luglio 2006 disciplinante il mandato darresto europeo (Europisches
Haftbefehlsgesetz; BGBl. 2006 I, pag. 1721) (in prosieguo:
lIRG); in sede di trasposizione stata conservata la terminologia
tradizionale del diritto tedesco, che designa la consegna ai sensi della
decisione quadro con il termine estradizione.
14 LIRG
opera una distinzione tra la decisione riguardante lammissibilit della
domanda di estradizione e quella che provvede sulla concessione o meno dellestradizione.
15 Ai
sensi degli artt. 29‑32 dellIRG, spetta agli
Oberlandesgerichte (corti dappello regionali) esaminare in ogni caso la
ricevibilit della domanda di estradizione, su richiesta dellautorit
giudiziaria dellesecuzione.
16 Per
contro, la decisione di concedere o meno lestradizione riservata, per quanto
riguarda le domande di estradizione presentate da unautorit giudiziaria
emittente di uno Stato membro, allautorit giudiziaria dellesecuzione.
17 Per
quanto riguarda le persone diverse dai cittadini tedeschi, siano esse cittadini
di uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania o cittadini
di uno Stato terzo, lart. 4, punto 6, della decisione quadro
stato trasposto mediante lart. 83 b, n. 2, lett. b),
dellIRG. Tale disposizione, intitolata Impedimenti alla concessione
dellestradizione, cos formulata:
La concessione dellestradizione di uno straniero che
abbia la propria dimora abituale nel territorio tedesco pu inoltre essere
rifiutata se:
()
b) in
caso di estradizione a scopo di esecuzione di una pena, linteressato, previa
informativa sui fatti pertinenti, non presti il proprio consenso con
dichiarazione messa a verbale dinanzi al giudice e risulti prevalente un suo
interesse meritevole di tutela a scontare la pena in Germania; (...)
18 Sul
piano procedurale, lart. 79, n. 2, dellIRG precisa le modalit con
le quali viene adottata la decisione sulla domanda di estradizione, stabilendo
quanto segue:
Prima della decisione dellOberlandesgericht in
merito allammissibilit della domanda di estradizione, lautorit competente a
concedere questultima [le Generalstaatsanwaltschaften] decide se intende o
no far valere gli impedimenti alla concessione dellestradizione di cui allart. 83 b.
La decisione di non opporre impedimenti allestradizione deve essere motivata.
Essa soggetta a verifica da parte dellOberlandesgericht (...).
Causa principale e questioni pregiudiziali
19 Con
sentenza pronunciata il 28 maggio 2002 dal Sad Rejonowy w Tucholi (Tribunale
circondariale di Tuchola) (Polonia), il sig. Kozłowski stato
condannato ad una pena detentiva di cinque mesi per danneggiamento della
propriet altrui. La pena irrogata dalla detta sentenza divenuta definitiva,
ma non stata ancora eseguita.
20 Dal
10 maggio 2006 il sig. Kozłowski si trova recluso nel centro
penitenziario di Stoccarda (Germania), dove sconta una pena detentiva di tre
anni e sei mesi, alla quale stato condannato in base a due sentenze emesse
dallAmtsgericht Stuttgart, in data 27 luglio 2006 e 25 gennaio 2007, per 61
episodi di truffa commessi in Germania.
21 Lautorit
giudiziaria polacca emittente ha chiesto allautorit giudiziaria tedesca
dellesecuzione, con mandato di arresto europeo emesso il 18 aprile 2007, la
consegna del sig. Kozłowski ai fini dellesecuzione della pena
detentiva di cinque mesi inflitta a questultimo dal Sad Rejonowy w Tucholi.
22 Il
5 giugno 2007 il sig. Kozłowski stato sentito al riguardo
dallAmtsgericht Stuttgart. Egli ha dichiarato, nel corso di tale
audizione, che non acconsentiva alla propria consegna allautorit giudiziaria
polacca emittente.
23 Il
18 giugno 2007 lautorit giudiziaria tedesca dellesecuzione ha informato il
sig. Kozłowski che non intendeva opporre alcun motivo di
non esecuzione. Infatti, secondo la detta autorit, non sussistevano
motivi di non esecuzione ai sensi dellart. 83 b dellIRG e, in
particolare, linteressato non aveva la propria dimora abituale in Germania. I
soggiorni dellinteressato succedutisi nel territorio tedesco sarebbero stati
caratterizzati dalla commissione di vari reati, ad esclusione di qualsiasi
attivit lecita.
24 Di
conseguenza, ritenendo che non fosse necessario avviare ricerche per stabilire
dove, presso chi e a quali scopi il sig. Kozłowski avesse soggiornato
in Germania, lautorit giudiziaria tedesca dellesecuzione ha chiesto
allOberlandesgericht Stuttgart di autorizzare lesecuzione del suddetto
mandato di arresto europeo.
25 Per
quanto riguarda la situazione personale del sig. Kozłowski, risulta
dalla decisione di rinvio che, secondo le sentenze di condanna pronunciate nei
suoi confronti in Germania, linteressato celibe e senza figli. Egli
conoscerebbe poco, o addirittura per nulla, la lingua tedesca. Sarebbe
cresciuto in Polonia, dove avrebbe lavorato fino alla fine del 2003.
Successivamente avrebbe percepito indennit di disoccupazione in tale Stato
membro, per la durata di un anno circa.
26 Il
giudice del rinvio muove dallipotesi che, dal mese di febbraio 2005 fino al 10
maggio 2006, data del suo arresto in Germania, il sig. Kozłowski
abbia soggiornato in maniera prevalente nel territorio tedesco. Tale soggiorno
avrebbe subito delle interruzioni durante le vacanze di Natale dellanno 2005,
e forse anche nel mese di giugno 2005, nonch nei mesi di febbraio e marzo
2006. Egli avrebbe lavorato occasionalmente nel settore edile, ma si sarebbe
procurato la maggior parte dei propri mezzi di sostentamento commettendo reati.
27 Infine,
il giudice del rinvio fa presente che esso, nellambito del controllo effettivo
cui deve procedere a norma dellart. 79, n. 2, dellIRG, chiamato a
stabilire se, ai sensi dellart. 83 b, n. 2, di questa medesima
legge ed alla data in cui stata richiesta la consegna dellinteressato, la
dimora abituale del sig. Kozłowski fosse situata nel territorio
tedesco ed ivi si trovi tuttora. In caso di soluzione negativa di tale
questione, il detto giudice dovrebbe autorizzare lesecuzione del mandato di
arresto europeo ai sensi del diritto tedesco, dato che tutte le altre
condizioni da questo stabilite risultano soddisfatte.
28 Alla
luce di tali premesse, lOberlandesgericht Stuttgart ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) Se
alla possibilit di ritenere che una persona risieda o dimori in uno Stato
membro [di esecuzione] ai sensi dellart. 4, punto 6), della
decisione quadro (...) osti il fatto che questa persona:
a) non
dimora ininterrottamente nello Stato membro [di esecuzione];
b) dimora
in tale Stato senza rispettare le norme nazionali in materia di soggiorno degli
stranieri,
c)
ivi dedita alla commissione di reati in forma professionale, e/o
d) si
trova ivi reclusa a seguito di condanna penale.
2) Se
una trasposizione dellart. 4, punto 6), della decisione quadro,
effettuata in modo tale per cui lestradizione da parte di uno Stato membro, ai
fini dellesecuzione di una condanna penale, di propri cittadini contro la loro
volont sia sempre inammissibile, mentre possa essere autorizzata, malgrado il
loro disaccordo, quella di cittadini di altri Stati membri a discrezione delle
autorit competenti, sia compatibile con le norme dellUnione europea, e in
particolare con i principi di non discriminazione e di cittadinanza dellUnione
ai sensi dellart. 6, n. 1, UE, in combinato disposto con
gli artt. 12 CE e 17 CE e segg., e, in caso affermativo, se tali
principi debbano essere rispettati quanto meno nellesercizio del detto potere
discrezionale.
Sulle questioni pregiudiziali
29 In
via preliminare, occorre ricordare che, come risulta dal punto 12 della
presente sentenza, la Corte nella fattispecie competente a statuire
sullinterpretazione della decisione quadro a norma
dellart. 35 UE.
Sulla prima questione
30 Con
la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza quale sia la
portata dei termini risieda e dimori contenuti nellart. 4,
punto 6, della decisione quadro e, pi in particolare, se, in
circostanze quali quelle di cui alla causa principale, una persona ricercata
nellambito di un procedimento per lesecuzione di un mandato di arresto
europeo possa essere considerata come ricadente nellambito di tale disposizione.
31 Per
risolvere tale questione, occorre ricordare che la decisione quadro
– come emerge, in particolare, dal suo art. 1, nn. 1 e 2,
nonch dal suo quinto e settimo considerando – intesa a sostituire il
sistema multilaterale di estradizione tra gli Stati membri con un sistema di
consegna tra autorit giudiziarie di persone condannate o sospettate, al fine
dellesecuzione di sentenze o per sottoporle allazione penale, laddove il
nuovo sistema fondato sul principio del reciproco riconoscimento (v. sentenza
3 maggio 2007, causa C‑303/05, Advocaten voor de
Wereld, Racc. pag. I‑3633, punto 28).
32 Ai
sensi dellart. 1, n. 2, della decisione quadro, gli Stati
membri devono dare esecuzione ad ogni mandato di arresto europeo in base al principio
del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della decisione
stessa.
33 A
questo proposito, lart. 4, punto 6, della decisione quadro
prevede un motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto
europeo in virt del quale lautorit giudiziaria dellesecuzione pu rifiutare
di eseguire un mandato siffatto, rilasciato ai fini dellesecuzione di una
pena, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne
sia cittadino o vi risieda, e tale Stato si impegni a eseguire esso stesso
tale pena conformemente al suo diritto interno.
34 Pertanto,
secondo lart. 4, punto 6, della decisione quadro, lambito di
applicazione di tale motivo di non esecuzione facoltativa circoscritto
alle persone che, se prive della cittadinanza dello Stato membro di esecuzione,
vi dimori[no] o vi risieda[no]. Tuttavia, il significato e la portata di
questi due termini non vengono definiti nella decisione quadro.
35 La
Commissione delle Comunit europee, pur ammettendo che in talune versioni
linguistiche della decisione quadro la formulazione dellart. 4,
punto 6, della medesima pu far pensare che il termine dimori si ponga
sullo stesso piano dei criteri costituiti dalla residenza o dalla nazionalit,
sostiene che la detta disposizione deve comunque essere interpretata nel senso
che il fatto che la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione
una condizione necessaria ma non sufficiente per invocare il motivo di
non esecuzione facoltativa previsto dal detto art. 4, punto 6.
36 A
questo proposito, certo vero che il termine dimori non pu essere
interpretato in modo talmente estensivo da implicare che lautorit giudiziaria
dellesecuzione possa rifiutare di eseguire un mandato di arresto europeo per
il semplice fatto che la persona ricercata si trovi temporaneamente nel
territorio dello Stato membro di esecuzione.
37 Tuttavia,
lart. 4, punto 6, della decisione quadro non si presta neppure
ad essere interpretato nel senso che una persona ricercata la quale, senza
essere cittadina o residente dello Stato membro di esecuzione, vi dimori da un
certo tempo, non pu in alcun caso presentare con tale Stato legami tali da
giustificare leventuale opposizione di questo motivo di non esecuzione
facoltativa.
38 Ne
consegue che, malgrado alcune diversit di formulazione tra le varie versioni
linguistiche del detto art. 4, punto 6, la categoria delle persone
ricercate che dimorano nello Stato membro di esecuzione ai sensi di tale
disposizione non – come sostenuto in particolare dal governo olandese
alludienza nel presente procedimento – priva di qualsiasi rilevanza ai
fini della determinazione dellambito di applicazione della disposizione
stessa.
39 Di
conseguenza, non sufficiente prendere in considerazione il termine risieda
ai sensi dellart. 4, punto 6, della decisione quadro, ma
necessario anche stabilire in che modo il termine dimori possa completare la
portata del primo di tali due termini.
40 Da
un lato, tale lettura dellart. 4, punto 6, della
decisione quadro non viene inficiata dalla circostanza che, secondo il
tenore letterale dellart. 5, punto 3, della medesima decisione, riguardante
la persona oggetto di un mandato di arresto europeo ai fini di unazione
penale, la consegna pu essere subordinata dal diritto dello Stato membro di
esecuzione alla condizione stabilita da questultima disposizione soltanto nel
caso in cui linteressato sia cittadino o residente di tale Stato membro, senza
che sia fatto alcun riferimento alla dimora di costui.
41 Dallaltro
lato, quanto allinterpretazione dei termini dimori e risieda, importante
precisare che, contrariamente a quanto sostengono i governi ceco ed olandese,
la definizione di questi due termini non pu essere lasciata allapprezzamento
di ciascuno Stato membro.
42 Infatti,
dalla necessit di garantire tanto lapplicazione uniforme del diritto
dellUnione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una
disposizione di tale diritto, la quale non contenga alcun espresso richiamo al
diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della
sua portata, devono di norma essere oggetto, nellintera Unione, di
uninterpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del
contesto della disposizione stessa e della finalit perseguita dalla normativa
in questione (v., per analogia, sentenza 18 ottobre 2007, causa C‑195/06,
sterreichischer Rundfunk, Racc. pag. I‑8817,
punto 24 e la giurisprudenza ivi citata).
43 Considerato
che, come risulta dal punto 31 della presente sentenza, la
decisione quadro mira ad istituire un sistema, fondato sul principio del
reciproco riconoscimento, di consegna tra autorit giudiziarie di persone
condannate o sospettate al fine dellesecuzione di sentenze o per sottoporle
allazione penale, consegna alla quale lautorit giudiziaria dellesecuzione
pu opporsi soltanto sulla scorta di uno dei motivi di rifiuto previsti dalla
decisione quadro, i termini dimori e risieda, che delimitano la sfera
di applicazione dellart. 4, punto 6, di questultima, devono
costituire loggetto di una definizione uniforme in quanto si riferiscono a
nozioni autonome del diritto dellUnione. Pertanto, nelle norme nazionali di
attuazione di tale art. 4, punto 6, gli Stati membri non sono
legittimati a conferire a tali termini una portata pi estesa di quella
risultante da uninterpretazione uniforme siffatta.
44 Per
sapere se, in una situazione concreta, le sia consentito rifiutare di eseguire
un mandato di arresto europeo, lautorit giudiziaria dellesecuzione deve, in
un primo momento, unicamente stabilire se la persona ricercata sia cittadino,
risieda o dimori ai sensi dellart. 4, punto 6, della decisione
quadro e ricada dunque nellambito di applicazione di questultima. In un
secondo momento, ed unicamente nel caso in cui constati che la persona suddetta
ricade in una delle fattispecie designate da tali termini, lautorit
giudiziaria dellesecuzione deve valutare se esista un legittimo interesse
idoneo a giustificare che la pena inflitta nello Stato membro emittente venga
eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione.
45 A
questo proposito, si deve sottolineare – come hanno fatto tutti gli Stati
membri che hanno presentato osservazioni alla Corte, nonch la Commissione
– che il motivo di non esecuzione facoltativa stabilito allart. 4,
punto 6, della decisione quadro mira segnatamente a permettere allautorit
giudiziaria dellesecuzione di accordare una particolare importanza alla
possibilit di accrescere le opportunit di reinserimento sociale della persona
ricercata una volta scontata la pena cui essa stata condannata.
46 Pertanto,
i termini risieda e dimori contemplano, rispettivamente, la situazione in
cui la persona oggetto di un mandato di arresto europeo abbia stabilito la
propria residenza effettiva nello Stato membro di esecuzione e quella in cui
tale persona abbia acquisito, a seguito di un soggiorno stabile di una certa
durata in questo medesimo Stato, legami con questultimo di intensit simile a
quella dei legami che si instaurano in caso di residenza.
47 Alla
luce delle informazioni contenute nella decisione di rinvio, il sig. Kozłowski
non risiede in Germania ai sensi dellart. 4, punto 6, della
decisione quadro. Di conseguenza, linterpretazione che segue riguarda
unicamente il termine dimori che compare in tale disposizione.
48 Per
stabilire se, in una situazione concreta, tra la persona ricercata e lo Stato
membro di esecuzione esistano legami che consentono di constatare che tale
persona ricade nella fattispecie designata dal termine dimori ai sensi
dellart. 4, punto 6, della decisione quadro, occorre effettuare
una valutazione complessiva di un certo numero degli elementi oggettivi
caratterizzanti la situazione della persona in questione, tra i quali,
segnatamente, la durata, la natura e le modalit del suo soggiorno, nonch i
rapporti familiari ed economici che essa intrattiene con lo Stato membro di
esecuzione.
49 Posto
che spetta allautorit giudiziaria dellesecuzione procedere ad una
valutazione complessiva al fine di stabilire, in un primo momento, se la
persona interessata ricada nella previsione dellart. 4, punto 6,
della decisione quadro, una singola circostanza caratterizzante la persona
interessata non pu, in linea di principio, avere di per s sola unimportanza
decisiva.
50 Per
quanto riguarda circostanze quali quelle riferite dal giudice di rinvio nella
sua prima questione, sub a)‑d), occorre constatare che il
fatto – esposto sub a) – che la persona ricercata non abbia
soggiornato in maniera ininterrotta nello Stato membro di esecuzione e quello
– descritto sub b) – che la persona suddetta non soggiorni in
tale Stato nel rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e
soggiorno degli stranieri, pur non costituendo elementi che consentano di per
s soli di concludere che, ai sensi dellart. 4, punto 6, della
decisione quadro, la detta persona non dimora in tale Stato membro,
possono nondimeno risultare pertinenti per lautorit giudiziaria
dellesecuzione allorch essa chiamata a valutare se la persona interessata
rientri nellambito di applicazione della detta disposizione.
51 Quanto
al fatto – illustrato nellambito della prima questione, sub c)
– che tale persona commetta abitualmente reati nello Stato membro di
esecuzione, nonch alla circostanza – descritta nella medesima questione,
sub d) – che la persona suddetta si trovi in regime di reclusione in
tale Stato ai fini dellesecuzione di una pena detentiva, occorre constatare
come si tratti di elementi non pertinenti per lautorit giudiziaria
dellesecuzione allorch essa deve, in un primo momento, stabilire se la persona
interessata dimori ai sensi dellart. 4, punto 6, della
decisione quadro. Per contro, supponendo che linteressato dimori nello
Stato membro di esecuzione, simili elementi possono presentare un certo rilievo
nellambito dellesame che la detta autorit eventualmente chiamata ad
effettuare in un secondo momento per verificare se sia giustificato non dare
seguito ad un mandato di arresto europeo.
52 Ne
consegue che, pur senza essere determinanti, due delle quattro circostanze
riferite dal giudice del rinvio nella sua prima questione, sub a) e
sub b), possono essere pertinenti per lautorit giudiziaria
dellesecuzione allorch essa deve stabilire se la situazione dellinteressato
rientri nellambito di applicazione dellart. 4, punto 6, della decisione quadro.
53 A
questo proposito, occorre constatare che, alla luce di alcuni degli elementi
citati dal giudice del rinvio come caratterizzanti la situazione di una persona
quale quella oggetto del procedimento a quo, tra i quali segnatamente la
durata, la natura e le modalit del soggiorno di questultima, nonch lassenza
di legami familiari e lesistenza di legami economici assai deboli con lo Stato
membro di esecuzione, una persona siffatta non pu essere considerata come
ricadente nella fattispecie designata dal termine dimori di cui
allart. 4, punto 6, della decisione quadro.
54 Alla
luce dellinsieme delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la
prima questione dichiarando che lart. 4, punto 6, della decisione
quadro deve essere interpretato nel senso che:
– una
persona ricercata risiede nello Stato membro di esecuzione qualora essa abbia
ivi stabilito la propria residenza effettiva, e dimora in tale Stato qualora,
a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata nel medesimo, abbia
acquisito con tale Stato legami di intensit simile a quella dei legami che si
instaurano in caso di residenza;
– per
stabilire se tra la persona ricercata e lo Stato membro di esecuzione esistano
legami che consentono di constatare che tale persona ricade nella fattispecie
designata dal termine dimori di cui al detto art. 4, punto 6,
lautorit giudiziaria dellesecuzione tenuta a effettuare una valutazione
complessiva di un certo numero degli elementi oggettivi caratterizzanti la
situazione della persona in questione, tra i quali, segnatamente, la durata, la
natura e le modalit del suo soggiorno, nonch i legami familiari ed economici
che essa intrattiene con lo Stato membro di esecuzione.
Sulla seconda questione
55 Il
giudice del rinvio ritiene che, qualora constatasse che il sig. Kozłowski
non ha la propria dimora abituale in Germania, ai sensi
dellart. 83 b, n. 2, lett. b), dellIRG, sarebbe obbligato
ad autorizzare lesecuzione del mandato di arresto europeo emesso nei confronti
di costui.
56 Alla
luce dei punti 47 e 53 della presente sentenza, nonch della soluzione fornita
dalla Corte alla prima questione, non pi necessario nella fattispecie
risolvere la seconda questione sollevata, in quanto la persona ricercata
oggetto del procedimento principale non ricade nellambito di applicazione
dellart. 4, punto 6, della decisione quadro.
Sulle spese
57 Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
Lart. 4, punto 6, della decisione quadro
del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato darresto
europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato
nel senso che:
– una
persona ricercata risiede nello Stato membro di esecuzione qualora essa abbia
ivi stabilito la propria residenza effettiva, e dimora in tale Stato qualora,
a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata nel medesimo, abbia
acquisito con tale Stato legami di intensit simile a quella dei legami che si
instaurano in caso di residenza;
– per
stabilire se tra la persona ricercata e lo Stato membro di esecuzione esistano
legami che consentono di constatare che tale persona ricade nella fattispecie
designata dal termine dimori di cui al detto art. 4, punto 6, lautorit
giudiziaria dellesecuzione tenuta a effettuare una valutazione complessiva
di un certo numero degli elementi oggettivi caratterizzanti la situazione della
persona in questione, tra i quali, segnatamente, la durata, la natura e le
modalit del suo soggiorno, nonch i legami familiari ed economici che essa
intrattiene con lo Stato membro di esecuzione.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.