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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

17 luglio 2008 (*)

Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri – Art. 4, punto 6 – Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo – Interpretazione dei termini risieda e dimori nello Stato membro di esecuzione

Nel procedimento C66/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dellart. 35 UE, dallOberlandesgericht Stuttgart (Germania), con decisione 14 febbraio 2008, pervenuta in cancelleria il 18 febbraio successivo, nel procedimento avente ad oggetto lesecuzione di un mandato di arresto europeo emesso nei confronti di

Szymon Kozłowski,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, G. Arestis e L. Bay Larsen (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. J. Makarczyk, P. Kūris, E. Juhsz, A.  Caoimh, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J.C. Bonichot, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. B. Flp, amministratore

vista lordinanza del presidente della Corte in data 22 febbraio 2008, che ha deciso di trattare la domanda pregiudiziale secondo un procedimento accelerato, ai sensi dellart. 104 bis, primo comma, del regolamento di procedura,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alludienza del 22 aprile 2008,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il sig. Kozłowski, dallavv. M. Stirnwei, Rechtsanwalt;

–        per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra J. Kemper, in qualit di agenti;

–        per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualit di agente;

–        per il governo danese, dal sig. J. Bering Liisberg, in qualit di agente;

–        per il governo francese, dal sig. J.C. Niollet, in qualit di agente;

–        per il governo italiano, dal sig. F. Arena, avvocato dello Stato;

–        per il governo olandese, dalle sig.re C. Wissels e M. Noort, in qualit di agenti;

–        per il governo austriaco, dalle sig.re C. Pesendorfer e T. Flp, in qualit di agenti;

–        per il governo polacco, dai sigg. M. Dowgielewicz e L. Rędziniak, in qualit di agenti;

–        per il governo slovacco, dal sig. J. Čorba, in qualit di agente;

–        per il governo finlandese, dal sig. J. Heliskoski, in qualit di agente;

–        per la Commissione delle Comunit europee, dalla sig.ra S. Grnheid e dal sig. R. Troosters, in qualit di agenti,

sentito lavvocato generale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullinterpretazione dellart. 4, punto 6, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato darresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1; in prosieguo: la decisione quadro).

2        Tale domanda stata proposta nellambito di un procedimento relativo allesecuzione, da parte della Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart (in prosieguo: lautorit giudiziaria tedesca dellesecuzione), di un mandato di arresto europeo emesso il 18 aprile 2007 dal Sąd Okręgowy w Bydgoszczy (Tribunale regionale di Bydgoszcz; in prosieguo: lautorit giudiziaria polacca emittente) nei confronti del sig. Kozłowski, cittadino polacco.

 Contesto normativo

 Il diritto dellUnione europea

3        Il quinto considerando della decisione quadro cos recita:

Lobiettivo dellUnione di diventare uno spazio di libert, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dellestradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorit giudiziarie. Inoltre lintroduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dellesecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle allazione penale, consente di eliminare la complessit e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libert, sicurezza e giustizia.

4        Il settimo considerando della decisione quadro precisa quanto segue:

Poich lobiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non pu essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri e pu dunque, a causa della dimensione e delleffetto, essere realizzato meglio a livello dellUnione, il Consiglio pu adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiariet menzionato allarticolo 2 del trattato sullUnione europea e allarticolo 5 del trattato che istituisce le Comunit europee. (...)

5        Lottavo considerando della decisione quadro cos formulato:

Le decisioni relative allesecuzione di un mandato darresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che lautorit giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata stata arrestata dovr prendere la decisione relativa alla sua consegna.

6        Lart. 1, nn. 1 e 2, della decisione quadro definisce il mandato di arresto europeo e lobbligo di esecuzione del medesimo nei seguenti termini:

1.      Il mandato darresto europeo una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dellarresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dellesercizio di unazione penale o dellesecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libert.

2.      Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato darresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

7        Lart. 2, n. 1, della decisione quadro prevede quanto segue:

Il mandato darresto europeo pu essere emesso per dei fatti () oppure, se stata disposta la condanna a una pena o stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi.

8        Lart. 3 della decisione quadro elenca tre [m]otivi di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo.

9        Lart. 4 della medesima decisione, intitolato Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo, elenca, in sette punti, tali motivi. Al riguardo il punto 6 dispone quanto segue:

Lautorit giudiziaria dellesecuzione pu rifiutare di eseguire il mandato darresto europeo:

()

6)      se il mandato darresto europeo stato rilasciato ai fini dellesecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libert, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno.

10      Lart. 5 della decisione quadro, intitolato Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari, cos dispone:

Lesecuzione del mandato di arresto europeo da parte dellautorit giudiziaria dellesecuzione pu essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni:

()

3)      Se la persona oggetto del mandato darresto europeo ai fini di unazione penale cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna pu essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libert eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente.

11      Lart. 6 della decisione quadro, intitolato Determinazione delle autorit giudiziarie competenti, dispone quanto segue:

1.      Per autorit giudiziaria emittente si intende lautorit giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, competente a emettere un mandato darresto europeo.

2.      Per autorit giudiziaria dellesecuzione si intende lautorit giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, competente dellesecuzione del mandato di arresto europeo.

3.      Ciascuno Stato membro comunica al Segretariato generale del Consiglio qual lautorit competente in base al proprio diritto interno.

12      Dallinformazione relativa alla data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunit europee del 1 maggio 1999 (GU L 114, pag. 56), risulta che la Repubblica federale di Germania ha effettuato una dichiarazione ai sensi dellart. 35, n. 2, UE, con la quale ha accettato la competenza della Corte a pronunciarsi in via pregiudiziale secondo le modalit di cui allart. 35, n. 3, lett. b), UE.

 Il diritto nazionale

13      La decisione quadro stata trasposta nellordinamento giuridico tedesco mediante gli artt. 7883 k della legge 23 dicembre 1982 sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale (Gesetz ber die internationale Rechtshilfe in Strafsachen), come modificata dalla legge 20 luglio 2006 disciplinante il mandato darresto europeo (Europisches Haftbefehlsgesetz; BGBl. 2006 I, pag. 1721) (in prosieguo: lIRG); in sede di trasposizione stata conservata la terminologia tradizionale del diritto tedesco, che designa la consegna ai sensi della decisione quadro con il termine estradizione.

14      LIRG opera una distinzione tra la decisione riguardante lammissibilit della domanda di estradizione e quella che provvede sulla concessione o meno dellestradizione. 

15      Ai sensi degli artt. 2932 dellIRG, spetta agli Oberlandesgerichte (corti dappello regionali) esaminare in ogni caso la ricevibilit della domanda di estradizione, su richiesta dellautorit giudiziaria dellesecuzione.

16      Per contro, la decisione di concedere o meno lestradizione riservata, per quanto riguarda le domande di estradizione presentate da unautorit giudiziaria emittente di uno Stato membro, allautorit giudiziaria dellesecuzione.

17      Per quanto riguarda le persone diverse dai cittadini tedeschi, siano esse cittadini di uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania o cittadini di uno Stato terzo, lart. 4, punto 6, della decisione quadro stato trasposto mediante lart. 83 b, n. 2, lett. b), dellIRG. Tale disposizione, intitolata Impedimenti alla concessione dellestradizione, cos formulata:

La concessione dellestradizione di uno straniero che abbia la propria dimora abituale nel territorio tedesco pu inoltre essere rifiutata se:

()

b)      in caso di estradizione a scopo di esecuzione di una pena, linteressato, previa informativa sui fatti pertinenti, non presti il proprio consenso con dichiarazione messa a verbale dinanzi al giudice e risulti prevalente un suo interesse meritevole di tutela a scontare la pena in Germania; (...)

18      Sul piano procedurale, lart. 79, n. 2, dellIRG precisa le modalit con le quali viene adottata la decisione sulla domanda di estradizione, stabilendo quanto segue:

Prima della decisione dellOberlandesgericht in merito allammissibilit della domanda di estradizione, lautorit competente a concedere questultima [le Generalstaatsanwaltschaften] decide se intende o no far valere gli impedimenti alla concessione dellestradizione di cui allart. 83 b. La decisione di non opporre impedimenti allestradizione deve essere motivata. Essa soggetta a verifica da parte dellOberlandesgericht (...).

 Causa principale e questioni pregiudiziali

19      Con sentenza pronunciata il 28 maggio 2002 dal Sad Rejonowy w Tucholi (Tribunale circondariale di Tuchola) (Polonia), il sig. Kozłowski stato condannato ad una pena detentiva di cinque mesi per danneggiamento della propriet altrui. La pena irrogata dalla detta sentenza divenuta definitiva, ma non stata ancora eseguita.

20      Dal 10 maggio 2006 il sig. Kozłowski si trova recluso nel centro penitenziario di Stoccarda (Germania), dove sconta una pena detentiva di tre anni e sei mesi, alla quale stato condannato in base a due sentenze emesse dallAmtsgericht Stuttgart, in data 27 luglio 2006 e 25 gennaio 2007, per 61 episodi di truffa commessi in Germania.

21      Lautorit giudiziaria polacca emittente ha chiesto allautorit giudiziaria tedesca dellesecuzione, con mandato di arresto europeo emesso il 18 aprile 2007, la consegna del sig. Kozłowski ai fini dellesecuzione della pena detentiva di cinque mesi inflitta a questultimo dal Sad Rejonowy w Tucholi.

22      Il 5 giugno 2007 il sig. Kozłowski stato sentito al riguardo dallAmtsgericht Stuttgart. Egli ha dichiarato, nel corso di tale audizione, che non acconsentiva alla propria consegna allautorit giudiziaria polacca emittente.

23      Il 18 giugno 2007 lautorit giudiziaria tedesca dellesecuzione ha informato il sig. Kozłowski che non intendeva opporre alcun motivo di non esecuzione. Infatti, secondo la detta autorit, non sussistevano motivi di non esecuzione ai sensi dellart. 83 b dellIRG e, in particolare, linteressato non aveva la propria dimora abituale in Germania. I soggiorni dellinteressato succedutisi nel territorio tedesco sarebbero stati caratterizzati dalla commissione di vari reati, ad esclusione di qualsiasi attivit lecita.

24      Di conseguenza, ritenendo che non fosse necessario avviare ricerche per stabilire dove, presso chi e a quali scopi il sig. Kozłowski avesse soggiornato in Germania, lautorit giudiziaria tedesca dellesecuzione ha chiesto allOberlandesgericht Stuttgart di autorizzare lesecuzione del suddetto mandato di arresto europeo.

25      Per quanto riguarda la situazione personale del sig. Kozłowski, risulta dalla decisione di rinvio che, secondo le sentenze di condanna pronunciate nei suoi confronti in Germania, linteressato celibe e senza figli. Egli conoscerebbe poco, o addirittura per nulla, la lingua tedesca. Sarebbe cresciuto in Polonia, dove avrebbe lavorato fino alla fine del 2003. Successivamente avrebbe percepito indennit di disoccupazione in tale Stato membro, per la durata di un anno circa.

26      Il giudice del rinvio muove dallipotesi che, dal mese di febbraio 2005 fino al 10 maggio 2006, data del suo arresto in Germania, il sig. Kozłowski abbia soggiornato in maniera prevalente nel territorio tedesco. Tale soggiorno avrebbe subito delle interruzioni durante le vacanze di Natale dellanno 2005, e forse anche nel mese di giugno 2005, nonch nei mesi di febbraio e marzo 2006. Egli avrebbe lavorato occasionalmente nel settore edile, ma si sarebbe procurato la maggior parte dei propri mezzi di sostentamento commettendo reati.

27      Infine, il giudice del rinvio fa presente che esso, nellambito del controllo effettivo cui deve procedere a norma dellart. 79, n. 2, dellIRG, chiamato a stabilire se, ai sensi dellart. 83 b, n. 2, di questa medesima legge ed alla data in cui stata richiesta la consegna dellinteressato, la dimora abituale del sig. Kozłowski fosse situata nel territorio tedesco ed ivi si trovi tuttora. In caso di soluzione negativa di tale questione, il detto giudice dovrebbe autorizzare lesecuzione del mandato di arresto europeo ai sensi del diritto tedesco, dato che tutte le altre condizioni da questo stabilite risultano soddisfatte.

28      Alla luce di tali premesse, lOberlandesgericht Stuttgart ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)      Se alla possibilit di ritenere che una persona risieda o dimori in uno Stato membro [di esecuzione] ai sensi dellart. 4, punto 6), della decisione quadro (...) osti il fatto che questa persona:

a)      non dimora ininterrottamente nello Stato membro [di esecuzione];

b)      dimora in tale Stato senza rispettare le norme nazionali in materia di soggiorno degli stranieri,

c)       ivi dedita alla commissione di reati in forma professionale, e/o

d)      si trova ivi reclusa a seguito di condanna penale.

2)      Se una trasposizione dellart. 4, punto 6), della decisione quadro, effettuata in modo tale per cui lestradizione da parte di uno Stato membro, ai fini dellesecuzione di una condanna penale, di propri cittadini contro la loro volont sia sempre inammissibile, mentre possa essere autorizzata, malgrado il loro disaccordo, quella di cittadini di altri Stati membri a discrezione delle autorit competenti, sia compatibile con le norme dellUnione europea, e in particolare con i principi di non discriminazione e di cittadinanza dellUnione ai sensi dellart. 6, n. 1, UE, in combinato disposto con gli artt. 12 CE e 17 CE e segg., e, in caso affermativo, se tali principi debbano essere rispettati quanto meno nellesercizio del detto potere discrezionale.

 Sulle questioni pregiudiziali

29      In via preliminare, occorre ricordare che, come risulta dal punto 12 della presente sentenza, la Corte nella fattispecie competente a statuire sullinterpretazione della decisione quadro a norma dellart. 35 UE.

 Sulla prima questione

30      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza quale sia la portata dei termini risieda e dimori contenuti nellart. 4, punto 6, della decisione quadro e, pi in particolare, se, in circostanze quali quelle di cui alla causa principale, una persona ricercata nellambito di un procedimento per lesecuzione di un mandato di arresto europeo possa essere considerata come ricadente nellambito di tale disposizione.

31      Per risolvere tale questione, occorre ricordare che la decisione quadro – come emerge, in particolare, dal suo art. 1, nn. 1 e 2, nonch dal suo quinto e settimo considerando – intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione tra gli Stati membri con un sistema di consegna tra autorit giudiziarie di persone condannate o sospettate, al fine dellesecuzione di sentenze o per sottoporle allazione penale, laddove il nuovo sistema fondato sul principio del reciproco riconoscimento (v. sentenza 3 maggio 2007, causa C303/05, Advocaten voor de Wereld, Racc. pag. I3633, punto 28).

32      Ai sensi dellart. 1, n. 2, della decisione quadro, gli Stati membri devono dare esecuzione ad ogni mandato di arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della decisione stessa.

33      A questo proposito, lart. 4, punto 6, della decisione quadro prevede un motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo in virt del quale lautorit giudiziaria dellesecuzione pu rifiutare di eseguire un mandato siffatto, rilasciato ai fini dellesecuzione di una pena, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, e tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena conformemente al suo diritto interno.

34      Pertanto, secondo lart. 4, punto 6, della decisione quadro, lambito di applicazione di tale motivo di non esecuzione facoltativa circoscritto alle persone che, se prive della cittadinanza dello Stato membro di esecuzione, vi dimori[no] o vi risieda[no]. Tuttavia, il significato e la portata di questi due termini non vengono definiti nella decisione quadro.

35      La Commissione delle Comunit europee, pur ammettendo che in talune versioni linguistiche della decisione quadro la formulazione dellart. 4, punto 6, della medesima pu far pensare che il termine dimori si ponga sullo stesso piano dei criteri costituiti dalla residenza o dalla nazionalit, sostiene che la detta disposizione deve comunque essere interpretata nel senso che il fatto che la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione una condizione necessaria ma non sufficiente per invocare il motivo di non esecuzione facoltativa previsto dal detto art. 4, punto 6.

36      A questo proposito, certo vero che il termine dimori non pu essere interpretato in modo talmente estensivo da implicare che lautorit giudiziaria dellesecuzione possa rifiutare di eseguire un mandato di arresto europeo per il semplice fatto che la persona ricercata si trovi temporaneamente nel territorio dello Stato membro di esecuzione.

37      Tuttavia, lart. 4, punto 6, della decisione quadro non si presta neppure ad essere interpretato nel senso che una persona ricercata la quale, senza essere cittadina o residente dello Stato membro di esecuzione, vi dimori da un certo tempo, non pu in alcun caso presentare con tale Stato legami tali da giustificare leventuale opposizione di questo motivo di non esecuzione facoltativa.

38      Ne consegue che, malgrado alcune diversit di formulazione tra le varie versioni linguistiche del detto art. 4, punto 6, la categoria delle persone ricercate che dimorano nello Stato membro di esecuzione ai sensi di tale disposizione non – come sostenuto in particolare dal governo olandese alludienza nel presente procedimento – priva di qualsiasi rilevanza ai fini della determinazione dellambito di applicazione della disposizione stessa.

39      Di conseguenza, non sufficiente prendere in considerazione il termine risieda ai sensi dellart. 4, punto 6, della decisione quadro, ma necessario anche stabilire in che modo il termine dimori possa completare la portata del primo di tali due termini.

40      Da un lato, tale lettura dellart. 4, punto 6, della decisione quadro non viene inficiata dalla circostanza che, secondo il tenore letterale dellart. 5, punto 3, della medesima decisione, riguardante la persona oggetto di un mandato di arresto europeo ai fini di unazione penale, la consegna pu essere subordinata dal diritto dello Stato membro di esecuzione alla condizione stabilita da questultima disposizione soltanto nel caso in cui linteressato sia cittadino o residente di tale Stato membro, senza che sia fatto alcun riferimento alla dimora di costui.

41      Dallaltro lato, quanto allinterpretazione dei termini dimori e risieda, importante precisare che, contrariamente a quanto sostengono i governi ceco ed olandese, la definizione di questi due termini non pu essere lasciata allapprezzamento di ciascuno Stato membro.

42      Infatti, dalla necessit di garantire tanto lapplicazione uniforme del diritto dellUnione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione di tale diritto, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata, devono di norma essere oggetto, nellintera Unione, di uninterpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e della finalit perseguita dalla normativa in questione (v., per analogia, sentenza 18 ottobre 2007, causa C195/06, sterreichischer Rundfunk, Racc. pag. I8817, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata).

43      Considerato che, come risulta dal punto 31 della presente sentenza, la decisione quadro mira ad istituire un sistema, fondato sul principio del reciproco riconoscimento, di consegna tra autorit giudiziarie di persone condannate o sospettate al fine dellesecuzione di sentenze o per sottoporle allazione penale, consegna alla quale lautorit giudiziaria dellesecuzione pu opporsi soltanto sulla scorta di uno dei motivi di rifiuto previsti dalla decisione quadro, i termini dimori e risieda, che delimitano la sfera di applicazione dellart. 4, punto 6, di questultima, devono costituire loggetto di una definizione uniforme in quanto si riferiscono a nozioni autonome del diritto dellUnione. Pertanto, nelle norme nazionali di attuazione di tale art. 4, punto 6, gli Stati membri non sono legittimati a conferire a tali termini una portata pi estesa di quella risultante da uninterpretazione uniforme siffatta.

44      Per sapere se, in una situazione concreta, le sia consentito rifiutare di eseguire un mandato di arresto europeo, lautorit giudiziaria dellesecuzione deve, in un primo momento, unicamente stabilire se la persona ricercata sia cittadino, risieda o dimori ai sensi dellart. 4, punto 6, della decisione quadro e ricada dunque nellambito di applicazione di questultima. In un secondo momento, ed unicamente nel caso in cui constati che la persona suddetta ricade in una delle fattispecie designate da tali termini, lautorit giudiziaria dellesecuzione deve valutare se esista un legittimo interesse idoneo a giustificare che la pena inflitta nello Stato membro emittente venga eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione. 

45      A questo proposito, si deve sottolineare – come hanno fatto tutti gli Stati membri che hanno presentato osservazioni alla Corte, nonch la Commissione – che il motivo di non esecuzione facoltativa stabilito allart. 4, punto 6, della decisione quadro mira segnatamente a permettere allautorit giudiziaria dellesecuzione di accordare una particolare importanza alla possibilit di accrescere le opportunit di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui essa stata condannata.

46      Pertanto, i termini risieda e dimori contemplano, rispettivamente, la situazione in cui la persona oggetto di un mandato di arresto europeo abbia stabilito la propria residenza effettiva nello Stato membro di esecuzione e quella in cui tale persona abbia acquisito, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata in questo medesimo Stato, legami con questultimo di intensit simile a quella dei legami che si instaurano in caso di residenza.

47      Alla luce delle informazioni contenute nella decisione di rinvio, il sig. Kozłowski non risiede in Germania ai sensi dellart. 4, punto 6, della decisione quadro. Di conseguenza, linterpretazione che segue riguarda unicamente il termine dimori che compare in tale disposizione.

48      Per stabilire se, in una situazione concreta, tra la persona ricercata e lo Stato membro di esecuzione esistano legami che consentono di constatare che tale persona ricade nella fattispecie designata dal termine dimori ai sensi dellart. 4, punto 6, della decisione quadro, occorre effettuare una valutazione complessiva di un certo numero degli elementi oggettivi caratterizzanti la situazione della persona in questione, tra i quali, segnatamente, la durata, la natura e le modalit del suo soggiorno, nonch i rapporti familiari ed economici che essa intrattiene con lo Stato membro di esecuzione.

49      Posto che spetta allautorit giudiziaria dellesecuzione procedere ad una valutazione complessiva al fine di stabilire, in un primo momento, se la persona interessata ricada nella previsione dellart. 4, punto 6, della decisione quadro, una singola circostanza caratterizzante la persona interessata non pu, in linea di principio, avere di per s sola unimportanza decisiva.

50      Per quanto riguarda circostanze quali quelle riferite dal giudice di rinvio nella sua prima questione, sub a)d), occorre constatare che il fatto – esposto sub a) – che la persona ricercata non abbia soggiornato in maniera ininterrotta nello Stato membro di esecuzione e quello – descritto sub b) – che la persona suddetta non soggiorni in tale Stato nel rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, pur non costituendo elementi che consentano di per s soli di concludere che, ai sensi dellart. 4, punto 6, della decisione quadro, la detta persona non dimora in tale Stato membro, possono nondimeno risultare pertinenti per lautorit giudiziaria dellesecuzione allorch essa chiamata a valutare se la persona interessata rientri nellambito di applicazione della detta disposizione.

51      Quanto al fatto – illustrato nellambito della prima questione, sub c) – che tale persona commetta abitualmente reati nello Stato membro di esecuzione, nonch alla circostanza – descritta nella medesima questione, sub d) – che la persona suddetta si trovi in regime di reclusione in tale Stato ai fini dellesecuzione di una pena detentiva, occorre constatare come si tratti di elementi non pertinenti per lautorit giudiziaria dellesecuzione allorch essa deve, in un primo momento, stabilire se la persona interessata dimori ai sensi dellart. 4, punto 6, della decisione quadro. Per contro, supponendo che linteressato dimori nello Stato membro di esecuzione, simili elementi possono presentare un certo rilievo nellambito dellesame che la detta autorit eventualmente chiamata ad effettuare in un secondo momento per verificare se sia giustificato non dare seguito ad un mandato di arresto europeo.

52      Ne consegue che, pur senza essere determinanti, due delle quattro circostanze riferite dal giudice del rinvio nella sua prima questione, sub a) e sub b), possono essere pertinenti per lautorit giudiziaria dellesecuzione allorch essa deve stabilire se la situazione dellinteressato rientri nellambito di applicazione dellart. 4, punto 6, della decisione quadro.

53      A questo proposito, occorre constatare che, alla luce di alcuni degli elementi citati dal giudice del rinvio come caratterizzanti la situazione di una persona quale quella oggetto del procedimento a quo, tra i quali segnatamente la durata, la natura e le modalit del soggiorno di questultima, nonch lassenza di legami familiari e lesistenza di legami economici assai deboli con lo Stato membro di esecuzione, una persona siffatta non pu essere considerata come ricadente nella fattispecie designata dal termine dimori di cui allart. 4, punto 6, della decisione quadro.

54      Alla luce dellinsieme delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima questione dichiarando che lart. 4, punto 6, della decisione quadro deve essere interpretato nel senso che:

–      una persona ricercata risiede nello Stato membro di esecuzione qualora essa abbia ivi stabilito la propria residenza effettiva, e dimora in tale Stato qualora, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata nel medesimo, abbia acquisito con tale Stato legami di intensit simile a quella dei legami che si instaurano in caso di residenza;

–        per stabilire se tra la persona ricercata e lo Stato membro di esecuzione esistano legami che consentono di constatare che tale persona ricade nella fattispecie designata dal termine dimori di cui al detto art. 4, punto 6, lautorit giudiziaria dellesecuzione tenuta a effettuare una valutazione complessiva di un certo numero degli elementi oggettivi caratterizzanti la situazione della persona in questione, tra i quali, segnatamente, la durata, la natura e le modalit del suo soggiorno, nonch i legami familiari ed economici che essa intrattiene con lo Stato membro di esecuzione.

 Sulla seconda questione

55      Il giudice del rinvio ritiene che, qualora constatasse che il sig. Kozłowski non ha la propria dimora abituale in Germania, ai sensi dellart. 83 b, n. 2, lett. b), dellIRG, sarebbe obbligato ad autorizzare lesecuzione del mandato di arresto europeo emesso nei confronti di costui.

56      Alla luce dei punti 47 e 53 della presente sentenza, nonch della soluzione fornita dalla Corte alla prima questione, non pi necessario nella fattispecie risolvere la seconda questione sollevata, in quanto la persona ricercata oggetto del procedimento principale non ricade nellambito di applicazione dellart. 4, punto 6, della decisione quadro.

 Sulle spese

57      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Lart. 4, punto 6, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato darresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che:

–        una persona ricercata risiede nello Stato membro di esecuzione qualora essa abbia ivi stabilito la propria residenza effettiva, e dimora in tale Stato qualora, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata nel medesimo, abbia acquisito con tale Stato legami di intensit simile a quella dei legami che si instaurano in caso di residenza;

–        per stabilire se tra la persona ricercata e lo Stato membro di esecuzione esistano legami che consentono di constatare che tale persona ricade nella fattispecie designata dal termine dimori di cui al detto art. 4, punto 6, lautorit giudiziaria dellesecuzione tenuta a effettuare una valutazione complessiva di un certo numero degli elementi oggettivi caratterizzanti la situazione della persona in questione, tra i quali, segnatamente, la durata, la natura e le modalit del suo soggiorno, nonch i legami familiari ed economici che essa intrattiene con lo Stato membro di esecuzione.

Firme

 

* Lingua processuale: il tedesco.