Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1324


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 1324
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore D’ALIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 2009

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
in materia di prolungamento del periodo di validità del permesso
di soggiorno per ricerca di lavoro

 

Onorevoli Senatori. – La fase prolungata di recessione economica in Italia metterà a rischio i posti di lavoro, prima di tutto degli immigrati, anello debole, spesso privi di diritti sul mercato del lavoro. La legge attualmente in vigore in materia di immigrazione lega il soggiorno al contratto di lavoro, ma, nella congiuntura attuale, uno straniero che perda il lavoro e non riesca a trovarne uno nuovo entro sei mesi, rischia di dover tornare nel Paese d’origine o di ricadere in una condizione di irregolarità e lavoro nero.

    L’Italia ha comunque investito sui migranti e loro hanno investito sull’Italia. Sarebbe illogico (e inumano) pensare di rimandarli a casa. Sarebbe una rovina anche per l’Italia che ha tanto bisogno di manodopera in alcuni settori che scarseggiano di una certa classe di lavoratori.
    Il presente disegno di legge propone di prolungare da sei mesi ad un anno il permesso di soggiorno per ricerca di occupazione. In questo modo si darebbe più tempo agli immigrati rimasti senza occupazione di trovare un nuovo lavoro. Si eliminerebbe, inoltre, una palese discriminazione di trattamento oggi esistente tra lavoratori italiani e stranieri in materia di indennità di occupazione. Quest’ultima è stata portata ad otto mesi e, in alcuni casi, fino ad un anno, ma non può essere goduta appieno dagli immigrati che dopo sei mesi di disoccupazione dovrebbero andarsene dall’Italia. Una palese discriminazione che contraddice il comma 3 dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, che prevede la parità di trattamento e piena uguaglianza del lavoratore straniero con quello italiano. Il tutto è anche in contrasto con le direttive europee in materia di discriminazione e la legislazione italiana, tra cui la Convenzione OIL n. 143 del 24 giugno 1975, di cui alla legge 10 aprile 1981, n.  158 (articoli 8 e 9).
    Un altro aspetto che avvalora la presente proposta di portare da sei mesi ad un anno il permesso di soggiorno per ricerca di occupazione riguarda la lunghezza dei tempi burocratici.
    Infatti spesso capita che gli stranieri – che sono in Italia da molti anni e che per varie circostanze burocratiche non riescono ad ottenere la carta di soggiorno né a regolarizzare periodi più lunghi di un anno e si trovano nella spiacevole situazione della disoccupazione, in possesso del solo permesso per attesa occupazione – debbano attendere quattro mesi per avere il permesso di soggiorno per attesa occupazione e, quindi, dei sei mesi che la legge mette loro a disposizione per trovare nuova occupazione (articolo 22, comma 11, del citato testo unico), essi possono, di fatto, utilizzarne solo due; ciò perché ben quattro mesi occorrono per ottenere il permesso di soggiorno.
    In altre parole, il permesso di soggiorno consegnato ad una certa data porta la data di rilascio di quattro mesi prima, probabilmente coincidente con la data di rinnovo dello stesso. Ne discende che dalla data in cui è stato richiesto il rinnovo, al momento in cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno, questi stranieri non sono stati in possesso di nessun permesso di soggiorno, ma solo di una banale ricevuta con la quale molti datori di lavoro si trovano in difficoltà, per evidente diffidenza, a formalizzare una regolare assunzione.
    Infatti la maggior parte dei datori di lavoro quando un immigrato si offre per intraprendere un lavoro regolare, chiedono un permesso di soggiorno e quando questi esibisce la semplice ricevuta della questura (o peggio il biglietto di prenotazione che rilascia l’appuntamento per la successiva presentazione in questura), preferiscono dire: «Torna quando avrai il permesso di soggiorno rilasciato».
    È peraltro verosimile che eventuali opportunità di lavoro rinviate al momento del rilascio del permesso di soggiorno siano state nel frattempo accolte da altri candidati e, di questi tempi, non è facile in due soli mesi a disposizione trovare una nuova occupazione.
    Secondo il testo originario del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (cosiddetta legge Turco-Napolitano), il tempo minimo garantito per la ricerca di una nuova occupazione era di un anno, mentre a seguito della legge 30 luglio 2002, n.  189, (cosiddetta Bossi-Fini), esso è stato dimezzato a sei mesi.
    Per questo, quindi, e per altre varie ipotesi, il presente disegno di legge prolunga di ulteriori sei mesi la validità del permesso di soggiorno per ricerca di lavoro.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

    1. All’articolo 22, comma 11, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «per un periodo non inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore ad un anno».