Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 1324
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DISEGNO DI LEGGE diniziativa del senatore DALIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 2009 Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286,
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Onorevoli Senatori. La fase prolungata di recessione economica in Italia metterà a rischio i posti di lavoro, prima di tutto degli immigrati, anello debole, spesso privi di diritti sul mercato del lavoro. La legge attualmente in vigore in materia di immigrazione lega il soggiorno al contratto di lavoro, ma, nella congiuntura attuale, uno straniero che perda il lavoro e non riesca a trovarne uno nuovo entro sei mesi, rischia di dover tornare nel Paese dorigine o di ricadere in una condizione di irregolarità e lavoro nero.
LItalia ha comunque investito
sui migranti e loro hanno investito sullItalia. Sarebbe illogico
(e inumano) pensare di rimandarli a casa. Sarebbe una rovina anche per
lItalia che ha tanto bisogno di manodopera in alcuni settori che
scarseggiano di una certa classe di lavoratori.
Il presente disegno di legge propone
di prolungare da sei mesi ad un anno il permesso di soggiorno per ricerca
di occupazione. In questo modo si darebbe più tempo agli immigrati
rimasti senza occupazione di trovare un nuovo lavoro. Si eliminerebbe,
inoltre, una palese discriminazione di trattamento oggi esistente tra lavoratori
italiani e stranieri in materia di indennità di occupazione. Questultima
è stata portata ad otto mesi e, in alcuni casi, fino ad un anno,
ma non può essere goduta appieno dagli immigrati che dopo sei mesi
di disoccupazione dovrebbero andarsene dallItalia. Una palese discriminazione
che contraddice il comma 3 dellarticolo 2 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
che prevede la parità di trattamento e piena uguaglianza del lavoratore
straniero con quello italiano. Il tutto è anche in contrasto con
le direttive europee in materia di discriminazione e la legislazione italiana,
tra cui la Convenzione OIL n. 143 del 24 giugno 1975, di cui alla
legge 10 aprile 1981, n. 158 (articoli 8 e 9).
Un altro aspetto che avvalora la presente
proposta di portare da sei mesi ad un anno il permesso di soggiorno per
ricerca di occupazione riguarda la lunghezza dei tempi burocratici.
Infatti spesso capita che gli stranieri
che sono in Italia da molti anni e che per varie circostanze burocratiche
non riescono ad ottenere la carta di soggiorno né a regolarizzare
periodi più lunghi di un anno e si trovano nella spiacevole situazione
della disoccupazione, in possesso del solo permesso per attesa occupazione
debbano attendere quattro mesi per avere il permesso di soggiorno
per attesa occupazione e, quindi, dei sei mesi che la legge mette loro
a disposizione per trovare nuova occupazione (articolo 22, comma 11, del
citato testo unico), essi possono, di fatto, utilizzarne solo due; ciò
perché ben quattro mesi occorrono per ottenere il permesso di soggiorno.
In altre parole, il permesso di soggiorno
consegnato ad una certa data porta la data di rilascio di quattro mesi
prima, probabilmente coincidente con la data di rinnovo dello stesso. Ne
discende che dalla data in cui è stato richiesto il rinnovo, al
momento in cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno, questi
stranieri non sono stati in possesso di nessun permesso di soggiorno, ma
solo di una banale ricevuta con la quale molti datori di lavoro si trovano
in difficoltà, per evidente diffidenza, a formalizzare una regolare
assunzione.
Infatti la maggior parte dei datori
di lavoro quando un immigrato si offre per intraprendere un lavoro regolare,
chiedono un permesso di soggiorno e quando questi esibisce la semplice
ricevuta della questura (o peggio il biglietto di prenotazione che rilascia
lappuntamento per la successiva presentazione in questura), preferiscono
dire: «Torna quando avrai il permesso di soggiorno rilasciato».
È peraltro verosimile che eventuali
opportunità di lavoro rinviate al momento del rilascio del permesso
di soggiorno siano state nel frattempo accolte da altri candidati e, di
questi tempi, non è facile in due soli mesi a disposizione trovare
una nuova occupazione.
Secondo il testo originario del citato
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
(cosiddetta legge Turco-Napolitano), il tempo minimo garantito per la ricerca
di una nuova occupazione era di un anno, mentre a seguito della legge 30
luglio 2002, n. 189, (cosiddetta Bossi-Fini), esso è
stato dimezzato a sei mesi.
Per questo, quindi, e per altre varie
ipotesi, il presente disegno di legge prolunga di ulteriori sei mesi la
validità del permesso di soggiorno per ricerca di lavoro.
Art. 1
1. Allarticolo 22, comma 11, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «per un periodo non inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore ad un anno».