Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1365


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 1365
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore D’ALIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2009

Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575,
in materia di assegnazione dei beni confiscati
alle organizzazioni criminali mafiose

 

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge risponde all’esigenza di un intervento legislativo in materia di assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose.

    Grande è l’interesse delle associazioni criminali di stampo mafioso ad infiltrarsi nelle iniziative economico-imprenditoriali mortificando il principio della libera concorrenza e della libera economia di mercato.
    L’economia criminale produce effetti devastanti sull’economia legale, inquinando i circuiti finanziari e creditizi, alterando la concorrenza e l’andamento dei mercati, evadendo le più elementari regole contrattuali e la sicurezza sul lavoro. In definitiva, si viene a creare un consenso sociale e a determinare una convergenza di interessi che rende incerto il confine tra mondo criminale e società civile.
    I costi di tali reti di rapporti collusivi viene interamente trasferito sulla collettività sotto forma di aumento dei costi al consumo, revisione dei prezzi, mancato completamento delle opere pubbliche. Attualmente l’impresa criminale usa l’espediente di una schermatura tra l’origine illecita dei capitali e la proprietà formalmente legale. Dietro la veste apparentemente legale sono poi i criminali a muoversi nei mercati con la forza del loro potere economico e le loro logiche di intimidazione e di sopraffazione.
    Oggi, come si evince dall’audizione del Procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, tenuta al Senato nel luglio del 2008, le infiltrazioni di tipo mafioso vanno ben oltre la ristretta area del settore edile e degli appalti pubblici.
    Sempre più spesso infatti le associazioni criminali di stampo mafioso investono profitti illeciti in attività lecite.
    Per questa ragione il contrasto alle organizzazioni criminali passa necessariamente attraverso l’individuazione dei più svariati percorsi e forme di accumulazione dei profitti criminali e nel sequestro e la confisca delle ricchezze e dei patrimoni delle aziende illecitamente acquisite.
    A tal fine il presente disegno di legge propone delle modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose.
    In primo luogo si modifica il comma 1 dell’articolo 2-nonies e si prevede che il provvedimento definitivo di confisca sia comunicato all’Agenzia del demanio, piuttosto che all’ufficio del territorio del Ministero delle finanze, che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o dove ha sede l’azienda confiscata.
    In tal senso, anche la modifica al comma 2 dell’articolo 2-nonies con cui si prevede che, dopo la confisca, l’amministratore svolga le proprie funzioni sotto il controllo del competente ufficio dell’Agenzia del demanio e non dell’ufficio del territorio del Ministero delle finanze.
    Il presente disegno di legge propone, inoltre, di sostituire l’articolo 2-decies al fine di semplificare la destinazione dei beni confiscati, affidandola al prefetto della provincia in cui si trova lo stesso. Infatti, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, il prefetto comunica immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al presidente della regione e della provincia, nonché al sindaco del comune ove si trova il bene, l’avvenuta acquisizione al patrimonio dello Stato del bene confiscato. Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il prefetto adotta il provvedimento di destinazione dei beni confiscati, acquisiti i pareri dell’Agenzia del demanio, del sindaco del comune ove si trova il bene, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore nazionale antimafia e sentito, ove necessario, l’amministratore del bene, sulla base della stima del valore dei beni quale risultante dal rendiconto di gestione dell’amministratore giudiziario ovvero sulla base di stima effettuata dall’Agenzia del demanio. Inoltre, ai fini di una pronta adozione del provvedimento di destinazione, il prefetto può convocare la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Anche prima dell’emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell’articolo 823 del codice civile.
    Il disegno di legge prevede, in ultimo, la modifica dell’articolo 2-undecies. Con la modifica si stabilisce che dopo la confisca l’amministratore versi ad un apposito fondo le somme di denaro confiscate, le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati e i titoli, le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Si dispone inoltre la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati, le modalità di scelta del cessionario o dell’affittuario di questi ultimi che avviene ad opera del prefetto, o su suo incarico, dell’amministratore. Si stabilisce in quale percentuale e quale destinazione debbano avere i proventi derivanti dal loro impiego.
    I provvedimenti emanati a norma dell’articolo in esame sono immediatamente esecutivi. Infatti il prefetto per la destinazione dei beni confiscati può disporre lo sgombero di quelli abusivamente occupati mediante l’ausilio della forza pubblica. Ove il rilascio dell’immobile non sia avvenuto spontaneamente, il prefetto procede allo sgombero decorsi novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo di confisca al titolare del diritto reale o personale di godimento.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 2-nonies:
        1) al comma 1, le parole: «all’ufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l’azienda confiscata» sono sostituite dalle seguenti: «all’Agenzia del demanio»;

        2) al comma 2, le parole: «ufficio del territorio del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «ufficio dell’Agenzia del demanio»;

        b) l’articolo 2-decies è sostituito dal seguente:
    «Art. 2-decies. – 1. Alla destinazione dei beni confiscati provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato.

    2. Ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, il prefetto comunica immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai presidenti della regione e della provincia, nonché al sindaco del comune ove si trova il bene, l’avvenuta acquisizione al patrimonio dello Stato del bene confiscato. Dell’acquisizione viene altresì data notizia sui siti internet dell’Agenzia del demanio e del Ministero dell’interno. I soggetti di cui al primo periodo possono, entro un mese dalla data della comunicazione, presentare istanza di assegnazione dei beni.
    3. Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il prefetto adotta il provvedimento di destinazione dei beni confiscati, acquisiti i pareri dell’Agenzia del demanio, del sindaco del comune ove si trova il bene, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore nazionale antimafia e sentito, ove necessario, l’amministratore di cui all’articolo 2-sexies, sulla base della stima del valore dei beni quale risultante dal rendiconto di gestione dell’amministratore ovvero sulla base di stima effettuata dall’Agenzia del demanio. Il termine di cui al primo periodo può essere prorogato per una sola volta per non più di tre mesi in caso di oggettiva difficoltà a determinare il valore dei beni ovvero in presenza di compendi confiscati di particolare rilevanza. Ai pareri si applica l’articolo 16, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
    4. Ai fini di una pronta adozione del provvedimento di destinazione, il prefetto può convocare la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
    5. Anche prima dell’emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell’articolo 823 del codice civile.»;

        c) sostituire l’articolo 2-undecies è sostituito dal seguente:
    «Art. 2-undecies. – 1. Dopo la confisca l’amministratore di cui all’articolo 2-sexies versa nel fondo di cui al comma 5:
        a) le somme di denaro confiscate;

        b) le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati e i titoli. Se la procedura di vendita risulta antieconomica, con provvedimento del prefetto è disposta la cessione gratuita ad associazioni di beneficenza e assistenza di rilievo nazionale o internazionale, ovvero la distruzione del bene da parte dell’amministratore;
        c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero risulta antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, avvalendosi anche degli organi di polizia tributaria, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del prefetto, comunicato al fondo di cui al comma 5.

    2. I beni immobili sono:
        a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali;

        b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali e organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Se entro un anno dal trasferimento l’ente non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto revoca il provvedimento di trasferimento del bene.

    3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati con provvedimento del prefetto:
        a) all’affitto a titolo oneroso, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività produttiva, previa valutazione del competente ufficio dell’Agenzia del demanio, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata, sempre che non sussista il pericolo che l’azienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilità del soggetto proposto, di taluna delle associazioni di cui all’articolo 1 o dei suoi appartenenti. Nella scelta dell’affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all’affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

        b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima dell’amministratore ovvero del competente ufficio dell’Agenzia del demanio, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico e sempre che non sussista il pericolo che l’azienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilità del soggetto proposto, di taluna delle associazioni di cui all’articolo 1 o dei suoi appartenenti. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l’affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro un mese dalla comunicazione della vendita del bene da parte del prefetto;
        c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico.

    4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il prefetto, che può affidarle all’amministratore di cui all’articolo 2-sexies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento di destinazione.

    5. I proventi derivanti dall’affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all’entrata del bilancio dello stato per essere riassegnati in apposito fondo e destinati:

        a) alla gestione degli altri beni confiscati, nonché ai pagamenti in favore dei terzi che vantino diritti sui beni confiscati;

        b) al risarcimento delle vittime dei reati, nei casi e nei modi previsti dalla legge;
        c) al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e per le vittime dell’usura;
        d) al risanamento di quartieri urbani degradati;
        e) al risanamento delle aziende confiscate in crisi, di cui non siano stati disposti la liquidazione o il fallimento;
        f) alla promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati;
        g) al finanziamento degli interventi per l’edilizia scolastica;
        h) all’informatizzazione del processo.

    6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della giustizia e dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per i rapporti con le regioni, sono determinate le percentuali di destinazione delle somme affluite al fondo di cui al comma 5 in favore dei beneficiari ivi indicati.

    7. Nella scelta del cessionario o dell’affittuario dei beni aziendali il prefetto procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienze, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti 1.033.000 euro nel caso di licitazione privata e 516.000 euro nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati dal dirigente del competente ufficio dell’Agenzia del demanio, sentito il direttore generale dell’agenzia stessa.
    8. I provvedimenti emanati a norma del presente articolo sono immediatamente esecutivi. Il prefetto, per la destinazione dei beni confiscati, può disporre lo sgombero degli immobili abusivamente occupati mediante l’ausilio della forza pubblica. Ove il rilascio dell’immobile non sia avvenuto spontaneamente, il prefetto procede allo sgombero decorsi novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo di confisca al titolare del diritto reale o personale di godimento.
    9. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisibile, ai condomini in buona fede è concesso diritto di prelazione per l’acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità soggetto proposto.
    10. Se i soggetti di cui al comma 9 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene è acquisito per intero al patrimonio dello Stato e i condomini hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà.
    11. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali».