Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 1365
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DISEGNO DI LEGGE diniziativa del senatore DALIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2009 Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575,
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Onorevoli Senatori. Il presente disegno di legge risponde allesigenza di un intervento legislativo in materia di assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose.
Grande è linteresse delle
associazioni criminali di stampo mafioso ad infiltrarsi nelle iniziative
economico-imprenditoriali mortificando il principio della libera concorrenza
e della libera economia di mercato.
Leconomia criminale produce
effetti devastanti sulleconomia legale, inquinando i circuiti finanziari
e creditizi, alterando la concorrenza e landamento dei mercati, evadendo
le più elementari regole contrattuali e la sicurezza sul lavoro.
In definitiva, si viene a creare un consenso sociale e a determinare una
convergenza di interessi che rende incerto il confine tra mondo criminale
e società civile.
I costi di tali reti di rapporti collusivi
viene interamente trasferito sulla collettività sotto forma di aumento
dei costi al consumo, revisione dei prezzi, mancato completamento delle
opere pubbliche. Attualmente limpresa criminale usa lespediente
di una schermatura tra lorigine illecita dei capitali e la proprietà
formalmente legale. Dietro la veste apparentemente legale sono poi i criminali
a muoversi nei mercati con la forza del loro potere economico e le loro
logiche di intimidazione e di sopraffazione.
Oggi, come si evince dallaudizione
del Procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, tenuta al Senato nel
luglio del 2008, le infiltrazioni di tipo mafioso vanno ben oltre la ristretta
area del settore edile e degli appalti pubblici.
Sempre più spesso infatti le
associazioni criminali di stampo mafioso investono profitti illeciti in
attività lecite.
Per questa ragione il contrasto alle
organizzazioni criminali passa necessariamente attraverso lindividuazione
dei più svariati percorsi e forme di accumulazione dei profitti
criminali e nel sequestro e la confisca delle ricchezze e dei patrimoni
delle aziende illecitamente acquisite.
A tal fine il presente disegno di
legge propone delle modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, in
materia di assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali
mafiose.
In primo luogo si modifica il comma
1 dellarticolo 2-nonies e si prevede che il provvedimento
definitivo di confisca sia comunicato allAgenzia del demanio, piuttosto
che allufficio del territorio del Ministero delle finanze, che ha
sede nella provincia ove si trovano i beni o dove ha sede lazienda
confiscata.
In tal senso, anche la modifica al
comma 2 dellarticolo 2-nonies con cui si prevede che, dopo
la confisca, lamministratore svolga le proprie funzioni sotto il
controllo del competente ufficio dellAgenzia del demanio e non dellufficio
del territorio del Ministero delle finanze.
Il presente disegno di legge propone,
inoltre, di sostituire larticolo 2-decies al fine di semplificare
la destinazione dei beni confiscati, affidandola al prefetto della provincia
in cui si trova lo stesso. Infatti, ricevuta la comunicazione del provvedimento
definitivo di confisca, il prefetto comunica immediatamente alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, al presidente della regione e della provincia,
nonché al sindaco del comune ove si trova il bene, lavvenuta
acquisizione al patrimonio dello Stato del bene confiscato. Entro novanta
giorni dal ricevimento della comunicazione, il prefetto adotta il provvedimento
di destinazione dei beni confiscati, acquisiti i pareri dellAgenzia
del demanio, del sindaco del comune ove si trova il bene, del procuratore
distrettuale antimafia, del procuratore nazionale antimafia e sentito,
ove necessario, lamministratore del bene, sulla base della stima
del valore dei beni quale risultante dal rendiconto di gestione dellamministratore
giudiziario ovvero sulla base di stima effettuata dallAgenzia del
demanio. Inoltre, ai fini di una pronta adozione del provvedimento di destinazione,
il prefetto può convocare la conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Anche prima
dellemanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei
beni confiscati si applica il secondo comma dellarticolo 823 del
codice civile.
Il disegno di legge prevede, in ultimo,
la modifica dellarticolo 2-undecies. Con la modifica si stabilisce
che dopo la confisca lamministratore versi ad un apposito fondo le
somme di denaro confiscate, le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili
non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati e i titoli, le
somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Si dispone inoltre
la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati, le modalità
di scelta del cessionario o dellaffittuario di questi ultimi che
avviene ad opera del prefetto, o su suo incarico, dellamministratore.
Si stabilisce in quale percentuale e quale destinazione debbano avere i
proventi derivanti dal loro impiego.
I provvedimenti emanati a norma dellarticolo
in esame sono immediatamente esecutivi. Infatti il prefetto per la destinazione
dei beni confiscati può disporre lo sgombero di quelli abusivamente
occupati mediante lausilio della forza pubblica. Ove il rilascio
dellimmobile non sia avvenuto spontaneamente, il prefetto procede
allo sgombero decorsi novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento
definitivo di confisca al titolare del diritto reale o personale di godimento.
Art. 1.
1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo
2-nonies:
1) al comma 1, le parole:
«allufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha
sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede lazienda confiscata»
sono sostituite dalle seguenti: «allAgenzia del demanio»;
2) al comma 2, le parole: «ufficio del territorio del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «ufficio dellAgenzia del demanio»;
b) larticolo
2-decies è sostituito dal seguente:
«Art. 2-decies. 1. Alla destinazione
dei beni confiscati provvede il prefetto della provincia in cui si trova
il bene confiscato.
2. Ricevuta la comunicazione
del provvedimento definitivo di confisca, il prefetto comunica immediatamente
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai presidenti della regione
e della provincia, nonché al sindaco del comune ove si trova il
bene, lavvenuta acquisizione al patrimonio dello Stato del bene confiscato.
Dellacquisizione viene altresì data notizia sui siti internet
dellAgenzia del demanio e del Ministero dellinterno. I soggetti
di cui al primo periodo possono, entro un mese dalla data della comunicazione,
presentare istanza di assegnazione dei beni.
3. Entro novanta giorni dal
ricevimento della comunicazione, il prefetto adotta il provvedimento di
destinazione dei beni confiscati, acquisiti i pareri dellAgenzia
del demanio, del sindaco del comune ove si trova il bene, del procuratore
distrettuale antimafia, del procuratore nazionale antimafia e sentito,
ove necessario, lamministratore di cui allarticolo 2-sexies,
sulla base della stima del valore dei beni quale risultante dal rendiconto
di gestione dellamministratore ovvero sulla base di stima effettuata
dallAgenzia del demanio. Il termine di cui al primo periodo può
essere prorogato per una sola volta per non più di tre mesi in caso
di oggettiva difficoltà a determinare il valore dei beni ovvero
in presenza di compendi confiscati di particolare rilevanza. Ai pareri
si applica larticolo 16, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni.
4. Ai fini di una pronta adozione
del provvedimento di destinazione, il prefetto può convocare la
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
5. Anche prima dellemanazione
del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si
applica il secondo comma dellarticolo 823 del codice civile.»;
c) sostituire larticolo
2-undecies è sostituito dal seguente:
«Art. 2-undecies. 1. Dopo la
confisca lamministratore di cui allarticolo 2-sexies
versa nel fondo di cui al comma 5:
a) le somme di denaro
confiscate;
b)
le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili non costituiti in azienda,
ivi compresi quelli registrati e i titoli. Se la procedura di vendita risulta
antieconomica, con provvedimento del prefetto è disposta la cessione
gratuita ad associazioni di beneficenza e assistenza di rilievo nazionale
o internazionale, ovvero la distruzione del bene da parte dellamministratore;
c)
le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura
di recupero risulta antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità
del debitore svolti dal competente ufficio dellAgenzia delle entrate,
avvalendosi anche degli organi di polizia tributaria, il debitore risulti
insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del prefetto,
comunicato al fondo di cui al comma 5.
2. I beni immobili sono:
a) mantenuti al
patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico
e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o
pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali;
b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove limmobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali e organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dellarticolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Se entro un anno dal trasferimento lente non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto revoca il provvedimento di trasferimento del bene.
3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio
dello Stato e destinati con provvedimento del prefetto:
a) allaffitto
a titolo oneroso, quando vi siano fondate prospettive di continuazione
o di ripresa dellattività produttiva, previa valutazione del
competente ufficio dellAgenzia del demanio, a società e ad
imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico
dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dellimpresa confiscata,
sempre che non sussista il pericolo che lazienda possa tornare, anche
per interposta persona, nella disponibilità del soggetto proposto,
di taluna delle associazioni di cui allarticolo 1 o dei suoi appartenenti.
Nella scelta dellaffittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono
il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati
allaffitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dellimpresa
confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine
o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui
nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati
nellarticolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
e successive modificazioni;
b)
alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla
stima dellamministratore ovvero del competente ufficio dellAgenzia
del demanio, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia
una maggiore utilità per linteresse pubblico e sempre che
non sussista il pericolo che lazienda possa tornare, anche per interposta
persona, nella disponibilità del soggetto proposto, di taluna delle
associazioni di cui allarticolo 1 o dei suoi appartenenti. Nel caso
di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, laffittuario
può esercitare il diritto di prelazione entro un mese dalla comunicazione
della vendita del bene da parte del prefetto;
c)
alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per linteresse
pubblico.
4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il prefetto, che può affidarle allamministratore di cui allarticolo 2-sexies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento di destinazione.
5. I proventi derivanti dallaffitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati allentrata del bilancio dello stato per essere riassegnati in apposito fondo e destinati:
a) alla gestione degli altri beni confiscati, nonché ai pagamenti in favore dei terzi che vantino diritti sui beni confiscati;
b)
al risarcimento delle vittime dei reati, nei casi e nei modi previsti dalla
legge;
c)
al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive
e per le vittime dellusura;
d)
al risanamento di quartieri urbani degradati;
e)
al risanamento delle aziende confiscate in crisi, di cui non siano stati
disposti la liquidazione o il fallimento;
f)
alla promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale
per giovani disoccupati;
g)
al finanziamento degli interventi per ledilizia scolastica;
h)
allinformatizzazione del processo.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della giustizia e delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per i rapporti con le regioni, sono determinate le percentuali di destinazione delle somme affluite al fondo di cui al comma 5 in favore dei beneficiari ivi indicati.
7. Nella scelta del cessionario
o dellaffittuario dei beni aziendali il prefetto procede mediante
licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienze,
specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa
privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi
consultivi solo per importi eccedenti 1.033.000 euro nel caso di licitazione
privata e 516.000 euro nel caso di trattativa privata. I contratti per
i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati
dal dirigente del competente ufficio dellAgenzia del demanio, sentito
il direttore generale dellagenzia stessa.
8. I provvedimenti emanati
a norma del presente articolo sono immediatamente esecutivi. Il prefetto,
per la destinazione dei beni confiscati, può disporre lo sgombero
degli immobili abusivamente occupati mediante lausilio della forza
pubblica. Ove il rilascio dellimmobile non sia avvenuto spontaneamente,
il prefetto procede allo sgombero decorsi novanta giorni dalla comunicazione
del provvedimento definitivo di confisca al titolare del diritto reale
o personale di godimento.
9. In caso di confisca di beni
in comunione, se il bene è indivisibile, ai condomini in buona fede
è concesso diritto di prelazione per lacquisto della quota
confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità
che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare
anche per interposta persona nella disponibilità soggetto proposto.
10. Se i soggetti di cui al
comma 9 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere
alla vendita, il bene è acquisito per intero al patrimonio dello
Stato e i condomini hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente
al valore attuale della propria quota di proprietà.
11. Per i beni appartenenti
al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, la vendita non può essere disposta senza previa
autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali».