Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1445


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 1445
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA e RUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MARZO 2009

Modifiche degli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale in materia
di autoriciclaggio, nonché nuove disposizioni in materia di prevenzione
applicabili agli strumenti finanziari

 

Onorevoli Senatori. – L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2006/70/CE e della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ha definito il «riciclaggio». Segnatamente, lo ha inteso come la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni, nonché l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività. Rientrano in tale condotta anche l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, nonché la partecipazione ad uno degli atti di cui sopra, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione. Risulta quindi evidente come rispetto all’origine delittuosa dei capitali oggetto di movimentazione ed ai fini degli obblighi di segnalazione in capo agli intermediari finanziari e non finanziari, l’elemento nuovo introdotto dal legislatore del 2007 rispetto alla nozione penalistica consista nella mancanza dell’inciso «fuori dei casi di concorso nel reato». Ciò determina la rilevanza delle cosiddette condotte di «autoriciclaggio».

    In tale linea, con circolare dell’agosto 2008 del comando generale della Guardia di finanza ai reparti operativi si è già evidenziato l’obbligo della segnalazione dell’operazione sospetta, anche quando il reato presupposto e quello di riciclaggio sono commessi dal medesimo soggetto. Tuttavia l’autoriciclaggio, in quanto tale, non ha ancora autonoma rilevanza nel nostro ordinamento penale vigente. L’autore o il compartecipe del reato presupposto non risulta, quindi, punibile per il reato di riciclaggio, mentre può esserlo il terzo estraneo al reato presupposto che cooperi con il reo nel riciclaggio.
    L’Associazione bancaria italiana (ABI) ha seguito tale indirizzo con la recente circolare n. 2 del 2009, nella quale vengono approfonditi i contenuti dell’attuale formulazione degli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, nella prospettiva della responsabilità amministrativa degli enti. Infatti, come si legge all’articolo 63, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2007, che inserisce l’articolo 25-octies nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, i reati presupposto considerati come rilevanti ai sensi della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti sono quelli descritti nelle fattispecie di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, in cui non è, ad oggi, espressamente previsto l’autoriciclaggio. Tale scelta legislativa si fonda sulla considerazione che per coloro che partecipano alla realizzazione del delitto presupposto 1’utilizzo degli oggetti di provenienza illecita rappresenti la naturale prosecuzione della condotta criminosa e non assume diverso e autonomo rilievo penale. In materia è intervenuto autorevolmente anche il Governatore della Banca d’Italia, dott. Mario Draghi, che durante l’audizione presso l’Ufficio di Presidenza delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia) del Senato della Repubblica, il 15 luglio 2008, ha presentato una relazione sulle «Problematiche connesse al riciclaggio nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 773 e collegati in materia di sicurezza pubblica». Nel suo intervento, il Governatore ha segnalato che il disegno di legge atto Senato n. 583 («Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena»), esaminato congiuntamente al citato disegno di legge governativo atto Senato n. 733, prevedeva una opportuna modifica delle fattispecie di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale) tesa a perseguire, per tali delitti, anche l’autoriciclaggio. Del resto, gli Stati Uniti già puniscono l’autore del reato presupposto qualora ricicli i proventi dell’attività illecita da lui stesso compiuta, e su tale linea si muovono le legislazioni di Svizzera e Francia. Le proposte segnalate positivamente dal Governatore sono state in gran parte accolte nella riformulazione degli articoli 648-bis e 648-ter che le Commissioni riunite 1ª e 2ª hanno approvato in sede di esame del suddetto disegno di legge 733 recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ma sono risultate stralciate durante l’esame in Assemblea, andando a formare l’oggetto di un apposito disegno di legge atto Senato 733-bis.
    Le valutazioni, ormai prevalenti, circa la necessità di introdurre misure che favoriscano la perseguibilità del reato di riciclaggio, senza peraltro aggravare ingiustificatamente le sanzioni verso i responsabili di condotte aventi ridotta pericolosità sociale, debbono indurre il Parlamento ad accelerare la discussione in materia, ferma restando la necessità di pervenire, anche successivamente, ad un ancor più soddisfacente coordinamento con la normativa comunitaria.
    Verrebbero in tal modo accolti i rilievi formulati dal Fondo monetario internazionale, che già nel 2005 aveva sollecitato all’Italia un intervento legislativo in tal senso, anche alla luce dei positivi risultati giudiziari conseguiti in altri ordinamenti, quello tedesco e quello britannico tra tutti. Peraltro, le norme succedutesi nel tempo hanno via via ampliato l’ambito dei delitti presupposti fra i quali rientrerebbero quelli finalizzati a generare flussi illeciti di denaro: vi rientrano, anche secondo l’ABI, quelli di rapina, sequestro, estorsione, traffico di armi o sostanze stupefacenti, corruzione, delitti in materia fiscale, usura, reati finanziari, reati societari, frodi comunitarie, non potendosi escludere la possibilità di una ricettazione di beni provenienti, a loro volta, da ricettazione. Ai fini dell’individuazione del riciclaggio non si richiede, peraltro, che vi sia stato un accertamento in sede giudiziaria della sussistenza del reato presupposto, né l’individuazione dell’autore del medesimo, potendo i delitti in esame configurarsi anche nel caso in cui risultino ignoti gli autori del fatto illecito presupposto. In un secondo momento sarà possibile approfondire le tematiche sottese ai reati previsti come presupposto del riciclaggio e gli effetti in termini di ampliamento delle segnalazioni di operazioni sospette, ma la sanzione penale dell’autoriciclaggio consentirebbe da subito di allineare la fattispecie penale alla più ampia nozione di riciclaggio che il decreto legislativo n. 231 del 2007 ha introdotto ai soli fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto medesimo. Si auspica quindi che, alla stregua di quanto previsto dall’articolo 1 della proposta in esame, del reato di riciclaggio possa finalmente rispondere anche chi commette un reato presupposto e cioè un reato con un legame di accessorietà con il riciclo di «denaro sporco», quale ad esempio la rapina aggravata, l’estorsione aggravata, il sequestro di persona a scopo di estorsione, accogliendo una interpretazione giurisprudenziale ormai costante e senza con ciò incorrere in violazione alcuna del principio del cosiddetto ne bis in idem.
    L’utilizzo e l’occultamento dei proventi criminosi, da parte di coloro che hanno commesso il reato che ha generato proventi (cosiddetto autoriciclaggio), sono considerati come un evento successivo al fatto e per questo non punibile. Anche in tal modo sono spiegabili i ridotti numeri di condanne per reati di riciclaggio. Con le modifiche proposte saranno quindi superate le due distinte nozioni di riciclaggio attualmente presenti nel nostro ordinamento: una valevole per gli oneri di intermediari e professionisti chiamati alla collaborazione con le autorità di vigilanza nell’individuazione dei comportamenti a «rischio». L’altra valevole ai fini penalistici, tenendo conto che il reato presupposto quasi sempre consente di generare i proventi da riciclare, seguendo in tal modo i suggerimenti del Fondo monetario internazionale e nella consapevolezza che la modifica in questione potrà successivamente ed opportunamente essere accompagnata da una graduazione del profilo sanzionatorio. Si potrà inoltre superare la duplice fattispecie incriminatrice delle condotte di riciclaggio che nel nostro Paese, scelta unica nei sistemi penalistici contemporanei, scinde in due norme un concetto unitario di «ripulitura» del «denaro sporco».
    Analoga opera di armonizzazione viene proposta, dal presente disegno di legge, con riferimento alla legge 31 maggio 1965, n. 575. In tal senso, notevoli passi avanti sono stati compiuti, nel corso dell’esame del citato disegno di legge n. 733, laddove si è recepita una delle proposte presentate dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori in materia di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso, consistente nella introduzione della possibilità di richiedere ed applicare le misure di prevenzione patrimoniali disgiuntamente da quelle personali, sganciando dal requisito della attualità della pericolosità, richiesto per le misure personali, la confisca di patrimoni che conservano, se pur illecitamente accumulati nel tempo, la loro obiettiva e sempre attuale pericolosità ed il loro potere di inquinamento dell’economia legale. Tuttavia, il disegno di legge governativo n. 733, pur positivamente integrato, sotto questi aspetti, si «limita» a disciplinare le modalità di esecuzione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro, introducendo l’apprensione materiale del bene, che nella maggior parte dei casi necessita dell’assistenza delle forze dell’ordine, e disposizioni specifiche per le aziende. Si propone pertanto di introdurre, nella medesima legge n. 575 del 1965 la parte relativa all’esecuzione su azioni e quote sociali, oltre che secondo le forme del pignoramento presso il debitore o presso il terzo, con l’annotazione nei libri sociali e l’iscrizione nel registro delle imprese, nonché su strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell’apposito conto tenuto dall’intermediario ai sensi dell’articolo 34 decreto legilativo 24 giugno 1998, n. 213, applicando l’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. L’articolo 2-quater della legge n. 575 del 1965, che disciplina le modalità di esecuzione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro, attualmente prevede che il sequestro sia eseguito:

            a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo;

            b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici.

    Vi è dunque ampio spazio per un ampliamento dell’ambito applicativo della norma, adeguandola ad una realtà finanziaria più complessa ed articolata. Lo strumento di prevenzione, d’altra parte, si coniuga attualmente con analoghi strumenti di natura penale, in un sistema coordinato di norme che si integrano a vicenda, pur mantenendosi su piani distinti.

    Le disposizioni che disciplinano le modalità di esecuzione dei due diversi tipi di sequestro mantengono tuttora alcune differenze, poiché all’esecuzione del sequestro previsto dalla legge n. 575 del 1965 si provvede con le modalità previste dal codice di procedura civile, mentre le norme del codice di rito penale si applicano al sequestro preventivo di cui all’articolo 321 del codice di procedura penale per i beni da sottoporre a confisca penale. L’intervento proposto, che viaggia parallelamente alle condivisibili modifiche al codice di procedura penale che si vanno prefigurando nel citato disegno di legge n. 733, rappresenterebbe quindi un intervento di armonizzazione e razionalizzazione del sistema del cosidetto «doppio binario» tra procedimento di prevenzione e procedimento penale. La previsione recata dal presente disegno di legge potrebbe, inoltre, essere in seguito opportunamente completata con una più dettagliata regolamentazione degli effetti nei confronti dei diritti dei terzi, con norme speciali sulla custodia, conservazione ed amministrazione dei beni sequestrati, anche costituiti in azienda, sulla confisca di azienda e sui rapporti con il successivo fallimento dell’impresa, sul sequestro di beni di soggetto fallito, sulla trasferibilità, nell’ipotesi di azienda di pertinenza di una società di capitali, dei vincoli provenienti dal sequestro-confisca dell’intero capitale sociale al patrimonio della società. Nell’immediato, vista la rilevanza del tema dell’esecuzione delle misure di prevenzione e della necessità di allineare la legge n. 575 del 1965 alle modifiche in via di imminente approvazione sul fronte con riferimento agli articoli 104 e seguenti delle norme di attuazione del codice di procedura penale, appare opportuno andare da subito nella direzione segnalata dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa, che, nel documento sulle problematiche concernenti il riordino della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali della XIV legislatura, segnalava quanto segue: «E se nel tempo non fosse intervenuta un’attenta dottrina ed una prudente giurisprudenza ad affermare che, nel procedimento di prevenzione, sui beni registrati sequestrati ai sospettati mafiosi dovesse procedersi, oltre che alle prescritte formalità di trascrizione, anche all’effettiva sottrazione da chi ne abbia possesso e godimento, la formalistica prescrizione dell’articolo 2-quater avrebbe finito per lasciare i beni nella disponibilità dei destinatari della misura, perseguendo così l’interesse stesso dei medesimi». È quindi opportuno completare adeguatamente lo spazio dell’apprensione materiale del bene anche laddove si disciplinano, nella legge n. 575 del 1965, le modalità di esecuzione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro. Per tutti questi motivi, si auspica un celere esame ed un accoglimento delle riposizioni proposte dal presente disegno di legge.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

    1. L’articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

    «Art. 648-bis. – (Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). – Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall’articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

    La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
    La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
    Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648».

    2. L’articolo 648-ter del codice penale è abrogato.

    3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 379, primo comma, le parole: «articoli 648, 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648 e 648-bis»;

        b) all’articolo 648-quater, al primo comma le parole: «dagli articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 648-bis» e al terzo comma le parole: «di cui agli articoli 648-bis e 648-ter» sono sostitutuite dalle seguenti: «di cui all’articolo 648-bis».

Art. 2.

(Modifiche alla legge 31 marzo 1965, n. 575)

    1. L’articolo 2-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

    «Art. 2-quater. – 1. Il sequestro disposto ai sensi degli articoli precedenti è eseguito:
        a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo;

        b) sugli immobili e sui mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici e con l’apprensione materiale; in tal caso, gli effetti retroagiscono al momento della trascrizione;
        c) sulle aziende, con l’immissione in possesso dell’amministratore giudiziario e con la trascrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l’azienda; in difetto di iscrizione, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
        d) su azioni e quote sociali, oltre che secondo le forme del pignoramento presso il debitore o presso il terzo, con l’annotazione nei libri sociali e l’iscrizione nel registro delle imprese;
        e) su strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell’apposito conto tenuto dall’intermediario ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, applicando l’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.  170».