Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
|
N. 1445
|
DISEGNO DI LEGGE diniziativa dei senatori LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE,
BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI,
PEDICA e RUSSO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L11 MARZO 2009 Modifiche degli articoli 648-bis e 648-ter del
codice penale in materia
|
Onorevoli Senatori. Larticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2006/70/CE e della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dellutilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ha definito il «riciclaggio». Segnatamente, lo ha inteso come la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da unattività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare lorigine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni, nonché loccultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da unattività criminosa o da una partecipazione a tale attività. Rientrano in tale condotta anche lacquisto, la detenzione o lutilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da unattività criminosa o da una partecipazione a tale attività, nonché la partecipazione ad uno degli atti di cui sopra, lassociazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne lesecuzione. Risulta quindi evidente come rispetto allorigine delittuosa dei capitali oggetto di movimentazione ed ai fini degli obblighi di segnalazione in capo agli intermediari finanziari e non finanziari, lelemento nuovo introdotto dal legislatore del 2007 rispetto alla nozione penalistica consista nella mancanza dellinciso «fuori dei casi di concorso nel reato». Ciò determina la rilevanza delle cosiddette condotte di «autoriciclaggio».
In tale linea, con circolare dellagosto
2008 del comando generale della Guardia di finanza ai reparti operativi
si è già evidenziato lobbligo della segnalazione delloperazione
sospetta, anche quando il reato presupposto e quello di riciclaggio sono
commessi dal medesimo soggetto. Tuttavia lautoriciclaggio, in quanto
tale, non ha ancora autonoma rilevanza nel nostro ordinamento penale vigente.
Lautore o il compartecipe del reato presupposto non risulta, quindi,
punibile per il reato di riciclaggio, mentre può esserlo il terzo
estraneo al reato presupposto che cooperi con il reo nel riciclaggio.
LAssociazione bancaria italiana
(ABI) ha seguito tale indirizzo con la recente circolare n. 2 del
2009, nella quale vengono approfonditi i contenuti dellattuale formulazione
degli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale,
nella prospettiva della responsabilità amministrativa degli enti.
Infatti, come si legge allarticolo 63, comma 3, del decreto legislativo
n. 231 del 2007, che inserisce larticolo 25-octies nel
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, i reati presupposto considerati
come rilevanti ai sensi della disciplina sulla responsabilità amministrativa
degli enti sono quelli descritti nelle fattispecie di cui agli articoli
648, 648-bis e 648-ter del codice penale, in cui non è,
ad oggi, espressamente previsto lautoriciclaggio. Tale scelta legislativa
si fonda sulla considerazione che per coloro che partecipano alla realizzazione
del delitto presupposto 1utilizzo degli oggetti di provenienza illecita
rappresenti la naturale prosecuzione della condotta criminosa e non assume
diverso e autonomo rilievo penale. In materia è intervenuto autorevolmente
anche il Governatore della Banca dItalia, dott. Mario Draghi, che
durante laudizione presso lUfficio di Presidenza delle Commissioni
1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia) del Senato della
Repubblica, il 15 luglio 2008, ha presentato una relazione sulle «Problematiche
connesse al riciclaggio nellambito dellesame del disegno di
legge n. 773 e collegati in materia di sicurezza pubblica». Nel
suo intervento, il Governatore ha segnalato che il disegno di legge atto
Senato n. 583 («Disposizioni in materia di reati di grave allarme
sociale e di certezza della pena»), esaminato congiuntamente al citato
disegno di legge governativo atto Senato n. 733, prevedeva una opportuna
modifica delle fattispecie di riciclaggio e di impiego di denaro, beni
o utilità di provenienza illecita (articoli 648-bis
e 648-ter del codice penale) tesa a perseguire, per tali delitti,
anche lautoriciclaggio. Del resto, gli Stati Uniti già puniscono
lautore del reato presupposto qualora ricicli i proventi dellattività
illecita da lui stesso compiuta, e su tale linea si muovono le legislazioni
di Svizzera e Francia. Le proposte segnalate positivamente dal Governatore
sono state in gran parte accolte nella riformulazione degli articoli 648-bis
e 648-ter che le Commissioni riunite 1ª e 2ª hanno approvato
in sede di esame del suddetto disegno di legge 733 recante disposizioni
in materia di sicurezza pubblica, ma sono risultate stralciate durante
lesame in Assemblea, andando a formare loggetto di un apposito
disegno di legge atto Senato 733-bis.
Le valutazioni, ormai prevalenti,
circa la necessità di introdurre misure che favoriscano la perseguibilità
del reato di riciclaggio, senza peraltro aggravare ingiustificatamente
le sanzioni verso i responsabili di condotte aventi ridotta pericolosità
sociale, debbono indurre il Parlamento ad accelerare la discussione in
materia, ferma restando la necessità di pervenire, anche successivamente,
ad un ancor più soddisfacente coordinamento con la normativa comunitaria.
Verrebbero in tal modo accolti i rilievi
formulati dal Fondo monetario internazionale, che già nel 2005 aveva
sollecitato allItalia un intervento legislativo in tal senso, anche
alla luce dei positivi risultati giudiziari conseguiti in altri ordinamenti,
quello tedesco e quello britannico tra tutti. Peraltro, le norme succedutesi
nel tempo hanno via via ampliato lambito dei delitti presupposti
fra i quali rientrerebbero quelli finalizzati a generare flussi illeciti
di denaro: vi rientrano, anche secondo lABI, quelli di rapina, sequestro,
estorsione, traffico di armi o sostanze stupefacenti, corruzione, delitti
in materia fiscale, usura, reati finanziari, reati societari, frodi comunitarie,
non potendosi escludere la possibilità di una ricettazione di beni
provenienti, a loro volta, da ricettazione. Ai fini dellindividuazione
del riciclaggio non si richiede, peraltro, che vi sia stato un accertamento
in sede giudiziaria della sussistenza del reato presupposto, né
lindividuazione dellautore del medesimo, potendo i delitti
in esame configurarsi anche nel caso in cui risultino ignoti gli autori
del fatto illecito presupposto. In un secondo momento sarà possibile
approfondire le tematiche sottese ai reati previsti come presupposto del
riciclaggio e gli effetti in termini di ampliamento delle segnalazioni
di operazioni sospette, ma la sanzione penale dellautoriciclaggio
consentirebbe da subito di allineare la fattispecie penale alla più
ampia nozione di riciclaggio che il decreto legislativo n. 231 del 2007
ha introdotto ai soli fini dellapplicazione delle disposizioni contenute
nel decreto medesimo. Si auspica quindi che, alla stregua di quanto previsto
dallarticolo 1 della proposta in esame, del reato di riciclaggio
possa finalmente rispondere anche chi commette un reato presupposto e cioè
un reato con un legame di accessorietà con il riciclo di «denaro
sporco», quale ad esempio la rapina aggravata, lestorsione aggravata,
il sequestro di persona a scopo di estorsione, accogliendo una interpretazione
giurisprudenziale ormai costante e senza con ciò incorrere in violazione
alcuna del principio del cosiddetto ne bis in idem.
Lutilizzo e loccultamento
dei proventi criminosi, da parte di coloro che hanno commesso il reato
che ha generato proventi (cosiddetto autoriciclaggio), sono considerati
come un evento successivo al fatto e per questo non punibile. Anche in
tal modo sono spiegabili i ridotti numeri di condanne per reati di riciclaggio.
Con le modifiche proposte saranno quindi superate le due distinte nozioni
di riciclaggio attualmente presenti nel nostro ordinamento: una valevole
per gli oneri di intermediari e professionisti chiamati alla collaborazione
con le autorità di vigilanza nellindividuazione dei comportamenti
a «rischio». Laltra valevole ai fini penalistici, tenendo
conto che il reato presupposto quasi sempre consente di generare i proventi
da riciclare, seguendo in tal modo i suggerimenti del Fondo monetario internazionale
e nella consapevolezza che la modifica in questione potrà successivamente
ed opportunamente essere accompagnata da una graduazione del profilo sanzionatorio.
Si potrà inoltre superare la duplice fattispecie incriminatrice
delle condotte di riciclaggio che nel nostro Paese, scelta unica nei sistemi
penalistici contemporanei, scinde in due norme un concetto unitario di
«ripulitura» del «denaro sporco».
Analoga opera di armonizzazione viene
proposta, dal presente disegno di legge, con riferimento alla legge 31
maggio 1965, n. 575. In tal senso, notevoli passi avanti sono stati
compiuti, nel corso dellesame del citato disegno di legge n. 733,
laddove si è recepita una delle proposte presentate dal Gruppo parlamentare
Italia dei Valori in materia di contrasto alla criminalità organizzata
di stampo mafioso, consistente nella introduzione della possibilità
di richiedere ed applicare le misure di prevenzione patrimoniali disgiuntamente
da quelle personali, sganciando dal requisito della attualità della
pericolosità, richiesto per le misure personali, la confisca di
patrimoni che conservano, se pur illecitamente accumulati nel tempo, la
loro obiettiva e sempre attuale pericolosità ed il loro potere di
inquinamento delleconomia legale. Tuttavia, il disegno di legge governativo
n. 733, pur positivamente integrato, sotto questi aspetti, si «limita»
a disciplinare le modalità di esecuzione della misura di prevenzione
patrimoniale del sequestro, introducendo lapprensione materiale del
bene, che nella maggior parte dei casi necessita dellassistenza delle
forze dellordine, e disposizioni specifiche per le aziende. Si propone
pertanto di introdurre, nella medesima legge n. 575 del 1965 la parte
relativa allesecuzione su azioni e quote sociali, oltre che secondo
le forme del pignoramento presso il debitore o presso il terzo, con lannotazione
nei libri sociali e liscrizione nel registro delle imprese, nonché
su strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito
pubblico, con la registrazione nellapposito conto tenuto dallintermediario
ai sensi dellarticolo 34 decreto legilativo 24 giugno 1998, n. 213,
applicando larticolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio
2004, n. 170. Larticolo 2-quater della legge n. 575
del 1965, che disciplina le modalità di esecuzione della misura
di prevenzione patrimoniale del sequestro, attualmente prevede che il sequestro
sia eseguito:
a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo;
b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici.
Vi è dunque ampio spazio per un ampliamento dellambito applicativo della norma, adeguandola ad una realtà finanziaria più complessa ed articolata. Lo strumento di prevenzione, daltra parte, si coniuga attualmente con analoghi strumenti di natura penale, in un sistema coordinato di norme che si integrano a vicenda, pur mantenendosi su piani distinti.
Le disposizioni che disciplinano le modalità di esecuzione dei due diversi tipi di sequestro mantengono tuttora alcune differenze, poiché allesecuzione del sequestro previsto dalla legge n. 575 del 1965 si provvede con le modalità previste dal codice di procedura civile, mentre le norme del codice di rito penale si applicano al sequestro preventivo di cui allarticolo 321 del codice di procedura penale per i beni da sottoporre a confisca penale. Lintervento proposto, che viaggia parallelamente alle condivisibili modifiche al codice di procedura penale che si vanno prefigurando nel citato disegno di legge n. 733, rappresenterebbe quindi un intervento di armonizzazione e razionalizzazione del sistema del cosidetto «doppio binario» tra procedimento di prevenzione e procedimento penale. La previsione recata dal presente disegno di legge potrebbe, inoltre, essere in seguito opportunamente completata con una più dettagliata regolamentazione degli effetti nei confronti dei diritti dei terzi, con norme speciali sulla custodia, conservazione ed amministrazione dei beni sequestrati, anche costituiti in azienda, sulla confisca di azienda e sui rapporti con il successivo fallimento dellimpresa, sul sequestro di beni di soggetto fallito, sulla trasferibilità, nellipotesi di azienda di pertinenza di una società di capitali, dei vincoli provenienti dal sequestro-confisca dellintero capitale sociale al patrimonio della società. Nellimmediato, vista la rilevanza del tema dellesecuzione delle misure di prevenzione e della necessità di allineare la legge n. 575 del 1965 alle modifiche in via di imminente approvazione sul fronte con riferimento agli articoli 104 e seguenti delle norme di attuazione del codice di procedura penale, appare opportuno andare da subito nella direzione segnalata dalla Commissione parlamentare dinchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa, che, nel documento sulle problematiche concernenti il riordino della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali della XIV legislatura, segnalava quanto segue: «E se nel tempo non fosse intervenuta unattenta dottrina ed una prudente giurisprudenza ad affermare che, nel procedimento di prevenzione, sui beni registrati sequestrati ai sospettati mafiosi dovesse procedersi, oltre che alle prescritte formalità di trascrizione, anche alleffettiva sottrazione da chi ne abbia possesso e godimento, la formalistica prescrizione dellarticolo 2-quater avrebbe finito per lasciare i beni nella disponibilità dei destinatari della misura, perseguendo così linteresse stesso dei medesimi». È quindi opportuno completare adeguatamente lo spazio dellapprensione materiale del bene anche laddove si disciplinano, nella legge n. 575 del 1965, le modalità di esecuzione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro. Per tutti questi motivi, si auspica un celere esame ed un accoglimento delle riposizioni proposte dal presente disegno di legge.
Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. Larticolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 648-bis. (Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare lidentificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dallarticolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.
La pena è aumentata quando
il fatto è commesso nellesercizio di unattività
professionale.
La pena è diminuita se il fatto
è di particolare tenuità.
Si applica lultimo comma dellarticolo
648».
2. Larticolo 648-ter del codice penale è abrogato.
3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 379, primo comma, le parole: «articoli 648, 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648 e 648-bis»;
b) allarticolo 648-quater, al primo comma le parole: «dagli articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «dallarticolo 648-bis» e al terzo comma le parole: «di cui agli articoli 648-bis e 648-ter» sono sostitutuite dalle seguenti: «di cui allarticolo 648-bis».
(Modifiche alla legge 31 marzo 1965, n. 575)
1. Larticolo 2-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
«Art. 2-quater. 1. Il sequestro
disposto ai sensi degli articoli precedenti è eseguito:
a) sui mobili e
sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile
per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo;
b)
sugli immobili e sui mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento
presso i competenti uffici e con lapprensione materiale; in tal caso,
gli effetti retroagiscono al momento della trascrizione;
c)
sulle aziende, con limmissione in possesso dellamministratore
giudiziario e con la trascrizione del provvedimento nel registro delle
imprese presso il quale è iscritta lazienda; in difetto di
iscrizione, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
d)
su azioni e quote sociali, oltre che secondo le forme del pignoramento
presso il debitore o presso il terzo, con lannotazione nei libri
sociali e liscrizione nel registro delle imprese;
e)
su strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito
pubblico, con la registrazione nellapposito conto tenuto dallintermediario
ai sensi dellarticolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998,
n. 213, applicando larticolo 10, comma 3, del decreto legislativo
21 maggio 2004, n. 170».