Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1454


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 1454
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DELLA MONICA, D’AMBROSIO, MARITATI, CHITI, CECCANTI, ADAMO, SCANU, DE SENA, SERRA, LUMIA, CAROFIGLIO, ARMATO, GALPERTI, CASSON, BIANCO, CHIURAZZI, INCOSTANTE, D’ALIA e GARRAFFA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 2009

Modifiche agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale in materia
di autoriciclaggio

 

Onorevoli Senatori. – Con il presente disegno di legge si intende colmare una rilevante lacuna del nostro sistema penale, in materia di delitti contro il patrimonio (e oggi contro l’ordine economico), al fine di potenziare e rendere maggiormente efficace il contrasto al crimine organizzato, conformando così, peraltro, il nostro ordinamento alle indicazioni contenute nelle direttive comunitarie in materia (in particolare, direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, e direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 4 agosto 2006), nonché nella Convenzione di Palermo sul crimine organizzato transnazionale, ratificata dalla legge 16 marzo 2006, n. 146.

    Come noto, infatti, il riciclaggio e il cosiddetto autoriciclaggio costituiscono alcuni dei principali canali di impiego dei proventi delittuosi, in particolare del crimine organizzato, attraverso i quali le associazioni criminali non solo occultano la provenienza delittuosa delle loro risorse, ma dai quali soprattutto traggono mezzi economici per potenziare la loro azione illegale.
    Tuttavia, nonostante la rilevanza criminologica e il disvalore penale del cosiddetto autoriciclaggio, esso attualmente non assurge a illecito penale; l’autore o il compartecipe del reato presupposto non risulta, infatti, punibile per il reato di riciclaggio, mentre potrà esserlo il terzo estraneo al reato presupposto che cooperi con il reo nel riciclaggio.
    È questa, ad esempio, la posizione assunta dall’Associazione bancaria italiana (ABI) con la circolare n. 2 del 5 febbraio 2009, con cui vengono approfonditi i contenuti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, nella prospettiva della responsabilità amministrativa degli enti. Secondo l’ABI, caratteristica comune alle tre fattispecie è, ancora, l’esclusione della rilevanza del cosiddetto autoriciclaggio, ossia della punibilità dell’autore o del compartecipe del reato presupposto, come si ricava dalla clausola di riserva contenuta nelle norme penali («fuori dai casi di concorso»). Infatti, come si legge all’articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che inserisce l’articolo 25-octies nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, i reati presupposti rilevanti ai sensi della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti sono quelli descritti nelle fattispecie di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, in cui, appunto, non è attualmente previsto l’autoriciclaggio. Tale scelta legislativa si fonda sulla considerazione che per coloro che partecipano alla realizzazione del delitto presupposto l’utilizzo delle cose di provenienza illecita rappresenti la naturale prosecuzione della condotta criminosa (un mero post factum non punibile) e non potrebbe, dunque, assumere diverso e autonomo rilievo penale.
    A fronte di tale grave lacuna del nostro sistema penale, è quantomai opportuno, se non addirittura improcrastinabile, un intervento legislativo che conferisca rilievo penale a tale condotta, contribuendo così a rafforzare e rendere maggiormente efficace l’azione di contrasto al crimine, in particolare al crimine organizzato.
    Tale scelta, peraltro, è superabile, poiché non si vengono a ledere princìpi fondamentali del nostro ordinamento.
    Con il presente disegno di legge si intende procedere ad una integrazione della normativa italiana in materia, che, in linea con le legislazioni di altri paesi e delle direttive europee, tenga conto dell’autonomo carattere offensivo dei procedimenti di investimento, prevalentemente nei mercati finanziari, del denaro di provenienza illecita, spesso espressione o supporto del crimine organizzato. E ciò anche per approntare efficaci mezzi di contrasto ad operazioni di riciclaggio e reimpiego del danaro illecito, che hanno spesso caratteristiche trasnazionali.
    I delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale hanno perso il carattere di reati «accessori» e, sotto il profilo economico le condotte illecite che attraverso tali norme di intendono colpire, spesso realizzate in modo sistematico e con efficaci apparati organizzativi, sono idonee a determinare gravissimi effetti di distorsione delle normali dinamiche dei mercati legali, e la loro offensività a causa della lesione del principio della concorrenza, riguarda soprattutto l’ordine economico.
    Oggi operare perché sia cancellata la provenienza illecita di utilità economiche da impiegare in lecite transazioni di mercato caratterizza, difatti, principalmente l’agire delle organizzazioni criminali, in particolare di quelle mafiose o di stampo mafioso, rendendole molto vicine all’impresa, sia nella struttura delle proprie articolazioni che nelle strategie di medio e lungo termine.
    La dimensione economica consente, quindi, di ritagliare nel panorama diversificato dell’agire criminale in forma associata, condotte che costituiscono manifestazioni non solo della finalità di accumulare ricchezze realizzando reati, ma anche dell’obiettivo di rafforzare ed espandere l’organizzazione acquisendo posizioni di potere in seno al tessuto economico del paese, inquinando, condizionando e strozzando l’economia sana.
    Ciò comporta la necessità di adeguare prontamente gli strumenti normativi, per rafforzare e rendere maggiormente efficace l’azione di contrasto al crimine ed in particolare al crimine organizzato.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) alll’articolo 648-bis, primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;

        b) all’articolo 648-ter, primo comma, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse.