Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 1454
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DISEGNO DI LEGGE diniziativa dei senatori DELLA MONICA, DAMBROSIO, MARITATI,
CHITI, CECCANTI, ADAMO, SCANU, DE SENA, SERRA, LUMIA, CAROFIGLIO, ARMATO,
GALPERTI, CASSON, BIANCO, CHIURAZZI, INCOSTANTE, DALIA e GARRAFFA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 2009 Modifiche agli articoli 648-bis e 648-ter del
codice penale in materia
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Onorevoli Senatori. Con il presente disegno di legge si intende colmare una rilevante lacuna del nostro sistema penale, in materia di delitti contro il patrimonio (e oggi contro lordine economico), al fine di potenziare e rendere maggiormente efficace il contrasto al crimine organizzato, conformando così, peraltro, il nostro ordinamento alle indicazioni contenute nelle direttive comunitarie in materia (in particolare, direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, e direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 4 agosto 2006), nonché nella Convenzione di Palermo sul crimine organizzato transnazionale, ratificata dalla legge 16 marzo 2006, n. 146.
Come noto, infatti, il riciclaggio
e il cosiddetto autoriciclaggio costituiscono alcuni dei principali canali
di impiego dei proventi delittuosi, in particolare del crimine organizzato,
attraverso i quali le associazioni criminali non solo occultano la provenienza
delittuosa delle loro risorse, ma dai quali soprattutto traggono mezzi
economici per potenziare la loro azione illegale.
Tuttavia, nonostante la rilevanza
criminologica e il disvalore penale del cosiddetto autoriciclaggio, esso
attualmente non assurge a illecito penale; lautore o il compartecipe
del reato presupposto non risulta, infatti, punibile per il reato di riciclaggio,
mentre potrà esserlo il terzo estraneo al reato presupposto che
cooperi con il reo nel riciclaggio.
È questa, ad esempio, la posizione
assunta dallAssociazione bancaria italiana (ABI) con la circolare
n. 2 del 5 febbraio 2009, con cui vengono approfonditi i contenuti di cui
agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, nella
prospettiva della responsabilità amministrativa degli enti. Secondo
lABI, caratteristica comune alle tre fattispecie è, ancora,
lesclusione della rilevanza del cosiddetto autoriciclaggio, ossia
della punibilità dellautore o del compartecipe del reato presupposto,
come si ricava dalla clausola di riserva contenuta nelle norme penali («fuori
dai casi di concorso»). Infatti, come si legge allarticolo 63,
comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che inserisce
larticolo 25-octies nel decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, i reati presupposti rilevanti ai sensi della disciplina sulla
responsabilità amministrativa degli enti sono quelli descritti nelle
fattispecie di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del
codice penale, in cui, appunto, non è attualmente previsto lautoriciclaggio.
Tale scelta legislativa si fonda sulla considerazione che per coloro che
partecipano alla realizzazione del delitto presupposto lutilizzo
delle cose di provenienza illecita rappresenti la naturale prosecuzione
della condotta criminosa (un mero post factum non punibile) e non
potrebbe, dunque, assumere diverso e autonomo rilievo penale.
A fronte di tale grave lacuna del
nostro sistema penale, è quantomai opportuno, se non addirittura
improcrastinabile, un intervento legislativo che conferisca rilievo penale
a tale condotta, contribuendo così a rafforzare e rendere maggiormente
efficace lazione di contrasto al crimine, in particolare al crimine
organizzato.
Tale scelta, peraltro, è superabile,
poiché non si vengono a ledere princìpi fondamentali del
nostro ordinamento.
Con il presente disegno di legge si
intende procedere ad una integrazione della normativa italiana in materia,
che, in linea con le legislazioni di altri paesi e delle direttive europee,
tenga conto dellautonomo carattere offensivo dei procedimenti di
investimento, prevalentemente nei mercati finanziari, del denaro di provenienza
illecita, spesso espressione o supporto del crimine organizzato. E ciò
anche per approntare efficaci mezzi di contrasto ad operazioni di riciclaggio
e reimpiego del danaro illecito, che hanno spesso caratteristiche trasnazionali.
I delitti previsti dagli articoli
648-bis e 648-ter del codice penale hanno perso il carattere
di reati «accessori» e, sotto il profilo economico le condotte
illecite che attraverso tali norme di intendono colpire, spesso realizzate
in modo sistematico e con efficaci apparati organizzativi, sono idonee
a determinare gravissimi effetti di distorsione delle normali dinamiche
dei mercati legali, e la loro offensività a causa della lesione
del principio della concorrenza, riguarda soprattutto lordine economico.
Oggi operare perché sia cancellata
la provenienza illecita di utilità economiche da impiegare in lecite
transazioni di mercato caratterizza, difatti, principalmente lagire
delle organizzazioni criminali, in particolare di quelle mafiose o di stampo
mafioso, rendendole molto vicine allimpresa, sia nella struttura
delle proprie articolazioni che nelle strategie di medio e lungo termine.
La dimensione economica consente,
quindi, di ritagliare nel panorama diversificato dellagire criminale
in forma associata, condotte che costituiscono manifestazioni non solo
della finalità di accumulare ricchezze realizzando reati, ma anche
dellobiettivo di rafforzare ed espandere lorganizzazione acquisendo
posizioni di potere in seno al tessuto economico del paese, inquinando,
condizionando e strozzando leconomia sana.
Ciò comporta la necessità
di adeguare prontamente gli strumenti normativi, per rafforzare e rendere
maggiormente efficace lazione di contrasto al crimine ed in particolare
al crimine organizzato.
Art. 1.
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alllarticolo 648-bis, primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;
b) allarticolo 648-ter, primo comma, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse.