Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 1496
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DISEGNO DI LEGGE diniziativa dei senatori CASSON, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º APRILE 2009 Norme in materia di misure patrimoniali di sicurezza e prevenzione
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Onorevoli Senatori. La criminalità organizzata costituisce oggi uno dei problemi della cui soluzione la politica deve farsi carico con assoluta priorità, al fine di contrastare una forma di violenza particolarmente efferata, che rappresenta tra laltro uno degli ostacoli principali allo sviluppo di molte regioni, soprattutto ma non solo meridionali, del nostro Paese. Infatti, accanto a sodalizi criminali di più recente formazione, continuano ad operare, con una forza pervasiva crescente, associazioni di tipo mafioso che ancora oggi controllano il territorio di molte aree del Mezzogiorno, con forme oppressive per la società civile, come il controllo degli appalti e delle opere pubbliche, la richiesta del «pizzo» e il ricorso allusura. Nonostante i pur numerosi provvedimenti ablativi disposti sinora in relazione a beni riconducibili a tali organizzazioni, esse dispongono tuttora di ingenti capitali e sono capaci di «inquinare» i diversi settori delleconomia, infiltrandosi in profondità nel tessuto sociale e in modo tale da bloccare lo sviluppo economico e sociale del Paese, violando per di più il diritto dei cittadini alla libertà delliniziativa economica, sancito dallarticolo 41 della Costituzione.
In ragione della estesa rete di contatti
intessuta dai clan mafiosi, essi possono contare sulla protezione, sul
sostegno e sulla connivenza di strati della popolazione, estendendo così
il loro controllo sulleconomia e sulla vita sociale di varie parti
del Paese, accrescendo progressivamente la loro presenza anche nelle regioni
settentrionali. Né va sottovalutata la crescente intensificazione
dei rapporti tra le varie mafie italiane e tra queste e le numerose organizzazioni
criminali straniere operanti in Italia e allestero, come pure dimostrato
dallattenzione rivolta, soprattutto negli ultimi anni, dagli organismi
internazionali e comunitari al contrasto al crimine organizzato. La rilevanza
che questo tema ha assunto nellagenda politica internazionale ha
ad esempio indotto lOrganizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ad adottare,
nella Conferenza di Palermo del 12-15 dicembre 2000, unapposita convenzione
ratificata dallItalia ai sensi della legge 16 marzo 2006,
n. 146 contro il crimine organizzato transnazionale,
proprio al fine di combattere quei sodalizi criminali che operano sullo
scenario internazionale, avvalendosi della connivenza e della complicità
di una fitta rete di associazioni criminali presenti nei diversi Paesi
e sfruttando in tal senso la facilità di comunicazioni e contatti
resa possibile dalla globalizzazione e, per quanto concerne lEuropa,
dallapertura delle frontiere.
Tuttavia, nonostante queste importanti
misure di cooperazione internazionale e di armonizzazione delle normative
interne, assunte in sede sovranazionale, è compito dei singoli Stati
adottare norme idonee a contrastare il potere crescente delle organizzazioni
criminali, adattandole alle peculiarità del contesto di riferimento.
Su questo versante spetta quindi allo Stato italiano affrontare il problema
del crimine organizzato nella consapevolezza delle peculiarità che
caratterizzano il nostro contesto sociale, potenziando le norme che hanno
consentito sinora di conseguire importanti vittorie sul terreno della lotta
ai sodalizi criminali e in particolare alle mafie. E ciò è
tanto più importante oggi non solo in ragione dei tanti successi
riportati dalle forze dellordine e dalla magistratura nellambito
della lotta alle mafie con la cattura di boss da tempo latitanti
e il correlativo accertamento delle responsabilità di ciascuno
ma anche e soprattutto perché è la stessa società
civile che sta dimostrando una capacità di reazione straordinaria
nei confronti delle associazioni mafiose. Si pensi in tal senso allimpegno
dellassociazionismo antiracket (quello della Federazione delle
associazioni antiracket (FAI) guidata da Tano Grasso, del progetto
«Libera» con a capo don Ciotti, dei giovani di «Addio Pizzo»,
della Confindustria siciliana guidata da Ivan Lo Bello e Antonello Montante);
al lavoro educativo di tanti operatori della scuola con seri progetti di
educazione alla legalità e di studio; alla ricerca e alle analisi
di centri studi come il Centro, siciliano di documentazione «Giuseppe
Impastato» o le fondazioni intitolate a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino,
allinformazione specializzata di Antimafia 2000, Narcomafie
e Casablanca.
Se quindi è la società
civile che sta consolidando sempre di più la cultura dellantimafia,
lo Stato non può sottrarsi al compito, che gli è proprio,
di combattere le associazioni criminali con gli strumenti del controllo
di legalità, della prevenzione e dellaccertamento dei reati.
Perché la lotta alla mafia, come diceva Giovanni Falcone, si combatte
a Palermo, ma si vince a Roma; deve cioè poter contare sullappoggio
delle istituzioni.
In questo senso, come può evincersi
dai lavori svolti dalla Commissione antimafia nella XV legislatura, il
contrasto al crimine organizzato richiede di intervenire su alcuni nodi
essenziali della normativa in materia, che si è rivelata ancora
carente o lacunosa, soprattutto sul terreno della disciplina delle misure
di prevenzione (in particolare patrimoniali), anche in ragione dellefficacia
di tali strumenti al fine di indebolire le organizzazioni criminali, privandole
proprio di quello che è il loro fine e il loro punto di forza: il
profitto e quindi le risorse economiche.
Tuttavia, il presente disegno di legge
non si limita a intervenire nel settore delle misure di prevenzione, ma
affronta anche questioni cruciali, quali ad esempio la tipizzazione della
fattispecie del concorso esterno nel delitto di associazione per delinquere
di tipo mafioso, la sfera di applicazione del delitto di scambio elettorale
politico-mafioso o la disciplina della certificazione antimafia. Tali proposte
devono peraltro considerarsi integrate da altri disegni di legge presentati
dal Gruppo del partito democratico (PD) al Senato quali ad esempio
latto Senato n. 1000 che mirano ad affrontare il
tema del contrasto alle mafie, nella complessità dei suoi aspetti
e delle sue implicazioni, con particolare riferimento allinfiltrazione
mafiosa nel sistema economico e produttivo.
Nella consapevolezza della molteplicità
dei temi e dei settori normativi trattati, si è ritenuto opportuno
dividere il presente disegno di legge, al suo interno, in più titoli,
tra loro strettamente connessi e tuttavia caratterizzati ciascuno da una
propria peculiarità.
In particolare, le norme contenute
nei titoli da I a III che si ispirano peraltro alla «Proposta
per la revisione della disciplina delle misure di prevenzione patrimoniale
antimafia ed emanazione di un testo unico in materia», presentate
dal Senatore Giuseppe Di Lello nella XV legislatura ed acquisite allarchivio
della Commissione antimafia intervengono sulla disciplina delle
misure di prevenzione, introducendo talune modifiche di assoluto rilievo,
tra le quali si ricorda innanzitutto oltre alla generalizzazione
della confisca per equivalente il superamento della natura accessoria
delle misure di prevenzione patrimoniale rispetto a quelle personali.
Appare infatti oggi necessario passare
da un approccio incentrato sulla «pericolosità del soggetto»
a una visione imperniata sulla «pericolosità del bene»
in ragione del suo vincolo di strumentalità con lazione criminale;
bene che, per la sua provenienza illegale e in virtù della sua reimmissione
nel circuito economico, è in grado di alterare il sistema legale
di circolazione della ricchezza, minando così alla radice le fondamenta
di uneconomia di mercato.
È quindi necessario prevedere
che le misure di prevenzione patrimoniali possano essere applicate anche
disgiuntamente rispetto alle misure di prevenzione personali; da ciò
discende, a cascata, la necessità di prevedere la possibilità
di aggredire il patrimonio mafioso anche in caso di morte del soggetto
proposto o sottoposto a misure di prevenzione.
Va poi rilevata lattribuzione
della competenza al tribunale per le misure di prevenzione in tutti i casi
di gestione del sequestro e della confisca. Nel sequestro penale, in particolare,
si solleva da questo gravoso onere il giudice e si evita, così,
che il processo penale si appesantisca di indagini che esulano dalla competenza
professionale di tale giudice, con il rischio per di più che tali
ulteriori investigazioni, estendendo necessariamente i tempi di trattazione
dei procedimenti, portino altresì alla maturazione della prescrizione
del reato. Tale competenza è estesa, tra laltro, anche al
caso di sequestro di aziende e viene prevista una sorta di procedura concorsuale,
con un potere in funzione garantista del tribunale di prevenzione, che
in tal senso coordina lattività degli amministratori.
Sono inoltre previste significative
modifiche in ordine ai soggetti destinatari delle misure di prevenzione
patrimoniali, di cui si propone lapplicabilità alle persone
indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, ovvero ad associazioni
finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti, al contrabbando di tabacchi
lavorati esteri, alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli
600, 601 e 602 del codice penale (delitti di riduzione o mantenimento in
schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto o alienazione
di schiavi), nonché alle associazioni terroristiche anche di rilievo
internazionale. Si precisa inoltre che le misure in questione si applicano
altresì alle persone che, sulla base di elementi di fatto, desunti
dalla condotta o dal tenore di vita, debbano ritenersi vivere anche in
parte con i proventi di una delle attività delittuose di cui agli
articoli 629, 630, 644, 648, 648-bis, 648-ter del codice
penale ovvero di cui allarticolo 260 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (tipici delitti-scopo delle organizzazioni criminali
di stampo mafioso).
Si dispone inoltre che in caso di
morte del soggetto proposto per misure di prevenzione, sopravvenuta allinizio
del procedimento, esso prosegua, ai soli fini dellemanazione dei
provvedimenti di confisca e sequestro, relativamente ai beni che si ha
ragionevolmente motivo di ritenere che siano il frutto di attività
illecite o ne costituiscano il reimpiego.
Sono, quindi, previste alcune norme
volte a disegnare compiutamente il procedimento di applicazione delle misure
di prevenzione patrimoniali, attualmente caratterizzato da numerose lacune
e da rinvii a norme processuali spesso inadeguate ovvero oggetto di successive
modifiche.
Si è, pertanto, cercato di
individuare un iter procedimentale, allinterno del quale potessero
avere il proprio spazio tutte le istanze provenienti dai soggetti a qualunque
titolo interessati dalle singole misure di prevenzione, contemperando tale
esigenza con quella, altrettanto evidente, di rendere agile e celere la
procedura medesima, evitando, ove possibile, il ricorso a subprocedimenti;
disciplinandosi tra laltro i presupposti, le condizioni e gli effetti
della revoca del sequestro, quando risulti che esso abbia ad oggetto beni
di legittima provenienza o dei quali lindiziato non poteva disporre,
neppure indirettamente.
In tale prospettiva, volta a conferire
maggiore funzionalità, efficacia e celerità al procedimento
di applicazione, gestione e destinazione a fini sociali dei beni confiscati,
si è prevista una delega al Governo per la custodia, la gestione
e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e per
la disciplina degli effetti fiscali del sequestro. In particolare, si dispone
listituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dellAgenzia
nazionale articolata su base territoriale in più agenzie
provinciali per la custodia, la gestione e la destinazione dei beni
confiscati , cui si attribuiscono essenzialmente compiti di coordinamento
delle suddette attività, coinvolgendo ove necessario anche la Direzione
nazionale (o distrettuale) antimafia.
Altro profilo di assoluto rilievo
del presente disegno di legge concerne la disciplina degli effetti, nei
confronti dei terzi, delle misure patrimoniali di prevenzione, prevedendosi
tra laltro norme apposite per lesecuzione di misure di prevenzione
patrimoniali relative ad aziende, modellandone la disciplina sulle peculiarità
di tali fattispecie.
In particolare, si prevede che la
confisca non pregiudichi i diritti reali di garanzia costituiti in epoca
anteriore al sequestro qualora latto da cui il credito derivi non
sia funzionale allattività illecita o a quella economica che
ne costituisce il frutto o il reimpiego, ovvero qualora il titolare dimostri
di averne ignorato senza colpa il nesso di funzionalità.
Ricorrendo tali condizioni, la confisca
inoltre non pregiudica i diritti di coloro che abbiano compiuto atti di
esecuzione o che siano intervenuti nellesecuzione forzata anteriormente
al sequestro; i diritti di credito non assistiti da garanzie reali che
risultino da atti aventi data certa anteriore al sequestro, se il restante
patrimonio dellindiziato risulti insufficiente al loro soddisfacimento;
i diritti personali di godimento, ove il contratto abbia data certa anteriore
al sequestro. Colui a favore del quale sia stata fatta una promessa di
pagamento o una ricognizione di debito dovrebbe provare il rapporto fondamentale
e nel caso di titoli di credito il portatore dovrebbe provare anche il
rapporto che ne legittima il possesso.
Ricorrendo tali presupposti e fermo
quanto disposto dallarticolo 2645-bis del codice civile, il
sequestro e la confisca non pregiudicano peraltro i diritti derivanti dal
contratto preliminare quando latto sia stato trascritto prima del
sequestro e vi sia congruità tra le prestazioni. Infine, se sono
confiscati beni intestati a terzi, sugli stessi concorrono i soli creditori
dellintestatario; mentre sui beni del proposto non concorrono i creditori
del terzo intestatario formale.
Tale integrazione è necessaria
per porre fine ai molti conflitti che insorgono anche in pendenza di procedure
concorsuali e per rimediare (secondo quanto previsto anche dagli articoli
24, 42 e 111 della Costituzione) a eventuali espropriazioni di beni, in
primo luogo a carico di terzi inconsapevoli.
Ma la norma disciplina anche il caso
di chi, in buona fede, abbia acquistato legittimamente dei beni pur sapendo
(o potendo sapere, con il ricorso allordinaria diligenza) che lavente
causa fosse indiziato di appartenere ad associazioni mafiose, quando latto
di disposizione appaia riconducibile allordinario svolgimento dei
rapporti economici e contrattuali e non sia consapevolmente funzionale
alla attività illecita. Si pensi, per esempio, allacquisto
di un bene immobile a prezzo di mercato da parte di un acquirente che ignori
come lalienante investa i proventi delle sue attività.
Il titolo IV del presente disegno
di legge interviene su talune disposizioni di parte generale e speciale
del codice penale, adeguando la disciplina di riferimento alle esigenze
manifestatesi nella prassi, al fine di potenziare il contrasto alle organizzazioni
criminali, pur nel rigoroso rispetto dei principi di tassatività,
determinatezza, offensività e materialità della norma incriminatrice.
In particolare, per quanto concerne le norme di parte generale, si prevede,
con unintegrazione allarticolo 240 del codice penale, che è
sempre disposto il sequestro del denaro, dei beni, del profitto illecito
o delle altre attività di cui la persona fisica o lente, anche
privo di personalità giuridica, risulti essere titolare o avere
la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto
al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla
propria attività economica.
In ottemperanza a quanto previsto
dalla citata convezione dellONU contro il crimine organizzato transnazionale
e nella consapevolezza della dimensione sempre più spesso transfrontaliera
delle organizzazioni criminali, si prevede che le disposizioni di cui allarticolo
416-bis del codice penale si applichino anche alla camorra e alle
altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della
forza intimidatrice del vincolo associativo perseguano scopi corrispondenti
a quelli delle associazioni di tipo mafioso, anche qualora abbiano la sede
allestero, purché svolgano la propria attività nel
territorio dello Stato ovvero ivi si trovino uno o più associati.
Inoltre, si è ritenuto opportuno
tipizzare la fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa, al
fine di disciplinare compiutamente un comportamento di rilevante gravità,
che tuttavia nel rispetto dei principi di eguaglianza, tassatività,
determinatezza e stretta legalità della norma incriminatrice- non
può essere lasciato alla sola interpretazione giurisprudenziale.
Si è pertanto inserito, allinterno
dellarticolo 416-bis così chiarendo che non
si tratta di un delitto autonomo, ma di una diversa modalità di
realizzazione della condotta un ulteriore comma che sanziona (con
pene minori solo nel minimo rispetto a quelle previste per la partecipazione)
la condotta di chi, eccedendo i limiti del legittimo esercizio di unattività
politica, economica, professionale o di altra natura, ovvero abusando dei
poteri o violando i doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico
servizio, protegge o comunque agevola unassociazione di tipo mafioso.
Relativamente al delitto di scambio
elettorale politico-mafioso, si propone di estendere lapplicabilità
della fattispecie anche al caso di promessa di voti in cambio della prestazione
di altra utilità, diversa ovviamente dal denaro.
Il Titolo V introduce norme in materia
di certificazione antimafia, al fine di potenziarne leffettiva idoneità
a neutralizzare linfiltrazione mafiosa nei rapporti con la pubblica
amministrazione, riducendo i tempi di rilascio delle informazioni prefettizie
e prevedendo un sistema «sostitutivo» efficace, che garantisca
la continuità dellattività dellimpresa a carico
della quale sia stato rilasciato certificato interdittivo e che tuteli
i lavoratori oltre che le opere, i servizi o le forniture rispettivamente
da realizzare, erogare o fornire.
In tal senso, si propone una serie
di misure idonee a tracciare la vita delle imprese, seguendone levoluzione
sin dal loro costituirsi, attraverso linterconnessione delle banche
dati, come già avviene con gli appalti di lavori. Si prevede quindi
la costituzione di albi distinti per categorie (lavori, servizi, forniture)
che affianchino liscrizione alla camera di commercio; liscrizione
a tali albi costituirà requisito fondamentale per la contrattazione
con la pubblica amministrazione. Liscrizione allalbo dovrà
comportare un accertamento non solo dei requisiti di carattere tecnico
ma anche e, soprattutto, dovrà attestare la trasparenza dellimpresa,
garantita dalle informazioni antimafia rilasciate dai prefetti; ogni due
anni, la sussistenza dei requisiti per la permanenza nellalbo dovrà
essere riconfermata da aggiornati accertamenti; un apposito regolamento
dovrà normare tali procedure. Al fine di favorire linterscambio
informativo tra autorità giudiziaria, investigatori e prefettura,
si propone di istituzionalizzare il tavolo tecnico con lapporto appunto
dellautorità giudiziaria che stabilirà insieme alla
pubblica amministrazione i limiti, di volta in volta non valicabili, al
fine di rendere efficace la certificazione senza turbare la libertà
dindagine, così come, peraltro, è già previsto,
per gli scioglimenti per infiltrazione della criminalità organizzata
di enti locali, dallarticolo 143 del testo unico delle leggi sullordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Va inoltre considerato che le imprese
«infiltrate», a seguito del rilascio di certificato interdittivo,
spesso falliscono con grave nocumento sia per i dipendenti, sia per le
attività in corso (opere, forniture, servizi), sia per leconomia
reale. Occorre, quindi, prevedere meccanismi normativi che impediscano
una tale involuzione del sistema che genera, tra laltro, un clima
di ostilità contro i provvedimenti inibitori in parola. Si propone
pertanto listituzione di una società a prevalente capitale
pubblico (società dinvestimento) che si faccia carico della
gestione di tale aziende, incamerandone gli utili prodotti nella fase successiva
al provvedimento interdittivo, così da garantire sia i livelli occupazionali,
sia le attività imprenditoriali con garanzia per la pubblica amministrazione
di definizione delle procedure in corso. La società a prevalente
capitale pubblico potrebbe garantire anche la continuità lavorativa
degli imprenditori che collaborano con le forze di polizia e che spesso
sono costretti, in ragione di ciò, ad uscire dal mercato del lavoro.
Tali imprenditori potrebbero, infatti, divenire soci di diritto della società,
continuando ad operare nellanonimato e, nel contempo, fornendo lapporto
della loro esperienza e professionalità per la gestione delle imprese
interdette.
Si propone inoltre la riduzione della
soglia per gli appalti di opere pubbliche necessaria per il rilascio della
informazione prefettizia, portandola dagli attuali 5 milioni di euro a
1 milione di euro.
Si propone inoltre come previsto
dai protocolli di legalità sottoscritti per la realizzazione delle
grandi opere di svolgere appositi accertamenti già nella
fase della presentazione delle offerte, al fine di poter verificare, in
via preliminare, che anche la procedura di aggiudicazione sia esente da
infiltrazioni. Lalbo di cui si propone listituzione, poi, dovrebbe
agevolare tali accertamenti, poiché la pubblica amministrazione
sarebbe obbligata a rivolgersi solo alle imprese ivi iscritte e i casi
dinfiltrazione al momento della stipula del contratto o successivamente
allo stesso dovrebbero sensibilmente ridursi.
Come può evincersi da questa
breve descrizione, le norme proposte contribuirebbero in misura significativa
a potenziare il contrasto alle organizzazioni criminali, pur nel doveroso
e rigoroso rispetto dei principi fondamentali del sistema penale (personalità
della responsabilità penale, presunzione di non colpevolezza, tassatività
e determinatezza della norma incriminatrice, stretta legalità, offensività,
e così via).
Per tali ragioni, si propone il sollecito
esame del presente disegno di legge, nella consapevolezza della sua rilevanza
ai fini di un più efficace contrasto alle mafie.
TITOLO I
DISCIPLINA DEL SEQUESTRO
E DELLA CONFISCA PENALE
Art. 1.
1. Qualora si proceda per taluno dei delitti previsti dallarticolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale o dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale e di cui allarticolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dallarticolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dallarticolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dellordine costituzionale, o qualora sia stata pronunciata sentenza, anche non irrevocabile, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale, è sempre disposto il sequestro del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui la persona sottoposta alle indagini, limputato o il condannato, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché delle somme di denaro, dei titoli, dei beni e delle altre utilità delle quali limputato ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
1. Il pubblico ministero richiede al tribunale per le misure di prevenzione della stessa sede del tribunale competente per i delitti di cui allarticolo 1, la disposizione del sequestro nei casi previsti dal medesimo articolo 1. Unitamente alla richiesta, il pubblico ministero trasmette al tribunale lesito degli accertamenti patrimoniali e ogni altro atto o documento necessario alla decisione sulladozione del provvedimento di sequestro.
2. Il tribunale di cui al comma 1
adotta, con decreto motivato reso in camera di consiglio entro sessanta
giorni dalla data del ricevimento degli atti, la decisione sulla richiesta
di cui al comma 1. Tale decreto è notificato alla persona sottoposta
alle indagini, allimputato o al condannato per taluno dei delitti
di cui allarticolo 1, nonché a ogni altra persona interessata.
3. Per lesecuzione del sequestro
si osservano, in quanto compatibili, le norme relative allesecuzione
del sequestro preventivo nonché quelle di cui al decreto-legge 14
giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1989, n. 282.
4. I beni mobili iscritti in pubblici
registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati
nel corso di operazioni di polizia giudiziaria relative ai delitti di cui
allarticolo 1 possono essere affidati dal giudice in custodia giudiziale
agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per
limpiego in attività di polizia relative ai delitti di cui
al medesimo articolo 1, salvo che, per esigenze processuali ostative, il
giudice rigetti listanza con decreto motivato. A tal fine, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui allarticolo 100 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309
del 1990.
5. Fermo quanto disposto dagli articoli
100 e 101 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990, qualora non si provveda ai sensi di quanto
disposto al comma 4 del presente articolo, il giudice nomina un amministratore
tenuto a provvedere alla custodia, alla conservazione e allamministrazione
dei beni sequestrati o confiscati.
6. Ai fini dei procedimenti di riesame
e di impugnazione avverso il decreto di cui al comma 2 del presente articolo,
si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 322,
322-bis, 324 e 325 del codice di procedura penale.
1. Nei casi di intervenuto provvedimento di archiviazione, di emanazione della sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento per i delitti di cui allarticolo 1, il sequestro è revocato dal tribunale che lo ha disposto.
2. Nelle ipotesi di archiviazione
o emanazione della sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento,
il provvedimento di revoca del sequestro diviene esecutivo trascorsi dieci
giorni dalla data della comunicazione alle parti, salvo che il pubblico
ministero, entro tale termine, proponga richiesta motivata di sospensione
al tribunale di cui allarticolo 2, comma 1. Ai fini della decisione
sulla richiesta di sospensione e ai relativi procedimenti di esecuzione,
riesame e impugnazione, si applicano le disposizioni di cui allarticolo
2, commi 2, 3, 5 e 6.
3. Il decreto motivato di accoglimento
della richiesta di sospensione di cui al comma 2 può essere sempre
revocato dal medesimo tribunale che lo ha adottato, qualora ne vengano
meno i presupposti.
1. Nei casi di condanna irrevocabile per taluno dei delitti di cui allarticolo 1, su richiesta del pubblico ministero, il tribunale che ha disposto il sequestro previsto dal medesimo articolo 1, ordina la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità sequestrati, di cui il condannato non possa giustificare la legittima provenienza.
2. Avverso il provvedimento che dispone la confisca di cui al comma 1 il pubblico ministero e gli interessati possono proporre ricorso per cassazione. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio, osservando le norme di cui allarticolo 610, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale relative alle impugnazioni. Il ricorso ha efficacia sospensiva rispetto allesecuzione del provvedimento di confisca.
1. Larticolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è abrogato.
MISURE DI PREVENZIONE
PATRIMONIALI NEI CONFRONTI
DELLE
PERSONE FISICHE
Sezione I
Ambito soggettivo di applicazione
(soggetti
destinatari)
Art. 6.
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, ovvero ad associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti, al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, nonché alle associazioni di cui allarticolo 270-bis del codice penale.
2. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano altresì alle persone che, sulla base di elementi di fatto, desunti dalla condotta o dal tenore di vita, debbano ritenersi vivere anche in parte con i proventi di una delle attività delittuose di cui agli articoli 629, 630, 644, 648, 648-bis, 648-ter del codice penale ovvero di cui allarticolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1. Le misure patrimoniali del sequestro e della confisca si applicano, congiuntamente o disgiuntamente dalle misure personali, anche prescindendo dalla persistenza delle condizioni di cui allarticolo 6, secondo le disposizioni previste dal presente titolo, purché a carico del soggetto proposto siano evidenziati, per lepoca di acquisizione dei beni, indizi circa lappartenenza ad una delle associazioni di cui al citato articolo 6, comma 1, ed i beni risultino di valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica in rapporto al tempo dellacquisizione.
2. Lapplicazione delle misure di cui al comma 1 è proposta dal questore della provincia in cui dimora il soggetto e dal procuratore presso il tribunale competente. Nei casi corrispondenti ai delitti di cui allarticolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, lapplicazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo può essere altresì proposta dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale è compreso il tribunale competente, dintesa con il procuratore nazionale antimafia.
Applicazione delle misure
di prevenzione
patrimoniali
Art. 8.
1. Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore della Repubblica e il questore competenti a proporre lapplicazione di una delle misura di prevenzione patrimoniale di cui al presente titolo procedono, anche attraverso la Guardia di finanza o la polizia giudiziaria, a indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio delle persone di cui allarticolo 1, nonché a indagini sulle attività economiche facenti capo a tali persone, anche al fine di accertarne le fonti di reddito.
2. I soggetti di cui al comma 1 accertano
altresì se i soggetti di cui allarticolo 6 siano titolari
di licenze, autorizzazioni, concessioni o abilitazioni allesercizio
di attività imprenditoriali o commerciali, comprese le iscrizioni
ad albi professionali o a pubblici registri, nonché se beneficino
di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o di ogni altro tipo di erogazioni,
comunque denominate o concesse da parte dello Stato, di enti pubblici,
di società a partecipazione pubblica, ovvero dellUnione europea.
3. Ai fini delle indagini di cui ai
commi 1 e 2, i soggetti legittimati possono richiedere informazioni e copia
della documentazione ritenuta utile ad ogni ufficio della pubblica amministrazione,
allanagrafe tributaria, ad ogni ente pubblico, ad ogni società
a partecipazione pubblica, nonché ad ogni ente privato, anche privo
di personalità giuridica, e in particolare a banche, istituti di
credito o società di intermediazione finanziaria.
4. Gli ufficiali di polizia giudiziaria,
su autorizzazione del pubblico ministero, possono procedere al sequestro
della documentazione acquisita ai sensi del comma 1, secondo le disposizioni
di cui agli articoli 253, 254 e 255 del codice di procedura penale.
5. Le indagini di cui ai commi 1 e
2 sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli, dei parenti
entro il terzo grado in linea retta e di coloro che nellultimo quinquennio
hanno convissuto con le persone di cui al comma 1, dei terzi rispetto ai
quali, nel corso delle indagini, siano emersi collegamenti con i soggetti
di cui al comma 1, nonché nei confronti degli enti, anche privi
di personalità giuridica, del cui patrimonio tali soggetti risultano
poter disporre in tutto o in parte, anche non direttamente.
6. Nel corso del procedimento per
lapplicazione di taluna delle misure patrimoniali previste dal presente
titolo il tribunale può richiedere al pubblico ministero presso
il proprio ufficio di procedere ad indagini, ulteriori rispetto a quelle
già svolte ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo,
ritenute utili ai fini previsti dal comma 1.
1. Ai fini dellapplicazione delle misure patrimoniali del sequestro e della confisca, il tribunale, anche dufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali le persone di cui allarticolo 6 risultano poter disporre, anche indirettamente, quando, per il loro valore sproporzionato al reddito dichiarato, o allattività economica svolta, ovvero sulla base di altri sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
2. Su richiesta del procuratore nazionale antimafia, del procuratore della Repubblica e del questore, nonché degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini ai sensi dellarticolo 8, comma 6, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.
1. Qualora sussista il concreto pericolo che i beni, di cui è ragionevolmente prevedibile la confisca ai sensi dellarticolo 11, comma 3, vengano dispersi, sottratti, alienati o comunque alterati, il procuratore nazionale antimafia, il procuratore della Repubblica e il questore, nei casi di rispettiva competenza, possono richiedere al Presidente del tribunale di disporre anticipatamente il sequestro dei suddetti beni prima della fissazione delludienza.
2. Il Presidente del tribunale provvede
sulla richiesta di cui al comma 1 con decreto motivato, entro cinque giorni
dalla data del ricevimento della richiesta medesima. Il sequestro eventualmente
disposto perde efficacia se non è convalidato dal tribunale entro
venti giorni dalla data della richiesta.
3. Ai fini della eventuale revoca
del sequestro, si applicano le disposizioni di cui allarticolo 11,
comma 1. Nel caso di intestazione a terzi dei beni sequestrati, si applicano
le disposizioni di cui allarticolo 11, comma 2.
1. Il tribunale dispone la revoca del sequestro quando risulti che esso ha ad oggetto beni di legittima provenienza, o dei quali lindiziato non poteva disporre, neppure indirettamente.
2. Qualora i beni sequestrati o dei
quali sia richiesta la confisca risultino di proprietà di terzi,
questi ultimi, anche su invito emesso dal tribunale con decreto, possono
intervenire nel procedimento e possono, anche con lassistenza di
un difensore, svolgere in camera di consiglio, nel termine stabilito dal
tribunale a pena di decadenza, le loro deduzioni, presentare memorie e
documenti, nonché chiedere lacquisizione di ogni elemento
utile ai fini della decisione sulla confisca. Al procedimento di prevenzione
disciplinato dalle disposizioni di cui alla presente legge si applicano
altresì, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 146-bis
e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 18 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni.
3. Entro un anno dalla data di emissione
del provvedimento che dispone il sequestro, il tribunale dispone la confisca
dei beni sequestrati, dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza,
fatti i salvi i diritti dei terzi secondo le disposizioni previste dal
decreto legislativo di cui allarticolo 20.
4. Qualora le indagini necessarie
allaccertamento delle fonti di reddito, sullattività
economica o sulla situazione patrimoniale dellindiziato presentino
particolare complessità, il termine di cui al comma 3 può
essere prorogato di sei mesi, per un massimo di due volte, con decreto
motivato del tribunale, su richiesta dei soggetti di cui allarticolo
7, comma 2.
5. Ai fini del computo della decorrenza
dei termini previsti dal presente articolo, nonché di quelli di
cui allarticolo 10, si tiene conto delle cause di sospensione della
decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare previste dal
codice di procedura penale, in quanto compatibili.
6. In ogni caso, il sequestro e la
confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a
sequestro nellambito di un procedimento penale, ma i relativi effetti
non pregiudicano i diritti della parte civile costituita nel giudizio penale.
1. In caso di morte di uno dei soggetti di cui allarticolo 6, comma 1, sopravvenuta allinizio del procedimento, esso prosegue, ai soli fini dellemanazione dei provvedimenti previsti dallarticolo 11, comma 3, e dallarticolo 9, relativamente ai beni che si ha ragionevolmente motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
2. Nei confronti degli eredi e dei
legatari, nei limiti del legato, si applicano, ai fini di cui al comma
1 del presente articolo, le disposizioni previste dallarticolo 11,
comma 2.
3. Se la persona nei cui confronti
è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o
svaluta i beni al fine di eludere lesecuzione dei provvedimenti di
sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad
oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede
quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente,
prima dellesecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.
4. La confisca può essere proposta,
in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta,
nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il
termine di cinque anni dal decesso.
5. Il giudice, quando risulta che
beni confiscati con provvedimento definitivo dopo lassegnazione o
la destinazione siano rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità
o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca,
può disporre la revoca dellassegnazione o della destinazione.
6. Il giudice, quando accerta che
taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con
la sentenza che dispone la confisca dichiara la nullità dei relativi
atti di disposizione.
7. Ai fini di cui al comma 6, fino
a prova contraria si presumono fittizi:
a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la data della proposta della misura di prevenzione nei confronti dellascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente con il soggetto sottoposto a confisca, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;
b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la data della proposta della misura di prevenzione.
Esecuzione del sequestro
Art. 13.
1. Il sequestro disposto ai sensi degli articoli 9 e 10 è eseguito:
a) sui beni mobili e sui crediti, con losservanza delle forme, delle modalità e dei termini previsti dal codice di procedura civile in relazione al pignoramento presso il debitore o presso il terzo;
b)
sui beni immobili e sui beni mobili registrati, mediante trascrizione del
provvedimento di sequestro presso i competenti uffici e con lapprensione
materiale. In tal caso, gli effetti del sequestro retroagiscono al momento
della avvenuta trascrizione;
c)
sulle aziende, con limmissione nel possesso dellamministratore
giudiziario e mediante trascrizione del provvedimento nel registro delle
imprese presso il quale è iscritta lazienda ovvero, in difetto
di iscrizione, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Ai fini del rimborso delle spese postali e dellindennità di trasferta in favore dellufficiale giudiziario, si osservano le disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 59.
Custodia, conservazione
ed amministrazione
dei beni
sequestrati
Art. 14.
1. Con il provvedimento che dispone il sequestro ai sensi degli articoli 9 e 10, il tribunale nomina il giudice delegato e uno o più amministratori in relazione alle caratteristiche o alla quantità di beni sequestrati.
2. Gli amministratori sono scelti
tra gli iscritti allalbo di cui allarticolo 20, comma 8. Quando
il sequestro ha ad oggetto beni costituiti in azienda, gli amministratori
possono altresì essere scelti tra coloro che hanno svolto o svolgono
funzioni di commissario straordinario per lamministrazione delle
grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dellarticolo 3 del
decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni.
3. Non possono essere nominati amministratori
coloro nei cui confronti il provvedimento di sequestro è stato disposto,
il coniuge, i parenti, gli affini o le persone che con essi convivano o
abbiano convissuto nel quinquennio precedente alla data di emissione del
provvedimento di sequestro, le persone condannate ad una pena che comporti
linterdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, né coloro
nei cui confronti sia stata applicata una misura di prevenzione. Leventuale
nomina delle persone di cui al periodo precedente, ove disposta, è
nulla.
4. Gli amministratori possono essere
in ogni momento revocati, previa audizione, con decreto motivato del tribunale,
su proposta del giudice delegato, del pubblico ministero o dufficio,
in caso di incapacità o di inosservanza degli obblighi cui sono
tenuti ai sensi della presente legge, nonché in caso di violazione
delle prescrizioni impartite loro dal tribunale o dal giudice delegato,
secondo le disposizioni di cui allarticolo 15.
5. Il giudice delegato può
adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della
sua famiglia, i provvedimenti di cui allarticolo 47 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ove sussistano
le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare
gli amministratori ad avvalersi, sotto la propria responsabilità,
della collaborazione di tecnici, consulenti o altre persone retribuite
secondo le vigenti tariffe professionali.
1. Lamministratore è tenuto a provvedere alla custodia, alla conservazione e allamministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali procedimenti dimpugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, favorendo altresì, ove possibile, lincremento della redditività dei beni e delle aziende. Relativamente ai beni sequestrati, anche costituiti in aziende, lamministratore non può stare in giudizio nei procedimenti che riguardino tali beni, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili, o compiere ogni altro atto di straordinaria amministrazione, in assenza della previa autorizzazione scritta del giudice delegato. Previa autorizzazione del medesimo giudice, lamministratore può impugnare, nel caso di sequestro di quote di società in percentuale non inferiore al 25 per cento dellintero capitale, le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione o estinzione della società, nonché di ogni altra modifica dello statuto che possa recare pregiudizio agli interessi della custodia giudiziale.
2. Nel caso di sequestro di azienda,
il tribunale determina le direttive generali della relativa gestione, tenuto
conto della natura, delle caratteristiche e delloggetto dellattività,
nonché delle possibilità di prosecuzione, ripresa o ristrutturazione
della stessa, in considerazione anche delle risultanze della relazione
iniziale e di quelle periodiche di cui al comma 4. Lamministratore
può altresì chiedere per limpresa gestita lammissione
alle procedure esecutive concorsuali, attivando procedure al fine di accertare
che i beni aziendali sequestrati posti in fallimento non ritornino alle
organizzazioni criminali o a loro prestanomi, attraverso la vendita degli
stessi.
3. Nel caso di azienda di pertinenza
di una società, lesecuzione del sequestro determina la sospensione
dalle rispettive funzioni, degli amministratori e degli altri organi sociali,
ad eccezione della rappresentanza della società nel giudizio di
prevenzione, e le rispettive funzioni sono esercitate pro tempore dallamministratore,
nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dal tribunale. Le disposizioni
di cui al primo periodo si applicano anche nel caso di sequestro di quote
sociali rappresentative dellintero capitale.
4. Lamministratore è
tenuto a presentare al giudice delegato e al pubblico ministero, entro
un mese dalla data della nomina, relazioni dettagliate sullo stato e sulla
consistenza delle singole aziende e dei beni sequestrati ai soggetti di
cui allarticolo 6 e a ciascuno degli eventuali intestatari, e successivamente,
con la frequenza ed entro i termini stabiliti dal giudice, altrettante
relazioni periodiche dettagliate sullamministrazione ed è
tenuto altresì a esibire, ove richiesto, i documenti idonei a giustificare
lattività eseguita. Lamministratore è tenuto
altresì a segnalare al giudice delegato e al pubblico ministero
leventuale esistenza di ulteriori beni, suscettibili di sequestro
secondo le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10, di cui sia venuto
a conoscenza nel corso della sua gestione. Nel caso di sequestro di cui
azienda, le relazioni di cui al primo periodo devono contenere anche unanalisi
particolareggiata delle concrete possibilità di prosecuzione, ripresa
o ristrutturazione dellattività dellazienda stessa.
In tal caso, lamministratore è tenuto a presentare al tribunale,
per lapprovazione, entro il termine stabilito dal tribunale medesimo,
il piano per il risanamento, la ripresa o la ristrutturazione dellattività
dellazienda.
5. È fatto obbligo allamministratore
di tenere distinte contabilità per i soggetti di cui allarticolo
6 e, rispettivamente, per ciascuno degli intestatari nonché per
ogni azienda sequestrata, e di adempiere con diligenza i compiti del proprio
ufficio.
1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e lamministrazione dei beni e delle aziende sottoposte a sequestro sono sostenute dallamministratore nei limiti delle somme da lui riscosse a qualunque titolo, purché riferibili a ciascuno dei beni e delle aziende.
2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le spese medesime sono anticipate dallo Stato, con diritto di rivalsa nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro.
1. La determinazione dellammontare del compenso spettante allamministratore, la liquidazione dello stesso e del trattamento spettantegli, ai sensi delle disposizioni vigenti per il dirigente superiore, in caso di trasferimento al di fuori della residenza, nonché il rimborso delle spese da lui eventualmente sostenute per i collaboratori, ed il corrispettivo per eventuali interventi migliorativi realizzati sul bene, sono stabilite dal tribunale con decreto motivato, sulla base della relazione del giudice delegato, considerati il valore commerciale del patrimonio amministrato, lopera prestata, i risultati ottenuti, la sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione, le tariffe locali professionali e gli usi. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al periodo precedente sono disposti con priorità rispetto alla redazione del conto finale.
2. In relazione alla durata dellamministrazione
ed eventualmente anche ad altri giustificati motivi, il tribunale concede,
su istanza dellamministratore e previo parere del giudice delegato,
acconti sul compenso finale.
3. La cancelleria del tribunale provvede
a notificare allamministratore lavviso dellavvenuto deposito
del decreto con il quale il tribunale ha disposto la liquidazione o il
rimborso delle spese. Entro venti giorni dalla data della notifica del
suddetto avviso, lamministratore può proporre ricorso avverso
il decreto che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte dappello
decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione dellamministratore
ricorrente.
1. Qualora sia disposta la confisca dei beni, le somme necessarie al pagamento del compenso dellamministratore, al rimborso delle spese da lui sostenute per i collaboratori e allerogazione del trattamento spettategli in caso di trasferimento al di fuori della residenza, sono inserite nel conto della gestione. Nel caso in cui le disponibilità di tale conto siano insufficienti, le spese occorrenti sono anticipate dallo Stato, senza diritto a rivalsa.
2. Quando il sequestro è revocato,
le somme di cui al comma 1 sono poste a carico dello Stato.
3. Le forme e le modalità da
osservare per il deposito e il prelievo delle somme, per la documentazione
delle operazioni relative allamministrazione e per il rendimento
del conto da parte dellamministratore cessato dal suo ufficio, previste
dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 16
e 17, sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro dellinterno,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina degli effetti fiscali del sequestro, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3.
2. La tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati è disciplinata in base ai seguenti criteri:
a) è effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b)
è effettuata in via provvisoria, in attesa dellindividuazione
del soggetto passivo dimposta a seguito della confisca o della revoca
del sequestro;
c)
sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati,
è applicata, da parte del sostituto di imposta, laliquota
stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone fisiche.
3. Sono in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure previste dal capo III del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
4. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei Decputati e al Senato della Repubblica, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro il termine di quaranta giorni dalla data di assegnazione. Trascorso il suddetto termine, il parere si intende acquisito.
Custodia, gestione e destinazione
dei beni
confiscati
Art. 20.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo secondo i princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo, avente ad oggetto la disciplina della custodia, della gestione e della destinazione dei beni confiscati ai sensi dellarticolo 11, comma 3, favorendone la destinazione e il riutilizzo sociali, limitandone la possibilità di distruzione unicamente alle ipotesi eccezionali espressamente previste da disposizioni di legge.
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita lAgenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a organizzazioni criminali, di seguito denominata «Agenzia nazionale», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dellinterno, della giustizia e delleconomia e delle finanze, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, e dei rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle associazioni e delle cooperative sociali impegnate nella promozione della lotta sociale alla mafia e possibili destinatarie dei citati beni. I magistrati della Direzione nazionale antimafia possono accedere alle informazioni in possesso dellAgenzia nazionale ed essere consultati in ordine alle questioni di maggiore rilevanza. AllAgenzia nazionale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) osservazione e analisi in ordine alle attività e ai beni confiscati a organizzazioni criminali, al fine di elaborare e di proporre strategie di contrasto allaccumulazione illegale di ricchezza da parte delle organizzazioni criminali;
b)
indirizzo in ordine alla gestione di compendi patrimoniali o aziendali
che sono situati sul territorio di diverse province;
c)
coordinamento delle attività delle agenzie provinciali di cui al
comma 3 e impulso in materia di assegnazione e di destinazione dei beni
confiscati a organizzazioni criminali, nonché valutazione delle
proposte di distruzione di tali beni avanzate in sede provinciale, al fine
di indicare soluzioni alternative di destinazione socialmente utile;
d)
programmazione su scala nazionale dellinserimento dei beni confiscati
a organizzazioni criminali, immobili e aziendali, allinterno delle
politiche del sistema degli incentivi e dei piani di sviluppo economico
e sociale del Paese, in particolare del Mezzogiorno;
e)
individuazione e pianificazione delle possibili forme di finanziamento
dei progetti, indicati delle agenzie provinciali di cui al comma 3;
f)
garanzia della piena funzionalità e operatività delle banche
dati e degli strumenti informatici necessari per le finalità di
cui alla lettera a), assicurando, anche tramite tali banche e strumenti,
la massima trasparenza delle procedure di assegnazione dei beni confiscati
a organizzazioni criminali e la piena possibilità di accesso alle
associazioni e ai soggetti interessati alla gestione di tali beni.
3. È istituita, presso ciascuna prefettura-ufficio
territoriale del Governo, su iniziativa del prefetto, unAgenzia provinciale
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a organizzazioni
criminali, di seguito denominata «agenzia provinciale», presieduta
del prefetto e composta dal questore, dai comandanti provinciali dellArma
dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, dal direttore dellAgenzia
del Demanio, dal presidente dellordine dei dottori commercialisti,
da un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative
a livello provinciale delle associazioni e delle cooperative sociali impegnate
nella promozione della lotta sociale alla mafia e possibili destinatarie
dei citati beni. Alle riunioni dellagenzia provinciale possono partecipare
i sindaci dei comuni interessati, individuati dal prefetto. A ciascuna
agenzia provinciale sono attribuiti i seguenti compiti, da realizzare previa
consultazione, relativamente alle questioni di maggiore rilevanza, del
procuratore distrettuale antimafia, ovvero di suoi delegati:
a) custodia, amministrazione,
gestione e destinazione dei beni confiscati a organizzazioni criminali.
A tal fine ciascuna agenzia provinciale si avvale di amministratori indicati
dallautorità giudiziaria e scelti tra i soggetti iscritti
allalbo di cui al comma 8 che, ove ritenuto necessario dallagenzia,
rimangono in carica anche dopo la confisca e fino alla destinazione del
bene. Nel perseguimento di tali fini, lazione dellagenzia provinciale
si conforma a criteri di efficienza, economicità ed efficacia e
al perseguimento delle finalità pubbliche. La gestione delle attività
e dei beni è ispirata a criteri di imprenditorialità e tende,
ove possibile, allincremento della loro redditività;
b)
trasmissione allAgenzia nazionale di una relazione semestrale sullo
stato delle attività e dei beni confiscati a organizzazioni criminali,
nonché sullandamento e sui problemi della gestione e della
destinazione degli stessi;
c)
formulazione di proposte e valutazioni allautorità giudiziaria
procedente relativamente alle attività degli amministratori giudiziari
che hanno rapporti diretti con la medesima autorità e che mantengono
obblighi di informazione e di rendiconto anche verso lagenzia provinciale;
d)
adozione dellatto di assegnazione o di destinazione dei beni confiscati
per finalità istituzionali o sociali allo Stato, ad enti pubblici
non economici, a regioni, a enti locali e loro consorzi, alle associazioni
maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche
e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
alle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dellarticolo
13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni,
nonchè ad altri soggetti del privato sociale tra cui, in particolare,
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le associazioni
di promozione sociale, ferme restando le priorità in favore delle
vittime dei reati di tipo mafioso e delle vittime di richieste estorsive
e dellusura;
e)
attuazione di adeguate forme di pubblicità delle informazioni relative
alla consistenza e alla natura dei beni presenti nel territorio provinciale,
tali da assicurare la trasparenza delle procedure di assegnazione mediante
appositi regolamenti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge;
f)
la competenza a disporre la revoca dellassegnazione o della destinazione
dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, in relazione al loro mancato
uso da parte dellassegnatario o alla loro utilizzazione in modo non
conforme alle finalità indicate nellatto di assegnazione,
dopo la contestazione degli addebiti e lacquisizione delle osservazioni
degli assegnatari del bene. Avverso la revoca è ammesso il ricorso
allAgenzia nazionale e sono stabiliti appositi criteri, modalità
e procedure per effettuare la revoca e per la relativa impugnazione;
g)
il riconoscimento, negli atti di assegnazione dei beni confiscati, agli
amministratori di cui alla lettera a) del presente comma, del corrispettivo
per gli interventi migliorativi del bene.
4. Lagenzia provinciale, attraverso lamministratore
e previa autorizzazione dellautorità giudiziaria procedente,
può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
relativamente ai beni la cui gestione le sia assegnata, con il potere di:
a) proporre al prefetto
competente la modifica della destinazione urbanistica o duso del
bene confiscato, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, in
funzione della valorizzazione dello stesso o del suo uso per scopi di ordine
pubblico, sicurezza, altre utilità pubbliche o sociali, tutela dellambiente,
dellecosistema e dei beni culturali, garantendo altresì la
tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali, sempre che le opere non siano state realizzate su aree assoggettate,
da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti, a vincolo
di inedificabilità. A tale fine il prefetto convoca la conferenza
di servizi, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
b)
proseguire, riattivare o riconvertire attività imprenditoriali,
sempre che le stesse non versino in situazione di dissesto irreversibile;
c)
attivare iniziative e procedure finalizzate allo scioglimento, nellesercizio
di attività imprenditoriali, dalle obbligazioni contrattuali anche
ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguite o non interamente
eseguite da entrambe le parti alla data di assunzione dellincarico,
salvi i casi di contratti di lavoro subordinato o di locazione di immobili,
nel caso in cui il bene sia confiscato al locatore ed i contratti medesimi
non risultino simulati o illecitamente stipulati a tutela dei terzi in
buona fede;
d)
proporre allAgenzia nazionale, illustrandone le ragioni, la distruzione
del bene confiscato nei casi eccezionali previsti dalla legge, con obbligo
di motivare la mancanza di alternative;
e)
ottenere, nel caso di confisca di beni in comunione, che lamministratore
di cui al comma 3), lettera a) sia nominato amministratore giudiziale
dal giudice civile, con procedura in camera di consiglio, sentite le parti,
ferma restando, comunque, la possibilità di indennizzo per gli altri
comproprietari, ove gli stessi abbiano ricevuto pregiudizio dalla gestione
del bene in comunione e sempre che sia accertata la loro buona fede;
f)
per i beni confiscati fino a quando la confisca non sia divenuta definitiva,
gli atti di straordinaria amministrazione sono compiuti previa autorizzazione
dellautorità giudiziaria, che verifica se dal compimento dellatto
derivi pregiudizio per il procedimento in corso o per i creditori ed i
terzi; lautorizzazione è soggetta a reclamo;
g)
ottenere i rendiconti dellattività di gestione espletata,
secondo le direttive dellautorità giudiziaria procedente,
dallamministratore di cui alla lettera a) del comma 3, al
fine di fornire le proprie valutazioni e richieste alla medesima autorità,
tenuto conto anche del parere dellamministratore in ordine alla possibilità
di prosecuzione o di ripresa dellattività produttiva;
h) per la gestione delle imprese,
per la riattivazione e il completamento di impianti, immobili e attrezzature
industriali, nonché per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria,
lo Stato garantisce i debiti contratti con le istituzioni creditizie ed
i relativi crediti sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dellarticolo
111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
e successive modificazioni. Per i beni immobili non aziendali, affidati
allagenzia provinciale attraverso lazione dellamministratore,
è istituito un apposito fondo di garanzia e di finanziamento per
la ristrutturazione, lavvio e la gestione delle attività e
dei servizi attivati, alimentato anche da finanziamenti pubblici o dai
proventi in denaro o di altri beni o titoli finanziari sottoposti a confisca.
Ai fini dellaccesso al sistema creditizio, il decreto legislativo
di cui al comma 1 individua adeguati titoli giuridici di attribuzione dei
beni agli stessi soggetti.
5. È previsto il divieto assoluto e generalizzato di vendita dei beni immobili confiscati definitivamente. È previsto altresì, nei casi espressamente individuati per la tutela del compendio aziendale, che la decisione in ordine alla gestione e allutilizzo del bene sia subordinata alla valutazione dellAgenzia nazionale, cui spetta il diritto di prelazione, che i provvedimenti di confisca dei beni sono opponibili ai terzi di buona fede con trascrizione anteriore a quella del provvedimento ablativo e che la tutela dei terzi di buona fede è assicurata dal riconoscimento del risarcimento del danno e da una congrua indennità.
6. La possibilità, da parte
dellAgenzia nazionale, di disporre la distruzione o la demolizione
dei beni confiscati, secondo le procedure indicate nel decreto legislativo
di cui al comma 1 e sulla base dei presupposti di cui al comma 4, lettera
d), è limitata alle sole ipotesi eccezionali previste dalle
norme vigenti in materia di tutela ambientale e di sicurezza, a quelle
nelle quali il bene sia improduttivo od oggettivamente inutilizzabile,
ovvero agli altri casi previsti dalla legislazione vigente, a condizione
che non sia possibile un utilizzo del bene.
7. Il decreto legislativo di cui al
comma 1 disciplina ulteriori modalità e procedure per limpiego
della forza pubblica al fine di garantire lefficacia delle azioni
dellAgenzia nazionale e di ciascuna Agenzia provinciale, nonché
la sicurezza dei beni sequestrati o confiscati sul territorio, previa intesa
con lagenzia provinciale.
8. Con il decreto legislativo di cui
al comma 1 è altresì istituito un albo nazionale degli amministratori
dei beni sequestrati e confiscati, tenuto dallAgenzia nazionale e
articolato in sezioni provinciali tenute dallagenzia provinciale
competente, cui sono affidate funzioni di vigilanza sugli amministratori.
Il medesimo decreto prevede altresì, apposite norme per il funzionamento
dellalbo, per liscrizione ad esso e per lesercizio dellattività
di amministratore, nonché sanzioni di ordine penale, amministrativo
e civile per le violazioni dei doveri stabiliti dalla legislazione vigente
in materia, erogabili dagli amministratori.
9. Lo schema di decreto legislativo
di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei Deputati e al Senato
della Repubblica, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni
permanenti, che si esprimono entro il termine di quaranta giorni dalla
data di assegnazione. Trascorso il suddetto termine, il parere si intende
acquisito.
EFFETTI NEI CONFRONTI DEI TERZI DELLE MISURE PATRIMONIALI DI PREVENZIONE
Sezione I
Sequestro e confisca di beni
Art. 21.
1. A seguito del sequestro disposto ai sensi della normativa in materia di misure di prevenzione non possono essere iniziate azioni esecutive. Le azioni precedentemente instaurate restano sospese sino allesito del procedimento di prevenzione e i beni oggetto desecuzione sono presi in consegna dallamministratore giudiziario o da un suo coadiutore ai fini della custodia.
2. Le azioni esecutive sono riassunte
entro un anno dalla data della revoca definitiva del sequestro o della
confisca. In caso di confisca esse si estinguono.
3. Nellipotesi di cui al comma
2 il creditore procedente e quelli intervenuti anteriormente al sequestro
sono soddisfatti dallo Stato nei limiti del valore dei beni e secondo quanto
previsto dallarticolo 2741 e del codice civile, se ed in quanto siano
stati ammessi nel procedimento di verifica dei crediti previsto dagli articoli
23, 24 e 25 della presente legge.
4. Se il sequestro riguarda beni oggetto
di domande giudiziali precedentemente trascritte, il terzo, che sia parte
del giudizio, deve essere chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione
e può, con lassistenza di difensore, nel termine stabilito
dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le proprie deduzioni e chiedere
lacquisizione di ogni elemento utile ai fini dellaccertamento
del proprio diritto, Il giudizio prosegue dinanzi al giudice della prevenzione.
In caso di revoca definitiva della cautela o della confisca per motivi
diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile dal terzo
chiamato ad intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro
un anno.
1. La confisca non pregiudica i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, quando latto da cui il credito deriva non è funzionale allattività illecita o a quella economica che ne costituisce il frutto o il reimpiego, ovvero quando il titolare ne ignorava senza colpa il nesso di funzionalità.
2. Se ricorrono le condizioni di cui al comma 1, la confisca non pregiudica altresì:
a) i diritti di coloro che hanno compiuto atti di esecuzione o che sono intervenuti nella esecuzione forzata anteriormente al sequestro;
b)
i diritti di credito non assistiti da garanzie reali che risultano da atti
aventi data certa anteriore al sequestro, se il restante patrimonio dellindiziato
risulta insufficiente al loro soddisfacimento. Ove siano stati confiscati
beni intestati a terzi, i soli creditori dellintestatario concorrono
sugli stessi ai sensi dellarticolo 21, comma 4;
c)
i diritti personali di godimento, ove il contratto abbia data certa anteriore
a quella del sequestro.
3. Il soggetto favore del quale è stata fatta una promessa di pagamento o una ricognizione di debito deve provare il rapporto fondamentale. Nel caso di titoli di credito il portatore deve provare il rapporto che ne legittima il possesso.
4. Fermo il disposto dellarticolo 2645-bis del codice civile, se ricorrono le condizioni indicate nel comma 1 del presente articolo, il sequestro e la confisca non pregiudicano i diritti derivanti dal contratto preliminare quando latto sia stato trascritto prima del sequestro e vi sia congruità tra le prestazioni.
1. ll creditore che intende soddisfarsi in tutto o in parte sui beni sottoposti a sequestro deve presentare apposita istanza al giudice delegato.
2. Listanza di cui al comma
1 deve contenere le generalità del creditore e lindicazione
della somma, del titolo da cui il credito deriva, delle eventuali ragioni
di privilegio e dei documenti giustificativi.
3. Listanza di cui al comma
1 deve altresì contenere lattestazione del creditore, resa
personalmente o a mezzo di mandatario speciale, che il credito è
vero e reale.
4. Il creditore elegge domicilio nel
comune in cui ha sede il tribunale procedente; in difetto, tutte le notificazioni
e comunicazioni vengono eseguite presso la cancelleria.
5. Listanza di cui al comma
1 non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione di
termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e lindiziato o
il terzo intestatario dei beni.
6. Listanza di cui al comma
1 deve essere depositata, a pena di decadenza, anteriormente alla data
di emissione del provvedimento di confisca.
7. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque presenta listanza di cui al comma
1, anche per interposta persona, per un credito fraudolentemente simulato,
è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da
euro 100 a euro 1.000.
1. A seguito della confisca disposta ai sensi della normativa in materia di misure di prevenzione, il giudice delegato, con lassistenza dellamministratore giudiziario e con la partecipazione del pubblico ministero, assunte le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi della esclusione.
2. Il cancelliere comunica alle parti
interessate la data delludienza di verifica almeno dieci giorni prima
della medesima data. Innanzi al giudice delegato le parti possono farsi
assistere dal difensore.
3. Ai fini dellaccertamento
dellopponibilità dei crediti e delle condizioni indicate allarticolo
22, comma 1, il giudice delegato può procedere ad ulteriori indagini
oltre quelle già compiute dallufficio che ha chiesto la misura
di prevenzione.
4. lI giudice delegato, espletate
le procedure e le indagini di cui ai commi 1, 2 e 3, procede alla formazione
dello stato passivo, tenendo conto anche dei crediti assistiti da diritti
reali di garanzia.
5. Lo stato passivo è depositato
in cancelleria e del deposito è data notizia agli interessati dallamministratore
giudiziario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
6. Entro dieci giorni dalla data della
comunicazione di cui al comma 5 i creditori esclusi possono proporre opposizione
mediante ricorso al tribunale. Analoga opposizione può essere proposta
da ciascun creditore avverso i crediti ammessi.
7. Il tribunale tratta in modo congiunto
le opposizioni fissando unapposita udienza, della quale è
data comunicazione agli interessati.
8. Ciascuna parte può svolgere
in camera di consiglio, con lassistenza del difensore, le proprie
deduzioni, chiedere lacquisizione di ogni elemento utile e proporre
i mezzi di prova. Qualora vengano disposti. dufficio accertamenti
istruttori, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio
fissato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari.
9. Esaurita listruzione, il
giudice fissa un termine perentorio entro il quale le parti possono depositare
memorie. Il tribunale decide in camera di consiglio, nei sessanta giorni
successivi alla data di fissazione del termine di cui al primo periodo,
con decreto, contro il quale può essere proposto ricorso per cassazione
nel termine di dieci giorni dalla data della notifica.
1. Lo stato passivo, allesito delle opposizioni, viene sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere e si chiude con il decreto che lo dichiara esecutivo.
2. Lo stato passivo è depositato
in cancelleria e comunicato al Ministero delleconomia e delle finanze.
3. I provvedimenti di ammissione e
di esclusione dei crediti fanno stato nei confronti dellErario.
4. Lo Stato risponde delle obbligazioni
accertate nei limiti del valore dei beni confiscati.
5. In ogni caso il provvedimento di
esclusione non pregiudica le ragioni del creditore nei confronti del debitore.
Sequestro e confisca dazienda
Art. 26.
1. Al sequestro di azienda si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22.
1. Lamministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato in adempimento delle disposizioni sullamministrazione dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione lelenco nominativo dei creditori con lindicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e lelenco nominativo di coloro che vantano diritti reali su beni mobili, con lindicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Nella redazione dei suddetti elenchi lamministratore giudiziario si avvale delle risultanze delle scritture contabili dellimpresa, sentito il soggetto nei confronti della quale è proposta la misura di prevenzione o lintestatario dellimpresa.
2. Se dalla relazione e dagli uniti
elenchi risultano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa
dellattività, non può farsi luogo a dichiarazione dello
stato di insolvenza prima della definizione del procedimento di verifica
dei crediti. In questo caso il giudice delegato riferisce al tribunale
per ladozione dei provvedimenti di sua competenza sulla gestione
dellimpresa e sulla possibilità di prosecuzione o di ripresa
dellattività.
3. lI giudice delegato assegna ai
creditori ed ai titolari di diritti reali mobiliari un termine perentorio
per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti. Il
provvedimento è notificato agli interessati, a cura dellamministratore
giudiziario, secondo le disposizioni del codice di procedura civile, almeno
sessanta giorni prima della scadenza del suddetto termine. Alle istanze
di accertamento dei diritti si applicano le disposizioni di cui allarticolo
23, commi 1, 2, 3, 4 e 7.
4. In caso di sequestro dellazienda
di un imprenditore individuale, la presentazione dellistanza di cui
al comma 3 non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione
dei termini di decadenza nei rapporti tra i creditori e il soggetto nei
confronti della quale è proposta la misura di prevenzione o lintestatario
dellimpresa.
5. Ove difettino le condizioni indicate
al comma 2, si applicano le disposizioni della sezione III del presente
titolo.
1. Scaduto il termine di presentazione delle istanze, ovvero quello prorogato in caso di mancata o tardiva notifica del provvedimento di cui allarticolo 27, comma 3, il giudice delegato procede allaccertamento dei diritti, della loro opponibilità al sequestro e delle condizioni indicate nellarticolo 22 secondo le disposizioni previste dallarticolo 24, commi 1 e 2. Dellesito della verifica viene data comunicazione ai singoli interessati dallamministratore giudiziario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Avverso il provvedimento di rigetto
dellistanza, ciascun interessato può proporre reclamo al tribunale.
In tal caso si applicano le disposizioni dellarticolo 24.
3. Allesito della definizione
dei procedimenti di reclamo di cui al comma 2, il giudice delegato, compiute
le opportune verifiche, approva lo stato passivo e lo dichiara esecutivo.
4. Prima della chiusura della verifica
di cui al comma 1, lamministratore giudiziario, tenuto conto delle
esigenze connesse allesercizio dellimpresa ed autorizzato dal
giudice delegato, può distribuire acconti parziali ai creditori,
o ad alcune categorie di essi, sulle somme che saranno prevedibilmente
attribuite in via definitiva nel rispetto delle cause legittime di prelazione.
Nella distribuzione degli acconti è data preferenza ai crediti dei
lavoratori subordinati ed ai crediti degli imprenditori per i finanziamenti,
per le vendite e le somministrazioni di beni e per le prestazioni di servizi
effettuate a favore della impresa nei sei mesi precedenti la data del sequestro.
5. Lamministratore giudiziario,
tenuto conto delle esigenze connesse allesercizio dellimpresa
e del piano di ristrutturazione dellimpresa, ed autorizzato dal giudice
delegato, procede, nel rispetto delle cause legittime di prelazione, alle
ripartizioni parziali e finali delle somme disponibili in favore dei creditori
ammessi allo stato passivo, nonché agli accantonamenti in relazione
ai crediti per i quali vi sia reclamo o che non siano stati ammessi in
via definitiva.
6. In caso di accoglimento del reclamo
il giudice delegato dispone lo svincolo degli accantonamenti già
eseguiti e la loro corresponsione. In caso di rigetto del reclamo resta
fermo lobbligo degli accantonamenti fino allesito del procedimento
di prevenzione. Fino alla pronuncia di confisca sono ammesse richieste
relative ad ulteriori crediti quando il creditore prova di non aver potuto
presentare listanza tempestivamente per causa a lui non imputabile.
1. Dopo la confisca, lo stato passivo, contenente lindicazione dei crediti ammessi e la specificazione di quelli non ancora soddisfatti, con i rispettivi importi e con le cause di prelazione che li assistono, nonché lelenco dei riparti, degli accantonamenti eseguiti e degli acconti prestati, sono comunicati dal giudice delegato al Ministero delleconomia e delle finanze. Al contempo, il giudice delegato dispone la revoca degli accantonamenti e lattribuzione delle somme al patrimonio aziendale.
2. I provvedimenti di ammissione e
di esclusione dei crediti fanno stato nei confronti dellErario. Delle
obbligazioni risponde laffittuario o lacquirente dellazienda
ed in via sussidiaria lo Stato, ma nei limiti del valore dellazienda
confiscata; entro i medesimi limiti risponde lo Stato nellipotesi
di liquidazione dellimpresa.
3. In ogni caso i provvedimenti di
esclusione dei crediti e dei diritti dei terzi non pregiudicano le rispettive
ragioni nei confronti dellimprenditore individuale, degli eventuali
soci illimitatamente responsabili e dei garanti.
Sequestro di azienda e fallimento
successivo
dellimpresa
Art. 30.
1. Se dalla relazione iniziale presentata al giudice delegato in adempimento delle disposizioni sullamministrazione dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione risulta che limpresa versa in stato di insolvenza, lamministratore giudiziario, autorizzato dal giudice delegato, chiede al tribunale competente la dichiarazione di fallimento. Analogamente si procede nel caso in cui linsolvenza sopravvenga nel corso del procedimento di prevenzione e comunque prima della confisca.
2. Se lazienda in sequestro
appartiene a una società cooperativa, il tribunale ne dichiara il
fallimento anche in deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
3. A seguito della dichiarazione di
fallimento il procedimento di prevenzione patrimoniale prosegue, ma gli
effetti della confisca restano sospesi fino alla definizione della procedura
concorsuale e si producono relativamente ai beni che residuano ed a quelli
indicati nellarticolo 37, comma 3.
4. Salvo che sia già intervenuta
pronuncia che costituisce titolo nei confronti del fallimento, laccertamento
dei diritti dei terzi chiamati ai sensi dellarticolo 21, comma 4,
diviene improcedibile ed i terzi devono riassumere i giudizi già
intrapresi, ove consentito, ovvero procedere secondo quanto previsto dalla
normativa fallimentare.
1. I beni aziendali, compresi gli eventuali accantonamenti previsti dallarticolo 28, sono presi in consegna dal curatore ai sensi degli articoli 84 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, e successive modificazioni.
1. Nel corso del procedimento di prevenzione, e salvo che sopraggiunga revoca del sequestro o della confisca, si applicano al fallimento le disposizioni di cui alla presente sezione.
1. Salvo che non sia diversamente disposto, lamministratore giudiziario deve essere sentito ogni qualvolta le norme di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, prevedono che siano sentiti il curatore e il comitato dei creditori.
1. Le domande di ammissione, di separazione e di restituzione devono contenere lattestazione prevista dallarticolo 23, comma 3. Si applica la disposizione del comma 7 del medesimo articolo 23.
2. Colui a favore del quale è
stata fatta una promessa di pagamento o una ricognizione di debito deve
provare il rapporto fondamentale. Il portatore di titoli di credito deve
provare il rapporto che ne legittima il possesso.
3. Il giudice delegato procede alla
formazione dello stato passivo con lassistenza del curatore e dellamministratore
giudiziario, o di un suo coadiutore, e con la partecipazione facoltativa
del pubblico ministero, avvalendosi per quanto possibile anche delle eventuali
verifiche compiute dal giudice delegato nel procedimento di prevenzione.
4. I diritti sorti e le garanzie costituite
successivamente al sequestro, nonché i diritti per i quali non sono
state accertate le condizioni indicate dallarticolo 22, comma 1,
sono ammessi al passivo a condizione che il procedimento di prevenzione
si concluda con la revoca definitiva del sequestro o della confisca. Contro
il provvedimento di ammissione senza riserva dei diritti e delle garanzie
di cui al primo periodo, lamministratore giudiziario, autorizzato
dal giudice delegato del procedimento di prevenzione, propone impugnazione
con ricorso al giudice delegato entro quindici giorni dalla data del deposito
del provvedimento di ammissione. lI giudizio resta tuttavia sospeso fino
allesito definitivo del procedimento di prevenzione e si estingue
nel caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca.
5. Lamministratore giudiziario
deve essere chiamato a comparire nel procedimento di prevenzione per dichiarazioni
tardive di crediti ed ha facoltà di opporsi allammissione
senza riserva dei crediti inopponibili al sequestro o per i quali non ricorrono
le condizioni indicate dallarticolo 22, comma 1.
6. Qualora, successivamente alla chiusura
dello stato passivo ovvero allammissione tardiva di un credito, emerga
che lammissione senza la riserva prevista dal comma 5 sia stata determinata
da falsità, dolo o errore essenziale di fatto, o si rinvengono documenti
decisivi prima ignorati, può essere proposta, anche da parte del
pubblico ministero o dellamministratore giudiziario, autorizzato
dal giudice delegato del procedimento di prevenzione, domanda di revocazione
relativamente al credito o alla garanzia oggetto dellimpugnativa.
Listanza si propone con ricorso al giudice delegato. Il giudice fissa
con decreto ludienza per la comparizione davanti a sé delle
parti, nonché il termine perentorio per la notificazione del ricorso
e del decreto alle parti e al curatore, quindi provvede allistruzione
della causa. Il curatore può intervenire in giudizio. Finché
la controversia non sia definitivamente decisa, il giudice può disporre
che siano accantonate, in caso di ripartizione, le quote spettanti ai creditori
i cui crediti sono stati impugnati. Se il procedimento di prevenzione si
conclude senza che la suddetta contestazione dei crediti sia stata decisa,
il giudizio continua dinanzi allo stesso tribunale. Il giudizio tuttavia
resta sospeso sino allesito definitivo del procedimento di prevenzione,
salva la facoltà del giudice, nellipotesi di ripartizioni
parziali, di autorizzare il sequestro conservativo se vi è il fondato
rischio della perdita della garanzia del credito di restituzione di cui
allarticolo 114 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni. Il giudizio si estingue nel caso di revoca definitiva del
sequestro o della confisca.
1. A seguito del provvedimento di esecutività dello stato passivo, il giudice delegato, sentito anche lamministratore giudiziario, procede a norma degli articoli da 107 a 109 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
2. Il giudice delegato dispone la vendita degli immobili con il metodo del pubblico incanto. Egli dispone, tuttavia, la vendita prioritaria dei beni appresi al fallimento ma non oggetto di sequestro, compresi quelli ammessi con la riserva di cui allarticolo 34, comma 4, qualora preveda che il ricavato della vendita possa consentire il pagamento delle spese di procedura e lintegrale soddisfacimento dei creditori.
1. Non possono fare offerte di acquisto o chiedere di partecipare alle gare di pubblico incanto, neanche per interposta persona:
a) le persone condannate con sentenza definitiva per i delitti di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o ad associazioni dedite al traffico di stupefacenti, o per i delitti di estorsione, usura, sequestro di persona, riciclaggio, reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e contrabbando;
b)
le persone condannate, con sentenza definitiva, ad una pena che importi
linterdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
c)
le persone cui sia stata applicata, nei cinque anni antecedenti alla presentazione
dellofferta di acquisto o dallistanza di partecipazione alla
gara di pubblico incanto, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione;
d)
il coniuge ed i figli della persona nei confronti della quale è
stata proposta la misura di prevenzione e dellintestatario dei beni,
nonché coloro che nellultimo quinquennio hanno convissuto
con gli stessi soggetti.
2. Sono vietate le offerte per persona da nominare.
3. In ogni caso il giudice delegato
dispone la comunicazione, senza ritardo, allamministratore giudiziario
ed al pubblico ministero del decreto di aggiudicazione. Il giudice delegato
revoca il decreto se vi è fondato timore che laggiudicazione
sia avvenuta in favore di uno dei soggetti indicati dal comma 1, ovvero
di persona che ha agito per loro conto.
4. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, colui che contravviene ai divieti del comma 1 è
punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da euro 100 a euro 1000.
1. Se un bene immobile sequestrato resta invenduto per tre incanti di seguito, il giudice delegato ne dà comunicazione al Ministero delleconomia e delle finanze e la vendita resta sospesa fino allesito del procedimento di prevenzione.
2. Fino alla data della comunicazione
di cui al comma 1, nellipotesi di ripartizioni parziali i creditori
ammessi con la riserva prevista dallarticolo 34, comma 4, sono equiparati
ad ogni effetto ai creditori i cui crediti sono soggetti a condizione sospensiva
non ancora verificata, compresi i crediti che non possono farsi valere
contro il fallito se non previa escussione di un obbligato principale.
3. Intervenuta la confisca, in ogni
caso i beni rimasti invenduti per tre incanti successivi sono sottratti
alla procedura fallimentare e destinati agli utilizzi previsti dalle vigenti
disposizioni in tema di destinazione dei beni confiscati.
1. A seguito del pagamento delle spese della procedura fallimentare e dellintegrale soddisfazione delle ragioni dei creditori, i beni e le residue attività aziendali oggetto di confisca sono acquisiti al patrimonio dello Stato e consegnati, senza ritardo, allamministratore giudiziario.
2. In ogni caso lesclusione dei crediti e dei diritti per inopponibilità al sequestro o per difetto dei presupposti di opponibilità indicati nellarticolo 24, comma 3, non pregiudica le ragioni dei titolari nei confronti dellimprenditore individuale, dei soci illimitatamente responsabili e dei garanti.
Fallimento anteriore al sequestro
di azienda
Art. 39.
1. Se lazienda in sequestro è di pertinenza di unimpresa dichiarata fallita precedentemente alla data del sequestro medesimo si applicano le disposizioni della sezione III del presente titolo, in quanto compatibili.
2. Nel caso di cui al comma 1, il
sequestro dellazienda comporta la cessazione della procedura di amministrazione
controllata nonché delle procedure di concordato fallimentare e
di concordato preventivo, fatta eccezione per lipotesi di intervenuta
cessione dei beni allassuntore con liberazione immediata del debitore.
Il decreto di sequestro è comunicato al tribunale fallimentare competente,
che dichiara immediatamente il fallimento dellimpresa.
3. Le disposizioni della sezione III
del presente titolo si applicano, in quanto compatibili, al sequestro di
beni il cui intestatario sia stato dichiarato fallito in data antecedente
alla data del provvedimento definitivo di confisca.
MODIFICHE AL CODICE PENALE IN MATERIA DI CONFISCA, ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO, NONCHÉ DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO
Art. 40.
1. Allarticolo 240 del codice penale, dopo il comma quarto, è aggiunto, in fine, il seguente:
«È sempre disposto il sequestro del denaro, dei beni, del profitto illecito o delle altre attività di cui la persona fisica o lente, anche privo di personalità giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica».
1. Allarticolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) lottavo
comma è sostituito dal seguente:
«Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente
denominate, che, valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo,
perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso,
anche qualora abbiano la sede allestero, purché svolgano la
propria attività nel territorio dello Stato ovvero ivi si trovino
uno o più associati».
b) dopo lottavo
comma è aggiunto, in fine, il seguente:
«Chiunque, fuori dai casi previsti da questo
articolo e salvo che il fatto costituisca più grave reato, eccedendo
i limiti del legittimo esercizio di unattività politica, economica,
professionale o di altra natura, ovvero abusando dei poteri o violando
i doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, protegge
o comunque agevola unassociazione di tipo mafioso, è punito
con la reclusione da cinque a dodici anni.».
1. Allarticolo 416-ter del codice penale, dopo le parole: «di denaro» sono inserite, in fine, le seguenti: «ovvero della prestazione di altra utilità».
NORME IN MATERIA
DI CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
Art. 43.
1. È istituito lalbo delle imprese qualificate a intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione. Lalbo, diviso in tre sezioni, una per i lavori pubblici, una per i servizi, una per le forniture, è organizzato secondo un apposito decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dellinterno, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che prevede le modalità discrizione allalbo medesimo al fine di ottenere il certificato di qualità e impermeabilità alla infiltrazione della criminalità organizzata, previa acquisizione delle informazioni di cui allarticolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, rilasciate dal prefetto della provincia in cui ha sede limpresa. Le suddette informazioni devono essere acquisite ogni due anni e, comunque, rinnovate in concomitanza con i cambiamenti societari.
2. Nei bandi per laffidamento degli appalti, la pubblica amministrazione prevede, tra i requisiti obbligatori per lammissione delle imprese alla procedura concorsuale, liscrizione allalbo di cui al comma 1, la cui consultazione è assicurata attraverso unapposita rete informatica. Il decreto di cui al comma 1 prevede altresì le modalità di gestione della rete e listituzione preposta alla formazione, gestione e aggiornamento dellalbo.
1. È istituita una società a prevalente capitale pubblico, il cui funzionamento è regolato da apposito decreto del Ministro della giustizia da emanarsi, di concerto con il Ministro dellinterno, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che assumerà in carico le attività imprenditoriali delle imprese le quali, a seguito del rilascio di informazione interdittiva, non siano più in grado di ottemperare ad obblighi contrattuali già assunti verso la pubblica amministrazione.
2. Gli imprenditori che, per aver fornito la propria collaborazione nellattività di contrasto della criminalità organizzata, sono impossibilitati a gestire direttamente la propria impresa, possono contribuire alla gestione della società di cui al comma 1.
1. Liscrizione delle imprese allalbo di cui allarticolo 43, comma 1, costituisce requisito obbligatorio per i contratti, le concessioni e le erogazioni il cui valore sia pari o superiore a:
a) 1 milione di euro, in materia di lavori pubblici;
b)
100.000 euro in materia di servizi;
c)
100.000 euro in materia di forniture;
d)
100.000 euro in materia di concessioni;
e)
100.000 euro in materia di subcontratti, cessioni o cottimi per la realizzazione
di lavori pubblici, prestazioni di servizi o forniture pubbliche.
1. Allarticolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, il comma 7 è sostituito dai seguenti:
«7. Ai fini di cui al comma 2, gli
elementi relativi ai tentativi dinfiltrazione mafiosa sono desunti
dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di
accesso e di accertamento delegati dal Ministro dellinterno, ovvero
richiesti ai prefetti competenti per quelli da effettuarsi in altra provincia,
nonché dalle risultanze del tavolo tecnico di cui al comma 7-bis».
2. Allarticolo 10 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, dopo
il comma 7, sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito
il seguente:
«7-bis. In ogni prefettura è istituito un tavolo tecnico che prevede la partecipazione dei rappresentanti delle forze di polizia e, ove necessario, di un rappresentante dellautorità giudiziaria, individuato dal procuratore generale presso la corte dappello competente per territorio. Il suddetto tavolo tecnico fornisce, nel rispetto del segreto istruttorio, le informazioni necessarie a tutelare la pubblica amministrazione da tentativi di infiltrazione mafiosa. Il tavolo tecnico è coordinato dal prefetto o da un suo delegato».
1. Qualora, prima dell espletamento di una gara dappalto, pervengano notizie di tentativi di condizionamento dellasta da parte della criminalità organizzata, i suddetti tentativi devono essere comunicati dalla stazione appaltante al prefetto competente per territorio che effettua i necessari accertamenti, avvalendosi anche del tavolo tecnico di cui allarticolo 10, comma 7-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, inserito dallarticolo 46, comma 2, della presente legge. Qualora i suddetti accertamenti abbiano esito positivo, le procedure di gara sono sospese e si procede alla riapertura dei termini di presentazione dellofferta. Le imprese risultate condizionate ovvero infiltrate da parte della criminalità organizzata allesito degli accertamenti disposti dal prefetto, sono espunte dallalbo di cui allarticolo 43, comma 1 e non possono presentare istanza di reiscrizione per i cinque anni successivi alla data del provvedimento di espunzione.