Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1629


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 1629
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VIZZINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 2009

Modifiche agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale
in materia di autoriciclaggio

 

Onorevoli Senatori. – La criminalità organizzata necessita onnai di rilevanti risorse economiche attraverso le quali poter perseguire con successo le proprie finalità illecite. Le mafie, in particolare, si sono ormai trasformate in mafie degli affari, sempre più intente ad acquisire spazi di potere economico per alterare il mercato e inquinare il sistema finanziario. Per un più efficace contrasto di tali fenomeni, diventa urgente un intervento sul nostro sistema penale che, in materia di delitti contro il patrimonio, individui strumenti opportuni per ostacolare tali condotte. In particolare il riciclaggio, e il cosiddetto «autoriciclaggio», costituiscono uno dei più importanti canali di utilizzazione dei proventi dei delitti posti in essere dal crimine organizzato. Attraverso tali strumenti, infatti, le associazioni criminali, soprattutto quelle di stampo mafioso, occultano la provenienza illecita delle loro risorse, traendo nello stesso tempo, da tali ingenti patrimoni, risorse per la loro attività illegale.

    Nonostante siano state emanate numerose direttive comunitarie in materia, ancora oggi l’autoriciclaggio non costituisce autonoma fattispecie penale: l’autore o il complice del reato presupposto non è infatti punibile per il reato di riciclaggio, mentre lo è il terzo estraneo al reato presupposto che cooperi con il reo. Come noto, la ratio che giustificò tale scelta legislativa si fonda sull’assunto in base al quale, per coloro che hanno partecipato alla realizzazione del reato presupposto, l’utilizzazione dei beni di provenienza illecita rappresenta la continuazione della condotta criminosa non idonea ad assumere autonoma rilevanza penale. Il disegno di legge intende invece attribuire carattere di offensività proprio alla condotta di autoriciclaggio: il reimpiego e l’investimento del capitale proveniente dagli illeciti realizzati integra infatti un’ipotesi di reato particolannente grave, perché costituisce un supporto finanziario di rilevanti proporzioni al crimine organizzato. Peraltro tali condotte, soprattutto se poste in essere dalla criminalità organizzata, sono spesso realizzate con apparati organizzativi molto sofisticati, determinando in tal modo effetti gravemente distorsivi del mercato.
    A tal fine, si è ritenuto opportuno intervenire sugli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, sopprimendo la clausola di riserva ivi contenuta “fuori dei casi di concorso nel reato“, in modo tale da consentire la autonoma rilevanza penale dell’autoriciclaggio, ovvero la punibilità dell’autore o del compartecipe del reato presupposto.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 648-bis, primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;

        b) all’articolo 648-ter, primo comma, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse.