Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 1629
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DISEGNO DI LEGGE diniziativa del senatore VIZZINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 2009 Modifiche agli articoli 648-bis e 648-ter del
codice penale
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Onorevoli Senatori. La criminalità organizzata necessita onnai di rilevanti risorse economiche attraverso le quali poter perseguire con successo le proprie finalità illecite. Le mafie, in particolare, si sono ormai trasformate in mafie degli affari, sempre più intente ad acquisire spazi di potere economico per alterare il mercato e inquinare il sistema finanziario. Per un più efficace contrasto di tali fenomeni, diventa urgente un intervento sul nostro sistema penale che, in materia di delitti contro il patrimonio, individui strumenti opportuni per ostacolare tali condotte. In particolare il riciclaggio, e il cosiddetto «autoriciclaggio», costituiscono uno dei più importanti canali di utilizzazione dei proventi dei delitti posti in essere dal crimine organizzato. Attraverso tali strumenti, infatti, le associazioni criminali, soprattutto quelle di stampo mafioso, occultano la provenienza illecita delle loro risorse, traendo nello stesso tempo, da tali ingenti patrimoni, risorse per la loro attività illegale.
Nonostante siano state emanate numerose
direttive comunitarie in materia, ancora oggi lautoriciclaggio non
costituisce autonoma fattispecie penale: lautore o il complice del
reato presupposto non è infatti punibile per il reato di riciclaggio,
mentre lo è il terzo estraneo al reato presupposto che cooperi con
il reo. Come noto, la ratio che giustificò tale scelta legislativa
si fonda sullassunto in base al quale, per coloro che hanno partecipato
alla realizzazione del reato presupposto, lutilizzazione dei beni
di provenienza illecita rappresenta la continuazione della condotta criminosa
non idonea ad assumere autonoma rilevanza penale. Il disegno di legge intende
invece attribuire carattere di offensività proprio alla condotta
di autoriciclaggio: il reimpiego e linvestimento del capitale proveniente
dagli illeciti realizzati integra infatti unipotesi di reato particolannente
grave, perché costituisce un supporto finanziario di rilevanti proporzioni
al crimine organizzato. Peraltro tali condotte, soprattutto se poste in
essere dalla criminalità organizzata, sono spesso realizzate con
apparati organizzativi molto sofisticati, determinando in tal modo effetti
gravemente distorsivi del mercato.
A tal fine, si è ritenuto opportuno
intervenire sugli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale,
sopprimendo la clausola di riserva ivi contenuta fuori dei casi di
concorso nel reato, in modo tale da consentire la autonoma rilevanza
penale dellautoriciclaggio, ovvero la punibilità dellautore
o del compartecipe del reato presupposto.
Art. 1.
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 648-bis, primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;
b) allarticolo 648-ter, primo comma, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse.