Legislatura 16º - Disegno di legge N. 2199


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 2199
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI,
PARDI e PEDICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2010

Modifiche agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale in materia
di associazioni di tipo mafioso e di scambio elettorale politico-mafioso

 

Onorevoli Senatori. – L’integrazione che il presente disegno di legge propone di apportare all’articolo 416-bis del codice penale raccoglie le riflessioni della dottrina e della giurisprudenza in tale delicata materia. L’articolo 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646, introdusse nell’ordinamento l’associazione di tipo mafioso (articolo 416-bis del codice penale). Il legislatore dell’epoca ebbe quale riferimento, per la fattispecie criminosa introdotta, la drammatica realtà della mafia siciliana. Nel lessico giuridico e comune, non si utilizzava ancora la espressione «cosa nostra», che si consolidò solo con le dichiarazioni plurime di collaboratori di giustizia. Nel 1982, ciò che il legislatore volle, quindi, tipicizzare fu la realtà criminosa di «cosa nostra» ma, all’epoca, la parola mafia era quella utilizzata e coincidente con la realtà che oggi chiameremo «cosa nostra». Fu per tale ragione che, nel 1982, il legislatore costruì la norma del 416-bis con un ultimo comma, ossia: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso». Con ciò evidenziandosi come tutto l’articolo 416-bis, ad eccezione dell’ultimo comma, si intese riferirlo alla mafia siciliana, individuandosi con essa «l’associazione di tipo mafioso». La normativa prevista per l’associazione di tipo mafioso, ai sensi dell’ultimo comma del 416-bis, si applicava anche alla camorra e alle altre associazioni che «perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso». Nel corso degli anni si è andata consolidando una lettura generalizzata dell’articolo 416-bis, essendo entrato nel dato cognitivo condiviso e indiscusso che l’espressione «associazione di tipo mafioso», si riferisca a tutte le associazioni criminali aventi caratteristiche individuate dalla norma (forza di intimidazione promanante dalla sussistenza del vincolo associativo, nonché la capacità di determinare una condizione di assoggettamento connotato da omertose condotte). L’articolo 416-bis è stato, quindi, nel corso degli anni applicato a fenomeni criminali associativi, prescindendosi dall’area geografica di loro insistenza, senza che fosse necessario richiamare l’ultimo comma dell’articolo, ai fini dell’applicazione della norma. Nessuno, invero, mette in discussione che sono associazioni di tipo mafioso la camorra, cosa nostra, la ndrangheta, la sacra corona unita; lo è stata la banda della Magliana, la mafia del Brenta e, qualunque altra diversa manifestazione criminale avente le caratteristiche tipicizzate all’articolo 416-bis. Da ultimo, il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, all’articolo 6, introduce una modifica, con l’inserimento delle parole «alla ’ndrangheta», dopo le parole «alla camorra». Sicché l’ultimo comma dell’articolo 416-bis, va letto: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ’ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso». Insomma è come se la ndrangheta non fosse una mafia, bensì una associazione che persegue «scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso». In verità l’ultimo comma dell’articolo 416-bis, aveva un senso quando per «mafia» ci si riferiva solo alla mafia siciliana, sicché alle altre realtà criminali associative, veniva estesa la normativa. Ma essendo ormai superata l’originaria indicazione legislativa con il ricorso alla espressione «associativa di tipo mafioso» per tutte le realtà criminali aventi medesime caratteristiche, è venuta meno l’attualità dell’ultimo comma dell’articolo 416-bis e la sua stessa compiutezza, nel momento in cui rende persistente una diversità tra l’associazione di tipo mafioso e le «altre» associazioni, omologate alla prima in virtù degli scopi perseguiti. L’intervento normativo (che segue quello operato con l’articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, additivo delle parole «anche straniere» dopo l’espressione «associazioni, comunque localmente denominate») riattualizza una distinzione assolutamente superata tra l’associazione di tipo mafioso e le «altre», con la specificazione che tra le «altre» associazioni, meriti citazione, oltre alla camorra, anche la ’ndrangheta. La novella, a ben vedere, lungi dal perfezionare la normativa di contrasto alle mafie, finisce col riprendere alcuni distinguo superati da lustri. La circostanza che le diverse associazioni criminali mafiose adottino o modifichino, specifiche modalità organizzative o rituali, non incide per nulla sulla caratteristica essenziale e omologata che risiede nella maggior forza promanante dal vincolo associativo, per imporsi alle realtà sociali, economiche e politiche esterne, condizionandole sino, anche, all’assoggettamento. Si corre, in conclusione, il rischio di assumere una diversità delle singole associazioni specificate rispetto all’associazione di tipo mafioso in generale. La ndrangheta è una associazione mafiosa e non una associazione che persegue «scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso», sicché le modifiche non si giustificano ed evocano diversità insussistenti. In base alla vigente formulazione del reato, inoltre, il terzo comma dell’articolo 416-bis stabilisce che l’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento «e di omertà» che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. La presente proposta – modificando la congiunzione «e» in «o» in ordine al rapporto tra omertà ed assoggettamento in rapporto all’intimidazione – prevede che la condizione di omertà non sia più essere necessariamente aggiuntiva a quella di assoggettamento per far scattare la contestabilità dell’associazione mafiosa. Viene inoltre modificato l’ottavo comma, ed al fine di sgomberare il campo da ogni equivoco lessicale si espunge qualsiasi denominazione particolare. Si prevede cioè che la disciplina si estenda a ciascuna associazione mafiosa tout court, dal momento che non occorre individuare alcuno scopo «corrispondente» a quello delle associazioni di cui al terzo comma, essendo le associazioni in questione automaticamente annoverabili tra quelle mafiose in forza del citato terzo comma. La proposta modificativa all’articolo 416-ter del codice penale è invece volta ad estendere la pena stabilita per lo scambio elettorale politico mafioso anche a chi si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma dell’articolo articolo 416-bis. Si prevede inoltre che, oltre alla erogazione di denaro, anche il trasferimento di «qualunque altra utilità» possa rientrare tra le finalità del delitto. In tal modo l’oggetto dello scambio potrà superare la semplice dazione di denaro in cambio dei voti e conferire maggior concretezza alla disposizione in questione.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all’articolo 416-bis
del codice penale)

    1. All’articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al terzo comma, le parole: «e di omertà» sono sostituite dalle seguenti: «o di omertà»;

        b) all’ottavo comma, le parole da: «anche alla camorra» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alle associazioni mafiose comunque denominate».

Art. 2.

(Modifiche all’articolo 416-ter
del codice penale)

    1. L’articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

    «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo in cambio della erogazione di denaro o di qualunque altra utilità».