Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 2199
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DISEGNO DI LEGGE diniziativa dei senatori LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO,
CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2010 Modifiche agli articoli 416-bis e 416-ter del
codice penale in materia
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Onorevoli Senatori. Lintegrazione che il presente disegno di legge propone di apportare allarticolo 416-bis del codice penale raccoglie le riflessioni della dottrina e della giurisprudenza in tale delicata materia. Larticolo 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646, introdusse nellordinamento lassociazione di tipo mafioso (articolo 416-bis del codice penale). Il legislatore dellepoca ebbe quale riferimento, per la fattispecie criminosa introdotta, la drammatica realtà della mafia siciliana. Nel lessico giuridico e comune, non si utilizzava ancora la espressione «cosa nostra», che si consolidò solo con le dichiarazioni plurime di collaboratori di giustizia. Nel 1982, ciò che il legislatore volle, quindi, tipicizzare fu la realtà criminosa di «cosa nostra» ma, allepoca, la parola mafia era quella utilizzata e coincidente con la realtà che oggi chiameremo «cosa nostra». Fu per tale ragione che, nel 1982, il legislatore costruì la norma del 416-bis con un ultimo comma, ossia: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso». Con ciò evidenziandosi come tutto larticolo 416-bis, ad eccezione dellultimo comma, si intese riferirlo alla mafia siciliana, individuandosi con essa «lassociazione di tipo mafioso». La normativa prevista per lassociazione di tipo mafioso, ai sensi dellultimo comma del 416-bis, si applicava anche alla camorra e alle altre associazioni che «perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso». Nel corso degli anni si è andata consolidando una lettura generalizzata dellarticolo 416-bis, essendo entrato nel dato cognitivo condiviso e indiscusso che lespressione «associazione di tipo mafioso», si riferisca a tutte le associazioni criminali aventi caratteristiche individuate dalla norma (forza di intimidazione promanante dalla sussistenza del vincolo associativo, nonché la capacità di determinare una condizione di assoggettamento connotato da omertose condotte). Larticolo 416-bis è stato, quindi, nel corso degli anni applicato a fenomeni criminali associativi, prescindendosi dallarea geografica di loro insistenza, senza che fosse necessario richiamare lultimo comma dellarticolo, ai fini dellapplicazione della norma. Nessuno, invero, mette in discussione che sono associazioni di tipo mafioso la camorra, cosa nostra, la ndrangheta, la sacra corona unita; lo è stata la banda della Magliana, la mafia del Brenta e, qualunque altra diversa manifestazione criminale avente le caratteristiche tipicizzate allarticolo 416-bis. Da ultimo, il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, allarticolo 6, introduce una modifica, con linserimento delle parole «alla ndrangheta», dopo le parole «alla camorra». Sicché lultimo comma dellarticolo 416-bis, va letto: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso». Insomma è come se la ndrangheta non fosse una mafia, bensì una associazione che persegue «scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso». In verità lultimo comma dellarticolo 416-bis, aveva un senso quando per «mafia» ci si riferiva solo alla mafia siciliana, sicché alle altre realtà criminali associative, veniva estesa la normativa. Ma essendo ormai superata loriginaria indicazione legislativa con il ricorso alla espressione «associativa di tipo mafioso» per tutte le realtà criminali aventi medesime caratteristiche, è venuta meno lattualità dellultimo comma dellarticolo 416-bis e la sua stessa compiutezza, nel momento in cui rende persistente una diversità tra lassociazione di tipo mafioso e le «altre» associazioni, omologate alla prima in virtù degli scopi perseguiti. Lintervento normativo (che segue quello operato con larticolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, additivo delle parole «anche straniere» dopo lespressione «associazioni, comunque localmente denominate») riattualizza una distinzione assolutamente superata tra lassociazione di tipo mafioso e le «altre», con la specificazione che tra le «altre» associazioni, meriti citazione, oltre alla camorra, anche la ndrangheta. La novella, a ben vedere, lungi dal perfezionare la normativa di contrasto alle mafie, finisce col riprendere alcuni distinguo superati da lustri. La circostanza che le diverse associazioni criminali mafiose adottino o modifichino, specifiche modalità organizzative o rituali, non incide per nulla sulla caratteristica essenziale e omologata che risiede nella maggior forza promanante dal vincolo associativo, per imporsi alle realtà sociali, economiche e politiche esterne, condizionandole sino, anche, allassoggettamento. Si corre, in conclusione, il rischio di assumere una diversità delle singole associazioni specificate rispetto allassociazione di tipo mafioso in generale. La ndrangheta è una associazione mafiosa e non una associazione che persegue «scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso», sicché le modifiche non si giustificano ed evocano diversità insussistenti. In base alla vigente formulazione del reato, inoltre, il terzo comma dellarticolo 416-bis stabilisce che lassociazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento «e di omertà» che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. La presente proposta modificando la congiunzione «e» in «o» in ordine al rapporto tra omertà ed assoggettamento in rapporto allintimidazione prevede che la condizione di omertà non sia più essere necessariamente aggiuntiva a quella di assoggettamento per far scattare la contestabilità dellassociazione mafiosa. Viene inoltre modificato lottavo comma, ed al fine di sgomberare il campo da ogni equivoco lessicale si espunge qualsiasi denominazione particolare. Si prevede cioè che la disciplina si estenda a ciascuna associazione mafiosa tout court, dal momento che non occorre individuare alcuno scopo «corrispondente» a quello delle associazioni di cui al terzo comma, essendo le associazioni in questione automaticamente annoverabili tra quelle mafiose in forza del citato terzo comma. La proposta modificativa allarticolo 416-ter del codice penale è invece volta ad estendere la pena stabilita per lo scambio elettorale politico mafioso anche a chi si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma dellarticolo articolo 416-bis. Si prevede inoltre che, oltre alla erogazione di denaro, anche il trasferimento di «qualunque altra utilità» possa rientrare tra le finalità del delitto. In tal modo loggetto dello scambio potrà superare la semplice dazione di denaro in cambio dei voti e conferire maggior concretezza alla disposizione in questione.
Art. 1.
(Modifiche allarticolo 416-bis
del
codice penale)
1. Allarticolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: «e di omertà» sono sostituite dalle seguenti: «o di omertà»;
b) allottavo comma, le parole da: «anche alla camorra» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alle associazioni mafiose comunque denominate».
(Modifiche allarticolo 416-ter
del
codice penale)
1. Larticolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 416-ter. (Scambio elettorale politico mafioso). La pena stabilita dal primo comma dellarticolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo in cambio della erogazione di denaro o di qualunque altra utilità».