Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 2301
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DISEGNO DI LEGGE diniziativa dei senatori LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE,
BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2010 Modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
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Onorevoli Senatori. Il presente disegno di legge, che consta di un articolo unico, è volto ad apportare alcune limitate modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia.
Si propongono, segnatamente, tre distinte
innovazioni volte alla chiarificazione normativa di taluni aspetti concernenti
larticolo 16-quater e, più in generale, le caratteristiche
del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, atto che costituisce
la manifestazione esplicita della volontà di collaborare.
Larticolo 16-quater del
citato decreto legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni
dalla legge n. 82 del 1991, introdotto dalla legge 13 febbraio, n. 45,
prevede quale condizione giuridica per lammissione al programma di
protezione, la redazione e sottoscrizione del verbale illustrativo. In
particolare, il comma 1 di detto articolo stabilisce che la persona rende
al procuratore della Repubblica, entro il termine di centottanta giorni
dalla suddetta manifestazione di volontà, tutte le notizie in suo
possesso. Per espressa previsione di legge si veda in particolare
il comma 6 del predetto articolo, che delimita con esattezza il contenuto
nel verbale le informazioni «de relato», cioè
non riconducibili alle testimonianze dirette di cui allarticolo 194
del codice di procedura penale, sono peraltro escluse dal contenuto illustrativo
della collaborazione, dalla cui sottoscrizione decorre il termine semestrale
più volte richiamato dalla legge. Ne consegue la particolare delicatezza
della scansione temporale e, quindi, della necessità di una non
equivoca caratterizzazione della manifestazione di volontà con riferimento
al tempo in cui essa si colloca nel processo collaborativo.
Il verbale illustrativo dei contenuti
della collaborazione che nel presente disegno di legge viene più
opportunamente denominato «verbale riepilogativo», per meglio
caratterizzare il perimetro della attività dichiarativa in atto
e per meglio individuare il momento della sua formazione, rappresenta la
manifestazione di volontà e il contenuto stesso della collaborazione,
con particolare riferimento ai fatti conosciuti dal soggetto che intende
procedere a dichiarazioni dirette. Individua pertanto, con questo limite
rappresentato dal riferimento allarticolo 194 del codice di rito,
lambito entro il quale le dichiarazioni rese possono essere utilizzate.
Tale verbale rappresenta, pertanto,
il fondamentale momento di controllo sulla genuinità della collaborazione
e, conseguentemente, il presupposto per lammissione del collaboratore
o del testimone di giustizia a misure tutorie o premiali. Proprio in virtù
della particolare importanza dellatto, il legislatore deve prevedere
per esso tempi, forme e modalità di redazione molto rigorosi, alla
cui inosservanza si ricollegano effetti assai rilevanti.
Linosservanza dei tempi di redazione
del verbale (centottanta giorni dal momento in cui il soggetto ha manifestato
la volontà di collaborare), delle sue modalità di documentazione
(verbale riassuntivo e documentazione integrale mediante registrazione
fonografica o audiovisiva, ai sensi dellarticolo 141 del codice di
procedura penale) e dei divieti (di colloqui investigativi, di corrispondenza
e contatti con altri collaboratori) imposti per la fase di stesura del
verbale comporta, infatti, generalmente linutilizzabilità
processuale delle dichiarazioni accusatorie contenute nellatto.
Nella pratica, tuttavia, e soprattutto
in riferimento a casi di collaborazione di particolare complessità,
una lettura rigida della norme potrebbe risultare assai limitativa della
stessa ratio legis inficiando potenzialmente il buon esito della
procedura.
Il presente disegno di legge propone
pertanto, proprio sulla base delle richieste degli operatori, la possibilità
di prorogare il termine semestrale fino ad un massimo di ulteriori centottanta
giorni nel caso di particolare rilevanza e complessità delle notizie
rese e della conseguente necessità di effettuare i necessari e dovuti
riscontri. La proroga è possibile unicamente su richiesta motivata
del procuratore della Repubblica al competente giudice per le indagini
preliminari distrettuale e deve essere disposta con provvedimento motivato.
Analogamente alla caratterizzazione
avente un effetto non meramente terminologico ma più compiutamente
sistematico del verbale quale momento riepilogativo dei contenuti
della collaborazione, il presente disegno di legge propone altresì,
nellambito del contenuto del verbale di cui al comma 3 dellarticolo
16-quater, di aggiungere alle «dichiarazione rese» dal
soggetto anche la «manifestazione della volontà di collaborare».
Specificamente, del verbale riepilogativo non verrebbero soltanto a far
parte le dichiarazioni rese dal soggetto, bensì il complesso contenutistico
derivante dalla manifestazione soggettiva della volontà di collaborare:
fattispecie più ampia, comprendente altresì laspetto
psicologico e comportamentale del soggetto rinvenibile nella manifesta
volontà di collaborare, a sua volta oggetto di doveroso e puntuale
riscontro.
Nellottica di una minor rigidità
nellutilizzo del potenziale investigativo delle dichiarazioni rese
dai collaboratori, è data possibilità (in luogo dellobbligo)
della revoca, da parte della magistratura, delle speciali misure di protezione
nel caso in cui, qualora entro il termine prescritto, la persona cui esse
si riferiscono non renda le dichiarazioni previste e queste non siano documentate
nel verbale riepilogativo dei contenuti della collaborazione.
La modifica legislativa proposta dal
presente disegno di legge, nel suo complesso, deriva da esigenze manifestate
dagli operatori giudiziari ed investigativi antimafia. Per questo è
opportuna una sua rapida approvazione, al fine di esaminare con celerità
i necessari affinamenti di una normativa fondamentale non solo per la prevenzione,
ma sopratutto per lefficace contrasto al fenomeno mafioso nazionale.
Art. 1.
1. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «verbale illustrativo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «verbale riepilogativo»;
b) allarticolo 16-quater, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di particolare rilevanza e complessità delle notizie rese e della conseguente necessità di effettuare i necessari riscontri, il termine di centottanta giorni di cui al periodo precedente, su richiesta motivata del procuratore della Repubblica al competente giudice per le indagini preliminari distrettuale, può essere prorogato sino a ulteriori centottanta giorni con provvedimento motivato»;
2). il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. La manifestazione
della volontà di collaborare e le dichiarazioni rese ai sensi dei
commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato verbale riepilogativo
dei contenuti della collaborazione, redatto secondo le modalità
previste dallarticolo 141-bis del codice di procedura penale,
che è inserito, per intero, in apposito fascicolo tenuto dal procuratore
della Repubblica cui la manifestazione di volontà di collaborare
e le dichiarazioni sono state rese e, per estratto, nel fascicolo previsto
dallarticolo 416, comma 2, del codice di procedura penale relativo
al procedimento cui la manifestazione di volontà di collaborare
e le dichiarazioni rispettivamente e direttamente si riferiscono. Il verbale
è segreto fino a quando sono segreti gli estratti indicati nel precedente
periodo. Di esso è vietata la pubblicazione a norma dellarticolo
114 del codice di procedura penale»;
3)
al comma 7, la parola: «devono» è sostituita dalla seguente:
«possono».