Legislatura 16º - Disegno di legge N. 2301


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 2301
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO,
LANNUTTI, MASCITELLI e PEDICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2010

Modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in materia
di collaboratori di giustizia

 

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge, che consta di un articolo unico, è volto ad apportare alcune limitate modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia.

    Si propongono, segnatamente, tre distinte innovazioni volte alla chiarificazione normativa di taluni aspetti concernenti l’articolo 16-quater e, più in generale, le caratteristiche del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, atto che costituisce la manifestazione esplicita della volontà di collaborare.
    L’articolo 16-quater del citato decreto legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni dalla legge n. 82 del 1991, introdotto dalla legge 13 febbraio, n. 45, prevede quale condizione giuridica per l’ammissione al programma di protezione, la redazione e sottoscrizione del verbale illustrativo. In particolare, il comma 1 di detto articolo stabilisce che la persona rende al procuratore della Repubblica, entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione di volontà, tutte le notizie in suo possesso. Per espressa previsione di legge – si veda in particolare il comma 6 del predetto articolo, che delimita con esattezza il contenuto nel verbale – le informazioni «de relato», cioè non riconducibili alle testimonianze dirette di cui all’articolo 194 del codice di procedura penale, sono peraltro escluse dal contenuto illustrativo della collaborazione, dalla cui sottoscrizione decorre il termine semestrale più volte richiamato dalla legge. Ne consegue la particolare delicatezza della scansione temporale e, quindi, della necessità di una non equivoca caratterizzazione della manifestazione di volontà con riferimento al tempo in cui essa si colloca nel processo collaborativo.
    Il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione che nel presente disegno di legge viene più opportunamente denominato «verbale riepilogativo», per meglio caratterizzare il perimetro della attività dichiarativa in atto e per meglio individuare il momento della sua formazione, rappresenta la manifestazione di volontà e il contenuto stesso della collaborazione, con particolare riferimento ai fatti conosciuti dal soggetto che intende procedere a dichiarazioni dirette. Individua pertanto, con questo limite rappresentato dal riferimento all’articolo 194 del codice di rito, l’ambito entro il quale le dichiarazioni rese possono essere utilizzate.
    Tale verbale rappresenta, pertanto, il fondamentale momento di controllo sulla genuinità della collaborazione e, conseguentemente, il presupposto per l’ammissione del collaboratore o del testimone di giustizia a misure tutorie o premiali. Proprio in virtù della particolare importanza dell’atto, il legislatore deve prevedere per esso tempi, forme e modalità di redazione molto rigorosi, alla cui inosservanza si ricollegano effetti assai rilevanti.
    L’inosservanza dei tempi di redazione del verbale (centottanta giorni dal momento in cui il soggetto ha manifestato la volontà di collaborare), delle sue modalità di documentazione (verbale riassuntivo e documentazione integrale mediante registrazione fonografica o audiovisiva, ai sensi dell’articolo 141 del codice di procedura penale) e dei divieti (di colloqui investigativi, di corrispondenza e contatti con altri collaboratori) imposti per la fase di stesura del verbale comporta, infatti, generalmente l’inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni accusatorie contenute nell’atto.
    Nella pratica, tuttavia, e soprattutto in riferimento a casi di collaborazione di particolare complessità, una lettura rigida della norme potrebbe risultare assai limitativa della stessa ratio legis inficiando potenzialmente il buon esito della procedura.
    Il presente disegno di legge propone pertanto, proprio sulla base delle richieste degli operatori, la possibilità di prorogare il termine semestrale fino ad un massimo di ulteriori centottanta giorni nel caso di particolare rilevanza e complessità delle notizie rese e della conseguente necessità di effettuare i necessari e dovuti riscontri. La proroga è possibile unicamente su richiesta motivata del procuratore della Repubblica al competente giudice per le indagini preliminari distrettuale e deve essere disposta con provvedimento motivato.
    Analogamente alla caratterizzazione – avente un effetto non meramente terminologico ma più compiutamente sistematico – del verbale quale momento riepilogativo dei contenuti della collaborazione, il presente disegno di legge propone altresì, nell’ambito del contenuto del verbale di cui al comma 3 dell’articolo 16-quater, di aggiungere alle «dichiarazione rese» dal soggetto anche la «manifestazione della volontà di collaborare». Specificamente, del verbale riepilogativo non verrebbero soltanto a far parte le dichiarazioni rese dal soggetto, bensì il complesso contenutistico derivante dalla manifestazione soggettiva della volontà di collaborare: fattispecie più ampia, comprendente altresì l’aspetto psicologico e comportamentale del soggetto rinvenibile nella manifesta volontà di collaborare, a sua volta oggetto di doveroso e puntuale riscontro.
    Nell’ottica di una minor rigidità nell’utilizzo del potenziale investigativo delle dichiarazioni rese dai collaboratori, è data possibilità (in luogo dell’obbligo) della revoca, da parte della magistratura, delle speciali misure di protezione nel caso in cui, qualora entro il termine prescritto, la persona cui esse si riferiscono non renda le dichiarazioni previste e queste non siano documentate nel verbale riepilogativo dei contenuti della collaborazione.
    La modifica legislativa proposta dal presente disegno di legge, nel suo complesso, deriva da esigenze manifestate dagli operatori giudiziari ed investigativi antimafia. Per questo è opportuna una sua rapida approvazione, al fine di esaminare con celerità i necessari affinamenti di una normativa fondamentale non solo per la prevenzione, ma sopratutto per l’efficace contrasto al fenomeno mafioso nazionale.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) le parole: «verbale illustrativo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «verbale riepilogativo»;

        b) all’articolo 16-quater, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di particolare rilevanza e complessità delle notizie rese e della conseguente necessità di effettuare i necessari riscontri, il termine di centottanta giorni di cui al periodo precedente, su richiesta motivata del procuratore della Repubblica al competente giudice per le indagini preliminari distrettuale, può essere prorogato sino a ulteriori centottanta giorni con provvedimento motivato»;

            2). il comma 3, è sostituito dal seguente:

        «3. La manifestazione della volontà di collaborare e le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato “verbale riepilogativo dei contenuti della collaborazione“, redatto secondo le modalità previste dall’articolo 141-bis del codice di procedura penale, che è inserito, per intero, in apposito fascicolo tenuto dal procuratore della Repubblica cui la manifestazione di volontà di collaborare e le dichiarazioni sono state rese e, per estratto, nel fascicolo previsto dall’articolo 416, comma 2, del codice di procedura penale relativo al procedimento cui la manifestazione di volontà di collaborare e le dichiarazioni rispettivamente e direttamente si riferiscono. Il verbale è segreto fino a quando sono segreti gli estratti indicati nel precedente periodo. Di esso è vietata la pubblicazione a norma dell’articolo 114 del codice di procedura penale»;
            3) al comma 7, la parola: «devono» è sostituita dalla seguente: «possono».