Legislatura 16º - Disegno di legge N. 2305


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 2305
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DELLA MONICA, D’AMBROSIO, CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, MARITATI, GALPERTI, LUMIA, DE SENA, SERRA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, INCOSTANTE, ADAMO e CECCANTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 2010

Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale, in materia
di scambio elettorale politico mafioso

 

Onorevoli Senatori. – La criminalità organizzata costituisce oggi uno dei problemi della cui soluzione la politica deve farsi carico con assoluta priorità, al fine di contrastare una forma di violenza particolarmente efferata, che rappresenta tra l’altro uno degli ostacoli principali allo sviluppo di molte regioni, soprattutto, ma non solo, meridionali, del nostro Paese. Infatti, accanto a sodalizi criminali di più recente formazione, continuano ad operare, con una forza pervasiva crescente, associazioni di tipo mafioso che ancora oggi controllano il territorio di molte aree del Mezzogiorno, con forme oppressive per la società civile, come il controllo degli appalti e delle opere pubbliche, la richiesta del «pizzo» e il ricorso all’usura. Nonostante i pur numerosi provvedimenti ablativi disposti sinora in relazione a beni riconducibili a tali organizzazioni, esse dispongono tuttora di ingenti capitali e sono capaci di «inquinare» i diversi settori dell’economia, infiltrandosi in profondità nel tessuto sociale e in modo tale da bloccare lo sviluppo economico e sociale del Paese, violando per di più il diritto dei cittadini alla libertà dell’iniziativa economica, sancito dall’articolo 41 della Costituzione.

    In ragione della estesa rete di contatti intessuta dai clan mafiosi, essi possono contare sulla protezione, sul sostegno e sulla connivenza di strati della popolazione, estendendo così il loro controllo sull’economia e sulla vita sociale di varie parti del Paese, accrescendo progressivamente la loro presenza anche nelle regioni settentrionali. Né va sottovalutata la crescente intensificazione dei rapporti tra le varie mafie italiane e tra queste e le numerose organizzazioni criminali straniere operanti in Italia e all’estero, come pure dimostrato dall’attenzione rivolta, soprattutto negli ultimi anni, dagli organismi internazionali e comunitari al contrasto al crimine organizzato. La rilevanza che questo tema ha assunto nell’agenda politica internazionale ha ad esempio indotto l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ad adottare, nella Conferenza di Palermo del 12-15 dicembre 2000, un’apposita convenzione – ratificata dall’Italia ai sensi della legge 16 marzo 2006, n. 146 – contro il crimine organizzato transnazionale, proprio al fine di combattere quei sodalizi criminali che operano sullo scenario internazionale, avvalendosi della connivenza e della complicità di una fitta rete di associazioni criminali presenti nei diversi Paesi e sfruttando in tal senso la facilità di comunicazioni e contatti resa possibile dalla globalizzazione e, per quanto concerne l’Europa, dall’apertura delle frontiere.
    Tuttavia, nonostante queste importanti misure di cooperazione internazionale e di armonizzazione delle normative interne, assunte in sede sovranazionale, è compito dei singoli Stati adottare norme idonee a contrastare il potere crescente delle organizzazioni criminali, adattandole alle peculiarità del contesto di riferimento. Su questo versante spetta quindi allo Stato italiano affrontare il problema del crimine organizzato nella consapevolezza delle peculiarità che caratterizzano il nostro contesto sociale, potenziando le norme che hanno consentito sinora di conseguire importanti vittorie sul terreno della lotta ai sodalizi criminali e in particolare alle mafie. E ciò è tanto più importante oggi non solo in ragione dei tanti successi riportati dalle forze dell’ordine e dalla magistratura nell’ambito della lotta alle mafie – con la cattura di boss da tempo latitanti e il correlativo accertamento delle responsabilità di ciascuno – ma anche e soprattutto perché è la stessa società civile che sta dimostrando una capacità di reazione straordinaria nei confronti delle associazioni mafiose.
    Il presente disegno di legge affronta una questione cruciale, quale quella della sfera di applicazione del delitto di scambio elettorale politico-mafioso sostituendo l’articolo 416-ter del codice penale. La proposta modificativa all’articolo 416-ter del codice penale è volta ad estendere la pena stabilita per lo scambio elettorale politico mafioso anche a chi si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma dell’articolo 416-bis. Si prevede inoltre che, oltre alla erogazione di denaro, anche il trasferimento di «qualunque altra utilità» ovvero «la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa» possano rientrare tra le finalità del delitto. In tal modo l’oggetto dello scambio potrà superare la semplice dotazione di denaro in cambio dei voti e conferire maggior concretezza alla disposizione in questione.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. L’articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

    «Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all’articolo 416-bis o di suoi associati».