Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 2305
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DISEGNO DI LEGGE diniziativa dei senatori DELLA MONICA, DAMBROSIO, CHIURAZZI,
CASSON, CAROFIGLIO, MARITATI, GALPERTI, LUMIA, DE SENA, SERRA, ARMATO,
GARRAFFA, LEDDI, INCOSTANTE, ADAMO e CECCANTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 2010 Modifica dellarticolo 416-ter del codice penale,
in materia
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Onorevoli Senatori. La criminalità organizzata costituisce oggi uno dei problemi della cui soluzione la politica deve farsi carico con assoluta priorità, al fine di contrastare una forma di violenza particolarmente efferata, che rappresenta tra laltro uno degli ostacoli principali allo sviluppo di molte regioni, soprattutto, ma non solo, meridionali, del nostro Paese. Infatti, accanto a sodalizi criminali di più recente formazione, continuano ad operare, con una forza pervasiva crescente, associazioni di tipo mafioso che ancora oggi controllano il territorio di molte aree del Mezzogiorno, con forme oppressive per la società civile, come il controllo degli appalti e delle opere pubbliche, la richiesta del «pizzo» e il ricorso allusura. Nonostante i pur numerosi provvedimenti ablativi disposti sinora in relazione a beni riconducibili a tali organizzazioni, esse dispongono tuttora di ingenti capitali e sono capaci di «inquinare» i diversi settori delleconomia, infiltrandosi in profondità nel tessuto sociale e in modo tale da bloccare lo sviluppo economico e sociale del Paese, violando per di più il diritto dei cittadini alla libertà delliniziativa economica, sancito dallarticolo 41 della Costituzione.
In ragione della estesa rete di contatti
intessuta dai clan mafiosi, essi possono contare sulla protezione, sul
sostegno e sulla connivenza di strati della popolazione, estendendo così
il loro controllo sulleconomia e sulla vita sociale di varie parti
del Paese, accrescendo progressivamente la loro presenza anche nelle regioni
settentrionali. Né va sottovalutata la crescente intensificazione
dei rapporti tra le varie mafie italiane e tra queste e le numerose organizzazioni
criminali straniere operanti in Italia e allestero, come pure dimostrato
dallattenzione rivolta, soprattutto negli ultimi anni, dagli organismi
internazionali e comunitari al contrasto al crimine organizzato. La rilevanza
che questo tema ha assunto nellagenda politica internazionale ha
ad esempio indotto lOrganizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ad adottare,
nella Conferenza di Palermo del 12-15 dicembre 2000, unapposita convenzione
ratificata dallItalia ai sensi della legge 16 marzo 2006,
n. 146 contro il crimine organizzato transnazionale, proprio
al fine di combattere quei sodalizi criminali che operano sullo scenario
internazionale, avvalendosi della connivenza e della complicità
di una fitta rete di associazioni criminali presenti nei diversi Paesi
e sfruttando in tal senso la facilità di comunicazioni e contatti
resa possibile dalla globalizzazione e, per quanto concerne lEuropa,
dallapertura delle frontiere.
Tuttavia, nonostante queste importanti
misure di cooperazione internazionale e di armonizzazione delle normative
interne, assunte in sede sovranazionale, è compito dei singoli Stati
adottare norme idonee a contrastare il potere crescente delle organizzazioni
criminali, adattandole alle peculiarità del contesto di riferimento.
Su questo versante spetta quindi allo Stato italiano affrontare il problema
del crimine organizzato nella consapevolezza delle peculiarità che
caratterizzano il nostro contesto sociale, potenziando le norme che hanno
consentito sinora di conseguire importanti vittorie sul terreno della lotta
ai sodalizi criminali e in particolare alle mafie. E ciò è
tanto più importante oggi non solo in ragione dei tanti successi
riportati dalle forze dellordine e dalla magistratura nellambito
della lotta alle mafie con la cattura di boss da tempo latitanti
e il correlativo accertamento delle responsabilità di ciascuno
ma anche e soprattutto perché è la stessa società
civile che sta dimostrando una capacità di reazione straordinaria
nei confronti delle associazioni mafiose.
Il presente disegno di legge affronta
una questione cruciale, quale quella della sfera di applicazione del delitto
di scambio elettorale politico-mafioso sostituendo larticolo 416-ter
del codice penale. La proposta modificativa allarticolo 416-ter
del codice penale è volta ad estendere la pena stabilita per lo
scambio elettorale politico mafioso anche a chi si adopera per far ottenere
la promessa di voti prevista dal terzo comma dellarticolo 416-bis.
Si prevede inoltre che, oltre alla erogazione di denaro, anche il trasferimento
di «qualunque altra utilità» ovvero «la disponibilità
a soddisfare gli interessi o le esigenze dellassociazione mafiosa»
possano rientrare tra le finalità del delitto. In tal modo loggetto
dello scambio potrà superare la semplice dotazione di denaro in
cambio dei voti e conferire maggior concretezza alla disposizione in questione.
Art. 1.
1. Larticolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico mafioso). La pena stabilita dal primo comma dellarticolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui allarticolo 416-bis o di suoi associati».