Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 2479
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DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dellinterno (MARONI) di concerto con il Ministro della giustizia (ALFANO) con il Ministro delleconomia e delle finanze (TREMONTI) con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MATTEOLI) con il Ministro dello sviluppo economico (ROMANI) e con il Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione
(BRUNETTA) (V. Stampato Camera n. 3857) approvato dalla Camera dei deputati il 2 dicembre 2010 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE
2010, N. 187
Allarticolo 1,
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Allarticolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
1-quinquies.
Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno
efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 30 giugno 2013».
Allarticolo 2:
al
comma 2:
al
primo periodo, le parole: «trenta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «quarantacinque giorni» e le parole: «sono
stabilite le condizioni e le modalità per laffidamento dei
compiti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«sono definiti i servizi, ausiliari dellattività di polizia,
di cui al comma 1-bis dellarticolo 2-ter del decreto-legge
8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 aprile 2007, n. 41, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
e le condizioni e le modalità per il loro espletamento»;
il
secondo periodo è sostituito dal seguente: «Lo schema di
decreto è trasmesso alle Camere per lespressione del parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono
entro venti giorni dalla data di trasmissione»;
al
comma 4, capoverso «Art. 6-quinquies», comma 1,
le parole: «purché riconoscibili e in relazione alle mansioni
svolte» sono sostituite dalle seguenti: «nellespletamento
delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive».
Dopo larticolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis.
(Fondo di solidarietà civile). 1. A favore delle vittime
di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero
di manifestazioni di diversa natura, è istituito, presso il Ministero
dellinterno, il Fondo di solidarietà civile, di seguito denominato
Fondo. Il Fondo è alimentato:
a)
da una quota del Fondo unico giustizia in misura non superiore ad un quinto
delle risorse di cui allarticolo 2, comma 7, del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, riassegnate
al Ministero dellinterno con le modalità ivi previste;
b)
dallammontare delle somme riscosse per le sanzioni amministrative
pecuniarie, previste dal presente decreto;
c)
da contribuzioni volontarie, da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati.
2. Il Fondo, nellambito
delle risorse annualmente disponibili, provvede:
a)
nella misura del 30 per cento, allelargizione di una somma di denaro,
a titolo di contributo al ristoro del danno subìto, a favore delle
vittime di reati commessi con luso della violenza su persone o cose
in occasione o a causa di manifestazioni sportive e dei soggetti danneggiati
dagli stessi reati, nel caso di lesioni che abbiano comportato la morte
o uninvalidità permanente superiore al 10 per cento, secondo
la tabellazione dellIstituto nazionale per lassicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), a condizione che il soggetto danneggiato
non abbia concorso alla commissione dei reati medesimi ovvero di reati
a questi connessi ai sensi dellarticolo 12 del codice di procedura
penale;
b) nella misura del 70 per cento, ad interventi di solidarietà civile nei confronti delle vittime di azioni delittuose avvenute in occasione o a causa di manifestazioni diverse da quelle di cui alla lettera a), per le quali la vigente normativa non prevede altre provvidenze, comunque denominate, a carico del bilancio dello Stato, compresi il concorso economico ad iniziative di riduzione del danno, finalizzato anche alla definizione transattiva di liti concernenti il risarcimento dei danni alla persona e leventuale pagamento delle somme disposte dal giudice.
3. Allelargizione delle somme e agli interventi di cui al comma 2, nonché allindividuazione delle modalità relative allesercizio del diritto di rivalsa o alleventuale rinuncia ad esso, provvede il Ministero dellinterno, previo parere di un collegio, presieduto da un prefetto, la cui composizione è stabilita con decreto del Ministro dellinterno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Al funzionamento
e alla gestione del Fondo provvede il Ministero dellinterno nellambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
5. Con decreto
del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro della giustizia
e con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono emanate, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, le norme regolamentari necessarie per lattuazione
di quanto previsto dal presente articolo, comprese quelle relative ai limiti
e ai criteri per la destinazione delle risorse annualmente disponibili
del Fondo e per lindividuazione degli aventi diritto, nonché
per la procedura e la modalità di surrogazione del Fondo nei diritti
della parte civile o dellattore verso il soggetto condannato al risarcimento
del danno e per leventuale rinuncia dellamministrazione, in
tutto o in parte, al diritto di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto».
al comma 1:
alla
lettera a):
al
numero 1), le parole: «, i cui proventi, nei limiti previsti dal
comma 2.1, sono destinati ad assicurare il potenziamento della medesima
Agenzia» sono soppresse;
dopo
il numero 1) è inserito il seguente:
«1-bis) al
comma 2, alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore
dellAgenzia una relazione sullo stato della procedura»;
alla
lettera b), le parole: «Non si applicano le disposizioni
di cui allarticolo 31 del» sono sostituite dalle seguenti:
«Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per
confusione, non si applicano le disposizioni di cui allarticolo 31,
comma 1, del»;
al
comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis)
allarticolo 3, comma 4, la lettera i) è sostituita
dalla seguente:
i)
provvede allistituzione, in relazione a particolari esigenze,
di sedi secondarie nelle regioni ove sono presenti in quantità significativa
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»;
il
comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di garantire
il potenziamento dellattività istituzionale e lo sviluppo
organizzativo delle strutture, lAgenzia nazionale per lamministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata, previa autorizzazione del Ministro dellinterno, di concerto
con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro per
la pubblica amministrazione e linnovazione, si avvale di personale
proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa lAgenzia
del demanio, e dagli enti territoriali, assegnato allAgenzia medesima
anche in posizione di comando o di distacco, ove consentito dai rispettivi
ordinamenti, ovvero stipula contratti di lavoro a tempo determinato, anche
ricorrendo alle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276. Tali rapporti di lavoro sono instaurati in deroga allarticolo
7, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 4 febbraio
2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010,
n. 50, nei limiti stabiliti dallautorizzazione di cui al primo
periodo del presente comma e delle risorse assegnate, ai sensi del terzo
periodo del presente comma, allAgenzia nazionale per lamministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata e non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. Per
tali fini, allAgenzia nazionale per lamministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata sono
assegnati 2 milioni di euro per lanno 2011 e 4 milioni di euro per
lanno 2012»;
il
comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Agli oneri derivanti
dallattuazione del comma 3, pari a 2 milioni di euro per lanno
2011 e a 4 milioni di euro per lanno 2012, si provvede mediante corrispondente
riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo
per interventi strutturali di politica economica».
Allarticolo
4, al comma 1, dopo le parole: «Ministro della giustizia»
sono aggiunte le seguenti: «tra quelli già collocati
fuori ruolo con incarico presso il Ministero della giustizia. Ai componenti
della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso o rimborso di spese».
Allarticolo
5, comma 1, al primo periodo, le parole: «predisposte urgenti
linee di indirizzo strategico» sono sostituite dalle seguenti:
«predisposte, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, urgenti linee di indirizzo
strategico, aggiornate annualmente,» e al secondo periodo sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e composto da membri di
comprovata esperienza e professionalità nello specifico settore,
individuati con successivo atto del presidente».
Allarticolo
6:
al
comma 2:
le
parole: «entrata in vigore della legge n. 136 del 2010»
sono sostituite dalle seguenti: «entrata in vigore della legge
13 agosto 2010, n. 136,», le parole: «della legge
136 del 2010» sono sostituite dalle seguenti: «della medesima
legge n. 136 del 2010, come modificato dal comma 1, lettera a),
dellarticolo 7 del presente decreto,» e le parole: «della
stessa legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge
di conversione del presente decreto»;
è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi dellarticolo
1374 del codice civile, tali contratti si intendono automaticamente integrati
con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato
articolo 3 della legge n. 136 del 2010, e successive modificazioni»;
al
comma 5, le parole: «anche strumenti diversi» sono sostituite
dalle seguenti: «sistemi diversi».
alla
lettera a):
il
numero 1) è sostituito dal seguente:
«1)
al comma 1, le parole: bonifico bancario o postale sono sostituite
dalle seguenti: bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti
di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni»;
dopo
il numero 2) è inserito il seguente:
«2-bis) al
comma 3, le parole: 500 euro sono sostituite dalle seguenti:
1.500 euro ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
Leventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per
spese giornaliere, salvo lobbligo di rendicontazione, deve essere
effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento
idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore
di uno o più dipendenti»;
il
numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) al comma 4, le
parole: bonifico bancario o postale sono sostituite dalle seguenti:
bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso
o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni»;
al
numero 4), al capoverso 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In regime transitorio, sino alladeguamento dei sistemi
telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP
può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della
motivazione del pagamento»;
al
numero 8), capoverso 9-bis, le parole: «determina la risoluzione
di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «costituisce
causa di risoluzione»;
alla
lettera b), al numero 1) sono premessi i seguenti:
«01)
al comma 1, le parole: della clausola risolutiva espressa di cui
allarticolo 3, comma 8 sono sostituite dalle seguenti: dellarticolo
3, comma 9-bis;
02)
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: bonifico bancario o postale
sono inserite le seguenti: o altri strumenti di incasso o di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
03)
al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: La
medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario
o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa
lindicazione del CUP o del CIG di cui allarticolo 3, comma
5;
04)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Il reintegro dei conti correnti di cui allarticolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse da quelle indicate allarticolo 3, comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, lapplicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito».
la
rubrica è sostituita dalla seguente: «Attuazione dellarticolo
54 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
al
comma 1, capoverso 9, primo periodo, le parole: «dispone le misure
ritenute necessarie per» sono sostituite dalle seguenti: «,
ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal
secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare».
Allarticolo
9, al comma 1, capoverso, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a
norma e questultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti».
Allarticolo
10:
alla
rubrica, le parole: «nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa»
sono soppresse;
al
comma 1, capoverso 2-bis:
al
primo periodo, dopo le parole: «o a situazioni di emergenza,»
sono inserite le seguenti: «i prefetti,» e le parole:
«nella dotazione organica, sono collocati» sono sostituite
dalle seguenti: «della dotazione organica, possono essere collocati»;
al
secondo periodo sono premesse le seguenti parole: «I prefetti,»;
al
quarto periodo, le parole: «sono resi indisponibili un numero
di posti per ciascun funzionario collocato in disponibilità equivalenti»
sono sostituite dalle seguenti: «è reso indisponibile un
numero di posti, per ciascun funzionario collocato in disponibilità,
equivalente».
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente
le modificazioni |
Misure urgenti in materia di sicurezza |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
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Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; |
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Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi; |
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Considerata altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare mirati interventi per rafforzare lazione di contrasto alla criminalità organizzata e alla cooperazione internazionale di polizia; |
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Ritenuta inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare ulteriori misure in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di sicurezza urbana e per la funzionalità del Ministero dellinterno; |
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Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2010; |
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Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dellinterno, di concerto con i Ministri della giustizia, delleconomia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e linnovazione; |
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emana |
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il seguente decreto-legge: |
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Capo I |
Capo I |
MISURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI |
MISURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI |
Articolo 1. |
Articolo 1. |
(Disposizioni urgenti per garantire la
sicurezza dei luoghi |
(Disposizioni urgenti per garantire la
sicurezza dei luoghi |
1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dellarticolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2013. |
1. Allarticolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 30 giugno 2013». |
2. Allarticolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 3-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-sexies. A garanzia della sicurezza, fruibilità ed accessibilità degli impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3-quinquies si applica anche alle società sportive che impiegano personale di cui allarticolo 2-ter, in numero inferiore a quello previsto nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo del medesimo articolo 2-ter.». |
2. Identico. |
Articolo 2. |
Articolo 2. |
(Disposizioni urgenti per il personale
addetto |
(Disposizioni urgenti per il personale
addetto |
1. Allarticolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dellautorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dellattività di polizia, relativi ai controlli nellambito dellimpianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto lesercizio di pubbliche potestà o limpiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.». |
1. Identico. |
2. Con decreto del Ministro dellinterno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalità per laffidamento dei compiti di cui al comma 1, attraverso lintegrazione del decreto del Ministro dellinterno in data 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, adottato in attuazione dellarticolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente adottato. |
2. Con decreto del Ministro dellinterno, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i servizi, ausiliari dellattività di polizia, di cui al comma 1-bis dellarticolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e le condizioni e le modalità per il loro espletamento, attraverso lintegrazione del decreto del Ministro dellinterno in data 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, adottato in attuazione dellarticolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per lespressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente adottato. |
3. Allarticolo 6-quater, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui allarticolo 339, terzo comma, del codice penale.». |
3. Identico. |
4. Dopo larticolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente: «Art. 6-quinquies. (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dallart. 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nellarticolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater.». |
4. Dopo larticolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente: «Art. 6-quinquies. (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dallart. 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nellarticolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nellespletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater.». |
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Articolo 2-bis. |
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(Fondo di solidarietà civile) |
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1. A favore delle vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero di manifestazioni di diversa natura, è istituito, presso il Ministero dellinterno, il Fondo di solidarietà civile, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è alimentato: |
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a) da una quota del ondo unico giustizia in misura non superiore ad un quinto delle risorse di cui allarticolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, riassegnate al Ministero dellinterno con le modalità ivi previste; |
|
b) dallammontare delle somme riscosse per le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto; |
|
c) da contribuzioni volontarie, da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati. |
|
2. Il Fondo, nellambito delle risorse annualmente disponibili, provvede: |
|
a) nella misura del 30 per cento, allelargizione di una somma di denaro, a titolo di contributo al ristoro del danno subìto, a favore delle vittime di reati commessi con luso della violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive e dei soggetti danneggiati dagli stessi reati, nel caso di lesioni che abbiano comportato la morte o uninvalidità permanente superiore al 10 per cento, secondo la tabellazione dellIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a condizione che il soggetto danneggiato non abbia concorso alla commissione dei reati medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dellarticolo 12 del codice di procedura penale; |
|
b) nella misura del 70 per cento, ad interventi di solidarietà civile nei confronti delle vittime di azioni delittuose avvenute in occasione o a causa di manifestazioni diverse da quelle di cui alla lettera a), per le quali la vigente normativa non prevede altre provvidenze, comunque denominate, a carico del bilancio dello Stato, compresi il concorso economico ad iniziative di riduzione del danno, finalizzato anche alla definizione transattiva di liti concernenti il risarcimento dei danni alla persona e leventuale pagamento delle somme disposte dal giudice. |
|
3. Allelargizione delle somme e agli interventi di cui al comma 2, nonché allindividuazione delle modalità relative allesercizio del diritto di rivalsa o alleventuale rinuncia ad esso, provvede il Ministero dellinterno, previo parere di un collegio, presieduto da un prefetto, la cui composizione è stabilita con decreto del Ministro dellinterno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. |
|
4. Al funzionamento e alla gestione del Fondo provvede il Ministero dellinterno nellambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. |
|
5. Con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme regolamentari necessarie per lattuazione di quanto previsto dal presente articolo, comprese quelle relative ai limiti e ai criteri per la destinazione delle risorse annualmente disponibili del Fondo e per lindividuazione degli aventi diritto, nonché per la procedura e la modalità di surrogazione del Fondo nei diritti della parte civile o dellattore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno e per leventuale rinuncia dellamministrazione, in tutto o in parte, al diritto di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto. |
Capo II |
Capo II |
POTENZIAMENTO DELLATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA |
POTENZIAMENTO DELLATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA |
Articolo 3. |
Articolo 3. |
(Interventi urgenti a sostegno dellAgenzia
nazionale per lamministrazione e la destinazione dei beni sequestrati
e confiscati |
(Interventi urgenti a sostegno dellAgenzia
nazionale per lamministrazione e la destinazione dei beni sequestrati
e confiscati |
1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) allarticolo 2-undecies: |
a) identica: |
1) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dellinterno, utilizzati dallAgenzia per finalità economiche, i cui proventi, nei limiti previsti dal comma 2.1, sono destinati ad assicurare il potenziamento della medesima Agenzia;»; |
1) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dellinterno, utilizzati dallAgenzia per finalità economiche;»; |
|
1-bis) al comma 2, alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dellAgenzia una relazione sullo stato della procedura»; |
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2.1. I proventi derivanti dallutilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera a-bis), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati allapposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dellinterno al fine di assicurare il potenziamento dellAgenzia.»; |
2) identico; |
b) allarticolo 2-sexies, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applicano le disposizioni di cui allarticolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.». |
b) allarticolo 2-sexies, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui allarticolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.». |
2. Al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: |
2. Identico: |
a) allarticolo 3, comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) richiede allautorità di vigilanza di cui allarticolo 1, comma 2, lautorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui allarticolo 2-undecies, comma 2, lettera a-bis), della legge 31 maggio 1965, n. 575, per le finalità ivi indicate;»; |
a) identica; |
|
a-bis) allarticolo 3, comma 4, la lettera i) è sostituita dalla seguente: |
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«i) provvede allistituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie nelle regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»; |
b) allarticolo 7, dopo il comma 3-ter è aggiunto, in fine, il seguente: «3-quater. LAgenzia può, altresì, disporre, con delibera del Consiglio direttivo, lestromissione di singoli beni immobili dallazienda non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dellazienda confiscata.». |
b) identica. |
3. Al fine di garantire il potenziamento dellattività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, lAgenzia nazionale per lamministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, previa autorizzazione del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro per leconomia e le finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione, stipula, in deroga allarticolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, e nei limiti stabiliti dallautorizzazione, contratti di lavoro a tempo determinato, anche avvalendosi delle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I rapporti di lavoro instaurati non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. A tali fini allAgenzia sono assegnati 2 milioni di euro per lanno 2011 e 4 milioni di euro per lanno 2012. |
3. Al fine di garantire il potenziamento dellattività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, lAgenzia nazionale per lamministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, previa autorizzazione del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione, si avvale di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa lAgenzia del demanio, e dagli enti territoriali, assegnato allAgenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco, ove consentito dai rispettivi ordinamenti, ovvero stipula contratti di lavoro a tempo determinato, anche ricorrendo alle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tali rapporti di lavoro sono instaurati in deroga allarticolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, nei limiti stabiliti dallautorizzazione di cui al primo periodo del presente comma e delle risorse assegnate, ai sensi del terzo periodo del presente comma, allAgenzia nazionale per lamministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, e non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. Per tali fini, allAgenzia nazionale per lamministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata sono assegnati 2 milioni di euro per lanno 2011 e 4 milioni di euro per lanno 2012. |
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. |
4. Agli oneri derivanti dallattuazione del comma 3, pari a 2 milioni di euro per lanno 2011 e a 4 milioni di euro per lanno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. |
5. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
5. Identico. |
Articolo 4. |
Articolo 4. |
(Integrazione della Commissione centrale
consultiva per ladozione |
(Integrazione della Commissione centrale
consultiva per ladozione |
1. Allarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le questioni di sicurezza relative a magistrati la Commissione è integrata da un magistrato designato dal Ministro della giustizia.». |
1. Allarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le questioni di sicurezza relative a magistrati la Commissione è integrata da un magistrato designato dal Ministro della giustizia tra quelli già collocati fuori ruolo con incarico presso il Ministero della giustizia. Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso o rimborso di spese». |
Articolo 5. |
Articolo 5. |
(Potenziamento della cooperazione internazionale di polizia) |
(Potenziamento della cooperazione internazionale di polizia) |
1. Al fine di potenziare lazione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dallappartenenza dellItalia allUnione europea o in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, sono predisposte urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare lattività del personale delle Forze di polizia dislocato allestero attraverso la massima valorizzazione del patrimonio informativo disponibile e dello scambio info-operativo. A tale scopo, nellambito del Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale della polizia criminale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), presieduto dal vice direttore generale della pubblica sicurezza-direttore centrale della polizia criminale. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere. |
1. Al fine di potenziare lazione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dallappartenenza dellItalia allUnione europea o in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, sono predisposte, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, urgenti linee di indirizzo strategico, aggiornate annualmente, per rafforzare lattività del personale delle Forze di polizia dislocato allestero attraverso la massima valorizzazione del patrimonio informativo disponibile e dello scambio info-operativo. A tale scopo, nellambito del Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale della polizia criminale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), presieduto dal vice direttore generale della pubblica sicurezza-direttore centrale della polizia criminale e composto da membri di comprovata esperienza e professionalità nello specifico settore, individuati con successivo atto del presidente. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere. |
Capo III |
Capo III |
DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITÀ |
DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITÀ |
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(Disposizioni interpretative e attuative delle norme dellarticolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari) |
(Disposizioni interpretative e attuative delle norme dellarticolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari) |
1. Larticolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti. |
1. Identico. |
2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui allarticolo 3 della legge 136 del 2010 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge. |
2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136, ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui allarticolo 3 della medesima legge n. 136 del 2010, come modificato dal comma 1, lettera a), dellarticolo 7 del presente decreto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai sensi dellarticolo 1374 del codice civile, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n. 136 del 2010, e successive modificazioni. |
3. Lespressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9 dellarticolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti come definiti dallarticolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per lesecuzione, anche non esclusiva, del contratto. |
3. Identico. |
4. Lespressione: «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1 dellarticolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate. |
4. Identico. |
5. Lespressione: «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui al comma 3, primo periodo, dellarticolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e lespressione: «possono essere utilizzati anche strumenti diversi» di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che è consentita ladozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria. |
5. Lespressione: «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui al comma 3, primo periodo, dellarticolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e lespressione: «possono essere utilizzati sistemi diversi» di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che è consentita ladozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria. |
Articolo 7. |
Articolo 7. |
(Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136,
in materia |
(Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136,
in materia |
1. Alla legge 13 agosto 2010, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) allarticolo 3, |
a) identica, |
1) al comma 1 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.»; |
1) al comma 1, le parole: «bonifico bancario o postale» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni»; |
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: |
2) identico; |
«2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per lintero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.»; |
|
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2-bis) al comma 3, le parole: «500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.500 euro» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Leventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo lobbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti»; |
3) al comma 4 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.»; |
3) al comma 4, le parole: «bonifico bancario o postale» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni»; |
4) il comma 5 è sostituito dal seguente: |
4) identico: |
«5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dallAutorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dellarticolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).»; |
«5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dallAutorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dellarticolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino alladeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento»; |
5) il comma 6 è abrogato; |
5) identico; |
6) il comma 7 è sostituito dal seguente: |
6) identico; |
«7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o allamministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.»; |
|
7) il comma 8 è sostituito dal seguente: |
7) identico; |
«8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, unapposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Lappaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o lamministrazione concedente.»; |
|
8) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente: |
8) identico: |
«9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.». |
«9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.»; |
b) allarticolo 6: |
b) identico: |
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01) al comma 1, le parole: «della clausola risolutiva espressa di cui allarticolo 3, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «dellarticolo 3, comma 9-bis»; |
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02) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «bonifico bancario o postale» sono inserite le seguenti: «o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni»; |
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03) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa lindicazione del CUP o del CIG di cui allarticolo 3, comma 5»; |
|
04) il comma 3 è sostituito dal seguente: |
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«3. Il reintegro dei conti correnti di cui allarticolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse da quelle indicate allarticolo 3, comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, lapplicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito»; |
1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: |
1) identico; |
«In deroga a quanto previsto dallarticolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o lamministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dallarticolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, lopposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede lautorità che ha applicato la sanzione.». |
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2) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente: |
2) identico. |
«5-bis. Lautorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dallarticolo 3.». |
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DISPOSIZIONI IN MATERIA |
DISPOSIZIONI IN MATERIA |
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(Attuazione delle ordinanze dei sindaci) |
(Attuazione dellarticolo 54 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) |
1. Allarticolo 54 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 9 è sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
«9. Al fine di assicurare lattuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto dispone le misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di polizia. Nellambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per lacquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.». |
«9. Al fine di assicurare lattuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nellambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per lacquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.». |
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(Modifiche alla legge 24 novembre 1981,
n. 689, |
(Modifiche alla legge 24 novembre 1981,
n. 689, |
1. Allarticolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa lordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.». |
1. Allarticolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa lordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e questultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti.». |
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DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ |
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ |
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(Disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa e altri incarichi speciali) |
(Disposizioni per assicurare le gestioni
commissariali straordinarie |
1. Allarticolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo il comma 2 è inserito il seguente: |
1. Identico: |
«2-bis. Per lespletamento degli incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonché per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro laliquota del 3 per cento nella dotazione organica, sono collocati in posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio, prorogabile con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno. I viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dellinterno su proposta del Capo del Dipartimento delle Politiche del Personale dellAmministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dellinterno. I funzionari collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera prefettizia sono resi indisponibili un numero di posti per ciascun funzionario collocato in disponibilità equivalenti dal punto di vista finanziario. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II può essere stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai funzionari in disponibilità, in relazione alle funzioni esercitate.». |
«2-bis. Per lespletamento degli incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonché per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i prefetti, i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro laliquota del 3 per cento della dotazione organica, possono essere collocati in posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio, prorogabile con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno. I prefetti, i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dellinterno su proposta del Capo del Dipartimento delle Politiche del Personale dellAmministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dellinterno. I funzionari collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera prefettizia è reso indisponibile un numero di posti, per ciascun funzionario collocato in disponibilità, equivalente dal punto di vista finanziario. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II può essere stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai funzionari in disponibilità, in relazione alle funzioni esercitate.». |
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(Entrata in vigore) |
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1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
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Dato a Roma, addì 12 novembre 2010. |
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NAPOLITANO |
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Berlusconi Maroni Alfano Tremonti Matteoli Romani Brunetta |
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Visto, il Guardasigilli: Alfano. |
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