Legislatura 16º - Disegno di legge N. 2493


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 2493
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VIZZINI e MALAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 2010

Introduzione del reato di omessa denuncia
di richiesta diretta all’estorsione

 

Onorevoli Senatori. – Le recenti investigazioni svolte dagli organi inquirenti maggiormente coinvolti nella repressione del fenomeno del «pizzo» hanno permesso di accertare che raramente l’imprenditore denuncia di propria iniziativa le pressioni subite dal racket delle estorsioni, se non quando è a ciò costretto dalla assoluta evidenza incontrovertibile dei fatti aliunde acquisiti. Anzi – circostanza ben più grave – sovente l’imprenditore taglieggiato, anche di fronte alle contestazioni di altre acquisizioni probatorie pregnanti, quali le captazioni intercettative o le annotazioni nei libri paga degli esattori, nega recisamente ogni indebita richiesta di denaro formulatagli dalla malavita.

    Non ci si soffermerà in questa sede, poiché di notoria ed intuitiva evidenza, sulla degenerazione del sistema produttivo causata dall’illecita aggiunta di un costo di esercizio indebitamente scaricato sul consumatore finale e pertanto sull’intero tessuto sociale, ma occorre comunque evidenziare che il fenomeno costituisce anche una precondizione per la criminalità organizzata per il controllo capillare del territorio.
    Peraltro, le norme di autoregolamentazione ed i vari codici etici degli organismi di categoria, se certamente costituiscono il substrato sostanziale per operare in condizioni di liceità all’interno di un mercato sano, non costituiscono deterrente efficace a quelle forme di reticente connivenza che sovente poi evolvono in illecite collusioni.
    Ex altero latere, i tempi sono ormai maturi per introdurre norme che spingano a collaborare gli imprenditori vessati con le autorità inquirenti, nel caso di indebite pretese, potendosi costoro anche giovare delle norme introdotte in favore dei testimoni di giustizia.
    Il disegno di legge mira a introdurre un’autonoma fattispecie di reato, l’omessa denuncia di richiesta estorsiva, che punisce, con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque ometta di denunciare di aver ricevuto sotto qualsiasi forma richiesta di denaro o di altre utilità non dovute. Non è considerato punibile il soggetto che denunzi il fatto o in qualsiasi modo ammetta l’omissione, purché ciò avvenga non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1.  Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)  dopo l’articolo 364, è inserito il seguente:
    «Art. 364-bis. – (Omessa denuncia di richiesta diretta all’estorsione). – Chiunque omette di denunciare all’autorità giudiziaria o a un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire, d’aver ricevuto sotto qualsiasi forma, nell’esercizio di un’attività economica, richieste di denaro o di altre utilità non dovute, idonee a procurare ad altri un ingiusto profitto con proprio danno, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. Il soggetto di cui al primo periodo non è punibile se denunzia il fatto o in qualunque modo ammette l’omissione, non oltre la chiusura delle indagini preliminari del procedimento penale comunque intrapreso nello stesso caso per il delitto di estorsione.»;
        b) all’articolo 376, primo comma, dopo le parole: «Nei casi previsti dagli articoli» è inserita la seguente: «364-bis,».