Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 2493
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DISEGNO DI LEGGE diniziativa dei senatori VIZZINI e MALAN COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 2010 Introduzione del reato di omessa denuncia
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Onorevoli Senatori. Le recenti investigazioni svolte dagli organi inquirenti maggiormente coinvolti nella repressione del fenomeno del «pizzo» hanno permesso di accertare che raramente limprenditore denuncia di propria iniziativa le pressioni subite dal racket delle estorsioni, se non quando è a ciò costretto dalla assoluta evidenza incontrovertibile dei fatti aliunde acquisiti. Anzi circostanza ben più grave sovente limprenditore taglieggiato, anche di fronte alle contestazioni di altre acquisizioni probatorie pregnanti, quali le captazioni intercettative o le annotazioni nei libri paga degli esattori, nega recisamente ogni indebita richiesta di denaro formulatagli dalla malavita.
Non ci si soffermerà in questa
sede, poiché di notoria ed intuitiva evidenza, sulla degenerazione
del sistema produttivo causata dallillecita aggiunta di un costo
di esercizio indebitamente scaricato sul consumatore finale e pertanto
sullintero tessuto sociale, ma occorre comunque evidenziare che il
fenomeno costituisce anche una precondizione per la criminalità
organizzata per il controllo capillare del territorio.
Peraltro, le norme di autoregolamentazione
ed i vari codici etici degli organismi di categoria, se certamente costituiscono
il substrato sostanziale per operare in condizioni di liceità allinterno
di un mercato sano, non costituiscono deterrente efficace a quelle forme
di reticente connivenza che sovente poi evolvono in illecite collusioni.
Ex altero latere, i tempi sono
ormai maturi per introdurre norme che spingano a collaborare gli imprenditori
vessati con le autorità inquirenti, nel caso di indebite pretese,
potendosi costoro anche giovare delle norme introdotte in favore dei testimoni
di giustizia.
Il disegno di legge mira a introdurre
unautonoma fattispecie di reato, lomessa denuncia di richiesta
estorsiva, che punisce, con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque
ometta di denunciare di aver ricevuto sotto qualsiasi forma richiesta di
denaro o di altre utilità non dovute. Non è considerato punibile
il soggetto che denunzi il fatto o in qualsiasi modo ammetta lomissione,
purché ciò avvenga non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
Art. 1.
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo
larticolo 364, è inserito il seguente:
«Art. 364-bis. (Omessa denuncia
di richiesta diretta allestorsione). Chiunque omette di
denunciare allautorità giudiziaria o a unaltra autorità
che a quella abbia obbligo di riferire, daver ricevuto sotto qualsiasi
forma, nellesercizio di unattività economica, richieste
di denaro o di altre utilità non dovute, idonee a procurare ad altri
un ingiusto profitto con proprio danno, è punito con la pena della
reclusione da uno a cinque anni. Il soggetto di cui al primo periodo non
è punibile se denunzia il fatto o in qualunque modo ammette lomissione,
non oltre la chiusura delle indagini preliminari del procedimento penale
comunque intrapreso nello stesso caso per il delitto di estorsione.»;
b) allarticolo
376, primo comma, dopo le parole: «Nei casi previsti dagli articoli»
è inserita la seguente: «364-bis,».