Legislatura 16º - Commissioni 1° e 2° riunite - Resoconto sommario n. 91 del 21/12/2010


 

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

(Affari Costituzionali) 

(Giustizia)  

 

MARTEDÌ 21 DICEMBRE 2010

91ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.  

 

            La seduta inizia alle ore 14,35.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  

 

     Su proposta del presidente della Commissione affari costituzionali VIZZINI, le Commissioni riunite deliberano all'unanimità di integrare l'ordine del giorno con i disegni di legge n. 2493, d'iniziativa dei senatori Vizzini e Malan, concernente l'introduzione del reato di omessa denuncia del danno estorsivo e 2498, del senatore Vizzini, in materia di collaboratori di giustizia, entrambi assegnati in data di oggi.

 

Il presidente della Commissione giustizia BERSELLI  dà poi assicurazione alla senatrice Della Monica che il disegno di legge n. 2299, già assegnato alla Commissione giustizia, sempre in materia di collaboratori di giustizia, verrà congiunto agli altri non appena riassegnato alle Commissioni riunite.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(2494) Nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica  

(582) LI GOTTI ed altri.  -  Misure di contrasto alla criminalità organizzata. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle misure di prevenzione. Disposizioni per il potenziamento degli uffici giudiziari e sul patrocinio a spese dello Stato, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento 

(733-bis) Modifiche degli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 14 gennaio 2009, dell'articolo 1, commi 4 e 5, del testo proposto dalle Commissioni permanenti 1a e 2a riunite per il disegno di legge n. 733, d'iniziativa governativa 

(1324) D'ALIA.  -  Modifica  al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di prolungamento del periodo di validità del permesso di soggiorno per ricerca di lavoro  

(1365) D'ALIA.  -  Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose  

(1445) LI GOTTI ed altri.  -  Modifiche degli articoli 648 - bis e 648 - ter del codice penale in materia di autoriciclaggio, nonché nuove disposizioni in materia di prevenzione applicabili agli strumenti finanziari, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento 

(1454) DELLA MONICA ed altri.  -  Modifiche agli articoli 648 - bis e 648 - ter del codice penale in materia di autoriciclaggio  

(1496) CASSON ed altri.  -  Norme in materia di misure patrimoniali di sicurezza e prevenzione contro la criminalità organizzata, certificazione antimafia, nonché delega al Governo per la custodia, la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e per la disciplina degli effetti fiscali del sequestro, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento 

(1629) VIZZINI.  -  Modifiche agli articoli 648 - bis e 648 - ter del codice penale in materia di autoriciclaggio  

(2199) LI GOTTI ed altri.  -  Modifiche agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale in materia di associazioni di tipo mafioso e di scambio elettorale politico-mafioso  

(2301) LI GOTTI ed altri.  -  Modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 in materia di collaboratori di giustizia  

(2305) DELLA MONICA ed altri.  -  Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico mafioso  

(2493) VIZZINI e MALAN.  -  Introduzione del reato di omessa denuncia di richiesta diretta all'estorsione  

(2498) VIZZINI.  -  Modifiche all'articolo 16 - quater del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in materia di collaboratori di giustizia

(Esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)  

 

Il presidente della Commissione affari costituzionali VIZZINI (PdL)  sottolinea che, con l'esame del disegno di legge presentato dal Governo in materia di sicurezza pubblica, si intraprende un iter per l'approvazione di un corpus organico di misure condivise, particolarmente qualificanti per la lotta al crimine organizzato.

Il possibile percorso comune è stato individuato nella seduta delle Commissioni riunite del 15 dicembre, quando si è convenuto di approvare in tempi rapidi e senza modificazioni il decreto-legge in materia di sicurezza, nella comune volontà di procedere senza divisioni o sterili contrapposizioni politiche. I senatori dei Gruppi di opposizione avevano richiamato l'attenzione su una questione di particolare rilievo, connessa all'impegno assunto dal Governo di sostenere la discussione e l'approvazione delle proposte di legge in materia di reati di associazione di stampo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, autoriciclaggio e scambio elettorale politico-mafioso, nonché misure sui collaboratori di giustizia e altri interventi volti a rendere più rapido ed efficace il procedimento di adozione delle misure di prevenzione patrimoniale. Ritenendo che la sede legislativa più adeguata per realizzare quegli importanti obiettivi fosse proprio la conversione del decreto-legge, i senatori di opposizione avevano rilevato l'assenza di quelle misure e  avevano presentato numerosi emendamenti aggiuntivi. Tuttavia, la Presidenza delle Commissioni riunite ha deciso di dichiarare l'inammissibilità di molti emendamenti presentati, rispettando le norme del Regolamento e la recente prassi, ispirata al maggiore rigore nel sindacato sull'ammissibilità degli emendamenti ai decreti-legge, sollecitato anche dal Presidente della Repubblica e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Rammenta che il ministro Maroni ha convenuto su un percorso concordato, con il consenso dell'opposizione. Lo strumento legislativo individuato è il disegno di legge in materia di sicurezza pubblica, opportunamente assegnato alle Commissioni riunite affinché possa essere incardinato insieme ai disegni di legge già presentati nelle materie richiamate nell'ordine del giorno citato.

Propone di procedere alla costituzione di un comitato ristretto che elabori un testo base quanto più possibile condiviso.

Nell'illustrare il disegno di legge n. 2494, si sofferma sull'articolo 1, recante disposizioni volte a disciplinare l'utilizzo da parte della polizia degli autoveicoli e degli altri beni mobili registrati sequestrati alle organizzazioni criminali ovvero nel corso di operazioni antidroga. L'articolo 2 amplia le modalità di accesso delle associazioni al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso: attraverso una modifica del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 512 del 1999, si prevede che, ai fini dell'accesso al Fondo, siano equiparate alle persone fisiche le associazioni che prevedono, tra gli scopi statutari, il contrasto alle organizzazioni criminali di stampo mafioso e ai reati di estorsione e usura costituite parte civile e a favore delle quali sia stata emessa sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni per reati di mafia. L'articolo 3 elimina l'obbligo di ottenere una licenza dal questore per l'apertura di internet point e l'obbligo, per i titolari e i gestori di internet point, di identificare gli utenti e di monitorarne l'attività. La ratio dell'abrogazione risiede soprattutto nel ridurre quanto più possibile gli appesantimenti burocratici necessari per l'archiviazione di documenti; in proposito nota che in nessun Paese occidentale è prevista una normativa così rigorosa, tuttavia occorre un attento bilanciamento tra la libertà di comunicazione, sviluppo della new economy e idonei standard  di sicurezza.

Illustra, quindi, l'articolo 4, che introduce la possibilità di disporre misure di prevenzione personale nei confronti di chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, esercita la prostituzione o invita ad avvalersene. In particolare, viene esteso l'ambito di applicazione della legge n. 1423 del 1956, recante misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica incolumità: tali misure sono estese ai soggetti che, in violazione delle ordinanze contingibili e urgenti dei sindaci, sono dediti a esercitare la prostituzione o a invitare ad avvalersene in luogo pubblico o aperto al pubblico, mettendo in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, ovvero turbando la civile convivenza.

Il Capo II reca disposizioni in materia di immigrazione e di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari. L'articolo 5 delega il Governo a trasferire agli enti locali le competenze in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno, al fine di conseguire un impiego più razionale delle risorse umane e strumentali della Polizia di Stato per l'espletamento dei compiti di ordine pubblico e sicurezza, nonché per realizzare riduzioni di spesa. L'articolo 6 modifica gli strumenti per la gestione dei flussi migratori di cui all'articolo 3 del testo unico sull'immigrazione. In particolare, la lettera a) sopprime il documento programmatico triennale relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato; la lettera b) posticipa il termine di adozione del "decreto flussi" annuale dal 30 novembre al 31 dicembre di ogni anno; la lettera c) rende più flessibile la disciplina transitoria che può essere adottata in caso di mancata pubblicazione del decreto annuale; la lettera d) modifica la disciplina dell'iscrizione alle liste di collocamento del lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che abbia perduto il posto di lavoro. L'articolo 7 modifica la disciplina della circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, al fine di renderla maggiormente conforme alla normativa comunitaria, recependo una serie di rilievi mossi dalla Commissione europea. Sottolinea, in particolare, due modifiche: l'introduzione di un comma 3-bis all'articolo 9 del decreto legislativo n. 30 del 2007, con cui si chiarisce che, nel verificare se il cittadino comunitario ha risorse economiche sufficienti e una copertura sanitaria idonea per sé e per i propri familiari, si procede a una valutazione della situazione complessiva dell'interessato; la precisazione che il possesso di un'attestazione anagrafica o di un qualsiasi documento di soggiorno non è un prerequisito per l'esercizio di un diritto o per il completamento di una formalità amministrativa, potendo la qualità del beneficiario essere attestata con qualsiasi mezzo di prova.

Si sofferma quindi sul Capo III, che reca nuove disposizioni in materia di carta di identità elettronica. L'articolo 8 riserva al Ministro dell'interno la responsabilità sull'intero processo di produzione e rilascio della carta di identità elettronica e prevede la progressiva unificazione, sul medesimo supporto, della carta di identità elettronica e della tessera sanitaria. L'articolo 9 prevede che la carta di identità venga rilasciata anche ai minori. Lo stesso articolo esenta i minori di età inferiore ai 12 anni dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali. L'articolo 10 prevede sanzioni per il responsabile del procedimento dell'ufficio dell'anagrafe che ritardi la trasmissione delle variazioni di residenza all'Indice nazionale delle anagrafi.

Passa poi a illustrare il disegno di legge n. 1324, d'iniziativa del senatore D'Alia, che modifica il testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), con riguardo al prolungamento del periodo di validità del permesso di soggiorno per la ricerca di lavoro. L'originaria formulazione del comma 11 dell'articolo 22 del testo unico prevedeva un anno quale tempo minimo garantito per la ricerca di una nuova occupazione. A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 189 del 2002 il termine è stato dimezzato a sei mesi. La proposta legislativa ha lo scopo di ripristinare il termine originario, prolungando, dunque, da sei mesi a un anno il permesso di soggiorno per ricerca di occupazione.

Infine, il disegno di legge n. 1365, sempre d'iniziativa del senatore D'Alia, propone una modifica della legge n. 575 del 1965, in materia di assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose. Sono potenziate le funzioni dell'Agenzia del demanio e viene semplificata la procedura relativa alla destinazione dei beni confiscati, affidandola al prefetto della provincia in cui si trova lo stesso. Ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, il prefetto comunica immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al presidente della regione e al presidente della provincia, nonché al sindaco del comune ove si trova il bene, l’avvenuta acquisizione al patrimonio dello Stato del bene confiscato. Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il prefetto adotta il provvedimento di destinazione dei beni confiscati, acquisiti i pareri dell’Agenzia del demanio, del sindaco del comune ove si trova il bene, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore nazionale antimafia e sentito, ove necessario, l’amministratore del bene, sulla base della stima del valore dei beni quale risultante dal rendiconto di gestione dell’amministratore giudiziario ovvero sulla base di stima effettuata dall’Agenzia del demanio. Il disegno di legge, infine, stabilisce che dopo la confisca l’amministratore versa a un apposito fondo le somme di denaro confiscate, le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati e i titoli, le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Si dispone, inoltre, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati, le modalità di scelta del cessionario o dell’affittuario da parte del prefetto o dell’amministratore; si stabilisce le percentuali e le destinazioni dei proventi derivanti dal loro impiego. I provvedimenti emanati sono immediatamente esecutivi. Infatti il prefetto, per la destinazione dei beni confiscati, può disporre lo sgombero di quelli abusivamente occupati mediante l’ausilio della forza pubblica. Ove il rilascio dell’immobile non avvenga spontaneamente, il prefetto procede decorsi novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo di confisca al titolare del diritto reale o personale di godimento.

 

         Il relatore per la 2a Commissione, presidente BERSELLI(PdL), dopo aver ricordato le ragioni sottese alla richiesta di rassegnazione alle Commissioni riunite dei disegni di legge congiunti all'ordine del giorno sottolinea come questi disegni di legge possano essere distinti in cinque categorie: il disegno di legge n. 582 del senatore Li Gotti ed altri ed il disegno di legge n. 1496 del senatore Casson ed altri, dei quali la Commissione giustizia aveva già iniziato l'esame, e ai quali si è poi aggiunto il disegno di legge n. 1365 del senatore D'Alia, hanno ad oggetto le norme di misure patrimoniali di sicurezza e prevenzione della criminalità organizzata, nonché la custodia, la gestione e l'assegnazione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali; la seconda categoria riguarda i disegni di legge che hanno ad oggetto il riciclaggio per i quali pure la Commissione giustizia aveva iniziato l'iter d'esame e si tratta del disegno di legge n. 733-bis, derivante dallo stralcio del disegno di legge n. 733 che recava disposizioni in materia di sicurezza pubblica ed è poi diventato la legge n. 94 del 2009, quindi i disegni di legge n. 1445 del senatore Li Gotti ed altri, n. 1454 della senatrice Della Monica ed altri, n. 1729 del senatore Vizzini; vi sono poi due disegni di legge in materia di scambio elettorale politico-mafioso, vale a dire i disegni di legge n. 2099 dei senatori Li Gotti ed altri e n. 2305 dei senatori Della Monica ed altri; vi sono ancora i disegni di legge n. 2301 dei senatori Li Gotti ed altri, cui si aggiungono il disegno di legge n. 2498 del senatore Vizzini, assegnato in data di oggi, e il disegno di legge n. 2299 dei senatori Della Monica ed altri, in corso di riassegnazione, in materia di collaboratori di giustizia; infine, vi è il disegno di legge n. 2493 in materia di richieste estorsive.

Per quanto riguarda il primo gruppo di disegni di legge, l'Atto Senato n. 582 riproduce integralmente un provvedimento presentato dal Governo Prodi alla fine della XV legislatura sulla base dei lavori di un gruppo interministeriale istituito presso il Ministero della giustizia, e reca una delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzando altresì l'emanazione di decreti integrativi e correttivi.

Il disegno di legge n. 1496, invece, riprendendo alcun progetti di iniziativa parlamentare presentati sempre nel corso della XV legislatura, introduce nel nostro ordinamento il principio innovativo dell'obbligatorietà del sequestro penale dei beni posseduti in valore sproporzionato al reddito nonché dei beni che, senza essere direttamente prodotto, prezzo o profitto del reato, corrispondano al valore di questo.

Entrambi i disegni di legge innovano poi radicalmente la materia delle misure di prevenzione patrimoniali, secondo linee che vanno però armonizzate con quanto introdotto dalla legge n. 94 del 2009.

Di particolare interesse appaiono inoltre la tipizzazione del concorso esterno nell'organizzazione mafiosa recata dal disegno di legge n. 1496 e l'introduzione, anche da parte del disegno di legge n. 582, di nuove fattispecie di reato quali la violazione degli obblighi relativi alle misure di prevenzione, l'impedimento e l'esecuzione delle misure di prevenzione, l'interposizione fittizia, la simulazione di credito, la guida abusiva di veicoli a motore da parte del sorvegliato speciale, la violazione dei divieti di autorizzazione e concessione conseguiti all'applicazione di una misura di prevenzione.

Si propongono poi modifiche in materia di certificazione antimafia. Il disegno di legge n. 1496 prevede che le imprese che intendano partecipare ai concorsi pubblici superiore ad un certo importo debbano essere iscritte in un apposito albo, in mancanza del quale non possono ricevere il certificato di impermeabilità all'infiltrazione mafiosa.

Entrambi i disegni di legge recano poi una serie di disposizioni dirette a rafforzare gli uffici giudiziari requirenti e giudicanti e a tutelare i testimoni di giustizia.

In particolare, il capo II del disegno d legge n. 582 istituisce presso i tribunali distrettuali un posto di Presidente di sezione dei giudici delle indagini preliminari, mentre nelle regioni fortemente caratterizzate da fenomeni di criminalità organizzata si propone di incrementare il numero dei procuratori aggiunti, riducendo corrispondentemente quello dei sostituti.

Quanto al disegno di legge n. 1365, esso affronta più speficamente la problematica dell'assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, stabilendo una nuova procedura, sotto il controllo del prefetto, diretta ad impedire che le associazioni criminali di stampo mafioso possano indirettamente ritornare nel controllo dei beni confiscati.

Per quanto riguarda i disegni di legge in materia di autoriciclaggio, essi intervengono sugli articolo 648-bis e 648-ter del codice penale sopprimendo la clausola di riserva "fuori dei casi di concorso del reato", in modo da consentire l'autonoma rilevanza penale dell'autoriciclaggio.

Il disegno di legge n. 733-bis, poi, prevede altresì che le disposizioni sul riciclaggio si applichino anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano la naturale destinazione dei beni ovvero, in caso di utilizzo di denaro, che non presentino carattere speculativo, imprenditoriale o commerciale.

Rileva che il disegno di legge n. 1445 presenta una portata più ampia, dal momento che modifica anche la disciplina delle modalità di esecuzione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro.

Per quanto concerne poi i disegni di legge nn. 2199 e 2305, essi intervengono entrambi sull'articolo 416-ter, in materia di scambio elettorale politico-mafioso, nel senso di estendere l'applicabilità della sanzione anche a chi si adopera per far ottenere la promessa di voti, così come configurata dall'articolo 416-bis, nonché a configurare in materia più estensiva l'oggetto della promessa.

Il disegno di legge n. 2305, poi, interviene anche sull'articolo 416-bis, sia configurando in maniera alternativa gli elementi della condizioni di assoggettamento e dell'omertà, sia con una modifica all'ottavo comma recante una norma di salvezza diretta a ricomprendere nel reato di associazione di tipo mafioso tutte le organizzazioni che presentino le caratteristiche richieste dall'articolo, comunque denominate.

Per quanto riguarda i disegni di legge nn. 2301, 2498 e 2299, in materia di collaboratori di giustizia, essi modificano l'articolo 16-quater del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ridenominando in primo luogo  il verbale illustrativo dei contenuti della riepilogazione come verbale riepilogativo e consentendo che, in casi di particolare rilevanza e complessità delle notizie rese o difficoltà di effettuare necessari riscontri, il termine di 180 giorni dalla sottoscrizione del verbale stesso, entro il quale devono il collaboratore deve rendere alla procura della Repubblica tutte le informazioni in suo possesso, possa essere raddoppiato. Il disegno di legge n. 2943, infine, introduce una nuova fattispecie di reato consistente nella mancata denuncia di richieste estorsive.

            Conclude invitando i Gruppi a designare entro il prossimo 11 gennaio due rappresentanti (uno per Commissione) per il Comitato ristretto.

 

         Il senatore LONGO(PdL), a nome del capogruppo Mugnai, designa quale componente del Gruppo del Popolo delle Libertà della Commissione giustizia, il senatore Centaro.

 

         Il senatore CASSON (PD)  nel condividere l'esigenza di assicurare stringenti tempi di esame ai provvedimenti in titolo, esprime preoccupazione per la decisione di congiungere anche provvedimenti che interessano solo in parte temi oggetto dell'ordine del giorno, riguardando anche questioni più ampi in materia di sicurezza.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD)  condivide le preoccupazione palesate dal senatore Casson, esprimendo perplessità per la decisione di ricomprendere anche provvedimenti di carattere generale che affrontano tra gli altri aspetti sui quali già si è intervenuti in via legislativa.

 

Il presidente BERSELLI (PdL)  rassicura gli oratori testè intervenuti, sottolineando come la scelta dei provvedimenti da congiungere sia stata effettuata sulla base dei contenuti previsti nell'ordine del giorno citato. A ben vedere infatti sono state respinte tutte le richieste seppure autorevoli di congiungere provvedimenti vertenti sul tema della sicurezza ma non puntualmente riconducibili all'ordine del giorno. Per quanto riguarda i provvedimenti più complessi congiunti competerà al Comitato ristretto escluderne le parti non strettamente ricompresse nell'ordine del giorno G1.

 

Il senatore PARDI (IdV)  preannuncia che insieme al senatore Li Gotti è designato quale componente del Comitato ristretto.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 15,05.