Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 2494
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DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dellinterno (MARONI) di concerto con il Ministro della giustizia (ALFANO) con il Ministro dello sviluppo economico (ROMANI) con il Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione
(BRUNETTA) con il Ministro delleconomia e delle finanze (TREMONTI) e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
(FITTO) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 2010 Nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica
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Onorevoli Senatori. Con il presente disegno di legge il Governo intende apprestare ulteriori misure a garanzia della sicurezza dei cittadini, implementando il sistema normativo con strumenti sempre più efficaci e incisivi per il contrasto alla illegalità e alla criminalità organizzata, per corrispondere alla diffusa e crescente richiesta di sicurezza.
Questo disegno di legge è strettamente
collegato al decreto-legge recante «Misure urgenti in materia di sicurezza»
che il Governo ha approvato nello stesso Consiglio dei ministri, il 5 novembre
scorso, (si veda, in questa fase delliter, latto Senato
n. 2479) insieme al quale costituisce il secondo pacchetto sicurezza, dopo
quello approvato nel primo Consiglio dei ministri, svoltosi a Napoli il
21 maggio 2008.
Gli interventi normativi proposti
hanno effetti, in particolare: nel settore del contrasto alla criminalità
organizzata e della sicurezza pubblica, con specifiche disposizioni per
snellire limmediato utilizzo dei beni mobili sequestrati alla criminalità
organizzata, per laccesso al Fondo di rotazione per la solidarietà
alle vittime dei reati di tipo mafioso, per la liberalizzazione del Wi.Fi
e per il contrasto della prostituzione su strada, nonché nella materia
dellimmigrazione e della normativa per la circolazione dei cittadini
comunitari. Su questultimo aspetto, il disegno di legge contiene
disposizioni per ladeguamento dellordinamento nazionale a quello
comunitario in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari
e dei loro familiari, volte ad evitare limminente apertura di procedure
di infrazione già annunciate.
Viene, inoltre, profondamente innovato
il sistema della carta di identità elettronica, il cui processo
di produzione e rilascio viene attribuito al Ministero dellinterno,
ponendo così fine ad una fase di sperimentazione durata circa dieci
anni.
Il disegno di legge si compone di
10 articoli.
Il Capo I, allarticolo 1, al
fine di consentire limmediato utilizzo dei beni mobili registrati
oggetto di un provvedimento di sequestro antimafia, e a seguito di operazioni
antidroga, dispone che dopo lassegnazione ai soggetti che ne avevano
fatto richiesta, soprattutto agli organi di polizia anche per le esigenze
di polizia giudiziaria, il bene debba essere immatricolato ed intestato
allufficio cui appartiene il soggetto usuario. Viene prevista la
possibilità della restituzione del bene, anche per equivalente,
nel caso in cui al provvedimento di sequestro non faccia seguito la confisca
ed il bene debba essere restituito al legittimo proprietario.
Larticolo 2 modifica larticolo
4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, estendendo il diritto di accedere
al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati
di tipo mafioso oltre alle persone fisiche anche alle associazioni
che hanno tra gli scopi statutari il contrasto alle organizzazioni criminali
di stampo mafioso ed ai reati di estorsione ed usura, che si siano regolarmente
costituite in un giudizio penale o civile come parte lesa ai fini del risarcimento.
Larticolo 3, al fine di superare
le restrizioni al libero accesso alla rete Wi.Fi, abroga larticolo
7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (cosiddetto «decreto Pisanu»).
La disposizione sottopone sino al 31 dicembre 2010 ad autorizzazione
di polizia lapertura di Internet point, servizi pubblici e
circoli privati che mettono a disposizione del pubblico apparecchi terminali
utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche e richiede lidentificazione,
previa acquisizione dei dati anagrafici, dei soggetti che utilizzano postazioni
pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche, ovvero punti di accesso
a Internet attraverso tecnologia senza fili.
Gli appesantimenti burocratici dovuti
a fotocopiature e archiviazioni dei documenti degli utenti sono stati indicati
come fattori fortemente penalizzanti per lo sviluppo delle nuove tecnologie
e degli strumenti del web. È stato, inoltre, evidenziato
che in nessun paese occidentale è prevista una normativa tanto rigorosa
sullaccesso alle reti Internet, e soprattutto al Wi.Fi.
In questi anni cè stata
una straordinaria evoluzione tecnologica che può consentire soluzioni
diverse dalle restrizioni del citato «decreto Pisanu» che permettono,
comunque, lattività investigativa.
Nel dibattito parlamentare
sono stati presentati sia alla Camera sia al Senato alcuni disegni di legge
sulla materia potranno essere esaminati e approfonditi tutti quegli
aspetti necessari al superamento del «decreto Pisanu» nella prospettiva
di pervenire ad un giusto equilibrio tra la libertà di comunicazione,
lo sviluppo della new economy e idonei standard di sicurezza.
Larticolo 4 estende lapplicazione
delle misure di prevenzione personali previste dalla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, a coloro che, contravvenendo alle ordinanze dei sindaci,
ai sensi dellarticolo 54, comma 4, del testo unico delle leggi sullordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono dediti ad esercitare la prostituzione o che invitano altri ad avvalersene
in luogo pubblico o aperto al pubblico, mettendo in pericolo la sicurezza
o la tranquillità pubblica ovvero turbando la civile e pacifica
convivenza. Il decreto del Ministro dellinterno 5 agosto 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 2008, adottato in attuazione
del sopra citato articolo 54, comma 4, ha, infatti, espressamente previsto
la possibilità per i sindaci di intervenire con le ordinanze contingibili
ed urgenti per prevenire e contrastare «i comportamenti che,
come la prostituzione su strada...., possono offendere la pubblica decenza
anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente
il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati
o che rendono difficoltoso o pericoloso laccesso ad essi» (articolo
2, comma 2, del citato decreto ministeriale 5 agosto 2008.
Il Capo II, allarticolo 5
al fine di conseguire un più razionale impiego delle risorse umane
e strumentali della Polizia di Stato per lespletamento dei compiti
di ordine e sicurezza pubblica, con lulteriore obiettivo di realizzare
riduzioni di spesa contiene una delega al Governo per il trasferimento
agli enti locali della competenza in materia di rinnovo dei permessi di
soggiorno.
I princìpi e criteri direttivi
richiedono:
lindividuazione delle tipologie dei rinnovi che rimangono di competenza del questore, in considerazione delle particolari implicazioni connesse a profili di pubblica sicurezza ovvero della maggiore complessità degli accertamenti richiesti (per motivi umanitari, per asilo, per protezione sussidiaria, per motivi di giustizia);
lindividuazione
delle attribuzioni riservate alla questura, compresi i rilievi fotodattiloscopici;
una
specifica intesa assunta in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie
locali per determinare gli ambiti territoriali più idonei, nel rispetto
dei princìpi di sussidiarietà e adeguatezza.
Il decreto legislativo deve essere
adottato entro sei mesi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Larticolo 6 modifica, fra laltro, il comma 4 dellarticolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Viene prevista la semplificazione delle misure per lemanazione del decreto annuale di programmazione dei flussi di ingresso dei cittadini stranieri nel territorio dello Stato e, conseguentemente, del decreto per la determinazione delle quote massime di stranieri da ammettere annualmente.
Larticolo 6 modifica, inoltre,
il comma 11 dellarticolo 22 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998. La disposizione vigente prevede che la perdita
del posto di lavoro (anche per dimissioni) non costituisce motivo di revoca
del permesso di soggiorno per il lavoratore straniero. Il lavoratore può
essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità
del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a sei
mesi.
La modifica che si apporta, ora, a
tale disposizione specifica che, nel cennato periodo, non si computa lintera
durata delle prestazioni pubbliche di sostegno al reddito per disoccupazione,
con conseguente rinnovo del permesso di soggiorno.
Larticolo 7, al fine di corrispondere
ai rilevi mossi dalla Commissione europea in merito alla trasposizione
nellordinamento interno della direttiva 2004/38/CE, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, reca le necessarie modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n, 30. In particolare:
per superare il rilievo formulato dalla Commissione europea, secondo la quale la normativa italiana sovrappone i requisiti per lingresso a quelli per il soggiorno, in difformità da quanto previsto dallarticolo 6, paragrafo 2, della citata direttiva, è stato soppresso ai fini del soggiorno fino a tre mesi nonché del rilascio della carta di soggiorno di durata superiore a tre mesi per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro, il richiamo allobbligo del visto dingresso, ove previsto (comma 1, lettera a), lettera b), numero 2, e lettera c), in relazione allarticolo 6, comma 2, allarticolo 9, comma 5, lettera a), e allarticolo 10, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 30 del 2007);
per
adeguarsi al rilievo formulato dalla Commissione europea, secondo la quale
«la direttiva non prevede la fissazione di un importo minimo prefissato
per legge, contenendo solo un generico richiamo alle risorse sufficienti
ad escludere il ricorso a prestazioni di assistenza sociale» (articolo
8, paragrafo 3, secondo e terzo trattino, della citata direttiva 2004/38/CE),
nella procedura di verifica della sussistenza del requisito della disponibilità
delle risorse economiche sufficienti a garantire il soggiorno oltre i tre
mesi, è stata inserita anche la valutazione della situazione complessiva
dellinteressato quale ulteriore elemento da tenere in debita
considerazione (comma 1, lettera b), numero 1), in relazione allarticolo
9, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2007);
a
seguito dellulteriore rilievo della Commissione europea, secondo
cui, in conformità allarticolo 25 della citata direttiva,
il possesso di unattestazione di iscrizione anagrafica ovvero di
un qualsiasi documento di soggiorno (carta di soggiorno, carta di soggiorno
permanente ovvero ricevuta della domanda di carta di soggiorno di familiare)
non è un pre-requisito per lesercizio di un diritto o per
il completamento di una formalità amministrativa, potendo la qualità
del beneficiario essere attestata con qualsiasi mezzo di prova, è
stata inserita una disposizione che, pur riprendendo il principio enunciato
dalla direttiva stessa, fa comunque salva lattuale disposizione che
mantiene il richiamo ai mezzi di prova previsti dalla vigente disciplina
(comma 1, lettera d), in relazione allarticolo 19, comma 4,
del decreto legislativo n. 30 del 2007);
in
accoglimento di una precisa richiesta della Commissione, è stato
esplicitato il principio di cui allarticolo 14, paragrafo
3, della direttiva che leventuale ricorso al sistema di assistenza
sociale non è considerato, automaticamente, come causa di allontanamento
ma va valutato caso per caso. Daltra parte, già il vigente
articolo 13 del decreto legislativo n. 30 del 2007, ai fini del mantenimento
del diritto di soggiorno, fa riferimento alla disponibilità di risorse
economiche che devono essere sufficienti ad impedire che il cittadino comunitario
ed i suoi familiari possano divenire un onere eccessivo per il sistema
di assistenza sociale dello Stato membro ospitante: la valutazione «caso
per caso» è, quindi, in re ipsa (comma 1, lettera f),
numero 1) in relazione allarticolo 21, comma 1, del decreto legislativo
n. 30 del 2007). Unulteriore modifica è stata apportata
al comma 4 del citato articolo 21, che, attualmente, prevede, nei casi
dinottemperanza al provvedimento di allontanamento adottato dal prefetto
quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno
del cittadini dellUnione europea e dei suoi familiari (adottato ai
sensi dellarticolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 30
del 2007), un reato di natura contravvenzionale arresto da un mese
a sei mesi e sanzione pecuniaria da 200 a 2.000 euro qualora il
destinatario venga rintracciato sul territorio nazionale oltre il termine
fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla
presentazione al consolato italiano del Paese di provenienza dellattestazione
dellobbligo di adempimento dellallontanamento (articolo 21,
comma 3).
Si ritiene, invece, più idoneo
sanzionare linottemperanza del provvedimento di allontanamento, sostituendo
il ricorso al sistema sanzionatorio penale con ladozione di un ulteriore
provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico (articolo
20, comma 1) configurandosi, nella circostanza, una pericolosità
desumibile dal comportamento omissivo del destinatario quale turbativa
dellordine sociale, che necessita, pertanto, dellimmediata
esecuzione da parte del questore.
In ottemperanza allarticolo
27, paragrafo 3, della citata direttiva 2004/38/CE, è stata inserita
una disposizione che introduce il termine di due mesi per lo svolgimento
della procedura di consultazione, nellipotesi in cui sia lo Stato
italiano ad essere interpellato (comma 1, lettera g) in relazione
allarticolo 23-bis del decreto legislativo n. 30 del
2007).
Inoltre, in relazione alla disciplina
della procedura di allontanamento del cittadino comunitario, la Commissione
ha rilevato la genericità della gravità della minaccia rappresentata
dal comportamento del cittadino comunitario e dei suoi familiari ai fini
dellallontanamento (la direttiva richiede una minaccia «sufficientemente»
grave articolo 27, paragrafo 2, secondo comma) nonché la
genericità della definizione dei «motivi di sicurezza dello
Stato», che la normativa italiana distingue dai motivi imperativi
di pubblica sicurezza (la direttiva fa riferimento a motivi di ordine pubblico
e pubblica sicurezza articolo 27, paragrafo 1). La Commissione ha
contestato, altresì, il collegamento automatico dellallontanamento
immediato alla sussistenza di tali motivi, laddove la direttiva prevede
che lurgenza dellallontanamento, vada debitamente comprovata
e valutata caso per caso (articolo 27, paragrafo 2).
Pertanto, le novelle:
elencano i presupposti cui riconnettere la sussistenza dei motivi di sicurezza dello Stato, individuati nellappartenenza della persona da allontanare ad una delle categorie di cui allarticolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152. (Disposizioni a tutela dellordine pubblico), nelle quali rientra il compimento di atti sovversivi nei confronti dellordinamento dello Stato o la condanna per uno dei delitti in materia di armi (legge 2 ottobre 1967, n. 895) e precisano che, nelladozione del provvedimento di allontanamento, vengono valutate anche le eventuali condanne per i delitti contro la personalità dello Stato (comma 1, lettera e), numero 1) in relazione allarticolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 30 del 2007);
chiariscono
che i «motivi imperativi di pubblica sicurezza» che giustificano
lallontanamento del comunitario o dei suoi familiari devono essere
considerati sussistenti quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti
che costituiscono una «minaccia concreta, effettiva e sufficientemente
grave ai diritti fondamentali della persona ovvero allincolumità
pubblica» (comma 1, lettera e), numero 2 in relazione allarticolo
20, comma 3) del decreto legislativo n. 30 del 2007);
precisano
che, in materia di esecuzione dellallontanamento, lurgenza
viene valutata caso per caso, in relazione allincompatibilità
dellulteriore permanenza dellinteressato sul territorio nazionale
rispetto al mantenimento della civile e sicura convivenza (comma 1, lettera
e), numero 3), in relazione allarticolo 21, comma 11, del
decreto legislativo n. 30 del 2007).
Con le norme previste nellarticolo 8 viene riservata al Ministero dellinterno la responsabilità sullintero processo di produzione e rilascio della carta di identità elettronica (CIE).
Il processo di emissione della CIE
che diventa documento obbligatorio di identificazione è
finalizzato alla semplificazione dellintero sistema del rilascio
e alla conseguente riduzione dei costi, resi possibili per le potenzialità
offerte dallesistente sistema di interconnessione anagrafica tra
i comuni e il Centro nazionale servizi demografici (CNSD) operante presso
il Ministero dellinterno.
In particolare, si prevede:
il mantenimento delle caratteristiche proprie delle carte valori per la CIE, alla cui produzione il Ministero dellinterno provvede nel rispetto delle norme che regolano la produzione dei documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard di sicurezza internazionali;
lunificazione,
anche progressiva, della CIE con la tessera sanitaria e la conseguente
definizione delle modalità di realizzazione, distribuzione e gestione
del documento unificato;
ladozione
di un decreto del Ministro dellinterno, dintesa con il Ministro
delleconomia e delle finanze e con il Ministro della salute per gli
aspetti relativi alla tessera sanitaria, per la definizione delle modalità
tecniche di attuazione;
nelle
more della unificazione nella CIE, il mantenimento della competenza del
Ministero delleconomia e delle finanze per la generazione della tessera
sanitaria su supporto di Carta nazionale dei servizi.
Larticolo 9 novella ed integra larticolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Nello specifico, con la modifica del
primo comma dellarticolo 3 del citato testo unico, si sopprime il
limite di età di rilascio della carta didentità, attualmente
fissato in anni quindici. In tal modo, si intende prevedere lutilizzo
della carta didentità a qualunque età, analogamente
a quanto previsto dalla disciplina sul passaporto.
Con la modifica del secondo comma,
viene, poi, fissata a tre anni la durata di validità della carta
didentità rilasciata ai minori di anni tre, mentre per i minori
che rientrano nella fascia di età tra i tre e i diciotto anni viene
prevista una durata di validità del documento di cinque anni. Tale
previsione, in coerenza con la disciplina sui passaporti, tiene conto dei
mutamenti fisiologici che interessano i minori delle fasce di età
interessate dalla disposizione. Resta ferma la validità di dieci
anni per la carta di identità rilasciata ai soggetti di età
superiore ai diciotto anni.
In ottemperanza a quanto previsto
dal Regolamento (CE) n. 444/2009 del 6 maggio 2009, si stabilisce
lobbligo di rilevamento delle impronte digitali per i minori a partire
dai dodici anni di età.
Con un comma aggiuntivo sono, infine,
disciplinate le modalità di espatrio del minore di anni quattordici
munito di carta didentità. Le misure ivi indicate, finalizzate
alla tutela del minore, prevedono che debba essere indicato in un
documento vidimato dalla questura o, se redatto allestero, dallautorità
consolare il nome della persona, dellente o della compagnia
di trasporto cui i minori medesimi sono affidati, in assenza dei genitori.
La previsione dellarticolo 10
è finalizzata a consentire il rapido aggiornamento dellIndice
nazionale delle anagrafi (INA), preposto alla circolarità anagrafica
tra le pubbliche amministrazioni, eliminando il divario esistente tra i
dati contenuti nelle anagrafi comunali e quelli dellINA. In tal modo,
si intendono evitare le disfunzioni derivanti dal mancato aggiornamento
di un sistema di interscambio di dati anagrafici, cui fanno riferimento
un ampio numero di amministrazioni pubbliche.
A tal fine il comma 1 dellarticolo
16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, viene integrato con la
previsione, nei casi di ritardo nella trasmissione dei dati, della responsabilità
dellufficiale di anagrafe competente, sia sotto il profilo disciplinare
sia amministrativo-contabile.
Articolo 1. Disposizioni per garantire limmediata disponibilità dei beni sequestrati dallautorità giudiziaria
La norma, al fine di consentire limmediato utilizzo dei beni mobili registrati oggetto di un provvedimento di sequestro antimafia e a seguito di operazioni antidroga, dispone che dopo lassegnazione ai soggetti che ne avevano fatto richiesta, soprattutto agli organi di polizia anche per le esigenze di polizia giudiziaria, il bene debba essere immatricolato ed intestato allufficio cui appartiene il soggetto usuario. In caso di dissequestro del bene, lamministrazione può provvedere alla restituzione del bene, anche per equivalente. Tutti gli oneri diretti e consequenziali derivanti dallattuazione del presente articolo sono sostenuti nellambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Articolo 2. Accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso
La disposizione interviene sullarticolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, come modificato dallarticolo 2, commi 23 e 24, della legge 15 luglio 2009, n. 94, estendendo il diritto di accedere al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso oltre alle persone fisiche anche alle associazioni che hanno tra gli scopi statutari il contrasto alle organizzazioni criminali di stampo mafioso ed ai reati di estorsione ed usura, che si siano regolarmente costituite in un giudizio penale o civile come parte lesa ai fini del risarcimento.
Lestensione della platea dei beneficiari fa riferimento ad ulteriori risorse finanziarie disponibili per la possibilità di destinare al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, con decreto del Ministro dellinterno (ex articolo 1-bis della legge n. 512 del 1999, introdotto dal decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186), una quota del contributo devoluto annualmente al Fondo di solidarietà per le vittime dellestorsione e dellusura, di cui allarticolo 18, comma 1, lettera b), della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
Articolo 3. Accesso ad internet attraverso tecnologia senza fili
La previsione non determina oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita ad abrogare larticolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
Articolo 4. Misure di contrasto della prostituzione
La disposizione non comporta oneri finanziari aggiuntivi in quanto si limita ad estendere lapplicazione delle misure di prevenzione personali a coloro che, contravvenendo alle ordinanze dei sindaci, ai sensi dellarticolo 54, comma 4, del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esercitano la prostituzione o invitano altri ad avvalersene in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Articolo 5. Delega al Governo per il trasferimento ai comuni della competenza per il rinnovo del permesso di soggiorno
La norma contiene la delega al Governo per il trasferimento agli enti locali della competenza in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno, al fine di conseguire un più razionale impiego delle risorse umane e strumentali della Polizia di Stato per lespletamento dei compiti di ordine e sicurezza pubblica e con lulteriore obiettivo di realizzare riduzioni di spesa. Il decreto legislativo deve essere adottato entro sei mesi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Peraltro, poiché non risulta al momento possibile procedere alla quantificazione di eventuali effetti finanziari derivanti dallattuazione della presente delega, si rappresenta che, ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eventuali oneri che non possono essere esclusi attesa la complessità dellintervento potranno essere quantificati in sede di emanazione dei relativi provvedimenti attuativi, individuando la relativa copertura finanziaria.
Articolo 6. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di politiche migratorie e di permesso di soggiorno
La norma apporta modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Comma 1, lettere a),
b), c), e) e f).
Viene prevista la semplificazione
delle misure per lemanazione del decreto annuale di programmazione
dei flussi di ingresso dei cittadini stranieri nel territorio dello Stato
e, conseguentemente, del decreto per la determinazione delle quote massime
di stranieri da ammettere annualmente. La norma non comporta nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Comma 1, lettera d).
Viene modificato il comma
11 dellarticolo 22 del testo unico citato. La disposizione vigente
prevede che la perdita del posto di lavoro (anche per dimissioni) non costituisce
motivo di revoca del permesso di soggiorno per il lavoratore straniero.
Il lavoratore può essere iscritto nelle liste di collocamento per
il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque,
per un periodo non inferiore a sei mesi. La modifica che si apporta, ora,
a tale disposizione specifica che, nel cennato periodo, non si computa
lintera durata delle prestazioni pubbliche di sostegno al reddito
per disoccupazione, con conseguente rinnovo del permesso di soggiorno.
La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 7. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
6 febbraio 2007, n. 30, in materia di permanenza dei cittadini comunitari
e dei loro familiari
La disposizione, al fine di corrispondere ai rilevi mossi dalla Commissione europea in merito alla trasposizione nellordinamento interno della direttiva 2004/38/CE, reca le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Larticolo 7, comma 1, lettere a), b), numero 2), e c), in adesione a specifica censura della Commissione europea, che rilevava la sovrapposizione nel decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE dei requisiti per lingresso a quelli per il soggiorno, mentre la direttiva prevede esplicitamente, ai fini dellingresso e del soggiorno in un altro Stato membro del cittadino UE e del suo familiare, il solo possesso di una carta didentità o di un passaporto in corso di validità, sopprime il richiamo al visto nei seguenti casi:
a) articolo 6, comma 2, relativo al soggiorno per un periodo non superiore a tre mesi del familiare extracomunitario del cittadino dellUnione, per il quale è stato soppresso il riferimento allingresso sul territorio nazionale ai sensi dellarticolo 5, comma 2, (che prevede, ai fini dellingresso, il possesso del visto, ove richiesto). Basterà il possesso del passaporto;
b)
articolo 9, comma 5, lettera a), relativo alliscrizione anagrafica
dei familiari extracomunitari del cittadino UE, per i soggiorni superiori
a tre mesi, nel quale viene soppresso il richiamo al visto dingresso,
ove richiesto. Basteranno un documento didentità o il passaporto,
un documento che attesti la qualità di familiare e lattestato
della richiesta discrizione anagrafica del familiare del cittadino
dellUnione;
c)
articolo 10, comma 3, lettera a), relativo al rilascio della Carta
di soggiorno per i familiari extracomunitari del cittadino UE, per soggiorni
superiori ai tre mesi, nel quale viene eliminato il riferimento al visto
dingresso, qualora richiesto. Basterà il passaporto o documento
equivalente.
Le correzioni apportate, pertanto, disciplinano correttamente il possesso dei documenti richiesti ai familiari extracomunitari del cittadino UE relativamente al diritto di soggiorno breve o superiore ai tre mesi, e non determinano alcun ampliamento del numero dei soggetti interessati; il possesso di idonea documentazione è garanzia del rapporto di familiarità.
Le norme previste non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trovando copertura negli stanziamenti a disposizione del Dipartimento della pubblica sicurezza, destinati alle espulsioni per motivi imperativi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico, In particolare, in relazione alladozione dei provvedimenti di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico di cittadini dellUnione europea o loro familiari, di cui allarticolo 7, comma 1, lettera f), numero 2), è da ritenere che, stante limprevedibilità del numero delle iniziative da assumere e tenuto conto che tali operazioni rientrano nellambito delle attività istituzionali svolte del Ministero dellinterno, i costi dei relativi interventi possano essere fronteggiati nellambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero medesimo.
Articolo 8. Disposizioni in materia di emissione della carta di identità elettronica.
La norma riserva al Ministero dellinterno la responsabilità sullintero processo di produzione e rilascio della carta di identità elettronica CIE, nellambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il processo
di emissione della CIE che diventa documento obbligatorio di identificazione
è finalizzato alla semplificazione dellintero sistema
del rilascio, resa possibile per le potenzialità offerte dallesistente
sistema di interconnessione anagrafica tra i comuni e il Centro nazionale
dei servizi demografici operante presso il Ministero dellinterno.
È prevista
lunificazione, anche progressiva, nellambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, della
CIE con la Tessera sanitaria mediante lutilizzazione, anche ai fini
della produzione e del rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione
vigente per la Tessera sanitaria, ivi inclusi gli utili di gestione della
SOGEI Spa.
Le attività
di cui al presente articolo sono effettuate nellambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
pertanto, non determinano effetti di maggiore onerosità per la finanza
pubblica.
Articolo 9. Disposizioni in materia di rilascio della carta di identità elettronica.
La disposizione modifica ed integra larticolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Si sopprime
il limite di età per il rilascio della carta didentità,
attualmente fissato in anni quindici. Viene, poi, fissata a tre anni la
durata di validità della carta didentità rilasciata
ai minori di tre anni mentre per i minori che rientrano nella fascia di
età tra i tre e i diciotto anni viene prevista una durata di validità
del documento di cinque anni. Sì stabilisce che lobbligo di
rilevamento delle impronte digitali si applichi per i minori a partire
dai dodici anni di età. Sono, infine, disciplinate le modalità
di espatrio del minore di anni quattordici munito di carta didentità,
Si tratta
di interventi di aggiornamento della disciplina di rilascio della carta
di identità senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 10. Disposizioni in materia di indice nazionale delle anagrafi
La norma prevede la responsabilità dellufficiale di anagrafe, a titolo disciplinare e di danno erariale, nei casi di ritardo nella trasmissione dei dati allindice nazionale delle anagrafi (INA). La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è finalizzata a consentire la rapida circolarità dei dati anagrafici, eliminando il divario esistente tra i dati contenuti nelle anagrafi comunali e quelli dellINA ed evitando, in tal modo, le disfunzioni derivanti dal mancato aggiornamento di un sistema di interscambio di dati anagrafici, cui fanno riferimento un ampio numero di amministrazioni pubbliche.
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SICUREZZA E
DI LOTTA
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Art. 1.
(Disposizioni per garantire limmediata disponibilità dei beni mobili iscritti nei pubblici registri)
1. I beni di cui allarticolo 2-undecies, comma 3-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e quelli di cui allarticolo 100 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossidipendenza, di cui al decreto del Presidente del Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, affidati agli organi ivi indicati, sono immatricolati ed intestati allamministrazione di destinazione del bene, a seguito del provvedimento di assegnazione del bene sequestrato e del relativo collaudo da parte degli organi competenti.
2. In caso di provvedimento di dissequestro
del bene assegnato di cui al comma 1, lamministrazione destinataria
del bene, ove lavente diritto non si opponga, può provvedere
alla restituzione del bene anche per equivalente, previa valutazione da
parte dei competenti uffici tecnici dellamministrazione statale.
3. Alle attività disciplinate
dal presente articolo si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio
previsti a legislazione vigente.
(Accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso)
1. Allarticolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, alinea, dopo le parole: «persone fisiche» sono inserite
le seguenti: «e le associazioni che prevedono tra gli scopi statutari
il contrasto alle organizzazioni criminali di stampo mafioso e ai reati
di estorsione ed usura»;
b)
il comma l-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. I soggetti costituiti parte
civile nelle forme previste dal codice di procedura penale e non ricompresi
tra quelli di cui al comma 1, hanno diritto di accesso al Fondo, entro
i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente
al rimborso delle spese processuali»;
c) al comma 2, dopo
le parole: «persone fisiche» sono inserite le seguenti: «e
le associazioni che prevedono tra gli scopi statutari il contrasto alle
organizzazioni criminali di stampo mafioso e ai reati di estorsione ed
usura»;
d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. I soggetti costituiti in un giudizio civile nelle forme previste dal codice di procedura civile e non ricompresi tra quelli di cui al comma 2, hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali».
(Accesso ad internet attraverso
tecnologia
senza fili)
1. Larticolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005; n, 155, e successive modificazioni, è abrogato.
(Misure di contrasto della prostituzione)
1. Le misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n, 1423, possono essere applicate anche nei confronti di coloro che, in violazione delle ordinanze del sindaco di cui allarticolo 54, comma 4, del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il loro comportamento, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti ad esercitare la prostituzione ovvero ad invitare ad avvalersene in luogo pubblico o aperto al pubblico, mettendo in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, ovvero turbando la civile e pacifica convivenza.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E DI PERMANENZA DEl CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI
Art. 5.
(Delega al Governo per il trasferimento ai comuni della competenza per il rinnovo del permesso di soggiorno)
1. Il Governo, al fine di conseguire il più razionale impiego delle risorse umane e strumentali della Polizia di Stato per lespletamento dei compiti di ordine e sicurezza pubblica, con lulteriore obiettivo di realizzare riduzioni di spesa, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il trasferimento agli enti locali delle competenze in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione delle tipologie dei rinnovi dei permessi di soggiorno riservati alla competenza del questore;
b)
individuazione delle attribuzioni riservate alla questura, compresi i rilievi
fotodattiloscopici;
c)
individuazione delle misure necessarie per assicurare, anche con modalità
informatiche o telematiche, linterscambio dei dati tra la questura
e gli enti locali;
d)
determinazione, previa intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie
locali, degli ambiti territoriali degli enti locali interessati al trasferimento,
nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e adeguatezza.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dellespressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che vi provvedono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
(Modifiche al testo unico di cui decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di politiche migratorie e di permesso di soggiorno)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo
3:
1)
i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;
2) al comma 4, primo periodo, le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre», le parole: «, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico,» sono soppresse e, al quarto periodo, le parole: «entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nellultimo decreto emanato» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso dellanno di riferimento, sentita la predetta Conferenza unificata, dal cui parere si prescinde se non reso entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta»;
b) allarticolo 22, comma 11, secondo periodo, le parole: «non inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a sei mesi non computandosi in detto periodo lintera durata delle prestazioni pubbliche di sostegno al reddito per disoccupazione, nel caso in cui il lavoratore extracomunitario ne sia percettore»;
c)
allarticolo 25, comma 3, le parole: «Nei decreti attuativi del
documento programmatico» sono sostituite dalle seguenti: «Nel
decreto di cui allarticolo 3, comma 4, primo periodo»;
d)
allarticolo 39, comma 2, le parole: «assumono iniziative volte
al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui allarticolo
3, promuovendo», sono sostituite dalle seguenti: «promuovono».
(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in materia di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari)
1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 6, comma 2, le parole: «, che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dellarticolo 5, comma 2» sono soppresse;
b) allarticolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini della verifica della
sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche
sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c),
deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale
dellinteressato.»;
2)
al comma 5, lettera a), le parole: «, nonché il visto
dingresso, quando richiesto» sono soppresse;
c) allarticolo
10, comma 3, lettera a), le parole: «, nonché del visto
dingresso, qualora richiesto» sono soppresse;
d)
allarticolo 19, comma 4, dopo le parole: «previsto dalla normativa
vigente», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fermo restando
che il possesso del relativo documento non costituisce condizione per lesercizio
di un diritto»;
e)
allarticolo 20:
1)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I motivi di sicurezza dello Stato
sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie
di cui allarticolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e
successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che
la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo,
agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.
Ai fini delladozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene
conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per
uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo,
titolo primo del codice penale»;
2)
al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I
motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da
allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta,
effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona
ovvero allincolumità pubblica.»;
3)
al comma 9, primo periodo, le parole: «di ordine pubblico o»
sono soppresse;
4)
il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Il provvedimento di allontanamento
per i motivi di cui al comma 1 è immediatamente eseguito dal questore
qualora si ravvisi, caso per caso, lurgenza dellallontanamento
perché lulteriore permanenza sul territorio è incompatibile
con la civile e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui
allarticolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
f) allarticolo
21:
1)
al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Leventuale
ricorso da parte di un cittadino dellUnione o dei suoi familiari
al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa
di allontanamento ma deve essere valutato caso per caso».
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nei confronti dei soggetti di cui
al comma 1, che non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento
di cui al comma 2 e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre
il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dellattestazione
di cui al comma 3, il prefetto può adottare un provvedimento di
allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi dellarticolo
20, immediatamente eseguito dal questore»;
g) dopo larticolo
23 è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. - (Consultazione tra gli
Stati membri). 1. Quando uno Stato membro chiede informazioni
ai sensi dellarticolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, il Ministero
dellinterno Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso
i propri canali di scambio informativo, provvede a fornire gli elementi
entro il termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta».
NUOVE DISPOSIZIONI SULLA CARTA DIDENTITÀ ELETTRONICA
Art. 8.
(Disposizioni in materia di carta
di
identità elettronica)
1. Allarticolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Lemissione della carta
didentità elettronica, che è documento obbligatorio
di identificazione, è riservata al Ministero dellinterno che
vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori
e di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali
di sicurezza e nellambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. È riservata, altresì,
al Ministero dellinterno la fase dellinizializzazione del documento
identificativo, attraverso il CNSD».
2. Con decreto del Ministro dellinterno,
di concerto con i Ministri delleconomia e delle finanze e della salute
per gli aspetti relativi alla tessera sanitaria, unificata alla carta didentità
elettronica ai sensi del comma 3 del presente articolo, da adottare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque
successivamente al decreto di cui al medesimo comma 3, sono determinate
le modalità tecniche di attuazione della disposizione di cui al
comma 1, del presente articolo. Nelle more della definizione delle modalità
di convergenza della tessera sanitaria nella carta didentità
elettronica, il Ministero delleconomia e delle finanze continua ad
assicurare la generazione della tessera sanitaria su supporto di Carta
nazionale dei servizi, ai sensi dellarticolo 11, comma 15, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellinterno, dintesa con il Ministro delleconomia e delle finanze, con il Ministro della salute e con il Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione, è disposta anche progressivamente, nellambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la unificazione sul medesimo supporto della carta didentità elettronica con la tessera sanitaria, nonché il rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria, ivi inclusi gli utili di gestione della Sogei Spa. Le modalità tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato sono stabilite con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione.
(Rilascio della carta di identità elettronica)
1. Allarticolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma
è sostituito dal seguente:
«Il sindaco è tenuto à rilasciare
alle persone aventi nel comune la residenza o la loro dimora una carta
didentità conforme al modello stabilito dal Ministero dellinterno.»;
b) al secondo comma:
1)
dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i minori
di età inferiore a tre anni, la validità della carta didentità
è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto
anni, la validità è di cinque anni.»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esentate dallobbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni»;
c) dopo il quarto
comma è inserito il seguente:
«Per i minori di età inferiore agli
anni quattordici, luso della carta didentità ai fini
dellespatrio è subordinato alla condizione che viaggino in
compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato
su una dichiarazione rilasciata da chi può dare lassenso o
lautorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità
consolari in caso di rilascio allestero, il nome della persona, dellente
o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.».
(Disposizioni in materia di Indice nazionale delle anagrafi)
1. Allarticolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di ritardo nella trasmissione allIndice nazionale delle anagrafi, il responsabile del procedimento ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale».