Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 2498
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DISEGNO DI LEGGE diniziativa del senatore VIZZINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 2010 Modifica allarticolo 16-quater del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82,
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Onorevoli Senatori. Il disegno di legge interviene sulle norme in materia di collaboratori di giustizia, introdotte dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
In particolare si ritiene opportuno
favorire ladozione di misure che consentano lo svolgimento delle
collaborazioni più rilevanti e quindi di maggiore interesse per
la giustizia, prevedendo che, in condizioni ben determinate e con provvedimento
motivato, il giudice possa concedere ai collaboratori di giustizia una
proroga fino ad ulteriori novanta giorni per rendere le informazioni di
cui i medesimi siano a conoscenza.
In particolare, tale facoltà
può essere accordata esclusivamente nei casi di particolare complessità
sia per lampiezza della collaborazione, sia per il numero dei soggetti
coinvolti o per il numero degli episodi criminosi narrati, ovvero per oggettiva
impossibilità di raccogliere dichiarazioni nei termini ordinariamente
previsti.
Art. 1.
1. Allarticolo 16-quater del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in materia di collaboratori di giustizia, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di particolare complessità per lampiezza della collaborazione, per il numero di soggetti coinvolti o per il numero di episodi criminosi narrati, ovvero per oggettiva impossibilità di raccogliere le dichiarazioni entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, il giudice delle indagini preliminari può, su richiesta del pubblico ministero, concedere una proroga del suddetto termine per un periodo ulteriore non superiore a novanta giorni. La richiesta del pubblico ministero deve essere formulata entro il termine di cui al medesimo comma 1 e il giudice decide con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dellarticolo 125, comma 4, del codice di procedura penale, che va comunicata al pubblico ministero richiedente».