Legislatura 16º - Disegno di legge N. 2498


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 2498
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VIZZINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 2010

Modifica all’articolo 16-quater del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,
in materia di collaboratori di giustizia

 

Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge interviene sulle norme in materia di collaboratori di giustizia, introdotte dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

    In particolare si ritiene opportuno favorire l’adozione di misure che consentano lo svolgimento delle collaborazioni più rilevanti e quindi di maggiore interesse per la giustizia, prevedendo che, in condizioni ben determinate e con provvedimento motivato, il giudice possa concedere ai collaboratori di giustizia una proroga fino ad ulteriori novanta giorni per rendere le informazioni di cui i medesimi siano a conoscenza.
    In particolare, tale facoltà può essere accordata esclusivamente nei casi di particolare complessità sia per l’ampiezza della collaborazione, sia per il numero dei soggetti coinvolti o per il numero degli episodi criminosi narrati, ovvero per oggettiva impossibilità di raccogliere dichiarazioni nei termini ordinariamente previsti.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. All’articolo 16-quater del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in materia di collaboratori di giustizia, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    «1-bis. Nei casi di particolare complessità per l’ampiezza della collaborazione, per il numero di soggetti coinvolti o per il numero di episodi criminosi narrati, ovvero per oggettiva impossibilità di raccogliere le dichiarazioni entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, il giudice delle indagini preliminari può, su richiesta del pubblico ministero, concedere una proroga del suddetto termine per un periodo ulteriore non superiore a novanta giorni. La richiesta del pubblico ministero deve essere formulata entro il termine di cui al medesimo comma 1 e il giudice decide con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 125, comma 4, del codice di procedura penale, che va comunicata al pubblico ministero richiedente».