Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
|
N. 582
|
DISEGNO DI LEGGE diniziativa dei senatori diniziativa dei senatori LI GOTTI,
BELISARIO, COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 2008 Misure di contrasto alla criminalità organizzata.
|
Onorevoli Senatori. Nel corso della XV legislatura, il Governo presentò il 13 novembre 2007 il disegno di legge «Misure di contrasto alla criminalità organizzata. Delega al Governo per lemanazione di un testo unico delle misure di prevenzione. Disposizioni per il potenziamento degli uffici giudiziari e sul patrocinio a spese dello Stato».
Il disegno di legge prese il numero
3242 (atto Camera).
La conclusione anticipata della legislatura
non ne ha consentito lesame.
Con questo disegno di legge si propone
larticolato e la relazione che ricalca il disegno di legge 3242 (atto
Camera).
La particolare efferatezza che connota
alcuni recenti fenomeni delinquenziali, laggressività dellattività
riconducibile alla criminalità organizzata e il conseguente allarme
sociale derivante proprio dal frequente ricorrere di gravi condotte delittuose,
idonee ad incidere direttamente sulla sicurezza dei cittadini, inducono
ad un significativo intervento normativo tendente, per un verso, a riordinare
e razionalizzare lintera disciplina vigente in tema di misure di
prevenzione e, per altro verso, ad ottimizzare il funzionamento degli attuali
uffici giudiziari, introducendo modifiche ordinamentali per quanto concerne
gli uffici del giudice per le indagini preliminari (GIP) dei tribunali
aventi sede nei capoluoghi di distretto e negli uffici di procura nelle
sedi particolarmente esposte allazione della criminalità organizzata,
nonché innovando la disciplina per la copertura delle sedi giudiziarie
con più elevata quota di posti vacanti attraverso la previsione
di una cospicua serie di incentivi economici e di carriera.
Per quanto concerne più specificamente
il primo profilo, deve rilevarsi come il corpus normativo recante
la disciplina della complessa e delicata materia delle misure di prevenzione
sia oggi il frutto di una cinquantennale stratificazione normativa. Le
leggi fondamentali sulle misure di prevenzione personali (legge n. 1423
del 1956) e patrimoniali (legge n. 575 del 1965) sono assai risalenti
nel tempo; esse hanno inoltre costituito loggetto di numerosi interventi
modificativi, tanto da assumere allo stato attuale una fisionomia affatto
diversa rispetto a quella originaria.
Sulle due leggi fondamentali si sono
poi innestate numerose leggi speciali, generalmente frutto di una legislazione
di emergenza emanata in momenti di particolare asprezza nella lotta contro
il fenomeno mafioso, che hanno operato modifiche rilevanti in tema di ambito
e procedimento di applicazione, di gestione e destinazione dei beni confiscati,
nonché dei poteri conferiti alle diverse autorità coinvolte
(si vedano, fra tutte, la legge n. 152 del 1975, il decreto-legge
n. 629 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 726
del 1982, le leggi n. 646 del 1982, n. 327 del 1988, il decreto-legge
n. 230 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 282
del 1989 e i decreti-legge n. 143 del 1991, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 197 del 1991, n. 152 del 1991, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991, n. 345 del 1991,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 1991, n. 419
del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 1992,
e n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356
del 1992).
Si rende pertanto necessario e improcrastinabile
un intervento volto a fornire una sistemazione organica alla materia, eliminando
aporie, lacune e contraddizioni che oggi caratterizzano la stessa.
Un semplice accorpamento della normativa
vigente sarebbe facilmente operabile per il tramite del meccanismo cosiddetto
«taglia-leggi» previsto dalla legge 28 novembre 2005, n. 246
(recante «Semplificazione e riassetto normativo per lanno 2005»),
il quale consente, per le leggi emanate anteriormente al 1970, di procedere
mediante decreto legislativo allorganizzazione delle disposizioni
da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, nonché
alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto,
anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle
pubblicate successivamente al 1970.
Tale operazione, tuttavia, risulterebbe
sorda al lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale che ha nel corso
degli anni evidenziato profili di criticità, lacune e obsolescenza
dellattuale disciplina, cui unoperazione meramente compilativa
non potrebbe porre rimedio.
Si è pertanto optato per la
previsione di una legge di delega per la redazione di un testo unico, che
dovrebbe porsi come un vero e proprio «codice delle misure di prevenzione»
ed esaurire in sé tutta la disciplina della materia. Nella redazione
dei princìpi e criteri direttivi di delega si è tenuto conto
del contributo fornito da numerosi progetti di legge parlamentari, del
lavoro operato dalla Commissione per la ricognizione e il riordino della
normativa di contrasto della criminalità organizzata, istituita
presso il Ministero della giustizia e presieduta dal professor Fiandaca,
nonché della relazione del Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni
criminali.
In via assolutamente generale, i più
importanti problemi sollevati possono riassumersi nei punti che seguono.
Primo e ineludibile profilo di criticità
appare costituito dalla natura accessoria delle misure di prevenzione patrimoniale
rispetto a quelle personali; appare oggi necessario passare da un approccio
incentrato sulla «pericolosità del soggetto» a una visione
imperniata sulla «pericolosità del bene» in ragione del
suo vincolo di strumentalità con lazione criminale, bene che,
per la sua provenienza illegale e in virtù della sua reimmissione
nel circuito economico, è in grado di alterare il sistema legale
di circolazione della ricchezza, minando così alla radice le fondamenta
di uneconomia di mercato.
È quindi necessario prevedere
che le misure di prevenzione patrimoniali possano essere applicate anche
disgiuntamente rispetto alle misure di prevenzione personali; da ciò
discende, a cascata, la necessità di prevedere la possibilità
di aggredire il patrimonio mafioso anche in caso di morte del proposto
o del sottoposto.
In secondo luogo si pone il problema
della competenza a procedere alle investigazioni patrimoniali e a formulare,
corrispondentemente, la proposta di misura. Infatti, si è da più
parti evidenziata lincongruenza della normativa vigente in tema di
attribuzioni del pubblico ministero. La stessa prevede, infatti, che sia
il pubblico ministero localmente competente ad effettuare le indagini e
ad intervenire nel corso del procedimento di applicazione delle misure
di prevenzione.
Peraltro, in ambito di misure di prevenzione
cosiddette «antimafia» ossia delle misure di prevenzione
applicate ai sensi della legge n. 575 del 1965 ai soggetti indiziati
di appartenere ad associazioni criminose di stampo mafioso deve
essere valorizzata lesperienza delle direzioni distrettuali antimafia,
detentrici di un patrimonio informativo notevolissimo in materia, il quale
ben potrebbe essere sfruttato in maniera migliore attraverso lattribuzione
alle stesse della competenza a indagare e a proporre le misure di prevenzione
in questione.
Parallelamente, appare necessario
procedere ad una ridefinizione dei compiti e delle funzioni del procuratore
nazionale antimafia.
Si ritiene, inoltre, necessario codificare
i princìpi dellobbligatorietà delle investigazioni
patrimoniali e dellesercizio dellazione di prevenzione, dopo
lesercizio dellazione penale per taluno dei reati di cui allarticolo
51, comma 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale,
salvo che ciò possa pregiudicare gravemente le investigazioni. Qualora
esse non abbiano condotto a risultati, si prevede una forma di archiviazione
da parte del pubblico ministero.
Si prevede, inoltre, la possibilità
di procedere al sequestro e alla confisca di prevenzione nei confronti
di persone giuridiche ed enti, in modo simmetrico a quanto previsto per
le persone fisiche.
Si è, poi, posto il problema
delle imprese che si trovino nelle condizioni di assoggettamento mafioso:
la disciplina prevista dallarticolo 3-quater della legge n. 575
del 1965 si è infatti rivelata inefficace, sia per il livello di
infiltrazione mafiosa di determinate aree, sia per la difficoltà,
spesso insormontabile, di distinguere limpresa «assoggettata»
dallimpresa «connivente». Si è ritenuto quindi di
prevedere che i titolari degli enti assoggettati debbano rendere alle Forze
di polizia o allautorità giudiziaria apposita «denuncia
di assoggettamento» allinfluenza mafiosa, che consentirà
laccesso a misure di controllo e di sostegno (controllo giudiziario
o amministrazione giudiziaria), nonché al Fondo di rotazione di
cui alla legge n. 512 del 1999. Tuttavia, se la denuncia non viene
resa, nei confronti delle imprese si procederà a sequestro e confisca
di prevenzione, salvo che i predetti titolari, nel corso del procedimento,
non collaborino concretamente con lautorità di polizia o con
lautorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova
decisivi per la ricostruzione di fatti di reato riconducibili a taluna
delle associazioni criminali, per lindividuazione o la cattura di
uno o più appartenenti a taluna delle suddette associazioni, per
la sottrazione di risorse rilevanti alle associazioni medesime, nonché
per evitare la commissione dei reati di cui allarticolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale.
Sono, quindi, previsti alcuni princìpi
e criteri direttivi di delega volti a disegnare compiutamente il procedimento
di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, attualmente
caratterizzato da numerose lacune e da rinvii a norme processuali spesso
inadeguate ovvero oggetto di successive modifiche.
Si è, pertanto, cercato di
individuare un iter procedimentale allinterno del quale potessero
avere il proprio spazio tutte le istanze provenienti dai soggetti a qualunque
titolo interessati dalle singole misure di prevenzione, contemperando tale
esigenza con quella, altrettanto evidente, di rendere agile e celere la
procedura medesima, evitando, ove possibile, il ricorso a subprocedimenti;
la tutela dei terzi ereditari, quindi, per ciò che concerne le richieste
di misure di prevenzione patrimoniale, è stata fatta oggetto di
una specifica attività del giudice delegato, da esperire, però,
soltanto allesito delleventuale applicazione della misura stessa
(vedi quanto illustrato in seguito).
Altro problema da più parti
sollevato concerne le forme e le modalità di esecuzione e di trascrizione
del sequestro di prevenzione; si è ritenuto necessario prevedere
unanalitica disciplina delle modalità di esecuzione e di trascrizione
dello stesso, soprattutto quando abbia ad oggetto beni aziendali, azioni
o quote societarie e titoli mobiliari, prevedendo idonee forme di pubblicità.
Si rimette ad altro disegno di legge, in corso di elaborazione, larmonizzazione
della disciplina del sequestro di prevenzione con quello preventivo, anche
finalizzato alla confisca ai sensi dellarticolo 12-sexies del
decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 356 del 1992.
Si prevede, inoltre, che il sequestro
debba essere obbligatoriamente eseguito con lausilio della forza
pubblica e sono altresì disciplinate compiutamente le ipotesi in
cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili occupati. Tale
previsione consentirà di superare i gravi inconvenienti applicativi
che hanno fatto sì che, in determinate aree geografiche, alla confisca
frequentemente non faccia seguito il reale spossessamento del bene nei
confronti del sottoposto.
Parallelamente, si è proceduto
a disciplinare lipotesi di coesistenza tra sequestro penale e sequestro
di prevenzione, che nella prassi applicativa ha determinato non pochi problemi,
posto che per il primo il codice di rito prevede la sola custodia, mentre
per il secondo sono previste forme di gestione e amministrazione. Si prevede
quindi che in caso di coesistenza dei due sequestri prevalga il sequestro
di prevenzione, con conseguente affidamento dei beni in sequestro allamministratore
giudiziario, al fine di consentire, in caso di confisca, la migliore destinazione
del bene stesso.
Lintervento normativo proposto
intende inoltre disciplinare alcuni aspetti attualmente privi di qualsivoglia
disciplina positiva.
In primo luogo si prevede e si disciplina
la «revisione» della confisca di prevenzione. Lassenza
di una specifica normativa sul punto ha infatti indotto la giurisprudenza
di legittimità ad affermare (Cassazione, sezioni unite penali, sentenza
19 dicembre 2006-8 gennaio 2007, n. 57) il principio secondo cui la
revoca prevista dallarticolo 7 della legge n. 1423 del 1956
svolge, per i partecipanti al procedimento di prevenzione, altrimenti privi
di diverso rimedio, anche una funzione vicariante quella riservata, per
le sentenze e per i decreti penali di condanna, alla revisione, esclusa
dalla giurisprudenza per i procedimenti di prevenzione, laddove ai terzi
estranei al procedimento è riservato lincidente di esecuzione.
Ciò sarebbe possibile in quanto
la revoca può essere esperita non solo con efficacia ex nunc,
per lessere venuti meno i presupposti di applicazione della misura
di prevenzione (ad esempio: la pericolosità sociale del sottoposto),
ma anche per far valere difetti genetici del provvedimento applicativo.
Per la citata sentenza n. 57 del 2007, lespressione «sia
cessata la causa che lo ha determinato» sarebbe infatti riferibile
«tanto a un fatto sopravvenuto, quanto a una nuova e più attenta
valutazione retrospettiva della situazione iniziale».
Lestensione della disciplina
prevista per la revoca delle misure di prevenzione patrimoniale sarebbe
consentita sulla base del fatto che (Cassazione, sezioni unite, sentenza
3 luglio 1996) la confisca non sarebbe di per sé un provvedimento
di prevenzione in senso stretto, ma piuttosto una sanzione amministrativa
di carattere ablatorio, equiparabile alla misura di sicurezza prescritta
dal secondo comma dellarticolo 240 del codice penale. Simile sanzione
accederebbe comunque a una misura personale di prevenzione e di questa
dovrebbe seguire, in linea di massima, le regole.
La revoca in funzione di revisione,
pertanto, servirebbe a far valere, ora per allora, quei vizi genetici da
cui era affetto il provvedimento ablatorio.
Tuttavia, per effetto della possibilità
per gli incisi di proporre la revoca/revisione della confisca e per i terzi
estranei al procedimento di proporre lincidente di esecuzione, i
soggetti in favore dei quali sono stati destinati i beni confiscati (nella
maggior parte dei casi i comuni) si trovano nellimpossibilità
di investire sui compendi confiscati, in funzione del loro riutilizzo per
finalità sociali, in ragione della continua presentazione di istanze
di revoca, che rendono il giudicato di prevenzione, per così dire,
instabile (le stesse sezioni unite della Corte di cassazione parlano di
un «giudicato che opera sempre rebus sic stantibus e non impedisce
una rivalutazione dei presupposti, sulla base di nuove evenienze»).
A ciò si aggiunga il rischio
che, tramite interposizioni fittizie, spesso difficilmente dimostrabili,
i beni confiscati possano rientrare nella disponibilità degli ablati.
Da ciò sorge la necessità
di fornire una disciplina compiuta, che da un lato assicuri agli interessati
le necessarie garanzie e dallaltro lato consenta alla confisca di
conservare, dopo la sua «definitività», il connotato della
«irreversibilità».
Gli altri due aspetti di maggiore
criticità sono costituiti dalla tutela dei terzi e dai rapporti
tra procedura di prevenzione e procedure concorsuali, per i quali si è
prevista unapposita disciplina.
Altro problema che merita specifica
attenzione concerne il regime fiscale dei beni sequestrati, prima della
confisca definitiva.
Il testo proposto si compone di dodici
articoli.
Larticolo 1 reca, al comma 2,
princìpi e criteri diretti vi di delega per lemanazione del
testo unico delle misure di prevenzione.
La lettera a) del citato comma
2 prevede che venga espresso, analogamente a quanto avviene per gli illeciti
penali e amministrativi, il principio di legalità delle misure di
prevenzione.
Prevede inoltre che le misure di prevenzione
possano essere applicate nei confronti delle persone fisiche e giuridiche,
che le misure di prevenzione patrimoniali possano essere applicate disgiuntamente
rispetto a quelle personali e possano essere chieste e applicate anche
nei confronti di persone decedute, entro i cinque anni successivi allepoca
del decesso.
Si prevede inoltre che la durata delle
misure di prevenzione diverse dalla confisca (che ha effetti irreversibili)
sia stabilita, salvi i casi in cui la legge espressamente altrimenti dispone,
in misura non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni.
Le lettere b), c) e d) contengono
il novero dei possibili destinatari delle misure di prevenzione. Attualmente
la disciplina presenta numerose sovrapposizioni normative. Infatti, larticolo
1 della legge n. 1423 del 1956 disciplina il novero dei destinatari
delle misure di prevenzione personale (individuati nei seguenti soggetti:
«1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che
sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; 2) coloro che per la condotta
ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto,
che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività
delittuose; 3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla
base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che
offendono o mettono in pericolo lintegrità fisica o morale
dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità
pubblica»), mentre la legge n. 575 del 1965 disciplina i destinatari
delle misure di prevenzione antimafia, individuati in coloro che sono «indiziati
di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre
associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità
o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo
mafioso».
Larticolo 18 della legge 22
maggio 1975, n. 152, prevede inoltre, al primo comma, che le disposizioni
della legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche a coloro che:
1) operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire lordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale;
2) abbiano
fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20
giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per
il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività
analoga a quella precedente;
3) compiano
atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione
del partito fascista ai sensi dellarticolo 1 della citata legge n. 645
del 1952, in particolare con lesaltazione o la pratica della violenza;
4) fuori dei
casi indicati nei numeri precedenti, siano stati condannati per uno dei
delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli
8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni,
quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano
proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato nel
precedente n. 1)».
Si prevede, inoltre, al secondo comma, lapplicabilità delle medesime disposizioni anche agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori.
Infine, si stabilisce al quarto comma
che le disposizioni in parola, anche in deroga allarticolo 14 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle dellarticolo 22 della medesima
legge n. 152 del 1975 possano essere altresì applicate alle
persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle
Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre
il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati
elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi,
occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività
terroristiche, anche internazionali.
Si prevede, quindi, allarticolo
19 della stessa legge n. 152 del 1975, che le disposizioni di cui
alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applichino anche alle persone
indicate nellarticolo 1, numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre
1956, n. 1423.
La disciplina proposta semplifica
notevolmente lattuale assetto normativo. Si prevede infatti che:
a) le misure di
prevenzione personali possano essere applicate:
1)
ai soggetti che, sulla base di elementi di fatto, risultano dediti alla
commissione di reati che ledono o mettono concretamente in pericolo lintegrità
fisica o sessuale, lambiente, la salute, lordine e la sicurezza
pubblica, il patrimonio, nonché di reati contro la pubblica amministrazione
ovvero di taluno dei reati di cui allarticolo 51, commi 3-bis
e 3-quater, del codice di procedura penale;
2) ai soggetti che sono indiziati di appartenenza, agevolazione o concorso nelle associazioni per delinquere:
2.1) di cui agli articoli 270-bis o 416-bis del codice penale;
2.2)
finalizzate allimmigrazione clandestina ovvero al traffico di esseri
umani;
2.3)
previste dallarticolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
2.4)
previste dallarticolo 291-quater del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
3)
ai soggetti che sono indiziati della commissione di reati aggravati dalla
circostanza di cui allarticolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, e successive modificazioni, ovvero dalla circostanza di cui
allarticolo 4, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146;
b) le misure di
prevenzione patrimoniali possano essere applicate:
1)
ai soggetti sopra descritti, con riferimento ai beni di cui abbiano la
disponibilità, anche indiretta, e di cui non dimostrino la legittima
provenienza;
2)
ai soggetti i quali, sulla base di concreti elementi quali la condotta,
il tenore di vita o la disponibilità, anche indiretta, di beni per
un valore sproporzionato alla propria attività economica ovvero
al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi, esclusi
i redditi provenienti da operazioni fittizie, e dei quali non dimostrino
la legittima provenienza, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche
in parte, con il prodotto, il profitto o il prezzo di attività criminose
o il reimpiego di essi;
3)
ai soggetti che compiono volontariamente ogni attività diretta,
con qualsiasi mezzo, alla raccolta, provvista, intermediazione, deposito,
custodia, erogazione o messa a disposizione di fondi o risorse economiche,
in qualunque modo realizzati, ovvero alla fornitura o comunque alla messa
a disposizione di altri beni destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati
al fine di agevolare lattività delle associazioni criminose
o dei loro partecipi;
c) le misure di
prevenzione patrimoniali si applichino alle società ed enti, diversi
dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, dagli altri enti pubblici
non economici nonché dagli enti che svolgono funzioni di rilievo
costituzionale, nei confronti dei quali sussiste il fondato motivo, desunto
da concreti elementi di fatto, di ritenere che:
1)
siano finanziati, in tutto o in parte rilevante, controllati, anche per
il tramite di soggetti fiduciari o interposte persone, ovvero amministrati,
anche indirettamente o di fatto, da taluna delle associazioni sopra descritte,
da suoi appartenenti o comunque da soggetti che operano nellinteresse
esclusivo o prevalente della stessa;
2)
svolgano la propria attività economica sfruttando la protezione
o agevolando, anche indirettamente e in via non esclusiva, lattività
di una delle associazioni sopra descritte o dei suoi appartenenti;
3)
siano titolari di beni o risorse economiche per un valore sproporzionato
al reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi o alla propria
attività economica, quando debba ritenersi, sulla base di concreti
elementi, che detti beni o risorse costituiscano il prodotto, il profitto
o il prezzo di attività delittuose o il reimpiego di essi;
4)
si trovino nelle condizioni di assoggettamento e non abbiano reso la denuncia
prevista ovvero non abbiano reciso il legame con lorganizzazione
criminale (si veda infra).
La lettera e) disciplina la competenza ad
applicare le misure di prevenzione. Si prevede che:
1) competente a decidere
sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali sia il tribunale del
capoluogo della provincia ove dimora la persona fisica ovvero ove concretamente
opera la società o lente; per quanto concerne la provincia
di Caserta, resti ferma la competenza del tribunale di Santa Maria Capua
Vetere;
2) quando
vengono richieste congiuntamente misure di prevenzione personali e patrimoniali,
competente a conoscere di tutte le richieste sia il tribunale competente
ad applicare la misura di prevenzione personale;
3) in caso
di morte della persona fisica cui potrebbe applicarsi la misura di prevenzione,
la competenza per territorio venga determinata in relazione al luogo di
ultima dimora dellinteressato;
4) in caso
di assenza, residenza o dimora allestero della persona fisica cui
potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, la competenza per territorio
venga determinata in relazione al luogo ove si trova il bene da confiscare;
5) se lente
cui applicare la misura di prevenzione patrimoniale opera in più
luoghi, sia competente il tribunale del capoluogo della provincia ove si
trova il bene da confiscare;
6) nel caso
di società costituita allestero, sia competente, in successione
graduata, il tribunale del capoluogo della provincia ove si trova la sede
dellamministrazione ovvero la sede operativa dellimpresa, ovvero
del luogo ove si trova il bene da confiscare;
7) nei casi
di cui ai numeri 4), 5) e 6), se più sono i beni da confiscare ed
essi si trovano in province diverse, si abbia riferimento al bene di maggior
valore;
8) quando
la richiesta ha per oggetto più società facenti parte del
medesimo gruppo, sia competente il tribunale del capoluogo della provincia
ove si trova la sede della società capo gruppo e che, se la società
capo gruppo ha sede allestero, si applichino i criteri di cui ai
numeri 6) e 7).
La lettera f) prevede che il tribunale di prevenzione sia composto di norma da magistrati esperti in materia civile e penale; che in seno al collegio di prevenzione sia designato un giudice delegato; che in caso di mutamento della composizione del collegio restino validi tutti gli atti assunti dal collegio diversamente composto.
La lettera g) reca la disciplina
delle investigazioni patrimoniali, prevedendo lobbligo di investigazioni
patrimoniali da parte della polizia giudiziaria, anche su delega del pubblico
ministero, nonché delegando il Governo ad individuare i casi in
cui il pubblico ministero debba svolgere obbligatoriamente tutte le indagini
necessarie per laccertamento dei presupposti applicativi delle misure
di prevenzione. Si prevede inoltre che i soggetti titolari del potere di
proposta possano chiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione,
banche e società commerciali, a persone incaricate di un pubblico
servizio o esercenti un servizio di pubblica necessità, nonché
a privati, informazioni ritenute utili ai fini delle indagini; si prevede,
altresì, la necessità di autorizzazione scritta del pubblico
ministero nei casi in cui debba essere acquisita documentazione bancaria
o comunque coperta dal segreto professionale o dal segreto dufficio,
nonché per accedere presso uffici pubblici e presso ogni locale
destinato allesercizio di attività commerciale o professionale,
al fine di ricercare atti, documenti, corrispondenza e ogni altra utile
informazione.
La lettera h) disciplina il
potere di proposta della misura di prevenzione attribuendo lo per i casi
che sostanzialmente coincidono con le indagini attribuite alla competenza
distrettuale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente,
al questore e al direttore della direzione investigativa antimafia. Si
prevede inoltre che per la trattazione dei procedimenti prevenzionali di
competenza distrettuale possono essere applicati magistrati di altre procure
della Repubblica presso i tribunali del distretto (in analogia con quanto
avviene in materia di indagini preliminari); tale norma si rende necessaria
per garantire che le nuove attribuzioni conferite ai magistrati della direzione
distrettuale possano sempre e comunque essere correttamente gestite dagli
uffici in questione sotto il profilo della consistenza numerica del personale
agli stessi addetto.
La lettera i) disciplina le
attribuzioni del procuratore nazionale antimafia. Al fine di ottimizzare
al massimo le attività di prevenzione ed evitare che possano sfuggire
al vaglio giurisdizionale situazioni meritevoli di attenzione da parte
dellautorità giudiziaria, viene infatti previsto che il procuratore
nazionale antimafia eserciti funzioni di impulso e coordinamento nei confronti
delle autorità competenti per la presentazione delle richieste di
prevenzione. Si prevede inoltre che la procura nazionale antimafia possa
disporre, previa intesa con il competente procuratore distrettuale, lapplicazione
temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure
distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione
personale o patrimoniale. Si vuole in tal modo ulteriormente evitare leventuale
inerzia degli organi interessati nella proposizione delle richieste, nella
prospettiva di giungere in futuro anche con il citato testo unico
ad una vera e propria obbligatorietà dellazione di
prevenzione.
La lettera l) prevede quale
misura di prevenzione personale la sorveglianza speciale; in particolare
sono sanciti i seguenti principi e criteri direttivi:
1) la non necessaria prodromicità dellavviso di pubblica sicurezza;
2) che in
caso di inottemperanza grave o reiterata alle prescrizioni imposte con
la sorveglianza speciale, il tribunale possa sostituire ovvero integrare
le stesse con altre più afflittive;
3) che quando
applica la misura della sorveglianza speciale, il tribunale possa imporre
al sottoposto di prestare cauzione, il cui importo sia commisurato alle
capacità reddituali dello stesso; che la cauzione possa essere sostituita
da idonea garanzia ipotecaria ovvero da garanzia fideiussoria prestata
da un istituto di rilievo nazionale, purché, in tale ultimo caso,
si tratti di fideiussione solidale;
4) che quali
misure accessorie alla sorveglianza speciale il tribunale possa applicare
anche linterdizione temporanea dalle funzioni di amministrazione
e controllo di società e il divieto di stipulare contratti con la
pubblica amministrazione;
5) che, in
caso di inottemperanza allobbligo imposto al sorvegliato speciale
di comunicare tutti gli atti di disposizione patrimoniale, il tribunale
possa imporre, secondo criteri di proporzionalità e didoneità
a fronteggiare la pericolosità sociale manifestata dal sottoposto,
le misure del controllo giudiziario e dellamministrazione giudiziaria
dei beni; che, quando risulti il concreto pericolo che i beni sottoposti
al provvedimento di amministrazione giudiziaria vengano dispersi, sottratti
o alienati, il proponente possa chiedere al tribunale di disporne il sequestro.
La lettera m) prevede quale misura di prevenzione
patrimoniale la confisca dei beni, stabilendo:
1) che la confisca sia
in ogni tempo disposta anche se i beni sono stati trasferiti o intestati
fittiziamente ad altri, fatti salvi i diritti dei terzi tutelati dalla
legge;
2) che se
il proposto, il sottoposto, gli amministratori giudiziari o i loro coadiutori
disperdono, distraggono, occultano o svalutano i beni propri o dellente
al fine di eludere lesecuzione dei provvedimenti di sequestro o di
confisca su di essi, il sequestro e la confisca abbiano ad oggetto denaro
o altri beni di importo equivalente;
3) che la
confisca possa altresì essere in ogni tempo disposta quando risulti
che beni già confiscati, dopo lassegnazione o la destinazione,
siano tornati, anche per interposta persona, nella disponibilità
o nel controllo del sottoposto, di taluna delle associazioni criminali
descritte alla lettera b), numero 2, o di suoi appartenenti;
4) che a seguito
della confisca definitiva i beni vengano acquisiti al patrimonio indisponibile
dello Stato, salvi i casi in cui il testo unico espressamente preveda la
possibilità di alienazione;
5) che la
confisca di prevenzione possa essere eseguita anche nei confronti di beni
localizzati nel territorio di Paesi appartenenti allUnione europea,
nei limiti e con le procedure previsti dalla legislazione dellUnione
stessa.
La lettera n) disciplina il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione. È stato, in primis, sancito il principio in base al quale, dopo lesercizio dellazione di prevenzione, e quando il pubblico ministero lo autorizzi, gli esiti delle indagini patrimoni ali siano trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza a fini fiscali; si potranno, pertanto, sfruttare in modo completo ed esaustivo le indagini patrimoni ali effettuate, a volte molto complesse e di lunga durata, anche allo scopo di recuperare almeno in parte le imposte evase nellambito delle operazioni di gestione dei beni e del denaro che costituiscono proventi di reato.
In riferimento, più specificamente, alla proposta di prevenzione, il presente principio direttivo ne richiede un contenuto minimo essenziale, costituito dai seguenti elementi:
a) le generalità della persona fisica ovvero il nominativo della persona giuridica e del suo legale rappresentante;
b) la
descrizione dei presupposti e degli elementi di fatto su cui si fonda il
giudizio di pericolosità sociale posto alla base della misura di
volta in volta richiesta;
c) lindicazione
della persona fisica o giuridica che ha lattuale titolarità
dei beni confiscabili; nel caso in cui siano richieste misure di prevenzione
patrimoniali, lindividuazione dei beni suscettibili di confisca,
lindicazione dei luoghi dove essi sono situati o custoditi, la descrizione
catastale e gli estremi di identificazione dei beni, ove risultanti da
pubblici registri;
d) la
data e la sottoscrizione.
Si prevede, inoltre, che lassenza delle indicazioni relative ai presupposti, generalità, data e sottoscrizione determini la nullità della richiesta, da rilevare o eccepire, a pena di decadenza, entro la prima udienza, con possibilità in tal caso per il tribunale di assegnare al pubblico ministero un termine per sanare le nullità riscontrate.
Entro il medesimo termine dovrà
essere, altresì, eccepita, a pena di decadenza, lincompetenza
del tribunale e avverso lordinanza di rigetto della eccezione potrà
essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo del procedimento.
Viene disciplinato anche il procedimento presso la Corte di cassazione,
la quale dovrà decidere in camera di consiglio ai sensi dellarticolo
611 del codice di procedura penale; onde evitare il rischio di vanificare
le attività procedimentali già effettuate, è previsto
inoltre che, nei casi in cui la Corte di cassazione dichiari inammissibile
o rigetti il ricorso, la questione di competenza non possa più essere
rilevata o eccepita, né costituire oggetto di successiva impugnazione.
Il presente disegno di legge prevede
poi una precisa scansione temporale del procedimento, tale da garantire
la speditezza dello stesso insieme con le necessarie garanzie in favore
del proposto: il presidente del tribunale, ricevuta la proposta, dovrà,
infatti, fissare ludienza in camera di consiglio per una data compresa
nei trenta giorni successivi, designando per il proposto, che sia privo
di un difensore di fiducia, un difensore dufficio. Il decreto di
fissazione della data di udienza viene, quindi, comunicato al pubblico
ministero e notificato, almeno dieci giorni prima della data medesima,
alle persone nei cui confronti è proposta la misura e ai loro difensori,
nonché alle altre persone o enti interessati; ludienza di
prevenzione si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e
del pubblico ministero, mentre la persona fisica o illegale rappresentante
della persona giuridica nei cui confronti è proposta una misura
di prevenzione vengono sentiti qualora compaiano e ne facciano richiesta.
Tale ultima previsione consentirà sempre e comunque il compiuto
esercizio del diritto di difesa, attraverso la presenza del difensore,
mentre permetterà di evitare la traduzione dei soggetti detenuti
in tutte quelle ipotesi in cui questi ultimi non avranno reale interesse
a partecipare alle udienze.
Sono disciplinati anche i poteri del
tribunale nellambito delludienza di prevenzione, in quanto
è sempre consentita allautorità giudiziaria lacquisizione
degli elementi necessari ai fini della decisione, con le modalità
previste dallarticolo 185 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271; il tribunale potrà, altresì,
indicare al pubblico ministero, ove lo ritenga necessario, lacquisizione
di ulteriori elementi, a tal fine assegnando allo stesso un termine.
Viene anche risolta in senso positivo
lanno sa questione relativa alla modificabilità delle proposte
di prevenzione da parte dellorgano requirente, ma con la precisazione
a tutela del proposto che, se la modifica abbia ad oggetto la richiesta
di applicazione di una misura di prevenzione più grave, il proposto,
ove ne faccia richiesta, abbia diritto a un termine a difesa non superiore
a venti giorni.
Il presente disegno di legge prende,
infine, posizione anche sulle divergenti interpretazioni giurisprudenziali
in ordine alla possibilità o meno di presentare una nuova proposta
in caso di rigetto della prima; detta eventualità viene riconosciuta
soltanto nel caso in cui la nuova proposta contenga elementi precedentemente
non valutati.
Di particolare momento è anche
la disciplina della pubblicità delle misure di prevenzione personali
e patrimoniali; il disegno di legge prevede, infatti, che il provvedimento
che applica la misura di prevenzione nei confronti di una persona fisica
sia iscritto nel casellario giudiziario, mentre quello che applica la misura
di prevenzione nei confronti di un ente sia comunicato alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per la annotazione nel registro delle
imprese.
È, poi, espressamente prevista
lutilizzabilità nel procedimento di prevenzione delle prove
e degli elementi di prova acquisiti nel corso di procedimenti penali, civili
o amministrativi, mentre è rimessa al legislatore delegato la disciplina
delle impugnazioni nei confronti dei provvedimenti applicativi delle misure
di prevenzione in primo grado; deve segnalarsi, infine, che si prevede
la perdita di efficacia del sequestro ove non venga disposta la confisca
nel termine di un anno e sei mesi dallimmissione in possesso da parte
dellamministratore giudiziario, nonché, in caso di impugnazione
della decisione, entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. È
altresì prevista la possibilità di prorogare i termini in
parola per periodi di sei mesi e per non più di due volte «in
caso di indagini complesse ovvero quando permanga un grave e comprovato
pericolo che i beni vengano dispersi, deteriorati, sottratti o alienati».
Alla lettera o), si stabilisce
il principio secondo cui le sentenze di proscioglimento e di assoluzione
non escludono, di per sé, la sussistenza dei presupposti per lapplicazione
o il mantenimento delle misure di prevenzione.
Viene prevista inoltre [lettere p),
q), r) e s) del comma 2 dellarticolo 1] una innovativa
disciplina per quanto concerne imprese o enti i quali versino nelle condizioni
di intimidazione o di assoggettamento indicate allarticolo 416-bis
del codice penale; in relazione agli stessi, infatti, viene prevista
[lettera p)] per i loro titolari la possibilità di presentare
denuncia allautorità giudiziaria o alle Forze di polizia e
accedere, conseguentemente, ad alcune misure di cautela e di sostegno [lettera
q)], quali:
a) il controllo giudiziario, il quale comporterà una serie di obblighi (non cambiare sede, denominazione e ragione sociale, oggetto sociale e composizione degli organi di amministrazione e direzione, e non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza preventivo avviso al tribunale; fornire al predetto tribunale un resoconto periodico, con la relativa documentazione, delle operazioni compiute aventi valore superiore alla soglia determinata dal tribunale) a carico del titolare della società o dellimpresa e la correlativa facoltà per gli ufficiali di polizia su autorizzazione del tribunale di accedere presso gli uffici della stessa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche e intermediari finanziari per acquisire informazioni e copia della documentazione ritenuta utile. Al termine del periodo stabilito, ove permanga limpossibilità della normale gestione societaria in ragione del particolare livello di infiltrazione criminale, il tribunale potrà applicare la più invasiva misura dellamministrazione giudiziaria;
b) lamministrazione
giudiziaria, la quale comporterà la revoca degli amministratori
e sindaci della società, con nomina da parte del tribunale di uno
o più amministratori che provvedano alla gestione dellente,
curandone, ove necessario, il riassetto organizzativo e contabile; in tal
caso saranno nulli tutti gli atti di disposizione compiuti dai titolari
dellimpresa o dellente in costanza di amministrazione;
c) il
sequestro delle quote e delle azioni, con la gestione in tal caso di dette
quote o azioni secondo le forme dellamministrazione giudiziaria.
Alla lettera r) si prevede che, al termine del periodo fissato dal tribunale per il controllo o lamministrazione giudiziaria, il tribunale dovrà verificare se risulti o meno possibile la normale gestione societaria; nel caso ciò sia possibile la misura verrà revocata, mentre nel caso contrario il tribunale disporrà il sequestro dei beni aziendali finalizzato alla successiva confisca. Si prevede, comunque, la necessità di istituire adeguate forme di ristoro per limprenditore privato della propria società a causa dellinfiltrazione mafiosa, anche attraverso lutilizzo del Fondo di rotazione di cui alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, e successive modificazioni; in tal caso il legislatore delegato dovrà, però, subordinare la corresponsione del beneficio alla previa verifica che risulti reciso ogni legame con lorganizzazione criminale, al fine di evitare, con tutta evidenza, possibili strumentalizzazioni dellistituto.
È prevista, infine, anche leventualità
che limprenditore abbia reso mendace denuncia di assoggettamento;
in tal caso, non solo non si potrà avere accesso alle sopra indicate
forme di ristoro, ma il tribunale dovrà anche trasmettere gli atti
al pubblico ministero per la richiesta di applicazione di una misura di
prevenzione anche nei confronti del soggetto in questione.
Ove, poi, sia già stata presentata
proposta di applicazione della misura di prevenzione nei confronti di imprese
o enti soggetti alle predette condizioni di intimidazione e di assoggettamento
di cui allarticolo 416-bis del codice penale e non sia stata
previamente resa la denuncia da parte del loro titolare, dovrà procedersi
[lettera s)] al sequestro e alla confisca di prevenzione, salvo
che i predetti titolari non collaborino concretamente con lautorità
di polizia o con lautorità giudiziaria per la ricostruzione
dei fatti che hanno dato luogo alle condizioni di assoggettamento, nonché
nella raccolta di elementi di prova decisivi al fine di individuare o assicurare
alla giustizia uno o più appartenenti a taluna delle suddette associazioni
criminali, sottrarre risorse rilevanti alle associazioni medesime, ricostruire
fatti di reato riconducibili alle stesse associazioni ovvero evitare la
commissione di ulteriori reati.
Il sistema delineato dal presente
disegno di legge consente, pertanto, agli imprenditori vittime di ingerenze
mafiose di liberarsi dal giogo delle organizzazioni criminali, fornendo
agli stessi tutta una serie di strumenti di cautela e sostegno nonché
la garanzia che, anche nel caso in cui detti strumenti non dovessero produrre
gli esiti sperati, verranno riconosciute in loro favore adeguate forme
di ristoro; agli stessi viene richiesto, in cambio, un forte segnale di
rottura rispetto al tessuto mafioso allinterno del quale hanno operato
negli anni passati, non potendo si correre minimamente il rischio di un
utilizzo strumentale di tali mezzi da parte delle organizzazioni criminali
e anche e soprattutto a tutela degli stessi imprenditori, i quali potrebbero
altrimenti trovarsi ancora una volta ad essere utilizzati dagli appartenenti
alle organizzazioni in questione per il raggiungimento di illeciti benefici.
Ove, invece, questa collaborazione
anche eventualmente successiva alla presentazione della proposta
di prevenzione non dovesse sussistere, limpresa assoggettata
verrà considerata direttamente collegata allorganizzazione
criminale e, pertanto, pienamente assoggettabile a misura di prevenzione
alla stregua degli altri beni nella disponibilità della stessa.
La lettera u) disciplina la
revocazione della confisca definitiva di prevenzione (tale locuzione appare
più consona alla forma del provvedimento con cui viene disposta,
ossia il decreto, rispetto alla revisione, che normalmente si riferisce
a sentenze).
Come accennato nella parte introduttiva,
il principio che ispira le presenti disposizioni è che quando un
bene è stato confiscato con provvedimento definitivo, esso non possa
più essere retrocesso, talché eventuali ipotesi satisfattorie
dei diritti del sottoposto o di terzi potranno avvenire esclusivamente
«per equivalente».
Con riferimento a tale aspetto la
Corte di cassazione ha aperto uno spiraglio significativo: dopo avere sottolineato
le similitudini tra la confisca di prevenzione e lespropriazione
per pubblica utilità, la citata sentenza delle sezioni unite n. 57
del 2007 ha parlato esplicitamente dell«insorgenza di un obbligo
riparatorio della perdita patrimoniale».
Perciò, proprio come nel caso
dellespropriazione per pubblica utilità, nel testo proposto
si prevede che, in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la
restituzione dei beni confiscati possa avvenire solo per equivalente, con
indicazione dei criteri per determinare il valore dei beni medesimi. Si
ricorda a questo proposito che il bene, con la confisca definitiva, entra
a far parte del patrimonio dello Stato privo di oneri e pesi.
Si è inoltre ritenuto di prevedere
una disciplina unica che accomuni soggetti direttamente coinvolti nel procedimento
di prevenzione e terzi che vantano diritti sul bene, superando il doppio
binario «revoca/incidente di prevenzione».
La disciplina concreta dei presupposti
di esperibilità ricalca sostanzialmente quella dellarticolo
630 del codice di procedura penale. Si prevede infatti che la revocazione
possa essere proposta, al solo fine di dimostrare il difetto originario
dei presupposti per lapplicazione della misura:
1) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;
2) quando
i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca
successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano
in modo assoluto lesistenza dei presupposti di applicazione della
confisca;
3) quando
la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante,
sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero
di un fatto previsto dalla legge come reato.
Si prevede inoltre che la richiesta di revocazione debba essere proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui sopra, salvo che linteressato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile, e che la revocazione non possa comunque essere chiesta da chi, potendo o dovendo partecipare al procedimento, vi abbia rinunciato, anche non espressamente.
La lettera v) disciplina i poteri e i doveri dellamministratore giudiziario, prevedendo che:
1) lamministratore giudiziario sia scelto tra gli iscritti ad un apposito albo, da istituire con successivo regolamento interministeriale, salvo che esigenze di particolare complessità non rendano necessaria la nomina di altro soggetto, non iscritto allalbo; siano fissati i casi di incompatibilità; sia stabilita la possibilità di nomina di coadiutori, particolarmente qualificati;
2) allamministratore giudiziario siano attribuite le seguenti funzioni, da disciplinare:
2.1) inventario e stima dei beni;
2.2)
relazioni periodiche al giudice delegato;
2.3)
custodia, conservazione, amministrazione e gestione dei beni o delle aziende
in sequestro;
2.4)
tenuta della contabilità;
2.5)
adempimento degli oneri fiscali; 2.6) resa del conto di gestione;
3) gli atti di straordinaria amministrazione debbano essere autorizzati dal giudice delegato, fissando eventualmente una soglia di valore oltre la quale gli atti si considerino sempre di straordinaria amministrazione;
4) avverso
gli atti dellamministratore giudiziario compiuti in violazione del
testo unico, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato
possano proporre reclamo al tribunale, che decide con decreto non impugnabile;
che listanza, se rigettata, non possa essere riproposta;
5) gli atti
dellamministrazione giudiziaria siano coperti da segreto dufficio
fino al rendiconto di gestione.
La lettera z) delega il Governo a prevedere una specifica disciplina delle spese di gestione, delle liquidazioni e dei rimborsi.
La lettera aa) prevede che,
nelle controversie concernenti la procedura, lamministratore giudiziario
possa avvalersi dellAvvocatura dello Stato per la rappresentanza
e lassistenza legali.
La lettera bb) prevede che,
dopo la confisca definitiva, lamministratore coadiuvi il tribunale
nella procedura di tutela dei diritti dei terzi.
La lettera cc) disciplina i
rapporti tra il sequestro di prevenzione e il sequestro penale. Si prevede
in particolare che:
1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro nellambito di un procedimento penale;
2) nel caso
di contemporanea esistenza, in relazione al medesimo bene, di sequestro
penale e di prevenzione si proceda allamministrazione e alla gestione
dei beni secondo le disposizioni previste dal testo unico;
3) in relazione
alla vendita, assegnazione e destinazione dei beni si applichino le norme
relative alla confisca divenuta definitiva per prima;
4) in ogni
caso la confisca intervenuta successivamente venga trascritta, iscritta
o annotata con le modalità previste dal testo unico.
La lettera dd) contiene la disciplina relativa alla tutela dei terzi. Tale disciplina deve riguardare le azioni esecutive intraprese da terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione nonché i rapporti pendenti allepoca di esecuzione del sequestro.
Si è poi ritenuto di disciplinare
in modo differenziato la posizione di coloro che vantano diritti di proprietà,
diritti reali di godimento o diritti personali di godimento, rispetto ai
creditori sui beni sequestrati.
Per i primi infatti si prevede una
chiamata immediatamente successiva allesecuzione del sequestro, affinché,
in contraddittorio, possano far valere eventuali diritti sui beni sequestrati.
Per i diritti reali e personali di godimento risultati «effettivi»,
si prevede che essi possano permanere in vita sino alla confisca definitiva.
Dopo tale data, essi si risolvono, e il terzo titolare in buona fede avrà
diritto alla corresponsione di un equo indennizzo, in modo non dissimile
a quanto avviene in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Per i creditori in buona fede, invece,
si prevede una procedura diversa. Onde evitare inutili attività,
spesso lunghe e complesse, si prevede che i crediti sui beni sequestrati
possano essere insinuati solo dopo la definitività della confisca.
Si prevede in tal caso una procedura,
sostanzialmente ricalcata su quella fallimentare, di verifica dei crediti
sulla base di rigorosi criteri, nonché la predisposizione di un
successivo piano di riparto, con due limiti:
1) per i creditori chirografari, prevedendo lonere della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, onde evitare che possa essere aggredito lo Stato in surrogazione del debitore;
2) per tutti i creditori, prevedendo il limite della garanzia patrimoniale costituito dal valore del bene quale risultante dalle relazioni di stima.
Si prevede inoltre una apposita disciplina per i crediti prededucibili.
Per quanto concerne invece i rapporti
con le procedure concorsuali [lettera ee)], si prevede che i beni
oggetto di confisca di prevenzione siano sempre sottratti alla procedura
fallimentare, e quindi gestiti e destinati secondo le norme stabilite per
il procedimento di prevenzione; si dispone tuttavia che i creditori insoddisfatti
dalla massa fallimentare possano rivalersi, in via residuale, sul valore
dei beni confiscati decurtati di una percentuale del 30 per cento e delle
spese sostenute dalla procedura di prevenzione (la decurtazione percentuale
forfetaria tiene conto del fatto che in sede di vendita fallimentare il
bene viene sempre venduto a un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato).
Si prevede inoltre che, se il sequestro
o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni
siano nuovamente attratti alla massa attiva e che, se il sequestro o la
confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provveda alla
riapertura dello stesso. Infine, che, se il sequestro o la confisca intervengono
dopo la vendita dei beni, essi si eseguono su quanto eventualmente residua
dalla liquidazione.
Altro problema cui si è dedicata
specifica attenzione concerne il regime fiscale dei beni sequestrati, prima
della confisca definitiva [lettera ff)].
La lettera gg) delega il Governo
a prevedere unapposita disciplina relativa a registri, iscrizioni
e certificazioni concernenti il procedimento per lapplicazione delle
misure di prevenzione.
La lettera hh) delega il Governo
a disciplinare le sanzioni e i divieti accessori alle misure di prevenzione,
prevedendo altresì, la riabilitazione.
La lettera ii) delega il Governo
a prevedere la disciplina della destinazione dei beni confiscati.
La lettera ll) prevede lintroduzione
delle seguenti fattispecie criminose:
1) violazione degli obblighi relativi alle misure di prevenzione, stabilendo che: chiunque contravviene al foglio di via imposto dal questore sia punito con larresto da uno a sei mesi; chiunque viola in modo grave o reiterato gli obblighi inerenti ad una misura di prevenzione sia punito con larresto da tre mesi a due anni; se la violazione riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con lobbligo o il divieto di soggiorno, ovvero le comunicazioni degli atti di disposizione patrimoniale, si applichi la pena della reclusione da uno a cinque anni e sia consentito larresto anche fuori dei casi di flagranza; in caso di violazione di obblighi o prescrizioni inerenti ad una misura di prevenzione imposta a un ente, lo stesso sia punito con idonea sanzione amministrativa pecuniaria, fatta salva la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno determinato o agevolato la violazione;
2) impedimento,
allesecuzione delle misure di prevenzione, consistente nella condotta
di chi: 2.1) compie attività volte a impedire, eludere od ostacolare
lapplicazione di una misura di prevenzione patrimoniale ovvero lesecuzione
del sequestro di prevenzione: per questo delitto è stabilita la
pena della reclusione da due a sei anni; 2.2) compie attività volte
a impedire od ostacolare lidentificazione del reale titolare di un
bene, se questo viene successivamente sottoposto a sequestro o confisca
di prevenzione: per questo delitto è stabilita la pena della reclusione
da due a sei anni. Se i fatti di cui ai numeri 2.1) e 2.2) sono commessi
mediante la costituzione o lutilizzo di documentazione contraffatta,
alterata o ideologicamente falsa, la pena è aumentata da un terzo
alla metà;
3) interposizione
fittizia, estendendo alle misure di prevenzione la fattispecie di cui allarticolo
12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive
modificazioni;
4) simulazione
di credito, stabilendo che, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque presenta domanda di ammissione di credito nellambito
di una procedura di prevenzione, anche per interposta persona, per un credito
fraudolentemente simulato, sia punito con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro;
5) guida abusiva
di veicoli a motore da parte del sorvegliato speciale;
6) violazione
dei divieti di autorizzazione e concessione conseguenti allapplicazione
di una misura di prevenzione, consistente nella condotta del pubblico amministratore,
funzionario o dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero dal
concessionario di opere e di servizi pubblici che:
6.1) nonostante lintervenuta decadenza o sospensione, non disponga, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi;
6.2) consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dal testo unico nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione. È prevista, nei casi anzidetti, la pena della reclusione da due a quattro anni o, se il fatto è commesso per colpa, la pena della reclusione da tre mesi a un anno;
8) aggiornare il catalogo dei reati per i quali è prevista unaggravante speciale per i reati commessi dal sottoposto a misura di prevenzione;
9) prevedere che alla condanna per taluno dei delitti di cui alla presente lettera conseguano:
9.1) linterdizione perpetua dai pubblici uffici;
9.2)
linterdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese per un periodo di cinque anni;
9.3)
la pubblicazione della sentenza di condanna.
La lettera mm) delega il Governo a prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata una proposta o applicata una misura alla data di entrata in vigore del testo unico.
La lettera nn) delega il Governo
a procedere allabrogazione di tutta la normativa incompatibile con
il testo unico.
Larticolo 2 prevede lemanazione
di decreti legislativi contenenti disposizioni integrative e correttive,
entro tre anni dalla data di entrata in vigore del testo unico.
Al capo II sono previste modifiche
in tema di uffici requirenti e giudicanti nonché di patrocinio a
spese dello Stato; larticolo 3, in particolare, provvede ad istituire
presso i tribunali di maggiori dimensioni dei capoluoghi dei distretti
di corte dappello un posto di presidente di sezione dei giudici per
le indagini preliminari, garantendo, altresì, che la copertura degli
stessi avvenga con delibera del Consiglio superiore della magistratura
e non più con provvedimento del presidente del tribunale previo
interpello tra i soli magistrati in servizio presso la sede in questione.
Lo stesso intervento è volto,
altresì, a consentire listituzione, nelle regioni maggiormente
caratterizzate da fenomeni di criminalità organizzata, di un posto
di procuratore aggiunto ogni otto sostituti addetti allufficio, in
deroga al criterio generale di un aggiunto ogni dieci. La necessità
di tale provvedimento è evidenziata dalla frequente sostituzione
dei magistrati in servizio presso dette sedi, che non garantisce a sufficienza
la presenza di operatori con specifica esperienza nel settore, particolarmente
richiesta nelle regioni in questione.
Larticolo 4 prevede norme in
materia di copertura delle sedi giudiziarie disagiate.
Lintervento è volto a
risolvere numerosi problemi e contrasti insorti a seguito dellentrata
in vigore della legge 4 maggio 1998, n. 133. Questa legge, infatti,
ha introdotto incentivi per i magistrati trasferiti o destinati dufficio
a sedi disagiate, innovando profondamente la materia, già oggetto
in precedenza di altri interventi normativi nonché, a livello amministrativo,
di diverse circolari del Consiglio superiore della magistratura.
La situazione oggi esistente, prodottasi
per effetto di una stratificazione normativa relativa alla copertura delle
sedi disagiate, è quella di una disciplina controversa che rischia
di aggravare il conflitto fra contrastanti interessi, senza corrispondere
efficacemente allesigenza della copertura delle suddette sedi; per
questo, nel massimo rispetto dei contrapposti interessi, risulta necessario
fornire una soluzione adeguata alle attuali esigenze dellamministrazione
della giustizia, creando le premesse per la rimozione delle aree di criticità.
Lintroduzione di nuove misure
di incentivo alla permanenza nelle sedi disagiate, superando le difficoltà
manifestatesi, è tra laltro fondamentale proprio nella prospettiva
di gravi carenze nella copertura degli organici per i prossimi anni, in
particolare in sedi non richieste delle regioni Basilicata, Calabria, Sardegna
e Sicilia, dovuta al blocco dei concorsi per lingresso nella magistratura,
verificatosi in tempi recenti.
È evidente, pertanto, lesigenza
di una revisione articolata della disciplina in questione, con la modifica,
in primo luogo, dellarticolo 2 della citata legge n. 133 del
1998, per superare le incongruenze riscontrate in questo periodo di applicazione
della stessa. La normativa prevedeva come requisiti per la definizione
di sede disagiata la mancata copertura del posto nellultima pubblicazione,
le vacanze superiori al 15 per cento e due parametri molto generici, riferiti
allelevato numero di affari, rispettivamente, civili e penali. La
conseguenza è stata quella di escludere sedi indubbiamente disagiate
solo in virtù di contingenze meramente accidentali, quali la mancata
pubblicazione del posto o la temporaneamente ridotta vacanza degli organici
dovuta alla loro integrazione attraverso lassegnazione dufficio
di uditori giudiziario
Pare quindi più opportuno adottare
criteri oggettivi sintomatici dellassenza di domande per lufficio
giudiziario e dellimpossibilità di coprirlo con magistrati
già in carriera. I parametri che vengono proposti sono quindi la
mancata copertura del posto nellultima pubblicazione dello stesso
e lesistenza di vacanze nellorganico in misura eccedente rispetto
alla media nazionale, prevedendo, altresì, la possibilità
di destinare in tali sedi fino a cento magistrati allanno; questi
ultimi, però, dovranno godere di una anzianità di servizio
non inferiore a cinque anni e non dovranno provenire da altra sede disagiata.
Solo nel caso in cui neppure magistrati
con i predetti requisiti si dichiarino disponibili alla destinazione presso
le sedi in questione sarà possibile coprire i posti requirenti vacanti
mediante il ricorso a magistrati ordinari al termine del tirocinio; in
detta ipotesi, però, ai predetti magistrati saranno assegnati esclusivamente
procedimenti in assegnazione congiunta con colleghi che abbiano già
conseguito la prima valutazione di professionalità. Detta limitazione
risulta necessaria al fine di contemperare la necessità di copertura
delle sedi disagiate con il divieto previsto dallarticolo 13, comma
2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, così come
modificato dallarticolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111;
secondo la norma in parola, infatti, detti magistrati «non possono
essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche
penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice delludienza
preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di
professionalità». Lurgente necessità determinata
dalla mancata copertura delle sedi disagiate rende tuttavia preferibile
lintroduzione di una deroga alla rigidità del divieto in questione,
bilanciata dallobbligo di coassegnazione di ciascun fascicolo congiuntamente
ad un collega di maggiore esperienza.
La nuova disciplina prevede, inoltre,
per il futuro leliminazione della preferenza assoluta in favore dei
magistrati in servizio presso sedi disagiate, con lattribuzione dei
seguenti benefici in favore degli stessi: unindennità pari
allo stipendio tabellare effettivamente percepito al momento dellassegnazione
(notevolmente aumentata, quindi, rispetto alla sua attuale entità)
per la durata massima di quattro anni, il raddoppio del punteggio di anzianità
sino al quarto anno di permanenza, nonché, nei confronti dei soli
magistrati in carriera (che, quindi, già esercitavano funzioni giudiziarie
al momento della destinazione alla sede disagiata) e solo dopo il terzo
anno di permanenza, il diritto a rientrare nella sede di provenienza, con
le medesime funzioni e anche in soprannumero rispetto allorganico
esistente.
Questi benefici si aggiungono, poi,
alla facoltà di richiedere anche il trasferimento del coniuge, già
prevista dal vigente articolo 3 della legge n. 133 del 1998.
Quanto ai soggetti che, viceversa,
siano stati già destinati a sedi dichiarate disagiate, il presente
disegno di legge prevede che nei loro confronti continui ad applicarsi
in toto la normativa vigente precedentemente allentrata in
vigore delle modifiche qui proposte.
Si ritiene che tale meccanismo possa,
seppur progressivamente, evitare unalterazione della mobilità
generale dei magistrati, garantendo a tutti i magistrati una prospettiva
futura, seppur non immediata, di raggiungimento della sede desiderata o,
perlomeno, di una sede limitrofa ad essa. Il meccanismo, inoltre, è
concepito anche allo scopo di evitare che le sedi disagiate soffrano delle
troppo frequenti sostituzioni che le hanno caratterizzate prima dellentrata
in vigore della legge stessa; leliminazione del diritto di preferenza
assoluta dovrebbe, poi, costituire di per sé un ulteriore incentivo
a rimanere nelle sedi in questione, per lo stesso meccanismo dei punteggi
aggiuntivi vincolati alla permanenza nella sede disagiata e del raddoppio
dello stipendio per la durata della permanenza.
La modifica in parola, dunque, ormai
indifferibile e necessaria per la corretta gestione del sistema giudiziario,
concreta altresì un giusto contemperamento tra le differenti esigenze
in giuoco, ponendo al tempo stesso le basi per garantire, nel prossimo
futuro, la soluzione agli eccessivi irrigidimenti creatisi nelle procedure
di mobilità dei magistrati ordinari italiani.
Larticolo 5, poi, prevede alcune
modifiche alla disciplina in materia di patrocinio a spese dello Stato;
in primo luogo è prevista una espressa esclusione dal beneficio
in questione per tutti i soggetti condannati per i reati di cui agli articoli
416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi
aggravate ai sensi dellarticolo 80, e 74, comma 1, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
e successive modificazioni, nonché per i reati commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al
fine di agevolare lattività delle associazioni previste dallo
stesso articolo. Appare, infatti, evidente che la sussistenza di una sentenza
di condanna in relazione ad una delle sopra descritte fattispecie criminose
consenta di far presumere con sufficiente certezza la percezione di consistenti
redditi illeciti, tali da non permettere il riconoscimento del beneficio
in parola ai soggetti condannati per uno dei delitti in questione. La medesima
disciplina è, del resto, già prevista nel testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
per ciò che concerne i «reati commessi in violazione delle
norme per la repressione dellevasione in materia di imposte sui redditi
e sul valore aggiunto» (articolo 91) sulla scorta di analoga presunzione
di illecito arricchimento; diversamente, però, da quanto previsto
in relazione a queste ultime fattispecie, la condanna per i reati sopra
descritti impedirà anche il riconoscimento del beneficio nei procedimenti
diversi da quelli relativi alle condotte criminose in parola.
Questa modifica deve essere letta
unitamente a quella di cui alla lettera d) del comma 1 del medesimo
articolo, secondo la quale il giudice è obbligato a tenere conto,
nella valutazione delle condizioni economiche del richiedente, anche delle
risultanze del casellario giudiziale; pertanto, anche ove non operi la
presunzione assoluta derivante dalla condizione di condannato per uno dei
reati sopra elencati, il giudice dovrà sempre valutare i precedenti
penali del richiedente al fine di decidere in merito alla richiesta di
ammissione al gratuito patrocinio. In questo modo viene recepito, peraltro,
lorientamento della Corte di cassazione, la quale ha più volte
chiarito che «in tema di patrocinio dei non abbienti, ai fini della
revoca del decreto di ammissione al beneficio rilevano anche i redditi
da attività illecite, che possono essere accertati con gli ordinari
mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici di cui allarticolo
2729 del codice civile. La Corte ha così affermato la legittimità
del provvedimento di revoca motivato con il richiamo ad una serie di reati
di spaccio di sostanze stupefacenti e alla loro cospicua valenza economica,
da cui può desumersi la disponibilità da parte dellinteressato
di redditi superiori ai limiti stabiliti per la fruizione del beneficio»
(Cassazione, sezione IV, sentenza 9 novembre 2005, n. 127).
Le lettere b) e c) del
comma 1 del medesimo articolo, inoltre, prevedono leliminazione della
possibilità per il richiedente di presentare listanza direttamente
in udienza, con la conseguente necessità per il giudice di decidere
«immediatamente»; listanza dovrà, pertanto, essere
presentata sempre in cancelleria e potrà essere valutata con la
dovuta attenzione, cosa spesso impossibile in caso, invece, di presentazione
della stessa in udienza.
Larticolo 6 reca, quindi, una
innovativa disciplina in merito ai testimoni di giustizia; accogliendo
unindicazione discussa nellambito della Commissione parlamentare
di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
e similare, larticolo tende a completare il ventaglio di misure che
possono essere adottate per la migliore tutela dei «testimoni di giustizia»
e per meglio garantire loro quel reinserimento nella vita sociale che la
riforma del sistema di protezione attuata nel 2001 intendeva porre in particolare
risalto.
La misura è intesa a ristorare
il danno subìto dai cittadini che, senza colpa, ma anzi con il particolare
merito civile di aver offerto una testimonianza fondamentale per il perseguimento
di crimini gravissimi e per dare effettività allamministrazione
della giustizia, soffrono indubbie limitazioni alle loro potenzialità
lavorative, offrendo loro di poter assumere un impiego pubblico, in coerenza
con il titolo di studio, le professionalità e i requisiti posseduti
e quelli richiesti dalle amministrazioni interessate.
Al fine di garantire leffettività
della previsione e ladozione delle misure di sicurezza occorrenti,
si prevede che lassunzione avvenga per chiamata diretta nominativa,
secondo le intese realizzate dal Ministero dellinterno con le amministrazioni
interessate e con modalità appositamente disciplinate. La disposizione
non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto è
espressamente previsto che lassunzione sia effettuata nellambito
delle risorse a disposizione dellamministrazione ricevente per le
spese di personale.
Gli articoli 7, 8 e 9 recano norme
in materia di divieto di concessione o erogazione di contributi o finanziamenti.
Larticolo 7, in particolare, intende rendere più evidente
ed efficace limpegno dello Stato a tutela della legalità,
ancorando lerogazione di risorse pubbliche allassenza di situazioni
di disvalore sociale evidenziate dallesistenza di sentenza di condanna,
anche non definitiva, in relazione a specifici reati. In particolare la
norma prevede che i soggetti di cui allarticolo 1 del decreto legislativo
n. 490 del 1994 (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti o
aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, imprese o società
comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico) non possano
concedere o erogare agevolazioni o incentivi alle imprese quando limprenditore
o, comunque, un legale rappresentante, un amministratore o un direttore
abbia riportato una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati elencati
nella norma stessa.
I reati ai quali si fa riferimento
sono quelli che presentano un maggiore disvalore sociale: fra gli altri,
turbata libertà degli incanti, omicidio e lesioni colpose, ove aggravati
dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro,
truffa, usura, ricettazione, riciclaggio, nonché reati in materia
societaria, fallimentare, e i reati commessi in violazione delle norme
per la repressione dellevasione in materia di imposte sui redditi
e sul valore aggiunto.
Larticolo 8 istituisce la fattispecie
della sospensione della concessione o dellerogazione nelle ipotesi
di pronuncia di una sentenza non definitiva di condanna, o di applicazione
della pena ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale
per i casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dellarticolo
7 o in caso di provvedimento provvisorio di divieto di ottenere le erogazioni
emesso dal tribunale ai sensi dellarticolo 10 della legge n. 575
del 1965. La norma sana una lacuna che esponeva le amministrazioni dello
Stato ad elevati rischi prevedendo misure di cautela.
Laccertamento delle cause ostative
alla concessione o erogazione di cui allarticolo 7 o delle cause
di sospensione di cui allarticolo 8 è affidato (articolo 9)
alla dichiarazione sostitutiva del soggetto richiedente, che deve indicare
anche i provvedimenti giudiziari iscrivibili nel casellario giudiziario.
La norma prescrive che le amministrazioni, enti o società di cui
allarticolo 7, in sede di verifica delle dichiarazioni del richiedente,
acquisiscano dal competente ufficio del casellario giudiziale i certificati
del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. Larticolo 10 reca,
infine, la normativa transitoria in relazione alle sentenze di applicazione
della pena ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale
intervenute precedentemente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Larticolo 11 dispone circa la
copertura finanziaria del provvedimento, mentre larticolo 12 disciplina
la sua entrata in vigore.
Capo I
DELEGA AL GOVERNO PER LEMANAZIONE DI UN TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE
Art. 1
(Delega al Governo per lemanazione di un testo unico delle misure di prevenzione)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dallentrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni in materia di misure di prevenzione applicate dallautorità giudiziaria.
2. Il testo unico di cui al comma 1, previa ricognizione della vigente normativa relativa alle misure di prevenzione, coordina e armonizza in modo organico la stessa, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere il principio di legalità delle misure di prevenzione; prevedere che le misure di prevenzione possano essere applicate nei confronti delle persone fisiche e giuridiche; prevedere, altresì, che le misure di prevenzione patrimoniali possano essere applicate disgiuntamente rispetto a quelle personali e possano essere chieste e applicate anche nei confronti di persone decedute, entro i cinque anni successivi allepoca del decesso; prevedere che le misure di prevenzione diverse dalla confisca abbiano una durata non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni, salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti;
b) prevedere che le misure di prevenzione personali possano essere applicate:
1) ai soggetti che, sulla base di elementi di fatto, risultano dediti alla commissione di reati che ledono o mettono concretamente in pericolo lintegrità fisica o sessuale, lambiente, la salute, lordine e la sicurezza pubblica, il patrimonio, nonché di reati contro la pubblica amministrazione ovvero di taluno dei reati di cui allarticolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
2) ai soggetti che sono indiziati di appartenenza, agevolazione o concorso nelle associazioni per delinquere:
2.1) di cui agli articoli 270-bis o 416-bis del codice penale;
2.2)
finalizzate allimmigrazione clandestina ovvero al traffico di esseri
umani;
2.3)
previste dallarticolo 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
2.4)
previste dallarticolo 291-quater del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43;
3) ai soggetti che sono
indiziati della commissione di reati aggravati dalla circostanza di cui
allarticolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive
modificazioni, ovvero dalla circostanza di cui allarticolo 4, comma
1, della legge 16 marzo 2006, n. 146;
c) prevedere che
le misure di prevenzione patrimoniale possano essere applicate:
1) ai soggetti
di cui alla lettera b), con riferimento ai beni di cui abbiano la disponibilità,
anche indiretta, e di cui non dimostrino la legittima provenienza;
2)
ai soggetti i quali, sulla base di elementi di fatto quali la condotta,
il tenore di vita o la disponibilità, anche indiretta, di beni in
valore sproporzionato alla propria attività economica ovvero al
proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi, esclusi i
redditi provenienti da operazioni fittizie, e dei quali non dimostrino
la legittima provenienza, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche
in parte, con il prodotto, il profitto o il prezzo di attività criminose
o il reimpiego di essi;
3)
ai soggetti che compiono volontariamente ogni attività diretta,
con qualsiasi mezzo, alla raccolta, provvista, intermediazione, deposito,
custodia, erogazione o messa a disposizione di fondi o risorse economiche,
in qualunque modo realizzati, ovvero alla fornitura o comunque alla messa
a disposizione di altri beni destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati
al fine di agevolare lattività delle associazioni di cui lettera
b), numero 2) o dei suoi partecipi;
d) prevedere che
le misure di prevenzione patrimoni ali si applichino alle società
ed enti, diversi dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, dagli altri
enti pubblici non economici, nonché dagli enti che svolgono funzioni
di rilievo costituzionale, nei confronti dei quali sussiste il fondato
motivo, desunto da concreti elementi di fatto, di ritenere che:
1) siano finanziati,
in tutto o in parte rilevante, controllati, anche per il tramite di soggetti
fiduciari o interposte persone, ovvero amministrati, anche indirettamente
o di fatto, da taluna delle associazioni di cui al comma 1, lettera b),
da suoi appartenenti o comunque da soggetti che operano nellinteresse
esclusivo o prevalente della stessa;
2)
svolgano la propria attività economica sfruttando la protezione
o agevolando, anche indirettamente e in via non esclusiva, lattività
di una delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), o dei suoi
appartenenti;
3)
siano titolari di beni o risorse economiche in valore sproporzionato al
reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi o alla propria attività
economica quando debba ritenersi, sulla base di concreti elementi, che
detti beni o risorse costituiscano il prodotto, il profitto o il prezzo
di attività delittuose o il reimpiego di essi;
4)
si trovino nelle condizioni di cui alla lettera s) ovvero, pur avendo
reso la denuncia di assoggettamento di cui alla lettera p), non
abbiano reciso il legame con lorganizzazione criminale;
e) disciplinare
la competenza ad applicare le misure di prevenzione nel seguente modo:
1) prevedere
che competente a decidere sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali
sia il tribunale del capoluogo di provincia ove dimora la persona fisica
ovvero ove concretamente opera la società o lente; prevedere
che, per quanto concerne la provincia di Caserta, resti ferma la competenza
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
2)
prevedere che quando vengono richieste congiuntamente misure di prevenzione
personali e patrimoniali, competente a conoscere di tutte le richieste
sia il tribunale competente ad applicare la misura di prevenzione personale;
3)
prevedere che in caso di morte della persona fisica cui potrebbe applicarsi
la misura di prevenzione, la competenza per territorio venga determinata
in relazione al luogo di ultima dimora dellinteressato;
4)
prevedere che in caso di irreperibilità, latitanza, assenza, residenza
o dimora allestero della persona fisica cui potrebbe applicarsi la
misura di prevenzione patrimoniale, la competenza per territorio venga
determinata in relazione al luogo ove si trova il bene da confiscare;
5)
prevedere che se lente cui applicare la misura di prevenzione patrimoniale
opera in più luoghi, sia competente il tribunale del capoluogo di
provincia ove si trova il bene da confiscare;
6)
prevedere che nel caso di società costituita allestero, sia
competente, in successione gradata, il tribunale del capoluogo di provincia:
6.1) ove si trova la sede dellamministrazione ovvero la sede operativa dellimpresa;
6.2) ove si trova il bene da confiscare;
7) prevedere che nei casi di cui ai punti 4), 5) e 6) se più sono i beni da confiscare ed essi si trovino in province diverse, si abbia riferimento al bene di maggior valore;
8) prevedere che quando la richiesta ha per oggetto più società facenti parte del medesimo gruppo, sia competente il tribunale presso cui ha sede la società capogruppo; che se la capogruppo ha sede allestero, si applichino i criteri di cui ai numeri 6) e 7);
f) prevedere che il tribunale di prevenzione sia composto di norma da magistrati esperti in materia civile e penale; che in seno al collegio di prevenzione sia designato un giudice delegato; che in caso di mutamento della composizione del collegio restino validi tutti gli atti assunti dal collegio diversamente composto;
g) disciplinare le indagini patrimoniali nel seguente modo:
1) prevedere i casi in cui sussista lobbligo di effettuare investigazioni patrimoniali da parte della polizia giudiziaria, ferme restando le specifiche competenze della Guardia di finanza ai sensi dellarticolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575;
2)
prevedere i casi in cui il pubblico ministero debba svolgere obbligatoriamente
tutte le indagini necessarie per laccertamento dei presupposti applicativi
delle misure di prevenzione;
3)
prevedere che i soggetti titolari del potere di proposta possano chiedere
ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, banche e società
commerciali, a persone incaricate di un pubblico servizio o esercenti un
servizio di pubblica necessità, nonché a privati, informazioni
ritenute utili ai fini delle indagini; prevedere la necessità di
autorizzazione scritta del pubblico ministero nei casi in cui debba essere
acquisita documentazione bancaria o comunque coperta dal segreto professionale
o dal segreto dufficio, nonché per accedere presso uffici
pubblici e presso ogni locale destinato allesercizio di attività
commerciale o professionale, al fine di ricercare atti, documenti, corrispondenza
e ogni altra utile informazione;
h) disciplinare
il potere di proposta delle misure di prevenzione nel seguente modo:
1) prevedere
che le misure di prevenzione possano essere proposte dal procuratore della
Repubblica presso il tribunale competente, dal questore e dal direttore
della Direzione investigativa antimafia, stabilendo forme di comunicazione
o intesa con il procuratore della Repubblica quando la proposta provenga
dagli altri soggetti citati;
2)
prevedere che la competenza a investigare e a formulare la proposta di
misura di prevenzione patrimoniale spetti, ferma restando la competenza
del questore e del direttore della DIA, al procuratore della Repubblica
presso il tribunale avente sede nel distretto di corte dappello,
almeno con riferimento ai casi previsti alle lettere b), numeri
2) e 3), c), con riferimento ai soggetti di cui alla lettera b),
numeri 2) e 3), e d), numeri 1), 2) e 3), limitatamente ai reati
di competenza distrettuale;
3)
prevedere che per la trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale
di competenza distrettuale possano essere applicati magistrati delle procure
territoriali;
4)
prevedere che quando si procede ad indagini preliminari in ordine a reati
di competenza distrettuale, la proposta di misure di prevenzione patrimoniale
sia sempre esercitata non oltre lesercizio dellazione penale,
salvo che siano necessarie investigazioni patrimoniali particolarmente
complesse;
5)
prevedere che se le investigazioni patrimoniali non abbiano consentito
di raccogliere elementi utili il pubblico ministero disponga non doversi
procedere allazione di prevenzione con decreto motivato;
i) prevedere le
seguenti attribuzioni della procura nazionale antimafia:
1) esercizio
di funzioni di impulso e coordinamento nei confronti delle procure della
Repubblica legittimate a proporre lapplicazione della misura di prevenzione
patrimoniale;
2) possibilità di disporre, limitatamente ai procedimenti relativi ai soggetti indiziati dei reati di cui allarticolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, lapplicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli affari;
l) disciplinare
quale misura di prevenzione personale la sorveglianza speciale, prevedendo:
1) la non necessaria
prodromicità dellavviso orale di pubblica sicurezza, aggiornando
il catalogo delle prescrizioni che il giudice può impartire al sottoposto,
fra le quali includere lobbligo di comunicare tutti gli atti di disposizione
patrimoniale e il divieto di condurre veicoli a motore di qualsiasi tipo;
2)
che in caso di inottemperanza grave o reiterata alle prescrizioni imposte
con la sorveglianza speciale, il tribunale possa sostituire ovvero integrare
le stesse con altre più afflittive;
3)
che quando applica la misura della sorveglianza speciale, il tribunale
possa imporre al sottoposto di prestare cauzione, il cui importo sia commisurato
alle capacità reddituali dello stesso; che la cauzione possa essere
sostituita da idonea garanzia ipotecaria ovvero di garanzia fideiussoria
prestata da istituto di rilievo nazionale, purché, in tale ultimo
caso, si tratti di fideiussione solidale;
4)
che quali misure accessorie alla sorveglianza speciale il tribunale possa
applicare anche linterdizione temporanea dalle funzioni di amministrazione
e controllo di società e il divieto di stipulare contratti con la
pubblica amministrazione;
5)
che, in caso di inottemperanza agli obblighi imposti al sorvegliato speciale
di comunicare tutti gli atti di disposizione patrimoniale, il tribunale
possa imporre, secondo criteri di proporzionalità e idoneità
a fronteggiare la pericolosità sociale manifestata dal sottoposto,
le misure del controllo giudiziario e dellamministrazione giudizi
ari a dei beni; prevedere che quando risulti il concreto pericolo che i
beni sottoposti al provvedimento di amministrazione giudiziaria vengano
dispersi, sottratti o alienati, il proponente possa chiedere al tribunale
di disporne il sequestro;
m) prevedere e disciplinare
quale misura di prevenzione patrimoniale la confisca dei beni, stabilendo:
1) che la confisca
sia in ogni tempo disposta anche se i beni sono stati trasferiti o intestati
fittiziamente ad altri, fatti salvi i diritti dei terzi tutelati dalla
legge;
2)
che se il proposto, il sottoposto, gli amministratori giudiziari o i loro
coadiutori disperdono, distraggono, occultano o svalutano i beni propri
o dellente al fine di eludere lesecuzione dei provvedimenti
di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca abbiano
ad oggetto denaro o altri beni di importo equivalente;
3)
che la confisca possa altresì essere in ogni tempo disposta quando
risulti che beni già confiscati, dopo la assegnazione o destinazione
siano tornati, anche per interposta persona, nella disponibilità
o nel controllo del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui alla
lettera b), n. 2), o di suoi appartenenti;
4)
che a seguito della confisca definitiva i beni vengano acquisiti al patrimonio
indisponibile dello Stato, salvi i casi in cui il testo unico espressamente
prevede altre destinazioni pubbliche o la possibilità di alienazione,
garantendo che i beni non possano essere riacquistati da soggetti appartenenti
alla criminalità organizzata;
5)
che la confisca di prevenzione possa essere eseguita anche nei confronti
di beni localizzati nel territorio di Paesi appartenenti allUnione
europea, nei limiti e con le procedure previste dalla legislazione dellUnione
stessa;
n) disciplinare
il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione nel seguente
modo:
1) prevedere
che, dopo lesercizio dellazione di prevenzione, e quando il
pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle indagini patrimoniali
siano trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia
di finanza a fini fiscali;
2)
prevedere che lazione di prevenzione possa essere esercitata anche
indipendentemente dallesercizio dellazione penale;
3)
prevedere che la proposta di prevenzione sia irretrattabile;
4)
prevedere che la proposta di misura di prevenzione contenga:
4.1) le generalità della persona fisica ovvero il nome della persona giuridica e del suo legale rappresentante;
4.2)
la descrizione dei presupposti e degli elementi di fatto su cui si fonda
il giudizio di pericolosità sociale posto alla base della misura
di volta in volta richiesta;
4.3)
lindicazione della persona fisica o giuridica che ha lattuale
titolarità dei beni confiscabili; nel caso in cui siano richieste
misure di prevenzione patrimoniale, lindividuazione dei beni suscettibili
di confisca, lindicazione dei luoghi dove sono situati o custoditi,
la descrizione catastale e gli estremi di identificazione dei beni, ove
risultanti da pubblici registri;
4.4)
la data e la sottoscrizione;
5) prevedere che lassenza delle indicazioni di cui al numero 4), lettere a), b) e d), determini la nullità della richiesta; che la nullità debba essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro la prima udienza; che il tribunale assegni in tal caso al pubblico ministero un termine per sanare le nullità riscontrate;
6) prevedere
che, entro il termine di cui al numero 5), debba essere eccepita, a pena
di decadenza, lincompetenza del tribunale e che, avverso lordinanza
di rigetto della eccezione possa essere proposto ricorso per cassazione,
senza effetto sospensivo del procedimento;
7) prevedere
che, sul ricorso di cui al numero 6) la Corte di cassazione decida in camera
di consiglio ai sensi dellarticolo 611 del codice di procedura penale,
e che se la Corte di cassazione dichiari inammissibile o rigetti il ricorso,
la questione di competenza non possa più essere rilevata o eccepita,
né costituire oggetto di successiva impugnazione;
8) prevedere
che, salvo quanto previsto in casi particolari, il presidente del tribunale,
ricevuta la proposta, fissi ludienza in camera di consiglio per una
data compresa nei trenta giorni successivi, designando al proposto, che
sia privo di un difensore di fiducia, un difensore dufficio; quando
venga proposta una misura di prevenzione nei confronti di un ente, il difensore
venga nominato in favore del legale rappresentante dello stesso;
9) prevedere
che il decreto di fissazione della data di udienza venga comunicato al
pubblico ministero e notificato, almeno dieci giorni prima della data medesima,
alle persone nei cui confronti è proposta la misura ed ai loro difensori,
nonché alle altre persone o enti interessati;
10) prevedere
che ludienza di prevenzione si svolga con la partecipazione necessaria
del difensore e del pubblico ministero e che la persona fisica o illegale
rappresentante della persona giuridica nei cui confronti è proposta
una misura di prevenzione venga sentita qualora compaia e ne faccia richiesta;
11) prevedere
che il tribunale, anche dufficio, acquisisca gli elementi necessari
ai fini della decisione, con le modalità previste dallarticolo
185 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; il tribunale possa
altresì indicare al pubblico ministero, ove lo ritenga necessario,
lacquisizione di ulteriori elementi, a tal fine assegnando un termine;
12) prevedere
che nel corso delludienza, il pubblico ministero possa modificare
la proposta originaria e che, se la modifica ha per oggetto la richiesta
di applicazione di una misura di prevenzione con modalità più
afflittive o per una durata più lunga, il proposto, ove ne faccia
richiesta, abbia diritto a un termine a difesa non superiore a venti giorni;
il termine venga sempre concesso in caso di assenza del proposto alludienza;
13) prevedere
che, in caso di rigetto, una nuova proposta possa essere presentata soltanto
se vengano acquisiti o indicati elementi precedentemente non valutati;
14) prevedere
che il provvedimento che applica la misura di prevenzione sia comunicato
al pubblico ministero, al procuratore generale presso la Corte di appello
ed allinteressato, nonché al soggetto delegato per lesecuzione
e che il provvedimento che applica la misura di prevenzione patrimoniale
sia altresì comunicato al procuratore nazionale antimafia e al competente
nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza; il provvedimento
che applica la misura di prevenzione nei confronti di una persona fisica
sia iscritto nel casellario giudiziario e il provvedimento che applica
la misura di prevenzione nei confronti di un ente sia comunicato alla camera
di commercio per la annotazione nel registro delle imprese; prevedere le
altre comunicazioni necessarie per lalimentazione del circuito informativo
finalizzato allapplicazione del decreto del Presidente della Repubblica
3 giugno 1998, n. 252;
15) prevedere
lutilizzabilità nel procedimento di prevenzione delle prove
e degli elementi di prova acquisiti nel corso di procedimenti penali, nonché
di atti e documenti relativi a processi civili o amministrativi;
16) prevedere
la disciplina delle impugnazioni;
17) prevedere
che quando viene richiesta la misura della confisca, si applichino i seguenti
principi:
17.1) prevedere le modalità di esecuzione e di pubblicità del sequestro;
17.2)
prevedere i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero
degli immobili sequestrati;
17.3)
la possibilità di operare il sequestro di prevenzione in via di
urgenza;
17.4)
prevedere che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la confisca
entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni
da parte dellamministratore giudiziario e, in caso di impugnazione
del provvedimento di confisca, se la corte dappello non si pronuncia
entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;
17.5)
prevedere che i termini di cui al numero 17.4) possano essere prorogati,
anche dufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per
non più di due volte, in caso di investigazioni complesse o compendi
patrimoniali rilevanti ovvero quando permanga grave e comprovato pericolo
che i beni vengano dispersi, deteriorati, sottratti od alienati;
17.6)
prevedere che nei termini di cui ai numeri 17.4) e 17.5) non siano computati
tutti i periodi di tempo riconducibili ad attività del proposto
o del difensore, quali gli impedimenti e il tempo necessario per la proposizione
di impugnazioni;
17.7)
prevedere lipotesi di presunzione di intestazione o trasferimento
fittizio a terzi, stabilendo che in ogni caso non siano considerati terzi
i familiari del proposto;
17.8)
prevedere la nullità assoluta e insanabile di tutti gli atti di
disposizione, da parte del proposto, dei beni sottoposti a sequestro di
prevenzione, nonché, in caso di sequestro di azienda, linefficacia
dei pagamenti relativi allazienda sequestrata ricevuti dal proposto
o da lui eseguiti dopo lesecuzione del provvedimento di sequestro,
salva la tutela dei terzi in buona fede;
17.9)
prevedere che, quando nel corso del procedimento emergono ulteriori beni
di cui potrebbe essere disposta la confisca, possa essere disposta lestensione
del sequestro o della confisca a detti beni; che i termini di cui ai numeri
17.4) e 17.5) per detti beni decorrano separatamente con riferimento alla
data di immissione in possesso dellamministratore giudiziario;
17.10)
che la confisca si trascriva, iscriva o annoti nelle forme del sequestro
e che, in caso di confisca di un intero compendio aziendale, lamministratore
richieda la cancellazione dellimpresa dal registro delle imprese;
17.11)
prevedere che a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni
siano acquisiti dallo Stato liberi da oneri e pesi, per essere destinati
a finalità di interesse sociale;
17.12)
prevedere che il provvedimento definitivo di confisca sia comunicato immediatamente
agli organi o enti competenti per legge in ordine alla destinazione finale
dei beni, nonché al prefetto e al dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero dellinterno;
o) prevedere che le sentenze di proscioglimento ed assoluzione non escludano, di per sè, la sussistenza dei presupposti per lapplicazione o il mantenimento delle misure di prevenzione;
p) prevedere
che i titolari del potere di rappresentanza, ovvero coloro che detengono
una quota qualificata dellimpresa o ente che si trova sottoposto
alle condizioni di intimidazione o assoggettamento di cui allarticolo
416-bis del codice penale, rendano, allautorità giudiziaria
ovvero alle forze di polizia, denuncia di assoggettamento ad influenza
mafiosa; che nella fase transitoria, per le imprese o enti che già
si trovino nelle condizioni di intimidazione o assoggettamento, detta denuncia
possa essere resa nei centottanta giorni successivi alla data di entrata
in vigore del testo unico;
q) prevedere
che, in favore delle imprese o enti in relazione ai quali sia stata resa
la denuncia di assoggettamento ad influenza mafiosa, il tribunale possa
applicare, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, le
seguenti misure di cautela e sostegno:
1) il controllo giudiziario, stabilendo: lobbligo di non cambiare sede, denominazione e ragione sociale, oggetto sociale e composizione degli organi di amministrazione e direzione, nonché di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza preventivo avviso al tribunale; lobbligo di fornire al predetto tribunale un resoconto periodico, con la relativa documentazione, delle operazioni compiute di valore superiore alla soglia determinata dal tribunale; che gli ufficiali di polizia possano essere autorizzati dal tribunale ad accedere presso gli uffici dellimpresa o della società, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari per acquisire informazioni e copia della documentazione ritenuta utile; che ove al termine del periodo stabilito risulti limpossibilità della normale gestione societaria in ragione del livello di infiltrazione criminale, il tribunale possa applicare la misura di cautela e sostegno di cui al punto 2);
2) lamministrazione giudiziaria per un periodo non inferiore a sei e non superiore a dodici mesi, prevedendo che:
2.1) il tribunale revochi gli amministratori e i sindaci della società e nomini uno o più amministratori, che provvedano alla gestione dellente, curandone, ove necessario, il riassetto organizzativo e contabile; lamministratore non possa compiere atti eccedenti lordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione del giudice delegato; lamministratore provveda altresì al controllo delle operazioni societarie, disciplinando il caso di società inserita in un gruppo societario nonché il caso di società e imprese costituite in più unità produttive; siano nulli tutti gli atti di disposizione compiuti dai titolari dellimpresa o ente in costanza di amministrazione;
2.2)
quando nel corso dellamministrazione giudiziaria risulti il concreto
pericolo che i beni vengano dispersi, sottratti o alienati, il pubblico
ministero possa chiedere al tribunale di disporne il sequestro;
2.3)
la misura possa essere prorogata, anche dufficio, per un periodo
non superiore complessivamente a dodici mesi se permangono le condizioni
in base alle quali è stata applicata;
3)
il sequestro delle quote e delle azioni, prevedendo in tal caso la gestione
di dette quote o azioni con le forme dellamministrazione giudiziaria;
r) prevedere, in
relazione alle misure di cui alla lettera q) che:
1) se al termine
del periodo fissato o prorogato dal tribunale risultino venute meno le
esigenze di cautela e sostegno, il tribunale disponga la revoca della misura
disposta;
2)
con il provvedimento che dispone la revoca della misura di cautela e sostegno
il tribunale possa stabilire obblighi di comunicazione, per un periodo
non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria
competenti, degli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati,
gli atti di pagamento ricevuti, degli incarichi professionali, di amministrazione
o di gestione fiduciaria ricevuti, nonché degli altri atti o contratti
indicati dal tribunale, di valore superiore a quello stabilito dal tribunale
in relazione al patrimonio e al reddito della persona e comunque a una
soglia da stabilirsi;
3)
se al termine del periodo fissato o prorogato dal tribunale per il controllo
o lamministrazione giudiziaria risulti limpossibilità
della normale gestione societaria in ragione del livello di infiltrazione
criminale, il tribunale disponga il sequestro dei beni aziendali finalizzato
alla successiva confisca, stabilendo prevedere, in tal caso, adeguate forme
di ristoro allimprenditore che abbia reso la denuncia, anche attraverso
lutilizzo del Fondo di rotazione di cui alla legge 22 dicembre 1999,
n. 512, purché risulti reciso ogni legame con lorganizzazione
criminale;
4)
che se nel corso dellesecuzione delle misure di cautela e sostegno
di cui alla lettera q), emerga che il soggetto ha reso mendace denuncia
di assoggettamento, il tribunale trasmetta gli atti al pubblico ministero
per la richiesta di applicazione di misura di prevenzione;
s) prevedere che,
quando emerga la sussistenza di imprese o enti soggetti alle condizioni
di intimidazione e assoggettamento cui allarticolo 416-bis del codice
penale, i cui titolari non abbiano reso la denuncia di cui alla lettera
p), si proceda al sequestro e confisca di prevenzione, salvo che
i predetti titolari, nel corso del procedimento, non collaborino concretamente
con lautorità di polizia o lautorità giudiziaria
per la ricostruzione dei fatti che hanno dato luogo alle condizioni di
assoggettamento, nonché nella raccolta di elementi di prova decisivi
al fine di:
1) individuare
o assicurare alla giustizia uno o più appartenenti a taluna delle
associazioni di cui alla lettera b), n. 2);
2)
sottrarre risorse rilevanti alle associazioni di cui al n. 1);
3)
ricostruire fatti di reato riconducibili a taluna delle associazioni di
cui al numero 1);
4)
evitare la commissione dei reati indicati alla lettera b);
t) prevedere, nel caso di cui alla lettera s), lapplicabilità delle misure di cautela e di sostegno di cui alla lettera q);
u) prevedere la revocazione della confisca definitiva di prevenzione, stabilendo:
1) che essa
possa essere richiesta:
1.1)
in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione
del procedimento;
1.2)
quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in
epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano
in modo assoluto lesistenza dei presupposti di applicazione della
confisca;
1.3)
quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in
modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità
nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;
2) che la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per lapplicazione della misura;
3)
che la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilità,
entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei caso di cui al numero
1, salvo che linteressato dimostri di non averne avuto conoscenza
per causa a lui non imputabile;
4)
che in caso di accoglimento della domanda di revocazione la restituzione
dei beni confiscati possa avvenire solo per equivalente, con previsione
dei criteri per determinare il valore dei beni medesimi;
5)
che la revocazione non possa comunque essere chiesta da chi, potendo o
dovendo partecipare al procedimento, vi abbia rinunciato, anche non espressamente;
v) disciplinare
i poteri e i doveri dellamministratore giudiziario, prevedendo che:
1) lamministratore
giudiziario sia scelto tra gli iscritti in apposito Albo, da istituire
con successivo regolamento interministeriale, salvo che esigenze di particolare
complessità non rendano necessaria la nomina di altro soggetto,
non iscritto allalbo; siano previsti casi di incompatibilità;
si stabilita la possibilità di nomina di coadiutori, particolarmente
qualificati;
2) allamministratore giudiziario siano attribuite le seguenti funzioni, da disciplinare:
2.1) inventario e stima dei beni;
2.2)
relazioni periodiche al giudice delegato;
2.3)
custodia, conservazione, amministrazione e gestione dei beni o delle aziende
in sequestro;
2.4)
tenuta della contabilità;
2.5)
adempimento degli oneri fiscali;
2.6)
resa del conto di gestione;
3) gli atti di straordinaria amministrazione debbano essere autorizzati dal giudice delegato, fissando eventualmente una soglia di valore oltre la quale gli atti si considerino sempre di straordinaria amministrazione;
4)
avverso gli atti dellamministratore giudiziario compiuti in violazione
del testo unico, il pubblico ministero, il preposto e ogni altro interessato
possano proporre reclamo al tribunale, che decide con decreto non impugnabile;
che listanza, se rigettata, non possa essere riproposta;
5)
gli atti dellamministrazione giudiziaria siano coperti da segreto
dufficio fino al rendiconto di gestione;
z) prevedere la disciplina delle spese di gestione, delle liquidazioni e dei rimborsi;
aa) prevedere
che nelle controversie concernenti la procedura, lamministratore
giudiziario possa avvalersi dellAvvocatura dello Stato per la rappresentanza
e lassistenza legale;
bb) prevedere
che, dopo la confisca definitiva, lamministratore giudiziario coadiuvi
il tribunale nella procedura di tutela dei diritti dei terzi;
cc) disciplinare
i rapporti tra il sequestro di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo
che:
1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro nellambito di un procedimento penale;
2)
nel caso di contemporanea esistenza in relazione al medesimo bene di sequestro
penale e di prevenzione la custodia giudiziale e la gestione dei beni sequestrati
nel processo penale venga affidata allamministratore giudiziario
secondo le disposizioni stabilite dal testo unico in materia di amministrazione
e gestione, salvo lobbligo di comunicare al giudice del procedimento
penale copia delle relazioni periodiche;
3)
in relazione alla vendita, assegnazione e destinazione dei beni si applichino
le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;
4)
se la confisca definitiva di prevenzione interviene prima della sentenza
irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede
penale, si proceda in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazione o
destinazione dei beni secondo le disposizioni previste dal testo unico;
5)
che in caso di contemporanea pendenza di confisca di prevenzione e confisca
penale, anche disposta ai sensi dellarticolo 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 agosto 1992, n. 356, quella divenuta irrevocabile per
prima sia in ogni caso trascritta, iscritta o annotata con le modalità
previste dal testo unico;
dd) disciplinare
la materia dei rapporti dei terzi con la procedura, prevedendo:
1) la disciplina
delle azioni esecutive intraprese da terzi su beni sottoposti a sequestro
di prevenzione, stabilendo tra laltro il principio generale secondo
cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite dopo lesecuzione
del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede;
2)
la disciplina dei rapporti pendenti allepoca di esecuzione del sequestro,
stabilendo tra laltro il principio che lesecuzione dei relativi
contratti rimane sospesa fino a quando lamministratore giudiziario,
previa lautorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare
nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi,
ovvero di risolvere il contratto;
3)
una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni oggetto
di sequestro e confisca di prevenzione, prevedendo in particolare:
3.1) che i titolari di diritti di proprietà, di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dallesecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni e che dopo la confisca i diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguano, salvo il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;
3.2)
che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro
debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nella procedura
entro un termine da stabilirsi, comunque non inferiore a sessanta giorni,
dalla data in cui la confisca diviene definitiva, salva la possibilità
di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole;
3.3)
il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto,
salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni
confiscati, nonché il principio del limite della garanzia patrimoniale,
costituito dal 70 per cento valore dei beni sequestrati, al netto delle
spese della procedura, e che la previa escussione possa essere dimostrata
anche tramite verbale di pignoramento negativo o perizia di parte, da equipararsi
ad atto pubblico;
3.4)
che il credito non sia strumentale allattività illecita o
a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore
dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità
e che nella valutazione della buona fede, il tribunale tenga conto, tra
laltro, delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali
tra le stesse e del tipo di attività svolto dal creditore;
3.5)
un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che preveda
lammissione dei crediti regolarmente insinuati e la formazione di
un progetto di pagamento degli stessi da parte dellamministratore
giudiziario;
3.6)
la revocazione dellammissione del credito quando emerga che essa
è stata determinata da falsità, dolo, errore essenziale di
fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;
ee) disciplinare
i rapporti tra le misure di prevenzione e le procedure concorsuali, prevedendo
in particolare:
1) che i beni
sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano sottratti
dalla massa attiva del fallimento e conseguente gestiti e destinati secondo
le norme stabilite per il procedimento di prevenzione;
2)
che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa
fallimentare possano rivalersi, in via residuale, sul 70 per cento del
valore dei beni confiscati, al netto delle spese sostenute dalla procedura
di prevenzione;
3)
che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o confisca
di prevenzione possa essere effettuata in sede fallimentare secondo i principi
stabiliti dal testo unico; che se il sequestro o la confisca di prevenzione
hanno per oggetto lintero compendio aziendale dellimpresa dichiarata
fallita nonché, nel caso di società di persone, lintero
patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente responsabili, alla
verifica dei crediti si applichino anche le norme previste per il procedimento
di prevenzione;
4)
che lamministratore giudiziario possa proporre le azioni di revocatoria
fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro
di prevenzione; che ove lazione sia già stata proposta, al
curatore si sostituisca lamministratore;
5)
che il pubblico ministero, anche su segnalazione dellamministratore
giudiziario, possa chiedere al tribunale competente la dichiarazione di
fallimento dellimprenditore o dellente nei cui confronti è
disposto il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versi in stato
di insolvenza;
6)
che se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del
fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva; che se
il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento,
si provveda alla riapertura dello stesso; che se il sequestro o la confisca
intervengono dopo la vendita dei beni, essi si eseguono su quanto eventualmente
residua dalla liquidazione.
ff) prevedere la disciplina fiscale dei beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione;
gg) prevedere
apposita disciplina relativa a registri, iscrizioni e certificazioni concernenti
il procedimento per lapplicazione delle misure di prevenzione;
hh) disciplinare
le sanzioni e i divieti accessori alle misure di prevenzione; prevedere
altresì la riabilitazione;
ii) prevedere
la disciplina della destinazione dei beni confiscati;
ll) prevedere
le seguenti fattispecie criminose:
1) violazione degli obblighi relativi alle misure di prevenzione, prevedendo che chiunque viola in modo grave o reiterato gli obblighi inerenti ad una misura di prevenzione applicata dal giudice sia punito con larresto da tre mesi a due anni; se la violazione riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con lobbligo o il divieto di soggiorno, ovvero le comunicazioni degli atti di disposizione patrimoniale si applichi la pena della reclusione da uno a cinque anni e sia consentito larresto anche fuori dei casi di flagranza; in caso di violazione di obblighi o prescrizioni inerenti ad una misura di prevenzione imposta a un ente, lo stesso sia punito con idonea sanzione amministrativa pecuniaria, fatta salva la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno determinato o agevolato la violazione;
2)
impedimento allesecuzione delle misure di prevenzione, consistente
nella condotta di chi: 2.1) compie attività volte a impedire, eludere
o ostacolare lapplicazione di una misura di prevenzione patrimoniale
ovvero lesecuzione del sequestro di prevenzione, prevedendo la pena
della reclusione da due a sei anni; 2.2) compie attività volte a
impedire o ostacolare lidentificazione del reale titolare di un bene,
se questo viene successivamente sottoposto a sequestro o confisca di prevenzione:
in questipotesi sia prevista la pena della reclusione da due a sei
anni; prevedere che se i fatti di cui ai numeri 2.1) e 2.2) sono commessi
mediante la costituzione o lutilizzo di documentazione contraffatta,
alterata o ideologicamente falsa, la pena sia aumentata da un terzo alla
metà;
3)
interposizione fittizia, estendendo alle misure di prevenzione la fattispecie
di cui allarticolo 12-quinquies decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, e successive modificazioni;
4)
simulazione di credito, stabilendo che, salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque presenta domanda di ammissione di credito
in seno a una procedura di prevenzione, anche per interposta persona, per
un credito fraudolentemente simulato, sia punito con la reclusione da uno
a cinque anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro;
5)
guida abusiva di veicoli a motore da parte del sorvegliato speciale;
6)
violazione dei divieti di autorizzazione e concessione conseguenti allapplicazione
di una misura di prevenzione, consistente nella condotta del pubblico amministratore,
funzionario o dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il
concessionario di opere e di servizi pubblici che:
6.1) nonostante lintervenuta decadenza o sospensione, non disponga, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, di cui allarticolo;
6.2) consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dal testo unico nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione;
7)prevedere, nei casi di cui di cui ai numeri 6.1) e 6.2), la pena della reclusione da due a quattro anni o, se il fatto è commesso per colpa, la pena della reclusione da tre mesi a un anno;
8)
aggiornare il catalogo dei reati per i quali è prevista una aggravante
speciale per i reati commessi dal sottoposto a misura di prevenzione;
9)
prevedere che alla condanna per taluno dei delitti di cui alla presente
lettera conseguano:
9.1) linterdizione perpetua dai pubblici uffici;
9.2)
linterdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese per un periodo di cinque anni;
9.3)
la pubblicazione della sentenza di condanna;
mm) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata misura alla data di entrata in vigore del testo unico;
nn) procedere alla abrogazione di tutta le normativa incompatibile con il testo unico.
(Decreti legislativi integrativi e correttivi)
1. Il Governo è autorizzato ad emanare entro tre anni dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui allarticolo 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dello stesso testo unico.
DISPOSIZIONI IN TEMA DI UFFICI REQUIRENTI E GIUDICANTI E DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Art. 3.
(Disposizioni per garantire la funzionalità degli uffici dei giudici per le indagini preliminari e delle procure della Repubblica)
1. Allordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 47-ter, primo comma, le parole: «e dal terzo comma», sono sostituite dalle seguenti: «, dal terzo e dal quarto comma»;
b) allarticolo 47-ter, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
«Nei tribunali di Brescia, Cagliari, Catanzaro,
Lecce, Messina, Reggio Calabria e Salerno, la sezione dei giudici incaricati
dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle
indagini preliminari e per ludienza preliminare è diretta
da un presidente di sezione»;
c) allarticolo
70, comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
«Negli uffici delle procure della Repubblica
presso i tribunali ordinari delle regioni Campania, Basilicata, Calabria,
Puglia, Sicilia e Sardegna, ad eccezione delle procure della Repubblica
presso il tribunale del capoluogo del distretto, possono essere comunque
istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello
risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto ogni otto sostituti
addetti allufficio».
(Servizio nelle sedi disagiate)
1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) larticolo
1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - (Trasferimento, assegnazione
e destinazione dufficio). 1. Ai fini della presente legge
per trasferimento, assegnazione e destinazione dufficio si intende
ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta
domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso
o la disponibilità, e che determini lo spostamento nelle sedi disagiate
di cui al comma 2, comportando il mutamento di regione ed una distanza,
eccezione fatta per la Sardegna, superiore ai cento cinquanta chilometri
da quella ove il magistrato abbia svolto il tirocinio o abbia prestato
servizio. Sono escluse le ipotesi di trasferimento di cui allarticolo
2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511,
e allarticolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109,
per le quali non compete alcuna indennità.
2. Per sede disagiata si intende lufficio
giudiziario per il quale ricorrano i seguenti requisiti:
a) mancata copertura
di posti messi a concorso nellultima pubblicazione del posto;
b) quota di posti vacanti superiori alla media nazionale della scopertura.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro della giustizia, individua, entro il 31 gennaio di ogni anno, lelenco delle sedi disagiate, in numero non superiore alle sessanta, pubblicando tale elenco. Alle sedi disagiate possono essere destinati dufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni dalla nomina, in numero non superiore alle cento unità.
4. Il Consiglio superiore della
magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati,
delibera con priorità in ordine al trasferimento dufficio
nelle sedi disagiate, applicando il criterio di cui allarticolo 4,
comma 6, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni.
5. In deroga a quanto previsto
dallarticolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160, e successive modificazioni, se non viene acquisito il consenso
o la disponibilità dei magistrati al trasferimento dufficio
nelle sedi disagiate, il Consiglio superiore della magistratura può
destinare a svolgere funzioni requirenti i magistrati ordinari al termine
del tirocinio. È fatta comunque salva lapplicazione delle
disposizioni relative ai trasferimenti dufficio di cui alla legge
16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni.
6. Nei casi di cui al comma
5, primo periodo, per il primo anno di attività ai magistrati ordinari
al termine del tirocinio possono essere assegnati esclusivamente procedimenti
in coassegnazione con colleghi che abbiano già conseguito la prima
valutazione di professionalità»;
b) larticolo
2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Indennità in caso di
trasferimento, assegnazione e destinazione dufficio). 1. Al
magistrato trasferito dufficio ai sensi dellarticolo 1 è
attribuita, per il periodo di permanenza nelle sedi disagiate e per un
massimo di quattro anni, una indennità mensile determinata in misura
pari allimporto mensile dello stipendio tabellare in godimento.
2. La indennità di cui al comma 1 del presente articolo non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dellarticolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni»;
c) larticolo
5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Valutazione dei servizi prestati
nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento, assegnazione e destinazione
dufficio o applicazione). 1. Per i magistrati assegnati,
trasferiti o destinati dufficio a sedi disagiate lanzianità
di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo
a quello di ufficio, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio
prestato nella sede, sino al quarto anno di permanenza.
2. I magistrati assegnati,
trasferiti o destinati dufficio ai sensi dellarticolo 1 possono
presentare domanda di tramutamento dopo due anni di effettivo servizio
presso la sede disagiata.
3. Salvo che per i magistrati
ordinari al termine del tirocinio, se la permanenza in servizio presso
la sede disagiata del magistrato assegnato, trasferito o destinato dufficio
ai sensi dellarticolo 1 supera i tre anni, questultimo ha diritto
ad essere riassegnato alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni,
anche in soprannumero che deve essere riassorbito con le successive vacanze.
4. Le disposizioni di cui ai
commi 1 e 3 non si applicano ai trasferimenti a domanda o dufficio
che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o
funzioni di legittimità.
5. Fermo restando quanto previsto
nel comma 4, per i magistrati applicati in sedi disagiate la anzianità
di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo,
con laumento della metà per ogni mese di servizio trascorso
nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate».
2. Le disposizioni degli articoli
1, 2 e 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, come sostituiti dal comma
1 del presente articolo, si applicano esclusivamente ai magistrati trasferiti,
assegnati o destinati a sedi disagiate successivamente allentrata
in vigore della presente legge. Nei confronti dei magistrati precedentemente
trasferiti, assegnati, o destinati a sedi disagiate, continuano ad applicarsi
le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente
legge.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo
76, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Per i soggetti già condannati
con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del
codice penale, 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai
sensi dellarticolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni
previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
lattività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
ai soli fini del presente testo unico, il reddito si presume superiore
ai limiti previsti dal presente articolo»;
b) allarticolo
93, il comma 2 è abrogato;
c) allarticolo
96, comma 1, le parole: «, ovvero immediatamente, se la stessa è
presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dellarticolo
179, comma 2, del codice di procedura penale,» sono soppresse;
d) allarticolo
96, comma 2, dopo le parole: «tenuto conto» sono inserite le
seguenti: «delle risultanze del casellario giudiziale,».
(Assunzione dei testimoni di giustizia
nella
pubblica amministrazione)
1. Allarticolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo
la lettera e), è inserita la seguente:
«e-bis)
alla assunzione, anche a tempo determinato, in una pubblica amministrazione,
con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità
posseduti;»;
b) dopo il comma
2, è inserito il seguente:
«2-bis. Alle assunzioni di cui al comma
1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa,
previa valutazione selettiva di idoneità, nel rispetto delle disposizioni
limitative in materia di assunzioni, nellambito dei rapporti di lavoro
di cui allarticolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero
dellinterno e lamministrazione interessata. Con apposito decreto
da emanare a norma del comma 1 dellarticolo 17-bis, di concerto
con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
e con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono stabilite le
occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la
sicurezza delle persone interessate».
2. Dallattuazione delle disposizioni del
comma 1, lettera e-bis) e del comma 2 dellarticolo 16-ter
del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotti dal comma 1 del presente
articolo, non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
(Divieto di concessione o erogazione
di
contributi o finanziamenti)
1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono concedere o erogare contributi, finanziamenti o mutui agevolati nè altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, quando la persona richiedente, ovvero taluno tra i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dellente richiedente, ha riportato condanna ovvero è stata applicata nei suoi confronti la pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, con sentenza divenuta irrevocabile, salvi gli effetti degli articoli 178 del codice penale e 445 del codice di procedura penale:
a) per uno dei delitti previsti nel Titolo II, Capo I, e nel Titolo VII, Capo III, del libro secondo del codice penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 353, 355, 356, 416, 416-ter, 589 e 590, ove aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, 640 secondo comma, 640-bis, 644, 648, 648-bis, 648-ter del medesimo codice penale, per uno dei delitti indicati allarticolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, 216, 217 e 223 della legge 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per uno dei reati commessi in violazione delle norme per la repressione dellevasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per un qualunque altro delitto non colposo.
2. Nei casi in cui le situazioni ostative di cui al comma 1 intervengono dopo la concessione o lerogazione, totale o parziale, dei contributi o dei finanziamenti, le amministrazioni, enti o società di cui al medesimo comma 1 procedono alla revoca della concessione o dellerogazione.
(Sospensione delle concessioni o erogazioni)
1. Costituiscono causa di sospensione della erogazione di agevolazioni o incentivi:
a) la pronuncia di una sentenza non definitiva di condanna, o di applicazione della pena ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale, nelle ipotesi di cui allarticolo 7, comma 1 lettere a) e b), della presente legge;
b) lemissione di un provvedimento provvisorio di divieto di ottenere le erogazioni di cui allarticolo 7 della presente legge, emesso dal tribunale ai sensi dellarticolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il passaggio in giudicato delle sentenze di cui alla lettera a), ovvero la definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione comportano la revoca delle concessioni o erogazioni eventualmente disposte. La sospensione è revocata anche dufficio se, a seguito di annullamento o riforma delle sentenze di cui alla lettera a), ovvero a seguito di revoca o modifica del provvedimento provvisorio di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è accertata la mancanza delle situazioni ostative previste dallarticolo 7, comma 1, lettere a) e b).
(Accertamento delle cause ostative
alla
concessione o erogazione)
1. La persona o lente richiedente attesta linsussistenza delle cause ostative alla concessione o erogazione di cui allarticolo 7 e delle cause di sospensione di cui allarticolo 8 della presente legge mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
2. Nella dichiarazione, prevista dal
comma 1, il richiedente indica anche i provvedimenti giudiziari iscrivibili
nel casellario giudiziario ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziarie, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, e successive modificazioni, e gli altri procedimenti
penali di cui sia a conoscenza.
3. Ai fini dellaccertamento
delle cause di cui al comma 1 del presente articolo, si applica larticolo
43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. In sede di verifica delle dichiarazioni
del richiedente, le amministrazioni, enti o società di cui allarticolo
7 richiedono al competente ufficio del casellario giudiziale i certificati
del casellario giudiziale e dei carichi pendenti previsti dallarticolo
21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313.
(Norma transitoria)
1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della presente legge, non si applicano ai soggetti nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena, ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale, prima della data di entrata in vigore della presente legge.
(Copertura finanziaria)
1. Allonere derivante dallapplicazione della presente legge, valutato in euro 6.928.608 a decorrere dallanno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro delleconomia
e delle finanze provvede al monitoraggio dellattuazione del comma
1, anche ai fini dellapplicazione dellarticolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali
decreti emanati ai sensi dellarticolo 7, secondo comma, numero 2),
della citata legge n. 468 del 1978.
3. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.