Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 733-bis
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DISEGNO DI LEGGE risultante dallo stralcio, deliberato dallAssemblea il 14 gennaio
2009, dellarticolo 1, commi 4 e 5, del testo proposto dalle Commissioni
permanenti 1ª e 2ª riunite per il DISEGNO DI LEGGE N. 733 «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) dal Ministro dellinterno (MARONI) e dal Ministro della giustizia (ALFANO) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2008 Modifiche degli articoli 648-bis e 648-ter del
codice penale
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Allarticolo 648-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;
b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
«Le disposizioni di cui ai commi che precedono
si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato
presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano luso
dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo
del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto
per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali».
2. Allarticolo 648-ter, primo comma,
del codice penale, le parole: «dei casi di concorso nel reato e»
sono soppresse.