Legislatura 16º - Disegno di legge N. 733-bis


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 733-bis
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 14 gennaio 2009, dell’articolo 1, commi 4 e 5, del testo proposto dalle Commissioni permanenti 1ª e 2ª riunite per il

DISEGNO DI LEGGE N. 733

«Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)

dal Ministro dell’interno (MARONI)

e dal Ministro della giustizia (ALFANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2008

Modifiche degli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. All’articolo 648-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;

        b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

    «Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l’uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali».
    2. All’articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse.