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DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002 , n. 12
Disposizioni   urgenti  per  il  completamento  delle  operazioni  di
emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare.


 Vigente al: 30-12-2010


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
per  il  completamento degli adempimenti necessari per l'emersione di
attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 febbraio 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
della  giustizia,  con il Ministro per le politiche comunitarie e con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.

Proroga di termini in materia di   emersione  di  attivita'  detenute
                             all'estero

  1. Il termine per la presentazione della dichiarazione riservata di
cui  all'articolo  13, comma 1, ((del citato decreto-legge n. 350 del
2001)) , e' prorogato al 15 maggio 2002.
  2.   Se   alla   data   del  15  maggio  2002  il  rimpatrio  o  la
regolarizzazione  non  sono  stati possibili, per cause oggettive non
dipendenti  dalla  volonta'  dell'interessato,  gli  effetti  di  cui
all'articolo   14  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  350,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,
si producono comunque se:
    a)  gli  interessati  presentano entro il 15 maggio 2002 apposita
dichiarazione riservata, indicando, tra l'altro, le cause ostative;
    b) il rimpatrio o la regolarizzazione sono comunque operati entro
il  30  giugno  2002,  e  la  dichiarazione di cui alla lettera a) e'
conseguentemente integrata.
  ((2-bis.  La  determinazione  dei redditi derivanti dalle attivita'
rimpatriate  per  i  quali  i  soggetti interessati possono avvalersi
della  disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato
decreto-legge  n.  350 del 2001 puo' essere effettuata sulla base del
criterio  presuntivo  indicato  nell'articolo  6 del decreto-legge 28
giugno  1990,  n.  167,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto  1990,  n.  227,  e successive modificazioni. In tal caso, sui
redditi  cosi' determinati, l'intermediario al quale e' presentata la
dichiarazione riservata applica una imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi con l'aliquota del 27 per cento.
  2-ter.  L'imposta  sostitutiva  di  cui al comma 2-bis e' prelevata
dall'intermediario,   anche   ricevendo   apposita   provvista  dagli
interessati,  ed  e'  versata  entro  il  sedicesimo  giorno del mese
successivo  a  quello  nel  quale  si e' perfezionata l'operazione di
rimpatrio. Per le operazioni di rimpatrio gia' perfezionate alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta
nel  comma  8  dell'articolo  14  del citato decreto-legge n. 350 del
2001,  secondo  le  modalita'  previste  dal comma 2-bis del presente
articolo,  mediante  apposita comunicazione da presentare entro il 15
marzo   2002  all'intermediario  al  quale  e'  stata  presentata  la
dichiarazione riservata. In tal caso, l'imposta sostitutiva di cui al
predetto   comma   2-bis  e'  versata  dall'intermediario,  ricevendo
apposita  provvista dagli interessati, entro il sedicesimo giorno del
mese successivo a quello di ricezione della comunicazione)).
  3.  Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare  entro  dieci  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del
presente   decreto,   sono  stabiliti  modilita'  e  contenuti  della
dichiarazione   riservata   di  cui  al  comma  2  e  della  relativa
integrazione.
  ((3-bis.   Se   l'importo   totale   delle   attivita'  finanziarie
rimpatriate   o   regolarizzate  risultante  dall'integrazione  della
dichiarazione  riservata  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma 2 e'
inferiore a quello indicato nella dichiarazione riservata di cui alla
lettera  a)  dello  stesso  comma 2, la somma di cui all'articolo 12,
comma  1,  del  citato  decreto-legge  n.  350  del  2001, versata in
eccedenza,  e'  restituita  all'interessato,  senza corresponsione di
interessi  e  l'intermediario  procede alla relativa compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni.
  3-ter. All'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, il
secondo periodo del comma 7 e' sostituito dal seguente: "Il rimpatrio
non  produce  gli  effetti  estintivi  di cui al comma 1, lettera c),
quando  per gli illeciti penali ivi indicati e' gia' stato avviato il
procedimento  penale,  di  cui  gli  interessati  hanno avuto formale
conoscenza")).
 
	        
	      
                               Art. 2.

             Disposizioni in materia di antiriciclaggio

  1.  All'articolo  17  del  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,
recante,  tra  l'altro,  disposizioni urgenti in tema di emersione di
attivita'  detenute  all'estero,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente
comma:
  "2-ter.  Le  disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano ai
casi  di  reati  gia'  estinti, non punibili o non piu' previsti come
tali  dall'ordinamento,  salvo  che per i delitti di associazione per
delinquere  di  tipo  mafioso,  di  corruzione,  di  concussione,  di
estorsione,  di  sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura
((,  il  traffico  di  armi,  di  tratta  e  commercio di schiavi, di
alienazione  e acquisto di schiavi, di produzione e traffico illecito
di sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione finalizzata al
traffico   illecito   di   sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  di
associazione  per  delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi
lavorati esteri, nonche' dei delitti aggravati ai sensi dell'articolo
7   del   decreto-legge  13  marmo  1991,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 12 luglio 1991, n. 203, e comunque per i
delitti puniti con l'ergastolo ovvero con pena edittale non inferiore
nel massimo a quindici anni di reclusione)). .".
 
	        
	      
                               Art. 3
     Modifiche alle disposizioni in materia di lavoro irregolare

  1.  Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1:
      1)  al  comma  1,  le parole: "30 giugno 2002", sono sostituite
dalle seguenti: "30 novembre 2002";
      2)  al  comma  2,  dopo le parole: "Per il periodo di imposta",
sono inserite le seguenti: "successivo a quello";
      3)  al comma 2, lettera a), primo periodo, le parole: "rispetto
a  quello  relativo al periodo d'imposta precedente", sono sostituite
dalle  seguenti:  "rispetto  a  quello  relativo  al  secondo periodo
d'imposta precedente";
      4) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
        "2-bis.  La  contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per
il  primo  periodo d'imposta e fino al termine di presentazione della
dichiarazione  di  emersione, previste, rispettivamente, alle lettere
a) e b) del comma 2, sono trattenute e versate in un'unica soluzione,
entro  il  termine  di  presentazione  della  medesima  dichiarazione
ovvero,  a  partire  dal  predetto termine, in sessanta rate mensili,
senza interessi";
      5) al comma 2-ter, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Per  le  violazioni  concernenti  gli  obblighi  di  documentazione,
registrazione,  dichiarazione di inizio attivita', commesse nel primo
periodo  d'imposta  agevolato  fino  alla data di presentazione della
dichiarazione  di emersione, non si applicano le sanzioni previste ai
fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA), a condizione che il
versamento  dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per
il  versamento  dovuto  in  base  alla relativa dichiarazione annuale
IVA";
      6)  al comma 4, le parole: "30 giugno 2002", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";
      7) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
        "4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di emersione
e  che  non risultano gia' dipendenti dell'imprenditore sono esclusi,
per  il periodo antecedente nonche' per il triennio di emersione, dal
computo  dei limiti numerici di unita' di personale previsti da leggi
e  contratti  collettivi  di  lavoro  ai  fini  dell'applicazione  di
specifiche  normative ed istituti, ad eccezione delle disposizioni in
materia  di  licenziamenti  individuali  e  collettivi. L'adesione da
parte  del  lavoratore  al  programma di emersione di cui al presente
articolo,  tramite sottoscrizione di specifico atto di conciliazione,
ha efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso con effetto dalla
data  di  presentazione  della  dichiarazione di emersione e produce,
relativamente  ai diritti di natura retributiva e risarcitoria per il
periodo  pregresso,  gli effetti conciliativi ai sensi degli articoli
410  e  411  del  codice  di  procedura  civile; dalla stessa data si
applicano  gli  istituti economici e normativi previsti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di riferimento";
      8) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
        "7.  Per  intensificare  l'azione  di  contrasto all'economia
sommersa,  il  CIPE definisce un piano straordinario di accertamento,
operativo  dal  6  maggio  2002,  con  il  quale  sono individuate le
priorita'  di  intervento  coordinato  ed  integrato  degli organi di
vigilanza   del   settore.   Al  fine  di  acquisire  elementi  utili
all'attuazione del piano, l'Agenzia delle entrate invia una richiesta
di  informazioni  ai  soggetti  individuati  sulla  base  dei dati in
possesso   del   sistema   informativo   dell'anagrafe  tributaria  e
previdenziale,  dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilita',
dei  registri  dei beni immobili e dei beni mobili registrati e degli
studi    di    settore.   Tale   richiesta   e'   finalizzata   anche
all'acquisizione   di   ulteriori   elementi  di  carattere  generale
correlabili  alle irregolarita' del rapporto di lavoro e non preclude
l'adesione ai programmi di emersione";
    b) dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
      "Art.  1-bis  (Emersione progressiva). - 1. In alternativa alla
procedura  prevista  dall'articolo  1, gli imprenditori presentano al
sindaco  del  comune  dove  ha  sede l'unita' produttiva, entro il 30
settembre 2002, un piano individuale di emersione contenente:
        a)   le  proposte  per  la  progressiva  regolarizzazione  ed
adeguamento  agli  obblighi  previsti  dalla  normativa  vigente  per
l'esercizio dell'attivita', relativamente a materie diverse da quelle
fiscale  e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi,
eventualmente  prorogabile  a  ventiquattro  mesi in caso di motivate
esigenze;
        b)  le  proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi
previsti  dai  contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di
trattamento  economico  in  un  periodo  comunque  non  superiore  al
triennio di emersione;
        c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende
regolarizzare;
        d)  l'impegno  a  presentare  una  apposita  dichiarazione di
emersione  successivamente  alla  approvazione del piano da parte del
sindaco.
      2. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli
imprenditori  che  intendono conservare l'anonimato possono avvalersi
delle   organizzazioni   sindacali   dei   datori  di  lavoro  o  dei
professionisti  iscritti  agli  albi  dei dottori commercialisti, dei
ragionieri  e  periti  commerciali  e  dei consulenti del lavoro, che
provvedono   alla   presentazione   del   programma  al  sindaco  con
l'osservanza   di   misure   idonee  ad  assicurare  la  riservatezza
dell'imprenditore stesso.
      3.  Se  il  piano individuale di emersione contiene proposte di
adeguamento  progressivo  alle  disposizioni dei contratti collettivi
nazionali  di  lavoro in materia di trattamento economico, il sindaco
sottopone  la  questione  al  parere  della commissione provinciale o
regionale  sul  lavoro  irregolare,  di cui all'articolo 78, comma 4,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ove
istituita.  La  commissione  esprime  il parere entro quindici giorni
dalla  ricezione  della  richiesta;  decorso  tale termine il sindaco
procede, comunque, ai sensi del comma 5.
      4.  Il  sindaco  approva  il  piano  individuale  di  emersione
nell'ambito  delle  linee  generali definite dal CIPE, secondo quanto
stabilito  dal  comma  1  dell'articolo  1.  Il  prefetto esercita la
funzione di coordinamento e vigilanza.
      5.   Il   sindaco   approva   il   piano   di  emersione  entro
quarantacinque  giorni  dalla  sua  presentazione,  previe  eventuali
modifiche  concordate  con  l'interessato  o con i soggetti di cui al
comma  2,  ovvero  respinge  il piano stesso. Con il provvedimento di
approvazione del piano, il sindaco dispone, contestualmente, anche in
deroga alle disposizioni vigenti, la prosecuzione dell'attivita'.
      6.  Il sindaco o l'organo di vigilanza delegato verifica, entro
sessanta  giorni  dalla  scadenza  dei  termini  fissati,  l'avvenuto
adeguamento o regolarizzazione agli obblighi previsti dalla normativa
vigente,  dandone  comunicazione  all'interessato. L'adeguamento o la
regolarizzazione  si  considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti
tempestivamente     e     determinano    l'estinzione    dei    reati
contravvenzionali  e  delle  sanzioni  connesse  alla  violazione dei
predetti obblighi.
      7.  La  dichiarazione  di  emersione  e' presentata entro il 30
novembre 2002 e produce gli altri effetti previsti dall'articolo 1";
    c)  all'articolo  3, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 1 e
degli   altri   modelli  di  dichiarazione",  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "di  cui  agli articoli 1 e 1-bis e degli altri modelli di
dichiarazione".
  2.  Per  i  soggetti  che  hanno  presentato  la  dichiarazione  di
emersione  prima  della  data  di  entrata  in  vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto  resta  ferma  l'applicazione del
regime  di  incentivo  fiscale per il periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore della citata legge n. 383 del 2001, e per i
due  successivi; per i medesimi soggetti si applicano le disposizioni
di   maggiore   favore   recate   dai  commi  2-bis,  2-ter  e  4-bis
dell'articolo  1 della legge n. 383 del 2001, introdotte con il comma
1, lettera a), del presente articolo.
  ((3.  Ferma  restando  l'applicazione  delle sanzioni gia' previste
dalla   normativa  in  vigore,  in  caso  di  impiego  di  lavoratori
subordinati  senza  preventiva  comunicazione  di  instaurazione  del
rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola
esclusione  del  datore  di  lavoro domestico, si applica altresi' la
sanzione  amministrativa  da  euro  1.500  a  euro 12.000 per ciascun
lavoratore  irregolare,  maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata
di lavoro effettivo. L'importo della sanzione e' da euro 1.000 a euro
8.000  per  ciascun  lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per
ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore
risulti  regolarmente  occupato per un periodo lavorativo successivo.
L'importo  delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi
e  dei  premi  riferiti  a  ciascun  lavoratore  irregolare di cui ai
periodi precedenti e' aumentato del 50 per cento.
  4.  Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora,
dagli  adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti,
si  evidenzi comunque la volonta' di non occultare il rapporto, anche
se trattasi di differente qualificazione.
  5.  All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3
provvedono  gli  organi  di  vigilanza che effettuano accertamenti in
materia  di  lavoro,  fisco  e  previdenza.  Autorita'  competente  a
ricevere  il  rapporto  ai  sensi  dell'articolo  17  della  legge 24
novembre  1981,  n.  689,  e'  la  Direzione  provinciale  del lavoro
territorialmente competente)). (4)
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  Corte  costituzionale con sentenza 4-12 aprile 2005, n. 144 (in
G.U.  1a  ss  20/04/2005,  n.  16)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  3,  comma 3, del decreto-legge 22 febbraio
2002,   n.  12  (Disposizioni  urgenti  per  il  completamento  delle
operazioni  di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro
irregolare),  convertito  in  legge dall'art. 1 della legge 23 aprile
2002,  n.  73,  nella  parte  in  cui  non ammette la possibilita' di
provare  che  il  rapporto  di  lavoro  irregolare  ha  avuto  inizio
successivamente al primo gennaio dell'anno in cui e' stata constatata
la violazione."
 
	        
	      
                             Art. 3-bis.
            (( (Integrazioni alla disciplina dell'imposta
sostitutiva  sugli  interessi  e  altri proventi delle obbligazioni e
titoli similari).

  1.   Al  decreto  legislativo  1°  aprile  1996,  n.  239,  recante
modificazioni  al  regime  fiscale  degli  interessi,  premi ed altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  6,  comma  1, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
      "c) Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve
ufficiali dello Stato";
    b)  all'articolo 8, comma 3-ter, le parole: "o da Banche centrali
estere,  anche  in relazione all'investimento delle riserve ufficiali
dello  Stato"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "da Banche centrali
estere o da organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello
Stato".
  2.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1 si applicano ai redditi di
capitale  divenuti  esigibili  nonche'  alle plusvalenze e agli altri
redditi  diversi  di  natura finanziaria realizzati a decorrere dalla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto.))
 
	        
	      
                             Art. 3-ter.
       (( (Disposizioni in materia di contrasto del terrorismo
                internazionale sul piano finanziario)

  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  12  ottobre  2001, n. 369,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n.431,
dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
    "4-bis.  Le  attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) e
del  Nucleo  speciale  di polizia valutaria della Guardia di finanza,
previste  dalle  disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del
sistema  finanziario  a  scopo  di riciclaggio, sono esercitate dagli
stessi organismi anche per il contrasto del terrorismo internazionale
sul piano finanziario")).
 
	        
	      
                               Art. 4.

                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 22 febbraio 2002

                               CIAMPI

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                     Consiglio dei Ministri
                                  Tremonti,  Ministro dell'economia e
                                     delle finanze
                                  Castelli, Ministro della giustizia
                                  Buttiglione, Ministro per le
                                     politiche comunitarie
                                  Maroni, Ministro del lavoro e delle
                                     politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
	        
	      
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