DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002
, n. 12
Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di
emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
per il completamento degli adempimenti necessari per l'emersione di
attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 febbraio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della giustizia, con il Ministro per le politiche comunitarie e con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Proroga di termini in materia di emersione di attivita' detenute
all'estero
1. Il termine per la presentazione della dichiarazione riservata di
cui all'articolo 13, comma 1, ((del citato decreto-legge n. 350 del
2001)) , e' prorogato al 15 maggio 2002.
2. Se alla data del 15 maggio 2002 il rimpatrio o la
regolarizzazione non sono stati possibili, per cause oggettive non
dipendenti dalla volonta' dell'interessato, gli effetti di cui
all'articolo 14 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,
si producono comunque se:
a) gli interessati presentano entro il 15 maggio 2002 apposita
dichiarazione riservata, indicando, tra l'altro, le cause ostative;
b) il rimpatrio o la regolarizzazione sono comunque operati entro
il 30 giugno 2002, e la dichiarazione di cui alla lettera a) e'
conseguentemente integrata.
((2-bis. La determinazione dei redditi derivanti dalle attivita'
rimpatriate per i quali i soggetti interessati possono avvalersi
della disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato
decreto-legge n. 350 del 2001 puo' essere effettuata sulla base del
criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tal caso, sui
redditi cosi' determinati, l'intermediario al quale e' presentata la
dichiarazione riservata applica una imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi con l'aliquota del 27 per cento.
2-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2-bis e' prelevata
dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli
interessati, ed e' versata entro il sedicesimo giorno del mese
successivo a quello nel quale si e' perfezionata l'operazione di
rimpatrio. Per le operazioni di rimpatrio gia' perfezionate alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta
nel comma 8 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del
2001, secondo le modalita' previste dal comma 2-bis del presente
articolo, mediante apposita comunicazione da presentare entro il 15
marzo 2002 all'intermediario al quale e' stata presentata la
dichiarazione riservata. In tal caso, l'imposta sostitutiva di cui al
predetto comma 2-bis e' versata dall'intermediario, ricevendo
apposita provvista dagli interessati, entro il sedicesimo giorno del
mese successivo a quello di ricezione della comunicazione)).
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti modilita' e contenuti della
dichiarazione riservata di cui al comma 2 e della relativa
integrazione.
((3-bis. Se l'importo totale delle attivita' finanziarie
rimpatriate o regolarizzate risultante dall'integrazione della
dichiarazione riservata di cui alla lettera b) del comma 2 e'
inferiore a quello indicato nella dichiarazione riservata di cui alla
lettera a) dello stesso comma 2, la somma di cui all'articolo 12,
comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, versata in
eccedenza, e' restituita all'interessato, senza corresponsione di
interessi e l'intermediario procede alla relativa compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni.
3-ter. All'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, il
secondo periodo del comma 7 e' sostituito dal seguente: "Il rimpatrio
non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c),
quando per gli illeciti penali ivi indicati e' gia' stato avviato il
procedimento penale, di cui gli interessati hanno avuto formale
conoscenza")).
Art. 2.
Disposizioni in materia di antiriciclaggio
1. All'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,
recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in tema di emersione di
attivita' detenute all'estero, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano ai
casi di reati gia' estinti, non punibili o non piu' previsti come
tali dall'ordinamento, salvo che per i delitti di associazione per
delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di
estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura
((, il traffico di armi, di tratta e commercio di schiavi, di
alienazione e acquisto di schiavi, di produzione e traffico illecito
di sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di
associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi
lavorati esteri, nonche' dei delitti aggravati ai sensi dell'articolo
7 del decreto-legge 13 marmo 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e comunque per i
delitti puniti con l'ergastolo ovvero con pena edittale non inferiore
nel massimo a quindici anni di reclusione)). .".
Art. 3
Modifiche alle disposizioni in materia di lavoro irregolare
1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole: "30 giugno 2002", sono sostituite
dalle seguenti: "30 novembre 2002";
2) al comma 2, dopo le parole: "Per il periodo di imposta",
sono inserite le seguenti: "successivo a quello";
3) al comma 2, lettera a), primo periodo, le parole: "rispetto
a quello relativo al periodo d'imposta precedente", sono sostituite
dalle seguenti: "rispetto a quello relativo al secondo periodo
d'imposta precedente";
4) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per
il primo periodo d'imposta e fino al termine di presentazione della
dichiarazione di emersione, previste, rispettivamente, alle lettere
a) e b) del comma 2, sono trattenute e versate in un'unica soluzione,
entro il termine di presentazione della medesima dichiarazione
ovvero, a partire dal predetto termine, in sessanta rate mensili,
senza interessi";
5) al comma 2-ter, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione,
registrazione, dichiarazione di inizio attivita', commesse nel primo
periodo d'imposta agevolato fino alla data di presentazione della
dichiarazione di emersione, non si applicano le sanzioni previste ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che il
versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per
il versamento dovuto in base alla relativa dichiarazione annuale
IVA";
6) al comma 4, le parole: "30 giugno 2002", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";
7) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di emersione
e che non risultano gia' dipendenti dell'imprenditore sono esclusi,
per il periodo antecedente nonche' per il triennio di emersione, dal
computo dei limiti numerici di unita' di personale previsti da leggi
e contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione di
specifiche normative ed istituti, ad eccezione delle disposizioni in
materia di licenziamenti individuali e collettivi. L'adesione da
parte del lavoratore al programma di emersione di cui al presente
articolo, tramite sottoscrizione di specifico atto di conciliazione,
ha efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso con effetto dalla
data di presentazione della dichiarazione di emersione e produce,
relativamente ai diritti di natura retributiva e risarcitoria per il
periodo pregresso, gli effetti conciliativi ai sensi degli articoli
410 e 411 del codice di procedura civile; dalla stessa data si
applicano gli istituti economici e normativi previsti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di riferimento";
8) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Per intensificare l'azione di contrasto all'economia
sommersa, il CIPE definisce un piano straordinario di accertamento,
operativo dal 6 maggio 2002, con il quale sono individuate le
priorita' di intervento coordinato ed integrato degli organi di
vigilanza del settore. Al fine di acquisire elementi utili
all'attuazione del piano, l'Agenzia delle entrate invia una richiesta
di informazioni ai soggetti individuati sulla base dei dati in
possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e
previdenziale, dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilita',
dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati e degli
studi di settore. Tale richiesta e' finalizzata anche
all'acquisizione di ulteriori elementi di carattere generale
correlabili alle irregolarita' del rapporto di lavoro e non preclude
l'adesione ai programmi di emersione";
b) dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Emersione progressiva). - 1. In alternativa alla
procedura prevista dall'articolo 1, gli imprenditori presentano al
sindaco del comune dove ha sede l'unita' produttiva, entro il 30
settembre 2002, un piano individuale di emersione contenente:
a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed
adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per
l'esercizio dell'attivita', relativamente a materie diverse da quelle
fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi,
eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate
esigenze;
b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di
trattamento economico in un periodo comunque non superiore al
triennio di emersione;
c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende
regolarizzare;
d) l'impegno a presentare una apposita dichiarazione di
emersione successivamente alla approvazione del piano da parte del
sindaco.
2. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli
imprenditori che intendono conservare l'anonimato possono avvalersi
delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che
provvedono alla presentazione del programma al sindaco con
l'osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza
dell'imprenditore stesso.
3. Se il piano individuale di emersione contiene proposte di
adeguamento progressivo alle disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro in materia di trattamento economico, il sindaco
sottopone la questione al parere della commissione provinciale o
regionale sul lavoro irregolare, di cui all'articolo 78, comma 4,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ove
istituita. La commissione esprime il parere entro quindici giorni
dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il sindaco
procede, comunque, ai sensi del comma 5.
4. Il sindaco approva il piano individuale di emersione
nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto
stabilito dal comma 1 dell'articolo 1. Il prefetto esercita la
funzione di coordinamento e vigilanza.
5. Il sindaco approva il piano di emersione entro
quarantacinque giorni dalla sua presentazione, previe eventuali
modifiche concordate con l'interessato o con i soggetti di cui al
comma 2, ovvero respinge il piano stesso. Con il provvedimento di
approvazione del piano, il sindaco dispone, contestualmente, anche in
deroga alle disposizioni vigenti, la prosecuzione dell'attivita'.
6. Il sindaco o l'organo di vigilanza delegato verifica, entro
sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati, l'avvenuto
adeguamento o regolarizzazione agli obblighi previsti dalla normativa
vigente, dandone comunicazione all'interessato. L'adeguamento o la
regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti
tempestivamente e determinano l'estinzione dei reati
contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei
predetti obblighi.
7. La dichiarazione di emersione e' presentata entro il 30
novembre 2002 e produce gli altri effetti previsti dall'articolo 1";
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 1 e
degli altri modelli di dichiarazione", sono sostituite dalle
seguenti: "di cui agli articoli 1 e 1-bis e degli altri modelli di
dichiarazione".
2. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di
emersione prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto resta ferma l'applicazione del
regime di incentivo fiscale per il periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore della citata legge n. 383 del 2001, e per i
due successivi; per i medesimi soggetti si applicano le disposizioni
di maggiore favore recate dai commi 2-bis, 2-ter e 4-bis
dell'articolo 1 della legge n. 383 del 2001, introdotte con il comma
1, lettera a), del presente articolo.
((3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste
dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori
subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola
esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresi' la
sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun
lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata
di lavoro effettivo. L'importo della sanzione e' da euro 1.000 a euro
8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per
ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore
risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo.
L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi
e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai
periodi precedenti e' aumentato del 50 per cento.
4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora,
dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti,
si evidenzi comunque la volonta' di non occultare il rapporto, anche
se trattasi di differente qualificazione.
5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3
provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in
materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorita' competente a
ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e' la Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente)). (4)
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte costituzionale con sentenza 4-12 aprile 2005, n. 144 (in
G.U. 1a ss 20/04/2005, n. 16) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle
operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro
irregolare), convertito in legge dall'art. 1 della legge 23 aprile
2002, n. 73, nella parte in cui non ammette la possibilita' di
provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio
successivamente al primo gennaio dell'anno in cui e' stata constatata
la violazione."
Art. 3-bis.
(( (Integrazioni alla disciplina dell'imposta
sostitutiva sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e
titoli similari).
1. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante
modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
"c) Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve
ufficiali dello Stato";
b) all'articolo 8, comma 3-ter, le parole: "o da Banche centrali
estere, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali
dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "da Banche centrali
estere o da organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello
Stato".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai redditi di
capitale divenuti esigibili nonche' alle plusvalenze e agli altri
redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.))
Art. 3-ter.
(( (Disposizioni in materia di contrasto del terrorismo
internazionale sul piano finanziario)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n.431,
dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) e
del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza,
previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate dagli
stessi organismi anche per il contrasto del terrorismo internazionale
sul piano finanziario")).
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 22 febbraio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Castelli, Ministro della giustizia
Buttiglione, Ministro per le
politiche comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli