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LEGGE 22 aprile 2005 , n. 69
Disposizioni  per conformare il diritto interno alla decisione quadro
2002/584/GAI  del  Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato
d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.


 Vigente al: 30-12-2010


TITOLO I
DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:

                               ART. 1.
             (Disposizioni di principio e definizioni).

   1.   La   presente   legge  attua,  nell'ordinamento  interno,  le
disposizioni  della  decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del
13 giugno 2002, di seguito denominata "decisione quadro", relativa al
mandato  d'arresto  europeo  e  alle  procedure di consegna tra Stati
membri  dell'Unione  europea  nei limiti in cui tali disposizioni non
sono   incompatibili   con   i   principi   supremi  dell'ordinamento
costituzionale  in  tema  di diritti fondamentali, nonche' in tema di
diritti di liberta' e del giusto processo.
   2.  Il  mandato  d'arresto  europeo  e'  una decisione giudiziaria
emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato
"Stato  membro  di emissione", in vista dell'arresto e della consegna
da  parte  di  un  altro  Stato  membro, di seguito denominato "Stato
membro  di  esecuzione",  di  una  persona, al fine dell'esercizio di
azioni  giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o
di una misura di sicurezza privative della liberta' personale.
   3.  L'Italia  dara'  esecuzione  al mandato d'arresto europeo alle
condizioni  e con le modalita' stabilite dalla presente legge, sempre
che  il  provvedimento cautelare in base al quale il mandato e' stato
emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che
la sentenza da eseguire sia irrevocabile.
   4.    Le   disposizioni   della   presente   legge   costituiscono
un'attuazione   dell'azione   comune   in   materia  di  cooperazione
giudiziaria  penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere
a)  e  b),  e  34,  paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione
europea, e successive modificazioni.
 
	        
	      
                               ART. 2.
                     (Garanzie costituzionali).

   1.  In conformita' a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1
e   2,  del  Trattato  sull'Unione  europea  e  dal  punto  (12)  dei
consideranda  del  preambolo  della  decisione quadro, l'Italia dara'
esecuzione  al  mandato  d'arresto  europeo nel rispetto dei seguenti
diritti  e  principi  stabiliti  dai  trattati internazionali e dalla
Costituzione:
   a)  i  diritti  fondamentali  garantiti  dalla  Convenzione per la
salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e delle liberta' fondamentali,
firmata  a  Roma  il  4  novembre  1950, resa esecutiva dalla legge 4
agosto  1955,  n.  848,  in particolare dall'articolo 5 (diritto alla
liberta'  e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo
equo), nonche' dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa;
   b)  i  principi  e  le  regole  contenuti nella Costituzione della
Repubblica,   attinenti  al  giusto  processo,  ivi  compresi  quelli
relativi  alla tutela della liberta' personale, anche in relazione al
diritto  di  difesa  e  al  principio  di eguaglianza, nonche' quelli
relativi  alla  responsabilita' penale e alla qualita' delle sanzioni
penali.
   2.  Per  le  finalita' di cui al comma 1, possono essere richieste
idonee garanzie allo Stato membro di emissione.
   3.  L'Italia rifiutera' la consegna dell'imputato o del condannato
in  caso  di  grave  e  persistente  violazione, da parte dello Stato
richiedente,  dei  principi di cui al comma 1, lettera a), constatata
dal  Consiglio  dell'Unione  europea  ai  sensi  del  punto  (10) dei
consideranda del preambolo della decisione quadro.
 
	        
	      
                               ART. 3.
             (Applicazione della riserva parlamentare).

   1.  Le  modifiche  dell'articolo  2,  paragrafo 2, della decisione
quadro sono sottoposte dal Governo a riserva parlamentare.
   2.  Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere
i  relativi  progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la
quale  illustra lo stato dei negoziati e l'impatto delle disposizioni
sull'ordinamento italiano, chiedendo di esprimersi al riguardo.
   3.  La  pronuncia  non  favorevole della Camera dei deputati o del
Senato della Repubblica e' vincolante e non consente l'adesione dello
Stato italiano alle modifiche proposte.
 
	        
	      
                               ART. 4.
                        (Autorita' centrale).

   1.  In relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione
quadro  l'Italia  designa  come  autorita'  centrale per assistere le
autorita' giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.
   2.  Spettano  al  Ministro  della  giustizia  la trasmissione e la
ricezione  amministrativa  dei  mandati  d'arresto  europei  e  della
corrispondenza ufficiale ad essi relativa.
   3.  Il  Ministro  della  giustizia, se riceve un mandato d'arresto
europeo  da uno Stato membro di emissione, lo trasmette senza indugio
all'autorita'  giudiziaria  territorialmente competente. Se riceve un
mandato  d'arresto  europeo  dall'autorita'  giudiziaria italiana, lo
trasmette senza indugio allo Stato membro di esecuzione.
   4.   Nei   limiti   e   con   le  modalita'  previsti  da  accordi
internazionali  puo'  essere consentita in condizioni di reciprocita'
la  corrispondenza  diretta  tra  autorita'  giudiziarie. In tal caso
l'autorita' giudiziaria competente informa immediatamente il Ministro
della  giustizia  della  ricezione  o  dell'emissione  di  un mandato
d'arresto  europeo.  Resta  comunque ferma la competenza del Ministro
della giustizia ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 23.
 
	        
	      
TITOLO II
NORME DI RECEPIMENTO INTERNO
CAPO I
PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA
                               ART. 5.
                     (Garanzia giurisdizionale).

   1.  La  consegna  di un imputato o di un condannato all'estero non
puo'  essere  concessa  senza  la decisione favorevole della corte di
appello.
   2.  La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo
appartiene,  nell'ordine,  alla  corte  di  appello nel cui distretto
l'imputato  o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio
nel  momento  in  cui  il  provvedimento  e'  ricevuto dall'autorita'
giudiziaria.
   3. Se la competenza non puo' essere determinata ai sensi del comma
2, e' competente la corte di appello di Roma.
   4. Quando uno stesso fatto e' oggetto di mandati di arresto emessi
contestualmente   dall'autorita'  giudiziaria  di  uno  Stato  membro
dell'Unione  europea  a  carico  di  piu'  persone e non e' possibile
determinare  la  competenza  ai  sensi  del comma 2, e' competente la
corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o
il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale
modo  non e' possibile determinare la competenza, la corte di appello
di Roma.
   5.  Nel  caso  in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia
giudiziaria ai sensi dell'articolo 11, la competenza a decidere sulla
consegna  appartiene  alla  corte  di appello del distretto in cui e'
avvenuto l'arresto.
 
	        
	      
                               ART. 6.
(Contenuto  del  mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di
                             consegna).

   1.  Il  mandato  d'arresto  europeo  deve  contenere  le  seguenti
informazioni:
   a) identita' e cittadinanza del ricercato;
   b)  nome,  indirizzo,  numero  di  telefono e di fax, indirizzo di
posta elettronica dell'autorita' giudiziaria emittente;
   c)  indicazione  dell'esistenza  di  una sentenza esecutiva, di un
provvedimento  cautelare  o  di qualsiasi altra decisione giudiziaria
esecutiva  che  abbia  la  stessa  forza  e  che rientri nel campo di
applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge;
   d) natura e qualificazione giuridica del reato;
   e)  descrizione  delle  circostanze  della  commissione del reato,
compresi  il  momento,  il  luogo  e  il  grado di partecipazione del
ricercato;
   f)  pena inflitta, se vi e' una sentenza definitiva, ovvero, negli
altri  casi,  pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato
di emissione;
   g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.
   2. Se il mandato d'arresto europeo non contiene le informazioni di
cui  alle  lettere  a),  c),  d),  e)  ed f) del comma 1, l'autorita'
giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 16. Analogamente provvede
quando  ritiene  necessario  acquisire  ulteriori elementi al fine di
verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19.
   3.  La  consegna  e'  consentita,  se  ne ricorrono i presupposti,
soltanto  sulla  base  di una richiesta alla quale sia allegata copia
del  provvedimento  restrittivo  della  liberta'  personale  o  della
sentenza  di  condanna  a  pena  detentiva  che  ha  dato  luogo alla
richiesta stessa.
   4. Al mandato d'arresto devono essere allegati:
   a)  una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale e'
domandata  la  consegna,  con l'indicazione delle fonti di prova, del
tempo  e  del  luogo  di  commissione  dei  fatti stessi e della loro
qualificazione giuridica;
   b)   il   testo  delle  disposizioni  di  legge  applicabili,  con
l'indicazione del tipo e della durata della pena;
   c)  i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a
determinare  l'identita'  e la nazionalita' della persona della quale
e' domandata la consegna.
   5.  Se  lo  Stato  membro di emissione non provvede, il presidente
della corte di appello o il magistrato da questi delegato richiede al
Ministro    della    giustizia   l'acquisizione   del   provvedimento
dell'autorita'  giudiziaria  in  base  al  quale il mandato d'arresto
europeo e' stato emesso, nonche' la documentazione di cui al comma 4,
informandolo  della  data della udienza camerale fissata. Il Ministro
della giustizia informa l'autorita' giudiziaria dello Stato membro di
emissione  che  la ricezione del provvedimento e della documentazione
costituisce  condizione  necessaria  per  l'esame  della richiesta di
esecuzione  da  parte  della  corte  di  appello. Immediatamente dopo
averli  ricevuti, il Ministro della giustizia trasmette al presidente
della   corte   di  appello  il  provvedimento  e  la  documentazione
unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana.
   6.  Se l'autorita' giudiziaria dello Stato membro di emissione non
da'  corso  alla  richiesta  del  Ministro della giustizia, di cui al
comma 5, la corte di appello respinge la richiesta.
   7.  Il  mandato  d'arresto  europeo  dovra'  pervenire tradotto in
lingua italiana.
 
	        
	      
                               ART. 7.
                    (Casi di doppia punibilita).

   1. L'Italia dara' esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel
caso  in  cui  il  fatto  sia  previsto  come reato anche dalla legge
nazionale.
   2.  Il comma 1 non si applica nei casi in cui, in materia di tasse
e  imposte,  di  dogana  e di cambio, la legge italiana non impone lo
stesso  tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo
di  disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio
della legge dello Stato membro di emissione. Tuttavia, deve trattarsi
di  tasse  e  imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o
imposte   per  le  quali  la  legge  italiana  prevede,  in  caso  di
violazione,  la  sanzione  della  reclusione  della  durata  massima,
escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.
   3. Il fatto dovra' essere punito dalla legge dello Stato membro di
emissione  con una pena o con una misura di sicurezza privativa della
liberta' personale della durata massima non inferiore a dodici mesi.
   Ai  fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza non si
tiene conto delle circostanze aggravanti.
   4. In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la
misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro
mesi.
 
	        
	      
                               ART. 8.
                      (Consegna obbligatoria).

   1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo,
indipendentemente  dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti,
sempre  che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o
della misura di sicurezza privativa della liberta' personale sia pari
o superiore a tre anni:
   a)   partecipare  ad  una  associazione  di  tre  o  piu'  persone
finalizzata alla commissione di piu' delitti;
   b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumita' ovvero
di  violenza  su  persone  o  cose  a  danno  di  uno  Stato,  di una
istituzione  od  organismo  internazionale,  al  fine  di  sovvertire
l'ordine  costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire
le   strutture   politiche,   economiche   o   sociali   nazionali  o
sovranazionali;
   c)  costringere  o  indurre una o piu' persone, mediante violenza,
minaccia,  inganno  o  abuso  di  autorita',  a  fare  ingresso  o  a
soggiornare  o  a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi
all'interno  dello  stesso,  al  fine di sottoporla a schiavitu' o al
lavoro forzato o all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni
sessuali;
   d)  indurre  alla  prostituzione  ovvero  compiere atti diretti al
favoreggiamento  o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere
atti  diretti  allo  sfruttamento di una persona di eta' infantile al
fine  di  produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare
commercio,   distribuire,   divulgare   o   pubblicizzare   materiale
pornografico in cui e' riprodotto un minore;
   e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare,
trasportare,  esportare, importare o procurare ad altri sostanze che,
secondo  le  legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate
stupefacenti o psicotrope;
   f)  commerciare,  acquistare,  trasportare,  esportare o importare
armi,   munizioni  ed  esplosivi  in  violazione  della  legislazione
vigente;
   g)  ricevere,  accettare  la  promessa, dare o promettere denaro o
altra  utilita' in relazione al compimento o al mancato compimento di
un atto inerente ad un pubblico ufficio;
   h)  compiere  qualsiasi  azione od omissione intenzionale relativa
all'utilizzo  o  alla  presentazione  di dichiarazioni o di documenti
falsi,  inesatti  o  incompleti  cui  consegua  il  percepimento o la
ritenzione  illecita  di  fondi  ovvero la diminuzione illegittima di
risorse  iscritte  nel  bilancio di uno Stato o nel bilancio generale
delle Comunita' europee o nei bilanci gestiti dalle Comunita' europee
o   per  conto  di  esse;  compiere  qualsiasi  azione  od  omissione
intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi
da  quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le
medesime  azioni  od  omissioni a danno di un privato, di una persona
giuridica o di un ente pubblico;
   i)   sostituire   o  trasferire  denaro,  beni  o  altre  utilita'
provenienti  da  reato,  ovvero  compiere  in relazione ad essi altre
operazioni,  in  modo  da  ostacolare  l'identificazione  della  loro
provenienza illecita;
   l)  contraffare  monete nazionali o straniere, aventi corso legale
nello  Stato  o  fuori  di  esso  o alterarle in qualsiasi modo dando
l'apparenza di un valore superiore;
   m) commettere, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto o
di  arrecare  ad  altri  un  danno, un fatto diretto a introdursi o a
mantenersi  abusivamente  in  un  sistema  informatico  o  telematico
protetto  da  misure  di  sicurezza  ovvero danneggiare o distruggere
sistemi  informatici  o telematici, dati, informazioni o programmi in
essi contenuti o a essi pertinenti;
   n)   mettere  in  pericolo  l'ambiente  mediante  lo  scarico  non
autorizzato  di  idrocarburi,  oli  usati  o  fanghi  derivanti dalla
depurazione   delle   acque,   l'emissione   di  sostanze  pericolose
nell'atmosfera,  sul  suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto,
il  deposito,  l'eliminazione  di  rifiuti  pericolosi, lo scarico di
rifiuti  nel  suolo  o  nelle  acque  e  la  gestione  abusiva di una
discarica;  possedere,  catturare  e  commerciare  specie  animali  e
vegetali protette;
   o)  compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare
l'ingresso  illegale  nel  territorio di uno Stato di una persona che
non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente;
   p)  cagionare  volontariamente  la  morte  di  un  uomo  o lesioni
personali  della  medesima  gravita' di quelle previste dall'articolo
583 del codice penale;
   q)  procurare  illecitamente  e  per scopo di lucro un organo o un
tessuto umano ovvero farne comunque commercio;
   r)  privare  una  persona  della  liberta'  personale o tenerla in
proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a
tenerla  sequestrata  al fine di costringere un terzo, sia questi uno
Stato,  una  organizzazione  internazionale  tra  piu'  governi,  una
persona  fisica o giuridica o una collettivita' di persone fisiche, a
compiere   un  qualsiasi  atto  o  ad  astenersene,  subordinando  la
liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione;
   s)  incitare  pubblicamente  alla violenza, come manifestazione di
odio  razziale  nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro
di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della
religione   professata,   ovvero  dell'origine  nazionale  o  etnica;
esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l'umanita';
   t)  impossessarsi  della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la
detiene,  al fine di trarne profitto per se' o per altri, facendo uso
delle armi o a seguito dell'attivita' di un gruppo organizzato;
   u)  operare  traffico  illecito  di  beni  culturali, compresi gli
oggetti di antiquariato e le opere d'arte;
   v)  indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando a
se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;
   z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma
di  intimidazione,  beni o promesse o la firma di qualsiasi documento
che contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza;
   aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine
di trarne profitto;
   bb)   falsificare   atti  amministrativi  e  operare  traffico  di
documenti falsi;
   cc) falsificare mezzi di pagamento;
   dd)  operare  traffico  illecito  di  sostanze ormonali e di altri
fattori della crescita;
   ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
   ff)  acquistare,  ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque
collaborare  nel  farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di
procurare a se' o ad altri un profitto;
   gg)  costringere  taluno  a  compiere  o  subire atti sessuali con
violenza o minaccia o mediante abuso di autorita';
   hh)   cagionare   un   incendio  dal  quale  deriva  pericolo  per
l'incolumita' pubblica;
   ii)    commettere    reati    che   rientrano   nella   competenza
giurisdizionale della Corte penale internazionale;
   ll) impossessarsi di una nave o di un aereo;
   mm)  provocare  illegalmente  e  intenzionalmente  danni ingenti a
strutture  statali,  altre  strutture pubbliche, sistemi di trasporto
pubblico  o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare
una notevole perdita economica.
   2.   L'autorita'   giudiziaria   italiana  accerta  quale  sia  la
definizione  dei  reati per i quali e' richiesta la consegna, secondo
la  legge dello Stato membro di emissione, e se la stessa corrisponda
alle fattispecie di cui al comma 1.
   3.  Se  il  fatto non e' previsto come reato dalla legge italiana,
non  si da' luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta che
lo  stesso  non  era  a  conoscenza, senza propria colpa, della norma
penale  dello  Stato  membro di emissione in base alla quale e' stato
emesso il mandato d'arresto europeo.
 
	        
	      
                               ART. 9.
                  (Ricezione del mandato d'arresto.
                         Misure cautelari).

   1.  Salvo  i  casi  previsti  dall'articolo  11, il Ministro della
giustizia,    ricevuto    il   mandato   d'arresto   europeo   emesso
dall'autorita'  competente  di  uno  Stato membro, lo trasmette senza
ritardo  al  presidente  della  corte di appello, competente ai sensi
dell'articolo  5.  Il presidente della corte di appello da' immediata
comunicazione  al procuratore generale del mandato d'arresto europeo,
procedendo  direttamente,  o tramite delega ad altro magistrato della
corte,  agli adempimenti di sua competenza. Il presidente della corte
di  appello  procede  con le stesse modalita' nelle ipotesi in cui il
mandato  d'arresto e la relativa documentazione di cui all'articolo 6
sono  stati  trasmessi  direttamente dall'autorita' giudiziaria dello
Stato membro di emissione.
   2.  Il  presidente, nel caso in cui insorgano difficolta' relative
alla   ricezione   o   alla   autenticita'  dei  documenti  trasmessi
dall'autorita'  giudiziaria  straniera,  prende  contatti diretti con
questa al fine di risolverle.
   3.  Il  presidente,  nel caso in cui sia manifestamente competente
altra  corte  di  appello  ai  sensi dell'articolo 5, commi 3, 4 e 5,
provvede  senza  indugio  alla  trasmissione  del  mandato  d'arresto
ricevuto.
   4.  Il  presidente,  compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la
corte  di  appello che, sentito il procuratore generale, procede, con
ordinanza motivata, a pena di nullita', all'applicazione della misura
coercitiva,  se  ritenuta  necessaria,  tenendo  conto in particolare
dell'esigenza di garantire che la persona della quale e' richiesta la
consegna non si sottragga alla stessa.
   5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo
I  del  libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure
cautelari  personali, fatta eccezione per gli articoli 273, commi 1 e
1-bis, 274, comma 1, lettere a) e c), e 280.
   6.  Le  misure  coercitive  non possono essere disposte se vi sono
ragioni per ritenere che sussistono cause ostative alla consegna.
   7.  Si  applicano  le disposizioni dell'articolo 719 del codice di
procedura penale.
 
	        
	      
                              ART. 10.
                     (Inizio del procedimento).

   1.  Entro  cinque  giorni  dall'esecuzione  delle  misure  di  cui
all'articolo 9, e alla presenza di un difensore di ufficio nominato a
norma dell'articolo 97 del codice di procedura penale, in mancanza di
difensore  di  fiducia,  il  presidente  della corte di appello, o il
magistrato  delegato,  procede  a  sentire la persona sottoposta alla
misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta,
del  contenuto  del  mandato  d'arresto  europeo e della procedura di
esecuzione,  nonche'  della  facolta'  di  acconsentire  alla propria
consegna  all'autorita'  giudiziaria  richiedente  e di rinunciare al
beneficio  di  non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di
non  essere  condannata o altrimenti privata della liberta' personale
per  reati  anteriori  alla  consegna  diversi da quello per il quale
questa e' stata disposta.
   2.  Della data fissata per il compimento delle attivita' di cui al
comma 1 e' dato avviso al difensore almeno ventiquattro ore prima.
   3.  Della ordinanza di cui all'articolo 9 e' data comunicazione, a
richiesta  della persona arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta
di straniero, alla competente autorita' consolare.
   4.  Il  presidente  della corte di appello, o il magistrato da lui
delegato,  fissa  con decreto l'udienza in camera di consiglio per la
decisione  entro  il  termine  di  venti giorni dall'esecuzione della
misura  coercitiva  e dispone contestualmente il deposito del mandato
d'arresto  europeo  e  della documentazione di cui all'articolo 6. Il
decreto  e'  comunicato  al  procuratore  generale  e notificato alla
persona  richiesta in consegna e al suo difensore, almeno otto giorni
prima  dell'udienza.  Si  applicano le disposizioni dell'articolo 702
del codice di procedura penale.
 
	        
	      
                              ART. 11.
         (Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria).

   1.  Nel  caso  in cui l'autorita' competente dello Stato membro ha
effettuato  segnalazione  nel  Sistema di informazione Schengen (SIS)
nelle  forme  richieste,  la  polizia giudiziaria procede all'arresto
della  persona  ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non
oltre  ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di
appello  nel  cui  distretto  il  provvedimento  e'  stato  eseguito,
mediante   trasmissione  del  relativo  verbale,  e  dando  immediata
informazione al Ministro della giustizia.
   2.  Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato
membro  richiedente l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione del
mandato  d'arresto  e  della  documentazione  di  cui  ai commi 3 e 4
dell'articolo 6.
 
	        
	      
                              ART. 12.
(Adempimenti  conseguenti  all'arresto  ad  iniziativa  della polizia
                            giudiziaria).

   1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto
ai  sensi  dell'articolo  11  informa  la persona, in una lingua alla
stessa  comprensibile,  del mandato emesso e del suo contenuto, della
possibilita'  di  acconsentire  alla  propria  consegna all'autorita'
giudiziaria  emittente  e  la  avverte  della facolta' di nominare un
difensore  di  fiducia  e  del  diritto  di  essere  assistita  da un
interprete.  Nel  caso  in cui l'arrestato non provveda a nominare un
difensore,   la   polizia   giudiziaria   procede   immediatamente  a
individuare  un  difensore  di  ufficio ai sensi dell'articolo 97 del
codice di procedura penale.
   2.  La  polizia  giudiziaria  provvede  a  dare  tempestivo avviso
dell'arresto al difensore.
   3.  Il  verbale  di  arresto  da'  atto, a pena di nullita', degli
adempimenti  indicati  ai  commi  1  e  2, nonche' degli accertamenti
effettuati sulla identificazione dell'arrestato.
   4.  All'attuazione  del  presente  articolo  si  provvede mediante
l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.
 
	        
	      
                              ART. 13.
                            (Convalida).

   1.  Entro  quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto,
il  presidente  della corte di appello o un magistrato della corte da
lui  delegato,  informato  il  procuratore generale, provvede, in una
lingua  alla  stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un
interprete,  a  sentire  la  persona  arrestata con la presenza di un
difensore  di  ufficio  nominato in mancanza di difensore di fiducia.
Nel  caso  in cui la persona arrestata risulti ristretta in localita'
diversa  da  quella in cui l'arresto e' stato eseguito, il presidente
della  corte  di  appello  puo'  delegare  per gli adempimenti di cui
all'articolo   10   il   presidente  del  tribunale  territorialmente
competente,   ferma   restando   la   sua  competenza  in  ordine  ai
provvedimenti di cui al comma 2.
   2.  Se risulta evidente che l'arresto e' stato eseguito per errore
di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della
corte  di  appello,  o  il  magistrato  della  corte da lui delegato,
dispone  con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente
in   liberta'.   Fuori  da  tale  caso,  si  procede  alla  convalida
dell'arresto  provvedendo  con  ordinanza ai sensi degli articoli 9 e
10.
   3.  Il  provvedimento emesso dal presidente della corte di appello
ai  sensi  del comma 2 perde efficacia se nel termine di dieci giorni
non  perviene  il  mandato  d'arresto europeo o la segnalazione della
persona nel SIS effettuata dall'autorita' competente. La segnalazione
equivale  al mandato d'arresto purche' contenga le indicazioni di cui
all'articolo 6.
 
	        
	      
                              ART. 14.
                      (Consenso alla consegna).

   1.  Quando  procede  a  sentire  la  persona  della quale e' stata
richiesta  la  consegna,  ai  sensi degli articoli 10, comma 1, e 13,
comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui
delegato, raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, alla presenza
del difensore e, se necessario, dell'interprete. Del consenso e delle
modalita' con cui e' stato prestato si da' atto in apposito verbale.
   2. Il consenso puo' essere espresso anche successivamente mediante
dichiarazione  indirizzata  al  direttore  della casa di reclusione e
dallo  stesso  immediatamente  trasmessa al presidente della corte di
appello,  anche  a  mezzo  telefax, ovvero con dichiarazione resa nel
corso  dell'udienza  davanti alla corte e fino alla conclusione della
discussione.
   3.   Il   consenso   e'  irrevocabile.  La  persona  arrestata  e'
preventivamente  informata della irrevocabilita' del consenso e della
rinuncia.
   4.  Nel  caso  che  il consenso sia stato validamente espresso, la
corte  di  appello  provvede  con  ordinanza  emessa senza ritardo e,
comunque,  non  oltre dieci giorni, alla decisione sulla richiesta di
esecuzione,  dopo avere sentito il procuratore generale, il difensore
e, se comparsa, la persona richiesta in consegna.
   5.  L'ordinanza  emessa  dal  presidente della corte di appello ai
sensi  del comma 4 e' depositata tempestivamente in cancelleria e del
deposito  e'  dato  avviso  al  difensore e alla persona richiesta in
consegna  nonche'  al procuratore generale. Le parti hanno diritto di
ottenerne copia.
 
	        
	      
                              ART. 15.
        (Provvedimenti provvisori in attesa della decisione).

   1. Se il mandato d'arresto europeo e' stato emesso nel corso di un
procedimento  penale,  il  presidente  della  corte  di  appello,  su
richiesta   dell'autorita'   giudiziaria   emittente  e  al  fine  di
consentire  le  indagini  urgenti  dalla  stessa ritenute necessarie,
autorizza  l'interrogatorio  della  persona  richiesta  in  consegna,
ovvero  ne  dispone il trasferimento temporaneo nello Stato membro di
emissione.
   2.   Quando   concede  l'autorizzazione  all'interrogatorio  della
persona  richiesta  in consegna, il presidente della corte di appello
informa  il  Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione
all'autorita'  giudiziaria  richiedente  e per ogni necessaria intesa
anche  in  ordine alla data di assunzione dell'atto. L'interrogatorio
e'  effettuato  da un magistrato della corte di appello designato dal
presidente,  con  l'assistenza  della persona eventualmente designata
dall'autorita'  richiedente  in  conformita'  alla  legge dello Stato
membro  di emissione e dell'interprete eventualmente necessario. Sono
osservate  le forme e le garanzie previste per l'interrogatorio dagli
articoli  64,  65, 66 e 294, comma 4, del codice di procedura penale.
Dell'interrogatorio e' redatto verbale.
   3.  Quando  dispone  il  trasferimento  temporaneo  della  persona
richiesta  in  consegna, il presidente della corte di appello informa
il   Ministro   della   giustizia  per  la  tempestiva  comunicazione
all'autorita'  giudiziaria richiedente anche ai fini delle necessarie
intese  in ordine alle condizioni e alla durata del trasferimento. Si
tiene  in  ogni  caso conto della necessita' che la persona sia fatta
rientrare  in  modo  da potere partecipare alle udienze relative alla
procedura di esecuzione del mandato d'arresto.
 
	        
	      
                              ART. 16.
             (Informazioni e accertamenti integrativi).

   1.  Qualora  la  corte  di appello non ritenga sufficienti ai fini
della  decisione  la documentazione e le informazioni trasmesse dallo
Stato  membro di emissione, puo' richiedere allo stesso, direttamente
o  per  il  tramite  del  Ministro  della  giustizia, le informazioni
integrative  occorrenti.  In  ogni  caso stabilisce un termine per la
ricezione  di  quanto  richiesto,  non  superiore a trenta giorni. Se
l'autorita' giudiziaria dello Stato membro di emissione non da' corso
alla richiesta, si applica il comma 6 dell'articolo 6.
   2. La corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, puo'
disporre  altresi' ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario
al fine della decisione.
 
	        
	      
                              ART. 17.
             (Decisione sulla richiesta di esecuzione).

   1.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo 14, la corte di appello
decide  con  sentenza  in  camera  di  consiglio sull'esistenza delle
condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il
procuratore  generale,  il  difensore,  e,  se  compare,  la  persona
richiesta  in consegna, nonche', se presente, il rappresentante dello
Stato richiedente.
   2.  La  decisione  deve essere emessa entro il termine di sessanta
giorni  dall'esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 9
e   13.   Ove,   per   cause   di   forza   maggiore,  sia  ravvisata
l'impossibilita' di rispettare tali termini il presidente della corte
di appello informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne da'
comunicazione  allo  Stato  richiedente, anche tramite l'Eurojust. In
questo caso i termini possono essere prorogati di trenta giorni.
   3.  Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunita'
riconosciuta  dall'ordinamento  italiano, il termine per la decisione
comincia  a  decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte
di  appello  e'  stata  informata del fatto che l'immunita' non opera
piu'.  Se  la  decisione sulla esclusione dell'immunita' compete a un
organo  dello  Stato  italiano,  la  corte  provvede  a  inoltrare la
richiesta.
   4.  In  assenza  di  cause  ostative la corte di appello pronuncia
sentenza  con  cui  dispone  la  consegna  della persona ricercata se
sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza
irrevocabile di condanna.
   5.  Quando  la  decisione  e' contraria alla consegna, la corte di
appello  con  la  sentenza  revoca immediatamente le misure cautelari
applicate.
   6.  Della  sentenza e' data, al termine della camera di consiglio,
immediata  lettura.  La  lettura equivale a notificazione alle parti,
anche  se  non  presenti,  che  hanno  diritto  ad ottenere copia del
provvedimento.
   7.  La  sentenza  e'  immediatamente  comunicata,  anche  a  mezzo
telefax,  al  Ministro  della giustizia, che provvede ad informare le
competenti  autorita'  dello  Stato  membro di emissione ed altresi',
quando   la   decisione  e'  di  accoglimento,  il  Servizio  per  la
cooperazione internazionale di polizia.
 
	        
	      
                              ART. 18.
                      (Rifiuto della consegna).

  1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:
   a)  se  vi  sono  motivi  oggettivi  per  ritenere  che il mandato
d'arresto  europeo e' stato emesso al fine di perseguire penalmente o
di  punire  una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della
sua  religione,  della  sua  origine  etnica, della sua nazionalita',
della  sua  lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze
sessuali  oppure  che  la  posizione  di tale persona possa risultare
pregiudicata per uno di tali motivi;
   b)  se il diritto e' stato leso con il consenso di chi, secondo la
legge italiana, puo' validamente disporne;
   c)  se  per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un
diritto, adempimento di un dovere ovvero e' stato determinato da caso
fortuito o forza maggiore;
   d)  se  il fatto e' manifestazione della liberta' di associazione,
della liberta' di stampa o di altri mezzi di comunicazione;
   e)  se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede
i limiti massimi della carcerazione preventiva;
   f)  se  il  mandato  d'arresto  europeo  ha  per  oggetto un reato
politico,  fatte  salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della
Convenzione   internazionale   per  la  repressione  degli  attentati
terroristici  mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea
generale  delle  Nazioni  Unite  a New York il 15 dicembre 1997, resa
esecutiva  dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della
Convenzione  europea  per  la  repressione  del  terrorismo,  fatta a
Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre
1985,  n.  719;  dall'articolo  unico  della  legge costituzionale 21
giugno 1967, n. 1;
   g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del
mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo
condotto  nel  rispetto  dei  diritti  minimi  dell'accusato previsti
dall'articolo  6  della  Convenzione  per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950,   resa   esecutiva  dalla  legge  4  agosto  1955,  n.  848,  e
dall'articolo  2  del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a
Strasburgo  il  22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile
1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione
in materia penale;
   h)  se  sussiste  un serio pericolo che la persona ricercata venga
sottoposta  alla  pena  di  morte,  alla  tortura  o  ad altre pene o
trattamenti inumani o degradanti;
   i)  se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore
di  anni  14  al  momento  della  commissione del reato, ovvero se la
persona  oggetto  del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18
quando  il  reato per cui si procede e' punito con una pena inferiore
nel  massimo  a  nove  anni,  o  quando la restrizione della liberta'
personale  risulta  incompatibile con i processi educativi in atto, o
quando  l'ordinamento  dello  Stato  membro  di emissione non prevede
differenze  di  trattamento  carcerario tra il minore di anni 18 e il
soggetto  maggiorenne  o quando, effettuati i necessari accertamenti,
il  soggetto  risulti  comunque  non  imputabile  o,  infine,  quando
nell'ordinamento  dello  Stato  membro  di  emissione non e' previsto
l'accertamento della effettiva capacita' di intendere e di volere;
   l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo e' estinto
per   amnistia   ai  sensi  della  legge  italiana,  ove  vi  sia  la
giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;
   m)  se  risulta  che  la  persona ricercata e' stata giudicata con
sentenza  irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri
dell'Unione  europea  purche', in caso di condanna, la pena sia stata
gia'  eseguita  ovvero  sia  in corso di esecuzione, ovvero non possa
piu'  essere  eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha
emesso la condanna;
   n)  se  i  fatti per i quali il mandato d'arresto europeo e' stato
emesso  potevano  essere giudicati in Italia e si sia gia' verificata
la prescrizione del reato o della pena;
   o)  se, per lo stesso fatto che e' alla base del mandato d'arresto
europeo,  nei  confronti  della  persona  ricercata,  e'  in corso un
procedimento  penale  in  Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato
d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di
condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;
   p)  se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge
italiana  sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo
territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che
sono  stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di
emissione,  se la legge italiana non consente l'azione penale per gli
stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;
   q)  se  e'  stata  pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a
procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434
del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;
   r)  se  il mandato d'arresto europeo e' stato emesso ai fini della
esecuzione  di  una pena o di una misura di sicurezza privative della
liberta'  personale,  qualora  la  persona  ricercata  sia  cittadino
italiano,  sempre  che  la  corte di appello disponga che tale pena o
misura  di  sicurezza  sia  eseguita  in  Italia conformemente al suo
diritto interno; ((2))
   s)  se  la  persona  richiesta  in consegna e' una donna incinta o
madre di prole di eta' inferiore a tre anni con lei convivente, salvo
che,  trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un
procedimento,  le  esigenze  cautelari poste a base del provvedimento
restrittivo   dell'autorita'   giudiziaria   emittente  risultino  di
eccezionale gravita';
   t)  se  il  provvedimento  cautelare  in  base al quale il mandato
d'arresto europeo e' stato emesso risulta mancante di motivazione;
   u)  se  la  persona  richiesta  in consegna beneficia per la legge
italiana  di  immunita'  che  limitano l'esercizio o il proseguimento
dell'azione penale;
   v)  se  la  sentenza  per  la cui esecuzione e' stata domandata la
consegna  contiene  disposizioni  contrarie  ai principi fondamentali
dell'ordinamento giuridico italiano.
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 21 - 24 giugno 2010, n. 227
(in  G.U.  1a s.s. 30/6/2010, n. 26), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  18,  comma  1,  lettera r), della legge 22
aprile  2005,  n.  69 (Disposizioni per conformare il diritto interno
alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa  al  mandato  d'arresto europeo e alle procedure di consegna
tra  Stati  membri),  nella  parte  in  cui non prevede il rifiuto di
consegna  anche  del  cittadino  di un altro Paese membro dell'Unione
europea,  che  legittimamente  ed  effettivamente  abbia  residenza o
dimora  nel  territorio  italiano, ai fini dell'esecuzione della pena
detentiva in Italia conformemente al diritto interno".
 
	        
	      
                              ART. 19.
        (Garanzie richieste allo Stato membro di emissione).

   1.   L'esecuzione   del   mandato   d'arresto   europeo  da  parte
dell'autorita'  giudiziaria  italiana,  nei  casi  sotto elencati, e'
subordinata alle seguenti condizioni:
   a)  se  il  mandato  d'arresto  europeo  e'  stato  emesso ai fini
dell'esecuzione  di  una  pena o di una misura di sicurezza comminate
mediante decisione pronunciata in absentia, e se l'interessato non e'
stato  citato personalmente ne' altrimenti informato della data e del
luogo  dell'udienza  che  ha  portato  alla  decisione pronunciata in
absentia,  la consegna e' subordinata alla condizione che l'autorita'
giudiziaria  emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti
a  garantire  alle  persone  oggetto del mandato d'arresto europeo la
possibilita'  di  richiedere  un nuovo processo nello Stato membro di
emissione e di essere presenti al giudizio;
   b)  se  il  reato in base al quale il mandato d'arresto europeo e'
stato  emesso  e'  punibile  con  una  pena o una misura di sicurezza
privative  della  liberta'  personale  a  vita,  l'esecuzione di tale
mandato  e'  subordinata  alla  condizione  che  lo  Stato  membro di
emissione  preveda  nel suo ordinamento giuridico una revisione della
pena   comminata,   su   richiesta   o   entro   venti  anni,  oppure
l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto
in virtu' della legge o della prassi dello Stato membro di emissione,
affinche' la pena o la misura in questione non siano eseguite;
   c)  se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di
un'azione  penale  e'  cittadino o residente dello Stato italiano, la
consegna  e'  subordinata alla condizione che la persona, dopo essere
stata  ascoltata,  sia  rinviata nello Stato membro di esecuzione per
scontarvi  la  pena o la misura di sicurezza privative della liberta'
personale  eventualmente  pronunciate  nei suoi confronti nello Stato
membro di emissione.
 
	        
	      
                              ART. 20.
                (Concorso di richieste di consegna).

   1.  Quando  due  o  piu'  Stati  membri  hanno  emesso  un mandato
d'arresto  europeo  nei  confronti  della stessa persona, la corte di
appello  decide  quale  dei  mandati  d'arresto deve essere eseguito,
tenuto  conto  di  ogni  rilevante  elemento  di  valutazione  e,  in
particolare,  della  gravita'  dei  reati  per i quali i mandati sono
stati  emessi,  del  luogo in cui i reati sono stati commessi e delle
date  di  emissione  dei  mandati d'arresto e considerando, in questo
contesto, se i mandati sono stati emessi nel corso di un procedimento
penale  ovvero  per  l'esecuzione  di  una pena o misura di sicurezza
privative della liberta' personale.
   2.  Ai  fini della decisione di cui al comma 1 la corte di appello
puo'  disporre  ogni  necessario  accertamento nonche' richiedere una
consulenza all'Eurojust.
   3.  Quando,  nei confronti della stessa persona, sono stati emessi
un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione da parte
di  uno  Stato  terzo,  la corte di appello competente per il mandato
d'arresto,  sentito  il  Ministro  della giustizia, decide se va data
precedenza al mandato d'arresto ovvero alla richiesta di estradizione
tenendo  conto della gravita' dei fatti, dell'ordine di presentazione
delle richieste e di ogni altro elemento utile alla decisione.
 
	        
	      
                              ART. 21.
                     (Termini per la decisione).

   1. Se non interviene la decisione nei termini di cui agli articoli
14 e 17 la persona ricercata e' posta immediatamente in liberta'.
 
	        
	      
                              ART. 22.
                      (Ricorso per cassazione).

   1.  Contro  i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona
interessata,  il  suo  difensore  e il procuratore generale presso la
corte  di  appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per
il   merito,   entro   dieci   giorni  dalla  conoscenza  legale  dei
provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 17, comma
6.
   2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.
   3.  La  Corte  di  cassazione  decide  con sentenza entro quindici
giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127
del  codice  di  procedura  penale.  L'avviso  alle parti deve essere
notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza.
   4.  La  decisione  e' depositata a conclusione dell'udienza con la
contestuale  motivazione.  Qualora la redazione della motivazione non
risulti  possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del
dispositivo,  provvede  al  deposito  della  motivazione non oltre il
quinto giorno dalla pronuncia.
   5.  Copia  del  provvedimento e' immediatamente trasmessa, anche a
mezzo telefax, al Ministro della giustizia.
   6.  Quando  la  Corte  di  cassazione annulla con rinvio, gli atti
vengono  trasmessi  al giudice di rinvio, il quale decide entro venti
giorni dalla ricezione.
 
	        
	      
                              ART. 23.
                      (Consegna della persona.
                    Sospensione della consegna).

   1.  La  persona  richiesta in consegna deve essere consegnata allo
Stato   membro   di  emissione  entro  dieci  giorni  dalla  sentenza
irrevocabile  con cui e' data esecuzione al mandato d'arresto europeo
ovvero  dall'ordinanza  di  cui  all'articolo 14, comma 4, nei modi e
secondo  le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro della
giustizia.
   2.  Quando  ricorrono  cause  di forza maggiore che impediscono la
consegna  entro  il termine previsto nel comma 1, il presidente della
corte   di   appello,  o  il  magistrato  da  lui  delegato,  sospesa
l'esecuzione  del  provvedimento,  ne  da' immediata comunicazione al
Ministro  della giustizia, che informa l'autorita' dello Stato membro
di emissione.
   3. Quando sussistono motivi umanitari o gravi ragioni per ritenere
che  la  consegna  metterebbe  in  pericolo la vita o la salute della
persona, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui
delegato,  puo'  con  decreto  motivato  sospendere  l'esecuzione del
provvedimento  di consegna, dando immediata comunicazione al Ministro
della giustizia.
   4.  Nei  casi  di cui ai commi 2 e 3, venuta meno la ragione della
sospensione, il presidente della corte di appello, o il magistrato da
lui   delegato,   da'  tempestiva  comunicazione  al  Ministro  della
giustizia   che  concorda  con  l'autorita'  dello  Stato  membro  di
emissione  una nuova data di consegna. In tale caso il termine di cui
al comma 1 decorre dalla nuova data concordata.
   5.  Scaduto  il  termine di dieci giorni di cui ai commi 1 e 4, la
custodia  cautelare  perde  efficacia  e il presidente della corte di
appello,  o  il  magistrato  da  lui delegato, dispone la liberazione
dell'arrestato,  sempre  che l'ineseguibilita' della consegna non sia
imputabile  a quest'ultimo. In tale caso, i termini sono sospesi sino
alla cessazione dell'impedimento.
   6.   All'atto  della  consegna,  la  corte  di  appello  trasmette
all'autorita'  giudiziaria  emittente  le  informazioni  occorrenti a
consentire  la  deduzione  del  periodo  di  custodia preventivamente
sofferto  in  esecuzione  del  mandato d'arresto europeo dalla durata
complessiva  della  detenzione conseguente alla eventuale sentenza di
condanna  ovvero  per  la  determinazione  della durata massima della
custodia cautelare.
 
	        
	      
       ART. 24. (Rinvio della consegna o consegna temporanea).

   1. Con la decisione che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto
europeo  la  corte  di  appello  puo'  disporre che la consegna della
persona  venga  rinviata  per  consentire  che la stessa possa essere
sottoposta  a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la
pena  alla  quale  sia  stata  condannata per reato diverso da quello
oggetto del mandato d'arresto.
   2.  Nel  caso  di  cui  al  comma  1,  su richiesta dell'autorita'
giudiziaria  emittente,  la  corte  di  appello,  sentita l'autorita'
giudiziaria  competente  per  il  procedimento  penale in corso o per
l'esecuzione   della   sentenza   di   condanna,   puo'  disporre  il
trasferimento  temporaneo  della  persona  richiesta in consegna alle
condizioni concordate.
 
	        
	      
                              ART. 25.
         (Divieto di consegna o di estradizione successiva).

   1. La consegna della persona e' subordinata alla condizione che la
stessa non venga consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un
mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna
medesima  senza  l'assenso  della  corte  di  appello che ha disposto
l'esecuzione  del  mandato  d'arresto  ne'  estradata verso uno Stato
terzo  senza  l'assenso all'estradizione successiva accordato a norma
delle   convenzioni   internazionali   in   vigore  per  lo  Stato  e
dell'articolo 711 del codice di procedura penale.
   2. Ove richiesta dall'autorita' giudiziaria competente dello Stato
membro  di  emissione, la corte di appello accorda il proprio assenso
alla consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per
cui  l'assenso  e'  richiesto  da'  luogo  a  consegna  a norma della
presente  legge.  Sulla richiesta di assenso, completa degli elementi
di  cui  all'articolo  6,  la  corte  di  appello  decide, sentito il
procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento.
   3.  La  condizione  di cui al comma 1 relativa alla consegna ad un
altro Stato membro non e' applicabile:
   a)  quando  la persona, pur avendo avuto la possibilita' di farlo,
non  ha  lasciato  il  territorio  dello  Stato  al  quale  e'  stata
consegnata   entro   quarantacinque   giorni   successivi   alla  sua
scarcerazione  definitiva  ovvero,  dopo averlo lasciato, vi ha fatto
ritorno;
   b) quando la persona ha consentito, con dichiarazione resa davanti
all'autorita' giudiziaria competente dello Stato membro di emissione,
e raccolta a verbale, alla consegna ad altro Stato membro;
   c)  quando  la  persona  richiesta  in  consegna non beneficia del
principio  di specialita' ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere
a), e) ed f), e comma 3.
 
	        
	      
                 ART. 26. (Principio di specialita).

   1.  La  consegna e' sempre subordinata alla condizione che, per un
fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale e' stata
concessa,  la  persona non venga sottoposta a un procedimento penale,
ne'  privata  della liberta' personale in esecuzione di una pena o di
una  misura di sicurezza, ne' altrimenti assoggettata ad altra misura
privativa della liberta' personale.
   2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:
   a)  il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilita', non ha
lasciato  il  territorio  dello  Stato  al  quale e' stato consegnato
decorsi   quarantacinque  giorni  dalla  sua  definitiva  liberazione
ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;
   b)  il  reato  non  e'  punibile  con una pena o con una misura di
sicurezza privative della liberta' personale;
   c)  il  procedimento  penale  non  consente  l'applicazione di una
misura restrittiva della liberta' personale;
   d)  la  persona  e'  soggetta  a  una  pena o a una misura che non
implica   la  privazione  della  liberta',  ivi  inclusa  una  misura
pecuniaria, anche se puo' limitare la sua liberta' personale;
   e)  il  ricercato  ha  acconsentito alla propria consegna, oltre a
rinunciare   al   principio  di  specialita'  con  le  forme  di  cui
all'articolo 14;
   f)  dopo  essere  stata  consegnata,  la  persona ha espressamente
rinunciato  a  beneficiare  del  principio  di specialita' rispetto a
particolari  reati  anteriori  alla  sua  consegna.  Tale rinuncia e'
raccolta  a  verbale dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro di
emissione, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 14.
   3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione
richieda  di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di
assoggettare  la stessa a un provvedimento coercitivo della liberta',
provvede  la  corte  di  appello  che  ha  dato esecuzione al mandato
d'arresto.  A  tale  fine,  la  corte verifica che la richiesta dello
Stato  estero  contenga  le  informazioni  indicate  dall'articolo 8,
paragrafo  1,  della  decisione  quadro munite di traduzione e decide
entro  trenta  giorni  dalla  ricezione della richiesta. L'assenso e'
rilasciato  quando  il  reato  per  il quale e' richiesto consente la
consegna  di  una  persona  ai sensi della decisione quadro. La corte
rifiuta l'assenso quando ricorre uno dei casi di cui all'articolo 18.
 
	        
	      
                              ART. 27.
                             (Transito).

   1.  Le  richieste  di  transito  sul territorio dello Stato di una
persona  che  deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della
giustizia.
   2. Il Ministro della giustizia puo' rifiutare la richiesta quando:
   a)   non   ha   ricevuto   informazioni  circa  l'identita'  e  la
cittadinanza  della  persona  oggetto  del mandato d'arresto europeo,
l'esistenza   di  un  mandato  d'arresto  europeo,  la  natura  e  la
qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze
del reato, compresi la data e il luogo di commissione;
   b)  il  ricercato e' cittadino italiano o residente in Italia e il
transito  e'  richiesto  ai fini dell'esecuzione di una pena o di una
misura di sicurezza privative della liberta' personale.
   3.  Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino
italiano  o  una  persona  residente  in  Italia,  il  Ministro della
giustizia  puo'  subordinare  il  transito  alla  condizione  che  la
persona,  dopo  essere  stata  ascoltata,  sia rinviata in Italia per
scontarvi  la  pena o la misura di sicurezza privative della liberta'
personale  eventualmente  pronunciate  nei suoi confronti nello Stato
membro di emissione.
 
	        
	      
CAPO II
PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA
                              ART. 28.
                            (Competenza).

   1. Il mandato d'arresto europeo e' emesso:
   a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia
in carcere o degli arresti domiciliari;
   b)  dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo
665  del  codice  di  procedura  penale  che  ha  emesso  l'ordine di
esecuzione  della pena detentiva di cui all'articolo 656 del medesimo
codice,  sempre  che  si  tratti di pena di durata non inferiore a un
anno e che non operi la sospensione dell'esecuzione;
   c)  dal  pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658
del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di
misure di sicurezza personali detentive.
   2.  Il  mandato  d'arresto  europeo e' trasmesso al Ministro della
giustizia  che  provvede alla traduzione del testo nella lingua dello
Stato  membro  di  esecuzione  e  alla sua trasmissione all'autorita'
competente.   Della   emissione   del   mandato   e'  data  immediata
comunicazione  al  Servizio  per  la  cooperazione  internazionale di
polizia.
 
	        
	      
                              ART. 29.
             (Emissione del mandato d'arresto europeo).

   1.  L'autorita'  giudiziaria  competente ai sensi dell'articolo 28
emette  il  mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o
il condannato e' residente, domiciliato o dimorante nel territorio di
uno Stato membro dell'Unione europea.
   2.  Quando  il luogo della residenza, del domicilio o della dimora
non  e'  conosciuto  e  risulta possibile che la persona si trovi nel
territorio  di  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea, l'autorita'
giudiziaria  dispone  l'inserimento di una specifica segnalazione nel
SIS,   conformemente   alle   disposizioni   dell'articolo  95  della
convenzione  del  19  giugno  1990,  di  applicazione dell'accordo di
Schengen  del  14  giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei
controlli  alle  frontiere  comuni,  resa  esecutiva  dalla  legge 30
settembre  1993,  n.  388.  Una  segnalazione  nel  SIS equivale a un
mandato   d'arresto  europeo  corredato  delle  informazioni  di  cui
all'articolo 30.
   3.  Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunita'
o  di  un  privilegio  riconosciuti da uno Stato diverso da quello di
esecuzione   ovvero   da  un  organismo  internazionale,  l'autorita'
giudiziaria   provvede   a  inoltrare  la  richiesta  di  revoca  del
privilegio o di esclusione dell'immunita'.
 
	        
	      
                              ART. 30.
(Contenuto  del  mandato  d'arresto europeo nella procedura attiva di
                             consegna).

   1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti,
nella presentazione stabilita nel modello di cui all'allegato annesso
alla decisione quadro:
   a) identita' e cittadinanza del ricercato;
   b)  nome,  indirizzo,  numero  di  telefono e di fax, indirizzo di
posta elettronica dell'autorita' giudiziaria emittente;
   c)   indicazione   dell'esistenza   dei   provvedimenti   indicati
dall'articolo 28;
   d) natura e qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto
dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;
   e)  descrizione  del fatto contestato, compresi l'epoca e il luogo
di  commissione, nonche', in caso di concorso di persone, il grado di
partecipazione del ricercato;
   f)  pena  inflitta,  se vi e' sentenza irrevocabile, ovvero, negli
altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge;
   g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.
 
	        
	      
                              ART. 31.
        (Perdita di efficacia del mandato d'arresto europeo).

   1.   Il  mandato  d'arresto  europeo  perde  efficacia  quando  il
provvedimento  restrittivo  sulla  base  del quale e' stato emesso e'
stato   revocato  o  annullato  ovvero  e'  divenuto  inefficace.  Il
procuratore  generale  presso  la  corte  di appello ne da' immediata
comunicazione  al  Ministro della giustizia ai fini della conseguente
comunicazione allo Stato membro di esecuzione.
 
	        
	      
                              ART. 32.
                     (Principio di specialita).

   1.  La  consegna della persona ricercata e' soggetta ai limiti del
principio  di  specialita',  con le eccezioni previste, relativamente
alla procedura passiva di consegna, dall'articolo 26.
 
	        
	      
                               ART. 33
        (Computabilita' della custodia cautelare all'estero).

   1.  Il  periodo  di  custodia  cautelare  sofferto  all'estero  in
esecuzione  del mandato d'arresto europeo e' computato ai sensi e per
gli  effetti  degli  articoli  303,  comma 4, 304 e 657 del codice di
procedura penale. ((1))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
  La  Corte  costituzionale,  con sentenza 7 - 16 maggio 2008, n. 143
(in  G.U.  1a  s.s. 21/05/2008, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del  presente articolo nella parte in cui non prevede
che  la  custodia  cautelare  all'estero,  in  esecuzione del mandato
d'arresto  europeo, sia computata anche agli effetti della durata dei
termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, del codice di
procedura penale.
 
	        
	      
CAPO III
MISURE REALI
                              ART. 34.
       (Richiesta in caso di sequestro o di confisca di beni).

   1.  Con il mandato d'arresto europeo emesso ai sensi dell'articolo
28  il  procuratore  generale  presso  la  corte  di appello richiede
all'autorita'   giudiziaria  dello  Stato  membro  di  esecuzione  la
consegna  dei  beni  oggetto  del  provvedimento  di  sequestro  o di
confisca  eventualmente  emesso dal giudice competente, trasmettendo,
nel contempo, copia dei provvedimenti di sequestro.
 
	        
	      
                              ART. 35.
                   (Sequestro e consegna di beni).

   1.  Su  richiesta  dell'autorita'  giudiziaria  che  ha  emesso il
mandato  d'arresto  europeo,  o  d'ufficio,  la corte di appello puo'
disporre  il  sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero
suscettibili  di  confisca  in  quanto  costituenti  il  prodotto, il
profitto  o  il prezzo del reato nella disponibilita' del ricercato e
nei limiti di cui ai commi seguenti.
   2.  La  richiesta di cui al comma 1 contiene la precisazione se la
consegna  necessita  ai  soli  fini  della prova ovvero ai fini della
confisca.   Ove   tale   precisazione  non  risulti  contenuta  nella
richiesta,  il  presidente  della corte di appello invita l'autorita'
giudiziaria richiedente a trasmetterla.
   3.  La  corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il
procuratore   generale.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260,
commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
   4.  La  consegna  delle cose sequestrate all'autorita' giudiziaria
richiedente  ha  luogo secondo le modalita' e le intese con la stessa
intervenute tramite il Ministro della giustizia.
   5.  Quando  la consegna e' richiesta ai fini della prova, la corte
di  appello dispone che la consegna resta subordinata alla condizione
che  i  beni  siano  restituiti  una  volta  soddisfatte  le esigenze
processuali.
   6.  Quando  la  consegna  e'  richiesta ai fini della confisca, la
corte  di  appello  dispone  il  sequestro  salvaguardando  i diritti
previsti  dal  comma  9  e  le  esigenze  dell'autorita'  giudiziaria
italiana  di  cui  all'articolo  36.  In  ogni  caso,  concedendo  il
sequestro,  la  corte  dispone che la consegna resti subordinata alla
condizione  che  successivamente  non  risultino diritti acquisiti ai
sensi del comma 9.
   7.  I  beni  sequestrati  sono consegnati anche nel caso in cui il
mandato  d'arresto  europeo  non  puo'  essere  eseguito a motivo del
decesso o della fuga del ricercato.
   8.  Si  applicano  le disposizioni dell'articolo 719 del codice di
procedura penale.
   9.  Sono  sempre  fatti  salvi gli eventuali diritti acquisiti sui
beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano o da terzi.
 
	        
	      
                              ART. 36.
                      (Concorso di sequestri).

   1.  Nel  caso  in cui i beni richiesti di sequestro dall'autorita'
giudiziaria   dello   Stato  membro  costituiscano  gia'  oggetto  di
sequestro disposto dall'autorita' giudiziaria italiana nell'ambito di
un  procedimento  penale  in corso e di essi sia prevista dalla legge
italiana  la  confisca, la consegna puo' essere disposta ai soli fini
delle   esigenze   probatorie  e  previo  nulla  osta  dell'autorita'
giudiziaria italiana procedente con il limite di cui all'articolo 35,
comma 9.
   2.  Alle  stesse  condizioni  di  cui al comma 1 e' subordinata la
consegna  quando si tratta di beni gia' oggetto di sequestro disposto
nell'ambito  di  un  procedimento civile a norma degli articoli 670 e
671 del codice di procedura civile.
 
	        
	      
CAPO IV
SPESE
                              ART. 37.
                              (Spese).

   1.  Sono  a  carico  dello  Stato  italiano le spese sostenute nel
territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo
o  delle  misure  reali  adottate. Tutte le altre spese sono a carico
dello  Stato membro la cui autorita' giudiziaria ha emesso il mandato
d'arresto o richiesto la misura reale.
   2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
	        
	      
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
                              ART. 38.
                     (Obblighi internazionali).

   1.  La  presente  legge non pregiudica gli obblighi internazionali
dello Stato italiano qualora la persona ricercata sia stata estradata
da  uno  Stato terzo e sia tutelata dalle norme relative al principio
di specialita' contenute nell'accordo in base al quale ha avuto luogo
l'estradizione.  In  tale  caso  il Ministro della giustizia richiede
tempestivamente  l'assenso  allo Stato dal quale la persona ricercata
e' stata estradata ai fini della consegna allo Stato membro.
   2.  Nel  caso  previsto dal comma 1, secondo periodo, i termini di
cui  al capo I del titolo II decorrono dal giorno in cui il principio
di specialita' cessa di operare.
 
	        
	      
                              ART. 39.
                        (Norme applicabili).

   1.  Per  quanto  non previsto dalla presente legge si applicano le
disposizioni   del   codice   di   procedura  penale  e  delle  leggi
complementari, in quanto compatibili.
   2. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre
1969,  n.  742, e successive modificazioni, relativa alla sospensione
dei termini processuali nel periodo feriale.
 
	        
	      
                              ART. 40.
                     (Disposizioni transitorie).

   1.   Le  disposizioni  della  presente  legge  si  applicano  alle
richieste  di  esecuzione  di  mandati  d'arresto  europei  emessi  e
ricevuti dopo la data della sua entrata in vigore.
   2.  Alle  richieste  di esecuzione relative a reati commessi prima
del  7  agosto  2002,  salvo per quanto previsto dal comma 3, restano
applicabili  le  disposizioni  vigenti  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione.
   3.  Le  disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano unicamente
ai  fatti  commessi  dopo la data di entrata in vigore della presente
legge.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 22 aprile 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

                              LAVORI PREPARATORI

          Camera dei deputati (atto n. 4246):

              Presentato  dai  deputati Kessler, Finocchiaro, Bonito,
          Carboni e Ranieri il 30 luglio 2003.
              In  data  19 aprile  2004  i deputati hanno ritirato la
          propria sottoscrizione alla proposta di legge.
              Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede
          referente,   il   15 settembre   2003   con   pareri  delle
          commissioni I, V e XIV.
              Esaminato dalla II commissione il 24 settembre 2003; 1,
          7 e 8 ottobre 2003; 13 e 20 novembre 2003; 4, 16 e 17 marzo
          2004.
              Esaminato  in  aula  il  19  e  27 aprile  2004;  5, 6,
          11 maggio 2004 e approvato il 12 maggio 2004.

          Senato della Repubblica (atto n. 2958):

              Assegnato  alla  2ª  commissione  (Giustizia),  in sede
          referente,  il  18 maggio 2004 con pareri delle commissioni
          1ª  3ª, 5ª, 14ª commissione speciale in materia di infanzia
          e  di minori e commissione straordinaria per la tutela e la
          promozione dei diritti umani.
              Esaminato  dalla  2ª  commissione  il 14 e 16 settembre
          2004; 7, 12 e 13 ottobre 2004.
              Esaminato in aula il 20 ottobre 2004; 2 novembre 2004 e
          approvato con modificazioni, il 26 gennaio 2005.

          Camera dei deputati (atto n. 4246/B):

              Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede
          referente,   il   31 gennaio  2005,  con  il  parere  delle
          commissioni I e XIV.
              Esaminato dalla II commissione il 2, 8, 9 e 10 febbraio
          2005.
              Esaminato  in aula il 14 e 17 febbraio 2005 e approvato
          con modificazioni il 22 febbraio 2005.

          Senato della Repubblica (atto n. 2958/B):

              Assegnato  alla  2ª  commissione  (Giustizia),  in sede
          referente, il 24 febbraio 2005 con parere della commissione
          1ª.
              Esaminato  dalla 2ª commissione in sede referente il 10
          e 16 marzo 2005.
              Nuovamente  assegnato  alla 2ª commissione (Giustizia),
          in  sede  deliberante, il 16 marzo 2005 con parere della 1ª
          commissione.
              Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il
          10  e  16 marzo  2005  e  approvato  con  modificazioni  il
          17 marzo 2005.

          Camera dei deputati (atto n. 4246/D):

              Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede
          referente, il 22 marzo 2005 con il parere delle commissioni
          I e XIV.
              Esaminato  dalla  II  commissione  in sede referente il
          22 marzo 2005 ed il 6 aprile 2005.
              Esaminato  in  aula  l'11 aprile  2005  e  approvato il
          12 aprile 2005.
 
	        
	      
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