LEGGE 22 aprile 2005
, n. 69
Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro
2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato
d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.
TITOLO I DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Disposizioni di principio e definizioni).
1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le
disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del
13 giugno 2002, di seguito denominata "decisione quadro", relativa al
mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati
membri dell'Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non
sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento
costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonche' in tema di
diritti di liberta' e del giusto processo.
2. Il mandato d'arresto europeo e' una decisione giudiziaria
emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato
"Stato membro di emissione", in vista dell'arresto e della consegna
da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato "Stato
membro di esecuzione", di una persona, al fine dell'esercizio di
azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o
di una misura di sicurezza privative della liberta' personale.
3. L'Italia dara' esecuzione al mandato d'arresto europeo alle
condizioni e con le modalita' stabilite dalla presente legge, sempre
che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato e' stato
emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che
la sentenza da eseguire sia irrevocabile.
4. Le disposizioni della presente legge costituiscono
un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione
giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere
a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione
europea, e successive modificazioni.
ART. 2.
(Garanzie costituzionali).
1. In conformita' a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1
e 2, del Trattato sull'Unione europea e dal punto (12) dei
consideranda del preambolo della decisione quadro, l'Italia dara'
esecuzione al mandato d'arresto europeo nel rispetto dei seguenti
diritti e principi stabiliti dai trattati internazionali e dalla
Costituzione:
a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4
agosto 1955, n. 848, in particolare dall'articolo 5 (diritto alla
liberta' e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo
equo), nonche' dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa;
b) i principi e le regole contenuti nella Costituzione della
Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli
relativi alla tutela della liberta' personale, anche in relazione al
diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonche' quelli
relativi alla responsabilita' penale e alla qualita' delle sanzioni
penali.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, possono essere richieste
idonee garanzie allo Stato membro di emissione.
3. L'Italia rifiutera' la consegna dell'imputato o del condannato
in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato
richiedente, dei principi di cui al comma 1, lettera a), constatata
dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi del punto (10) dei
consideranda del preambolo della decisione quadro.
ART. 3.
(Applicazione della riserva parlamentare).
1. Le modifiche dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione
quadro sono sottoposte dal Governo a riserva parlamentare.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere
i relativi progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la
quale illustra lo stato dei negoziati e l'impatto delle disposizioni
sull'ordinamento italiano, chiedendo di esprimersi al riguardo.
3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del
Senato della Repubblica e' vincolante e non consente l'adesione dello
Stato italiano alle modifiche proposte.
ART. 4.
(Autorita' centrale).
1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione
quadro l'Italia designa come autorita' centrale per assistere le
autorita' giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.
2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la
ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della
corrispondenza ufficiale ad essi relativa.
3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d'arresto
europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette senza indugio
all'autorita' giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un
mandato d'arresto europeo dall'autorita' giudiziaria italiana, lo
trasmette senza indugio allo Stato membro di esecuzione.
4. Nei limiti e con le modalita' previsti da accordi
internazionali puo' essere consentita in condizioni di reciprocita'
la corrispondenza diretta tra autorita' giudiziarie. In tal caso
l'autorita' giudiziaria competente informa immediatamente il Ministro
della giustizia della ricezione o dell'emissione di un mandato
d'arresto europeo. Resta comunque ferma la competenza del Ministro
della giustizia ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 23.
TITOLO II NORME DI RECEPIMENTO INTERNO CAPO I PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA
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ART. 5.
(Garanzia giurisdizionale).
1. La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non
puo' essere concessa senza la decisione favorevole della corte di
appello.
2. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo
appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto
l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio
nel momento in cui il provvedimento e' ricevuto dall'autorita'
giudiziaria.
3. Se la competenza non puo' essere determinata ai sensi del comma
2, e' competente la corte di appello di Roma.
4. Quando uno stesso fatto e' oggetto di mandati di arresto emessi
contestualmente dall'autorita' giudiziaria di uno Stato membro
dell'Unione europea a carico di piu' persone e non e' possibile
determinare la competenza ai sensi del comma 2, e' competente la
corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o
il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale
modo non e' possibile determinare la competenza, la corte di appello
di Roma.
5. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia
giudiziaria ai sensi dell'articolo 11, la competenza a decidere sulla
consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui e'
avvenuto l'arresto.
ART. 6.
(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di
consegna).
1. Il mandato d'arresto europeo deve contenere le seguenti
informazioni:
a) identita' e cittadinanza del ricercato;
b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di
posta elettronica dell'autorita' giudiziaria emittente;
c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un
provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria
esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di
applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge;
d) natura e qualificazione giuridica del reato;
e) descrizione delle circostanze della commissione del reato,
compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del
ricercato;
f) pena inflitta, se vi e' una sentenza definitiva, ovvero, negli
altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato
di emissione;
g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.
2. Se il mandato d'arresto europeo non contiene le informazioni di
cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1, l'autorita'
giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 16. Analogamente provvede
quando ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al fine di
verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19.
3. La consegna e' consentita, se ne ricorrono i presupposti,
soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia
del provvedimento restrittivo della liberta' personale o della
sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla
richiesta stessa.
4. Al mandato d'arresto devono essere allegati:
a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale e'
domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del
tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro
qualificazione giuridica;
b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con
l'indicazione del tipo e della durata della pena;
c) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a
determinare l'identita' e la nazionalita' della persona della quale
e' domandata la consegna.
5. Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente
della corte di appello o il magistrato da questi delegato richiede al
Ministro della giustizia l'acquisizione del provvedimento
dell'autorita' giudiziaria in base al quale il mandato d'arresto
europeo e' stato emesso, nonche' la documentazione di cui al comma 4,
informandolo della data della udienza camerale fissata. Il Ministro
della giustizia informa l'autorita' giudiziaria dello Stato membro di
emissione che la ricezione del provvedimento e della documentazione
costituisce condizione necessaria per l'esame della richiesta di
esecuzione da parte della corte di appello. Immediatamente dopo
averli ricevuti, il Ministro della giustizia trasmette al presidente
della corte di appello il provvedimento e la documentazione
unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana.
6. Se l'autorita' giudiziaria dello Stato membro di emissione non
da' corso alla richiesta del Ministro della giustizia, di cui al
comma 5, la corte di appello respinge la richiesta.
7. Il mandato d'arresto europeo dovra' pervenire tradotto in
lingua italiana.
ART. 7.
(Casi di doppia punibilita).
1. L'Italia dara' esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel
caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge
nazionale.
2. Il comma 1 non si applica nei casi in cui, in materia di tasse
e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo
stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo
di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio
della legge dello Stato membro di emissione. Tuttavia, deve trattarsi
di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o
imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di
violazione, la sanzione della reclusione della durata massima,
escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.
3. Il fatto dovra' essere punito dalla legge dello Stato membro di
emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della
liberta' personale della durata massima non inferiore a dodici mesi.
Ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza non si
tiene conto delle circostanze aggravanti.
4. In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la
misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro
mesi.
ART. 8.
(Consegna obbligatoria).
1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo,
indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti,
sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o
della misura di sicurezza privativa della liberta' personale sia pari
o superiore a tre anni:
a) partecipare ad una associazione di tre o piu' persone
finalizzata alla commissione di piu' delitti;
b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumita' ovvero
di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una
istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire
l'ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire
le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o
sovranazionali;
c) costringere o indurre una o piu' persone, mediante violenza,
minaccia, inganno o abuso di autorita', a fare ingresso o a
soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi
all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitu' o al
lavoro forzato o all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni
sessuali;
d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al
favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere
atti diretti allo sfruttamento di una persona di eta' infantile al
fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare
commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale
pornografico in cui e' riprodotto un minore;
e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare,
trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che,
secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate
stupefacenti o psicotrope;
f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare
armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione
vigente;
g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o
altra utilita' in relazione al compimento o al mancato compimento di
un atto inerente ad un pubblico ufficio;
h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa
all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti
falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la
ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di
risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale
delle Comunita' europee o nei bilanci gestiti dalle Comunita' europee
o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione
intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi
da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le
medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona
giuridica o di un ente pubblico;
i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilita'
provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre
operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro
provenienza illecita;
l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale
nello Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando
l'apparenza di un valore superiore;
m) commettere, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto o
di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a
mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico
protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere
sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in
essi contenuti o a essi pertinenti;
n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico non
autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla
depurazione delle acque, l'emissione di sostanze pericolose
nell'atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto,
il deposito, l'eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di
rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una
discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e
vegetali protette;
o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare
l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che
non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente;
p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni
personali della medesima gravita' di quelle previste dall'articolo
583 del codice penale;
q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un
tessuto umano ovvero farne comunque commercio;
r) privare una persona della liberta' personale o tenerla in
proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a
tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno
Stato, una organizzazione internazionale tra piu' governi, una
persona fisica o giuridica o una collettivita' di persone fisiche, a
compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la
liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione;
s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di
odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro
di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della
religione professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica;
esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l'umanita';
t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la
detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, facendo uso
delle armi o a seguito dell'attivita' di un gruppo organizzato;
u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli
oggetti di antiquariato e le opere d'arte;
v) indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando a
se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;
z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma
di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento
che contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza;
aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine
di trarne profitto;
bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di
documenti falsi;
cc) falsificare mezzi di pagamento;
dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri
fattori della crescita;
ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque
collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di
procurare a se' o ad altri un profitto;
gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con
violenza o minaccia o mediante abuso di autorita';
hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per
l'incolumita' pubblica;
ii) commettere reati che rientrano nella competenza
giurisdizionale della Corte penale internazionale;
ll) impossessarsi di una nave o di un aereo;
mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a
strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto
pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare
una notevole perdita economica.
2. L'autorita' giudiziaria italiana accerta quale sia la
definizione dei reati per i quali e' richiesta la consegna, secondo
la legge dello Stato membro di emissione, e se la stessa corrisponda
alle fattispecie di cui al comma 1.
3. Se il fatto non e' previsto come reato dalla legge italiana,
non si da' luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta che
lo stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma
penale dello Stato membro di emissione in base alla quale e' stato
emesso il mandato d'arresto europeo.
ART. 9.
(Ricezione del mandato d'arresto.
Misure cautelari).
1. Salvo i casi previsti dall'articolo 11, il Ministro della
giustizia, ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso
dall'autorita' competente di uno Stato membro, lo trasmette senza
ritardo al presidente della corte di appello, competente ai sensi
dell'articolo 5. Il presidente della corte di appello da' immediata
comunicazione al procuratore generale del mandato d'arresto europeo,
procedendo direttamente, o tramite delega ad altro magistrato della
corte, agli adempimenti di sua competenza. Il presidente della corte
di appello procede con le stesse modalita' nelle ipotesi in cui il
mandato d'arresto e la relativa documentazione di cui all'articolo 6
sono stati trasmessi direttamente dall'autorita' giudiziaria dello
Stato membro di emissione.
2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficolta' relative
alla ricezione o alla autenticita' dei documenti trasmessi
dall'autorita' giudiziaria straniera, prende contatti diretti con
questa al fine di risolverle.
3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente
altra corte di appello ai sensi dell'articolo 5, commi 3, 4 e 5,
provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto
ricevuto.
4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la
corte di appello che, sentito il procuratore generale, procede, con
ordinanza motivata, a pena di nullita', all'applicazione della misura
coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare
dell'esigenza di garantire che la persona della quale e' richiesta la
consegna non si sottragga alla stessa.
5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo
I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure
cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, commi 1 e
1-bis, 274, comma 1, lettere a) e c), e 280.
6. Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono
ragioni per ritenere che sussistono cause ostative alla consegna.
7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di
procedura penale.
ART. 10.
(Inizio del procedimento).
1. Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure di cui
all'articolo 9, e alla presenza di un difensore di ufficio nominato a
norma dell'articolo 97 del codice di procedura penale, in mancanza di
difensore di fiducia, il presidente della corte di appello, o il
magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla
misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta,
del contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di
esecuzione, nonche' della facolta' di acconsentire alla propria
consegna all'autorita' giudiziaria richiedente e di rinunciare al
beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di
non essere condannata o altrimenti privata della liberta' personale
per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale
questa e' stata disposta.
2. Della data fissata per il compimento delle attivita' di cui al
comma 1 e' dato avviso al difensore almeno ventiquattro ore prima.
3. Della ordinanza di cui all'articolo 9 e' data comunicazione, a
richiesta della persona arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta
di straniero, alla competente autorita' consolare.
4. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui
delegato, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio per la
decisione entro il termine di venti giorni dall'esecuzione della
misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito del mandato
d'arresto europeo e della documentazione di cui all'articolo 6. Il
decreto e' comunicato al procuratore generale e notificato alla
persona richiesta in consegna e al suo difensore, almeno otto giorni
prima dell'udienza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 702
del codice di procedura penale.
ART. 11.
(Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria).
1. Nel caso in cui l'autorita' competente dello Stato membro ha
effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS)
nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all'arresto
della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non
oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di
appello nel cui distretto il provvedimento e' stato eseguito,
mediante trasmissione del relativo verbale, e dando immediata
informazione al Ministro della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato
membro richiedente l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione del
mandato d'arresto e della documentazione di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 6.
ART. 12.
(Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia
giudiziaria).
1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto
ai sensi dell'articolo 11 informa la persona, in una lingua alla
stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della
possibilita' di acconsentire alla propria consegna all'autorita'
giudiziaria emittente e la avverte della facolta' di nominare un
difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un
interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un
difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a
individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del
codice di procedura penale.
2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso
dell'arresto al difensore.
3. Il verbale di arresto da' atto, a pena di nullita', degli
adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonche' degli accertamenti
effettuati sulla identificazione dell'arrestato.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante
l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.
ART. 13.
(Convalida).
1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto,
il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da
lui delegato, informato il procuratore generale, provvede, in una
lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un
interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un
difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia.
Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in localita'
diversa da quella in cui l'arresto e' stato eseguito, il presidente
della corte di appello puo' delegare per gli adempimenti di cui
all'articolo 10 il presidente del tribunale territorialmente
competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai
provvedimenti di cui al comma 2.
2. Se risulta evidente che l'arresto e' stato eseguito per errore
di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della
corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato,
dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente
in liberta'. Fuori da tale caso, si procede alla convalida
dell'arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e
10.
3. Il provvedimento emesso dal presidente della corte di appello
ai sensi del comma 2 perde efficacia se nel termine di dieci giorni
non perviene il mandato d'arresto europeo o la segnalazione della
persona nel SIS effettuata dall'autorita' competente. La segnalazione
equivale al mandato d'arresto purche' contenga le indicazioni di cui
all'articolo 6.
ART. 14.
(Consenso alla consegna).
1. Quando procede a sentire la persona della quale e' stata
richiesta la consegna, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 13,
comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui
delegato, raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, alla presenza
del difensore e, se necessario, dell'interprete. Del consenso e delle
modalita' con cui e' stato prestato si da' atto in apposito verbale.
2. Il consenso puo' essere espresso anche successivamente mediante
dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione e
dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte di
appello, anche a mezzo telefax, ovvero con dichiarazione resa nel
corso dell'udienza davanti alla corte e fino alla conclusione della
discussione.
3. Il consenso e' irrevocabile. La persona arrestata e'
preventivamente informata della irrevocabilita' del consenso e della
rinuncia.
4. Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la
corte di appello provvede con ordinanza emessa senza ritardo e,
comunque, non oltre dieci giorni, alla decisione sulla richiesta di
esecuzione, dopo avere sentito il procuratore generale, il difensore
e, se comparsa, la persona richiesta in consegna.
5. L'ordinanza emessa dal presidente della corte di appello ai
sensi del comma 4 e' depositata tempestivamente in cancelleria e del
deposito e' dato avviso al difensore e alla persona richiesta in
consegna nonche' al procuratore generale. Le parti hanno diritto di
ottenerne copia.
ART. 15.
(Provvedimenti provvisori in attesa della decisione).
1. Se il mandato d'arresto europeo e' stato emesso nel corso di un
procedimento penale, il presidente della corte di appello, su
richiesta dell'autorita' giudiziaria emittente e al fine di
consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie,
autorizza l'interrogatorio della persona richiesta in consegna,
ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo nello Stato membro di
emissione.
2. Quando concede l'autorizzazione all'interrogatorio della
persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello
informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione
all'autorita' giudiziaria richiedente e per ogni necessaria intesa
anche in ordine alla data di assunzione dell'atto. L'interrogatorio
e' effettuato da un magistrato della corte di appello designato dal
presidente, con l'assistenza della persona eventualmente designata
dall'autorita' richiedente in conformita' alla legge dello Stato
membro di emissione e dell'interprete eventualmente necessario. Sono
osservate le forme e le garanzie previste per l'interrogatorio dagli
articoli 64, 65, 66 e 294, comma 4, del codice di procedura penale.
Dell'interrogatorio e' redatto verbale.
3. Quando dispone il trasferimento temporaneo della persona
richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa
il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione
all'autorita' giudiziaria richiedente anche ai fini delle necessarie
intese in ordine alle condizioni e alla durata del trasferimento. Si
tiene in ogni caso conto della necessita' che la persona sia fatta
rientrare in modo da potere partecipare alle udienze relative alla
procedura di esecuzione del mandato d'arresto.
ART. 16.
(Informazioni e accertamenti integrativi).
1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini
della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo
Stato membro di emissione, puo' richiedere allo stesso, direttamente
o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni
integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la
ricezione di quanto richiesto, non superiore a trenta giorni. Se
l'autorita' giudiziaria dello Stato membro di emissione non da' corso
alla richiesta, si applica il comma 6 dell'articolo 6.
2. La corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, puo'
disporre altresi' ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario
al fine della decisione.
ART. 17.
(Decisione sulla richiesta di esecuzione).
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, la corte di appello
decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle
condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il
procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona
richiesta in consegna, nonche', se presente, il rappresentante dello
Stato richiedente.
2. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta
giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 9
e 13. Ove, per cause di forza maggiore, sia ravvisata
l'impossibilita' di rispettare tali termini il presidente della corte
di appello informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne da'
comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite l'Eurojust. In
questo caso i termini possono essere prorogati di trenta giorni.
3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunita'
riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione
comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte
di appello e' stata informata del fatto che l'immunita' non opera
piu'. Se la decisione sulla esclusione dell'immunita' compete a un
organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la
richiesta.
4. In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia
sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se
sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza
irrevocabile di condanna.
5. Quando la decisione e' contraria alla consegna, la corte di
appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari
applicate.
6. Della sentenza e' data, al termine della camera di consiglio,
immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti,
anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del
provvedimento.
7. La sentenza e' immediatamente comunicata, anche a mezzo
telefax, al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le
competenti autorita' dello Stato membro di emissione ed altresi',
quando la decisione e' di accoglimento, il Servizio per la
cooperazione internazionale di polizia.
ART. 18.
(Rifiuto della consegna).
1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:
a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato
d'arresto europeo e' stato emesso al fine di perseguire penalmente o
di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della
sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalita',
della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze
sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare
pregiudicata per uno di tali motivi;
b) se il diritto e' stato leso con il consenso di chi, secondo la
legge italiana, puo' validamente disporne;
c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un
diritto, adempimento di un dovere ovvero e' stato determinato da caso
fortuito o forza maggiore;
d) se il fatto e' manifestazione della liberta' di associazione,
della liberta' di stampa o di altri mezzi di comunicazione;
e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede
i limiti massimi della carcerazione preventiva;
f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato
politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della
Convenzione internazionale per la repressione degli attentati
terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa
esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della
Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a
Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre
1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21
giugno 1967, n. 1;
g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del
mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo
condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti
dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e
dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a
Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile
1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione
in materia penale;
h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga
sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o
trattamenti inumani o degradanti;
i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore
di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la
persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18
quando il reato per cui si procede e' punito con una pena inferiore
nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della liberta'
personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o
quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede
differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il
soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti,
il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando
nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non e' previsto
l'accertamento della effettiva capacita' di intendere e di volere;
l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo e' estinto
per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la
giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;
m) se risulta che la persona ricercata e' stata giudicata con
sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri
dell'Unione europea purche', in caso di condanna, la pena sia stata
gia' eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa
piu' essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha
emesso la condanna;
n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo e' stato
emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia gia' verificata
la prescrizione del reato o della pena;
o) se, per lo stesso fatto che e' alla base del mandato d'arresto
europeo, nei confronti della persona ricercata, e' in corso un
procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato
d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di
condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;
p) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge
italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo
territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che
sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di
emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli
stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;
q) se e' stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a
procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434
del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;
r) se il mandato d'arresto europeo e' stato emesso ai fini della
esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della
liberta' personale, qualora la persona ricercata sia cittadino
italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o
misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo
diritto interno; ((2))
s) se la persona richiesta in consegna e' una donna incinta o
madre di prole di eta' inferiore a tre anni con lei convivente, salvo
che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un
procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento
restrittivo dell'autorita' giudiziaria emittente risultino di
eccezionale gravita';
t) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato
d'arresto europeo e' stato emesso risulta mancante di motivazione;
u) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge
italiana di immunita' che limitano l'esercizio o il proseguimento
dell'azione penale;
v) se la sentenza per la cui esecuzione e' stata domandata la
consegna contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali
dell'ordinamento giuridico italiano.
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 24 giugno 2010, n. 227
(in G.U. 1a s.s. 30/6/2010, n. 26), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22
aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno
alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna
tra Stati membri), nella parte in cui non prevede il rifiuto di
consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell'Unione
europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o
dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena
detentiva in Italia conformemente al diritto interno".
ART. 19.
(Garanzie richieste allo Stato membro di emissione).
1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte
dell'autorita' giudiziaria italiana, nei casi sotto elencati, e'
subordinata alle seguenti condizioni:
a) se il mandato d'arresto europeo e' stato emesso ai fini
dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate
mediante decisione pronunciata in absentia, e se l'interessato non e'
stato citato personalmente ne' altrimenti informato della data e del
luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in
absentia, la consegna e' subordinata alla condizione che l'autorita'
giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti
a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la
possibilita' di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di
emissione e di essere presenti al giudizio;
b) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo e'
stato emesso e' punibile con una pena o una misura di sicurezza
privative della liberta' personale a vita, l'esecuzione di tale
mandato e' subordinata alla condizione che lo Stato membro di
emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della
pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure
l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto
in virtu' della legge o della prassi dello Stato membro di emissione,
affinche' la pena o la misura in questione non siano eseguite;
c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di
un'azione penale e' cittadino o residente dello Stato italiano, la
consegna e' subordinata alla condizione che la persona, dopo essere
stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per
scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta'
personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato
membro di emissione.
ART. 20.
(Concorso di richieste di consegna).
1. Quando due o piu' Stati membri hanno emesso un mandato
d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di
appello decide quale dei mandati d'arresto deve essere eseguito,
tenuto conto di ogni rilevante elemento di valutazione e, in
particolare, della gravita' dei reati per i quali i mandati sono
stati emessi, del luogo in cui i reati sono stati commessi e delle
date di emissione dei mandati d'arresto e considerando, in questo
contesto, se i mandati sono stati emessi nel corso di un procedimento
penale ovvero per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza
privative della liberta' personale.
2. Ai fini della decisione di cui al comma 1 la corte di appello
puo' disporre ogni necessario accertamento nonche' richiedere una
consulenza all'Eurojust.
3. Quando, nei confronti della stessa persona, sono stati emessi
un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione da parte
di uno Stato terzo, la corte di appello competente per il mandato
d'arresto, sentito il Ministro della giustizia, decide se va data
precedenza al mandato d'arresto ovvero alla richiesta di estradizione
tenendo conto della gravita' dei fatti, dell'ordine di presentazione
delle richieste e di ogni altro elemento utile alla decisione.
ART. 21.
(Termini per la decisione).
1. Se non interviene la decisione nei termini di cui agli articoli
14 e 17 la persona ricercata e' posta immediatamente in liberta'.
ART. 22.
(Ricorso per cassazione).
1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona
interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la
corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per
il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei
provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 17, comma
6.
2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.
3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici
giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127
del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere
notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza.
4. La decisione e' depositata a conclusione dell'udienza con la
contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non
risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del
dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il
quinto giorno dalla pronuncia.
5. Copia del provvedimento e' immediatamente trasmessa, anche a
mezzo telefax, al Ministro della giustizia.
6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti
vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti
giorni dalla ricezione.
ART. 23.
(Consegna della persona.
Sospensione della consegna).
1. La persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo
Stato membro di emissione entro dieci giorni dalla sentenza
irrevocabile con cui e' data esecuzione al mandato d'arresto europeo
ovvero dall'ordinanza di cui all'articolo 14, comma 4, nei modi e
secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro della
giustizia.
2. Quando ricorrono cause di forza maggiore che impediscono la
consegna entro il termine previsto nel comma 1, il presidente della
corte di appello, o il magistrato da lui delegato, sospesa
l'esecuzione del provvedimento, ne da' immediata comunicazione al
Ministro della giustizia, che informa l'autorita' dello Stato membro
di emissione.
3. Quando sussistono motivi umanitari o gravi ragioni per ritenere
che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della
persona, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui
delegato, puo' con decreto motivato sospendere l'esecuzione del
provvedimento di consegna, dando immediata comunicazione al Ministro
della giustizia.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, venuta meno la ragione della
sospensione, il presidente della corte di appello, o il magistrato da
lui delegato, da' tempestiva comunicazione al Ministro della
giustizia che concorda con l'autorita' dello Stato membro di
emissione una nuova data di consegna. In tale caso il termine di cui
al comma 1 decorre dalla nuova data concordata.
5. Scaduto il termine di dieci giorni di cui ai commi 1 e 4, la
custodia cautelare perde efficacia e il presidente della corte di
appello, o il magistrato da lui delegato, dispone la liberazione
dell'arrestato, sempre che l'ineseguibilita' della consegna non sia
imputabile a quest'ultimo. In tale caso, i termini sono sospesi sino
alla cessazione dell'impedimento.
6. All'atto della consegna, la corte di appello trasmette
all'autorita' giudiziaria emittente le informazioni occorrenti a
consentire la deduzione del periodo di custodia preventivamente
sofferto in esecuzione del mandato d'arresto europeo dalla durata
complessiva della detenzione conseguente alla eventuale sentenza di
condanna ovvero per la determinazione della durata massima della
custodia cautelare.
ART. 24. (Rinvio della consegna o consegna temporanea).
1. Con la decisione che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto
europeo la corte di appello puo' disporre che la consegna della
persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere
sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la
pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello
oggetto del mandato d'arresto.
2. Nel caso di cui al comma 1, su richiesta dell'autorita'
giudiziaria emittente, la corte di appello, sentita l'autorita'
giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per
l'esecuzione della sentenza di condanna, puo' disporre il
trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna alle
condizioni concordate.
ART. 25.
(Divieto di consegna o di estradizione successiva).
1. La consegna della persona e' subordinata alla condizione che la
stessa non venga consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un
mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna
medesima senza l'assenso della corte di appello che ha disposto
l'esecuzione del mandato d'arresto ne' estradata verso uno Stato
terzo senza l'assenso all'estradizione successiva accordato a norma
delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e
dell'articolo 711 del codice di procedura penale.
2. Ove richiesta dall'autorita' giudiziaria competente dello Stato
membro di emissione, la corte di appello accorda il proprio assenso
alla consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per
cui l'assenso e' richiesto da' luogo a consegna a norma della
presente legge. Sulla richiesta di assenso, completa degli elementi
di cui all'articolo 6, la corte di appello decide, sentito il
procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento.
3. La condizione di cui al comma 1 relativa alla consegna ad un
altro Stato membro non e' applicabile:
a) quando la persona, pur avendo avuto la possibilita' di farlo,
non ha lasciato il territorio dello Stato al quale e' stata
consegnata entro quarantacinque giorni successivi alla sua
scarcerazione definitiva ovvero, dopo averlo lasciato, vi ha fatto
ritorno;
b) quando la persona ha consentito, con dichiarazione resa davanti
all'autorita' giudiziaria competente dello Stato membro di emissione,
e raccolta a verbale, alla consegna ad altro Stato membro;
c) quando la persona richiesta in consegna non beneficia del
principio di specialita' ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere
a), e) ed f), e comma 3.
ART. 26. (Principio di specialita).
1. La consegna e' sempre subordinata alla condizione che, per un
fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale e' stata
concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale,
ne' privata della liberta' personale in esecuzione di una pena o di
una misura di sicurezza, ne' altrimenti assoggettata ad altra misura
privativa della liberta' personale.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:
a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilita', non ha
lasciato il territorio dello Stato al quale e' stato consegnato
decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione
ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;
b) il reato non e' punibile con una pena o con una misura di
sicurezza privative della liberta' personale;
c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una
misura restrittiva della liberta' personale;
d) la persona e' soggetta a una pena o a una misura che non
implica la privazione della liberta', ivi inclusa una misura
pecuniaria, anche se puo' limitare la sua liberta' personale;
e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a
rinunciare al principio di specialita' con le forme di cui
all'articolo 14;
f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente
rinunciato a beneficiare del principio di specialita' rispetto a
particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia e'
raccolta a verbale dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro di
emissione, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 14.
3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione
richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di
assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della liberta',
provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato
d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello
Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8,
paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide
entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso e'
rilasciato quando il reato per il quale e' richiesto consente la
consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte
rifiuta l'assenso quando ricorre uno dei casi di cui all'articolo 18.
ART. 27.
(Transito).
1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una
persona che deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della
giustizia.
2. Il Ministro della giustizia puo' rifiutare la richiesta quando:
a) non ha ricevuto informazioni circa l'identita' e la
cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo,
l'esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la
qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze
del reato, compresi la data e il luogo di commissione;
b) il ricercato e' cittadino italiano o residente in Italia e il
transito e' richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una
misura di sicurezza privative della liberta' personale.
3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino
italiano o una persona residente in Italia, il Ministro della
giustizia puo' subordinare il transito alla condizione che la
persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per
scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta'
personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato
membro di emissione.
CAPO II PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA
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ART. 28.
(Competenza).
1. Il mandato d'arresto europeo e' emesso:
a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia
in carcere o degli arresti domiciliari;
b) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo
665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di
esecuzione della pena detentiva di cui all'articolo 656 del medesimo
codice, sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un
anno e che non operi la sospensione dell'esecuzione;
c) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658
del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di
misure di sicurezza personali detentive.
2. Il mandato d'arresto europeo e' trasmesso al Ministro della
giustizia che provvede alla traduzione del testo nella lingua dello
Stato membro di esecuzione e alla sua trasmissione all'autorita'
competente. Della emissione del mandato e' data immediata
comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di
polizia.
ART. 29.
(Emissione del mandato d'arresto europeo).
1. L'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 28
emette il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o
il condannato e' residente, domiciliato o dimorante nel territorio di
uno Stato membro dell'Unione europea.
2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora
non e' conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel
territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, l'autorita'
giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica segnalazione nel
SIS, conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della
convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di
Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei
controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30
settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a un
mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui
all'articolo 30.
3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunita'
o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di
esecuzione ovvero da un organismo internazionale, l'autorita'
giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di revoca del
privilegio o di esclusione dell'immunita'.
ART. 30.
(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di
consegna).
1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti,
nella presentazione stabilita nel modello di cui all'allegato annesso
alla decisione quadro:
a) identita' e cittadinanza del ricercato;
b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di
posta elettronica dell'autorita' giudiziaria emittente;
c) indicazione dell'esistenza dei provvedimenti indicati
dall'articolo 28;
d) natura e qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto
dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;
e) descrizione del fatto contestato, compresi l'epoca e il luogo
di commissione, nonche', in caso di concorso di persone, il grado di
partecipazione del ricercato;
f) pena inflitta, se vi e' sentenza irrevocabile, ovvero, negli
altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge;
g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.
ART. 31.
(Perdita di efficacia del mandato d'arresto europeo).
1. Il mandato d'arresto europeo perde efficacia quando il
provvedimento restrittivo sulla base del quale e' stato emesso e'
stato revocato o annullato ovvero e' divenuto inefficace. Il
procuratore generale presso la corte di appello ne da' immediata
comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della conseguente
comunicazione allo Stato membro di esecuzione.
ART. 32.
(Principio di specialita).
1. La consegna della persona ricercata e' soggetta ai limiti del
principio di specialita', con le eccezioni previste, relativamente
alla procedura passiva di consegna, dall'articolo 26.
ART. 33
(Computabilita' della custodia cautelare all'estero).
1. Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in
esecuzione del mandato d'arresto europeo e' computato ai sensi e per
gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657 del codice di
procedura penale. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 16 maggio 2008, n. 143
(in G.U. 1a s.s. 21/05/2008, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede
che la custodia cautelare all'estero, in esecuzione del mandato
d'arresto europeo, sia computata anche agli effetti della durata dei
termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, del codice di
procedura penale.
ART. 34.
(Richiesta in caso di sequestro o di confisca di beni).
1. Con il mandato d'arresto europeo emesso ai sensi dell'articolo
28 il procuratore generale presso la corte di appello richiede
all'autorita' giudiziaria dello Stato membro di esecuzione la
consegna dei beni oggetto del provvedimento di sequestro o di
confisca eventualmente emesso dal giudice competente, trasmettendo,
nel contempo, copia dei provvedimenti di sequestro.
ART. 35.
(Sequestro e consegna di beni).
1. Su richiesta dell'autorita' giudiziaria che ha emesso il
mandato d'arresto europeo, o d'ufficio, la corte di appello puo'
disporre il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero
suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, il
profitto o il prezzo del reato nella disponibilita' del ricercato e
nei limiti di cui ai commi seguenti.
2. La richiesta di cui al comma 1 contiene la precisazione se la
consegna necessita ai soli fini della prova ovvero ai fini della
confisca. Ove tale precisazione non risulti contenuta nella
richiesta, il presidente della corte di appello invita l'autorita'
giudiziaria richiedente a trasmetterla.
3. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il
procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260,
commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
4. La consegna delle cose sequestrate all'autorita' giudiziaria
richiedente ha luogo secondo le modalita' e le intese con la stessa
intervenute tramite il Ministro della giustizia.
5. Quando la consegna e' richiesta ai fini della prova, la corte
di appello dispone che la consegna resta subordinata alla condizione
che i beni siano restituiti una volta soddisfatte le esigenze
processuali.
6. Quando la consegna e' richiesta ai fini della confisca, la
corte di appello dispone il sequestro salvaguardando i diritti
previsti dal comma 9 e le esigenze dell'autorita' giudiziaria
italiana di cui all'articolo 36. In ogni caso, concedendo il
sequestro, la corte dispone che la consegna resti subordinata alla
condizione che successivamente non risultino diritti acquisiti ai
sensi del comma 9.
7. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il
mandato d'arresto europeo non puo' essere eseguito a motivo del
decesso o della fuga del ricercato.
8. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di
procedura penale.
9. Sono sempre fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti sui
beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano o da terzi.
ART. 36.
(Concorso di sequestri).
1. Nel caso in cui i beni richiesti di sequestro dall'autorita'
giudiziaria dello Stato membro costituiscano gia' oggetto di
sequestro disposto dall'autorita' giudiziaria italiana nell'ambito di
un procedimento penale in corso e di essi sia prevista dalla legge
italiana la confisca, la consegna puo' essere disposta ai soli fini
delle esigenze probatorie e previo nulla osta dell'autorita'
giudiziaria italiana procedente con il limite di cui all'articolo 35,
comma 9.
2. Alle stesse condizioni di cui al comma 1 e' subordinata la
consegna quando si tratta di beni gia' oggetto di sequestro disposto
nell'ambito di un procedimento civile a norma degli articoli 670 e
671 del codice di procedura civile.
ART. 37.
(Spese).
1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel
territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo
o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese sono a carico
dello Stato membro la cui autorita' giudiziaria ha emesso il mandato
d'arresto o richiesto la misura reale.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
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ART. 38.
(Obblighi internazionali).
1. La presente legge non pregiudica gli obblighi internazionali
dello Stato italiano qualora la persona ricercata sia stata estradata
da uno Stato terzo e sia tutelata dalle norme relative al principio
di specialita' contenute nell'accordo in base al quale ha avuto luogo
l'estradizione. In tale caso il Ministro della giustizia richiede
tempestivamente l'assenso allo Stato dal quale la persona ricercata
e' stata estradata ai fini della consegna allo Stato membro.
2. Nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo, i termini di
cui al capo I del titolo II decorrono dal giorno in cui il principio
di specialita' cessa di operare.
ART. 39.
(Norme applicabili).
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le
disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi
complementari, in quanto compatibili.
2. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre
1969, n. 742, e successive modificazioni, relativa alla sospensione
dei termini processuali nel periodo feriale.
ART. 40.
(Disposizioni transitorie).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle
richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e
ricevuti dopo la data della sua entrata in vigore.
2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima
del 7 agosto 2002, salvo per quanto previsto dal comma 3, restano
applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano unicamente
ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente
legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 aprile 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4246):
Presentato dai deputati Kessler, Finocchiaro, Bonito,
Carboni e Ranieri il 30 luglio 2003.
In data 19 aprile 2004 i deputati hanno ritirato la
propria sottoscrizione alla proposta di legge.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 15 settembre 2003 con pareri delle
commissioni I, V e XIV.
Esaminato dalla II commissione il 24 settembre 2003; 1,
7 e 8 ottobre 2003; 13 e 20 novembre 2003; 4, 16 e 17 marzo
2004.
Esaminato in aula il 19 e 27 aprile 2004; 5, 6,
11 maggio 2004 e approvato il 12 maggio 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2958):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
referente, il 18 maggio 2004 con pareri delle commissioni
1ª 3ª, 5ª, 14ª commissione speciale in materia di infanzia
e di minori e commissione straordinaria per la tutela e la
promozione dei diritti umani.
Esaminato dalla 2ª commissione il 14 e 16 settembre
2004; 7, 12 e 13 ottobre 2004.
Esaminato in aula il 20 ottobre 2004; 2 novembre 2004 e
approvato con modificazioni, il 26 gennaio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 4246/B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 31 gennaio 2005, con il parere delle
commissioni I e XIV.
Esaminato dalla II commissione il 2, 8, 9 e 10 febbraio
2005.
Esaminato in aula il 14 e 17 febbraio 2005 e approvato
con modificazioni il 22 febbraio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 2958/B):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
referente, il 24 febbraio 2005 con parere della commissione
1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione in sede referente il 10
e 16 marzo 2005.
Nuovamente assegnato alla 2ª commissione (Giustizia),
in sede deliberante, il 16 marzo 2005 con parere della 1ª
commissione.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il
10 e 16 marzo 2005 e approvato con modificazioni il
17 marzo 2005.
Camera dei deputati (atto n. 4246/D):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 22 marzo 2005 con il parere delle commissioni
I e XIV.
Esaminato dalla II commissione in sede referente il
22 marzo 2005 ed il 6 aprile 2005.
Esaminato in aula l'11 aprile 2005 e approvato il
12 aprile 2005.