Cari
amici,
alla
pagina di Dicembre 2010 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio),
troverete il testo (ufficioso) del disegno di legge recante "Nuove misure
in materia di sicurezza pubblica", che fa parte del secondo pacchetto sicurezza recentemente varato
dal Governo.
Ringrazio
Sergio Bontempelli per avermelo inviato.
Troverete
anche un quadro sinottico, preparato dallo stesso Sergio Bontempelli (secondo
ringraziamento), delle norme dei decreti legislativi 286/1998 e 30/2007 su cui
il disegno di legge interviene, che mostra il confronto tra la versione vigente
e quella modificata.
Cerco
di dare, qui di seguito, un sommario delle principali novita' che
risulterebbero dall'approvazione del disegno di legge. Seguo, a questo scopo,
l'ordine degli articoli rilevanti.
1)
Possono essere applicate le misure di prevenzione di cui alla L. 1423/1956 nei
confronti di chi eserciti la prostituzione mettendo in pericolo la sicurezza o
la tranquillita' pubblica o turbando la civile e pacifica convivenza. Osservo
come questa disposizione, non modificando le categorie elencate dall'art. 1 L.
1423/1956 (ma limitandosi ad estendere l'applicabilita' delle misure previste
da quella legge) non incide sulle norme relative allo straniero. Nell'ambito di
tali norme, infatti, rileva l'appartenenza ad una delle categorie di cui al
suddetto art. 1, non il fatto di essere destinatario di una misura di
prevenzione. Potrebbe incidere sulle norme relative al cittadino comunitario o
ai suoi familiari, dal momento che ai fini dell'allontanamento per motivi
imperativi di pubblica sicurezza si tiene conto proprio dell'applicazione di
una tale misura. Vedremo pero' in seguito (punto 10) come la condizione di
sufficiente gravita' della minaccia ai diritti fondamentali della persona o
all'incolumita' pubblica, richiesta perche' si possa parlare di motivi
imperativi di pubblica sicurezza, renda arduo il riferimento a tali motivi quando si
tratti di semplice turbamento della tranquillita' pubblica.
2) Il
Governo e' delegato ad adottare un decreto legislativo che disciplini il
parziale trasferimento agli enti locali delle competenze in materia di rinnovo
del permesso di soggiorno. Osservo come la rubrica dell'articolo indica
specificamente i Comuni, mentre il testo lascia la determinazione
dell'opportuno ambito territoriale al Governo.
3)
Viene soppresso il Documento programmatico triennale in materia di
immigrazione. Lascia un vuoto incolmabile nella testa di chi l'aveva concepito
(una delle piu' inutili boiate che la storia della politica migratoria italiana
ricordi).
4)
Viene resa piu' agile la programmazione dei flussi, stabilendo che in mancanza
del decreto adottato con procedura "ordinaria" (quanto rara) -
quella, cioe', che passa attraverso la richiesta di parere alle commissioni
parlamentari - il Presidente del Consiglio possa procedere con proprio decreto
senza il vincolo rappresentato dalla quota fissata col precedente decreto. Per
questo tipo di programmazione (che diventera', ovviamente, quello standard),
deve essere richiesto il parere alla Conferenza unificata, ma, trascorsi trenta
giorni senza che il parere sia stato reso, si procede. Anche la morte della
vecchia procedura ordinaria non ci lascera' a lutto per troppo tempo (perche'
mai la Commissione Affari costituzionali dovrebbe essere titolata a stabilire
se ci sia bisogno di centomila badanti o di centodiecimila?).
5) E'
garantito il rinnovo transitorio del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato fino a coprire tutto il periodo (anche di durata superiore a sei
mesi) in cui il titolare, rimasto disoccupato, percepisce il sussidio di
disoccupazione o gode di altro istituto analogo di sostegno al reddito.
6) Si
prescinde, ai fini del diritto di soggiorno fino a tre mesi del familiare
straniero del cittadino comunitario e del rilascio allo stesso familiare della
carta di soggiorno, dal fatto che l'interessato sia entrato in Italia
legalmente. Questa modifica risultava indispensabile dopo la sentenza della
Corte di Giustizia nella causa C-127/08, come osservato anche da una
comunicazione della Commissione dell'Unione europea (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/luglio/com-comm-ue-dir-38-04.pdf).
7) Si
impone, ai fini della valutazione della disponibilita' di risorse da parte del
cittadino comunitario che soggiorni per studio o per altri motivi diversi dal
lavoro, di valutare la situazione complessiva dell'interessato. Anche questo
rende la normativa italiana piu' aderente al dettato della Direttiva
2004/38/CE, anche se l'indicazione resta piuttosto vaga. E' auspicabile che
l'Amministrazione faccia riferimento alle indicazioni fornite dalla Commissione
nella comunicazione citata.
8) Si
chiarisce che il possesso di un documento attestante la titolarita' del diritto
di soggiorno non e' condizione per l'esercizio di tale diritto ne' di quelli derivati.
La formulazione adottata e' ambigua, non chiarendo se il riferimento sia a una
condizione necessaria o sufficiente. La lettura dell'art. 25, co. 1 della Direttiva 2004/38/CE,
pero', sgombra il campo da ogni dubbio: "4. Il possesso di un attestato
d'iscrizione di cui all'articolo 8, di un documento che certifichi il soggiorno
permanente, della ricevuta della domanda di una carta di soggiorno di familiare
di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente, non pu˜ in
nessun caso essere un prerequisito per l'esercizio di un diritto o il
completamento di una formalitˆ amministrativa, in quanto la qualitˆ di
beneficiario dei diritti pu˜ essere attestata con qualsiasi altro mezzo di
prova."
Il testo va quindi interpretato nel modo seguente: "il possesso di un
documento ... etc... non e' condizione necessaria per l'esercizio ... etc."
9) Ai
fini della valutazione della pericolosita' del cittadino comunitario o del suo
familiare per la sicurezza dello Stato si tiene conto anche di condanne in Italia
per un delitto contro la personalita' dello Stato.
10)
Vengono ridefiniti in modo piu' coerente con le disposizioni comunitarie i
motivi imperativi di pubblica sicurezza, col riferimento a una minaccia
sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona o all'incolumita' pubblica.
11) La
competenza relativa all'allontanamento del cittadino comunitario o del suo
familiare per motivi di ordine pubblico e' assegnata al prefetto (oggi e' del
Ministro dell'interno).
12) Si
stabilisce che l'allontanamento e' eseguito con accompagnamento coattivo alla
frontiera in tutti i casi di pericolosita' (non solo quando l'allontanamento
sia adottato per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di
pubblica sicurezza), ma solo quando vi sia incompatibilita' della permanenza
del soggetto con la "civile e sicura convivenza".
13) Si
chiarisce, coerentemente col dettato della Direttiva, che il ricorso del
cittadino comunitario o del suo familiare al sistema di assistenza pubblica non
e' motivo automatico per il loro allontanamento per mancanza dei requisiti.
14) Si
stabilisce che il soggetto allontanato per mancanza di requisiti che sia
ritrovato in Italia, dopo la scadenza dei termini fissati per l'allontanamento,
senza che abbia provveduto a presentarsi al consolato italiano all'estero per
dimostrare l'avvenuto allontanamento, possa essere allontanato coattivamente
per motivi di ordine pubblico. Viene invece soppressa la sanzione, attualmente
prevista per la stessa situazione, dell'arresto e dell'ammenda. Osservo come la
disposizione sia scritta (volutamente?) in modo difficilmente applicabile. Non
basta infatti, per dar luogo all'allontanamento coattivo, che l'interessato sia
trovato in Italia, a termine scaduto, senza che si sia presentato al consolato;
e' necessario anche che non abbia mai lasciato l'Italia prima di quel termine. L'onere
della prova spettera' al prefetto che intende adottare il provvedimento, e
sara' facile per il cittadino in questione, con le modalita' gia' descritte in
altri messaggi, sostenere di essersi allontanato per tempo e di essere
rientrato solo da un paio di giorni.
Cordiali
saluti
sergio
briguglio