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I. Studenti stranieri residenti all'estero

PREMESSA

I documenti redatti in lingua straniera da presentare, salvo i casi espressamente previsti, vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana (gli interessati possono rivolgersi a traduttori locali e devono richiedere alla Rappresentanza italiana competente per territorio la certificazione della conformità della stessa traduzione).

Fermo l’obbligo di traduzione per il titolo di studio, lo studente può verificare nell’elenco dei posti che ciascun Ateneo riserva per i singoli corsi di laurea, anche se e per quali lingue straniere sia o meno esonerato dal tradurre anche gli altri documenti di studio da allegare.

La Rappresentanza restituirà i titoli di studio originali muniti di legalizzazione consolare - salvo il caso di esonero da tale atto in virtù di Accordi e convenzioni internazionali e di dichiarazione di valore in loco.

Detti documenti dovranno essere consegnati direttamente all'Università in sede di perfezionamento delle procedure di immatricolazione, secondo le modalità e la tempistica stabilite dall'Università stessa.

  1. Domanda di preiscrizione
  2. Casi particolari
  3. Valutazione preventiva delle candidature
  4. Immatricolazioni a condizioni agevolate
  5. Visto di ingresso per motivi di studio/Università
  6. Adempimenti al momento dell'arrivo in Italia
  7. Documentazione utile per partecipare alle prove di ammissione - Consegna documenti di studio
  8. Ammissione “con riserva” alle prove
  9. Prova di conoscenza della lingua italiana
  10. Esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana
  11. Esami di ammissione
  12. Esiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati e formazione delle graduatorie
  13. Posti rimasti disponibili nell'ambito dei singoli contingenti
  14. Iscrizione
  15. Restituzione dei documenti
  16. Proroga del permesso di soggiorno

I.1 Domanda di preiscrizione

A. Gli studenti interessati ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico:

producono alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza la domanda in originale, secondo il Modello A/Form A (versione in lingua inglese), più duplice copia

- se sono in possesso di uno dei titoli di studio, di cui all’allegato 1, indicano uno solo dei corsi di studi tra quelli per i quali le singole Università riservano uno specifico numero dei posti (con la stessa denominazione che è riportata nell’elenco).

- se sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, o anche quadriennale, se conseguito presso le scuole italiane all’estero (statali, paritarie, legalmente riconosciute), oppure di uno dei titoli finali di scuola secondaria di cui all’allegato n.2 scelgono il corso indipendentemente dal numero dei posti riservati.

In entrambi i casi, la domanda è accettata dalle Rappresentanze diplomatico-consolari con riserva se lo studente frequenta l'ultimo anno di scuola secondaria ed è in procinto di sostenere gli speciali esami di idoneità accademica previsti dall'ordinamento scolastico cui il titolo di studio si riferisce.

Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda:

a) titolo finale in originale degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge;
b) certificato attestante il superamento dell’eventuale prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l’accesso all’Università del Paese di provenienza (Selectividad in Spagna, Prova de Aferiçao o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc..).

Non è richiesto il superamento di esami in loco qualora essi siano previsti per l’accesso a corsi a numero programmato.

Qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità, (v. allegato 1), va allegato:

- il certificato attestante gli studi accademici parziali già compiuti. In caso di richiesta di abbreviazione di corso il predetto certificato dovrà specificare gli esami superati e contenere la documentazione ufficiale circa i programmi degli esami stessi. Lo studente può verificare al momento della pubblicazione dei posti che ciascun Ateneo riserva per i singoli corsi di laurea, se e per quali lingue straniere sia o meno esonerato dal tradurre tale certificato.

- o il titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario.

B. Gli studenti interessati ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico:

- in possesso di titolo di studio conseguito all'estero presso una Università o presso Istituti di Istruzione superiore post-secondaria, producono alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza la domanda di preiscrizione in originale, secondo il Modello A/Form A (versione in lingua inglese), più duplice copia.

L'elenco dei corsi e del corrispondente contingente di posti riservato da ogni Ateneo sono consultabili sul sito web del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, all'indirizzo: www.miur.it > pagina "Università" logo "Studenti stranieri" ovvero www.miur.it > pagina "Università" > rubrica "Studenti" > logo "Studiare in Italia" e sul sito del MAE: www.esteri.it > politica estera > politica culturale > attività > cooperazione universitaria > iscrizione studenti stranieri.

L’elenco è pubblicizzato anche dalle Università e dalle Rappresentanze italiane all’estero.
Sono accettate “con riserva” le domande di coloro che, pur avendo concluso il corso di studi, non siano ancora materialmente in possesso del relativo titolo.

Documenti da allegare obbligatoriamente alle domande

In ogni caso, i candidati devono esibire alla Rappresentanza Diplomatica Consolare italiana i titoli di studio già legalizzati dalle competenti Autorità del Paese che li ha rilasciati ove previsto dalle norme locali.
Per i Paesi che hanno aderito alla convenzione dell’Aja del 05.10.1961, i documenti devono essere muniti di timbro “Apostille” previsto da tale Convenzione ed apposto a cura delle competenti Autorità locali, salvo esonero anche da tale atto per i Paesi aderenti alla Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 ratificata dall’Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106, nonché per la Germania, in virtù della Convenzione italo-tedesca in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969 e ratificata con legge 12 aprile 1973, n. 176.

I.2 Casi particolari

I candidati possono presentare domanda presso la Rappresentanza italiana sita in un Paese terzo. Il Capo di tale Rappresentanza deciderà l’accettazione o meno della stessa, in base alla valutazione delle singole situazioni e tenendo conto anche del pubblico interesse.

Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da scuola con ordinamento diverso da quello del Paese in cui il candidato risieda (es. studente svizzero che studi in scuola appartenente all’ordinamento britannico in Svizzera) oppure nel quale il candidato studi o abbia studiato (es. studente svizzero che studi in Kenia in una scuola appartenente all’ordinamento britannico), il titolo deve comunque essere munito di legalizzazione e di “dichiarazione di valore” della Rappresentanza italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che lo ha rilasciato (nei due precedenti esempi trattasi del Consolato Generale d'Italia in Londra).

Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da una Università o da un Istituto superiore non universitario deve, comunque, essere munito di legalizzazione e di dichiarazione di valore della Rappresentanza italiana nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che lo ha rilasciato.

I.3 Valutazione preventiva delle candidature

Gli studenti possono, attraverso mezzi informatici o di comunicazione, in attesa dell’avvio delle procedure di competenza delle Rappresentanze, contattare l’Ateneo prescelto per segnalare a quale corso di laurea intenderebbero iscriversi e fornendo copia della documentazione di studio in modo da consentire una preventiva valutazione delle singole candidature. L’Università potrà in tale modo comunicare agli interessati la possibile ammissione all’immatricolazione con eventuali obblighi formativi da recuperare, ovvero l’ammissione alle eventuali prove attitudinali ove definite dall’Ateneo o consigliare l’iscrizione ad altro corso di studio ritenuto idoneo.
L'accettazione preventiva delle Università non sostituisce la effettiva prescrizione al corso, che ha luogo comunque solo ed esclusivamente secondo le previste procedure, per il tramite delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Cap.III).

I.4 Immatricolazioni a condizioni agevolate (esonero dalla prova di lingua italiana ed esonero dal contingentamento) per gli studenti, interessati ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e non:

Lo studente può allegare alla domanda (se posseduti) uno dei seguenti documenti:

Tutti i predetti documenti, in base a decisioni dei singoli Atenei, possono costituire titolo utile per l'attribuzione di punteggio supplementare ai fini dell'inserimento nelle graduatorie degli idonei (nel caso di certificazioni corrispondenti ai livelli di competenza più elevati).

I.5 Visto di ingresso per motivi di studio/Università

Costituisce unico titolo valido per lo svolgimento delle procedure relative all'immatricolazione il visto di ingresso, rilasciato per motivi di studio/Università (per le fasi connesse all'accettazione delle domande e alla verifica dei requisiti utili per la concessione del visto di ingresso, vedere la voce "Rappresentanze Diplomatico-Consolari”, Capitolo III)

Ai fini dell’ottenimento del visto d’ingresso per motivi di studio/Università e, successivamente, del permesso di soggiorno lo studente straniero deve dimostrare la disponibilità in Italia dei mezzi di sostentamento sufficienti, comprovata mediante garanzie economiche personali o fornite da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, comprese le Università, da Governi locali, da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana per un importo non inferiore ad euro 350,57 mensili, per ogni mese di durata dell'anno accademico (Decreto interministeriale 20 novembre 2001, pubblicato in G.U. n. 283 del 5.12.2001).Tale disponibilità non può essere dimostrata, in ogni caso, attraverso l'esibizione di una fidejussione bancaria o di una polizza fideiussoria.
Lo studente deve anche indicare, secondo la normativa in vigore, i mezzi di sussistenza, l’esistenza di un idoneo alloggio nel territorio nazionale, nonché la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l’esibizione del biglietto di ritorno.

La semplice candidatura ad una borsa di studio del Governo italiano non costituisce documento di copertura economica. Gli studenti che, avendo chiesto ma non ancora ottenuto una borsa di studio del Governo italiano, intendano presentare domanda di iscrizione anche ai sensi delle presenti norme devono produrre un documento di copertura economica valido per ogni mese di durata dell’anno accademico come gli altri candidati.

Per la copertura assicurativa, per cure mediche e ricoveri ospedalieri (art. 39 c.3 T.U. n. 286/1998 e Direttiva 01.03.2000 del Ministero dell’Interno) sono ammesse le seguenti formule:

Per quanto riguarda la copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri (art. 39 c.3 T.U. n. 286/1998 e Direttiva 01.03.2000 del Ministero dell’Interno), lo studente dovrà dimostrarne il possesso, all’atto della richiesta del permesso di soggiorno.

I.6 Adempimenti al momento dell'arrivo in Italia

Entro otto giorni dall'arrivo in Italia i candidati devono inoltrare la richiesta di permesso di soggiorno per studio/Università alla Questura competente della città in cui intendono stabilire la propria dimora.
L’istanza potrà essere presentata tramite gli Uffici postali, avvalendosi dello sportello istituito eventualmente presso gli Atenei, utilizzando l’apposito kit a disposizione presso gli stessi Uffici. All’atto della presentazione della richiesta di permesso di soggiorno lo straniero sarà identificato e dovrà provvedere al pagamento di euro 27,50 tramite apposito bollettino di c/c postale per il rilascio del permesso di soggiorno in formato elettronico e di euro 30,00 da versare all’operatore dell’Ufficio postale per il costo del servizio.
Al momento della presentazione della pratica allo sportello postale, lo studente straniero riceverà una comunicazione di convocazione nella quale sarà indicato il giorno in cui dovrà presentarsi in Questura, munito di fotografie, per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici.
Qualora l'istanza debba essere integrata con ulteriore documentazione, lo studente sarà informato tramite sms o lettera raccomandata.
Nella predisposizione delle richieste di permesso di soggiorno lo straniero può avvalersi dell’assistenza gratuita e qualificata dei Patronati e dei Comuni, che hanno attivato tale servizio.
L’Ufficio postale rilascia la ricevuta di presentazione della richiesta di permesso di soggiorno che equivale alla ricevuta di presentazione delle istanze rilasciata dalla Questura.

Informazioni sulla procedura possono essere acquisite tramite:

Gli studenti croati pendolari (in attesa di opportune iniziative in sede di specifici Accordi tra l'Italia e la Croazia), nonché i cittadini stranieri regolarmente residenti nella Repubblica di San Marino sono esonerati dall'obbligo di richiedere il permesso di soggiorno perché l’immatricolazione avviene attraverso l’esibizione del solo visto di ingresso (eventualmente ad ingressi multipli).

I.7 Documentazione utile per partecipare alle prove di ammissione - Consegna documenti di studio

I candidati si presentano alle prove d'esame presso l'Università prescelta muniti del passaporto con lo specifico visto d’ingresso per motivi di studio o dell'eventuale permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall’Ufficio postale attestante l’avvenuto deposito della richiesta di permesso.
Ricevono dall'Università le indicazioni per la consegna della domanda di preiscrizione, autenticata della firma e della fotografia e dei documenti di studio, muniti dei prescritti atti consolari, ritirati presso la Rappresentanza diplomatico consolare italiana.

I.8 Ammissione “con riserva” alle prove

I candidati sono ammessi alle prove con riserva nei seguenti casi:

  1. in attesa del rilascio del previsto permesso di soggiorno.
  2. Qualora i tempi di rilascio del permesso di soggiorno si prolunghino a causa degli adempimenti connessi con la sottoposizione a rilievi fotodattiloscopici, anche la successiva iscrizione all'Università è effettuata con riserva, fino all'esibizione di copia del titolo di soggiorno, ovvero su richiesta dell' Ateneo interessato, all'eventuale comunicazione della competente Questura, riguardante l'adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza (nell'ipotesi in cui siano emerse condizioni ostative non riconosciute in sede di rilascio del visto di ingresso).
  3. nel caso in cui le domande di preiscrizione e la relativa documentazione di studio, munite dei prescritti atti consolari, restituite dalle Rappresentanze agli studenti necessitino di integrazione.

I.9 Prova di conoscenza della lingua italiana

Si svolge presso la sede universitaria scelta da ciascun candidato ed è obbligatoria per tutti i corsi universitari, ad eccezione dei casi di esonero indicati nel paragrafo successivo.
La prova di conoscenza della lingua italiana non è richiesta nel caso in cui i corsi di laurea si svolgano esclusivamente in lingua straniera.

Non può essere ammesso alle ulteriori prove di concorso o attitudinali – quando previste – chi non abbia superato la prova di lingua italiana

Per quanto attiene ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico, autonome decisioni degli Atenei, possono prevedere il superamento della prova di conoscenza della lingua italiana.

I.10 Esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana

Sono esonerati dall'esame preliminare di lingua italiana e sono iscritti indipendentemente dal numero dei posti riservati:

per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico

per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico

(nel caso la prova sia prevista dall’Ateneo):

gli studenti in possesso dei titoli indicati alle precedenti lettere c) e d)

Per tutti i corsi di studio sopra individuati sono comunque esonerati dalla prova di lingua italiana ma sottoposti al limite dello specifico contingente di posti riservato ai cittadini stranieri residenti all’estero:

Possono essere esonerati sulla base delle autonome decisioni dei singoli Atenei ma, comunque, sottoposti al limite dello specifico contingente di posti riservato ai cittadini stranieri residenti all’estero:

I.11 Esami di ammissione

Gli esami, del cui calendario viene fornita annualmente comunicazione, e che i candidati devono sostenere insieme agli studenti comunitari, sono obbligatori nei seguenti casi:

Sono altresì obbligatori gli esami di ammissione ai corsi individuati, secondo la normativa vigente, dalle Università le cui date di svolgimento vengono fissate nei bandi predisposti e affissi agli albi dai singoli Atenei (i siti dei vari Atenei possono risultare utili per specifiche informazioni).

I candidati provenienti dai Paesi nei quali l'iscrizione universitaria è effettuata col sistema del numero chiuso, sostengono eventuali prove attitudinali che ogni Università può stabilire autonomamente.

E' ammessa la partecipazione alle prove di ammissione ai corsi a numero programmato sia sulla base della domanda di preiscrizione sia sulla base di eventuali autonome modalità stabilite dalle Università.

I.12 Esiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati e formazione delle graduatorie

Entro quindici giorni dallo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato, sia a livello nazionale, sia a livello di Università, secondo quanto previsto dalla legge 2 agosto 1999, n. 264, art. 4, c. 1, sulla base degli esiti delle stesse e/o dell'eventuale valutazione dei certificati di competenza in lingua italiana, ciascuna Università elabora ed espone due distinte graduatorie ( per ogni corso universitario) dei candidati che abbiano superato le prove, una delle quali comprendente i vincitori dei posti disponibili nel contingente riservato.

I.13 Posti rimasti disponibili nell'ambito dei singoli contingenti

Gli studenti che non si siano classificati in graduatoria in posizione utile rispetto ai posti loro riservati possono, a seguito della pubblicizzazione di quelli ancora disponibili, presentare una sola domanda di:

Le domande di cui alla lettera b) devono essere presentate dai candidati al Rettore dell’Università prescelta, nonché al Rettore dell’Università dove si è sostenuto l’esame di ammissione.

I.14 Iscrizione

Le informazioni relative alle immatricolazioni vanno acquisite presso ciascuna sede universitaria.
Qualora anche in fase di immatricolazione lo studente straniero non risulti in possesso del prescritto titolo di soggiorno, l'iscrizione al richiesto corso di laurea o di laurea magistrale è effettuata con riserva fino al mese di giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. In dette circostanze, su richiesta del competente Ateneo, entro e non oltre lo stesso mese di giugno, la Questura invierà una comunicazione in ordine all'effettivo rilascio del permesso di soggiorno, ovvero all'eventuale adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza.

I.15 Restituzione dei documenti

Ai candidati che non superano le prove di ammissione viene restituita immediatamente la documentazione presentata.

I candidati esclusi per altri motivi ottengono direttamente o, su loro richiesta, a mezzo posta, la documentazione a suo tempo presentata, dagli Atenei che informano la Rappresentanza italiana competente nel Paese di provenienza.
Entro il termine massimo del mese di giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, gli interessati potranno ritirare presso le Rappresentanze le domande che non siano risultate conformi alle presenti disposizioni ed i documenti allegati, salvo che i medesimi non chiedano prima la restituzione presentandosi personalmente o dando delega a terzi.

I candidati che non superano le prove o non ottengono né l'ammissione ad altro corso universitario né la riassegnazione ad altra sede, devono lasciare l’Italia entro e non oltre la scadenza del visto o del permesso di soggiorno per studio, salvo che non abbiano altro titolo di soggiorno che consenta loro di rimanere legalmente oltre tale data.

I.16 Proroga del permesso di soggiorno

Gli studenti, successivamente all’immatricolazione ad un corso universitario, devono richiedere al Questore della Provincia in cui si trovano il rinnovo del permesso di soggiorno per l’intero anno, almeno trenta giorni prima della scadenza.
In occasione di tale rinnovo, l’interessato deve essere in possesso della copertura economica di cui alla Direttiva del Ministero dell’Interno 1.3.2000, del certificato di iscrizione all'Università e di tutte le condizioni già previste per il rilascio del permesso di soggiorno.

I permessi di soggiorno per motivi di studio/Università sono rinnovati "agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche", così come determinate dalle Università in termini di crediti. Lo stesso comma stabilisce che "per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio" (art. 46, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394).

Si ricorda che il rilascio del visto per studio/Università può essere concesso solo per l'immatricolazione ad un corso universitario, ed in nessun caso è previsto il rilascio del visto per studio/Università in favore di stranieri iscritti ad anni accademici successivi a quello di immatricolazione.

E’ prevista la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l’iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo studente straniero abbia fatto ingresso in Italia, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L.vo 10 Agosto 2007 n. 154. Al riguardo,nel precisare che la possibilità di transitare ad un corso di studio diverso da quello per il quale è stato rilasciato il visto è prevista per i soli corsi universitari, con esclusione, quindi dei passaggi a corsi privati, sono state individuate le relative modalità applicative nella circolare n. 400/C/2008/899/P/12.214.27BI datata 21 febbraio 2008 del Ministero dell’Interno.

Gli indirizzi aggiornati delle Università italiane sono disponibili sul sito web del MIUR (www.miur.it) secondo i seguenti percorsi:
- pagina "Università" > logo "Cerca Università";
- pagina "Università" > rubrica "Atenei"