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Avvertenze valide per tutte le tipologie di Studenti

Studenti stranieri residenti all'estero

In caso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana, prevale quest'ultima (legge 31 maggio 1995, n.218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, art.19 paragrafo 2).

Sono equiparati ai comunitari:

  1. i cittadini di NORVEGIA, ISLANDA e LIECHTENSTEIN, (Regolamenti CEE nn. 1408/71, 1612/68 e 574/72, nonché Regolamento n. 307/1999 che dispone l’estensione agli studenti delle norme contenute negli stessi Regolamenti 1408/71 e 574/72);
  2. i cittadini della SVIZZERA (Accordo bilaterale sottoscritto in data 21.6.1999 e ratificato in data 17.04.2002, che recepisce i Regolamenti 1408/71 e 307/99 sopra menzionati);
  3. i cittadini della Repubblica di San Marino (Trattato di Amicizia e Buon Vicinato del 31 marzo 1939, ratificato con legge 6 giugno 1939, n.132).

Seguono le norme previste per i comunitari

Le norme non si applicano

salvo che per quanto concerne i titoli di studio necessari per l’accesso ed i relativi atti consolari :

  1. ai candidati beneficiari di borse di studio del Governo Italiano, per effetto di protocolli esecutivi di Accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, le cui iscrizioni sono regolate dalla D.G.P.C.C. Uff. VI e dalla D.G.C.S. Uff. IX del Ministero degli Affari Esteri;
  2. agli studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per l’intera durata dei corsi medesimi, dal Governo del Paese di provenienza, nell’ambito di Accordi tra le Università italiane e quelle dei Paesi interessati.
    Tali categorie di studenti accedono ai corsi universitari in soprannumero ( art.46, c.1, del D.P.R. 31.08.1999, n. 394 e successive modifiche);
  3. agli studenti beneficiari di borse di studio nell’ambito di programmi comunitari di istruzione, formazione e ricerca, ai quali si applicano, in analogia, le istruzioni impartite dalla D.G.P.C.C. – Ufficio VI del Ministero degli Affari Esteri alle Rappresentanze diplomatico-consolari per il programma “Erasmus Mundus”, nonché eventuali, ulteriori istruzioni fornite dal Centro Visti della D.G.I.E.P.M. dello stesso Dicastero.

Le norme si applicano

I termini previsti per le procedure relative ai corsi universitari, il cui inizio è previsto dagli Atenei nel secondo semestre dell’anno, sono definiti nel calendario che viene annualmente pubblicato dal MIUR.

La preiscrizione potrà aver luogo soltanto con l'espletamento delle procedure prescritte presso le competenti sedi Diplomatico-consolari anche nel caso in cui abbiano avuto corso contatti preliminari, tramite mezzi informatici o di comunicazione, tra lo studente e l'Ateneo prescelto.

Dettagliate informazioni circa i servizi e gli interventi a favore degli studenti meritevoli e privi di mezzi possono essere reperite nel sito del MIUR, www.miur.it, alla pagina "Università" - apposito logo "UNIverso".