(Sergio Briguglio 9/12/2010)

 

PRINCIPALI DISPOSIZIONI SUL TEST DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

 

á      Disposizioni relative al test di conscenza della lingua (Decr. Mininterno 4/6/2010):

o      si applica rispetto ad ogni rilascio di permesso CE slp, salvo il caso di rilascio a

¤       figli minori (e, verosimilmente, minori affidati) infra-14-enni

¤       persone affette da gravi limitazioni alla capacita' di apprendimento linguistico per eta', patologie o handicap, attestate da certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica

o      le disposizioni del decreto si applicano a partire dal 9/12/2010 (120-esimo giorno dalla pubblicazione in G.U.)

o      ai fini del rilascio del permesso CE slp lo straniero deve effettuare un test dal quale risulti una conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa (comprensione di frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti)

o      richiesta di partecipazione al test presentata dallo straniero per via informatica alla prefettura competente per domicilio; Nota Mininterno Ottobre 2010: la richiesta deve riportare, a pena di inammissibilita', i dati seguenti:

¤       generalita' del richiedente

¤       dati relativi al permesso di soggiorno e data di scadenza dello stesso

¤       tipologia del permesso

¤       dati relativi al documento di viaggio

¤       l'indirizzo cui va recapitata la convocazione

o      la prefettura convoca lo straniero entro 60 gg dalla richiesta, indicando giorno, ora e luogo dello svolgimento del test; Nota Mininterno Ottobre 2010: il giorno del test il personale procede al controllo della convocazione a all'dentificazione dello straniero

o      il test si basa sulla comprensione di brevi testi e sulla capacita' di interazione; e' definito in collaborazione con un Ente di certificazione convenzionato col Ministero dell'interno; il superamento del test richiede il raggiungimento di un punteggio non inferiore all'ottanta per cento del punteggio complessivo

o      il test si svolge con modalita' informatiche o, su richiesta dell'interessato, per iscritto (comunque, a parita' di tempo con la modalita' informatica; Nota Mininterno Ottobre 2010: anche a parita' di contenuti); nota: si chiede un livello elementare di comprensione orale della lingua, e, allo stesso tempo, la capacita' di utilizzare mezzi informatici e la capacita' di scrivere

o      il risultato e' comunicato allo straniero e inserito nel sistema informativo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno

o      in caso di esito negativo, lo straniero puo' chiedere, con le modalita' ordinarie, di ripetere il test

o      e' esonerato dal test lo straniero

¤       in possesso di attestato di conoscenza della lingua di livello non inferiore al livello A2, rilasciato da ente certificatore riconosciuto dal MIUR e dal MAE (Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante Alighieri)

¤       che abbia conseguito un titolo che attesti un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 a seguito di un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (art. 1, co. 632 L. 296/2006)

¤       cha abbia ottenuto, nell'ambito della valutazione per l'accordo di integrazione, un numero di crediti corrispondente ad un livello non inferiore al livello A2

¤       che abbia conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo livello in un istituto italiano appartenente al sistema italiano di istruzione di cui all'art. 1 L. 62/2000 o in un Centro provinciale per l'istruzione degli adulti

¤       che frequenti un corso di studi presso un'universita' italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, ovvero un corso di master o di dottorato

¤       che sia entrato in Italia ai sensi di art. 27, co. 1, lettere a (dirigente o personale altamente specializzato), c (professore universitario), d (traduttore o interprete) o q (giornalista corrispondente) D. Lgs. 286/1998 e svolga in Italia la corrispondente attivita'

o      nei casi di inapplicabilita' delle disposizioni per l'esistenza di gravi limitazioni alla capacita' di apprendimento linguistico, lo straniero allega alla documentazione richiesta per il rilascio del permesso CE slp certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria

o      nei casi di esonero dall'effettuazione del test, lo straniero allega alla documentazione richiesta per il rilascio del permesso CE slp

¤       dichiarazione relativa al titolo di esonero posseduto, nei casi di acquisizione di crediti in sede di valutazione per l'accordo di integrazione o di ingresso ex art. 27 D. Lgs. 286/1998

¤       copia autentica dei titoli di studio o professionali conseguiti o dei certificati di frequenza richiesti, negli altri casi

o      ai fini del rilascio del permesso CE slp, la questura acquisisce il dato relativo alla conoscenza della lingua, o esamina la documentazione attestante l'appartenenza ad una categoria esonerata

o      il prefetto individua (nell'ambito della Provincia, da Nota Mininterno Ottobre 2010) le sedi per l'effettuazione dei test, anche in collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche

o      il Consiglio territoriale per l'immigrazione promuove progetti di informazione sulle modalita' di attestazione della conoscenza della lingua ai fini del rilascio del permesso CE slp e progetti per la preparazione al test