SENATO DELLA REPUBBLICA
XVI
1781
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 28 gennaio
2010, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge, diniziativa
del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:
Disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia alle Comunità europee Legge comunitaria 2009
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER LADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
Art. 1.
(Delega al Governo per lattuazione
di
direttive comunitarie)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati,
nel rispetto dellarticolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente
per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
delleconomia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati
in relazione alloggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive elencate nellallegato B, nonché,
qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi allattuazione
delle direttive elencate nellallegato A, sono trasmessi, dopo lacquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere
dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data
di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per lespressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie
sono corredati della relazione tecnica di cui allarticolo 17, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate
con riferimento allesigenza di garantire il rispetto dellarticolo
81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari,
che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente
legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi
2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma
6.
6. I decreti legislativi, relativi
alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dellarticolo
117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa
delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui allarticolo 11, comma 8, della legge
4 febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee,
nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto
dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee,
ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato
della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle
regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende
conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni
e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali
della
delega legislativa)
1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui allarticolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono allattuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
b)
ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto
di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c)
al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario
per assicurare losservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente,
dellammenda fino a 150.000 euro e dellarresto fino a tre anni,
sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le
infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti.
In tali casi sono previste: la pena dellammenda alternativa allarresto
per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano linteresse
protetto; la pena dellarresto congiunta a quella dellammenda
per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle
predette ipotesi, in luogo dellarresto e dellammenda, possono
essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e
seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento
di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è
prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi
diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nellambito dei
limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera
sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa
potenzialità lesiva dellinteresse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo
o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che linfrazione
può recare al colpevole ovvero alla persona o allente nel
cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente
lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già
comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività
rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui allarticolo 117, quarto comma, della Costituzione,
le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;
d)
eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano lattività
ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione
alle direttive, nei soli limiti occorrenti per ladempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura,
nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dallattuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi
fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni,
si provvede a carico del fondo di rotazione di cui allarticolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183;
e)
allattuazione di direttive che modificano precedenti direttive già
attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione
non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti
modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva
modificata;
f)
nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al
momento dellesercizio della delega;
g)
nella predisposizione dei decreti legislativi, relativi alle direttive
elencate negli allegati A e B, si tiene conto delle esigenze di coordinamento
tra le norme previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla
legislazione vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia
di lavoro e politiche sociali, per la cui revisione è assicurato
il coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini della definizione
di eventuali specifici avvisi comuni e dellacquisizione, ove richiesto
dalla complessità della materia, di un parere delle stesse parti
sociali sui relativi schemi di decreto legislativo;
h)
quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni
diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni
statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune
forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà,
differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle
regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare
lunitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità,
lefficacia e leconomicità nellazione amministrativa
e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
i)
quando non sono di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate
con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse
materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.
Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria
di violazioni di disposizioni comunitarie)
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nellordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è
esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dellarticolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia.
I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi
di cui allarticolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi dei decreti legislativi
di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per lespressione del parere da parte dei
competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti
dai commi 3 e 8 dellarticolo 1.
Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e a controlli)
1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli, si applicano le disposizioni dellarticolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino
normativo
nelle materie interessate
dalle direttive comunitarie)
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui allarticolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui allarticolo 1, comma 1, della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici o i codici di settore riguardino princìpi fondamentali nelle materie di cui allarticolo 117, terzo comma, della Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante lindicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
Art. 6.
(Modifica allarticolo 2
della
legge 4 febbraio 2005, n. 11)
1. Allarticolo 2, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo le parole: «le linee politiche del Governo» sono inserite le seguenti: «, e coordinarle con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie,».
Art. 7.
(Introduzione degli articoli 4-bis e 4-ter e modifica allarticolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11)
1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo larticolo
4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis. - (Attuazione degli atti di
indirizzo delle Camere) 1. Il Governo assicura che la posizione
rappresentata dallItalia in sede di Consiglio dei Ministri dellUnione
europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni od organi dellUnione
europea tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito allesame
di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dellarticolo 3 nonché
su ogni altro atto o questione relativo allUnione europea.
2. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce regolarmente
alle Camere del seguito dato agli indirizzi di cui al comma 1. Nel caso
in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi di cui al
comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per
le politiche europee riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le
appropriate motivazioni della posizione assunta.
3. Ogni sei mesi il Presidente
del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee
trasmette alle Camere una relazione sui profili di cui al comma 2.
Art 4-ter. - (Programma nazionale di riforma) 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee assicura la tempestiva consultazione e informazione delle Camere nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per lattuazione in Italia della Strategia di Lisbona per la crescita e loccupazione nonché delle relazioni annuali di attuazione.
2. Il progetto di programma nazionale di riforma è trasmesso, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari, che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari»;
b) il comma 3 dellarticolo
15-bis è sostituito dal seguente:
«3. Nei casi di particolare rilievo
o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio
dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette tempestivamente
alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni e
documenti sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende
assumere e una valutazione dellimpatto sullordinamento»;
c) al comma 3-bis
dellarticolo 15-bis, le parole: «comunica al Parlamento
le informazioni relative a tali atti» sono sostituite dalle seguenti:
«comunica al Parlamento le informazioni e i documenti più significativi
relativi a tali atti»;
d) allarticolo 15-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-ter. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi delle modalità di cui allarticolo 19.
3-quater. Il Governo può raccomandare luso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi».
Art. 8.
(Modifica dellarticolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di relazioni annuali al Parlamento)
1. Larticolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:
«Art. 15. - (Relazioni annuali al Parlamento)
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al
Parlamento una relazione che indica:
a) gli orientamenti
e le priorità che il Governo intende perseguire nellanno successivo
con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai
profili istituzionali e a ciascuna politica dellUnione europea, tenendo
anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di
lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione
legislativa e politica delle istituzioni dellUnione. Nellambito
degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo
è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica
estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dellUnione
europea;
b)
gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito
a specifici progetti di atti normativi dellUnione europea, a documenti
di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già
presentati o la cui presentazione sia prevista per lanno successivo
nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;
c)
le strategie di comunicazione del Governo in merito allattività
dellUnione europea e alla partecipazione italiana allUnione
europea.
2. Al fine di fornire al Parlamento tutti
gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dellItalia
allUnione europea, entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta
alle Camere una relazione sui seguenti temi:
a) gli sviluppi
del processo di integrazione europea registrati nellanno di riferimento,
con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del
Consiglio dei Ministri dellUnione europea, alle questioni istituzionali,
alla politica estera e di sicurezza comune dellUnione europea nonché
alle relazioni esterne dellUnione europea, alla cooperazione nei
settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali
delle politiche dellUnione. La relazione reca altresì lelenco
dei Consigli europei e dei Consigli dei Ministri dellUnione europea
tenutisi nellanno di riferimento, con lindicazione delle rispettive
date, dei partecipanti per lItalia e dei temi trattati;
b) la
partecipazione dellItalia al processo normativo dellUnione
europea con lesposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti
la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti
in vista dellemanazione degli atti legislativi dellUnione.
La relazione reca altresì lelenco dei principali atti legislativi
in corso di elaborazione nellanno di riferimento e non definiti entro
lanno medesimo;
c)
la partecipazione dellItalia allattività delle istituzioni
dellUnione europea per la realizzazione delle principali politiche
settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e per
la pesca; politica per i trasporti e le reti transeuropee; politica per
la società dellinformazione e le nuove tecnologie; politica
per la ricerca e linnovazione; politica per lo spazio; politica energetica;
politica per lambiente; politica fiscale; politiche per linclusione
sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del
lavoro; politica per la salute; politica per listruzione, la formazione
e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. La
relazione reca altresì i dati consuntivi, nonché una valutazione
di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza
ed efficacia dellattività svolta in relazione ai risultati
conseguiti;
d)
lattuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale,
landamento dei flussi finanziari verso lItalia e la loro utilizzazione,
con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dellUnione
europea per ciò che concerne lItalia. La relazione reca altresì
una valutazione di merito sullefficacia delle predette politiche
di coesione;
e)
il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni
e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni
della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della
Conferenza dei presidenti dellAssemblea, dei Consigli regionali e
delle province autonome;
f)
lelenco e i motivi delle impugnazioni di cui allarticolo 14,
comma 2.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dellAssemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome».
Art. 9.
(Introduzione dellarticolo 4-quater
nella
legge 4 febbraio 2005, n. 11)
1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo larticolo 4-ter, introdotto dallarticolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 4-quater. - (Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà) 1. Al fine di permettere un efficace esame parlamentare, nellambito delle procedure previste dai Trattati dellUnione europea, in merito alla vigilanza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dellUnione europea, il Governo, tramite il Ministro per le politiche europee, fornisce, entro tre settimane dallinizio del suddetto esame, unadeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi alle singole proposte, nonché sugli orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito.
2. Linformazione di cui al comma 1, curata dallamministrazione con competenza istituzionale prevalente per materia, può essere fornita in forma scritta e dovrà, in particolare, avere ad oggetto:
a) una valutazione complessiva del progetto con levidenziazione dei punti ritenuti conformi allinteresse nazionale e dei punti per i quali si ritengano necessarie o opportune modifiche;
b)
limpatto sullordinamento interno, anche in riferimento agli
effetti dellintervento europeo sulle realtà regionali e territoriali,
sullorganizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività
dei cittadini e delle imprese;
c)
una tavola di concordanza tra la proposta di atto legislativo dellUnione
europea e le corrispondenti disposizioni del diritto interno.
3. Il Governo può raccomandare luso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi».
Art. 10.
(Ulteriori modifiche allarticolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11)
1. Allarticolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dellarticolo 260 del Trattato sul funzionamento dellUnione europea, le informazioni sono trasmesse ogni mese».
Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
DI ADEMPIMENTO
E PRINCÌPI
E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI
DI DELEGA LEGISLATIVA
Art. 11.
(Attuazione della direttiva 2008/46/CE)
1. Allarticolo 306, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dopo le parole: «direttiva 2004/40/CE» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni».
Art. 12.
(Modifiche agli articoli 14 e 37 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, nonché modifica allarticolo 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34)
1. Il comma 8 dellarticolo 14 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, e successive modificazioni, è abrogato.
2. Allarticolo 37 della legge 20 febbraio
2006, n. 82, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma
1 si applicano anche ai procedimenti amministrativi sanzionatori relativi
alle violazioni di cui al presente articolo, commesse prima dellentrata
in vigore della presente disposizione, per i quali non sia ancora avvenuta
la riscossione della sanzione irrogata».
3. Allarticolo 8 della legge 25 febbraio
2008, n. 34, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La legge 3 maggio 1971, n. 419,
nonché la legge 10 aprile 1991, n. 137, sono abrogate. Nellambito
dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono fatti salvi gli accertamenti svolti sulla base delle
suddette leggi».
Art. 13.
(Modifica allarticolo 33
della
legge 7 luglio 2009, n. 88)
1. Allarticolo 33, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) prevedere il ruolo delleducazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti».
Art. 14.
(Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nellambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale-FEASR)
1. Allarticolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nellambito di applicazione delle misure finanziate dal FEASR, indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dellarticolo 2 il percettore è tenuto alla restituzione dellindebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:
a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito;
b)
50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino
al 30 per cento di quanto percepito;
c)
70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e fino
al 50 per cento di quanto percepito;
d)
100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento di quanto
percepito».
Art. 15.
(Modifiche allarticolo 11
della
legge 7 luglio 2009, n. 88,
in materia di inquinamento acustico)
1. Allarticolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;
b) al comma 2, lettera b), le parole: «progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché» sono soppresse;
c) il comma 5 è
sostituito dal seguente:
«5. In attesa dellemanazione
dei decreti legislativi di cui al comma 1, larticolo 3, comma 1,
lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta
nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli
edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati
e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti
di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali
passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola darte
asseverata da un tecnico abilitato»;
d) dopo il comma
6 è inserito il seguente:
«6-bis. La lettera f) del comma
1 dellarticolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è
sostituita dalla seguente:
f) lindicazione,
con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dellambiente e della tutela del territorio
e del mare, dei criteri per la progettazione, lesecuzione e la ristrutturazione
delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini
della tutela dallinquinamento acustico».
Art. 16.
(Recepimento
della direttiva 2009/31/CE)
1. Nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Governo è tenuto al rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui allarticolo 2, nonché dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 2 del presente articolo. Dallattuazione della citata direttiva 2009/31/CE non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sui decreti legislativi di attuazione deve comunque essere richiesto il parere parlamentare di cui allarticolo 1, comma 4, della presente legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delleconomia e delle finanze, nel rispetto anche dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che le attività di stoccaggio geologico di biossido di carbonio siano svolte in base ad autorizzazione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, istituito dallarticolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, ai fini della definizione e del monitoraggio delle misure per garantire la sicurezza del confinamento di biossido di carbonio nelle formazioni geologiche, nonché, laddove previsto, sentite le amministrazioni locali competenti;
b)
prevedere che la concessione sia rilasciata a seguito di attività
di indagine svolte, con oneri a carico dei richiedenti la concessione,
in regime di autorizzazione al fine di valutare lidoneità
delle formazioni geologiche interessate, anche attraverso prove di iniezione;
c)
prevedere misure per garantire la sicurezza del confinamento di biossido
di carbonio nelle formazioni geologiche, mediante studi, analisi e attività
di monitoraggio certificati da istituti indipendenti, con oneri a carico
dei titolari delle concessioni;
d)
stabilire gli obblighi in fase di chiusura e post-chiusura dei siti,
ivi inclusa la prestazione delle garanzie finanziarie di cui allarticolo
19 della citata direttiva 2009/31/CE, da parte dei concessionari e le modalità
di trasferimento delle responsabilità alle autorità competenti;
e)
stabilire adeguate garanzie tecniche, economiche e finanziarie a carico
dei richiedenti le autorizzazioni e le concessioni per lo svolgimento delle
attività di cattura, trasporto e stoccaggio di biossido di carbonio;
f) prevedere
forme continue e trasparenti di informazione del pubblico sui dati ambientali
relativi agli impianti di stoccaggio geologico di biossido di carbonio,
ivi comprese le infrastrutture di trasporto, dalle fasi di esplorazione
fino alle fase di post-chiusura.
Art. 17.
(Princìpi e criteri direttivi per
lattuazione
delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE
e 2009/73/CE)
1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione delluso dellenergia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui allarticolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla lettera b);
b)
favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti
comuni con Stati membri e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento
delle regioni e di operatori privati, secondo criteri di efficienza e al
fine del pieno raggiungimento degli obiettivi nazionali;
c)
semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e allesercizio
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle necessarie infrastrutture
di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia
di impianto e dei siti di installazione, prevedendo inoltre che, in sede
di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree
residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture
urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione
di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili
e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;
d)
definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare affinché
le apparecchiature e i sistemi per lutilizzo delle fonti rinnovabili
possano beneficiare dei regimi di sostegno;
e) introdurre
misure volte a migliorare la cooperazione tra autorità locali, regionali
e nazionali, provvedendo in particolare alla istituzione di un meccanismo
di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia
da fonti rinnovabili ai fini del rispetto della ripartizione di cui allarticolo
2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dellattuazione
di quanto disposto allarticolo 2, comma 170, della medesima legge
24 dicembre 2007, n. 244.
2. Nella predisposizione del decreto legislativo
di attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dellenergia
elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, il Governo è tenuto
a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui allarticolo
2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) prevedere misure
per aumentare gli scambi transfrontalieri in modo da conseguire una maggiore
efficienza e prezzi competitivi, contribuendo anche alla sicurezza degli
approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;
b)
prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove
infrastrutture di produzione e di trasporto di energia elettrica, della
rilevanza dellinfrastruttura stessa per il mercato interno dellenergia
elettrica e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica
nazionali e comunitari, in particolar modo in relazione al previsto aumento
del ricorso a fonti di energia rinnovabili;
c)
prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso
di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 714/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nonché
di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla
direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio
2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dellAutorità
per lenergia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo
a euro 25.822,84 e non superiori a euro 154.937.069,73.
3. Nella predisposizione del decreto legislativo
di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del
gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, il Governo è
tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui allarticolo
2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) prevedere misure
per aumentare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore
efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio,
contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo
sostenibile;
b) indicare
gli obblighi relativi al servizio pubblico imposti nellinteresse
economico generale alle imprese che operano nel settore del gas naturale,
concernenti la sicurezza dellapprovvigionamento, la regolarità
e la qualità delle forniture, linformazione ai clienti sulle
condizioni della fornitura secondo le direttive del Ministero dello sviluppo
economico; in particolare, prevedere che sia garantita lofferta di
gas, a condizioni di mercato, ai clienti che più difficilmente possono
trarre utilità dal mercato;
c)
promuovere la realizzazione di capacità bidirezionale ai punti di
interconnessione, anche al fine di realizzare una piattaforma di scambio
di gas nellambito del sistema italiano;
d)
assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi
integrati a livello di due o più Stati membri per lassegnazione
della capacità e per il controllo della sicurezza della rete;
e) prevedere
che i gestori dei sistemi di trasporto presentino un piano decennale di
sviluppo della rete basato sulla domanda e sullofferta esistenti
e previste, contenente misure atte a garantire ladeguatezza del sistema
e la sicurezza di approvvigionamento;
f) assoggettare
le transazioni su contratti di fornitura di gas e su strumenti derivati
ad obblighi di trasparenza prima e dopo gli scambi;
g) assicurare
una efficace separazione tra le attività di trasporto e stoccaggio
e le altre attività del settore del gas naturale;
h) prevedere
misure che assicurino maggiore trasparenza ed efficienza nel settore del
gas naturale, ottimizzando lutilizzo del gas naturale, anche mediante
adeguati sistemi tariffari e introducendo sistemi di misurazione intelligenti;
i) prevedere
misure che tengano conto, nel procedimento autorizzativo per la realizzazione
di uninfrastruttura del sistema del gas, della rilevanza dellinfrastruttura
stessa per il mercato interno del gas naturale e della sua coerenza con
gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;
l)
introdurre misure che garantiscano maggiore disponibilità di capacità
di stoccaggio di gas naturale, anche favorendo laccesso a parità
di condizioni di una pluralità di operatori nella gestione delle
nuove attività di stoccaggio e valutando la possibilità di
ampliare le modalità di accesso al servizio previste dalla normativa
vigente;
m)
prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso
di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nonché
di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese di gas naturale
dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dellAutorità
per lenergia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo
a euro 25.822,84 e non superiori a euro 154.937.069,73;
n) prevedere
che i clienti non civili con consumi inferiori o pari a 50.000 metri cubi
annui e tutti i civili siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli
di apposita tutela in termini di condizioni economiche loro applicate e
di continuità e sicurezza della fornitura.
Art. 18.
(Misure per ladempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dallinquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole)
1. Ai fini della riduzione dellimpatto da nitrati dovuto alla produzione di deiezioni e di lettiere avicole, in applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, e successive modificazioni, relativa alla protezione delle acque dallinquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, al comma 1 dellarticolo 2-bis del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, dopo le parole: «lessiccazione,» sono inserite le seguenti: «nonché, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, la pollina,».
Art. 19.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dellambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa allinquinamento provocato dalle navi e allintroduzione di sanzioni per violazioni)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dellambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa allinquinamento provocato dalle navi e allintroduzione di sanzioni per violazioni.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delleconomia e delle finanze, nel rispetto delle modalità e delle procedure di cui allarticolo 1, secondo i princìpi e criteri direttivi generali di cui allarticolo 2, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle direttive di cui al comma 1;
b) prevedere, nei confronti degli enti nellinteresse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera a), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nellosservanza dei princìpi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni.
Art. 20.
(Modifiche al decreto legislativo
30
maggio 2008, n. 117)
1. Al comma 1 dellarticolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) rifiuto
inerte: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica
o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano
né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono
biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano
effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute
umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante
globale dei rifiuti, nonché lecotossicità dei percolati
devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità
delle acque superficiali e sotterranee. I rifiuti di estrazione sono considerati
inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i criteri stabiliti
nellallegato III-bis. Inoltre, i rifiuti di estrazione sono
considerati inerti quando rientrano in una o più delle tipologie
elencate in una apposita lista approvata con decreto del Ministro dellambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata;».
2. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117,
è aggiunto lallegato III-bis, di cui allallegato
1 alla presente legge.
Art. 21.
(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti)
1. Allarticolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera p) è sostituita dalla seguente:
«p) sottoprodotto:
una sostanza od oggetto, derivante da un processo di produzione il cui
scopo primario non è la produzione di tale articolo, non è
considerato rifiuto ai sensi della lettera a), bensì sottoprodotto,
soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 1) è certo
che la sostanza o loggetto saranno ulteriormente utilizzati; 2) la
sostanza o loggetto possono essere utilizzati direttamente senza
alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
3) la sostanza o loggetto sono prodotti come parte integrante di
un processo di produzione; 4) lulteriore utilizzo è legale,
ossia la sostanza o loggetto soddisfa, per lutilizzo specifico,
tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della
salute e dellambiente e non porterà a impatti complessivi
negativi sullambiente o la salute umana. Rientrano altresì
tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta
del presente decreto, purché rispettino le disposizioni precedenti,
i residui delle lavorazioni agricole, di allevamento e forestali anche
qualora utilizzati al di fuori del luogo di produzione o ceduti a terzi,
qualora rispettino le condizioni di tracciabilità appositamente
definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dellambiente e della tutela
del territorio e del mare».
2. Allarticolo 185, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel
primo capoverso, le parole: «materiali fecali e vegetali provenienti
da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o»
sono sostituite dalle seguenti: «materiali fecali e vegetali provenienti
da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure
da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole,
anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati».
3. Allarticolo 186, comma 7-ter,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il terzo periodo è
sostituito dal seguente: «I residui provenienti dalla lavorazione
della pietra con agenti o reagenti non naturali, quando vengono utilizzati
per unoperazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti
tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, previsti
nellallegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto
di tutti i possibili effetti negativi sullambiente e derivanti dallutilizzo
della sostanza o delloggetto».
4. Al paragrafo 1, lettera d),
della sezione 4 della parte II dellallegato X alla parte V del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «non contaminati
da inquinanti» sono aggiunte le seguenti: «, oltre che i residui
di potatura delle superfici coltivate a vigneto».
Art. 22.
(Semplificazione in materia di oneri
informativi
per la gestione dei rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
1. La comunicazione di cui allarticolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2009, relativo alle modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse, è resa dai produttori di apparecchi di illuminazione con riferimento agli apparecchi immessi sul mercato negli anni 2007 e 2008, entro il termine del 28 febbraio 2010. Le quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono comunicate ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante il sito www.registroaee.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
2. Al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 8, comma 2, le parole: «allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «allegato 3, punto 4»;
b) allarticolo
9, comma 2, lettera d), le parole: «sorgenti luminose fluorescenti»
sono sostituite dalle seguenti: «lampade a scarica»;
c)
allarticolo 11, comma 1, secondo periodo, le parole: «o misto
adeguato» sono sostituite dalle seguenti: «adeguato, attraverso
le seguenti modalità:
a) individualmente, mediante la sottoscrizione di contratti con tutti i soggetti responsabili della raccolta sullintero territorio nazionale dei RAEE di competenza del produttore contraente, che impegnano gli stessi soggetti ad effettuare, per conto del produttore medesimo, la selezione di tutti i RAEE derivanti dalle apparecchiature immesse sul mercato per le quali lo stesso è definito come produttore ai sensi dellarticolo 3, comma 1, lettera m); tale contratto dovrà, tra laltro, fornire lidentificazione del produttore, secondo quanto previsto dallarticolo 13, comma 4, nonché le modalità di selezione del RAEE relativo. Il produttore, entro novanta giorni dallassunzione della qualifica medesima, ovvero dal recesso anche da uno solo dei sistemi collettivi, deve richiedere al Comitato di cui allarticolo 15 il riconoscimento del sistema adottato; tale recesso è valido solamente a seguito dellapprovazione da parte del predetto Comitato;
b) partecipando ad uno dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE, istituiti ai sensi dellarticolo 10, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero dei pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nellallegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nellanno di riferimento»;
d) allarticolo 11, comma 2, dopo la parola: «produttore» sono inserite le seguenti: «che opta per la modalità di cui al comma 1, lettera a),»; dopo le parole: «Ministro dellambiente e della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «e del mare»; le parole: «delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico» e dopo le parole: «e delleconomia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «sentito il Comitato di cui allarticolo 15,»;
e) allarticolo 13, comma 6, dopo le parole: «in materia di segreto industriale,» sono inserite le seguenti: «il quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero,».
3. Entro il 28 febbraio 2010 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui allarticolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, le informazioni relative al quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero, di cui allarticolo 13, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato dal comma 2, lettera e), del presente articolo, negli anni 2006, 2007 e 2008.
Art. 23.
(Disposizioni in materia di tempo legale,
anche in attuazione della direttiva
2000/84/CE)
1. A decorrere dallanno 2010 il periodo dellora estiva, in attuazione della direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, ha inizio alle ore 1,00 del mattino, tempo universale coordinato, dellultima domenica di marzo e termina alle ore 1,00 del mattino, tempo universale coordinato, dellultima domenica di ottobre.
2. Il regio decreto 10 agosto 1893,
n. 490, e la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, sono abrogati.
3. Dallattuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Gli organismi pubblici provvedono alle attività previste dal presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 24.
(Princìpi e criteri direttivi per lattuazione della direttiva 2009/44/CE)
Nellesercizio della delega per lattuazione della direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti, il Governo è tenuto al rispetto, oltre che dei princìpi e criteri direttivi generali di cui allarticolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva 2009/44/CE, tenuto conto anche degli sviluppi recenti che hanno interessato il settore europeo del post-trading, le opportune modifiche alle norme concernenti lambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina sulla definitiva degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, con particolare riferimento ai sistemi interoperabili, alloperatore del sistema e al giorno lavorativo;
b)
nel caso di sistemi interoperabili, prevedere norme che favoriscano il
coordinamento delle regole sul momento di immissione e irrevocabilità
di ordini di trasferimento in detti sistemi al fine di evitare incertezze
giuridiche in caso di inadempimento;
c)
prevedere, in conformità alla direttiva 2009/44/CE, le opportune
modifiche alle norme concernenti lambito di applicazione e il regime
giuridico della disciplina in materia di garanzie finanziarie, con particolare
riferimento ai crediti dati in garanzia, anche mediante il coordinamento
tra lesigenza di limitare le formalità amministrative gravanti
sui soggetti che costituiscono e utilizzano la garanzia e il fine di tutelare
il creditore ceduto e i terzi;
d)
introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di
derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa
da attuare, al fine di realizzarne il migliore coordinamento;
e)
rivedere, ove necessario, la disciplina delle insolvenze di mercato di
cui agli articoli 72 e 202 del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, tenuto conto dellobiettivo di ridurre le turbative
ai sistemi derivanti dallinsolvenza di un partecipante.
Art. 25.
(Delega al Governo per il recepimento delle raccomandazioni della Commissione europea 2004/913/CE e 2009/385/CE in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per lattuazione delle sezioni II e III della raccomandazione 2004/913/CE della Commissione, del 14 dicembre 2004, e della sezione II, paragrafi 5 e 6, della raccomandazione 2009/385/CE della Commissione, del 30 aprile 2009.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alle raccomandazioni 2004/913/CE e 2009/385/CE e delle seguenti previsioni:
a) prevedere che le società quotate rendano pubblica una relazione sulle remunerazioni che illustri in apposita sezione la loro politica in materia di remunerazione dei componenti dellorgano di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche per lesercizio finanziario successivo;
b)
anche al fine di assicurare la trasparenza dell attuazione della
politica di remunerazione, prevedere che la relazione sulla remunerazione
illustri in apposita sezione i compensi corrisposti nellesercizio
di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma ai componenti degli
organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti
con responsabilità strategiche;
c)
ferme restando le disposizioni legislative che disciplinano la competenza
a determinare la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione,
stabilire il coinvolgimento dellassemblea dei soci nellapprovazione
della politica di remunerazione;
d)
prevedere che il trattamento economico onnicomprensivo dei componenti dellorgano
di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità
strategiche di banche ed istituti di credito di cui al testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, nonché delle società quotate,
non possa superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento;
e)
prevedere che i sistemi retributivi degli amministratori e dei membri del
consiglio di amministrazione degli istituti di credito non debbano essere
in contrasto con le politiche di prudente gestione del rischio della banca
e con le sue strategie di lungo periodo, stabilendo altresì il divieto
di includere le stock option e le azioni di cui allarticolo
51, comma 2, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano i medesimi
soggetti di cui alla presente lettera;
f)
per quanto occorra, attribuire alle amministrazioni o alle autorità
di vigilanza competenti i poteri regolamentari per lattuazione delle
norme emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo.
Art. 26.
(Attuazione dei regolamenti (CE)
n. 1198/2006,
n. 178/2002 e n. 2065/2001)
1. Al fine di dare attuazione allarticolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006:
a) il Governo individua, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nellambito delle amministrazioni, le autorità competenti in materia di gestione, certificazione e controllo nelle procedure di erogazione dei contributi comunitari, di cui allarticolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b);
b) lAgenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è designata autorità di audit ai sensi dellarticolo 58, paragrafo 1, lettera c).
2. In attuazione degli adempimenti e degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, dal regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione, del 22 ottobre 2001, dagli articoli 5, paragrafo 5, 55 e 103 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, nonché dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, lautorità competente è individuata ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter dellarticolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ove è già allocato il Sistema integrato di gestione e controllo ai sensi degli articoli 57 e 59 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, contenente il fascicolo della pesca e dellacquacoltura di cui allarticolo 17-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
3. Dallattuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 27.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato allalimentazione umana)
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto della vigente normativa attuativa della direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato allalimentazione umana, come modificata dalla direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, ferma restando la disciplina vigente in materia di latte destinato ai lattanti e alla prima infanzia, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui allarticolo 2 della presente legge e nel rispetto del principio di differenziazione degli ambiti di disciplina tecnica e normativa. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, delleconomia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per i rapporti con le regioni, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari secondo le procedure di cui allarticolo 1. Il decreto legislativo prevede, in particolare, che le modificazioni da apportare, in recepimento di direttive comunitarie, alle indicazioni tecniche recate dagli allegati annessi al medesimo decreto legislativo siano adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine.
Art. 28.
(Disposizioni per ladeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 1249/2008 della Commissione, relativi alla classificazione delle carcasse suine)
1. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, i titolari degli stabilimenti di macellazione di suini sono tenuti a classificare e identificare le carcasse e mezzene dei suini abbattuti mediante marchiatura o etichettatura, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell11 luglio 2009.
2. La classificazione di cui al comma
1 è effettuata ad opera di personale tecnico, autorizzato dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali 30 dicembre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2005.
3. I titolari degli stabilimenti di
cui al comma 1 sono tenuti a rilevare i prezzi di mercato delle carcasse
e mezzene classificate e a trasmettere le informazioni secondo le indicazioni
contenute nel citato decreto ministeriale 8 maggio 2009. Le carcasse sono
presentate secondo quanto previsto allallegato V, lettera B, paragrafo
III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
4. Salvo che il fatto costituisca
reato, il titolare dello stabilimento che non ottemperi allobbligo
di classificazione e di identificazione delle carcasse e mezzene di suini,
previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro
18.000.
5. Salvo che il fatto costituisca
reato, il titolare dello stabilimento che vìola le disposizioni
di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.
6. Salvo che il fatto costituisca
reato, il tecnico che effettua le operazioni di classificazione e di identificazione
di cui al comma 1 in maniera difforme da quella prevista dalla normativa
comunitaria e nazionale è punito:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformità rilevata al controllo su un numero di almeno sessanta carcasse supera la percentuale del 10 per cento;
b) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000, se effettua la classificazione senza avere ottenuto lautorizzazione ministeriale.
7. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), se i controlli rilevano che il tecnico ha reiteratamente effettuato le operazioni di classificazione e identificazione in maniera difforme, può essere disposta, a seguito di una diffida ministeriale, la sospensione o revoca dellautorizzazione.
8. Per lapplicazione delle sanzioni
amministrative di cui al presente articolo si applica il procedimento previsto
dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Il controllo per lapplicazione
del presente articolo è esercitato ai sensi dellarticolo 18
del citato decreto ministeriale 8 maggio 2009. A tal fine si applica, per
quanto compatibile, la procedura di cui allarticolo 3-ter,
comma 3, della legge 8 agosto 1997, n. 213.
10. Allattuazione del presente
articolo si provvede nellambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 29.
(Delega al Governo per il riassetto
della
normativa in materia di pesca
e acquacoltura)
1. Il Governo, per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nonché del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto, il riordino, il coordinamento e lintegrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un unico testo normativo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo multifunzionale dellimpresa di pesca e acquacoltura, anche attraverso la concentrazione dellofferta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
b) eliminare
duplicazioni e semplificare la normativa in materia di pesca e di acquacoltura;
c)
favorire lo sviluppo delle risorse marine e dellacquacoltura, privilegiando
le iniziative dellimprenditoria locale, anche con il sostegno della
multifunzionalità dellazienda di pesca e di acquacoltura anche
allo scopo di creare fonti alternative di reddito;
d)
armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di
frodi nel settore ittico e dellacquacoltura al fine di tutelare maggiormente
i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio;
e) individuare
idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di
assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dellacquacoltura
e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare;
f) prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
g) assicurare
la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie
in materia di pesca;
h)
assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro e della previdenza
sociale con particolare riferimento al decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori della
pesca e dellacquacoltura per favorire lemersione delleconomia
irregolare e sommersa, anche individuando i presupposti per listituzione
di distretti ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse
naturali e della biodiversità.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il Governo trasmette alle Camere
gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dallanalisi
tecnico-normativa e dallanalisi dellimpatto della regolamentazione,
per lespressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta
giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi.
Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
4. Entro due anni dalla data di entrata
in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate
disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di
cui ai commi da 1 a 3.
Art. 30.
(Disposizioni per ladeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e modifiche allarticolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo)
1. Al fine di garantire il corretto adempimento di quanto disposto dallarticolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, e successive modificazioni, relativo al finanziamento della politica agricola comune, allarticolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dopo le parole: «interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare» sono inserite le seguenti: «nonché per le altre finalità istituzionali dellAGEA».
2. Allarticolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti».
Art. 31.
(Disposizioni per lapplicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 617/2008 in materia di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile)
1. Sono autorizzati a produrre uova da cova e pulcini, come definiti allarticolo 1 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, gli stabilimenti registrati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dellarticolo 2 del medesimo regolamento (CE) n. 617/2008, nonché gli stabilimenti non vincolati dalle norme relative alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile di cui allallegato XIV, lettera C, paragrafo I, numero 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007. l titolari dei centri di incubazione registrati sono tenuti, ai sensi dellarticolo 8 del regolamento (CE) n. 617/2008, a comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro la prima decade del mese successivo a quello di riferimento, i dati produttivi mensili relativi alla propria attività, comprendenti il numero di uova, suddivise per specie, per categoria e per tipo, messe ad incubare ed il numero di pulcini usciti dal guscio, destinati ad essere effettivamente utilizzati.
2. Leventuale cessazione o interruzione
temporanea dellattività degli stabilimenti registrati, nonché
ogni variazione di potenzialità lavorativa, di ragione sociale o
trasferimento di sede, deve essere comunicata al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali entro dieci giorni dal verificarsi dellevento.
3. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, fatta salva lapplicazione della relativa
sanzione amministrativa pecuniaria, può provvedere alla sospensione,
per un massimo di due anni, dellautorizzazione a svolgere lattività
di produzione di uova da cova o di pulcini di cui al comma 1 nei casi seguenti:
a) quando limpresa produttrice di pulcini ometta di comunicare i dati statistici della propria attività per due volte consecutive o per più di due volte nel corso dello stesso anno solare;
b) quando limpresa produttrice di pulcini ometta di comunicare il proprio patrimonio di volatili per due volte consecutive o per più di due volte nel corso dello stesso anno solare.
4. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute
nel presente articolo, sempre che il fatto non costituisca reato, sono
applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di seguito indicate, aumentate
da un terzo fino alla metà dellimporto massimo in caso di
reiterazione:
a) da euro 1.000
a euro 6.000 a carico di chiunque produca uova da cova o pulcini senza
lautorizzazione di cui al comma 1;
b) da
euro 1.000 a euro 6.000 nei casi di cui al comma 3, lettere a) e
b);
c)
da euro 0,02 a euro 0,12 per uovo a carico di chiunque metta in incubazione
o detenga uova da cova non stampigliate secondo la normativa vigente o
con stampigliatura illeggibile;
d)
da euro 25 a euro 150 per uovo a carico di chiunque venda, detenga per
la vendita, o ponga altrimenti in commercio per uso alimentare umano uova
da cova incubate;
e) da
euro 500 a euro 3.000 a carico di chiunque non rispetti le prescrizioni
relative alla pulizia, al contenuto ed alla etichettatura degli imballaggi
contenenti uova da cova e pulcini di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento
(CE) n. 617/2008;
f) da
euro 500 a euro 3.000 a carico di chiunque non rispetti gli obblighi di
tenuta dei documenti di accompagnamento delle spedizioni di partite di
uova da cova e pulcini di cui allarticolo 5 del regolamento (CE)
n. 617/2008;
g) da
euro 500 a euro 3.000 a carico dei centri dincubazione che omettano,
anche solo parzialmente, di tenere le registrazioni relative alla data
di messa in incubazione, alla data di schiusa, al numero di uova ritirate
dallincubatrice e allidentità degli acquirenti, previste
dallarticolo 6 del regolamento (CE) n. 617/2008.
5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatta salva lapplicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, può revocare lautorizzazione di cui al comma 1 nei casi più gravi di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Nellambito del controllo
delle partite di uova da cova, è ammessa una tolleranza del 5 per
cento per le uova con indicazioni illeggibili.
7. Per lapplicazione delle sanzioni
amministrative di cui al presente articolo si applica il procedimento previsto
dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, emanato dintesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità applicative
del presente articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al periodo precedente, è abrogata la legge 13 maggio
1966, n. 356.
9. Dallattuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 32.
(Modifiche alla legge 7 luglio 2009, n. 88, e alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo)
1. La lettera a) del comma 1 dellarticolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, è sostituita dalla seguente:
«a) preservare
e promuovere lelevato livello qualitativo e di riconoscibilità
dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica, anche attraverso
interventi di valorizzazione e diffusione della tradizione e delle produzioni
enologiche dei siti italiani UNESCO, di cui allarticolo 4 della legge
20 febbraio 2006, n. 77, e successive modificazioni».
2. Per i fini di cui alla lettera a) del
comma 1 dellarticolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, come
sostituita dal comma 1 del presente articolo, alla legge 20 febbraio 2006,
n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo
4:
1)
al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) alla
valorizzazione e alla diffusione del patrimonio enologico caratterizzante
il sito, nellambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale
enogastronomico e agro-silvo-pastorale»;
2)
al comma 2, dopo le parole: «dintesa con il Ministro dellambiente
e della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «e
del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;
b) allarticolo
5, comma 3, le parole: «Il Ministro dellambiente e della tutela
del territorio designa» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro
dellambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali designano ciascuno».
Art. 33.
(Modificazioni al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, per la corretta applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 1580/2007)
1. Al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 2, comma 1, le parole: «dellarticolo 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «dellarticolo 9 del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni»;
b) allarticolo
2, comma 2, le parole: «di cui allarticolo 4, paragrafo 3, del
citato regolamento (CE) n. 1148/2001, rilasciata dalle competenti
autorità regionali, appone sui colli letichetta conforme allallegato
III del medesimo regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui allarticolo 11, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1580/2007,
rilasciata dallAgecontrol S.p.a. ai sensi dellarticolo 18 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, e
del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
25 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del
1º agosto 2009, appone sui colli letichetta conforme allallegato
II del medesimo regolamento»;
c)
allarticolo 3, comma 1, le parole: «regolamento (CE) n. 1148/2001
della Commissione, del 12 giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti:
«regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre
2007»;
d)
allarticolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque omette di fornire agli organismi di controllo le informazioni
richieste dai suddetti organismi e previste dal citato regolamento (CE)
n. 1580/2007, ovvero le fornisce in maniera difforme, è
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a euro 1.550»;
e) allarticolo
4, comma 1, le parole: «a norma dellarticolo 2 del regolamento
(CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996» sono sostituite
dalle seguenti: «a norma degli articoli 113 e 113-bis del regolamento
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e successive
modificazioni»;
f) allarticolo 4, comma 2, le parole: «allarticolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «allarticolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni».
Art. 34.
(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro lintroduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui allarticolo 2, previo parere dei competenti organi parlamentari e secondo le procedure di cui allarticolo 1, commi 2, 3 e 4, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Tali disposizioni devono contenere misure efficaci per evitare che siano messe in commercio sostanze pericolose, con particolare riferimento alla fase dellimportazione e dello stoccaggio, anche mediante ladozione di etichettature che possano consentire la tracciabilità dei prodotti sin dalla loro produzione.
Art. 35.
(Vendita e somministrazione
di bevande
alcoliche in aree pubbliche)
1. Il comma 2 dellarticolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, è sostituito dal seguente:
«2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate».
Art. 36.
(Disposizioni per lapplicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 e del regolamento (CE) n. 1019/2002)
1. Allarticolo 17, comma 6, della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sulla base dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalla presente legge».
Art. 37.
(Delega al Governo per lattuazione
della
direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza
dei giocattoli)
1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui allarticolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere il coordinamento delle disposizioni attuative della delega con quelle previste dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante attuazione della direttiva 88/378/CEE relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, prevedendo in particolare che il Ministero dello sviluppo economico eserciti la vigilanza sui controlli sulla sicurezza dei giocattoli;
b)
prevedere, anche allo scopo di ottemperare al disposto dellarticolo
18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che il Ministero dello sviluppo economico
si avvalga, per lo svolgimento delle attività di controllo e di
vigilanza, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nellambito delle funzioni attribuite dallarticolo 20 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché della collaborazione
del Corpo della guardia di finanza, conformemente al dettato dellarticolo
2, comma 2, lettera m), e dellarticolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
c)
prevedere che, con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega di
cui al presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico,
vengano impartite le necessarie disposizioni atte a garantire il coordinamento
tra le funzioni assegnate in fase di attuazione della delega al suddetto
Ministero dello sviluppo economico e quelle attribuite alle altre amministrazioni
preposte alla vigilanza del mercato in materia di sicurezza dei giocattoli,
per gli aspetti di specifica competenza;
d)
prevedere, in sede di attuazione dellarticolo 50 della direttiva
2009/48/CE, le fattispecie di divieto di immissione sul mercato, nonché
quelle di richiamo e di ritiro del prodotto, per le ipotesi di giocattoli
privi di documentazione tecnica idonea a provare la sicurezza del prodotto,
nonché mancanti di marcatura CE, e la relativa disciplina di notifica
immediata alla parte interessata, con lindicazione dei mezzi di ricorso
previsti dallordinamento.
2. Allattuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nellambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 38.
(Delega al Governo per lattuazione della direttiva 2008/6/CE, in materia di completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui allarticolo 1, uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui allarticolo 2, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) determinare, nel contesto di piena apertura del mercato, le condizioni concernenti la fornitura dei servizi postali e del servizio postale universale, nonché di accesso agli elementi dellinfrastruttura della rete o dei servizi postali a condizioni trasparenti e non discriminatorie, assicurando, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 8 della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, che a far data dal 31 dicembre 2010 non siano concessi né mantenuti in vigore diritti esclusivi o speciali per lesercizio e la fornitura di servizi postali;
b)
garantire che la fornitura dei servizi postali risponda alle esigenze essenziali,
come definite dalla direttiva 2008/6/CE, con particolare riferimento al
rispetto del principio di non discriminazione nonché delle condizioni
di lavoro previste dalla legislazione nazionale e dalla contrattazione
collettiva di lavoro di riferimento;
c)
garantire che la designazione del fornitore del servizio postale universale
copra un periodo sufficiente ad assicurarne la redditività degli
investimenti. Fissare i princìpi tariffari e di trasparenza contabile.
Fissare princìpi e criteri ai fini del calcolo per la determinazione
del costo netto della fornitura del servizio universale in conformità
a quanto previsto dallarticolo 14 della direttiva 97/67/CE, e successive
modificazioni, nonché dallallegato I alla direttiva 97/67/CE
in materia di orientamenti per il calcolo delleventuale costo netto
del servizio universale;
d)
prevedere per gli operatori autorizzati e licenziatari obblighi in merito
alla qualità, alla disponibilità e allesecuzione dei
servizi, ovvero obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di
condivisione dei costi di cui allarticolo 7 della direttiva 97/67/CE,
e successive modificazioni;
e)
determinare norme di qualità per la fornitura del servizio universale
e la creazione di un sistema che ne garantisca il rispetto, compatibili
con le norme di qualità fissate per i servizi transfrontalieri intracomunitari;
prevedere la revisione delle fattispecie sanzionatorie a carico del fornitore
del servizio universale nonché degli altri operatori postali con
una diversa graduazione degli importi delle sanzioni stesse nellambito
delle previsioni di cui allarticolo 2, comma 1, lettera c),
della presente legge;
f)
assicurare larmonizzazione delle norme tecniche;
g)
assicurare che i fornitori di servizi postali forniscano, in particolare
alle autorità nazionali di regolamentazione, tutte le informazioni,
anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio
universale;
h)
assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione
dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del servizio universale
e degli altri operatori postali;
i)
assicurare il coordinamento con le disposizioni in materia di servizi postali
previste nel codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
l)
prevedere, in conformità al considerando 58) della direttiva 2008/6/CE,
che in caso di conflitto fra una disposizione del decreto di recepimento
della medesima direttiva ed il decreto di recepimento della direttiva 2006/123/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa
ai servizi nel mercato interno, le disposizioni del decreto di recepimento
di cui al presente articolo prevalgano e si applichino pienamente al settore
postale;
m)
prevedere che dallattuazione del presente articolo non derivino nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 39.
(Modifiche al capo II del decreto legislativo n. 286 del 2005, in materia di attuazione della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri)
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dellarticolo
18, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) 21
anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è
richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, a condizione di
aver seguito il corso formazione iniziale accelerato di cui allarticolo
19, comma 2-bis»;
b) al comma 2-bis
dellarticolo 19, le parole: «lettere b), d) ed e)»
sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), b-bis), d) ed e)».
Art. 40.
(Princìpi e criteri direttivi per lattuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali)
1. Il decreto legislativo per lattuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, è adottato entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definire lambito
di applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE,
emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo, agli aeroporti
aperti al traffico commerciale il cui volume di traffico annuale superi
la soglia di cinque milioni di movimenti passeggeri, anche in revisione
del regime previsto dal decreto-legge 30 settembre 2005, n. 209, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, a condizione che
i diritti aeroportuali a carico degli utenti per lutilizzo delle
infrastrutture e dei servizi forniti dagli aeroporti siano:
1)
determinati secondo criteri rispondenti a requisiti di oggettività,
trasparenza, pertinenza, ragionevolezza, non discriminazione e consultazione
degli utenti;
2)
adottati allesito di procedure di consultazione tra il gestore aeroportuale
e gli utenti dellaeroporto o loro rappresentanti;
3)
sottoposti alla vigilanza dellautorità indipendente di cui
alla lettera d) che, in caso di disaccordo tra le parti, provvede,
entro un termine perentorio, a valutare le proposte del gestore aeroportuale,
adottando una decisione provvisoria sulla misura dei diritti da applicare;
b) prevedere apposito regime per gli aeroporti con un volume di traffico passeggeri inferiore ai cinque milioni di movimenti passeggeri, anche in unottica di liberalizzazione, con riferimento alla determinazione della misura dei diritti aeroportuali corrisposti dagli utenti per lutilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti in regime di esclusiva, nel rispetto dei requisiti di oggettività, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza, consultazione degli utenti e non discriminazione e in linea con la media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche di traffico;
c)
escludere dallapplicazione delle norme di recepimento della direttiva
2009/12/CE i diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione
aerea di rotta e terminale di cui al regolamento (CE) n. 1794/2006
della Commissione, del 6 dicembre 2006, i diritti riscossi a compenso dei
servizi di assistenza a terra di cui allallegato della direttiva
96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, e i diritti riscossi per finanziare
lassistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone
con mobilità ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006;
d)
designare lEnte nazionale per laviazione civile (ENAC) quale
autorità nazionale di vigilanza, nel rispetto dei requisiti previsti
dallarticolo 11 della direttiva 2009/12/CE, con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili;
e)
istituire un meccanismo di finanziamento dellautorità nazionale
di vigilanza attraverso limposizione di diritti a carico degli utenti
dellaeroporto e dei gestori aeroportuali nella misura utile a garantire
i costi diretti ed indiretti connessi alla costituzione o al potenziamento
di unapposita struttura;
f) attribuire
allautorità nazionale di vigilanza, escludendo lapplicazione
delle previsioni di cui allarticolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva
2009/12/CE, compiti di regolazione economica con lapprovazione dei
sistemi di tariffazione e dellammontare dei diritti, inclusi metodi
di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati,
che garantiscano annualmente gli incrementi inflattivi; i sistemi di tariffazione
devono risultare orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi,
a obiettivi di efficienza nonché, nellambito di una crescita
bilanciata della capacità aeroportuale, allincentivazione
degli investimenti correlati allinnovazione tecnologica e sicurezza
dello scalo ed alla qualità dei servizi, senza escludere una modulazione
dei diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi
motivi ambientali;
g) prevedere,
laddove il numero degli utenti dellaeroporto che desiderano avere
accesso ai servizi personalizzati o a un terminale o parte di un terminale
specializzato ecceda il numero degli utenti che è possibile accogliere
a causa di vincoli di capacità, che laccesso venga determinato
in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori,
proposti dal gestore aeroportuale ed approvati dallautorità
nazionale di vigilanza;
h)
ammettere la tutela giurisdizionale avverso le decisioni dellautorità
nazionale di vigilanza che sono da qualificare vincolanti e che vengono
adottate di regola entro un termine perentorio dal deferimento della questione;
i)
prevedere che la sostituzione del sistema tariffario vigente, correlato
allattuazione di specifiche disposizioni del citato decreto-legge
n. 209 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del
2005, abbia luogo allorché il gestore aeroportuale interessato introduca
il nuovo regime tariffario derivante dalle norme di recepimento della direttiva
2009/12/CE.
Art. 41.
(Recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE. Disposizioni in materia di emoderivati, adeguamento alla farmacopea europea e disposizioni sullubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dellUnione europea)
1. Allarticolo 26 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Alla raccolta e al controllo del
sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali
si applica quanto disposto dal presente decreto. Per il raggiungimento
degli obiettivi di cui allarticolo 2, paragrafo 3, della direttiva
2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, il plasma raccolto
in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di medicinali
emoderivati, devono rispondere ai requisiti previsti dalla vigente farmacopea
europea ed alle direttive europee applicabili, anche in considerazione
di quanto previsto dallarticolo 135, comma 2, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219. Con modalità da individuare con il decreto
di cui allarticolo 16, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
e nel rispetto degli obiettivi di cui allarticolo 110 della direttiva
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001,
sono comunque ammessi alla lavorazione per la produzione di medicinali
emoderivati da commercializzare al di fuori dellUnione europea il
plasma ed i relativi intermedi provenienti dai centri di raccolta e produzione
di Paesi terzi. Il decreto di cui al periodo precedente è adottato
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione».
2. Allarticolo 15 della legge 21 ottobre
2005, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini della stipula delle convenzioni
di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione
di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, disporre di
avanzata tecnologia e avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il processo
di frazionamento ubicati nei Paesi dellUnione europea in cui il plasma
raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro. I suddetti centri
ed aziende devono produrre, in un regime di libero mercato compatibile
con lordinamento comunitario, i farmaci emoderivati oggetto delle
convenzioni di cui al comma 1, dotati dellautorizzazione allimmissione
in commercio in Italia».
3. Trascorsi trentasei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, la disciplina di cui al comma 2 dellarticolo
15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, come sostituito dal presente articolo,
è rivista alla luce delle evidenze emerse dallapplicazione
delle convenzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 15.
4. Il decreto di cui allarticolo
15, comma 5, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è adottato entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Lultimo periodo del comma
5 dellarticolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è soppresso.
Art. 42.
(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari)
1. Il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delleconomia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290, con le modalità e secondo i princìpi di cui allarticolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere procedure semplificate per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni allimmissione in commercio, in particolare in riferimento alle modalità di etichettatura dei prodotti fitosanitari;
b) rimodulare
la trasmissione dei dati di vendita e di esportazione dei prodotti fitosanitari
in via telematica o su supporto magnetico;
c) ridefinire
la disciplina di autorizzazione alla immissione in commercio per particolari
prodotti utilizzati in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale;
d) ridefinire
la disciplina in merito al rilascio dellautorizzazione allacquisto
ed allimpiego dei prodotti fitosanitari e relativi registri dei trattamenti
effettuati, di cui agli articoli 25, 26, 27 e 42 del citato decreto del
Presidente della Repubblica.
2. Dallattuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.
3. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Art. 43.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE)
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo
1, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle
specie di uccelli di cui allarticolo 1 della direttiva 79/409/CEE
del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze
ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche
e ricreative secondo i dettami della Guida alla disciplina della
caccia nellambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione
degli uccelli selvatici della Commissione europea quale documento
di orientamento relativo alla caccia per un prelievo praticato in forma
sostenibile, a norma della direttiva 79/409/CEE, e delle modifiche in prosieguo
proposte, nel rispetto del testo della direttiva e dei princìpi
generali sui quali si basa la legislazione comunitaria nella specifica
materia»;
b) allarticolo
1, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Il Ministro per le politiche
europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione
europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche
e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle
specie di uccelli di cui allarticolo 1 della direttiva 79/409/CEE,
nonché quelle sullapplicazione pratica della presente legge,
limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE»;
c) allarticolo
18, comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I
termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie
in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali,
anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui allarticolo
l della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le
fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici,
durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.
Nelladottare i provvedimenti di cui al periodo precedente le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano sono obbligate ad acquisire
il parere preventivo dellIstituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA) ai fini della validazione delle analisi scientifiche
e ornitologiche redatte secondo i princìpi della direttiva europea
su cui si basano i provvedimenti regionali. Ferme restando le disposizioni
relative agli ungulati, per le specie di mammiferi di cui è consentito
il prelievo venatorio ai sensi del presente articolo, le regioni e le province
autonome sono obbligate, nellapprovazione dei calendari venatori,
al rispetto dellarco temporale compreso tra il 1º settembre
ed il 31 gennaio»;
d)
allarticolo 18, comma 2, il terzo periodo è sostituito dal
seguente: «I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva
79/409/CEE per le specie in essa tutelate»;
e)
allarticolo 20, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente
allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dellUnione
europea, previa consultazione della Commissione europea»;
f) allarticolo
21, comma 1, lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché
disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le
deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge»;
g)
allarticolo 21, comma 1, lettera bb), dopo le parole: «detenere
per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».
Art. 44.
(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,
recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori
uso)
1. Il comma 15 dellarticolo
5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, è sostituito
dal seguente:
«15. Le imprese esercenti attività
di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, possono
consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo
stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione
di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio
di raccolta, ai seguenti soggetti:
a) direttamente
ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti allAlbo
nazionale dei gestori ambientali;
b)
ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti perché
provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3;
c)
ad impianti autorizzati allo stoccaggio o messa in riserva provvisoria
(operazioni di smaltimento di tipo 015 o di recupero di tipo R13) che non
trattano veicoli fuori uso».
Art. 45.
(Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio
2006, n. 36, in materia di riutilizzo
di documenti nel settore pubblico)
1. Al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:
a) allarticolo 1, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono fatti salvi larticolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e larticolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681. Ove consentito, il riutilizzo avviene secondo le modalità previste dal presente decreto»;
b)
allarticolo 2, comma 1, lettera i), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, o che ne ha la disponibilità»;
c)
allarticolo 3, comma 1:
1) la lettera f) è abrogata;
2) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o per motivi di tutela del segreto statistico, quali disciplinati dallarticolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,»;
d) allarticolo
4, comma 1:
1)
la lettera d) è abrogata;
2) la lettera f) è abrogata;
e) allarticolo 5, comma 3, dopo le parole: «numerose o complesse.» è aggiunto il seguente periodo: «In caso di decisione negativa, il titolare del dato comunica al richiedente i mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare la decisione»;
f)
allarticolo 6, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«o in qualsiasi altra forma in cui gli stessi siano comunque disponibili»;
g) allarticolo
7:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni di cui allarticolo 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
2) al comma 2, alle parole: «utile da determinare» è premessa la seguente: «congruo».
Art. 46.
(Delega al Governo per il riordino, lattuazione e ladeguamento della normativa interna ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga)
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri della giustizia, dellinterno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delleconomia e delle finanze e per le politiche europee, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche antidroga, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in tema di precursori di droghe. I suddetti decreti sono adottati per dare attuazione al regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell11 febbraio 2004, al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e al regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione, dell8 aprile 2009, anche attraverso la modifica, il riordino e, ove occorra, labrogazione delle norme contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato: «testo unico».
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati altresì nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, anche al fine di individuare gli organi competenti alladozione degli adempimenti previsti dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:
a) prevedere lutilizzo delle locuzioni «precursori di droghe» o «sostanze classificate», in luogo di quelle utilizzate nel testo unico;
b)
prevedere la distinzione, anche allinterno del medesimo testo unico,
tra le disposizioni concernenti i precursori di droghe e quelle relative
alle sostanze stupefacenti e psicotrope;
c)
definire le modalità di rilascio, sospensione e ritiro delle licenze
per lutilizzo dei precursori di droghe classificati nella categoria
1 dellallegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dellallegato
al regolamento (CE) n. 111/2005, e relative esclusioni; definire le
modalità di rilascio di licenze speciali agli enti e alle istituzioni
di cui agli articoli 3 del regolamento (CE) n. 273/2004 e 12 del regolamento
(CE) n. 1277/2005;
d)
prevedere la regolamentazione del registro degli operatori di precursori
di droghe classificati nella categoria 2 dellallegato I al regolamento
(CE) n. 273/2004 e dellallegato al regolamento (CE) n. 111/2005
e, solo per le attività di esportazione, nella categoria 3 dei medesimi
allegati; prevedere la definizione delle modalità di registrazione;
e) prevedere
la regolamentazione delle transazioni intracomunitarie di precursori di
droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dellallegato I al regolamento
(CE) n. 273/2004 e dellallegato al regolamento (CE) n. 111/2005;
f)
prevedere la regolamentazione delle transazioni con Paesi terzi di precursori
di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dellallegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dellallegato al regolamento (CE)
n. 111/2005;
g) prevedere
la regolamentazione dellobbligo di rendicontazione annuale per precursori
di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dellallegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dellallegato al regolamento (CE)
n. 111/2005;
h) prevedere
la regolamentazione delle attività di vigilanza e di ispezione.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
altresì informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi,
al fine di sanzionare le violazioni alle norme contenute nei regolamenti
(CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:
a) sanzionare come
delitto, nel rispetto dei limiti massimi edittali fissati nellarticolo
73, comma 2-bis, del testo unico, le condotte, individuate nei termini
e nei limiti di cui ai citati regolamenti comunitari, di illecita immissione
sul mercato, importazione ed esportazione di precursori di droghe classificati
nelle categorie 1 e 2 dellallegato I al regolamento (CE) n. 273/2004
e dellallegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché
di illecito possesso dei precursori di droghe classificati nella predetta
categoria 1. Prevedere, in particolare, un più grave trattamento
sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze
stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi,
la revoca della licenza ad operare con precursori di droghe classificati
nella categoria 1 dellallegato I al regolamento (CE) n. 273/2004
e dellallegato al regolamento (CE) n. 111/2005, con divieto
di ulteriore rilascio, nonché la sospensione dellattività
svolta dalloperatore con riferimento ai precursori di droghe classificati
nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, elevando fino alla metà
la durata di tali sanzioni, rispetto a quanto previsto dallarticolo
70 del testo unico;
b) sanzionare
come delitto punibile con la reclusione fino a cinque anni e con la multa
fino a euro 3.000 le condotte, individuate nei termini e nel limiti di
cui ai citati regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005, di illecita
esportazione di sostanze classificate nella categoria 3 dellallegato
I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dellallegato al regolamento
(CE) n. 111/2005. Prevedere, in particolare, un più grave trattamento
sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze
stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi,
la revoca della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria
1 dei predetti allegati, con divieto di ulteriore rilascio, nonché
la sospensione dellattività svolta dalloperatore con
riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti
allegati, nei limiti di durata previsti dallarticolo 70 del testo
unico;
c)
sanzionare come contravvenzione punibile con larresto fino ad un
anno o con lammenda da euro 300 a euro 3.000, salvo che il fatto
costituisca più grave reato:
1) le condotte di impedimento o di ostacolo alle attività di vigilanza, controllo ed ispezione, come individuate dai citati regolamenti;
2)
linosservanza, da parte degli operatori, degli obblighi di comunicazione
imposti dallarticolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004,
dallarticolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 111/2005,
e dagli articoli 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1277/2005;
3)
la violazione dellobbligo, individuato nei termini e nei limiti di
cui ai regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 1277/2005, di fornire
le sostanze classificate nella categoria 1 dellallegato I al regolamento
(CE) n. 273/2004 e dellallegato al regolamento (CE) n. 111/2005,
solo a determinati soggetti;
d) prevedere, nei casi di cui alla lettera c), la possibilità di revocare la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dellallegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dellallegato al regolamento (CE) n. 111/2005 solo a determinati soggetti, con divieto di ulteriore rilascio, nonché di sospendere lattività svolta dalloperatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dallarticolo 70 del testo unico;
e)
sanzionare come illecito amministrativo, punibile con la sanzione pecuniaria
non inferiore ad euro 600 nel minimo e non superiore ad euro 6.000 nel
massimo, la violazione degli ulteriori obblighi posti a carico degli operatori
dai predetti regolamenti comunitari, tra cui gli obblighi di comunicazione,
dichiarazione, documentazione ed etichettatura. Prevedere, in tali casi,
la possibilità di sospendere la licenza ad operare con sostanze
classificate nella categoria 1 dellallegato I al regolamento (CE)
n. 273/2004 e dellallegato al regolamento (CE) n. 111/2005,
nonché lattività svolta dalloperatore con riferimento
alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati,
nei limiti di durata previsti dallarticolo 70 del testo unico;
f) prevedere
la disciplina dellobbligo di comunicare alcune transazioni commerciali,
tra cui quelle verso i Paesi extracomunitari segnalati dal regolamento
(CE) n. 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009,
per la necessità di adeguati monitoraggi, nonché altre transazioni
individuate sulla base di criteri quantitativi ovvero in relazione alla
tipologia delle sostanze classificate, alla Direzione centrale per i servizi
antidroga, ai fini della prevenzione e repressione del traffico illecito,
sanzionando le condotte in violazione di tale obbligo ai sensi delle lettere
c) e d);
g)
prevedere la possibilità, nei procedimenti penali per i delitti
di cui alle lettere a) e b), di ritardare lemissione
o lesecuzione dei provvedimenti di arresto o di sequestro, e di compiere
le ulteriori attività previste dallarticolo 98 del testo unico;
h) prevedere,
tra le ipotesi di reato di cui allarticolo 74 del testo unico, quella
in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più
delitti tra quelli indicati nella lettera a).
Art. 47.
(Attuazione della direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa allimmissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda lestensione di determinati periodi di tempo)
1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, sono apportate le seguenti modifiche:
a) allarticolo
13:
1)
al comma 1, lettera c), numero 1), le parole: «per un periodo
di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo
di quattordici anni»;
2) al comma 2, lettera c), numero 1), le parole: «per un periodo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di quattordici anni»;
b) allarticolo 17, comma 1, le parole: «per un periodo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di quattordici anni».
Art. 48.
(Obblighi di monitoraggio in materia di Servizi di interesse economico generale)
1. Il Ministro per le politiche europee, nellambito delle competenze di cui allarticolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, assicura ladempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dellUnione europea in materia di Servizi di interesse economico generale, ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche triennali di cui allarticolo 8 della decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005.
2. Con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità attuative del
comma 1.
3. Dallattuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate
a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono
le attività previste dal presente articolo con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 49.
(Riconoscimento delle navi officina e navi frigorifero nonché modifica allarticolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194)
1. Il Ministero della salute riconosce, ai sensi dellarticolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, le navi officina e le navi frigorifero ormeggiate nei porti italiani.
2. Gli oneri derivanti dalle attività
di cui al comma 1 sono a carico degli operatori e sono quantificati sulla
base delle tariffe di cui allallegato A, sezione 7, del decreto legislativo
19 novembre 2008, n. 194.
3. Sono altresì a carico degli
operatori tutti gli eventuali ed ulteriori oneri derivanti dalla esigenza
dei medesimi di far effettuare verifiche ispettive su navi che si trovano
in acque internazionali, sia nel caso di ispezioni finalizzate al riconoscimento
delle stesse, sia nel caso di attività di verifica ispettiva di
monitoraggio.
4. Per la copertura degli oneri di
cui al comma 3, sostenuti dalloperatore prima dellavvio di
ogni singola missione, sono determinate, con apposito decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe
e le relative modalità di versamento.
5. Al fine di dare corretta applicazione alle disposizioni
di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, e prevenire disparità di trattamento
sul territorio nazionale, allarticolo 1 del decreto legislativo 19
novembre 2008, n. 194, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Sono esclusi dallambito
di applicazione del presente decreto gli imprenditori agricoli per lesercizio
delle attività di cui allarticolo 2135 del codice civile».
Art. 50.
(Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati della foca)
1. Allarticolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, dopo la parola: «pellicce» sono inserite le seguenti: «e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Chiunque produce, commercializza,
esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato
dalla foca, in violazione dellarticolo 3 del regolamento (CE) n.
1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,
è punito con larresto da tre mesi a un anno o con lammenda
da 5.000 a 100.000 euro»;
c) al comma 3, dopo
la parola: «condanna» sono inserite le seguenti: «, o allapplicazione
della pena su richiesta delle parti a norma dellarticolo 444 del
codice di procedura penale» e le parole: «al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2-bis»;
d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dellarticolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa.
3-ter. Al fine dellesecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi senza ritardo, a cura del cancelliere, allautorità amministrativa competente per ladozione dei conseguenti provvedimenti».
Art. 51.
(Attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione agli articoli 22 e 36 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, designando la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) quale autorità competente ai fini del regolamento, attribuendo alla stessa i poteri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del citato regolamento, e individuando le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni del medesimo, estendendo alluopo le previsioni di cui allarticolo 193 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Dallattuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 52.
(Disposizioni relative allAmministrazione degli affari esteri)
1. Alla luce dellentrata in vigore del Trattato di Lisbona ed in connessione con le esigenze derivanti dalla prossima istituzione del Servizio europeo per lazione esterna, sono apportate le seguenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 18, recante lordinamento dellAmministrazione degli affari esteri:
a) allarticolo
102, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) corso di
aggiornamento per i consiglieri di legazione, della durata complessiva
di almeno sei mesi»;
b) allarticolo
106-bis, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Per i funzionari
diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere dambasciata e di
ministro plenipotenziario viene redatta, rispettivamente ogni due e tre
anni, una relazione sul servizio prestato e sugli altri elementi indicati
rispettivamente nel secondo comma dellarticolo 109 e nel secondo
comma dellarticolo 109-bis del presente decreto. Per i funzionari
con grado di consigliere dambasciata la suddetta relazione viene
redatta a partire dal 31 dicembre dellanno successivo a quello della
promozione nel grado. Per i funzionari con il grado di ministro plenipotenziario,
la prima relazione successiva alla nomina nel grado viene redatta allo
scadere di tre anni dalla data di redazione dellultima relazione
biennale»;
c) allarticolo
107, primo comma, la lettera a) è abrogata e, alla lettera
b), le parole: «nellesercizio di funzioni consolari o
commerciali per i funzionari non specializzati e» sono soppresse;
d)
allarticolo 108, primo comma, dopo le parole: «di effettivo
servizio» sono aggiunte le seguenti: «e che abbiano frequentato
con profitto il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b),
dellarticolo 102 del presente decreto»;
e)
allarticolo 109, nellambito delle dotazioni organiche vigenti,
il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le nomine al grado
di ministro plenipotenziario sono effettuate fra i consiglieri di ambasciata
che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel loro grado»;
f) allarticolo
109-bis, terzo comma, le parole: «relazioni biennali»
sono sostituite dalle seguenti: «relazioni triennali»;
g)
allarticolo 168, secondo comma, al fine di rendere il dettato normativo
maggiormente conforme ai princìpi di cui alla direttiva 2000/78/CE
del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale
per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni
di lavoro, al primo periodo, dopo le parole: «purché di notoria
qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse
sono destinate a ricoprire» sono aggiunte le seguenti: «, comprovata
da adeguata esperienza professionale» e, al secondo periodo, le parole:
«in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni»
sono sostituite dalle seguenti: «in età compresa tra i trenta
e i sessantacinque anni»;
h)
la Tabella 1, nellambito delle dotazioni organiche vigenti e senza
nuovi oneri per la finanza pubblica, è sostituita dalla Tabella
1 di cui allallegato 2 alla presente legge.
2. Nel quadro
delle attività dellIstituto diplomatico possono essere previsti
corsi di formazione a titolo oneroso, comunque rientranti nei fini istituzionali
del Ministero degli affari esteri, la partecipazione ai quali è
aperta a soggetti estranei alla pubblica amministrazione italiana, anche
di nazionalità straniera.
3. I proventi di cui al comma 2 sono
versati allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
ai capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri destinati alla formazione.
4. LIstituto diplomatico può
avvalersi, per il programma di attività, dellaccesso a fondi
nazionali comunitari ed internazionali ulteriori e diversi da quelli previsti
nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
5. Le quote di partecipazione ai corsi
sono determinate in modo da coprire, comunque, i costi sostenuti per la
loro realizzazione. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
Capo III
DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO ADOTTATE NELLAMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
Art. 53.
(Delega al Governo per lattuazione
di decisioni quadro)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per lattuazione delle seguenti decisioni quadro:
a) decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale;
b)
decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa
alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi
dai contanti;
c)
decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa
al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento
dellingresso, del transito e del soggiorno illegali;
d)
decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante
la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati
e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dellarticolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dellinterno, delleconomia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 54 e 55, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle decisioni quadro, dei princìpi e criteri direttivi di cui allarticolo 2, comma 1, lettere a) e d), nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle decisioni quadro di cui al comma 1 del presente articolo, con la previsione di adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti degli enti nellinteresse o a vantaggio dei quali è stato commesso il reato;
b) attribuire a organi di autorità amministrative esistenti, nellambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il compito di svolgere lattività di punto di contatto per lo scambio di informazioni e per ogni altro rapporto con autorità straniere previsto dalle decisioni quadro di cui al comma 1.
4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per lespressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 5 e 7, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
5. Gli schemi dei decreti legislativi
recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie
sono corredati della relazione tecnica di cui allarticolo 17, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate
con riferimento allesigenza di garantire il rispetto dellarticolo
81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono
essere espressi entro venti giorni.
6. Entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente
legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi
2, 3, 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
emanati ai sensi del comma 1.
7. Il Governo, quando non intende
conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, ritrasmette con le
sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data
di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
Art. 54.
(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale)
1. Nellesercizio della delega di cui allarticolo 53, comma 1, lettera a), il Governo segue i princìpi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 53, comma 3, nonché i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) introdurre nel libro I, titolo VI, del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa dal reato il diritto a ricevere da parte dellautorità giudiziaria, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo, in forme adeguate a garantire la comprensione e in una lingua generalmente compresa, le informazioni relative allesito della sua denuncia o querela, allassistenza che essa può ricevere nel procedimento, ai diritti processuali e sostanziali a essa riconosciuti dalla legge, alla decisione finale dellautorità giudiziaria, alla data della liberazione della persona indagata, imputata o condannata, riservando alla persona offesa il diritto di non ricevere le suddette informazioni, tranne quando la loro trasmissione sia obbligatoria in base alla legge;
b)
introdurre nel libro V, titoli VII e IX, e nel libro VII, titolo II, del
codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano
alla persona offesa dal reato, che sia da considerare, per ragioni di età
o condizione psichica o fisica, particolarmente vulnerabile, la possibilità
di rendere la propria testimonianza, nel corso dellincidente probatorio,
delludienza preliminare e del dibattimento, secondo modalità
idonee a proteggere la sua personalità e a preservarla dalle conseguenze
della sua deposizione in udienza;
c)
introdurre nel libro V, titoli II e III, del codice di procedura penale
una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa da un
reato commesso nel territorio dello Stato italiano, residente in un altro
Stato membro dellUnione europea, il diritto a presentare denuncia
o querela davanti alle autorità competenti dello Stato di residenza
e che attribuiscano a tale forma di presentazione della denuncia o querela,
successivamente trasmesse alle autorità italiane, la stessa validità
garantita alla denuncia e alla querela presentate in Italia o nelle altre
forme previste dallordinamento vigente, ferma lapplicazione
del diritto italiano;
d)
introdurre nel libro V, titoli II e III, del codice di procedura penale
una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa da un
reato commesso nel territorio di un altro Stato membro, residente in Italia,
il diritto a presentare denuncia o querela davanti alle autorità
competenti nazionali e che stabiliscano modalità di trasmissione
delle stesse alle autorità di tale Stato, ferme le norme sulla giurisdizione.
Art. 55.
(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti)
1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dallarticolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e h), e dallarticolo 53, comma 3, della presente legge nonché nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima e sulla base del seguente principio e criterio direttivo, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: introdurre nel titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena strumenti, articoli, programmi informatici e ogni altro mezzo destinato esclusivamente alla contraffazione o alla falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, del tipo di quelli indicati nellarticolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007, nonché una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 200 a 1.000 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena programmi informatici destinati esclusivamente al trasferimento di denaro o di altri valori monetari, allo scopo di procurare a sè o ad altri un indebito vantaggio economico, mediante lintroduzione, la variazione o la soppressione non autorizzata di dati elettronici, in particolare di dati personali, oppure mediante uninterferenza non autorizzata con il funzionamento del programma o del sistema elettronico.
Art. 56.
(Modifiche allarticolo 52 della legge 7 luglio 2009, n. 88)
1. Allarticolo 52, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
lalinea è sostituito dal seguente:
«1. Nellesercizio
della delega di cui allarticolo 49, comma 1, lettera c), il
Governo segue i princìpi e criteri direttivi generali di cui agli
articoli 2 e 49, nonché i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:»;
b)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
introdurre una o più disposizioni in base alle quali prevedere la
possibilità per lautorità giudiziaria italiana di riconoscere,
ai fini della sua esecuzione nello Stato, una sentenza penale di condanna
trasmessa, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla
decisione quadro, dallautorità competente di un altro Stato
membro dellUnione europea, alle seguenti condizioni:
1)
che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito
nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima non
inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, e sia riconducibile
a una delle ipotesi elencate nellarticolo 7 della decisione quadro,
indipendentemente dalla doppia incriminazione;
2)
che, fuori dalle ipotesi elencate nellarticolo 7 della decisione
quadro, il fatto per il quale la persona è stata condannata nello
Stato membro di emissione costituisca reato anche ai sensi della legge
italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi del reato e dalla
sua qualificazione giuridica;
3)
che la durata e la natura della pena inflitta nello Stato di emissione
siano compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità
di suo adattamento nei limiti stabiliti dallarticolo 8 della decisione
quadro;».
IL PRESIDENTE
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2007/33/CE del Consiglio,
dell11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della
patata e che abroga la direttiva 69/465/CE;
2008/72/CE del Consiglio,
del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di
ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle
sementi (Versione codificata);
2008/106/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti
minimi di formazione per la gente di mare (rifusione);
2008/119/CE del Consiglio,
del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione
dei vitelli (Versione codificata);
2008/120/CE del Consiglio,
del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione
dei suini (Versione codificata);
2008/124/CE della Commissione,
del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di
talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente
certificate «sementi di base» o «sementi certificate»
(Versione codificata);
2009/15/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni
ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le
visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle
amministrazioni marittime (rifusione);
2009/41/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sullimpiego confinato
di microrganismi geneticamente modificati (rifusione).
2009/143/CE del Consiglio,
del 26 novembre 2009, che modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda
la delega dei compiti di analisi di laboratorio;
2009/145/CE della Commissione,
del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per lammissione
di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari
località e regioni e minacciati dallerosione genetica, nonché
di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione
vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni
particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà.
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2005/47/CE del Consiglio,
del 18 luglio 2005, concernente laccordo tra la Comunità delle
ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti
(ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili
che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel
settore ferroviario;
2007/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione
dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario
della Comunità;
2008/6/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva
97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno
dei servizi postali comunitari;
2008/92/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura
comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale
di gas e di energia elettrica (rifusione);
2008/95/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi dimpresa (Versione
codificata);
2008/96/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza
delle infrastrutture stradali;
2008/101/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva
2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel
sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto
serra;
2008/104/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite
agenzia interinale;
2008/105/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di
qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE,
83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica
della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
2008/110/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva
2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
2008/112/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive
del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo
di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione,
alletichettatura e allimballaggio delle sostanze e delle miscele;
2008/114/CE del Consiglio,
dell8 dicembre 2008, relativa allindividuazione e alla designazione
delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità
di migliorarne la protezione;
2008/118/CE del Consiglio,
del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga
la direttiva 92/12/CEE;
2008/122/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori
per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà,
dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei
contratti di rivendita e di scambio;
2009/4/CE della Commissione,
del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la
manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva
2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per
lapplicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85
del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei
trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;
2009/5/CE della Commissione,
del 30 gennaio 2009, che modifica lallegato III della direttiva 2006/22/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per lapplicazione
dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su
strada;
2009/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali;
2009/13/CE del Consiglio,
del 16 febbraio 2009, recante attuazione dellaccordo concluso dallAssociazione
armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea
dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo
del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE;
2009/14/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell11 marzo 2009, recante modifica
della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per
quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso;
2009/16/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte
dello Stato di approdo (rifusione);
2009/17/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva
2002/59/CE relativa allistituzione di un sistema comunitario di monitoraggio
del traffico navale e dinformazione;
2009/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi
fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto
marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva
2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/21/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli
obblighi dello Stato di bandiera;
2009/24/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica
dei programmi per elaboratore;
2009/28/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione delluso
dellenergia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
2009/29/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva
2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
2009/30/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva
98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile
diesel e gasolio nonché lintroduzione di un meccanismo inteso
a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la
direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative
al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna
e abroga la direttiva 93/12/CEE;
2009/31/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico
di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del
Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE,
2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/33/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di
veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
2009/44/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva
98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi
di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE
relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi
connessi e i crediti;
2009/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli.
2009/49/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi
di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e lobbligo
di redigere conti consolidati;
2009/53/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive
2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle
autorizzazioni allimmissione in commercio dei medicinali;
2009/54/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sullutilizzazione e
la commercializzazione delle acque minerali naturali;
2009/69/CE del Consiglio,
del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa
al sistema comune dimposta sul valore aggiunto in relazione allevasione
fiscale connessa allimportazione;
2009/71/EURATOM del Consiglio,
del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza
nucleare degli impianti nucleari;
2009/72/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per
il mercato interno dellenergia elettrica e che abroga la direttiva
2003/54/CE;
2009/73/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni
per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
2009/81/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento
delle procedure per laggiudicazione di taluni appalti di lavori,
di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da
parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e
recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2009/90/CE della Commissione,
del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per lanalisi
chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;
2009/101/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per
renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri,
alle società a mente dellarticolo 48, secondo comma, del trattato
per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;
2009/102/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle
società, relativa alle società a responsabilità limitata
con un unico socio (versione codificata);
2009/104/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi
di sicurezza e di salute per luso delle attrezzature di lavoro da
parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai
sensi dellarticolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);
2009/107/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della
direttiva 98/8/CE, relativa allimmissione sul mercato dei biocidi,
per quanto riguarda lestensione di determinati periodi di tempo;
2009/111/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive
2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi
collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi
fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;
2009/119/CE del Consiglio,
del 14 settembre 2009, che stabilisce lobbligo per gli Stati
membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o
di prodotti petroliferi;
2009/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva
2005/35/CE relativa allinquinamento provocato dalle navi e allintroduzione
di sanzioni per violazioni;
2009/125/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa allistituzione
di un quadro per lelaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti connessi allenergia (rifusione);
2009/131/CE della Commissione,
del 16 ottobre 2009, che modifica lallegato VII della direttiva 2008/57/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allinteroperabilità
del sistema ferroviario comunitario.
2009/138/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed
esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità
II) (rifusione);
2009/148/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi connessi con unesposizione allamianto durante
il lavoro (versione codificata);
2009/149/CE della Commissione,
del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza
e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti.
Allegato 1
(art. 20, comma 2)
«ALLEGATO III-bis
(articolo 3, comma 1, lettera c))
CRITERI PER LA CARATTERIZZAZIONE
DEI RIFIUTI
DI ESTRAZIONE INERTI
1. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i seguenti criteri:
a) i rifiuti non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione significativa o altri cambiamenti significativi che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per lambiente o danni alla salute umana;
b)
i rifiuti possiedono un tenore di zolfo sotto forma di solfuro pari
allo 0,1 per cento oppure hanno un tenore massimo di zolfo sotto forma
di solfuro pari all1 per cento se il rapporto potenziale di neutralizzazione,
definito come il rapporto tra il potenziale di neutralizzazione e il potenziale
acido determinato sulla base di una prova statica conforme alla norma prEN
15875, è maggiore di 3;
c)
i rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili;
d)
il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle polveri sottili isolate dei
rifiuti, di Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V e Zn è sufficientemente
basso da non comportare, nel breve e nel lungo termine, rischi significativi
per le persone o per lambiente. Per essere considerato sufficientemente
basso da non comportare rischi significativi per le persone e per lambiente,
il tenore di tali sostanze non deve superare i valori limite fissati dallallegato
5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per
la relativa destinazione duso, o i livelli di fondo naturali dellarea;
e)
i rifiuti sono sostanzialmente privi di prodotti utilizzati nellestrazione
o nel processo di lavorazione che potrebbero nuocere allambiente
o alla salute umana.
2. I rifiuti di estrazione possono essere considerati inerti senza dover procedere a prove specifiche se può essere dimostrato dallautorità competente che i criteri di cui al punto 1 sono stati adeguatamente tenuti in considerazione e soddisfatti sulla base delle informazioni esistenti o di piani e procedure validi.
3. La valutazione della natura inerte dei rifiuti di estrazione è effettuata nel quadro della caratterizzazione dei rifiuti di cui allarticolo 5, comma 3, lettera a), e si basa sulle fonti dinformazione».
Allegato 2
(art. 52, comma 1, lettera h))
«Tabella 1
(di cui al terzo comma,
lettera
b), dellart. 101)
Corrispondenza fra i gradi della carriera diplomatica
e le funzioni
allestero
Gradi |
Funzioni |
Ambasciatore |
Capo di rappresentanza diplomatica |
Ministro plenipotenziario |
Capo di rappresentanza diplomatica |
Consigliere di ambasciata |
Primo consigliere presso rappresentanza diplomatica (*) |
Consigliere di legazione |
Consigliere presso rappresentanza diplomatica (*) |
Segretario di legazione |
Primo segretario presso rappresentanza diplomatica (*) |
(*)
Anche per i settori economico e commerciale, sociale e dellemigrazione,
informazione e stampa. In tal caso la qualifica delle funzioni è
integrata con lindicazione del settore di impiego. |