DETERMINAZIONE DELLO STATO COMPETENTE

ALLĠESAME DELLE DOMANDE DI ASILO

 

A cura di Livio Neri e Paolo Bonetti, aggiornata al 19 ottobre 2009

 

 

SOMMARIO

1.     Regolamento (CE) 343/2003 del Consiglio Europeo e suoi principi generali

2.     Criteri per la determinazione dello Stato competente allĠesame delle domande di asilo e loro gerarchia

3.     Tutela dellĠunitˆ familiare e clausola umanitaria

4.     Procedimento e termini per la determinazione dello Stato competente allĠesame delle domande di asilo

5.     Casi in cui uno Stato membro  tenuto a prendere o riprendere in carico un richiedente asilo e Òcooperazione amministrativaÓ tra Stati membri

6.     Rapporto tra la procedura di riconoscimento della protezione internazionale e quella di determinazione dello Stato competente allĠesame della stessa.

7.     LĠUnitˆ Dublino presso il Ministero dellĠInterno

8.     Forme ed esecuzione della decisione italiana di invio in altro Stato del richiedente asilo e tutele giurisdizionali

 

 

 

 

1.      Regolamento (CE) 343/2003 del Consiglio Europeo e suoi principi generali

 

     La domanda di asilo presentata alle autoritˆ italiane verrˆ tuttavia esaminata nel merito solo ove il nostro Paese risulti competente ai sensi del Regolamento (CE) n.343/2003, approvato dal Consiglio in data 18 febbraio 2003 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dellĠUnione Europea il 25 febbraio 2003 (c.d. ÒDublino IIÓ).

 

     Tale Regolamento sostituisce la Convenzione di Dublino Òsulla determinazione dello Stato competente per lĠesame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunitˆ europeeÓ, firmata il 15 giugno 1990 e ratificata dallĠItalia e resa esecutiva a seguito della legge 23 dicembre 1992 n.523.

 

     Come per la Convenzione di Dublino, la funzione di tale Regolamento  duplice: da un lato si vuole garantire al richiedente asilo che la propria domanda venga esaminata da un Paese membro (evitando cos“ il noto fenomeno dei Òrifugiati in orbitaÓ, respinti ad ogni frontiera; si veda la scheda 2.8, paragrafo 3.3), dallĠaltro si vuole impedire la proposizione da parte dello stesso soggetto di molteplici domande di asilo in diversi Paesi membri (quello che viene comunemente definito, con unĠespressione poco felice, asylum shopping).

 

     La soluzione a questi due fenomeni viene individuata nellĠadozione della c.d. one chance rule, nella regola cio in base alla quale ogni individuo, allĠinterno del territorio dellĠUnione, ha diritto ad unĠunica possibilitˆ di esame della propria domanda di riconoscimento dello status. Se quindi vi deve sempre essere un Paese (individuato tramite criteri tassativi) competente a tale esame, non sarˆ possibile allĠinteressato proporre una seconda istanza alle autoritˆ di un altro Paese.

 

 

2.     Criteri per la determinazione dello Stato competente allĠesame delle domande di asilo e loro gerarchia

 

Occorre anzitutto ricordare che il regolamento prevede alcuni importanti principi generali:

1) lo Stato competente  individuato in base alla situazione esistente al momento in cui il richiedente asilo ha presentato la domanda per la prima volta in uno Stato membro (art. 5, comma 2);

2) lĠart.2, lett. i, definisce ÒfamiliariÓ le seguenti persone: Òi) il coniuge del richiedente asilo o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri; ii) i figli minori di coppie di cui al punto i) o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale; iii) il padre, la madre o il tutore quando il richiedente o il rifugiato  minorenne e non coniugatoÓ.

 

Poi si prevede che lo Stato membro dellĠUnione europea che  competente allĠesame di una domanda di asilo non  quello scelto dallĠinteressato, bens“ quello individuato da una serie di criteri, esposti dallĠart.6 allĠart.13 dello stesso regolamento (CE) n.343/2003.

 

I criteri devono essere applicati secondo un ordine gerarchico, cio secondo il seguente ordine:

 

1.     Si precisa in primo luogo allĠart.3, comma 2, che Òciascuno Stato membro pu˜ esaminare una domanda dĠasilo presentata da un cittadino di un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamentoÓ. La possibilitˆ che una domanda sia esaminata da un Paese diverso da quello designato dai criteri prestabiliti era prevista anche dalla Convenzione di Dublino che per˜, allĠart.9, subordinava tale opzione al consenso dellĠinteressato (oggi il consenso di questĠultimo non  pi richiesto e lo Stato che avoca a sŽ la competenza per lĠesame della domanda ha solamente lĠonere di comunicare tale decisione allo Stato che vi sarebbe competente in applicazione dei criteri prestabiliti dal regolamento).  

2.     Se il richiedente asilo  un minore non accompagnato  competente per lĠesame della domanda di asilo lo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo familiare); tale criterio opera tuttavia elusivamente nel migliore interesse del minore. In mancanza di un familiare  invece competente (senza quindi ricorrere a tutti gli altri criteri contenuti nei successivi articoli) lo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda di asilo (art.6). La competenza allĠesame della domanda dello Stato in cui il minore non accompagnato (e senza familiari) ha proposto la domanda, pare evidentemente motivata dallĠinteresse del minore stesso ad evitare trasferimenti che ne possano pregiudicare lĠintegrazione sociale e scolastica.

3.     Se un familiare del richiedente asilo, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse giˆ costituita nel paese di origine,  stato autorizzato a soggiornare in qualitˆ di rifugiato in uno Stato membro, tale Stato membro  competente per lĠesame della domanda dĠasilo, purchŽ gli interessati lo desiderino (art.7).

4.     Se un familiare di un richiedente asilo ha presentato in uno Stato membro una domanda sulla quale non  ancora stata presa una decisione di merito, lĠesame della domanda dĠasilo compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati lo desiderino (art.8).

5.     Se il richiedente asilo  titolare di un titolo di soggiorno in corso di validitˆ, lo Stato membro competente per lĠesame della domanda di asilo  quello che ha rilasciato tale titolo (art.9, comma 1).

6.     Se il richiedente asilo  titolare di un visto in corso di validitˆ, lo Stato membro competente per lĠesame della domanda di asilo  quello che ha rilasciato il visto, a meno che tale visto sia stato rilasciato su autorizzazione o in rappresentanza di altro Stato membro. In tale ultimo caso competente  questĠultimo Stato (non si considera tuttavia ÒautorizzazioneÓ il comportamento delle autoritˆ di uno Stato che si siano limitate a fornire le informazioni richieste da altro Stato membro – art.9, comma 2).

7.     Se il richiedente asilo  titolare di pi titoli di soggiorno o visti in corso di validitˆ, rilasciati da vari Stati membri,  competente, nellĠordine: lo Stato che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno pi lungo o (in caso di eguale durata) quello la cui scadenza  pi lontana; lo Stato che ha rilasciato il visto la cui scadenza  pi lontana (quando si tratta di visti di eguale natura) ed infine lo Stato che ha rilasciato il visto di validitˆ pi lunga (quando si tratti di visti di natura diversa) o, in caso di validitˆ identica, quello che ha rilasciato il visto la cui scadenza  pi lontana (art.9, comma 3).         

8.     Se il richiedente asilo  titolare soltanto di uno o pi titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o pi visti di ingresso scaduti da meno di sei mesi, che gli avevano effettivamente permesso lĠingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano di cui ai sopra esposti paragrafi 5, 6 e 7 fino a che il richiedente asilo non abbia lasciato i territori degli Stati membri (si considera pertanto irrilevante la cessata validitˆ del titolo di soggiorno o del visto). Qualora invece il titolo di soggiorno o il visto siano scaduti, rispettivamente, da oltre due anni e da oltre sei mesi,  competente lo Stato in cui  presentata la domanda (art.9, comma 4). Irrilevante  poi, per lĠapplicazione di tale ultimo criterio di attribuzione della competenza, che il richiedente asilo abbia ottenuto il visto o il titolo di soggiorno con identitˆ falsa (comma 5).

9.     Quando  accertato, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati allĠart.18, paragrafo 3 del Regolamento (CE) 343/2003, inclusi i dati di cui al capo III del Regolamento (CE) n.2725/2000 (ÒEurodacÓ, di cui si dirˆ pi avanti), che il richiedente asilo ha varcato illegalmente, nei dodici mesi antecedenti la domanda ed in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione  competente per lĠesame della domanda di asilo (art.10, comma 1). Qualora per˜ lo Stato come sopra individuato non possa o non possa pi ritenersi competente ai sensi della norma sopra indicata, ed il richiedente abbia soggiornato in precedenza per un periodo continuativo di almeno cinque mesi in uno Stato membro, detto Stato membro  competente per lĠesame della domanda dĠasilo (art.10, comma 2).

10.  Se un cittadino di un paese terzo entra nel territorio di uno Stato membro in cui  dispensato dal visto, lĠesame della domanda di asilo compete a questĠultimo Stato (art.11, comma 1). Tale ultimo criterio non si applica per˜ nel caso in cui il cittadino di un paese terzo presenti poi la domanda in un altro Stato membro in cui  parimenti esentato dal visto (in tal caso la domanda compete a questĠultimo Stato).

11.  Quando la domanda di asilo  presentata in una zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro, detto Stato membro  competente per lĠesame della domanda (art.12).

12.  Quando, infine, lo Stato membro competente per lĠesame della domanda di asilo non pu˜ essere designato sulla base dei criteri sopra esposti, competente  il primo Stato nel quale la domanda  stata presentata (art.13).

 

QuestĠultimo  dunque il criterio residuale e di chiusura del sistema.

   

 

3.     Tutela dellĠunitˆ familiare e clausola umanitaria

 

I successivi articoli 14 e 15 del Regolamento (CE) 343/2003 contengono poi, rispettivamente, norme poste a tutela dellĠunitˆ familiare (per i casi in cui nuclei familiari presentino congiuntamente domande di asilo) e la c.d. Òclausola umanitariaÓ.

 

A tutela dellĠunitˆ familiare lĠart. 14 prevede che, nel caso in cui diversi membri di una famiglia presentino domanda di asilo nel medesimo Stato membro simultaneamente o in date sufficientemente ravvicinate e se lĠapplicazione dei criteri enunciati nel presente regolamento porterebbe a trattarle separatamente, la determinazione dello Stato competente si basa sulle seguenti disposizioni: 

a)  competente per lĠesame delle domande di asilo di tutti gli appartenenti alla medesima famiglia lo Stato membro che i criteri designano come competente per prendere in carico il maggior numero di familiari;

b) negli altri casi,  competente lo Stato membro che i criteri designano come competente per lĠesame della domanda del familiare pi anziano.

 

La c.d. Òclausola umanitariaÓ  (art. 15) comporta invece che qualsiasi Stato membro (su richiesta di altro Stato membro) pu˜, pur non essendo competente in applicazione dei criteri definiti dal regolamento, procedere al ricongiungimento dei membri di una stessa famiglia nonchŽ di altri parenti a carico, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali (vengono indicati, quali motivi umanitari ai fini dellĠapplicazione della norma, la necessitˆ di assistenza che un soggetto pu˜ avere da parte dellĠaltro per gravidanza, maternitˆ recente, grave malattia, serio handicap ed etˆ avanzata o il caso del minore non accompagnato, privo nel territorio dellĠUnione di familiari come definiti dal Regolamento, ma con parenti che possano assisterlo). Tale clausola opera esclusivamente con il consenso delle persone interessate.

 

 

4. Procedimento e termini per la determinazione dello Stato competente allĠesame delle domande di asilo

 

A seguito della presentazione della domanda di asilo le questure inoltrano la richiesta allĠUnitˆ Dublino, ufficio istituito presso il Ministero dellĠInterno (art. 26, comma 3 d. lgs. n. 25/2008), salvo che si tratti di straniero per il quale  stato disposto il trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione o lĠaccoglienza in un centro di accoglienza per richiedenti asilo, salvo i casi in cui lĠaccoglienza sia disposta soltanto per verificare o accertare lĠidentitˆ del richiedente (art. 28, comma 3 d. lgs. n. 25/2008).

Dagli artt. 17, 18, 19 del Regolamento (CE) 343/2003 si ricavano il procedimento e i termini per la determinazione dello Stato competente.

Qualora dai riscontri risulti che lĠItalia non sia il primo Stato membro dellĠUnione europea dove il richiedente la protezione sia transitato, lĠUnitˆ Dublino interessa le autoritˆ dellĠaltro Stato per la richiesta della ripresa in carico del richiedente, salvo che voglia avvalersi della  facoltˆ di derogare, prevista per ogni Stato membro, scegliendo di esaminare una domanda di asilo presentata da uno straniero extracomunitario anche se tale esame non gli compete dandone informazione allo Stato competente.

Lo Stato membro dove  stata presentata lĠistanza di asilo deve interpellare lo Stato membro che ritiene competente entro 3 mesi dalla presentazione della richiesta di asilo. Scaduto tale termine senza che sia stata presentato interpello ad un altro Stato, la competenza rimane allo Stato membro nel cui territorio  stata inoltrata la domanda di asilo.

Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie, in particolare nei suoi archivi, e delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro due mesi decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la richiesta inviata dallĠaltro Stato e in mancanza della risposta la scadenza del termine equivale allĠaccettazione della richiesta e lĠobbligo di prendere in carico la persona.

Tuttavia lo Stato richiedente pu˜ sollecitare una risposta urgente nei casi in cui la domanda dĠasilo sia stata presentata a seguito di un rifiuto dĠingresso o di soggiorno, di un arresto per soggiorno irregolare o della notificazione o dellĠesecuzione di un provvedimento di allontanamento e/o nel caso in cui il richiedente asilo sia detenuto.

La richiesta riporta i motivi che giustificano una risposta urgente e il termine entro il quale tale risposta  attesa e in tale ipotesi tale termine  pari ad almeno una settimana.

Complessivamente, questa parte della procedura pu˜ durare al massimo 5 mesi.

Il trasferimento del richiedente asilo deve avvenire al massimo entro 6 mesi dalla data di accettazione della richiesta di presa in carico e se non avviene entro tale termine la competenza ad esaminare la domanda di asilo spetta allo Stato membro in cui la richiesta di asilo  stata presentata.

In totale lĠintera procedura deve durare al massimo 11 mesi, termini prorogabili di 12 o 18 mesi (in caso di trattenimento o irreperibilitˆ).

Decisa la competenza il richiedente deve essere trasferito nel territorio dellĠaltro Stato membro dellĠUE.

 

 

 

  1. Casi in cui uno Stato membro  tenuto a prendere o riprendere in carico un richiedente asilo e Òcooperazione amministrativaÓ tra Stati membri. Il sistema ÒEurodacÓ

 

Gli articoli da 16 a 20 del Regolamento (CE) 343/2003 disciplinano invece il contenuto della Òpresa in caricoÓ di una domanda di asilo da parte di uno Stato membro e la complessa procedura di trasferimento delle domande stesse tra gli Stati membri.

 

In particolare lo Stato membro competente per lĠesame di una domanda di asilo ha lĠobbligo di:

a)             prendere in carico il richiedente asilo che ha presentato domanda dĠasilo in un altro Stato membro;

b)             portare a termine lĠesame della domanda di asilo;

c)             riprendere in carico il richiedente asilo che ha ritirato la sua domanda in corso dĠesame e che ha presentato una domanda di asilo in un altro Stato membro;

d)             riprendere in carico il cittadino di un paese terzo del quale ha respinto la domanda e che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza esserne autorizzato.

 

Ogni Stato membro  tuttavia sempre tenuto a prendere in carico il richiedente qualora abbia rilasciato in suo favore un titolo di soggiorno.

 

LĠobbligo di presa in carico viene meno, in ogni caso, quando il cittadino di un paese terzo si  allontanato per oltre tre mesi dal territorio dellĠUnione (sempre che questi non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validitˆ rilasciato dallo Stato membro competente).

 

Il capo VI (artt.21 – 23) contiene infine le regole per la Òcooperazione amministrativaÓ tra gli Stati membri, necessaria per il funzionamento dellĠintero meccanismo predisposto dal Regolamento.

 

In particolare lĠart.21, al comma 1, prevede che ogni Stato membro comunichi, ad ogni altro Stato membro che ne faccia richiesta, tutti i dati personali relativi ai richiedenti asilo ai fini della determinazione dello Stato competente, dellĠesame della richiesta e dellĠattuazione di qualsiasi obbligo derivante dal regolamento stesso. Il successivo comma 2 elenca poi le categorie di informazioni che possono essere oggetto di tali comunicazioni e tra queste menziona, alla lettera c, Ògli elementi necessari per stabilire lĠidentitˆ del richiedente, comprese le impronte digitali trattate a norma delle disposizioni del Regolamento (CE) n.2725/2000Ó.

 

Tale ultimo regolamento, approvato dal Consiglio lĠ11 dicembre 2000 ed integrato dalle disposizioni attuative contenute nel successivo Regolamento (CE) n.407/2002 del 28 febbraio 2002, ha istituito il sistema ÒEurodacÓ Òper il confronto delle impronte digitali per lĠefficace  applicazione della Convenzione di DublinoÓ e reso cos“ attuabili talune disposizioni di questĠultima Convenzione (ed ora del Regolamento n.343/2003, che vi fa espressamente rinvio).  

 

Il sistema ÒEurodacÓ, come prevede lĠart.1 del Regolamento (CE) n.2725/2000, ha infatti lo scopo di fornire i dati (in particolare le impronte digitali, ma anche gli altri dati personali come elencati allĠart.5) per consentire una determinazione ÒcertaÓ dello Stato membro competente allĠesame di ogni domanda di asilo presentata nel territorio dellĠUnione.

Tale sistema consta di unĠUnitˆ centrale, presso la Commissione, dotata di un sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali, di una banca dati centrale, gestita dallĠUnitˆ centrale, nella quale vengono trattati i dati dei richiedenti asilo e di mezzi di trasmissione dei dati stessi tra gli Stati membri e la banca centrale.

Vengono poi regolate dettagliatamente le modalitˆ di rilevamento, registrazione, conservazione e trasmissione agli Stati membri dei dati, precisando allĠart.1, comma 3, come questi ultimi possano essere trattati nellĠEurodac solo per gli scopi previsti dalla Convenzione di Dublino (allĠart.24, comma 3, del Regolamento n.343/2003 si precisa ora come Òquando, nel Regolamento (CE) n.2725/2000,  fatto riferimento alla Convenzione di Dublino, tale riferimento sĠintende fatto al presente regolamentoÓ). 

 

 

6.     Rapporto tra la procedura di riconoscimento della protezione internazionale e quella di determinazione dello Stato competente allĠesame della stessa

 

La procedura di determinazione dello Stato membro competente allĠesame della domanda di asilo si configura nellĠordinamento giuridico italiano come un procedimento solo eventuale che interrompe la procedura ÒordinariaÓ di esame della domanda (si rinvia per lĠesame della stessa alla scheda 2.12) sospendendola sino alla relativa determinazione.

 

La questura che riceve lĠistanza di riconoscimento della protezione internazionale, trasmessa tale istanza alla competente Commissione Territoriale (si veda la scheda 2.5) e rilasciato il relativo permesso di soggiorno (o lĠattestato nominativo; si veda, ancora, la scheda 2.12), nel caso in cui le generalitˆ, le dichiarazioni o i rilievi fotodattiloscopici del richiedente asilo facciano emergere elementi tali da far dubitare della competenza del nostro Paese allĠesame della domanda da questi presentata, avvia infatti la procedura per la determinazione dello Stato competente per lĠesame della domanda stessa (cos“ lĠart.26, comma 3, D.lgs. n.25/2008, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato).

 

Nei casi in cui viene cos“ disposta la procedura di determinazione dello Stato competente ai sensi del Regolamento CE 343/2003,  la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ne sospende quindi lĠesame in attesa della determinazione dello Stato competente. Nel caso in cui sia confermata la competenza dellĠItalia per lĠesame della domanda la procedura  poi riavviata, mentre nel caso in cui  determinata la competenza di altro Stato membro, la Commissione territoriale dichiara lĠestinzione del procedimento (cos“ lĠart.30 D.lgs. n.25/2008).

 

LĠart.28, comma 3, D.lgs. n.25/2008 prevede che lo Stato italiano possa, in ogni caso, dichiararsi competente allĠesame delle domande di protezione internazionale presentate nel proprio territorio (ci˜ in espressa applicazione del giˆ commentato art.3, comma 2, del Regolamento n.343/2003), qualora la domanda sia presentata da un richiedente per il quale il Questore abbia disposto il trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione o ne abbia richiesto la proroga, trovandosi in una delle ipotesi previste dallĠart. 21 d. lgs. n. 25/2008, come modificato dal d. lgs. n. 159/2008, ovvero per il quale abbia disposto lĠaccoglienza in un CARA (centro di accoglienza per richiedenti asilo) in una delle ipotesi previste dallĠart. 20 d.lgs. n. 25/2008, come modificato dal d. lgs. n. 159/2008, salvo il caso in cui lĠaccoglienza sia disposto per verificare o accertare lĠidentitˆ del richiedente.

 

 

7.     LĠUnitˆ Dublino presso il Ministero dellĠInterno

 

LĠautoritˆ preposta alla determinazione dello Stato competente allĠesame della domanda di protezione internazionale in applicazione del Regolamento (CE) n.343/2003  lĠUnitˆ Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertˆ civili  e lĠimmigrazione del Ministero dellĠInterno (art. 3, comma 3 d. lgs. n. 25/2008).

 

 

8.     Forme ed esecuzione della decisione italiana di invio in altro Stato del richiedente asilo e tutele giurisdizionali

 

Le forme e i termini della decisione italiana di invio in altro Stato del richiedente asilo sono disciplinati dallĠart. 19 del Regolamento (CE) 343/2003

Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere in carico il richiedente asilo, lo Stato membro nel quale la domanda dĠasilo  stata presentata notifica al richiedente asilo la decisione di non esaminare la domanda e lĠobbligo del trasferimento del richiedente verso lo Stato membro competente. La decisione  motivata e corredata dei termini relativi allĠesecuzione del trasferimento e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui il richiedente deve presentarsi, nel caso in cui si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi.

La decisione pu˜ formare oggetto di ricorso o revisione, ma il ricorso o la revisione della decisione non ha effetto sospensivo ai fini dellĠesecuzione del trasferimento a meno che lĠorgano giurisdizionale competente non decida in tal senso, ove la legislazione nazionale lo consente.

Il trasferimento del richiedente asilo dallo Stato membro nel quale la domanda dĠasilo  stata presentata verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale del primo Stato membro, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ci˜ sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dallĠaccettazione della richiesta di presa in carico o della decisione su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo.

Se necessario, lo Stato membro richiedente rilascia al richiedente asilo un lasciapassare.

Lo Stato membro competente informa lo Stato membro richiedente dellĠarrivo a destinazione del richiedente asilo o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si  presentato nei termini prescritti.

Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, la competenza ricade sullo Stato membro nel quale la domanda dĠasilo  stata presentata.

Questo termine pu˜ essere prorogato fino a un massimo di un anno se non  stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione del richiedente asilo, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora il richiedente asilo si sia reso irreperibile.

 

Pertanto qualora la procedura di determinazione dello Stato membro competente si concluda con la dichiarazione di ÒincompetenzaÓ dello Stato italiano in favore delle autoritˆ di altro Stato membro, lĠUnitˆ Dublino presso il Ministero dellĠInterno, nel rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge n.241/1990, emetterˆ un provvedimento di trasferimento verso lo Stato membro individuato come competente.

 

Tale ultimo provvedimento di trasferimento, salva naturalmente la possibilitˆ per lĠinteressato di richiederne allĠUnitˆ Dublino il riesame in autotutela, pu˜ essere impugnato, in assenza di norme specifiche che regolino tale ricorso giurisdizionale e pertanto in applicazione delle regole ordinarie di riparto della giurisdizione, avanti il Tribunale amministrativo regionale competente entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento. 

 Per la prima volta in Italia una sentenza del Tar ha annullato il trasferimento in Grecia, ai sensi del Regolamento Dublino II, di un richiedente asilo politico: TAR per la Puglia, sez. III^, Lecce, sent. 24 giugno 2008 reg. sent. 1870/2008 ha infatti accolto il ricorso di un richiedente asilo e afferma che la Grecia non pu˜ considerarsi un paese sicuro. LĠinteressato era entrato in Italia dopo essere transitato per la Grecia. In questi casi il Regolamento Dublino II prevede che lo Stato competente per la domanda dĠasilo sia il primo Stato europeo dove il richiedente faccia ingresso. Tuttavia, si legge nella sentenza, "lĠamministrazione non ha tenuto in alcuna considerazione la posizione espressa dallĠUnhcr sul rinvio dei richiedenti asilo verso la GreciaÓ.

LĠAlto commissariato delle Nazioni unite (ACNUR-UNHCR) per i rifugiati infatti, aveva preso una chiara posizione contro i trasferimenti Dublino in Grecia il 15 aprile 2008, ritenendo la Grecia un paese non sicuro per i rifugiati. In quel documento lĠUnhcr aveva espresso la propria preoccupazione per le difficoltˆ che i richiedenti asilo incontrano in Grecia nellĠaccesso e nel godimento di una protezione effettiva, in linea con gli standards internazionali ed europei, raccomandando espressamente i Governi di non rinviare in Grecia i richiedenti asilo in applicazione del regolamento Dublino fino ad ulteriore avviso. LĠUnhcr raccomandava invece lĠapplicazione dellĠarticolo 3 comma 2 del regolamento Dublino, che permette agli Stati di esaminare una richiesta di asilo anche quando questo esame non sarebbe di propria competenza. Nei mesi passati, paesi come la Norvegia, la Svezia e la Germania hanno sospeso lĠapplicazione del regolamento Dublino II alla Grecia, in base alle stesse preoccupazione e non ritenendo tale paese sicuro. Nel 2007 la Grecia ha ricevuto circa 25.000 richieste dĠasilo, con un tasso di riconoscimento dello status di rifugiato pari allo 0,3%.

Nella sentenza sopra citata il TAR per la Puglia osserva che lĠÒamministrazione si  limitata, nel provvedimento impugnato, a rilevare come la Grecia sia un paese terzo sicuro e la non ravvisabilitˆ di particolari motivi che potrebbero indurre lĠItalia ad assumere la competenza ai sensi dellĠart. 3 c. 2 del regolamento CE 343/2003 (cd. Regolamento Dublino).

 LĠamministrazione non ha tenuto in alcuna considerazione la posizione espressa dallĠUNHCR sul rinvio dei richiedenti asilo verso la Grecia, in attuazione del regolamento di Dublino, contenuta nel documento di raccomandazioni del 15.4.2008, ed, in precedenza, nel documento del 9.7.2007 (Rinvio in Grecia di richiedenti asilo con domande di riconoscimento dello status di rifugiato ÒinterrotteÓ) ed in quello di novembre 2007 (ÒStudio UNHCR sulla trasposizione della Direttiva QualificheÓ). LĠUNHCR – nel documento di raccomandazioni del 15.4.2008 - esprime la propria preoccupazione per le difficoltˆ che i richiedenti asilo incontrano nellĠaccesso e nel godimento di una protezione effettiva, in linea con gli standards internazionali ed europei e raccomanda espressamente i Governi di non rinviare in Grecia i richiedenti asilo in applicazione del regolamento Dublino fino ad ulteriore avviso. Raccomanda, invece, ai Governi, ÒlĠapplicazione dellĠart. 3 (2) del regolamento Dublino, che permette agli Stati di esaminare una richiesta di asilo anche quando questo esame non sarebbe di propria competenza secondo i criteri stabiliti dal regolamento stessoÓ. Le problematiche sul sistema asilo della Grecia, riscontrate dallĠUNHCR sin dal novembre 2007, consentono dunque di ritenere non adeguatamente motivata la valutazione effettuata dallĠamministrazione in ordine al carattere di Òpaese terzo sicuroÓ della Grecia; le raccomandazioni dellĠUNHCR avrebbero dovuto, quindi, indurre lĠamministrazione ad effettuare una pi approfondita valutazione in merito allĠapplicabilitˆ, nel caso in esame, dellĠart. 3, c. 2 del regolamento CE 343/2003Ó.

LĠorientamento della citata pronuncia del Tar per la Puglia  stato peraltro fatto  proprio anche dal Consiglio di Stato che, con tre distinte ordinanze in data 3 febbraio 2009 (n 666, 667 e 668/2009), ha accolto in appello le domande incidentali di sospensione dei provvedimenti di trasferimento verso la Grecia, ai sensi del Regolamento CE 343/2003, alla luce dei danni paventati dai ricorrenti in caso di esecuzione di tali provvedimenti; tali danni si palesavano infatti gravi ed irreparabili per come la situazione in tale ultimo paese  rappresentata nel rapporto dellĠAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati pubblicato il 15 aprile 2008, ai fini della valutazione, da parte dellĠAmministrazione, in ordine allĠapplicazione dellĠart. 3 paragrafo 2 del regolamento CE n. 343 del 2003 (clausola umanitaria).

Si deve peraltro segnalare come, in data 12 e 16.6.2009, la Corte Europea per i diritti dellĠUomo abbia sospeso in via cautelare, ai sensi dellĠart.39 del Regolamento Cedu, il trasferimento in Italia di due richiedenti asilo afgani minori di etˆ, perchŽ alla luce della prassi applicativa delle norme vigenti si  ritenuto che avrebbero corso il rischio di essere privi di assistenza effettiva durante la minore etˆ.