Patenti straniere
Scheda a cura di Luigi Mughini
e Paolo Bonetti (Aggiornata al 15 novembre 2009)
Sommario:
1.
Circolazione
con patenti di guida rilasciate da Stati esteri.
2.
Conversioni
di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati dell’ Unione Europea.
3.
Gli
accordi bilaterali in vigore tra l’Italia e altri Paesi per la conversione
delle patenti estere.
4. La procedura di conversione della patente
estera.
5. La procedura di riconoscimento di patente
estera.
1.
Circolazione
con patenti di guida rilasciate da Stati esteri.
L’art. 135 del codice della strada, approvato con d. lgs n.
285/1992 (di seguito indicato come C.d.S.) disciplina la circolazione in
Italia con patenti rilasciate da Stati esteri.
La norma, di carattere generale, prevede che i
conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciati
da uno Stato estero possono guidare in Italia autoveicoli e motoveicoli delle
stesse categorie per le quali è valida la patente o il permesso, a condizione
che tali documenti siano validi, anche per quanto riguarda i limiti temporali,
nello Stato di origine e che quando non siano conformi ai modelli stabiliti
dalle convenzioni internazionali siano accompagnati da una traduzione ufficiale
in italiano o da documento equipollente.
Se taluno guida in Italia con patente che sia
scaduta nello Stato che l’ha rilasciata incorre nelle sanzioni previste per
analoga ipotesi secondo la nostra legislazione.
La disposizione consente di guidare in Italia con
patente rilasciata da Stato estero, ma è condizionata dal fatto che il soggetto
(cittadino italiano o straniero o apolide) non sia residente in Italia da oltre
un anno: ove taluno essendo residente da oltre un anno in Italia circoli in
Italia con patente rilasciata da Stato estero e non convertita in patente
italiana, si applicano le norme italiane relative alla guida senza patente.
Deve essere precisato che i conducenti muniti di
patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da Stati esteri sono
tenuti all’osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento
stabilite dal nostro Codice della Strada.
In realtà i cittadini comunitari possono guidare senza limiti temporali in Italia con la
propria patente nazionale, che sia naturalmente in corso di validità, non
soggiacendo ad alcuna sanzione in caso di mancata conversione o riconoscimento
della propria patente nazionale di guida (Cfr. circolare del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 31 del 29.05.1999, che richiama la Direttiva
91/439/CEE).
2.
Conversioni
di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati dell’Unione Europea.
La conversione
della patente estera nella patente italiana consiste nel rilascio di una nuova
patente italiana corrispondente a quella estera. La conversione è possibile
solo per le patenti rilasciate da quegli Stati esteri con i quali l’Italia ha
stabilito rapporti di reciprocità in materia di conversione di patenti di
guida.
Per ottenere la
conversione della patente italiana, occorre recarsi alla Prefettura competente
per territorio di residenza con la seguente documentazione: a) patente italiana
originale; b) traduzione dei dati contenuti nella licenza di guida nella lingua
del Paese di residenza; c) passaporto; d) permesso di soggiorno; e)
giustificativi di domicilio; f)una fotografia formato tessera.
Inoltre, il
rilascio avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei
requisiti psichici, fisici stabiliti dal Codice della strada, ma senza
sostenere alcun esame di guida.
L’art. 136
C.d.S. concerne la conversione di patenti di guida rilasciate da Stati
dell’Unione Europea o da altri Stati, e costituisce il naturale completamento
di quanto stabilito dall’art. 135 del d. lgs. n. 285/1992.
Se il conducente (cittadino italiano o straniero o
apolide) possiede una patente rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea la
patente conserva la propria validità, e non deve essere convertita nemmeno se
il titolare risiede in Italia da più di un anno.
Infatti sulla base della direttiva
del Consiglio delle Comunità Europee 29 luglio 1991, n. 439 concernente la
patente di guida (n. 91/439/CEE)
gli Stati membri dell’Unione europea hanno istituito una patente di guida
rilasciata con modelli comuni e secondo criteri comuni, sicchè le patenti di
guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione Europea sono equiparate alle
corrispondenti patenti di guida italiane.
La circolare del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti n. 31 del 29.05.1999, richiamando la Direttiva 91/439/CEE, specifica
che i cittadini comunitari, residenti in Italia da oltre 1 anno non hanno alcun
obbligo di far riconoscere o convertire la propria patente nazionale. Tuttavia
anche per le patenti comunitarie la richiesta di conversione, oppure di riconoscimento di validità può
essere utile per accelerare successivamente le pratiche relative al rinnovo o a
eventuali duplicati per smarrimento, furto, ecc.
Nella procedura di conversione la patente
originale è sostituita dalla patente italiana, mentre nell’operazione di
riconoscimento la patente originale rimane nel possesso del titolare, su
di essa viene semplicemente applicato un bollino adesivo che permette di
identificarla nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Gli stranieri con patente rilasciata da Stato
extracomunitario, invece, possono circolare in Italia per il tempo massimo di
un anno, trascorso il quale devono chiedere la residenza e far convertire la
patente.
Tuttavia non tutte le patenti rilasciate da Stati
extracomunitari possono essere convertite, perché la convertibilità dipende
dall’esistenza di accordi di reciprocità vigenti tra l’Italia e il Paese
interessato. I titolari di patente non convertibile, se vogliono guidare
l’automobile dopo che risiedono in Italia da più di un anno, non hanno alternative:
devono sostenere gli esami per l’abilitazione alla guida secondo le nostre
disposizioni.
Il rilascio della patente in sostituzione di una
patente di altro Stato avviene previo controllo del possesso, da parte del
richiedente, dei requisiti psichici, fisici e morali stabiliti rispettivamente
dagli artt.
119 e 120 C.d.S. Tale accertamento è escluso qualora si dimostri che il
rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato dell’Unione europea,
è stato subordinato al possesso di requisiti psichici e fisici equivalenti a
quelli previsti dalla normativa nazionale vigente.
Quanto alle sanzioni per la violazione delle norme
in argomento, si distingue se il soggetto guidi con documento rilasciato da uno
Stato estero scaduto di validità oppure ancora valido. Nel primo caso,
ulteriormente, si distingue se il soggetto è in Italia da più o meno di un
anno.
a)
Se taluno
(cittadino italiano o straniero o apolide) guida con patente estera scaduta ed
è in Italia da oltre un anno è come se guidasse senza patente per non averla
mai ottenuta;
b)
Se taluno
(cittadino italiano o straniero o apolide) si trovi in Italia da meno di un
anno risponderà come chi guida con patente italiana scaduta di validità;. più
esattamente se la patente o il permesso internazionale di guida sono scaduti di validità, si applicano le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 136, comma 7, e 126,
comma 7, c.d.s. (sanzione da € 137,55 a € 550,20), oltre alla sanzione
accessoria del ritiro della patente (Cfr. art. 216 c.d.s.).
Tra le sanzioni previste dall’art. 136, comma
7 C.d.S. è compresa quella accessoria del ritiro della patente, quindi
legittimamente l’autorità procede al ritiro della patente anche in pendenza
dell’opposizione all’ordinanza – ingiunzione.
Inoltre il D.L. 27 giugno
2003 n. 151,
convertito nella legge
1 agosto 2003 n. 214, recante
modifiche ed integrazioni al codice della strada, ha disposto sanzioni particolari
per le violazioni del codice della strada italiano compiute da cittadini di
stati nei quali non viga il sistema della patente a punti.
In particolare l’art.
6-ter prevede che per i titolari di patente rilasciata da uno stato
estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, che commettono sul
territorio italiano violazioni di norme del codice della strada è istituita
presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti
terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che
è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno
commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione
secondo le modalità previste dal medesimo codice della strada. Le infrazioni
sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia indicati dall’art. 12
C.d.S.
Ai soggetti che hanno commesso nell’arco di 1 anno
violazioni per un totale di almeno 20 punti è inibita la guida di veicoli a
motore sul territorio italiano per un periodo di 2 anni. Ove il totale di
almeno 20 punti sia raggiunto nell’arco di 2 anni l’inibizione alla guida è
limitata ad 1 anno. Ove il totale di almeno 20 punti sia raggiunto in un
periodo di tempo compreso tra i 2 e i 3 anni, l’inibizione alla guida è
limitata a 6 mesi.
Infine presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti è istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalità
straniera, al fine di rendere omogenea l’applicazione delle norme e delle
sanzioni previste.”
3.
Gli
accordi bilaterali in vigore tra l’Italia e altri Paesi per la conversione
delle patenti estere.
Si
elencano gli Stati che hanno sottoscritto accordi bilaterali, in base ai quali
è possibile ottenere la conversione delle patenti (dati aggiornati al 21 settembre 2009, fonte sito
Ministero dei trasporti e delle infrastrutture):
A) La
conversione della patente di guida è permessa a tutti i cittadini dei seguenti
Stati: Albania (si veda oltre al par. 3.1.), Argentina, Austria, Belgio,
Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, El Salvador, Estonia, Filippine,
Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia,
Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia,Malta, Marocco,
Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco,
Repubblica Ceca, Repubblica di Corea (Corea del Sud), Repubblica Slovacca,
Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia,
Ungheria.
B) La
conversione della patente di guida è permessa soltanto ad alcuni dei cittadini
dei seguenti Stati: Canada (personale diplomatico e consolare), Cile (personale
diplomatico e loro familiari), Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari),
Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari).
4.
La
procedura di conversione della patente estera.
La domanda
di conversione, da presentare presso gli Uffici Territoriali del Dipartimento
dei Trasporti Terrestri (gli uffici della ex Motorizzazione Civile), deve
essere redatta sul modulo TT2112 e può essere accolta alla condizione che la
patente estera sia in corso di validità e sia stata conseguita prima
dell’acquisizione della residenza in Italia, come prevedono gli accordi bilaterali.
Inoltre,
la patente estera potrà essere convertita soltanto nella patente italiana
corrispondente al tipo rilasciato nel Paese estero, alle condizioni stabilite
da ogni accordo bilaterale.
Qualora
sorgano dubbi in merito all’autenticità della patente estera da convertire, gli
Uffici periferici del Dipartimento trasporti Terrestri competenti devono
trasmettere la patente di guida estera alle Autorità diplomatiche del Paese che
ha rilasciato la suddetta patente, al fine di ottenere conferma dell’autenticità.
In realtà
tale verifica avviene pressoché sistematicamente e viene normalmente demandata
al diretto interessato, perché .
Soltanto
una volta espletato tale accertamento si procede alla conversione, che comporta
anche il ritiro della patente estera (che è inviata dagli uffici alla
competente autorità consolare del Paese) ed il rilascio, in sua sostituzione,
di un permesso provvisorio di guida, valido fino alla consegna della nuova
patente convertita.
Dunque se
la patente risulta convertibile l’interessato si deve recare presso un ufficio
della Motorizzazione Civile e seguire la procedura che prevede:
1) la
compilazione del modello TT 2112;
2)
attestare il versamento di € 9,00 sul c./c./p. 9001 e di € 29,24 sul c.c.p.
4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli
uffici motorizzazione; le attestazioni di avvenuto pagamento devono essere
incollate negli appositi spazi);
3) dichiarazione
sostitutiva di certificazione di residenza redatta su apposito modello specificando
la data (giorno/mese/anno) e il Comune di acquisizione della residenza in Italia;
4) se tra la data di acquisizione della
residenza in Italia e quella di presentazione della richiesta di conversione
all'ufficio territoriale intercorre un periodo di tempo superiore o uguale al
periodo di validità della patente di guida previsto dal Codice della Strada per
la specifica categoria, occorre anche Certificato
Medico in bollo (con
data non anteriore a sei mesi) rilasciato dall' Ufficiale Medico
Sanitario di cui all'art. 119 comma 2 o 4 C.d.S.;
5) due fotografie di
cui una autenticata su
fondo chiaro, recenti, nitide, identiche, a capo scoperto (tranne nei casi
in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi). Non sono
accettate fotografie stampate su carta termica (realizzate con computer).
L'autentica della foto può essere richiesta:
- dall'interessato, allo sportello all'
atto della presentazione della pratica;
- presso un Notaio o in Comune (l'autentica della
fotografia deve avvenire sul foglio e non a tergo della stessa.);
- dal Medico che ha rilasciato il certificato di
cui al punto 4) (N.B.: il certificato medico con foto non può essere accettato
come autentica di foto se non espressamente dichiarato dal medico
rilasciante).
6) patente
straniera in originale in corso di validità e una fotocopia completa della stessa ; (l'Ufficio, durante l'esame della
pratica, può richiedere la traduzione della
patente estera e/o l'attestazione di autenticità).
7) traduzione
integrale della patente di guida (se rilasciata da Stato extracomunitario),
che può essere
effettuata dal traduttore (N.B. per traduttore deve intendersi chiunque è in
grado di procedere ad una fedele e completa traduzione del testo
straniero), e in tal caso deve essere asseverata con giuramento prestato
davanti a un cancelliere giudiziario o notaio, ovvero dal consolato dello Stato
estero che ha rilasciato la patente, e in tal caso la firma dei funzionari
consolari deve essere legalizzata dalla Prefettura.
Nella
procedura di conversione la patente originale viene sostituita dalla patente
italiana.
Gli
stranieri extracomunitari ai sensi dell’art. 6 del testo unico delle leggi
sull’immigrazione e la condizione degli stranieri, approvato con d. lgs.
25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge
n. 94/2009, devono anche esibire (in originale o in copia autenticata o in
copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità
all'originale in proprio possesso) il Permesso
di Soggiorno o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o la carta di soggiorno
di familiare di cittadino extracomunitario (più fotocopia), sia
al momento della presentazione della richiesta, sia al momento del rilascio del
provvedimento.
Nella
prassi anche la ricevuta postale (o rilasciata dalle competenti autorità di
P.S.), attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di
soggiorno, è da ritenersi valida ai fini dell'espletamento di tutte le pratiche
presentate presso l'Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari. In
questo ultimo caso agli atti della pratica si allega, a seconda che si tratti
di rilascio o di rinnovo, la fotocopia del documento di identità più la
fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo
rilascio del permesso di soggiorno, e la fotocopia del documento di
identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione
dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata
fotocopia di quest’ultimo.
I soggetti legittimati alla presentazione della domanda
sono:
a) il diretto interessato (che deve esibire un documento di identità in
corso di validità e, se extracomunitario, il suo permesso di soggiorno o
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno
per familiari extracomunitari Se il richiedente non è in possesso di carta di
identità italiana, l'identificazione può avvenire tramite documento di
riconoscimento equipollente, rilasciato da una amministrazione dello Stato
italiano o di altri Stati. Se il documento è redatto in lingua straniera, deve
essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui
esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) redatta dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare e legalizzata in prefettura,
ovvero da un traduttore e giurata innanzi al cancelliere giudiziario o notaio.
b) la persona delegata con documento di
identità in corso di validità munita di delega su
carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del
documento di identità del delegante in corso di validità; la suddetta delega
deve essere presentata tanto al momento della presentazione della domanda
quanto al momento del ritiro del documento richiesto;
c) l’autoscuola o lo studio di consulenza automobilistica
munita di fotocopia del documento di identità del delegante in corso di
validità.
5. La
procedura di riconoscimento di patente estera.
Nell’operazione
di riconoscimento il conducente rimane in possesso dell’abilitazione di guida
originale alla quale è applicato un tagliandino adesivo che la identifica
nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Per la
procedura di riconoscimento delle patenti rilasciate da Stati UE bisogna
recarsi sempre presso un ufficio della Motorizzazione civile e seguire la
seguente procedura:
1)
compilare il
modello TT 746;
2)
attestare il
versamento di € 9,00 sul cc 9001 e di € 14,62 sul cc 4028 (bollettino
prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici
motorizzazione);
3)
presentare
la patente posseduta in corso di validità e relativa fotocopia fronte-retro;
4)
autocertificare
la propria residenza in Italia redatta su apposito modello
specificando la data (giorno/mese/anno) e il Comune di acquisizione della residenza
in Italia;
5)
allegare un
certificato medico in bollo con fotografia rilasciato da un medico abilitato,
qualora secondo la normativa italiana la patente sia scaduta. Se tra la data di
acquisizione della residenza in Italia e quella di presentazione della
richiesta di riconoscimento all'ufficio territoriale intercorre un periodo di
tempo superiore o uguale al periodo di validità della patente di guida previsto
dal Codice della Strada per la specifica categoria occorre anche il Certificato Medico in bollo
(con data non anteriore a sei mesi) rilasciato
dall'Ufficiale Medico Sanitario di cui all'art. 119 comma 2 o 4 C.d.S.
(medico appartenente all'Azienda Sanitaria Locale "ASL", medico
militare medico.
In ogni
caso l'art. 1 della direttiva
n. 91/439/CEE, così come attuato dal D.M. del 14 novembre 1997, dispone che
le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea sono
equiparate ai documenti di guida italiani; pertanto il titolare di patente di
guida comunitaria ha la facoltà e non
l'obbligo di riconoscere o convertire la propria patente.
Circa i
documenti aggiuntivi che devono presentare gli stranieri extracomunitari e i
soggetti legittimati a presentare la domanda si veda il par. 4.