INGRESSO E SOGGIORNO PER MOTIVI RELIGIOSI

 

Scheda pratica a cura di Luigi Mughini e Paolo Bonetti, aggiornata al 12 gennaio 2010

 

Sommario:

1.     Aspetti generali: norme sugli stranieri, Patti lateranensi con la Chiesa cattolica e intese tra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica

2.     Requisiti per lingresso per motivi religiosi e visto di ingresso per motivi religiosi

3.     Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per motivi religiosi. Laccordo di integrazione

4.     Il trattamento del titolare del permesso di soggiorno per motivi religiosi (lavoro e ricongiungimento familiare)

5.     Il rilascio ai titolari del permesso di soggiorno per motivi religiosi del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e la qualifica di ministro di culto

6.     Lingresso e soggiorno per motivi religiosi degli studenti delle universit pontificie (studi religiosi)

7.     Modelli allegati (dichiarazione di presa in carico e altre dichiarazioni)

 

 

1. Aspetti generali: norme sugli stranieri, Patti lateranensi con la Chiesa cattolica e intese tra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica

 

I permessi di soggiorno per motivi religiosi o per lesercizio delle funzioni di ministro di culto sono soltanto menzionati negli artt. 5, comma 2, e 28, comma 1, e 29, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (di seguito definito come T.U.), senza che a livello legislativo e regolamentare si preveda una disciplina dei relativi presupposti e condizioni.

Si pu comunque ritenere  che essi debbano essere rilasciati per breve o lungo soggiorno agli stranieri che siano ministri di culto o religiosi che siano entrati in Italia muniti del visto di ingresso per motivi religiosi se sono verificati i requisiti e le condizioni per il rilascio previsti dal Decreto del Ministro degli affari esteri 12 luglio 2000, a condizione che si tratti di soggiorni per motivi religiosi di durata superiore a 30 giorni (cfr. art. 10, comma 1 del regolamento di attuazione dello stesso T.U. emanato con d.p.r. n. 394/1999 ).

Occorre inoltre ricordare che tutta la disciplina vigente per gli ingressi e soggiorni per motivi religiosi deriva non soltanto dalle norme sugli stranieri, ma anche dal tipo di rapporto esistente tra la Repubblica italiana e le diverse confessioni religiose.

Infatti a livello costituzionale garantito ad ogni persona, sia essa cittadina o straniera, la libert di culto, in privato e in pubblico (con la sola esclusione dei riti contrari al buon costume), la libert di professione religiosa e la libert di propaganda religiosa (art. 19 Cost.), si vieta di sottoporre a speciali gravami fiscali gli enti ecclesiastici o con finalit religiose (art. 20 Cost.), mentre ogni confessione religiosa egualmente libera di fronte alla legge (art. 8, comma 1 Cost.) ed libera di darsi un proprio ordinamento interno, purch secondo regole che non contrastino con i principi fondamentali dellordinamento italiano (art. 8, comma 2 Cost.).

Oltre questi aspetti generali e comuni a tutte le confessioni religiose il resto dei rapporti tra la Repubblica italiana e le confessioni religiose regolato in modo diversificato dalla Costituzione, anche per tenere conto della diversit oggettiva che caratterizza gli elementi fondamentali e i precetti individuali e collettivi propri di ogni confessione religiosa e la diversa struttura nazionale ed internazionale della sua organizzazione interna:

a)           in base allart. 7 Cost. i rapporti con la Chiesa cattolica sono regolata dai Patti lateranensi firmati nel 1929, tra cui il Concordato tra lItalia e la Santa sede modificato consensualmente con laccordo del 18 febbraio 1984 approvato con legge 25 marzo 1985, n. 121;

b)          in base allart. 8, comma 3 Cost., i rapporti con le confessioni religiose diverse da quella cattolica sono regolati da apposite intese stipulate dai loro rappresentanti con il Governo ed approvate con legge (art. 8, comma 3 Cost.). Ad oggi per sono in vigore soltanto le intese con alcune confessioni religiose: quella con la Tavola valdese (legge 11 agosto 1984, n. 449), quella con le Assemblee di Dio in Italia (legge 22 novembre 1988, n. 517), quella con lunione delle comunit ebraiche italiane (legge 8 marzo 1989, n. 101) , quella con l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno (legge 22 novembre 1988, n. 516), quella con la chiesa evangelica luterana in Italia (CELI) (legge 29 novembre 1995, n. 520), quella con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) (legge 12 aprile 1995, n. 116).

Tutte queste norme prevedono la piena libert di culto e di propaganda religiosa (inclusa la libert di ingresso in Roma e nella Citt del vaticano per i religiosi e i ministri di culto cattolici di tutto il mondo) e riconoscono lautonoma nomina dei ministri di culto da parte degli organi interni ad ogni confessione religiosa, che, al pi, devono comunicarle alle autorit (soprattutto al Ministero dellInterno).

Inoltre occorre ricordare che i cittadini extracomunitari cattolici che vogliano accedere o soggiornare nel territorio italiano per motivi religiosi possono essere diretti a qualsiasi luogo italiano per svolgervi un pellegrinaggio o un incarico religioso oppure possono essere diretti a qualche ente della Santa sede – quale suprema istituzione del governo centrale di tutta la Chiesa cattolica – la quale si trova nello Stato della Citt del Vaticano, che sta allinterno della citt di Roma.

Questultima ipotesi ovviamente peculiare della sola organizzazione interna della Chiesa cattolica e pu influire sulla condizione giuridica di soli stranieri cattolici, perch per rispettare la libert religiosa e la libert di organizzazione interna della Chiesa cattolica i cattolici non italiani devono avere la possibilit di accedere nel modo pi libero possibile alla Santa sede e al territorio dello Stato della Citt del Vaticano che incluso nella citt di Roma.

Perci il trattato tra lItalia e la Santa sede firmato il 11 febbraio 1929, eseguito con legge 27 maggio 1929, n. 810, prevede specifiche garanzie:

1)     ai cardinali (e ai vescovi chiamati a partecipare ai Concili presieduti dal Sommo pontefice o dai suoi legati) garantita piena libert di acceso e transito, senza alcuna limitazione alla loro libert personale, alla libert di circolazione e di ingresso ed uscita dal territorio italiano  (art. 21 del trattato fra la Santa sede e lItalia); nel rispetto di tale norma fondamentale lart. 8 T.U. prevede che ai cittadini extracomunitari membri del sacro collegio cardinalizio – cos come per gli appartenenti al corpo diplomatico e consolare - non si applicano tutte le norme del capo del T.U. che prevede le condizioni per lingresso e il soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio italiano (inclusi visti di ingresso e titoli di soggiorno);

2)     piena libert di accesso al territorio italiano e di transito verso la Santa sede ai vescovi cattolici di tutto il mondo (art. 12 del trattato fra la Santa sede e lItalia); si deve perci ritenere che per i vescovi cittadini di Stati extracomunitari leventuale rilascio dei visti di ingresso debba avvenire in modo automatico, senza losservanza di alcuna ulteriore condizione prevista dalla legge italiana, cos come non debba essere loro richiesto alcunch di aggiuntivo al momento del loro ingresso sul territorio italiano dopo lesibizione della documentazione che attesta lidentit (documenti di viaggio) e la nomina vescovile;

3)     sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini vaticani – che sono tali non per origine o discendenza, ma soltanto in ragione del ruolo da loro svolto nellambito della Santa sede o dellincarico alle sue dipendenze o della stabile residenza nello Stato della Citt del Vaticano e finch tale ruolo o incarico perdurano o in ragione della libera concessione del Sovrano Pontefice (circa met dei quali sono doppi cittadini italiani e vaticani) - (art. 9 del trattato fra la Santa sede e lItalia) e gli stranieri investiti di ufficio ecclesiastico in Roma (art. 10, ultimo comma, del trattato fra la Santa sede e lItalia)

Sono state concluse, ma finora non approvate con legge, le intese con la Congregazione dei testimoni di Geova, quella con lUnione dei buddisti italiani, quella con gli induisti, quella con il patriarcato cristiano ortodosso.

Le trattative per la conclusione dellintesa con la confessione islamica non sono mai neppure iniziate anche per linesistenza di una rappresentanza unitaria dei musulmani italiani.

A tutte le confessioni religiose prive di unintesa in vigore con lo Stato si continua ad applicare la normativa adottata in epoca fascista che prevede tra laltro che la nomina dei ministri di culto di tali confessioni religiose debba essere approvata con decreto del Ministro dellInterno, che deve tenere anche un registro dei ministri di culto (cfr. art. 3 legge 24 giugno 1929, n. 1159 e il suo regolamento di attuazione approvato con r.d. 28 febbraio 1930, n. 289).

Di per s lart. 3 della legge n. 1159/1929 prevede che lapprovazione della nomina a ministro di culto da parte dellautorit statale ha la finalit di conferire rilevanza giuridica agli atti posti in essere, mentre in nessuna parte del testo di legge (n del regolamento attuativo di cui al R.D. 289/1930) si intravede una disposizione che individui le condizioni alla stregua delle quali lautorit statale deve operare la propria valutazione discrezionale in ordine alla richiesta approvazione della nomina. Perci in assenza di una espressa menzione dei requisiti soggettivi cui lapprovazione sarebbe subordinata, la giurisprudenza ritiene che si tratti di un atto vincolato, soggetto ad una verifica di mera regolarit formale (effettiva provenienza dellatto di nomina dalla confessione religiosa richiamata nella domanda), in conformit col principio di pari libert di tutte le religioni davanti alla legge (art. 8 Cost.) e di libert di scelta del culto religioso (art. 19 Cost.), valori che risulterebbero probabilmente compromessi ove il controllo dellautorit statale si svolgesse al di fuori dellambito riguardante la celebrazione del rito religioso (che non deve essere, per norma costituzionale, contrario al buon costume), ma investisse aspetti della sfera soggettiva dei seguaci, anche se al limitato scopo di dare ingresso nellordinamento civile agli atti da questi posti in essere. Simile sbarramento, infatti, non sussiste con riguardo ai soggetti officianti nel rito cattolico. (cos TAR Sicilia, sentenza 28 settembre 2007. n. 1505 )

Occorre peraltro ricordare che la nomina del ministro di culto allinterno della confessione religiosa atto libero in virt della libert di organizzazione interna di ogni confessione religiosa ai sensi dellart. 8 Cost. il che gli consente atti di culto e di assistenza religiosa (cos Corte cost. sent. n. 59/1958), mentre  lapprovazione della nomina da parte del Ministero dellInterno, sentito il Prefetto, non d rilevanza giuridica alla nomina, ma consente allo stesso ministro di culto di compiere atti aventi una rilevanza per la legge dello Stato (p. es. celebrazione del matrimonio, accesso a carceri ed ospedali ecc.) e di fruire delle prerogative specifiche previste dalla legge. Infatti i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura d'anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), non possono essere giudici popolari nelle Corti d'Assise (art. 12 L. n. 287/1951), giudici di pace (art. 8 L. n. 374/1991), giudici onorari aggregati (art. 8 L. n. 276/1997), n possono assumere l'ufficio di notaio (art. 2 L. n. 89/1913) e quello di esattore delle imposte (art. 17 T.U. 1401/1922); si tratta peraltro di incarichi ed ipotesi che di per s sono gi oggi preclusi dalla legge agli stranieri extracomunitari.

Perci in base alla citata legislazione la prassi amministrativa attuale considera impossibile lapprovazione ministeriale della nomina di ministro di culto di una confessione religiosa priva di Intesa allorch costui sia straniero o apolide.

 

 

 

2. Requisiti per lingresso per motivi religiosi e visto di ingresso per motivi religiosi

 

 

Il Decreto Ministro affari esteri 12 luglio 2000 prevede che il visto di ingresso per motivi religiosi consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi stranieri, intesi come coloro che abbiano gi ricevuto ordinazione sacerdotale, o condizione equivalente, religiose, ministri di culti appartenenti ad organizzazioni confessionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dell'interno, che intendano partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attivit ecclesiastica, religiosa o pastorale.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto di ingresso per motivi religiosi previsti dallo stesso decreto sono i seguenti:

a) l'effettiva condizione di "religioso";

b) documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attivit addotte a motivo del soggiorno in Italia.

c) nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di enti religiosi, l'interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, T.U. Pertanto in base agli artt. 3 e 6 della direttiva Min. interno 1 marzo 2000 si richiede la dimostrazione di mezzi di sostentamento di entit identica a quella prevista per il rilascio dei visti di ingresso per turismo.

Pi precisamente occorre distinguere

A) Visto di ingresso per motivi religiosi di durata inferiore a 90 giorni: un visto Schengen uniforme (V.S.U.) o un visto nazionale (V.N.) ed rilasciato, per un soggiorno di breve o di lunga durata, ai ministri di culti stranieri - che abbiano gi ricevuto ordinazione sacerdotale o condizione equivalente - appartenenti ad organizzazioni confessionali iscritte nellelenco predisposto dal Ministero dellInterno, per lespletamento della loro attivit religiosa o pastorale

B) Visto di ingresso per motivi religiosi di durata superiore a 90 giorni: un visto nazionale (V.N.) allo straniero che esibisca

1) documentazione comprovante leffettiva condizione di religioso;

2) documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attivit addotte a motivo del soggiorno;

3) titolo di viaggio;

4) mezzi di sostentamento o, qualora le spese di soggiorno siano a carico di un Ente religioso, unidonea dichiarazione dellEnte stesso;

5) invito e/o dichiarazione dellEnte religioso, vistata, se si tratta di cattolico, dalla Segreteria di Stato della Santa Sede o dalla Nunziatura apostolica presente nel Paese di provenienza dello straniero.

 

 

3.    Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per motivi religiosi. Laccordo di integrazione

 

Soltanto allo straniero titolare di un visto di ingresso per motivi religiosi che sia stato richiesto e ottenuto al fine dellesercizio in Italia dellattivit religiosa o pastorale pu essere rilasciato uno specifico permesso di soggiorno.

Infatti i visti di ingresso per motivi religiosi che siano stati rilasciati soltanto per la partecipazione ad una manifestazione religiosa che si svolga in Italia possono dar luogo al rilascio di uno specifico permesso di soggiorno soltanto nei casi in cui tale manifestazione duri pi di 8 giorni lavorativi dalla data di ingresso dello straniero (termine entro il quale ai sensi dellart. 5 T.U. egli deve richiedere il permesso di soggiorno) o, pi esattamente pi di 30. Infatti anche lo straniero titolare di un visto di ingresso per motivi religiosi ottiene un corrispondente permesso di soggiorno soltanto se dal visto risulti un soggiorno di durata superiore ai 30 giorni, poich in base allart. 10, comma 1 del regolamento di attuazione del T.U. approvato con d.p.r. n. 394/1999, se nel passaporto dello straniero, dal quale risulti la data di ingresso in Italia e dal visto di ingresso, ove prescritto, risulti che lo straniero intende soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni, egli non riceve un permesso di soggiorno, ma la scheda rilasciata per ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno sostituisce a tutti gli effetti il permesso di soggiorno.

In realt poich gli ingressi per motivi religiosi temporanei (p. es. pellegrinaggio o partecipazione a manifestazione religiosa) sono spesso qualificati come visti di ingresso per motivi di turismo in tale caso lo straniero che ne titolare ha soltanto lobbligo di presentare la sua dichiarazione di presenza allufficio di polizia di frontiera o alla questura del luogo in cui si trova, esibendo anche il proprio passaporto e il visto (Legge 28 maggio 2007, n. 68).

La domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata presso gli uffici postali abilitati (circolare Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, prot. n. 400/c/2006/401948/p/14.201 del 7 Dicembre 2006), su moduli appositi (Moduli 1 e 2): infatti il rilascio, e il rinnovo, del permesso di soggiorno per motivi religiosi avviene mediante linvio, a mezzo posta, della relativa istanza compilata e sottoscritta dall'interessato, alla quale deve essere allegata:

1) la fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente;

2) Dichiarazione del responsabile della Comunit religiosa in Italia, attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorit religiosa presente in Italia;

3) Fotocopia della polizza assicurativa stipulata con un istituto italiano o straniero valida nel territorio nazionale per tutto il periodo di validit del permesso di soggiorno richiesto, contro il rischio di malattia e infortuni o delliscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale; tali obblighi sono previsti dallart. 34, comma 3 T.U. e la documentazione concernente ladempimento dellobbligo mediante esibizione della polizza o delliscrizione deve essere esibita al momento del ritiro del permesso d soggiorno (art. 11, comma 3 regolamento di attuazione del T.U., approvato con d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394).

A ci occorrer aggiungere la ricevuta dellavvenuto pagamento del contributo previsto dallart. 1 della legge n. 94/2009 per il rilascio del permesso di soggiorno (da 80 a 200 Euro secondo limporto che sar stabilito con decreto del Ministro dellEconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dellInterno) .

Anche per il permesso di soggiorno per motivi religiosi varr quanto stabilito dallart. 1, comma 25, della L. 15 luglio 2009, n. 94, in materia di Accordo di integrazione. In tal senso prevista la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validit del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenter condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determiner la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.

Qualora lo straniero che chieda il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi religiosi trascorra il soggiorno presso convivenza civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno pu essere presentata in Questura dallesercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunit in cui lo straniero ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna allinteressato della ricevuta e del permesso di soggiorno (art. 10, comma 4 regolamento di attuazione del T.U., approvato con d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394).

Nella prassi amministrativa (soprattutto quella praticata dalla Questura di Roma e dallIspettorato di P.S. presso lo Stato della Citt del Vaticano) il rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi religiosi avviene esibendo i seguenti documenti:

1) gli originali di tutti i documenti che sono stati spediti nel kit e una copia degli stessi;

2) 3 fotografie formato tessera con sfondo bianco;

3)  ricevuta postale in originale e in copia;

4) passaporto in originale e con almeno sei mesi di validit, con le fotocopie delle pagine riportanti i dati anagrafici, le date di rilascio e di scadenza, e il visto di ingresso;

5) dichiarazione di presa in carico da parte dell'istituto o congregazione religiosa di appartenenza, munita di relativo nulla osta rilasciato dalle Autorit Vaticane (si veda lallegato 1) .

Secondo la medesima prassi al momento del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi religiosi occorre produrre alla Questura i seguenti documenti:

4)     gli originali di tutti i documenti che sono stati spediti nel kit e una copia degli stessi;

5)     2 fotografie formato tessera con sfondo bianco;

6)     ricevuta postale in originale e in copia;

7)     passaporto in originale e con almeno sei mesi di validit, con le fotocopie delle pagine riportanti i dati anagrafici, le date di rilascio e di scadenza;

8)     dichiarazione di presa in carico da parte dell'istituto o congregazione religiosa di appartenenza, munita di relativo nulla osta rilasciato dalle Autorit Vaticane;

9)      il precedente permesso di soggiorno.



 

4. Il trattamento del titolare del permesso di soggiorno per motivi religiosi (lavoro e ricongiungimento familiare)

 

Il permesso di soggiorno per motivi religiosi consente al titolare di svolgere lattivit lavorativa strettamente collegata al proprio ministero religioso, quale ad esempio lattivit dei religiosi cattolici nellambito della propria parrocchia,  escludendo, tuttavia, lesercizio di altre attivit lavorative.

Deve per essere segnalata la recente sentenza del TAR Lazio, Sez. II, 6 febbraio 2009, n. 1206, che ha stabilito la possibilit di conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Ad avviso del giudice amministrativo lart. 14 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche, pur elencando i permessi di soggiorno per i quali consentita la conversione, non pu tuttavia interpretarsi nel senso che solo le menzionate tipologie di soggiorno possano essere oggetto di conversione.

Ci nella considerazione che tale norma non contiene alcuna espressa esclusione dalla conversione di altre tipologie di permesso di soggiorno diverse da quelle menzionate.

La circostanza trova conferma nella considerazione che, allorch il predetto D.P.R. n. 394/1999 ha voluto escludere la possibilit della conversione di un permesso di soggiorno ad un determinato titolo, lo ha espressamente previsto, come nellipotesi dei permessi di soggiorno richiamati allart. 40 dello stesso regolamento, tra i quali non ricompreso quello per motivi religiosi.

Ne consegue che, sempre ad avviso del giudice amministrativo, in assenza di una espressa esclusione, la disposizione in esame,  non pu che essere interpretata alla luce della generale previsione di cui allart. 5, comma 5, T.U., secondo il quale il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio. In definitiva, tale disposizione, consentendo il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno anche per motivi diversi da quelli che avevano sorretto loriginario permesso di soggiorno, senza porre al riguardo alcuna limitazione in ordine ai motivi del suo rilascio, costituirebbe ulteriore dimostrazione dellassenza di preclusioni alla conversione dei permessi di soggiorno diversi da quelli richiamati nellart. 14 del D.P.R. n. 394/1999, salvo, ovviamente, quelli per i quali tale preclusione sia espressamente prevista.

Lart. 28, comma 1, T.U., prevede espressamente che gli stranieri titolari del permesso di soggiorno per motivi religiosi hanno il diritto a mantenere o riacquistare lunit familiare alle condizioni previste dal Testo Unico (v. scheda ricongiungimento familiare) e dunque possono presentare domanda di ricongiungimento familiare nei confronti di familiari allestero e possono ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari per i propri familiari.

Secondo lo stesso telex 24 maggio 2005 del Ministero dellInterno i titolari di p.s. per motivi religiosi possono anche ottenere il p.s. CE per soggiornanti di lungo periodo.

 

5. Il rilascio ai titolari del permesso di soggiorno per motivi religiosi del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e la qualifica di ministro di culto

 

Con il telex del 24 maggio 2005, il Ministero dellInterno ha precisato che possibile la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi religiosi.

In tal senso, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 14 del D.P.R. 394/1999, modificato dall'art. 13 del D.P.R. n. 334/2004, relativamente alla conversione dei permessi di soggiorno da studio in lavoro, il Ministero dellInterno ritiene che, nonostante non sia espressamente previsto dalla norma, per analogia si possa convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per motivi religiosi, per quegli studenti che, al termine degli studi religiosi, prendano i voti e siano chiamati a svolgere la loro attivit religiosa in Italia.

Tale interpretazione applicabile anche agli studenti stranieri frequentatori delle universit religiose i cui titoli di studio siano stati riconosciuti dallo stato italiano.

Con la stessa Circolare il Ministero dellInterno ha precisato anche che possibile il rilascio della carta di soggiorno, ora permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, in favore dello straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi religiosi, purch il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 T.U., in materia di reddito, alloggio, assenza di precedenti di polizia e della regolare presenza in Italia.

Tra coloro che possono fruire di tale beneficio sono da ricomprendere anche i sacerdoti della chiesa cattolica, le cui remunerazioni sono considerate "redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente" (testo unico delle leggi sulle imposta sui redditi approvato con D.P.R. n. 917/1986).

Deve per essere evidenziato che il reddito richiesto per il rilascio permesso CE per soggiornanti di lungo periodo deve essere un reddito percepito o dichiarato in Italia, pertanto non potr essere rilasciato tale titolo agli stranieri, religiosi o laici, che svolgono la propria attivit lavorativa alle dipendenze di enti e organizzazioni del vaticano ai quali, tuttavia, potr comunque essere concesso un permesso di soggiorno per residenza elettiva.

 

 

6.    Lingresso e soggiorno per motivi religiosi degli studenti delle universit pontificie (studi religiosi)

 

Nelle Universit Pontificie (24 strutture) circa la met dei 20.000 iscritti costituito da sacerdoti, religiose/i e laiche/laici stranieri.

Presso la Gregoriana, ad esempio, gli italiani sono solo 747 su pi di 3.000 iscritti.

Per gli studenti laici sono disponibili le disaggregazioni curate dallUCSEI: mentre il dato nazionale vede al primo posto lEuropa non comunitaria, nel caso delle Universit Pontificie i pi numerosi sono gli studenti africani. Questo dato si ritrova anche tra gli studenti universitari ospitati presso il Centro Giovanni XXIII nel 2004-2005, un centro dedicato agli studenti esteri: gli africani sono il 62% del totale, seguiti dagli studenti dell'Europa dell'Est. Influenza la composizione nazionale la provenienza universitaria degli studenti: universit pontificie (73%), universit statali (24%), universit private (3%).

Si pone dunque la problematica dei cittadini extracomunitari che entrino in Italia per frequentare i corsi di Universit pontificie (che sono legalmente riconosciuti e liberi in base al citato Accordo tra lItalia e la Santa sede).

Il problema si complica allorch – come di frequente accade - costoro siano anche religiosi o ministri di culto ovvero stiano studiando allinterno di un processo di formazione al sacerdozio o alla vita religiosa.

Nel rispetto della libert religiosa e delle attivit religiose e di culto la disciplina dellimmigrazione di costoro appare un misto di norme sullingresso per motivi religiosi e per motivi di studio (talvolta si verifica caso per caso se lo straniero svolga in prevalenza lattivit di studio o lattivit religiosa o di culto) ed comunque assai influenzata dalla prassi amministrativa.

Nella prassi amministrativa per il primo rilascio del permesso di soggiorno per studi (religiosi) si richiede

gli originali di tutti i documenti che sono stati spediti nel kit e una copia degli stessi;

n. 3 fotografie formato tessera con sfondo bianco;

ricevuta postale in originale e in copia;

passaporto in originale e con almeno sei mesi di validit, con le fotocopie delle pagine riportanti i dati anagrafici, le date di rilascio e di scadenza, e il visto di ingresso;

la dichiarazione di presa in carico da parte dell'istituto o congregazione religiosa di appartenenza, munita di relativo nulla osta rilasciato dalle Autorit Vaticane;

liscrizione all'anno accademico corrente e copia della lettera di invito da parte dell'istituto o congregazione religiosa di appartenenza, vidimata dall'Ambasciata Italiana (in caso di mancanza occorre produrre una dichiarazione sostitutiva).

Nella prassi amministrativa per il rinnovo del permesso di soggiorno per studi (religiosi) si richiede

  1. gli originali di tutti i documenti che sono stati spediti nel kit e una copia degli stessi;

 

  1. 2 fotografie formato tessera con sfondo bianco;

 

  1. ricevuta postale in originale e in copia;

 

  1. passaporto in originale e con almeno sei mesi di validit, con le fotocopie delle pagine riportanti i dati anagrafici, le date di rilascio e di scadenza;

 

  1. dichiarazione di presa in carico da parte dell'istituto o congregazione religiosa di appartenenza, munita di relativo nulla osta rilasciato dalle Autorit Vaticane;

 

  1. iscrizione all'anno accademico corrente e attestazione degli esami sostenuti durante l'anno accademico trascorso;

 

  1. il precedente permesso di soggiorno.

 

 

 

 

7.    Modelli allegati (dichiarazione di presa in carico e altre dichiarazioni)

 

DICHIARAZIONE DI PRESA IN CARICO

 

 Copiare sulla carta intestata/ufficiale dellIstituto Religioso, Casa o Parrocchia

ALLA QUESTURA

Ufficio immigrazione

 

A T T E S T A Z I O N E

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________, nella mia qualit

di Responsabile del________(nome dellIstituto Religioso, Casa o Parrocchia) ;

D I C H I A R A

che (nome e cognome del religioso/a come scritto su passaporto), di nazionalit _____________________________, nato/a___________________il ______________________,

risiede presso lIstituto (indicare il domicilio dove effettivamente risiede lo/la straniera) al seguente indirizzo __________________________________________, sin dal suo arrivo in Italia

 

(indicare la data di ingresso alla frontiera italiana);

1. in qualit di: SUORA PROFESSA/SACERDOTE/ DIOCESANO, che svolge lattivit religiosa in comunit (N.B.Tale dicitura per coloro che hanno il visto rilasciato dallAmb. Italiana per MOTIVI RELIGIOSI)

 

OPPURE

2. in qualit di: STUDENTE DELL UNIVERSITA PONTIFICIA ___________________ (N.B. E obbligatorio il certificato di iscrizione a.a. corrente, per coloro che hanno ottenuto un visto dallAmbasciata. Italiana per STUDIO/ UNIVERSITA oppure STUDIO) ;

 

OPPURE

3. in qualit di: ASPIRANTE ALLA VITA RELIGIOSA / NOVIZIO/A oppure POSTULANTE in formazione religiosa allinterno dellIst. Religioso, Casa oppure Parrocchia (N.B. per coloro che hanno ottenuto un visto dallAmbasciata Italiana per STUDIO);

 

lo stesso Istituto (Congregazione, Collegio) si impegna provvedere per tutte le spese, quali: il sostentamento, lalloggio, i viaggi, lassistenza ospedaliera e le cure mediche per tutto il periodo della permanenza in Italia;

 

il sottoscritto, inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente leventuale abbandono dellIstituto Religioso, il cambiamento di residenza con lindicazione della localit ove diretto, nonch la partenza definitiva dello straniero dallItalia.

 

In fede.

IL /LA RESPONSABILE

 

 

 

NULLA OSTA da parte del dicastero Vaticano competente:

Religiosi/Clero/Vicariato/Propaganda

 

 

Dichiarazione PER RILASCIO DEL P.S.

 

 

 COPIARE SULLA CARTA INTESTATA DELLISTITUTO RELIGIOSO,

 

CASA O PARROCCHIA

ALLA QUESTURA DI 

-Ufficio Immigrazione-

 

ATTESTAZIONE

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) , nella mia qualit di Responsabile del (nome dellIstituto Religioso, Casa o Parrocchia)

dichiara

che (nome e cognome del religioso/a) di nazionalit _________________________

nato/a a il :

risiede presso lIstituto (indicare il domicilio dove effettivamente risiede lo/la straniera) al seguente indirizzo , sin dal suo arrivo in Italia, avvenuta il (indicare la data di ingresso alla frontiera italiana);

in qualit di: STUDENTE DELLUNIVERSIT PONTIFICIA

 

oppure:

in qualit di: STUDENTE IN FORMAZIONE RELIGIOSA ALLINTERNO DELLISTITUTO

 

oppure:

in qualit di: SUORA PROFESSA/SACERDOTE, che svolge attivit religiosa in comunit.

 

Linteressato/a ha prodotto istanza, indirizzata a codesta Questura, al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno elettronico in data .

Dovendosi recare urgentemente in (indicare la nazione) , dal al (indicare il periodo temporale), per il seguente motivo (indicare motivazioni valide e improcrastinabili) , chiede gentilmente, nelle more della procedura elettronica, la concessione di un permesso di soggiorno temporaneo, che consenta allinteressato di poter convenientemente lasciare il territorio nazionale e farvi successivo rientro.

Ringraziando per il gentile accoglimento della presente domanda, porge distinti saluti.

IL/LA RESPONSABILE

Data

 

 

Dichiarazione di rinnovo del permesso di soggiorno temporaneo

 

 COPIARE SULLA CARTA INTESTATA DELLISTITUTO RELIGIOSO,

 

CASA O PARROCCHIA

ALLA QUESTURA DI 

-Ufficio Immigrazione-

 

ATTESTAZIONE

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) , nella mia qualit di Responsabile del (nome dellIstituto Religioso, Casa o Parrocchia)

dichiara

che (nome e cognome del religioso/a) di nazionalit _________________________

nato/a a il :

risiede presso lIstituto (indicare il domicilio dove effettivamente risiede lo/la straniera) al seguente indirizzo , sin dal suo arrivo in Italia, avvenuto il (indicare la data di ingresso alla frontiera italiana);

 

in qualit di: STUDENTE DELLUNIVERSIT PONTIFICIA

 

oppure:

in qualit di: STUDENTE IN FORMAZIONE RELIGIOSA ALLINTERNO DELLISTITUTO

 

oppure:

in qualit di: SUORA PROFESSA/SACERDOTE, che svolge attivit religiosa in comunit.

 

Linteressato/a ha prodotto istanza, indirizzata a codesta Questura, al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno elettronico in data .

in possesso di un permesso di soggiorno (cartaceo/elettronico) con scadenza: .

Dovendosi recare urgentemente in (indicare la nazione) , dal al (indicare il periodo temporale), per il seguente motivo (indicare motivazioni valide e improcrastinabili) , chiede gentilmente, nelle more della procedura elettronica, la concessione di un permesso di soggiorno temporaneo, che consenta allinteressato di poter convenientemente lasciare il territorio nazionale e farvi successivo rientro.

Ringraziando per il gentile accoglimento della presente domanda, porge distinti saluti.

IL/LA RESPONSABILE

Data .

 

 

 

Dichiarazione per il permesso di soggiorno per STUDI RELIGIOSI

 

 COPIARE SULLA CARTA INTESTATA DELLISTITUTO RELIGIOSO, CASA O PARROCCHIA

ALLA QUESTURA DI 

-Ufficio Immigrazione-

 

ATTESTAZIONE

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) , nella mia qualit di Responsabile del (nome dellIstituto Religioso, Casa o Parrocchia) dichiara che (nome e cognome del religioso/a) di nazionalit _________________________ nato/a a il :

risiede presso lIstituto (indicare il domicilio dove effettivamente risiede lo/la straniera) al seguente indirizzo , sin dal suo arrivo in Italia, avvenuto il (indicare la data di ingresso alla frontiera italiana);

 

in qualit di: STUDENTE DELLUNIVERSIT PONTIFICIA

 

oppure:

in qualit di: STUDENTE IN FORMAZIONE RELIGIOSA ALLINTERNO DELLISTITUTO

 

Il sottoscritto, allo scopo, ha prodotto istanza di invito dello straniero/a allAutorit Consolare Italiana in (indicare la nazione dello straniero/a) ; ci ha permesso allaspirante studente/studentessa di ottenere il rilascio del visto di ingresso per STUDIO.

Tale documento di invito, per, vidimato dallAmbasciata, non stato consegnato allinteressato/a.

Chi scrive, quindi, si trova nellimpossibilit di poterlo far produrre in copia, come richiesto da codesto Ufficio Immigrazione, al fine del rilascio, in suo favore, del permesso di soggiorno.

 

In fede.

IL/LA RESPONSABILE

Data .

NULLA OSTA da parte della Segreteria di Stato