INGRESSO
E SOGGIORNO PER MOTIVI RELIGIOSI
Scheda
pratica a cura di Luigi Mughini e Paolo Bonetti, aggiornata al 12 gennaio 2010
Sommario:
1.
Aspetti
generali: norme sugli stranieri, Patti lateranensi con la Chiesa cattolica e
intese tra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica
2.
Requisiti
per lingresso per motivi religiosi e visto di ingresso per motivi religiosi
3.
Rilascio
e rinnovo del permesso di soggiorno per motivi religiosi. Laccordo di
integrazione
4.
Il
trattamento del titolare del permesso di soggiorno per motivi religiosi (lavoro
e ricongiungimento familiare)
5.
Il
rilascio ai titolari del permesso di soggiorno per motivi religiosi del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e la qualifica di
ministro di culto
6.
Lingresso
e soggiorno per motivi religiosi degli studenti delle universit pontificie
(studi religiosi)
7.
Modelli
allegati (dichiarazione di presa in carico e altre dichiarazioni)
1.
Aspetti generali: norme sugli stranieri, Patti lateranensi con la Chiesa cattolica
e intese tra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica
I permessi di soggiorno per
motivi religiosi o per lesercizio delle funzioni di ministro di culto sono
soltanto menzionati negli artt. 5,
comma 2, e 28, comma 1, e 29, comma 4, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, emanato con il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (di seguito
definito come T.U.), senza che a livello legislativo e regolamentare si
preveda una disciplina dei relativi presupposti e condizioni.
Si pu comunque
ritenere che essi debbano essere
rilasciati per breve o lungo soggiorno agli stranieri che siano ministri di
culto o religiosi che siano entrati in Italia muniti del visto di ingresso per
motivi religiosi se sono verificati i requisiti e le condizioni per il rilascio
previsti dal Decreto
del Ministro degli affari esteri 12 luglio 2000, a condizione che si tratti
di soggiorni per motivi religiosi di durata superiore a 30 giorni (cfr. art.
10, comma 1 del regolamento di attuazione dello stesso T.U. emanato con d.p.r.
n. 394/1999 ).
Occorre inoltre ricordare
che tutta la disciplina vigente per gli ingressi e soggiorni per motivi
religiosi deriva non soltanto dalle norme sugli stranieri, ma anche dal tipo di
rapporto esistente tra la Repubblica italiana e le diverse confessioni
religiose.
Infatti a livello
costituzionale garantito ad ogni persona, sia essa cittadina o straniera, la
libert di culto, in privato e in pubblico (con la sola esclusione dei riti
contrari al buon costume), la libert di professione religiosa e la libert di
propaganda religiosa (art. 19
Cost.), si vieta di sottoporre a speciali gravami fiscali gli enti
ecclesiastici o con finalit religiose (art. 20
Cost.), mentre ogni confessione religiosa egualmente libera di fronte
alla legge (art.
8, comma 1 Cost.) ed libera di darsi un proprio ordinamento interno,
purch secondo regole che non contrastino con i principi fondamentali
dellordinamento italiano (art. 8,
comma 2 Cost.).
Oltre questi aspetti
generali e comuni a tutte le confessioni religiose il resto dei rapporti tra la
Repubblica italiana e le confessioni religiose regolato in modo diversificato
dalla Costituzione, anche per tenere conto della diversit oggettiva che
caratterizza gli elementi fondamentali e i precetti individuali e collettivi
propri di ogni confessione religiosa e la diversa struttura nazionale ed
internazionale della sua organizzazione interna:
a)
in base allart. 7
Cost. i rapporti con la Chiesa cattolica sono regolata dai Patti
lateranensi firmati nel 1929, tra cui il Concordato tra lItalia e la Santa
sede modificato consensualmente con laccordo del 18 febbraio 1984 approvato
con legge
25 marzo 1985, n. 121;
b)
in base allart. 8,
comma 3 Cost., i rapporti con le confessioni religiose diverse da quella
cattolica sono regolati da apposite intese stipulate dai loro rappresentanti
con il Governo ed approvate con legge (art. 8,
comma 3 Cost.). Ad oggi per sono in vigore soltanto le intese con alcune
confessioni religiose: quella con la Tavola valdese (legge
11 agosto 1984, n. 449), quella con le Assemblee di Dio in Italia (legge
22 novembre 1988, n. 517), quella
con lunione delle comunit ebraiche italiane (legge
8 marzo 1989, n. 101)
, quella con l'Unione italiana delle
Chiese cristiane avventiste del 7 giorno (legge
22 novembre 1988, n. 516), quella con la chiesa evangelica luterana in Italia (CELI) (legge
29 novembre 1995, n. 520), quella con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia
(UCEBI) (legge
12 aprile 1995, n. 116).
Tutte queste norme prevedono
la piena libert di culto e di propaganda religiosa (inclusa la libert di
ingresso in Roma e nella Citt del vaticano per i religiosi e i ministri di
culto cattolici di tutto il mondo) e riconoscono lautonoma nomina dei ministri
di culto da parte degli organi interni ad ogni confessione religiosa, che, al
pi, devono comunicarle alle autorit (soprattutto al Ministero dellInterno).
Inoltre occorre
ricordare che i cittadini extracomunitari cattolici che vogliano accedere o
soggiornare nel territorio italiano per motivi religiosi possono essere diretti
a qualsiasi luogo italiano per svolgervi un pellegrinaggio o un incarico
religioso oppure possono essere diretti a qualche ente della Santa sede –
quale suprema istituzione del governo centrale di tutta la Chiesa cattolica
– la quale si trova nello Stato della Citt del Vaticano, che sta
allinterno della citt di Roma.
Questultima
ipotesi ovviamente peculiare della sola organizzazione interna della Chiesa
cattolica e pu influire sulla condizione giuridica di soli stranieri
cattolici, perch per rispettare la libert religiosa e la libert di
organizzazione interna della Chiesa cattolica i cattolici non italiani devono
avere la possibilit di accedere nel modo pi libero possibile alla Santa sede
e al territorio dello Stato della Citt del Vaticano che incluso nella citt
di Roma.
Perci il trattato
tra lItalia e la Santa sede firmato il 11 febbraio 1929, eseguito con legge 27
maggio 1929, n. 810, prevede specifiche garanzie:
1)
ai
cardinali (e ai vescovi chiamati a partecipare ai Concili presieduti dal Sommo
pontefice o dai suoi legati) garantita piena libert di acceso e transito,
senza alcuna limitazione alla loro libert personale, alla libert di
circolazione e di ingresso ed uscita dal territorio italiano (art.
21 del trattato fra la Santa sede e lItalia);
nel rispetto di tale norma fondamentale lart. 8
T.U. prevede che ai cittadini extracomunitari
membri del sacro collegio cardinalizio – cos come per gli appartenenti
al corpo diplomatico e consolare - non si applicano tutte le norme del capo del
T.U. che prevede le condizioni per lingresso e il soggiorno dei cittadini
extracomunitari nel territorio italiano (inclusi visti di ingresso e titoli di
soggiorno);
2)
piena
libert di accesso al territorio italiano e di transito verso la Santa sede ai
vescovi cattolici di tutto il mondo (art.
12 del trattato fra la Santa sede e lItalia); si
deve perci ritenere che per i vescovi cittadini di Stati extracomunitari
leventuale rilascio dei visti di ingresso debba avvenire in modo automatico,
senza losservanza di alcuna ulteriore condizione prevista dalla legge
italiana, cos come non debba essere loro richiesto alcunch di aggiuntivo al
momento del loro ingresso sul territorio italiano dopo lesibizione della
documentazione che attesta lidentit (documenti di viaggio) e la nomina
vescovile;
3)
sono
equiparati ai cittadini italiani i cittadini vaticani – che sono tali non
per origine o discendenza, ma soltanto in ragione del ruolo da loro svolto
nellambito della Santa sede o dellincarico alle sue dipendenze o della
stabile residenza nello Stato della Citt del Vaticano e finch tale ruolo o
incarico perdurano o in ragione della libera concessione del Sovrano Pontefice
(circa met dei quali sono doppi cittadini italiani e vaticani) - (art. 9
del trattato fra la Santa sede e lItalia) e gli
stranieri investiti di ufficio ecclesiastico in Roma (art.
10, ultimo comma, del trattato fra la Santa sede e lItalia)
Sono state concluse, ma
finora non approvate con legge, le intese con la Congregazione dei testimoni di
Geova, quella con lUnione dei buddisti italiani, quella con gli induisti,
quella con il patriarcato cristiano ortodosso.
Le trattative per la
conclusione dellintesa con la confessione islamica non sono mai neppure
iniziate anche per linesistenza di una rappresentanza unitaria dei musulmani
italiani.
A tutte le confessioni
religiose prive di unintesa in vigore con lo Stato si continua ad applicare la
normativa adottata in epoca fascista che prevede tra laltro che la nomina dei
ministri di culto di tali confessioni religiose debba essere approvata con
decreto del Ministro dellInterno, che deve tenere anche un registro dei
ministri di culto (cfr. art. 3 legge
24 giugno 1929, n. 1159 e il suo regolamento di attuazione approvato con r.d.
28 febbraio 1930, n. 289).
Di per s lart. 3 della
legge n. 1159/1929 prevede che lapprovazione della nomina a ministro di culto
da parte dellautorit statale ha la finalit di conferire rilevanza giuridica
agli atti posti in essere, mentre in nessuna parte del testo di legge (n del
regolamento attuativo di cui al R.D. 289/1930) si intravede una disposizione
che individui le condizioni alla stregua delle quali lautorit statale deve
operare la propria valutazione discrezionale in ordine alla richiesta
approvazione della nomina. Perci in assenza di una espressa menzione dei
requisiti soggettivi cui lapprovazione sarebbe subordinata, la giurisprudenza
ritiene che si tratti di un atto vincolato, soggetto ad una verifica di mera
regolarit formale (effettiva provenienza dellatto di nomina dalla confessione
religiosa richiamata nella domanda), in conformit col principio di pari
libert di tutte le religioni davanti alla legge (art. 8 Cost.) e di libert di
scelta del culto religioso (art. 19 Cost.), valori che risulterebbero
probabilmente compromessi ove il controllo dellautorit statale si svolgesse al
di fuori dellambito riguardante la celebrazione del rito religioso (che non
deve essere, per norma costituzionale, contrario al buon costume), ma
investisse aspetti della sfera soggettiva dei seguaci, anche se al limitato
scopo di dare ingresso nellordinamento civile agli atti da questi posti in
essere. Simile sbarramento, infatti, non sussiste con riguardo ai soggetti
officianti nel rito cattolico. (cos TAR
Sicilia, sentenza 28 settembre 2007. n. 1505 )
Occorre peraltro
ricordare che la nomina del ministro di culto allinterno della confessione
religiosa atto libero in virt della libert di organizzazione interna di
ogni confessione religiosa ai sensi dellart. 8 Cost. il che gli consente atti
di culto e di assistenza religiosa (cos Corte
cost. sent. n. 59/1958), mentre lapprovazione della nomina da parte
del Ministero dellInterno, sentito il Prefetto, non d rilevanza giuridica
alla nomina, ma consente allo stesso ministro di culto di compiere atti aventi
una rilevanza per la legge dello Stato (p. es. celebrazione del matrimonio,
accesso a carceri ed ospedali ecc.) e di fruire delle prerogative specifiche
previste dalla legge. Infatti i ministri di culto che hanno giurisdizione e
cura d'anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci non sono eleggibili a
sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e
circoscrizionale (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), non possono essere giudici
popolari nelle Corti d'Assise (art. 12 L. n. 287/1951), giudici di pace (art. 8
L. n. 374/1991), giudici onorari aggregati (art. 8 L. n. 276/1997), n possono
assumere l'ufficio di notaio (art. 2 L. n. 89/1913) e quello di esattore delle
imposte (art. 17 T.U. 1401/1922); si tratta peraltro di incarichi ed ipotesi
che di per s sono gi oggi preclusi dalla legge agli stranieri
extracomunitari.
Perci in base
alla citata legislazione la prassi amministrativa attuale considera impossibile
lapprovazione ministeriale della nomina di ministro di culto di una
confessione religiosa priva di Intesa allorch costui sia straniero o apolide.
2.
Requisiti per lingresso per motivi religiosi e visto di ingresso per motivi
religiosi
Il Decreto
Ministro affari esteri 12 luglio 2000 prevede che il visto di ingresso per
motivi religiosi consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga
durata, ai religiosi stranieri, intesi come coloro che abbiano gi ricevuto
ordinazione sacerdotale, o condizione equivalente, religiose, ministri di culti
appartenenti ad organizzazioni confessionali iscritte nell'elenco tenuto dal
Ministero dell'interno, che intendano partecipare a manifestazioni di culto o
esercitare attivit ecclesiastica, religiosa o pastorale.
I requisiti e le condizioni
per l'ottenimento del visto di ingresso per motivi religiosi previsti dallo
stesso decreto sono i seguenti:
a) l'effettiva condizione di
"religioso";
b) documentate garanzie
circa il carattere religioso della manifestazione o delle attivit addotte a
motivo del soggiorno in Italia.
c) nei casi in cui le spese
di soggiorno dello straniero non siano a carico di enti religiosi,
l'interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all'importo
stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma
3, T.U. Pertanto in base agli artt. 3
e 6 della direttiva Min. interno 1 marzo 2000 si richiede la dimostrazione
di mezzi di sostentamento di entit identica a quella prevista per il rilascio
dei visti di ingresso per turismo.
Pi precisamente occorre
distinguere
A) Visto di ingresso per
motivi religiosi di durata inferiore a 90 giorni: un visto Schengen uniforme
(V.S.U.) o un visto nazionale (V.N.) ed rilasciato, per un soggiorno di breve
o di lunga durata, ai ministri di culti stranieri - che abbiano gi ricevuto ordinazione
sacerdotale o condizione
equivalente - appartenenti ad organizzazioni confessionali iscritte nellelenco
predisposto dal Ministero dellInterno, per lespletamento della loro attivit
religiosa o pastorale
B) Visto di ingresso per
motivi religiosi di durata superiore a 90 giorni: un visto nazionale (V.N.)
allo straniero che esibisca
1) documentazione
comprovante leffettiva condizione di religioso;
2) documentate garanzie circa il carattere
religioso della manifestazione o delle attivit addotte a motivo del soggiorno;
3) titolo di viaggio;
4) mezzi di sostentamento o,
qualora le spese di soggiorno siano a carico di un Ente religioso, unidonea
dichiarazione dellEnte stesso;
5) invito e/o dichiarazione
dellEnte religioso, vistata, se si tratta di cattolico, dalla Segreteria di
Stato della Santa Sede o dalla Nunziatura apostolica presente nel Paese di
provenienza dello straniero.
3. Rilascio e rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi religiosi. Laccordo di integrazione
Soltanto allo straniero
titolare di un visto di ingresso per motivi religiosi che sia stato richiesto e
ottenuto al fine dellesercizio in Italia dellattivit religiosa o pastorale
pu essere rilasciato uno specifico permesso di soggiorno.
Infatti i visti di ingresso per
motivi religiosi che siano stati rilasciati soltanto per la partecipazione ad
una manifestazione religiosa che si svolga in Italia possono dar luogo al
rilascio di uno specifico permesso di soggiorno soltanto nei casi in cui tale
manifestazione duri pi di 8 giorni lavorativi dalla data di ingresso dello
straniero (termine entro il quale ai sensi dellart. 5 T.U. egli deve
richiedere il permesso di soggiorno) o, pi esattamente pi di 30. Infatti
anche lo straniero titolare di un visto di ingresso per motivi religiosi
ottiene un corrispondente permesso di soggiorno soltanto se dal visto risulti
un soggiorno di durata superiore ai 30 giorni, poich in base allart.
10, comma 1 del regolamento di attuazione del T.U. approvato con d.p.r. n.
394/1999, se nel passaporto dello straniero, dal quale risulti la data di
ingresso in Italia e dal visto di ingresso, ove prescritto, risulti che lo
straniero intende soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30
giorni, egli non riceve un permesso di soggiorno, ma la scheda rilasciata per
ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno sostituisce a tutti gli
effetti il permesso di soggiorno.
In realt poich gli
ingressi per motivi religiosi temporanei (p. es. pellegrinaggio o
partecipazione a manifestazione religiosa) sono spesso qualificati come visti
di ingresso per motivi di turismo in tale caso lo straniero che ne titolare
ha soltanto lobbligo di presentare la sua dichiarazione di presenza
allufficio di polizia di frontiera o alla questura del luogo in cui si trova,
esibendo anche il proprio passaporto e il visto (Legge
28 maggio 2007, n. 68).
La domanda di rilascio del
permesso di soggiorno presentata presso gli uffici postali abilitati (circolare
Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza direzione
centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, prot. n.
400/c/2006/401948/p/14.201 del 7 Dicembre 2006),
su moduli appositi (Moduli 1
e 2):
infatti il rilascio, e il rinnovo, del permesso di soggiorno per motivi
religiosi avviene mediante linvio, a mezzo posta, della relativa istanza
compilata e sottoscritta dall'interessato, alla quale deve essere allegata:
1) la fotocopia di tutto il
passaporto o di altro documento equipollente;
2) Dichiarazione del responsabile
della Comunit religiosa in Italia, attestante la natura dell'incarico
ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e alloggio, vistato dalla Curia
vescovile o da equivalente Autorit religiosa presente in Italia;
3)
Fotocopia della polizza assicurativa stipulata con un istituto italiano o straniero
valida nel territorio nazionale per tutto il periodo di validit del permesso
di soggiorno richiesto, contro il rischio di malattia e infortuni o
delliscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale; tali obblighi sono
previsti dallart.
34, comma 3 T.U. e la documentazione concernente ladempimento dellobbligo
mediante esibizione della polizza o delliscrizione deve essere esibita al
momento del ritiro del permesso d soggiorno (art.
11, comma 3 regolamento di attuazione del T.U., approvato con d.p.r. 31 agosto
1999, n. 394).
A ci
occorrer aggiungere la ricevuta dellavvenuto pagamento del contributo
previsto dallart. 1 della legge n. 94/2009 per il rilascio del permesso di
soggiorno (da 80 a 200 Euro secondo limporto che sar stabilito con decreto
del Ministro dellEconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dellInterno) .
Anche per il permesso di
soggiorno per motivi religiosi varr quanto stabilito dallart.
1, comma 25, della L. 15 luglio 2009, n. 94, in materia di
Accordo di integrazione. In tal senso prevista la sottoscrizione, da parte
dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio
del permesso di soggiorno di un Accordo di integrazione, articolato per
crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da
conseguire nel periodo di validit del permesso di soggiorno. La stipula
dell'Accordo di integrazione rappresenter condizione necessaria per il
rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti
determiner la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero
dal territorio dello Stato.
Qualora lo straniero che chieda
il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi religiosi
trascorra il soggiorno presso convivenza civili o religiose, presso ospedali o
altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno pu essere
presentata in Questura dallesercente della struttura ricettiva o da chi
presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunit in cui lo straniero
ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna allinteressato
della ricevuta e del permesso di soggiorno (art.
10, comma 4 regolamento di attuazione del T.U., approvato con d.p.r. 31 agosto
1999, n. 394).
Nella prassi amministrativa
(soprattutto quella praticata dalla Questura di Roma e dallIspettorato di P.S.
presso lo Stato della Citt del Vaticano) il rilascio del primo permesso di
soggiorno per motivi
religiosi avviene esibendo i seguenti documenti:
1) gli
originali di tutti i documenti che sono stati spediti nel kit e una copia degli
stessi;
2) 3 fotografie formato tessera
con sfondo bianco;
3) ricevuta postale in originale e in copia;
4) passaporto in originale e con
almeno sei mesi di validit, con le fotocopie delle pagine riportanti i dati
anagrafici, le date di rilascio e di scadenza, e il visto di ingresso;
5) dichiarazione
di presa in carico da parte dell'istituto o congregazione religiosa di
appartenenza, munita di relativo nulla osta rilasciato dalle Autorit Vaticane
(si veda lallegato 1) .
Secondo
la medesima prassi al momento del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi
religiosi occorre produrre alla Questura i seguenti documenti:
4)
gli originali di tutti i documenti che sono stati spediti nel
kit e una copia degli stessi;
5)
2 fotografie formato tessera con sfondo bianco;
6)
ricevuta postale in originale e in copia;
7)
passaporto in originale e con almeno sei mesi di validit,
con le fotocopie delle pagine riportanti i dati anagrafici, le date di rilascio
e di scadenza;
8)
dichiarazione
di presa in carico da parte dell'istituto o congregazione religiosa di
appartenenza, munita di relativo nulla osta rilasciato dalle Autorit Vaticane;
9)
il precedente
permesso di soggiorno.
4. Il
trattamento del titolare del permesso di soggiorno per motivi religiosi (lavoro
e ricongiungimento familiare)
Il
permesso di soggiorno per motivi religiosi consente al titolare di svolgere
lattivit lavorativa strettamente collegata al proprio ministero religioso,
quale ad esempio lattivit dei religiosi cattolici nellambito della propria
parrocchia, escludendo, tuttavia,
lesercizio di altre attivit lavorative.
Deve
per essere segnalata la recente sentenza del TAR
Lazio, Sez. II, 6 febbraio 2009, n. 1206, che ha stabilito la possibilit
di conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro.
Ad
avviso del giudice amministrativo lart. 14
del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche, pur elencando i permessi di
soggiorno per i quali consentita la conversione, non pu tuttavia
interpretarsi nel senso che solo le menzionate tipologie di soggiorno possano
essere oggetto di conversione.
Ci
nella considerazione che tale norma non contiene alcuna espressa esclusione
dalla conversione di altre tipologie di permesso di soggiorno diverse da quelle
menzionate.
La
circostanza trova conferma nella considerazione che, allorch il predetto
D.P.R. n. 394/1999 ha voluto escludere la possibilit della conversione di un
permesso di soggiorno ad un determinato titolo, lo ha espressamente previsto,
come nellipotesi dei permessi di soggiorno richiamati allart.
40 dello stesso regolamento, tra i quali non ricompreso quello per motivi
religiosi.
Ne
consegue che, sempre ad avviso del giudice amministrativo, in assenza di una
espressa esclusione, la disposizione in esame, non pu che essere interpretata alla luce della generale
previsione di cui allart.
5, comma 5, T.U., secondo il quale il permesso di soggiorno o il suo
rinnovo sono rifiutati sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne
consentano il rilascio. In definitiva, tale disposizione, consentendo il
rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno anche per motivi diversi da
quelli che avevano sorretto loriginario permesso di soggiorno, senza porre al
riguardo alcuna limitazione in ordine ai motivi del suo rilascio, costituirebbe
ulteriore dimostrazione dellassenza di preclusioni alla conversione dei
permessi di soggiorno diversi da quelli richiamati nellart. 14
del D.P.R. n. 394/1999, salvo, ovviamente, quelli per i quali tale
preclusione sia espressamente prevista.
Lart.
28, comma 1, T.U., prevede espressamente che gli stranieri titolari del
permesso di soggiorno per motivi religiosi hanno il diritto a mantenere o
riacquistare lunit familiare alle condizioni previste dal Testo Unico (v.
scheda ricongiungimento familiare) e dunque possono presentare domanda di
ricongiungimento familiare nei confronti di familiari allestero e possono
ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari per i propri familiari.
Secondo lo stesso telex
24 maggio 2005 del Ministero dellInterno i titolari di p.s. per motivi
religiosi possono anche ottenere il p.s. CE per soggiornanti di lungo periodo.
5. Il
rilascio ai titolari del permesso di soggiorno per motivi religiosi del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e la qualifica di
ministro di culto
Con il telex
del 24 maggio 2005, il Ministero dellInterno ha precisato che possibile
la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di
soggiorno per motivi religiosi.
In tal
senso, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 14
del D.P.R. 394/1999, modificato dall'art. 13 del D.P.R. n. 334/2004,
relativamente alla conversione dei permessi di soggiorno da studio in lavoro,
il Ministero dellInterno ritiene che, nonostante non sia espressamente
previsto dalla norma, per analogia si possa convertire il permesso di soggiorno
per studio in permesso di soggiorno per motivi religiosi, per quegli studenti
che, al termine degli studi religiosi, prendano i voti e siano chiamati a
svolgere la loro attivit religiosa in Italia.
Tale
interpretazione applicabile anche agli studenti stranieri frequentatori delle
universit religiose i cui titoli di studio siano stati riconosciuti dallo
stato italiano.
Con la
stessa Circolare il Ministero dellInterno ha precisato anche che possibile
il rilascio della carta di soggiorno, ora permesso CE per soggiornanti di lungo
periodo, in favore dello straniero titolare di un permesso di soggiorno per
motivi religiosi, purch il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti
dall'art. 9 T.U., in materia di reddito, alloggio, assenza di precedenti di
polizia e della regolare presenza in Italia.
Tra
coloro che possono fruire di tale beneficio sono da ricomprendere anche i
sacerdoti della chiesa cattolica, le cui remunerazioni sono considerate
"redditi assimilati a quelli da lavoro
dipendente" (testo unico delle leggi sulle imposta sui redditi approvato
con D.P.R. n. 917/1986).
Deve
per essere evidenziato che il reddito richiesto per il rilascio permesso CE
per soggiornanti di lungo periodo deve essere un reddito percepito o dichiarato
in Italia, pertanto non potr essere rilasciato tale titolo agli stranieri,
religiosi o laici, che svolgono la propria attivit lavorativa alle dipendenze
di enti e organizzazioni del vaticano ai quali, tuttavia, potr comunque essere
concesso un permesso di soggiorno per residenza elettiva.
6. Lingresso e soggiorno
per motivi religiosi degli studenti delle universit pontificie (studi
religiosi)
Nelle
Universit Pontificie (24 strutture) circa la met dei 20.000 iscritti
costituito da sacerdoti, religiose/i e laiche/laici stranieri.
Presso
la Gregoriana, ad esempio, gli italiani sono solo 747 su pi di 3.000 iscritti.
Per
gli studenti laici sono disponibili le disaggregazioni curate dallUCSEI:
mentre il dato nazionale vede al primo posto lEuropa non comunitaria, nel caso
delle Universit Pontificie i pi numerosi sono gli studenti africani. Questo
dato si ritrova anche tra gli studenti universitari ospitati presso il Centro
Giovanni XXIII nel 2004-2005, un centro dedicato agli studenti esteri: gli
africani sono il 62% del totale, seguiti dagli studenti dell'Europa dell'Est.
Influenza la composizione nazionale la provenienza universitaria degli
studenti: universit pontificie (73%), universit statali (24%), universit
private (3%).
Si
pone dunque la problematica dei cittadini extracomunitari che entrino in Italia
per frequentare i corsi di Universit pontificie (che sono legalmente
riconosciuti e liberi in base al citato Accordo tra lItalia e la Santa sede).
Il
problema si complica allorch – come di frequente accade - costoro siano
anche religiosi o ministri di culto ovvero stiano studiando allinterno di un
processo di formazione al sacerdozio o alla vita religiosa.
Nel
rispetto della libert religiosa e delle attivit religiose e di culto la
disciplina dellimmigrazione di costoro appare un misto di norme sullingresso
per motivi religiosi e per motivi di studio (talvolta si verifica caso per caso
se lo straniero svolga in prevalenza lattivit di studio o lattivit
religiosa o di culto) ed comunque assai influenzata dalla prassi
amministrativa.
Nella
prassi amministrativa per il primo rilascio del permesso di soggiorno per studi
(religiosi) si richiede
gli originali di tutti i
documenti che sono stati spediti nel kit e una copia degli stessi;
n. 3 fotografie formato tessera
con sfondo bianco;
ricevuta postale in originale e
in copia;
passaporto in originale e con
almeno sei mesi di validit, con le fotocopie delle pagine riportanti i dati
anagrafici, le date di rilascio e di scadenza, e il visto di ingresso;
la dichiarazione
di presa in carico da parte dell'istituto o congregazione religiosa di
appartenenza, munita di relativo nulla osta rilasciato dalle Autorit Vaticane;
liscrizione all'anno
accademico corrente e copia della lettera di invito da parte dell'istituto o
congregazione religiosa di appartenenza, vidimata dall'Ambasciata Italiana (in
caso di mancanza occorre produrre una dichiarazione
sostitutiva).
Nella prassi amministrativa per
il rinnovo del permesso di soggiorno per studi (religiosi) si richiede
7. Modelli allegati
(dichiarazione di presa in carico e altre dichiarazioni)
DICHIARAZIONE DI PRESA IN CARICO
Copiare sulla carta intestata/ufficiale dellIstituto
Religioso, Casa o Parrocchia
ALLA QUESTURA
Ufficio immigrazione
A T T E S T A Z I O N E
Il/La sottoscritto/a
___________________________________________________________, nella mia qualit
di Responsabile del________(nome
dellIstituto Religioso, Casa o Parrocchia) ;
D I C H I A R A
che (nome e cognome del
religioso/a come scritto su passaporto), di nazionalit
_____________________________, nato/a___________________il
______________________,
risiede presso lIstituto (indicare
il domicilio dove effettivamente risiede lo/la straniera) al seguente indirizzo
__________________________________________, sin dal suo arrivo in Italia
(indicare la data di ingresso
alla frontiera italiana);
1. in qualit di: SUORA
PROFESSA/SACERDOTE/ DIOCESANO, che svolge lattivit religiosa in comunit (N.B.Tale
dicitura per coloro che hanno il visto rilasciato dallAmb. Italiana per MOTIVI
RELIGIOSI)
OPPURE
2. in qualit di: STUDENTE DELL
UNIVERSITA PONTIFICIA ___________________ (N.B. E obbligatorio il
certificato di iscrizione a.a. corrente, per coloro che hanno ottenuto un visto
dallAmbasciata. Italiana per STUDIO/ UNIVERSITA oppure STUDIO) ;
OPPURE
3. in qualit di: ASPIRANTE ALLA
VITA RELIGIOSA / NOVIZIO/A oppure POSTULANTE in formazione religiosa
allinterno dellIst. Religioso, Casa oppure Parrocchia (N.B. per coloro che
hanno ottenuto un visto dallAmbasciata Italiana per STUDIO);
lo stesso Istituto
(Congregazione, Collegio) si impegna provvedere per tutte le spese, quali: il
sostentamento, lalloggio, i viaggi, lassistenza ospedaliera e le cure mediche
per tutto il periodo della permanenza in Italia;
il sottoscritto, inoltre, si
impegna a comunicare tempestivamente leventuale abbandono dellIstituto
Religioso, il cambiamento di residenza con lindicazione della localit ove
diretto, nonch la partenza definitiva dello straniero dallItalia.
In fede.
IL /LA RESPONSABILE
NULLA OSTA da parte del dicastero
Vaticano competente:
Religiosi/Clero/Vicariato/Propaganda
Dichiarazione PER RILASCIO DEL
P.S.
COPIARE SULLA CARTA INTESTATA DELLISTITUTO RELIGIOSO,
CASA O PARROCCHIA
ALLA QUESTURA DI
-Ufficio Immigrazione-
ATTESTAZIONE
Il/La sottoscritto/a (nome e
cognome) ,
nella mia qualit di Responsabile del (nome dellIstituto Religioso, Casa o
Parrocchia)
dichiara
che (nome e cognome del
religioso/a) di
nazionalit _________________________
nato/a a il :
risiede presso lIstituto (indicare
il domicilio dove effettivamente risiede lo/la straniera) al seguente indirizzo ,
sin dal suo arrivo in Italia, avvenuta il (indicare la data di ingresso alla
frontiera italiana);
in qualit di: STUDENTE
DELLUNIVERSIT PONTIFICIA
oppure:
in qualit di: STUDENTE IN
FORMAZIONE RELIGIOSA ALLINTERNO DELLISTITUTO
oppure:
in qualit di: SUORA
PROFESSA/SACERDOTE, che svolge attivit religiosa in comunit.
Linteressato/a ha prodotto
istanza, indirizzata a codesta Questura, al fine di ottenere il rilascio del
permesso di soggiorno elettronico in data .
Dovendosi recare urgentemente in (indicare
la nazione) ,
dal al (indicare il periodo temporale), per il seguente motivo (indicare
motivazioni valide e improcrastinabili) , chiede gentilmente, nelle more
della procedura elettronica, la concessione di un permesso di soggiorno
temporaneo, che consenta allinteressato di poter convenientemente lasciare il
territorio nazionale e farvi successivo rientro.
Ringraziando per il gentile
accoglimento della presente domanda, porge distinti saluti.
IL/LA RESPONSABILE
Data
Dichiarazione di rinnovo del
permesso di soggiorno temporaneo
COPIARE SULLA CARTA INTESTATA DELLISTITUTO RELIGIOSO,
CASA O PARROCCHIA
ALLA QUESTURA DI
-Ufficio Immigrazione-
ATTESTAZIONE
Il/La sottoscritto/a (nome e
cognome) ,
nella mia qualit di Responsabile del (nome dellIstituto Religioso, Casa o
Parrocchia)
dichiara
che (nome e cognome del
religioso/a) di
nazionalit _________________________
nato/a a il :
risiede presso lIstituto (indicare
il domicilio dove effettivamente risiede lo/la straniera) al seguente indirizzo ,
sin dal suo arrivo in Italia, avvenuto il (indicare la data di ingresso alla
frontiera italiana);
in qualit di: STUDENTE
DELLUNIVERSIT PONTIFICIA
oppure:
in qualit di: STUDENTE IN
FORMAZIONE RELIGIOSA ALLINTERNO DELLISTITUTO
oppure:
in qualit di: SUORA
PROFESSA/SACERDOTE, che svolge attivit religiosa in comunit.
Linteressato/a ha prodotto
istanza, indirizzata a codesta Questura, al fine di ottenere il rinnovo del
permesso di soggiorno elettronico in data .
in possesso di un permesso di
soggiorno (cartaceo/elettronico) con scadenza: .
Dovendosi recare urgentemente in (indicare
la nazione) ,
dal al (indicare il periodo temporale), per il seguente motivo (indicare
motivazioni valide e improcrastinabili) , chiede gentilmente, nelle more
della procedura elettronica, la concessione di un permesso di soggiorno
temporaneo, che consenta allinteressato di poter convenientemente lasciare il
territorio nazionale e farvi successivo rientro.
Ringraziando per il gentile
accoglimento della presente domanda, porge distinti saluti.
IL/LA RESPONSABILE
Data .
Dichiarazione per il permesso di
soggiorno per STUDI RELIGIOSI
COPIARE SULLA CARTA INTESTATA DELLISTITUTO RELIGIOSO, CASA O
PARROCCHIA
ALLA QUESTURA DI
-Ufficio Immigrazione-
ATTESTAZIONE
Il/La sottoscritto/a (nome e
cognome) ,
nella mia qualit di Responsabile del (nome dellIstituto Religioso, Casa o
Parrocchia) dichiara
che (nome e cognome del religioso/a) di nazionalit
_________________________ nato/a a il :
risiede presso lIstituto (indicare
il domicilio dove effettivamente risiede lo/la straniera) al seguente indirizzo ,
sin dal suo arrivo in Italia, avvenuto il (indicare la data di ingresso alla
frontiera italiana);
in qualit di: STUDENTE
DELLUNIVERSIT PONTIFICIA
oppure:
in qualit di: STUDENTE IN
FORMAZIONE RELIGIOSA ALLINTERNO DELLISTITUTO
Il sottoscritto, allo scopo, ha
prodotto istanza di invito dello straniero/a allAutorit Consolare Italiana in
(indicare la nazione dello straniero/a) ; ci ha permesso allaspirante
studente/studentessa di ottenere il rilascio del visto di ingresso per STUDIO.
Tale documento di invito, per,
vidimato dallAmbasciata, non stato consegnato allinteressato/a.
Chi scrive, quindi, si trova
nellimpossibilit di poterlo far produrre in copia, come richiesto da codesto
Ufficio Immigrazione, al fine del rilascio, in suo favore, del permesso di
soggiorno.
In fede.
IL/LA RESPONSABILE
Data .
NULLA OSTA da parte della Segreteria di Stato