(Sergio Briguglio 6/2/2010)

 

ELEMENTI DELLA NORMATIVA SUGLI STRANIERI DI PARTICOLARE RILIEVO PER LE DONNE MIGRANTI

 

(Seminario organizzato dall'Albero della salute, Viareggio 12/2/2010)

 

 

Sommario

 

á      Assistenza sanitaria

á      Assistenza sociale

á      Previdenza (alcuni elementi)

á      Misure fiscali (alcuni elementi)

á      Diritto allĠunitaĠ familiare

á      Protezione sociale

á      Minori

 

 

1.     Assistenza sanitaria

 

Iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale

 

o      i titolari di uno dei seguenti permessi di soggiorno (in corso di validitaĠ o del quale sia stato chiesto il rinnovo):

-       lavoro subordinato (anche stagionale)

-       lavoro autonomo

-       motivi familiari; note:

¤       certamente escluso il genitore a carico che abbia fatto ingresso per ricongiungimento ad eta' > 65 anni, dato che per il suo ingresso per ricongiungimento e' richiesta la disponibilita' di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, ovvero la sua iscrizione al SSN, previo pagamento di un contributo di importo fissato con decreto Minlavoro-salute (art. 29, co. 3, lettera b-bis, introdotta da D. Lgs. 160/2008; nello stesso senso, Nota Minlavoro 4/5/2009)

¤       lo straniero che abbia ottenuto un permesso per motivi familiari in quanto genitore a carico prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008 ha diritto, al compimento del 65-esimo anno di etaĠ, alla conservazione della pregressa iscrizione obbligatoria al SSN o all'effettuazione di questa (Nota Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ. Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante la stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per motivi familiari del genitore ultra-65-enne

¤       non dovrebbe esservi dubbio sul fatto che lo straniero che entri, anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008, quale genitore a carico infra-65-enne conservi, anche dopo il compimento dei 65 anni, il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN

-       asilo politico; secondo circ. MinsanitaĠ 24/3/2000, ai fini dellĠiscrizione al SSN, il riferimento eĠ al titolare di asilo politico – ai sensi della Costituzione? –, di status di rifugiato o di permesso rilasciato ex art. 19, co. 1 T.U. a straniero inespellibile per rischio di persecuzione

-       protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)

-       motivi umanitari, se il permesso e' stato rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007 (D. Lgs. 251/2007)

-       asilo umanitario; secondo circ. MinsanitaĠ 24/3/2000, ai fini dellĠiscrizione al SSN, per permesso per asilo umanitario si intende il permesso rilasciato in base ad una delle seguenti disposizioni (nota: manca il riferimento al permesso rilasciato ex art. 5, co. 6 T.U.)

¤       art. 18, co. 1 T.U. per protezione sociale (e, verosimilmente, quello rilasciato ex L. 155/2005, per sicurezza pubblica)

¤       art. 19, co. 2, lettera a, T.U. a minore inespellibile

¤       art. 19, co. 2, lettera d, T.U. a donna in stato di gravidanza o di puerperio (verosimilmente, a seguito di Sent. Corte Cost. n. 376/2000, anche al marito convivente di questa)

¤       art. 20, co. 1 T.U. per protezione temporanea

¤       art. 40, co. 1 T.U. (nota: disposizione soppressa e ripresa, con modifiche da art. 34, co. 4 L. 189/02) a straniero illegalmente soggiornante ospitato in centro di accoglienza (il riferimento eĠ comunque improprio, percheĠ non viene rilasciato alcun permesso);

-       richiesta di asilo (per tutto il tempo dalla presentazione dellĠistanza alla definizione della procedura, incluso lĠeventuale ricorso giurisdizionale); non si applica ai richiedenti asilo trattenuti in CIE o ospitati obbligatoriamente in centro di accoglienza per richiedenti asilo, privi di permesso di soggiorno

-       affidamento (per il minore affidato a comunitaĠ familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/1983)

-       attesa adozione

-       acquisto della cittadinanza

o      gli stranieri che abbiano in corso una regolare attivitaĠ lavorativa subordinata o autonoma (per definizione, da circ. MinsanitaĠ 24/3/2000: non subordinata) o siano iscritti nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000); Nota Minlavoro 16/4/2009:

-       questa disposizione riguarda, tra gli altri, i titolari di permesso per assistenza minore o per ricerca scientifica che svolgano attivita' lavorativa

-       i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi che svolgono un'attivita' remunerata soggetta alle ritenute fiscali previste per il reddito da lavoro dipendente, ottengono l'iscrizione obbligatoria al SSN, producendo un'attestazione dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero

o      i titolari di permesso CE slp (nota: non citati esplicitamente! dovrebbe derivare pero' da art. 9, co. 12, lettera c, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)

 

o      permesso ex art. 27, co. 1, lettere a) (dirigenti o personale altamente specializzato), i) (dipendenti da appaltatore con sede allĠestero) e q) (giornalisti o dipendenti da mezzi di informazione stranieri), salvo che siano tenuti a versare lĠIRPEF in Italia

o      permesso per affari

 

 

Obbligo di contribuzione per lo straniero iscritto obbligatoriamente

 

 

 

Durata dell'iscrizione obbligatoria

 

 

 

Diritti dello straniero iscritto obbligatoriamente

 

 

 

Obbligo assicurativo per gli altri stranieri soggiornanti per piu' di tre mesi; possibilita' di iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale

 

o      stipulare assicurazione privata contro il rischio di infortunio, malattia e maternitaĠ, con istituto italiano o straniero, valida sul territorio nazionale

o      iscriversi al SSN

 

 

 

Caso particolare: studenti soggiornanti per meno di tre mesi

 

 

 

Obbligo di contribuzione per lo straniero iscritto volontariamente

 

o      titolari di permesso per studio privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani (lĠequivalente di £. 290.000 per anno, non frazionabili); lo studente straniero che risulta gia' iscritto obbligatoriamente al SSN in quanto prima del compimento di 18 anni era titolare di permesso per motivi familiari non deve pagare il contributo, perche' conserva lĠiscrizione precedente a titolo obbligatorio (circ. Minsalute 19/7/2007)

o      stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari (lĠequivalente di £. 425.000 per anno, non frazionabili)

 

 

Durata dell'iscrizione volontaria

 

 

 

Diritti dello straniero iscritto volontariamente

 

 

 

Luogo di iscrizione

 

 

 

Documentazione richiesta

 

o      autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

o      permesso di soggiorno in corso di validitaĠ o ricevuta della richiesta di rinnovo

o      autocertificazione del codice fiscale o copia del tesserino relativo

o      dichiarazione con la quale lo straniero si impegna a comunicare alla ASL le variazioni del proprio status

o      eventuale autocertificazione o certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato di famiglia

o      eventuale autocertificazione o certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato di familiare a carico

o      eventuale autocertificazione o certificazione di iscrizione nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000); di richiesta della cittadinanza italiana; di iscrizione a corso di studio

o      eventuale dichiarazione da parte della famiglia ospitante attestante la posizione di straniero collocato alla pari

o      ricevuta del versamento sul c/c della Regione ovvero, per chi eĠ tenuto alla dichiarazione dei redditi, autocertificazione o certificazione dellĠavvenuto pagamento dellĠaddizionale IRPEF (nel solo caso di iscrizione volontaria)

 

 

Copertura dei familiari degli iscritti

 

o      la copertura dei familiari a carico non si applica al genitore che ha fatto ingresso per ricongiungimento ad eta' > 65 anni successivamente alla data di entrata in vigore di D. Lgs. 160/2008, dato che tale ingresso e' richiesta la disponibilita' di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, ovvero la sua iscrizione al SSN, previo pagamento di un contributo di importo fissato con decreto Minlavoro-salute (art. 29, co. 3, lettera b-bis, introdotta da D. Lgs. 160/2008)

o      lo straniero che abbia ottenuto un permesso per motivi familiari in quanto genitore a carico prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008 ha diritto, al compimento del 65-esimo anno di eta', alla conservazione della pregressa iscrizione obbligatoria al SSN o all'effettuazione di questa (Nota Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ. Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante la stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per motivi familiari del genitore ultra-65-enne

o      non dovrebbe esservi dubbio sul fatto che lo straniero che entri, anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008, quale genitore a carico infra-65-enne conservi, anche dopo il compimento dei 65 anni, il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN

 

 

Assistenza all'estero per gli iscritti

 

o      in caso di trasferimento allĠestero per cure presso centri ad altissima specializzazione, possibile solo lĠassistenza in forma indiretta (con pagamento da parte dellĠinteressato, e successivo rimborso da parte del SSN; necessaria lĠautorizzazione preventiva, salvo cure urgenti) ai sensi del Decreto del Ministro della sanitaĠ 3/11/1989

o      in caso di temporaneo soggiorno in paese dellĠUnione europea, modello E111 (nota: si applica ancora, dopo lĠentrata in vigore della TEAM?), che consente lĠassistenza diretta rilasciabile solo a familiari stranieri di lavoratore italiano, a lavoratori apolidi o rifugiati e a loro familiari

o      in caso di soggiorno allĠestero per lavoro, ammessa solo lĠassistenza in forma indiretta: si applicano le disposizioni del DPR 618/1980

 

 

Obbligo assicurativo per gli stranieri non ammessi all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale

 

 

 

Accesso degli stranieri non iscritti regolarmente soggiornanti alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale

 

o      immediatamente, le cure urgenti (in regime ambulatoriale, di ricovero o di day-hospital); il pagamento delle tariffe regionali ha luogo al momento delle dimissioni (in caso di insolvibilitaĠ, gli oneri sono a carico del Minstero dellĠinterno)

o      previo pagamento delle tariffe regionali, le altre prestazioni (nota: incluse le prestazioni essenziali ma non urgenti; dubbia legittimita' costituzionale della discriminazione in pejus rispetto allo straniero illegalmente soggiornante)

 

 

Accesso dei richiedenti asilo trattenuti in CDI alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale (da aggiornare)

 

o      il richiedente asilo trattenuto nel Centro di identificazione (privo quindi di permesso di soggiorno) sono assicurate le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali garantite dallĠart. 35, co. 5, T.U. allo straniero irregolarmente soggiornante (vedi punto seguente)

o      allĠinterno dei centri con piuĠ di 100 richiedenti asilo sono attivati servizi di prima assistenza medico-generica

 

 

Accesso degli stranieri non iscritti illegamente soggiornanti alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale

 

o      alla tutela della gravidanza e della maternitaĠ (L. 405/1975, L. 194/1978, Decr. MinsanitaĠ 6/3/1995 e successive modificazioni e integrazioni; nota: Decreto sostituito da Decr. Minsanita' 10/9/1998)

o      alla tutela della salute del minore (Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con L. 176/1991)

o      a vaccinazioni nellĠambito di campagne di prevenzione autorizzate dalle Regioni

o      a interventi di profilassi internazionale

o      a profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive e bonifica dei focolai

o      a cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza (da circ. MinsanitaĠ 24/3/2000: Titolo VIII, Capo II, Titolo X e Titolo XI del DPR 309/1990)

o      a disagio mentale (sicuramente, nella Regione Lazio)

o      lo straniero STP ha diritto a scegliere il medico di fiducia

o      il minore accompagnato da adulto STP ha diritto al codice STP e al pediatra di libera scelta

 

o      accertamento eventuali responsabilitaĠ dei sanitari

o      comunicazione alle autoritaĠ diplomatiche del paese di appartenenza

o      notifica obbligatoria di malattie infettive e diffusive

o      non si applica l'onere di esibizione dei documenti inerenti al soggiorno, trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto (circ. Mininterno 7/8/2009)

o      secondo Circ. Sanita' Regione Piemonte,

¤       la dichiarazione di nascita ad opera del medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto, prevista da art. 30, co. 1 DPR 396/2000, puo' essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre abbia espresso la volonta' di non essere nominata

¤       lo straniero che effettui la dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria non puo' essere segnalato, in applicazione di art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include anche l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura

¤       l'eventuale segnalazione dello stato di abbandono deve essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino italiano

o      secondo Circ. ASL NA1 26/7/2005, quando si debba effettuare la  dichiarazione di nascita con contestuale riconoscimento del figlio, e' richiesta l'identificazione della madre, sulla base di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di inespellibilita' in quanto puerpera)

 

o      prestazioni sanitarie di primo livello (accesso senza impegnativa o appuntamento agli ambulatori di prima accoglienza in strutture pubbliche o di volontariato nellĠambito di protocolli dĠintesa: lo straniero illegalmente soggiornante, in quanto non iscritto al SSN, non ha diritto alle prestazioni del medico di base; nello stesso senso, riguardo alle prestazioni ambulatoriali, Allegato 12 al Decr. Mineconomia 17/3/2008; circ. Regione Puglia 28/5/2009: si afferma che l'esenzione si applica senza riguardo per l'eta', ma non e' chiaro se discenda automaticamente dall'irregolarita' del soggiorno, ne' se si estenda anche alle prestazioni diverse da quelle di primo livello)

o      urgenze

o      stato di gravidanza

o      patologie esenti (da Decreto MinsanitaĠ 28/5/1999, n. 329, ex art. 5, co. 1, lettera a, D. Lgs. 124/1998)

o      soggetti esenti per etaĠ o per grave stato invalidante (art. 5, co. 6 e 7, D. Lgs. 124/1998)

 

 

Prestazioni sanitarie per stranieri espellendi

 

 

 

 

Assistenza sanitaria per cittadini comunitari e loro familiari con diritto di soggiorno di durata inferiore a tre mesi

 

o      sono iscritti al SSN solo i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro ed eventualmente i titolari di modello E106 con validita' di tre mesi (verosimilmente, la cosa riguarda lavoratori distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di disoccupati);

o      le prestazioni sanitarie sono assicurate al cittadino comunitario (e, verosimilmente, ai suoi familiari stranieri), previa presentazione di un idoneo attestato di diritto; nei casi in cui il cittadino stesso (o, verosimilmente, il suo familiare straniero) ne sia sprovvisto, l'attestato viene richiesto d'ufficio dalla ASL all'istituzione dello Stato estero competente (nota: e' vero anche dopo l'entrata in vigore della TEAM o vale solo con riferimento al caso particolare di modello E112 per le prestazioni programmate?), previa acquisizione delle generalita' e del documento di riconoscimento dell'interessato; nota: verosimilmente, il riferimento e', nel caso generale, alle prestazioni sanitarie necessarie (quelle richieste dallo stato di salute dell'interessato per consentirgli di continuare il suo soggiorno in condizioni sicure sotto il profilo medico), dato che per le prestazioni sanitarie programmate l'erogazione e' possibile solo in presenza dell'autorizzazione dell'istituzione competente dello Stato membro d'origine, attestata dal modello E112 (non sostituito dalla TEAM)

o      se l'attestato di diritto non perviene entro la scadenza del soggiorno breve, il pagamento delle prestazioni e' richiesto per intero direttamente all'interessato, che ne puo' chiedere il rimborso all'istituzione competente del proprio Stato, ai sensi dell'art. 34 Reg. CEE/574/1972 (nota: non sembra che l'art. 34 Reg. CEE/574/1972 riguardi i rimborsi di prestazioni erogate a turisti)

 

 

Assistenza sanitaria per cittadini comunitari e loro familiari con diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi

 

o      il cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo in Italia; e' richiesta l'esibizione del contratto di lavoro, per il lavoratore subordinato, ovvero il certificato di iscrizione alla Camera di commercio o ad un albo o ordine professionale e (verosimilmente, si deve intendere "o": dovrebbe cioe' essere sufficiente uno solo dei documenti elencati, in analogia a quanto richiesto per l'iscrizione anagrafica da circ. Mininterno 8/8/2007) l'attestazione di attribuzione di Partita IVA o la certificazione di apertura di posizione INPS, per il lavoratore autonomo (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione e' effettuata (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: questa disposizione rende la posizione del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello straniero regolarmente soggiornante per lavoro; per quest'ultimo, infatti, l'iscrizione decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare, in base ad art. 34, co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999; in base a queste disposizioni e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, quindi, l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la durata per cui permane il diritto di soggiorno, potendo essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del Ministro dell'interno)

¤       a tempo indeterminato per rapporti di lavoro a tempo indeterminato (verosimilmente, anche in caso di svolgimento di attivita' di lavoro autonomo);

¤       per la durata del rapporto, se < 1 anno, o per un anno, rinnovabile, per durata residua superiore, per rapporti di lavoro a tempo determinato (non e' chiaro se questa previsione si applichi anche in caso di svolgimento di una collaborazione a progetto), affinche' non venga corrisposta impropriamente la quota capitaria al medico di base in caso di lavoratori che lascino l'Italia senza che alla ASL ne sia data notizia

o      il familiare, comunitario o straniero, del cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; l'iscrizione e' effettuata con la stessa durata di quella del lavoratore (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesta la certificazione attestante il vincolo familiare e, per il familiare straniero, il possesso della carta di soggiorno di familiare straniero di cittadino comunitario (circ. Minsalute 3/8/2007); note:

¤       non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino abbia una relazione stabile; questa esclusione appare coerente con il fatto che, ove si tratti di cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per residenza elettiva, ai sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto di specifiche disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due problemi:

-       in base ad art. 34, co. 2 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, l'assistenza sanitaria erogata dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in Italia; il novero di questi e' fissato da art. 4 L. 627/1982 (che rinvia al DPR 797/1955) in modo tale da poter includere anche soggetti appartenenti alla categoria degli "altri familiari": figli, coniuge, genitori a carico; figli legittimati, figli adottivi, affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti, figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, in certi casi, fratelli, sorelle, nipoti e minori regolarmente affidati; patrigno, matrigna, adottanti, affilianti e affidatario e, in certi casi, altri ascendenti in linea diretta, a carico;

-       qualora si tratti di stranieri ammessi per residenza elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e' evidente come la stessa possibilita' deve essere data loro quando si tratti di cittadini comunitari, a pena di violazione del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli

¤       il diritto all'iscrizione al SSN del familiare, comunitario o straniero, del cittadino comunitario che, dopo aver esercitato attivita' lavorativa in Italia, si trovi in stato di disoccupazione involontaria o sia iscritto a un corso di formazione professionale sembra assicurato dalla previsione dello stesso diritto per la piu' ampia categoria dei familiari di cittadino comunitario disoccupato, che fa parte, a sua volta, degli aventi diritto al modello E106; si noti comunque che la disposizione in esame rende la posizione del familiare di cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello straniero regolarmente soggiornante per motivi familiari a seguito di ricongiungimento con straniero soggiornante per motivi di lavoro; nel caso del familiare straniero di lavoratore straniero, infatti, l'iscrizione decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare (art. 34, co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999); in base a queste disposizioni e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, quindi, l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la durata per cui permane il diritto di soggiorno del familiare, potendo essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del Ministro dell'interno

¤       per i figli minori del cittadino comunitario o del coniuge si dovrebbe prevedere che l'assistenza sia erogata anche nelle more dell'iscrizione al SSN, in base ad art. 34, co. 2 e, per minori comunitari, al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli

o      il cittadino comunitario che sia stato lavoratore subordinato o autonomo in Italia e che si trovi in una delle seguenti condizioni (nota: tra le condizioni, che corrispondono a quelle previste da art. 7, co. 3 Direttiva 2004/38/CE e, piu' debolmente, da art. 7, co. 3 D. Lgs. 30/2007 per la conservazione della qualita' di lavoratore subordinato o autonomo, non e' inclusa, incomprensibilmente, la temporanea inabilita' per infortunio o malattia):

¤       e' in stato di disoccupazione involontaria ed e' iscritto al Centro per l'impiego o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; e' richiesto il certificato di iscrizione al Centro per l'impiego e certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs. 30/2007 non richiede che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro subordinato)

¤       e' in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto a termine di durata < 1 anno o si e' trovato in tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno in Italia, ed e' iscritto al Centro per l'impiego o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; l'iscrizione e' effettuata per un anno, durante il quale il cittadino comunitario conserva la qualita' di lavoratore (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesto il certificato di iscrizione al centro per l'impiego e certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (circ. Minsalute 3/8/2007; quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs. 30/2007 non richiede, nel caso di disoccupazione involontaria occorsa durante il primo anno di soggiorno, che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro subordinato)

¤       segue un corso di formazione professionale che, salvo il caso di disoccupazione involontaria, sia collegato con l'attivita' precedentemente svolta; e' richiesto il certificato di iscrizione al corso professionale (nota: circ. Minsalute 3/8/2007, pur menzionando la condizione di collegamento tra corso di formazione e attivita' precedentemente svolta, salvi i casi di disoccupazione involontaria, non fa cenno ad alcun controllo da effettuare al riguardo), la certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (nota: richiesta inappropriata, dal momento che la durata e il carattere - subordinato o autonomo - dell'attivita' pregressa sono irrilevanti nel caso in esame) e l'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica o la carta di identita' (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il diritto all'iscrizione al SSN e' conseguenza dello status di lavoratore, gia' sufficientemente provato dagli altri documenti richiesti, laddove l'iscrizione anagrafica ha carattere meramente ricognitivo rispetto a tale status; risulta violata la disposizione di cui all'art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007, in base alla quale lo status di titolare del diritto di soggiorno puo' essere provato con qualunque mezzo di prova previsto dalla normativa)

o      il titolare di uno dei seguenti attestati di diritto comunitari:

¤       E106, e in particolare

-       lavoratori distaccati in Italia da una ditta europea e loro familiari; gli oneri sono a carico della Cassa dello Stato estero dove vengono versati i contributi (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di 1 anno, ed e' rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del distacco (circ. Minsalute 3/8/2007); la TEAM e' rilasciata dallo Stato estero (circ. Minsalute 3/8/2007); ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o al pediatra di base (circ. Minsalute 3/8/2007)

-       studenti che seguono in Italia un corso di studi o di formazione (nota: l'inclusione del caso di corso di formazione si evince dalla documentazione richiesta dalla circ. Minsalute 3/8/2007 e deriva comunque dalla nozione di studente nella legislazione comunitaria); l'iscrizione al SSN ha la durata del corso frequentato (da altra affermazione riportata dalla circ. Minsalute 3/8/2007 sembra si debba invece intendere, in analogia con il caso dei lavoratori distaccati, che l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di un anno, ed e' rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del corso), riportata nel modello E106 (circ. Minsalute 3/8/2007); ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di base (circ. Minsalute 3/8/2007); note:

Ż    riguardo ai familiari dello studente, dovrebbe essere quanto meno consentita, in base al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli e a quanto stabilito per i familiari di studenti stranieri da circ. MinsanitaĠ 24/3/2000, l'iscrizione volontaria al SSN (con versamento dell'intero contributo), quale modalita' per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria

Ż    ove l'interessato non sia in posesso del modello E106, questo dovrebbe essere chiesto d'ufficio all'istituzione dello Stato di provenienza; questo fatto dovrebbe assicurare il diritto all'iscrizione al SSN anche per il cittadino comunitario che abbia deciso solo dopo il suo ingresso in Italia di prolungare il proprio soggiorno per seguire un corso di studio o formazione; circ. Minsalute 3/8/2007 non e' esplicita in proposito

-       familiare di disoccupato; la TEAM e' rilasciata dal paese di provenienza (circ. Minsalute 3/8/2007); ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di base (circ. Minsalute 3/8/2007); nota: questa categoria sembra includere il familiare di cittadino comunitario che si trovi nella fase di prima ricerca di occupazione in Italia, oltre a quello del lavoratore comunitario in condizioni di disoccupazione sopravvenuta; se e' effettivamente cosi', ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; occorrerebbe, pero', la verifica del requisito, richiesto perche' il disoccupato in fase di prima ricerca di occupazione sia titolare di diritto di soggiorno, relativo all'iscrizione al Centro per l'impiego da non piu' di 6 mesi o all'aver reso dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; circ. Minsalute 3/8/2007 tace su questo punto

¤       E109 o E37: familiari (verosimilmente, anche stranieri; la cosa e' rilevante nei casi di assenza breve dall'Italia del cittadino comunitario che trovi occupazione in altro Stato membro) residenti in Italia di lavoratore (verosimilmente, comunitario, benche' circ. Minsalute 3/8/2007 reciti: "straniero") occupato in un altro Stato membro; puo' essere interessato anche lo studente comunitario, se rientra nella categoria (circ. Minsalute 3/8/2007); e' rilasciata anche la TEAM (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione

¤       E120: richiedenti la pensione di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la previsione di tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base volontaria, in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli); la TEAM e rilasciata dallo Stato estero, ai fini di un eventuale uso in un terzo Stato membro (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007); ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di base (circ. Minsalute 3/8/2007)

¤       E121 o E33: pensionati di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la previsione di tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base volontaria, in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli); e' rilasciata anche la TEAM (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      il titolare di diritto di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di soggiorno in Italia (nota: la specificazione relativa ai cinque anni di soggiorno, che esclude dall'iscrizione al SSN coloro che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente prima di tale termine, ai sensi di art. 15 D. Lgs. 30/2007, e' priva di senso); l'iscrizione e' effettuata a tempo indeterminato (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesta l'esibizione dell'attestazione di soggiorno permanente (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: in contrasto con art. 25, co. 1 Direttiva 2004/38/CE, che stabilisce esplicitamente che il possesso di un attestato di iscrizione anagrafica o di una carta di soggiorno o della ricevuta di richiesta di carta di soggiorno non puo' costituire in nessun caso prerequisito per l'esercizio di un diritto o per il completamento di una formalita' amministrativa)

o      il cittadino comunitario ammesso ad un programma di assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 T.U., ai sensi di art. 6, co. 4, L. 17/2007 (circ. Minsalute 3/8/2007 e circ. Minsalute 19/2/2008); e' richiesta una attestazione rilasciata dal questore o, nelle more, una dichiarazione dell'ente che gestisce il programma (circ. Minsalute 3/8/2007); al termine del programma, l'interessato mantiene l'iscrizione al SSN se rientra in una delle altre categorie per le quali essa e' prevista (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      vittime di tratta o di schiavitu' (L. 17/2007 e circ. Minsalute 19/2/2008)

o      il familiare (verosimilmente, anche straniero, in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007) di cittadino italiano; e' richiesta la certificazione della condizione di familiare a carico (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: in caso di familiare cittadino comunitario dovrebbe essere possibile l'autodichiarazione della condizione di carico, ai sensi di art. 46 DPR 445/2000); note:

¤       la natura obbligatoria dell'iscrizione al SSN del genitore a carico (anche ultra-65-enne) di cittadino italiano e' ribadita da Nota Minlavoro 4/5/2009

¤       non si tiene conto del familiare entro il secondo (L. 94/2009)[2] grado convivente con il cittadino italiano e inespellibile ai sensi di art. 19, co. 2, lettera c, T.U.; il problema non si pone se si tratta di straniero cui viene rilasciato un permesso per motivi familiari ai sensi di art. 28, co. 1, lettera b, DPR 394/1999, dato che in questo caso ha diritto all'iscrizione al SSN; se pero' si tratta di cittadino comunitario o se gli viene rilasciata una carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario, le disposizioni risultano imprecise

¤       non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino italiano abbia una relazione stabile; questa esclusione appare coerente con il fatto che, ove si tratti di cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per residenza elettiva, ai sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto di specifiche disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due problemi:

-       in base ad art. 34, co. 2 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, l'assistenza sanitaria erogata dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in Italia; il novero di questi e' fissato da art. 4 L. 627/1982 (che rinvia al DPR 797/1955) in modo tale da poter includere anche soggetti appartenenti alla categoria degli "altri familiari": figli, coniuge, genitori a carico; figli legittimati, figli adottivi, affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti, figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, in certi casi, fratelli, sorelle, nipoti e minori regolarmente affidati; patrigno, matrigna, adottanti, affilianti e affidatario e, in certi casi, altri ascendenti in linea diretta, a carico;

-       qualora si tratti di stranieri ammessi per residenza elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e' evidente come la stessa possibilita' deve essere data loro quando si tratti di cittadini comunitari, a pena di violazione del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli

 

o      le prestazioni relative al parto comportano il pagamento delle prestazioni, qualora l'interessata non sia in possesso della TEAM ne' assicurata privatamente;

o      l'interruzione volontaria di gravidanza e' a totale carico dell'interessata, salvo che sia ritenuta prestazione medicalmente necessaria; in tal caso, se l'interessata e' fornita di idoneo attestato di diritto del paese di provenienza (verosimilmente, TEAM o modello cartaceo), la prestazione e' gratuita, salvo eventuale quota di partecipazione alla spesa

 

 

o      tra i titolari degli attestati di diritto che danno luogo all'iscrizione al SSN vi sono alcune figure vincolate alla copertura assicurativa: evidentemente, quindi, l'esistenza di questo vincolo non esclude in modo automatico e generale l'iscrizione al SSN

o      in base al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli (nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi) l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, quanto meno su base volontaria, a tutti i cittadini comunitari che abbiano diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi, con copertura estesa a tutti i loro familiari regolarmente soggiornanti (eventualmente a condizione di integrazione del contributo nel caso di familiari di studenti - vedi circ. MinsanitaĠ 24/3/2000)

o      il Decreto Minsanita' 18/3/1999 disponeva l'iscrizione obbligatoria al SSN per tutti i comunitari iscritti in anagrafe, in un contesto in cui l'iscrizione in anagrafe poteva non corrispondere all'effettiva permanenza dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno; ora che l'iscrizione anagrafica risulta addirittura "rafforzata" dalla richiesta di dimostrazione dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno, sembra improprio indebolirne le conseguenze in materia di iscrizione al SSN

 

 

Assistenza sanitaria per cittadini comunitari senza diritto di soggiorno

 

 

o      le cure urgenti o essenziali, anche a carattere continuativo, dovrebbero comunque essere garantite al cittadino comunitario presente in Italia in posizione di soggiorno irregolare (un soggiorno che si sia prolungato, cioe', oltre i tre mesi, pur in assenza dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno), in base ad art. 35, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli

o      circ. Regione Marche 4/1/2008 e circ. Regione Piemonte 9/1/2008, citata in circ. Minsalute 19/2/2008 (nota: antecedenti la circ. Minsalute 19/2/2008): si applicano ai comunitari tutte le disposizioni maggiormente favorevoli applicabili agli stranieri: iscrizione facoltativa per coloro che soggiornano legalmente per piu' di 3 mesi ed erogazione di tutte le prestazioni urgenti o essenziali (in particolare, quelle relative a gravidanza, maternita', minori), ancorche' continuative per coloro che soggiornano irregolarmente (codice anonimo ENI: Europeo Non In regola; richiesta esibizione del titolo di viaggio; necessario un domicilio dichiarato nel territorio della Regione); prestazioni ENI erogate negli ambulatori STP

o      la Delibera della Regione Toscana 3/3/2008: sembra limitare a rumeni e bulgari non aventi titolo all'iscrizione al SSN, e per il solo 2008, l'erogazione delle prestazioni (prevista, con riferimento a prestazioni urgenti e indifferibili, dalla circ. Minsalute 19/2/2008); include, d'altra parte, le prestazioni "comunque essenziali"; nella lettera di accompagnamento, pero', ribadisce, non tenendo conto della circ. Minsalute 19/2/2008, che le interruzioni di gravidanza non medicalmente necessarie sono erogate a titolo oneroso

o      la circ. Regione Lazio 7/3/2008 include le prestazioni "comunque essenziali", prevede il rilascio del codice ENI (Europeo Non Iscritto) analogo al codice STP e dispone che il cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno condizionato al possesso di risorse puo' assolvere all'obbligo assicurativo mediante iscrizione facoltativa al Servizio Sanitario Regionale, a parita' di condizioni con il cittadino straniero iscritto facoltativamente

o      circ. Regione Friuli Venezia Giulia 13/3/2008: include le prestazioni essenziali per il comunitario non iscritto; codice ENI (Europei Non Iscritti) rilasciato previa esibizione di documento di identita' (per i minori, anche fotocopia di documento che attesti la relazione di parentela col genitore) e dichiarazione (per il minore, resa dal genitore) di mancanza di requisiti per iscrizione al SSN, mancanza di assicurazione e mancanza di risorse sufficienti

o      circ. Regione Campania 2/4/2008: consentita l'iscrizione facoltativa al SSN in luogo dell'assicurazione privata; rilascio del codice ENI

o      circ. Regione Sicilia 17/4/2008: prevede solo il rilascio del codice ENI (Europei Non Iscritti) in luogo del codice STP per i neocomunitari non iscritti (verosimilmente, anche il rilascio di codice ENI per tutti i comunitari non iscritti)

o      circ. Regione Puglia 7/5/2008: include le prestazioni comunque essenziali, ai sensi di art. 35 T.U., per il comunitario non iscritto; richiesta esibizione del pasaporto, dichiarazione di domicilio nel territorio regionale e dichiarazione di momentanea impossibilita' di iscrizione al SSR; attribuzione del codice ENI (Europeo Non In regola); Delibera Regione Puglia: esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e alla spesa per la medicina specialistica per i comunitari aventi diritto al codice ENI, a prescindere da requisiti di eta'

o      circ. Provincia di Bolzano 14/5/2008: prestazioni indifferibili ed urgenti per comunitari non iscritti; rilascio del codice CTA

 

o      minore inespellibile

o      donna in stato di gravidanza o di puerperio, o marito di questa con essa convivente

o      minore affidato a comunita' familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/1983

o      minore affidato a cittadino italiano o comunitario o a cittadino straniero titolare di diritto di soggiorno

o      persona che soggiorni per riacquisto cittadinanza

 

 

 

Ingresso di stranieri per motivi di cure

 

o      sulla base di richiesta di visto apposito da parte dello straniero; condizioni:

-       dichiarazione da parte della struttura sanitaria prescelta, che indichi tipo di cura, data di inizio e durata dellĠintervento e della degenza prevista

-       attestazione del versamento, a favore della struttura, di una cauzione del 30% del costo previsto

-       dimostrazione di disponibilitaĠ di mezzi (anche mediante prestazione di garanzia; da circ. MinsanitaĠ 24/3/2000) per la copertura delle spese sanitarie complessive, di quelle per vitto e alloggio per il paziente (durante la fase di convalescenza) e per lĠeventuale accompagnatore (durante lĠintero soggiorno), e di quelle per il loro rimpatrio

-       certificazione, rilasciata allĠestero e tradotta in italiano, attestante, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, la patologia del richiedente

o      nellĠambito di interventi umanitari decisi dal Ministro della sanitaĠ di concerto col Ministro degli affari esteri (art. 12, co. 2, lettera c, D. Lgs. 502/1992, come modificato da D. Lgs. 517/1993):

-       il Ministero della sanitaĠ individua, sulla base della documentazione acquisita, la struttura idonea a erogare le prestazioni

-       il Ministero della sanitaĠ rimborsa le prestazioni sanitarie (degenza inclusa), ma non le spese di viaggio e di soggiorno al di fuori della struttura

o      nellĠambito di programmi di intervento umanitario decisi dalle Regioni (L. 449/1997):

-       le Regioni autorizzano le ASL a erogare prestazioni di alta specializzazione, che rientrino nellĠambito di programmi assistenziali approvati dalle Regioni stesse, a favore di stranieri provenienti da Paesi privi delle competenze necessarie e di accordi di reciprocitaĠ sullĠassistenza sanitaria, ovvero da Paesi nei quali lĠaccordo non sia applicabile per ragioni contingenti (in presenza di accordi applicabili non vi sarebbe bisogno di autorizzazione da parte della Regione)

 

 

 

2.     Assistenza sociale

 

Diritto costituzionale all'assistenza sociale

 

 

 

Fruizione delle misure di assistenza sociale da parte dello straniero

 

o      pensione sociale

o      prestazioni per invalidi civili, ciechi civili, sordomuti

 

o      soggetti affetti da morbo di Hansen

o      soggetti affetti da TBC

o      invalidi civili

o      ciechi civili

o      sordomuti

o      indigenti

 

 

Successive limitazioni

 

 

 

o      assegno sociale (giaĠ Òpensione socialeÓ):

-       disciplinato da art. 3, co. 6 e 7, L. 335/1995 e da art. 20, co. 10 L. 133/2008

-       concesso in presenza di condizioni di bisogno economico a persone di etaĠ > 65 anni, sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge, e con soggiorno legale pregresso continuativo di almeno 10 anni (art. 20, co. 10 L. 133/2008, a partire dall'1/1/2009); Circ. INPS 2/12/2008:

¤       il requisito di soggiorno pregresso si applica solo alle prestazioni erogate a partire dall'1/1/2009 (domande presentate dall'1/12/2008) e puo' essere stato maturato in passato (al momento della richiesta, deve sussistere il requisito di residenza effettiva, stabile e continuativa in Italia, ma non necessariamente ininterrotta da oltre dieci anni)

¤       ai fini della dimostrazione della continuita' del soggiorno legale con riferimento a periodi pregressi, gli interessati dovranno fornire ogni ulteriore documentazione utile (es.: copia dei permessi/titoli di soggiorno ottenuti in precedenza)

¤       per il computo dei 10 anni si tiene conto della continuita' tra le date di rilascio dei diversi documenti attestanti il soggiorno legale nel territorio e quelle di scadenza di quelli posseduti precedentemente; le date di rilascio dei documenti di soggiorno fanno fede, salvo diversa attestazione dell'Autorita' competente, per l'individuazione del periodo di soggiorno legale (nota: la data di rilascio potrebbe risultare di molto successiva a quella della scadenza, a causa del tempo impiegato dall'amministrazione per dare esito alla richiesta di rinnovo)

¤       i cittadini comunitari che siano o siano stati, in quanto lavoratori o studenti, soggetti alla legislazione di piu' di uno Stato membro, e i loro familiari, accedono, nello Stato membro in cui risiedono, alle prestazioni di carattere non contributivo elencate nell'Allegato II bis del Regolamento CEE 1408/1971 (art. 10 bis, co. 1 dello stesso Regolamento); tra le prestazioni erogate in Italia figura l'assegno sociale (punto J, lettera h dell'Allegato II bis); il Regolamento CEE 1408/1971 prevede che, ove l'accesso alla prestazione sia subordinato al compimento di un certo numero di anni di lavoro o di residenza, per il cittadino comunitario e per il suo familiare debbano essere considerati validi, ai fini del computo, i periodi di lavoro o di residenza trascorsi in altro Stato membro (art. 10 bis, co. 2)

-       erogato dallĠINPS: 13 mensilitaĠ

-       non reversibile

-       non esportabile in caso di rimpatrio o trasferimento allĠestero dello straniero (chiarimento INPS, citato in com. AGI 25/11/2002; Mess. INPS n. 12886/2008); sospensione dell'erogazione in caso di permanenza allĠestero per un periodo superiore ad un mese, salvo che l'assenza sia dovuta a gravi motivi sanitari opportunamente documentati da parte dellĠinteressato (Mess. INPS n. 12886/2008); revoca dopo un anno di sospensione, previa verifica del permanere della situazione di assenza (Mess. INPS n. 12886/2008)

o      prestazioni per minorati civili:

-       previste per

¤       invalidi civili (persone, residenti in Italia, di etaĠ < 65 anni che abbiano perduto, totalmente o parzialmente la capacitaĠ lavorativa, per affezioni congenite o acquisite, ma non per causa di lavoro):

Ż    pensione di inabilitaĠ (perdita totale della capacitaĠ di lavoro)

Ż    assegno mensile (perdita parziale della capacitaĠ di lavoro)

Ż    indennitaĠ di accompagnamento (invaliditaĠ totale e incapacitaĠ di deambulazione o di altre funzioni fondamentali)

Ż    indennitaĠ mensile di frequenza (per invalidi di etaĠ < 18 anni, incapaci di svolgere funzioni tipiche della propria etaĠ o con deficit uditivo, che frequentino scuole, centri di formazione, centri diurni, etc.)

¤       ciechi civili :

Ż    pensione per ciechi assoluti

Ż    pensione per ciechi parziali

Ż    indennitaĠ di accompagnamento per ciechi assoluti

Ż    indennitaĠ speciale per ciechi parziali

¤       sordomuti:

Ż    pensione

Ż    indennitaĠ di comunicazione

-       concesse a persone sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge

-       erogate dallĠINPS o (per la parte in eccesso rispetto a quella stabilita con legge dello Stato) dalle Regioni (art. 130, D. Lgs. 112/1998; DPCM 26/5/2000)

-       le provvidenze erogate a stranieri privi di carta di soggiorno prima dellĠentrata in vigore della L. 388/00 non devono ovviamente essere restituite; quelle erogate, per errore, successivamente, sono soggette alle decisioni dellĠamministrazione sulla restituzione, assunte secondo equitaĠ (parere 76/01, sez. I, Consiglio di Stato); la restrizione non e' retroattiva, e chi, in possesso dei requisiti, ha presentato domanda prima dell'entrata in vigore della L. 388/2000, ha diritto al trattamento (Sent. Corte Cost. 324/2006 e, in precedenza, Trib. Udine, Corte d'appello Torino, Trib. Torino, citate da Diritto Immigrazione Cittadinanza 1/2006)

-       il reddito che deriverebbe (dalla Relazione introduttiva al DPR 334/2004) dal trattamento pensionistico per invaliditaĠ (anche per ciechi e sordomuti?) eĠ computabile, in presenza dei requisiti per la concessione del trattamento stesso, ai fini del rilascio della carta di soggiorno (da Regolamento)

 

 

 

 

Sent. Corte Cost. 306/2008 e 11/2009: illegittimita' costituzionale di art. 80, co. 19 L. 388/2000 e di art. 9, co. 1 T.U.

 

 

 

Categorie che continuano a fruire delle misure di assistenza sociale, anche in mancanza del permesso CE slp

 

 

o      circ. Mininterno 12/4/1983: i rifugiati hanno diritto, in presenza dei requisiti, alle prestazioni assistenziali per invalidi e a quelle per indigenti (a quel tempo, pensione sociale)

o      circ. INPS n. 62/2004 e Mess. INPS 12712/2007 chiariscono che il rifugiato, mentre e' parificato all'italiano ai fini del godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui alla L. 153/1988 (esteso quindi ai familiari residenti all'estero), e' escluso dal godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 65, L. 448/1998 (limitato a italiani e comunitari); queste limitazioni sopravvivono all'entrata in vigore del D. Lgs. 251/2007 (Mess. INPS 2226/2008)

o      Trib. Milano: il rifugiato fruisce dell'indennita' di accompagnamento per invalidi civili

 

 

 

 

 

Misure assistenziali non precluse allo straniero privo di permesso CE slp

 

o      assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni e le imprese private:

-       benefici (a partire dalla possibilitaĠ di iscriversi nelle liste per il collocamento obbligatorio degli invalidi di cui alla L. 68/1999) estesi agli stranieri, in nome dellĠuguaglianza di diritti in materia civile tra straniero regolarmente soggiornante e cittadino italiano (art. 2, co. 2, T.U.) e tra lavoratore straniero e lavoratore italiano (art. 2, co. 3, T.U.), da Sent. Corte Cost. 454/1998

-       richiesto il possesso di permesso di soggiorno che abiliti allo svolgimento stabile di attivitaĠ lavorativa subordinata

o      prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali (art. 2, co. 1 L. 328/2000; la fruizione e' garantita nel rispetto degli accordi internazionali e con le modalita' e nei limiti definiti dalle leggi regionali); Sent. Corte Cost. 432/2005: illegittimita' costituzionale dell'art. 8, co. 2, Legge Regione Lombardia 1/2002, come modificato da art. 5, co. 7, Legge Regione Lombardia 25/2003, nella parte in cui non include gli stranieri residenti nella Regione Lombardia fra gli aventi il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea riconosciuto alle persone totalmente invalide per cause civili (violato il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.: la cittadinanza non e' discrimine ragionevole)

o      bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti destinato a tutti i soggetti residenti (art. 1 L. 2/2009); circ. Agenzia delle entrate 3/2/2009:

¤       sufficiente che il  solo richiedente straniero sia residente in Italia

¤       per i componenti del proprio nucleo familiare residenti all'estero, il richiedente deve essere in possesso della documentazione utilizzata per attestare lo status di familiare a carico, che puo' essere costituita da

-       documentazione originale prodotta dall'autorita' consolare del Paese dĠorigine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio

-       documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja 5/10/1961

-       documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese dĠorigine

o      reddito minimo di inserimento (in fase di sperimentazione in determinati comuni); condizioni:

-       3 anni di residenza legale

-       reddito inferiore a una determinata soglia

-       iscrizione al collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000), salvo iscrizione a corsi di recupero o di formazione o cura di handicappati o di figli di etaĠ < 3 anni

o      reddito minimo per disoccupati, inoccupati e precariamente occupati (Legge Regione Lazio); condizioni:

-       2 anni di residenza nella Regione Lazio

-       iscrizione al Centro per l'impiego

-       eta' compresa tra 30 e 44 anni

-       reddito annuo non superiore a 8.000 euro

 

 

 

Rimpatrio della salma

 

 

 

Esibizione del permesso di soggiorno e accesso ai servizi

 

o      per provvedimento si intende, di regola, l'atto che chiude il procedimento (iter che l'Amministrazione, per legge o per regolamento, deve osservare per arrivare ad una certa decisione amministrativa), avente efficacia esterna e dunque pregiudizievole nei confronti del privato

o      non e' chiaro se l'onere in capo allo straniero valga anche per i procedimenti a rilevanza pubblica delegati a privati, ad esempio tramite concessione (dovendosi ritenere cioe' il privato, a fronte di concessione o delega di poteri, "amministrazione" in senso oggettivo) o meno (dovendosi privilegiare un'interpretazione restrittiva)

o      l'esibizione del titolo di soggiorno costituisce un onere, non un obbligo: la mancata esibizione, di per se', comporta solo l'impossibilita' di adottare il provvedimento, e non giustifica ulteriori indagini sulla regolarita' del soggiorno dello straniero (che potrebbero anzi configurare il reato di abuso d'ufficio, di cui all'art. 323 c.p.)

o      l'esonero dall'esibizione del titolo di soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle "prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore letterale della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni relative all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni scolastiche per le quali viga un obbligo di erogazione da parte dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola dell'infanzia (obbligo derivante da art. 1, co. 2 D. Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia") e i servizi e le provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)

o      l'onere di esibizione dovrebbe valere, in base a un'interpretazione rigorosa della disposizione, unicamente in relazione a provvedimenti adottati nell'interesse del solo straniero che li richiede (non, quindi, quando sia rilevante l'interesse di un terzo - ad esempio, un minore - o della collettivita'; soprattutto quando tale interesse sia tutelato da disposizioni di rango superiore, quali quelle costituzionali o quelle delle convenioni internazionali in vigore per l'Italia); in questo senso sembra orientata circ. Mininterno 7/8/2009

o      benche' le prestazioni relative all'asilo nido non siano obbligatorie, riguardo al diritto di accesso del minore straniero in esonero dall'esibizione, da parte del genitore, del titolo di soggiorno, possono  tuttavia, valere i seguenti argomenti:

-       art. 38 D. Lgs. 286/1998 stabilisce che ai minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla titolarita' di un permesso di soggiorno, si applicano "tutte le disposizioni vigenti in materia di accesso ai servizi educativi"

-       l'iscrizione del minore all'asilo nido non e' di interesse esclusivo dello straniero richiedente (il genitore), ma anche di interesse del minore e di interesse pubblico (Sent. Corte Cost. 467/2002 e 370/2003: gli asili nido sono speciali servizi sociali di interesse pubblico)

-       Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore il diritto a non essere discriminato per l'origine nazionale o per la condizione sociale dei genitori (art. 2), il diritto a che sia considerato in modo preminente il suo superiore interesse (art. 3), il diritto all'educazione (art. 28)

o      benche' la mancanza di titolo di soggiorno non precluda l'accesso alle prestazioni sanitarie, questo non significa che lo straniero non sia identificabile come privo di titolo, dal momento che la mancanza del titolo di soggiorno e' elemento essenziale per accedere alla prestazione non urgente senza previo pagamento della tariffa

o      lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta (e dell'originale del permesso in scadenza) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione prescritta mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno, che cessano solo in caso mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso (Direttiva Mininterno 5/8/2006)

 

 

 

3.     Previdenza (alcuni elementi)

 

Diritti previdenziali del lavoratore straniero e dei suoi familiari

 

o      ai lavoratori stagionali non spettano l'assegno per il nucleo familiare e il trattamento di disoccupazione involontaria (il datore di lavoro e' pero' tenuto a versare un contributo equivalente all'INPS)

o      con decreto Minlavoro puo' essere esonerata dall'obbligo del versamento dei contributi un'impresa straniera appartenente a un Paese che concede analogo esonero alle imprese italiane operanti sul proprio territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze (art. 3, co. 8, L. 398/1987; nota: il decreto riguarda una specifica impresa ed e' adottato su richiesta dell'imprenditore)

o      per lavoratori distaccati da imprese comunitarie si applica, in base ad art. 14 Regolamento CEE 1408/1971, il principio di personalita', anziche' quello di territorialita': si applica la legislazione previdenziale del Paese di residenza dell'impresa, qualora il lavoratore non abbia dimora abituale in Italia o sia distaccato per periodi di durata < 12 mesi (prorogabili, al massimo, per altri 12, previa autorizzazione dell'autorita' italiana)

 

 

Diritti previdenziali in caso di rimpatrio

 

o      conserva i diritti maturati, anche in assenza di accordi di reciprocitaĠ, e puoĠ goderne al compimento dei 65 anni, anche in deroga al requisito di contribuzione minima (5 anni di contribuzione effettiva) previsto dallĠart. 1, co. 20 L. 335/1995 (la deroga si applica ai soli casi di pensione liquidata in regime contributivo; la soglia di godimento eĠ fissata a 65 anni, a prescindere dal regime di liquidazione e dal sesso; da circ. INPS n. 45 del 28/2/03); i superstiti hanno diritto alla pensione solo in caso di decesso del lavoratore successivo al compimento del 65-esimo anno dĠetaĠ (circ. INPS n. 45 del 28/2/03)

o      qualora vi siano accordi o convenzioni stipulati dallĠItalia e dallo Stato di provenienza del lavoratore, il godimento dei diritti maturati e l'eventuale trasferimento allĠente assicuratore di quello Stato dei contributi versati sono regolati in base agli accordi

o      Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Accordo sullo Spazio economico europeo)

o      Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Citta' del Vaticano, Isole di Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Croazia, Macedonia e Bosnia-Erzegovina), Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni bilaterali)

o      Turchia (Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio dĠEuropa)

 

 

 

Trattamenti previdenziali per maternitaĠ e nucleo familiare

 

o      fonti: artt. 31 e 37 Cost.; art. 2110 c.c.; D. Lgs. 151/2001

o      congedo di maternitaĠ (art. 16 D. Lgs. 151/2001):

-       2 mesi precedenti data presunta del parto

-       eventuale periodo tra data presunta e parto in ritardo

-       3 mesi dopo il parto

-       eventuali giorni tra parto in anticipo e data presunta (aggiunti ai 3 mesi successivi)

o      facoltaĠ di far slittare in avanti di 1 mese lĠastensione, in mancanza di rischi per madre e nascituro

o      possibilitaĠ di estensione del periodo in caso di lavori pericolosi o faticosi

o      applicazione del congedo anche in caso di adozione (tre mesi successivi allĠingresso in famiglia dellĠadottato di etaĠ < 6 anni)

o      possibilitaĠ di astensione facoltativa e di astensione in caso di malattia del figlio nei primi 8 anni di vita del bambino (fino a 10 mesi complessivi)

o      possibilitaĠ di fruizione dellĠastensione facoltativa e dellĠastensione in caso di malattia del figlio estesa al padre (art. 34 D. Lgs. 151/2001)

o      diritto allĠastensione obbligatoria esteso al padre, in caso di morte o grave malattia della madre o di abbandono del neonato da parte della madre e affidamento esclusivo al padre (art. 28 D. Lgs. 151/2001)

o      indennitaĠ durante lĠastensione obbligatoria: 80% dellĠultimo stipendio; durante lĠastensione facoltativa: 30% dellĠultimo stipendio

o      l'indennita' e' corrisposta anche (art. 24 D. Lgs. 151/2001)

-       nei casi in cui si abbia risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del termine o cessazione dell'attivita' dell'azienda durante il periodo di congedo di maternita'

-       nei casi in cui la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo, sospesa dal lavoro, assente senza retribuzione o disoccupata, purche' dal verificarsi di tale condizione non siano trascorsi piu' di 60 gg

-       nei casi in cui la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo, disoccupata da piu' di 60 gg, ma in godimento dell'indennita' di disoccupazione o del trattamento di integrazione guadagni o di mobilita' (questi trattamenti vengono sostituiti dall'indennita' di maternita')

-       nei casi in cui la lavoratrice, all'inizio del periodo di congedo sia disoccupata da piu' di 60 gg e priva dell'indennita' di disoccupazione (come pure del trattamento di integrazione guadagni e di mobilita'), ma dalla risoluzione del rapporto non siano trascorsi piu' di 180 gg e nell'ultimo biennio siano stati versati a suo favore almeno 26 contributi settimanali per l'assicurazione obbligatoria per le indennita' di maternita'

o      periodo di astensione obbligatoria computato ai fini di anzianitaĠ e maturazione ferie

o      trattamento esteso a lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, colone mezzadre, artigiane e commercianti) e libere professioniste iscritte in elenchi, registri o albi

o      assegno di maternitaĠ: indennitaĠ pari allĠ80% delle retribuzioni convenzionali stabilite annualmente dalla legge, riconosciuta a collaboratrici coordinate e continuative o libere professioniste non iscritte in albi o casse); riconosciuto (per figli nati o adottati dopo il 1 Luglio 2001, L. 488/99, Legge Finanziaria per il 2000) anche alla donna (purcheĠ, se straniera, titolare di carta di soggiorno e residente legalmente in Italia) per cui siano stati versati almeno 3 mesi di contributi e che sia priva di sufficiente tutela previdenziale della maternitaĠ

o      assegno di maternitaĠ non spetta al padre (neĠ al padre adottivo, neĠ allĠaffidatario) lavoratore autonomo

o      Sent. Cass. n. 6199/1998: per quanto riguarda le lavoratrici domestiche, e' il giudice a determinare equitativamente le modalita' temporali del divieto di licenziamento in maternita' e a definire i diritti e gli obblighi delle parti durante il periodo in cui tale divieto sia ritenuto operante, modulandoli secondo la varia tipologia del rapporto; legittimo parametro di riferimento del giudizio equitativo, per la sua coerenza con le norme del D. Lgs. 151/2001 applicabili anche alle lavoratrici domestiche (art. 62), puo' essere il periodo di due mesi prima del parto e tre mesi successivi in cui e' vietato adibire al lavoro tutte le lavoratrici dipendenti; l'indennita' giornaliera adeguata alla retribuzione e' corrisposta, nel caso della collaboratrici familiari, direttamente dall'Inps

 

o      norme di riferimento: art. 2, Decreto-legge 69/1988 (convertito con modificazioni con L. 153/1988), DPR 797/1955 (T.U. norme su assegni familiari)

o      diritto del capofamiglia lavoratore subordinato agli assegni per

-       figli (legittimi o legittimati, naturali o legalmente riconosciuti)

-       figli dellĠaltro coniuge (nati da precedente matrimonio)

-       coniuge

-       genitori a carico

-       fratelli, sorelle, nipoti (se il padre ha invaliditaĠ permanente al lavoro e la madre non fruisce di assegni di invaliditaĠ), a carico

o      gli assegni per i figli sono corrisposti fino ai 18 anni (21 se iscritti a scuola media o professionale o occupati come apprendisti; 26 se iscritti allĠuniversitaĠ o altro corso superiore riconosciuto cui si acceda con diploma di scuola media di secondo grado; senza limiti se inabili al lavoro per difetto fisico o mentale)

o      lo straniero fruisce degli assegni per i familiari residenti (requisito dimostrabile con documentazione certa, anche in assenza di certificazione anagrafica; da Sent. Cass. 16795/2004, citata in articolo Sole 24 Ore 27/8/2004 e circ. INPS n. 61/2004)

o      per i familiari allĠestero lo straniero fruisce degli assegni solo se rifugiato (da art. 24, co. 1, lettera b, Convenzione di Ginevra del 1951 e D. Lgs. 251/2007), titolare di protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007) o cittadino di uno Stato che riservi un trattamento di reciprocitaĠ al cittadino italiano o col quale sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia

o      nessun riconoscimento per il matrimonio poligamico

 

 

 

4.     Misure fiscali (alcuni elementi)

 

Detrazioni per familiari

 

o      per familiari non residenti in Italia, l'esistenza di tali familiari e' dimostrata da certificazione rilasciata dal consolato del paese di residenza, tradotta e asseverata dalla prefettura, ovvero da documentazione con apposizione dell'apostille (per soggetti provenienti da Paesi che abbiano sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5/10/1961), ovvero da documentazione validamente formata dal Paese d'origine ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano (Decr. Mineconomia 2/8/2007; nota: art. 1, co. 1325-1328 L. 296/2006 dipone che per gli anni successivi al primo, finche' la situazione non varia, l'attestazione e' effettuata mediante autocertificazione)

o      per figli (e verosimilmente, altri familiari a carico) residenti in Italia, e' sufficiente la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione (Circ. Agenzia delle entrate 16/3/2007, che colma un vuoto creato dall'entrata in vigore di art. 1, co. 1328 L. 296/2006)

o      per coniuge residente in Italia, sufficiente il certificato di stato di famiglia in cui figuri, a seguito della trascrizione, il riconoscimento del matrimonio (da precisazione dell'Agenzia delle entrate segnalata da articolo)

 

 

 

5.     Diritto allĠunitaĠ familiare

 

Stranieri titolari del diritto all'unita' familiare

 

o      lo straniero titolare di permesso CE slp o di permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari rilasciato su richiesta della Commissione territoriale (D. Lgs 251/2007), studio, motivi religiosi, motivi familiari (D. Lgs. 5/2007; nota: di per se' questa disposizione rende possibile il ricongiungimento a catena) di durata > 1 anno (nota: rileva la durata di rilascio; altrimenti risulterebbe escluso, di fatto, il permesso per studio; prassi spesso difforme: rilevante la durata residua), nonche' lo straniero titolare di permesso per ricerca scientifica di qualsiasi durata (D. Lgs. 17/2008)

o      il cittadino italiano o comunitario o di Paese aderente allĠAccordo sullo spazio economico europeo - Islanda, Liechtenstein, Norvegia - (Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sui visti)

 

 

 

Familiari per i quali e' consentito il ricongiungimento con lo straniero

 

o      coniuge di eta' non inferiore a 18 anni, purche' non sia intervenuta separazione legale (da D. Lgs. 160/2008[4]; nota: secondo circ. Mininterno 16/2/2007, emanata con l'entrata in vigore di D. Lgs. 5/2007, che cancellava l'ostativita' della sopravvenuta separazione legale, la questione ha scarso peso sostanziale, non essendo previsto l'istituto della separazione nella maggior parte dei paesi di provenienza degli stranieri) e purche' lo stesso coniuge non sia coniugato con straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale (L. 94/2009; circ. Mininterno 27/8/2009: lo Òstraniero regolarmente soggiornanteÓ in questione coincide con lo straniero richiedente il ricongiungimento e dimostra il soddisfacimento del requisito esibendo un certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza)

o      figli minori del richiedente o del coniuge (il requisito di minore eta' deve sussistere al momento della presentazione dell'istanza, da D. Lgs. 5/2007; gia' cosi', in precedenza, Trib. Padova; Sent. Cass. 11803/2009: la specificazione ha carattere interpretativo e, quindi, effetto retroattivo, applicandosi anche ai procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 5/2007) non coniugati (da D. Lgs. 5/2007; nota: la sopravvenuta separazione legale non e' motivo di inclusione; secondo circ. Mininterno 16/2/2007: modifica di carattere formale, non essendo previsto l'istituto della separazione nella maggior parte dei paesi di provenienza degli stranieri), anche nati fuori del matrimonio, a condizione che lĠaltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso (istruzioni sul sito del Mininterno: l'atto di assenso da parte del genitore residente all'estero del minore da ricongiungere deve essere presentato presso la Rappresentanza italiana al momento della richiesta del visto e deve essere sottoscritto in presenza del funzionario addetto all'Ufficio visti della Rappresentanza)

o      genitori a carico, se privi di altri figli nel paese d'origine o di provenienza ovvero se hanno piu' di 65 anni e gli altri figli sono impossibilitati a mantenerli per gravi e documentati motivi di salute[5] (F.A.Q. sul sito del Mininterno: la verifica della condizione di "carico" spetta alla rappresentanza diplomatica o consolare, in base a parametri che saranno individuati dal MAE), e se lo stesso genitore non e' coniugato con straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale (L. 94/2009); nota: priva di senso lĠesclusione dei genitori a carico che abbiano, nel paese di origine, solo figli impossibilitati a mantenerli, per il semplice fatto che essi siano infra-65-enni (se non avessero alcun figlio nel paese dĠorigine, potrebbero fare ingresso)

o      figli maggiorenni a carico, se non possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione di uno stato di salute che ne comporti l'invalidita' totale[6]

o      genitore naturale (o Òanche naturaleÓ?) del minore regolarmente soggiornante in Italia (Sent. Cass. 12169/2005: il genitore che abbia a carico il figlio minore ha diritto a ricongiungersi con lui anche se e' stato privato, in base alla legge nazionale, della potesta' genitoriale) con l'altro genitore (L. 94/2009)[7]

o      ascendenti diretti di primo grado del titolare dello status di protezione internazionale minore non accompagnato (da D. Lgs. 5/2007)

 

 

 

Requisiti per il ricongiungimento

 

o      disponibilita' di alloggio dotato dei requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici comunali[8] (art. 29, co. 3 T.U., come modificato dal L. 94/2009; nota: interpretazione di un testo sgrammaticato); circ. Mininterno 18/11/2009: i Comuni sono invitati, nel rispetto della loro autonomia e in coerenza con art. 7, co. 1, lettera a) Direttiva 2003/86/CE, a far riferimento ai requisiti igienico-sanitari definiti da Decr. Minsanita' 5/7/1975 (vedi sotto); ammesso anche il comodato o altra forma di disponibilita' (da moduli distribuiti dai ministeri); nel caso in cui il richiedente fruisca di ospitalita', necessaria la dichiarazione di disponibilita' da parte dell'ospitante ad ospitare i ricongiunti; circ. Mininterno 4/4/2008: l'alloggio puo' non coincidere con quello attualmente o successivamente occupato dal richiedente (contemplata la possibilita' di trasloco e quella di assenza di convivenza)

o      disponibilitaĠ di un reddito da fonti lecite (anche dal cumulo dei redditi di familiari conviventi; circ. Mininterno 4/4/2008: anche "solo" da tale cumulo; nota: non rileva quello prevedibile in capo al familiare di cui si chiede l'ingresso) non inferiore allĠimporto dell'assegno sociale (per il 2010, 5349,89 euro) aumentato di meta' di tale importo per ciascuno dei familiari che vengono a formare, con il richiedente, il nucleo familiare (art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008)[9]; la quota relativa ai figli di eta' inferiore a 14 anni (da Circ. Mininterno 28/10/2008) e' in ogni caso limitata all'importo dell'assegno sociale (da D. Lgs. 5/2007), anche se il loro numero e' superiore a due; in caso di ricongiungimento con titolare di protezione sussidiaria la soglia di reddito non eccede comunque il doppio dell'importo dell'assegno sociale, anche se il numero di familiari e' superiore a due (art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008)

o      disponibilita' di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale per il genitore di eta' superiore a 65 anni, ovvero iscrizione del genitore stesso al SSN, previo pagamento di un contributo di importo fissato con decreto Minlavoro-salute (art. 29, co. 3, lettera b-bis, introdotta da D. Lgs. 160/2008); nelle more dell'emanazione del decreto, necessaria la stipula di una assicurazione senza scadenza temporale che copra i rischi relativi a malattia, infortunio e maternita' (circ. Mininterno 17/2/2009; nota: rischio di maternita' per genitore ultra-65-enne!)

o      altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione: m. 2.70 (m. 2.55 nei comuni al di sopra dei 1000 m s.l.m.), riducibili a m 2.40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli; altezze minime derogabili entro i limiri gia' esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunita' montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie a certe condizioni

o      superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi

o      stanze da letto con superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone

o      presenza di una stanza di soggiorno di almeno mq 14

o      stanze da letto, soggiorno e cucina provvisti di finestra apribile

o      in caso di alloggio monostanza, superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, per una persona; a mq 38, se per due persone

o      presenza di impianto di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano

o      temperatura dell'aria interna compresa tra i 18ĦC e i 20ĦC, uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli

o      superfici interne delle parti opache delle pareti senza tracce di condensazione permanente

o      illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso in tutti i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli

o      per ciascun locale, ampiezza delle finestre proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2 per cento; superficie finestrata apribile comunque non essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento

o      ventilazione meccanica centralizzata con aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti, in mancanza di ventilazione naturale

o      aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.)

o      eventuale posto di cottura annesso al locale di soggiorno dotato di ampia comunicazione con quest'ultimo e di adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli

o      stanza da bagno fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica

o      assenza di apparecchi a fiamma libera nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno

o      vaso, bidet, vasca da bagno o doccia e lavabo presenti in almeno una stanza da bagno

o      adeguata protezione acustica agli ambienti riguardo a rumori da calpestio, da traffico e da impianti o apparecchi installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni

o      i nuovi requisiti si applicano alle domande di ricongiungimento per le quali non sia stata ancora acquisita dallo Sportello unico la documentazione  (circ. Mininterno 28/10/2008)

o      ai fini della determinazione dei requisiti per il ricongiungimento, rileva la normativa vigente al momento in cui viene rilasciato il nulla-osta (Trib. Savona, Ord. Trib. Savona, Trib. Torino, Corte d'appello di Firenze)

 

 

Destinatari del permesso di soggiorno per motivi familiari

 

o      a chi ha fatto ingresso per ricongiungimento o al seguito di familiare; l'accertamento del fatto che matrimonio o adozione abbiano avuto luogo al solo fine di consentire l'ingresso o il soggiorno dello straniero in Italia comportano il diniego del permesso, o la sua revoca se e' gia' stato rilasciato (art. 30, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998); in caso di accertamento di violazione del divieto di ricongiungimento con coniuge o genitore a carico nei casi in cui tale familiare sia coniugato con straniero regolarmente soggiornante in Italia con altro coniuge, il permesso di soggiorno di detto coniuge o genitore a carico e' rifiutato o revocato (L. 94/2009)

o      al minore iscritto nel permesso o nel permesso CE slp del genitore o dellĠaffidatario, al compimento dei 14 anni (da art. 31, co. 2 T.U.); il rilascio del permesso non e' subordinato all'allegazione di passaporto o documento equipollente (circ. Mininterno 28/3/2008)

o      ai familiari del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro che abbia ottenuto un permesso di soggiorno in Italia, a condizione che

¤       siano titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e dimostrino di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp

¤       siano verificati i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento

o      allo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo con permesso di durata residua > 1 anno (formulazione ambigua: F.A.Q. sul sito del Mininterno interpreta "permesso non scaduto da piu' di un anno"; in senso opposto, una risposta Mininterno a quesito della questura di Roma, indica come requisito necessario la regolarita' del soggiorno), che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario o straniero regolarmente soggiornante (verosimilmente, titolare di diritto al ricongiungimento e in possesso dei requisiti; nota: la disposizione relativa al familiare di cittadino italiano o comunitario sopravvive al D. Lgs. 30/2007 per i casi in cui l'interessato non rientri tra i "familiari" per cui sussiste il diritto di soggiorno - ad esempio: genitore naturale di minore italiano o comunitario); incluso il caso di titolare di permesso per cure mediche rilasciato a donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi o, verosimilmente, al marito convivente di questa (circ. Mininterno 9/2/2009); incluso anche il caso di permesso per assistenza minore (circ. Mininterno 24/9/2009, che osserva come la disposizione si applichi solo se il vincolo familiare si e' formato prima dell'ingresso in Italia, dovendosi, in caso di matrimonio celebrato in Italia successivamente all'ingresso applicare la disposizione di cui all'art. 30, co. 1 lettera b D. Lgs. 286/1998)

o      allo straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno (nota: anche per effetto di successivi rinnovi – ad esempio, in caso di richiedente asilo –, e senza limiti riguardo alla durata residua del permesso) che abbia sposato in Italia un cittadino italiano o comunitario o uno straniero regolarmente soggiornante (verosimilmente, titolare di diritto al ricongiungimento e in possesso dei requisiti; nota: se e' cosi', la disposizione relativa al familiare di cittadino italiano o comunitario non sopravvive al D. Lgs. 30/2007; in caso contrario, sopravvive per i casi in cui non sussista il diritto di soggiorno - ad esempio, per mancanza di risorse); il permesso eĠ revocato se al matrimonio non eĠ seguita effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole (art. 30, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998); il requisito di un anno di soggiorno legale pregresso va valutato al momento dell'adozione del provvedimento da parte dell'amministrazione (Sent. Cass. 19793/2009, citata in Newsletter ACLI)

o      allo straniero, anche illegalmente soggiornante, che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con rifugiato

o      al familiare, presente sul territorio nazionale, del titolare dello status di protezione sussidiaria (nota: il riferimento dovrebbe essere qui limitato, in base alle definizioni di cui all'art. 2 del D. Lgs. 251/2007, al coniuge e a figli minori e minori affidati a carico del richiedente), salvo che sussista per tale familiare una delle cause di esclusione dallo status di rifugiato o di diniego dello stesso ovvero di esclusione dallo status di protezione sussidiaria; nota: verosimilmente, solo quelle relative ai comportamenti illeciti:

¤       sussistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso ovvero istigato o concorso a commettere

-       un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini

-       un reato grave, nel territorio italiano o all'estero; la gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto del fatto che la legislazione italiana preveda, per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo

-       atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni unite

¤       sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato

¤       lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all'art. 407, co. 2, lettera a), c.p.p.

o      al genitore straniero, anche naturale, anche illegalmente soggiornante, di minore italiano residente in Italia, purcheĠ non privato della patria potestaĠ (Sent. Cass. 2358/2005: senza riguardo alla condizione di convivenza)

o      al coniuge convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b, Regolamento; nota: secondo la Corte d'appello di Padova, l'unico effetto di tale permesso e' inespellibilita'; mess. Mininterno 28/2/2005: in caso di matrimonio contratto dopo lĠadozione del provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca dell'espulsione; nello stesso senso: Trib. Lucca; Trib. Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c. per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di matrimonio tra un cittadino italiano ed una cittadina cubana destinataria di provvedimento di espulsione che le intimava di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni; nota: queste situazioni potrebbero risultare non piu' verificabili dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, che impone allo straniero di documentare la regolarita' del soggiorno al fine di celebrare matrimonio in Italia); Trib. Firenze: anche al convivente stabile del cittadino italiano (a maggior ragione nel caso in cui tale convivenza sia riconosciuta come legame familiare da un provvedimento straniero avente efficacia nel nostro ordinamento; in senso opposto, Sent. Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente di fatto dal novero dei familiari oggetto di ricongiungimento - e quindi, verosimilmente, dal novero dei familiari inespellibili - non contrasta con alcuna norma costituzionale ne' con art. 12 CEDU)

o      al familiare entro il secondo (L. 94/2009)[11] grado convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b, Regolamento); circ. Mininterno 31/8/2009: vanno accolte le istanze di rilascio o rinnovo del permesso presentate da parenti di terzo o quarto grado presentate prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009

o      al minore straniero di etaĠ > 14 anni inespellibile, convivente con il genitore o con lĠaffidatario regolarmente soggiornanti (Circ. Mininterno 23/12/1999 e circ. Mininterno 13/11/2000; ambiguitaĠ rispetto al caso di affidatario); nota: circ. Mininterno 28/3/2008 stabilisce che il rilascio del permesso al minore gia' iscritto nel titolo di soggiorno del genitore non e' subordinato all'allegazione di passaporto o documento equipollente; non e' chiaro se questa disposizione si applichi anche in questo caso

 

o      Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4:

¤       ai fini dell'individuazione di un matrimonio di comodo la qualita' della relazione e' irrilevante

¤       le misure adottate per combattere i matrimoni di comodo non possono minare l'effettivita' del diritto comunitario ne' discriminare sulla base della nazionalita'

¤       accertamenti in caso di sospetto abuso sono consentiti, ma non devono avere carattere sistematico (vietati gli accertamenti su tutti i migranti, come pure quelli su intere categorie di migranti)

¤       criteri utili per riconoscere un matrimonio genuino:

-       il coniuge straniero ha gia' soggiornato legalmente o non avrebbe difficolta' ad ottenere l'autorizzazione a soggiornare legalmente

-       la relazione tra i due coniugi e' o e' stata di lunga durata

-       la coppia ha avuto un domicilio comune per molto tempo

-       la coppia ha assunto impegni finanziari o legali comuni a lungo termine

¤       criteri utili (solo indicativi) per individuare un possibile intento di abuso

-       i coniugi non si sono mai incontrati prima del matrimonio

-       i coniugi forniscono versioni incoerenti riguardo a dati personali rilevanti

-       i coniugi non parlano alcuna lingua comprensibile per entrambi

-       e' stata versata una somma di denaro allo scopo di celebrare il matrimonio (con eccezione della dote)

-       uno o entrambi i coniugi hanno precedenti relativi a frodi o abusi finalizzate ad ottenere vantaggi in relazione al soggiorno

-       la vita familiare si e' sviluppata solo dopo che l'ordine di allontanamento e' stato adottato

-       la coppia divorzia poco tempo dopo che il coniuge straniero ha acquistato il diritto di soggiorno

¤       l'onere della prova dell'abuso spetta alle autorita' dello Stato membro

¤       il procedimento in corso per definire se il matrimonio sia di comodo non puo' portare a sospensione dei diritti associati alla condizione di coniuge; tali diritti possono essere revocati successivamente all'accertamento

¤       il fatto che una persona si ponga deliberatamente in una situazione che gli conferisce un diritto non e' di per se' una base sufficiente per assumere che vi sia abuso (Sent. Corte Giust. C-212-97)

o      l'art. 35 Direttiva 2004/38/CE stabilisce le garanzie procedurali da adottare in caso di revoca del diritto di soggiorno motivata da abuso (es.: matrimonio fittizio); in particolare, deve valere la disposizione che fissa un termine entro cui l'interessato e' tenuto ad allontanarsi, non inferiore a 30 gg. dalla notifica del provvedimento; il D. Lgs. 30/2007 non prende in considerazione il caso di revoca del diritto, ma omette di abrogare la disposizione di cui all'art. 30, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998, con riferimento al coniuge straniero di cittadino italiano o comunitario: dal combinato disposto dei commi 2, lettera b), e 4 dell'art. 13 D. Lgs. 286/1998, discende allora l'accompagnamento immediato alla frontiera del coniuge straniero, in apparente contrasto con la Direttiva; tuttavia, la disposizione che prevede il rilascio del permesso di soggiorno a chi abbia contratto matrimonio con cittadino italiano o comunitario puo' sopravvivere al D. Lgs. 30/2007 solo se si applica a persone che, a seguito di tale matrimonio, non maturino il diritto di soggiorno (es.: matrimonio con italiano non lavoratore privo di risorse); non si avrebbe quindi alcuna revoca di tale diritto in conseguenza del presunto abuso

o      secondo il Tar Emilia Romagna lo straniero convivente con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita' ex art. 19, co. 2, T.U.; nello stesso senso, Sent. Cass. n. 15246/2006; in senso contrario, Trib. Piacenza: art. 19 co. 2 lettera c T.U. non ammette distinzioni tra rapporti di parentela entro il grado stabilito, ne' limitazioni in relazione all'eta' (cosi' anche Sent. Cass. n. 3019/2006), e la volonta' del minore e' espressa dai genitori, che la rappresentano

o      il convivente more uxorio di cittadino italiano non e' protetto dal divieto di espulsione, dal momento che le disposizioni di cui all'art. 19, co. 2 non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica (Sent. Cass. 15835/2009)

o      il Tribunale di Trento ha accolto un ricorso avverso il provvedimento di espulsione di uno straniero illegalmente soggiornante, in presenza dei requisiti che avrebbero consentito il suo ingresso per ricongiungimento e il rilascio di un permesso per motivi familiari, considerando la violazione Òmeramente procedimentale e formaleÓ

o      ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del familiare di cittadino comunitario si prescinde (Sent. Corte Giust. C-127-08) dalle sue modalita' di ingresso, dal fatto che abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, dalla data e dal luogo in cui si e' costituito il legame familiare; ove sussista il diritto di soggiorno di durata superiore a 3 mesi, quindi, al familiare straniero di cittadino comunitario (e, quindi, di cittadino italiano) deve essere rilasciata una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione

o      Circ. Mininterno 23/1/2009: la questura, valutata l'assenza di pericolosita' sociale dell'interessato, procede alla cancellazione del provvedimento di espulsione dalla banca dati interforze (SDI) eventualmente adottato a carico del coniuge o parente entro il secondo (alla luce della modifica apportata da L. 94/2009)[12] grado conviventi con cittadino italiano, contestualmente al rilascio del titolo di soggiorno; la questura, previo accertamento dell'assenza di pericolosita', procede anche alla cancellazione dell'eventuale segnalazione al SIS dello straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento e che chieda il permesso di soggiorno per motivi familiari (nota: non e' chiaro come tale straniero abbia potuto fare ingresso senza che la segnalazione fosse preventivamente cancellata)

 

 

Caso particolare di familiare di titolare di permesso CE slp

 

 

 

Caso particolare di minore adottato da cittadino italiano o a questi affidato

 

 

 

Rinnovo e conversione del permesso per motivi familiari

 

o      il rinnovo sembra essere consentito per una volta sola

o      sembra precluso il ritorno a un permesso per motivi familiari a chi ne abbia ottenuto, ai 18 anni, la conversione in permesso ad altro titolo

 

 

o      secondo Sent. Corte App. Cagliari, in base ad art. 10 della Convenzione dell'Aja 1/6/1970, lo Stato italiano puo' rifiutare di riconoscere un divorzio o una separazione solo se sono manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico, da intendersi ridotto ai principi irrinunciabili; in particolare, non sussiste incompatibilita' per il divorzio egiziano (talaq), dato che il contraddittorio ed il diritto di difesa della moglie risultano assicurati e non vi e' violazione del principio di uguaglianza tra i generi, avendo la moglie un uguale diritto di sciogliersi dal vincolo matrimoniale anche in mancanza del consenso del marito (khola)

o      secondo Corte App. Genova, una sentenza di divorzio del Tribunale di Casablanca e' riconoscibile in Italia anche se il diritto marocchino non prevede un secondo grado di giudizio ne' l'istituto dell'affido condiviso; inoltre, il giudice marocchino e' competente per una causa di divorzio relativa a un matrimonio celebrato in Marocco

 

 

Diritti del titolare di permesso per motivi familiari

 

o      svolgere attivita' di lavoro subordinato (previa iscrizione nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000 o comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro se il rapporto di lavoro e' in corso, e salvo il rispetto dei limiti di eta') o autonomo (previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento altri requisiti previsti) e convertire corrispondentemente (su richiesta?) il permesso di soggiorno alla scadenza (Circ. Mininterno 23/12/1999, che interpreta art. 14, co. 3 Regolamento, in modo incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto, di integrazione del minore)

o      iscriversi a corsi di studio o di formazione

o      convertire il permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva in caso di titolaritaĠ di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del DPR 334/2004) in Italia; nota: la conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe essere, in generale, possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse cospicue, a prescindere dalla loro origine

 

 

Ingresso e/o soggiorno per assistenza del minore soggiornante in Italia

 

o      Sent. Cass. 22080/2009: l'art. 31 cp. 3 T.U. fa riferimento non a motivi eccezionali relativi a condizioni patologiche di cui soffra il minore, ma a gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore - un dato, quindi, puramente fisiologico; in precedenza, in senso contrario, Sent. Cass. 4197/2008: i gravi motivi vanno correlati alla sussistenza di condizioni di emergenza, transitorie ed eccezionali, che pongano in grave pericolo l'evoluzione normale della personalita' del minore, tanto da richiedere il sostegno del genitore, non essendo sufficienti la mera presenza di circostanze ordinarie, quali il bisogno di completare il ciclo scolastico del minore o l'opportunita' che questi non sia costretto a sottrarsi al tessuto sociale in cui e' integrato

o      Sent. Cass. n. 22216/2006 e Sent. Cass. 22080/2009: il grave pregiudizio che puo' derivare al figlio minore dall'espulsione del genitore illegalmente presente e' un motivo valido per il rilascio di un permesso ex art. 31, co. 3

o      Sent. Cass. 22080/2009: il fatto che uno dei genitori sia gia' legittimato a soggiornare in Italia (sia pure ex art. 31, co. 3 T.U.) non fa venir meno di gravi motivi che giustificano l'autorizzazione del soggiorno dell'altro genitore

o      Sent. Corte App. Torino: un forte radicamento del minore fa si' il trasferimento nel paese d'origine, caratterizzato da altre abitudini di vita e da altra lingua, potrebbe risultare destabilizzante per l'equilibrio dello stesso minore; e' quindi un motivo valido per il rilascio del permesso al genitore

o      Trib. Minorenni Firenze: il permesso ex art. 31, co. 3 puo' essere rilasciato anche quando sia in corso l'accertamento dello stato di abbandono del minore, allo scopo di accertare l'idoneita' del genitore

 

 

Provvedimenti negativi in merito al soggiorno dello straniero in presenza di familiari; impugnazione

 

 

 

 

 

 

Tutela della maternitaĠ: divieto di espulsione

 

 

 

Tutela della maternitaĠ: recesso dal rapporto di lavoro

 

 

 

 

Tutela del neonato: dichiarazione di nascita e riconoscimento del figlio naturale

 

o      nello stesso senso, Circ. Sanita' Regione Piemonte, che specifica anche come

¤       la dichiarazione di nascita ad opera del medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto, prevista da art. 30, co. 1 DPR 396/2000, possa essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre abbia espresso la volonta' di non essere nominata

¤       lo straniero che effettui la dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria non possa essere segnalato, in applicazione di art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include anche l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura

¤       l'eventuale segnalazione dello stato di abbandono debba essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino italiano

o      secondo Circ. ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere anche il riconoscimento del figlio, e' richiesta comunque l'identificazione della madre, sulla base di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di inespellibilita' in quanto puerpera)

 

 

 

6.     Protezione sociale

 

Rilascio di un permesso di soggiorno quale misura di protezione sociale

 

o      per il quale emerga, nel corso di indagini o di procedimenti penali per uno dei delitti di cui all'art. 3 L. 75/1958 o all'art. 380 c.p.p., o di interventi assistenziali dellĠente locale, una grave condizione di sfruttamento o di violenza e che corra rischi concreti per la propria incolumitaĠ in seguito alla decisione di sottrarsi al condizionamento di organizzazioni criminali o alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini o del giudizio

o      che possa essere inserito in un programma di integrazione sociale gestito dallĠente locale, anche in convenzione con ente privato iscritto nel registro apposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

 

Revoca del permesso

 

o      interruzione della partecipazione al programma di inserimento (TAR Emilia: non si procede alla revoca se vi e' adesione a un nuovo programma)

o      condotta incompatibile con il programma di inserimento

o      cessazione delle ragioni che ne hanno motivato il rilascio (nota: da un fatto intrinsecamente positivo, anche per lo straniero, puo' conseguire l'espulsione, successiva alla revoca del permesso, dell'interessato)

 

 

Diritti e facolta' del titolare del permesso

 

o      iscritto obbligatoriamente al SSN (come titolare di permesso per Òasilo umanitarioÓ - da circ. MinsanitaĠ 24/3/2000)

o      accede ai servizi assistenziali

o      accede a corsi di studio

o      puoĠ iscriversi nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000)

o      puoĠ esercitare attivitaĠ di lavoro subordinato

 

 

Rinnovabilita' e convertibilita' del permesso

 

o      per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis, Regolamento), con le modalitaĠ stabilite per il permesso per lavoro subordinato, in presenza di contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo (art. 27, co. 3 bis, Regolamento)

o      per lavoro autonomo (dubbio; da art. 27, co. 3 bis Regolamento: ÒlavoroÓ, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U., che fa riferimento a "lavoro subordinato")

o      per studio, in presenza di iscrizione a corso regolare di studi

 

 

Rilascio del permesso allo straniero condannato per reato commesso nella minore eta'

 

 

 

Applicazione del regime di protezione sociale a cittadini comunitari

 

o      disposizione pleonastica, in base al principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli (nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi)

o      la limitazione al caso di pericolo farebbe escludere (salvo applicazione diretta del principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli) la possibilita' di autorizare il soggiorno (anche in mancanza dei requisiti per il diritto di soggiorno) del comunitario che abbia espiato una pena detentiva per reati commessi nella minore eta' (art. 18, co. 6)

 

 

7.     Minori

 

Limiti all'allontanamento del minore straniero; accertamento della minore eta'

 

 

 

 

Condizione del minore straniero rispetto al rapporto con adulti

 

o      in stato di abbandono, se eĠ privo di assistenza morale e materiale (nota: non coincide con minore non accompagnato); Sent. Cass. 9276/2009: la custodia e' delegabile, da parte di chi e' responsabile del minore, solo a soggetto maggiorenne e capace

o      non accompagnato, se eĠ privo di assistenza e rappresentanza (devono sussistere entrambe le condizioni?) da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili secondo la legge italiana (Regolamento del Comitato per i minori stranieri, DPCM 535/99); nota: in caso di affidamento (in senso atecnico) ad adulti, il minore si considera non accompagnato ove manchino tutela e affidamento formale (dubbi in caso di parenti entro il quarto grado, per lĠaffidamento ai quali la legge non richiede un provvedimento formale); Linee guida del Comitato minori: il minore eĠ accompagnato solo se affidato a genitori regolarmente soggiornanti (nota: in presenza di genitori irregolari il minore potrebbe essere rimpatriato e affidato alle autoritaĠ del paese di provenienza!; in senso contrario, le Linee-guida MIUR 2006, che non fanno riferimento alla regolarita' del soggiorno dei genitori) o, con atto di affidamento legale ai sensi della L. 184/1983, a familiare entro il terzo grado regolarmente soggiornante

 

 

 

Adempimenti relativi al minore in stato di abbandono

 

 

 

Adempimenti relativi al minore non accompagnato

 

o      alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni

o      al Giudice tutelare (per lĠeventuale apertura della tutela)

o      al Comitato per i minori stranieri, da parte di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o enti (art. 5, co. 1, DPCM 535/99) tramite prefettura o ente locale; la segnalazione al Comitato non esime dallĠobbligo delle ulteriori segnalazioni (completate comunque dal Comitato in caso di inadempienza)

 

 

Divieto di trattenimento dei minori non accompagnati

 

 

 

Provvedimenti adottabili a tutela del minore non accompagnato

 

o      tutela:

-       presupposto: che nessuno dei due genitori possa esercitare la potesta genitoriale

-       procedimento: tutela aperta dal Giudice tutelare presso il Tribunale circondariale del luogo dove ha sede lĠinteresse principale del minore

-       tutore: designato, se possibile, dal genitore; in caso contrario, scelto tra ascendenti del minore o tra parenti o affini prossimi; nelle more della nomina, la tutela eĠ esercitata dallĠistituto di pubblica assistenza o, per minore inserito in comunitaĠ di tipo familiare o in istituto di assistenza, dai legali rappresentanti degli stessi (che entro 30 gg. chiedono la nomina di tutore esterno)

-       compiti: cura del minore, rappresentanza negli atti civili e amministrazione dei beni

-       obbligatoria lĠapertura della tutela per il minore non accompagnato? controversia: siĠ (circ. Mininterno 9/4/2001), solo in caso di necessitaĠ (DPCM 535/1999)

o      affidamento

-       presupposto: temporanea mancanza di un idoneo ambiente familiare (nota: relativo allo stato di abbandono, piuĠ che alla condizione di Ònon accompagnatoÓ)

-       affidatario:

¤       se possibile, famiglia, preferibilmente con figli minori, o persona singola

¤       altrimenti, comunitaĠ di tipo familiare o istituto di assistenza pubblico o privato

-       procedimento: affidamento disposto da

¤       servizio sociale locale (reso esecutivo dal Giudice tutelare), in caso di consenso di chi esercita la potestaĠ genitoriale o la tutela (affidamento consensuale)

¤       Tribunale per i minorenni, in caso di mancanza di tale consenso (affidamento giudiziale); seguono le limitazioni della potestaĠ genitoriale

-       compiti: accoglimento del minore e esercizio dei poteri connessi con la potestaĠ parentale nei rapporti con lĠistituzione scolastica e lĠautoritaĠ sanitaria

-       il minore straniero in stato di abbandono deve essere affidato (art. 37 bis, L. 184/1983); poca chiarezza (anche sulla scelta tra affidamento consensuale e affidamento giudiziale) e molta disomogeneitaĠ; attribuzione al Comitato per i minori stranieri della responsabilitaĠ dellĠaffidamento (Regolamento L. 476/1998, DPR 492/1999; in contrasto con L. 184/1983; disposizione applicata comunque da alcuni Tribunali per i minorenni)

-       lĠaffidamento del minore non accompagnato dovrebbe poter essere disposto anche prima della decisione del Comitato sul rimpatrio (in contrasto con circ. Mininterno 9/4/2001; nota: secondo il Mininterno, tale circolare e' da considerarsi abrogata con l'entrata in vigore del DPR 334/2004 - da nota di Elena Rozzi del 13/6/2006), eventualmente a valle delle indagini, disposte dal Comitato, che accertano se la famiglia costituisca ambiente familiare idoneo (purcheĠ queste siano completate in tempi brevi); lĠaffidamento, in ogni caso, non dovrebbe di per seĠ precludere il rimpatrio; lĠaffidatario dovrebbe, in base alla L. 184/1983, essere ascoltato ai fini della decisione sul rimpatrio

-       difficoltaĠ di interpretazione in relazione alla formalizzazione dellĠaffidamento (di fatto) a parenti entro il quarto grado: alcuni Tribunali e Giudici tutelari si dichiarano incompetenti a procedere (ad es.: per mancanza di pregiudizio per la condizione del minore), con danno per la posizione (sostanziale e giuridica) del minore

 

 

Provvedimento di rimpatrio assistito

 

o      indagini (svolte da ONG convenzionate) per individuare i familiari o per verificare le possibilitaĠ di affidamento alle autoritaĠ in patria, noncheĠ lĠassenza di rischi per il minore, e per definire, possibilmente, un progetto di reinserimento; nota: data la definizione di "minore non accompagnato" adottata dal Comitato (Linee guida del Comitato minori), il minore potrebbe essere rimpatriato e affidato alle autoritaĠ del paese di provenienza anche in presenza di genitori irregolari in Italia! nota: nella prassi, il Comitato avvia le indagini solo per i minori gia' identificati

o      nomina da parte del giudice tutelare di un tutore provvisorio

o      audizione del minore da parte dei servizi sociali del Comune di dimora, per accertarne lĠopinione in merito al rimpatrio

 

 

Permesso di soggiorno per il minore non accompagnato

 

o      ottiene un permesso per minore etaĠ, a seguito della segnalazione al Comitato per i minori stranieri nei casi in cui non possa essere rilasciato altro permesso (art. 28, co. 1, lettera a, Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/1999 e circ. Mininterno 13/11/2000); il permesso eĠ valido per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle indagini finalizzate al rimpatrio assistito; anche in seguito allĠadozione di un provvedimento di tutela di comunitaĠ di tipo familiare eĠ rilasciato (o mantenuto) il permesso per minore etaĠ (circ. Mininterno 13/11/2000); nota: nella prassi, il permesso per minore etaĠ eĠ rilasciato (o mantenuto) anche quando il minore sia sottoposto a tutela di cittadino straniero o italiano o comunitario, e quando sia affidato di fatto (senza un provvedimento formale, non richiesto dalla legge) a parente entro il quarto grado italiano o comunitario o straniero (discutibile: potrebbe essere rilasciato un permesso per motivi familiari, se non, addirittura, una carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione)

o      ottiene un permesso per integrazione del minore, previo parere del Comitato per i minori stranieri, se si trova nelle condizioni di cui allĠart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U. (verosimilmente: arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio, decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato minori stranieri – in contrasto con la condizione di assenza di decisione, di cui allĠart. 32, co. 1 bis; rilevante lĠinserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non sollecitato dal Comitato?)

o      per i minori che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, il Comitato per i minori stranieri non emette provvedimenti di "non luogo a procedere al rimpatrio"

o      per i minori che li soddisfano,

¤       l'Ente Locale invia al Comitato la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter (inclusi quelli relativi a svolgimento di attivita' di studio o lavorativa o a esistenza di un rapporto di lavoro non ancora iniziato; per la presenza in Italia, sufficiente la dichiarazione dell'Ente locale; per la partecipazione a un progetto di integrazione, sufficiente la documentazione che provi che il minore ha frequentato la scuola, corsi di formazione professionale e/o tirocini formativi)

¤       se i requisiti sussistono, il Comitato emette parere positivo e la Questura rilascia un permesso per integrazione del minore

¤       alla scadenza del permesso per integrazione del minore (ancora da definirsi: al compimento del diciannovesimo anno?), la Questura converte il permesso in un permesso di soggiorno per studio, lavoro o accesso al lavoro a seconda della situazione in cui si trova il minore

 

 

Accesso all'istruzione

 

o      scuola dell'infanzia

o      primo ciclo: scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

o      secondo ciclo: sistema dei licei e sistema dell'istruzione e della formazione professionale

o      il dovere di istruzione e formazione si assolve con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta' (art. 1, co. 2 e 3 D. Lgs. 76/2005); note:

¤       il dovere viene meno solo col conseguimento del titolo o della qualifica, o al compimento della maggiore eta'

¤       la disposizione di cui all'art. 1, co. 622 L. 296/2006 ("L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria") non aggiunge nulla al disposto di cui all'art. 1, co. 2 e 3 D. Lgs. 76/2005: lo stesso comma, modificato da L. 133/2008, specifica, infatti, che l'obbligo di istruzione "si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale" di cui al Capo III D. Lgs. 226/2005; non ne deriva quindi un obbligo decennale di "istruzione" (distinta da "formazione") che imponga un biennio di istruzione obbligatoria all'inizio del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione

o      il minore straniero (anche irregolarmente soggiornante) deve quindi poter accedere all'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (artt. 47 e 48 D. Lgs. 276/2003)

o      art. 34 Cost.: "La scuola e' aperta a tutti" (non solo ai minorenni); coerentemente, Sent. Cons. Stato 1734/2007 censura come irragionevole e probabilmente in contrasto con il dettato costituzionale l'interpretazione della normativa che porti a precludere l'accesso all'esame di maturita' per gli studenti divenuti maggiorenni

o      art. 14 della Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea (che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea): "Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua"

o      art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: "Il diritto all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno"; note:

¤       tale diritto fa parte del diritto dell'Unione europea, in quanto principio fondamentale, in base ad art. 6, co. 3 Trattato sull'Unione europea

¤       Sent. CEDU (Affaire Regime linguistique Belge, 23/7/1968): il diritto all'istruzione che spetta ad ogni individuo non si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente concretarsi anche nella possibilita' di trarre vantaggio dallĠistruzione ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi compiuti

o      art. 2, co. 1 D. Lgs. 286/1998 riconosce anche allo straniero irregolarmente soggiornante (anche maggiorenne) "i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti", tra i quali rientra sicuramente il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali

o      l'esonero dall'esibizione del titolo di soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle "prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore letterale della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni relative all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni scolastiche per le quali viga un obbligo di erogazione da parte dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola dell'infanzia (obbligo derivante da art. 1, co. 2 D. Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia") e i servizi e le provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)

o      il Ministro dell'interno ha affermato, in risposta ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine del giorno (9-2180-A/7) in sede di esame parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far si' che la norma che esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione delle prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado

o      in caso di eventuale discrepanza tra i dati di due documentazioni distinte – di per se' valide – (ad es. per quanto concerne i dati anagrafici), saranno ritenuti validi i dati del permesso di soggiorno

o      in caso di minori stranieri non accompagnati (ossia che risultino abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela; nota: non sembra rilevare la regolarita' del soggiorno dell'adulto) la scuola ne da' subito segnalazione all'autorita' pubblica competente per le procedure di accoglienza e affido, ovvero di rimpatrio assistito

o      i dirigenti degli istituti di istruzione statale o non statale sono tenuti ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione: la mancanza di vaccinazioni non preclude l'ingresso a scuola, ne' la regolare frequenza; se il minore non e' vaccinato e la famiglia dichiara di non volerlo vaccinare, il Capo dĠistituto comunica la circostanza alla ASL di competenza (Circ. Ministero della Sanita' e della Pubblica Istruzione 23/9/1998)

o      e' richiesto il certificato attestante gli studi compiuti nel paese d'origine, o la dichiarazione del genitore dell'alunno o di chi ha la responsabilita' del minore, attestante la classe e il tipo d'istituto frequentato; il dirigente scolastico puo' prendere contatto con la rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno; il documento scolastico puo' essere tradotto, se necessario, da traduttori ufficiali accreditati presso il tribunale; nota: Guida MIUR 22/10/2008 sembra richiedere, in modo tassativo (e, per minori gia' soggiornanti in Italia, incompatibile con l'obbligo di iscrizione), l'attestato scolastico, accompagnato da traduzione autenticata e legalizzata e da dichiarazione di valore in loco, nonche' l'eventuale (nota: presentazione facoltativa?) programma svolto all'estero, accompagnato da traduzione ufficiale

o      ai fini della prosecuzione del percorso formativo nel II ciclo di istruzione (scuola superiore) e' necessario (D. Lgs. 226/2005) il conseguimento del titolo di scuola secondaria di I grado (scuola media); tuttavia, lo studente di eta' > 15 anni e con almeno 9 anni di scolarita' ha diritto a frequentare la scuola secondaria di II grado (verosimilmente, senza poter conseguire il titolo); l'istituto attiva contestualmente un percorso atto a fargli acquisire anche il titolo di scuola secondaria di I grado

 

 

Convertibilita', al compimento dei 18 anni, dei permessi rilasciati a minori non accompagnati

 

o      in permesso per lavoro subordinato o autonomo (salvi i requisiti di etaĠ), per accesso al lavoro, anche senza requisiti (verosimilmente, Òlavoro subordinato - attesa occupazioneÓ; nota: Sent. Cons. Stato n. 2437/2008 interpreta l'assenza dei requisiti quale assenza di previa autorizzazione al lavoro da parte della Direzione provinciale del lavoro), entro quote (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), per studio o per esigenze sanitarie (?) o di cura (art. 32, co. 1 T.U.); nota: circ. Mininterno 4/3/2005 interpreta l'art. 14, co. 5 Regolamento nel senso di ritenere extra quote anche la successiva conversione in permesso per lavoro di un permesso per studio o per formazione ottenuto al compimento dei 18 anni

o      a condizione che

¤       il titolare sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 94/2009)[14]

¤       non sia intervenuta una decisione del Comitato (art. 32, co. 1-bis T.U. e Nota del Comitato 14/10/2002; nota: si deve intendere piuttosto: "in caso di adozione della decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato"?)

¤       sia stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

¤       il gestore del progetto di integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore

-       eĠ giunto in Italia da almeno tre anni

-       eĠ stato inserito per almeno due anni nel progetto

-       dispone di un alloggio

-       frequenta un corso di studio o svolge attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge, ovvero eĠ in possesso di un contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato

o      i minori affidati con provvedimento del Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziario)

o      i minori affidati con provvedimento dei servizi sociali e del Giudice Tutelare (affidamento amministrativo)

o      i minori affidati a parenti entro il quarto grado senza che sia stato disposto alcun provvedimento formale (affidamento di fatto)



[1] In precedenza, esibizione del permesso non richiesta per alcun provvedimento attinente ad atti di stato civile o all'accesso ai pubblici servizi. Note:

á      tra gli atti di stato civile sono compresi gli atti di nascita e filiazione e gli atti di morte

á      tra i pubblici servizi sono inclusi i servizi sanitari

[2] In precedenza: quarto.

[3] In precedenza, fatta eccezione per quelli attinenti allo svolgimento di attivitaĠ sportive e ricreative a carattere temporaneo, agli atti di stato civile e all'accesso ai pubblici servizi. Note:

á      tra gli atti di stato civile sono compresi gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli atti di matrimonio, gli atti di morte

á      per servizi pubblici si intendono tutti i servizi svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne i bisogni fondamentali; in particolare, tra i pubblici servizi ad accesso individuale, sono inclusi i servizi sociali, sanitari, scolastici e i servizi pubblici locali (trasporto pubblico locale, erogazione di energia elettrica, gas, acqua, etc.)

[4] In precedenza, minore eta' e sopravvenuta separazione legale non erano motivi ostativi.

[5] In precedenza: se non dispongono di adeguato sostegno familiare nel paese d'origine o di provenienza.

[6] In precedenza: se permanentemente impossibilitati a provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita per motivi di salute.

[7] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era irrilevante.

[8] In precedenza: alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana), ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria accertati dalla ASL competente per territorio.

[9] In precedenza, soglia di reddito non inferiore all'importo dellĠassegno sociale (per il 2010, 5349,89 euro) per lĠingresso di un familiare, del doppio dellĠassegno sociale per lĠingresso di 2 o 3 familiari, del triplo dellĠassegno sociale per lĠingresso di 4 o piuĠ familiari, salva identica limitazione in caso di figli di eta' inferiore a 14 anni.

[10] In precedenza, si prescindeva dalla presenza dell'altro genitore in Italia ed era richiesto il soddisfacimento individuale dei requisiti da parte del genitore naturale entro un anno dall'ingresso.

[11] In precedenza: quarto.

[12] In precedenza: quarto.

[13] In precedenza, esibizione del permesso non richiesta per alcun provvedimento attinente all'accesso ai pubblici servizi. Nota: tra i pubblici servizi sono inclusi i servizi scolastici.

[14] In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ. Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:

á      Giurisprudenza:

o      orientamento dominante: i requisiti per la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti (in particolare, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e n. 564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U., qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent. Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n. 564/2007, n. 2437/2008 e n. 1569/2009)

o      orientamenti assolutamente minoritari:

¤       TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L. 184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni

¤       Sent. Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"), e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che, pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore (nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)

á      Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela